Gazzetta n. 186 del 10 agosto 2022 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 164 del 15 luglio 2022).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Art. 1

Bonus sociale energia elettrica e gas

1. Per il terzo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono rideterminate dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 giugno 2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022, con l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al secondo trimestre dell'anno 2022 la spesa dei clienti beneficiari delle agevolazioni corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici.
2. Fermo restando il valore soglia dell'ISEE previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il primo trimestre dell'anno 2022, in caso di ottenimento di un'attestazione ISEE resa nel corso del medesimo anno 2022 che permetta l'applicazione dei bonus sociali per elettricita' e gas, i medesimi bonus annuali sono riconosciuti agli aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022 o, se successiva, a decorrere dalla data di cessazione del bonus relativo all'anno precedente. Le somme gia' fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell'applicazione del citato bonus sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico da eseguire entro tre mesi dall'emissione della fattura medesima.
2-bis. Al fine di informare i cittadini sulle modalita' per l'attribuzione dei bonus sociali per elettricita' e gas, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente definisce una specifica comunicazione da inserire nelle fatture per i clienti domestici, prevedendo anche l'indicazione dei recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi.
2-ter. Per le finalita' di cui al comma 2, entro il 31 ottobre 2022 e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali l'importo di 116 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
«Art. 3 (Blocco e riduzione delle tariffe). - 1. Al
fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei
cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre
2010, e' sospesa l'efficacia delle norme statali che
obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti
aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o
tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in
relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi
automatici, con esclusione della regolazione tariffaria dei
servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva,
nonche' dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a
regime di obbligo di servizio pubblico, nonche' delle
tariffe postali agevolate, fatta eccezione per i
provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri
effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al
servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del
gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione.
Per il settore autostradale e per i settori dell'energia
elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai
commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i
contributi e le tariffe di pertinenza degli enti
territoriali l'applicazione della disposizione di cui al
presente comma e' rimessa all'autonoma decisione dei
competenti organi di Governo.
2. Ferma restando la piena efficacia e validita'
delle previsioni tariffarie contenute negli atti
convenzionali vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli
incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino al 30
aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1° maggio
2009.
3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
formularsi entro il 28 febbraio 2009, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, sono approvate misure
finalizzate a creare le condizioni per accelerare la
realizzazione dei piani di investimento, fermo restando
quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.
4. Fino alla data del 30 aprile 2009 e' altresi'
sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo
sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1°
gennaio 2009, cosi' come stabilito dall'articolo 1, comma
1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le
parole "alla data di entrata in vigore del presente
decreto" e' aggiunto il seguente periodo:
"Le societa' concessionarie, ove ne facciano
richiesta, possono concordare con il concedente una formula
semplificata del sistema di adeguamento annuale delle
tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per
l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale,
anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre
che sulle componenti per la specifica copertura degli
investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonche' dei nuovi
investimenti come individuati dalla direttiva approvata con
deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di
quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X
della direttiva medesima.".
6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo
sono soppressi;
b) i commi 87 e 88 sono abrogati;
c).
6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il
concessionario provvede a comunicare al concedente, entro
il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che
intende applicare nonche' la componente investimenti del
parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni,
previa verifica della correttezza delle variazioni
tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una sua
proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti
e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto,
approvano o rigettano le variazioni proposte con
provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al
ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato
puo' riguardare esclusivamente le verifiche relative alla
correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e
dei relativi conteggi, nonche' alla sussistenza di gravi
inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione
e che siano state formalmente contestate dal concessionario
entro il 30 giugno precedente.»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, come modificato dall'articolo 2, comma 85,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e
successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) mantenere adeguati requisiti di solidita'
patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;".
8. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
effettua un particolare monitoraggio sull'andamento dei
prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura
dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo
alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro
il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri
competenti le proposte necessarie per assicurare, in
particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi
derivanti dalla predetta diminuzione.
9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia
elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone
che versano in gravi condizioni di salute, tali da
richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere
dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
La compensazione della spesa tiene conto della necessita'
di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali
ed e' riconosciuta in forma differenziata per zone
climatiche, nonche' in forma parametrata al numero dei
componenti della famiglia, in modo tale da determinare una
riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente
tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
predetto beneficio i soggetti interessati presentano al
comune di residenza un'apposita istanza secondo le
modalita' stabilite per l'applicazione delle tariffe
agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla
copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto
ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse
stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta
eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che
continuano ad essere destinati alle finalita' di cui al
citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26
del 2007. Nella eventualita' che gli oneri eccedano le
risorse di cui al precedente periodo, l'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita
componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non
domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure
tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.
9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la
fornitura di energia elettrica e il diritto alla
compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al
comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con
almeno quattro figli a carico con indicatore della
situazione economica equivalente non superiore a 20.000
euro.
10. In considerazione dell'eccezionale crisi
economica internazionale e dei suoi effetti anche sul
mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di
garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di
ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dello
sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, conforma la disciplina relativa al
mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi
compreso il termine finale di cui alla lettera a), ai
seguenti principi:
a) il prezzo dell'energia e' determinato, al
termine del processo di adeguamento disciplinato dalle
lettere da b) a e), in base ai diversi prezzi di vendita
offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna
azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con
precedenza per le forniture offerte ai prezzi piu' bassi
fino al completo soddisfacimento della domanda;
b) e' istituito, in sede di prima applicazione del
presente articolo, un mercato infragiornaliero
dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di
aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato
del giorno precedente e l'apertura del mercato dei servizi
di dispacciamento di cui alla lettera d) con la
partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato
infragiornaliero il prezzo dell'energia sara' determinato
in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale
gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita
e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e
quantita';
c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di
comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri
provvedimenti delle autorita', il Gestore del mercato
elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative
alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo
massimo di sette giorni. Le informazioni sugli impianti
abilitati e sulle reti, sulle loro manutenzioni e
indisponibilita' sono pubblicate con cadenza mensile;
d) e' attuata la riforma del mercato dei servizi di
dispacciamento, la cui gestione e' affidata al
concessionario del servizio di trasmissione e
dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno
delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del
sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che
ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una
valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I
servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso
l'acquisto delle risorse necessarie dagli operatori
abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il
prezzo dell'energia sara' determinato in base ai diversi
prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente
abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di
dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi
piu' bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;
e) e' attuata l'integrazione, sul piano funzionale,
del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b) con il
mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera
d), favorendo una maggiore flessibilita' operativa ed
efficienza economica attraverso un meccanismo di
negoziazione continua delle risorse necessarie.
10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in
considerazione di proposte di intervento da essa segnalate
al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con
meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle
zone dove si verificano anomalie dei mercati.
10-ter. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello
sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una
segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia,
che e' resa pubblica. La segnalazione puo' contenere,
altresi', proposte finalizzate all'adozione di misure per
migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso
interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per
promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie
del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il
mese di gennaio dell'anno successivo, puo' adottare uno o
piu' decreti sulla base delle predette proposte
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. A tale
riguardo, potranno essere in particolare adottate misure
con riferimento ai seguenti aspetti:
a) promozione dell'integrazione dei mercati
regionali europei dell'energia elettrica, anche attraverso
l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione
dell'energia elettrica e l'allocazione della capacita' di
trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati a termine fisici e
finanziari dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti,
anche di lungo termine, al fine di garantire un'ampia
partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidita' e un
corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.
11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di
cui al comma 10, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua
le proprie deliberazioni, anche in materia di
dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) i soggetti che dispongono singolarmente di
impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il
fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati
sulla base dei criteri fissati dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas in conformita' ai principi di cui alla
presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei
mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi
puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri
per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in
particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi
di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui
si verificano le condizioni di seguito descritte, gli
impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente
indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al
mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema
elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;
b) sono adottate misure per il miglioramento
dell'efficienza del mercato dei servizi per il
dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo
di approvvigionamento dei predetti servizi, la
contrattualizzazione a termine delle risorse e la
stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti
finali.
12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sentito il
concessionario dei servizi di trasmissione e
dispacciamento, puo' suddividere la rete rilevante in non
piu' di tre macro-zone.
13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la
relativa disciplina e' adottata, in via transitoria, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
13-bis. Per agevolare il credito automobilistico,
l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel
pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo
prezzo o convenzionali sui veicoli e' stabilita in 50 euro.
La cancellazione di tali ipoteche e' esente dall'imposta
provinciale di trascrizione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51 (Misure urgenti per contrastare
gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina):
«Art. 6 (Bonus sociale elettricita' e gas). - 1. Per
il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, il valore ISEE di
accesso ai bonus sociali elettricita' e gas cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello
sviluppo economico 29 dicembre 2016, come successivamente
aggiornato dall'Autorita' di regolazione per l'energia reti
e ambiente in attuazione di quanto disposto dall'articolo
1, comma 4, del medesimo decreto, e' pari a 12.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in
102,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 38.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 508, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«1.-507. Omissis
508. Per il primo trimestre dell'anno 2022 le
agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di
energia elettrica riconosciute ai clienti domestici
economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in
gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la
compensazione per la fornitura di gas naturale di cui
all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'ARERA, al fine
di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura,
previsti per il primo trimestre 2022, fino a concorrenza
dell'importo di 912 milioni di euro. Tale importo e'
trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali
entro il 31 marzo 2022.
Omissis.».
 
Allegato 1

(articolo 17, comma 1, lettera b)

«ALLEGATO TECNICO
MODALITA' E TERMINI DI RILASCIO DELLE GARANZIE
DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 14-BIS
SEZIONE A - DEFINIZIONI SEZIONE B - CRITERI, MODALITA' E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA
GARANZIA SEZIONE C - OPERATIVITA' DELLA GARANZIA DELLO STATO SEZIONE D - REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E COMMISSIONI SPETTANTI A
SACE S.P.A. SEZIONE E - GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI
A. DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente allegato tecnico si intendono per:
a) Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: il
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) Condizioni di mercato: le condizioni conformi al principio
dell'operatore privato in una economia di mercato, in
conformita' alla Comunicazione della Commissione europea
(2008/C 155/02) del 20 giugno 2008 sull'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi
sotto forma di garanzie;
c) Conto Corrente: il conto corrente di tesoreria centrale
intestato a SACE S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 14, del
Decreto Liquidita';
d) Controparte: Impresa Beneficiaria ovvero una persona giuridica
terza nel caso in cui il rimborso del finanziamento sia da
questa coperto, integralmente o parzialmente, in garanzia
autonoma e a prima richiesta;
e) Decreto Liquidita': il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.
40;
f) Finanziamenti: i finanziamenti, anche subordinati, sotto
qualsiasi forma (ivi inclusi la locazione finanziaria,
l'acquisto di crediti a titolo oneroso, il rilascio di
fideiussioni, l'apertura di credito documentaria, nonche' ogni
altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di
firma), come definiti dall'articolo 2 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, concessi in
favore di Imprese Beneficiarie, ovvero concessi ad altro
soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia per
effettuare i finanziamenti alle Imprese Beneficiarie;
g) Fondo: il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del Decreto
Liquidita';
h) Garanzie: le garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse
controgaranzie, fideiussioni e altri impegni di firma
rilasciati da SACE S.p.A. ai sensi dell'articolo 6, comma
14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326;
i) Gruppo di Controparti connesse: il "gruppo di clienti connessi"
secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 39), del
regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013;
l) Imprese Beneficiarie: le imprese aventi sede legale in Italia e
le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile
organizzazione in Italia, purche' le stesse non risultino
classificate dal Soggetto Garantito o dal sistema bancario tra
le esposizioni deteriorate, non presentino un rapporto tra
"totale sconfinamenti per cassa" e "totale accordato operativo
per cassa" superiore al 20 per cento e non rientrino nella
categoria di Imprese in difficolta';
m) Impresa in difficolta': le imprese che rientrano nella
definizione di "imprese in difficolta'" ai sensi della
Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01) recante
"Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta'";
n) Limiti di rischio: i limiti e i criteri individuati in
relazione ai rischi che si intende assumere nell'anno di
riferimento, come indicati alla Sezione B, paragrafi 5 e 6;
o) Organo Deliberante: il Consiglio di amministrazione di SACE
S.p.A. ovvero il diverso organo di SACE S.p.A. che risulta
competente per la delibera di assunzione, variazione, gestione
e indennizzo di ciascuna operazione in base al sistema di
deleghe di volta in volta vigente;
p) Soggetti Garantiti: banche, istituzioni finanziarie nazionali e
internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del
credito in Italia, confidi, nonche' imprese di assicurazione
nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia
del ramo credito e cauzioni ovvero, con riferimento alle
Garanzie su Titoli di debito, i sottoscrittori di Titoli di
debito emessi dalle Imprese Beneficiarie;
q) Titoli di debito: prestiti obbligazionari, cambiali
finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari,
emessi dalle Imprese Beneficiarie. 2. Ai fini del rilascio delle Garanzie, il titolare o il legale
rappresentante dell'Impresa Beneficiaria, nonche' i soggetti
indicati all'articolo 85, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, del Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dichiarano di
non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67
dello stesso Codice. Con protocollo d'intesa sottoscritto tra il
Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze
e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli, anche con
procedure semplificate, di cui al libro II del Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione.
B. CRITERI, MODALITA' E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA 1. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 6, al fine di
sostenere e rilanciare l'economia, supportare la crescita
dimensionale delle aziende e l'incremento della loro
competitivita', potenziare lo sviluppo tecnologico e la
sostenibilita' ambientale, le infrastrutture e le filiere
strategiche e favorire l'occupazione, SACE S.p.A. e' abilitata a
rilasciare, a Condizioni di mercato e in conformita' con la
normativa dell'Unione europea, Garanzie su Finanziamenti e Titoli
di debito entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di
euro. 2. Le Garanzie su Finanziamenti sono concesse in favore di Soggetti
Garantiti per una percentuale massima di copertura del 70 per
cento. 3. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea (2008/C
155/02) del 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di
garanzie, la percentuale di copertura delle Garanzie su Titoli di
debito concesse in favore di Soggetti Garantiti puo' essere
innalzata fino al 100 per cento qualora i Titoli di debito non
siano subordinati, non siano convertibili e fermi restando i
limiti specificati nel documento di gestione dei rischi di cui
alla Sezione C, paragrafo 4. 4. SACE S.p.A. rilascia le Garanzie, secondo i procedimenti di
seguito disciplinati:
a) nel caso di Garanzie il cui importo massimo garantito in quota
capitale ecceda 375 milioni di euro e superi il 25 per cento
del fatturato dell'Impresa Beneficiaria ovvero del consolidato
del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati
risultanti dall'ultimo bilancio approvato e in ogni caso
qualora l'importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1
miliardo di euro:
1) la competenza deliberativa e' dell'Organo Deliberante di
SACE S.p.A. coerentemente con il proprio sistema di deleghe
decisionali e il rilascio della garanzia e' subordinato alla
decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze;
2) SACE S.p.A. informa prontamente il Ministero dell'economia e
delle finanze dell'avvio delle attivita' istruttorie,
fornendo tutte le informazioni disponibili;
3) SACE S.p.A. informa il Ministero dell'economia e delle
finanze sugli esiti dell'attivita' istruttoria;
b) in tutti gli altri casi, la competenza deliberativa e'
dell'Organo Deliberante di SACE S.p.A. coerentemente con il
proprio sistema di deleghe decisionali. 5. SACE S.p.A. rilascia le Garanzie nel rispetto dei seguenti Limiti
di Rischio:
a) limite di durata massima della singola garanzia pari a 20 anni;
b) limite di massima esposizione su singola Controparte, pari
all'8 per cento dell'importo massimo delle garanzie concedibili
ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326;
c) limite di massima esposizione su Gruppo di Controparti
connesse, pari al 15 per cento dell'importo massimo delle
garanzie concedibili ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
d) limite di massima esposizione su settore di attivita'
economica, pari al 25 per cento dell'importo massimo delle
garanzie concedibili ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
e) rating minimo assegnato alla Controparte al momento del
rilascio delle Garanzie non inferiore alla classe equivalente
"B", secondo la scala Standard & Poor's fermo restando il
perseguimento di un adeguato bilanciamento del merito di
credito delle esposizioni assunte. 6. La somma degli impegni, tempo per tempo in essere, assunti da SACE
S.p.A. ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Liquidita' e degli
impegni assunti da SACE S.p.A. ai sensi dell'articolo 6, comma
14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non
supera l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.
Fermo restando tale limite, per i primi diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore del presente allegato tecnico, SACE S.p.A.
non rilascia Garanzie su Finanziamenti e Titoli di debito, oltre
l'importo complessivo massimo di 70 miliardi di euro, pari al 35
per cento dell'importo massimo previsto dall'articolo 6, comma
14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Inoltre,
nel periodo di tempo anzidetto, la percentuale di Garanzie
rilasciate a Controparti aventi rating inferiore alla classe
equivalente "BB-" secondo la scala Standard & Poor's non supera,
sia complessivamente sia in riferimento alla medesima Controparte,
l'importo di 3,5 miliardi di euro, pari al 5 per cento
dell'importo complessivo massimo consentito per il sopra citato
periodo di diciotto mesi, decorrenti dalla data di entrata in
vigore del presente allegato tecnico. In ogni caso, fermo quanto
previsto dal paragrafo 3, la porzione di Garanzie su Titoli di
debito non puo' superare, per i primi diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore del presente allegato tecnico, l'importo
complessivo massimo di 6 miliardi di euro e, comunque, anche
successivamente, non potra' superare il 15 per cento dell'importo
complessivo massimo previsto dall'articolo 6, comma 14-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 7. SACE S.p.A. specifica ulteriormente i limiti di cui al paragrafo 5
sulla base delle differenti forme tecniche di intervento,
nell'ambito del documento riguardante le politiche di gestione del
rischio e linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla Sezione
C, paragrafo 4. SACE S.p.A. individua tali limiti tenendo conto
altresi' delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da
altri strumenti di garanzia gestiti dalla stessa SACE S.p.A. Al
fine di contenere i rischi assunti dallo Stato, d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere modificati
i Limiti di Rischio sopra riportati anche in dipendenza delle
informazioni fornite da SACE S.p.A. ai sensi della Sezione C,
paragrafo 4, sull'andamento del portafoglio garantito e dei volumi
di attivita' attesi. 8. Ai fini della migliore gestione del rischio e fermi restando tutti
i limiti previsti nella presente Sezione, SACE S.p.A. assicura un
adeguato bilanciamento tra le diverse forme tecniche di cui alla
presente Sezione, secondo criteri e specifiche contenuti nel
documento riguardante le politiche di gestione del rischio e linee
guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla Sezione C, paragrafo 4. 9. Nello svolgimento dell'attivita' istruttoria delle operazioni da
cui derivano gli impegni da assumere SACE S.p.A. opera con la
dovuta diligenza professionale, attraverso le proprie strutture
competenti per l'analisi, valutazione e gestione dei rischi, ed
esegue la valutazione, caso per caso, di ciascuna richiesta di
concessione della Garanzia, tenuto conto dell'eterogeneita' che
contraddistingue le Imprese Beneficiarie e delle peculiarita' di
ciascun Finanziamento o Titolo di debito, nonche' dello specifico
livello di rischio. Nell'ambito della procedura di istruttoria,
SACE S.p.A. valuta il rispetto da parte dei Soggetti Garantiti,
diversi dai sottoscrittori dei Titoli di Debito, di adeguati
principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed
operativita'. Non sono ricompresi nei Soggetti Garantiti i
soggetti destinatari di sanzioni, divieti, misure restrittive o
altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o
finanziario, oppure inerenti a embarghi commerciali, che siano
emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di
risoluzioni delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla
Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la
normativa europea e italiana) dalle autorita' degli Stati Uniti
d'America ovvero di leggi o regolamenti adottati dall'Unione
europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui
compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorita'
degli Stati Uniti d'America nonche' i soggetti che risiedono in
Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali. 10. Le modalita' operative ai fini della assunzione e gestione delle
Garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti,
nonche' la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle
Garanzie, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione
all'inadempimento da parte del Soggetto Garantito agli impegni
previsti, sono ulteriormente specificate da SACE S.p.A. 11. Le disposizioni del presente allegato tecnico non attribuiscono
diritti soggettivi o interessi legittimi in relazione alla
concessione della garanzia.
C. OPERATIVITA' DELLA GARANZIA DELLO STATO 1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, sulle obbligazioni di SACE S.p.A.
derivanti dalle Garanzie e' accordata di diritto la garanzia dello
Stato a prima richiesta e senza regresso, restando in ogni caso
inteso che le richieste di indennizzo e qualsiasi comunicazione o
istanza dei Soggetti Garantiti devono essere rivolte unicamente a
SACE S.p.A. 2. La garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile
e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli
interessi e a ogni altro onere accessorio, al netto dei premi
incassati da SACE S.p.A. a titolo di remunerazione delle Garanzie
e versati al Fondo al netto delle commissioni spettanti a SACE
S.p.A., ai sensi di quanto previsto dalla Sezione D. 3. SACE S.p.A. registra le attivita' svolte ai sensi del presente
allegato tecnico con contabilita' separata. 4. SACE S.p.A., anche al fine di consentire un'adeguata
programmazione pluriennale della dotazione del Fondo, trasmette al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro
- Direzione VI:
a) periodicamente, con cadenza almeno annuale, un'informativa
volta a fornire, su base previsionale e tenuto conto dei Limiti
di rischio applicabili, una panoramica dei volumi, della
composizione del portafoglio delle Garanzie e delle relative
stime di rischio, unitamente ad una informativa sulle politiche
di gestione del rischio relativo alle operativita' di cui al
presente allegato tecnico e sulle linee guida adottate da SACE
S.p.A.;
b) periodicamente, con cadenza almeno trimestrale:
1) un'informativa ex ante sugli impegni da assumere in termini
di Garanzie, volumi e possibili stime di rischio ad essi
associati e sulle altre decisioni aziendali rilevanti ai
fini dell'assunzione di impegni;
2) un'informativa contenente:
2.1) le deliberazioni adottate dai propri organi;
2.2) gli impegni assunti e in essere in termini di volumi,
premi, richieste di indennizzo, pagamenti effettuati a
fronte delle richieste di indennizzo, recupero dei crediti,
spese amministrative, stima delle commissioni spettanti a
SACE S.p.A.;
2.3) il "Risk Reporting" contenente le stime di rischio e le
risultanze dell'attivita' di monitoraggio del fabbisogno di
risorse del Fondo, sulla base della metodologia definita
all'interno del documento riguardante le politiche di
gestione del rischio e le linee guida adottate da SACE
S.p.A., di cui alla lettera a) del presente paragrafo,
unitamente ad una descrizione delle eventuali misure di
contenimento individuate come necessarie;
2.4) eventuali modifiche al sistema aziendale di deleghe
decisionali in materia di assunzione, di gestione degli
impegni in essere, delle richieste di indennizzo e del
recupero dei crediti. 5. SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze
un tempestivo aggiornamento delle informative di cui al paragrafo
4, qualora si manifestino variazioni significative con particolare
riferimento, a titolo esemplificativo, alle variazioni relative ad
impegni, premi, indennizzi ovvero ad altre voci che comportino
movimentazioni di cassa.
D. REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E COMMISSIONI SPETTANTI A SACE S.P.A. 1. SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione delle
Garanzie a Condizioni di mercato nel rispetto della Comunicazione
della Commissione europea (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008
sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, in conformita'
alla metodologia di cui al prospetto tecnico concordato con il
Ministero dell'economia e delle finanze. Il livello dei premi e'
rivisto almeno annualmente per verificarne l'adeguatezza ai fini
dell'autofinanziamento del regime di garanzia. I premi riscossi da
SACE S.p.A. sono versati sul Conto Corrente, al netto delle
commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai
sensi del presente allegato tecnico e risultanti dalla
contabilita' di SACE S.p.A. e salvo conguaglio all'esito
dell'approvazione del bilancio. 2. Le commissioni dovute a SACE S.p.A. sono limitate alla copertura
dei costi sostenuti da questa e imputabili alle attivita' svolte
per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli
impegni connessi alle Garanzie, come risultanti da idonea
rendicontazione certificata dal soggetto incaricato della
revisione dei conti. 3. SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze:
a) entro il 15 novembre di ogni anno, per eventuali osservazioni
da formulare nei successivi trenta giorni, la
pre-rendicontazione attestante le commissioni maturate per le
attivita' svolte fino al 30 settembre dello stesso esercizio;
decorso il termine per formulare le osservazioni e in assenza
di queste, SACE trattiene dal Conto Corrente le commissioni
maturate fino a tale data;
b) entro il 28 febbraio di ogni anno la rendicontazione
certificata attestante le commissioni maturate per le attivita'
svolte nell'esercizio precedente; all'esito dell'approvazione
del bilancio SACE trattiene dal Conto Corrente l'importo delle
commissioni maturate e non gia' trattenute ai sensi della
lettera a).
E. GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI 1. SACE S.p.A. svolge con la dovuta diligenza professionale, per
conto del Ministero dell'economia e delle finanze, l'attivita' di
gestione delle garanzie rilasciate, l'attivita' di pagamento degli
importi dovuti in relazione alle Garanzie e l'attivita' di
recupero dei crediti. 2. SACE S.p.A. gestisce le attivita' di recupero dei crediti
direttamente ovvero conferendo mandato a terzi o agli stessi
garantiti, e monitorando lo svolgimento delle attivita'
esternalizzate nonche' l'adeguatezza delle stesse.».
 
Allegato 2

(articolo 42, comma 1)

===================================================================== | | Popolazione | | | | | | | | |residente al 1° | | | | | | | | Comune | gennaio 2021 | Peso |2023 |2024 |2025 |2026 | Totale | +==========+================+======+=====+=====+=====+=====+========+ |TORINO |858.205 |12% |39 |27 |8 |6 |80 | +----------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+--------+ |MILANO |1.374.582 |19% |63 |42 |14 |10 |129 | +----------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+--------+ |ROMA |2.770.226 |39% |126 |86 |27 |19 |258 | +----------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+--------+ |NAPOLI |922.094 |13% |42 |28 |9 |6 |85 | +----------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+--------+ |PALERMO |637.885 |9% |29 |20 |6 |5 |60 | +----------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+--------+ |GENOVA |566.410 |8% |26 |17 |6 |4 |53 | +----------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+--------+ |Totale |7.129.402 |100% |325 |220 |70 |50 |665 | +----------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+--------+

 
Allegato 3

(articolo 58, comma 1)

===================================================================== |MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | ===================================================================== |importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa | +===================================+=======+=======+=======+======== | | | | | | +===================================+=======+=======+=======+=======+ |MISSIONE/programma |2022 |2023 |2024 |2025 | +===================================+=======+=======+=======+=======+ |23. FONDI DA RIPARTIRE (33) |1.427 |400 |400 |160 | +-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |23.2 Fondi di riserva e speciali | | | | | |(2) |1.036 |400 |400 |160 | +-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |23.1 Fondi da assegnare (1) |391 | | | | +-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+ | | | | | | +-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE | | | | | |E DI BILANCIO E TUTELA DELLA | | | | | |FINANZA PUBBLICA (29) |1.414 |1.130 |1.130 |1.340 | +-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |1.4 Regolazioni contabili, | | | | | |restituzioni e rimborsi di imposte | | | | | |(5) |1.414 |1.130 |1.130 |1.340 | +-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+ | | | | | | +-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |7. COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE | | | | | |IMPRESE (11) |900 |200 |- |- | +-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |7.2 Interventi di sostegno tramite | | | | | |il sistema della fiscalita' (9) |900 |200 | | | +-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |TOTALE |3.741 |1.730 |1.530 |1.500 | +-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+

 
Allegato 3-bis

(articolo 58, comma 4-bis)
+-------------------------------------------------------------------+ | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | +-------------------------------------------------------------------+ | (importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa) | +-------------------------------------------------------------+-----+ |MISSIONE/programma | 2022| +-------------------------------------------------------------+-----+ |1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA | | |DELLA FINANZA PUBBLICA (29) |1.280| +-------------------------------------------------------------+-----+ |1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte| | |(29.5) |1.280| +-------------------------------------------------------------+-----+ |7. COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11) | 900| +-------------------------------------------------------------+-----+ |7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della | | |fiscalita' (11.9) | 900| +-------------------------------------------------------------+-----+ |23. FONDI DA RIPARTIRE (33) | 864| +-------------------------------------------------------------+-----+ |23.1 Fondi da assegnare (33.1) | 364| +-------------------------------------------------------------+-----+ |23.2 Fondi di riserva e speciali (33.2) | 500| +-------------------------------------------------------------+-----+ | TOTALE |3.044| +-------------------------------------------------------------+-----+

 
Allegato 4

(articolo 58, comma 5)
«Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro) (importi in milioni di euro)
+-------------------------------------------------------------------+ | RISULTATI DIFFERENZIALI | +-------------------------------------------------------------------+ | - COMPETENZA - | +----------------------------------------+--------+--------+--------+ | Descrizione risultato differenziale | 2022 | 2023 | 2024 | +----------------------------------------+--------+--------+--------+ |Livello massimo del saldo netto da | | | | |finanziare, tenuto conto degli effetti | | | | |derivanti dalla presente legge |214.000 |184.748 |119.970 | +----------------------------------------+--------+--------+--------+ |Livello massimo del ricorso al mercato | | | | |finanziario, tenuto conto degli effetti | | | | |derivanti dalla presente legge (*) |491.347 |494.848 |438.645 | +----------------------------------------+--------+--------+--------+ | - CASSA - | +----------------------------------------+--------+--------+--------+ | Descrizione risultato differenziale | 2022 | 2023 | 2024 | +----------------------------------------+--------+--------+--------+ |Livello massimo del saldo netto da | | | | |finanziare, tenuto conto degli effetti | | | | |derivanti dalla presente legge |291.000 |249.748 |177.170 | +----------------------------------------+--------+--------+--------+ |Livello massimo del ricorso al mercato | | | | |finanziario, tenuto conto degli effetti | | | | |derivanti dalla presente legge (*) |568.372 |559.848 |495.845 | +----------------------------------------+--------+--------+--------+ | (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare | | prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti | | con ammortamento a carico dello Stato. | +-------------------------------------------------------------------+

 
Art. 1 bis
Misure per l'approvvigionamento di energia elettrica dei clienti
finali in regime di maggior tutela

1. Al fine di favorire il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica a vantaggio dei clienti finali in regime di maggior tutela, entro il termine previsto dall'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la societa' Acquirente unico Spa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge il servizio di approvvigionamento utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16-ter, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose:
«Art. 16-ter (Disposizioni in materia di contratti di
fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in
condizioni di poverta' energetica e clienti domestici). -
1. A decorrere dalla data prevista dall'articolo 1, comma
60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per la cessazione
del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, in
via transitoria e nelle more dello svolgimento delle
procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di
vendita a tutele graduali, i clienti domestici continuano a
essere riforniti di energia elettrica dal servizio di
tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18
giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti
con decreto del Ministro della transizione ecologica.
2. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della
legge 4 agosto 2017, n. 124, disposizioni per assicurare
l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti
domestici, mediante procedure competitive da concludersi
entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuita' della
fornitura di energia elettrica.
3. Qualora alla suddetta data di cui all'articolo 1,
comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, non siano
state adottate le misure previste dall'articolo 11, comma
2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, nei
confronti dei clienti vulnerabili e in condizioni di
poverta' energetica continua ad applicarsi il servizio di
tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18
giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti
con il decreto del Ministro della transizione ecologica di
cui al comma 1 del presente articolo.
4. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 210, le parole: «che ne facciano
richiesta» sono soppresse.
5. Ai fini dell'individuazione dei clienti
vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente,
con propri provvedimenti, d'intesa con il Garante per la
protezione dei dati personali, definisce le modalita' di
acquisizione del consenso per il trattamento dei dati
sensibili e di trasmissione delle informazioni da parte
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema
informativo integrato gestito dalla societa' Acquirente
unico Spa.».
 
Art. 1 ter
Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per
il terzo trimestre 2022

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a complessivi 1.915 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due quote di importo pari, rispettivamente, a 1.000 milioni di euro entro il 30 settembre 2022 e a 915 milioni di euro entro il 31 ottobre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis.
 
Art. 1 quater
Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il
terzo trimestre dell'anno 2022

1. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, sono assoggettate all'aliquota d'imposta del valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota d'IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 480,98 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis.
3. Al fine di contenere, per il terzo trimestre dell'anno 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5, l'ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 292 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022.
5. Per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per il terzo trimestre dell'anno 2022, l'ARERA provvede a ridurre, ulteriormente rispetto a quanto stabilito dal comma 3, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 240 milioni di euro, con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre
1972, n. 292, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 26, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative):
«Art. 26 (Disposizioni particolari per il gas
naturale). - 1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC
2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e
per usi industriali, nonche' all'autotrazione, e'
sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di
cui all'allegato I, al momento della fornitura ai
consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas
naturale estratto per uso proprio.
2. Sono considerati compresi negli usi civili anche
gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione,
nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole,
posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle
aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva, nonche'
alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o
di calore, non utilizzati in impieghi produttivi
dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
3. Sono considerati compresi negli usi industriali
gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione,
in tutte le attivita' industriali produttive di beni e
servizi e nelle attivita' artigianali ed agricole, nonche'
gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della
distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione,
negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita'
dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel
teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione
che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella
lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili.
Si considerano, altresi', compresi negli usi industriali,
anche quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli
impieghi del gas naturale, destinato alla combustione,
nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate
all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e
degli indigenti.
4. Sono assoggettati all'aliquota relativa al gas
naturale impiegato per combustione per usi industriali i
consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di
produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e
depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purche'
di societa' controllate o di societa' collegate con quella
titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, nonche' i consumi relativi ad operazioni
connesse con l'attivita' industriale.
5. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si
considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano
ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70
per cento in volume. Per le miscele contenenti metano ed
altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per
cento in volume, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i
presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative
al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto
complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per
le miscele di gas naturale con aria o con altri gas
ottenuti nelle officine del gas di citta', l'imposta si
applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale
originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati
nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle
officine del gas di citta' od in altri stabilimenti, con
qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o
altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale
di metano puro che risulta in esso contenuta.
6. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose
di cui al comma 5 di origine biologica destinate agli usi
propri del soggetto che le produce.
7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al
comma 1 secondo le modalita' previste dal comma 13 e con
diritto di rivalsa sui consumatori finali:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione del
gas naturale ai consumatori finali comprese le societa'
aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate
presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle
dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede
nel medesimo territorio che forniscono il prodotto
direttamente a consumatori finali nazionali;
b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas
naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi
delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il
vettoriamento del prodotto;
c) i soggetti che acquistano il gas naturale
confezionato in bombole o in altro recipiente da altri
Paesi comunitari o da Paesi terzi;
d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas
naturale nel territorio dello Stato.
8. Su richiesta possono essere riconosciuti come
soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti
nazionali per il solo gas naturale impiegato per il
vettoriamento del prodotto.
9. Si considerano consumatori finali anche gli
esercenti impianti di distribuzione stradale di gas
naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di
compressione per il riempimento di carri bombolai.
10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo
di denunciare preventivamente la propria attivita'
all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per
territorio e di prestare una cauzione sul pagamento
dell'accisa. Tale cauzione e' determinata dal medesimo
Ufficio in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua
che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal
soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in
possesso dell'Ufficio competente. Il medesimo Ufficio,
effettuati i controlli di competenza e verificata la
completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione
prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 7 ed 8,
un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della denuncia. I medesimi soggetti sono tenuti
a contabilizzare, in un apposito registro di carico e
scarico, i quantitativi di gas naturale estratti,
acquistati o ceduti e ad integrare, a richiesta
dell'Ufficio competente, l'importo della cauzione che deve
risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta
nell'anno precedente.
11. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione
della cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni dello
Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha
facolta' di esonerare dal medesimo obbligo le ditte
affidabili e di notoria solvibilita'. Tale esonero puo'
essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne
avevano consentito la concessione; in tal caso la cauzione
deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica
della revoca.
12. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata
o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza
passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed
al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o
sull'energia elettrica per i quali e' prevista la pena
della reclusione.
13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene
effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti
tutti gli elementi necessari per la determinazione del
debito d'imposta, che sono presentate dai soggetti
obbligati entro il mese di marzo dell'anno successivo a
quello cui la dichiarazione si riferisce. Il pagamento
dell'accisa e' effettuato in rate di acconto mensili da
versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base
dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a
conguaglio e' effettuato entro il mese di marzo dell'anno
successivo a quello cui si riferisce. Le somme
eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono
detratte dai successivi versamenti di acconto.
L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere
diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici
e contabili disponibili. Per la detenzione e la
circolazione del gas naturale non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.
14. Contestualmente all'avvio della propria
attivita', i soggetti che effettuano l'attivita' di
vettoriamento del gas naturale ne danno comunicazione al
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e presentano
una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati
relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle
stazioni di misura. La dichiarazione e' presentata al
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese
di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione
si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresi' tenuti a
rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i
dati relativi ai soggetti cui il prodotto e' consegnato.
15. In occasione della scoperta di sottrazione
fraudolenta di gas naturale, i venditori compilano una
dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e la
trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane
appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.».
 
Art. 2
Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per
l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale

1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nella misura del 20 per cento e' rideterminato nella misura del 25 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 59,45 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, fissato, da ultimo, dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, nella misura del 20 per cento e' rideterminato nella misura del 25 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 235,24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
3. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, nella misura del 12 per cento e' rideterminato nella misura del 15 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 215,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
3-bis. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ove l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale e' riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022. L'ARERA, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
3-ter. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 5 del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari
della crisi ucraina):
«Art. 3 (Contributo, sotto forma di credito
d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia
elettrica). - 1. Alle imprese dotate di contatori di
energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a
16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia
elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata
data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, e'
riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri
effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente
energia, un contributo straordinario, sotto forma di
credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa
sostenuta per l'acquisto della componente energetica,
effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno
2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto,
qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della
media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle
imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un
incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del
corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre
dell'anno 2019.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
alla formazione del reddito d'impresa ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta
e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto
i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del
reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, non porti al superamento del
costo sostenuto.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo
bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del
predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni
cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in
violazione del primo periodo sono nulli. In caso di
cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie
richiedono il visto di conformita' dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti
che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente
articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e'
utilizzato dal cessionario con le stesse modalita' con le
quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e
comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le
modalita' attuative delle disposizioni relative alla
cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da
effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis,
nonche', in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo
121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura
agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 863,56
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 38.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze
effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito
d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto
previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.»
«Art. 4 (Contributo, sotto forma di credito
d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas
naturale). - 1. Alle imprese diverse da quelle a forte
consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, e' riconosciuto, a
parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente
sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo
straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al
20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del
medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare
dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi
termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas
naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre
2022, dei prezzi di riferimento del Mercato
Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del
mercati energetici (GME), abbia subito un incremento
superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio
riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
alla formazione del reddito d'impresa ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta
e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto
i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del
reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, non porti al superamento del
costo sostenuto.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo
bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del
predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni
cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in
violazione del primo periodo sono nulli. In caso di
cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie
richiedono il visto di conformita' dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti
che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente
articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e'
utilizzato dal cessionario con le stesse modalita' con le
quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e
comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le
modalita' attuative delle disposizioni relative alla
cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da
effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis,
nonche', in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo
121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura
agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 237,89
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 38.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze
effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito
d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto
previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.»
«Art. 5 (Incremento del credito d'imposta in favore
delle imprese energivore e gasivore). - 1. Il contributo
straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato
dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
nella misura del 20 per cento e' rideterminato nella misura
del 25 per cento.
2. Il contributo straordinario, sotto forma di
credito di imposta, fissato dall'articolo 5 del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 15 per
cento e' rideterminato nella misura del 20 per cento.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in complessivi 460,12 milioni di euro per l'anno
2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 2022, n. 34 (Misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per
il rilancio delle politiche industriali):
«Art. 5 (Contributo straordinario, sotto forma di
credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo
di gas naturale). - 1. Alle imprese a forte consumo di gas
naturale di cui al comma 2 e' riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto
del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma
di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa
sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel
secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici
diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di
riferimento del gas naturale, calcolato come media,
riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento
del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal
Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un
incremento superiore al 30 per cento del corrispondente
prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Ai fini del presente articolo e' impresa a forte
consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori
di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della
transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui
adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022
e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022,
un quantitativo di gas naturale per usi energetici non
inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale
indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al
netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi
termoelettrici.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il
credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale
cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura
agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 522,2
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze
effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito
d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto
previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.».
 
Art. 2 bis

Indennita' per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale

1. Per l'anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, e' attribuita un'indennita' una tantum pari a 550 euro. L'indennita' puo' essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.
2. L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennita' e' erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennita'.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 971, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«1.- 970. Omissis
971. Al fine di introdurre nell'ordinamento un
sostegno economico in favore dei lavoratori titolari di un
contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato «
Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a
part-time ciclico verticale», con una dotazione di 30
milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. Con apposito
provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al
primo periodo, che costituiscono il relativo limite di
spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento
suddetto.
Omissis.».
 
Art. 3
Credito d'imposta per gli autotrasportatori e misure in favore delle
imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita' di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in euro 496.945.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
5. L'articolo 17 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e' abrogato.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto di passeggeri con autobus, per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI.
6-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 6-bis anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto.
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 24-ter, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative):
«Art. 24-ter (Gasolio commerciale). - 1. Il gasolio
commerciale usato come carburante e' assoggettato ad accisa
con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego
dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo
unico.
2. Per gasolio commerciale usato come carburante si
intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di
quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal
1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro
4 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtu' di
altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilita',
per i seguenti scopi:
a) attivita' di trasporto di merci con veicoli di
massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate
esercitata da:
1) persone fisiche o giuridiche iscritte
nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi;
2) persone fisiche o giuridiche munite della
licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto
proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
3) imprese stabilite in altri Stati membri
dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti
dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della
professione di trasportatore di merci su strada;
b) attivita' di trasporto di persone svolta da:
1) enti pubblici o imprese pubbliche locali
esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi
regionali di attuazione;
2) imprese esercenti autoservizi interregionali
di competenza statale di cui al decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 285;
3) imprese esercenti autoservizi di competenza
regionale e locale di cui al decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422;
4) imprese esercenti autoservizi regolari in
ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2009.
3. E' considerato altresi' gasolio commerciale il
gasolio impiegato per attivita' di trasporto di persone
svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a
fune in servizio pubblico.
4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore
accisa applicata al gasolio commerciale e' determinato in
misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e
quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del
predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3
presentano apposita dichiarazione al competente ufficio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese
successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui
e' avvenuto il consumo del gasolio commerciale. Per
ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui al
presente comma e' riconosciuto, entro il limite
quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun
veicolo di cui al comma 2, per ogni chilometro percorso
dallo stesso veicolo.
5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del
presente articolo e' riconosciuto, mediante la
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre
dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo
credito e' sorto per effetto del provvedimento di
accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni
dal ricevimento della dichiarazione.
6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il
credito spettante ai sensi del comma 4 puo' essere
riconosciuto in denaro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241(Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi
da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la
facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«Art. 1 (Disposizioni in materia di entrata, nonche'
disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi
costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali). - 1. - 52. Omissis.
53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)»:
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di
cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui
redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati
effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i
relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo
in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella
quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e
imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente
disposizione si applica se la violazione non e' stata gia'
constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il
sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale
conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia
contestuale al versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".».
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15.»
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della
presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi
dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni che non possiedono i
requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a
concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi,
ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi
precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche
alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi
costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da
operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di
cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un
esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
6.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi
dell'articolo 89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione
dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque
denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa
che direttamente o indirettamente comporti la
partecipazione ai risultati economici della societa'
emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso
gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti
finanziari sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del
codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In
attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente
legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri
indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura
finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma.
Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto
alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti
finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e
12-quater. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,
e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti
modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali;
a-bis) mediante modifica o soppressione dei
parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti
dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di
spesa;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
stato di previsione dell'entrata, disponendone il
versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,
la congruita' della copertura e' valutata anche in
relazione all'effettiva riduzione della capacita' di spesa
dei Ministeri;
c) mediante modificazioni legislative che
comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso
esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte
corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da
entrate in conto capitale.
1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle
leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori
entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti
dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta
gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, ne' quelle derivanti
dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del
cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino
effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei
contribuenti.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al
comma 3.
6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di
neutralita' finanziaria, la relazione tecnica riporta la
valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni
medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare
l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica, attraverso l'indicazione dell'entita' delle
risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita'
gestionali, utilizzabili per le finalita' indicate dalle
disposizioni medesime anche attraverso la loro
riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralita'
finanziaria non puo' essere prevista nel caso di spese di
natura obbligatoria.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i
due rami del Parlamento.
8-bis. Le relazioni tecniche di cui al presente
articolo sono trasmesse al Parlamento in formato
elettronico elaborabile.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette
alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei
decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di sette giorni dalla data della
trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di
apposita relazione che espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le
Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al
terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via
definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in
corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le
previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando
prioritariamente misure di carattere normativo correttive
della maggiore spesa.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«1. - 199. Omissis
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.».
 
Art. 3 bis
Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio della
pesca

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18 del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51(Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari
della crisi ucraina):
«Art. 18 (Contributo, sotto forma di credito
d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio
dell'attivita' agricola e della pesca). - 1. Alle imprese
esercenti attivita' agricola e della pesca e' riconosciuto,
a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente
sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la
trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio
dell'attivita' agricola e della pesca, un contributo
straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al
20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del
carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno
2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto,
al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
alla formazione del reddito d'impresa ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta
e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto
i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del
reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, non porti al superamento del
costo sostenuto.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo
bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del
predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva
alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione
del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del
credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il
visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo.
Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e'
utilizzato dal cessionario con le stesse modalita' con le
quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e
comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le
modalita' attuative delle disposizioni relative alla
cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da
effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis,
nonche', in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo
121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022, si
provvede ai sensi dell'articolo 38.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze
effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito
d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto
previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.».
- Il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)», e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 3.
 
Art. 4
Estensione al primo trimestre dell'anno 2022 del contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle
imprese a forte consumo di gas naturale

1. Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
«Art. 15.1 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per il primo trimestre dell'anno 2022). - 1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Ai fini del presente articolo e' impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2022, e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e' utilizzato dal cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 427,10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
 
