Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 8 luglio 2022 |
Sostegni per alcuni settori zootecnici in crisi ai sensi del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura». |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento europeo dell'Unione europea agli «aiuti de minimis» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Vista la comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01) recante il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto interdipartimentale prot. n. 229251 del 20 maggio 2022 che regola il regime di aiuto di Stato recante il «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche ed integrazioni notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea e approvato con decisione C (2022) n. 3359 final Aiuto di Stato SA. 102896 del 18 maggio 2022 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese», a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante l'istituzione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021; Visto l'art. 39 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per ulteriori 150 milioni di euro; Visto l'art. 68, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2021, n. 106, che in considerazione del rilevante aumento dei costi di produzione per il settore zootecnico derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionale, riguardanti gli alimenti per il bestiame, incrementa il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura per 5 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di erogare contributi agli allevatori di bovini; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, che rifinanzia il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» (tabella 13); Visto in particolare l'art. 20, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante il rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina, con incremento della dotazione del suddetto Fondo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022; Visto l'art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazione in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2022, n. 21, art. 26-quater; Visto l'art. 19 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022, n. 114; Considerato che la comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» del 24 marzo 2022 (2022/C 131 I/01) evidenzia che la crisi geopolitica provocata dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina ha ripercussioni particolarmente gravi anche sul settore agricolo, che gli elevati prezzi dell'energia si traducono in elevati prezzi dei fertilizzanti e che anche le forniture di fertilizzanti risentono delle restrizioni alle importazioni di questi prodotti dalla Russia e dalla Bielorussia; Considerato che la comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» del 24 marzo 2022 (2022/C 131 I/01) evidenzia la probabilita' che la crisi abbia serie conseguenze per l'approvvigionamento nell'UE di cereali (in particolare granturco e frumento) e semi oleaginosi (girasole, colza) o derivati di amidi e fecole provenienti dall'Ucraina e dalla Russia, determinando un forte aumento dei prezzi degli alimenti per animali nonche' considerato che la stessa comunicazione rileva che l'impatto combinato degli aumenti dei costi per l'energia, i fertilizzanti, i cereali e gli oli incide in maniera piu' forte sul settore dell'allevamento; Considerato che alcune filiere zootecniche necessitano di misure che consentano di aumentare la competitivita' della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste come l'attuale peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto all'attuale scenario di instabilita' internazionale a ridosso della grave crisi di mercato della recente pandemia da COVID-19 che ha gia' duramente colpito il settore zootecnico e, tra le altre, ha colpito alcune produzioni di bovini da carne di qualita'; Considerato in particolare l'aumento del costo dei mangimi collegato al rialzo delle quotazioni delle principali materie prime quali soia, mais e cereali anche a causa dell'attuale crisi Ucraina che ha prodotto un aumento dei costi per le produzioni delle uova, del latte e delle carni tra cui: latte bovino, latte bufalino, carni bovine, carni di vitello e di vitellone, conigli, settore avicolo, ovicaprini e suini; Considerato che, secondo le rilevazioni Ismea, nel primo trimestre del 2022 per la zootecnia gli esborsi degli allevatori sono aumentati del 16,6% su base annua, registrando un'ulteriore spinta dopo il +6,4% del 2021, di riflesso agli incrementi dei prezzi degli animali da allevamento (+9,8%) e dei mangimi (+21%) oltre che dei prodotti energetici (+61,5%); Considerato che, secondo le rilevazioni Ismea, l'indice dei costi di produzione ad aprile 2022 registra i seguenti incrementi: uova +61%, suini +12%, bovini +17%, avicoli +24%; Considerato che nel caso del settore avicolo l'aumento dei costi aziendali determinato dalla crisi del conflitto in Ucraina si aggiunge alla crisi del comparto gia' duramente colpito dalla recente epidemia aviaria mettendo a rischio la sopravvivenza dell'intera filiera; Considerato che l'aumento dei costi nelle aziende agricole italiane generato dalla crisi Ucraina e' registrato dal report del CREA «Agroalimentare e guerra: gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane» elaborato sulla base dei dati aziendali rilevati dalla rete Rica (Rete d'informazione contabile agricola) che attesta un aumento del costo medio nazionale di oltre il 54% con la previsione di stima che prevede per oltre il 30% delle aziende su base nazionale un probabile reddito netto negativo, rispetto al 7% registrato prima dell'attuale crisi internazionale; Ritenuto di integrare gli interventi in sostegno delle filiere zootecniche in crisi attraverso le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura per le categorie di beneficiari di cui al presente decreto come implementate da decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che reca un incremento pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022 della dotazione del Fondo di cui all'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina; Ritenuto altresi' di garantire un sostegno equamente distribuito commisurato sul singolo capo macellato o presente in azienda, stante l'incidenza diretta dell'aumento del costo dei mangimi e di produzione sul costo di allevamento del singolo capo animale; Acquisita l'intesa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 luglio 2022;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; b) «Quadro temporaneo»: regime di aiuti previsto dalla comunicazione della Commissione europea (2022/C131I/01) recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche ed integrazioni; c) «Registro nazionale aiuti»: il registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234: d) «Soggetto beneficiario»: l'impresa agricola di allevamento di suini nati allevati e macellati in Italia, di scrofe, di vitelli, di ovicaprini, di conigli, di galline ovaiole, di tacchini, di polli e di bovini di razze autoctone che rispetti le condizioni di cui al presente decreto. Per soggetto beneficiario si intende anche l'impresa di trasformazione, incubatoi e centri di imballaggio uova operanti nel settore avicolo come ricompresa nel Quadro temporaneo. Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non spetta, in ogni caso ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Gli aiuti a norma del presente decreto non sono concessi a imprese soggette alle sanzioni adottate dall'UE di cui alla sezione 1.1 della comunicazione (2022/C 131 I/01) della Commissione europea, tra cui ma non solo: i) persone, entita' o organismi specificatamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni; ii) imprese possedute o controllate da persone, entita' o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'UE; iii) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'UE in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione. Gli aiuti sono concessi alle imprese in difficolta' ai sensi della comunicazione (2022/C 131 I/01) della Commissione europea. e) «Soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA per le sovvenzioni di cui al Titolo I del presente decreto. |
| Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» come implementato dall'art. 20, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modifiche, recante il rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina e stabilisce in particolare: a) risorse disponibili e filiere oggetto di intervento; b) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la relativa entita' dello stesso; c) la procedura per l'ammissione all'aiuto; d) i criteri di verifica e le modalita' per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto. |
| Art. 3
Risorse disponibili e filiere oggetto di intervento
1. Le risorse del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», di cui alla tabella 13 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per ammontare pari ad euro 80 milioni per l'anno 2022 sono destinate alle filiere zootecniche individuate dal presente decreto secondo il seguente riparto: a) filiera suinicola: 40 milioni di euro, di cui 28 milioni per i suini e 12 milioni per le scrofe; b) filiera delle carni bovine di eta' inferiore agli otto mesi: 4 milioni di euro; c) filiera bovini di razze autoctone in contratti di filiera di tipo privatistico o in Sistemi di qualita' nazionale (SQN) o in Sistemi di qualita' di denominazione di origine protetta (DOP) e/o di Indicazione geografica protetta (IGP): 5 milioni di euro; d) filiera ovicaprina: 11 milioni di euro; e) filiera cunicola: 3 milioni di euro; f) filiera galline ovaiole: 6 milioni di euro; g) filiera tacchini: 5 milioni di euro; h) filiera polli: 4 milioni di euro; i) filiera avicola imprese di trasformazione, incubatoi e centri di imballaggio uova: 2 milioni di euro. 2. Le risorse che dovessero risultare eccedenti rispetto alle richieste dei beneficiari per i singoli interventi di cui al comma 1 possono essere utilizzate per integrare le risorse destinate agli altri interventi di cui al medesimo comma, in proporzione alle richieste rimaste insoddisfatte per superamento del limite di spesa, con priorita' al settore ovicaprino. |