Art. 5
Disposizioni per la realizzazione di nuova capacita' di
rigassificazione

1. In considerazione della necessita' di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, le opere finalizzate all'incremento della capacita' di rigassificazione nazionale mediante unita' galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del presente decreto, incluse le connesse infrastrutture, costituiscono interventi strategici di pubblica utilita', indifferibili e urgenti. Per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al primo periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati uno o piu' Commissari straordinari di Governo. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, il Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e allo stesso non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
2. Per la costruzione e l'esercizio delle opere di cui al comma 1, nonche' per la realizzazione delle connesse infrastrutture, l'autorizzazione prevista dall'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ferma restando l'intesa con la regione interessata, e' rilasciata dal Commissario di cui al comma 1 a seguito di procedimento unico, da concludersi entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 5.
3. Per le valutazioni ambientali delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, previa comunicazione alla Commissione europea, si applica l'esenzione di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3-bis. Nell'ambito della realizzazione delle opere di cui al comma 1, anche al fine di riqualificare i siti in cui si trovano impianti di rigassificazione non piu' funzionanti, di ridurre l'occupazione di terreno e di favorire il risanamento urbano, per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale e di rigenerazione dell'area denominata «Zona falcata» di Messina, e' stanziato un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024. All'assegnazione del contributo di cui al primo periodo si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, con la quale e' individuato altresi' il soggetto attuatore degli interventi di cui al presente comma.
4. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative, incluso il rilascio della concessione demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, attribuiscono ad esse priorita' e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2. L'autorizzazione di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, commi 1, terzo periodo, e 2, primo periodo, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. L'autorizzazione include altresi' l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed eventuali atti di assenso ai fini della realizzabilita' dell'opera all'interno di siti contaminati, ogni eventuale ulteriore autorizzazione comunque denominata richiesta ai fini della realizzabilita' dell'opera ivi incluse quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonche' la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, ove necessario, la concessione demaniale, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative. L'autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, nonche' di approvazione della variante al piano regolatore portuale, ove necessaria. La variante urbanistica, conseguente all'autorizzazione, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.
5. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Commissario di cui al comma 1, i soggetti interessati alla realizzazione delle opere e delle connesse infrastrutture di cui al comma 1 presentano la relativa istanza di autorizzazione al medesimo Commissario, corredata, ove necessario, della soluzione tecnica per il collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, del cronoprogramma della realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto nonche' della descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas.
6. Il Commissario di cui al comma 1 comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili le istanze di cui al comma 5 entro cinque giorni dalla presentazione e i progetti autorizzati entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
7. Qualora l'ubicazione individuata per l'installazione delle unita' galleggianti di cui al comma 1 sia un sito militare, per l'autorizzazione all'installazione dei predetti impianti e delle connesse infrastrutture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 358 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture di cui al comma 1 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo e' destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusivi del costo di acquisto e/o realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente 474/2019/R/gas, prevista dalla vigente regolazione tariffaria. L'importo residuo del fondo e' destinato a contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalita' di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, qualora trovi applicazione il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'affidamento delle attivita' necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al medesimo comma 1, si opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle disposizioni in materia di subappalto.
10. In ogni caso, in considerazione della necessita' di realizzare con urgenza le opere e le connesse infrastrutture di cui al comma 1, nell'ambito delle relative procedure di affidamento:
a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche' dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
b) si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
c) non si applicano le previsioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
d) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonche' alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessita' dell'appalto da affidare;
e) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza previsti dagli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62, comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche' i termini ridotti ovvero i termini minimi previsti, per i settori speciali, dagli articoli 122 e 124 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
f) nelle ipotesi previste dall'articolo 79, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proroga dei termini per la presentazione delle offerte non puo' superare sette giorni;
g) il termine massimo previsto dall'articolo 83, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto a cinque giorni. In ogni caso, e' esclusa la possibilita' di esperire la procedura del soccorso istruttorio con riguardo alle mancanze, alle incompletezze e ad ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta;
h) in caso di presentazione di offerte anormalmente basse, il termine previsto dall'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni non puo' essere superiore a sette giorni.
11. Per le medesime finalita' di cui al comma 10, e' possibile altresi' ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, ivi comprese quelle derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti per le procedure ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali.
12. Ai giudizi che riguardano le impugnazioni degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui ai commi 9, 10 e 11 si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento unico di cui al comma 2 sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In caso di impugnazione si applicano gli articoli 119 e 125 del citato codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
13. Le opere autorizzate e le connesse infrastrutture di cui al presente articolo sono identificate dal codice unico di progetto (CUP) che deve essere riportato nell'atto di autorizzazione di cui al comma 2. Il monitoraggio del loro avanzamento finanziario, fisico e procedurale e' svolto dalle stazioni appaltanti titolari delle opere attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificandole sotto la voce «Opere di rigassificazione». Il Commissario di cui al comma 1 verifica l'avanzamento delle opere attraverso le informazioni desumibili dal predetto sistema di monitoraggio.
13-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, costituiscono interventi strategici di pubblica utilita', indifferibili e urgenti anche le opere finalizzate all'incremento della capacita' di rigassificazione nazionale mediante terminali di rigassificazione esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purche' non comportino un aumento dell'estensione dell'area marina su cui insiste il manufatto.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, ai sensi dell'articolo 58, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2043, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2043, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 46 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222
(Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l'equita' sociale):
«Art. 46 (Procedure di autorizzazione per la
costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione
di gas naturale liquefatto). - 1. Gli atti amministrativi
relativi alla costruzione e all'esercizio di terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere
connesse, ovvero all'aumento della capacita' dei terminali
esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione
di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si
conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data
di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione,
ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di
assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione
demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la
successiva adozione e l'aggiornamento delle relative
condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei
competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce,
anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli
adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra
autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla
osta comunque denominati necessari alla realizzazione e
all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento
della capacita' dei terminali esistenti. L'intesa con la
regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici
vigenti o degli strumenti di pianificazione e di
coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla
strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio
della autorizzazione, ai fini della verifica della
conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di
richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
territorio ricadono le opere da realizzare.
3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1
siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa
contigua e la loro realizzazione comporti modifiche
sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento
unico di cui al comma 1 considera contestualmente il
progetto di variante del piano regolatore portuale e il
progetto di terminale di rigassificazione e il relativo
complessivo provvedimento e' reso anche in mancanza del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui
all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n.
84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1
e' rilasciata di concerto anche con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche
approvazione della variante del piano regolatore
portuale.».
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 109, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 6 (Oggetto della disciplina). - 1. La
valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i
programmi che possono avere impatti significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene
effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione
della qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo,
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione,
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II,
II-bis, III e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili
impatti sulle finalita' di conservazione dei siti designati
come zone di protezione speciale per la conservazione degli
uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene
necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che
determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma
2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora
l'autorita' competente valuti che producano impatti
significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di
sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento.
3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i
programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che
definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione
dei progetti, producano impatti significativi
sull'ambiente.
3-ter. Per progetti di opere e interventi da
realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del
Piano di sviluppo aeroportuale, gia' sottoposti ad una
valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le
categorie per le quali e' prevista la Valutazione di
impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli
elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal
Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo
aeroportuale. Qualora il Piano regolatore Portuale, il
Piano di sviluppo aeroportuale ovvero le rispettive
varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a
valutazione di impatto ambientale nella loro interezza
secondo le norme comunitarie, tale valutazione e'
effettuata secondo le modalita' e le competenze previste
dalla Parte Seconda del presente decreto ed e' integrata
dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali
contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un
unico provvedimento.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione
del presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a
scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo
per l'incolumita' pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti
equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri
della gestione forestale sostenibile e approvati dalle
regioni o dagli organismi dalle stesse individuati;
c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di
difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario
nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di
emergenza.
5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai
progetti che possono avere impatti ambientali significativi
e negativi, come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera
c).
6. La verifica di assoggettabilita' a VIA e'
effettuata per:
a) i progetti elencati nell'allegato II alla parte
seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi
metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due
anni;
b) le modifiche o le estensioni dei progetti
elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte
seconda del presente decreto, la cui realizzazione
potenzialmente possa produrre impatti ambientali
significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o
estensioni che risultino conformi agli eventuali valori
limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;
c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla
parte seconda del presente decreto, in applicazione dei
criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
dell'11 aprile 2015;
d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte
seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e
delle soglie definiti dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
dell'11 aprile 2015.
6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza
statale l'autorita' competente coincida con l'autorita' che
autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale
viene rilasciata dall'autorita' competente nell'ambito del
procedimento autorizzatorio. Resta fermo che la decisione
di autorizzare il progetto e' assunta sulla base del
provvedimento di VIA.
7. La VIA e' effettuata per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III alla
parte seconda del presente decreto;
b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla
parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o
interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche
parzialmente, all'interno di aree naturali protette come
definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero
all'interno di siti della rete Natura 2000;
c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte
seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi
metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due
anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica
di assoggettabilita' a VIA, l'autorita' competente valuti
che possano produrre impatti ambientali significativi;
d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati
negli allegati II e III che comportano il superamento degli
eventuali valori limite ivi stabiliti;
e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati
nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del
presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento
della verifica di assoggettabilita' a VIA, l'autorita'
competente valuti che possano produrre impatti ambientali
significativi e negativi;
f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla
parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello
svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA, in
applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorita'
competente valuti che possano produrre impatti ambientali
significativi e negativi.
8.
9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti
tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le
prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati
II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente
decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di
cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della
presunta assenza di potenziali impatti ambientali
significativi e negativi, ha la facolta' di richiedere
all'autorita' competente, trasmettendo adeguati elementi
informativi tramite apposite liste di controllo, una
valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale
procedura da avviare. L'autorita' competente, entro trenta
giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione
preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie
valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli
adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica
di assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano
nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della
valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal
proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorita'
competente sul proprio sito internet istituzionale.
9-bis. Nell'ambito dei progetti gia' autorizzati, per
le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e
adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino
impatti ambientali significativi e negativi si applica la
procedura di cui al comma 9.
10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale
unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi
quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che
riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, dopo una valutazione caso per caso, puo' disporre,
con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di
applicazione delle norme di cui al titolo III della parte
seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale
applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi.
10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del
presente articolo, nonche' all'articolo 28, non si applica
quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241.
11. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo', in casi eccezionali, previo parere del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle
disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del
presente decreto, qualora l'applicazione di tali
disposizioni incida negativamente sulla finalita' del
progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi
della normativa nazionale ed europea in materia di
valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di
valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le
informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di
cui alla lettera a), le informazioni relative alla
decisione di esenzione e le ragioni per cui e' stata
concessa;
c) informa la Commissione europea, prima del
rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano
l'esenzione accordata fornendo tutte le informazioni
acquisite.
12. Per le modifiche dei piani e dei programmi
elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o
della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione
dei piani di cui al comma 3-ter, nonche' a provvedimenti di
autorizzazione di opere singole che hanno per legge
l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma
restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,
la valutazione ambientale strategica non e' necessaria per
la localizzazione delle singole opere.
13. L'autorizzazione integrata ambientale e'
necessaria per:
a) le installazioni che svolgono attivita' di cui
all'Allegato VIII alla Parte Seconda;
b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui
alla lettera a) del presente comma.
14. Per le attivita' di smaltimento o di recupero di
rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6,
comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle
attivita' svolte nell'installazione, l'autorizzazione
integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche
autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come
disciplinato dall'articolo 208.
15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del
comma 13, nonche' per le loro modifiche sostanziali,
l'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata nel
rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei
termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10.
16. L'autorita' competente, nel determinare le
condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo
restando il rispetto delle norme di qualita' ambientale,
tiene conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di
prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le
migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di
inquinamento significativi;
c) e' prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma
della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui
produzione non e' prevenibile sono in ordine di priorita' e
conformemente alla parte quarta del presente decreto,
riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove cio' sia
tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti
evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo
efficace ed efficiente;
e) devono essere prese le misure necessarie per
prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di
inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
attivita' e il sito stesso deve essere ripristinato
conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies,
comma 9-quinquies.
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree
marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di
tutela ambientale, in virtu' di leggi nazionali, regionali
o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e
internazionali sono vietate le attivita' di ricerca, di
prospezione nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi
e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della
legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresi'
stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia
dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero
nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree
marine e costiere protette. I titoli abilitativi gia'
rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del
giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di
salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le
attivita' di manutenzione finalizzate all'adeguamento
tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla
tutela dell'ambiente, nonche' le operazioni finali di
ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle
disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il comma
81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione
in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota
di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10%
per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o
contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare le
somme corrispondenti al valore dell'incremento
dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate,
in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato
di previsione , rispettivamente, del Ministero dello
sviluppo economico, per lo svolgimento delle attivita' di
vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale
degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di
monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle
valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche
mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie
regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei
corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di
contrasto dell'inquinamento marino.»
«Art. 109 (Immersione in mare di materiale derivante
da attivita' di escavo e attivita' di posa in mare di cavi
e condotte). - 1. Al fine della tutela dell'ambiente marino
e in conformita' alle disposizioni delle convenzioni
internazionali vigenti in materia, e' consentita
l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e
da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad
esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e
terrapieni costieri, dei materiali seguenti:
a) materiali di escavo di fondali marini o
salmastri o di terreni litoranei emersi;
b) inerti, materiali geologici inorganici e
manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata
la compatibilita' e l'innocuita' ambientale;
c) materiale organico e inorganico di origine
marina o salmastra, prodotto durante l'attivita' di pesca
effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.
2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei
materiali di cui al comma 1, lettera a), e' rilasciata
dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti
in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre
1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali e'
rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, in conformita' alle modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle
politiche agricole e forestali, delle attivita' produttive
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto.
3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma
1, lettera b), e' soggetta ad autorizzazione regionale, con
esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di
impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non
comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti,
e' dovuta la sola comunicazione all'autorita' competente.
4. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma
1, lettera c), non e' soggetta ad autorizzazione.
5. La movimentazione dei fondali marini derivante
dall'attivita' di posa in mare di cavi e condotte e'
soggetta ad autorizzazione regionale rilasciata, in
conformita' alle modalita' tecniche stabilite con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e delle
politiche agricole e forestali, per quanto di competenza,
da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della parte terza del presente decreto.
5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione
di impatto ambientale, nazionale o regionale, le
autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono
istruite e rilasciate dalla stessa autorita' competente per
il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento
di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di condotte
o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione
dell'energia elettrica o di connessione con reti
energetiche di altri Stati, non soggetti a valutazione di
impatto ambientale, l'autorizzazione e' rilasciata dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del
procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1.-176. Omissis
177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2015, n. 161,
S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 25, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 25 (Verifica preventiva dell'interesse
archeologico). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo
28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per
le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del
presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al
soprintendente territorialmente competente, prima
dell'approvazione, copia del progetto di fattibilita'
dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai
fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini
geologiche e archeologiche preliminari, con particolare
attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili,
all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei
terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio,
nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le
stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale
documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle
universita', ovvero mediante i soggetti in possesso di
diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di
dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della
documentazione suindicata non e' richiesta per gli
interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a
quote diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti
esistenti.
2. Presso il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e' istituito un apposito elenco,
reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti
archeologici universitari e dei soggetti in possesso della
necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita una
rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari,
si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto
elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione di
tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in
vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma
7.
3. Il soprintendente, qualora sulla base degli
elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni
disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse
archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo'
richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni
dal ricevimento del progetto di fattibilita' ovvero dello
stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione
dell'intervento alla procedura prevista dai commi 8 e
seguenti. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o
a rete il termine della richiesta per la procedura di
verifica preventiva dell'interesse archeologico e'
stabilito in sessanta giorni.
4. In caso di incompletezza della documentazione
trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il
soprintendente, con modalita' anche informatiche, richiede
integrazioni documentali o convoca il responsabile unico
del procedimento per acquisire le necessarie informazioni
integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni
sospende il termine di cui al comma 3, fino alla
presentazione delle stesse.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e'
esperibile il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16
del codice dei beni culturali e del paesaggio.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione
della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di
cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito
negativo, l'esecuzione di saggi archeologici e' possibile
solo in caso di successiva acquisizione di nuove
informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a
ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti
archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo procede,
contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla
comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di
dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli
articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del
paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree
archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i
quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari ivi
previsti compresa la facolta' di prescrivere l'esecuzione,
a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi
archeologici. Restano altresi' fermi i poteri previsti
dall'articolo 28, comma 2, del codice dei beni culturali e
del paesaggio, nonche' i poteri autorizzatori e cautelari
previsti per le zone di interesse archeologico, di cui
all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.
8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si articola in fasi costituenti livelli
progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica.
L'esecuzione della fase successiva dell'indagine e'
subordinata all'emersione di elementi archeologicamente
significativi all'esito della fase precedente. La procedura
di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione
dei documenti integrativi del progetto di fattibilita':
a) esecuzione di carotaggi;
b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione
di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da
assicurare una sufficiente campionatura dell'area
interessata dai lavori.
9. La procedura si conclude in un termine
predeterminato dal soprintendente in relazione
all'estensione dell'area interessata, con la redazione
della relazione archeologica definitiva, approvata dal
soprintendente di settore territorialmente competente. La
relazione contiene una descrizione analitica delle indagini
eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta
le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce
direttamente l'esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili
come complesso strutturale unitario, con scarso livello di
conservazione per i quali sono possibili interventi di
reintegro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in
altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non puo' essere
altrimenti assicurata che in forma contestualizzata
mediante l'integrale mantenimento in sito.
10. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi
archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente
articolo, il responsabile unico del procedimento puo'
motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza
archeologica territorialmente competente, i livelli di
progettazione, nonche' i contenuti della progettazione, in
particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai
documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del
procedimento.
11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la
procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si considera chiusa con esito negativo e
accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico
nell'area interessata dai lavori, Nelle ipotesi di cui al
comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e
la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti,
salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai
sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio,
relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni
sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela
dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo avvia il
procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13
del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.
12. La procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico e' condotta sotto la direzione
della soprintendenza archeologica territorialmente
competente. Gli oneri sono a carico della stazione
appaltante.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31
dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad
assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla
procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo
decreto sono individuati procedimenti semplificati, con
termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio
archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso
alla realizzazione dell'opera.
14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui
al presente articolo, il soprintendente, entro trenta
giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un
apposito accordo con la stazione appaltante per
disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione
con il responsabile del procedimento e con gli uffici della
stazione appaltante. Nell'accordo le amministrazioni
possono graduare la complessita' della procedura di cui al
presente articolo, in ragione della tipologia e
dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendole fasi
e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina,
altresi', le forme di documentazione e di divulgazione dei
risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei
dati raccolti, la produzione di edizioni scientifiche e
didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla
comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali
mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla
pubblicizzazione delle indagini svolte.
15. Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti
insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il
territorio o di avvio di attivita' imprenditoriali
suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o
sull'occupazione, gia' inseriti nel programma triennale di
cui all'articolo 21, possono ricorrere alla procedura di
cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 4
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta
eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e
seguenti o quando non siano rispettati i termini fissati
nell'accordo di cui al comma 14.
16. Le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza
sulla base di quanto disposto dal presente articolo.».
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 11, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita'):
«Art. 10 (Vincoli derivanti da atti diversi dai piani
urbanistici generali). - 1. Se la realizzazione di un'opera
pubblica o di pubblica utilita' non e' prevista dal piano
urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio
puo' essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su
richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa
dell'amministrazione competente all'approvazione del
progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di
programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura
territoriale, che in base alla legislazione vigente
comporti la variante al piano urbanistico.
2. Il vincolo puo' essere altresi' disposto,
dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante
semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su
richiesta dell'interessato, con le modalita' e secondo le
procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti.
3. Per le opere per le quali sia gia' intervenuto, in
conformita' alla normativa vigente, uno dei provvedimenti
di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore
del presente testo unico, il vincolo si intende apposto,
anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto.»
«Art. 11 (La partecipazione degli interessati). - 1.
Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il
vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso
dell'avvio del procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano
regolatore per la realizzazione di una singola opera
pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del
consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1,
almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se cio'
risulti compatibile con le esigenze di celerita' del
procedimento.
2. L'avviso di avvio del procedimento e' comunicato
personalmente agli interessati alle singole opere previste
dal piano o dal progetto. Allorche' il numero dei
destinatari sia superiore a 50, la comunicazione e'
effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo
pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli
immobili da assoggettare al vincolo, nonche' su uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove
istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia
autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da
assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con
quali modalita' puo' essere consultato il piano o il
progetto. Gli interessati possono formulare entro i
successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate
dall'autorita' espropriante ai fini delle definitive
determinazioni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica
ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi
nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443.
4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento
delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici,
si osservano le forme previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in
vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalita' di
partecipazione del proprietario dell'area e di altri
interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli
strumenti urbanistici.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La conferenza
di servizi istruttoria puo' essere indetta
dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di
altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita'
diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre
indetta dall'amministrazione procedente quando la
conclusione positiva del procedimento e' subordinata
all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla
osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da
diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o
servizi pubblici. Quando l'attivita' del privato sia
subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da
adottare a conclusione di distinti procedimenti, di
competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la
conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di
insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie
determinazioni sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque
giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta
l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli
articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione
di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita
conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai
sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto
dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.».
- Si riporta il testo dell'articolo 358, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare):
«Art. 358 (Valutazione ambientale strategica e
valutazione di impatto ambientale). - 1. Ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono comunque esclusi
dal campo di applicazione di detto decreto i piani e i
programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa
nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal
segreto di Stato.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 10, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, l'autorita' competente in sede
statale valuta caso per caso i progetti relativi a opere e
interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa
nazionale ai fini della valutazione di impatto ambientale.
L'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del
decreto legislativo n. 152 del 2006, se cio' possa
pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, e'
determinata con decreto del Ministro della difesa e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
3. Ai sensi dell'articolo 182, comma 3, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
e con il procedimento ivi previsto, sono esclusi dalla
procedura di valutazione di impatto ambientale, per le
opere ivi previste, gli interventi destinati alla difesa
nazionale in vista di un pericolo imminente.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n.
226, S.O.
- Le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.
L 94 del 28 marzo 2014
- Si riporta il testo degli articoli 22, 30, 32, 34,
42, 60, 61, 62, 63, 74, 79, 80, 83, 89, 97, 122 e 124, 125
del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 22 (Trasparenza nella partecipazione di
portatori di interessi e dibattito pubblico). - 1. Le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti
di fattibilita' relativi alle grandi opere infrastrutturali
e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto
sull'ambiente, sulle citta' e sull'assetto del territorio,
nonche' gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi
dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i
portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono
pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti
predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi
lavori.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai
nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore
del medesimo decreto, sono fissati i criteri per
l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte
per tipologia e soglie dimensionali, per le quali e'
obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito
pubblico, e sono altresi' definiti le modalita' di
svolgimento e il termine di conclusione della medesima
procedura. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite
le modalita' di monitoraggio sull'applicazione
dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine e'
istituita una commissione presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con il compito di
raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti
pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre
raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico
sulla base dell'esperienza maturata. Ai componenti della
commissione e' riconosciuto un rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate per le missioni
effettuate nei limiti previsti per il personale del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, con oneri complessivi non superiori a 18.000
euro per l'anno 2021 ed a 36.000 euro a decorrere dall'anno
2022.
3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito
pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura
esclusivamente sulla base delle modalita' individuate dal
decreto di cui al comma 2.
4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni
raccolte sono valutate in sede di predisposizione del
progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza
di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito
pubblico.»
«Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e
l'esecuzione di appalti e concessioni). - 1. L'affidamento
e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi,
forniture e concessioni, ai sensi del presente codice
garantisce la qualita' delle prestazioni e si svolge nel
rispetto dei principi di economicita', efficacia,
tempestivita' e correttezza. Nell'affidamento degli appalti
e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano,
altresi', i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche' di
pubblicita' con le modalita' indicate nel presente codice.
Il principio di economicita' puo' essere subordinato, nei
limiti in cui e' espressamente consentito dalle norme
vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel
bando, ispirati a esigenze sociali, nonche' alla tutela
della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e
alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto
di vista energetico.
2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in
alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di
favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori
economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle
concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori,
forniture o servizi.
3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di
concessioni, gli operatori economici rispettano gli
obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali
elencate nell'allegato X.
4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e
forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni e'
applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale
in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente
connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della
concessione svolta dall'impresa anche in maniera
prevalente.
5. In caso di inadempienza contributiva risultante
dal documento unico di regolarita' contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto,
la stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
5-bis. In ogni caso sull'importo netto progressivo
delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in
sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte
della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformita', previo rilascio del documento
unico di regolarita' contributiva.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza
della richiesta entro il termine sopra assegnato, la
stazione appaltante paga anche in corso d'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.
7. I criteri di partecipazione alle gare devono
essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e
le medie imprese.
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente
codice e negli atti attuativi, alle procedure di
affidamento e alle altre attivita' amministrative in
materia di contratti pubblici nonche' di forme di
coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal
titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si
applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di
esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.»
«Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento). - 1.
Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno
luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle
stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle
norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformita' ai propri ordinamenti, decretano o determinano
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. Nella procedura di cui
all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione
appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo,
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonche' il possesso dei requisiti tecnico-professionali,
ove richiesti.
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte
avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri
previsti dal presente codice.
4. Ciascun concorrente non puo' presentare piu' di
un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato
nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione,
per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione. La stazione appaltante puo' chiedere
agli offerenti il differimento di detto termine.
5. La stazione appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma
1, provvede all'aggiudicazione.
6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile
fino al termine stabilito nel comma 8.
7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti.
8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di
appalto o di concessione deve avere luogo entro i
successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto
nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di
differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario,
purche' comunque giustificata dall'interesse alla sollecita
esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del
contratto nel termine previsto deve essere motivata con
specifico riferimento all'in-teresse della stazione
appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione
del contratto e viene valutata ai fini della
responsabilita' erariale e disciplinare del dirigente
preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la
mancata stipulazione del contratto nel termine previsto,
salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un
ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata
disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le
stazioni appaltanti hanno facolta' di stipulare contratti
di assicurazione della propria responsabilita' civile
derivante dalla conclusione del contratto e dalla
prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. Se la
stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,
l'aggiudicatario puo', mediante atto notificato alla
stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere
dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate. Nel caso di lavori, se e' intervenuta la
consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi
e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del
contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori
ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per
opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si
e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via
d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del
direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al
presente comma e' ammessa esclusivamente nelle ipotesi di
eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero
per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il
patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi
in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi
compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
9. Il contratto non puo' comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. il termine dilatorio di cui al comma 9 non si
applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso
con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel
rispetto del presente codice, e' stata presentata o e'
stata ammessa una sola offerta e non sono state
tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della
lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia'
respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo
quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti
specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di
cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato
attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui
all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti
effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e
b).
11. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione
con contestuale domanda cautelare, il contratto non puo'
essere stipulato, dal momento della notificazione
dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i
successivi venti giorni, a condizione che entro tale
termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di
primo grado o la pubblicazione del dispositivo della
sentenza di primo grado in caso di decisione del merito
all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti
provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla
stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della
domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai
sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo
amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di
discussione del merito senza concedere misure cautelari o
rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda
cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
implicita rinuncia all'immediato esame della domanda
cautelare.
12. Il contratto e' sottoposto alla condizione
sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione
e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle
stazioni appaltanti.
13. L'esecuzione, del contratto puo' avere inizio
solo dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in
casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda
l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni
previste al comma 8.
14. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita',
con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalita' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a
cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o
mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata
ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a
40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri.
14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico,
richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante
del contratto.»
«Art. 34 (Criteri di sostenibilita' energetica e
ambientale). - 1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione attraverso
l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara,
almeno delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e conformemente, in
riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori
della ristorazione collettiva e fornitura di derrate
alimentari, anche a quanto specificamente previsto
all'articolo 144.
2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto
di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono
tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei
documenti di gara per l'applicazione del criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi
dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi
alle categorie di appalto riferite agli interventi di
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e
ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma
1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in
funzione della tipologia di intervento e della
localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di
adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli
affidamenti di qualunque importo, relativamente alle
categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori
oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito
del citato Piano d'azione.»
«Art. 42 (Conflitto di interesse). - 1. Le stazioni
appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le
frodi e la corruzione nonche' per individuare, prevenire e
risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di
interesse nello svolgimento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo
da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e
garantire la parita' di trattamento di tutti gli operatori
economici.
2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di
una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che,
anche per conto della stazione appaltante, interviene nello
svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti
e delle concessioni o puo' influenzarne, in qualsiasi modo,
il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un
interesse finanziario, economico o altro interesse
personale che puo' essere percepito come una minaccia alla
sua imparzialita' e indipendenza nel contesto della
procedura di appalto o di concessione. In particolare,
costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle
che determinano l'obbligo di astensione previste
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 62.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al
comma 2 e' tenuto a darne comunicazione alla stazione
appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte
salve le ipotesi di responsabilita' amministrativa e
penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo
periodo costituisce comunque fonte di responsabilita'
disciplinare a carico del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche
per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
5. La stazione appaltante vigila affinche' gli
adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.»
«Art. 60 (Procedura aperta). - 1. Nelle procedure
aperte, qualsiasi operatore economico interessato puo'
presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione
di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte
e' di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle
informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice
per la selezione qualitativa.
2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici
abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia
stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine
minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al
comma 1, puo' essere ridotto a quindici giorni purche'
siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le
informazioni richieste per il bando di gara di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1,
sempreche' queste siano disponibili al momento della
pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato
alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non
oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del
bando di gara.
2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al
comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via
elettronica.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare
un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere
dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di
urgenza debitamente motivate dall'amministrazione
aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non
possono essere rispettati.»
«Art. 61 (Procedura ristretta). - 1. Nelle procedure
ristrette qualsiasi operatore economico puo' presentare una
domanda di partecipazione in risposta a un avviso di
indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato
XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le
informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice
ai fini della selezione qualitativa.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande
di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, se e' utilizzato un
avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una
gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare
interesse.
3. A seguito della valutazione da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite,
soltanto gli operatori economici invitati possono
presentare un'offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono limitare il numero di candidati idonei da invitare
a partecipare alla procedura in conformita' all'articolo
91. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di
trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a
presentare offerte.
4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici
hanno pubblicato un avviso di preinformazione non
utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo
per la presentazione delle offerte puo' essere ridotto a
dieci giorni purche' siano rispettate tutte le seguenti
condizioni:
a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le
informazioni richieste nel citato allegato XIV, parte I,
lettera B sezione B1, purche' dette informazioni siano
disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di
preinformazione;
b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato
alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non
oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del
bando di gara.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono fissare il
termine per la ricezione delle offerte di concerto con i
candidati selezionati, purche' questi ultimi dispongano di
un termine identico per redigere e presentare le loro
offerte. In assenza di un accordo sul termine per la
presentazione delle offerte, il termine non puo' essere
inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a
presentare offerte,
6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati
e' impossibile rispettare i termini minimi previsti al
presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice puo'
fissare:
a) per la ricezione delle domande di
partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non
inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio
dell'invito a presentare offerte.»
«Art. 62 (Procedura competitiva con negoziazione). -
1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi
operatore economico puo' presentare una domanda di
partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara
contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte
I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione
qualitativa.
2. Nei documenti di gara le amministrazioni
aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo
una descrizione delle loro esigenze, illustrando le
caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i
servizi da appaltare, specificando i criteri per
l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresi' quali
elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi
che tutti gli offerenti devono soddisfare.
3. Le informazioni fornite devono essere
sufficientemente precise per permettere agli operatori
economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto
e decidere se partecipare alla procedura.
4. Il termine minimo per la ricezione delle domande
di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, se e' utilizzato come
mezzo di indizione di una gara un avviso di
preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a
confermare interesse. I termini di cui al presente comma
sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5
e 6.
5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte
iniziali e' di trenta giorni dalla data di trasmissione
dell'invito. I termini di cui al presente comma sono
ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6.
6. Solo gli operatori economici invitati
dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla
valutazione delle informazioni fornite, possono presentare
un'offerta iniziale che costituisce la base per la
successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono limitare il numero di candidati idonei da invitare
a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91.
7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le
amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori
economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da
essi presentate, tranne le offerte finali di cui al comma
12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i
criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza
negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito a
confermare interesse.
9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni
aggiudicatrici garantiscono la parita' di trattamento fra
tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono
informazioni che possano avvantaggiare determinati
offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto
tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse
ai sensi del comma 11, delle modifiche alle specifiche
tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che
stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali
modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli
offerenti un tempo sufficiente per modificare e
ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di
quanto disposto dall'articolo 53, non possono rivelare agli
altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal
candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni
senza l'accordo di questi ultimi. Tale accordo non assume
la forma di una deroga generale, ma si considera riferito
alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente
indicate.
11. Le procedure competitive con negoziazione possono
svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di
offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione
specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare
interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara,
nell'invito a confermare interesse o in altro documento di
gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale
di tale facolta'.
12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici
intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli
altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale
possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse
verificano che le offerte finali siano conformi ai
requisiti minimi prescritti e all'articolo 94, valutano le
offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e
aggiudicano l'appalto ai sensi degli articoli 95, 96 e 97.
«Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi e nelle
circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni
aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici
mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione,
nel primo atto della procedura, della sussistenza dei
relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture
e servizi, la procedura negoziata senza previa
pubblicazione puo' essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta
o alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
sua richiesta. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se
non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a
rispondere alle esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di
gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non
soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo
83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi
possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione
o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i
diritti di proprieta' intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano
solo quando non esistono altri operatori economici o
soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di
concorrenza non e' il risultato di una limitazione
artificiale dei parametri dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione
non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso
alla procedura di cui al presente articolo non devono
essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni
aggiudicatrici.
3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la
procedura di cui al presente articolo e', inoltre,
consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si
tratti di produzione in quantita' volta ad accertare la
redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate
dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la
durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non
puo' comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato
delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a
condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli
organi delle procedure concorsuali.
4. La procedura prevista dal presente articolo e',
altresi', consentita negli appalti pubblici relativi ai
servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del
concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La presente procedura puo' essere utilizzata per
nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di
lavori o servizi analoghi, gia' affidati all'operatore
economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle
medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che
tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di
gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica
l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le
condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La
possibilita' di avvalersi della procedura prevista dal
presente articolo e' indicata sin dall'avvio del confronto
competitivo nella prima operazione e l'importo totale
previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
dei servizi e' computato per la determinazione del valore
globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle
soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa
procedura e' limitato al triennio successivo alla
stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
selezionano almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei.
L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore
economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta o mediante procedura competitiva con
negoziazione.»
«Art. 74 (Disponibilita' elettronica dei documenti di
gara). - 1. Le stazioni appaltanti offrono un accesso
gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai
documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione
di un avviso conformemente agli articoli 70 e 72 o dalla
data di invio di un invito a confermare interesse. Il testo
dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica
l'indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara
sono accessibili.
2. Se non e' possibile offrire accesso gratuito,
illimitato e diretto per via elettronica a determinati
documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo
52, comma 1, terzo periodo, le amministrazioni
aggiudicatrici possono indicare nell'avviso o nell'invito a
confermare interesse che i medesimi documenti saranno
trasmessi per posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri ovvero, in caso di
impossibilita', per vie diverse da quella elettronica
secondo quanto previsto al comma 4. In tal caso, il termine
per la presentazione delle offerte e' prorogato di cinque
giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati
di cui agli articoli 60, comma 3, 61 comma 6 e 62, comma 5.
3. Qualora non sia possibile offrire accesso
gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a
determinati documenti di gara perche' le amministrazioni
aggiudicatrici intendono applicare l'articolo 52, comma 2,
del presente codice, esse indicano nell'avviso o
nell'invito a confermare interesse quali misure richiedono
al fine di proteggere la natura riservata delle
informazioni e in che modo e' possibile ottenere accesso ai
documenti in questione. In tal caso, il termine per la
presentazione delle offerte e' prorogato di cinque giorni,
tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui
agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6 e 62, comma 5.
4. Sempre che siano state richieste in tempo utile,
le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui
documenti complementari sono comunicate dalle stazioni
appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla
procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza
del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In
caso di procedura accelerata, ai sensi degli articoli 60,
comma 3 e 61, comma 6, il termine e' di quattro giorni.»
«Art. 79 (Fissazione di termini). - 1. Nel fissare i
termini per la ricezione delle domande di partecipazione e
delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono
conto in particolare della complessita' dell'appalto e del
tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i
termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e
65.
2. Quando le offerte possono essere formulate
soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo
consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi
allegati, i termini per la ricezione delle offerte,
comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli
articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che
gli operatori economici interessati possano prendere
conoscenza di tutte le informazioni necessarie per
presentare le offerte.
3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la
ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici
interessati possano prendere conoscenza di tutte le
informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei
casi seguenti:
a) se, per qualunque motivo, le informazioni
supplementari significative ai fini della preparazione di
offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile
dall'operatore economico, non sono fornite al piu' tardi
sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione
delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi
degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine e' di
quattro giorni;
b) se sono effettuate modifiche significative ai
documenti di gara.
4. La durata della proroga di cui al comma 3 e'
proporzionale all'importanza delle informazioni o delle
modifiche.
5. Se le informazioni supplementari non sono state
richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della
preparazione di offerte adeguate e' insignificante, le
amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare
le scadenze.
5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte
attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a
disposizione dalla stazione appaltante ai sensi
dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di
negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento
o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la
corretta presentazione delle offerte, la stazione
appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di
assicurare la regolarita' della procedura nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la
sospensione del termine per la ricezione delle offerte per
il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale
funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una
durata proporzionale alla gravita' del mancato
funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al
primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino
alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la
segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli
operatori economici che hanno gia' inviato l'offerta di
ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicita' di
tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione
di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono
accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74,
comma 1, nonche' attraverso ogni altro strumento che la
stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la
stazione appaltante, qualora si verificano
malfunzionamenti, ne da' comunicazione all'AGID ai fini
dell'applicazione dell'articolo 32-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale.»
«Art. 80 (Motivi di esclusione). - 1. Costituisce
motivo di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 416,416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche'
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo
74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli
articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con
finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attivita' terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis,648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme
di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. Costituisce altresi' motivo di esclusione la
sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma
3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se
la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori
e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di societa' con un numero
di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro
tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e
il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va
disposta e il divieto non si applica quando il reato e'
stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la
riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena
accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata
estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del
codice penale ovvero quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
4. Un operatore economico e' escluso dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non piu'
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarita' contributiva
(DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale. Un operatore economico puo' essere escluso
dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la
stazione appaltante e' a conoscenza e puo' adeguatamente
dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non
definitivamente accertate agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.
Per gravi violazioni non definitivamente accertate in
materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di
cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non
definitivamente accertate in materia fiscale quelle
stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e previo
parere del Dipartimento per le politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e
condizioni per l'operativita' della causa di esclusione
relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in
ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e
comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il
presente comma non si applica quando l'operatore economico
ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia
comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il
pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente
alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con
qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico sia stato sottoposto a
fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di
concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un
procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo
110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi
adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrita' o affidabilita';
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di
influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a
fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato
significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni
comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante
motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla
violazione e alla gravita' della stessa;
c-quater) l'operatore economico abbia commesso
grave inadempimento nei confronti di uno o piu'
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza
passata in giudicato;
d) la partecipazione dell'operatore economico
determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo
67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l'operatore economico che presenti nella
procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel
casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti
di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a
quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto
di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un
anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non e'
stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del
medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un
altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore
economico in qualunque momento della procedura, qualora
risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico che si trovi in una delle
situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in
cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva
non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto
l'attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a
provare di aver risarcito o di essersi impegnato a
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito
e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di
cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non
e' escluso della procedura d'appalto; viceversa
dell'esclusione viene data motivata comunicazione
all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza
definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto
non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7
e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale
sentenza.
10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non
fissa la durata della pena accessoria della incapacita' di
contrattare con la pubblica amministrazione, la durata
della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione
e':
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue
di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi
dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale,
salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi
dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti
dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale,
salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di
cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta
riabilitazione.
10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del
comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore,
rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la
durata della esclusione e' pari alla durata della pena
principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della
esclusione e' pari a tre anni, decorrenti dalla data di
adozione del provvedimento amministrativo di esclusione
ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di
passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente
alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve
tenere conto di tale fatto ai fini della propria
valutazione circa la sussistenza del presupposto per
escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore
economico che l'abbia commesso.
11. Le cause di esclusione previste dal presente
articolo non si applicano alle aziende o societa'
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e
perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di
prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di
prova considerare adeguati per la dimostrazione delle
circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c),
ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente
contratto di appalto siano significative ai fini del
medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i
quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal
presente articolo.»
«Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso
istruttorio). - 1. I criteri di selezione riguardano
esclusivamente:
a) i requisiti di idoneita' professionale;
b) la capacita' economica e finanziaria;
c) le capacita' tecniche e professionali.
2. I requisiti e le capacita' di cui al comma 1 sono
attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo
presente l'interesse pubblico ad avere il piu' ampio numero
di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di
trasparenza e rotazione. Per i lavori, con il regolamento
di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono
disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente
articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte
delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il
sistema di qualificazione, i casi e le modalita' di
avvalimento, i requisiti e le capacita' che devono essere
posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi
di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione
richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di
cui all'allegato XVII. Fino all'adozione di detto
regolamento, si applica l'articolo 216, comma 14.
3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al
comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini
italiani o di altro Stato membro residenti in Italia,
devono essere iscritti nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o
presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di
altro Stato membro non residente in Italia, e' richiesta la
prova dell'iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione
giurata o secondo le modalita' vigenti nello Stato membro
nel quale e' stabilito ovvero mediante attestazione, sotto
la propria responsabilita', che il certificato prodotto e'
stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui e' residente. Nelle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in
possesso di una particolare autorizzazione ovvero
appartenere a una particolare organizzazione per poter
prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in
questione, la stazione appaltante puo' chiedere loro di
provare il possesso di tale autorizzazione ovvero
l'appartenenza all'organizzazione.
4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini
della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma
1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara,
possono richiedere:
a) che gli operatori economici abbiano un fatturato
minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel
settore di attivita' oggetto dell'appalto;
b) che gli operatori economici forniscano
informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino
in particolare i rapporti tra attivita' e passivita';
c) un livello adeguato di copertura assicurativa
contro i rischi professionali.
5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del
comma 4, lettera a) non puo' comunque superare il doppio
del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al
periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze
adeguatamente motivate relative ai rischi specifici
connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di
affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un
fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti
di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma
si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni
appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che
gli operatori economici devono avere con riferimento a
gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano
aggiudicati piu' lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se
gli appalti basati su un accordo quadro devono essere
aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il
requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo
periodo del presente comma e' calcolato sulla base del
valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno
eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti
sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso
di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del
fatturato annuo massimo e' calcolato sulla base del valore
massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare
nell'ambito di tale sistema.
5-bis. In relazione al requisito di cui al comma 4,
lettera c), l'adeguatezza della copertura assicurativa
offerta viene valutata sulla base della polizza
assicurativa contro i rischi professionali posseduta
dall'operatore economico e in corso di validita'. In
relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al
valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono
richiedere che l'offerta sia corredata, a pena di
esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa
assicuratrice ad adeguare il valore della polizza
assicurativa a quello dell'appalto, in caso di
aggiudicazione.
6. Per gli appalti di servizi e forniture, per i
criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le
stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per
garantire che gli operatori economici possiedano le risorse
umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire
l'appalto con un adeguato standard di qualita'. Nelle
procedure, d'appalto per forniture che necessitano di
lavori di posa in opera o di installazione, servizi o
lavori, la capacita' professionale degli operatori
economici di fornire tali servizi o di eseguire
l'installazione o i lavori e' valutata con riferimento alla
loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilita'. Le
informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto
dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto
dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e
commerciali.
7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui
all'articolo 84 nonche' quanto previsto in materia di prova
documentale preliminare dall'articolo 85, la dimostrazione
dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) e'
fornita, a seconda della natura, della quantita' o
dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi,
utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi
4 e 5.
8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di
partecipazione richieste, che possono essere espresse come
livelli minimi di capacita', congiuntamente agli idonei
mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a
confermare interesse ed effettuano la verifica formale e
sostanziale delle capacita' realizzative, delle competenze
tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane,
organiche all'impresa, nonche' delle attivita'
effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all'articolo
45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono
indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti
devono essere posseduti dai singoli concorrenti
partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria. I bandi e le lettere di invito non possono
contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione
rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre
disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono
comunque nulle.
9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui al presente comma. In
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni
altra irregolarita' essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e
all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni (563),
perche' siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso
del termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso
dalla gara. Costituiscono irregolarita' essenziali non
sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile
della stessa.
10. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la
gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative
premialita', per il quale l'Autorita' rilascia apposita
certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il
suddetto sistema e' connesso a requisiti reputazionali
valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi,
oggettivi e misurabili, nonche' sulla base di accertamenti
definitivi che esprimono l'affidabilita' dell'impresa.
L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di
valutazione degli stessi e i criteri relativi alla
valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1,
comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n.
208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso
dalle societa' benefit, nonche' le modalita' di rilascio
della relativa certificazione, mediante linee guida
adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione. Le linee guida di cui al
precedente periodo istituiscono altresi' un sistema
amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di
penalita' e premialita' per la denuncia obbligatoria delle
richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese
titolari di appalti pubblici, comprese le imprese
subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere
e servizi, prevedendo altresi' uno specifico regime
sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia. I
requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di
cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei
precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al
mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione
delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste
estorsive e corruttive, nonche' al rispetto dei tempi e dei
costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e
degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione
alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del
contratto. Per il calcolo del rating di impresa si tiene
conto del comportamento degli operatori economici tenuto
nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in
vigore della presente disposizione. L'ANAC attribuisce
elementi premiali agli operatori economici per
comportamenti anteriori all'entrata in vigore della
presente disposizione conformi a quanto previsto per il
rilascio del rating di impresa.»
«Art. 89 (Avvalimento). - 1. L'operatore economico,
singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un
determinato appalto, puo' soddisfare la richiesta relativa
al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo
83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad
una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei
requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle
capacita' di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei
suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i
criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e
professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera
f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli
operatori economici possono tuttavia avvalersi delle
capacita' di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono
direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacita'
sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi
delle capacita' di altri soggetti allega, oltre
all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una
dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di
cui all'articolo 80, nonche' il possesso dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore
economico dimostra alla stazione appaltante che disporra'
dei mezzi necessari mediante presentazione di una
dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la
stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell'appalto le risorse necessarie di cui e' carente
il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante
esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente
allega, altresi', alla domanda di partecipazione in
originale o copia autentica il contratto in virtu' del
quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullita', la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall'impresa ausiliaria.
2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri
oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori
economici che richiedono di essere qualificati in un
sistema di qualificazione comportano requisiti relativi
alle capacita' economiche e finanziarie dell'operatore
economico o alle sue capacita' tecniche e professionali,
questi puo' avvalersi, se necessario, della capacita' di
altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica
dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma
1, periodi secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo
riferito all'ambito temporale di validita' del sistema di
qualificazione.
3. La stazione appaltante verifica, conformemente
agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui
capacita' l'operatore economico intende avvalersi,
soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se
sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80.
Essa impone all'operatore economico di sostituire i
soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di
selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di
esclusione. Nel bando di gara possono essere altresi'
indicati i casi in cui l'operatore economico deve
sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non
obbligatori di esclusione, purche' si tratti di requisiti
tecnici.
4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di
servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel
quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti
possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti
essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o, nel
caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di
operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.
5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia
a carico del concorrente si applicano anche nei confronti
del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo
dell'appalto posto a base di gara.
6. E' ammesso l'avvalimento di piu' imprese
ausiliarie. L'ausiliario non puo' avvalersi a sua volta di
altro soggetto.
7. In relazione a ciascuna gara non e' consentito, a
pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga piu' di un concorrente, ovvero che partecipino sia
l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
8. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa
che partecipa alla gara, alla quale e' rilasciato il
certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria puo'
assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione
appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche
sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e
delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte
dell'impresa ausiliaria, nonche' l'effettivo impiego delle
risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine
il responsabile unico del procedimento accerta in corso
d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte
direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa
ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in
adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di
avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto.
Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del
contratto di avvalimento le comunicazioni di cui
all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei
lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorita'
tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresi'
l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la
prescritta pubblicita'.
10. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il
requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori
ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
11. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto
dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere
per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica,
quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato
rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui
al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci
per cento dell'importo totale dei lavori. Con il
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, e'
definito l'elenco delle opere di cui al presente comma,
nonche' i requisiti di specializzazione richiesti per la
qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione
di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84,
che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la
disposizione transitoria ivi prevista.»
«Art. 97 (Offerte anormalmente basse). - 1. Gli
operatori economici forniscono, su richiesta della stazione
appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti
nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla
base di un giudizio tecnico sulla congruita', serieta',
sostenibilita' e realizzabilita' dell'offerta.
2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' pari
o superiore a quindici, la congruita' delle offerte e'
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di
non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di
riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP
o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita'
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale
valore di ribasso sono prese in considerazione
distintamente nei loro singoli valori; qualora,
nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti
una o piu' offerte di eguale valore rispetto alle offerte
da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la media calcolata ai
sensi della lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media
aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di
cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) e'
decrementata di un valore percentuale pari al prodotto
delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei
ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio
aritmetico di cui alla lettera b).
2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello
del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e'
inferiore a quindici, la congruita' delle offerte e'
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini
della determinazione della congruita' delle offerte, al
fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i
parametri di riferimento per il calcolo della soglia di
anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono
come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
10 per cento, arrotondato all'unita' superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore
di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei
loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo
del 10 per cento, siano presenti una o piu' offerte di
eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette
offerte sono altresi' da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la media calcolata ai
sensi della lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio
aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di
cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari o
inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e' pari al valore
della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata
del 20 per cento della medesima media aritmetica;
e) se il rapporto di cui alla lettera c) e'
superiore a 0,15 la soglia di anomalia e' calcolata come
somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello
scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
2-ter. Al fine di non rendere nel tempo
predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento
per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti puo' procedere con decreto
alla rideterminazione delle modalita' di calcolo per
l'individuazione della soglia di anomalia.
3. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la congruita'
delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano sia
i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al
primo periodo e' effettuato ove il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo
periodo del comma 6.
3-bis. Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e'
effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque.
4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in
particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei
prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni
eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per
fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i
lavori;
c) l'originalita' dei lavori, delle forniture o dei
servizi proposti dall'offerente.
5. La stazione appaltante richiede per iscritto,
assegnando al concorrente un termine non inferiore a
quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle
spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova
fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di
prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di
cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalita' di cui
al primo periodo, che l'offerta e' anormalmente bassa in
quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo
30, comma 3.
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo
105;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della
sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 rispetto
all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi
e delle forniture;
d) il costo del personale e' inferiore ai minimi
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di
cui all'articolo 23, comma 16.
6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a
trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla
legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono,
altresi', ammesse giustificazioni in relazione agli oneri
di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento
previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso puo'
valutare la congruita' di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
7. La stazione appaltante qualora accerti che
un'offerta e' anormalmente bassa in quanto l'offerente ha
ottenuto un aiuto di Stato puo' escludere tale offerta
unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato
l'offerente e se quest'ultimo non e' in grado di
dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla
stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il
mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La
stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze
e informa la Commissione europea.
8. Per lavori, servizi e forniture, quando il
criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso
e comunque per importi inferiori alle soglie di cui
all'articolo 35, e che non presentano carattere
transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando
l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei
commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi
4, 5 e 6. Comunque l'esclusione automatica non opera quando
il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci.
9. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su
richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a
titolo di collaborazione amministrativa, tutte le
informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti,
contratti collettivi applicabili o norme tecniche
nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in
relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.»
«Art. 122 (Norme applicabili). - 1. Con riferimento
alle procedure di scelta del contraente, gli enti
aggiudicatori nei settori speciali applicano, per quanto
compatibili con le norme di cui alla presente Sezione, i
seguenti articoli della Parte II, Titolo III, Capi II e
III: 60, salvo che la disposizione sull'avviso di
preinformazione si intende riferita all'avviso periodico
indicativo; 61, commi 1 e 2, con la precisazione che il
termine di 30 giorni ivi previsto puo' essere ridotto fino
a quindici giorni, nonche' commi 3 e 5; 64 con la
precisazione che il termine di trenta giorni per la
ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma
3, puo' essere ridotto fino a quindici giorni, qualora sia
stato pubblicato un avviso periodico indicativo e sia stato
trasmesso un invito a confermare interesse; 65; 66; 67; 68;
69; 73 e 74. Si applicano altresi' le disposizioni di cui
agli articoli da 123 a 132.»
«Art. 124 (Procedura negoziata con previa indizione
di gara). - 1. Nelle procedure negoziate con previa
indizione di gara, qualsiasi operatore economico puo'
presentare una domanda di partecipazione in risposta a un
avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni
richieste dall'ente aggiudicatore per la selezione
qualitativa.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande
di partecipazione e' fissato, in linea di massima, in non
meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando
di gara o, se come mezzo di indizione di gara e' usato un
avviso periodico indicativo, dalla data dell'invito a
confermare interesse e non e' in alcun caso inferiore a
quindici giorni.
3. Soltanto gli operatori economici invitati
dall'ente aggiudicatore in seguito alla valutazione delle
informazioni fornite possono partecipare alle negoziazioni.
Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di
candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura
secondo quanto previsto dall'articolo 135.
4. Il termine per la ricezione delle offerte puo'
essere fissato d'accordo tra l'ente aggiudicatore e i
candidati selezionati, purche' questi ultimi dispongano di
un termine identico per redigere e presentare le loro
offerte. In assenza di un accordo sul termine per la
ricezione delle offerte, il termine non puo' essere
inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a
presentare offerte.»
«Art. 125 (Uso della procedura negoziata senza previa
indizione di gara). - 1. Gli enti aggiudicatori possono
ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione
di gara nei seguenti casi:
a) quando, in risposta a una procedura con previa
indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, purche' le condizioni iniziali dell'appalto
non siano sostanzialmente modificate. Un'offerta non e'
ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con
l'appalto ed e' quindi manifestamente inadeguata, salvo
modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'ente
aggiudicatore e ai requisiti specificati nei documenti di
gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione
stabiliti dall'ente aggiudicatore a norma degli articoli
80, 135, 136;
b) quando un appalto e' destinato solo a scopi di
ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non
per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di
sviluppo, purche' l'aggiudicazione dell'appalto non
pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che
perseguano, segnatamente, questi scopi;
c) quando i lavori, servizi e forniture possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione
o nell'acquisizione di un'opera d'arte odi una
rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici.
L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando
non esistono sostituti o alternative ragionevoli e
l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti
di proprieta' intellettuale. L'eccezione di cui al presente
punto si applica solo quando non esistono sostituti o
alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e'
il risultato di una limitazione artificiale dei parametri
dell'appalto.
d) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi
imprevedibili dall'ente aggiudicatore, i termini stabiliti
per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per
le procedure negoziate precedute da indizione di gara non
possono essere rispettati. Le circostanze invocate per
giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun
caso imputabili all'ente aggiudicatore;
e) nel caso di appalti di forniture per consegne
complementari effettuate dal fornitore originario e
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o
all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora
il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore
ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche
sproporzionate;
f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella
ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati
all'operatore al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno
assegnato un appalto precedente, a condizione che tali
lavori o servizi siano conformi a un progetto a base di
gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'articolo 123. Il progetto a base di gara indica
l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le
condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La
possibilita' di ricorrere a tale procedura e' indicata gia'
al momento dell'indizione della gara per il primo progetto
e gli enti aggiudicatori, quando applicano l'articolo 35
tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori o
i servizi successivi;
g) per forniture quotate e acquistate sul mercato
delle materie prime;
h) per gli acquisti d'opportunita', quando e'
possibile, in presenza di un'occasione particolarmente
vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui
prezzo e' sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente
praticati sul mercato;
i) per l'acquisto di forniture o servizi a
condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore
che cessi definitivamente l'attivita' commerciale o presso
il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un
accordo con i creditori o di procedure analoghe;
l) quando l'appalto di servizi consegue a un
concorso di progettazione organizzato secondo le
disposizioni del presente codice ed e' destinato, in base
alle norme previste nel concorso di progettazione, a essere
aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale
concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di
progettazione sono invitati a partecipare alle
negoziazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale):
«Art. 3 (Verifiche antimafia e protocolli di
legalita'). - 1. Al fine di potenziare e semplificare il
sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con
efficacia e celerita' alle esigenze degli interventi di
sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo
conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19,
fino al 30 giugno 2023, ricorre sempre il caso d'urgenza e
si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti
avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto
l'erogazione di benefici economici comunque denominati,
erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti,
prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche
amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione
non sia immediatamente conseguente alla consultazione della
banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40, nonche' dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34.
2. Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia
riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti
pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si
procede mediante il rilascio della informativa liberatoria
provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione
della Banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al
comma 3, anche quando l'accertamento e' eseguito per un
soggetto che risulti non censito, a condizione che non
emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle
verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e
84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria
provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare
i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e
forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le
ulteriori verifiche ai fini del rilascio della
documentazione antimafia da completarsi entro sessanta
giorni.
3. Al fine di rafforzare l'effettivita' e la
tempestivita' degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si
procede mediante la consultazione della banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia nonche'
tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle
interrogazioni, anche demandate al gruppo interforze
tramite il 'Sistema di indagine' gestito dal Centro
elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno, di tutte le ulteriori banche
dati disponibili.
4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la
documentazione successivamente pervenuta accerti la
sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di
cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto
legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il
pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del
rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite fermo
restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, possono essere individuate ulteriori
misure di semplificazione relativamente alla competenza
delle Prefetture in materia di rilascio della
documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dai
commi da 1 a 5, si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
dopo l'articolo 83 e' inserito il seguente:
«Art. 83-bis (Protocolli di legalita'). - 1. Il
Ministero dell'interno puo' sottoscrivere protocolli, o
altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il
contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata, anche
allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla
documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I
protocolli di cui al presente articolo possono essere
sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per
l'economia nazionale nonche' con associazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale di categorie
produttive, economiche o imprenditoriali e con le
organizzazioni sindacali, e possono prevedere modalita' per
il rilascio della documentazione antimafia anche su
richiesta di soggetti privati, nonche' determinare le
soglie di valore al di sopra delle quali e' prevista
l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli
medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilita'
delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti
tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonche' tra
aderenti alle associazioni contraenti e terzi.
2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui
all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre
2012, n. 190, nonche' l'iscrizione nell'anagrafe antimafia
degli esecutori istituita dall'articolo 30 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
equivale al rilascio dell'informazione antimafia.
3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi,
bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto
dei protocolli di legalita' costituisce causa di esclusione
dalla gara o di risoluzione del contratto.".»
- Si riporta il testo degli articoli 119 e 125 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo
amministrativo):
«Art. 119 (Rito abbreviato comune a determinate
materie). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie
relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di
affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture nonche'
i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle
competizioni professionistiche delle societa' o
associazioni sportive professionistiche, o comunque
incidenti sulla partecipazione a competizioni
professionistiche, salvo quanto previsto dagli articoli 120
e seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorita'
amministrative indipendenti, con esclusione di quelli
relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni da parte degli enti locali;
c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei
poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza
strategica nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni;
d) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei ministri;
e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di
governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano
la loro formazione e il loro funzionamento;
f) i provvedimenti relativi alle procedure di
occupazione e di espropriazione delle aree destinate
all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e
i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
ai sensi del codice della proprieta' industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale
italiano o delle Federazioni sportive;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di
emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali
provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi
di informazione per la sicurezza, ai sensi dell'articolo
22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;
l) le controversie comunque attinenti alle
procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione
in materia di impianti di generazione di energia elettrica
di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,
comprese quelle concernenti la produzione di energia
elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti
di importazione, le centrali termoelettriche di potenza
termica superiore a 400 MW nonche' quelle relative ad
infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere
nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di
gasdotti;
m) i provvedimenti della commissione centrale per
la definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle
speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori e testimoni di giustizia;
m-bis) le controversie aventi per oggetto i
provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione
del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2
dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi
quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti
di impiego;
m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per
la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita
dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106;
m-quater) le azioni individuali e collettive
avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo,
previste dall'articolo 36 e seguenti del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, quando rientrano, ai
sensi del citato decreto, nella giurisdizione del giudice
amministrativo;
m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in
esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo
16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 2015;
m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello
straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e quelli adottati ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155;
m-septies) l'autorizzazione unica di cui agli
articoli 52-bis e seguenti del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, per le infrastrutture lineari energetiche, quali i
gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di
trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli
impianti e i servizi accessori connessi o funzionali
all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti
necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli
idrocarburi, nonche' rispetto agli atti riferiti a tali
infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale
strategica, alla verifica di assoggettabilita' e alla
valutazione di impatto ambientale e a tutti i
provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati
dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, nonche' agli atti che definiscono l'intesa
Stato-regione;
m-octies) i provvedimenti che si assumono lesivi di
diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione
professionale a carattere sindacale tra militari che lo
rappresenta.
2. Tutti i termini processuali ordinari sono
dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la
notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso
incidentale e dei motivi aggiunti, nonche' quelli di cui
all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente
disciplinati nel presente articolo.
3. Salva l'applicazione dell'articolo 60, il
tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare
sulla domanda cautelare, accertata la completezza del
contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello
stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la
sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la
data di discussione del merito alla prima udienza
successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla
data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresi' il
deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle
eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto
dell'istanza cautelare da parte del tribunale
amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi
l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello e'
trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la
fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il
termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento
dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale
amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti.
4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si
applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in
quanto non derogate dal presente articolo.
5. Quando almeno una delle parti, nell'udienza
discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione
anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il
dispositivo e' pubblicato mediante deposito in segreteria,
non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La
dichiarazione della parte e' attestata nel verbale
d'udienza.
6. La parte puo' chiedere al Consiglio di Stato la
sospensione dell'esecutivita' del dispositivo, proponendo
appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione,
con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni
dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi
dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di
sospensione dell'esecutivita' del dispositivo non preclude
la possibilita' di chiedere la sospensione
dell'esecutivita' della sentenza dopo la pubblicazione dei
motivi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di
terzo.»
«Art. 125 (Ulteriori disposizioni processuali per le
controversie relative a infrastrutture strategiche). - 1.
Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione,
approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi e relative attivita' di
espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla
parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni del presente
Capo, con esclusione dell'articolo 122, si applicano le
seguenti previsioni.
2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare,
si tiene conto delle probabili conseguenze del
provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono
essere lesi, nonche' del preminente interesse nazionale
alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini
dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche
la irreparabilita' del pregiudizio per il ricorrente, il
cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto
aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.
3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e
123, al di fuori dei casi in essi contemplati la
sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta
la caducazione del contratto gia' stipulato, e il
risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo
per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche
alle controversie relative:
a) alle procedure di cui all'articolo 140 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) alle procedure di progettazione, approvazione e
realizzazione degli interventi individuati nel contratto
istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
c) alle opere di cui all'articolo 32, comma 18, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15
luglio 2011, n. 111.».
- L'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno
2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 luglio 2010, n. 156, S.O
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2012, n. 30.
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30
giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre
2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015) e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 3.
 
Art. 5 bis

Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale

1. Al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei servizi energetici (GSE), anche tramite accordi con societa' partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.
2. Il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 e' disciplinato con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro il 15 luglio 2022.
3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della transizione ecologica il programma degli acquisti da effettuare per il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 e l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei limiti dell'importo di cui al medesimo comma 1.
4. Per la finalita' di cui al comma 1 e' disposto il trasferimento al GSE, a titolo di prestito infruttifero, delle risorse individuate nella comunicazione di cui al comma 3, da restituire entro il 20 dicembre 2022. Tale prestito puo' essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 27, del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19:
«Art. 27 (Patrimonio Destinato). - 1. Al fine di
attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del
sistema economico-produttivo italiano in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", CDP S.p.A. e'
autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato
"Patrimonio Rilancio", (di seguito il "Patrimonio
Destinato") a cui sono apportati beni e rapporti giuridici
dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Patrimonio
Destinato puo' essere articolato in comparti. Il Patrimonio
Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente
composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi
ad essi apportati, nonche' dai beni e dai rapporti
giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti
dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i
mezzi finanziari e le passivita' rivenienti dalle
operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o
ciascuno dei suoi comparti, e' autonomo e separato, a tutti
gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri
patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio
Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono
esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei
limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati,
ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio
Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP
S.p.A. o nell'interesse degli stessi e, allo stesso modo,
sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei
creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse degli
stessi. Le disposizioni del presente articolo non
attribuiscono alle imprese diritti o interessi legittimi
rispetto all'intervento del Patrimonio Destinato in loro
favore.
2. Gli apporti del Ministero dell'economia e delle
finanze sono effettuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Gli apporti sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. In caso
di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i
relativi valori di apporto e di iscrizione nella
contabilita' del Patrimonio Destinato sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi da
CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del
Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti
finanziari di partecipazione prevedendo che la loro
remunerazione sia condizionata all'andamento economico del
Patrimonio Destinato. Puo' essere restituita al Ministero
dell'economia e delle finanze, con delibera del consiglio
di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del
Ministero dell'economia e delle finanze, la quota degli
apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei
criteri di valutazione della congruita' del patrimonio
previsti dal decreto di cui al comma 5, rispetto alle
finalita' di realizzazione dell'affare per cui e'
costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal
piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo
per tempo aggiornato. Le modalita' della restituzione sono
stabilite nel decreto di cui al comma 5. I beni e i
rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto
del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere su
di esso in conformita' al presente articolo, al decreto di
cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato.
3. Il Patrimonio Destinato e' costituito con
deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta
del consiglio di amministrazione, identifica, anche in
blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel
Patrimonio Destinato. Con la medesima deliberazione il
revisore legale di CDP S.p.A. e' incaricato della revisione
dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione e'
depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del
codice civile. Non si applica l'articolo 2447-quater, comma
2, del codice civile. Per ogni successiva determinazione,
ivi incluse la modifica del Patrimonio Destinato, la
costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni
e rapporti giuridici, nonche' quelle concernenti l'apporto
di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti
pubblici si procede con deliberazione del consiglio di
amministrazione di CDP S.p.A. Per la gestione del comparto
riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli
interventi a favore delle societa' cooperative, CDP S.p.A.
adotta modalita' coerenti con la funzione sociale delle
societa' cooperative, a carattere mutualistico e senza fine
di speculazione privata. Ai fini della gestione del
Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di
CDP S.p.A. e' integrato dai membri indicati dall'articolo
7, comma 1, lettere c), d) ed f), della legge 13 maggio
1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A.
definisce un sistema organizzativo e gestionale improntato
alla massima efficienza e rapidita' di intervento del
Patrimonio Destinato, anche in relazione all'assetto
operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. Il
valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno dei
comparti, puo' essere superiore al dieci per cento del
patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene conto
in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da
parte di CDP S.p.A.
4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate
per il sostegno e il rilancio del sistema economico
produttivo italiano, secondo le priorita' definite, in
relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di
politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui
all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione
economica. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle
condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione
Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" ovvero a
condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio
Destinato hanno ad oggetto societa' per azioni, anche con
azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle
costituite in forma cooperativa, che:
a) hanno sede legale in Italia;
b) non operano nel settore bancario, finanziario o
assicurativo;
c) presentano un fatturato annuo superiore a euro
cinquanta milioni.
4-bis. Gli interventi del Patrimonio Destinato nelle
forme e alle condizioni previste dal quadro normativo
dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19", come
definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati
entro il 30 giugno 2022.
4-ter. Limitatamente all'operativita' a condizioni di
mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio
Destinato hanno ad oggetto anche le societa' di cui
all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4-quater. Limitatamente all'operativita' a condizioni
di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli
interventi del Patrimonio Destinato nella forma di
operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad
aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti
obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto
di cui al comma 5, anche le societa' che presentano un
risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti
la data di richiesta di intervento, cosi' come riportato
dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal
bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione
legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data
di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi
l'utile riportato nel bilancio della societa'.
5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e
modalita' degli interventi del Patrimonio Destinato sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Lo
schema di decreto e' trasmesso al Senato della Repubblica e
alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel
termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto
puo' essere comunque adottato. Qualora necessario, gli
interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati
all'approvazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. In via preferenziale il Patrimonio
Destinato effettua i propri interventi mediante
sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la
partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni
quotate sul mercato secondario in caso di operazioni
strategiche. Nella individuazione degli interventi, il
decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa
con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle
infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere
produttive strategiche, alla sostenibilita' ambientale e
alle altre finalita' di cui al comma 86 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica e
dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato
del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a
operazioni di ristrutturazione di societa' che, nonostante
temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano
caratterizzate da adeguate prospettive di redditivita'.
6. CDP S.p.A. adotta il Regolamento del Patrimonio
Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente
articolo e di quanto previsto dal decreto di cui al comma
5. L'efficacia del Regolamento e' sospensivamente
condizionata all'approvazione del Ministro dell'economia e
delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, le
procedure e attivita' istruttorie e le operazioni
funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione
di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato e' pari ai
costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del
Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che non
contribuisce al risultato di CDP S.p.A., e' redatto
annualmente un rendiconto separato predisposto secondo i
principi contabili internazionali IFRS e allegato al
bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni e i rapporti
giuridici acquisiti per effetto degli impieghi del
Patrimonio Destinato sono intestati a CDP S.p.A. per conto
del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP S.p.A. in
conformita' al presente articolo e al Regolamento del
Patrimonio Destinato.
7. Per il finanziamento delle attivita' del
Patrimonio Destinato o di singoli comparti e' consentita,
anche in deroga all'articolo 2412 del codice civile,
l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli
comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti
finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli
articoli da 2415 a 2420 del codice civile e, per ciascuna
emissione, puo' essere nominato un rappresentante comune
dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e,
in loro rappresentanza esclusiva, esercita i poteri
stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni
delle condizioni dell'operazione. Delle obbligazioni
derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde
unicamente il Patrimonio Destinato. Non si applicano il
divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto
dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e la relativa regolamentazione di
attuazione, ne' i limiti quantitativi alla raccolta
previsti dalla normativa vigente.
8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in
caso di incapienza del Patrimonio medesimo, e' concessa la
garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5
sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di
operativita' della garanzia dello Stato. La garanzia dello
Stato e' allegata allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Puo' essere altresi'
concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze che ne determina criteri, condizioni e modalita',
la garanzia dello Stato a favore dei portatori dei titoli
emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di euro 20
miliardi.
9. Le operazioni di impiego e di investimento
effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti
gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano
eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di
controllo o previsioni equipollenti che dovessero
altrimenti operare.
10. Il decreto di cui al comma 5 puo' prevedere ai
fini della verifica della sussistenza dei requisiti di
accesso la presentazione di dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia, ove
richiesta, non sia immediatamente conseguente alla
consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo
96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le
istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate
da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale
rappresentante attesta, sotto la propria responsabilita',
di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui
all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159. CDP puo' procedere alla attuazione di quanto
previsto dal presente articolo anche prima dei termini
previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il rilascio della informazione antimafia interdittiva
comporta la risoluzione del contratto di finanziamento
ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o
acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli
articoli 2437 e seguenti del codice civile, nel decreto di
cui al comma 5.
11. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidita'
d'intervento e di rafforzare i presidi di legalita', CDP
S.p.A. puo' stipulare protocolli di collaborazione e di
scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni
pubbliche, ivi incluse le autorita' di controllo,
regolazione e vigilanza e con l'autorita' giudiziaria.
12. In relazione alla gestione del Patrimonio
Destinato, CDP S.p.A. e i suoi esponenti aziendali operano
con la dovuta diligenza professionale. Le operazioni di
impiego effettuate nonche' le garanzie concesse e gli atti
e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o
mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da
tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purche'
realizzati in conformita' al relativo Regolamento, non sono
soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all'articolo
166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
13. I redditi e il valore della produzione del
Patrimonio Destinato e dei suoi comparti sono esenti da
imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono
soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte
sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti.
Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e
formalita' relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma,
effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti,
alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle
garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in
qualsiasi momento prestate, sono escluse dall'imposta sul
valore aggiunto, dall'imposta sulle transazioni
finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra
imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto.
Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal
Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al
regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs. 21
novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli
di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni
dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato puo'
essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di
amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero
dell'economia e delle finanze, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia.
L'eventuale cessazione anticipata, in tutto o con
riferimento a singoli comparti, ha luogo sulla base
dell'ultimo rendiconto approvato e della gestione medio
tempore intercorsa fino alla data di cessazione. Alla
cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli
comparti, e' approvato dal Consiglio di Amministrazione di
CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una
relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato
della revisione legale, e' depositato presso l'Ufficio del
Registro delle Imprese. La liquidazione del Patrimonio
Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento al
Ministero dell'economia e delle finanze degli eventuali
residui della gestione avvengono secondo le modalita'
individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I
trasferimenti di cui al presente comma sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.
15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere integrati e modificati termini e
condizioni contenuti nel presente articolo al fine di
tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti
di Stato tempo per tempo applicabile.
16. Ai fini dell'espletamento delle attivita'
connesse al presente articolo, il Ministero dell'economia e
delle finanze puo' affidare, con apposito disciplinare, un
incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza
nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno
2020.
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli
di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro,
appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto
limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non
concorrono a formare il limite delle emissioni nette per
l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle
successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di
Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata
relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato
eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
esserlo, in alternativa all'apporto di liquidita', negli
anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni
nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.
18. E autorizzata l'apertura di apposito conto
corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui
confluiscono le disponibilita' liquide del Patrimonio
destinato. La remunerazione del conto, da allineare al
costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di
riferimento, e le caratteristiche del suo funzionamento
sono disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma
5.
18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere
una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati
conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del
presente articolo e sul programma degli interventi e delle
operazioni di sostegno e di rilancio del sistema
economico-produttivo che si intende attuare.
18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono
affluire anche le disponibilita' liquide dei contribuenti
che intendano investire i loro risparmi a sostegno della
crescita dell'economia reale, rafforzando la
capitalizzazione popolare delle imprese. Le disponibilita'
liquide del Patrimonio Destinato cosi' costituite sono
gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo
coinvolgimento anche delle societa' di gestione del
risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di
spiazzamento del settore del private capital. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti
termini e modalita' di attuazione del presente comma.
18-quater. In ragione di quanto previsto al comma
18-ter, all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio
1994, n. 43, le parole: "diverse dalle banche" sono
soppresse.».
 
Art. 6
Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) al comma 4:
1.1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo.»;
1.2) al secondo periodo, le parole «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo»;
2) al comma 8:
2.1) alla lettera a), le parole: «3 MWh» sono sostituite dalle seguenti: «8 MWh»;
2.2) alla lettera c-ter), dopo le parole: «esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra,» sono inserite le seguenti: «e per gli impianti di produzione di biometano,»;
2.3) dopo la lettera c-ter) e' aggiunta la seguente:
«c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;
b) all'articolo 22, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la competente Direzione generale del Ministero della cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificita' delle caratteristiche dei diversi territori.
2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo le parole: «derivazione idroelettrica» sono inserite le seguenti: «e di coltivazione di risorse geotermiche».
2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica istituisce un tavolo paritetico con le regioni e gli enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.
2-quater. I titolari di concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti a corrispondere annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un contributo pari a 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione; le risorse derivanti dal contributo sono finalizzate alla realizzazione di progetti e interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni nei cui territori si trovano le aree oggetto di concessione.
2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate e sentiti i comuni coinvolti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse di cui al comma 2-quater.
2-sexies. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 23 agosto 2004, n. 239, non si applicano agli impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche.
2-septies. Al fine di semplificare le procedure relative a interventi per mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp) ubicati in aree nella disponibilita' di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, purche' le aree siano situate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere realizzati con le modalita' previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 20 e 22 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione
della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 20 (Disciplina per l'individuazione di
superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a
fonti rinnovabili). - 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro della transizione ecologica di concerto con il
Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti principi e criteri
omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree
idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti
rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a
quella individuata come necessaria dal PNIEC per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti
rinnovabili. In via prioritaria, con i decreti di cui al
presente comma si provvede a:
a) dettare i criteri per l'individuazione delle
aree idonee all'installazione della potenza eolica e
fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalita'
per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima
porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per
unita' di superficie, nonche' dagli impianti a fonti
rinnovabili di produzione di energia elettrica gia'
installati e le superfici tecnicamente disponibili;
b) indicare le modalita' per individuare superfici,
aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree
abbandonate e marginali idonee alla installazione di
impianti a fonti rinnovabili.
2. Ai fini del concreto raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal
PNIEC, i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresi'
la ripartizione della potenza installata fra Regioni e
Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul
corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il
trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province
autonome, da effettuare secondo le regole generali di cui
all'Allegato I, fermo restando che il trasferimento
statistico non puo' pregiudicare il conseguimento
dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che
effettua il trasferimento.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e
b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione
della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui
al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del
patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e
forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici,
privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture
edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche'
di aree a destinazione industriale, artigianale, per
servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non
utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici
agricole non utilizzabili, compatibilmente con le
caratteristiche e le disponibilita' delle risorse
rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda
elettrica, nonche' tenendo in considerazione la
dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e
il potenziale di sviluppo della rete stessa.
4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai
decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni
individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto
della piattaforma di cui all'articolo 21. Il Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso
anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo
periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al
primo periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai principi,
ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al
comma 1, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre
2012, n. 234. Le Province autonome provvedono al processo
programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi
dello Statuto speciale e delle relative norme di
attuazione.
5. In sede di individuazione delle superfici e delle
aree idonee per l'installazione di impianti a fonti
rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione
degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio
culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al
raggiungimento di tale obiettivo.
6. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee,
non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni
dei termini dei procedimenti di autorizzazione.
7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono
essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti
di produzione di energia rinnovabile, in sede di
pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli
procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel
novero delle aree idonee.
8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee
sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai
decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
fini di cui al comma 1 del presente articolo:
a) i siti ove sono gia' installati impianti della
stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di
modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3
e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28,
nonche', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in
cui, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui
quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con
variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla
lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di
modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o
integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di
accumulo di capacita' non superiore a 8 MWh per ogni MW di
potenza dell'impianto fotovoltaico;
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate
ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o
abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilita'
delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e
dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonche' delle
societa' concessionarie autostradali;
c-ter) esclusivamente per gli impianti
fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti
di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi
della parte seconda del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un
perimetro i cui punti distino non piu' di 300 metri da zone
a destinazione industriale, artigianale e commerciale,
compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le cave e
le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e
agli stabilimenti, questi ultimi come definiti
dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le aree
classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti
distino non piu' di 300 metri dal medesimo impianto o
stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro
una distanza non superiore a 150 metri;
c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere
a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono
ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne'
ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a
tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo
136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della
presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata
considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti
a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di
un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108.»
«Art. 22 (Procedure autorizzative specifiche per le
Aree Idonee). - 1. La costruzione e l'esercizio di impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree
idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:
a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti
di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per
l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto
ambientale, l'autorita' competente in materia paesaggistica
si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso
inutilmente il termine per l'espressione del parere non
vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque
sulla domanda di autorizzazione;
b) i termini delle procedure di autorizzazione per
impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.
1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica
anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture
elettriche di connessione degli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo
sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale,
qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia
producibile da fonti rinnovabili.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (Norme in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei
settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche'
per le attivita' di rilevanza strategica nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Poteri speciali inerenti agli attivi
strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni). - 1. Con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e con i Ministri competenti per settore,
adottati, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, che e' reso entro trenta giorni,
decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati,
sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi
quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo
e l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni e
i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale, anche se oggetto di concessioni, comunque
affidate, incluse le concessioni di grande derivazione
idroelettrica e di coltivazione di risorse geotermiche, nei
settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni,
nonche' la tipologia di atti od operazioni all'interno di
un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di
cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo
sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione e sono aggiornati
almeno ogni tre anni.
1-bis.
1-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e con i Ministri
competenti per settore, adottati anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e'
reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono
comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della
verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la
sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile
pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e
degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti,
i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale, anche se oggetto di concessioni, comunque
affidate, ulteriori rispetto a quelli individuati nei
decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del
presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonche' la
tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo
gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al
presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono
adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno
ogni tre anni.
2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da
un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati
ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della
titolarita', del controllo o della disponibilita' degli
attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione,
comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di
amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione
della societa', il trasferimento all'estero della sede
sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento
della societa', la modifica di clausole statutarie
eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo
comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato
dall'articolo 3 del presente decreto, il trasferimento
dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti
attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia,
e' notificato, salvo che l'operazione sia in corso di
valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del comma 5,
entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data
attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
dalla stessa impresa. Sono notificate nei medesimi termini
le delibere dell'assemblea o degli organi di
amministrazione concernenti il trasferimento di societa'
controllate che detengono i predetti attivi.
2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione,
adottato da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi
individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto
modifiche della titolarita', del controllo o della
disponibilita' degli attivi medesimi a favore di un
soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,
ovvero, nei settori individuati nel secondo periodo del
comma 5, anche a favore di un soggetto appartenente
all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o
residenti in Italia, comprese le delibere dell'assemblea o
degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la
fusione o la scissione della societa', il trasferimento
dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti
attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia,
il trasferimento di societa' controllate che detengono i
predetti attivi, ovvero che abbia per effetto il
trasferimento della sede sociale in un Paese non
appartenente all'Unione europea, e' notificato, salvo che
l'operazione sia in corso di valutazione o sia gia' stata
valutata ai sensi del comma 5, entro dieci giorni e
comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri dalla stessa impresa. Sono
notificati altresi' nei medesimi termini qualsiasi
delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che
detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del
comma 1-ter, che abbia per effetto il cambiamento della
loro destinazione, nonche' qualsiasi delibera che abbia ad
oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento
della societa' o la modifica di clausole statutarie
eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo
comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato
dall'articolo 3 del presente decreto.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio
dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto
alle Commissioni parlamentari competenti, puo' essere
espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui ai
commi 2 e 2-bis, che diano luogo a una situazione
eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed
europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per
gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al
funzionamento delle reti e degli impianti e alla
continuita' degli approvvigionamenti.
4. Con le notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis, e'
fornita al Governo una informativa completa sulla delibera,
atto o operazione in modo da consentire l'eventuale
tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
la societa' l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi
dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla notifica,
il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica
l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere
informazioni alla societa', tale termine e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque
giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
delle informazioni richieste, che sono rese entro il
termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le
richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla
prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza
della notifica, il termine di quarantacinque giorni
previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle
informazioni o degli elementi che la integrano. Fino alla
notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti
dal presente comma e' sospesa l'efficacia della delibera,
dell'atto o dell'operazione rilevante. Decorsi i termini
previsti dal presente comma l'operazione puo' essere
effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3 e' espresso
nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o
condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare
la tutela degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le
delibere o gli atti o le operazioni adottati o attuati in
violazione del presente comma sono nulli. Il Governo puo'
altresi' ingiungere alla societa' e all'eventuale
controparte di ripristinare a proprie spese la situazione
anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
non osservi le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e al
presente comma e' soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e
comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato
cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo
esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un
soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in
societa' che detengono gli attivi individuati come
strategici ai sensi del comma 1 nonche' di quelli di cui al
comma 1-ter, di rilevanza tale da determinare
l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione
dell'assunzione del controllo della societa' la cui
partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
notificato, ove possibile congiuntamente alla societa' le
cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto,
dall'acquirente entro dieci giorni alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni informazione
utile alla descrizione generale del progetto di
acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di
operativita'. Nei settori delle comunicazioni,
dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e
finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo,
sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al primo
periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di
partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione
europea, ivi compresi quelli residenti in Italia, di
rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile
dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo
della societa' la cui partecipazione e' oggetto
dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Nel computo della partecipazione
rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta da
terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti
previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice
civile. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme
restando le invalidita' previste dalla legge, chiunque non
osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma
e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino
al doppio del valore dell'operazione e comunque non
inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato
dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale
sia stato approvato il bilancio. Nei casi in cui la
notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le
parti dell'operazione indicate al primo e al secondo
periodo, la societa' notificante trasmette, contestualmente
alla notifica, una informativa, contenente gli elementi
essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla
societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto,
al fine di consentirne la partecipazione al procedimento,
fornendo prova della relativa ricezione. Sono soggetti
all'obbligo di notifica di cui al presente articolo anche
gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri
non appartenenti all'Unione europea, in societa' che
detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi
dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei
diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento,
tenuto conto delle azioni o quote gia' direttamente o
indirettamente possedute, quando il valore complessivo
dell'investimento sia pari o superiore a un milione di
euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni che
determinano il superamento delle soglie del 15 per cento,
20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale.
5-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e al
presente articolo, per soggetto esterno all'Unione europea
si intende:
a) qualsiasi persona fisica che non abbia la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) qualsiasi persona fisica che abbia la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e che
non abbia la residenza, la dimora abituale ovvero il centro
di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo o che non sia
comunque ivi stabilita;
c) qualsiasi persona giuridica che non abbia la
sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di
attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo o che non sia
comunque ivi stabilita;
d) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito
la sede legale o dell'amministrazione o il centro di
attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo, o che sia
comunque ivi stabilita, e che risulti controllata,
direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da
una persona giuridica di cui alle lettere a), b) e c);
e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che
abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo che abbia
stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale
o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita'
principale in uno Stato membro dell'Unione europea, o che
sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che
indichino un comportamento elusivo rispetto
all'applicazione della disciplina di cui al presente
decreto.
6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una
minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali
dello Stato di cui al comma 3 ovvero un pericolo per la
sicurezza o per l'ordine pubblico, entro quarantacinque
giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da
trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni
parlamentari competenti, l'efficacia dell'acquisto puo'
essere condizionata all'assunzione, da parte
dell'acquirente e della societa' le cui partecipazioni sono
oggetto dell'acquisto, di impegni diretti a garantire la
tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni dalla
notifica, la societa' acquisita puo' presentare memorie e
documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Qualora si renda necessario richiedere informazioni
all'acquirente e alla societa' le cui partecipazioni sono
oggetto dell'acquisto, il termine di cui al primo periodo
e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle
informazioni richieste, che sono rese entro il termine di
dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare
richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine
di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta,
fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono
rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di
informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi
successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i
quali i poteri speciali si intendono non esercitati. In
caso di incompletezza della notifica, il termine di
quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre
dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la
integrano. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei
predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione
degli impegni di cui al primo periodo, il Governo puo'
opporsi, sulla base della stessa procedura, all'acquisto.
Fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso del
termine per l'eventuale esercizio del potere di opposizione
o imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque
quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale
connessi alle azioni o quote che rappresentano la
partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti
termini, l'operazione puo' essere effettuata. Qualora il
potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di
impegni, in caso di inadempimento, per tutto il periodo in
cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di voto o
comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti
adottati con violazione o inadempimento delle condizioni
imposte, sono nulli. La societa' acquirente e la societa'
le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, che non
adempiano agli impegni imposti sono altresi' soggette,
salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore
dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento
del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale
sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del
potere di opposizione l'acquirente non puo' esercitare i
diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso
da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra' cedere
le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di mancata
ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina
la vendita delle suddette azioni o quote secondo le
procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile.
Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il
voto determinante di tali azioni o quote sono nulle. Per
determinare se un investimento estero possa incidere sulla
sicurezza o sull'ordine pubblico e' possibile prendere in
considerazione le seguenti circostanze:
a) che l'acquirente sia direttamente o
indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica,
compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non
appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
proprietario o finanziamenti consistenti;
b) che l'acquirente sia gia' stato coinvolto in
attivita' che incidono sulla sicurezza o sull'ordine
pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente
intraprenda attivita' illegali o criminali.
7. I poteri speciali di cui ai commi precedenti sono
esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e
non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto
riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri:
a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni
ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che
facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra
l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi
di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano
le norme del diritto internazionale o che hanno assunto
comportamenti a rischio nei confronti della comunita'
internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
o con soggetti ad esse comunque collegati;
b) l'idoneita' dell'assetto risultante dall'atto
giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle
modalita' di finanziamento dell'acquisizione e della
capacita' economica, finanziaria, tecnica e organizzativa
dell'acquirente, a garantire:
1) la sicurezza e la continuita' degli
approvvigionamenti;
2) il mantenimento, la sicurezza e l'operativita'
delle reti e degli impianti;
b-bis) per le operazioni di cui al comma 5 e'
valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli
interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la
sicurezza o per l'ordine pubblico. 7-bis. Ai fini
dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente
articolo, la costituzione di un'impresa che svolge
attivita' ovvero detiene uno o piu' degli attivi
individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-ter e'
notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro
i termini e con le procedure di cui al presente articolo,
qualora uno o piu' soci, esterni all'Unione europea ai
sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei diritti di
voto o del capitale almeno pari al 10 per cento.
8. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza
strategica individuate con i decreti di cui al comma 1 si
riferiscono a societa' partecipate, direttamente o
indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle
finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini
dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai commi 3 e 6,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi
ambiti di competenza. Le notifiche di cui ai commi 2 e 5
sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle
finanze.
8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di
notifica di cui al presente articolo, anche in assenza
della notifica di cui ai commi 2, 2-bis e 5, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri puo' avviare il procedimento ai
fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale
scopo, trovano applicazione i termini e le norme
procedurali previsti dal presente articolo, nonche' dal
regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque
giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del
procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo
di notifica.
9. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentite le Autorita' indipendenti di
settore, ove esistenti, sono emanate disposizioni di
attuazione del presente articolo, anche con riferimento
alla definizione, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, delle modalita' organizzative per lo
svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei
poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere
sullo schema di regolamento e' espresso entro il termine di
venti giorni dalla data della sua trasmissione alle Camere.
Decorso tale termine, il regolamento puo' essere comunque
adottato. Qualora i pareri espressi dalle Commissioni
parlamentari competenti rechino identico contenuto, il
Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette
nuovamente alle Camere lo schema di regolamento,
indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri
definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro
il termine di venti giorni dalla data di trasmissione.
Decorso tale termine, il regolamento puo' essere comunque
adottato. Fino all'adozione del medesimo regolamento, le
competenze inerenti alle proposte per l'esercizio dei
poteri speciali, di cui ai commi 3 e 6, e le attivita'
conseguenti, di cui ai commi 4 e 6, sono attribuite al
Ministero dell'economia e delle finanze per le societa' da
esso partecipate, ovvero, per le altre societa', al
Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti
di competenza.».
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita') e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 gennaio 2004, n. 25, S.O.
- La legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni
per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonche' in materia di energia, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4, della
legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia):
«Art. 1. - 1.-3. Omissis.
4. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su
tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle
prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e
in condizioni di omogeneita' sia con riguardo alle
modalita' di fruizione sia con riguardo ai criteri di
formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla
formazione dei prezzi, garantiscono:
a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui
mercati dell'energia, in conformita' alla normativa
comunitaria e nazionale;
b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti
o indiretti, alla libera circolazione dell'energia
all'interno del territorio nazionale e dell'Unione europea;
c) l'assenza di oneri di qualsiasi specie che
abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al
di fuori dell'ambito territoriale delle autorita' che li
prevedono;
d) l'adeguatezza delle attivita' energetiche
strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per
assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualita' del
servizio nonche' la distribuzione e la disponibilita' di
energia su tutto il territorio nazionale;
e) l'unitarieta' della regolazione e della gestione
dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale
e transnazionale di energia;
f) l'adeguato equilibrio territoriale nella
localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti
consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche
delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di
compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale
qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici
nazionali richiedano concentrazioni territoriali di
attivita', impianti e infrastrutture ad elevato impatto
territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili;
g) la trasparenza e la proporzionalita' degli
obblighi di servizio pubblico inerenti le attivita'
energetiche, sia che siano esercitate in regime di
concessione, sia che siano esercitate in regime di libero
mercato;
h) procedure semplificate, trasparenti e non
discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime
di libero mercato e per la realizzazione delle
infrastrutture;
i) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del
paesaggio, in conformita' alla normativa nazionale,
comunitaria e agli accordi internazionali.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 6-bis del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE):
«Art. 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori
asseverata). - 1. Non sono sottoposti a valutazioni
ambientali e paesaggistiche, ne' sottoposti
all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e
sono realizzabili a seguito del solo deposito della
dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti
esistenti e le modifiche di progetti autorizzati, ivi
inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione
tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area
occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a
prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito
dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:
a) impianti eolici: interventi consistenti nella
sostituzione della tipologia di rotore che comportano una
variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e
delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso
al 20 per cento e interventi che comportano una riduzione
di superficie o di volume, anche quando non vi sia
sostituzione di aerogeneratori;
b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che,
anche se consistenti nella modifica della soluzione
tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli
e degli altri componenti e mediante la modifica del layout
dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza
massima dal suolo non superiore al 50 per cento;
c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici:
interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su
edifici a uso produttivo, nonche', per gli edifici a uso
residenziale, interventi che non comportano variazioni o
comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il
piano dei moduli e il piano della superficie su cui i
moduli sono collocati;
d) impianti idroelettrici: interventi che, senza
incremento della portata derivata, comportano una
variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della
volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al
15 per cento.
2. Qualora, nel corso del procedimento di
autorizzazione di un impianto, intervengano varianti
consistenti negli interventi elencati al comma 1, il
proponente presenta all'autorita' competente per la
medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4.
La dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e
delle modalita' di svolgimento del procedimento
autorizzativo e di ogni altra valutazione gia' avviata, ivi
incluse quelle ambientali.
3. Con le medesime modalita' previste al comma 1, al
di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione
degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, sono altresi' realizzabili i progetti
di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle
coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo
e di edifici residenziali, nonche' i progetti di nuovi
impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in
sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici
su cui e' operata la completa rimozione dell'eternit o
dell'amianto.
4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la
disponibilita' degli immobili interessati dall'impianto e
dalle opere connesse presenta al Comune, in formato
cartaceo o in via telematica, una dichiarazione
accompagnata da una relazione sottoscritta da un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che attesti il rispetto delle norme di
sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie. Per gli
impianti di cui al comma 3, alla dichiarazione sono
allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete
elettrica redatti dal gestore della rete.
5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere
eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione.
L'incremento di produzione energetica derivante da un
aumento di potenza superiore alle soglie di cui
all'articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, e' qualificato come
ottenuto da potenziamento non incentivato. Il GSE adegua
conseguentemente le procedure adottate in attuazione
dell'articolo 30 del citato decreto del Ministro dello
sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra, le
modalita' di svolgimento delle attivita' di controllo ai
sensi dell'articolo 42.».
 
Art. 7
Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili

1. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonche' quelle adottate dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che e' perentoriamente concluso dall'amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni. Se il Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.
3. Alle riunioni del Consiglio dei ministri convocate per l'adozione delle deliberazioni di cui al comma 2 possono essere invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, che esprimono definitivamente la posizione dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.
3-bis. All'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti diversi da quelli di cui al primo periodo il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 3, puo' richiedere la dichiarazione di pubblica utilita' e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse».
3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «cave o lotti» sono inserite le seguenti: «o porzioni».
3-quater. All'articolo 20, comma 8, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento».
3-quinquies. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: «cave dismesse» sono inserite le seguenti: «o in esercizio».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita'):
«Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative). - 1. Le opere per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di
pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del
Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come
definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli
interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o
in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la
riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,
sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero,
per impianti con potenza termica installata pari o
superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo
economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia
di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico. A tal fine la
Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione o dal
Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il
pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi
3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni. Per gli impianti off-shore, incluse le opere
per la connessione alla rete, l'autorizzazione e'
rilasciata dal Ministero della transizione ecologica di
concerto il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e sentito, per gli aspetti legati
all'attivita' di pesca marittima, il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del
provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di
cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione
d'uso del demanio marittimo. Per gli impianti di accumulo
idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione e'
rilasciata dal Ministero della transizione ecologica,
sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le
modalita' di cui al comma 4.
3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al
procedimento unico ai sensi del presente articolo in
relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati
da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree
sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' nelle aree
contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del
medesimo decreto legislativo.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita'
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed
esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e
deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito
della dismissione dell'impianto o, per gli impianti
idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di
reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo
espletamento, qualora prevista, della verifica di
assoggettabilita' sul progetto preliminare, di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, il termine massimo per la
conclusione del procedimento unico non puo' essere
superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti
dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, per il provvedimento di
valutazione di impatto ambientale.
4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a
biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti
per produzione di biometano di nuova costruzione, e per
impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilita'
e le procedure conseguenti per le opere connesse, il
proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e
comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilita' del
suolo su cui realizzare l'impianto.
5. All'installazione degli impianti di fonte
rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)
per i quali non e' previsto il rilascio di alcuna
autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai
commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacita' di
generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla
tabella A allegata al presente decreto, con riferimento
alla specifica fonte, si applica la disciplina della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie
di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di
installazione per i quali si procede con la medesima
disciplina della denuncia di inizio attivita'.
6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne'
prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e
delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono
essere ubicati anche in zone classificate agricole dai
vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere
conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione
delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57,
articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, articolo 14.
8.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche in assenza della ripartizione di cui
all'articolo 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al
comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee
guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma
3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad
assicurare un corretto inserimento degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono
procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti. Le
regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida.
In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine,
si applicano le linee guida nazionali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a
nome del Governo:
a) comunica alle Camere la composizione del Governo
e ogni mutamento in essa intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui
alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 e pone,
direttamente o a mezzo di un Ministro espressamente
delegato, la questione di fiducia;
c) sottopone al Presidente della Repubblica le
leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione
del Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la
presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei
decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti
governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
d) controfirma gli atti di promulgazione delle
leggi nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta
deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che
hanno valore o forza di legge e, insieme con il Ministro
proponente, gli altri atti indicati dalla legge;
e) presenta alle Camere i disegni di legge di
iniziativa governativa e, anche attraverso il Ministro
espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
cui all'articolo 72 della Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11
marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle decisioni della Corte
costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al
Consiglio dei ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le
linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala
altresi', anche su proposta dei ministri competenti, i
settori della legislazione nei quali, in relazione alle
questioni di legittimita' costituzionale pendenti, sia
utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
Governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione:
a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed
amministrative in attuazione delle deliberazioni del
Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria
responsabilita' di direzione della politica generale del
Governo;
b) coordina e promuove l'attivita' dei ministri in
ordine agli atti che riguardano la politica generale del
Governo;
c) puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei
ministri competenti in ordine a questioni politiche e
amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri
nella riunione immediatamente successiva;
c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai
fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni
sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla
definizione di atti e provvedimenti;
d) concorda con i ministri interessati le pubbliche
dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta,
eccedendo la normale responsabilita' ministeriale, possano
impegnare la politica generale del Governo;
e) adotta le direttive per assicurare
l'imparzialita', il buon andamento e l'efficacia degli
uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
di particolare rilevanza puo' richiedere al Ministro
competente relazioni e verifiche amministrative;
f) promuove l'azione dei ministri per assicurare
che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro
attivita' secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne
definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti
indirizzi politici e amministrativi del Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla
legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di
Stato;
h) puo' disporre, con proprio decreto,
l'istituzione di particolari Comitati di ministri, con il
compito di esaminare in via preliminare questioni di comune
competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
del Governo e su problemi di rilevante importanza da
sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente
avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
amministrazione;
i) puo' disporre la costituzione di gruppi di
studio e di lavoro composti in modo da assicurare la
presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed
eventualmente di esperti anche non appartenenti alla
pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
direttamente o conferendone delega ad un Ministro:
a) promuove e coordina l'azione del Governo
relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza
e la tempestivita' dell'azione di Governo e della pubblica
amministrazione nell'attuazione delle politiche
comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere;
promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle
Comunita' europee, cura la tempestiva comunicazione alle
Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita'
europee, informando il Parlamento delle iniziative e
posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;
a-bis) promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea
dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato
italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime
pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
suddette pronunce.
b) promuove e coordina l'azione del Governo per
quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende
all'attivita' dei commissari del Governo;
b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del
Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica,
dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea,
della strategia italiana per la banda ultralarga, della
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese, nonche' della trasformazione, crescita e
transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e
privato, dell'accesso ai servizi in rete, della
connettivita', delle infrastrutture digitali materiali e
immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita
le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 25 (Valutazione degli impatti ambientali e
provvedimento di VIA). - 1. L'autorita' competente valuta
la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello
studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni
supplementari fornite dal proponente, nonche' dai risultati
delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e
delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli
articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei
termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative
o elementi di dissenso sul progetto, l'autorita' competente
procede comunque alla valutazione a norma del presente
articolo.
2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad
esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis,
l'autorita' competente, entro il termine di sessanta giorni
dalla conclusione della fase di consultazione di cui
all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa
acquisizione del concerto del competente direttore generale
del Ministero della cultura entro il termine di trenta
giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia
necessario procedere ad accertamenti e indagini di
particolare complessita', l'autorita' competente, con atto
motivato, dispone il prolungamento della fase di
valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni,
dando tempestivamente comunicazione per via telematica al
proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del
termine entro cui sara' emanato il provvedimento. Nel caso
di consultazioni transfrontaliere l'adozione del
provvedimento di VIA e' proposta al Ministro entro il
termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma
2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si
esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione
della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e
comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data
di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo
23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei
successivi trenta giorni, il direttore generale del
Ministero della transizione ecologica adotta il
provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del
competente direttore generale del Ministero della cultura
entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni
transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato entro
il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione
del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo
periodo, non siano rispettati e' rimborsato al proponente
il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui
all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse
iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello
stato di previsione del Ministero della transizione
ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno
2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000
per l'anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini
indicati al primo periodo del presente comma ai fini
dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei
diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima
riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma
2-bis.
2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo
8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo,
nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione
di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere
dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede
all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta
giorni. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento da parte del direttore generale del Ministero
della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel
rilascio del concerto da parte del direttore generale
competente del Ministero della cultura, il titolare del
potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della
legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di
relativa competenza entro i successivi trenta giorni.
2-quinquies. Il concerto del competente direttore
generale del Ministero della cultura comprende
l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati
progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la
compiuta redazione della relazione paesaggistica.
3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e
le considerazioni su cui si fonda la decisione
dell'autorita' competente, incluse le informazioni relative
al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei
risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte
ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove
applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonche'
l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati
o altrimenti presi in considerazione.
4. Il provvedimento di VIA contiene altresi' le
eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:
a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio
e la dismissione del progetto, nonche' quelle relative ad
eventuali malfunzionamenti;
a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle
successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per
garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a
contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e
negativi o incrementare le prestazioni ambientali del
progetto;
b) le misure previste per evitare, prevenire,
ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali
significativi e negativi;
c) le misure per il monitoraggio degli impatti
ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto
dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale
predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma
3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e
la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura,
all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla
significativita' dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di
evitare una duplicazione del monitoraggio, e' possibile
ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti
derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative
europee, nazionali o regionali.
5. Il provvedimento di VIA e' immediatamente
pubblicato sul sito web dell'autorita' competente e ha
l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque
anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei
tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei
procedimenti autorizzatori necessari, nonche'
dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita
nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa
l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA
senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento
di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione,
su istanza del proponente, di specifica proroga da parte
dell'autorita' competente. Fatto salvo il caso di mutamento
del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento
con cui e' disposta la proroga ai sensi del secondo periodo
non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a
quelle gia' previste nel provvedimento di VIA originario.
6. Nel caso di consultazioni transfrontaliere,
l'autorita' competente informa l'altro Stato e il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale
dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul
sito web.
7. Tutti i termini del procedimento di VIA si
considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14-quinquies, della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
«Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni
dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione motivata di
conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua
comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali
o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
cittadini possono proporre opposizione al Presidente del
Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della
conclusione dei lavori della conferenza. Per le
amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal
Ministro competente.
2. Possono altresi' proporre opposizione le
amministrazioni delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia
manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende
l'efficacia della determinazione motivata di conclusione
della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice,
per una data non posteriore al quindicesimo giorno
successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione
con la partecipazione delle amministrazioni che hanno
espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che
hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del
principio di leale collaborazione, per l'individuazione di
una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione
motivata di conclusione della conferenza con i medesimi
effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano
partecipato amministrazioni delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga
raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere
indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda
riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo
stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4
e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni
partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non
oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione,
l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al
Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma,
all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio
dei ministri successiva alla scadenza del termine per
raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei
ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o
delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio
dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione
motivata di conclusione della conferenza acquisisce
definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo'
accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di
conseguenza il contenuto della determinazione di
conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, (attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita') come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative). - 1. Le opere per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di
pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del
Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come
definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli
interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o
in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la
riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,
sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero,
per impianti con potenza termica installata pari o
superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo
economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia
di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico. A tal fine la
Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione o dal
Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il
pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi
3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni. Per gli impianti off-shore, incluse le opere
per la connessione alla rete, l'autorizzazione e'
rilasciata dal Ministero della transizione ecologica di
concerto il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e sentito, per gli aspetti legati
all'attivita' di pesca marittima, il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del
provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di
cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione
d'uso del demanio marittimo. Per gli impianti di accumulo
idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione e'
rilasciata dal Ministero della transizione ecologica,
sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le
modalita' di cui al comma 4.
3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al
procedimento unico ai sensi del presente articolo in
relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati
da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree
sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' nelle aree
contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del
medesimo decreto legislativo.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita'
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed
esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e
deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito
della dismissione dell'impianto o, per gli impianti
idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di
reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo
espletamento, qualora prevista, della verifica di
assoggettabilita' sul progetto preliminare, di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, il termine massimo per la
conclusione del procedimento unico non puo' essere
superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti
dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, per il provvedimento di
valutazione di impatto ambientale.
4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a
biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti
per produzione di biometano di nuova costruzione, e per
impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilita'
e le procedure conseguenti per le opere connesse, il
proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e
comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilita' del
suolo su cui realizzare l'impianto. Per gli impianti
diversi da quelli di cui al primo periodo il proponente, in
sede di presentazione della domanda di autorizzazione di
cui al comma 3, puo' richiedere la dichiarazione di
pubblica utilita' e l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione
dell'impianto e delle opere connesse.
5. All'installazione degli impianti di fonte
rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)
per i quali non e' previsto il rilascio di alcuna
autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai
commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacita' di
generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla
tabella A allegata al presente decreto, con riferimento
alla specifica fonte, si applica la disciplina della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie
di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di
installazione per i quali si procede con la medesima
disciplina della denuncia di inizio attivita'.
6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne'
prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e
delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono
essere ubicati anche in zone classificate agricole dai
vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere
conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione
delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57,
articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, articolo 14.
8.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche in assenza della ripartizione di cui
all'articolo 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al
comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee
guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma
3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad
assicurare un corretto inserimento degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono
procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti. Le
regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida.
In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine,
si applicano le linee guida nazionali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Procedura abilitativa semplificata e
comunicazione per gli impianti alimentati da energia
rinnovabile). - 1. Ferme restando le disposizioni
tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per
l'attivita' di costruzione ed esercizio degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12
delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12,
comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai
commi seguenti.
2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la
disponibilita' sugli immobili interessati dall'impianto e
dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo
cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che attesti la compatibilita' del progetto con
gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi
vigenti e la non contrarieta' agli strumenti urbanistici
adottati, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati
gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal
gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di
assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano
allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli
elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si
applica il comma 5.
3. Per la procedura abilitativa semplificata si
applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al
comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal
comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68.
4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma
2 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento
e, in caso di falsa attestazione del professionista
abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio
dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la facolta'
di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede
ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di
trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione
di cui comma 2, l'attivita' di costruzione deve ritenersi
assentita.
5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui
all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella
competenza comunale e non siano allegati alla
dichiarazione, il Comune provvede a renderli
tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la
conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono
resi entro il termine di cui al periodo precedente,
l'interessato puo' adire i rimedi di tutela di cui
all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104. Qualora l'attivita' di costruzione e di esercizio
degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di
assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella
comunale, e tali atti non siano allegati alla
dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad
acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni
dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine
di trenta giorni di cui al comma 2 e' sospeso fino alla
acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione
della determinazione motivata di conclusione del
procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o
all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo
14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n.
241.
6. La realizzazione dell'intervento deve essere
completata entro tre anni dal perfezionamento della
procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o
5. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova dichiarazione.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare al Comune la
data di ultimazione dei lavori.
7. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento
della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a
corredo del progetto, l'attestazione del professionista
abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente
necessari.
8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che
deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la
conformita' dell'opera al progetto presentato con la
dichiarazione, nonche' ricevuta dell'avvenuta presentazione
della variazione catastale conseguente alle opere
realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno
comportato modificazioni del classamento catastale.
9. Le Regioni e le Province autonome possono
estendere la soglia di applicazione della procedura di cui
al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW
elettrico, definendo altresi' i casi in cui, essendo
previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di
competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la
realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere
connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui
all'articolo 5. Le Regioni e le Province autonome
stabiliscono altresi' le modalita' e gli strumenti con i
quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province
autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati,
anche per le finalita' di cui all'articolo 16, comma 2. Con
le medesime modalita' di cui al presente comma, le Regioni
e le Province autonome prevedono la corresponsione ai
Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza
dell'impianto.
9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio di
impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle
relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e
media tensione localizzati in aree a destinazione
industriale, produttiva o commerciale nonche' in discariche
o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o
lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore
sfruttamento, e delle relative opere connesse e
infrastrutture necessarie, per i quali l'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato
l'avvenuto completamento delle attivita' di recupero e di
ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio
nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le
disposizioni di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di
cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti
fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee
ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma
8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW,
nonche' agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65,
comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, che distino non piu' di 3 chilometri da aree a
destinazione industriale, artigianale e commerciale. Il
limite relativo agli impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica con potenza complessiva
superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II alla
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e il limite di cui alla lettera b) del punto 2
dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di
verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto
ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto,
sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti,
purche' il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al
comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla
quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di
aree comprese tra quelle specificamente elencate e
individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3
annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219
del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente
comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici
e delle relative opere connesse e infrastrutture
necessarie, si applica anche qualora la pianificazione
urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione.
9-ter. Nel caso di intervento che coinvolga piu'
Comuni, l'istanza di procedura abilitativa semplificata e'
presentata a tutti i Comuni interessati dall'impianto e
dalle relative opere connesse. L'amministrazione competente
ai sensi del presente comma e' individuata nel Comune sul
cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da
realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli
altri Comuni interessati dall'impianto e dalle relative
opere connesse.
10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla
previgente disciplina, ferma restando per il proponente la
possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui
al presente articolo.
11. La comunicazione relativa alle attivita' in
edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee
guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad
applicarsi, alle stesse condizioni e modalita', agli
impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome
possono estendere il regime della comunicazione di cui al
precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da
fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW,
nonche' agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza
da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in
materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela
delle risorse idriche, fermi restando l'articolo 6-bis e
l'articolo 7-bis, comma 5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, (attuazione della
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 20 (Disciplina per l'individuazione di
superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a
fonti rinnovabili). - 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro della transizione ecologica di concerto con il
Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti principi e criteri
omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree
idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti
rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a
quella individuata come necessaria dal PNIEC per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti
rinnovabili. In via prioritaria, con i decreti di cui al
presente comma si provvede a:
a) dettare i criteri per l'individuazione delle
aree idonee all'installazione della potenza eolica e
fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalita'
per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima
porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per
unita' di superficie, nonche' dagli impianti a fonti
rinnovabili di produzione di energia elettrica gia'
installati e le superfici tecnicamente disponibili;
b) indicare le modalita' per individuare superfici,
aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree
abbandonate e marginali idonee alla installazione di
impianti a fonti rinnovabili.
2. Ai fini del concreto raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal
PNIEC, i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresi'
la ripartizione della potenza installata fra Regioni e
Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul
corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il
trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province
autonome, da effettuare secondo le regole generali di cui
all'Allegato I, fermo restando che il trasferimento
statistico non puo' pregiudicare il conseguimento
dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che
effettua il trasferimento.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e
b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione
della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui
al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del
patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e
forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici,
privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture
edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche'
di aree a destinazione industriale, artigianale, per
servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non
utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici
agricole non utilizzabili, compatibilmente con le
caratteristiche e le disponibilita' delle risorse
rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda
elettrica, nonche' tenendo in considerazione la
dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e
il potenziale di sviluppo della rete stessa.
4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai
decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni
individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto
della piattaforma di cui all'articolo 21. Il Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso
anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo
periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al
primo periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai principi,
ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al
comma 1, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre
2012, n. 234. Le Province autonome provvedono al processo
programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi
dello Statuto speciale e delle relative norme di
attuazione.
5. In sede di individuazione delle superfici e delle
aree idonee per l'installazione di impianti a fonti
rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione
degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio
culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al
raggiungimento di tale obiettivo.
6. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee,
non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni
dei termini dei procedimenti di autorizzazione.
7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono
essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti
di produzione di energia rinnovabile, in sede di
pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli
procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel
novero delle aree idonee.
8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee
sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai
decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
fini di cui al comma 1 del presente articolo:
a) i siti ove sono gia' installati impianti della
stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di
modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3
e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28,
nonche', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in
cui, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui
quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con
variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla
lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di
modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o
integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di
accumulo di capacita' non superiore a 3 MWh per ogni MW di
potenza dell'impianto fotovoltaico;
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate
ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o
abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le
porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore
sfruttamento;
c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilita'
delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e
dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonche' delle
societa' concessionarie autostradali;
c-ter) esclusivamente per gli impianti
fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di
vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un
perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone
a destinazione industriale, artigianale e commerciale,
compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le cave e
le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e
agli stabilimenti, questi ultimi come definiti
dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le aree
classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti
distino non piu' di 500 metri dal medesimo impianto o
stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro
una distanza non superiore a 300 metri;
c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere
a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono
ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne'
ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a
tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo
136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della
presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata
considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti
a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di
un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9-ter, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante
misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 9-ter (Semplificazioni per l'installazione di
impianti fotovoltaici flottanti). - 1. Ferme restando le
disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia
elettrica, per l'attivita' di realizzazione e di esercizio
di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 10 MW,
comprese le opere funzionali alla connessione alla rete
elettrica, collocati in modalita' flottante sullo specchio
d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi
idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a
copertura dei canali di irrigazione, si applica la
procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte
salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a eccezione
degli impianti installati in bacini d'acqua che si trovano
all'interno delle aree previste all'articolo 136 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali
protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di
siti della rete Natura 2000.
2. Con decreto del Ministro della transizione
ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i
criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti
di cui al comma 1 sotto il profilo ambientale, anche al
fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento
dello specchio d'acqua e una corretta posizione
dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondita' del
bacino.».
 
Art. 7 bis

Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire

1. Al comma 2 dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal quarto periodo,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l'inizio dei lavori e' fissato in tre anni dal rilascio del titolo».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia), come modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Efficacia temporale e decadenza del
permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art.
4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31,
comma 11)). - 1. Nel permesso di costruire sono indicati i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Salvo quanto previsto dal quarto periodo, il
termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore
ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione,
entro il quale l'opera deve essere completata, non puo'
superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali
termini il permesso decade di diritto per la parte non
eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga
richiesta una proroga. La proroga puo' essere accordata,
con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti,
estranei alla volonta' del titolare del permesso, oppure in
considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle
sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di
difficolta' tecnico-esecutive emerse successivamente
all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere
pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu'
esercizi finanziari. Per gli interventi realizzati in forza
di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo
12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, il
termine per l'inizio dei lavori e' fissato in tre anni dal
rilascio del titolo.
2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e
l'ultimazione dei lavori e' comunque accordata qualora i
lavori non possano essere iniziati o conclusi per
iniziative dell'amministrazione o dell'autorita'
giudiziaria rivelatesi poi infondate.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non
ultimata nel termine stabilito e' subordinata al rilascio
di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo
che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili
mediante segnalazione certificata di inizio attivita' ai
sensi dell'articolo 22. Si procede altresi', ove
necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di
contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori
siano gia' iniziati e vengano completati entro il termine
di tre anni dalla data di inizio.».
 
Art. 8
Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
per il settore agricolo

1. Nell'applicazione degli «Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020» di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 204/01, al fine di aumentare la capacita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e' ammissibile la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti aiuti, e' altresi' consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle misure di aiuto in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.
3. L'efficacia del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 9 maggio 2008, n. C
115.
 
Art. 9

Disposizioni in materia di comunita' energetiche rinnovabili

1. All'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunita' energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b)e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e con facolta' di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.».
2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorita' di sistema portuale possono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, costituire una o piu' comunita' energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunita' energetiche rinnovabili costituite dalle Autorita' di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilita' di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20 del
decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Contributo del Ministero della difesa alla
resilienza energetica nazionale). - 1. Allo scopo di
contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla
decarbonizzazione del sistema energetico e per il
perseguimento della resilienza energetica nazionale, il
Ministero della difesa, anche per il tramite della societa'
Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza
direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio
militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero,
per installare impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli
oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero
della difesa e il Ministero della transizione ecologica,
qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza
con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformita' ai
relativi principi di attuazione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero
della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al
comma 1 possono costituire comunita' energetiche
rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche
amministrazioni centrali e locali anche per impianti
superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al
comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e con facolta' di
accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto
legislativo anche per la quota di energia condivisa da
impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa
cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete
riconosciuti per l'illuminazione pubblica.
3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici
e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e sono assoggettati
alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del
medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad
esprimersi in materia culturale e paesaggistica e'
l'autorita' di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108.».
- Si riporta il testo degli articoli 4-bis e 6, della
legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione
in materia portuale):
«Art. 4-bis (Classificazione dei porti). - 1. I porti
marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie
e classi:
a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali,
finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello
Stato;
b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree
portuali, di rilevanza economica internazionale;
c) categoria II, classe II: porti, o specifiche
aree portuali, di rilevanza economica nazionale;
d) categoria II, classe III; porti, o specifiche
aree portuali, di rilevanza economica regionale e
interregionale.
1-bis. I porti sede di Autorita' di sistema portuale
appartengono comunque ad una delle prime due classi della
categoria II.
2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto,
emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, determina le caratteristiche e procede alla
individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali
di cui alla categoria I. Con lo stesso provvedimento sono
disciplinate le attivita' nei porti di I categoria e
relative baie, rade e golfi.
3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla
categoria II, classi I, II e III, hanno le seguenti
funzioni:
a) commerciale e logistica;
b) industriale e petrolifera;
c) di servizio passeggeri, ivi compresi i
crocieristi;
d) peschereccia;
e) turistica e da diporto.
4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e
funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II
e III, e l'appartenenza di ogni scalo alle classi medesime
sono determinate, sentite le Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituite, le autorita' marittime, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino
di utenza internazionale o nazionale, tenendo conto dei
seguenti criteri:
a) entita' del traffico globale e delle rispettive
componenti;
b) capacita' operativa degli scali derivante dalle
caratteristiche funzionali e dalle condizioni di sicurezza
rispetto ai rischi ambientali degli impianti e delle
attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri
sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il
deposito delle merci nonche' delle attrezzature e dei
servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla
riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle
imbarcazioni;
c) livello ed efficienza dei servizi di
collegamento con l'entroterra.
5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti predispone, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno schema di decreto, che e' trasmesso alle
regioni, le quali esprimono parere entro i successivi
novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende
che il parere sia reso in senso favorevole. Lo schema di
decreto, con le eventuali modificazioni apportate a seguito
del parere delle regioni, e' successivamente trasmesso alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per
l'espressione del parere, nei termini previsti dai
rispettivi regolamenti, da parte delle Commissioni
permanenti competenti per materia; decorsi i predetti
termini il Ministro dei trasporti e della navigazione
adotta il decreto in via definitiva.
6. La revisione delle caratteristiche dimensionali,
tipologiche e funzionali di cui al comma 4, nonche' della
classificazione dei singoli scali, avviene su iniziativa
delle Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, delle autorita' marittime, delle regioni o del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la
procedura di cui al comma 5.»
«Art. 6 (Autorita' di sistema portuale). - 1. Sono
istituite quindici Autorita' di sistema portuale:
a) del Mare Ligure occidentale;
b) del Mare Ligure orientale;
c) del Mar Tirreno settentrionale;
d) del Mar Tirreno centro-settentrionale;
e) del Mar Tirreno centrale;
f) dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
g) del Mare di Sardegna;
h) del Mare di Sicilia occidentale;
i) del Mare di Sicilia orientale;
l) del Mare Adriatico meridionale;
m) del Mare Ionio;
n) del Mare Adriatico centrale;
o) del Mare Adriatico centro-settentrionale;
p) del Mare Adriatico settentrionale;
q) del Mare Adriatico orientale;
q-bis) dello Stretto.
2. I porti rientranti nelle Autorita' di sistema
portuale di cui al comma 1, sono indicati nell'Allegato A,
che costituisce parte integrante della presente legge,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'articolo
22, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
2-bis. Con regolamento, da adottare, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, possono essere apportate, su richiesta motivata del
Presidente della Regione interessata, modifiche
all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire:
a) l'inserimento di un porto di rilevanza economica
regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la
cui gestione e' stata trasferita alla regione all'interno
del sistema dell'Autorita' di sistema portuale
territorialmente competente;
b) il trasferimento di un porto a una diversa
Autorita' di sistema portuale, previa intesa con le regioni
nel cui territorio hanno sede le Autorita' di sistema
portuale di destinazione e di provenienza.
3. Sede della Autorita' di sistema portuale e' la
sede del porto centrale, individuato nel Regolamento (UE)
n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013, ricadente nella stessa Autorita' di
sistema portuale. In caso di due o piu' porti centrali
ricadenti nella medesima Autorita' di sistema portuale il
Ministro indica la sede della stessa. Il Ministro, su
proposta motivata della regione o delle regioni il cui
territorio e' interessato dall'Autorita' di sistema
portuale, ha facolta' di individuare in altra sede di
soppressa Autorita' di sistema portuale aderente alla
Autorita' di sistema portuale, la sede della stessa.
4. L'Autorita' di sistema portuale nel perseguimento
degli obiettivi e delle finalita' di cui all'articolo 1
svolge i seguenti compiti:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento,
regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli
uffici territoriali portuali secondo quanto previsto
all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e
dei servizi portuali, delle attivita' autorizzatorie e
concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre
attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti e
nelle circoscrizioni territoriali. All'Autorita' di sistema
portuale sono, altresi', conferiti poteri di ordinanza,
anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di
incidenti connessi alle attivita' e alle condizioni di
igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle
parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per
il mantenimento dei fondali;
c) affidamento e controllo delle attivita' dirette
alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di
servizi di interesse generale, non coincidenti ne'
strettamente connessi alle operazioni portuali di cui
all'articolo 16, comma 1;
d) coordinamento delle attivita' amministrative
esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici
nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime
comprese nella circoscrizione territoriale;
e) amministrazione in via esclusiva delle aree e
dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria
circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla presente
legge e dal codice della navigazione, fatte salve le
eventuali competenze regionali e la legislazione speciale
per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Per la
gestione delle attivita' inerenti le funzioni sul demanio
marittimo le Autorita' di sistema portuale si avvalgono del
Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.);
f) promozione e coordinamento di forme di raccordo
con i sistemi logistici retro portuali e interportuali.
5. L'Autorita' di sistema portuale e' ente pubblico
non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale
ed e' dotato di autonomia amministrativa, organizzativa,
regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad essa non si
applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70,
e successive modificazioni. Si applicano i principi di cui
al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le Autorita' di sistema portuale adeguano i propri
ordinamenti ai predetti principi e adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del
personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 35, comma 3, del medesimo
decreto legislativo. I medesimi provvedimenti disciplinano,
secondo criteri di trasparenza ed imparzialita', le
procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e di
ogni altro incarico. Gli atti adottati in attuazione del
presente comma sono sottoposti all'approvazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per il
Presidente dell'Autorita' di sistema portuale e il
Segretario generale si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 8 e 10. Per il periodo di durata
dell'incarico di Presidente dell'Autorita' di sistema
portuale e di Segretario generale, i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa
senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di
servizio.
6. Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle
istituite Autorita' di sistema portuale e' assunto mediante
procedure selettive di natura comparativa, secondo principi
di adeguata pubblicita', imparzialita', oggettivita' e
trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo
10, comma 6.
7. L'Autorita' di sistema portuale e' sottoposta ai
poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 12.
Ferma restando la facolta' di attribuire l'attivita'
consultiva in materia legale e la rappresentanza a difesa
dell'Autorita' di sistema portuale dinanzi a qualsiasi
giurisdizione, nel rispetto della disciplina
dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale
interno della stessa Autorita' o ad avvocati del libero
foro, le Autorita' di sistema portuale possono valersi del
patrocinio dell'Avvocatura di Stato.
8. La gestione contabile e finanziaria di ciascuna
Autorita' di sistema portuale e' disciplinata da un
regolamento proposto dal Presidente dell'Autorita' di
sistema portuale, deliberato dal Comitato di gestione di
cui all'articolo 9 e approvato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Si applicano, altresi', le
disposizioni attuative dell'articolo 2 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 91. Il conto consuntivo delle Autorita' di sistema
portuale e' allegato allo stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio
successivo a quello di riferimento. Le Autorita' di sistema
portuale assicurano il massimo livello di trasparenza
sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti,
secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
9. Il rendiconto della gestione finanziaria
dell'Autorita' di sistema portuale e' soggetto al controllo
della Corte dei conti.
10. L'esecuzione delle attivita' di cui al comma 4,
lettera b) e c) e' affidata in concessione dall'Autorita'
di sistema portuale mediante procedura di evidenza
pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
11. Le Autorita' di sistema portuale non possono
svolgere, ne' direttamente ne' tramite societa'
partecipate, operazioni portuali e attivita' ad esse
strettamente connesse. Con le modalita' e le procedure di
cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni, l'Autorita' di
sistema portuale puo' sempre disciplinare lo svolgimento di
attivita' e servizi di interesse comune e utili per il piu'
efficace compimento delle funzioni attribuite, in
collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni
pubbliche. Essa puo', inoltre, assumere partecipazioni, a
carattere societario di minoranza, in iniziative
finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e
intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale,
ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
12. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti
franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste.
Sono fatte salve, altresi', le discipline vigenti per i
punti franchi delle zone franche esistenti in altri ambiti
portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Autorita' di sistema portuale territorialmente
competente, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione
amministrativa per la gestione di detti punti.
13.
14. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, valutate le
interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di
traffico, puo' essere ulteriormente modificato il numero
delle Autorita' di sistema portuale; sullo schema di
regolamento e', altresi', acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la medesima
procedura sono individuati i volumi di traffico minimo al
venir meno dei quali le Autorita' di sistema portuale sono
soppresse e le relative funzioni sono accorpate.
15. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, possono essere modificati i limiti territoriali di
ciascuna delle istituite Autorita' di sistema portuale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili):
«Art. 31 (Comunita' energetiche rinnovabili). - 1. I
clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il
diritto di organizzarsi in comunita' energetiche
rinnovabili, purche' siano rispettati i seguenti requisiti:
a) l'obiettivo principale della comunita' e' quello
di fornire benefici ambientali, economici o sociali a
livello di comunita' ai suoi soci o membri o alle aree
locali in cui opera la comunita' e non quello di realizzare
profitti finanziari;
b) la comunita' e' un soggetto di diritto autonomo
e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo
esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e
autorita' locali, ivi incluse le amministrazioni comunali,
gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi,
quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonche'
le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle
amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale
di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in
cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al
comma 2, lettera a);
c) per quanto riguarda le imprese, la
partecipazione alla comunita' di energia rinnovabile non
puo' costituire l'attivita' commerciale e industriale
principale;
d) la partecipazione alle comunita' energetiche
rinnovabili e' aperta a tutti i consumatori, compresi
quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o
vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di
controllo e' detenuto dai soggetti aventi le
caratteristiche di cui alla lettera b).
2. Le comunita' energetiche rinnovabili di cui al comma
1 operano nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) fermo restando che ciascun consumatore che
partecipa a una comunita' puo' detenere impianti a fonti
rinnovabili realizzati con le modalita' di cui all'articolo
30, comma 1, lettera a), punto 1, ai fini dell'energia
condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile
degli impianti che risultano nella disponibilita' e sotto
il controllo della comunita';
b) l'energia autoprodotta e' utilizzata
prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito
ovvero per la condivisione con i membri della comunita'
secondo le modalita' di cui alla lettera c), mentre
l'energia eventualmente eccedentaria puo' essere accumulata
e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia
elettrica rinnovabile, direttamente o mediante
aggregazione;
c) i membri della comunita' utilizzano la rete di
distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche
ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime
modalita' stabilite per le comunita' energetiche dei
cittadini. L'energia puo' essere condivisa nell'ambito
della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza
del requisito di connessione alla medesima cabina primaria
per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle
restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a),
secondo le modalita' e alle condizioni ivi stabilite;
d) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione
di energia elettrica realizzati dalla comunita' sono
entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, fermo restando la
possibilita' di adesione per impianti esistenti, sempre di
produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura
comunque non superiore al 30 per cento della potenza
complessiva che fa capo alla comunita';
e) i membri delle comunita' possono accedere agli
incentivi di cui al Titolo II alle condizioni e con le
modalita' ivi stabilite;
f) nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1,
lettera a), la comunita' puo' produrre altre forme di
energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da
parte dei membri, puo' promuovere interventi integrati di
domotica, interventi di efficienza energetica, nonche'
offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri
membri e assumere il ruolo di societa' di vendita al
dettaglio e puo' offrire servizi ancillari e di
flessibilita'.».
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2021, n.
285, S.O.
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle
aree protette) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, S.O.
 
Art. 10

Disposizioni in materia di VIA

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2-bis, nono periodo, le parole «con diritto di voto» sono sostituite dalle seguenti: «senza diritto di voto»;
b) all'articolo 23:
1) al comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
g-ter) l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
2) al comma 2, le parole: «alle lettere da a) a e)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorita' competente verifica la completezza della documentazione, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonche' l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorita' competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorita' competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori»;
c) all'articolo 25, comma 5, al secondo periodo, dopo le parole: «su istanza del proponente» sono inserite le seguenti: «corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui e' disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle gia' previste nel provvedimento di VIA originario.»;
c-bis) all'articolo 27, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «Contestualmente puo' chiedere al proponente» sono inserite le seguenti: «, anche sulla base di quanto indicato dalla competente direzione generale del Ministero della cultura,»;
d) all'allegato II alla parte seconda:
1) al punto 2):
1.1) dopo le parole: «impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW» sono aggiunte le seguenti: «, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia gia' in corso una valutazione di impatto ambientale o sia gia' stato rilasciato un provvedimento di compatibilita' ambientale»;
1.2) dopo le parole: «impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW» sono aggiunte le seguenti: «, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia gia' in corso una valutazione di impatto ambientale o sia gia' stato rilasciato un provvedimento di compatibilita' ambientale»;
2) il punto 4) e' soppresso.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 8, 23, 25, 27 e
l'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS). - 1. Il supporto
tecnico-scientifico all'autorita' competente per
l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della
presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per
i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo
Stato e' assicurato dalla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero
massimo di cinquanta commissari, inclusi il Presidente e il
Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per
lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione
puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a
norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 e, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri
enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali
sia riconosciuto un concorrente interesse regionale,
all'attivita' istruttoria partecipa un esperto designato
dalle Regioni e dalle Province autonome interessate,
individuato tra i soggetti in possesso di adeguata
professionalita' ed esperienza nel settore della
valutazione dell'impatto ambientale e del diritto
ambientale. Nella trattazione dei procedimenti di sua
competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione
di cui al presente comma nonche' la Commissione di cui al
comma 2-bis danno precedenza ai progetti aventi un
comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro
ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione
attesa superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai
progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici
mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque
da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti gia'
autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi
dalla presentazione dell'istanza. Con riferimento alle
procedure di valutazione ambientale di competenza statale
relative ai progetti attuativi del Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima, individuati
dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto
tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve
essere data precedenza, hanno in ogni caso priorita', in
ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di
potenza installata o trasportata prevista. La Commissione
puo' derogare all'ordine di priorita' di cui al quarto e al
quinto periodo in caso di deliberazione dello stato di
emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal caso, la
Commissione di cui al presente comma ovvero la Commissione
di cui al comma 2-bis del presente articolo da' precedenza
ai progetti connessi alle misure relative allo stato di
emergenza.
2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra
professori o ricercatori universitari, tra il personale di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30
marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente ad
enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, all'Istituto superiore di sanita' ovvero tra
soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione,
provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di
laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza
professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina;
il loro incarico dura quattro anni ed e' rinnovabile una
sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione
motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei
prescelti dei necessari requisiti di comprovata
professionalita' e competenza nelle materie ambientali,
economiche, giuridiche e di sanita' pubblica, garantendo il
rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Ai
commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' se personale di
cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si
applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in
regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi
ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con
le modalita' di cui al comma 5 esclusivamente in ragione
dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a
seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale.
2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale di competenza statale dei progetti
compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo
complementare nonche' dei progetti attuativi del Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati
nell'allegato I-bis al presente decreto, e' istituita la
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze
funzionali del Ministero della transizione ecologica, e
formata da un numero massimo di quaranta unita', inclusi il
presidente e il segretario, in possesso di diploma di
laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di
esperienza professionale e con competenze adeguate alla
valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei
predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo
delle amministrazioni statali e regionali, delle
istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e
dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), secondo le
modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione
del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico
ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale
delle pubbliche amministrazioni e' collocato d'ufficio in
posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o
altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti,
alla data di adozione del decreto di nomina di cui
all'ottavo periodo del presente comma. Nel caso in cui al
presidente della Commissione di cui al comma 1 sia
attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al
comma 2-bis, si applica l'articolo 9, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, anche per
evitare qualsiasi effetto decadenziale. I componenti
nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale
attivita' a tempo pieno ad eccezione dei componenti
nominati ai sensi del quinto periodo. Con decreto del
Ministro della transizione ecologica, su proposta del
presidente della Commissione di cui al comma 1, i
componenti della predetta Commissione, fino a un massimo di
sei, possono essere nominati anche componenti della
Commissione di cui al presente comma, salvo che il tempo
pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al
medesimo quinto periodo. Nella nomina dei membri e'
garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. Nelle more
del perfezionamento del decreto di nomina, il commissario
in esso individuato e' autorizzato a partecipare, senza
diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica
PNRR-PNIEC. I componenti della Commissione Tecnica
PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della
transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, anche
attingendo dall'elenco utilizzato per la nomina dei
componenti della Commissione tecnica di verifica di cui
comma 1 del presente articolo in possesso dei medesimi
requisiti di cui al presente comma. I componenti della
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque
anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni
della commissione partecipa, senza diritto di voto, anche
un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo
svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si
avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma
della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti
pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia
riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un
concorrente interesse regionale, all'attivita' istruttoria
partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle
Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato
tra i soggetti in possesso di adeguata professionalita' ed
esperienza nel settore della valutazione dell'impatto
ambientale e del diritto ambientale; ai fini della
designazione e della conseguente partecipazione alle
riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, e' in ogni
caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte
della regione o della provincia autonoma del nominativo
dell'interessato. La Commissione opera con le modalita'
previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo
23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis,
2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27, del presente
decreto. I commissari, laddove collocati in quiescenza nel
corso dello svolgimento dell'incarico, restano in carica
fino al termine dello stesso e non possono essere
rinnovati; in tal caso, i suddetti commissari percepiscono
soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso
di cui al comma 5. Quanto previsto dall'articolo 73, comma
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si
applica anche ai compiti istruttori svolti dai Commissari
nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori,
sino al 31 dicembre 2023.
2-ter. Al fine di garantire univocita' di indirizzo,
i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e
della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati
da un numero massimo di due commissari per ciascuna
Commissione, individuati dal Ministro della transizione
ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e
procedurali preordinati all'attuazione coordinata e
omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del
presente decreto.
2-quater. Il Ministro della transizione ecologica
puo' attribuire, al presidente di una delle Commissioni di
cui ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell'altra. Nel
caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia
attribuita al presidente della Commissione di cui al comma
1, quest'ultimo e' collocato fuori ruolo o in posizione di
comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione
entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e per
l'intera durata del medesimo.
2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi
2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi
indicati e' escluso il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche.
2-sexies. La denominazione "Commissione tecnica
PNRR-PNIEC" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC".
2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle
Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due
terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti
attuativi del PNIEC individuati nell'allegato I-bis al
presente decreto possono essere modificate, con decreto del
Ministro della transizione ecologica, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti da rendere entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
decreto puo' essere comunque adottato.
2-octies. Il presidente della Commissione di cui al
comma 1 si avvale altresi' di una struttura di supporto
composta da quattro unita' di personale dell'Arma dei
carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo
174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o comunque con
comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o
nel coordinamento di unita' complesse o nella gestione di
fondi. I componenti della struttura di supporto sono
individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri,
di cui all'articolo 170 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010, e posti in posizione di
comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di
cui al comma 5 del presente articolo. La struttura di
supporto cessa al rinnovo della Commissione.
3.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, sentiti il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della
salute, sono stabilite per i profili di rispettiva
competenza l'articolazione, l'organizzazione, le modalita'
di funzionamento e la disciplina delle situazioni di
inconferibilita', incompatibilita' e conflitto di interessi
anche potenziale della Commissione e della Commissione
tecnica PNIEC.
5. A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i costi di funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e
della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei
compensi per i relativi componenti, in misura
complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe
di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente,
senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle
responsabilita' di ciascun membro della Commissione e della
Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione
dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a
seguito dell'adozione del provvedimento finale, fermo
restando che gli oneri relativi al trattamento economico
fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano in
carico all'amministrazione di appartenenza. Per i
componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si
applicano i compensi previsti per i membri della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale,
nelle more dell'adozione del nuovo decreto ai sensi del
presente comma.
6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto
stabilito dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In
caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto
legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro
profilo di responsabilita', il componente responsabile
decade dall'incarico con effetto dalla data
dell'accertamento. Per gli iscritti agli ordini
professionali la violazione viene segnalata dall'autorita'
competente.
7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta
alle Regioni e alle Province Autonome, queste ultime
assicurano che l'autorita' competente disponga di adeguate
competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si
avvalga di adeguate figure di comprovata professionalita',
competenza ed esperienza per l'attuazione delle norme di
cui ai Titoli II e III della presente parte.»
«Art. 23 (Presentazione dell'istanza, avvio del
procedimento di VIA e pubblicazione degli atti). - 1. Il
proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo
all'autorita' competente in formato elettronico:
a) il progetto di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera g);
b) lo studio di impatto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti
transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati
all'articolo 24, comma 2;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del
contributo di cui all'articolo 33;
g) i risultati della procedura di dibattito
pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
g-bis) la relazione paesaggistica di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio
2006, o la relazione paesaggistica semplificata di cui al
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
g-ter) l'atto del competente soprintendente del
Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva
di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II
alla presente parte e per i progetti riguardanti le
centrali termiche e altri impianti di combustione con
potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del
medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla
documentazione di cui al comma 1, la valutazione di impatto
sanitario predisposta in conformita' alle linee guida
adottate con decreto del Ministro della salute, che si
avvale dell'Istituto superiore di sanita'.
3. Entro quindici giorni dalla presentazione
dell'istanza di VIA l'autorita' competente verifica la
completezza della documentazione, con riferimento a quanto
previsto dal comma 1 del presente articolo, l'eventuale
ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma
1, nonche' l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai
sensi dell'articolo 33. Qualora la documenta-zione risulti
incompleta, l'autorita' competente richiede al proponente
la documentazione integrativa, assegnando per la
presentazione un termine perentorio non superiore a trenta
giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente
non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora
all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte
dell'autorita' competente nel termine di quindici giorni,
la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si
intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita'
competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui
al presente comma sono perentori.
4. La documentazione di cui al comma 1 e'
immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalita'
tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali
informazioni industriali o commerciali indicate dal
proponente, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale, nel sito web dell'autorita' competente
all'esito delle verifiche di cui al comma 3. L'autorita'
competente comunica contestualmente per via telematica a
tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali
potenzialmente interessati e comunque competenti ad
esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta
pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.
Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis,
contestualmente alla pubblicazione della documentazione di
cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma
2-bis, avvia la propria attivita' istruttoria. La medesima
comunicazione e' effettuata in sede di notifica ad altro
Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.»
«Art. 25 (Valutazione degli impatti ambientali e
provvedimento di VIA). - 1. L'autorita' competente valuta
la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello
studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni
supplementari fornite dal proponente, nonche' dai risultati
delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e
delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli
articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei
termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative
o elementi di dissenso sul progetto, l'autorita' competente
procede comunque alla valutazione a norma del presente
articolo.
2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad
esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis,
l'autorita' competente, entro il termine di sessanta giorni
dalla conclusione della fase di consultazione di cui
all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa
acquisizione del concerto del competente direttore generale
del Ministero della cultura entro il termine di trenta
giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia
necessario procedere ad accertamenti e indagini di
particolare complessita', l'autorita' competente, con atto
motivato, dispone il prolungamento della fase di
valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni,
dando tempestivamente comunicazione per via telematica al
proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del
termine entro cui sara' emanato il provvedimento. Nel caso
di consultazioni transfrontaliere l'adozione del
provvedimento di VIA e' proposta al Ministro entro il
termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma
2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si
esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione
della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e
comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data
di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo
23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei
successivi trenta giorni, il direttore generale del
Ministero della transizione ecologica adotta il
provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del
competente direttore generale del Ministero della cultura
entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni
transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato entro
il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione
del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo
periodo, non siano rispettati e' rimborsato al proponente
il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui
all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse
iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello
stato di previsione del Ministero della transizione
ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno
2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000
per l'anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini
indicati al primo periodo del presente comma ai fini
dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei
diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima
riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma
2-bis.
2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo
8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo,
nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione
di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere
dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede
all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta
giorni. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento da parte del direttore generale del Ministero
della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel
rilascio del concerto da parte del direttore generale
competente del Ministero della cultura, il titolare del
potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della
legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di
relativa competenza entro i successivi trenta giorni.
2-quinquies. Il concerto del competente direttore
generale del Ministero della cultura comprende
l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati
progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la
compiuta redazione della relazione paesaggistica.
3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e
le considerazioni su cui si fonda la decisione
dell'autorita' competente, incluse le informazioni relative
al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei
risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte
ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove
applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonche'
l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati
o altrimenti presi in considerazione.
4. Il provvedimento di VIA contiene altresi' le
eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:
a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio
e la dismissione del progetto, nonche' quelle relative ad
eventuali malfunzionamenti;
a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle
successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per
garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a
contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e
negativi o incrementare le prestazioni ambientali del
progetto;
b) le misure previste per evitare, prevenire,
ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali
significativi e negativi;
c) le misure per il monitoraggio degli impatti
ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto
dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale
predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma
3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e
la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura,
all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla
significativita' dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di
evitare una duplicazione del monitoraggio, e' possibile
ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti
derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative
europee, nazionali o regionali.
5. Il provvedimento di VIA e' immediatamente
pubblicato sul sito web dell'autorita' competente e ha
l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque
anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei
tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei
procedimenti autorizzatori necessari, nonche'
dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita
nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa
l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA
senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento
di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione,
su istanza del proponente, corredata di una relazione
esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri
in merito al contesto ambientale di riferimento e alle
eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute di
specifica proroga da parte dell'autorita' competente. Fatto
salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di
riferimento, il provvedimento con cui e' disposta la
proroga ai sensi del secondo periodo non contiene
prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle gia'
previste nel provvedimento di VIA originario.
6. Nel caso di consultazioni transfrontaliere,
l'autorita' competente informa l'altro Stato e il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale
dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul
sito web.
7. Tutti i termini del procedimento di VIA si
considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.»
«Art. 27 (Provvedimento unico in materia ambientale).
- 1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale,
il proponente puo' richiedere all'autorita' competente che
il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un
provvedimento unico comprensivo delle autorizzazioni
ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste dalla
normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del
progetto. A tal fine, il proponente presenta un'istanza ai
sensi dell'articolo 23, avendo cura che l'avviso al
pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, rechi altresi'
specifica indicazione delle autorizzazioni di cui al comma
2, nonche' la documentazione e gli elaborati progettuali
previsti dalle normative di settore per consentire la
compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al
rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al comma 2. A
tale istanza, laddove necessario, si applica l'articolo 93
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380.
2. E' facolta' del proponente richiedere l'esclusione
dal presente procedimento dell'acquisizione di
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel
caso in cui le relative normative di settore richiedano,
per consentire una compiuta istruttoria
tecnico-amministrativa, un livello di progettazione
esecutivo. Il provvedimento unico di cui al comma 1
comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove
necessario:
a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del
Titolo III-bis della Parte II del presente decreto;
b) autorizzazione riguardante la disciplina degli
scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui
all'articolo 104 del presente decreto;
c) autorizzazione riguardante la disciplina
dell'immersione in mare di materiale derivante da attivita'
di escavo e attivita' di posa in mare di cavi e condotte di
cui all'articolo 109 del presente decreto;
d) autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo
146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) autorizzazione culturale di cui all'articolo 21
del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
f) autorizzazione riguardante il vincolo
idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3267, e al decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
g) nulla osta di fattibilita' di cui all'articolo
17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n.
105;
h) autorizzazione antisismica di cui all'articolo
94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), lo studio
di impatto ambientale e gli elaborati progettuali
contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale contiene le
condizioni e le misure supplementari previste dagli
articoli 29-sexies e 29-septies.
4. Entro dieci giorni dalla presentazione
dell'istanza l'autorita' competente verifica l'avvenuto
pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33,
nonche' l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui
all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a
tutte le amministrazioni competenti al rilascio delle
autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal
proponente l'avvenuta pubblicazione della documentazione
nel proprio sito web con modalita' tali da garantire la
tutela della riservatezza di eventuali informazioni
industriali o commerciali indicate dal proponente, in
conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso
del pubblico all'informazione ambientale. La medesima
comunicazione e' effettuata in sede di notifica ad altro
Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.
5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della
documentazione nel sito web dell'autorita' competente,
quest'ultima, nonche' le amministrazioni e gli enti di cui
al comma 4, per i profili di rispettiva competenza,
verificano l'adeguatezza e la completezza della
documentazione, assegnando al proponente un termine
perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali
integrazioni.
6. Entro dieci giorni dalla verifica della
completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di
integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse
l'autorita' competente pubblica l'avviso di cui
all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui e' data
comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale
forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui
agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del
1990. Dalla data della pubblicazione della suddetta
documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il
pubblico interessato puo' presentare osservazioni
concernenti la valutazione di impatto ambientale, la
valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione
integrata ambientale nonche' gli altri titoli autorizzativi
inclusi nel provvedimento unico ambientale.
7. Entro i successivi quindici giorni l'autorita'
competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui
all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che
opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente
puo' chiedere al proponente, anche sulla base di quanto
indicato dalla competente direzione generale del Ministero
della cultura, eventuali integrazioni assegnando allo
stesso un termine perentorio non superiore a quindici
giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorita'
competente puo' concedere, per una sola volta, la
sospensione dei termini per la presentazione della
documentazione integrativa per un periodo non superiore a
novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il
proponente non depositi la documentazione integrativa,
l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
L'autorita' competente procede immediatamente alla
pubblicazione delle integrazioni sul sito internet
istituzionale e dispone, entro cinque giorni dalla
ricezione della documentazione integrativa, che il
proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un
nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformita'
all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da
pubblicare a cura della medesima autorita' competente sul
proprio sito internet e di cui e' data comunque
informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate. In
relazione alle modifiche o integrazioni apportate al
progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6
per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti
alla meta'.
8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti
dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni
transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di
VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale
richiesti dal proponente, l'autorita' competente convoca
nel termine di cui al primo periodo del comma 6, una
conferenza di servizi decisoria che opera in modalita'
simultanea secondo quanto stabilito dall'articolo 14-ter
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza
partecipano il proponente e tutte le amministrazioni
competenti o comunque potenzialmente interessate al
rilascio del provvedimento di VIA e i titoli abilitativi
ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, alla conferenza partecipano in
ogni caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato
e il direttore generale del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo o un suo delegato. La
conferenza, nell'ambito della propria attivita', prende in
considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte
in sede di consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e
conclude i propri lavori nel termine di duecentodieci
giorni. La determinazione motivata di conclusione della
conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento
unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa
del provvedimento di VIA ed elenca, altresi', i titoli
abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo
quanto previsto per i progetti di cui all'articolo 8, comma
2-bis, la decisione di rilasciare i titoli di cui al comma
2 e' assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, ai sensi
dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25,
comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso
di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei
ministri, la conferenza di servizi e' sospesa per il
termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo.
Tutti i termini del procedimento si considerano perentori
ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da
9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990.
9. Le condizioni e le misure supplementari relative
all'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2,
lettera a), e contenute nel provvedimento unico, sono
rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le
modalita' di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e
29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari
relative agli altri titoli abilitativi in materia
ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate,
controllate e sanzionate con le modalita' previste dalle
relative disposizioni di settore da parte delle
amministrazioni competenti per materia.
10. Le disposizioni contenute nel presente articolo
si applicano in deroga alle disposizioni che disciplinano i
procedimenti riguardanti il solo primo rilascio dei titoli
abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2.»

«Allegati alla Parte Seconda

Allegato II - Progetti di competenza statale

1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese
che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio),
nonche' impianti di gassificazione e di liquefazione di
almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti
bituminosi, nonche' terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto.
2) Installazioni relative a:
- centrali termiche ed altri impianti di combustione
con potenza termica di almeno 300 MW;
- centrali per la produzione dell'energia
idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW
incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti;
- impianti per l'estrazione dell'amianto, nonche' per
il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei
prodotti contenenti amianto;
- centrali nucleari e altri reattori nucleari,
compreso lo smaltellamento e lo smontaggio di tali centrali
e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la
produzione e la lavorazione delle materie fissili e
fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata
permanente termica);
- impianti termici per la produzione di energia
elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica
complessiva superiore a 150 MW;
- impianti eolici per la produzione di energia
elettrica sulla terraferma con potenza complessiva
superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto
sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o
pro-getti localizzati in aree contigue o che abbiano il
medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di
connessione e per i quali sia gia' in corso una valutazione
di impatto ambientale o sia gia' stato rilasciato un
provvedimento di compatibilita' ambientale;
- impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW,
calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a
valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti
loca-lizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo
centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione
e per i quali sia gia' in corso una valutazione di impatto
ambientale o sia gia' stato rilasciato un provvedimento di
compatibilita' ambientale.
3) Impianti destinati:
- al ritrattamento di combustibili nucleari
irradiati;
- alla produzione o all'arricchimento di combustibili
nucleari;
- al trattamento di combustibile nucleare irradiato o
di residui altamente radioattivi;
- allo smaltimento definitivo dei combustibili
nucleari irradiati;
- esclusivamente allo smaltimento definitivo di
residui radioattivi;
- esclusivamente allo stoccaggio (previsto per piu'
di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o di
residui radioattivi in un sito diverso da quello di
produzione;
- al trattamento e allo stoccaggio di residui
radioattivi (impianti non compresi tra quelli gia'
individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito
della verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 20.
4) (soppresso).
4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia
elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con
tracciato di lunghezza superiore a 10 Km.
4-ter.
5) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e
dell'acciaio.
6) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la
produzione su scala industriale, mediante processi di
trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano
affiancate varie unita' produttive funzionalmente connesse
tra di loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici organici
di base, con capacita' produttiva complessiva annua per
classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi,
superiore alle soglie (1870) di seguito indicate:

Parte di provvedimento in formato grafico

- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici
di base, con capacita' produttiva complessiva annua per
classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi,
superiore alle soglie di seguito indicate:

Parte di provvedimento in formato grafico

- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di
fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o
composti) con capacita' produttiva complessiva annua
superiore a 300 milioni di chilogrammi (intesa come somma
delle capacita' produttive relative ai singoli composti
elencati nella presente classe di prodotto).
7) perforazione di pozzi finalizzati alla ricerca e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sulla
terraferma e in mare;
7.1) coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi,
sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto
superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a
500.000 m3 al giorno per il gas naturale;
7.2) rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica
airgun o esplosivo.
7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia
elettrica ubicati in mare.
7-ter) Attivita' di esplorazione in mare e sulla
terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di
carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di
recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo
stoccaggio geologico del biossido di carbonio.
7-quater) impianti geotermici pilota di cui
all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11
febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, nonche'
attivita' di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche
in mare.
7-quinquies) attivita' di ricerca e coltivazione delle
seguenti sostanze minerali:
minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli,
metalloidi e loro composti;
grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e
bituminose;
sostanze radioattive.
8) Stoccaggio:
di petrolio con capacita' complessiva superiore a
40.000 m3; di prodotti chimici, prodotti petroliferi e
prodotti petrolchimici con capacita' complessiva superiore
a 200.000 tonnellate.
superficiale di gas naturali con una capacita'
complessiva superiore a 40.000 m3;
sotterraneo artificiale di gas combustibili in
serbatoi con una capacita' complessiva superiore a 80.000
m3;
di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas
naturale liquefatto con capacita' complessiva superiore a
20.000 m3;
di prodotti combustibili solidi con capacita'
complessiva superiore a 150.000 tonnellate.
9) Condutture di diametro superiore a 800 mm e di
lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di gas,
petrolio e prodotti chimici e per il trasporto dei flussi
di biossido di carbonio (CO2) ai fini dello stoccaggio
geologico, comprese le relative stazioni di spinta.
10) Opere relative a:
- tronchi ferroviari per il traffico a grande
distanza nonche' aeroporti con piste di atterraggio
superiori a 1.500 metri di lunghezza;
- autostrade e strade extraurbane principali;
- strade extraurbane a quattro o piu' corsie o
adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie
per renderle a quattro o piu' corsie, con una lunghezza
ininterrotta di almeno 10 km;
- parcheggi interrati che interessano superfici
superiori ai 5ha, localizzati nei centri storici o in aree
soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti
ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO.
11) Porti marittimi commerciali, nonche' vie navigabili
e porti per la navigazione interna accessibili a navi di
stazza superiore a 1.350 tonnellate, nonche' porti con
funzione turistica e da diporto quando lo specchio d'acqua
e' superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate
superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza
superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da intendersi
quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il
carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la
terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per
navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza
superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le
opere funzionalmente connesse.
12) Interventi per la difesa del mare:
- terminali per il carico e lo scarico degli
idrocarburi e sostanze pericolose;
- piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra
delle navi;
- condotte sottomarine per il trasporto degli
idrocarburi;
- sfruttamento minerario piattaforma continentale.
13) Impianti destinati a trattenere, regolare o
accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore
a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad
1.000.000 m3, nonche' impianti destinati a trattenere,
regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo
durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un
volume d'invaso superiore a 100.000 m3, con esclusione
delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa
in sicurezza dei siti inquinati.
14) Trivellazioni in profondita' per lo stoccaggio dei
residui nucleari.
15) Interporti finalizzati al trasporto merci e in
favore dell'intermodalita' di cui alla legge 4 agosto 1990,
n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno
scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni
completi e in collegamento con porti, aeroporti e
viabilita' di grande comunicazione.
16) Opere ed interventi relativi a trasferimenti
d'acqua che prevedano o possano prevedere trasferimento
d'acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori
di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma
della legge 18 maggio 1989, n. 183.
17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi
sotterranei naturali in unita' geologiche profonde e
giacimenti esauriti di idrocarburi, nonche' siti per lo
stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della
direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del
biossido di carbonio.
17-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO2
provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato
e nell'allegato III al presente decreto o impianti di
cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO2
catturato e' pari ad almeno 1,5 milioni di tonnellate, ai
fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in
materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.
17-ter) Impianti di desalinizzazione.
18) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati
nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di
per se' sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel
presente allegato.".
 
Art. 11
Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento di
infrastrutture esistenti per il trasporto di energia elettrica

1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-sexiesdecies e' inserito il seguente:
«4-septiesdecies. Per la realizzazione degli interventi che comportano il miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti ovvero che consentono l'esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili, si applicano i regimi di semplificazione di cui al presente comma. Gli interventi su linee aeree esistenti realizzati sul medesimo tracciato ovvero che se ne discostano per un massimo di 60 metri lineari e che non comportano una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 30 per cento rispetto all'esistente, sono realizzati mediante denuncia di inizio attivita' di cui al comma 4-sexies. Nel caso di linee in cavo interrato esistenti, gli interventi sono effettuati sul medesimo tracciato o entro il margine della strada impegnata o entro i 5 metri dal margine esterno della trincea di posa. Qualora, per gli interventi volti a consentire l'esercizio in corrente continua, si rendano necessari la realizzazione di nuove stazioni elettriche, l'adeguamento o l'ampliamento delle stazioni esistenti, il regime di cui al comma 4-sexies e' applicabile anche per detti impianti, a condizione che i medesimi siano localizzati in aree o siti industriali dismessi, o parzialmente dismessi, ovvero nelle aree individuate come idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. L'esercizio delle linee autorizzate ai sensi del presente comma avviene nel rispetto delle medesime limitazioni in materia di campi elettromagnetici gia' applicabili alla linea esistente, in caso di mantenimento della tecnologia di corrente alternata, nonche' nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa tecnica in materia di corrente continua nel caso di modifica tecnologica.».
1-bis. All'articolo 6, comma 9-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici» sono inserite le seguenti: «e alle relative opere connesse».

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo dell'articolo 1-sexies del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290
(Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del
sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di
energia elettrica) come modificato dalla presente legge:
«Art. 1-sexies (Semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per le reti nazionali di trasporto
dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici). - 1. Al fine di
garantire la sicurezza del sistema energetico e di
promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia
elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti
facenti parte della rete nazionale di trasporto
dell'energia elettrica sono attivita' di preminente
interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica
comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal
Ministero delle attivita' produttive di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
previa intesa con la regione o le regioni interessate, la
quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e
atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme
vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla
risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture
esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire
tali infrastrutture, opere o interventi e ad attraversare i
beni demaniali, in conformita' al progetto approvato. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla
verifica della conformita' delle opere al progetto
autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del presente
procedimento unico, le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento
della conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme
di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1:
a) indica le prescrizioni e gli obblighi di
informativa posti a carico del soggetto proponente per
garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema
energetico nazionale e la tutela ambientale, nonche' il
termine entro il quale l'iniziativa e' realizzata;
b) comprende la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dell'opera, l'eventuale
dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi,
conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita'. Qualora le opere di
cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti
urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di
variante urbanistica.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di
centottanta giorni, nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241. Il procedimento puo' essere avviato
sulla base di un progetto preliminare o analogo purche'
evidenzi, con elaborato cartografico, le aree
potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo
preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e
le necessarie misure di salvaguardia. Dalla data della
comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai
comuni interessati, e' sospesa ogni determinazione comunale
in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito
delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione
del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di
salvaguardia perde efficacia decorsi cinque anni dalla data
della comunicazione dell'avvio del procedimento. Al
procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e le altre amministrazioni interessate
nonche' i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad
eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti.
La regione o le regioni interessate esprimono il proprio
parere ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma
1-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, in sede di conferenza di servizi.
Nel caso di mancata espressione del parere di cui al
periodo precedente, la compatibilita' dell'opera con
l'esercizio dell'uso civico si intende confermata. Per il
rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della
conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di
richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio
del parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro
il quale e' prevista la conclusione del procedimento.
4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente,
le opere di cui al presente articolo siano sottoposte a
valutazione di impatto ambientale (VIA), l'esito positivo
di tale valutazione costituisce parte integrante e
condizione necessaria del procedimento autorizzatorio.
L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei
casi previsti, acquisito l'esito della verifica di
assoggettabilita' a VIA e, in ogni caso, entro il termine
di cui al comma 3. Per i procedimenti relativamente ai
quali non sono prescritte le procedure di valutazione di
impatto ambientale, il procedimento unico deve essere
concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data
di presentazione della domanda.
4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con
la regione o le regioni interessate per il rilascio
dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al
termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della
stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato
interistituzionale, i cui componenti sono designati, in
modo da assicurare una composizione paritaria,
rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o
dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla
definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi
al termine di cui al primo periodo, si provvede
all'autorizzazione con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, integrato con la partecipazione del presidente
della regione o delle regioni interessate, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
regole di funzionamento del comitato di cui al presente
comma. Ai componenti del comitato interistituzionale non
spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4-bis.1. I soggetti titolari ovvero gestori di beni
demaniali, aree demaniali marittime e lacuali, fiumi,
torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade
pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche e
impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico
servizio, linee elettriche e gasdotti, che siano
interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di
trasmissione nazionale, sono tenuti ad indicare le
modalita' di attraversamento degli impianti autorizzati. A
tal fine il soggetto richiedente l'autorizzazione alla
costruzione delle opere della rete di trasmissione
nazionale, successivamente al decreto di autorizzazione,
propone le modalita' di attraversamento ai soggetti sopra
indicati, che assumono le proprie determinazioni entro i
successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, in
assenza di diversa determinazione, le modalita' proposte
dal soggetto richiedente si intendono assentite
definitivamente. Alle linee elettriche e agli impianti
facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in
materia di distanze, si applicano esclusivamente le
disposizioni previste dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988,
recante approvazione delle norme tecniche per la
progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree
esterne, e successive modificazioni.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia
completata la procedura di VIA, ovvero il relativo
procedimento risulti in fase di conclusione.
4-quater. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle reti elettriche di interconnessione con
l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV
qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo
prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle
infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di
trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di
potenza superiore a 300 MW termici, gia' autorizzate in
conformita' alla normativa vigente.
4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli
interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti,
consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella
sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo
esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia,
catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione,
impianti di terra, con elementi di caratteristiche
analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.
4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di
inizio attivita' gli interventi sugli elettrodotti che
comportino varianti di lunghezza non superiore a metri
lineari 1.500, ovvero metri lineari 3.000 qualora non
ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette,
e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne
discostino per un massimo di 60 metri lineari, e componenti
di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni,
conduttori, funi di guardia, catene, isolatori,
morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di
terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione
delle evoluzioni tecnologiche. Nel rispetto dei medesimi
limiti dimensionali sono realizzabili, mediante denuncia di
inizio attivita', le varianti consistenti nel passaggio da
linee aeree a cavo interrato, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. Sono altresi' realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita' varianti all'interno delle stazioni elettriche
che non comportino aumenti della cubatura degli edifici
ovvero che comportino aumenti di cubatura necessari per lo
svolgimento di attivita' o la collocazione di
apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle
stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovra'
superare di piu' del 30 per cento le cubature esistenti
all'interno della stazione elettrica. Tali interventi sono
realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' a
condizione che non siano in contrasto con gli strumenti
urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di
elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed
esercizio di linee elettriche, nonche' le norme tecniche
per le costruzioni.
4-septies. La denuncia di inizio attivita'
costituisce parte integrante del provvedimento di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera
principale.
4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al
Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni
interessati la denuncia di inizio attivita', accompagnata
da una dettagliata relazione, sottoscritta da un
progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che
assevera la conformita' delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con
quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche'
il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo
e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee
elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.
4-novies. Qualora la variante interessi aree
sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni
decorre dalla data del rilascio del relativo atto di
assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e'
priva di effetti.
4-decies. La sussistenza del titolo e' provata con la
copia della denuncia di inizio attivita' da cui risultino
la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei
documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione
del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso
eventualmente necessari.
4-undecies. Il comune interessato, ove entro il
termine indicato al comma 4-octies riscontri l'assenza di
una o piu' delle condizioni stabilite, informa il Ministero
dello sviluppo economico che puo' notificare
all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il
previsto intervento.
4-duodecies. E' fatta salva la facolta' di
ripresentare la denuncia di inizio attivita', con le
modifiche o le integrazioni necessarie per renderla
conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto
incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo
finale, da presentare al Ministero dello sviluppo
economico, con il quale attesta la conformita' dell'opera
al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto
definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto
esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere,
compreso l'interramento in cavo, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo,
sono sottoposte al regime di inizio attivita' gia' previsto
al comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le
varianti contenute nell'ambito del corridoio individuato in
sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici. In
mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio
di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto
previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo.
Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti
all'interno delle stazioni elettriche che non comportino
aumenti della cubatura degli edifici ovvero che comportino
aumenti di cubatura strettamente necessari alla
collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al
servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura
non dovra' superare di piu' del 20 per cento le cubature
esistenti all'interno della stazione elettrica. Le
eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse
alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo
sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica
utilita' dall'autorita' espropriante ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo
localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il consenso dei presidenti delle regioni e province
autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di
pubblicita'.
4-quinquiesdecies. Fermi restando i vincoli di
esercizio e il rispetto della normativa ambientale e
paesaggistica, sono sottoposte al regime di inizio
attivita' previsto al comma 4-sexies le ricostruzioni di
linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di
obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie
esistenti, compreso l'interramento in cavo, nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, che siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne
discostino per un massimo di 15 metri lineari e non
comportino una variazione dell'altezza utile dei sostegni
superiore al 20 per cento rispetto all'esistente. Tenuto
conto dei vincoli di fattibilita' tecnica e della normativa
tecnica vigente, sono altresi' realizzabili tramite regime
di inizio attivita' previsto al comma 4-sexies le
ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che
siano effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino
entro il margine della strada impegnata o entro i tre metri
dal margine esterno della trincea di posa.
4-sexiesdecies. Le ricostruzioni di linee elettriche
esistenti, che siano necessarie per ragioni di
obsolescenza, realizzate con le migliori tecnologie
esistenti e aventi caratteristiche diverse da quelle
indicate dal comma 4-quinquiesdecies, sono autorizzate ai
sensi del comma 1. Tutti gli interventi di ricostruzione
possono essere realizzati senza necessita' di previo
inserimento in piani e programmi.
4-septiesdecies. Per la realizzazione degli
interventi che comportano il miglioramento delle
prestazioni di esercizio di linee esistenti ovvero che
consentono l'esercizio delle linee esistenti in corrente
continua, funzionale al trasporto delle energie
rinnovabili, si applicano i regimi di semplificazione di
cui al presente comma. Gli interventi su linee aeree
esistenti realizzati sul medesimo tracciato ovvero che se
ne discostano per un massimo di 60 metri lineari e che non
comportano una variazione dell'altezza utile dei sostegni
superiore al 30 per cento rispetto all'esistente, sono
realizzati mediante denuncia di inizio attivita' di cui al
comma 4-sexies. Nel caso di linee in cavo interrato
esistenti, gli interventi sono effettuati sul medesimo
tracciato o entro il margine della strada impegnata o entro
i 5 metri dal margine esterno della trincea di posa.
Qualora, per gli interventi volti a consentire l'esercizio
in corrente continua, si rendano necessari la realizzazione
di nuove stazioni elettriche, l'adeguamento o l'ampliamento
delle stazioni esistenti, il regime di cui al comma
4-sexies e' applicabile anche per detti impianti, a
condizione che i medesimi siano localizzati in aree o siti
industriali dismessi, o parzialmente dismessi, ovvero nelle
aree individuate come idonee ai sensi dell'articolo 20del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. L'esercizio
delle linee autorizzate ai sensi del presente comma avviene
nel rispetto delle medesime limitazioni in materia di campi
elettromagnetici gia' applicabili alla linea esistente, in
caso di mantenimento della tecnologia di corrente
alternata, nonche' nel rispetto dei parametri previsti
dalla normativa tecnica in materia di corrente continua nel
caso di modifica tecnologica.
5. Le regioni disciplinano i procedimenti di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti
elettriche di competenza regionale in conformita' ai
principi e ai termini temporali di cui al presente
articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel
territorio di piu' regioni, le autorizzazioni siano
rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di
inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120
della Costituzione.
6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano
accordi di programma con i quali sono definite le modalita'
organizzative e procedimentali per l'acquisizione del
parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi
delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo
della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle
opere di rilevante importanza che interessano il territorio
di piu' regioni.
7. Le norme del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle
reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004.
8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si
applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55.
9. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, le parole: "previo parere conforme
del» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere del".
9-bis. Per le opere di rete per la connessione alla
rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, unitamente agli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero
autorizzate dai gestori della rete elettrica di
distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete
elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione
per tali opere di connessione sia stata trasferita mediante
voltura in favore del gestore della rete elettrica
nazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, (attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Procedura abilitativa semplificata e
comunicazione per gli impianti alimentati da energia
rinnovabile). - 1. Ferme restando le disposizioni
tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per
l'attivita' di costruzione ed esercizio degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12
delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12,
comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai
commi seguenti.
2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la
disponibilita' sugli immobili interessati dall'impianto e
dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo
cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che attesti la compatibilita' del progetto con
gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi
vigenti e la non contrarieta' agli strumenti urbanistici
adottati, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati
gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal
gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di
assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano
allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli
elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si
applica il comma 5.
3. Per la procedura abilitativa semplificata si
applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al
comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal
comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68.
4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma
2 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento
e, in caso di falsa attestazione del professionista
abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio
dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la facolta'
di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede
ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di
trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione
di cui comma 2, l'attivita' di costruzione deve ritenersi
assentita.
5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui
all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella
competenza comunale e non siano allegati alla
dichiarazione, il Comune provvede a renderli
tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la
conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono
resi entro il termine di cui al periodo precedente,
l'interessato puo' adire i rimedi di tutela di cui
all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104. Qualora l'attivita' di costruzione e di esercizio
degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di
assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella
comunale, e tali atti non siano allegati alla
dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad
acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni
dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine
di trenta giorni di cui al comma 2 e' sospeso fino alla
acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione
della determinazione motivata di conclusione del
procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o
all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo
14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n.
241.
6. La realizzazione dell'intervento deve essere
completata entro tre anni dal perfezionamento della
procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o
5. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova dichiarazione.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare al Comune la
data di ultimazione dei lavori.
7. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento
della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a
corredo del progetto, l'attestazione del professionista
abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente
necessari.
8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che
deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la
conformita' dell'opera al progetto presentato con la
dichiarazione, nonche' ricevuta dell'avvenuta presentazione
della variazione catastale conseguente alle opere
realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno
comportato modificazioni del classamento catastale.
9. Le Regioni e le Province autonome possono
estendere la soglia di applicazione della procedura di cui
al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW
elettrico, definendo altresi' i casi in cui, essendo
previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di
competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la
realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere
connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui
all'articolo 5. Le Regioni e le Province autonome
stabiliscono altresi' le modalita' e gli strumenti con i
quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province
autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati,
anche per le finalita' di cui all'articolo 16, comma 2. Con
le medesime modalita' di cui al presente comma, le Regioni
e le Province autonome prevedono la corresponsione ai
Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza
dell'impianto.
9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio di
impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle
relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e
media tensione localizzati in aree a destinazione
industriale, produttiva o commerciale nonche' in discariche
o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o
lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e
delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie,
per i quali l'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto
completamento delle attivita' di recupero e di ripristino
ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto
delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni
di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma
1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e
alle relative opere connesse da realizzare nelle aree
classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree
di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino
a 10 MW, nonche' agli impianti agro-voltaici di cui
all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non piu' di 3
chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale
e commerciale. Il limite relativo agli impianti
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con
potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2)
dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera b)
del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il
procedimento di verifica di assoggettabilita' alla
valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19
del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste
tipologie di impianti, purche' il proponente alleghi alla
dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo
un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non
si trova all'interno di aree comprese tra quelle
specificamente elencate e individuate ai sensi della
lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. La
procedura di cui al presente comma, con edificazione
diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere
connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche
qualora la pianificazione urbanistica richieda piani
attuativi per l'edificazione.
9-ter. Nel caso di intervento che coinvolga piu'
Comuni, l'istanza di procedura abilitativa semplificata e'
presentata a tutti i Comuni interessati dall'impianto e
dalle relative opere connesse. L'amministrazione competente
ai sensi del presente comma e' individuata nel Comune sul
cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da
realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli
altri Comuni interessati dall'impianto e dalle relative
opere connesse.
10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla
previgente disciplina, ferma restando per il proponente la
possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui
al presente articolo.
11. La comunicazione relativa alle attivita' in
edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee
guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad
applicarsi, alle stesse condizioni e modalita', agli
impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome
possono estendere il regime della comunicazione di cui al
precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da
fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW,
nonche' agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza
da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in
materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela
delle risorse idriche, fermi restando l'articolo 6-bis e
l'articolo 7-bis, comma 5.».
 
Art. 12
Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli
impianti di produzione di energia da fonti fossili

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole «nonche' assimilandoli alle unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico» sono soppresse;
b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Tenuto conto della finalita' di cui al comma 1 e della situazione di eccezionalita' che giustifica la massimizzazione dell'impiego degli impianti di cui al comma 2, i gestori degli impianti medesimi comunicano all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, per un periodo di sei mesi dalla notifica di cui al comma 3-bis. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalita' permanga, i gestori comunicano all'autorita' competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, indicando il periodo di durata delle stesse che, in ogni caso, non e' superiore a sei mesi dalla data della nuova notifica ai sensi del comma 3-bis. Con le medesime comunicazioni di cui al primo e secondo periodo, i gestori indicano le motivazioni tecniche che rendono necessaria l'attuazione delle deroghe e le condizioni autorizzative temporanee e forniscono i dati necessari per effettuare il confronto rispetto alle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonche' i risultati del controllo delle emissioni ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. I valori limite in deroga non possono in ogni caso eccedere, per ciascun impianto, i riferimenti derivanti dai piani di qualita' dell'ambiente e dalla normativa unionale, nonche' i valori meno stringenti dei BAT-AEL indicati nelle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 3, punto 12), della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.
3-bis. Le autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale trasmettono le comunicazioni di cui al comma 3 al Ministero della transizione ecologica e predispongono idonee misure di controllo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006, adeguando, ove necessario, il piano di monitoraggio e controllo contenuto nell'autorizzazione integrata ambientale. Il Ministero della transizione ecologica notifica le predette comunicazioni alla Commissione europea, al fine di consentire la valutazione dell'impatto complessivo dei regimi derogatori straordinari di cui al comma 3, informando l'Autorita' competente e il gestore dell'impianto interessato. Tale notifica determina la modifica delle autorizzazioni vigenti per il periodo di cui al comma 3. L'autorita' competente assicura adeguata pubblicita' alle comunicazioni di cui al comma 3 e agli esiti dei relativi controlli.».

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis, del
decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28
(Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5-bis (Disposizioni per l'adozione di misure
preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale
del gas naturale). - 1. Al fine di fronteggiare
l'eccezionale instabilita' del sistema nazionale del gas
naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire
il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico
2022-2023, possono essere adottate le misure finalizzate
all'aumento della disponibilita' di gas e alla riduzione
programmata dei consumi di gas previste dal piano di
emergenza del sistema italiano del gas naturale, di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre
2019, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, a prescindere
dalla dichiarazione del livello di emergenza. Le misure di
cui al primo periodo sono adottate mediante provvedimenti e
atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica.
Delle predette misure e' data comunicazione nella prima
riunione del Consiglio dei ministri successiva all'adozione
delle misure medesime.
2. In caso di adozione delle misure finalizzate a
ridurre il consumo di gas naturale nel settore
termoelettrico ai sensi del comma 1, la societa' Terna Spa
predispone un programma di massimizzazione dell'impiego
degli impianti di generazione di energia elettrica con
potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino
carbone o olio combustibile in condizioni di regolare
esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza,
fermo restando il contributo degli impianti alimentati a
energie rinnovabili. La societa' Terna Spa trasmette con
periodicita' settimanale al Ministero della transizione
ecologica e all'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente un programma di utilizzo degli impianti di cui
al primo periodo ed effettua il dispacciamento degli
impianti medesimi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza
della rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo.
L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali
maggiori costi sostenuti dai predetti impianti.
3. Tenuto conto della finalita' di cui al comma 1 e
della situazione di eccezionalita' che giustifica la
massimizzazione dell'impiego degli impianti di cui al comma
2, i gestori degli impianti medesimi comunicano
all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale di cui al Ti-tolo III-bis della Parte
Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, per un
periodo di sei mesi dalla notifica di cui al comma 3-bis.
Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la
situazione di eccezionalita' permanga, i gestori comunicano
all'autorita' competente le nuove deroghe necessarie alle
condizioni autorizzative, indicando il periodo di durata
delle stesse che, in ogni caso, non e' superiore a sei mesi
dalla data della nuova notifica ai sensi del comma 3-bis.
Con le medesime comunica-zioni di cui al primo e secondo
periodo, i gestori indicano le motivazioni tecniche che
rendono necessaria l'attuazione delle deroghe e le
condizioni autorizzative temporanee e forniscono i dati
necessari per effettuare il confronto rispetto alle
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e ai
livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili nonche' i risultati del controllo delle
emissioni ai fini degli accertamenti di cui all'articolo
29-decies, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152
del 2006. I valori limite in deroga non possono in ogni
caso eccedere, per ciascun impianto, i riferimenti
derivanti dai piani di qualita' dell'ambiente e dalla
normativa unionale, nonche' i valori meno stringenti dei
BAT-AEL indicati nelle conclusioni sulle BAT di cui
all'articolo 3, punto 12), della direttiva 2010/75/UE del
Parla-mento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.
3-bis. Le autorita' competenti al rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale trasmettono le
comunicazioni di cui al comma 3 al Ministero della
transizione ecologica e predispongono idonee misure di
controllo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006,
adeguando, ove necessario, il piano di monitoraggio e
controllo contenuto nell'autorizzazione integrata
ambientale. Il Ministero della transizione ecologica
notifica le predette comunicazioni alla Commissione
europea, al fine di consentire la valutazione dell'impatto
complessivo dei regimi derogatori straordinari di cui al
comma 3, informando l'Autorita' competente e il gestore
dell'impianto interessato. Tale notifica determina la
modifica delle autorizzazioni vigenti per il periodo di cui
al comma 3. L'autorita' competente assicura adeguata
pubblicita' alle comunicazioni di cui al comma 3 e agli
esiti dei relativi controlli.
4. Il programma di cui al comma 2 puo' comprendere
l'utilizzo degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo,
esclusivamente durante il periodo emergenziale, anche
l'alimentazione tramite combustibile convenzionale, in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fermo restando quanto
disposto dal comma 3 del presente articolo. La deroga di
cui al primo periodo e' concessa nell'ambito dei
provvedimenti di cui al comma 1 esclusivamente qualora
risulti che l'alimentazione a biocombustibili non sia
economicamente sostenibile rispetto all'alimentazione a
combustibile tradizionale e non consenta l'esercizio degli
impianti, considerando la disponibilita' e i prezzi dei
biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi. Fermo
restando che l'erogazione dei predetti incentivi e' sospesa
per il periodo emergenziale di alimentazione a combustibile
tradizionale, l'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli
eventuali maggiori costi rispetto ai proventi derivanti
dalla vendita di energia sul mercato elettrico,
strettamente necessari per sostenere l'esercizio dei
predetti impianti nel periodo emergenziale ed
effettivamente sostenuti a partire dalla data di entrata in
vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il Ministro della
transizione ecologica adotta le necessarie misure per
incentivare l'uso delle fonti rinnovabili.
6. Sino all'adozione dei provvedimenti e degli atti
di indirizzo di cui al comma 1 non e' riconosciuto alcun
corrispettivo a reintegrazione degli eventuali maggiori
costi di gestione e di stoccaggio sostenuti dagli impianti
di produzione di energia elettrica alimentati con i
combustibili di cui al presente articolo.».
 