| Art. 4
Criteri e entita' dell'aiuto
1. Le risorse del fondo di cui al presente decreto sono destinate alla concessione di contributi nei limiti fissati dal «Quadro temporaneo». 2. Nei limiti di spesa di 40 milioni di euro di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), alle imprese agricole di allevamento dei suini e' concesso un aiuto fino a 25 euro per ogni capo di suino nato, allevato e macellato in Italia nel periodo dal 1° marzo 2022 al 31 maggio 2022 e fino a 30 euro per ogni scrofa allevata al 30 giugno 2022. 3. Nei limiti di spesa di 4 milioni di euro di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), alle imprese agricole di allevamento di bovini e' concesso un aiuto fino a 110 euro per ogni capo di eta' inferiore agli otto mesi, allevato da almeno quattro mesi e macellato in Italia nel periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022. 4. Nei limiti di spesa di 5 milioni di euro di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), incrementabile con cofinanziamento delle regioni, alle imprese agricole di allevamento di bovini di razze autoctone che abbiano stipulato al momento della presentazione della domanda o un contratto di filiera di tipo privatistico con imprese di macellazione e/o di trasformazione o che siano inserite in Sistemi di qualita' nazionale (SQN) o aderenti a disciplinari di Denominazione di origine protetta (DOP) e/o di Indicazione geografica protetta (IGP), per ogni capo di bovini da carne (vitelloni e vacche) iscritti ai libri genealogici italiani, allevati in Italia e destinati alla macellazione e' concesso un aiuto pari al totale delle risorse disponibili divise per il numero dei capi ammessi. L'aiuto e' riconosciuto esclusivamente ai detentori di allevamento di bovini di razze autoctone sulla base dei capi di bovini da carne (vitelloni e vacche) iscritti ai libri genealogici italiani risultanti nella Banca dati nazionale bovina alla data di presentazione della domanda. L'aiuto e' concesso entro il limite massimo di 150 euro/capo. 5. Nei limiti di spesa di 11 milioni di euro, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), alle imprese agricole di allevamento di ovicaprini e' concesso un aiuto fino a 3 euro per ogni pecora o capra allevata nel periodo dal 1° aprile 2022 al 31 maggio 2022. 6. Nei limiti di spesa di 3 milioni di euro di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), alle imprese agricole di allevamento di conigli e' concesso un aiuto fino a 1 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° aprile 2022 al 31 maggio 2022. 7. Nei limiti di spesa di 6 milioni di euro di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), alle imprese agricole di allevamento di galline ovaiole e' concesso un aiuto fino a 0,3 euro per ogni capo presente in allevamento dell'ultimo ciclo utile al 30 aprile 2022 registrato in Banca dati nazionale. 8. Nei limiti di spesa di 5 milioni di euro di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), alle imprese agricole di allevamento di tacchini con una capacita' produttiva superiore a duecentocinquanta capi e' concesso un aiuto fino ad 1 euro per ogni capo presente in allevamento dell'ultimo ciclo utile al 30 aprile 2022 registrato in Banca dati nazionale. 9. Nei limiti di spesa di 4 milioni di euro di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), alle imprese agricole di allevamento di polli e' concesso un aiuto fino a 0,3 euro per ogni capo presente in allevamento dell'ultimo ciclo utile al 30 aprile 2022 registrato in Banca dati nazionale. 10. Nei limiti di spesa di 2 milioni di euro di cui all'art. 3, comma 1, lettera i), alle imprese di trasformazione, incubatoi e centri di imballaggio uova operanti nel settore avicolo nell'area di restrizione colpita da aviaria e' concesso un aiuto fino a 400.000 euro per azienda a fronte dell'aumento del costo di produzione per unita' di prodotto. Il contributo e' calcolato in base all'aumento dei costi di produzione variabili fatturati alla impresa dal 1° marzo al 31 maggio 2022 rispetto a quelli fatturati nel medesimo periodo del 2021, autodichiarati dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 11. In caso di rapporto di soccida gli aiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), e), f), g) ed h) sono concessi per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante. 12. Fermo restando il limite massimo individuato nei commi precedenti, l'importo unitario dell'aiuto e' determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e il numero dei capi per i quali e' stata presentata la domanda di aiuto. 13. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell'ammissibilita' in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto. 14. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati nell'art. 3 fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione. 15. Il contributo e' concesso nel rispetto del decreto interdipartimentale n. 229251 del 20 maggio 2022 e successive modifiche ed integrazioni. |
| Art. 5
Procedura di richiesta dell'aiuto
1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui agli articoli 3 e 4, secondo modalita' definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La domanda potra' essere offerta dal soggetto gestore al soggetto beneficiario in modalita' precompilata. 2. Alla domanda sono accluse: a) copia del contratto di soccida nel caso in cui sussista; b) certificazione idonea a dimostrare il numero di conigli allevati e macellati nel periodo considerato nel caso degli aiuti di cui al comma 6 dell'art. 4; c) ogni altro elemento richiesto dal soggetto gestore ai sensi del comma 1. |
| Art. 6
Istruttoria delle domande
1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore anche utilizzando domande precompilate. Per quanto riguarda le domande di cui all'art. 4, comma 10, il soggetto gestore puo' essere supportato dagli organismi pagatori riconosciuti competenti per territorio, nell'ambito delle attivita' istituzionali senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, ai fini dell'espletamento dei controlli in loco a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni. 2. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti. 3. Il soggetto gestore verificate la completezza delle informazioni e la loro conformita' ai requisiti di ammissibilita', determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 3 e nel rispetto dei massimali per capo di cui all'art. 4, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario. 4. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante. 5. Il soggetto gestore trasmette contestualmente al Ministero l'elenco dei soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso. 6. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 7. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai Soggetti beneficiari in una o piu' soluzioni sulla base delle risorse disponibili. 8. In attuazione di quanto disposto dall'art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e sue successive modifiche ed integrazioni, al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto, il soggetto gestore e' autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto pari all'80% del contributo spettante ai sensi del precedente comma 3, e ad erogare il 20% a saldo a seguito dei controlli previsti a legislazione vigente. |
| Art. 7
Cumulo e massimale
1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti ai sensi dell'art. 4 del decreto interdipartimentale n. 229251 del 20 maggio 2022. 2. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti di cui al presente decreto al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale degli aiuti «Quadro temporaneo». 3. Le presenti misure di sostegno non attengono alla concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali, e non ineriscono ne' sono calcolate in base a terreni agricoli. Inoltre, comportano un pagamento per beneficiario non superiore ai massimali previsti dal Quadro temporaneo e sue successive modificazioni. |
| Art. 8
Monitoraggio e relazioni
1. Il soggetto gestore pubblica sul proprio sito web istituzionale sugli aiuti di Stato le informazioni pertinenti relative ad ogni singolo aiuto concesso ai sensi del presente decreto superiore a 10.000 euro nei settori della produzione primaria dei prodotti e superiore a 100.000 euro negli altri settori, con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III dei regolamenti ABER, FIBER e GBER, entro dodici mesi dal momento della concessione. 2. Ai fini del monitoraggio di cui ai punti 55 e 58 della comunicazione (2022/C 131 I/01) della Commissione europea, il soggetto gestore conserva per dieci anni le registrazioni particolareggiate che contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti della suddetta comunicazione e del decreto interdipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 229251 del 20 maggio 2022. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2022
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 895 |
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