Art. 13
Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della
Chiesa cattolica per il 2025

1. Il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:
a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) regolamenta le attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate;
d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
e) autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Commissario straordinario, ove necessario, puo' provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La regione Lazio si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario straordinario e la regione Lazio, possono essere nominati uno o piu' subcommissari. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo l'azione di responsabilita' di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente e' da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilita' prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. All'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento deve essere riconosciuta alla societa' "Giubileo 2025" di cui al comma 427. L'ammontare di tale percentuale e' determinato in ragione della complessita' e delle tipologie di servizi affidati alla societa' "Giubileo 2025" e non puo' essere superiore al 2 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 421 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«1. - 420. Omissis
421. Al fine di assicurare gli interventi funzionali
alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per
il 2025 nella citta' di Roma e l'attuazione degli
interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, e'
nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, un
Commissario straordinario. Il Commissario resta in carica
fino al 31 dicembre 2026. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, d'intesa con il Commissario, puo' nominare uno o
piu' subcommissari. Per gli oneri correlati alla gestione
commissariale e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 114 della
Costituzione della Repubblica italiana:
«Art. 114. - La Repubblica e' costituita dai Comuni,
dalle Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e
dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e
funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello
Stato disciplina il suo ordinamento.».
- Si riporta il testo degli articoli 7, 195, 196,
198-bis, 199 e 208, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale):
«Art. 7 (Competenze in materia di VAS e di AIA). - 1.
Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi
di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione
compete ad organi dello Stato.
2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni
delle leggi regionali, i piani e programmi di cui
all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete
alle regioni e province autonome o agli enti locali.
3. - 4.
4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i
progetti relativi alle attivita' di cui all'allegato XII al
presente decreto e loro modifiche sostanziali.
4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni
delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui
all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche
nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche
sostanziali.
5. In sede statale, l'autorita' competente ai fini
della VAS e dell'AIA e' il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Il parere motivato in
sede di VAS e' espresso dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, che collabora alla relativa attivita' istruttoria.
Il provvedimento di AIA e' rilasciato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. In sede regionale, l'autorita' competente ai fini
della VAS e dell'AIA e' la pubblica amministrazione con
compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale
individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o
delle Province autonome.
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le
competenze proprie e quelle degli altri enti locali in
materia di VAS e di AIA. Disciplinano inoltre:
a) i criteri per la individuazione degli enti
locali territoriali interessati;
b) i criteri specifici per l'individuazione dei
soggetti competenti in materia ambientale;
c) fermo il rispetto della legislazione europea,
eventuali ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate
nel presente decreto, purche' con questo compatibili, per
l'individuazione dei piani e programmi o progetti o
installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per lo
svolgimento della relativa consultazione;
d) le modalita' di partecipazione delle regioni e
province autonome confinanti al processo di VAS, in
coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali
in materia;
e) le regole procedurali per il rilascio dei
provvedimenti di AIA e dei pareri motivati in sede di VAS
di propria competenza, fermo restando il rispetto dei
limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo
29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di
valutazione in corso.
9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la
competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel
rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente
Titolo.»
«Art. 195 (Competenze dello Stato). - 1. Ferme
restando le ulteriori competenze statali previste da
speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta
del presente decreto, spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento
necessarie all'attuazione della parte quarta del presente
decreto, da esercitare ai sensi dell'articolo 8 della legge
15 marzo 1997, n. 59, nei limiti di quanto stabilito
dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131;
b) la definizione dei criteri generali e delle
metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;
b-bis) la definizione di linee guida, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui contenuti minimi
delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208,
215 e 216;
b-ter) la definizione di linee guida, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le attivita' di
recupero energetico dei rifiuti;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure
per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme
di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la
produzione dei rifiuti, nonche' per ridurne la
pericolosita';
d) l'individuazione dei flussi omogenei di
produzione dei rifiuti con piu' elevato impatto ambientale,
che presentano le maggiori difficolta' di smaltimento o
particolari possibilita' di recupero sia per le sostanze
impiegate nei prodotti base sia per la quantita'
complessiva dei rifiuti medesimi;
e) l'adozione di criteri generali per la redazione
di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il
recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) l'individuazione, nel rispetto delle
attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti
di recupero e di smaltimento di preminente interesse
nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo
sviluppo del Paese; l'individuazione e' operata, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un
programma, adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e
inserito nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti
necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le
infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al
presente comma il Governo procede secondo finalita' di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio
nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge
finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse
necessarie, anche ai fini dell'erogazione dei contributi
compensativi a favore degli enti locali, che integrano i
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili;
g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di
comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione e'
operata, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, a mezzo di un Programma, formulato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, inserito nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti
necessari per la realizzazione;
h) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare
la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del
riciclaggio dei rifiuti;
i) l'individuazione delle iniziative e delle
azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il
recupero di rifiuti, nonche' per promuovere il mercato dei
materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da
parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti
economici, anche ai sensi dell'articolo 52, comma 56,
lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 8 maggio 2003, n. 203;
l) l'individuazione di obiettivi di qualita' dei
servizi di gestione dei rifiuti;
m) la determinazione di criteri generali,
differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti
speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di
cui all'articolo 199 con particolare riferimento alla
determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti
territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi
dell'articolo 200, e per il coordinamento dei piani stessi;
n) la determinazione, relativamente
all'assegnazione della concessione del servizio per la
gestione integrata dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, delle linee guida per la definizione
delle gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti di
ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati, anche
con riferimento agli elementi economici relativi agli
impianti esistenti;
o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, delle linee guida inerenti le forme ed
i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con
riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti
urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale,
secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed
economicita';
p) l'indicazione dei criteri generali relativi alle
caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
q) l'indicazione dei criteri generali, ivi inclusa
l'emanazione di specifiche linee guida, per
l'organizzazione e l'attuazione della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani;
r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, delle linee guida, dei criteri
generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati,
nonche' la determinazione dei criteri per individuare gli
interventi di bonifica che, in relazione al rilievo
dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione
dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli
inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale;
s) la determinazione delle metodologie di calcolo e
la definizione di materiale riciclato per l'attuazione
dell'articolo 196, comma 1, lettera p);
t) l'adeguamento della parte quarta del presente
decreto alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti
dell'Unione europea.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'indicazione dei criteri e delle modalita' di
adozione, secondo principi di unitarieta', compiutezza e
coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei
rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie
di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di
accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo
178, comma 5;
b) l'adozione delle norme e delle condizioni per
l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli
articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida
contenenti la specificazione della relazione da allegare
alla comunicazione prevista da tali articoli;
c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e
delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di
talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a
specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione e la disciplina delle
attivita' di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e
dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro della salute e con il
Ministro delle attivita' produttive;
e);
f) la definizione dei metodi, delle procedure e
degli standard per il campionamento e l'analisi dei
rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti e delle
capacita' tecniche e finanziarie per l'esercizio delle
attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri
generali per la determinazione delle garanzie finanziarie
in favore delle regioni, con particolare riferimento a
quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di
cui all'articolo 212, secondo la modalita' di cui al comma
9 dello stesso articolo;
h) la definizione del modello e dei contenuti del
formulario di cui all'articolo 193 e la regolamentazione
del trasporto dei rifiuti;
i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che
per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche
possono essere smaltiti direttamente in discarica;
l) l'adozione di un modello uniforme del registro
di cui all'articolo 190 e la definizione delle modalita' di
tenuta dello stesso, nonche' l'individuazione degli
eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
m) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed
elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a);
n) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta
del presente decreto;
o) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita'
e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto
mediante compostaggio, con particolare riferimento
all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi del
decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e del prodotto
di qualita' ottenuto mediante compostaggio da rifiuti
organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
p) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti
nelle acque marine, in conformita' alle disposizioni
stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni
internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su
proposta dell'autorita' marittima nella cui zona di
competenza si trova il porto piu' vicino al luogo dove deve
essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto
da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;
q) l'individuazione della misura delle sostanze
assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da
universita' o istituti specializzati, di cui devono dotarsi
gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica,
manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori, al
fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo
e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti
dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione
degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio
di sversamento connesso alla tipologia dell'attivita'
esercitata;
r) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto
delle norme comunitarie ed anche in deroga alle
disposizioni della parte quarta del presente decreto, di
forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi
per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di
rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente
dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai
produttori, ai distributori, a coloro che svolgono
attivita' di installazione e manutenzione presso le utenze
domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle
operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6
e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente
decreto, da adottarsi con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disciplina;
s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti;
t) predisposizione di linee guida per
l'individuazione di una codifica omogenea per le operazioni
di recupero e smaltimento da inserire nei provvedimenti
autorizzativi da parte delle autorita' competenti, anche in
conformita' a quanto disciplinato in materia dalla
direttiva 2008/12/CE, e sue modificazioni;
u) individuazione dei contenuti tecnici minimi da
inserire nei provvedimenti autorizzativi di cui agli
articoli 208, 209, 211;
v) predisposizione di linee guida per
l'individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e
delle metodologie per la classificazione dei rifiuti
pericolosi ai sensi dell'allegato D della parta quarta del
presente decreto.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla
parte quarta del presente decreto, le funzioni di cui al
comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri delle attivita' produttive, della salute e
dell'interno, sentite la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla
parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e
tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive, della salute e dell'interno, nonche',
quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed
il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con
i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della
sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in
violazione della normativa in materia di rifiuti nonche'
della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti
illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri
tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di
porto; puo' altresi' intervenire il Corpo forestale dello
Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la
Polizia di Stato.
5-bis. Nelle more dell'esercizio da parte dello Stato
delle competenze di cui al comma 2, lettere a) e g), le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono
disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di
adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6
mesi.»
«Art. 196 (Competenze delle regioni). - 1. Sono di
competenza delle regioni, nel rispetto dei principi
previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del
presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo
195:
a) la predisposizione, l'adozione e
l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le
Autorita' d'ambito, dei piani regionali di gestione dei
rifiuti, di cui all'articolo 199;
b) la regolamentazione delle attivita' di gestione
dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei
rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio
generale di separazione dei rifiuti di provenienza
alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o
comunque ad alto tasso di umidita' dai restanti rifiuti;
c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento
dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria
competenza;
d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti
per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e
l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti,
fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195,
comma 1, lettera f), e di cui all'articolo 7, comma 4-bis;
e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi,
fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7,
comma 4-bis;
f) le attivita' in materia di spedizioni
transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n.
259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorita'
competenti di spedizione e di destinazione;
g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida
generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m),
degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei
rifiuti urbani;
h) la redazione di linee guida ed i criteri per la
predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e
di messa in sicurezza, nonche' l'individuazione delle
tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel
rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma 1,
lettera r);
i) la promozione della gestione integrata dei
rifiuti;
l) l'incentivazione alla riduzione della produzione
dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
m) la specificazione dei contenuti della relazione
da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214,
215 e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi
dell'articolo 195, comma 2, lettera b);
n) la definizione di criteri per l'individuazione,
da parte delle province, delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero
dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati
nell'articolo 195, comma 1, lettera p);
o) la definizione dei criteri per l'individuazione
dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la
determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui
all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni
speciali per rifiuti di tipo particolare;
p) l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo
e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della
salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, delle
disposizioni occorrenti affinche' gli enti pubblici e le
societa' a prevalente capitale pubblico, anche di gestione
dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di
manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una
quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non
inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal
fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di
selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di
preferenza, a parita' degli altri requisiti e condizioni.
Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela e del mare del territorio 8
maggio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazione.
Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali
esistenti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
le regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per
la protezione dell'ambiente.
3. Le regioni privilegiano la realizzazione di
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree
industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle
aree medesime, incentivando le iniziative di
autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle
discariche.»
«Art. 198-bis (Programma nazionale per la gestione
dei rifiuti). - 1. Il Ministero dell'ambiente della tutela
del territorio e del mare predispone, con il supporto di
ISPRA, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti.
Il Programma nazionale e' sottoposto a verifica di
assoggettabilita' a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del
presente decreto, ed e' approvato, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con
decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare.
2. Il Programma nazionale fissa i macro-obiettivi,
definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e
le Province autonome si attengono nella elaborazione dei
Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo
199 del presente decreto.
3. Il Programma nazionale contiene:
a) i dati inerenti alla produzione, su scala
nazionale, dei rifiuti per tipo, quantita', e fonte;
b) la ricognizione impiantistica nazionale, per
tipologia di impianti e per regione;
c) l'adozione di criteri generali per la redazione
di piani di settore concernenti specifiche tipologie di
rifiuti, incluse quelle derivanti dal riciclo e dal
recupero dei rifiuti stessi, finalizzati alla riduzione, il
riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi
stessi;
d) l'indicazione dei criteri generali per
l'individuazione di macroaree, definite tramite accordi tra
Regioni ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della
Costituzione, che consentano la razionalizzazione degli
impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed
economico, sulla base del principio di prossimita', anche
relativamente agli impianti di recupero, in coordinamento
con quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera f);
e) lo stato di attuazione in relazione al
raggiungimento degli obiettivi derivanti dal diritto
dell'Unione europea in relazione alla gestione dei rifiuti
e l'individuazione delle politiche e degli obiettivi
intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini del pieno
raggiungimento dei medesimi;
f) l'individuazione dei flussi omogenei di
produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori
difficolta' di smaltimento o particolari possibilita' di
recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base
sia per la quantita' complessiva dei rifiuti medesimi, i
relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per
macroaree, tenendo conto della pianificazione regionale, e
con finalita' di progressivo riequilibrio socioeconomico
fra le aree del territorio nazionale;
g) l'individuazione di flussi omogenei di rifiuti
funzionali e strategici per l'economia circolare e di
misure che ne possano promuovere ulteriormente il loro
riciclo;
h) la definizione di un Piano nazionale di
comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e
di economica circolare;
i).
4. Il Programma nazionale puo', inoltre, contenere:
a) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare
la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del
riciclaggio dei rifiuti;
b) la definizione di meccanismi vincolanti di
solidarieta' tra Regioni finalizzata alla gestione di
eventuali emergenze.
5. In sede di prima applicazione, il Programma
nazionale per la gestione dei rifiuti e' approvato entro 18
mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione.
Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e
del mare aggiorna il Programma almeno ogni 6 anni, tenendo
conto, tra l'altro, delle modifiche normative,
organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario
nazionale e sovranazionale.»
«Art. 199 (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite
le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti
urbani, le Autorita' d'ambito di cui all'articolo 201, nel
rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli
articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in
conformita' ai criteri generali stabiliti dall'articolo
195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente
articolo, predispongono e adottano piani regionali di
gestione dei rifiuti. L'approvazione dei piani regionali
avviene tramite atto amministrativo e si applica la
procedura di cui alla Parte II del presente decreto in
materia di VAS. Presso gli uffici competenti sono inoltre
rese disponibili informazioni relative alla partecipazione
del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali
si e' fondata la decisione, anche in relazione alle
osservazioni scritte presentate.
2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1
comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente
nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare
per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse
operazioni di gestione dei rifiuti, nonche' una valutazione
del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli
obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del
presente decreto.
3. I piani regionali di gestione dei rifiuti
prevedono inoltre:
a) l'indicazione del tipo, quantita' e fonte dei
rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per
ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti
urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o
verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione
futura dei flussi di rifiuti, nonche' la fissazione degli
obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a
livello regionale, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 205;
b) la ricognizione degli impianti di trattamento,
smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi
speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti
contenenti quantita' importanti di materie prime critiche o
flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale
specifica;
c) una valutazione della necessita' di nuovi
sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti
esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per
gli impianti per i rifiuti in conformita' del principio di
autosufficienza e prossimita' di cui agli articoli 181, 182
e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;
d) informazioni sui criteri di riferimento per
l'individuazione dei siti e la capacita' dei futuri
impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero,
se necessario;
e) l'indicazione delle politiche generali di
gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di
gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i
rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
f) la delimitazione di ogni singolo ambito
territoriale ottimale sul territorio regionale, nel
rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma
1, lettera m);
g) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni
degli impianti necessari a garantire la gestione dei
rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia,
efficienza, economicita' e autosufficienza della gestione
dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno
degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200,
nonche' ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei
rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione
al fine di favorire la riduzione della movimentazione di
rifiuti;
h) prevedono, per gli ambiti territoriali ottimali
piu' meritevoli, un sistema di premialita' tenuto conto
delle risorse disponibili a legislazione vigente;
i) la stima dei costi delle operazioni di recupero
e di smaltimento dei rifiuti urbani;
l) i criteri per l'individuazione delle aree non
idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e
smaltimento dei rifiuti, nonche' per l'individuazione dei
luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;
m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo,
il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed
energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti che ne derivino;
n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione
della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei
rifiuti urbani;
o) la determinazione, nel rispetto delle norme
tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di
disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;
p) le prescrizioni in materia di prevenzione e
gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui
all'articolo 225, comma 6;
q) il programma per la riduzione dei rifiuti
biodegradabili da collocare in discarica di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
36;
r) un programma di prevenzione della produzione dei
rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di
prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva
le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure
adeguate anche per la riduzione dei rifiuti alimentari
nella produzione primaria, nella trasformazione e nella
fabbricazione e nel consumo. Il programma fissa anche gli
obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono
finalizzati a dissociare la crescita economica dagli
impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il
programma deve contenere specifici parametri qualitativi e
quantitativi per le misure di prevenzione al fine di
monitorare e valutare i progressi realizzati, anche
mediante la fissazione di indicatori;
r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire
gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis),
della direttiva 1999/31/CE o in altri documenti strategici
che coprano l'intero territorio dello Stato membro
interessato;
r-ter) misure per contrastare e prevenire tutte le
forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i
tipi di rifiuti dispersi;
r-quater) l'analisi dei flussi derivanti da
materiali da costruzione e demolizione nonche', per i
rifiuti contenenti amianto, idonee modalita' di gestione e
smaltimento nell'ambito regionale, allo scopo di evitare
rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono
incontrollato di tali rifiuti.
4. Il piano di gestione dei rifiuti puo' contenere,
tenuto conto del livello e della copertura geografica
dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:
a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei
rifiuti;
b) valutazione dell'utilita' e dell'idoneita' del
ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la
soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto
conto della necessita' di continuare ad assicurare il buon
funzionamento del mercato interno;
c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di
informazioni destinate al pubblico in generale o a
specifiche categorie di consumatori.
5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e'
coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di
competenza regionale previsti dalla normativa vigente.
6. Costituiscono parte integrante del piano regionale
i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono
prevedere:
a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato
su un criterio di valutazione del rischio elaborato
dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA);
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalita' degli interventi di bonifica e
risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente
l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero
di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita' di smaltimento dei materiali da
asportare.
6-bis. Costituisce altresi' parte integrante del
piano di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle
macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla
demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un
evento sismico. Il piano e' redatto in conformita' alle
linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
7. L'approvazione del piano regionale o il suo
adeguamento e' requisito necessario per accedere ai
finanziamenti nazionali.
8. La regione approva o adegua il piano entro 18 mesi
dalla pubblicazione del Programma Nazionale di cui
all'articolo 198-bis, a meno che non siano gia' conformi
nei contenuti o in grado di garantire comunque il
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa
europea. In tale caso i piani sono adeguati in occasione
della prima approvazione o aggiornamento ai sensi del comma
10. Fino a tale momento, restano in vigore i piani
regionali vigenti.
9. In caso di inutile decorso del termine di cui al
comma 8 e di accertata inattivita' nell'approvare o
adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela
del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, comma
1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida
gli organi regionali competenti a provvedere entro un
congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in
via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla
elaborazione e approvazione o adeguamento del piano
regionale.
10. Le regioni per le finalita' di cui alla parte
quarta del presente decreto provvedono alla valutazione
della necessita' dell'aggiornamento del piano almeno ogni
sei anni.
11. Le regioni e le province autonome comunicano
tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare esclusivamente tramite la
piattaforma telematica MonitorPiani, l'adozione o la
revisione dei piani di gestione e di altri piani regionali
di gestione di specifiche tipologie di rifiuti, al fine del
successivo invio degli stessi alla Commissione europea e
comunicano periodicamente idonei indicatori e obiettivi
qualitativi o quantitativi che diano evidenza
dell'attuazione delle misure previste dai piani.
12. Le regioni e le province autonome assicurano,
attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale
nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a
definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei
piani e programmi di cui al presente articolo.
12-bis. L'attivita' di vigilanza sulla gestione dei
rifiuti e' garantita almeno dalla fruibilita' delle
seguenti informazioni da comunicare esclusivamente tramite
la piattaforma telematica di cui al comma 11, alla quale
ISPRA avra' accesso per i dati di competenza:
a) produzione totale e pro capite dei rifiuti
solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale,
se costituito, ovvero per ogni comune;
b) percentuale di raccolta differenziata totale e
percentuale di rifiuti effettivamente riciclati;
c) ubicazione, proprieta', capacita' nominale
autorizzata e capacita' tecnica delle piattaforme per il
conferimento dei materiali raccolti in maniera
differenziata, degli impianti di selezione del
multimateriale, degli impianti di trattamento
meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di
ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di
rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori
e coinceneritori;
d) per ogni impianto di trattamento
meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto
destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani
indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c),
quantita' di rifiuti in ingresso e quantita' di prodotti in
uscita, suddivisi per codice CER;
e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a
quanto previsto alla lettera c), quantita' di rifiuti in
ingresso, suddivisi per codice CER;
f) per le discariche, ubicazione, proprieta',
autorizzazioni, capacita' volumetrica autorizzata,
capacita' volumetrica residua disponibile e quantita' di
materiale ricevuto suddiviso per codice CER, nonche'
quantita' di percolato prodotto;
f-bis) per ogni impianto di recupero di materia
autorizzato con i criteri di cui all'articolo 184-ter,
ubicazione, proprieta', capacita' nominale autorizzata,
quantita' di rifiuti in ingresso e quantitativi di materia
recuperata.
13. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.»
«Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti
di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti
che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di
smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi,
devono presentare apposita domanda alla regione competente
per territorio, allegando il progetto definitivo
dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni
vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove
l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
del progetto all'autorita' competente ai predetti fini; i
termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'
ambientale ai sensi della parte seconda del presente
decreto.
2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma
13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce
l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine,
in relazione alle attivita' di smaltimento o di recupero
dei rifiuti:
a) ove un provvedimento di cui al presente articolo
sia stato gia' emanato, la domanda di autorizzazione
integrata ambientale ne riporta gli estremi;
b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il
rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio,
prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la
partecipazione alla conferenza di servizi di cui
all'articolo 29-quater, comma 5, e' estesa a tutti i
partecipanti alla conferenza di servizio di cui
all'articolo 208, comma 3;
c) la Regione, o l'autorita' da essa delegata,
specifica in conferenza le garanzie finanziarie da
richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera
g);
d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente
integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma
11;
e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208,
comma 11, sono prestate a favore della Regione, o
dell'autorita' da essa delegata alla gestione della
materia;
f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma
18, e' effettuata dall'amministrazione che rilascia
l'autorizzazione integrata ambientale;
g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma
19, e' effettuata dal soggetto pubblico che accerta
l'evento incidente.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda
di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del
procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di
almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali
competenti e i rappresentanti delle autorita' d'ambito e
degli enti locali sul cui territorio e' realizzato
l'impianto, nonche' il richiedente l'autorizzazione o un
suo rappresentante al fine di acquisire documenti,
informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20
giorni, la documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai
componenti della conferenza di servizi. La decisione della
conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza e le
relative determinazioni devono fornire una adeguata
motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse
nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla compatibilita' del progetto con quanto previsto
dall'articolo 177, comma 4;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa
vigente, la valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi
atti alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni
possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni
della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della
stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del
progetto, autorizza la realizzazione e la gestione
dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto
visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi
regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree
vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di
tale decreto in materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta
giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1
con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego
motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per
una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte
dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e
ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi
forniti dall'interessato.
10. Ferma restando la valutazione delle eventuali
responsabilita' ai sensi della normativa vigente, ove
l'autorita' competente non provveda a concludere il
procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i
termini previsti al comma 8, si applica il potere
sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i
seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono
essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i
requisiti tecnici con particolare riferimento alla
compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai
tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
di verifica, monitoraggio e controllo della conformita'
dell'impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da
adottare;
d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di
operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli
interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono
essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo
dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per
la gestione della discarica, anche per la fase successiva
alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in
conformita' con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i
processi di trattamento termico dei rifiuti, anche
accompagnati da recupero energetico.
11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento
o il coincenerimento con recupero di energia sono
subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un
livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto
delle migliori tecniche disponibili.
12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per
le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13,
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un
periodo di dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
almeno centottanta giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo'
essere proseguita fino alla decisione espressa, previa
estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le
prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
rilascio, nel caso di condizioni di criticita' ambientale,
tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie
disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di
cui alla legge n. 241 del 1990.
12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo
6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame
dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono
disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa
estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate.
13. Ferma restando l'applicazione delle norme
sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del
presente decreto, in caso di inosservanza delle
prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente
procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il
quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di
mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la
diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino
situazione di pericolo per la salute pubblica e per
l'ambiente.
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni
di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di
rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di
attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti
sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia
dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto
transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle
operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere
rilasciata se il richiedente non dimostra di avere
ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma
1, del presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,
esclusi gli impianti mobili che effettuano la
disidratazione dei fanghi generati da impianti di
depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo
depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in
cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e
separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in
via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede
legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto
ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle
singole campagne di attivita' sul territorio nazionale,
l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione
dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui
territorio si trova il sito prescelto le specifiche
dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando
l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo
nazionale gestori ambientali, nonche' l'ulteriore
documentazione richiesta. La regione puo' adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita'
con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della
stessa nello specifico sito non sia compatibile con la
tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di
valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di
carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo
190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187,
le disposizioni del presente articolo non si applicano al
deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle
condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera
m).
17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo
deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione
competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti
di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico e
secondo gli standard concordati con ISPRA che cura
l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa autorizzata;
c) sede dell'impianto autorizzato;
d) attivita' di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;
f) quantita' autorizzate;
g) scadenza dell'autorizzazione.
17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma
17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico
della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.
18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione,
questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al
Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.
19. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata.
19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il
compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da
sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle
attivita' agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche
che effettuano compostaggio aerobico individuale per i
propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da
giardino e' applicata una riduzione della tariffa dovuta
per la gestione dei rifiuti urbani.
20.».
- Il riferimento al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 5.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
«Art. 1 (Azione di responsabilita'). - 1. La
responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica
e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
con dolo o con colpa grave, ferma restando
l'insindacabilita' nel merito delle scelte discrezionali.
La prova del dolo richiede la dimostrazione della volonta'
dell'evento dannoso. In ogni caso e' esclusa la gravita'
della colpa quando il fatto dannoso tragga origine
dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di
controllo preventivo di legittimita', limitatamente ai
profili presi in considerazione nell'esercizio del
controllo. La gravita' della colpa e ogni conseguente
responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo
se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti
decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimita'
svolto su richiesta dell'amministrazione procedente. Il
relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi
vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa
e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo
restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei
vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di
appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunita'
amministrata in relazione al comportamento degli
amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al
giudizio di responsabilita'.
1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali
la responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che
hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che
rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o
amministrativi la responsabilita' non si estende ai
titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito
l'esecuzione.
1-quater. Se il fatto dannoso e' causato da piu'
persone, la Corte dei conti, valutate le singole
responsabilita', condanna ciascuno per la parte che vi ha
preso.
1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli
concorrenti che abbiano conseguito un illecito
arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili
solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in
giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.
In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si
estende la responsabilita' solidale e' effettuata in sede
di ricorso per revocazione.
1-sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita'
del danno all'immagine della pubblica amministrazione
derivante dalla commissione di un reato contro la stessa
pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in
giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra
utilita' illecitamente percepita dal dipendente.
1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad
oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
conservativo e' concesso in tutti i casi di fondato timore
di attenuazione della garanzia del credito erariale.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
si e' verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di
occultamento doloso del danno, dalla data della sua
scoperta.
2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di
applicazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie
entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima
del 31 dicembre 1996.
2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla
data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un
termine di prescrizione decennale, la prescrizione si
compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel piu' breve
termine dato dal compiersi del decennio.
3. Qualora la prescrizione del diritto al
risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo
della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i
soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali
casi, l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data
in cui la prescrizione e' maturata.
4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita'
amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici
anche quando il danno sia stato cagionato ad
amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di
appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 423, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024) come modificato
dalla presente legge:
«1. - 422. Omissis
423. Il programma dettagliato ripartisce i
finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con
il codice unico di progetto (CUP). Per ogni intervento il
programma dettagliato individua il cronoprogramma
procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale
dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di
redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun
intervento deve essere riconosciuta alla societa' "Giubileo
2025" di cui al comma 427. L'ammontare di tale percentuale
e' determinato in ragione della complessita' e delle
tipologie di servizi affidati alla societa' "Giubileo 2025"
e non puo' essere superiore al 2 per cento dell'importo
complessivo lordo dei lavori ovvero alla percentuale
prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle
risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi. Il
programma dettagliato deve altresi' individuare per ciascun
intervento il costo complessivo a carico delle risorse di
cui al comma 420 o delle eventuali risorse gia' disponibili
a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e
del Piano complementare. Il decreto di cui al comma 422
individua inoltre le modalita' di revoca in caso di mancata
alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato
rispetto del cronoprogramma procedurale.
Omissis.».
 
Art. 14
Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza
energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di
veicoli elettrici

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati su unita' immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.»;
b) all'articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole «alle banche in relazione ai crediti per i quali e' esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, e' consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facolta' di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione»;
2) alla lettera b), le parole «alle banche, in relazione ai crediti per i quali e' esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, e' consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facolta' di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione».
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
1-ter. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, le parole: «dell'articolo 142» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142»;
b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: «dell'articolo 142» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142».
b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: «dell'articolo 142» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 127,6 milioni di euro per l'anno 2023, 130,2 milioni di euro per l'anno 2024, 122,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 119 e 121, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica,
sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di
veicoli elettrici). - 1. La detrazione di cui all'articolo
14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
nella misura del 110 per cento per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio
2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo e in
quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese
sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25
per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio
o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e
disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno. Gli
interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella
disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di
superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici
unifamiliari o per le unita' immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu'
accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati
per il numero delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita'
immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari. I
materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri
ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria,
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa
di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici,
anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al
comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a
collettori solari, nonche', esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 20.000
moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto
unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il
numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio
per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari
ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle
unita' immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui
al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma
6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori
solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei
comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti
almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.
186, nonche', esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi
di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e'
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dell'impianto sostituito.
1.1 Tra le spese sostenute per gli interventi di cui
al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde
geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui
alle lettere b) e c) del medesimo comma 1.
1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso
autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente,
non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da cancello
o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o
da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
Un'unita' immobiliare puo' ritenersi "funzionalmente
indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle
seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il
gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di
climatizzazione invernale.
1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono
alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli
edifici privi di attestato di prestazione energetica
perche' sprovvisti di copertura, di uno o piu' muri
perimetrali, o di entrambi, purche' al termine degli
interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e
ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente,
raggiungano una classe energetica in fascia A.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del
presente articolo si applica anche a tutti gli altri
interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza
energetica, dalla legislazione vigente, nonche' agli
interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera
e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati
in favore di persone di eta' superiore a sessantacinque
anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.
Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli
interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da
regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la
detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al
presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1,
fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli
interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti
di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai
commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se cio'
non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo
l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella
forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei
suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione,
nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati
commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e
ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli
interventi di dimensionamento del cappotto termico e del
cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza
e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate
all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di
cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di
cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al
comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si
applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico
del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30
giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la
detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
importo.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a
1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti e'
elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica
anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma
1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a
sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel
primo periodo e che non siano gia' richiesti ai sensi del
comma 2 della presente disposizione. Per la parte di spese
sostenuta dal 1° gennaio 2022, la detrazione e' ripartita
in quattro quote annuali di pari importo. Per gli
interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del
corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di
contestuale stipulazione di una polizza che copre il
rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista
nell'articolo 15, comma 1, lettera fbis), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella
misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del
secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella
zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4
del presente articolo e' riconosciuta anche per la
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da
1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di
spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi
interventi.
4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione
degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai
commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono
aumentati del 50 per cento per gli interventi di
ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal
sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di
cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche'
nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici
verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo
stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono
alternativi al contributo per la ricostruzione e sono
fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei
fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla
prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati
alle attivita' produttive.
4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di
cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il
contributo previsto per la ricostruzione.
5. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute per l'installazione di impianti
solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti
solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli
edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di
cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro
quote annuali di pari importo, spetta nella misura
riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi
1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa,
fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non
superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di
euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto
ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
5-bis. Le violazioni meramente formali che non
arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di
controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni
fiscali limitatamente alla irregolarita' od omissione
riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate
nell'ambito dei controlli da parte delle autorita'
competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli
incentivi, la decadenza dal beneficio si applica
limitatamente al singolo intervento oggetto di
irregolarita' od omissione.
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta
anche per l'installazione contestuale o successiva di
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di
importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di
spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo
del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente
articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
dei servizi energetici (GSE), con le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in
sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi
dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, e non e' cumulabile con altri incentivi
pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura
previste dalla normativa europea, nazionale e regionale,
compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di
cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato
articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il
Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le
modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione
dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai
sensi del presente comma.
8. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute per gli interventi di installazione
di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno
degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo,
la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli
interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione
all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli
aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e
comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti
salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per
gli edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari
situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno piu'
accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui
al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli
edifici plurifamiliari o i condomini che installino un
numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici
plurifamiliari o i condomini che installino un numero
superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita
a una sola colonnina di ricarica per unita' immobiliare.
8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini,
dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli
effettuati dalle persone fisiche sulle singole unita'
immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello
stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici
oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento
per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per
cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per
cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli
interventi effettuati su unita' immobiliari dalle persone
fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30
settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il
30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo
possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai
sensi del presente articolo. Per gli interventi effettuati
dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli
effettuati dalle persone fisiche sulle singole unita'
immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle
cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla
data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023.
8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei
territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data
dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di
emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui
ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi
disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.
8-quater. La detrazione spetta nella misura
riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute
entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in
relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo
periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti
congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma
8-bis.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si
applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di
fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o
professione, con riferimento agli interventi su edifici
composti da due a quattro unita' immobiliari distintamente
accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o
in comproprieta' da piu' persone fisiche;
b) dalle persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni,
su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse
finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella
forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di "in house providing" per
interventi realizzati su immobili, di loro proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta'
indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di
promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei
registri regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383;
e) dalle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.
9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio
aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui
al presente articolo e degli eventuali finanziamenti
finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono
valide se approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del
condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o piu'
condomini dell'intera spesa riferita all'intervento
deliberato, sono valide se approvate con le stesse
modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere
favorevole.
9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile,
anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis,
19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese
rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente
articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare
complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla
modalita' di rilevazione contabile adottata dal
contribuente.
10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a)
e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi
da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo
di due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento
delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell'edificio.
10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di
cui al presente articolo, previsto per le singole unita'
immobiliari, e' moltiplicato per il rapporto tra la
superficie complessiva dell'immobile oggetto degli
interventi di incremento dell'efficienza energetica, di
miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai
commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la
superficie media di una unita' abitativa immobiliare, come
ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato
dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia
delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attivita' di prestazione di servizi
socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del
Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun
compenso o indennita' di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle
categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
nuda proprieta', usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il
titolo di comodato d'uso gratuito e' idoneo all'accesso
alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione
che il contratto sia regolarmente registrato in data certa
anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti
ad uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a), b)
e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla
lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' di
trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di
compravendita.
10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, le parole: 'entro diciotto mesi' sono sostituite
dalle seguenti: 'entro trenta mesi'.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo
sconto di cui all'articolo 121, nonche' in caso di utilizzo
della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il
contribuente richiede il visto di conformita' dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per
gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di
conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti
di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.
241 del 1997. In caso di dichiarazione presentata
direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate,
ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta
l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda
utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi,
non e' tenuto a richiedere il predetto visto di
conformita'.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati
esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti che rilasciano il visto di conformita' di cui al
comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche
le modalita' attuative del presente articolo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per
lo sconto di cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il
rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, e la corrispondente congruita' delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4,
l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del
rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati
della progettazione strutturale, della direzione dei lavori
delle strutture e del collaudo statico, secondo le
rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o
ai collegi professionali di appartenenza, in base alle
disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I
professionisti incaricati attestano altresi' la
corrispondente congruita' delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che
rilascia il visto di conformita' di cui al comma 11
verifica la presenza delle asseverazioni e delle
attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere
a) e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla
base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i
requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva
realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruita'
delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal
decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche' ai valori
massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con
decreto del Ministro della transizione ecologica, da
emanare entro il 9 febbraio 2022. I prezzari individuati
nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono
intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del
medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui
all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nelle more
dell'adozione dei predetti decreti, la congruita' delle
spese e' determinata facendo riferimento ai prezzi
riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di
mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle
asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma
1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di
riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del
progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione
dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita' delle
spese, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e
con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e'
commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se'
o per altri la pena e' aumentata.
13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo,
anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici
o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella
CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che
ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto
d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e'
stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede l'attestazione
dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma,
la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al
secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai
sensi del comma 14.
13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma
13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la
legittimita' dell'immobile oggetto di intervento.
13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come
attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
2018, o della normativa regionale, nella CILA e' richiesta
la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in
corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori
e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non e'
richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele
resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile, per
ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni,
con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto
delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di
garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione della
polizza si considera rispettato qualora i soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano gia'
sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti
da attivita' professionale ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche' questa: a) non
preveda esclusioni relative ad attivita' di asseverazione;
b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro,
specifico per il rischio di asseverazione di cui al
presente comma, da integrare a cura del professionista ove
si renda necessario; c) garantisca, se in operativita' di
claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in
caso di cessazione di attivita' e una retroattivita' pari
anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
effettuate negli anni precedenti. In alternativa il
professionista puo' optare per una polizza dedicata alle
attivita' di cui al presente articolo con un massimale
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle
predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non
inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
di responsabilita' civile di cui alla lettera a). La non
veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta la
decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al
controllo sull'osservanza della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
14-bis. Per gli interventi di cui al presente
articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un
luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata
anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali
previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110
per cento per interventi di efficienza energetica o
interventi antisismici".
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al comma
11.
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle unita' immobiliari appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla categoria
catastale A/9 per le unita' immobiliari non aperte al
pubblico.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme
in materia di interventi di efficienza energetica e di
coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti
modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del
comma 1 sono soppressi;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e'
ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1°
gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa
in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature
solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla
detrazione di cui al presente articolo gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La
detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione,
di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013,
e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione
evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione".
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da
parte di comunita' energetiche rinnovabili costituite in
forma di enti non commerciali o da parte di condomini che
aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non
costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale.
La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1,
lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che
aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo
42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino
alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di
spesa non superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano
all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis.
L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20
kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
all'intero impianto.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per
l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni
di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per
l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
ai sensi dell'articolo 265.»
«Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in
luogo delle detrazioni fiscali). - 1. I soggetti che
sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese
per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in
luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato
sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per
ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima; alle banche, ovvero alle societa'
appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n.385, e' sempre consentita la cessione a favore di
soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n.206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente
con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza
facolta' di ulteriore cessione;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari
ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta'
di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente
decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti
soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero
alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto
all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo1°
settembre 1993, n.385, e' sempre consentita la cessione a
favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come
definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n.206, che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca
capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione.
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere
esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di
cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori
non possono essere piu' di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati
nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente
articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruita'
delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo
119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per
gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per
il rilascio del visto di conformita', delle attestazioni e
delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base
dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali
spettanti in relazione ai predetti interventi. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera
ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e
agli interventi di importo complessivo non superiore a
10.000 euro, eseguiti sulle singole unita' immobiliari o
sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle
opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono
formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla
prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate
effettuata con le modalita' previste dal provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A
tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo
univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali
successive cessioni, secondo le modalita' previste dal
provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della
prima cessione o dello sconto in fattura inviate
all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e
3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e
quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e
220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del
presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 8 dell'articolo 119;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere
architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente
decreto.
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo
sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base
delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito
d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in quote
annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la
detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata
nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi,
e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti
dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. I fornitori e i soggetti
cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle
entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo
procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto
della capacita' operativa degli uffici, alla verifica
documentale della sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del
presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza,
anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla
detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non
spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli
interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle
sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e'
effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui
al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella
violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la
responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo
sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di
cui al comma 5 e dei relativi interessi.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle
relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal
comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi
individuati dall'articolo 119.».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380,
(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia) come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi (legge
5 agosto 1978, n. 457, art. 31). - 1. Ai fini del presente
testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonche' per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino la volumetria
complessiva degli edifici e non comportino mutamenti
urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso
implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito
degli interventi di manutenzione straordinaria sono
ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o
accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di
opere anche se comportanti la variazione delle superfici
delle singole unita' immobiliari nonche' del carico
urbanistico purche' non sia modificata la volumetria
complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria
destinazione di uso. Nell'ambito degli interventi di
manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche
ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati
necessarie per mantenere o acquisire l'agibilita'
dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non
pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio,
purche' l'intervento risulti conforme alla vigente
disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
c) "interventi di restauro e di risanamento
conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita'
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento
delle destinazioni d'uso purche' con tali elementi
compatibili, nonche' conformi a quelle previste dallo
strumento urbanistico generale e dai relativi piani
attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresi' gli
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica, per l'applicazione della normativa
sull'accessibilita', per l'istallazione di impianti
tecnologici e per l'efficientamento energetico.
L'intervento puo' prevedere altresi', nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli
strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria
anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli
interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli
edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli
136,comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice,
nonche', fatte salve le previsioni legislative e degli
strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee
A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in
base alla normativa regionale e ai piani urbanistici
comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli
ulteriori ambiti di particolare pregio storico e
architettonico, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente
e non siano previsti incrementi di volumetria;
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non
rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori
terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera
e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di
impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per
impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i
servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o
delle tende e delle unita' abitative mobili con meccanismi
di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori,
che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno
dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che
non posseggano alcun collegamento di natura permanente al
terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e
tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di
settore ove esistenti;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme
tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle
aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione,
ovvero che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per attivita'
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione
urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente
tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante
un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono
sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e
dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di
restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.»
«Art. 10 (L) (Interventi subordinati a permesso di
costruire (legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio
1985, n. 47, art. 25, comma 4)). - 1. Costituiscono
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che
portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche
modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero
che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso,
nonche' gli interventi che comportino modificazioni della
sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei
prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, inoltre, gli
interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la
demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree
tutelate ai sensi degli articoli 136,comma 1, lettere c) e
d), e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici,
crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in
entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o
dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente
oppure siano previsti incrementi di volumetria.
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti,
connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso
di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di
costruire o a segnalazione certificata di inizio attivita'.
3. Le regioni possono altresi' individuare con legge
ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul
territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al
preventivo rilascio del permesso di costruire. La
violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi
del presente comma non comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 44.».
 
Art. 14 bis
Conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi pesanti per
trasporto merci

1. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «a titolo sperimentale,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere» e le parole: «fino al 31 dicembre 2022,» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 29-bis, del decreto
legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante misure urgenti
in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 29-bis (Misure a sostegno della conversione ad
alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto
merci). - 1. Al fine di favorire ulteriormente le flotte
pubbliche e private di veicoli a basse emissioni
complessive, nonche' la loro riqualificazione elettrica, a
decorrere, dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, tra i veicoli il cui
motore puo' essere trasformato ad esclusiva trazione
elettrica ovvero ibrida ai sensi dell'articolo 17-terdecies
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono
ricompresi anche quelli appartenenti alle categorie N2 e
N3.».
 
Art. 15
Misure temporanee per il sostegno alla liquidita' delle imprese
tramite garanzie prestate dalla societa' SACE S.p.A.

1. Al fine di consentire alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, di sopperire alle esigenze di liquidita' riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa, la societa' SACE S.p.A. concede, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformita' alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale. Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull'attivita' d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che l'attivita' d'impresa e' limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidita' sono conseguenza di tali circostanze.
2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, e' esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
3. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficolta' ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014. Nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non puo' essere superiore a 7,5, come indicato dall'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1, del regolamento (UE) n. 651/2014 sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che alla data della presentazione della domanda presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale. Sono ammesse le imprese in difficolta' alla data del 31 gennaio 2022, purche' siano state ammesse alla procedura del concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
4. Dalle garanzie di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entita' o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione. Sono altresi' escluse le societa' che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
5. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse alle seguenti condizioni:
a) la garanzia e' rilasciata entro il 31 dicembre 2022, per finanziamenti di durata non superiore a sei anni, con la possibilita' per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'importo del prestito assistito da garanzia non e' superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attivita' successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
2) il 50 per cento dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
c) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:
1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con non piu' di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e per imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con piu' di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
d) il premio annuale corrisposto a fronte del rilascio delle garanzie e' determinato come segue:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
e) la durata dei finanziamenti puo' essere estesa fino a otto anni. Il premio e la percentuale di garanzia sono determinati in conformita' alla decisione della Commissione europea di compatibilita' con il mercato interno dello schema di garanzia disciplinato dal presente articolo;
f) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attivita' imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
g) ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dalla lettera b), numero 1), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dalla lettera b), numero 2), si fa riferimento ai costi sostenuti in Italia ovvero, qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, su base consolidata. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore;
h) il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa.
6. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima e' parte di un gruppo, siano beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo, gli importi di detti finanziamenti si cumulano ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 5, lettera b). Per lo stesso finanziamento, le garanzie concesse a norma del presente articolo non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidita', concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», ne' con le misure di supporto alla liquidita' concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 recante «Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Le garanzie concesse a norma del presente articolo possono essere cumulate con eventuali misure di cui l'impresa abbia beneficiato ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014, nonche' del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
7. Per la determinazione, nei casi di imprese beneficiarie appartenenti a gruppi di imprese, della percentuale di garanzia applicabile ai sensi del comma 5, lettera c) e di ogni altra disposizione operativa afferente allo svolgimento dell'istruttoria finalizzata al rilascio della garanzia, incluso quanto disposto in merito alle operazioni di cessione del credito con o senza garanzia di solvenza, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Ai fini dell'accesso alle garanzie previste dal presente articolo, la dichiarazione di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, attesta la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia sono ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A.
8. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con un numero di dipendenti in Italia non superiore a 5000 o con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'impresa non abbia approvato il bilancio o, comunque, in caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito non ecceda 375 milioni di euro, si applica la procedura di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020.
9. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 8 o l'importo massimo garantito del finanziamento ecceda la soglia ivi indicata, l'efficacia della garanzia e del corrispondente codice unico e' subordinata all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A., con cui viene dato corso alla delibera assunta dagli organi statutariamente competenti della SACE S.p.A., in merito alla concessione della garanzia, tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa beneficiaria svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.
10. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara' registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni trattenute per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.
11. La SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attivita' relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare a terzi o agli stessi garantiti. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
12. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. La SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.
13. La SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.
13-bis. In considerazione delle eccezionali criticita' riguardanti le condizioni di approvvigionamento verificatesi presso la ISAB s.r.l. di Priolo Gargallo (Siracusa) e del rilevante impatto produttivo e occupazionale delle aree industriali e portuali collegate, anche per quanto riguarda la filiera delle piccole e medie imprese insediate al loro interno, e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Tavolo di coordinamento finalizzato a individuare adeguate soluzioni per la prosecuzione dell'attivita' dell'azienda, salvaguardando i livelli occupazionali e il mantenimento della produzione. Al Tavolo di cui al presente comma partecipano il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze nonche' i rappresentanti dell'azienda. La partecipazione alle riunioni del Tavolo non da' diritto alla corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione della disposizione di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14. L'efficacia del presente articolo e' subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono a carico della SACE S.p.A. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui al presente articolo.
14-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e» sono soppresse e dopo le parole: «nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40» sono inserite le seguenti: «, alle condizioni previste dai vigenti quadri temporanei adottati dalla Commissione europea e dalla normativa nazionale ad essi conforme.

Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 26 giugno 2014 L 187/1.
- Il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del
25 giugno 2014, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 01 luglio 2014 L 193/1.
- Il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione,
del 16 dicembre 2014, e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2014 L 369/37.
- Si riporta il testo dall'articolo 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
«Art. 9 (Rimborsi fiscali ultradecennali e
velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace
s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.). - 1.
All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto-legge 2 luglio
2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2007, n. 127, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse
disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1,
comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti,
maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31
dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri
di contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie
pregresse e il cui ammontare e' accertato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base
delle risultanze emerse a seguito della emanazione della
propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonche' per
essere trasferite alla contabilita' speciale n. 1778
"Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio" per i rimborsi
richiesti da piu' di dieci anni, per la successiva
erogazione ai contribuenti.».
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano, alle condizioni, nei limiti delle risorse
disponibili e con le modalita' ivi previsti, anche ai
crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del
31 dicembre 2008. In ogni caso non e' consentita
l'utilizzazione per spese di personale.
1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle
risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni
debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle
attivita' di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, un'attivita' di analisi e revisione
delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative
risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono
illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti,
che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo
stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle
finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo articolo
3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 e' prorogato al 20
settembre 2009.
1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono
redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare
del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare
entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla
base dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti
rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che
i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero
dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte.
2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i
commi 139, 140 e 140-bis dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita'
per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e
della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate
ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai
fornitori di beni e servizi nei confronti delle
amministrazioni pubbliche, con priorita' per le ipotesi
nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione
dell'ammontare del credito originario.
3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per
somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni
professionali, le pubbliche amministrazioni, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 certificano, nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti in materia di patto di stabilita'
interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo,
liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al
creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di
banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla
legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova
istanza del creditore, e' nominato un Commissario ad acta,
con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina e'
effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente
per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni
statali centrali, degli enti pubblici non economici
nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300; dalla Ragioneria territoriale dello
Stato competente per territorio per le certificazioni di
pertinenza delle altre amministrazioni. Ferma restando
l'attivazione da parte del creditore dei poteri
sostitutivi, il mancato rispetto dell'obbligo di
certificazione o il diniego non motivato di certificazione,
anche parziale, comporta a carico del dirigente
responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno
2013, n. 64. La pubblica amministrazione di cui al primo
periodo che risulti inadempiente non puo' procedere ad
assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino
al permanere dell'inadempimento. La cessione dei crediti
oggetto di certificazione avviene nel rispetto
dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia
liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si
applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della
legge 21 febbraio 1991, n. 52. La certificazione deve
indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento.
Le certificazioni gia' rilasciate senza data devono essere
integrate a cura dell'amministrazione utilizzando la
piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del
citato decreto-legge n. 35 del 2013 con l'apposizione della
data prevista per il pagamento.
3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non
puo' essere rilasciata, a pena di nullita':
a) dagli enti locali commissariati ai sensi
dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Cessato il
commissariamento, la certificazione non puo' comunque
essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del
commissariamento stesso. Nel caso di gestione
commissariale, la certificazione non puo' comunque essere
rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione
commissariale;
b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale
delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi
sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione
degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o
programmi siano state previste operazioni relative al
debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di
gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti
piani o programmi operativi.
3-quater. Sono fatte salve le certificazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalita'
stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al
primo periodo del comma 3-bis nonche' l'ammissione alla
garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.».
- Si riporta il testo degli articoli 67, 182-bis e
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa):
«Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti,
garanzie). - Sono revocati, salvo che l'altra parte provi
che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato
o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti
ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente
bancario, purche' non abbiano ridotto in maniera
consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito
nei confronti della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita
trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice
civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma
terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo
ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di
suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili
ad uso non abitativo destinati a costituire la sede
principale dell'attivita' d'impresa dell'acquirente,
purche' alla data di dichiarazione di fallimento tale
attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano stati
compiuti investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su
beni del debitore purche' posti in essere in esecuzione di
un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento
della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria; un
professionista indipendente designato dal debitore,
iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b)
deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano; il professionista e' indipendente
quando non e' legato all'impresa e a coloro che hanno
interesse all'operazione di risanamento da rapporti di
natura personale o professionale tali da comprometterne
l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista
deve essere in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche
per il tramite di soggetti con i quali e' unito in
associazione professionale, avere prestato negli ultimi
cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in
favore del debitore ovvero partecipato agli organi di
amministrazione o di controllo; il piano puo' essere
pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del
debitore;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in
essere in esecuzione del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonche' gli atti,
i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo
il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili
eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di
servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali
di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.»
«Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei
debiti). - L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare,
depositando la documentazione di cui all'articolo 161,
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta
per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta
da un professionista, designato dal debitore, in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera
d) sulla veridicita' dei dati aziendali e sull'attuabilita'
dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua
idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
estranei nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in
caso di crediti gia' scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso
di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e
acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni
i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non
possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive
sul patrimonio del debitore, ne' acquisire titoli di
prelazione se non concordati. Si applica l'articolo 168
secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e
ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il
tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione
in camera di consiglio con decreto motivato. Il tribunale
omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte
dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di
forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando
l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento della
percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla
base delle risultanze della relazione del professionista di
cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della
predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di
previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente
rispetto all'alternativa liquidatoria. Ai fini di cui al
periodo che precede, l'eventuale adesione deve intervenire
entro novanta giorni dal deposito della proposta di
soddisfacimento.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di
appello ai sensi dell'art. 183, in quanto applicabile,
entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro
delle imprese.
Il divieto di iniziare o proseguire le azioni
cautelari o esecutive di cui al terzo comma puo' essere
richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle
trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di
cui al presente articolo, depositando presso il tribunale
competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di
cui all'articolo 161, primo e secondo comma, lettere a),
b), c) e d) e una proposta di accordo corredata da una
dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di
autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in
corso trattative con i creditori che rappresentano almeno
il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione
del professionista avente i requisiti di cui all'articolo
67, terzo comma, lettera d), circa la idoneita' della
proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento
dei creditori con i quali non sono in corso trattative o
che hanno comunque negato la propria disponibilita' a
trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma
e' pubblicata nel registro delle imprese e produce
l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni
esecutive e cautelari, nonche' del divieto di acquisire
titoli di prelazione, se non concordati, dalla
pubblicazione.
Il tribunale, verificata la completezza della
documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza
entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai
creditori della documentazione stessa. Nel corso
dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti
per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti
con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni
per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non
sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilita' a trattare, dispone con decreto
motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni
cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione
se non concordati assegnando il termine di non oltre
sessanta giorni per il deposito dell'accordo di
ristrutturazione e della relazione redatta dal
professionista a norma del primo comma. Il decreto del
precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma
in quanto applicabile.
Se prima dell'omologazione intervengono modifiche
sostanziali del piano, e' rinnovata l'attestazione di cui
al primo comma e il debitore chiede il rinnovo delle
manifestazioni di consenso ai creditori parti degli
accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso
di modifiche sostanziali degli accordi. Qualora dopo
l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali
del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad
assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al
professionista indicato all'articolo 67, terzo comma,
lettera d) il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il
piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel
registro delle imprese e della pubblicazione e' dato avviso
ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta
elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla
ricezione dell'avviso e' ammessa opposizione avanti al
tribunale, nelle forme di cui al quarto comma.
A seguito del deposito di un accordo di
ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal
tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al
secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo
termine e' depositata una domanda di concordato preventivo,
si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.»
«Art. 186-bis (Concordato con continuita' aziendale).
- Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161,
secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione
dell'attivita' di impresa da parte del debitore, la
cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento
dell'azienda in esercizio in una o piu' societa', anche di
nuova costituzione, si applicano le disposizioni del
presente articolo. Il piano puo' prevedere anche la
liquidazione di beni non funzionali all'esercizio
dell'impresa.
Nei casi previsti dal presente articolo:
a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma,
lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione
dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione
dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di concordato,
delle risorse finanziarie necessarie e delle relative
modalita' di copertura;
b) la relazione del professionista di cui
all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la
prosecuzione dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di
concordato e' funzionale al miglior soddisfacimento dei
creditori;
c) il piano puo' prevedere, fermo quanto disposto
dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a due
anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori
muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia
prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali
sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori
muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente
non hanno diritto al voto.
Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i
contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del
ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non
si risolvono per effetto dell'apertura della procedura.
Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al
concordato preventivo non impedisce la continuazione di
contratti pubblici se il professionista designato dal
debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformita'
al piano e la ragionevole capacita' di adempimento. Di tale
continuazione puo' beneficiare, in presenza dei requisiti
di legge, anche la societa' cessionaria o conferitaria
d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano
trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o
del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni
e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa e' stata
ammessa a concordato che non prevede la continuita'
aziendale se il predetto professionista attesta che la
continuazione e' necessaria per la migliore liquidazione
dell'azienda in esercizio.
Successivamente al deposito della domanda di cui
all'articolo 161, la partecipazione a procedure di
affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata
dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice
delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale
ove gia' nominato.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce
la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti
pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera
d), che attesta la conformita' al piano e la ragionevole
capacita' di adempimento del contratto;
b) .
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa
in concordato puo' concorrere anche riunita in
raggruppamento temporaneo di imprese, purche' non rivesta
la qualita' di mandataria e sempre che le altre imprese
aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui
al quarto comma, lettera b), puo' provenire anche da un
operatore facente parte del raggruppamento.
Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del
presente articolo l'esercizio dell'attivita' d'impresa
cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il
tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva
la facolta' del debitore di modificare la proposta di
concordato.».
- Il testo dell'articolo 47-bis del regolamento (UE) n.
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea del 27 giugno 2013, n. L 176/1.
- Si riporta il testo dell'articolo 2359 del codice
civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa'
collegate). - Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante
di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del
primo comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante
misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina:
«Art. 10 (Imprese energivore di interesse
strategico). - 1. Al fine di assicurare sostegno economico
alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31
dicembre 2022, SACE S.p.A. e' autorizzata a rilasciare
garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5000
milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in quanto
compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni
previsti dalla vigente disciplina in materia di aiuti di
Stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione
europea e come ulteriormente specificato sul piano
procedurale e documentale da SACE S.p.A., in favore di
banche, di istituzioni finanziarie nazionali e
internazionali e degli altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti
concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. La garanzia copre la percentuale consentita dalla
disciplina sopra richiamata. Analoga garanzia puo' essere
rilasciata, nel rispetto dei medesimi criteri e condizioni
sopra indicati, per il finanziamento di operazioni di
acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul
territorio nazionale per la produzione destinata
all'industria siderurgica.
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5
gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 marzo 2015, n. 20, il decimo periodo e' sostituito
dai seguenti «Le somme rivenienti dalla sottoscrizione
delle obbligazioni sono versate in un patrimonio
dell'emittente destinato all'attuazione e alla
realizzazione del piano delle misure e delle attivita' di
tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in
amministrazione straordinaria, previa restituzione dei
finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis,
del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, per la
parte eventualmente erogata, e, nei limiti delle
disponibilita' residue, a interventi volti alla tutela
della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica
ambientale secondo le modalita' previste dall'ordinamento
vigente, nonche' per un ammontare determinato, nel limite
massimo di 150 milioni di euro, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro della transizione
ecologica, da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della
regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo
produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico
di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento
stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A.,
che puo' avvalersi di organismi in house dello Stato.
Restano comunque impregiudicate le intese gia' sottoscritte
fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A alla
data di entrata in vigore della presente disposizione. Le
modalita' di valutazione, approvazione e attuazione dei
progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo
commissariale di ILVA S.p.A. sono individuate con il
decreto di cui al decimo periodo.».
- I regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, sono pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n.
L 352/1.
- Il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione,
del 27 giugno 2014, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 28 giugno 2014, n. L 190/45.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 1-bis del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali):
«Art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla
liquidita' delle imprese). - 1. Al fine di assicurare la
necessaria liquidita' alle imprese con sede in Italia,
colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da
altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE
S.p.A. concede fino al 30 giugno 2022 garanzie, in
conformita' alla normativa europea in tema di aiuti di
Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni
previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle
suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai
sensi del presente comma non superano l'importo complessivo
massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi
sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come
definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi
professionisti titolari di partita IVA nonche' le
associazioni professionali e le societa' tra
professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro
capacita' di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nonche' alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di
crediti con o senza garanzia di solvenza prestata dal
cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di
cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari
finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I
limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera
c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al
comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del
corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei
crediti. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
stabiliti modalita' attuative e operative nonche' ulteriori
elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle
operazioni di cui al presente comma. La procedura e la
documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai
sensi del presente comma sono ulteriormente specificate
dalla SACE S.p.A.
1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al
presente articolo sono in ogni caso escluse le societa' che
controllano direttamente o indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, una societa'
residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a
fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o
indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, da una societa' residente in un Paese o in un
territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o
territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le
giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE
delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali,
adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
La condizione di cui al presente comma non si applica se la
societa' dimostra che il soggetto non residente svolge
un'attivita' economica effettiva, mediante l'impiego di
personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del
presente comma, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia
delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Le garanzie di cui ai commi 1 e 1-bis sono
rilasciate alle seguenti condizioni:
a) la garanzia e' rilasciata entro il 30 giugno
2022, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni
ovvero al maggior termine di durata previsto dalla lettera
a-bis), con la possibilita' per le imprese di avvalersi di
un preammortamento di durata fino a 36 mesi;
a-bis) previa notifica e autorizzazione della
Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di
cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto e'
innalzata a 10 anni. Su richiesta delle parti i
finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni,
gia' garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e
1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad
una durata massima di 10 anni o sostituiti con nuovi
finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni ai sensi
della presente lettera a-bis). Le commissioni annuali
dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per
l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del
presente decreto e la durata effettiva delle garanzie
medesime saranno determinate in conformita' alla
Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa
notifica e autorizzazione della Commissione europea, come
specificato sul piano procedurale e documentale da SACE
S.p.A.;
b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non
rientrava nella categoria delle imprese in difficolta' ai
sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25
giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16
dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non
risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il
sistema bancario, come rilevabili dal soggetto
finanziatore;
b-bis) nella definizione del rapporto tra debito e
patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
dall'impresa, che non puo' essere superiore a 7,5, come
indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18)
dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un
parametro indispensabile per la definizione di "impresa in
difficolta'", sono compresi nel calcolo del patrimonio i
crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,
maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e
appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le
certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma
3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista
per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma
elettronica;
c) l'importo del prestito assistito da garanzia non
e' superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa
relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla
dichiarazione fiscale;
2) il doppio dei costi del personale dell'impresa
relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da
dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;
qualora l'impresa abbia iniziato la propria attivita'
successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai
costi del personale attesi per i primi due anni di
attivita', come documentato e attestato dal rappresentante
legale dell'impresa;
d) la garanzia, in concorso paritetico e
proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per
mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del
finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote
percentuali:
1) 90 per cento per imprese con non piu' di 5000
dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5
miliardi di euro;
2) 80 per cento per imprese con valore del
fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di
euro o con piu' di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per le imprese col valore del
fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per
il rilascio della garanzia sono le seguenti:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese
sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25
punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il
secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto,
quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle
piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto
all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno,
100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti
base durante il quarto, quinto e sesto anno;
f) la garanzia e' a prima richiesta, esplicita,
irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla
normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore
mitigazione del rischio;
g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi
all'impresa successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto, per capitale, interessi ed oneri
accessori fino all'importo massimo garantito;
h) le commissioni devono essere limitate al
recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti
dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe
stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per
operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della
garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo
deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che
sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti
eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal
rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il
costo effettivamente applicato all'impresa;
i) l'impresa che beneficia della garanzia assume
l'impegno che essa, nonche' ogni altra impresa con sede in
Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima
appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al
coordinamento da parte della medesima, non approvi la
distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel
corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano
gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento
della richiesta del finanziamento, l'impegno e' assunto
dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della
richiesta;
l) l'impresa che beneficia della garanzia assume
l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso
accordi sindacali;
m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad
esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia
l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del
soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto;
n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve
essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di
locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o
capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e
attivita' imprenditoriali che siano localizzati in Italia,
come documentato e attestato dal rappresentante legale
dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono
impegnarsi a non delocalizzare le produzioni, ovvero il
finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato
al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di
rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa
beneficiaria purche' il finanziamento preveda l'erogazione
di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento
dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e
a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a
determinare un minor costo o una maggior durata del
finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;
n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve
essere altresi' destinato, in misura non superiore al 20
per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di
finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo
emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020,
per le quali il rimborso sia reso oggettivamente
impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia
di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al
contenimento della stessa, a condizione che
l'impossibilita' oggettiva del rimborso sia attestata dal
rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo
garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa
riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi
del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa
ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad
un gruppo. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare
alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della
verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa
sia beneficiaria di piu' finanziamenti assistiti dalla
garanzia di cui al presente articolo ovvero da altra
garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si
cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo
gruppo quando la prima e' parte di un gruppo, siano
beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia
di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si
cumulano.
4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di
garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa
riferimento al valore su base consolidata del fatturato e
dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa
beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente
e' tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale
valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si
applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di
ammortamento progressivo del finanziamento.
5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle
garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis e' accordata di
diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza
regresso, la cui operativita' sara' registrata da SACE
S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e'
esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad
ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni
ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche
per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le
attivita' relative all'escussione della garanzia e al
recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare alle
banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e
internazionali e agli altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con
la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a
SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di
rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine
dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto
dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti
dal presente articolo.
6. Per il rilascio delle garanzie che coprono
finanziamenti in favore di imprese con non piu' di 5000
dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5
miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal
bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla
data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa
non ha approvato il bilancio, si applica la seguente
procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul
piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo
quanto previsto dal comma 9:
a) l'impresa interessata all'erogazione di un
finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un
soggetto finanziatore, che puo' operare ed eventualmente
erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la
domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
b) in caso di esito positivo della delibera di
erogazione del finanziamento da parte dei suddetti
soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di
emissione della garanzia a SACE S.p.A. la quale esamina la
richiesta stessa, verificando l'esito positivo del processo
deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un
codice unico identificativo del finanziamento e della
garanzia;
c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del
finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE
S.p.A.
7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o
fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il
rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico
e' subordinato altresi' alla decisione assunta con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base
dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in
considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della
garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in
Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei
rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e
strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del
lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera
produttiva strategica.
8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere
elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino
al limite di percentuale immediatamente superiore a quello
ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici
impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria
indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai
profili di cui al comma 7.
9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto
periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le
modalita' da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare
il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi
soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni
previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne
riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle
finanze.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalita'
attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti
integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai
commi da 1 a 9.
11. In caso di modifiche della Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19",
condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono
essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro
dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico.
12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 e' subordinata
all'approvazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea.
13. Fermo restando il limite complessivo massimo di
cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze puo' essere concessa, in conformita' alla
normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su
esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e
prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 30 giugno 2022
derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di
prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in
qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede
in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a
causa dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e che
prevedano modalita' tali da assicurare la concessione da
parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in
funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato
per effetto delle garanzie stesse. La garanzia e' a prima
richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e
conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
14. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a
copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e
13, nonche' di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6,
comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni
di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 1.000
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un
corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la
gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di apposito
conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE
S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai
sensi del comma 2, lettera e), al netto dei costi di
gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attivita'
svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla
contabilita' della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a
seguito dell'approvazione del bilancio.
14-bis. Al fine di assicurare la necessaria
liquidita' alle imprese indicate al comma 1, la SACE
S.p.A., fino al 30 giugno 2022, concede garanzie, in
conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia
di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle
condizioni previsti nel presente articolo, in favore di
banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali
e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti
obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle
suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una
primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o
equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi
del presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi
del comma 1, non devono superare l'importo complessivo
massimo di 200 miliardi di euro.
14-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma
14-bis, qualora la classe di rating attribuita sia
inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti
obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a
mantenere una quota pari almeno al quindici per cento del
valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.
14-quater. Alle garanzie di cui ai commi 14-bis e
14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al
comma 2, lettera b), nel caso di emissioni obbligazionarie
organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti
abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente
fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che
alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava
presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema
bancario, come definite ai sensi della normativa
dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i
sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di
debito nominano un rappresentante comune che fornisce un
rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la
cadenza e le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di
riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e
dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni
previsti.
14-quinquies. Alle obbligazioni della SACE S.p.A.
derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 14-bis e
14-ter e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a
prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La
garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata,
irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al
pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio,
al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del
Ministero dell'economia e delle finanze, le attivita'
relative all'escussione della garanzia e al recupero dei
crediti, che puo' altresi' delegare alle banche, alle
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza
professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A.
indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle
garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della
garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi
nonche' dei criteri e delle condizioni previsti dal
presente articolo.
14-sexies. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi
14-bis e 14-ter da parte della SACE S.p.A., con l'emissione
del corrispondente codice unico identificativo di cui al
comma 6, lettera b), nel caso di emissione di importo
eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero nel caso in
cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della
percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera d), e'
subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello
sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria
trasmessa dalla SACE S.p.A., tenendo anche in
considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge
rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei
rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e
strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato
del lavoro;
e) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera
produttiva strategica.
14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui
al presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono concesse,
alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di
comprovate esigenze di liquidita' delle imprese conseguenti
ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi
dell'energia.».
- Il riferimento all'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 8.
- Si riporta il testo dell'articolo 52, della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, nonche' dalle
disposizioni dell'Unione europea che saranno
successivamente adottate nella medesima materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per
i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al
comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese
accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di
tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data
di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini
connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di
altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al
comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili,
senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva
restituzione dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del
citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione
delle informazioni relative agli aiuti alle imprese,
stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
marzo 2001, n. 57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.».
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31
maggio 2017, n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 175 del 28 luglio 2017.
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante
misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 10 (Imprese energivore di interesse
strategico). - 1. Al fine di assicurare sostegno economico
alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31
dicembre 2022, SACE S.p.A. e' autorizzata a rilasciare
garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5000
milioni di euro, nei limiti delle risorse disponibili di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40, alle condizioni previste dai vigenti quadri
temporanei adottati dalla Commissione europea e dalla
normativa nazionale ad essi conforme e nel rispetto dei
criteri e delle condizioni previsti dalla vigente
disciplina in materia di aiuti di Stato, previa notifica e
autorizzazione della Commissione europea e come
ulteriormente specificato sul piano procedurale e
documentale da SACE S.p.A., in favore di banche, di
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad
imprese che gestiscono stabilimenti industriali di
interesse strategico nazionale individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia copre
la percentuale consentita dalla disciplina sopra
richiamata. Analoga garanzia puo' essere rilasciata, nel
rispetto dei medesimi criteri e condizioni sopra indicati,
per il finanziamento di operazioni di acquisto e
riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio
nazionale per la produzione destinata all'industria
siderurgica.
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5
gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 marzo 2015, n. 20, il decimo periodo e' sostituito
dai seguenti «Le somme rivenienti dalla sottoscrizione
delle obbligazioni sono versate in un patrimonio
dell'emittente destinato all'attuazione e alla
realizzazione del piano delle misure e delle attivita' di
tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in
amministrazione straordinaria, previa restituzione dei
finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis,
del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, per la
parte eventualmente erogata, e, nei limiti delle
disponibilita' residue, a interventi volti alla tutela
della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica
ambientale secondo le modalita' previste dall'ordinamento
vigente, nonche' per un ammontare determinato, nel limite
massimo di 150 milioni di euro, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro della transizione
ecologica, da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della
regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo
produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico
di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento
stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A.,
che puo' avvalersi di organismi in house dello Stato.
Restano comunque impregiudicate le intese gia' sottoscritte
fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A alla
data di entrata in vigore della presente disposizione. Le
modalita' di valutazione, approvazione e attuazione dei
progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo
commissariale di ILVA S.p.A. sono individuate con il
decreto di cui al decimo periodo.».
 
Art. 15 bis

Disposizioni urgenti in materia di liquidita'

1. Al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidita', anche temporanee, all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «difficolta', concede» sono aggiunte le seguenti: «per ciascuna richiesta»;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione puo' essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficolta'»;
b) al comma 3:
1) all'alinea, le parole: «cinque rate» sono sostituite dalle seguenti: «otto rate»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) il carico non puo' essere nuovamente rateizzato»;
3) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o piu' carichi non preclude al debitore la possibilita' di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali e' intervenuta la decadenza».
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di cui al comma 2, il carico puo' essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito, come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Dilazione del pagamento). - 1. L'agente
della riscossione, su richiesta del contribuente che
dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva
difficolta', concede per ciascuna richiesta la ripartizione
del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione
dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue
rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo,
comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore
a 120.000 euro, la dilazione puo' essere concessa se il
contribuente documenta la temporanea situazione di
obiettiva difficolta'.
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della
situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo'
essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
fino a settantadue mesi, a condizione che non sia
intervenuta decadenza.
1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di
rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di
rate costanti, rate variabili di importo crescente per
ciascun anno.
1-quater. A seguito della presentazione della
richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale
rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale
decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e
decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure
esecutive.
1-quater 1. Non puo' in nessun caso essere concessa
la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai
sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento
antecedente alla data di accoglimento della richiesta di
cui al comma 1.
1-quater 2. Il pagamento della prima rata determina
l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente
avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto
l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata
istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso
dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso
provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e
1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla
propria responsabilita', in una comprovata e grave
situazione di difficolta' legata alla congiuntura
economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate
mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore
rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di
difficolta' quella in cui ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) accertata impossibilita' per il contribuente di
eseguire il pagamento del credito tributario secondo un
piano di rateazione ordinario;
b) solvibilita' del contribuente, valutata in
relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del
presente comma.
2.
3. In caso di mancato pagamento, nel corso del
periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto
e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
c) il carico non puo' essere nuova-mente rateizzato.
3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o
giudiziale di sospensione totale o parziale della
riscossione, emesso in relazione alle somme che
costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e'
autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le
successive rate del piano concesso. Allo scadere della
sospensione, il debitore puo' richiedere il pagamento
dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi
fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello
stesso numero di rate non versate del piano originario,
ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.
3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di
uno o piu' carichi non preclude al debitore la possibilita'
di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente
articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da
quelli per i quali e' intervenuta la decadenza.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato
dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di
ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento puo'
essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto
corrente indicato dal debitore.
4-bis.».
 
Art. 15 ter
Garanzie per le esigenze di liquidita' connesse allo stoccaggio del
gas naturale

1. Al fine di sopperire alle esigenze di liquidita' riconducibili all'aumento del prezzo delle materie prime e dei fattori di produzione ovvero all'interruzione delle catene di approvvigionamento, le garanzie di cui all'articolo 15 si applicano anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dal medesimo articolo e in conformita' alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
 
Art. 16
Misure temporanee di sostegno alla liquidita' delle piccole e medie
imprese

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 55 sono inseriti i seguenti:
«55-bis. Fermo quanto disposto dal comma 55 e previa approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in considerazione delle esigenze di liquidita' direttamente derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all'applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali, cosi' come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa, fino al 31 dicembre 2022 la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' essere concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e destinati a finalita' di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, alle seguenti condizioni:
1) per le esigenze di cui al comma 55, numero 2), nella misura massima del 90 per cento, in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, quali, a titolo esemplificativo, quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico con energie provenienti da fonti rinnovabili, a effettuare investimenti in misure di efficienza energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto a oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati dell'energia elettrica;
2) entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
2.1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attivita' successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
2.2) il 50 per cento dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
3) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o piu' dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", nel rispetto delle condizioni di compatibilita' con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, previste dalla citata Comunicazione e dai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria;
4) ad esclusione delle imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entita' o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.
4) ad esclusione delle imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entita' o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.
55-ter. Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma del comma 55-bis non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidita' concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 ne' con le misure di supporto alla liquidita' concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Nel caso di diversi capitali di prestito sottostanti facenti capo al medesimo beneficiario, le garanzie concesse ai sensi del comma 55-bis possono essere cumulate con altre misure di aiuto, anche diverse da quelle di supporto alla liquidita' mediante garanzie, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi l'importo massimo di cui al comma 55-bis, numero 2).».
 
Art. 17

Garanzie concesse dalla SACE S.p.A. a condizioni di mercato

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 14-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole «Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia» sono inserite le seguenti: «e al fine di supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l'incremento della loro competitivita', migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilita' ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo l'occupazione» e dopo le parole «concessi alle imprese con sede» sono inserite le seguenti: «legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione»;
2) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «I criteri e le modalita' di rilascio della garanzia nonche' di definizione della composizione del portafoglio di garanzie gestito dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, inclusi i profili relativi alla distribuzione dei relativi limiti di rischio, in funzione dell'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attivita' attesi e in considerazione dell'andamento complessivo delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono definiti nell'allegato tecnico al presente decreto. L'efficacia del presente comma e' subordinata alla positiva decisione della Commissione europea sulla conformita' a condizioni di mercato del regime di garanzia. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, possono essere disciplinati, in conformita' alla decisione della Commissione europea, ulteriori modalita' attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per il rilascio delle garanzie di cui al presente comma.»;
b) dopo l'allegato 1 e' inserito l'Allegato tecnico di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Trasformazione della SACE in societa' per
azioni). - 1. L'Istituto per i servizi assicurativi del
commercio estero (SACE) e' trasformato in societa' per
azioni con la denominazione di SACE S.p.A. - Servizi
Assicurativi del Commercio Estero o piu' brevemente SACE
S.p.A. con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La SACE S.p.A.
succede nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti
e obblighi della SACE in essere alla data della
trasformazione.
2.
3. I crediti di cui all'articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, esistenti alla data del 31
dicembre 2003, sono trasferiti alla SACE S.p.A. a titolo di
conferimento di capitale. I crediti medesimi sono iscritti
nel bilancio della SACE S.p.A al valore indicato nella
relativa posta del Conto patrimoniale dello Stato.
Ulteriori trasferimenti e conferimenti di beni e
partecipazioni societarie dello Stato a favore della SACE
S.p.A possono essere disposti con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze,
che determina anche il relativo valore di trasferimento o
conferimento. Ai trasferimenti e conferimenti di cui al
presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345
del codice civile.
4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al
comma 3, detratta la quota spettante agli assicurati
indennizzati, sono trasferite in un apposito conto corrente
acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato
alla SACE S.p.A., unitamente ai proventi delle attivita'
che beneficiano della garanzia dello Stato.
5. Il capitale della SACE S.p.A. alla data indicata
nel comma 1 e' pari alla somma del netto patrimoniale
risultante dal bilancio di chiusura di SACE al 31 dicembre
2003 e del valore dei crediti di cui all'articolo 7, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi
del comma 3.
6. Dalla data indicata nel comma 1 e' soppresso il
Fondo di dotazione di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni. Ai
fini della contabilita' dello Stato, le disponibilita'
giacenti nel relativo conto corrente acceso presso la
Tesoreria centrale dello Stato non rientranti nell'ambito
di applicazione di altre disposizioni normative sono
riferite al capitale della SACE S.p.A. e il conto corrente
medesimo e' intestato alla SACE S.p.A.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in
deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con
proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta
dell'organo amministrativo della SACE S.p.A. da formularsi
entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio
relativo all'anno 2004, puo' rettificare i valori
dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.A. A
tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti
di adeguata esperienza e qualificazione professionale nel
campo della revisione contabile.
8. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali della SACE S.p.A., previsti
dallo statuto stesso sono effettuate dalla prima assemblea,
che il presidente della SACE S.p.A. convoca entro il 28
febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi sociali,
la SACE S.p.A. e' amministrata dagli organi di SACE in
carica alla data del 31 dicembre 2003.
9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni, e dalla
disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione
e garanzia dei rischi non di mercato. SACE S.p.A. favorisce
l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano,
privilegiando gli impegni nei settori strategici per
l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e
ricadute per il sistema economico del Paese, nonche' gli
impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per
l'Italia. Ai fini dell'internazionalizzazione sono da
considerare strategici anche la filiera agricola nazionale,
i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il
settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo
di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made
in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le
fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a
sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made
in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte,
della cinematografia, della musica, della moda, del design
e dell'agroalimentare. Gli impegni assunti dalla SACE
S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti
indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello
Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e
superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare da emanare di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei
limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o
paesi di destinazione non beneficiano della garanzia
statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma
per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle
operazioni ivi contemplate.
9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti
dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi
definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione
Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per
cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
novanta per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo
Stato in conformita' al presente articolo, senza vincolo di
solidarieta'. La legge di bilancio definisce i limiti
cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE
S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per
conto dello Stato, sulla base del piano di attivita'
deliberato dal Comitato di cui al comma 9-sexies e
approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica.
9-ter. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le
coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui
al comma 9-bis in nome proprio e per conto dello Stato. Il
rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative che
sono in grado di determinare elevati rischi di
concentrazione verso singole controparti, gruppi di
controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al
portafoglio complessivamente assicurato da SACE S.p.A. e
dal Ministero dell'economia e delle finanze, e'
preventivamente autorizzato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato per il
sostegno pubblico all'esportazione istituito ai sensi del
comma 9-sexies. Il decreto del Ministro e' sottoposto al
controllo preventivo di legittimita' e alla registrazione
della Corte dei conti. Le garanzie e le coperture
assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e
qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a
SACE S.p.A.
9-quater. A decorrere dall'anno 2020 nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo
Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo e'
alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto
del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle
commissioni trattenute da SACE S.p.A., come determinate
dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies. I premi di
cui al periodo precedente sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in
spesa al predetto fondo. La gestione del fondo e' affidata
a SACE S.p.A. che opera secondo adeguati standard
prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero
dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi a SACE
S.p.A. sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo
e' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di
tesoreria centrale.
9-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle
finanze e SACE S.p.A. disciplinano con convenzione, di
durata decennale, approvata con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, e sottoposta alla
registrazione della Corte dei conti:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A.
dell'attivita' istruttoria delle operazioni da cui derivano
gli impegni da assumere ai sensi del comma 9-bis;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e
delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando
non e' prevista l'autorizzazione preventiva del Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter;
c) la gestione, anche per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi
inclusi l'esercizio, a tutela dei diritti di SACE S.p.A. e
del Ministero dell'economia e delle finanze, delle facolta'
previste nella polizza di assicurazione, nonche' la
gestione delle fasi successive al pagamento
dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio dei
diritti nei confronti del debitore e l'attivita' di
recupero dei crediti;
d) le modalita' con le quali e' richiesto al
Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento
dell'indennizzo per la quota di pertinenza e le modalita'
di escussione della garanzia dello Stato relativa agli
impegni assunti da SACE S.p.A., nonche' la remunerazione
della garanzia stessa;
e) le modalita' di informazione preventiva al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale in
ordine alle deliberazioni dell'organo competente di SACE
S.p.A. relative agli impegni da assumere o assunti, alle
altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione
di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe
decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle
richieste di indennizzo;
f) la trasmissione periodica e a richiesta di
informazioni da parte di SACE S.p.A. al Comitato di cui al
comma 9-sexies e al Comitato interministeriale per la
programmazione economica, riguardo all'andamento delle
operazioni a cui si riferiscono gli impegni assunti dallo
Stato ai sensi del comma 9-bis;
g) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini
dell'assunzione e gestione degli impegni di cui al comma
9-bis;
h) le modalita' di gestione da parte di SACE S.p.A.
del fondo di cui al comma 9-quater e degli attivi in cui
sono investite le riserve tecniche, sulla base delle
indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) le modalita' di trasferimento al Ministero
dell'economia e delle finanze dei premi riscossi da SACE
S.p.A. per conto di questo ai sensi del comma 9-quater, al
netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., e la
determinazione delle suddette commissioni;
l) l'eventuale definizione di un livello di
patrimonializzazione minimo.
9-sexies. E' istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze il Comitato per il sostegno
finanziario pubblico all'esportazione. Il Comitato e'
copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo
delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed
e' composto da sei membri, oltre i copresidenti. I
componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in
caso di impedimento, li sostituiscono, sono nominati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal
Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo
economico, dal Ministero della difesa e dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Ciascun
componente partecipa alla riunione con diritto di voto. Il
presidente del Comitato puo' invitare a partecipare alle
riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri
enti o istituzioni, pubblici e privati, secondo le materie
all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie
attivita', il Comitato puo' avvalersi dell'ausilio delle
amministrazioni componenti il Comitato e puo' richiedere
pareri all'IVASS su specifiche questioni ed operazioni. Il
funzionamento del Comitato e' disciplinato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
amministrazioni componenti il Comitato. Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro,
Direzione VI - assicura lo svolgimento delle funzioni di
segreteria del Comitato. Ai componenti del Comitato non
spettano compensi, indennita' o emolumenti comunque
denominati, ne' rimborsi di spese. Dall'istituzione del
Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e al suo funzionamento si provvede con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
9-septies. Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su
proposta di SACE S.p.A., delibera il piano annuale di
attivita' di cui al comma 9-bis, che definisce l'ammontare
progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree
geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle
operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del
Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma
9-ter, nonche' il sistema dei limiti di rischio (Risk
Appetite Framework - "RAF"), che definisce, in linea con le
migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la
propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con
particolare riguardo alle operazioni che possono
determinare elevati rischi di concentrazione verso singole
controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di
destinazione, le politiche di governo dei rischi nonche' i
processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
Il piano annuale di attivita' e il sistema dei limiti di
rischio sono approvati, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE).
9-octies. Il Comitato per il sostegno finanziario
pubblico all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui
al comma 9-septies, esprime il parere di competenza per
l'autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, nei casi di cui al comma
9-ter, su istanza di SACE S.p.A., verificati la conformita'
dell'operazione deliberata da SACE S.p.A. e del relativo
impegno assicurativo al piano di attivita', al RAF e alla
convenzione di cui al comma 9-quinquies, nonche' il
rispetto dei limiti indicati al comma 9-bis. Il Comitato
esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento
del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e
all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e
formulando proposte.
10. Le garanzie gia' concesse, alla data indicata nel
comma 1, in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955,5
luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, 24 maggio
1977, n. 227, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, restano regolate dalle medesime leggi e dal medesimo
decreto legislativo.
11. Alle attivita' che beneficiano della garanzia
dello Stato si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 3, all'articolo 8, comma 1, e
all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, e successive modificazioni e integrazioni.
12. La SACE S.p.A. puo' svolgere l'attivita'
assicurativa e di garanzia dei rischi di mercato come
definiti dalla disciplina dell'Unione Europea. L'attivita'
di cui al presente comma e' svolta con contabilita'
separata rispetto alle attivita' che beneficiano della
garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una societa'
per azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta
dalla SACE S.p.A. non puo' essere inferiore al 30% e non
puo' essere sottoscritta mediante conferimento dei crediti
di cui al comma 3. L'attivita' di cui al presente comma non
beneficia della garanzia dello Stato.
13. Le attivita' della SACE S.p.A. che non
beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette alla
normativa in materia di assicurazioni private, incluse le
disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.
14. La SACE S.p.A. puo' acquisire partecipazioni in
societa' estere in casi direttamente e strettamente
collegati all'esercizio dell'attivita' assicurativa e di
garanzia ovvero per consentire un piu' efficace recupero
degli indennizzi erogati. La SACE S.p.A. concorda con la
Societa' italiana per le imprese all'estero (SIMEST
S.p.A.), di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100,
l'esercizio coordinato dell'attivita' di cui al presente
comma.
14-bis. Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia
e al fine di supportare la crescita dimensionale e la
patrimonializzazione delle imprese o l'incremento della
loro competitivita', migliorandone la capitalizzazione, lo
sviluppo tecnologico, la sostenibilita' ambientale, le
infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo
l'occupazione» e dopo le parole «concessi alle imprese con
sede» sono inserite le seguenti: «legale in Italia e alle
imprese aventi sede legale all'estero con una stabile
organizzazione SACE S.p.A. e' abilitata a rilasciare, a
condizioni di mercato e in conformita' alla normativa
dell'Unione Europea per una percentuale massima di
copertura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge,
del 70 per cento, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi
incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di
banche, di istituzioni finanziarie nazionali e
internazionali e degli altri soggetti abilitati all'
esercizio del credito in Italia nonche' di imprese di
assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate
all'esercizio del ramo credito e cauzioni, per
finanziamenti sotto qualsiasi forma , ivi inclusi
portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese con sede
legale in Italia e alle imprese aventi sede legale
all'estero con una stabile organizzazione in Italia, entro
l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Per
le medesime finalita' ed entro tale importo massimo
complessivo, la SACE S.p.A. e' altresi' abilitata a
rilasciare, a condizioni di mercato e in conformita' alla
normativa dell'Unione europea, garanzie sotto qualsiasi
forma in favore di sottoscrittori di prestiti
obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e
altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in
Italia. L'attivita' di cui al presente comma e' svolta con
contabilita' separata rispetto alle attivita' di cui al
comma 9. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti
dalle garanzie disciplinate dal presente comma, e'
accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima
richiesta a favore di SACE S.p.A. Non e' ammesso il ricorso
diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello
Stato. I criteri e le modalita' di rilascio della garanzia
nonche' di definizione della composizione del portafoglio
di garanzie gestito dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente
comma, inclusi i profili relativi alla distribuzione dei
relativi limiti di rischio, in funzione dell'andamento del
portafoglio garantito e dei volumi di attivita' attesi e in
considerazione dell'andamento complessivo delle ulteriori
esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di
garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono definiti
nell'allegato tecnico al presente decreto. L'efficacia del
presente comma e' subordinata alla positiva decisione della
Commissione europea sulla conformita' a condizioni di
mercato del regime di garanzia. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non
regolamentare, possono essere disciplinati, in conformita'
alla decisione della Commissione europea, ulteriori
modalita' attuative e operative, ed eventuali elementi e
requisiti integrativi, per il rilascio delle garanzie di
cui al presente comma.
15. Per le attivita' che beneficiano della garanzia
dello Stato, la SACE S.p.A. puo' avvalersi dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'
Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.
16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con
le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo
1958, n. 259.
17. Sulla base di una apposita relazione predisposta
dalla SACE S.p.A., il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita'
svolta dalla medesima.
18.
19. La trasformazione prevista dal comma 1 e il
trasferimento di cui al comma 3 non pregiudicano i diritti
e gli obblighi nascenti in capo allo Stato, alla SACE e ai
terzi in relazione alle operazioni di cui all'articolo 7,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di
obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal
consiglio di amministrazione della SACE, con particolare
riferimento ad ogni effetto giuridico, finanziario e
contabile discendente dalle operazioni medesime per i
soggetti menzionati nel presente comma. I crediti
trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui abbiano
formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di
emissione di obbligazioni di cui sopra, nonche' gli altri
rapporti giuridici instaurati in relazione alle stesse,
costituiscono a tutti gli effetti patrimonio separato della
SACE S.p.A. e sono destinati in via prioritaria al servizio
delle operazioni sopra indicate. Su tale patrimonio
separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori
della SACE o della SACE S.p.A., sino al rimborso dei titoli
emessi in relazione alle operazioni di cartolarizzazione e
di emissione di obbligazioni di cui sopra. La separazione
patrimoniale si applica anche in caso di liquidazione o
insolvenza della SACE S.p.A.
20. La pubblicazione del presente articolo nella
Gazzetta Ufficiale tiene luogo di tutti gli adempimenti in
materia di costituzione delle societa' previsti dalla
normativa vigente. La pubblicazione tiene altresi' luogo
della pubblicita' prevista dall'articolo 2362 del codice
civile, nel testo introdotto dal decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e
indirette, da tasse e da obblighi di registrazione le
operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. e
di successione di quest'ultima alla prima, incluse le
operazioni di determinazione, sia in via provvisoria che in
via definitiva, del capitale della SACE S.p.A. Non
concorrono alla formazione del reddito imponibile i
maggiori valori iscritti nel bilancio della medesima SACE
S.p.A. in seguito alle predette operazioni; detti maggiori
valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi
e della imposta regionale sulle attivita' produttive. Il
rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della SACE
al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.A.
21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla
SACE contenuti in leggi, regolamenti e provvedimenti
vigenti sono da intendersi riferiti alla SACE S.p.A., per
quanto pertinenti. Nell'articolo 1, comma 2, della legge 25
luglio 2000, n. 209, le parole: "vantati dallo Stato
italiano" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 2 della presente legge".
22. Alla SACE S.p.A. si applica il decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle
disposizioni in materia di conti annuali e consolidati
delle imprese di assicurazione.
23. L'articolo 7, comma 2 bis del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, e' sostituito dal seguente, con decorrenza
dal 1° gennaio 2004: "2-bis. Le somme recuperate, riferite
ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi
bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito,
stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla
data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A.
nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia
e delle finanze, Dipartimento del tesoro, restano di
titolarita' del Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento del tesoro. Questi e' autorizzato ad avvalersi
delle disponibilita' di tale conto corrente per finanziare
la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A.
e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti
dalla SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti,
nonche' per ogni altro scopo e finalita' connesso con
l'esercizio dell'attivita' della SACE S.p.A. nonche' con
l'attivita' nazionale sull'estero, anche in collaborazione
o coordinamento con le istituzioni finanziarie
internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza
pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi
del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
e iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro".
24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4,
5, 6, commi 1, 1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4,8, commi 2,
3 e 4, 9, 10, 11, commi 2, 3 e 4, e 12 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono abrogati, ma continuano
ad essere applicati sino alla data di approvazione dello
statuto della SACE S.p.A. La titolarita' e le
disponibilita' del conto corrente acceso presso la
Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 8,
comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
sono trasferite alla SACE S.p.A., con funzioni di riserva,
a fronte degli impegni assunti che beneficiano della
garanzia dello Stato.
24-bis. La SACE Spa puo' destinare propri beni e
rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei
portatori dei titoli da essa emessi. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 5,
commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla
SACE Spa ai sensi del presente comma non si applicano gli
articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna
emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante
comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli
interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i
poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni delle operazioni.».
 
Art. 18

Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina

1. Per l'anno 2022 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
2. Sono destinatarie del fondo di cui al comma 1, a domanda e nei limiti delle risorse disponibili, le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;
c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
b) 40 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
c) per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) e' quello relativo all'anno 2021.
4. I contributi di cui al presente articolo, che non possono comunque superare l'ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina». E' comunque escluso il cumulo con i benefici di cui all'articolo 29 del presente decreto.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalita' attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, che e' fissato in data non successiva al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nonche' le modalita' di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi di societa' in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al presente comma sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse.
6. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 1 non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo.
7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 85, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo
unico delle imposte sui redditi):
«Art. 85 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime
e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili,
esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote
di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al
capitale di societa' ed enti di cui all'articolo 73, che
non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da
quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle
societa' o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti
finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44
emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da
quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa;
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e
di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di
cui alle lettere c) e d) precedenti che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i
beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
f) le indennita' conseguite a titolo di
risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o
il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
g) i contributi in denaro, o il valore normale di
quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
in base a contratto;
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto
esercizio a norma di legge.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore
normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o
destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma
1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono
iscritti come tali nel bilancio.
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si
considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti
finanziari diversi da quelli detenuti per la
negoziazione.».
 
Art. 18 bis
Ulteriore sviluppo delle filiere forestali, di prima lavorazione e di
utilizzazione finale del legno nazionale

1. Gli accordi di foresta disciplinati dall'articolo 3, commi da 4-quinquies.1 a 4-quinquies.4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano anche alle imprese forestali iscritte negli albi regionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 12 maggio 2020, nonche' alle aziende di prima lavorazione e alle imprese utilizzatrici finali dei prodotti della filiera del legno, quali le imprese operanti nel settore della bioedilizia e i produttori finali di manufatti in legno e di imballaggi e finiture lignei.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 recante
misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario:
«Art. 3 (Distretti produttivi e reti di imprese). -
1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nel comma 2 le parole: «, ad eccezione delle
norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali» sono
soppresse.
2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente:
"a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al
comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per
la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione
dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i
distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione
per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende
quello delle imprese che vi appartengono, che hanno
contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario
imponibile, nonche' dei tributi, contributi ed altre somme
dovute agli enti locali, viene operata su base
concordataria per almeno un triennio, secondo le
disposizioni che seguono;
6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed
anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la
tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al
comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un
triennio, il volume delle imposte dirette di competenza
delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio,
avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita' delle
imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e
ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base
presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le
imprese interessate e' rimessa al distretto, che vi
provvede in base a criteri di trasparenza e parita' di
trattamento, sulla base di principi di mutualita';
8) non concorrono a formare la base imponibile in
quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese
appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi
fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione
delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla
Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari
obblighi e adempimenti fiscali da parte delle imprese
appartenenti al distretto e l'applicazione delle
disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del
concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di
monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati
necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli
elementi di cui al numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono
concordare in via preventiva e vincolante con gli enti
locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il
volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare
dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto e' operata
tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle
imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica
e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per
la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto e'
determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
complesso;
13) criteri generali per la determinazione di
quanto dovuto in base al concordato vengono determinati
dagli enti locali interessati, previa consultazione delle
categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
14) la ripartizione del carico tributario
derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese
interessate e' rimessa al distretto, che vi provvede in
base a criteri di trasparenza e parita' di trattamento,
sulla base di principi di mutualita';
15) in caso di osservanza del concordato, i
controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione di quanto dovuto in base al concordato;".
3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative
dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo
36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».
3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si
applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare
al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo
la produzione dei beni per i quali sono previsti gli
incentivi di cui al presente decreto.
3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma
3-bis e' subordinata alla preventiva autorizzazione
comunitaria.
4. Dall'attuazione del comma 1, nonche' dell'articolo
1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, come modificati dal presente articolo, non devono
derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno
2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.
4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi
dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma,
quale quella della concessione di finanziamenti, del
rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di
rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a
favore delle imprese per finalita' di sostegno
dell'economia. Le predette operazioni possono essere
effettuate in via diretta ovvero attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle
imprese per finalita' di sostegno dell'economia, che
possono essere effettuate esclusivamente attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
credito nonche' attraverso la sottoscrizione di fondi
comuni di investimento gestiti da una societa' di gestione
collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale
realizza uno o piu' fini istituzionali della Cassa depositi
e prestiti Spa. Lo Stato e' autorizzato a sottoscrivere,
per l'anno 2010, fino a 500.000 euro di quote di societa'
di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi
comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a
investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi
quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione
delle imprese di minore dimensione.
4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacita' innovativa e la
propria competitivita' sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti
nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del
contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il
contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo
patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica,
salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del
comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un
organo comune destinato a svolgere un'attivita', anche
commerciale, con i terzi:
1);
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni
caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in
relazione al programma di rete, i terzi possono far valere
i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la
soggettivita' giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro
due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo
comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in
quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di
esercizio della societa' per azioni, e la deposita presso
l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;
si applica, in quanto compatibile, l'articolo
2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli
adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il
contratto deve essere redatto per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale
rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai
competenti uffici del registro delle imprese attraverso il
modello standard tipizzato con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione
del contratto o per adesione successiva, nonche' la
denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi
della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di
innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva
dei partecipanti e le modalita' concordate con gli stessi
per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che
contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi
assunti da ciascun partecipante; le modalita' di
realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e
i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli
eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si
obbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione
del fondo medesimo; se consentito dal programma,
l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche mediante
apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi
dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di
adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause
facoltative di recesso anticipato e le condizioni per
l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni
caso l'applicazione delle regole generali di legge in
materia di scioglimento totale o parziale dei contratti
plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il
nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune
per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
a tale soggetto, nonche' le regole relative alla sua
eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
essa acquista soggettivita' giuridica e, in assenza della
soggettivita', degli imprenditori, anche individuali,
partecipanti al contratto salvo che sia diversamente
disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione
negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema
imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
innovazione previsti dall'ordinamento, nonche'
all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei
prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente
garantita la genuinita' della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei
partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune
che non rientri, quando e' stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo,
nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle
modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del
programma medesimo.
4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera
e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle
pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si
procede alla ricognizione di interventi agevolativi
previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle
imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle
procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo
periodo. Restano ferme le competenze regionali per le
procedure di rispettivo interesse.
4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a
iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso
cui e' iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del
contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita
l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti
coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le
modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate
per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto
modificativo, presso la sezione del registro delle imprese
presso cui e' iscritta la stessa impresa. L'ufficio del
registro delle imprese provvede alla comunicazione della
avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a
tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso
cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno
alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se e'
prevista la costituzione del fondo comune, la rete puo'
iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede;
con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede
la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo
25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al
presente articolo si applicano le disposizioni
dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla
relativa richiesta.
4-quinquies.1. E' promossa la stipulazione di accordi
di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo
sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine
di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione
agrosilvo-pastorale nonche' per la conservazione e per
l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.
4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma
4-quinquies.1 sono stipulati tra due o piu' soggetti,
singoli o associati, di cui almeno la meta' deve essere
titolare del diritto di proprieta' o di un altro diritto
reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali
o almeno un contraente deve rappresentare, in forma
consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti
titolari dei diritti di proprieta' o di un altro diritto
reale o personale di godimento su beni
agro-silvo-pastorali.
4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo scopo di
valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione
agro-silvo-pastorale nonche' di assicurare la conservazione
e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della
biodiversita' e dei paesaggi forestali, possono:
a) individuare e mettere in atto le migliori
soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli
obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli
accordi medesimi;
b) promuovere la gestione associata e sostenibile
delle proprieta' agro-silvo-pastorali per il recupero
funzionale e produttivo delle proprieta' fondiarie
pubbliche e private, singole e associate, nonche' dei
terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2
dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e
filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34;
c) prevedere la realizzazione di interventi volti
alla riduzione dei rischi naturali, del rischio
idrogeologico e di incendio boschivo;
d) prevedere la realizzazione di interventi e di
progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla
valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in
cui operano;
e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle
aree interne sia in qualita' di proprietari o di titolari
di altri diritti reali o personali sulle superfici
agro-silvo-pastorali sia in qualita' di esercenti attivita'
di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo,
sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i
soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di
rete secondo le disposizioni del comma 4-quater.
4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai commi
4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono
equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni
promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro
diffusione e attuazione.
4-sexies. Per gli anni 2020 e 2021, il contratto di
rete puo' essere stipulato per favorire il mantenimento dei
livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da
crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati
di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorita'
competenti. Rientrano tra le finalita' perseguibili
l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla
rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro,
l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro
per chiusura di attivita' o per crisi di impresa, nonche'
l'assunzione di figure professionali necessarie a
rilanciare le attivita' produttive nella fase di uscita
dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli
istituti del distacco e della codatorialita', ai sensi
dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni
lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.
4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per
gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al
rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
definite le modalita' operative per procedere alle
comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata
dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a
dare attuazione alla codatorialita' di cui all'articolo 30,
comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.
4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al
presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di
pubblicita' di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto
previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al
comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai
sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, con l' assistenza di organizzazioni di rappresentanza
dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale
presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano
espressione di interessi generali di una pluralita' di
categorie e di territori.».
 
Art. 18 ter
Proroga di disposizioni in tema di approvvigionamento di materie
prime critiche

1. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «31 luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 30, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante
misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 30 (Disposizioni in tema di approvvigionamento
di materie prime critiche). - 1. Con decreto del Presidente
del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello
sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, sulla base della
rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che
deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla
necessita' di approvvigionamento di filiere produttive
strategiche, sono individuate le materie prime critiche,
per le quali le operazioni di esportazione al di fuori
dell'Unione europea sono soggette alla procedura di
notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non
originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche
e la loro esportazione e' soggetta all'obbligo di notifica
di cui al comma 2.
2. I soggetti che intendono esportare dal territorio
nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione
europea le materie prime critiche individuate ai sensi del
comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1
hanno l'obbligo di notificare, almeno venti giorni prima
dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale una informativa completa
dell'operazione.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non
osservi l'obbligo di cui al comma 2 e' soggetto a una
sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del
valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro
30.000 per ogni singola operazione.
4. Le misure di cui al presente articolo si applicano
fino al 30 settembre 2022.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attivita' di
controllo previste dal presente articolo avvalendosi delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.».
 
Art. 19
Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese
agricole, della pesca e dell'acquacoltura

1. Per l'anno 2022, la dotazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di 20 milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 128, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
«1. - 127. Omissis.
128. Al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno
del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, il «Fondo per lo
sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca
e dell'acquacoltura», con una dotazione di 300 milioni di
euro per l'anno 2021.
Omissis.».
 
Art. 20
Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e
dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi
energetici. Disposizioni in materia di utilizzazione agricola dei
terreni demaniali e patrimoniali indisponibili

1. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022, attestato mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purche' tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a centoventi mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e, comunque, non superiore a 35.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto ad euro 100 milioni, ai sensi dell'articolo 58 e, quanto ad euro 80 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che sono trasferite su un conto corrente di tesoreria centrale appositamnonente istituito, intestato all'ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie di cui al presente articolo.
2-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'imprenditorialita' agricola giovanile, attraverso la salvaguardia del diritto di prelazione agraria sui terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o dei beni del patrimonio indisponibile appartenenti a enti pubblici, territoriali o non territoriali, compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa, l'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, qualora alla scadenza di cui al comma 4 del presente articolo abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di eta' compresa tra diciotto e quaranta anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralita' di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi».

Riferimenti normativi

- Il riferimento al testo dell'articolo 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e' riportato
nei riferimenti normativi all'articolo 8.
- Si riporta il testo dell'articolo 106, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi
di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati
ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro
eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.».
- Si riporta il testo dell'articolo 47, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa):
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali):
«Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1. Fino
al 30 giugno 2022, fatto salvo quanto previsto dalle
lettere a) e m) , in deroga alla vigente disciplina del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti
misure:
a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito. A
decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse
previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Fino al 30 giugno 2022 la predetta
commissione non e' dovuta per le garanzie rilasciate su
finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di
liquidita' delle imprese conseguenti ai maggiori costi
derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia;
b) l'importo massimo garantito per singola impresa
e' elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione
europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le
imprese con numero di dipendenti non superiore a 499,
determinato sulla base delle unita' di lavoro-anno rilevate
per l'anno 2019. Resta fermo che la misura di cui alla
presente lettera si applica, alle medesime condizioni,
anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei
diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente
da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da piu' enti
pubblici;
c) la percentuale di copertura della garanzia
diretta e' incrementata, anche mediante il concorso delle
sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento
dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie
con durata fino a 72 mesi ovvero del maggior termine di
durata previsto dalla lettera c-bis). A decorrere dal 1°
luglio 2021 le garanzie di cui alla presente lettera sono
concesse nella misura massima dell'80 per cento. L'importo
totale delle predette operazioni finanziarie non puo'
superare, alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del
beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del
personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura
formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese
costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo
del prestito non puo' superare i costi salariali annui
previsti per i primi due anni di attivita';
2) il 25 per cento del fatturato totale del
beneficiario nel 2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di
esercizio e per costi di investimento nei successivi 18
mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi
12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non
superiore a 499; tale fabbisogno e' attestato mediante
apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445;
3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli
produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A,
sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui
al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle
prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per
l'anno 2019;
c-bis) previa notifica e autorizzazione della
Commissione europea, il limite di durata delle nuove
operazioni finanziarie di cui alla lettera c) garantibili
dal Fondo e' innalzato a 120 mesi. Per le operazioni
finanziarie di cui alla lettera c), aventi durata non
superiore a 72 mesi e gia' garantite dal Fondo, nel caso di
prolungamento della durata dell'operazione accordato dal
soggetto finanziatore, puo' essere richiesta la pari
estensione della garanzia, fermi restando il predetto
periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione
finanziaria e la connessa autorizzazione della Commissione
europea;
d) per le operazioni finanziarie aventi le
caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c),
la percentuale di copertura della riassicurazione e'
incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni
speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento
dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di
garanzia o dalle societa' cooperative previste
dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione
che le garanzie da questi rilasciate non superino la
percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'
articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di
un premio che tiene conto della remunerazione per il
rischio di credito. Fino all'autorizzazione della
Commissione Europea e, successivamente alla predetta
autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le
predette caratteristiche di durata e importo di cui alla
lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di
copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per
cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al
90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente
lettera d) anche per durate superiori a dieci anni. La
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con un'ulteriore
garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati
al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino
alla copertura del 100 per cento del finanziamento
concesso;
e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la
garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la
riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo
garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a
condizione che le garanzie da questi rilasciate non
superino la percentuale massima di copertura dell'80 per
cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di
rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario,
purche' il nuovo: finanziamento preveda l'erogazione al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in
misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del
debito accordato in essere del finanziamento oggetto di
rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti deliberati dal
soggetto finanziatore in data successiva alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento
dell'importo del debito accordato in essere del
finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui
alla presente lettera il soggetto finanziatore deve
trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che
attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul
finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;
f) per le operazioni per le quali le banche o gli
intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria
iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di
ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero
l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in
connessione agli effetti indotti dalla diffusione del
COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza;
g) fino al 30 giugno 2022, fermo restando quanto
previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto salvo
quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla
lettera m) del presente comma, la garanzia e' concessa
senza applicazione del modello di valutazione di cui alla
parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilita' e
disposizioni di carattere generale per l'amministrazione
del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27
febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di
accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede
di ammissione della singola operazione finanziaria, la
probabilita' di inadempimento delle imprese e' calcolata
esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo
economico-finanziario del suddetto modello di valutazione.
Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle
operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la
consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a
valere sul Fondo e' corretta in funzione dei dati della
Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal
Gestore del Fondo alla data della presentazione delle
richieste di ammissione alla garanzia;
g-bis) la garanzia e' concessa anche in favore dei
beneficiari finali che presentano, alla data della
richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del
soggetto finanziatore classificate come inadempienze
probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle
avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n.
272 del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione
non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
g-ter) la garanzia e' altresi' concessa, con
esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore
di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima
del 31 gennaio 2020, sono state classificate come
inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o
sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della
parte B) delle avvertenze generali della circolare della
Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono state
oggetto di misure di concessione. In tale caso, il
beneficio della garanzia e' ammesso anche prima che sia
trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui
le suddette esposizioni sono state classificate come
esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
citate esposizioni non sono piu' classificabili come
esposizioni deteriorate, non presentano importi in
arretrato successivi all'applicazione delle misure di
concessione e il soggetto finanziatore, sulla base
dell'analisi della situazione finanziaria del debitore,
possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato
articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del
regolamento (UE) n. 575/2013;
g-quater) la garanzia e' concessa, anche prima che
sia trascorso un anno dalla data in cui sono state
accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla
data in cui le esposizioni sono state classificate come
esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
in favore delle imprese che, in data successiva al 31
dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del
concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno
stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del
1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67
del medesimo regio decreto, purche', alla data di entrata
in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non
siano classificabili come esposizioni deteriorate, non
presentino importi in arretrato successivi all'applicazione
delle misure di concessione e il soggetto finanziatore,
sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del
debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso
integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del
citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del
regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse
le imprese che presentano esposizioni classificate come
sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;
h) non e' dovuta la commissione per il mancato
perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui
all'articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
i) per operazioni di investimento immobiliare nei
settori turistico - alberghiero, compreso il settore
termale, e delle attivita' immobiliari, con durata minima
di 10 anni e di' importo superiore a euro 500.000,00, la
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme di
garanzia acquisite sui finanziamenti;
l) per le garanzie su specifici portafogli di
finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a
imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o
appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici
settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della
tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50
per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
caso di intervento di ulteriori garanti;
m) previa autorizzazione della Commissione Europea
ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla
garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento e, a
decorrere dal 1° luglio 2021, con copertura al 90 per
cento, nonche', a decorrere dal 1° gennaio 2022, con
copertura all'80 per cento, sia in garanzia diretta che in
riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche,
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo
Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla
concessione di credito in favore di piccole e medie imprese
e di persone fisiche esercenti attivita' di impresa, arti o
professioni, di associazioni professionali e di societa'
tra professionisti nonche' di persone fisiche esercenti
attivita' di cui alla sezione K del codice ATECO la cui
attivita' d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza
COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato
mediante dichiarazione autocertificata ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purche' tali
finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale
non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata
fino a 120 mesi e un importo non superiore,
alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi,
a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2),
come risultante dall'ultimo bilancio depositato o
dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data
della domanda di garanzia ovvero da altra idonea
documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non
superiore a 30.000 euro. Si ha un nuovo finanziamento
quando, ad esito della concessione del finanziamento
coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle
esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto
finanziato risulta superiore all'ammontare delle
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per
decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di
cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera altresi' l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
In relazione alle predette operazioni, il soggetto
richiedente applica all' operazione finanziaria un tasso di
interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio
complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che
tiene conto della sola copertura dei soli costi di
istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e,
comunque, tale tasso non deve essere superiore allo 0,20
per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del
rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con
durata analoga al finanziamento. A decorrere dal 1° luglio
2021, per i finanziamenti con copertura al 90 per cento,
puo' essere applicato un tasso di interesse diverso da
quello previsto dal periodo precedente. In favore di tali
soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di
garanzia per le piccole e medie imprese e' concesso
automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il
soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla
garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale
del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito
definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo
medesimo. A decorrere dal 1° aprile 2022, per il rilascio
della garanzia di cui alla presente lettera e' previsto il
pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662. La garanzia e' altresi' concessa in
favore di beneficiari finali che presentano esposizioni
che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state
classificate come inadempienze probabili o esposizioni
scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle
avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare
n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a
condizione che le predette esposizioni alla data della
richiesta del finanziamento non siano piu' classificabili
come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel
caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di
misure di concessione, la garanzia e' altresi' concessa in
favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse
esposizioni non siano classificabili come esposizioni
deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo
6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto
disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo;
m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m)
concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari
possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e
alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove
condizioni introdotte dalla legge di conversione del
presente decreto;
m-ter) per i finanziamenti di cui alle lettere m) e
m-bis), il cui termine iniziale di rimborso del capitale e'
previsto nel corso dell'anno 2022, il termine anzidetto, su
richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le
parti, puo' essere differito di un periodo non superiore a
sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e
prudenziali;
n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare
di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attivita'
d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19,
secondo quanto attestato dall'interessato mediante
dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, la garanzia di cui alla lettera c) puo' essere
cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o
altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere
su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento
del finanziamento concesso. La predetta garanzia puo'
essere rilasciata per prestiti di importo non superiore,
alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera
c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad
esito della concessione del finanziamento coperto da
garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del
finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta
superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla
data di entrata in vigore del presente decreto, corretto
per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due
date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito
tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto
finanziato. Le regioni, gli enti locali, le Camere di
Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le
Amministrazioni di settore, anche unitamente alle
associazioni e agli enti di riferimento, possono conferire
risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni
speciali finalizzate a sostenere l' accesso al credito,
anche a favore di determinati settori economici o filiere
d'impresa e reti d'impresa di cui all'articolo 3, commi
4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la
garanzia e' estesa esclusivamente alla quota di credito
incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi
di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera, altresi', l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore;
n-bis) previa autorizzazione della Commissione
europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da
COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio
2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale
sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri
fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi
pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle
attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n.
108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse
sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai
fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di
destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti
costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei
confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o
amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale o
nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote
richieste per la costituzione e per le deliberazioni
dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere
entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, e'
di competenza dell'assemblea ordinaria;
o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini
riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle
operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta
anche su operazioni finanziarie gia' perfezionate con
l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non
oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e,
comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali
casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore
del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del
tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito,
al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta
concessione della garanzia;
p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a
25.000 euro la garanzia e' rilasciata con la possibilita'
per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a
ventiquattro mesi.
2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente
disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le
garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano
d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate
dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per
cento da imprese aventi, alla data di inclusione
dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal
soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni,
non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione
Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure:
a) l'ammontare massimo dei portafogli di
finanziamenti e' innalzato a euro 500 milioni;
b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di
durata e importo previste dal comma 1, lettera c), e
possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal
soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul
portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva
al 31 gennaio 2020;
c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la
valutazione del merito di credito da parte del Gestore del
Fondo;
d) il punto di stacco e lo spessore della tranche
junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati
utilizzando la probabilita' di default calcolata dal
soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota
non superiore al 90 per cento della tranche junior del
portafoglio di finanziamenti;
f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18
gennaio 2018, non puo' superare il 15 per cento
dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il
18 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad
oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione
di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di
programmi di investimenti;
g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi
nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento
della perdita registrata sul singolo finanziamento;
h) i finanziamenti possono essere concessi anche in
favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui
territorio e' stata disposta la limitazione dell'intervento
del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia
dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia
collettiva.
3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "fino al 31 dicembre
2020" sono sostituite dalle seguenti "fino al 10 aprile
2020".
4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai
sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi
di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle
risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale,
regionale e camerale, puo' essere concessa sui
finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a
copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta
dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di
altri fondi di garanzia di natura pubblica.
4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, anche tramite propri organismi consortili,
con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a
legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al
credito da parte delle piccole e medie imprese, possono,
anche con la costituzione di appositi fondi, concedere
contributi alle piccole e medie imprese in conto
commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse
alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i costi delle
garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.
4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma
4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662,
qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia
immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto e' concesso
all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza
della documentazione medesima. Nel caso in cui la
documentazione successivamente pervenuta accerti la
sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della
medesima disciplina antimafia, e' disposta la revoca
dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4,
del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e
dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, mantenendo l'efficacia della garanzia.
6. All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "organismi
pubblici'' sono inserite le parole "e privati".
7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nonche' le garanzie su portafogli di minibond, sono
concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo,
assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un
ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al
rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie,
pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile
del Fondo.
8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in possesso del
requisito per la qualificazione come micro, piccola o media
impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura
massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento
e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno
iniziato la propria attivita' non oltre tre anni prima
della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente
valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati,
senza valutazione del merito di credito, della garanzia del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi
da banche e intermediari finanziari finalizzati alla
concessione, da parte dei medesimi operatori, di erogazioni
di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal
medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.
9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "euro
25.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro
40.000,00".
10. Per le finalita' di cui al presente articolo, al
Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati
1.729 milioni di euro per l'anno 2020.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in
quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, in favore delle imprese agricole, forestali,
della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonche'
dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per
le finalita' di cui al presente comma sono assegnati
all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette
risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria
centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per
essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario
derivante dalla gestione delle garanzie.
12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, e' abrogato.
12-bis. Fino al 30 giugno 2022, le risorse del Fondo
di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di
euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della
garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente
articolo in favore degli enti non commerciali, compresi gli
enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti. Per le finalita' di cui al presente comma,
per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite,
proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti
dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo
statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31
dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto
approvato dall'organo statutariamente competente per
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede,
quanto a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della
disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo
7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6 (Utilizzazione agricola dei terreni demaniali
e patrimoniali indisponibili). - 1. Le disposizioni recate
dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e
successive modificazioni, dalla legge 3 maggio 1982, n.
203, e successive modificazioni, si applicano anche ai
terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali
di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile
appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non
territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano
oggetto di affitto o di concessione amministrativa.
2. L'ente proprietario puo' recedere in tutto o in
parte dalla concessione o dal contratto di affitto mediante
preavviso non inferiore a sei mesi e pagamento di una
indennita' per le coltivazioni in corso che vadano perdute
nell'ipotesi che il terreno demaniale o equiparato o
facente parte del patrimonio indisponibile debba essere
improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la
demanialita' o l'indisponibilita' e' posta.
3. Sui terreni di cui al comma 1 del presente
articolo sono ammessi soltanto i miglioramenti, le
addizioni e le trasformazioni concordati tra le parti o
quelli eseguiti a seguito del procedimento di cui
all'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203. In
quest'ultimo caso l'autorita' competente non puo' emettere
parere favorevole se i miglioramenti, le addizioni e le
trasformazioni mantengono la loro utilita' anche dopo la
restituzione del terreno alla sua destinazione
istituzionale.
4. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo,
alla scadenza della concessione amministrativa o del
contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei
terreni di loro proprieta' devono adottare procedure di
licitazione privata o trattativa privata. A tal fine
possono avvalersi della disposizione di cui all'articolo
23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come
sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della legge 3
maggio 1982, n. 203.
4-bis. Fatto salvo il diritto di prelazione di cui
all'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203,
qualora alla scadenza di cui al comma 4 del presente
articolo abbiano manifestato interesse all'affitto o alla
concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli,
di eta' compresa tra diciotto e quaranta anni,
l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato
nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di
pluralita' di richieste da parte dei predetti soggetti,
fermo restando il canone base, si procede mediante
sorteggio tra gli stessi.».
 
Art. 20 bis
Disposizione in materia di prelazione, per favorire la continuita'
aziendale delle imprese agricole

1. All'articolo 14, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, dopo le parole: «Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) o» sono inserite le seguenti: «, con esclusivo riferimento alla prelazione dei confinanti,».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge 26
maggio 1965, n. 590 recante disposizioni per lo sviluppo
della proprieta' coltivatrice, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 14. - Il diritto di prelazione previsto
dall'art. 8 non puo' essere esercitato quando i terreni
vengano acquistati dagli Enti ai sensi e per gli scopi
previsti dal precedente art. 12, o quando vengano
acquistati o venduti dall'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA) o ,con esclusivo
riferimento alla prelazione dei confinanti, quando sui
finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni
per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia
stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo
17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Sono estinti ad ogni effetto tutti i diritti di uso
civico e le servitu' civiche che eventualmente gravino sui
terreni trasferiti in proprieta' agli Enti o alla Cassa per
la formazione della proprieta' contadina, salvo indennizzo
da far valere sul prezzo di acquisto.».
 
Art. 20 ter
Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle
imprese nei confronti della pubblica amministrazione

1. Al comma 1 dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «forniture» sono inserite le seguenti: «, prestazioni professionali»;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui e' richiesta la compensazione»;
c) al secondo periodo, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di cui al primo periodo,».
c) al secondo periodo, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di cui al primo periodo,».
2. Il comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 28-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito, come modificato dalla presente legge:
«Art. 28-quater (Compensazioni di crediti con somme
dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal
1º gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni per somministrazione, forniture, prestazioni
professionali e appalti, possono essere compensati con le
somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Le
disposizioni del primo periodo si applicano anche alle
somme contenute nei carichi affidati all'agente della
riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni
caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a
quello in cui e' richiesta la compensazione. Ai fini di cui
al primo periodo, la certificazione prevista dall'articolo
9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma
3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto,
recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante
l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a
richiesta del creditore, per il pagamento, totale o
parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a
ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per
il pagamento del credito. L'estinzione del debito a ruolo
e' condizionata alla verifica dell'esistenza e validita'
della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o
l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi
all'agente della riscossione l'importo oggetto della
certificazione entro sessanta giorni dal termine nella
stessa indicato, l'agente della riscossione ne da'
comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e
delle finanze e l'importo oggetto della certificazione e'
recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo
Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le
quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di
gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le
risorse destinate al finanziamento corrente del servizio
sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia
stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla
base del ruolo emesso a carico del titolare del credito,
alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al
titolo II del presente decreto. Le modalita' di attuazione
del presente articolo sono stabilite con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di
garantire il rispetto degli equilibri programmati di
finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
(interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione
Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del
gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015):
«Art. 12 (Misure per favorire il credito alla piccola
e media impresa). - 1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
"1-bis. La presente legge si applica altresi'
alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la
sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli
similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque
titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi
e convertibili, da parte della societa' emittente i titoli.
Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o
acquisto di titoli, i richiami ai debitori ceduti si
intendono riferiti alla societa' emittente i titoli.";
b) all'articolo 2, dopo il comma 4 e' inserito il
seguente:
"4-bis. Nel caso in cui i titoli oggetto delle
operazioni di cartolarizzazione siano destinati ad
investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli
possono essere sottoscritti anche da un unico
investitore.".
c) all'articolo 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:
"2-bis. Le societa' di cui al comma 1 possono
aprire conti correnti segregati presso la banca depositaria
ovvero presso i soggetti di cui i soggetti all'articolo 2,
comma 3, lettera c), dove vengano accreditate le somme
corrisposte dai debitori ceduti nonche' ogni altra somma
pagata o comunque di spettanza della societa' ai sensi
delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di
ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai
sensi dei contratti dell'operazione. Le somme accreditate
su tali conti segregati costituiscono patrimonio separato a
tutti gli effetti da quello del depositario e da quello
degli altri depositanti. Su tali somme non sono ammesse
azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al
comma 2 e tali somme possono essere utilizzate
esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati
dai soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei
contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi
insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonche' per il
pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di
avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui
al titolo IV del testo unico bancario, nonche' di procedure
concorsuali o di accordi di ristrutturazione, le somme
accreditate su tali conti non sono considerate come
rientranti nel patrimonio del soggetto e non sono soggette
a sospensione dei pagamenti e vengono integralmente
restituite alla societa' per conto della quale e' avvenuto
l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza
la necessita' di attendere i riparti e le altre
restituzioni.
2-ter. I soggetti che svolgono, anche su delega
dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, i servizi
indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), nell'ambito
di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, possono
aprire presso banche conti correnti segregati dove vengano
accreditate le somme incassate per conto della societa'
cessionaria o della societa' emittente dai debitori ceduti.
Sulle somme accreditate sui conti segregati, non sono
ammesse azioni da parte dei creditori dei soggetti che
svolgono i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3,
lettera c), se non per l'eccedenza delle somme incassate e
dovute alla societa' cessionaria o emittente. In caso di
avvio di procedimenti concorsuali o di accordi di
ristrutturazione, le somme accreditate sui conti segregati,
per un importo pari alle somme incassate e dovute alla
societa' cessionaria o emittente, non vengono considerate
come rientranti nel patrimonio del soggetto che svolge i
servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), e
vengono integralmente restituite alla societa' per conto
della quale e' avvenuto l'incasso, secondo i termini
contrattuali e comunque senza la necessita' di attendere i
riparti e le altre restituzioni.";
d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai
sensi della presente legge si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico
bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad
oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21
febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del
presente articolo, e' sufficiente che la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga
l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di
cessione. Alle medesime cessioni puo' altresi' applicarsi,
su espressa volonta' delle parti, il disposto dell'articolo
5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
2. Dalla data della pubblicazione della notizia
dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla
data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del
corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e
sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse
azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra
disposizione, non e' esercitabile dai relativi debitori
ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla
societa' di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori
nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data.
Dalla stessa data la cessione dei crediti e' opponibile:
a) agli altri aventi causa del cedente, il cui
titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i
terzi in data anteriore;
b) ai creditori del cedente che non abbiano
pignorato il credito prima della pubblicazione della
cessione.
2-bis. In caso di cessione di crediti derivanti
da aperture di credito, anche regolate in conto corrente,
l'espletamento delle formalita' di opponibilita' previste
dal presente articolo produce gli effetti ivi indicati
anche con riferimento a tutti i crediti futuri nascenti da
tali contratti, a condizione che i contratti siano
stipulati prima della data di espletamento di tali
formalita'.";
2) al comma 3, le parole: "non si applica" sono
sostituite dalle seguenti: "non si applicano l'articolo 65
e";
3) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Alle cessioni effettuate nell'ambito di
operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli
articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, nonche' le altre disposizioni che richiedano
formalita' diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui
alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle
funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a
soggetti diversi dal cedente e' dato avviso mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonche'
comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.
4-ter. In caso di cessione di crediti derivanti
da aperture di credito, anche regolate in conto corrente,
il diritto di rendere esigibile il credito ceduto e'
esercitato dalla societa' cessionaria in conformita' alle
previsioni del relativo contratto o, in mancanza, con un
preavviso non inferiore a quindici giorni.";
e) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente:
"2-bis. I titoli emessi nell'ambito di operazioni
di cartolarizzazione di cui all'articolo 1, comma 1-bis,
anche non destinati ad essere negoziati in un mercato
regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e
anche privi di valutazione del merito di credito da parte
di operatori terzi, costituiscono attivi ammessi a
copertura delle riserve tecniche delle imprese di
assicurazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
presente disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che
disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle
riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati.
L'investimento nei titoli di cui al presente comma e'
altresi' compatibile con le vigenti disposizioni in materia
di limiti di investimento di fondi pensione.";
f) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:
"2-bis. Nel caso di operazioni realizzate
mediante cessione a un fondo comune di investimento, i
servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c),
possono essere svolti, in alternativa ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 6, dalla societa' di gestione del
risparmio che gestisce il fondo. Alle cessioni dei crediti
effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4
e 6, comma 2, della presente legge, nonche' le restanti
disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.
2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 2-bis, si applicano, in quanto compatibili, alle
imprese ed ai soggetti ivi menzionati ai fini
dell'investimento nelle quote dei fondi di cui all'articolo
7, comma 2-bis.";
g) al comma 1 dell'articolo 7-bis, dopo le parole:
"all'articolo 3, commi 2," sono inserite le seguenti:
"2-bis, 2-ter e";
h) dopo l'articolo 7-ter e' inserito il seguente:
"Art. 7-quater (Cessione di ulteriori crediti e
titoli). - 1. Gli articoli 7-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7,
e 7-ter, comma 1, e le disposizioni ivi richiamate si
applicano anche alle operazioni, ivi disciplinate, aventi
ad oggetto obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali
finanziarie, crediti garantiti da ipoteca navale, crediti
nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti
da contratti di leasing o di factoring, nonche' di titoli
emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione
aventi ad oggetto crediti della medesima natura. Tali
crediti e titoli possono essere ceduti anche da societa'
facenti parte di un gruppo bancario.
2. Il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo
7-bis adotta anche disposizioni di attuazione del presente
articolo con riferimento ai medesimi profili ivi
menzionati. Il medesimo regolamento individua le categorie
di crediti o titoli di cui al comma 1, cui si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo, e regola
l'emissione di titoli di cui al presente articolo
differenziandoli dai titoli emessi ai sensi dell'articolo
7-bis.".
2. All'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, dopo il comma 26 e' aggiunto il seguente:
"26-bis. Le obbligazioni, le cambiali finanziarie e
i titoli similari di cui al presente articolo, le quote di
fondi di investimento che investono prevalentemente negli
anzidetti strumenti finanziari, nonche' i titoli
rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi
ad oggetto gli anzidetti strumenti finanziari
costituiscono, anche se non destinati ad essere negoziati
in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di
negoziazione e anche se privi di valutazione del merito di
credito da parte di operatori terzi, attivi ammessi a
copertura delle riserve tecniche delle imprese di
assicurazione di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
presente disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che
disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle
riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati.
L'investimento nei titoli e nelle quote di fondi di cui al
presente comma e' altresi' compatibile con le vigenti
disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi
pensione.".
3. All'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n.
52, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini dell'ottenimento della data certa
del pagamento e' sufficiente l'annotazione del contante sul
conto di pertinenza del cedente, in conformita' al disposto
dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170.".
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 15, primo comma, dopo le parole:
"dalla legge 24 novembre 2003, n. 326," sono inserite le
seguenti: "per le quali e' stata esercitata l'opzione di
cui all'articolo 17,";
b) all'articolo 17, primo comma, le parole: "sono
tenuti a" sono sostituite dalle seguenti: «, a seguito di
specifica opzione, possono» e dopo il primo periodo e'
aggiunto il seguente: "L'opzione e' esercitata per iscritto
nell'atto di finanziamento.";
c) dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente:
"Art. 20-bis (Operazioni di finanziamento
strutturate). - 1. Gli articoli da 15 a 20 si applicano
anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in
qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di
finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o
titoli similari alle obbligazioni di cui all'articolo 44,
comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da chiunque
sottoscritte, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni,
postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in
relazione alle stesse, nonche' ai trasferimenti di garanzie
anche conseguenti alla cessione delle predette
obbligazioni, nonche' alla modificazione o estinzione di
tali operazioni.
2. L'opzione di cui all'articolo 17, primo comma,
e' esercitata nella deliberazione di emissione o in analogo
provvedimento autorizzativo.
3. L'imposta sostitutiva e' dovuta dagli
intermediari finanziari incaricati, ai sensi del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, delle attivita' di
promozione e collocamento delle operazioni di cui al comma
1, ovvero, nel caso in cui tali intermediari non
intervengano, dalle societa' che emettono le obbligazioni o
titoli similari con riferimento ai quali e' stata
esercitata l'opzione. Il soggetto finanziato risponde in
solido con i predetti intermediari per il pagamento
dell'imposta.
4. Gli intermediari finanziari e le societa'
emittenti tenute al pagamento dell'imposta sostitutiva
dichiarano, secondo le modalita' previste dall'articolo 20
del presente decreto e dall'articolo 8, comma 4, del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,
l'ammontare delle obbligazioni collocate.
5. Alle operazioni di cui al presente articolo
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3,
commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 202.".
5. Dopo l'articolo 32, comma 9 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, e' inserito il seguente:
"9-bis. La ritenuta del 20 per cento di cui
all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli
interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari, e delle cambiali finanziarie, corrisposti a
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari le
cui quote siano detenute esclusivamente da investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e il cui patrimonio
sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli
o cambiali finanziarie.".
6. All'articolo 46 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il privilegio previsto dal presente
articolo puo' essere costituito anche per garantire
obbligazioni e titoli similari emessi da societa' ai sensi
degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice civile, la
cui sottoscrizione e circolazione e' riservata a
investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.";
b) al comma 2 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) dopo le parole: "banca creditrice" sono
inserite le seguenti: "o, nel caso di obbligazioni o titoli
di cui al comma 1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori
di tali obbligazioni o un loro rappresentante";
2) dopo le parole: "e le condizioni del
finanziamento" sono inserite le seguenti: "o, nel caso di
obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, gli elementi
di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) dell'articolo 2414 del
codice civile o di cui all'articolo 2483, comma 3, del
codice civile".
6-bis. In aggiunta a quanto gia' previsto dalla
legislazione vigente, la garanzia del Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, puo' essere concessa in favore delle
societa' di gestione del risparmio che, in nome e per conto
dei fondi comuni di investimento da esse gestiti,
sottoscrivano obbligazioni o titoli similari di cui
all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, e successive modificazioni, emessi da piccole e
medie imprese. Tale garanzia puo' essere concessa a fronte
sia di singole operazioni di sottoscrizione di obbligazioni
e titoli similari sia di portafogli di operazioni.
L'importo massimo garantibile, per ciascun soggetto
beneficiario finale, relativamente alle operazioni
finanziarie di cui al secondo periodo, non puo' essere
superiore a 5 milioni di euro a valere sulle disponibilita'
del citato Fondo. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti, nel rispetto degli equilibri
di finanza pubblica, i requisiti e le caratteristiche delle
operazioni ammissibili, le modalita' di concessione della
garanzia, i criteri di selezione nonche' l'ammontare
massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da
destinare alla copertura del rischio derivante dalla
concessione della garanzia di cui al presente articolo.
7. All'onere derivante dal comma 4, pari a 4 milioni
di euro annui a decorrere dall'esercizio 2014, si provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo
di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico.
7-bis. (abrogato).
7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 26
febbraio 2014, e' modificata la determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n.
145744 del 23 dicembre 2013, al fine di eliminare, per
l'anno 2014, l'incremento dell'accisa sulla birra,
decorrente dal 1° marzo 2014. Alle minori entrate derivanti
dall'attuazione del primo periodo del presente comma, pari
a 15 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a
7,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 7,5 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».
 
Art. 21
Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni
immateriali 4.0

1. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta prevista dall'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' elevata al 50 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,7 milioni di euro per l'anno 2022, 19,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'allegato B annesso alla legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019):

«Allegato B (Articolo 1, comma 10)
Beni immateriali (software, sistemi e system
integration, piattaforme e applicazioni) connessi a
investimenti in beni materiali «Industria 4.0»
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni
e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o
ad alte prestazioni, in grado di permettere la
progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la
sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea
del processo produttivo, del prodotto e delle sue
caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o
l'archiviazione digitale e integrata nel sistema
informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo
di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data
Analytics),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi
che tengano conto dei flussi dei materiali e delle
informazioni,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
supporto alle decisioni in grado di interpretare dati
analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea
specifiche azioni per migliorare la qualita' del prodotto e
l'efficienza del sistema di produzione,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
gestione e il coordinamento della produzione con elevate
caratteristiche di integrazione delle attivita' di
servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione
(quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica,
bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi
CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche
riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud
computing),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il
monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle
macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i
sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
realta' virtuale per lo studio realistico di componenti e
operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti
immersivi o solo visuali,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
reverse modeling and engineering per la ricostruzione
virtuale di contesti reali,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado
di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra
loro che con l'ambiente e gli attori circostanti
(Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di
sensori intelligenti interconnessi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il
dispatching delle attivita' e l'instradamento dei prodotti
nei sistemi produttivi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
gestione della qualita' a livello di sistema produttivo e
dei relativi processi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e
configurabile di risorse a supporto di processi produttivi
e di gestione della produzione e/o della supply chain
(cloud computing),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
industrial analytics dedicati al trattamento ed
all'elaborazione dei big data provenienti dalla
sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data
Analytics &(ampersand) Visualization, Simulation e
Forecasting),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
artificial intelligence &(ampersand) machine learning che
consentono alle macchine di mostrare un'abilita' e/o
attivita' intelligente in campi specifici a garanzia della
qualita' del processo produttivo e del funzionamento
affidabile del macchinario e/o dell'impianto,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da
elevata capacita' cognitiva, interazione e adattamento al
contesto, autoapprendimento e riconfigurabilita'
(cybersystem),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot
collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, la qualita' dei prodotti finali e la
manutenzione predittiva,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
gestione della realta' aumentata tramite wearable device,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che
consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione
di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi
di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la
produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere
anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da
attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
virtual industrialization che, simulando virtualmente il
nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi
cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di
evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee
produttive reali,
sistemi di gestione della supply chain finalizzata al
drop shipping nell'e-commerce,
software e servizi digitali per la fruizione immersiva,
interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realta'
aumentata,
software, piattaforme e applicazioni per la gestione e
il coordinamento della logistica con elevate
caratteristiche di integrazione delle attivita' di servizio
(comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con
integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei
dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e
guasti dei dispositivi on-field).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1058,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«1. - 1057-bis. Omissis.
1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi
ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge
11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020
e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024,
a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al
20 per cento del costo di acquisizione, il credito
d'imposta e' riconosciuto nella misura del 20 per cento del
costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari
a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le
spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei
beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con
risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di
cloud computing"), per la quota imputabile per competenza.
Omissis.».
 
Art. 22

Credito d'imposta per la formazione 4.0

1. Al fine di rendere piu' efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dall'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attivita' formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalita' stabilite con il medesimo decreto ministeriale.
2. Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto che non soddisfino le condizioni previste dal comma 1, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 211, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
«1. - 210-bis. Omissis.
211. Nei confronti delle piccole imprese, il credito
d'imposta e' riconosciuto in misura pari al 50 per cento
delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di
300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito
d'imposta e' riconosciuto in misura pari al 40 per cento
delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di
250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il
credito d'imposta e' riconosciuto in misura pari al 30 per
cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale
di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta e'
comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i
limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i
destinatari delle attivita' di formazione ammissibili
rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti
svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
17 ottobre 2017.
Omissis.».
 
Art. 23
Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche e del
settore audiovisivo

1. Al fine di favorire la ripresa delle attivita' e lo sviluppo delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all'articolo 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220, e' riconosciuto nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o del 60 per cento dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima legge n. 220 del 2016.
1-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per gli anni 2022 e 2023, il credito d'imposta di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, e' riconosciuto, in favore delle piccole e medie imprese, in misura non superiore al 60 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessa di avere efficacia la riduzione del termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), punto i., del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo n. 303 del 14 luglio 2017.
1-quater. Al fine di sostenere la ripresa delle sale cinematografiche, per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di iniziative volte a incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
1-quinquies. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta».
1-sexies. La disposizione di cui al comma 1-quinquies si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 17, 18 e 21 della
legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e
dell'audiovisivo):
«Art. 17 (Credito d'imposta per le imprese
dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e
di post-produzione). - 1. Alle imprese di esercizio
cinematografico e' riconosciuto un credito d'imposta, in
misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40
per cento delle spese complessivamente sostenute per la
realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale
inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento
strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per
l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di
impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle
sale.
2. Alle industrie tecniche e di post-produzione, ivi
inclusi i laboratori di restauro, e' riconosciuto un
credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per cento
e non superiore al 30 per cento delle spese sostenute per
l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore.
3. Nella determinazione dell'aliquota del credito
d'imposta di cui al presente articolo, il decreto di cui
all'articolo 21 tiene conto, fra l'altro, della esistenza
della sala cinematografica in data anteriore al 1° gennaio
1980.»
«Art. 18 (Credito d'imposta per il potenziamento
dell'offerta cinematografica). - 1. Al fine di potenziare
l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la
presenza in sala cinematografica di opere audiovisive
italiane ed europee, agli esercenti sale cinematografiche
e' riconosciuto un credito d'imposta commisurato ad
un'aliquota massima del 20 per cento sugli introiti
derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con
particolare riferimento alle opere italiane ed europee,
anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle
rispettive sale cinematografiche, con modalita' adeguate a
incrementare la fruizione da parte del pubblico secondo le
disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo
21.
2. Il decreto di cui all'articolo 21 prevede
meccanismi incentivanti a favore delle opere italiane e, ai
fini degli obiettivi previsti dall'articolo 12, per
particolari tipologie di opere e di sale cinematografiche,
con particolare riferimento alle piccole sale
cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti.»
«Art. 21 (Disposizioni comuni in materia di crediti
d'imposta). - 1. I crediti d'imposta di cui alla presente
sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e
19, sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo
indicato con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5.
Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle
risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le
diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale
riparto puo' essere modificato, con le medesime modalita',
anche in corso d'anno.
2. I crediti d'imposta previsti nella presente
sezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente
sezione non si applica il limite di utilizzo di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa
adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da
parte del Ministero e dell'effettivita' del diritto al
credito medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal
beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto
per il credito sportivo, finanziari e assicurativi
sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono
utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei
propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
La cessione del credito non pregiudica i poteri delle
competenti amministrazioni relativi al controllo delle
dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e
all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il
credito d'imposta. Il Ministero e l'Istituto per il credito
sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere
che le somme corrispondenti all'importo dei crediti
eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto
Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e
iniziative nel settore della cultura, con particolare
riguardo al cinema e all'audiovisivo.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello
sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per
ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste
nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi
stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le
aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere
ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie
tipologie di sala cinematografica, la base di
commisurazione del beneficio, con la specificazione dei
riferimenti temporali, nonche' le ulteriori disposizioni
applicative della presente sezione, fra cui i requisiti, le
condizioni e la procedura per la richiesta e il
riconoscimento del credito, prevedendo modalita' atte a
garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite
massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonche' le
modalita' dei controlli e i casi di revoca e decadenza.
5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del
mercato nel settore del cinema e dell'audiovisivo, puo'
adottare, nel limite delle risorse individuate con il
decreto di cui all'articolo 13, comma 5, uno o piu' decreti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga
alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui
alla presente sezione e al limite massimo stabilito dal
comma 1 del presente articolo.
6. Le risorse stanziate per il finanziamento dei
crediti d'imposta previsti nella presente sezione, laddove
inutilizzate e nell'importo definito con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il
cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
n. 303 del 14 luglio 2017 (Individuazione dei casi di
esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti
dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonche' dei parametri
e requisiti per definire la destinazione cinematografica
delle opere audiovisive):
«Art. 2 (Destinazione al pubblico per la visione
nelle sale cinematografiche delle opere audiovisive). - 1.
L'opera audiovisiva e' ammessa ai benefici che la legge
n.220 del 2016 riconosce alle opere cinematografiche se,
congiuntamente:
a) e' ideata, progettata, realizzata e diffusa, dal
punto di vista artistico, tecnico, produttivo, finanziario
e promozionale, per la prioritaria visione in sala
cinematografica;
b) la sua diffusione al pubblico rispetta entrambi
i seguenti requisiti:
1) e' programmata in sala cinematografica per
almeno sessanta proiezioni nell'arco di tre mesi decorrenti
dalla data di prima proiezione, intesa come attivita' di
proiezione al pubblico dell'opera per la sua intera durata,
ivi inclusi i titoli di testa e di coda, a fronte di un
titolo di ingresso a pagamento. In caso di documentario e
cortometraggio, il numero minimo di proiezioni di cui al
periodo precedente e' ridotto a quindici:
2) la fruizione in sala cinematografica costituisce
la prima modalita' di diffusione al pubblico dell'opera e,
per un periodo di centocinque - trenta novanta giorni
decorrenti dalla data di prima proiezione al pubblico,
l'opera non e' diffusa al pubblico attraverso fornitori di
servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari,
ovvero attraverso editori home entertainment. A condizione
che nel periodo di programmazione cinematografica, non sia
effettuata alcuna attivita' di lancio e promozione in
merito alla successiva disponibilita' dell'opera attraverso
fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che
non lineari, ovvero attraverso editori home entertainment,
il termine di centocinque- trenta novanta giorni e' ridotto
a:
i. dieci giorni, se l'opera e' programmata in
sala cinematografica per un numero di giorni diverso dal
venerdi', sabato, domenica e giorni festivi, pari o
inferiori a tre:
i-bis. sessanta giorni, se l'opera e' programmata
in sala cinematografica in meno di ottanta schermi e dopo i
primi ventuno giorni di programmazione cinematografica ha
ottenuto un numero di spettatori inferiore a cinquantamila.
2. La DG Cinema puo' richiedere in ogni momento la
documentazione, ivi inclusi i contratti di utilizzazione e
sfruttamento economico dell'opera, ritenuta necessaria al
fine di verificare il possesso dei requisiti di cui al
presente comma.
3. L'opera cinematografica si distingue, sulla base
della durata, in film di lungometraggio, che ha una durata
superiore a 52 minuti, e film di cortometraggio, con durata
pari o inferiore a 52 minuti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 89, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante
misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
«Art. 89 (Fondo emergenze spettacolo, cinema e
audiovisivo). - 1. Al fine di sostenere i settori dello
spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle
misure di contenimento del COVID-19, nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi da
ripartire, uno di parte corrente e l'altro in conto
capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e
del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo
hanno una dotazione complessiva di 335 milioni di euro per
l'anno 2020, di cui 185 milioni di euro per la parte
corrente e 150 milioni di euro per gli interventi in conto
capitale.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse agli
operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori,
interpreti ed esecutori, tenendo conto altresi'
dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione
delle misure di contenimento del COVID-19.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 335
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi
dell'articolo 126;
b) quanto a 50 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e
coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con Delibera CIPE
si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo, per
l'anno 2020, le somme gia' assegnate con la delibera CIPE
n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo "Cultura e
turismo" di competenza del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo;
c) quanto a 10 milioni di euro mediante riduzione
delle disponibilita' del Fondo unico dello spettacolo di
cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
3-bis. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere
incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a
rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno,
le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n.
100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo"
di competenza del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante
disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Misure urgenti per la promozione della
musica, nonche' degli eventi di spettacolo dal vivo di
portata minore). - 1. Al fine di agevolare il rilancio del
sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui
redditi, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino ad esaurimento
delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di
fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, ed alle imprese organizzatrici e produttrici
di spettacoli di musica dal vivo, esistenti da almeno un
anno prima della richiesta di accesso alla misura, e'
riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per
cento dei costi sostenuti per attivita' di sviluppo,
produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni
fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalita'
di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo
massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta.
2.
3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma
1, le imprese hanno l'obbligo di spendere un importo
corrispondente all'ottanta per cento del beneficio concesso
nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e
l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti.
4
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo
unico delle imposte sui redditi ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.
6. Le disposizioni applicative del presente articolo,
con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese
eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al
beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile per
singola registrazione fonografica o videografica, ai
criteri di verifica e accertamento dell'effettivita' delle
spese sostenute, nonche' alle procedure di recupero nei
casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono
dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello
sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei
crediti d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di
euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi
dell'articolo 15.
8. I commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
8-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 68, primo comma, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo
di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del
giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla
segnalazione certificata di inizio attivita' di cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, presentata allo sportello unico
per le attivita' produttive o ufficio analogo.";
b) all'articolo 69, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200
partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno
di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19
della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello
unico per le attivita' produttive o ufficio analogo.";
c) all'articolo 71, dopo la parola: "licenze" sono
inserite le seguenti: "e le segnalazioni certificate di
inizio attivita'".».
- Il riferimento al testo dell'articolo 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 8.
 
Art. 24

Rifinanziamento del Fondo IPCEI

1. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 58.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 09 maggio 2008, n. C
115.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 232, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
«1. - 231. Omissis.
232. Per favorire le iniziative di collaborazione su
larga scala d'impatto significativo sulla competitivita'
dell'industria nazionale ed europea, il fondo di cui
all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, che assume la denominazione di « Fondo IPCEI», e'
incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di
euro nel 2021. Il Fondo IPCEI puo' intervenire per il
sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla
realizzazione di importanti progetti di comune interesse
europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e
le catene di valore individuati dalla Commissione europea.
Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina
del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante
progetto di interesse comune europeo nel settore della
microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma 203,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i
criteri generali per l'intervento e il funzionamento del
Fondo IPCEI nonche' per la concessione delle agevolazioni
alle imprese che partecipano agli importanti progetti di
interesse comune europeo di cui ai commi 230 e 231. Sulla
base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di
autorizzazione della Commissione europea adottate per i
progetti interessati, i singoli interventi sono attivati
con decreti del Ministro dello sviluppo economico.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23, del
decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali):
«Art. 23 (Ricerca e sviluppo di tecnologie
innovative). - 1. Al fine di promuovere la ricerca, lo
sviluppo della tecnologia dei microprocessori e
l'investimento in nuove applicazioni industriali di
tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di
siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi
stabilimenti nel territorio nazionale, e' istituito un
fondo nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico con una dotazione di 150 milioni di euro
per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2030.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti gli ambiti di
applicazione e di intervento, i criteri e le modalita' di
riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente
articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030,
si provvede ai sensi dell'articolo 42.».
 
Art. 24 bis
Completamento del progetto di risanamento e di riconversione delle
aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia ai fini
dell'accelerazione della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, del rilancio delle attivita' imprenditoriali, della
salvaguardia dei livelli occupazionali e del sostegno dei programmi
di investimento e sviluppo imprenditoriale

1. Al fine di accelerare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili connessa al progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, nell'ambito degli obiettivi in materia di transizione ecologica ed energetica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e nell'ambito degli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) per la transizione ecologica del Paese, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' convocato, presso il Ministero dello sviluppo economico, un comitato di coordinamento finalizzato a individuare soluzioni per il rilancio delle attivita' imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia, con la partecipazione delle istituzioni locali, delle parti sociali e degli operatori economici nonche' di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La partecipazione alle riunioni del comitato di cui al comma 1 non da' diritto alla corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a cari
 
Art. 25
Fondo per il potenziamento dell'attivita' di attrazione degli
investimenti esteri

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo per il potenziamento dell'attivita' di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il fondo e' finalizzato alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione, anche sulla base delle migliori pratiche a livello internazionale, di potenziali investitori strategici esteri, secondo le caratteristiche e le diverse propensioni all'investimento di ciascuna tipologia di investitori, per favorire l'avvio, la crescita ovvero la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi, nonche' l'elaborazione di proposte di investimento strutturate, comprensive di tutti gli elementi utili ad un'approfondita valutazione delle opportunita' prospettate, in relazione alle diverse tipologie di investitori.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' costituita una segreteria tecnica coordinata da un dirigente di livello generale in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico e composta da personale in servizio presso il predetto Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla segreteria tecnica sono attribuiti, tra l'altro, i compiti inerenti alla ricognizione di potenziali investitori strategici esteri, all'elaborazione di proposte di investimento strutturate, all'adozione di metodologie uniformi, alla definizione di indicatori di performance, all'implementazione di banche dati, alla creazione, in via sperimentale, di uno «sportello unico» che accompagni e supporti gli investitori esteri con riferimento a tutti gli adempimenti e alle pratiche utili alla concreta realizzazione dell'investimento, nonche' all'attivazione di un sito web unitario, che raccolga e organizzi in maniera razionale tutte le informazioni utili sulle iniziative e sugli strumenti attivabili a supporto dei potenziali investitori esteri. Per le medesime finalita' il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di un contingente massimo di dieci esperti con elevate competenze e qualificazioni professionali in materia, nel limite di spesa di 40.000 euro annui per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, con oneri a valere sul fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 30, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive):
«Art. 30 (Promozione straordinaria del Made in Italy
e misure per l'attrazione degli investimenti). - 1. - 5.
6. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge
l'attivita' di attrazione degli investimenti all'estero
attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito
delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane.
7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, e'
istituito un Comitato con il compito di coordinamento
dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti
esteri, nonche' di favorire, ove necessario, la sinergia
tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il
Comitato e' composto da un rappresentante del Ministero
dello sviluppo economico, che lo presiede, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, da un rappresentante del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e da un rappresentante della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato puo'
essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni
centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel
progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non
sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o
altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del
Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 35 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e'
abrogato.
8. - 9.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1. Le
pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma
di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al
genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza,
all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo e si impegnano a
rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza
morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione
e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma
6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».
 
Art. 25 bis
Disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni
fieristiche internazionali organizzate in Italia

1. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, e' rilasciato un buono del valore di 10.000 euro.
2. Il buono di cui al comma 1 ha validita' fino al 30 novembre 2022 e puo' essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1.
3. Il buono di cui al comma 1 e' rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse di cui al comma 10, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero dal soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma 3, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonche' le coordinate di un conto corrente bancario a se' intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresi', le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta:
a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o piu' delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;
c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o piu' delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;
d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative;
e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative;
f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalita' di cui al presente articolo;
g) di essere a conoscenza delle finalita' del buono nonche' delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.
g) di essere a conoscenza delle finalita' del buono nonche' delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.
5. A seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi 3 e 4, il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di cui al comma 1 mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4, alinea.
6. Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare, attraverso la piattaforma di cui al comma 3, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1. Il rimborso massimo erogabile e' pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed e' comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di rimborso e' allegata copia del buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma di cui al comma 3 ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non e' erogato alcun rimborso.
7. Il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, provvede al rimborso delle somme richieste ai sensi del comma 6 mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario ai sensi del comma 4, alinea.
8. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo. Le procedure attuative nonche' la predisposizione e la gestione della piattaforma di cui al comma 3 possono essere demandate dal medesimo Ministero a soggetti in house dello Stato, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
10. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede, quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive
di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300:
«Art. 9 (Sanzioni amministrative). - 1. Le sanzioni
per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti,
contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia'
concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.».
- Il riferimento al regolamento (UE) n. 1407/2013 e
1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 15.
- Il riferimento al testo dell'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 24.
- Il riferimento al testo dell'articolo 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 8.
- Il riferimento al regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 15.
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, della legge
31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - 1. Decorso il termine
dell'esercizio finanziario, per ogni unita' elementare di
bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla
Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi in
conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
In apposito allegato al decreto medesimo sono altresi'
individuate le somme relative a spese pluriennali in conto
capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto
dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza
degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30, comma
2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti
all'esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto
generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno
di iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente
periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere
nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti
programmi, con legge di bilancio.
2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le
amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle
ragioni del mantenimento in bilancio dei residui
provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali
di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare
per economia e per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da
conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili
all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura
dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2,
nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto
generale dello Stato ed entro i termini previsti per la
predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della
sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del
patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui
perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge
n. 196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
 
Art. 26

Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento e' emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento e' effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia' riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia gia' adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalita' di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validita' entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
3. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le finalita' di cui al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato.
4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede:
a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto- legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera a) del comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalita' definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e' effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse;
b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e' effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse.
5. Per le finalita' di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023;
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023.
5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km 49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalita', le stazioni appaltanti possono, altresi', utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli interventi prioritari individuati al primo periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019. Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
7-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso al Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento secondo modalita' telematiche e relativo corredo informativo;
b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato ai sensi della lettera b) e costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilita' di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR;
e) determinazione delle modalita' di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.
7-ter. Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al comma 7-bis puo' essere assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al comma 7, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi medesimi, e sono altresi' stabilite le modalita' di verifica dell'importo effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.
8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, gia' aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalita' previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilita' del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, il comma 11- bis e' abrogato.
10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonche' agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attivita' previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo del citato comma 2 del presente articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
13. In considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie disponibilita' per le finalita' di cui al presente articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del biennio 2022-2023 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
 


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 23, 54, 106,
113-bis e 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici):
«Art. 23 (Livelli della progettazione per gli
appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i
servizi). - 1. La progettazione in materia di lavori
pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilita'
tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto
esecutivo ed e' intesa ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della
collettivita';
b) la qualita' architettonica e tecnico funzionale
e di relazione nel contesto dell'opera;
c) la conformita' alle norme ambientali,
urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla
normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici
e forestali nonche' degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero
energetico nella realizzazione e nella successiva vita
dell'opera, nonche' la valutazione del ciclo di vita e
della manutenibilita' delle opere;
g) la compatibilita' con le preesistenze
archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attivita' di
progettazione e delle connesse verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
quali quelli di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture;
i) la compatibilita' geologica, geomorfologica,
idrogeologica dell'opera;
l) accessibilita' e adattabilita' secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere
architettoniche.
2. Per la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico,
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti
ricorrono alle professionalita' interne, purche' in
possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del
progetto o utilizzano la procedura del concorso di
progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli
152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori,
si applica quanto previsto dall'articolo 24.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono definiti i contenuti della progettazione
nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di cui al
primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo
del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni
appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto
regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4.
3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza
Unificata, e' disciplinata una progettazione semplificata
degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un
importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le
modalita' e i criteri di semplificazione in relazione agli
interventi previsti.
4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica
tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le
caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali
necessari per la definizione di ogni fase della
progettazione. E' consentita, altresi', l'omissione di uno
o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche'
il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti
per il livello omesso, salvaguardando la qualita' della
progettazione.
5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica
individua, tra piu' soluzioni, quella che presenta il
miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e
prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo
pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche
ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma
3, nonche' per l'espletamento delle procedure di dibattito
pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di
progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il
progetto di fattibilita' e' preceduto dal documento di
fattibilita' delle alternative progettuali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera gggggquater), nel rispetto
dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3
del presente articolo. Resta ferma la facolta' della
stazione appaltante di richiedere la redazione del
documento di fattibilita' delle alternative progettuali
anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia
di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilita'
tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto
del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi
necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma
1, nonche' gli elaborati grafici per l'individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche,
funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le
relative stime economiche, secondo le modalita' previste
nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta
in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.
Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica deve
consentire, ove necessario, l'avvio della procedura
espropriativa.
5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica
ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica sostituisce il progetto
preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed e'
redatto ai sensi del comma 5.
6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla base
dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche,
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche,
sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di
verifiche relative alla possibilita' del riuso del
patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione
delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse
archeologico, di studi di fattibilita' ambientale e
paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali
fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia;
deve, altresi', ricomprendere le valutazioni ovvero le
eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con
riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle
eventuali misure per la produzione e il recupero di energia
anche con riferimento all'impatto sul piano
economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la
descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione
dell'impatto ambientale, nonche' i limiti di spesa,
calcolati secondo le modalita' indicate dal decreto di cui
al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello
tale da consentire, gia' in sede di approvazione del
progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili,
l'individuazione della localizzazione o del tracciato
dell'infrastruttura nonche' delle opere compensative o di
mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.
7. Il progetto definitivo individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal
progetto di fattibilita'; il progetto definitivo contiene,
altresi', tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche' la
quantificazione definitiva del limite di spesa per la
realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso
l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome territorialmente
competenti, di concerto con le articolazioni territoriali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
quanto previsto al comma 16.
8. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al
progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori
da realizzare, il relativo costo previsto, il
cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo,
e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale
che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia,
qualita', dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve
essere, altresi', corredato da apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al
ciclo di vita.
9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo
quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri,
contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di
progettazione.
10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e
ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e'
soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche
archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla
bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono
compiute sotto la vigilanza delle competenti
soprintendenze.
11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi
compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla
direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli
studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni
professionali e specialistiche, necessari per la redazione
di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
possono essere fatti gravare sulle disponibilita'
finanziarie della stazione appaltante cui accede la
progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
affidamento allo stesso progettista esterno.
11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro
economico di ciascun intervento sono comprese le spese di
carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni
aggiudicatrici in relazione all'intervento.
11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per
sopralluoghi, riguardanti le attivita' finalizzate alla
stesura del piano generale degli interventi del sistema
accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a
carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze trasferite all'Agenzia del demanio.
12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono,
preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde
garantire omogeneita' e coerenza al procedimento. In caso
di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo
progettista deve accettare l'attivita' progettuale svolta
in precedenza. In caso di affidamento esterno della
progettazione che ricomprenda, entrambi i livelli di
progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva e'
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della
coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica
quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.
13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le
nuove opere nonche' per interventi di recupero,
riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori
complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici
specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti
utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati
aperti non proprietari, al fine di non limitare la
concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il
coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i
progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici puo'
essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate
di personale adeguatamente formato. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una
Commissione appositamente istituita presso il medesimo
Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica sono definiti le modalita' e i tempi di
progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei suddetti
metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni
concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione
alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di
digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del
settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie
costituisce parametro di valutazione dei requisiti
premianti di cui all'articolo 38.
14. La progettazione di servizi e forniture e'
articolata, di regola, in un unico livello ed e'
predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante
propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di
progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante
puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o
piu' livelli di approfondimento di cui la stessa stazione
appaltante individua requisiti e caratteristiche.
15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il
progetto deve contenere: la relazione tecnico -
illustrativa del contesto in cui e' inserito il servizio;
le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti
inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3,
del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli
importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il
prospetto economico degli oneri complessivi necessari per
l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale
descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche
tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte
devono comunque garantire e degli aspetti che possono
essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,
i criteri premiali da applicare alla valutazione delle
offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze
che potrebbero determinare la modifica delle condizioni
negoziali durante il periodo di validita', fermo restando
il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di
gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di
gestione della manutenzione e della sostenibilita'
energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto
previsto dalle pertinenti norme tecniche.
16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, il costo del lavoro e' determinato annualmente,
in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sulla base dei valori economici definiti
dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentativi, delle norme
in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo
del lavoro e' determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello
preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori
il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle
lavorazioni e' determinato sulla base dei prezzari
regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di
avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni
interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al
presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei
contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al
fine di determinare l'importo posto a base di gara,
individua nei documenti posti a base di gara i costi della
manodopera sulla base di quanto previsto nel presente
comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo
dell'importo assoggettato al ribasso.»
«Art. 54 (Accordi quadro). - 1. Le stazioni
appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto
delle procedure di cui al presente codice. La durata di un
accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti
nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei
settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente
motivati in relazione, in particolare, all'oggetto
dell'accordo quadro.
2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un
accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure
previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali
procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni
aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di
gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori
economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti
basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso
modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo
quadro in particolare nel caso di cui al comma 3.
3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un
solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati
entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro
stesso. L'amministrazione aggiudicatrice puo' consultare
per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo
quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua
offerta.
4. L'accordo quadro concluso con piu' operatori
economici e' eseguito secondo una delle seguenti modalita':
a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo
quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se
l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano
la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture,
nonche' le condizioni oggettive per determinare quale degli
operatori economici parti dell'accordo quadro effettuera'
la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti
di gara per l'accordo quadro. L'individuazione
dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che
effettuera' la prestazione avviene sulla base di decisione
motivata in relazione alle specifiche esigenze
dell'amministrazione;
b) se l'accordo quadro contiene tutti i termini che
disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle
forniture, in parte senza la riapertura del confronto
competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte, con
la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori
economici parti dell'accordo quadro conformemente alla
lettera c), qualora tale possibilita' sia stata stabilita
dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara
per l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori,
forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito
della riapertura del confronto competitivo o direttamente
alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a
criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara
per l'accordo quadro. Tali documenti di gara precisano
anche quali condizioni possono essere soggette alla
riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni
previste dalla presente lettera, primo periodo, si
applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il
quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei
lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono
definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti
tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori,
dei servizi e delle forniture per altri lotti;
c) riaprendo il confronto competitivo tra gli
operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo
quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la
prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.
5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere
b) e c), si basano sulle stesse condizioni applicate
all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario
precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti
di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente
procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare
l'amministrazione aggiudicatrice consulta per iscritto gli
operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto
dell'appalto;
b) l'amministrazione aggiudicatrice fissa un
termine sufficiente per presentare le offerte relative a
ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali
la complessita' dell'oggetto dell'appalto e il tempo
necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il
loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza
del termine previsto per la loro presentazione;
d) l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica
l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta
migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati
nei documenti di gara per l'accordo quadro.
6. Nei settori speciali, gli appalti basati su un
accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri
oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto
competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo
quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei
documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono
parita' di trattamento tra gli operatori economici parti
dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto
competitivo, l'ente aggiudicatore fissa un termine
sufficiente per consentire di presentare offerte relative a
ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto
all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base
ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato
d'oneri dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non puo'
ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere
l'applicazione del presente decreto o in modo da
ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.»
«Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo
di efficacia). - 1. Le modifiche, nonche' le varianti, dei
contratti di appalto in corso di validita' devono essere
autorizzate dal RUP con le modalita' previste
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei
settori speciali possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore
monetario, sono state previste nei documenti di gara
iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che
possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali
clausole fissano la portata e la natura di eventuali
modifiche nonche' le condizioni alle quali esse possono
essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei
prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la
natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i
contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla
base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per
l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i
contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai
soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari
da parte del contraente originale che si sono resi
necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un
cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti
effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli
appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o
tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature,
servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito
dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
settori ordinari dal comma 7:
1) la necessita' di modifica e' determinata da
circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente
aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del
contratto assumono la denominazione di varianti in corso
d'opera. Tra le predette circostanze puo' rientrare anche
la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del
contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui
la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato
l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in
conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa
di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o
insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i
criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
purche' cio' non implichi altre modifiche sostanziali al
contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione
del presente codice;
3) nel caso in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli
obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi
subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi
del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei
documenti di gara soglie di importi per consentire le
modifiche.
2. I contratti possono parimenti essere modificati,
oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una
nuova procedura a norma del presente codice, se il valore
della modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti
valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del
contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei
settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del
valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia
nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non
puo' alterare la natura complessiva del contratto o
dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche successive,
il valore e' accertato sulla base del valore complessivo
netto delle successive modifiche. Qualora la necessita' di
modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa e'
consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente
comma, ferma restando la responsabilita' dei progettisti
esterni.
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1,
lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e' il valore
di riferimento quando il contratto prevede una clausola di
indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo
quadro durante il periodo della sua efficacia e'
considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e),
quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del
contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti
salvi i commi 1 e 2, una modifica e' considerata
sostanziale se una o piu' delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da
quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del
contratto o dell'accordo quadro a favore
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto
iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di
applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da
quelli previsti al comma 1, lettera d).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle
situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano
un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed e' pubblicato
conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e
all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la
pubblicita' avviene in ambito nazionale.
6. Una nuova procedura d'appalto in conformita' al
presente codice e' richiesta per modifiche delle
disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro
durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle
previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i
settori ordinari il contratto puo' essere modificato se
l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento
del valore del contratto iniziale. In caso di piu'
modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono
intese ad aggirare il presente codice.
8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le
modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e
al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento.
In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorita'
irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante
di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di
ritardo. L'Autorita' pubblica sulla sezione del sito
Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni
contrattuali comunicate, indicando l'opera,
l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario,
il progettista, il valore della modifica.
9. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori,
l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano
errore o omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle regole di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali.
11. La durata del contratto puo' essere modificata
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e'
prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di
proroga. La proroga e' limitata al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il
contraente e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario una aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere
il diritto alla risoluzione del contratto.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21
febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita' alle
stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di
tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo di
appalto, concessione, concorso di progettazione, sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino
con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica
della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte
dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e'
stata notificata la cessione puo' opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
progettazione, con questo stipulato.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo
inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10
per cento dell'importo originario del contratto relative a
contratti di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di
cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera di importo eccedente il dieci per cento
dell'importo originario del contratto, incluse le varianti
in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie,
sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita
relazione del responsabile unico del procedimento, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita'
della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i
poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento
agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle
varianti in corso d'opera previsti, si applicano le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213,
comma 13.»
«Art. 113-bis (Termini di pagamento. Clausole
penali). - 1. I pagamenti relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di
trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente
concordato nel contratto un diverso termine, comunque non
superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di
pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di
appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni
stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine
non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.
1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei
lavori, l'esecutore puo' comunicare alla stazione
appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali
per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori
accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni
contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori
contestualmente all'esito positivo del suddetto
accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto
dal comma 1-quater.
1-quater. In caso di difformita' tra le valutazioni
del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito
al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il
direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento
in contraddittorio con l'esecutore, procede
all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis
ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette
immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP,
il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il
certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello
stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre
sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica
della regolarita' contributiva dell'esecutore e dei
subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento
alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai
sensi del comma 1, primo periodo.
1-sexies. L'esecutore puo' emettere fattura al
momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei
lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore
non e' subordinata al rilascio del certificato di pagamento
da parte del RUP.
1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal
RUP e' annotato nel registro di contabilita'.
2. All'esito positivo del collaudo o della verifica
di conformita', e comunque entro un termine non superiore a
sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del
procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini
dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il
relativo pagamento e' effettuato nel termine di trenta
giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo
o della verifica di conformita', salvo che sia
espressamente concordato nel contratto un diverso termine,
comunque non superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato
di pagamento non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del
codice civile.
3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma
6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
4. I contratti di appalto prevedono penali per il
ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da
parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle
prestazioni del contratto. Le penali dovute per il
ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera
compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille
dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in
relazione all'entita' delle conseguenze legate al ritardo,
e non possono comunque superare, complessivamente, il 10
per cento di detto ammontare netto contrattuale.»
«Art. 164 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 346 del
TFUE, le disposizioni di cui alla presente Parte
definiscono le norme applicabili alle procedure di
aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori
pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni
aggiudicatrici, nonche' dagli enti aggiudicatori qualora i
lavori o i servizi siano destinati ad una delle attivita'
di cui all'allegato II. In ogni caso, le disposizioni della
presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque
denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a
richiesta di un operatore economico, autorizzano,
stabilendone le modalita' e le condizioni, l'esercizio di
un'attivita' economica che puo' svolgersi anche mediante
l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.
2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di
concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella
parte I e nella parte II, del presente codice,
relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle
modalita' e alle procedure di affidamento, alle modalita'
di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai
requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai
criteri di aggiudicazione, alle modalita' di comunicazione
ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di
qualificazione degli operatori economici, ai termini di
ricezione delle domande di partecipazione alla concessione
e delle offerte, alle modalita' di esecuzione.
3. I servizi non economici di interesse generale non
rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte.
4. Agli appalti di lavori pubblici affidati dai
concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si
applicano, salvo che non siano derogate nella presente
parte, le disposizioni del presente codice.
5. I concessionari di lavori pubblici che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori
affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della presente
Parte nonche' le disposizioni di cui alle parti I e II in
materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di
sicurezza, non derogate espressamente dalla presente
parte.».
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 29, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di sport). -
1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo
interessati dalle misure restrittive introdotte con il
decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le
disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, gia' prorogate dall'articolo
10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, si applicano anche per gli investimenti
pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo
2022. A tal fine e' autorizzata la spesa per un importo
complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo
trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.
2. Al fine di sostenere gli operatori del settore
sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte
con il decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022, la dotazione del
fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di euro 20
milioni per l'anno 2022. Tale importo costituisce limite di
spesa ed e' destinato all'erogazione di un contributo a
fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di
sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test
di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonche' di ogni
altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli
sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle
autorita' governative competenti per l'intero periodo dello
stato di emergenza nazionale, in favore delle societa'
sportive professionistiche e delle societa' ed associazioni
sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale
delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche.
3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi
in ragione delle misure di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il
decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022, le risorse del
«Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento
sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente
destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per
le associazioni e societa' sportive dilettantistiche
maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico
riferimento alle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una
quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione
complessiva del fondo di cui al presente comma, e'
destinata alle societa' e associazioni dilettantistiche che
gestiscono impianti per l'attivita' natatoria. Con decreto
dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuati le modalita'
e i termini di presentazione delle richieste di erogazione
dei contributi, i criteri di ammissione, le modalita' di
erogazione, nonche' le procedure di controllo, da
effettuarsi anche a campione.
4. Il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del
movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma
369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato
di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
4-bis. Al fine di assicurare la partecipazione allo
sport delle persone con disabilita' mentale, le risorse di
cui all'articolo 1, comma 740, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, sono destinate al rifinanziamento delle
attivita' nazionali dell'associazione "Special Olympics
Italia".
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 del
presente articolo, pari a euro 60 milioni per l'anno 2022,
si provvede ai sensi dell'articolo 32.
5-bis. Al fine di garantire la sostenibilita' dei
Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo
ambientale, economico e sociale, in un'ottica di
miglioramento della capacita' e della fruibilita' delle
dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per
le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per
l'accessibilita', e' autorizzata la spesa di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. La
titolarita' della misura e' in capo all'Agenzia per la
coesione territoriale e al relativo onere si provvede a
valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
178.
5-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud
e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con
l'Autorita' politica delegata in materia di sport, da
adottare d'intesa con la regione Puglia, sentiti gli enti
locali territorialmente interessati, sono identificate le
opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per
l'accessibilita', distinte in opere essenziali, connesse e
di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del
codice unico di progetto, del soggetto attuatore e
dell'entita' del finanziamento concesso, delle altre fonti
di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di
realizzazione. I medesimi decreti ripartiscono anche le
relative risorse e individuano altresi' le modalita' di
monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma
procedurale con i relativi obiettivi determinati in
coerenza con le risorse di cui al comma 5-bis, nonche' le
modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei
sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini
previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni
necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati.
Nell'ambito degli interventi, si intendono:
a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali
la cui realizzazione e' prevista dal dossier di candidatura
o che si rendono necessarie per rendere efficienti e
appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel
dossier di candidatura;
b) per opere connesse, le opere necessarie per
connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai
luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi nonche' alla
rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere
maggiormente efficace la funzionalita' del sistema
complessivo di accessibilita';
c) per opere di contesto, le opere la cui
realizzazione integra il sistema di accessibilita' ai
luoghi di svolgimento degli eventi sportivi e alle altre
localizzazioni che sono interessate direttamente o
indirettamente dall'evento o che offrono opportunita' di
valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del
Mediterraneo di Taranto 2026.»
«Art. 29 (Disposizioni urgenti in materia di
contratti pubblici). - 1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine
di incentivare gli investimenti pubblici, nonche' al fine
di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito
delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria
globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in
relazione alle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la
procedura di scelta del contraente siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a
presentare le offerte sia effettuato successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, si
applicano le seguenti disposizioni:
a) e' obbligatorio l'inserimento, nei documenti di
gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi
previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo
periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando
quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della
medesima lettera a);
b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga
all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo
dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in
diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante
soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque
per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di
presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto
previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili di cui al comma 2, secondo
periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento
o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque
per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di
detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma
7.
2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, definisce la metodologia di
rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di
costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per
le finalita' di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il
30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili procede alla
determinazione con proprio decreto, sulla base delle
elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di
statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi
dei materiali da costruzione piu' significativi relative a
ciascun semestre.
3. La compensazione di cui al comma 1, lettera b) e'
determinata applicando la percentuale di variazione che
eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali
da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate
nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2,
secondo periodo, e nelle quantita' accertate dal direttore
dei lavori.
4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi
del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo
esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei
termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore
dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale
effettiva maggiore onerosita' subita dall'esecutore, e da
quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi
compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o
con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni,
per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei
materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a
quello documentato dallo stesso con riferimento al momento
dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresi' che
l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei
termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore
onerosita' provata dall'esecutore sia relativa ad una
variazione percentuale inferiore a quella riportata nel
decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la
compensazione e' riconosciuta limitatamente alla predetta
inferiore variazione e per la sola parte eccedente il
cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta
eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore
onerosita' relativa ad una variazione percentuale superiore
a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione
e' riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione
riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo
periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e
in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
5. Sono esclusi dalla compensazione i lavori
contabilizzati nell'anno solare di presentazione
dell'offerta.
6. La compensazione non e' soggetta al ribasso d'asta
ed e' al netto delle eventuali compensazioni
precedentemente accordate.
7. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), si
possono utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in
misura non inferiore all'1 per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione annuale di spesa. Possono altresi' essere
utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora
non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base
delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative
ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudica-tori per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione
nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei
limiti della residua spesa autorizzata.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2026, in caso di
insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente
articolo e limitatamente alle opere pubbliche finanziate,
in tutto o in parte, con le risorse previste dal
regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
febbraio 2021, nonche' dal Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, alla
copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della
compensazione di cui alla lettera b) del comma 1, si
provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse
annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo
di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120. Il decreto previsto dall'articolo
7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce,
altresi', le modalita' di accesso al fondo per le finalita'
di cui al presente comma.
9. Le risorse finanziarie resesi disponibili a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell'adozione
di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali
relativi a interventi di spesa in conto capitale, con
esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento
(UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 dicembre 2020, al Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
successivamente riassegnate al Fondo di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.
10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge n. 76 del 2020 e' incrementato di 40 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle
compensazioni di cui al comma 1, lettera b), per le opere
pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di
cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
11. Nei limiti delle risorse stanziate per ogni
intervento, nelle more della determinazione dei prezzari
regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le
stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori,
possono, ai fini della determinazione del costo dei
prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, incrementare ovvero ridurre le
risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del
medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle
rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili su base semestrale ai sensi
del comma 2 del presente articolo.
11-bis. (abrogato).
12. Al fine di assicurare l'omogeneita' della
formazione e dell'aggiornamento dei prezzari di cui
all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del
2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022,
previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell'Istituto nazionale di statistica, nonche' previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida
per la determinazione di detti prezzari.
13. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,
all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, e' inserito, in fine, il
seguente periodo: «Ai fini dell'accesso al Fondo, i
giustificativi da allegare alle istanze di compensazione
consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei
materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da
richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non
ne disponga».
13-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "31 dicembre
2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".».
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,
S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 142 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163(Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«Art. 142 (Ambito di applicazione e disciplina
applicabile). - 1. Il presente capo disciplina le
concessioni di lavori pubblici e gli appalti di lavori
affidati dai concessionari di lavori pubblici.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del
presente codice, le concessioni affidate nelle circostanze
previste dagli articoli 17, 18, 22, 31. Ad esse si applica
l'articolo 27.
3. Alle concessioni di lavori pubblici, nonche' agli
appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che
sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo
che non siano derogate nel presente capo, le disposizioni
del presente codice.
4. I concessionari di lavori pubblici che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori
affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della sezione
IV del presente capo. Si applicano, in tale ipotesi, in
quanto compatibili, le disposizioni della parte I, parte
IV, parte V, nonche' le norme della parte II, titolo I e
titolo II, in tema di pubblicita' dei bandi, termini delle
procedure, requisiti generali e qualificazione degli
operatori economici, subappalto, progettazione, collaudo,
piani di sicurezza, che non siano specificamente derogate
dalla sezione IV del presente capo.».
- Il regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e' pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 18 febbraio
2021, n. L 57/1.
- Il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e' pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 18 febbraio
2021, n. L 57/17.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti):
«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- 1. E' approvato il Piano nazionale per gli investimenti
complementari finalizzato ad integrare con risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026.
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui al
comma 1 sono ripartite come segue:
a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per il trasferimento al bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per i seguenti programmi e
interventi:
1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50
milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73
milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per
l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24
milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per
l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale:
65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di
euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno
2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31
milioni di euro per l'anno 2026;
4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in
contesti urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
riferiti al seguente programma:
1. Interventi per le aree del terremoto del 2009
e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di
euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023,
280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro
per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;
c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti programmi e
interventi:
1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi
verdi - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74
milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per
l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e
124,22 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi
verdi - Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2
milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per
l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200
milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per
l'anno 2026;
3. Rafforzamento delle linee ferroviarie
regionali: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni
di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno
2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno
2026;
4. Rinnovo del materiale rotabile e
infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60
milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per
l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni
di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno
2025;
5. Strade sicure - Messa in sicurezza e
implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per
il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel
(A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di
euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
50 milioni di euro per l'anno 2026;
6. Strade sicure - Implementazione di un sistema
di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di
ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25
milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per
l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;
7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della
resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti
climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno
2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di
euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72
milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per
l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno
2025;
9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale:
20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di
euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno
2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni
di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno
2026;
10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro
per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
11. Elettrificazione delle banchine (Cold
ironing), attraverso un sistema alimentato, ove l'energia
non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti
green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili,
da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni
di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno
2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di
euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
10 milioni di euro per l'anno 2026;
12. Strategia Nazionale Aree Interne -
Miglioramento dell'accessibilita' e della sicurezza delle
strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50
milioni di euro per l'anno 2026;
13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro
per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro
per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al
seguente programma:
1. Piano di investimenti strategici su siti del
patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7
milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1
milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per
l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;
e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro
per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai
seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49
milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per
l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250
milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per
l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250
milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per
l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni
di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno
2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno
2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;
f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico
riferiti ai seguenti programmi e interventi:
1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza
digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni
di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno
2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni
di euro per l'anno 2026;
2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per
l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022,
1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno
2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro
per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per
gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della giustizia riferiti al
seguente programma e intervento:
1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e
spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5
milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per
l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57
milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per
l'anno 2026;
h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali riferiti al seguente programma e
intervento:
1. Contratti di filiera e distrettuali per i
settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura,
della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200
milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di
euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento
delle predette somme e' destinato esclusivamente alle
produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla
normativa europea e a quella nazionale di settore;
i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
riferiti al seguente programma e intervento:
1. Iniziative di ricerca per tecnologie e
percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale:
100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026;
l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente
programma e intervento:
1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel
2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023,
829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di
euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno
2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi
3 e 4.
2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di
investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio
nazionale nonche' di ridurre il divario infrastrutturale
tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2,
lettera c), punti 1 e 3, sono destinate alle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al
50 per cento e all'80 per cento.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c),
punto 2, sono destinate:
a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno
2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5
milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro
per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e
di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026, all'erogazione,
fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un
contributo di importo non superiore al 50 per cento dei
costi necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento
delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;
b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno
2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni
di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da
parte di Rete ferroviaria italiana Spa, di unita' navali
impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i
servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci
ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri. Tali
risorse si intendono immediatamente disponibili alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti;
c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno
2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58
milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro
per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore
al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati
alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas
naturale sul territorio nazionale necessari alla
de-carbonizzazione dei trasporti e in particolare nel
settore marittimo, nonche' di punti di rifornimento di gas
naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con
le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle
unita' navali necessarie a sostenere le attivita' di
bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione
nazionali.
2-quater. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:
a) le modalita' di assegnazione delle risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate
all'erogazione di contributi in favore delle imprese del
settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le
proprie attivita' sul territorio nazionale. I contributi
sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al
50 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e
mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviario
anche nei terminal intermodali, nonche' al finanziamento,
nella misura del 100 per cento, di interventi destinati
all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari
di Rete ferroviaria italiana Spa;
b) la tipologia e i parametri tecnici degli
interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere
a) e c) del comma 2-ter, l'entita' del contributo
riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna
delle tipologie di intervento e le modalita' e le
condizioni di erogazione dello stesso.
2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera
c), punto 12, sono destinate, al fine di assicurare
l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo della strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con
particolare riferimento alla promozione e al miglioramento
dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di
interventi di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la
coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alla
ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base
dei seguenti criteri:
a) entita' della popolazione residente;
b) estensione delle strade statali, provinciali e
comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica
comunicazione esistente tra due o piu' comuni appartenenti
all'area interna;
c) esistenza di rischi derivanti dalla
classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione
sismica;
d) esistenza di situazioni di dissesto
idrogeologico e relativa entita'.
2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di
cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo
prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.
2-septies. Al fine di favorire l'incremento del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprieta'
delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in
forma societaria, nonche' degli enti di edilizia
residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli ex
Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui
al comma 2, lettera c), punto 13, sono destinate al
finanziamento di un programma di interventi di
riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi
compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente
ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:
a) interventi diretti alla verifica e alla
valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di
edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento
o di adeguamento sismico;
b) interventi di efficientamento energetico di
alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi
comprese le relative progettazioni;
c) interventi di razionalizzazione degli spazi di
edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi
di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se
eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle
lettere a) e b);
d) interventi di riqualificazione degli spazi
pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi
di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di
miglioramento e valorizzazione delle aree verdi,
dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di
intervento;
e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare
alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi
di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi
di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili
da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e
antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito
minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli
interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle
finalita' di cui alla presente lettera puo' essere
destinato un importo non superiore al 10 per cento del
totale delle risorse;
f) operazioni di locazione di alloggi da destinare
temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle
lettere a) e b).
2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle
detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281:
a) sono individuati gli indicatori di riparto su
base regionale delle risorse di cui al comma 2-septies,
tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale
pubblica presenti in ciascuna regione, dell'entita' della
popolazione residente nella regione nonche' dell'entita'
della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1
e 2;
b) sono stabilite le modalita' e i termini di
ammissione a finanziamento degli interventi, con priorita'
per gli interventi effettuati nelle zone sismiche 1 e 2,
per quelli che prevedono azioni congiunte sia di
miglioramento di classe sismica sia di efficientamento
energetico, nonche' per quelli in relazione ai quali sia
gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica
ed economica di cui all'articolo 23 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei
finanziamenti.
2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di
edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di
recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale
pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a:
a) interventi di ristrutturazione e
riqualificazione di alloggi e immobili gia' destinati a
edilizia residenziale pubblica;
b) interventi finalizzati al riutilizzo, al
completamento o alla riconversione a edilizia residenziale
sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o
abbandonati, liberi da qualunque vincolo.
3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:
«8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche
di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30
giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60
per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla
data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023.».
4. La copertura di parte degli oneri di cui
all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a
1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per
l'anno 2026, a valere sulle risorse previste per
l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale
di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050
della legge n. 178 del 2020, e' rideterminata in 1.315,4
milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro
per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e
in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli
eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica
rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione
di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono
vincolati alla proroga del termine della fruizione della
citata agevolazione, da definire con successivi
provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo
periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati
comunicati con cadenza trimestrale dall'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti delle
stime sono comunicati alle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per
gli investimenti complementari si applicano, in quanto
compatibili, le procedure di semplificazione e
accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita'
dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale
di ripresa e resilienza. Allo scopo di agevolare la
realizzazione degli interventi previsti dal comma 2,
lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2023, le disposizioni di cui al comma 2-quater
dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si
applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli
interventi suddetti.
7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati per ciascun intervento o
programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e
coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza con la Commissione europea
sull'incremento della capacita' di spesa collegata
all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
investimenti complementari. Le informazioni necessarie per
l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i
sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i
programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema
informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.
7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai
programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e
fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo
14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini
previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o
la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio
comportano la revoca del finanziamento ai sensi del
presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni
giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono
adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione
centrale titolare dell'intervento. Nel caso in cui il
soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale,
nonche' per gli interventi di cui al comma 2, lettera b),
punto 1, la revoca e' disposta con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le risorse disponibili per
effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui,
sono riprogrammate con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, secondo criteri premianti
nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i
migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse
oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui
di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento
dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione.
Qualora le somme oggetto di revoca siano state gia'
trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono
essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di
consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione
disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui. In caso di mancato
versamento delle predette somme da parte degli enti locali
delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana
e della regione Sardegna, il recupero e' operato con le
procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle
regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di
mancato versamento, le predette regioni e province autonome
assoggettano i propri enti ad una riduzione in
corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati
dalle medesime regioni o province autonome che provvedono,
conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio
dello Stato le somme recuperate. In caso di mancato
versamento da parte delle regioni e delle province autonome
si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle
giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti
presso la tesoreria statale.
7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al
comma 2, lettera e), costituisce adempimento ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio
sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo
2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n.
191, come prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo
15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e la relativa verifica e' effettuata congiuntamente
dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica
degli adempimenti di cui rispettivamente all'articolo 9 e
all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23
marzo 2005.
7-quater. Fermo restando il rispetto del
cronoprogramma finanziario e procedurale previsto dal
presente articolo e dal decreto di cui al comma 7, alla
ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli
interventi di cui al comma 2, lettera d), punto 1, si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
7-quinquies. A partire dall'anno 2022 e fino alla
completa realizzazione del Piano nazionale per gli
investimenti complementari, e' presentata annualmente alle
Camere, unitamente alla relazione gia' prevista
dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione
territoriale dei programmi e degli interventi di cui al
comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di
monitoraggio di cui al comma 7.
8. L'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' subordinata alla
previa autorizzazione della Commissione europea. Le
amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano
nazionale per gli investimenti complementari in coerenza
con il principio dell'assenza di un danno significativo
agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2020.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per
l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022,
6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni
di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per
l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026,
70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro
per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4
milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano, ai fini
della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno
2026, 2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40
milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro
per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030,
si provvede ai sensi dell'articolo 5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55 (Disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici):
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. Con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato
grado di complessita' progettuale, da una particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle
procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello
nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o
il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene
reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con
le modalita' di cui al primo periodo entro il 31 dicembre
2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
nomina di Commissari straordinari. In relazione agli
interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente
regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali
interventi, previa intesa con il Presidente della Regione
interessata. Gli interventi di cui al presente articolo
sono identificati con i corrispondenti codici unici di
progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli
interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario
nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo
di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
3-bis. E' autorizzata l'apertura di apposite
contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di
funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso
svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso
disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli
interventi in base al quale le amministrazioni competenti,
ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti
iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di
risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente, il
Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in
bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei
contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse
sulla contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali
possono essere annualmente rimodulati con la legge di
bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi
sono trasferite, previa tempestiva richiesta del
Commissario alle amministrazioni competenti, sulla
contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti
di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura
gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono
sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase
del controllo, l'organo emanante puo', con motivazione
espressa, dichiarare i predetti provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma
degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi
effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base
di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, per il
tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il
relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e
il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011,
segnalando altresi' semestralmente eventuali anomalie e
significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel
cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini
della valutazione di definanziamento degli interventi. Le
modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di
quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e
3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza
tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si
applicano anche agli interventi dei commissari di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico e dei
Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del
decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei
Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale
di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono,
altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse alla
realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale del
quadro economico degli interventi da realizzare
eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei
Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il
supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare o
completare nell'ambito della percentuale di cui al primo
periodo. I Commissari straordinari possono nominare un
sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario
da determinarsi in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota
percentuale di cui al primo periodo.
6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave
degrado in cui versa la rete viaria provinciale della
Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in conseguenza dei
recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste
aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e
rifunzionalizzazione della stessa rete viaria provinciale
al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
e adeguata mobilita', con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28
febbraio 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i
commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete
viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante
apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni
competenti. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo, sono stabiliti i termini, le modalita', le
tempistiche, il supporto tecnico, le attivita' connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli
interventi da realizzare o completare. Il Commissario
straordinario per la realizzazione degli interventi puo'
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS
S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza
tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri
di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare. Il
compenso del Commissario e' stabilito in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione
interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima.
6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di
realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per
la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto
come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per i beni e le
attivita' culturali e delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di
prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera.
A tal fine il Commissario puo' assumere le funzioni di
stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura
del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per
il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia
Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate
al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono
altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario,
il cui onere e' posto a carico del quadro economico
dell'opera. Il compenso del Commissario e' fissato in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,
fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai
Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle
direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento
interno. Il Commissario puo' avvalersi di strutture delle
amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni, nel
limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione
degli interventi per la salvaguardia della Laguna di
Venezia, le risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di
euro per l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della
Laguna di Venezia, ripartite dal Comitato di cui
all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono
ripartite, per le annualita' 2018 e 2019, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli
enti attuatori. Al fine della piu' celere realizzazione
degli interventi per la salvaguardia della Laguna di
Venezia nell'intero territorio comunale, per gli anni dal
2020 al 2024, le risorse di cui al primo periodo sono
ripartite, per ciascun anno, nel modo seguente: euro
28.225.000 al comune di Venezia, euro 5.666.666,66 al
comune di Chioggia, euro 1.775.000 al comune di
Cavallino-Treporti, euro 1.166.666,67 a ciascuno dei comuni
di Mira e Jesolo, nonche' euro 500.000 a ciascuno dei
comuni di Musile di Piave, Campagna Lupia, Codevigo e
Quarto d'Altino.
6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilita'
degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di
Parma denominato "Nuovo Ponte Nord", la regione
Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui
insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a
garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al
livello delle piene, possono adottare i necessari
provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo
permanente attraverso l'insediamento di attivita' di
interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana,
anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto
della pianificazione di bacino e delle relative norme di
attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e
straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui al presente
comma gravano sull'ente incaricato della gestione e non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla
realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria
nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare
entro il 30 giugno 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai
commi 2 e 3, e' incaricato di sovraintendere alla
programmazione, alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della
regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono
posti a carico del quadro economico degli interventi da
realizzare o da completare. Il compenso del Commissario e'
stabilito in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione interessata nonche' di societa'
controllate dalla medesima.
6-sexies. Anche per le finalita' di cui al comma
6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies
dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, e' sostituito dal seguente:
"4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle
aree interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di
grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme
tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non
sono consentiti incrementi delle attuali quote di
impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve
le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani
di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
cui al periodo precedente".
7. Alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono da intendersi
conclusi i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e
"Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con
modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, si provvede alla
ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
anche in conto residui, e non piu' dovute relative ai
predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le
somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono
mantenute nel conto del bilancio per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019,
qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un
nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli
Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al
precedente periodo sono individuate le modalita' e i
termini di accesso al finanziamento del programma di
interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
abitanti per lavori di immediata cantierabilita' per la
manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture
pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuati gli interventi per realizzare la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di
ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia
elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e
selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel
limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.
8. Al fine di garantire la realizzazione e il
completamento delle opere di cui all'articolo 86 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla
base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo
49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, a individuare:
a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
rapporti attivi e passivi della cessata gestione
commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento
degli interventi di cui all'articolo 86 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle
modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il
completamento degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
interventi completati da parte della gestione
commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni
competenti cui trasferire le risorse presenti sulla
contabilita' speciale n. 3250, intestata al Commissario ad
acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di
cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
Regione Campania provvede al completamento delle attivita'
relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada
a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda" subentrando nei
rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle
imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella
propria disponibilita', comunque destinate al completamento
del citato collegamento e provvede alle occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione
dell'intervento. La Regione Campania puo' affidare
eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa
stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo
107, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
di vigilanza per l'attuazione degli interventi di
completamento della strada a scorrimento veloce
"Lioni-Grottaminarda", anche ai fini dell'individuazione
dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La
costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da
cinque componenti di qualificata professionalita' ed
esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
11. Ai fini degli effetti finanziari delle
disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti
sulla contabilita' speciale 3250, intestata al commissario
ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728,
di cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle
Amministrazioni titolari degli interventi.
12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi
8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente:
"148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si
applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020
ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27
dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono
conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai
commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n.
205 del 2017".
12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "La gravita' della colpa e ogni conseguente
responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo
se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti
decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimita'
svolto su richiesta dell'amministrazione procedente".
12-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio
1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"In caso di assenza o impedimento temporaneo del
Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e'
presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in
qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo,
le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
anziano per eta'".
12-quinquies. All'articolo 61 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono
sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021";
b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle
opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite
dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021".
12-sexies. Al primo periodo del comma 13
dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo
le parole: "Nodo stazione di Verona" sono aggiunte, in
fine, le seguenti: "nonche' delle iniziative relative
all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di
Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro
(Mantova)".
12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio
dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il
collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei
Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole", "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e
"Potenziamento Genova-Campasso" sono unificati in un
Progetto unico, il cui limite di spesa e' definito in
6.853,23 milioni di euro ed e' interamente finanziato
nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del
contratto di programma - parte investimenti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli
interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui
singoli interventi del Progetto unico possono essere
destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso
Progetto unico. Le opere civili degli interventi
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole" e
"Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi
dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. E'
autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto
costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico
dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate
alla RFI per il finanziamento del contratto di programma -
parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro
anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di
cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina,
con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica,
il Commissario straordinario per il completamento dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento
dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale):
«Art. 7 (Fondo per la prosecuzione delle opere
pubbliche). - 1. Al fine di garantire la regolare e
tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla
realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori
fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze
motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per
temporanee insufficienti disponibilita' finanziarie
annuali, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere
dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere
pubbliche. Il Fondo non puo' finanziare nuove opere e
l'accesso al Fondo non puo' essere reiterato a esclusione
del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una
accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al
cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3.
2. Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo di cui
al comma 1 ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni
successivi, con la legge di bilancio e' iscritto sul Fondo
un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori
risorse stanziate nella prima delle annualita' del
bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la
realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e
territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il
rifinanziamento di quelle gia' previste a legislazione
vigente. Il Fondo e' altresi' alimentato:
a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in
conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e non
piu' necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;
b) dalle somme corrispondenti ad eventuali
anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per
residui passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di
quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, con la legge di bilancio successiva alla
eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui
passivi.
3. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di
accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del
cronoprogramma finanziario dell'opera, risulti, per
l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo
non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la
regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate le modalita' operative di accesso
e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle
risorse.
5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, su
richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da
parte delle amministrazioni finanziatrici
dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario
dell'opera e dell'impossibilita' di attivare i meccanismi
di flessibilita' di bilancio ai sensi della normativa
contabile vigente, sono assegnate le risorse per la rapida
prosecuzione dell'opera, nei limiti delle disponibilita'
annuali del Fondo secondo i criteri previsti dal decreto di
cui al comma 4.
6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando: quanto a 17 milioni di euro l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto
a 0,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a
1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; quanto a
1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno; quanto a 0,9 milioni di euro l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo; quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento
relativo al Ministero della salute.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.
7-bis. Al fine di accelerare le procedure per
l'attuazione degli investimenti pubblici e per
l'affidamento di appalti e concessioni, e' istituito un
fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per
l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno
2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate
all'aggiornamento professionale del responsabile unico del
procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari
a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari
della crisi ucraina):
«Art. 23 (Revisione dei prezzi). - 1. Al fine di
mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti
eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione,
nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo
per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies,
comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, puo' riconoscere, nel limite complessivo del 50 per
cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello
svolgimento dell'attivita' istruttoria relativa alle
istanze di compensazione presentate secondo le modalita' di
cui al citato comma 8, un'anticipazione pari al 50 per
cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui
al comma 7 del medesimo articolo 1-septies ed all'articolo
25, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.
All'esito dell'attivita' istruttoria di cui al periodo
precedente, il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili puo' disporre la ripetizione totale o
parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione,
che e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnato al Fondo di cui
all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali
dei prezzi di alcuni materiali da costruzione:
a) il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e'
incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022
interamente destinati alle compensazioni di cui
all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4 per le opere pubbliche di cui al comma 8
del medesimo articolo 29;
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo
1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, e' incrementata di 120 milioni di euro per
l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 320
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai se9nsi
dell'articolo 38.
3-bis. L'articolo 1-septies del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, l'articolo 29 del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e
l'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi
contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime
condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a
quanto previsto dai contratti o convenzioni.».
- Il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa) e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 20.
- Si riporta il testo dell'articolo 1-septies, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 1-septies (Disposizioni urgenti in materia di
revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici).
- 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di
alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno
2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il
31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni
percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8
per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel
secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione piu' significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1
si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione,
nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente
articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo
133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i
contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga
alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a),
del medesimo codice, determinate al netto delle
compensazioni eventualmente gia' riconosciute o liquidate
in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del
medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).
3. La compensazione e' determinata applicando alle
quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero
annotate sotto la responsabilita' del direttore dei lavori
nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31
dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei
relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con
riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento
se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10
per cento complessivo se riferite a piu' anni.
4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza,
l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza
di compensazione entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui
al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura
e' avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro
quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del
procedimento accerta con proprio provvedimento il credito
della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli
anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni
rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133,
comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle
compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le
eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione
appaltante per lo stesso intervento e stanziate
annualmente. Possono, altresi', essere utilizzate le somme
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista
una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti,
nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e
per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed
emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto
delle procedure contabili della spesa, nei limiti della
residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad
esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4,
del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad
esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5,
del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero
affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle
risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla
copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza
dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite
massimo di spesa, con le modalita' di cui al comma 8 del
presente articolo.
8. Per le finalita' di cui al comma 7, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e' istituito un Fondo per
l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni
di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di utilizzo del Fondo, garantendo la parita'
di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di
costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi
diritto, nell'assegnazione delle risorse. Ai fini
dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle
istanze di compensazione consistono unicamente nelle
analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno
di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori
ove la stazione appaltante non ne disponga.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25, del
decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Incremento del Fondo per l'adeguamento dei
prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi
dei materiali nei contratti pubblici). - 1. Per
fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli
aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da
costruzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo
1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, e' incrementata di 150 milioni di euro per
l'anno 2022.
2. - 8. (abrogati).
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 150
milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
42.».
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015) e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari):
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo
9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale
di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso
la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle
Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore
dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed
alla legge 26 novembre 1975, n. 748.».
- Il testo dell'articolo 1, commi 421 e 423 della legge
30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024) e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 13.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31 (Disposizioni urgenti per
l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e
paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali
ATP Torino 2021 - 2025, nonche' in materia di divieto di
attivita' parassitarie):
«Art. 3 (Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A.). - 1. E' autorizzata la costituzione della Societa'
«Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con sede
in Roma, il cui oggetto sociale e' lo svolgimento delle
attivita' indicate al comma 2. La Societa' e' partecipata
dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per
cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione
Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5
per cento ciascuna. La Societa' e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il
controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5,
comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La
Societa' e' iscritta di diritto nell'elenco di cui
all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono
predisposti nel rispetto della normativa in materia di
societa' per azioni e del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica.
2. Lo scopo statutario e' la progettazione nonche' la
realizzazione, quale centrale di committenza e stazione
appaltante, anche stipulando convenzioni con altre
amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, nonche'
delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli
impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla
base di un piano degli interventi predisposto dalla
societa', d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e con le regioni interessate, e
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'autorita' di Governo competente in materia
di sport adottato entro il 31 ottobre 2021. A tale fine, la
Societa' opera in coerenza con le indicazioni del Comitato
Organizzatore e con quanto previsto dal decreto di cui al
primo periodo, relativamente alla predisposizione del piano
degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla
localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e
sociali delle opere, all'ordine di priorita' e ai tempi di
ultimazione delle stesse, nonche' alla quantificazione
dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa
copertura finanziaria. Al medesimo fine e ove ne ricorrano
le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, puo'
nominare uno o piu' commissari straordinari dotati dei
poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Con il
medesimo decreto sono stabiliti i compensi dei Commissari
in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, i cui oneri sono posti a carico dei quadri
economici degli interventi da realizzare o completare.
2-bis. Al fine di assicurare la tempestiva
realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di
amministrazione della Societa', di cui al comma 5 del
presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facolta'
previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2-ter. Per la realizzazione degli interventi
ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente
articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e
sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri
e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992.
2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022, la Societa'
diviene altresi' soggetto attuatore degli interventi, non
ancora completati alla data del 30 aprile 2022, ricompresi
nel piano di cui all'articolo 61, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
conseguentemente, la Societa' subentra nei rapporti
giuridici attivi e passivi, ivi compresa la gestione della
contabilita' speciale n. 6081 intestata al commissario,
sorti in relazione alla gestione commissariale di cui
all'articolo 61, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 50
del 2017, che cessa pertanto di avere efficacia.
3. La Societa' ha durata fino al 31 dicembre 2026. I
rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31
dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del
codice civile.
4. Il capitale sociale e' fissato in 1 milione di
euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno
2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle
finanze, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo ministero, e, quanto alla quota del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro
350.000,00, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145,
comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L'organo di amministrazione della Societa' e'
composto da cinque membri, dei quali tre nominati dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
l'Autorita' di Governo competente in materia di sport, di
cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di
amministratore delegato, e due nominati congiuntamente
dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome
di Trento e di Bolzano. Alle riunioni dell'organo di
amministrazione, puo' partecipare, senza diritto di voto,
l'amministratore delegato della Fondazione di cui
all'articolo 2.
6. Il collegio sindacale della Societa' si compone di
cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' di Governo
competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di
Presidente, e due nominati congiuntamente dalle Regioni
Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano. Non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice
civile.
7. I componenti dell'organo di amministrazione e del
collegio sindacale possono essere revocati soltanto dai
soggetti che li hanno nominati.
8. La Societa' cura il monitoraggio costante dello
stato di avanzamento delle attivita' di cui al comma 2,
informandone periodicamente il Comitato Organizzatore.
9. Per le sue esigenze, la Societa' stipula contratti
di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni
a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applica
l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
10. Alla Societa' si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'articolo 9, comma
1.
11. Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono
attribuite alla Societa' le somme previste alla voce «oneri
di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun
progetto delle opere di cui al comma 2. Tale ammontare e'
commisurato sino al limite massimo del 3 per cento
dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture
ed e' desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel
sistema di monitoraggio di cui al comma 12. Le somme
previste nei quadri economici destinate ai servizi di
ingegneria e architettura restano nella disponibilita'
della Societa', che puo' svolgere direttamente i suddetti
servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure
previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
11-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con l'autorita' di Governo competente in materia di sport,
possono essere individuati gli interventi, tra quelli di
cui al comma 2, caratterizzati da elevata complessita'
progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui
all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108.
12. Il monitoraggio degli interventi di cui al
presente articolo e' realizzato ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono
classificate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026».
12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, primo periodo, la parola:
"riservato" e' sostituita dalla seguente: "autorizzato" e
le parole: "a valere sulle" sono sostituite dalle seguenti:
"con corrispondente riduzione delle";
b) al comma 20:
1) al primo periodo, dopo le parole: "di Trento e
di Bolzano" sono inserite le seguenti: ", che e' resa
sentiti gli enti locali territorialmente interessati";
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il
seguente: "I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi
alle Camere per essere deferiti alle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
12-ter. Alle controversie relative all'approvazione
dei piani approvati ai sensi del presente articolo, alle
procedure di espropriazione, con esclusione di quelle
relative alla determinazione delle indennita'
espropriative, e alle procedure di progettazione,
approvazione e realizzazione degli interventi individuati
negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice
del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- La legge 16 aprile 1987, n. 183, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1988, n. 568, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° febbraio 1989, n. 26.
- Si riporta il testo degli articoli da 122 a 132 del
capo I del titolo VI della parte II del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 122 (Norme applicabili). - 1. Con riferimento
alle procedure di scelta del contraente, gli enti
aggiudicatori nei settori speciali applicano, per quanto
compatibili con le norme di cui alla presente Sezione, i
seguenti articoli della Parte II, Titolo III, Capi II e
III: 60, salvo che la disposizione sull'avviso di
preinformazione si intende riferita all'avviso periodico
indicativo; 61, commi 1 e 2, con la precisazione che il
termine di 30 giorni ivi previsto puo' essere ridotto fino
a quindici giorni, nonche' commi 3 e 5; 64 con la
precisazione che il termine di trenta giorni per la
ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma
3, puo' essere ridotto fino a quindici giorni, qualora sia
stato pubblicato un avviso periodico indicativo e sia stato
trasmesso un invito a confermare interesse; 65; 66; 67; 68;
69; 73 e 74. Si applicano altresi' le disposizioni di cui
agli articoli da 123 a 132.»
«Art. 123 (Scelta delle procedure). - 1.
Nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di
servizi, gli enti aggiudicatori utilizzano procedure di
affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da
indizione di gara in conformita' alle disposizioni di cui
alla presente sezione. Gli enti aggiudicatori possono
altresi' ricorrere a dialoghi competitivi e partenariati
per l'innovazione in conformita' alle disposizioni di cui
alla presente sezione.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 122, le
procedure di affidamento di cui al presente capo, sono
precedute dalla pubblicazione di un avviso di indizione di
gara con le modalita' e nel rispetto dei termini stabiliti
dal presente codice.
3. La gara puo' essere indetta con una delle seguenti
modalita':
a) un avviso periodico indicativo a norma
dell'articolo 127 se il contratto e' aggiudicato mediante
procedura ristretta o negoziata;
b) un avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione a norma dell'articolo 128 se il contratto e'
aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o
tramite un dialogo competitivo o un partenariato per
l'innovazione;
c) mediante un bando di gara a norma dell'articolo
129.
4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), gli
operatori economici che hanno manifestato interesse in
seguito alla pubblicazione dell'avviso periodico indicativo
sono successivamente invitati a confermare il proprio
interesse per iscritto, conformemente all'articolo 131.
5. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una
procedura negoziata senza previa indizione di gara, di cui
all'articolo 63, esclusivamente nei casi e nelle
circostanze espressamente previsti all'articolo 125."
«Art. 124 (Procedura negoziata con previa indizione
di gara). - 1. Nelle procedure negoziate con previa
indizione di gara, qualsiasi operatore economico puo'
presentare una domanda di partecipazione in risposta a un
avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni
richieste dall'ente aggiudicatore per la selezione
qualitativa.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande
di partecipazione e' fissato, in linea di massima, in non
meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando
di gara o, se come mezzo di indizione di gara e' usato un
avviso periodico indicativo, dalla data dell'invito a
confermare interesse e non e' in alcun caso inferiore a
quindici giorni.
3. Soltanto gli operatori economici invitati
dall'ente aggiudicatore in seguito alla valutazione delle
informazioni fornite possono partecipare alle negoziazioni.
Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di
candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura
secondo quanto previsto dall'articolo 135.
4. Il termine per la ricezione delle offerte puo'
essere fissato d'accordo tra l'ente aggiudicatore e i
candidati selezionati, purche' questi ultimi dispongano di
un termine identico per redigere e presentare le loro
offerte. In assenza di un accordo sul termine per la
ricezione delle offerte, il termine non puo' essere
inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a
presentare offerte.»
«Art. 125 (Uso della procedura negoziata senza previa
indizione di gara). - 1. Gli enti aggiudicatori possono
ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione
di gara nei seguenti casi:
a) quando, in risposta a una procedura con previa
indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, purche' le condizioni iniziali dell'appalto
non siano sostanzialmente modificate. Un'offerta non e'
ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con
l'appalto ed e' quindi manifestamente inadeguata, salvo
modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'ente
aggiudicatore e ai requisiti specificati nei documenti di
gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione
stabiliti dall'ente aggiudicatore a norma degli articoli
80, 135, 136;
 


b) quando un appalto e' destinato solo a scopi di
ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non
per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di
sviluppo, purche' l'aggiudicazione dell'appalto non
pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che
perseguano, segnatamente, questi scopi;
c) quando i lavori, servizi e forniture possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione
o nell'acquisizione di un'opera d'arte odi una
rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici.
L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando
non esistono sostituti o alternative ragionevoli e
l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti
di proprieta' intellettuale. L'eccezione di cui al presente
punto si applica solo quando non esistono sostituti o
alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e'
il risultato di una limitazione artificiale dei parametri
dell'appalto.
d) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi
imprevedibili dall'ente aggiudicatore, i termini stabiliti
per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per
le procedure negoziate precedute da indizione di gara non
possono essere rispettati. Le circostanze invocate per
giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun
caso imputabili all'ente aggiudicatore;
e) nel caso di appalti di forniture per consegne
complementari effettuate dal fornitore originario e
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o
all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora
il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore
ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche
sproporzionate;
f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella
ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati
all'operatore al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno
assegnato un appalto precedente, a condizione che tali
lavori o servizi siano conformi a un progetto a base di
gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'articolo 123. Il progetto a base di gara indica
l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le
condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La
possibilita' di ricorrere a tale procedura e' indicata gia'
al momento dell'indizione della gara per il primo progetto
e gli enti aggiudicatori, quando applicano l'articolo 35
tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori o
i servizi successivi;
g) per forniture quotate e acquistate sul mercato
delle materie prime;
h) per gli acquisti d'opportunita', quando e'
possibile, in presenza di un'occasione particolarmente
vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui
prezzo e' sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente
praticati sul mercato;
i) per l'acquisto di forniture o servizi a
condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore
che cessi definitivamente l'attivita' commerciale o presso
il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un
accordo con i creditori o di procedure analoghe;
l) quando l'appalto di servizi consegue a un
concorso di progettazione organizzato secondo le
disposizioni del presente codice ed e' destinato, in base
alle norme previste nel concorso di progettazione, a essere
aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale
concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di
progettazione sono invitati a partecipare alle
negoziazioni.»
«Art. 126 (Comunicazione delle specifiche tecniche).
- 1. Su richiesta degli operatori economici interessati
alla concessione di un appalto, gli enti aggiudicatori
mettono a disposizione le specifiche tecniche previste nei
loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le
specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli
appalti oggetto di avvisi periodici indicativi. Tali
specifiche sono rese disponibili per via elettronica in
maniera gratuita, illimitata e diretta.
2. Le specifiche tecniche sono trasmesse per via
diversa da quella elettronica qualora non sia possibile
offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via
elettronica a determinati documenti di gara per uno dei
motivi di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 3, o qualora
gli enti aggiudicatori abbiano imposto requisiti per
tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono
ai sensi dell'articolo 52, comma 7.
3. Quando le specifiche tecniche sono basate su
documenti ai quali gli operatori economici interessati
hanno accesso gratuito, illimitato e diretto, per via
elettronica, si considera sufficiente l'indicazione del
riferimento a tali documenti.
4. Per il tramite della Cabina di regia sono messe a
disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le
informazioni relative alle prove e ai documenti presentati
conformemente agli articoli 68, comma 8, 69 e 82, commi 1 e
2.»
«Art. 127 (Pubblicita' e avviso periodico
indicativo). - 1. Alla pubblicita' degli atti delle
procedure di scelta del contraente dei settori speciali si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 73 e 74 e
quelle degli articoli di cui alla presente sezione.
2. Gli enti aggiudicatori possono rendere nota
l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso
periodico indicativo possibilmente entro il 31 dicembre di
ogni anno. Tali avvisi, che contengono le informazioni di
cui all'allegato XIV, parte II, sezione A sono pubblicati
dall'ente aggiudicatore sul proprio profilo di committente.
Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di
cui all'articolo 35, gli avvisi sono pubblicati anche
dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. A tal
fine gli enti aggiudicatori inviano all'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea una comunicazione che
annuncia la pubblicazione dell'avviso periodico indicativo
sul loro profilo di committente, come indicato
nell'allegato V, punto 2, lettere b), e punto 3. Tali
avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV,
parte II, sezione C.
3. Quando una gara e' indetta per mezzo di un avviso
periodico indicativo per procedure ristrette e procedure
negoziate precedute da indizione di gara, l'avviso soddisfa
tutte le seguenti condizioni:
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai
lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da
aggiudicare;
b) indica che l'appalto sara' aggiudicato mediante
una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore
pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita
gli operatori economici interessati a manifestare il
proprio interesse;
c) contiene, oltre alle informazioni di cui
all'allegato XIV, parte II, sezione A, le informazioni di
cui all'allegato XIV, parte II, sezione B;
d) e' stato inviato alla pubblicazione tra
trentacinque giorni e dodici mesi prima della data di invio
dell'invito a confermare interesse.
4. Gli avvisi di cui al comma 2 possono essere
pubblicati sul profilo di committente quale pubblicazione
supplementare a livello nazionale. Il periodo coperto
dall'avviso puo' durare al massimo dodici mesi dalla data
di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia,
nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri
servizi specifici di cui all'allegato IX, l'avviso di cui
all'articolo 142, comma 1, lettera b) puo' coprire un
periodo di due anni.»
«Art. 128 (Avvisi sull'esistenza di un sistema di
qualificazione). - 1. Gli enti aggiudicatori possono
istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione
degli operatori economici. Tale sistema va reso pubblico
con un avviso di cui all'allegato XIV, parte II, lettera H,
indicando le finalita' del sistema di qualificazione e le
modalita' per conoscere le norme relative al suo
funzionamento.
2. Se viene indetta una gara con un avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli
offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in
una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati
qualificati con tale sistema.
3. Gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso
sull'esistenza del sistema il periodo di efficacia del
sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo pari
o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, essi
informano l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
di qualsiasi cambiamento di tale periodo di efficacia
utilizzando i seguenti modelli di formulari:
a) se il periodo di efficacia viene modificato
senza porre fine al sistema, il modello utilizzato
inizialmente per gli avvisi sull'esistenza dei sistemi di
qualificazione;
b) se viene posto termine al sistema, un avviso di
aggiudicazione di cui all'articolo 129.»
«Art. 129 (Bandi di gara e avvisi relativi agli
appalti aggiudicati). - 1. I bandi di gara possono essere
utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le
procedure. Essi contengono le informazioni di cui alla
parte pertinente dell'allegato XIV, parte II e sono
pubblicati conformemente all'articolo 130.
2. Entro trenta giorni dalla conclusione di un
contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla
relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, gli
enti aggiudicatori inviano un avviso di aggiudicazione che
riporta i risultati della procedura di appalto. Tale avviso
contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II,
lettera G ed e' pubblicato conformemente all'articolo 130.
Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo
98, commi 2, 3, 4 e 5.
3. Nel caso di contratti per servizi di ricerca e
sviluppo («servizi R&S»), le informazioni riguardanti la
natura e la quantita' dei servizi possono limitarsi:
a) all'indicazione «servizi R&S» se il contratto e'
stato aggiudicato mediante procedura negoziata senza
indizione di gara conformemente all'articolo 125;
b) a informazioni che siano almeno tanto
dettagliate quanto specificato nell'avviso utilizzato come
mezzo di indizione della gara.
4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato
XIV, parte II, lettera G e non destinate alla pubblicazione
sono pubblicate solo in forma semplificata e per motivi
statistici.»
«Art. 130 (Redazione e modalita' di pubblicazione dei
bandi e degli avvisi). - 1. I bandi e gli avvisi di cui
agli articoli da 127 a 129 contenenti le informazioni
indicate nell'allegato XIV, parte II, lettere A, B, D, G e
H e nel formato di modelli di formulari, compresi modelli
di formulari per le rettifiche sono redatti conformemente a
quelli redatti dalla Commissione e trasmessi all'Ufficio
delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica
e pubblicati conformemente all'allegato V.
2. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi con le
modalita' di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque
giorni dalla loro trasmissione, salve le disposizioni sulla
loro pubblicazione da parte dell'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea.
3. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in
una delle lingue ufficiali della Comunita' scelta dalle
stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua
originale e' l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti
italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme
vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di
bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di
ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel
rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione,
e' pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
4. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi
periodici indicativi di cui all'articolo 127, degli avvisi
di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico
di acquisizione di cui all'articolo 55, nonche' degli
avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione usati
come mezzo di indizione di gara di cui all'articolo 123,
comma 3, lettera b), continuino a essere pubblicati:
a) nel caso di avvisi periodici indicativi: per
dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di
aggiudicazione di cui all'articolo 129, che indichi che nei
dodici mesi coperti dall'avviso di indizione di gara non
sara' aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso
di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici di
cui all'allegato IX, l'avviso periodico indicativo di cui
all'articolo 142, comma 1, lettera b), continua a essere
pubblicato fino alla scadenza del periodo di validita'
indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di
aggiudicazione come previsto all'articolo 129, indicante
che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo
coperto dall'indizione di gara;
b) nel caso di avvisi di indizione di gara che
istituiscono un sistema dinamico di acquisizione: per il
periodo di validita' del sistema dinamico di acquisizione;
c) nel caso di avvisi sull'esistenza di un sistema
di qualificazione: per il periodo di validita'.
5. La conferma della ricezione dell'avviso e della
pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione
della data della pubblicazione rilasciata agli enti
aggiudicatori dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione
europea vale come prova della pubblicazione.
6. Gli enti aggiudicatori possono pubblicare avvisi
relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti
all'obbligo, di pubblicazione previsto dal presente
decreto, a condizione che essi siano trasmessi all'Ufficio
delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica
secondo il formato e le modalita' di trasmissione precisate
nell'allegato V.
7. Per la pubblicazione a livello nazionale si
applica l'articolo 73.»
«Art. 131 (Inviti ai candidati). - 1. Nelle procedure
ristrette, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per
l'innovazione, nelle procedure negoziate con previa
indizione di gara, e nella procedura negoziata senza previa
indizione di gara, gli enti aggiudicatori invitano
simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a
presentare le rispettive offerte, a partecipare al dialogo
o a negoziare. Con le stesse modalita' gli enti
aggiudicatori invitano, nel caso di indizione di gara,
tramite un avviso periodico indicativo, gli operatori
economici che gia' hanno espresso interesse a confermare
nuovamente interesse.
2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo
competitivo, nei partenariati per l'innovazione e nelle
procedure competitive con negoziazione, gli inviti
menzionano l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi
direttamente disponibili per via elettronica i documenti di
gara e comprendono le informazioni indicate nell'allegato
XV, parte II. Se tali documenti non sono stati oggetto di
accesso gratuito, illimitato e diretto, di cui all'articolo
74 e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli
inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato
digitale ovvero, quando cio' non sia possibile, in formato
cartaceo.
3. Nelle procedure negoziate senza previa
pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici
selezionati vengono invitati a mezzo di posta elettronica
certificata o strumento analogo negli altri Stati membri
ovvero, quando cio' non sia possibile, con lettera. Gli
inviti contengono gli elementi essenziali della prestazione
richiesta.»
«Art. 132 (Informazioni a coloro che hanno chiesto
una qualificazione, ai candidati e agli offerenti). - 1.
Per quanto riguarda le informazioni a coloro che hanno
chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 e ai
seguenti commi
2. Gli enti aggiudicatori che istituiscono o
gestiscono un sistema di qualificazione informano i
richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro
sei mesi dalla presentazione della domanda. Se la decisione
sulla qualificazione richiede piu' di quattro mesi, entro
due mesi dalla presentazione della domanda, l'ente
aggiudicatore comunica al richiedente le ragioni della
proroga del termine e indica la data entro cui interverra'
la decisione.
3. I richiedenti la cui qualificazione e' respinta
sono informati della decisione e delle relative motivazioni
entro quindici giorni dalla data della decisione di
diniego. Le motivazioni si fondano sui criteri di
qualificazione di cui agli articoli 134 e 136.
4. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e
gestiscono un sistema di qualificazione possono porre fine
alla qualificazione di un operatore economico solo per
ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui agli
articoli 134 e 136. L'intenzione di porre fine alla
qualificazione e' preventivamente notificata per iscritto
all'operatore economico, almeno quindici giorni prima della
data prevista per porre fine alla qualificazione, con
indicazione della ragione o delle ragioni che giustificano
l'azione proposta.».
- Il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208
(Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza,
in attuazione della direttiva 2009/81/CE) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292.
 
Art. 26 bis
Disposizioni in materia di gare per l'affidamento di servizi
sostitutivi di mensa

1. Per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui e' indetta la procedura di scelta del contraente siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonche', in caso di contratti stipulati senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more di una riforma complessiva del settore dei servizi sostitutivi di mensa finalizzata a garantire una maggiore funzionalita' del sistema anche attraverso la fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti agli esercizi convenzionati, fino al 31 dicembre 2022, si applica l'articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti» sono soppresse;
b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresi' ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 144, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti
pubblici) come modificato dalla presente legge:
«Art. 144 (Servizi di ristorazione). - 1. I servizi
di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati
secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La
valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in
particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la
qualita' dei prodotti alimentari con particolare
riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e
tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e
indicazione geografica tipica. Tiene altresi' conto del
rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green
economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui
all'articolo 34 del presente codice, della qualita' della
formazione degli operatori e della provenienza da operatori
dell'agricoltura biologica e sociale. Sono fatte salve le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-quater, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonche'
quelle di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18
agosto 2015, n. 141.
2. Con decreti del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e con il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, sono definite e aggiornate le linee
di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera,
assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette
linee di indirizzo, si applica l'articolo 216, comma 18.
3. L'attivita' di emissione di buoni pasto,
consistente nell'attivita' finalizzata a rendere per il
tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo
di mensa aziendale, e' svolta esclusivamente da societa' di
capitali con capitale sociale versato non inferiore a
settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale
l'esercizio dell'attivita' finalizzata a rendere il
servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di
altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.
Il bilancio delle societa' di cui al presente comma deve
essere corredato dalla relazione redatta da una societa' di
revisione iscritta nel registro istituito presso il
Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis
del codice civile.
4. Gli operatori economici attivi nel settore
dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi
dell'Unione europea possono esercitare l'attivita' di cui
al comma 3 se a cio' autorizzati in base alle norme del
Paese di appartenenza. Le societa' di cui al comma 3
possono svolgere l'attivita' di emissione dei buoni pasto
previa segnalazione certificata di inizio attivita' dei
rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti
richiesti di cui al comma 3 e trasmessa ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo
economico.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita l'ANAC, sono individuati le modalita'
attuative della disposizione di cui al comma 6-bis, nonche'
gli esercizi presso i quali puo' essere erogato il servizio
sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le
caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli
accordi stipulati tra le societa' di emissione di buoni
pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili. I
predetti accordi devono comunque prevedere una garanzia
fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative
che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalla
legislazione vigente, che le societa' emittenti sono tenute
a consegnare agli esercizi convenzionati.
6. L'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa
avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualita'/prezzo. Il bando di gara
stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta
pertinenti, tra i quali:
a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto;
b) la rete degli esercizi da convenzionare;
c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in
misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del
buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresi'
ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti;
d) i termini di pagamento agli esercizi
convenzionati;
e) il progetto tecnico.
6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica
previsti dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno
2017, n. 122, e' garantito agli esercizi convenzionati un
unico terminale di pagamento.
7. Ai fini del possesso della rete di esercizi
attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa
eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o
di aggiudicazione e' sufficiente l'assunzione, da parte del
concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa
entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione
fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete
richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza
dell'aggiudicazione.
8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni
pasto, le societa' di emissione e gli esercizi
convenzionati consentono, ciascuno nell'esercizio della
rispettiva attivita' contrattuale e delle obbligazioni di
propria pertinenza, la utilizzabilita' del buono pasto per
l'intero valore facciale.».
 
Art. 27

Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori

1. Per fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i concessionari di cui all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale risultino gia' espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l'avvio entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento piu' aggiornato.
2. Il quadro economico o il computo metrico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, e' sottoposto all'approvazione del concedente ed e' considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformita' alle delibere adottate dall'autorita' di regolazione e di vigilanza del settore, ove applicabili. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto ne' rilevano ai fini della durata della concessione.
3. Al fine di migliorare l'infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella citta' di Taranto nel 2026, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2022 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della regione Puglia per il completamento della fase di progettazione degli interventi per la realizzazione della strada statale n. 7 nel tratto compreso tra il comune di Massafra e il comune di Taranto, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono stabilite le modalita' attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai fini della realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui e' titolare la regione Puglia, ed e' indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario, fermo restando che la progettazione dell'intervento deve assicurare che il suo completamento sia coerente con lo svolgimento dell'evento di cui al primo periodo.

Riferimenti normativi

- L'articolo 142 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE) e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 26.
- L'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e' riportato
nei riferimenti normativi all'articolo 26.
- L'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 5.
 
Art. 28
Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese nonche'
disposizioni in materia di valutazione dei progetti di ricerca e di
reclutamento di personale del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali

1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese). - 1. Al fine di promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, nonche' di migliorare e ampliare l'offerta formativa universitaria anche attraverso la sua integrazione con le correlate attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, alle universita' che promuovono, nell'ambito della propria autonomia, la stipulazione di "Patti territoriali per l'alta formazione per le imprese", di seguito denominati "Patti", con imprese ovvero enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati, nonche' con altre universita', pubbliche amministrazioni e societa' pubbliche, e' attribuito, per gli anni dal 2022 al 2025, un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro 290 milioni, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito della valutazione delle proposte di Patto di cui al comma 5.
3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 e' subordinata all'effettiva sottoscrizione del Patto tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Rettore dell'universita' proponente, i Rettori delle altre eventuali universita' sottoscrittrici e i rappresentanti degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori.
4. I Patti:
a) recano la puntuale indicazione di progetti volti, in particolare, a promuovere l'offerta formativa di corsi universitari finalizzati alla formazione delle professionalita', anche a carattere innovativo, necessarie allo sviluppo delle potenzialita' e della competitivita' dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento alle discipline STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics, anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali. I progetti possono altresi' prevedere iniziative volte a sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la loro formazione continua, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e a promuovere il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese;
b) sono corredati del cronoprogramma di realizzazione delle fasi intermedie dei progetti con cadenza semestrale e prevedono la revoca, anche parziale, del contributo di cui al comma 1 in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, ferme restando le obbligazioni giuridicamente vincolanti gia' assunte. Per il 2022, il cronoprogramma prevede obiettivi annuali;
c) indicano le risorse finanziarie per provvedere all'attuazione dei progetti, distinguendo tra quelle disponibili nei bilanci delle universita' e quelle eventualmente a carico degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori;
d) assicurano la complementarita' dei relativi contenuti e obiettivi rispetto a quelli di altre iniziative di ricerca in corso o in fase di avvio, anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e possono recare misure per potenziare i processi di internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti;
e) possono prevedere, ai fini dell'attuazione, la stipulazione di accordi di programma tra le singole universita' o aggregazioni delle stesse e il Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attivita' o strutture, ovvero la fusione di universita' ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 240 del 2010.
5. I Patti sono definiti e proposti dalle universita' interessate e valutati da una commissione nominata dal Ministro dell'universita' e della ricerca e composta da cinque membri, due designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca e tre designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. Possono proporre i Patti le sole universita' che hanno sede in regioni che presentano valori inferiori rispetto alla media nazionale, in relazione a ciascuno dei seguenti parametri:
a) numero di laureati rispetto alla popolazione residente nella regione interessata dal Patto;
b) tasso di occupazione dei laureati a tre anni dalla laurea;
c) numero di laureati in regione diversa da quella di residenza sul totale dei laureati residenti nella regione interessata dal Patto.
7. Ai fini della valutazione delle proposte di Patto di cui al comma 5, la commissione tiene conto della capacita' dei Patti, in relazione alle discipline per le quali e' proposto l'ampliamento dell'offerta formativa e con priorita' per le discipline STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali, di colmare i divari territoriali e di genere espressi dai parametri di cui al comma 6, nonche' del tasso di crescita delle filiere produttive connesse alle discipline medesime. Sono prioritariamente ammessi al cofinanziamento statale i progetti che prevedono la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attivita' o strutture, ovvero la fusione di atenei ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 240 del 2010.
8. La verifica dell'attuazione del Patto, il monitoraggio delle misure adottate e l'accertamento del raggiungimento degli obiettivi sono effettuati dal Ministero dell'universita' e della ricerca. Il Ministero verifica, in particolare, l'effettivo incremento del numero di studenti iscritti ai corsi nelle discipline previste e del tasso di occupazione dei laureati nelle filiere produttive correlate, anche in relazione al tempo intercorso dalla laurea, nonche' la rispondenza dell'ampliamento dell'offerta didattica rispetto alle esigenze del mercato del lavoro e l'innalzamento della qualita' della formazione e della relativa attivita' di ricerca. Il mancato rispetto degli obiettivi e' valutato dal Ministero dell'universita' e della ricerca, anche tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ai fini della distribuzione delle risorse pubbliche destinate alle universita' ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge n. 240 del 2010, e determina, altresi', la revoca del contributo statale nei casi di cui al comma 4, lettera b). I contributi revocati possono essere destinati ad altri Patti con le modalita' di cui al comma 2.
9. In sede di prima applicazione, le universita' interessate definiscono e propongono i Patti entro il 15 settembre 2022 e la relativa procedura di valutazione di cui al comma 5 si esaurisce entro il 15 novembre 2022.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
2-bis. Al fine di rafforzare l'attivita' di valutazione dei progetti di ricerca, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, comma 2:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) definisce gli elenchi dei componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20, ai fini della nomina degli stessi da parte della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo 21-bis»;
2) alla lettera c) sono premesse le seguenti parole: «se previsto dai rispettivi bandi,»;
b) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
«Art. 21-bis. - (Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca) - 1. Al fine di promuovere il coordinamento delle attivita' di ricerca delle universita', degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonche' agli obiettivi di politica economica di crescita della produttivita' e della competitivita' del Paese, e' istituita, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata "Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca".
2. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca di cui al comma 1, in aggiunta alle funzioni di coordinamento di cui al medesimo comma 1, svolge le seguenti funzioni:
a) valuta l'impatto dell'attivita' di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attivita' dell'ANVUR, al fine di incrementare l'economicita', l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore nonche' di attrarre finanziamenti del settore privato;
b) nomina i componenti dei comitati di valutazione nell'ambito degli elenchi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b);
c) coadiuva il Comitato di cui all'articolo 21, assicurando l'avvalimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 21;
d) se previsto dai rispettivi bandi e a eccezione dei casi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi».
d) se previsto dai rispettivi bandi e a eccezione dei casi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi».
2-ter. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, in aggiunta alla dotazione organica del Ministero dell'universita' e della ricerca, e' costituita da un numero complessivo di quaranta unita' di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unita' appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2022, il contingente di personale di cui al primo periodo del presente comma tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per l'attuazione delle disposizioni del primo periodo sono autorizzate, per l'anno 2022, la spesa di euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, la spesa di euro 541.000 annui per il funzionamento della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Per l'assunzione delle unita' di personale previste al medesimo primo periodo e' altresi' autorizzata la spesa di euro 774.434 per l'anno 2022 e di euro 2.323.301 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo, pari a euro 1.415.434 per l'anno 2022 e a euro 2.864.301 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti l'articolazione degli uffici e i compiti della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca previste dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, nn. 164 e 165.
2-quater. Al fine di consentire la valutazione dei progetti presentati nell'ambito dei bandi relativi ai Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) nel rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il numero massimo dei componenti dei comitati di valutazione e dei revisori esterni e' stabilito, rispettivamente, in 190 e in 800 unita' per ciascun bando. Nelle more dell'istituzione della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, la nomina dei componenti dei comitati di valutazione, che procedono all'individuazione dei revisori esterni, e' effettuata dal Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui all'articolo 21 della citata legge n. 240 del 2010, ed e' disposta con provvedimento della competente direzione del Ministero dell'universita' e della ricerca. I componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni nominati ai sensi del secondo periodo possono essere confermati nell'incarico anche in altri bandi relativi ai PRIN. E' fatta salva la possibilita' di sostituzione nei casi di incompatibilita' o, comunque, in ogni altro caso di necessita'. La determinazione dei compensi dei soggetti di cui al primo periodo e' calcolata nel limite massimo di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 229 dell'11 febbraio 2022, con oneri a carico del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della citata legge n. 178 del 2020, come incrementato dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per quanto non gia' previsto dal decreto del direttore generale della ricerca del Ministero dell'universita' e della ricerca n. 104 del 2 febbraio 2022. Le disposizioni del presente comma si applicano, in deroga alle previsioni contenute nei bandi, anche alle procedure di valutazione per le quali non sono stati nominati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni.
2-quinquies. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, a procedere allo scorrimento, fino al numero massimo di dodici unita', della vigente graduatoria del concorso per titoli ed esame orale per la copertura di venti posti di funzionario amministrativo contabile, terza area funzionale, per il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, uffici di Roma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 84 del 22 ottobre 2021. Al fine di ridurre i tempi per la selezione del personale dirigenziale delle agenzie fiscali attraverso procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' per il reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze nelle procedure concorsuali per titoli ed esami bandite dal medesimo Ministero nel triennio 2021-2023, comprese le procedure in cui non sia stata ancora svolta la prova orale alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione dei titoli, ferma restando la predeterminazione dei relativi criteri, puo' essere effettuata solo nei riguardi dei candidati che hanno superato la prova scritta e prima dello svolgimento delle prove orali, in deroga alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 304.114 per l'anno 2022 e a euro 608.227 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Comitato nazionale per la valutazione della
ricerca). - 1. Al fine di promuovere la qualita' della
ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure
di valutazione, e' istituito il Comitato nazionale per la
valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR e' composto da
quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata
qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a
una pluralita' di aree disciplinari, nominati con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca, tra i quali
tre componenti sono scelti dal Ministro dell'universita' e
della ricerca e gli altri dodici sono designati, due
ciascuno e nel rispetto del principio della parita' di
genere, dal Consiglio universitario nazionale, dalla
Conferenza dei rettori delle universita' italiane, dalla
Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca,
dall'European Research Council e dall'Accademia nazionale
dei Lincei e, uno ciascuno, dalla European Science
Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei
tecnologi. Il Comitato e' regolarmente costituito con
almeno dieci componenti.
2. Il CNVR, in particolare:
a) indica i criteri generali per le attivita' di
selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel
rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20,
tenendo in massima considerazione le raccomandazioni
approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia
e' parte;
b) definisce gli elenchi dei componenti dei comitati di
valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20, ai
fini della nomina degli stessi da parte della Struttura
tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita
presso il Ministero dell'universita' e della ricerca ai
sensi dell'articolo 21-bis;
c) se previsto dai rispettivi bandi, provvede allo
svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione
dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici
o privati, previo accordo o convenzione con essi;
d) definisce i criteri per la individuazione e
l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e
professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione
tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca;
e) predispone rapporti specifici sull'attivita'
svolta e una relazione annuale in materia di valutazione
della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la
pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle
relazioni del CNVR.
3. Il CNVR definisce le proprie regole di
organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati
in aspettativa per la durata del mandato. L'incarico di
componente del CNVR e' di durata quinquennale, non
rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima
della scadenza del proprio mandato, il componente che viene
nominato in sostituzione resta in carica per la durata
residua del mandato. Il compenso dei componenti del
Comitato e' stabilito nel decreto di nomina, nel limite
previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si
avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del
Ministero dell'universita' e della ricerca.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse (Art. 33 del D.Lgs n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs n. 470 del
1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della
legge n. 488 del 1999)). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. E' richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si
tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili
dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
organico superiore al 20 per cento nella qualifica
corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la
possibilita' di differire, per motivate esigenze
organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad
un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza
di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le
disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un
numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a
100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza.
1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti
compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale
e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma
1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita
alla dotazione organica dell'ente.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede
alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di
cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di
mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il
relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico
del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale
interessato a partecipare alle predette procedure invia la
propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile,
previa registrazione nel Portale corredata del proprio
curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle
autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono
consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei
posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori,
previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli
relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a
quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque
denominati, istituiti da disposizioni legislative o
regolamentari che prevedono la partecipazione di personale
di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le
sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di
comuni per i Comuni che ne fanno parte.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono
integrare le procedure e i criteri generali per
l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1
e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,
quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in
ragione della specifica professionalita' richiesta ai
propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'all'articolo 1, commi 937 e
seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«1.-936. Omissis.
937. Il Ministero dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato, per il biennio 2021-2022, nel rispetto del
piano triennale del fabbisogno del personale, di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' della vigente dotazione organica, a bandire
una o piu' procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed
esami, per il reclutamento di un contingente massimo di
personale pari a 56 unita' da inquadrare nell'Area III,
posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali. Le
assunzioni di cui al presente comma sono effettuate ai
sensi dell'articolo 35, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001.
938. Le procedure concorsuali di cui al comma 937
sono rivolte a soggetti in possesso di qualificata
professionalita' nelle discipline scientifiche, economiche
e giuridiche. Per la partecipazione sono richiesti la
laurea magistrale o specialistica nonche' uno dei seguenti
titoli: dottorato di ricerca; master universitario di
secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post
universitaria. Le procedure, da svolgere in forma
telematica e decentrata, anche in deroga al comma
3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, nonche' al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e anche con l'avvalimento delle universita' e del
consorzio interuniversitario CINECA, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, si articolano nelle
seguenti fasi:
a) valutazione dei titoli;
b) prova orale;
c) attivita' di lavoro e formazione;
d) prova scritta.
939. Nella valutazione dei titoli di cui alla lettera
a) del comma 938 sono valorizzati il possesso di
abilitazioni professionali e lo svolgimento di attivita'
lavorativa nei settori attinenti ai profili ricercati.
Nella prova orale di cui alla lettera b) del citato comma
938 e' valorizzato il possesso di adeguate conoscenze
informatiche e digitali nonche' di un'adeguata conoscenza
di almeno una lingua straniera. All'esito della valutazione
delle fasi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma
938, sulla base dei punteggi conseguiti e' formata una
graduatoria provvisoria, alla quale si applica il primo
periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i candidati che
risultano utilmente collocati sono assunti, nel limite
massimo di 56 unita', nell'Area III, posizione economica
F1, del comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato della durata di centoventi
giorni, ai fini dello svolgimento dell'attivita' di lavoro
e formazione di cui alla lettera c) del comma 938. Entro la
data di conclusione del contratto, si svolge la prova
scritta di cui alla lettera d) del comma 938, che consiste
nella soluzione di quesiti a risposta multipla, con
predeterminazione dei relativi punteggi. La graduatoria
definitiva e' formata sulla base dei punteggi conseguiti in
ciascuna delle fasi di cui al comma 938, le cui rispettive
proporzioni sono adeguatamente bilanciate nel bando.
940. Le assunzioni di cui al comma 939 sono
autorizzate in deroga all'articolo 36, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai limiti di spesa di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. A tale fine e' autorizzata la spesa di
724.057 euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi del
comma 941.
941. Agli oneri derivanti dai commi 936 e 940, pari a
1.183.807 euro per l'anno 2021 e a 459.750 euro annui a
decorrere dall'anno 2022, si provvede, per l'anno 2021,
quanto a 500.000 euro, mediante corrispondente riduzione
dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e, quanto a 683.807 euro, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, a
decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione
dell'incremento di cui al citato articolo 238, comma 2,
primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
942. Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori
funzioni del Ministero dell'istruzione connesse anche alle
iniziative relative agli impegni sovranazionali europei, la
vigente dotazione organica del predetto Ministero e'
incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non
generale. Nelle more dell'entrata in vigore dei conseguenti
regolamenti di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, le tre posizioni dirigenziali di cui al
primo periodo sono destinate alla struttura di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2020, n. 12. Alla copertura delle tre posizioni
dirigenziali non generali di cui al presente comma si
provvede anche mediante concorsi pubblici, per i quali il
Ministero dell'istruzione e' autorizzato a indire le
relative procedure.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 64, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure):
«Art. 64 (Semplificazione delle procedure di
valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure
attuative del PNRR nel campo della ricerca). - 1.
All'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le
parole "tramite appositi comitati, " e ", tenendo conto in
particolare dei principi della tecnica di valutazione tra
pari" sono soppresse.
2. L'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e' sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Comitato nazionale per la valutazione
della ricerca). - 1. Al fine di promuovere la qualita'
della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle
procedure di valutazione, e' istituito il Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR
e' composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di
elevata qualificazione scientifica internazionale,
appartenenti a una pluralita' di aree disciplinari,
nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, tra i quali tre componenti sono scelti dal
Ministro dell'universita' e della ricerca e gli altri
dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del
principio della parita' di genere, dal Consiglio
universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle
universita' italiane, dalla Consulta dei presidenti degli
enti pubblici di ricerca, dall'European Research Council e
dall'Accademia nazionale dei Lincei e, uno ciascuno, dalla
European Science Foundation e dal Consiglio nazionale dei
ricercatori e dei tecnologi. Il Comitato e' regolarmente
costituito con almeno dieci componenti.
2. Il CNVR, in particolare:
a) indica i criteri generali per le attivita' di
selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel
rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20,
tenendo in massima considerazione le raccomandazioni
approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia
e' parte;
b) nomina i componenti dei comitati di
valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20;
c) provvede allo svolgimento, anche parziale,
delle procedure di selezione dei progetti o programmi di
ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o
convenzione con essi;
d) definisce i criteri per la individuazione e
l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e
professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione
tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca;
e) predispone rapporti specifici sull'attivita'
svolta e una relazione annuale in materia di valutazione
della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la
pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle
relazioni del CNVR.
3. Il CNVR definisce le proprie regole di
organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati
in aspettativa per la durata del mandato. L'incarico di
componente del CNVR e' di durata quinquennale, non
rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima
della scadenza del proprio mandato, il componente che viene
nominato in sostituzione resta in carica per la durata
residua del mandato. Il compenso dei componenti del
Comitato e' stabilito nel decreto di nomina, nel limite
previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si
avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del
Ministero dell'universita' e della ricerca.".
3. In sede di prima applicazione, il Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca di cui al comma
2 e' composto dai componenti del Comitato nazionale dei
garanti per la ricerca in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto ed e' integrato nella sua piena
composizione dal Ministro dell'universita' e della ricerca
nel rispetto del principio della parita' di genere. Sono
fatti salvi gli atti inerenti alle procedure valutative del
Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
parole "Comitato nazionale dei garanti della ricerca"
devono intendersi riferite, ovunque ricorrano, al "Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca".
4. All'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole "Comitato nazionale dei garanti per
la ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca".
5. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, la lettera b) e' abrogata.
6. In relazione alle accresciute esigenze in tema di
selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di
ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo per la
valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di
cui all'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e' incrementato di 5 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 20 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e le
somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle
convenzioni di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma
550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate
a promuovere l'attivita' di valutazione degli esperti
tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga al
limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo
del citato articolo 1, comma 551, della legge n. 178 del
2020, nonche' alla stipula di accordi o convenzioni con
enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto
prestigio nell'ambito della valutazione della ricerca, in
ordine allo svolgimento di attivita' di supporto
specialistico e di analisi, di valutazione economica e
finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo
sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare
riferimento a quelli previsti dal PNRR. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, relativamente alla quota destinata ai compiti
dell'Agenzia Nazionale della ricerca in materia di
valutazione dell'impatto di attivita' di ricerca.
6-bis. Anche al fine di supportare l'attivita' del
Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui
all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato
ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con decorrenza
non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure
concorsuali pubbliche e con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sessantanove unita' di personale da inquadrare
nell'Area III, posizione F1, del comparto Funzioni
centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto
periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del
2020. Per l'espletamento delle procedure concorsuali
previste dal presente comma e' autorizzata, per l'anno
2021, la spesa di euro 100.000. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per
l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle
misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva
del contingente previsto dall'articolo 9, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, e' incrementata,
nei limiti della dotazione organica del Ministero
dell'universita' e della ricerca, di quindici unita' di
personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i
medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al
contingente di cui al citato articolo 9, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'universita' e della ricerca e' istituito
un posto di funzione di livello dirigenziale generale,
assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto.
Per le finalita' di cui al presente comma la dotazione
finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli
uffici di diretta collaborazione del Ministero
dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
12, e' incrementata di 30.000 euro per l'anno 2021 e di
90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,
pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'universita' e della ricerca.
6-ter.1. Al fine di garantire l'attuazione degli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio,
rendicontazione e controllo degli investimenti, il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato,
entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno
2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle
convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT
della societa' Consip Spa, servizi professionali di
assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data
management, la definizione di strategie e soluzioni per il
cloud e per la cybersicurezza. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'universita' e della ricerca.
6-ter.2. In ragione del processo di riorganizzazione
del Ministero dell'universita' e della ricerca di cui al
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine di
consentire una maggiore flessibilita' gestionale e una piu'
efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno
2022 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui
all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono
rideterminati con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. In ragione del processo di riorganizzazione
di cui al primo periodo e' rideterminata, altresi', la
consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e
di risultato del personale dirigenziale di prima e di
seconda fascia in servizio presso il Ministero
dell'universita' e della ricerca. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del secondo periodo, pari a 950.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 6 del presente articolo. All'articolo 1, comma
1050, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole: «non dirigenziale» sono soppresse.
6-quater. Per le finalita' di sviluppo,
sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle nuove
funzionalita' strumentali di gestione amministrativa e
contabile finalizzate a rendere piu' efficiente ed efficace
l'azione amministrativa e per potenziare le attivita' a
supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici
centrali, nonche' al fine di avviare tempestivamente le
procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del
PNRR e di supportare gli enti locali nell'attuazione degli
interventi di edilizia scolastica, il Ministero
dell'istruzione e' autorizzato ad assumere, nel biennio
2021-2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali,
un contingente di alta professionalita' pari a cinquanta
unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica
F3. Per il reclutamento del suddetto contingente di
personale, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a
bandire, senza il previo svolgimento delle previste
procedure di mobilita', apposite procedure concorsuali
pubbliche per titoli ed esame orale per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso, oltre che del titolo di
studio previsto per il profilo professionale di
inquadramento e della conoscenza della lingua inglese,
anche di dottorato di ricerca pertinente al profilo
professionale richiesto. I bandi di selezione stabiliscono
i titoli da valutare e i punteggi attribuibili, lo
svolgimento di un esame orale da parte del candidato, anche
finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese
nonche' dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle
ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un
grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al
"Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue (CEFR)", svolto nelle sedi e secondo le
modalita' indicate dall'amministrazione anche con
l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel
rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in
modalita' decentrata e telematica delle procedure
concorsuali, garantendo l'identificazione dei partecipanti,
la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita' e
le modalita' di composizione delle commissioni
esaminatrici. Per l'espletamento delle procedure
concorsuali previste dal presente comma e' autorizzata, per
l'anno 2021, la spesa di euro 100.000.
6-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma
6-quater e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno
2021 e di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno 2022.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-sexies. Per garantire la funzionalita' degli uffici
del Ministero dell'istruzione, con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si provvede all'adeguamento della struttura
organizzativa del medesimo Ministero, apportando modifiche
ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedendo
l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello
generale. Conseguentemente, la dotazione organica dei
dirigenti di prima fascia e' corrispondentemente
incrementata. Nelle more dell'adozione del decreto del
Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre
posizioni dirigenziali di livello generale sono
temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio di
gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero
dell'istruzione, per lo svolgimento di un incarico di
studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Per le medesime finalita' la dotazione finanziaria per gli
uffici di diretta collaborazione e' incrementata di 300.000
euro per l'anno 2021 e di 800.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2022. Ai fini dell'attuazione del presente comma,
e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 547.400
per l'anno 2021 e di euro 1.542.200 annui a decorrere
dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-septies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma
385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in
favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso
l'Accademia nazionale dei Lincei e' prorogato per l'anno
2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Al fine di realizzare interventi di investimento
finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane
disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi delle
istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e
coreutica, ovvero alla tutela di strutture di particolare
rilievo storico ed architettonico delle medesime
istituzioni e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro
per l'anno 2021 da assegnare alle istituzioni dell'alta
formazione artistica musicale e coreutica a titolo di
cofinanziamento degli interventi di cui al presente comma
7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 12
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come
rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27
dicembre 2019, n. 160;
b) quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo
delle somme, conservate nel conto dei residui, di cui
all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio anche in conto residui.
8. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n.
338, al comma 2, la parola "50" e' sostituita dalla
seguente "75".
9. L'efficacia della disposizione del comma 8, i cui
oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione
di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla
definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio
dell'Unione europea.».
- I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
del 30 settembre 2020, nn. 164 (regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della
ricerca) e 165 (regolamento concernente l'organizzazione
degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell'universita' e della ricerca) sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2020, n. 309.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 550 e 886,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«1.-549. Omissis.
550. Il Ministero dell'universita' e della ricerca
puo' avvalersi, con modalita' definite mediante
convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia per i
servizi di supporto specialistico e le attivita' di
analisi, di valutazione economica e finanziaria nonche' per
la verifica, il monitoraggio e il controllo connessi agli
interventi nel settore della ricerca, con particolare
riferimento alla programmazione strategica del Programma
nazionale per la ricerca e dei progetti finanziati con
risorse nazionali, dell'Unione europea e tramite il Fondo
per lo sviluppo e la coesione. Per le finalita' di cui al
presente comma e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'universita' e della ricerca, il Fondo per la
valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca,
con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021.
551.-885. Omissis.
886. Per le finalita' di cui ai commi da 1037 a 1050,
al fine di avviare tempestivamente le procedure di
monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle
finanze, per l'anno 2021, e' autorizzato ad assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti
della vigente dotazione organica, un contingente di
personale non dirigenziale di alta professionalita' pari a
30 unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica
F3. Il reclutamento del suddetto contingente di personale
e' effettuato, senza il previo svolgimento delle previste
procedure di mobilita', mediante scorrimento di vigenti
graduatorie di concorsi pubblici o attraverso l'avvio di
procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esame orale,
per l'accesso alle quali e' richiesto, oltre al titolo di
studio previsto per il profilo professionale di
inquadramento e alla conoscenza della lingua inglese, anche
il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti
ai profili professionali richiesti: a) dottorato di ricerca
in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e
internazionale, in materia di contabilita' e bilancio, o in
materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia,
in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche;
b) master universitario di secondo livello in materie
giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e
internazionale, in materie inerenti alla contabilita' e al
bilancio, anche ai fini dello sviluppo e della
sperimentazione dei relativi sistemi informativi, o in
materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia,
in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche.
Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la
spesa di 1.198.406 euro per l'anno 2021 e di 1.438.087 euro
annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante
utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 93, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
«1.-92. Omissis.
93. L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, mediante i rispettivi regolamenti di
amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono:
a) istituire posizioni organizzative per lo
svolgimento di incarichi di elevata responsabilita', alta
professionalita' o particolare specializzazione, ivi
compresa la responsabilita' di uffici operativi di livello
non dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa
conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali; tale
riduzione non rileva ai fini del calcolo del rapporto tra
personale dirigenziale di livello generale e personale
dirigenziale di livello non generale, di cui all'articolo
23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
b) disciplinare il conferimento delle posizioni a
funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza
area mediante una selezione interna che tiene conto delle
conoscenze professionali, delle capacita' tecniche e
gestionali degli interessati e delle valutazioni dagli
stessi conseguite negli anni precedenti;
c) attribuire ai titolari delle posizioni il potere
di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi
gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, i poteri
di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti
nella competenza dei propri uffici, di livello non
dirigenziale, e la responsabilita' dell'attivita'
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati
nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse
umane e strumentali e di controllo;
d) prevedere l'articolazione delle posizioni
secondo diversi livelli di responsabilita', con conseguente
graduazione della retribuzione di posizione e, in caso di
valutazione positiva, l'attribuzione della retribuzione di
risultato sulla base del livello di valutazione annuale
riportata;
e) disciplinare l'accesso alla qualifica
dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante procedura
concorsuale pubblica per titoli ed esami. Gli esami
consistono in una prova scritta, di carattere
tecnico-pratico, e in una orale, finalizzate a individuare,
secondo modalita' e descrizione dei contenuti specificate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, le capacita' cognitive e le
competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di
compiti istituzionali dell'Agenzia che bandisce il
concorso, con la possibilita' di prevedere una prova
preselettiva con quesiti a risposta chiusa qualora il
numero di candidati superi il limite indicato nel bando.
Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati
dipendenti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due
anni, alla data di pubblicazione del bando, funzioni
dirigenziali ovvero incarichi di responsabilita' relativi a
posizioni organizzative di elevata responsabilita', alta
professionalita' o particolare specializzazione, di cui
alla lettera a) del presente comma, o a quelle di cui
all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2),
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125 nonche' il personale assunto mediante pubblico
concorso e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci
anni di anzianita' nella terza area, senza demerito. Le
commissioni di valutazione sono composte da magistrati
ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato,
professori di prima fascia di universita' pubbliche o
private, dirigenti di prima fascia dell'Agenzia che
bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due
anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali e'
scelto il presidente, da persone di comprovata competenza
nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali
delle agenzie fiscali e da esperti di comprovata
qualificazione ed esperienza nella selezione delle
professionalita' manageriali. La commissione puo' avvalersi
dell'ausilio di soggetti specializzati, anche esterni alla
pubblica amministrazione, per la predisposizione e
l'esecuzione delle prove preselettive e scritte. Sono
valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi,
dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse.
Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso puo' essere
riservato al personale assunto mediante pubblico concorso e
in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di
anzianita' nella terza area, senza demerito.
Omissis.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O.
 
Art. 29

Misure a favore di imprese esportatrici

1. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficolta' o dai rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei casi previsti dal presente comma e' ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. La misura di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalita' stabilite con una o piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394
(Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni
italiane):
«Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito
centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla
concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese
esportatrici a fronte di programmi di penetrazione
commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge
24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle
Comunita' europee nonche' a fronte di attivita' relative
alla promozione commerciale all'estero del settore
turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso
l'Italia.
La disposizione di cui al primo comma del presente
articolo si applica anche alle imprese alberghiere e
turistiche limitatamente alle attivita' volte ad
incrementare la domanda estera del settore.».
- Si riporta il testo dell'articolo 72, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 72 (Misure per l'internazionalizzazione del
sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai
connazionali all'estero in situazione di difficolta'). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e' istituito il fondo
da ripartire denominato "Fondo per la promozione
integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di
euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle
seguenti iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di
comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e
l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale
nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti
dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19,
anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane;
b) potenziamento delle attivita' di promozione del
sistema Paese realizzate, anche mediante la rete
all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione
dirette a mercati esteri realizzate da altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la
stipula di apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto
fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, quale incentivo da riconoscere a
fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalita'
o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari,
secondo criteri selettivi e modalita' stabiliti con una o
piu' delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo
1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I
cofinanziamenti sono concessi tenuto conto delle risorse
disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla
vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto
sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei
finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e
dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento
presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite
con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni.
2. In considerazione dell'esigenza di contenere con
immediatezza gli effetti negativi
sull'internazionalizzazione del sistema Paese in
conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi
di cui al comma 1, nonche' a quelli inclusi nel piano
straordinario di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al
31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:
a) i contratti di forniture, lavori e servizi
possono essere aggiudicati con la procedura di cui
all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
b) il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane possono avvalersi, con modalita' definite mediante
convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa Spa - Invitalia;
b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui al
comma 1, il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale puo' stipulare con enti
pubblici e privati convenzioni per l'acquisizione di
servizi di consulenza specialistica in materia di
internazionalizzazione del sistema Paese.
3. Le iniziative di cui al presente articolo sono
realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo
strategico in materia di internazionalizzazione delle
imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo
14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra le
diverse finalita' con decreto del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi
dell'articolo 126.
4-bis. Al fine di sostenere i cittadini italiani
all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale sono
autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad
integrazione delle misure per la tutela degli interessi
italiani e della sicurezza dei cittadini presenti
all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la
protezione del personale dipendente di amministrazioni
pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori
del territorio nazionale;
b) la spesa di euro 6 milioni per l'anno 2020 ad
integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini
all'estero in condizioni di indigenza o di necessita', ai
sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3
febbraio 2011, n. 71.
4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al
comma 4-bis, lettera b), e' autorizzata, fino al 31 luglio
2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di
restituzione anche a cittadini non residenti nella
circoscrizione consolare.
4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e
4-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 270, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
«1. - 269. Omissis.
270. L'organo competente ad amministrare il Fondo di
cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295,
nonche' il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' il
Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di cui uno con funzioni di presidente, da
un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico e da un rappresentante designato dalle regioni,
nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati
competenze e funzionamento del predetto Comitato.
Omissis.».
- L'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 8.
 
Art. 30

Semplificazioni procedurali in materia di investimenti

1. Nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro, al di fuori dei casi in cui si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, il Ministero dello sviluppo economico, in sostituzione dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a trenta giorni, adotta ogni atto o provvedimento necessario, ivi comprese l'indizione della conferenza di servizi decisoria di cui agli articoli 14, comma 2, e 14-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge n. 241 del 1990, nonche' l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui all'articolo 14-quater, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990. L'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo puo' essere richiesto anche dal soggetto proponente.
2. Ove il Ministero dello sviluppo economico non adotti gli atti e provvedimenti di cui al comma 1, ovvero, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure):
«Art. 12 (Poteri sostitutivi). - 1. In caso di
mancato rispetto da parte delle regioni, delle province
autonome di Trento e di Bolzano, delle citta'
metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e
impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in
qualita' di soggetti attuatori, consistenti anche nella
mancata adozione di atti e provvedimenti necessari
all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo,
inerzia o difformita' nell'esecuzione dei progetti, il
Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a
rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali
del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro
competente, assegna al soggetto attuatore interessato un
termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In
caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito
il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli
atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere
all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di societa'
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente
indicate.
2. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi
di cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie puo' promuovere le
opportune iniziative di impulso e coordinamento nei
riguardi di regioni, province autonome di Trento e di
Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, anche in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
nonche' di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo,
l'inerzia o la difformita' di cui al comma 1 sia
ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni,
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle
citta' metropolitane, dalle province o dai comuni,
all'assegnazione del termine non superiore a trenta giorni
e al successivo esercizio del potere sostitutivo con le
stesse modalita' previste dal secondo periodo del comma 1
provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso
Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta
di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque
ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi
compresi le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni.
4. Ove il Ministro competente non adotti i
provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui
situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei
progetti rientranti nel PNRR non risultino altrimenti
superabili con celerita', su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il
Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le
modalita' previste dal comma 1.
5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio
individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei
commi precedenti, ove strettamente indispensabile per
garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto,
provvedono all'adozione dei relativi atti mediante
ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unita'
per la razionalizzazione e il miglioramento della
regolazione di cui all'articolo 5, in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in
cui la deroga riguardi la legislazione regionale,
l'ordinanza e' adottata, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi
la legislazione in materia di tutela della salute, della
sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del
patrimonio culturale, l'ordinanza e' adottata previa
autorizzazione della Cabina di regia. Tali ordinanze sono
immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e
obbligatorio discendente dall'adozione di atti,
provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti
individuati o nominati per l'esercizio dei poteri
sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le
obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le
risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i
soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari
di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei
relativi compensi, si applicano le procedure e le modalita'
applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli
eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a
carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono
essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa e' disposta
con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede
altresi' alla nomina del commissario e agli ulteriori
adempimenti previsti dal comma 1".».
- L'articolo 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 5.
- Si riporta il testo degli articoli 14-bis e
14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi):
«Art.14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La
conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si
svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona,
salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni
avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale leamministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in
novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalita'
sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano se sono relative a un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita'
dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui
all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche
implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le
altre amministrazioni interessate, che le condizioni e
prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni
ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
essere accolte senza necessita' di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta,
entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la
suddetta determinazione produce gli effetti della
comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte
le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al
suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione
della conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5,
l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame
contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data
fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della
conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo
14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita' della determinazione da assumere,
l'amministrazione procedente puo' comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona,
ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le
informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e
convocando la riunione entro i successivi quarantacinque
giorni. L'amministrazione procedente puo' altresi'
procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su
richiesta motivata delle altre amministrazioni o del
privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e'
convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.»
«Art. 14-quater (Decisione della conferenza di
servizi). - 1. La determinazione motivata di conclusione
della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente
all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti
gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti
dalla determinazione motivata di conclusione della
conferenza possono sollecitare con congrua motivazione
l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione
di una nuova conferenza, determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono
altresi' sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche
per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano
espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione
di cui al comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di
approvazione sulla base delle posizioni prevalenti,
l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati
espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo
14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei
rimedi ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza
di servizi decorrono dalla data della comunicazione della
determinazione motivata di conclusione della conferenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 120 della
Costituzione della Repubblica italiana:
«Art. 120. - La Regione non puo' istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne'
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione.».
 
Art. 30 bis

Semplificazioni in materia di telecomunicazioni

1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 3, sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino gia' realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica»;
2) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,» sono inserite le seguenti: «ove ne sia previsto l'intervento,»;
b) all'articolo 47, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31»;
b) all'articolo 47, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31»;
c) all'articolo 51, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dei beni immobili» sono inserite le seguenti: «o di diritti reali sugli stessi» e le parole: «puo' esperirsi» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore puo' esperire»;
d) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: «emana il decreto d'imposizione della servitu'» sono inserite le seguenti: «entro quindici giorni dalla richiesta dell'intervento di installazione o di manutenzione di reti di comunicazione elettronica».
d) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: «emana il decreto d'imposizione della servitu'» sono inserite le seguenti: «entro quindici giorni dalla richiesta dell'intervento di installazione o di manutenzione di reti di comunicazione elettronica».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 44, 47, 51 e 55
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, (codice
delle comunicazioni elettroniche) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 44 (Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori
relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica
per impianti radioelettrici (ex art. 87 Codice 2003)). - 1.
L'installazione di infrastrutture per impianti
radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di
emissione di questi ultimi e, in specie anche,
l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare
apparati successivamente radio-trasmittenti, ripetitori di
servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base
per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque
tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e
contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre,
per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie
ed alla protezione civile, nonche' per reti radio a larga
banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo
assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli
Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo
competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo
14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della
compatibilita' del progetto con i limiti di esposizione, i
valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', stabiliti
uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto
della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi
provvedimenti di attuazione, ove previsto.
1-bis. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 3,
sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le
opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino
gia' realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori
in base ad accordi di natura privatistica.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di
infrastrutture di cui al comma 1 e' presentata all'Ente
locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata
ai sensi dell'articolo 11. Al momento della presentazione
della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al
richiedente il nome del responsabile del procedimento.
3. L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione
su supporti informatici, deve essere corredata della
documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui
alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi
provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di
modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI.
Tale documentazione e' esclusa per l'installazione delle
infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad
ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1. In
caso di pluralita' di domande, viene data precedenza a
quelle presentate congiuntamente da piu' operatori. Nel
caso di installazione di impianti, con potenza in singola
antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualita' sopra indicati, e'
sufficiente la segnalazione certificata di inizio
attivita'.
4. Al fine di accelerare la realizzazione degli
investimenti per il completamento della rete di
telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla
sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonche'
al fine di contenere i costi di realizzazione della rete
stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in
area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed
apparati si procede con le modalita' proprie degli impianti
di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello
nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio
2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
5. Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene
inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1,
che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione.
Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare
l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici
dell'impianto. L'istanza ha valenza di istanza unica
effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e
per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel
procedimento. Il soggetto richiedente da' notizia della
presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o
enti coinvolti nel procedimento.
6. Il responsabile del procedimento puo' richiedere,
per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e
l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di
cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento
dell'avvenuta integrazione documentale.
7. Quando l'installazione dell'infrastruttura e'
subordinata all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti,
determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di concessione, autorizzazione o assenso,
comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni
previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da
adottare a conclusione di distinti procedimenti di
competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i
gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del
procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla
presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla
quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel
procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici
interessati dall'installazione, nonche' un rappresentante
dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14
della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
8. La determinazione positiva della conferenza
sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti,
determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di concessione, autorizzazione o assenso,
comunque denominati, necessari per l'installazione delle
infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le
amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi pubblici
interessati, e vale, altresi', come dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione
dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine
perentorio finale di conclusione del presente procedimento
indicato al comma 10.
10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte
qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla presentazione del progetto e della relativa domanda,
non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un
parere negativo da parte dell'organismo competente ad
effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento,
ove previsto, e non sia stato espresso un dissenso,
congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale
o dei beni culturali. Nei gia' menzionati casi di dissenso
congruamente motivato, ove non sia stata adottata la
determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo
periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge
7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere
termini piu' brevi per la conclusione dei relativi
procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione
amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite
dal presente comma. Decorso il suddetto termine,
l'amministrazione procedente comunica, entro il termine
perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta
autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente
l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i
casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea
richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.
11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di
decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla
ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero
dalla formazione del silenzio-assenso.»
«Art. 47 (Impianti temporanei di telefonia mobile (ex
art. 87-quater Codice 2003)). - 1. L'interessato
all'installazione e all'attivazione di impianti temporanei
di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle
comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza,
esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri
eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle
anzidette necessita' e comunque entro e non oltre
centoventi giorni dalla loro collocazione, presenta
all'Ente locale e, contestualmente, all'organismo
competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14
della legge 22 febbraio 2001, n. 36, una comunicazione a
cui e' allegata la relativa richiesta di attivazione.
L'impianto e' attivabile qualora, entro trenta giorni dalla
presentazione, l'organismo competente di cui al primo
periodo non si pronunci negativamente. Gli impianti
temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma
rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione
paesaggistica, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2017, n. 31.
2. L'installazione di impianti di telefonia mobile,
la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni,
e' soggetta a comunicazione, da inviare contestualmente
alla realizzazione dell'intervento, all'Ente locale, agli
organismi competenti a effettuare i controlli di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
nonche' ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il
rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La
disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai
vincoli previsti dalla normativa vigente.»
«Art. 51 (Pubblica utilita' - Espropriazione e
diritto di prelazione legale (ex art. 90 Codice 2003)). -
1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso
pubblico, quelli esercitati dallo Stato e le opere
accessorie occorrenti per la funzionalita' di detti
impianti hanno carattere di pubblica utilita', ai sensi
degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica
e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono
essere dichiarati di pubblica utilita' con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di
pubblico interesse.
3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili
o di diritti reali sugli stessi necessari alla
realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi
1 e 2, l'operatore puo' esperire la procedura di esproprio
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327. Tale procedura puo' essere esperita
dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile
effettuare, i tentativi di bonario componimento con i
proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da
valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali
competenti.
4. In caso di locazione o concessione a diverso
titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione
di essi, destinati alla installazione ed all'esercizio
degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso
pubblico di cui al comma 1, si applicano gli articoli 38 e
39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.»
«Art. 55 (Occupazione di sedi autostradali da gestire
in concessione e di proprieta' dei concessionari (ex art.
94 Codice 2003)). - 1. Per la realizzazione e la
manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso
pubblico puo' essere occupata una sede idonea, lungo il
percorso delle autostrade, gestite in concessione e di
proprieta' del concessionario, all'interno delle reti di
recinzione.
2. La servitu' e' imposta con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
3. Prima della emanazione del decreto d'imposizione
della servitu', il Ministero trasmette all'ufficio
provinciale dell'Agenzia del territorio competente un piano
di massima dei lavori da eseguire. L'ufficio provinciale
dell'Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il
suo parere in merito e stabilisce la indennita' da pagarsi
al proprietario in base all'effettiva diminuzione del
valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al
contenuto della servitu'.
4. Il Ministro dello sviluppo economico emana il
decreto d'imposizione della servitu', entro quindici giorni
dalla richiesta dell'intervento di installazione o di
manutenzione di reti di comunicazione elettronica
determinando le modalita' di esercizio, dopo essersi
accertato del pagamento o del deposito dell'indennita'. Il
decreto viene notificato alle parti interessate.
5. L'inizio del procedimento per l'imposizione della
servitu' deve essere preceduto da un tentativo di bonario
componimento tra il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica ad uso pubblico ed il proprietario
dell'autostrada, previo, in ogni caso, parere dell'ufficio
provinciale dell'Agenzia del territorio competente
sull'ammontare dell'indennita' da corrispondere per la
servitu' stessa.
6. Qualora il concessionario proprietario
dell'autostrada dovesse provvedere all'allargamento od a
modifiche e spostamenti della sede autostradale per
esigenze di viabilita', e l'esecuzione di tali lavori
venisse ad interessare le infrastrutture di comunicazione
elettronica, ne da' tempestiva comunicazione al
proprietario di detti cavi e infrastrutture, avendo cura di
inviare la descrizione particolareggiata delle opere da
eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono compresi
anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause
di forza maggiore.
7. Il proprietario delle infrastrutture di
comunicazione elettronica provvede a propria cura e spese
alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento
sulla nuova sede definitiva che il concessionario
proprietario dell'autostrada e' tenuto a mettere a
disposizione.
8. Qualora l'esecuzione dei lavori di cui al comma 6
dovesse interessare le infrastrutture di comunicazione
elettronica gia' realizzate al di fuori del sedime
autostradale, le spese del loro spostamento sono a carico
del concessionario proprietario dell'autostrada. In tali
casi, se lo spostamento delle infrastrutture di
comunicazione elettronica comporta una occupazione del
sedime autostradale, il concessionario proprietario
dell'autostrada riconosce all'Operatore di comunicazione
elettronica il relativo diritto di passaggio.».
 
Art. 31

Indennita' una tantum per i lavoratori dipendenti

1. Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilita', e' riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennita' una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennita' e' riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18.
2. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di piu' rapporti di lavoro.
3. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile e non costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
4. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1 e' compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 121, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«1.-120. Omissis
121. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1°
gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro
dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro
domestico, e' riconosciuto un esonero sulla quota dei
contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e
i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti
percentuali a condizione che la retribuzione imponibile,
parametrata su base mensile per tredici mensilita', non
ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la
competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Tenuto conto dell'eccezionalita' della misura di cui al
primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici:
«Art. 44 (Disposizioni varie in materia
previdenziale). - 1. L'articolo 9, comma 6, della legge 11
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e
integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni
di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, cosi' come
sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui al comma
1, dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e
successive modificazioni, e al comma 6 dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della
tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui
agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la
disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di
assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti
all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita'
commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova
applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini
del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo
1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si
applica, indipendentemente dall'anzianita' contributiva
posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui
all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli
stessi possono chiedere, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, di regolarizzare,
al momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi relativi
a periodi durante i quali abbiano svolto l'attivita' di
produttori di terzo e quarto gruppo, risultanti da atti
aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il
1° gennaio 2004. L'importo dei predetti contributi e'
maggiorato di un interesse annuo in misura pari al tasso
ufficiale di riferimento. Il pagamento puo' essere
effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili,
non superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso
ufficiale di riferimento maggiorato di due punti. I
contributi comunque versati da tali soggetti alla gestione
commercianti rimangono acquisiti alla gestione stessa. A
decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti
attivita' di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati
alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo
derivante da dette attivita' sia superiore ad euro 5.000.
Per il versamento del contributo da parte dei soggetti
esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale si
applicano le modalita' ed i termini previsti per i
collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla
predetta gestione separata.
3. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996
n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "Prima di tale termine il creditore non puo'
procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto
di precetto";
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
"1-bis Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione,
gli atti di precetto nonche' gli atti di pignoramento e
sequestro devono essere notificati a pena di nullita'
presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella
cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati
e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice
fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui
all'articolo 543 del codice di procedura civile promosso
nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di
previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base
territoriale deve essere instaurato, a pena di
improcedibilita' rilevabile d'ufficio, esclusivamente
innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale
del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio
giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del
quale la procedura esecutiva e' promossa. Il pignoramento
perde efficacia quando dal suo compimento e' trascorso un
anno senza che sia stata disposta l'assegnazione.
L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del
codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in
pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro
il termine di un anno dalla data in cui e' stata emessa,
non provvede all'esazione delle somme assegnate".
4. L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli
accessori del credito in materia di previdenza ed
assistenza obbligatorie, di cui al primo comma
dell'articolo 442 del codice di procedura civile, puo'
essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni da
quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla
sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici,
residenza e il codice fiscale del creditore, nonche' i dati
necessari per l'identificazione del credito.
5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e
l'evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e
societa' che stipulano contratti di somministrazione di
energia elettrica o di forniture di servizi telefonici,
nonche' le societa' ad esse collegate, sono tenute a
rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle
utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le modalita' di
fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici,
sono definite con apposite convenzioni da stipularsi entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei
soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli
Enti previdenziali in possesso dei dati personali e
identificativi acquisiti per effetto delle predette
convenzioni, in qualita' di titolari del trattamento, ne
sono responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6.
7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia
aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, e'
presentata su apposito modello predisposto dall'INPS.
Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'articolo
8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993,
sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte,
della prestazione lavorativa, l'INPS disconosce la stessa
prestazione ai fini della tutela previdenziale.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di
iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel
REA presentate alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonche'
da quelle esercenti attivita' commerciali di cui
all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i
presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli
enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli
stessi dovuti.
8-bis. Per le finalita' di cui al comma 8, il
Ministero delle attivita' produttive integra la modulistica
in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione
automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo
le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro
sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le
risultanze delle nuove iscrizioni, nonche' le cancellazioni
e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo
contributivo, secondo modalita' di trasmissione dei dati
concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data
della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli
interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento
dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le
cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30
giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni
sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura
tecnologica del portale www.impresa.gov.it.
8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2006 i soggetti
interessati dalle disposizioni del presente articolo,
comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono
esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di
iscrizione agli enti previdenziali. Entro l'anno 2007 gli
enti previdenziali allineano i propri archivi alle
risultanze del registro delle imprese anche in riferimento
alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione
prodotte anteriormente al 1° gennaio 2006.
8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e
8-ter non comportano oneri a carico del bilancio dello
Stato.
9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con
riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta
tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo
4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e successive modificazioni, trasmettono mensilmente in
via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di
cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322,
all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) i
dati retributivi e le informazioni necessarie per il
calcolo dei contributi, per l'implementazione delle
posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle
prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche
nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i
Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) con
riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della
certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e
6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, il cui personale e' iscritto al medesimo
Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali
provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e
procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi
informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa
con un campione significativo di aziende, enti o
amministrazioni, distinto per settori di attivita' o
comparti, che dovra' concludersi entro il 30 settembre
2004. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di garantire
il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle
prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti
alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5
febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via telematica
le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo le
modalita' stabilite dallo stesso Istituto.
9-bis. Il comma 7 dell'articolo 41 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dal seguente:
"7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno
2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori
licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree
individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un
organico superiore alle 2.000 unita' lavorative, nel
settore della sanita' privata ed in situazione di crisi
aziendale in seguito a processi di riconversione e
ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350
unita'. Il trattamento economico, comprensivo della
contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni
per il nucleo familiare, e' corrisposto in misura pari al
massimo dell'indennita' di mobilita' prevista dalle leggi
vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai lavoratori di cui al
presente comma si applicano, ai fini del trattamento
pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A,
nonche' le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7,
lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
9-ter. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, sono soppresse le parole: "di
6.667.000 euro per l'anno 2003". Al medesimo comma le
parole: "di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000
euro per l'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "di
6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007".
9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio 1993,
n. 236, sono incrementate nella misura di 2.600.000 euro
per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni
2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dell'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
dicastero.
9-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive
modificazioni, che non hanno presentato la domanda di
accredito della contribuzione figurativa per i periodi
anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalita' previste
dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo,
possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005.».
 
Art. 32

Indennita' una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti

1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o piu' trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonche' di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio con la mensilita' di luglio 2022 un'indennita' una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennita' una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed e' successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.
2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
3. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile.
4. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 e' corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed e' soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.
5. L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.
6. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 e' corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attivita' lavorativa.
7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, valutati in 2.740 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
8. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o piu' rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di luglio 2022 un'indennita' una tantum pari a 200 euro. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate con il punteggio previsto al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288, del 10 dicembre 2008.
9. Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, e' riconosciuta dall'Inps una indennita' una tantum pari a 200 euro.
10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennita' di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' riconosciuta dall'INPS una indennita' una tantum pari a 200 euro.
11. L'Inps, a domanda, eroga una indennita' una tantum pari a 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennita' e' corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennita' previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'INPS eroga automaticamente un'indennita' una tantum pari a 200 euro.
13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, un'indennita' una tantum pari a 200 euro. L'indennita' e' corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennita' una tantum pari a 200 euro. L'indennita' e' corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
15. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile, un'indennita' una tantum pari a 200 euro. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere gia' iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
16. L'INPS, a domanda, eroga agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attivita' superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un'indennita' una tantum pari a 200 euro.
17. Le indennita' di 200 euro di cui ai commi da 9 a 16 saranno erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'articolo 31, comma 4.
18. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennita' una tantum pari a 200 euro. L'indennita' non e' corrisposta ai nuclei in cui e' presente almeno un beneficiario delle indennita' di cui all'articolo 31, e di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo.
19. Le indennita' di cui ai commi da 8 a 18 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
20. Le prestazioni di cui al presente articolo e all'articolo 31 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.
21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18, valutati in 804 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1388 (Istituzione del casellario centrale
dei pensionati) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
82 del 27 marzo 1972.
- La legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per
gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e'
pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 97 del 27 aprile
2001.
- Si riporta la tabella D allegata al decreto del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali 10 ottobre 2008, n. 193 (Regolamento per il
finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi
dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n.
152):

«Tabella D

Interventi in materia socio-assistenziale

(Ministero dell'Interno, INPS, INAIL, Istituti assicuratori
all'estero ed Altri Enti, compresi i gestori di fondi di
previdenza complementare)

Parte di provvedimento in formato grafico

».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 15, del
decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 recante disposizioni
per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione
involontaria e di ricollocazione dei lavoratori
disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183:
«Art. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
per l'Impiego - NASpI). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2015
e' istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale
per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28
giugno 2012, n. 92, una indennita' mensile di
disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la
funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano
perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI
sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte
dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento
agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio
2015.»
«Art. 15 (Indennita' di disoccupazione per i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa - DIS-COLL). - 1. In attesa degli interventi
di semplificazione, modifica o superamento delle forme
contrattuali previsti all'articolo 1, comma 7, lettera a),
della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il
2015, in relazione agli eventi di disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31
dicembre 2015, e' riconosciuta ai collaboratori coordinati
e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli
amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva
alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita
IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria
occupazione, una indennita' di disoccupazione mensile
denominata DIS-COLL.
2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al
comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione,
in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma
2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e
successive modificazioni;
b) possano far valere almeno un mese di
contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio
dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal
lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell'anno solare in cui si
verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di
contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui
al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia
dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo
che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
3. La DIS-COLL e' rapportata al reddito imponibile ai
fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi
effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui
al comma 1, relativo all'anno in cui si e' verificato
l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare
precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione,
o frazione di essi.
4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile
come determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento dello
stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari
o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente
rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui
il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo
la DIS-COLL e' pari al 75 per cento del predetto importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento della
differenza tra il reddito medio mensile e il predetto
importo. La DIS-COLL non puo' in ogni caso superare
l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015,
annualmente rivalutato sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno
precedente.
5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a
decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per un
numero di mesi pari alla meta' dei mesi di contribuzione
accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno
solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al
predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i
periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad
erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in ogni
caso superare la durata massima di sei mesi.
7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono
riconosciuti i contributi figurativi.
8. La domanda di DIS-COLL e' presentata all'INPS, in
via telematica, entro il termine di decadenza di
sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o,
qualora la domanda sia presentata successivamente a tale
data, dal primo giorno successivo alla data di
presentazione della domanda.
10. L'erogazione della DIS-COLL e' condizionata alla
permanenza dello stato di disoccupazione di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni,
nonche' alla regolare partecipazione alle iniziative di
attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione
professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi
dell'articolo 1, comma, 2 lettera g), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni.
Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma
3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori
misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL
alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento
nel tessuto produttivo.
11. In caso di nuova occupazione con contratto di
lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il
lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di
nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di
durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL e' sospesa
d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di
cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
Al termine di un periodo di sospensione l'indennita'
riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta
sospesa.
12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda
un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale,
dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta
lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, deve comunicare all'INPS entro
trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo
che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione
del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto
alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio
dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale. La DIS-COLL e' ridotta di un importo pari
all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al
periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio
dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di
godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine
dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'
ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita
autodichiarazione concernente il reddito ricavato
dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e'
tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di
inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale.
13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a
56, della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31
dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui
al presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in
relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi
nell'anno 2013.
14. Le risorse finanziarie gia' previste per il
finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del
2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle
disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015 e
pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano
applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2,
commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012.
15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai
soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni
successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da
successivi provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le
risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei
criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.
15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL e'
riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonche' agli
assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio
in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a
decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL
riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi
a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la
disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti
all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da
intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1º
luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i
dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto
di percepire la DIS-COLL, nonche' per gli amministratori e
i sindaci di cui al comma 1, e' dovuta un'aliquota
contributiva pari allo 0,51 per cento.
15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno
2017, 39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di
euro per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020,
40,8 milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro
per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7
milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per
l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti
fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva
disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis.
15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi
all'andamento delle entrate contributive e del costo della
prestazione di cui al comma 15-bis ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni.
15-quinquies. In relazione agli eventi di
disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL
si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo
giorno del sesto mese di fruizione ed e' corrisposta
mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di
contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il
1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del
lavoro e il predetto evento. Ai fini della durata non sono
computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo
ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in
ogni caso superare la durata massima di dodici mesi. Per i
periodi di fruizione della DIS-COLL e' riconosciuta la
contribuzione figurativa rapportata al reddito medio
mensile di cui al comma 4, entro un limite di retribuzione
pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL
per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i
collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con
borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL,
nonche' per gli amministratori e i sindaci di cui al comma
1, e' dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta
per la NASpI.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32, della legge 29
aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di
avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori
involontariamente disoccupati:
«Art. 32. - L'obbligo dell'assicurazione contro la
disoccupazione e' esteso:
a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro
opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle
categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e
braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e
compartecipanti familiari e individuali, anche se in via
sussidiaria esercitano un'attivita' agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennita' di disoccupazione qualora
risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del
regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive
modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per
il quale e' richiesta l'indennita', ed abbiano conseguito
nell'anno per il quale e' richiesta l'indennita' e
nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102
contributi giornalieri.
La durata della corresponsione dell'indennita' di
disoccupazione e' pari, per i lavoratori agricoli predetti,
alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle
giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno
comprese quelle per attivita' agricole in proprio o coperte
da indennita' di malattie, infortunio, maternita', e sino
ad un massimo di 180 giornate annue;
b) agli impiegati, anche delle pubbliche
amministrazioni, cui non sia garantita la stabilita' di
impiego, senza limite di retribuzione.
Sono estese alle predette categorie, in quanto
compatibili con la disposizione della presente legge, le
disposizioni vigenti per le categorie gia' comprese
nell'obbligo dell'assicurazione della disoccupazione
involontaria ed in particolare quelle relative ai
contributi per le indennita' giornaliere e per il Fondo di
integrazione per le assicurazioni sociali.
L'estensione dell'obbligo assicurativo per gli
appartenenti alle categorie di prestatori di opera, di cui
alla lettera b) del primo comma, si applica con effetto dal
primo periodo di paga successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge.»,
- Si riporta il testo dell'articolo 409 del codice di
procedura civile:
«Art. 409 (Controversie individuali di lavoro). - Si
osservano le disposizioni del presente capo nelle
controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se
non inerenti all'esercizio di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di
compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore
diretto, nonche' rapporti derivanti da altri contratti
agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate
agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza
commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si
concretino in una prestazione di opera continuativa e
coordinata, prevalentemente personale, anche se non a
carattere subordinato. La collaborazione si intende
coordinata quando, nel rispetto delle modalita' di
coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il
collaboratore organizza autonomamente l'attivita'
lavorativa;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti
pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente
attivita' economica;
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti
pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche'
non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«Art. 2 (Armonizzazione). - 1.-25. Omissis.
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 recante
misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19:
«Art. 10 (Indennita' per i lavoratori stagionali del
turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e
dello sport). - 1. Ai soggetti gia' beneficiari
dell'indennita' di cui agli articoli 15 e 15-bis del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e'
erogata una tantum un'ulteriore indennita' pari a 2.400
euro.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore
del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in
vigore del presente decreto, che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel
medesimo periodo, non titolari di pensione ne' di rapporto
di lavoro dipendente ne' di Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' riconosciuta
un'indennita' onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La
medesima indennita' e' riconosciuta ai lavoratori in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici
operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la
data di entrata in vigore del presente decreto e che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione ne'
di rapporto di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che
in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il
loro rapporto di lavoro, e' riconosciuta un'indennita'
onnicomprensiva pari a 2.400 euro:
a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in
somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli
del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in
vigore del presente decreto e che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel
medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da
13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la
data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di
entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari
di contratti autonomi occasionali riconducibili alle
disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e
che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli
stessi, per tali contratti, devono essere gia' iscritti
alla data di entrata in vigore del presente decreto alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso
arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime
attivita' superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA
attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data
di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di
presentazione della domanda, non devono essere in alcuna
delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con
esclusione del contratto di lavoro intermittente senza
diritto all'indennita' di disponibilita' ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari
a 2.400 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato
del settore del turismo e degli stabilimenti termali in
possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente
decreto di uno o piu' contratti di lavoro a tempo
determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta
giornate;
b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu'
contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel
medesimo settore di cui alla lettera a), di durata
complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarita', alla data di entrata in
vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di
lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi
giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di
entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo,
con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a
75.000 euro, e non titolari di pensione ne' di contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal
contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17
e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza
corresponsione dell'indennita' di disponibilita' di cui
all'articolo 16 del medesimo decreto, e' riconosciuta
un'indennita' onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La
medesima indennita' e' erogata anche ai lavoratori iscritti
al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno
sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019
alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un
reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non
sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con
l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12
giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennita' di cui ai
commi 2, 3, 5 e 6 e' presentata all'INPS entro il 30 aprile
2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo
Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo
stesso.
8. Le indennita' di cui ai precedenti commi non
concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel limite
di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno
2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti,
anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a
897,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
10. E' erogata dalla societa' Sport e Salute s.p.a.,
nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021,
un'indennita' complessiva determinata ai sensi del comma
11, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di
collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive
associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI e dal CIP, le societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera
m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o
sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da
lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del
reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli
articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi'
come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, e dal presente decreto. Si considerano
reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire
l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di cui
all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e
assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
11. L'ammontare dell'indennita' di cui al comma 10 e'
determinata come segue:
a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019,
hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva in
misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di
euro 3.600;
b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019,
hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva in
misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la
somma di euro 2.400;
c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019,
hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva in
misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di
euro 1.200.
12. Ai fini di cui al comma 11, la societa' Sport e
Salute s.p.a. utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al
momento della presentazione della domanda nella piattaforma
informatica prevista dall'articolo 5 del decreto del 6
aprile 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo
sport.
13. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui
ai commi 10 e 11, si considerano cessati a causa
dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di
collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e
non rinnovati.
14. La societa' Sport e Salute s.p.a. provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al
primo periodo del comma 10 e comunica, con cadenza
settimanale, i risultati di tale attivita' all'Autorita' di
Governo competente in materia di sport e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
15. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente
articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 42.».
- Si riporta il testo dell'articolo 42, del
decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante
misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali:
«Art. 42 (Proroga indennita' lavoratori stagionali,
turismo e spettacolo). - 1. Ai soggetti gia' beneficiari
dell'indennita' di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e'
erogata una tantum un'ulteriore indennita' pari a euro
1.600.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore
del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in
vigore del presente decreto, che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel
medesimo periodo, non titolari di pensione ne' di rapporto
di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' riconosciuta un'indennita'
onnicomprensiva pari a euro 1.600. La medesima indennita'
e' riconosciuta ai lavoratori in somministrazione,
impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore
del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in
vigore del presente decreto e che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel
medesimo periodo, non titolari di pensione ne' di rapporto
di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che
in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il
loro rapporto di lavoro, e' riconosciuta un'indennita'
onnicomprensiva pari a 1.600 euro:
a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in
somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli
del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in
vigore del presente decreto e che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel
medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da
13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la
data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di
entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari
di contratti autonomi occasionali riconducibili alle
disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e
che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli
stessi, per tali contratti, devono essere gia' iscritti
alla data di entrata in vigore del presente decreto alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso
arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime
attivita' superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA
attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data
di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di
presentazione della domanda, non devono essere in alcuna
delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con
esclusione del contratto di lavoro intermittente senza
diritto all'indennita' di disponibilita' ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari
a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato
del settore del turismo e degli stabilimenti termali in
possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente
decreto di uno o piu' contratti di lavoro a tempo
determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta
giornate;
b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu'
contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel
medesimo settore di cui alla lettera a), di durata
complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarita', alla data di entrata in
vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di
lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi
giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di
entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo,
con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a
75.000 euro, e non titolari di pensione ne' di contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal
contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17
e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza
corresponsione dell'indennita' di disponibilita' di cui
all'articolo 16 del medesimo decreto, e' riconosciuta
un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.600 euro. La
medesima indennita' e' erogata anche ai lavoratori iscritti
al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno
sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019
alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un
reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non
sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con
l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12
giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennita' di cui ai
commi 2, 3, 5 e 6 e' presentata all'INPS entro il 31 luglio
2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo
Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo
stesso.
8. Le indennita' di cui ai commi da 1 a 7 non
concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel limite
di spesa complessivo di 848 milioni di euro per l'anno
2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti,
anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
8-bis. Non concorrono alla formazione del reddito
imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi
e le indennita' di qualsiasi natura, anche integrativi o
aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina
statale, erogati, in via eccezionale, dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano in base a
disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati
con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di
lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro
attivita' o il loro rapporto di lavoro.
9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,
comma 8, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69, e' incrementata di 167,4 milioni di euro per
l'anno 2021.
10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a
1.015,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11
dicembre 2016, n. 232;
b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11
dicembre 2016, n. 232;
c) quanto a 104 milioni di euro per l'anno 2021, al
fine di assicurare la compensazione anche in termini di
indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche
amministrazioni, mediante riduzione, per 126,6 milioni di
euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge
13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 maggio 2021, n. 61;
d) quanto a 771,4 milioni di euro per l'anno 2021,
ai sensi dell'articolo 77.».
- Si riporta il testo degli articoli da 13 a 18, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 13 (Definizione e casi di ricorso al lavoro). -
1. Il contratto di lavoro intermittente e' il contratto,
anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore
si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne puo'
utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o
intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti
collettivi, anche con riferimento alla possibilita' di
svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco
della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di
contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro
intermittente sono individuati con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni
caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di
eta', purche' le prestazioni lavorative siano svolte entro
il venticinquesimo anno, e con piu' di 55 anni.
3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del
turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il
contratto di lavoro intermittente e' ammesso, per ciascun
lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo
complessivamente non superiore a quattrocento giornate di
effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di
superamento del predetto periodo il relativo rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato.
4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la
prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun
trattamento economico e normativo, salvo che abbia
garantito al datore di lavoro la propria disponibilita' a
rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta
l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16.
5. Le disposizioni della presente sezione non trovano
applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni.»
«Art. 14(Divieti). - 1. E' vietato il ricorso al
lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano
il diritto di sciopero;
b) presso unita' produttive nelle quali si e'
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di lavoro intermittente, ovvero presso unita' produttive
nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una
riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione
guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni
cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la
valutazione dei rischi in applicazione della normativa di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.»
«Art. 15 (Forma e comunicazioni). - 1. Il contratto
di lavoro intermittente e' stipulato in forma scritta ai
fini della prova dei seguenti elementi:
a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che
consentono la stipulazione del contratto a norma
dell'articolo 13;
b) luogo e modalita' della disponibilita',
eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo
preavviso di chiamata del lavoratore, che non puo' essere
inferiore a un giorno lavorativo;
c) trattamento economico e normativo spettante al
lavoratore per la prestazione eseguita e relativa
indennita' di disponibilita', ove prevista;
d) forme e modalita', con cui il datore di lavoro
e' legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione
di lavoro, nonche' modalita' di rilevazione della
prestazione;
e) tempi e modalita' di pagamento della
retribuzione e della indennita' di disponibilita';
f) misure di sicurezza necessarie in relazione al
tipo di attivita' dedotta in contratto.
2. Fatte salve le previsioni piu' favorevoli dei
contratti collettivi, il datore di lavoro e' tenuto a
informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali
aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria
sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro
intermittente.
3. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o
di un ciclo integrato di prestazioni di durata non
superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto a
comunicarne la durata alla direzione territoriale del
lavoro competente per territorio, mediante sms o posta
elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, possono
essere individuate modalita' applicative della disposizione
di cui al primo periodo, nonche' ulteriori modalita' di
comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.
In caso di violazione degli obblighi di cui al presente
comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad
euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e'
stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura
di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124.»
«Art. 16 (Indennita' di disponibilita'). - 1. La
misura dell'indennita' mensile di disponibilita',
divisibile in quote orarie, e' determinata dai contratti
collettivi e non e' comunque inferiore all'importo fissato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal
computo di ogni istituto di legge o di contratto
collettivo.
3. L'indennita' di disponibilita' e' assoggettata a
contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare,
in deroga alla normativa in materia di minimale
contributivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che gli
renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata,
il lavoratore e' tenuto a informarne tempestivamente il
datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento,
durante il quale non matura il diritto all'indennita' di
disponibilita'. Ove non provveda all'adempimento di cui al
periodo precedente, il lavoratore perde il diritto
all'indennita' per un periodo di quindici giorni, salvo
diversa previsione del contratto individuale.
5. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla
chiamata puo' costituire motivo di licenziamento e
comportare la restituzione della quota di indennita' di
disponibilita' riferita al periodo successivo al rifiuto.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della
retribuzione convenzionale in riferimento alla quale il
lavoratore intermittente puo' versare la differenza
contributiva per i periodi in cui ha percepito una
retribuzione inferiore a quella convenzionale ovvero ha
usufruito dell'indennita' di disponibilita' fino a
concorrenza del medesimo importo.»
«Art. 17 (Principio di non discriminazione). - 1. Il
lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi
lavorati e a parita' di mansioni svolte, un trattamento
economico e normativo complessivamente meno favorevole
rispetto al lavoratore di pari livello.
2. Il trattamento economico, normativo e
previdenziale del lavoratore intermittente, e'
riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa
effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda
l'importo della retribuzione globale e delle singole
componenti di essa, nonche' delle ferie e dei trattamenti
per malattia e infortunio, congedo di maternita' e
parentale.»
«Art. 18 (Computo del lavoratore intermittente). - 1.
Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte
legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo
dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore
intermittente e' computato nell'organico dell'impresa in
proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto
nell'arco di ciascun semestre.».
- Si riporta il testo dell'art. 2222 del codice civile:
«Art. 2222 (Contratto d'opera). - Quando una persona
si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un
servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si
applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto
abbia una disciplina particolare nel libro IV.".
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 19 (Vendite effettuate presso il domicilio dei
consumatori). - 1. - 2.
3. Nella segnalazione certificata di inizio di
attivita' deve essere dichiarata la sussistenza dei
requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico
4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende
avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di incaricati, ne
comunica l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del
luogo nel quale ha avviato l'attivita' e risponde agli
effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati
devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita'
prescritti per l'esercizio dell'attivita' di vendita.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino
di riconoscimento alle persone incaricate, che deve
ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti
dall'articolo 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5
deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve
contenere le generalita' e la fotografia dell'incaricato,
l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto
dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del
responsabile dell'impresa stessa, e la firma di
quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante
le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si
applicano anche nel caso di operazioni di vendita a
domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle
aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e
6 e' obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua
personalmente le operazioni disciplinate dal presente
articolo.
9.».
- Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante
disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
gennaio 2019, n. 23.
- Il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 3.
 
Art. 32 bis

Indennita' per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro

1. Al fine di dare riconoscimento all'impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'attuazione delle misure previste nel PNRR, ai dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro e' attribuita, per l'anno 2022, un'indennita' una tantum nelle misure e secondo i criteri da stabilire con decreto del direttore del medesimo Ispettorato nazionale del lavoro, adottato sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative e nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo. A tale fine i fondi per le risorse decentrate del personale delle aree e per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati, rispettivamente, di euro 10.455.680 e di euro 781.783 per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 11.237.463 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
«Art. 18. - Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi
economica internazionale e della conseguente necessita'
della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse
disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e
le competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto
attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi
assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota
delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del
Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo
sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per
attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
universita' e scuole pubbliche, nonche' di sostegno al
reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente
comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con
esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree
sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle
Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il
restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo
6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo, sono ripartite, in forza
dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12
marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze
territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il
vincolo di cui al comma 3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste
dal presente articolo possono essere applicate le
disposizioni di cui all'articolo 20.
4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano
nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti
al superamento del disagio abitativo, con corrispondente
attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di
capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma,
possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a
quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese
disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente
articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le
medesime finalita', all'articolo 11 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "d'intesa con" sono
sostituite dalla seguente: "sentita";
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole:
"Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,";
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
"12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata di competenza
regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti
esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni
di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla
ripartizione tra le regioni interessate si provvede con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano".
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto
dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria si applica
quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il
comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a
carico del piano di rientro».
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e
le spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
rimodulata con apposito accordo tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e il commissario
straordinario del Governo in modo da garantire la
neutralita' finanziaria, in termini di saldi di finanza
pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma
3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal
comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
"7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la
percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, e' destinata nella misura
dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima
disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del
presente articolo".
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le
parole: "dei servizi pubblici locali» sono inserite le
seguenti: «e dei servizi di committenza o delle centrali di
committenza apprestati a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163".
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole:
"producono servizi di interesse generale" sono inserite le
seguenti: "e che forniscono servizi di committenza o di
centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,".».
 
Art. 33

Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'indennita' una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennita' una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano fruito dell'indennita' di cui agli articoli 31 e 32, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con il decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dell'indennita' una tantum di cui al comma 1, incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli da 31 a 32, nonche' la quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509
(Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza)
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
(Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione) e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O.
 
Art. 33 bis
Proroga dell'indennita' per i lavoratori delle aree di crisi
industriale complessa

1. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 251-ter,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) come
modificato dalla presente legge:
«1. - 251-bis. Omissis.
251-ter. Ai lavoratori di cui all'articolo 251-bis
che, a norma del medesimo comma, nell'anno 2020 abbiano
presentato richiesta per la concessione dell'indennita' di
cui al comma 251, la stessa indennita' puo' essere concessa
in continuita' fino al 31 dicembre 2022.
Omissis.».
- L'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015) e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 3.
 
Art. 34
Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali
delle regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza

1. Nelle more del completo espletamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unita' di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il personale gia' selezionato mediante procedura selettiva pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, al fine di svolgere attivita' di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, con incarico di collaborazione ancora attivo al 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data, e' ricontrattualizzato dalla societa' ANPAL Servizi Spa, alle medesime condizioni degli incarichi terminati e per un periodo di due mesi a decorrere dal 1° giugno 2022, oltre che per lo svolgimento delle attivita' di assistenza tecnica connesse al Reddito di cittadinanza, anche per quelle connesse all'attuazione del programma Garanzia occupabilita' dei lavoratori, di seguito denominato «programma GOL», di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 27 dicembre 2021, nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia. Le convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali in cui sono definite le modalita' di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, si intendono estese, su richiesta delle regioni, alle attivita' in favore dei beneficiari del programma GOL, anche se non beneficiari del Reddito di cittadinanza.
2. Agli oneri per la stipulazione dei contratti di cui al comma 1, per l'eventuale equipaggiamento dei soggetti ricontrattualizzati, nonche' per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attivita', nel limite massimo di 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni per il 2022 ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, inclusive delle risorse di cui articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e non ancora utilizzate al 30 aprile 2022 per le assunzioni ivi previste, nonche' per la proroga di contratti di cui all'articolo 40-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 25 maggio 2022 gli oneri per il 2022 sostenuti fino al 30 aprile 2022 per le unita' di personale gia' assunto ai sensi degli articoli 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018 e 12, comma 3-bis del decreto-legge n. 4 del 2019 e i risparmi definitivamente conseguiti sulle risorse loro assegnate. Ove le risorse assegnate alle regioni e non utilizzate al 30 aprile 2022 non siano sufficienti per le finalita' di cui al primo periodo, alla copertura della differenza si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che e' corrispondentemente rideterminato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more della definizione dei risparmi definitivamente conseguiti con le procedure di cui al secondo periodo, la somma di 13 milioni di euro e' accantonata a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro. In esito alla definizione dei risparmi definitivamente conseguiti, la quota di risorse accantonata e non utilizzata e' disaccantonata con il medesimo decreto di cui al terzo periodo.
3. Le regioni che intendono avvalersi delle attivita' di assistenza tecnica di cui al comma 1 oltre il periodo di due mesi ivi indicato ne danno comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 23 giugno 2022, procedendo entro il termine del 10 luglio 2022 all'aggiornamento degli oneri e dei risparmi comunicati ai sensi del comma 2, secondo periodo, alla data del 30 giugno 2022. L'eventuale proroga degli incarichi di collaborazione di cui al comma 1 per le regioni che ne fanno richiesta e' effettuata a valere e nei limiti dei risparmi conseguiti e non gia' utilizzati ai sensi del comma 2 per un periodo massimo di tre mesi e comunque non oltre l'avvenuto completamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unita' di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica all'ANPAL Servizi Spa le regioni che richiedono il prolungamento delle attivita' di assistenza tecnica e il periodo per il quale corrispondentemente prorogare gli incarichi di collaborazione di cui al comma 1.
4. Nell'ambito delle procedure di selezione e di assunzione delle unita' di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, relativamente alle procedure non ancora bandite, l'aver prestato attivita' di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per garantire l'avvio e il funzionamento del Reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, costituisce titolo per un punteggio aggiuntivo definito nei bandi delle stesse procedure.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante
disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni:
«Art. 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione
del programma del Rdc). - 1. Ai fini dell'erogazione del
beneficio economico del Rdc e della Pensione di
cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli
incentivi, di cui all'articolo 8, nonche' dell'erogazione
del Reddito di inclusione e delle misure aventi finalita'
analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei
commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono autorizzati limiti di
spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di
7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro
nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal
2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per
consentire le attivita' di cui ai commi 9 e 10, le risorse
del Fondo di cui al comma 1, ad eccezione delle risorse
necessarie per le finalita' di cui all'articolo 13, comma
1, sono trasferite annualmente all'INPS su apposito conto
corrente di tesoreria centrale ad esso intestato, dal quale
sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del
beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto
incaricato del Servizio integrato di gestione della carta
acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui
all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. L'Istituto stipula apposita
convenzione con il soggetto incaricato del servizio
integrato di gestione della carta di cui al primo periodo.
3. Al fine di rafforzare le politiche attive del
lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui
all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri
per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano
ha durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente.
Esso individua specifici standard di servizio per
l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e
strumentali delle regioni e delle province autonome,
nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro
in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina
altresi' il riparto e le modalita' di utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal
comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle
risorse gia' a tal fine destinate dall'articolo 1, comma
258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del
presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento
infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonche' alle
risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano
e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160
milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al
fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle
fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono
altresi' previste azioni di sistema a livello centrale,
nonche' azioni di assistenza tecnica presso le sedi
territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime
regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite
dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua
le regioni e le province autonome che si avvalgono delle
azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse
umane che operano presso le sedi territoriali delle
regioni, le azioni di sistema e le modalita' operative di
realizzazione nei singoli territori. Con successive
convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole
amministrazioni regionali e provinciali individuate nel
Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di
adozione del Piano, sono definite le modalita' di
intervento con cui opera il personale dell'assistenza
tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni,
sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di
risorse umane individuati nel Piano medesimo possono
svolgere la propria attivita' presso le sedi territoriali
delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno
2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50
milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del
Piano di cui al quarto periodo, e' autorizzata la spesa a
favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri
regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per
consentire la selezione, mediante procedura selettiva
pubblica, delle professionalita' necessarie ad organizzare
l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme
del conferimento di incarichi di collaborazione, con i
soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei
medesimi, nonche' la gestione amministrativa e il
coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere le
azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province
autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del
Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e
le province autonome con vincolo di destinazione ad
attivita' connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di
consentire alle medesime regioni e province autonome
l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8,
lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le
province autonome, anche attraverso le societa' a
partecipazione pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o
le province e le citta' metropolitane se delegate
all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della
rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020
fino a complessive 3.000 unita' di personale, da destinare
ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021
ulteriori 4.600 unita' di personale, compresa la
stabilizzazione delle unita' di personale, reclutate
mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con
contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo
sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e
delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella
riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017,
per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma
3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di
riparto delle risorse di cui al presente comma tra le
regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base
delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma
255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da
destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri
di finanziamento correlati all'esercizio delle relative
funzioni.
3-ter. All'articolo 1, comma 258, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere
a) e b), del presente articolo, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono
autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e
le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le
province e le citta' metropolitane se delegate
all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono autorizzati»;
b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti:
«Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle
capacita' assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e
seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in
ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto
previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le
procedure relative alle assunzioni di cui al precedente
periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma
2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
3-quater. Allo scopo di garantire i livelli
essenziali delle prestazioni in materia di servizi e
politiche attive del lavoro, le regioni e le province
autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e
le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle
funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1,
comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attuano il
piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui
all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano
di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano
rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti
di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni
legislative; in ordine all'incidenza sul trattamento
economico accessorio non opera il limite previsto
dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75.
4.
4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento
dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc e' autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e
di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si
provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 258, quarto periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal
comma 8, lettere a) e b), del presente articolo;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a
5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo
28, comma 2, lettera a).
5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di
presentare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza
anche attraverso l'assistenza dei centri di assistenza
fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5
comma 1, nonche' per le attivita' legate all'assistenza
nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai
predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 35
milioni di euro per l'anno 2019.
6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma
399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti
della dotazione organica dell'INPS, come rideterminata ai
sensi del presente comma, a decorrere dall'anno 2019 e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per
l'assunzione di personale da assegnare alle strutture
dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle
disposizioni contenute nel presente decreto. La dotazione
organica del personale di Area C dell'INPS e' incrementata
di n. 1003 unita'.
7. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione dei
sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per le attivita' di competenza di cui
all'articolo 6, nonche' per attivita' di comunicazione
istituzionale sul programma Rdc, e' autorizzata la spesa di
2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e
maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per
effetto della revisione delle tariffe dei premi e dei
contributi assicurativi, della disciplina
dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico
e del regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie
e di reinserimento lavorativo a favore delle persone con
disabilita' da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle
risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera
b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, assunzioni di
personale presso il predetto Istituto nel limite di spesa
di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500 annui
a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le
modalita' previste dall'articolo 1, comma 300, della legge
30 dicembre 2018, n. 145.
8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 255 e 258, le parole: «Fondo per il
reddito di cittadinanza», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «Fondo da ripartire per
l'introduzione del reddito di cittadinanza»;
b) al comma 258:
1) al primo periodo, le parole «fino a 1 miliardo
di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «fino a 467,2 milioni di euro
per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020»;
2) al primo periodo sostituire le parole «e un
importo fino a 10 milioni di euro» fino alla fine del
periodo con le seguenti: «, anche infrastrutturale. Per il
funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa e' destinato un
contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»;
3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120
milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per
l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo
periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto
a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,»
sono soppresse.
8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto
ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a
decorrere dall'anno 2020, mediante apposito capitolo di
spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di
riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sancita nella riunione del 24 gennaio 2018. Ai
trasferimenti alle regioni e alle province autonome delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, si provvede, a decorrere dall'anno
2020, con analogo capitolo di spesa istituito nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, la disposizione di cui
all'articolo 1, comma 361, della medesima legge n. 145 del
2018 si applica alle procedure concorsuali per le
assunzioni di personale da destinare ai centri per
l'impiego bandite a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta
ferma la possibilita' di procedere alle assunzioni del
personale da destinare ai centri per l'impiego utilizzando
le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate.
9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali
di cui al comma 1, l'INPS accantona, a valere sulle
disponibilita' del conto di tesoreria di cui al comma 2,
all'atto della concessione di ogni beneficio economico del
Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti
nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il beneficio e'
erogato. All'inizio di ciascuna annualita' e' altresi'
accantonata una quota pari alla meta' di una mensilita'
aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario del Rdc da oltre
sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui
all'articolo 8. In caso di esaurimento delle risorse
disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del
comma 1, accertato secondo le modalita' previste
dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni
dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita la
compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione
dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del
decreto di cui al terzo periodo, l'acquisizione di nuove
domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione
dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei
confronti delle erogazioni del beneficio successive
all'esaurimento delle risorse non accantonate.
10. Fermo restando il monitoraggio di cui
all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, l'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del
beneficio economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza
e degli incentivi di cui all'articolo 8, inviando entro il
10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla
mensilita' precedente delle domande accolte, dei relativi
oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma
9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le
indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica
tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che
l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del
comma 9 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse
disponibili ai sensi del comma 1.
11.
12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi
compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi
informativi dei comuni, singoli o associati, nonche' gli
oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di
cui all'articolo 4, comma 15, e quelli derivanti dalle
assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilita' civile
dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di
quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante
l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per
la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui
all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei
servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso
delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale
Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla
poverta' e della promozione dell'inclusione sociale in
coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato
2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli
interventi previsti negli atti di programmazione regionale
secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano
per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta', adottato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 18 maggio 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 258, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
«1. - 257. Omissis.
258. Nell'ambito del Fondo da ripartire per
l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al comma
255, un importo fino a 467,2 milioni di euro per l'anno
2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020 e' destinato
ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro
potenziamento, anche infrastrutturale. All'ANPAL Servizi
Spa e' destinato un contributo pari a 10 milioni di euro
per l'anno 2019 per il funzionamento e di 1 milione di euro
annui a decorrere dall'anno 2019 per le ulteriori spese di
personale. A decorrere dall'anno 2019, le regioni e le
province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le
province e le citta' metropolitane se delegate
all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della
rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000
unita' di personale da destinare ai centri per l'impiego.
Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto
contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del
reddito di cittadinanza di cui al comma 255. Le predette
assunzioni non rilevano in relazione alle capacita'
assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero
ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine al
trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto
dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle
assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in
deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le
modalita' di ripartizione delle suddette risorse tra le
regioni interessate.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 40-bis, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose:
«Art. 40-bis (Personale che presta assistenza tecnica
presso le sedi territoriali delle regioni per il
funzionamento del reddito di cittadinanza). - 1. Nelle more
dello svolgimento delle procedure di selezione e di
assunzione delle unita' di personale da destinare ai centri
per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di
consentire la continuita' delle attivita' di assistenza
tecnica per garantire l'avvio e il funzionamento del
reddito di cittadinanza nelle fasi iniziali del programma
ai sensi dell'articolo 12, comma 3, quinto, sesto e settimo
periodo, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, la
societa' ANPAL Servizi Spa e' autorizzata a prorogare i
contratti stipulati con il personale che opera presso le
sedi territoriali delle regioni e delle province autonome
per svolgere le predette attivita' di assistenza tecnica
fino al 30 aprile 2022. La proroga di cui al primo periodo
avviene nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a
ciascuna regione ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis,
del decreto-legge n. 4 del 2019 e non ancora utilizzate per
le assunzioni ivi previste.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 215, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
«1.-214. Omissis.
215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo
dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di
deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito il Fondo per le politiche
attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15
milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di
natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a
valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a
potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai
fini del finanziamento statale, puo' essere compresa anche
la sperimentazione regionale del contratto di
ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici.
Omissis.».
 
Art. 34 bis
Modifica all'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26

1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' inserito il seguente:
«9-ter. Le offerte di lavoro congrue di cui al presente decreto possono essere proposte ai beneficiari di cui al comma 7 del presente articolo direttamente dai datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al medesimo comma 7 e' comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita' di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell'offerta congrua».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia
di reddito di cittadinanza e di pensioni) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 (Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione
sociale). - 1. L'erogazione del beneficio e' condizionata
alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro da
parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle
modalita' di cui al presente articolo, nonche' all'adesione
ad un percorso personalizzato di accompagnamento
all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che
prevede attivita' al servizio della comunita', di
riqualificazione professionale, di completamento degli
studi, nonche' altri impegni individuati dai servizi
competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del
lavoro e all'inclusione sociale.
2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente
articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano
maggiorenni, non gia' occupati e non frequentanti un
regolare corso di studi, ferma restando per il componente
con disabilita' interessato la possibilita' di richiedere
la volontaria adesione a un percorso personalizzato di
accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione
sociale, secondo quanto previsto al comma 1, essendo inteso
che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e
necessita' specifiche dell'interessato. Sono esclusi dai
medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di
cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di
pensione diretta o comunque di eta' pari o superiore a 65
anni, nonche' i componenti con disabilita', come definita
ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni
iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi
ai sensi della medesima disciplina. I componenti con
disabilita' possono manifestare la loro disponibilita' al
lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle
condizioni, con le percentuali e con le tutele previste
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. Possono altresi' essere esonerati dagli obblighi
connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi
di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti
minori di tre anni di eta' ovvero di componenti il nucleo
familiare con disabilita' grave o non autosufficienza, come
definiti a fini ISEE, nonche' i lavoratori di cui al comma
15-quater e coloro che frequentano corsi di formazione,
oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di assicurare
omogeneita' di trattamento, sono definiti, con accordo in
sede di Conferenza Unificata, principi e criteri generali
da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di
valutazione degli esoneri di cui al presente comma, anche
all'esito del primo periodo di applicazione del Rdc. I
componenti con i predetti carichi di cura sono comunque
esclusi dagli obblighi di cui al comma 15.
4. La domanda di Rdc resa dall'interessato all'INPS
per se' e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come
definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli
obblighi connessi alla fruizione del Rdc ai sensi del comma
2, equivale a dichiarazione di immediata disponibilita' al
lavoro, ed e' trasmessa dall'INPS all'Agenzia nazionale per
le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai fini
dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le
dichiarazioni di immediata disponibilita' al lavoro di cui
al presente comma e' improcedibile.
5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra
quelli tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono
individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il
tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6,
comma 2, affinche' siano convocati entro trenta giorni dal
riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o piu'
dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
a) assenza di occupazione da non piu' di due anni;
b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro
ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o
averne terminato la fruizione da non piu' di un anno;
c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto
di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150;
d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147.
5-bis. Per il tramite della piattaforma digitale di
cui all'articolo 6, comma 2, sono altresi' resi noti ai
centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di
eta' pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal
possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente
articolo e dall'eventuale presa in carico del nucleo
familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, affinche'
siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del
beneficio.
5-ter. La piattaforma digitale di cui all'articolo 6,
comma 2, oltre ai soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis del
presente articolo, rende noto ai centri per l'impiego anche
l'elenco dei beneficiari del Rdc che siano componenti dei
nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni di cui al
comma 5 e che abbiano reso dichiarazione di immediata
disponibilita' al lavoro ai sensi del comma 4 affinche'
siano convocati nei termini previsti dalla legislazione
vigente.
5-quater. Nel caso in cui l'operatore del centro per
l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari
nelle condizioni di cui al comma 5 siano presenti
particolari criticita' in relazione alle quali sia
difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al
lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui
all'articolo 6, comma 2, invia il richiedente ai servizi
comunali competenti per il contrasto della poverta', che si
coordinano a livello di ambito territoriale, per la
valutazione multidimensionale di cui al comma 11. L'invio
del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che
l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro
per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneita' di
trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede
di Conferenza unificata di cui al comma 3 i principi e i
criteri generali da adottare in sede di valutazione per
l'identificazione delle condizioni di particolare
criticita' di cui al presente comma.
6. In sede di primo incontro presso il centro per
l'impiego sono individuati eventuali componenti del nucleo
familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3,
fatta salva la valutazione di bisogni sociali o
socio-sanitari connessi ai compiti di cura.
7. I beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter,
non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i
centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da
provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del
2015, un Patto per il lavoro, che equivale al patto di
servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo
decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il lavoro
deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal
comma 8, lettera b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine,
il patto di servizio assume la denominazione di Patto per
il lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro (ANPAL) e previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono
definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la
redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo
periodo di applicazione del Rdc.
8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:
a) collaborare alla definizione del Patto per il
lavoro;
b) accettare espressamente gli obblighi e
rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e,
in particolare:
1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale
di cui all'articolo 6, comma 1, anche per il tramite di
portali regionali, se presenti, e consultarla
quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del
lavoro;
2) svolgere ricerca attiva del lavoro,
verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo
le ulteriori modalita' definite nel Patto per il lavoro,
che, comunque, individua il diario delle attivita' che
devono essere svolte settimanalmente; la ricerca attiva del
lavoro e' verificata presso il centro per l'impiego in
presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata
presentazione senza comprovato giustificato motivo si
applica la decadenza dal beneficio;
3) accettare di essere avviato alle attivita'
individuate nel Patto per il lavoro;
4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le
eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su
indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle
competenze certificate;
5) accettare almeno una di due offerte di lavoro
congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo
n. 150 del 2015, come integrato al comma 9; in caso di
rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio,
la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma
9.
9. La congruita' dell'offerta di lavoro di cui al
comma 8 e' definita anche con riferimento al numero di
offerte rifiutate. In particolare, e' definita congrua
un'offerta dalle caratteristiche seguenti:
a) entro ottanta chilometri di distanza dalla
residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel
limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di
trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero,
fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata
nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta;
b) in caso di rapporto di lavoro a tempo
determinato o a tempo parziale, con le caratteristiche di
cui all'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, quando il luogo di lavoro non dista piu' di
ottanta chilometri di distanza dalla residenza del
beneficiario o e' comunque raggiungibile nel limite
temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto
pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta;
c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, fermo quanto previsto alla
lettera d), e' congrua un'offerta ovunque sia collocata nel
territorio italiano anche nel caso si tratti di prima
offerta;
d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo
familiare siano presenti componenti con disabilita', come
definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di
cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di
cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla
prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del
beneficio, l'offerta e' congrua se non eccede la distanza
di cento chilometri dalla residenza del beneficiario;
d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo
familiare siano presenti figli minori, anche qualora i
genitori siano legalmente separati, non operano le
previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle
previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo
riferimento alla terza offerta, l'offerta e' congrua se non
eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla
residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla
presente lettera operano esclusivamente nei primi
ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del
beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.
9-bis. All'articolo 25, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, ovvero, per i beneficiari di Reddito
di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento
rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo
individuo, inclusivo della componente ad integrazione del
reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione».
9-ter. Le offerte di lavoro congrue di cui al
presente decreto possono essere proposte ai beneficiari di
cui al comma 7 del presente articolo direttamente dai
datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione
dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al
medesimo comma 7 e' comunicata dal datore di lavoro privato
al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai
fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definite le modalita' di
comunicazione e di verifica della mancata accettazione
dell'offerta congrua.
10. Nel caso in cui sia accettata una offerta
collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza
dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a
percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di
compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per
i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego,
incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti
componenti di minore eta' ovvero componenti con
disabilita', come definita a fini ISEE.
11. I nuclei familiari beneficiari che non abbiano
componenti nelle condizioni di cui al comma 5 sono
individuati e resi noti, per il tramite della piattaforma
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai comuni, che
si coordinano a livello di ambito territoriale, affinche'
siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del
beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della
poverta'. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il
percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il
richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa
valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i
bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo n. 147 del 2017.
12. Nel caso in cui, in esito alla valutazione
preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi
componenti siano prevalentemente connessi alla situazione
lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati
presso i centri per l'impiego e i beneficiari sono ad essi
resi noti per il tramite delle piattaforme di cui
all'articolo 6 per la definizione e la sottoscrizione del
Patto per il lavoro entro i successivi trenta giorni. Nel
caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i
beneficiari sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale
e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte
unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri
per l'impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi
territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione
preliminare la competenza.
13. Il Patto per l'inclusione sociale, ove non
diversamente specificato, assume le caratteristiche del
progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini
del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato
medesimo ne assume la denominazione. Nel Patto per
l'inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi
per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove
opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al comma 8,
gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n.
147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono riferiti
al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto
alla poverta' sono comunque attivati, ove opportuni e
richiesti, anche in favore dei beneficiari che
sottoscrivono il Patto per il lavoro. Il Patto per
l'inclusione sociale prevede in ogni caso la frequenza
almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto
alla poverta' al fine della verifica dei risultati
raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell'ambito
del progetto personalizzato; in caso di mancata
presentazione senza comprovato giustificato motivo si
applica la decadenza dal beneficio.
14. Il Patto per il lavoro e il Patto per
l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonche'
la valutazione multidimensionale che eventualmente li
precede, costituiscono livelli essenziali delle
prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
15. In coerenza con le competenze professionali del
beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non
formale e informale, nonche' in base agli interessi e alle
propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso
il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni,
il beneficiario e' tenuto ad offrire nell'ambito del Patto
per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la
propria disponibilita' per la partecipazione a progetti a
titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di
tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo
comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di
ore compatibile con le altre attivita' del beneficiario e
comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali,
aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore
complessive settimanali. Nell'ambito dei progetti utili
alla collettivita', i comuni sono tenuti ad impiegare
almeno un terzo dei percettori di Rdc residenti. Lo
svolgimento di tali attivita' da parte dei percettori di
Rdc e' a titolo gratuito, non e' assimilabile ad una
prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non
comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di
pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, lettera d).
La partecipazione ai progetti e' facoltativa per le persone
non tenute agli obblighi connessi al Rdc. Le forme e le
caratteristiche, nonche' le modalita' di attuazione dei
progetti di cui al presente comma sono definite con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. I comuni
comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita
sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui
all'articolo 6, comma 1. L'esecuzione delle attivita' e
l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al
presente comma sono subordinati all'attivazione dei
progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene
attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della
piattaforma dedicata.
15-bis. I centri per l'impiego, le agenzie per il
lavoro e gli enti di formazione registrano nelle
piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, le
competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale,
non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015.
15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 15-bis si provvede con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
15-quater. Per le finalita' di cui al presente
decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di
disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro
dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o
inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo
13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
15-quinquies. La convocazione dei beneficiari da
parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o
associati, puo' essere effettuata anche con mezzi
informali, quali messaggistica telefonica o posta
elettronica, secondo modalita' definite con accordo in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
15-sexies. I Patti per il lavoro e i Patti per
l'inclusione sociale prevedono necessariamente la
partecipazione periodica dei beneficiari ad attivita' e
colloqui da svolgere in presenza.».
 
Art. 35
Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la
fruizione dei servizi di trasporto pubblico

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 79 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo e' pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non puo' superare l'importo di euro 60. Il buono di cui al primo periodo e' riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, e' utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non e' cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalita' di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonche' di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisto degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro, e' destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalita' di cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 79 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dall'articolo 15, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 15 (Detrazione per oneri). - 1. Dall'imposta
lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei
limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri
accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili
contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire
ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto
stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro.
L'acquisto della unita' immobiliare deve essere effettuato
nell'anno precedente o successivo alla data della
stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del
suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto e'
estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non
superiore alla residua quota di capitale da rimborsare,
maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di
acquisto di unita' immobiliare locata, la detrazione spetta
a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato
notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o
di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal
rilascio l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione
principale. Per abitazione principale si intende quella
nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano
abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo di
imposta nel corso del quale e' variata la dimora abituale;
non si tiene conto delle variazioni dipendenti da
trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto,
altresi', delle variazioni dipendenti da ricoveri
permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel caso
l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di
mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000 euro
e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e'
intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque
denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita';
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire
250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle
spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per
protesi dentarie e sanitarie in genere, nonche' dalle spese
sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici
speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale
di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della
sanita' 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli
destinati ai lattanti. Ai fini della detrazione la spesa
sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere
certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la
specificazione della natura, qualita' e quantita' dei beni
e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Le
spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento,
alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e
per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei
soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 , si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari
per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente
periodo, con ridotte o impedite capacita' motorie
permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli
di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere
b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se
prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette
limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Tra i
veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli
dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto dalla
commissione medica locale di cui all'articolo 119 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi
necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi
i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo
di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato
cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto
veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. La
medesima ripartizione della detrazione in quattro quote
annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui
queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i
quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che
concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di
ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di
euro 550, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11.
Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita'
delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della
morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550
per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
universitaria presso universita' statali e non statali, in
misura non superiore, per le universita' non statali, a
quella stabilita annualmente per ciascuna facolta'
universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da emanare entro il 31
dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e
contributi dovuti alle universita' statali;
e-bis) le spese per la frequenza di scuole
dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non
superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno
2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere
dall'anno 2019 per alunno o studente. Per le erogazioni
liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento
dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui
alla lettera i-octies), che non e' cumulabile con quello di
cui alla presente lettera;
e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di
maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico
dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola
secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti
compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui
alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari
all'apprendimento, nonche' per l'uso di strumenti
compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che
assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue
straniere, in presenza di un certificato medico che attesti
il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti
acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento
diagnosticato;
e-quater) le spese, per un importo non superiore a
1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito
complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione
annuale e l'abbonamento di ragazzi di eta' compresa tra 5 e
18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre
1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri
regionali nonche' a cori, bande e scuole di musica
riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio
e la pratica della musica;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 530 a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro
1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi
per oggetto il rischio di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei
predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di
invalidita' permanente. A decorrere dal periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 e'
elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni
aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla
tutela delle persone con disabilita' grave come definita
dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della
medesima legge. Con decreto del Ministero delle finanze,
sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle
quali devono rispondere i contratti che assicurano il
rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi
di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini
del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in
relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la
detrazione in sede di ritenuta;
f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto
il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a
unita' immobiliari ad uso abitativo;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n.
1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni
effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di
mostre e di esposizioni di rilevante interesse
scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi
e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche'
per ogni altra manifestazione di rilevante interesse
scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali,
ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la
catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni
culturali. Le iniziative culturali devono essere
autorizzate, previo parere del competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, dal Ministero per i beni culturali e
ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il
conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le
erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni
legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella
presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni
stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al
donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni
liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle
regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di
attivita' o manifestazioni in cui essi siano direttamente
coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per
le attivita' culturali previste per l'anno successivo. Il
Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro
il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche'
l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31
dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad
un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di
cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis);
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un
importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non
superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
i-quater);
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore
a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e
l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18
anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica
sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai
contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni,
i canoni relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli
atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati
con enti per il diritto allo studio, universita', collegi
universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di
lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso
da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita'
immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede
l'universita' o in comuni limitrofi, per un importo non
superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro
lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni
derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi
della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile e'
situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea
presso un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis;
i-sexies.01) limitatamente ai periodi d'imposta in
corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il
requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si
intende rispettato anche all'interno della stessa provincia
ed e' ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in
zone montane o disagiate;
i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori,
per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di
acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per
un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da
contratti di locazione finanziaria su unita' immobiliari,
anche da costruire, da adibire ad abitazione principale
entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta'
inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera
b);
i-sexies.2) le spese di cui alla lettera
i-sexies.1), alle condizioni ivi indicate e per importi non
superiori alla meta' di quelli ivi indicati, sostenute da
soggetti di eta' non inferiore a 35 anni con un reddito
complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della
stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono
titolari di diritti di proprieta' su immobili a
destinazione abitativa;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a
2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
non supera 40.000 euro;
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e
paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, nonche' a favore degli
istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e delle universita', finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241;
i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo
45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero
secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze;
i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale per un importo non superiore a
250 euro.
1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al
24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a
decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in
denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a
favore delle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o
laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed
enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La
detrazione e' consentita a condizione che il versamento di
tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento
previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a
consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
1-bis.
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro delle
Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998
e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale. La
detrazione e' ammessa a condizione che la stipula del
contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a
titolo di proprieta' o altro diritto reale dell'unita'
immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei
diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di
costruzione. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e'
subordinata la detrazione di cui al presente comma.
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura
forfetaria di euro 1.000 e nel limite di spesa di 510.000
euro per l'anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2021, la spesa sostenuta dai non vedenti per il
mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e),
e-bis), e-ter), e-quater), f), i-quinquies), i-sexies) e
i-decies) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono
stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate
nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi
previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere
f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti. Per gli
oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che
non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del
medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto
all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la
detrazione spetta per la parte che non trova capienza
nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese
sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite
annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla lettera
i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle
condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per
le persone indicate nell'articolo 12 ancorche' non si
trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo
articolo.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle
societa' semplici di cui all'articolo 5 la detrazione
spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista
nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del
reddito.
3-bis. La detrazione di cui al presente articolo
spetta:
a) per l'intero importo qualora il reddito
complessivo non ecceda 120.000 euro;
b) per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo
sia superiore a 120.000 euro.
3-ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito
complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello
delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma
3-bis.
3-quater. La detrazione compete per l'intero importo,
a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per
gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma
1-ter, nonche' per le spese sanitarie di cui al comma 1,
lettera c).».
 
Art. 36

Servizi di trasporto pubblico locale

1. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022, anche in ragione della necessita' di assicurare il regolare svolgimento delle attivita' didattiche e in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2022 che ne costituiscono il limite di spesa. Tali risorse sono ripartite tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulla base dei fabbisogni comunicati dalle stesse. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente comma, gli enti di cui al secondo periodo rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 settembre 2022, i servizi aggiuntivi eserciti nel periodo 1° aprile 2022-30 giugno 2022 ed i relativi oneri e dichiarano che, sulla base delle apposite evidenze fornite dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
2. Eventuali risorse residue, derivanti dal riparto di cui al comma 1 del presente articolo, sono utilizzate per la copertura di oneri sostenuti dalle regioni e province autonome per i servizi aggiuntivi eserciti nel primo trimestre 2022, fermo restando che l'erogazione avviene con le modalita' di cui al terzo periodo del comma 1.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19:
«Art. 2 (Attuazione delle misure di contenimento). -
1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri ministri
competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
decreti di cui al presente comma possono essere altresi'
adottati su proposta dei presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale,
sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il
Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui
delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto
dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma,
al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle
stesse formulati; ove cio' non sia possibile, per ragioni
di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare,
riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo
periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui
al presente comma sono adottati sentito, di norma, il
Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo
del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020,
n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8
febbraio 2020.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e
con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di
estrema necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le
misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal
Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti
adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati
ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini
originariamente previsti le misure gia' adottate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati
in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22
marzo 2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020,
n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come
ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data
continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci
giorni.
4. Per gli atti adottati ai sensi del presente
decreto i termini per il controllo preventivo della Corte
dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24
novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i
provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto,
durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo
della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci,
esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente
articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il
giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente
del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato
riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure
adottate ai sensi del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 816, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
«1.-815. Omissis.
816. Al fine di consentire l'erogazione di servizi
aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale,
destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le
esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle
misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle
Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee
guida per il trasporto scolastico dedicato e non
finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente
destinate ai servizi di trasporto pubblico locale ove i
predetti servizi nel periodo precedente all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 abbiano avuto un riempimento
superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione
del decreto di cui al terzo periodo, anche tenuto conto
della programmazione e conseguente erogazione di servizi
aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province autonome
di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito
dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri per la
definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di
inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei
servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano
e nelle forme ivi stabilite, nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per
l'anno 2021. Per le finalita' di cui al presente comma, le
regioni e i comuni, nei limiti delle disponibilita' del
fondo di cui al primo periodo, possono anche ricorrere,
mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di
servizio, a operatori economici esercenti il servizio di
trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11
agosto 2003, n. 218, nonche' ai titolari di licenza per
l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Le
convenzioni di cui al secondo periodo possono altresi'
prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori
economici affidatari dei servizi aggiuntivi, di un
indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi
determinata da circostanze sopravvenute e consistenti
nell'attuazione delle misure di contenimento della
diffusione del COVID-19. Al fine di evitare
sovracompensazioni, detto indennizzo e' determinato avendo
riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione
dei mezzi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano nonche' alla gestione governativa della ferrovia
circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario
Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa
navigazione laghi le risorse di cui al primo periodo,
ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del
decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Eventuali risorse residue possono essere utilizzate,
nell'anno 2021, per le finalita' previste dall'articolo
200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 36 bis
Interpretazione autentica di norme del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di servizi di
trasporto di persone per finalita' turistico-ricreative

1. Le disposizioni dell'articolo 10, primo comma, numero 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e della tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e parte III, numero 127-novies), allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalita' turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. L'interpretazione di cui al primo periodo non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 10 e 12, e della
tabella A- Parte II-bis e Parte III, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
«Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono
esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la
concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
stessi da parte dei concedenti e le operazioni di
finanziamento; l'assunzione di impegni di natura
finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre
garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni,
compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi,
conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni
o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di
crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di
fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni
similari e il servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di
riassicurazione e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi
corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i
biglietti e le monete da collezione e comprese le
operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o
altri titoli non rappresentativi di merci e a quote
sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei
titoli nonche' il servizio di gestione individuale di
portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a
strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le
negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e
l'amministrazione nonche' il servizio di gestione
individuale di portafogli. Si considerano in particolare
operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti
finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri
strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque
regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le
relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro
o di valute determinate in funzione di tassi di interesse,
di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative
opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su
indici finanziari, comunque regolate;
5) le operazioni relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di
credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto,
delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei
concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti
indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei
totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento
approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per
le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24
marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi
comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle
scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al
numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio
del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle
operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d)
ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di
fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il
Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22
aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter),
escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico
dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla
data di ultimazione della costruzione o dell'intervento,
ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche
successivamente nel caso in cui nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile
abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d)
ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro
cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da
1) a 7) nonche' quelle relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto;
10);
11) le cessioni di oro da investimento, compreso
quello rappresentato da certificati in oro, anche non
allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione
di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento
ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano
optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81,
comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, riferite all'oro da investimento;
le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se
il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta,
analoga opzione puo' essere esercitata per le relative
prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si
intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di
peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore
ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a
900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno
avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente
vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il
valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto,
incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle
Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, sulla base
delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche' le
monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non
comprese nel suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte
ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni
aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a
favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano
urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti
con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese
autorizzate e da enti del Terzo settore di natura non
commerciale;
16) le prestazioni del servizio postale universale,
nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate
dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono
escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad
esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate
individualmente;
17);
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero
individuate con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria
costituisce una componente di una prestazione di ricovero e
cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da
quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua
volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un
terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di
cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per
la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del
corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate,
nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita'
giuridica e da enti del Terzo settore di natura non
commerciale compresa la somministrazione di medicinali,
presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura
rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del
Terzo settore di natura non commerciale, comprese le
prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla
fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite
da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o
funzionalmente collegati, nonche' le lezioni relative a
materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti
a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo
precedente non comprendono l'insegnamento della guida
automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di
guida per i veicoli delle categorie B e C1;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi,
orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili,
delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi
e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni
accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche,
discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi,
giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a
favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e
di plasma sanguigno;
25) - 26);
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe
funebri;
27-bis;
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di
assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e
simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza
fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di
donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste
all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da
enti aventi finalita' di assistenza sociale e da enti del
Terzo settore di natura non commerciale;
27-quater) le prestazioni delle compagnie
barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto
1897, n. 382;
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto
beni acquistati o importati senza il diritto alla
detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli
articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2;
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate
dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca
allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai
fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi
consegna.
Sono altresi' esenti dall'imposta le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da
consorzi, ivi comprese le societa' consortili e le societa'
cooperative con funzioni consortili, costituiti tra
soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la
percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche
per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia
stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i
corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti
consorzi e societa' non superino i costi imputabili alle
prestazioni stesse.
Sono, inoltre, esenti dall'imposta le cessioni di
beni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che si
considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi
dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a).
L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle
seguenti operazioni, a condizione di non provocare
distorsioni della concorrenza a danno delle imprese
commerciali soggette all'IVA:
1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni
ad esse strettamente connesse, effettuate in conformita'
alle finalita' istituzionali da associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di
corrispettivi specifici, o di contributi supplementari
fissati in conformita' dello statuto, in funzione delle
maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto,
nei confronti di soci, associati o partecipanti, di
associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per
legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica
organizzazione locale o nazionale, nonche' dei rispettivi
soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle
rispettive organizzazioni nazionali;
2) le prestazioni di servizi strettamente connesse
con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da
associazioni sportive dilettantistiche alle persone che
esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei
confronti di associazioni che svolgono le medesime
attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno
parte di un'unica organizzazione locale o nazionale,
nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche
dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del
presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;
4) la somministrazione di alimenti e bevande nei
confronti di indigenti da parte delle associazioni di
promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto
1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreche' tale
attivita' di somministrazione sia strettamente
complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui
viene svolta l'attivita'.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a
condizione che le associazioni interessate abbiano il
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire
nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste
dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117:
1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica
utilita', sentito l'organismo di controllo e salva diversa
destinazione imposta dalla legge;
2) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente ogni limitazione in funzione della
temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
3) obbligo di redigere e di approvare annualmente
un rendiconto economico e finanziario secondo le
disposizioni statutarie;
4) eleggibilita' libera degli organi
amministrativi; principio del voto singolo di cui
all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile;
sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o
partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione;
criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o
rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le
associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1°
gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi
dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e
sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale
e siano prive di organizzazione a livello locale;
5) intrasmissibilita' della quota o contributo
associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
e non rivalutabilita' della stessa.
Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quinto
comma non si applicano alle associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria.»
«Art. 12 (Cessioni e prestazioni accessorie). - Il
trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il
confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e
le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione
di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati
direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto
e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta
nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.
Se la cessione o prestazione principale e' soggetta
all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni
accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponi

"Tabella A - Parte II-bis

Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento

1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e
27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei
soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da
cooperative sociali e loro consorzi;
1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a
rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante
allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.
d. ex 12.07);
1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad
eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale
e lagunare;
1-ter.1) Ventilatori polmonari per terapia intensiva e
subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto;
pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per
nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per
ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la
ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione;
umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso
vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio
per terapia intensiva; ecotomografo portatile;
elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine
chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di
abbigliamento protettivo per finalita' sanitarie quali
guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e
occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e
soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici
chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani;
dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica
in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per
emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica
per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette
sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da
campo;
1-quater) tartufi freschi o refrigerati;
1-quinquies) prodotti per la protezione dell'igiene
femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432: 2002
o lavabili; coppette mestruali."

"Tabella A - Parte III Beni e servizi soggetti all'aliquota
del 10 per cento
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad
essere utilizzati nella preparazione di prodotti
alimentari;
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli
animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v. d.
01.02, 01.03; 01.04);
3) carni e parti commestibili degli animali della
specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06);
4) frattaglie commestibili degli animali della specie
equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06);
5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti
commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati
(v. d. 01.05 - ex 02.02);
6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5,
fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate, congelate o surgelate (v. d. ex 02.02 - 02.03);
7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici,
fagiani, rane ed altri animali vivi destinati
all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie,
fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o
morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati
all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex
03.01);
8) carni, frattaglie e parti commestibili, congelate o
surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e
fagiani (v. d. ex 02.04);
9) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco,
refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato,
congelato o surgelato (v. d. ex 02.05);
10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato
ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato,
salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05);
10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati,
congelati o surgelati, destinati all'alimentazione;
semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati
(v.d. ex 03.01-03.02). Crostacei e molluschi compresi i
testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro
conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati,
secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste e
ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in
acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex
03.03);
11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero
di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di
latte fermentati o acidificati (v. d. ex 04.01);
12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v. d.
ex 04.02);
13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o
non, zuccherata o non (v. d. ex 04.01 - ex 04.02);
14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate
(v. d. ex 04.05);
15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o
altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso
alimentare (v. d. 04.05);
16) miele naturale (v. d. 04.06);
17) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o
in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 05.04);
18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate,
acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati
all'alimentazione degli animali (v. d. ex 05.08);
19) prodotti di origine animale, non nominati ne'
compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri
simili cascami di pelli non conciate (v. d. ex 05.15);
20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi,
allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti,
altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze,
fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per
ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti
di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per
ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 -
06.04);
20-bis) tartufi congelati, essiccati o preservati
immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre
sostanze atte ad assicurare temporaneamente la
conservazione, ma non preparati per il consumo immediato;
21) ortaggi e piante mangerecce macinati o
polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di
manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci
ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o
di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della
palma a sago (v.d. ex 07.04 e 07.06);
22) uva da vino (v. d. ex 08.04);
23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse
quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
(v. d. ex 08.13);
24) te', mate (v.d. 09.02-09.03);
25) spezie (v. d. da 09.04 a 09.10);
26) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno,
miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati
ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.03, ex
10.04 e ex 10.07);
27) farine di avena e di altri cereali minori destinate
ad usi diversi da quello zootecnico (v. d. ex 11.01);
28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali
minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di
cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);
29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o
schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico
(v.d. ex 10.06 e ex 11.02);
30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella
v. d. 07.05 o della frutta comprese nel capitolo 8 della
Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e
tuberi compresi nella v. d. 07.06; farina, semolino e
fiocchi di patate (v. d. 11.04 - 11.05);
31) malto, anche torrefatto (v. d. 11.07);
32) amidi e fecole; inulina (v. d. 11.08);
33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.
d. 11.09 - ex 23.03);
34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti
oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli
frantumati (v. d. ex 12.01);
35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate,
esclusa la farina di senapea (v. d. 12.02);
36) semi, spore e frutti da sementa (v. d. 12.03);
37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in
fettucce, fresche o disseccate (v. d. ex 12.04);
38) coni di luppolo (v. d. ex 12.06);
38-bis) - 39);
40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche
tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche;
noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati
principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne'
compresi altrove (v. d. ex 12.08);
41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate
(v. d. 12.09);
42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici
da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio,
cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti
da foraggio (v. d. 12.10);
43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.
d. ex 13.03);
44);
45) alghe (v. d. ex 14.05);
46) strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi,
grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v. d.
ex 15.01);
47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi
o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo", destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.02);
48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e
oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti
preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.
d. ex 15.03);
49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche
raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.
d. ex 15.04);
50) altri grassi ed oli animali destinati alla
nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.06 - ex
15.07);
51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o
totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali
solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo,
anche raffinati, ma non preparati, destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.12);
52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari
preparati (v. d. ex 15.13);
53) cera d'api greggia (v. d. ex 15.15);
54);
55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o
di sangue (v. d. ex 16.01);
56) altre preparazioni e conserve di carni o di
frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di
anatra e di quelle di selvaggina (v. d. ex 16.02);
57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (V.
d. 16.03);
58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il
caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi
(compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed
ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-ex 16.05);
59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato
solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex
17.01);
60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli
aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non
aromatizzati ne' colorati; succedanei del miele, anche
misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati,
destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex
17.02);
61) melassi destinati all'alimentazione umana od
animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v. d. ex
17.03);
62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao
(caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili)
in confezione non di pregio, quali carta, cartone,
plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v. d.
17.04);
63) cacao in polvere non zuccherato (v. d. 18.05);
64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari
contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta,
cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune
(v.d. ex 18.06);
65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione
dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di
farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche
addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in
peso (v. d. 19.02);
66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v. d.
19.04);
67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura
o tostatura: ''puffed-rice'', ''corn-flakes'' e simili
(v.d. 19.05);
68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e
della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi
proporzione (v. d. 19.08);
69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o
conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza
sale, spezie, mostarda o zuccheri (v. d. 20.01);
70) ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati
senza aceto o acido acetico (v. d. ex 20.02);
71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v. d.
20.03);
72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante,
cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate,
cristallizzate) (v. d. 20.04);
73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate,
ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri
(v. d. 20.05);
74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con
aggiunta di zuccheri (v. d. ex 20.06);
75);
76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti
del caffe' e loro estratti; estratti o essenze di caffe',
di te', di mate e di camomilla; preparazioni a base di
questi estratti o essenze (v. d. 21.02 - ex 30.03);
77) farina di senape e senape preparate (v. d. 21.03);
78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe,
minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati;
preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d.
21.04-21.05);
79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali
preparati (v. d. 21.06);
80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese
altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi
natura;
81) acqua, acque minerali (v. d. ex 22.01);
82) birra (v. d. 22.03);
83) - 84);
85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e
loro succedanei (v. d. 22.10);
86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di
pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte
all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla
nutrizione degli animali; ciccioli destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 23.01);
87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero
esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello
zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della
distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione
degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v. d. ex
23.03);
88) panelli, sansa di olive ed altri residui
dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie;
panelli ed altri residui della disoleazione di semi e
frutti oleosi (v. d. 23.04);
89) fecce di vino, tartaro greggio (v. d. 23.05);
90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli
utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati
ne' compresi altrove (v. d. 23.06);
91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni
del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli
animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati
per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07);
92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
(v. d. 24.01);
93) lecitine destinate all'alimentazione umana od
animale (v. d. ex 29.24);
94); - 97);
98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o
fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i
pellet (v. d. 44.01);
99); - 102);
103) energia elettrica per uso domestico; energia
elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e
manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali
e simili; energia elettrica per il funzionamento degli
impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque,
utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;
energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui
all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti,
destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle reti di distribuzione per essere successivamente
erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per
la produzione di energia elettrica;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti
aromatici impiegati per generare, direttamente o
indirettamente, energia elettrica, purche' la potenza
installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi,
oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili
fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla
lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del
45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare
direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni;
oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza
motrice con motori fissi in stabilimenti industriali,
agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione;
oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla
trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di
distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla
distillazione primaria del petrolio naturale greggio o
dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli
oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi
punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55°C,
nei quali il distillato a 225°C sia inferiore al 95 per
cento in volume ed a 300°C sia almeno il 90 per cento in
volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere
nelle reti cittadine di distribuzione;
105);
106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la
pesca in acque interne;
107); -109);
;110) prodotti fitosanitari;
111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
112) principi attivi per la preparazione ed integratori
per mangimi;
113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale
ed additivi per la nutrizione degli animali;
114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario,
compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed
articoli di medicazione di cui le farmacie devono
obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea
ufficiale;
114-bis) prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla
protezione dell'igiene femminile, non compresi nel numero
1-quinquies) della tabella A, parte II-bis;
115); - 118);
119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli
di cui al numero 123), nonche' le relative prestazioni,
rese da intermediari;
120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle
strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17
maggio 1983, n. 217; prestazioni di ricovero e cura,
comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero,
diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo
comma, numero 18) e numero 19); prestazioni di alloggio
rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai
soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e
da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore
comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i
soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19);
121) somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate
anche mediante distributori automatici; prestazioni di
servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad
oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;
122) prestazioni di servizi e forniture di
apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di
energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche
di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio
energia, come definito nel decreto interministeriale di cui
all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni; sono incluse le forniture di
energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di
cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia
da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica
l'aliquota ordinaria;
123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi
opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia
musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita'
circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di
burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati
e in costume, ovunque tenuti;
123-bis); 124);
125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole
o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;
126);
127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di
cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, e al regio
decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella
legge 5 gennaio 1939, n. 8;
127-bis) somministrazione di gas metano usato per
combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi
annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di
gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura
cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli
liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in
bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della
commercializzazione;
127-ter);
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di
teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente
normativa in materia di risparmio energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e
secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre
1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie
ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di
produzione e reti di distribuzione calore-energia e di
energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;
impianti di depurazione destinati ad essere collegati a
reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori
di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19
luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui
all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive
modificazioni;
127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate,
forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di
cui al n. 127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere
e degli impianti di cui al n. 127-quinquies);
127-octies);
127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei
rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui alla
tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e quelle esenti a
norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di
francobolli;
127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i
criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218
del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprieta' o in
godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi,
ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria
destinazione, qualora non ricorrano le condizioni
richiamate nel n. 21) della parte seconda della presente
tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle
predette case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge
2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni ed
integrazioni, ancorche' non ultimati, purche' permanga
l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;
127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto
la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera
b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di
edilizia residenziale pubblica;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e
semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi
di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del
primo comma, dello stesso articolo;
127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzione di case di
abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla realizzazione
degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge
5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere
a) e b) del primo comma dello stesso articolo;
127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di
fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di
recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo
comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno
effettuato gli interventi;
127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio,
e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1,
lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma
2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3,
lettera g), del medesimo decreto, nonche' prestazioni di
gestione di impianti di fognatura e depurazione;
127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da
collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera
a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o
legatari;
127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi
effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo
Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati
abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008;
127-undevicies).".
 
Art. 37

Misure in materia di locazione

1. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, recante la disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo:
«Art. 11 (Fondo nazionale). - 1. Presso il Ministero
dei lavori pubblici e' istituito il Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui
dotazione annua e' determinata dalla legge finanziaria, ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i
conduttori devono dichiarare sotto la propria
responsabilita' che il contratto di locazione e' stato
registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i
requisiti minimi individuati con le modalita' di cui al
comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei
canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili,
di proprieta' sia pubblica sia privata, e, tenendo conto
anche delle disponibilita' del Fondo, per sostenere le
iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni anche
attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la
locazione o fondi di garanzia o attraverso attivita' di
promozione in convenzione con imprese di costruzione ed
altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la
locazione, tese a favorire la mobilita' nel settore della
locazione, attraverso il reperimento di alloggi da
concedere in locazione a canoni concordati, ovvero
attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per
consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni
di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la
stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. Le
procedure previste per gli sfratti per morosita' si
applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se
per finita locazione. I comuni possono, con delibera della
propria giunta, prevedere che i contributi integrativi
destinati ai conduttori vengano, in caso di morosita',
erogati al locatore interessato a sanatoria della morosita'
medesima, anche tramite l'associazione della proprieta'
edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che
attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta
anche dal locatore.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i
requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi
integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la
determinazione dell'entita' dei contributi stessi in
relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito
medesimo del canone di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1
sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A
decorrere dall'anno 2005 la ripartizione e' effettuata dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse
messe a disposizione dalle singole regioni e province
autonome, ai sensi del comma 6.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono concorrere al finanziamento degli
interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte
nei rispettivi bilanci e definire, sentiti i comuni, la
finalita' di utilizzo del Fondo ottimizzandone
l'efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per
gli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013,
n. 124.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle
risorse di cui al comma 6 nonche' di quelle destinate al
Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5; le risorse
destinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano alla costituzione di agenzie o istituti per la
locazione o fondi di garanzia o alle attivita' di
promozione in convenzione con imprese di costruzione ed
altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la
locazione sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla base
di parametri che premino sia il numero di abbinamenti tra
alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti
da alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il
numero di contratti di locazione a canone concordato
complessivamente intermediati nel biennio precedente.
8. I comuni definiscono l'entita' e le modalita' di
erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando
con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che
possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei
requisiti minimi di cui al comma 4. I bandi per la
concessione dei contributi integrativi devono essere emessi
entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle
risorse assegnate, per l'anno di emissione del bando, dalla
legge finanziaria.
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della
concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3,
e' assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi
per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di
cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle
annualita' 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilita' sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ad apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse,
accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998,
non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella
disponibilita' della Sezione autonoma della Cassa depositi
e prestiti per il predetto versamento.
10. Il Ministero dei lavori pubblici provvedera', a
valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad
effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello
Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la
copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale
esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a
4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un
importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno
medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
11. Le disponibilita' del Fondo sociale, istituito ai
sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui
al comma 1.».
 
Art. 37 bis
Misure per favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione
per uso residenziale di lunga durata nella citta' storica di
Venezia

1. Al fine di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata e la residenzialita' nel centro storico nonche' di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale la cui salvaguardia e' obiettivo di preminente interesse nazionale ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171, il comune di Venezia puo':
a) integrare i propri strumenti urbanistici con specifiche disposizioni regolamentari per definire, in modo differenziato per ambiti omogenei, con particolare riguardo al centro storico e alle isole della laguna veneziana, i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attivita' di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Le disposizioni regolamentari stabiliscono i limiti e i presupposti di cui al primo periodo nel rispetto dei principi di proporzionalita', di trasparenza, di non discriminazione e di rotazione, tenendo conto della funzione di integrazione del reddito esercitata dalle locazioni brevi per i soggetti che svolgono tale attivita' in relazione a una sola unita' immobiliare;
a) integrare i propri strumenti urbanistici con specifiche disposizioni regolamentari per definire, in modo differenziato per ambiti omogenei, con particolare riguardo al centro storico e alle isole della laguna veneziana, i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attivita' di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Le disposizioni regolamentari stabiliscono i limiti e i presupposti di cui al primo periodo nel rispetto dei principi di proporzionalita', di trasparenza, di non discriminazione e di rotazione, tenendo conto della funzione di integrazione del reddito esercitata dalle locazioni brevi per i soggetti che svolgono tale attivita' in relazione a una sola unita' immobiliare;
b) stabilire, con specifiche disposizioni regolamentari, che lo svolgimento dell'attivita' di cui alla lettera a) per una durata superiore a centoventi giorni, anche non consecutivi, in ciascun anno solare sia subordinato al mutamento della destinazione d'uso e della categoria funzionale dell'immobile.
b) stabilire, con specifiche disposizioni regolamentari, che lo svolgimento dell'attivita' di cui alla lettera a) per una durata superiore a centoventi giorni, anche non consecutivi, in ciascun anno solare sia subordinato al mutamento della destinazione d'uso e della categoria funzionale dell'immobile.
2. Il regolamento comunale di cui al comma 1 e' aggiornato periodicamente in considerazione dell'andamento della popolazione residente ed e' adottato nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia.

Riferimenti normativi

- La legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la
salvaguardia di Venezia) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 1973, n. 117.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96 (Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo):
«Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi). - 1.
Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni
brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo
di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che
prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di
biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone
fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa,
direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di
intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca
di un immobile con persone che dispongono di unita'
immobiliari da locare.
2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi
derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a
partire da tale data si applicano le disposizioni
dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione per
l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai
corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione
e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario
aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di
terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.
3-bis.
4. I soggetti che esercitano attivita' di
intermediazione immobiliare, nonche' quelli che gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca
di un immobile con persone che dispongono di unita'
immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai
contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro
tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a
cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o
infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di
cui al comma 1 e 3 e' punita con la sanzione di cui
all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. La sanzione e' ridotta alla meta' se
la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine,
e' effettuata la trasmissione corretta dei dati.
5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato
che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare,
nonche' quelli che gestiscono portali telematici, mettendo
in contatto persone in ricerca di un immobile con persone
che dispongono di unita' immobiliari da locare, qualora
incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti
di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel
pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in
qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per
cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto
del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo
versamento con le modalita' di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa
certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione
per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la
ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in
possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi
dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i
corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3,
ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti
canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti
dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I
soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile
organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli
obblighi derivanti dal presente articolo, in qualita' di
responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale
individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i
soggetti residenti nel territorio dello Stato che
appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al
periodo precedente sono solidalmente responsabili con
questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della
ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi
ai contratti di cui ai commi 1 e 3.
5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il
corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei
predetti canoni o corrispettivi, e' responsabile del
pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del
contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16,
lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della
presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale. La dichiarazione deve essere presentata
cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro
il 30 giugno (32) dell'anno successivo a quello in cui si
e' verificato il presupposto impositivo, secondo le
modalita' approvate con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione. Per
l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da
parte del responsabile si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal
100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso,
ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e
del contributo di soggiorno si applica la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
di attuazione dei commi 4, 5 e 5-bis del presente articolo,
incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione
dei dati da parte dell'intermediario.
7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno
facolta' di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14,
comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire
o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di
soggiorno medesimi.
7-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel
senso che i soggetti che hanno optato, ai sensi del
predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per i
lavoratori impatriati dal comma 1 del medesimo articolo,
decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in
Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso,
si provvede al recupero dei benefici gia' fruiti, con
applicazione delle relative sanzioni e interessi.».
 
Art. 38

Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale

1. Al fine di attuare il progetto «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Ministero dello sviluppo economico, in qualita' di amministrazione titolare, sentito il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri limitatamente alle modalita' di erogazione dei servizi digitali, stipula con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni a titolo gratuito per rendere accessibili i servizi di competenza delle predette amministrazioni per il tramite di uno «sportello unico» di prossimita' nel territorio dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, affidando, anche in deroga all'articolo 7-vicies ter, comma 2-bis, terzo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, l'erogazione dei suddetti servizi al soggetto attuatore di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che utilizza, a tal fine, la propria infrastruttura tecnologica e territoriale.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, ai soli fini dell'esecuzione delle convenzioni e sulla base delle attribuzioni, qualifiche e procedure in esse definite, al personale preposto e' attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Lo stesso personale puo' procedere all'identificazione degli interessati, all'acquisizione dei relativi dati ed e' autorizzato all'acquisizione dei dati biometrici e della firma grafometrica, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore. Nell'ambito delle singole convenzioni sono disciplinate le modalita' di accesso alle banche dati in possesso delle pubbliche amministrazioni necessarie all'espletamento delle attivita' richieste, fatta eccezione per le banche dati in uso alle Forze di polizia. Al trattamento dei dati correlati alle attivita' svolte ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 2-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Riferimenti normativi

- L'articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo
26.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del D. Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
D. Lgs n. 80 del 1998)). - 1. Le disposizioni del presente
decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i
rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie
locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della
Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7-vicies ter, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 recante
disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i
beni e le attivita' culturali, per il completamento di
grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici
dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre
misure urgenti:
«Art.7-vicies ter. (Rilascio documentazione in
formato elettronico)
a) il visto su supporto cartaceo e' sostituito,
all'atto della richiesta, dal visto elettronico, di cui al
regolamento (CE) n. 334/2002, del 18 febbraio 2002 del
Consiglio;
b) il permesso di soggiorno su supporto cartaceo e'
sostituito, all'atto della richiesta del primo rilascio o
del rinnovo dello stesso, dal permesso di soggiorno
elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002, del
13 giugno 2002 del Consiglio;
c) il passaporto su supporto cartaceo e' sostituito
dal passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n.
2252/2004, del 13 dicembre 2004 del Consiglio.
2. Dalla stessa data di cui al comma 1, la carta
d'identita' su supporto cartaceo e' sostituita, all'atto
della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del
documento, dalla carta d'identita' elettronica,
classificata carta valori, prevista dall'articolo 36 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine i comuni
che non vi abbiano ancora ottemperato provvedono entro il
31 ottobre 2005 alla predisposizione dei necessari
collegamenti all'Indice nazionale delle anagrafi (INA)
presso il Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD)
ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione
delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche
fornite dal Ministero dell'interno.
2-bis. L'emissione della carta d'identita'
elettronica e' riservata al Ministero dell'interno che vi
provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia
di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica
e degli standard internazionali di sicurezza. Con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia
per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei
dati personali e la Conferenza Stato-citta' autonomie
locali, sono definite le caratteristiche tecniche, le
modalita' di produzione, di emissione, di rilascio della
carta d'identita' elettronica, nonche' di tenuta del
relativo archivio informatizzato. Ai fini della riduzione
degli oneri amministrativi e di semplificazione delle
modalita' di richiesta, gestione e rilascio della carta
d'identita' elettronica, il Ministero dell'interno puo'
stipulare convenzioni, nel limite di spesa di 750.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2019, con soggetti, dotati di
una rete di sportelli diffusa in tutto il territorio
nazionale, che siano identity provider e che abbiano la
qualifica di certification authority accreditata
dall'Agenzia per l'Italia digitale. Per le finalita' di cui
al periodo precedente, gli addetti alle procedure definite
dalla convenzione sono incaricati di un pubblico servizio e
sono autorizzati a procedere all'identificazione degli
interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o
di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione di
domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche
amministrazioni. Il richiedente la carta d'identita'
elettronica corrisponde all'incaricato l'importo del
corrispettivo previsto dal decreto predisposto ai sensi
dell'articolo 7-vicies quater, comma 1, comprensivo dei
diritti fissi e di segreteria, che restano di spettanza del
soggetto convenzionato, il quale riversa, con le modalita'
stabilite dalla convenzione con il Ministero dell'interno,
i soli corrispettivi, comprensivi dell'imposta sul valore
aggiunto, delle carte d'identita' elettroniche
rilasciate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23, del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della
direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
e per il miglioramento della qualita' del servizio):
«Art. 23 (Norme transitorie). - 1. Fino alla piena
operativita' dell'Agenzia di cui all'articolo 2, e comunque
non oltre due mesi dalla data di adozione del decreto di
cui al comma 18 del medesimo articolo 2, il Ministero dello
sviluppo economico continua ad esercitare le funzioni di
regolamentazione del settore postale.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 11
dell'articolo 3, il servizio universale e' affidato a Poste
Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE. Ogni
cinque anni il Ministero dello sviluppo economico verifica,
sulla base di un'analisi effettuata dall'autorita' di
regolamentazione, che l'affidamento del servizio universale
a Poste Italiane S.p.A. sia conforme ai criteri di cui alle
lettere da a) ad f) del comma 11 dell'articolo 3 e che
nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento
di efficienza, sulla base di indicatori definiti e
quantificati dall'autorita'. In caso di esito negativo
della verifica di cui al periodo precedente, il Ministero
dello sviluppo economico dispone la revoca
dell'affidamento.
3. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti
dell'autorita' di regolamentazione di cui all'articolo 5,
comma 4, e all'articolo 6, comma 2, si applica la
disciplina vigente al momento della pubblicazione del
decreto legislativo di attuazione della direttiva
2008/6/CE.
4. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni
attuative in materia di partecipazione al Fondo di
compensazione dei titolari di autorizzazione generale, di
cui all'articolo 10, comma 2, continua ad applicarsi la
disciplina vigente al momento della pubblicazione del
decreto legislativo di attuazione della direttiva
2008/6/CE.
5. Nelle more di eventuali modifiche alle
disposizioni regolatorie di settore, restano efficaci,
purche' non incompatibili, le discipline vigenti al momento
della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione
della direttiva 2008/6/CE.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2-ter, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE):
«Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento di
dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri). - 1. La base giuridica prevista dall'articolo 6,
paragrafo 3, lettera b), del regolamento e' costituita da
una norma di legge o di regolamento o da atti
amministrativi generali.
1-bis. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal
Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati
personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ivi comprese le autorita' indipendenti e le
amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' da
parte di una societa' a controllo pubblico statale o,
limitatamente ai gestori di servizi pubblici, locale, di
cui all'articolo 16 del testo unico in materia di societa'
a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, con esclusione, per le societa' a
controllo pubblico, dei trattamenti correlati ad attivita'
svolte in regime di libero mercato, e' anche consentito se
necessario per l'adempimento di un compito svolto nel
pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad
esse attribuiti. In modo da assicurare che tale esercizio
non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla
tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, le
disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel
rispetto dell'articolo 6 del Regolamento.
2. La comunicazione fra titolari che effettuano
trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi
nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del
Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati
di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio
di pubblici poteri e' ammessa se prevista ai sensi del
comma 1 o se necessaria ai sensi del comma 1-bis.
3. La diffusione e la comunicazione di dati
personali, trattati per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre
finalita' sono ammesse unicamente se previste ai sensi del
comma 1 o se necessarie ai sensi del comma 1-bis. In tale
ultimo caso, ne viene data notizia al Garante almeno dieci
giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione.
4. Si intende per:
a) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati
personali a uno o piu' soggetti determinati diversi
dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel
territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo
rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle
persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies,
al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta
del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione, consultazione o
mediante interconnessione;
b) "diffusione", il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione.».
 
Art. 39

Disposizioni in materia di sport

1. Le risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e le risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, gia' nella disponibilita' del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
1-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e societa' sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come prorogati dall'articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono ulteriormente prorogati fino al 30 novembre 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14-bis del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante
misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19:
«Art. 14-bis (Incremento del Fondo unico per il
sostegno delle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche). - 1. Per far fronte alla crisi economica
determinatasi in ragione delle misure di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la
dotazione del Fondo unico per il sostegno delle
associazioni e societa' sportive dilettantistiche,
istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' incrementata di 50
milioni di euro per l'anno 2021.
2. L'importo di cui al comma 1 e' destinato nella
misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di
spesa massima, all'erogazione di contributi a fondo perduto
per le associazioni e societa' sportive dilettantistiche
che hanno sospeso l'attivita' sportiva.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dell'Autorita' di Governo delegata in
materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuati, ai fini dell'attuazione
del presente articolo, le modalita' e i termini di
presentazione delle richieste di erogazione dei contributi,
i criteri di ammissione, le modalita' di erogazione,
nonche' le procedure di verifica, di controllo e di
rendicontazione delle spese in oggetto.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante
misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali:
«Art. 10 (Misure di sostegno al settore sportivo). -
1. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche per
le spese sostenute durante l'anno di imposta 2021,
relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio
2021 al 31 dicembre 2021.
2. Ai fini del comma 1 e' autorizzata la spesa, per
un importo complessivo pari a 90 milioni di euro per l'anno
2021, che costituisce tetto di spesa.
3. Al fine di sostenere gli operatori del settore
sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione
dell'epidemia di COVID-19, e' istituito, per l'anno 2021,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, che
costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un
contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie
di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di
test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore
delle societa' sportive professionistiche che
nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della
produzione di 100 milioni di euro e delle societa' ed
associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro
CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e
paralimpici.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell'Autorita' politica delegata in
materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti le modalita' ed i termini
di presentazione delle richieste di erogazione del
contributo, i criteri di ammissione, le modalita' di
erogazione, nonche' le procedure di verifica, di controllo
e di rendicontazione delle spese in oggetto, fermo restando
il limite di spesa di cui al comma 3.
5. Per far fronte alla crisi economica determinatasi
in ragione delle misure di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del
"Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e
societa' sportive dilettantistiche", istituito ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, e' incrementata di 190 milioni di euro per
l'anno 2021.
6. L'importo di cui al comma 5 costituisce limite di
spesa ed e' destinato all'erogazione di contributi a fondo
perduto per le associazioni e societa' sportive
dilettantistiche che hanno sospeso l'attivita' sportiva.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell'Autorita' politica delegata in
materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuati, ai fini dell'attuazione
del comma 6, le modalita' e i termini di presentazione
delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di
ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le
procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione
delle spese in oggetto.
8. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, puo' prestare garanzia,
fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati
dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto
bancario, per le esigenze di liquidita' previste
dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, delle leghe che organizzano campionati
nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche,
e delle societa' sportive professionistiche impegnate in
tali competizioni, con fatturato derivante da diritti
audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato
complessivo relativo al bilancio 2019. A tali fini, e'
utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 che e' incrementato con
una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le
predette risorse sono versate sul conto corrente di
tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito
Sportivo per la gestione del summenzionato comparto, per
essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario
derivante dalla gestione delle garanzie.
9. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1,
della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere
contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2021,
sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito
Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di
liquidita' di cui al comma 8, secondo le modalita'
stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali
dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione e'
utilizzato, nei limiti della sua dotazione, il comparto di
cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, incrementato di 13 milioni di euro per l'anno
2021.
10. Le garanzie di cui al comma 8 sono rilasciate, a
titolo gratuito, alle seguenti condizioni:
a) le garanzie sono rilasciate entro il 31 dicembre
2021, in favore di soggetti che non abbiano gia' pienamente
utilizzato la loro capacita' di accesso al Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, come documentato e attestato dal
beneficiario;
b) la garanzia copre fino al:
1) 100 per cento dell'ammontare del finanziamento
garantito, della durata massima di 120 mesi, con un importo
massimo garantito per singolo beneficiario di euro 30 mila
e, a decorrere dal 1° luglio 2021, fino al 90 per cento;
2) 90 per cento dell'ammontare del finanziamento
garantito, della durata massima di 72 mesi, con un importo
massimo garantito per singolo beneficiario superiore ad
euro 30 mila e fino ad un massimo di 5 milioni di euro;
c) a decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di
cui alla precedente lettera b), numero 2) sono concesse
nella misura massima dell'80% e il limite di durata delle
nuove operazioni finanziarie e' innalzato a 120 mesi. Per
le operazioni finanziarie di cui alla precedente lettera
b), numero 2), aventi durata non superiore a 72 mesi e gia'
garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata
dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, puo'
essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermo
restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata
dell'operazione finanziaria.";
d) la garanzia non puo' essere concessa a imprese
che si trovavano gia' in difficolta' il 31 dicembre 2019,
ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n.
702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n.
1388/2014 del 16 dicembre 2014, salvo che si tratti di
microimprese o piccole imprese che risultavano gia' in
difficolta' al 31 dicembre 2019, purche' non siano soggette
a procedure concorsuali per insolvenza;
e) l'importo dei finanziamenti ammessi alle
garanzie di cui al presente comma non puo' superare,
alternativamente:
1) il 25 per cento del fatturato totale del
beneficiario nel 2019;
2) il fabbisogno per costi del capitale di
esercizio e per costi di investimento nei successivi 18
mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi
12 mesi, nel caso di grandi imprese; tale fabbisogno e'
attestato mediante apposita autocertificazione resa dal
beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
11. Gli impegni per il rilascio di garanzie assunti
sulla base dell'incremento della dotazione del comparto di
garanzia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 e del rifinanziamento
per 30 milioni di euro operato dall'articolo 31, comma
4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non
superano l'importo complessivo massimo di euro
225.000.000,00. I benefici accordati ai sensi della sezione
3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19" non superano le soglie ivi
previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto,
da qualunque soggetto erogate, di cui i soggetti
beneficiari di cui al comma 9 hanno beneficiato ai sensi
della medesima sezione 3.1.
12. L'efficacia delle misure di cui ai commi 8, 9, 10
e 11 e' subordinata all'approvazione della Commissione
Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea.
13. Sono a carico dell'Istituto per il credito
sportivo gli obblighi di registrazione nel Registro
nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31
maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40.
13-bis. Le risorse destinate alla societa' Sport e
salute Spa ai sensi del comma 630 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, anche
in considerazione dello svolgimento delle attivita'
preparatorie dei Campionati europei di nuoto che si
svolgeranno a Roma nell'anno 2022. Le risorse di cui al
primo periodo sono destinate a interventi di
riqualificazione degli impianti natatori situati
all'interno del complesso del Parco del Foro italico e
delle aree e manufatti a essi connessi.
13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis del
presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
13-quater. Ai decreti legislativi emanati in
attuazione della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51 del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. Le disposizioni del presente decreto si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione
delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del
titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2022";
b) all'articolo 52 del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36, al comma 1, alinea, le parole: "a
decorrere dal 1° luglio 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023";
c) all'articolo 15-bis del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 37, al comma 1, le parole: "31 dicembre
2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023";
d) all'articolo 12-bis del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 38, al comma 1, le parole: "31 dicembre
2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023";
e) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 39, al comma 1, le parole: "31 dicembre
2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2022";
f) all'articolo 43-bis del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 40, al comma 1, le parole: "31 dicembre
2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".
13-quinquies. All'articolo 6 del decreto legislativo
28 febbraio 2021, n. 39, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai
seguenti:
"2. Alla domanda e' allegata la documentazione
attestante:
a) la ragione sociale o denominazione, la natura
giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA
dell'associazione o societa' sportiva dilettantistica;
b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
c) la data dello statuto vigente;
d) la dichiarazione contenente l'indicazione
dell'oggetto sociale e le attivita' sportive, didattiche e
formative;
e) la dichiarazione contenente l'indicazione
della composizione e della durata dell'organo
amministrativo e delle generalita' del legale
rappresentante e degli amministratori;
f) i dati dei tesserati.
3. Ogni associazione e societa' sportiva
dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31
gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante
l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento
degli amministratori in carica e ogni altra modifica
intervenuta nell'anno precedente.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'autorita' di Governo delegata in materia di
sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai
sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori".
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 409 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 369 milioni di euro per l'anno 2021, ai
sensi dell'articolo 77;
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 369, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
«1. - 368. Omissis
369. Al fine di sostenere il potenziamento del
movimento sportivo italiano e' istituito presso l'Ufficio
per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un
apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del
potenziamento del movimento sportivo italiano », con una
dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7
milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti
collegati a una delle seguenti finalita': a) incentivare
l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle
persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b)
sostenere la realizzazione di eventi calcistici di
rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di
altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d)
sostenere la maternita' delle atlete non professioniste; e)
garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva
quale insopprimibile forma di svolgimento della
personalita' del minore, anche attraverso la realizzazione
di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la
realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza
nazionale e internazionale. L'utilizzo del fondo di cui al
presente comma e' disposto con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il
28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati.
Omissis.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 24 ottobre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2020, n. 265, Edizione
straordinaria.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 923, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«1. - 922. Omissis.
923. Al fine di sostenere le federazioni sportive
nazionali, gli enti di promozione sportiva e le
associazioni e societa' sportive professionistiche e
dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e
operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di
svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute
alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che
i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti
d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio
2022 al 30 aprile 2022;
c) i termini dei versamenti relativi all'imposta
sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio,
febbraio, marzo e aprile 2022;
d) i termini relativi ai versamenti delle imposte
sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile
2022.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali):
«Art. 7 (Incremento del Fondo unico a sostegno del
potenziamento del movimento sportivo italiano). - 1. Per
far fronte alla crisi economica determinata dagli aumenti
dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti
distorsivi, le risorse del Fondo unico a sostegno del
potenziamento del movimento sportivo italiano di cui
all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione
di contributi a fondo perduto per le associazioni e
societa' sportive dilettantistiche maggiormente colpite
dagli aumenti, con specifico riferimento alle associazioni
e societa' sportive dilettantistiche che gestiscono
impianti sportivi e piscine.
2. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in
materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti le modalita' e i termini di presentazione delle
richieste di erogazione dei contributi, i criteri di
ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le
procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
3. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del
movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma
369, della legge n. 205 del 2017 e' incrementato di 40
milioni di euro per l'anno 2022 per le finalita' di cui al
comma 1.
3-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive
nazionali, gli enti di promozione sportiva e le
associazioni e societa' sportive professionistiche e
dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e
operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di
svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di
sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a),
b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi
i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31
luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022.
3-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 3-bis
sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e
interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o
mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate
mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale
dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore
residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31
agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese
di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno
16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto
gia' versato.
3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.».
 
Art. 39 bis
Disposizioni in favore delle associazioni di volontariato operanti
nell'ambito dell'attivita' trasfusionale

1. E' concesso un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attivita' trasfusionale per l'acquisto dei materiali connessi allo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi


- Il riferimento all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015) e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 3.
 
Art. 40

Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali

1. Per l'anno 2022 il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e' incrementato di 200 milioni di euro allo scopo di contribuire ai maggiori costi per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.
2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
3. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' incrementato per l'anno 2022 di 170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.
3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «spesa per energia elettrica» sono inserite le seguenti: «e gas»;
b) il comma 6.1 e' sostituito dal seguente:
b) il comma 6.1 e' sostituito dal seguente:
«6.1. In relazione a quanto previsto dal comma 6, la verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto a quanto gia' stanziato per le finalita' di cui al medesimo articolo».
4. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 370 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
5-bis. Per l'anno 2022, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2021, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previsti in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresi' dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.
5-ter. Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticita' dei mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui al primo periodo, le deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 27, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante
misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali:
«Art. 27 (Contributi straordinari agli enti locali).
- 1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per i
mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022, e'
incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla
ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede
con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022.
2. Per garantire la continuita' dei servizi erogati
e' riconosciuto agli enti locali un contributo
straordinario. A tal fine, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una
dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da
destinare per 200 milioni di euro in favore dei comuni e
per 50 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane
e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti
interessati si provvede con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, in relazione alla spesa per utenze di
energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei
dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle
operazioni degli enti pubblici.
3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni
di liquidita' ai sensi dell'articolo 243-ter del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte
con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
243-quinquies del medesimo testo unico e che, per effetto
della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019,
subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla
riduzione dell'arco temporale di restituzione delle
predette anticipazioni, e' destinato un contributo
complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022. I
comuni di cui al periodo precedente che sono in dissesto
finanziario o che risultano beneficiari di contributi
concessi ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, del
comma 1-septies dell'articolo 38 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, del comma 8-quinquies
dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2021, n. 215, o dei commi 565 o 567 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono esclusi dal contributo
di cui al presente comma.
3-bis. Il contributo di cui al comma 3 e' erogato in
proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo
periodo del medesimo comma 3. I comuni che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 3 nonche' quelli esclusi dal
contributo ai sensi del medesimo comma possono restituire
le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al
netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, in
quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
tenendo conto del maggior onere finanziario annuale
derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione
delle anticipazioni di cui al medesimo comma 3, con
riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.
4-bis. Le risorse di cui al presente articolo
spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che
provvedono al successivo riparto in favore dei comuni
compresi nel proprio territorio.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
322,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 13 (Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse
assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021). - 1. Le
risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla
finalita' di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le
maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno
2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a
titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle
certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della
suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono
essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalita' cui
sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo
non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono
nella quota vincolata del risultato di amministrazione e
non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109,
comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo
1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato.
2. All'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del
2020, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
eventuali risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato.».
3. Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui
al comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a inviare,
utilizzando l'applicativo web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine
perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, una certificazione della perdita di gettito
connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto
delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo
dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori
spese connesse alla predetta emergenza, firmata
digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e
con le modalita' definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022. La
certificazione di cui al primo periodo non include le
riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente
assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti
locali del proprio territorio, con eccezione degli
interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La
trasmissione per via telematica della certificazione ha
valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del
codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione
di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni
Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in
materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti
per il tramite delle medesime regioni e province autonome.
4. Gli enti locali che trasmettono la certificazione
di cui al comma 3 oltre il termine perentorio del 31 maggio
2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta'
comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle
risorse attribuite, ai sensi dell'articolo 1, comma 822,
primo periodo, della legge n. 178 del 2020, da applicare in
tre annualita' a decorrere dall'anno 2024. Nel caso in cui
la certificazione di cui al comma 3 sia trasmessa nel
periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione
del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti
compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al
primo periodo e' applicata in misura pari al 90 per cento
dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre
annualita' a decorrere dall'anno 2024. La riduzione del
fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti
compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al
primo periodo e' applicata in misura pari al 100 per cento
dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre
annualita' a decorrere dall'anno 2024, qualora gli enti
locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 3
entro la data del 31 luglio 2023. A seguito dell'invio
tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non
sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle
risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1,
commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
5. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 ottobre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023».
5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle
aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza
degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del
comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di
legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le
conseguenti modifiche al bilancio di previsione
eventualmente gia' approvato, in occasione della prima
variazione utile.
5-ter. All'articolo 3, comma 5-sexies, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di
cui al periodo precedente si applicano, per il triennio
2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non
soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo
33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».
6. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «limitatamente agli
esercizi finanziari 2020 e 2021», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi
finanziari 2020, 2021 e 2022». Per l'anno 2022, le risorse
di cui al presente articolo possono essere utilizzate a
copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento
della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da
specifiche assegnazioni statali, riscontrati con
riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e
la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.
6.1. In relazione a quanto previsto dal comma 6, la
verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non deve
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, rispetto a quanto gia' stanziato per le finalita'
di cui al medesimo articolo.
6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 897 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Sono escluse dal limite di cui al presente comma
le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate
con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione
anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota
capitale del debito»;
b) al comma 898 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Sono escluse dal limite di cui al presente comma
le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate
con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione
anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota
capitale del debito».
6-ter. In considerazione delle cause di forza
maggiore sopraggiunte che non hanno reso oggettivamente
possibile il rispetto dei termini prescritti, i contributi
di cui ai commi 29 e 29-bis dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, destinati al comune di Codogno
ricompreso nell'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, riferiti agli
anni 2020 e 2021, soggetti a revoca per mancato rispetto
del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al
comma 32 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del
2019 o per parziale utilizzo del contributo, sono erogati
dal Ministero dell'interno per il 50 per cento
congiuntamente al contributo previsto per il 2022 e per il
50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il
2023, purche' l'esecuzione dei medesimi lavori inizi entro
il 31 maggio 2022.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio):
«Art. 9 (Prospetto verifica pareggio di bilancio e
norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la
crescita). - 1. Dopo il comma 712, dell'articolo 1, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono inseriti i seguenti:
"712-bis. Per l'anno 2016 le regioni, le province
autonome, le citta' metropolitane e le province conseguono
il saldo di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto e
non sono tenute all'adempimento di cui al comma 712.
712-ter. Per l'anno 2016, nel saldo di cui al comma
710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del
bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di
amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi
nell'esercizio 2015.".
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma
1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativamente alla
comunicazione delle variazioni di bilancio, non si
applicano agli enti territoriali e non territoriali.
1-ter. All'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, le parole: «, le relative variazioni» sono
soppresse.
1-quater. All'articolo 24, comma 2, del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: «, le
relative variazioni» sono soppresse.
1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini
previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei
rendiconti e del bilancio consolidato, nonche' di mancato
invio, entro trenta giorni dal termine previsto per
l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati
per voce del piano dei conti integrato, gli enti
territoriali, ferma restando per gli enti locali che non
rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di
previsione e dei rendiconti la procedura prevista
dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere
ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano
adempiuto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti
di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti
di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere
alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie
a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, nonche' l'esercizio delle funzioni di
protezione civile, di polizia locale, di istruzione
pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel
rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa
vigente in materia.
1-sexies. La misura di cui al comma 1-quinquies si
applica alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano in caso di ritardo oltre il 30 aprile
nell'approvazione preventiva del rendiconto da parte della
Giunta, per consentire la parifica da parte delle sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118; essa non si applica in
caso di ritardo nell'approvazione definitiva del rendiconto
da parte del Consiglio.
1-septies. Per le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, la misura di cui al comma 1-quinquies
si applica sia in caso di ritardo nella trasmissione dei
dati relativi al rendiconto approvato dalla Giunta per
consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti, sia in caso di ritardo nella
trasmissione dei dati relativi al rendiconto
definitivamente approvato dal Consiglio.
1-octies. La prima applicazione dei commi da
1-quinquies a 1-septies e' effettuata con riferimento al
bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al
bilancio consolidato 2016. Alle autonomie speciali e ai
loro enti che applicano il decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, a decorrere dall'esercizio 2016, la sanzione
per il ritardo dell'invio dei bilanci e dei dati aggregati
per voce del piano dei conti integrato alla banca dati
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorre,
rispettivamente, dall'esercizio in cui sono tenuti
all'adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione
autorizzatoria, del bilancio consolidato e del piano dei
conti integrato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1091,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«1. - 1090. Omissis.
1091. Ferme restando le facolta' di regolamentazione
del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il
bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini
stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento,
prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso,
relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria
e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di
riferimento risultante dal conto consuntivo approvato,
nella misura massima del 5 per cento, sia destinato,
limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento
delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti
alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del
personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in
deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota
destinata al trattamento economico accessorio, al lordo
degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico
dell'amministrazione, e' attribuita, mediante
contrattazione integrativa, al personale impiegato nel
raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche
con riferimento alle attivita' connesse alla partecipazione
del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei
contributi sociali non corrisposti, in applicazione
dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248. Il beneficio attribuito non puo' superare il
15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo
individuale. La presente disposizione non si applica
qualora il servizio di accertamento sia affidato in
concessione.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 668 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2014):
«1. - 667. Omissis.
668. I comuni che hanno realizzato sistemi di
misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti
al servizio pubblico possono, con regolamento di cui
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella
commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La
tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Omissis.».
 
Art. 40 bis
Misure straordinarie in favore dei comuni, delle unioni di comuni,
delle province e delle citta' metropolitane

1. I comuni, le unioni di comuni, le province e le citta' metropolitane, in via eccezionale e derogatoria per il solo anno 2022, possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo codice, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas.
2. Gli incassi di cui al comma 1 si riferiscono agli accertamenti di competenza dell'esercizio 2022, con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite a esercizi precedenti.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 7, 142 e 208, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada):
«Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei
centri abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni possono,
con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6,
commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune
categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio
artistico, ambientale e naturale, conformemente alle
direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il
Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o
tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione,
in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e,
quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo
richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi
su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere
permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati
periodi, giorni e orari:
1) dei veicoli degli organi di polizia stradale
di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi
di soccorso;
2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con
disabilita', munite del contrassegno di cui all'articolo
381, comma 2, del regolamento;
3) dei veicoli al servizio delle donne in stato
di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non
superiore a due anni, munite di contrassegno speciale,
denominato «permesso rosa»;
4) dei veicoli elettrici;
5) dei veicoli per il carico e lo scarico delle
merci nelle ore stabilite;
6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo
stazionamento ai capilinea;
7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico
nelle ore stabilite;
e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il
parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della Giunta,
aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei
veicoli e' subordinata al pagamento di una somma da
riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata
della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le
relative condizioni e tariffe in conformita' alle direttive
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i
veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma
2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico
di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla
sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art.
185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli
adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di
favorire la mobilita' urbana;
i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo
E, E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocita' sia
inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a
traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in
senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per
tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per
doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La
facolta' puo' essere prevista indipendentemente dalla
larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla
posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei
veicoli autorizzati al transito. Tale modalita' di
circolazione dei velocipedi e' denominata 'doppio senso
ciclabile' ed e' individuata mediante apposita segnaletica;
i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi
sulle strade di cui alla lettera i), purche' non siano
presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo
situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia
inferiore a 4,30 m.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore
8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel
relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che
attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati
nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e
quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a),
sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I
provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b),
c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li
adotta sentito il parere dell'ente proprietario della
strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per
motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della
circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero
laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o
limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono
essere accordati, per accertate necessita', permessi
subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in
cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere
accordati permessi subordinati a speciali condizioni e
cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a
quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria
nell'espletamento delle proprie mansioni, nonche' dalle
persone con limitata o impedita capacita' motoria, muniti
del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalita' costruttive, la
procedura di omologazione e i criteri di installazione e di
manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della
sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere
ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i
veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del
traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto
spettanti agli enti proprietari della strada, sono
destinati alla installazione, costruzione e gestione di
parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al
loro miglioramento nonche' a interventi per il
finanziamento del trasporto pubblico locale e per
migliorare la mobilita' urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del
parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero
disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di
durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte
della stessa area o su altra parte nelle immediate
vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a
parcheggio rispettivamente senza custodia o senza
dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale
obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art.
3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonche' per
quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in
altre zone di particolare rilevanza urbanistica,
opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle
quali sussistano esigenze e condizioni particolari di
traffico.
9. I comuni, con deliberazione della Giunta,
provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a
traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico
sulla sicurezza della circolazione, sulla salute,
sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale
e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento
potra' essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorche'
di modifica o integrazione della deliberazione della
Giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre
zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono
esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo
del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la
circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a
traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con
direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale entro un anno
dall'entrata in vigore del presente codice, sono
individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi
di tale facolta', nonche' le modalita' di riscossione del
pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i
comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali
zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9, sono indicate
mediante appositi segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e
delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle
quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle
previste nei medesimi commi, i comuni hanno facolta' di
riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di
sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a
titolo gratuito od oneroso.
11-bis. Nelle zone scolastiche urbane puo' essere
limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata
di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con
modalita' definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di
circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli
scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni
frequentanti istituti scolastici, nonche' ai titolari di
contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque viola gli
obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente
comma e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui al
comma 13-bis.
12. Per le citta' metropolitane le competenze della
Giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono
esercitate rispettivamente dalla Giunta metropolitana e dal
sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di
sospensione o divieto della circolazione, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
87 ad euro 344.
13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni
previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con
veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni
inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 168 ad euro 678 e, nel caso di reiterazione
della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o
limitazioni previsti nel presente articolo, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 42 ad euro 173. La violazione del divieto di
circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di
trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico
limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 83 ad euro 332.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione
si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo di
ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se
si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da euro 26 ad
euro 102 e la sanzione stessa e' applicata per ogni periodo
per il quale si protrae la violazione.
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro
che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di
altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza
autorizzazione l'attivita' di parcheggiatore o
guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 769 ad euro 3.095. Se
nell'attivita' sono impiegati minori, o se il soggetto e'
gia' stato sanzionato per la medesima violazione con
provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto
da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro.
E' sempre disposta la confisca delle somme percepite,
secondo le modalita' indicate al titolo VI, capo I, sezione
II.»
«Art. 142 (Limiti di velocita'). - 1. Ai fini della
sicurezza della circolazione e della tutela della vita
umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per
le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane
principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie
e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le
strade nei centri abitati, con la possibilita' di elevare
tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade
urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo
consentano, previa installazione degli appositi segnali.
Sulle autostrade a tre corsie piu' corsia di emergenza per
ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente
omologate per il calcolo della velocita' media di
percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o
concessionari possono elevare il limite massimo di
velocita' fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche
progettuali ed effettive del tracciato, previa
installazione degli appositi segnali, sempreche' lo
consentano l'intensita' del traffico, le condizioni
atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalita'
dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni
atmosferiche di qualsiasi natura, la velocita' massima non
puo' superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per
le strade extraurbane principali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti
proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche
alla relativa segnalazione, limiti di velocita' minimi e
limiti di velocita' massimi, diversi da quelli fissati al
comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando
l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel
comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti
diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti
proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare
tempestivamente i limiti di velocita' al venir meno delle
cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo'
modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari
della strada, quando siano contrari alle proprie direttive
e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo
stesso Ministro puo' anche disporre l'imposizione di
limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in
caso di mancato adempimento, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti puo' procedere direttamente
alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di
rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono
superare le velocita' sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il
trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1
figurante in allegato all'accordo di cui all'art. 168,
comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dai centri
abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h
se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti;
15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un
rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54,
comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno
carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati;
100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad
altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100
km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad
altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a
12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico
superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai
sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri
abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico:
40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri
abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma
3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b),
devono essere indicate le velocita' massime consentite.
Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione
del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui
semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli
autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed
i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze
armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'art.
138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di
velocita' restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art.
141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti
di velocita' sono considerate fonti di prova le risultanze
di apparecchiature debitamente omologate, anche per il
calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti
determinati, nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e
i documenti relativi ai percorsi autostradali, come
precisato dal regolamento.
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale
per il rilevamento della velocita' devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo
all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione
luminosi, conformemente alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita'
di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita',
ovvero supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 10
km/h, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40
km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
173 ad euro 694.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre
60 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
543 ad euro 2.170. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre mesi.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti
massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 845 ad
euro 3.382. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 26 ad euro 102.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis
sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al
comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni
amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste
sono raddoppiate. L'eccesso di velocita' oltre il limite al
quale e' tarato il limitatore di velocita' di cui
all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare
tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del
medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non
funzionante o alterato. E' sempre disposto
l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata,
per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia
incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore
violazione del comma 9, la sanzione amministrativa
accessoria e' della sospensione della patente da otto a
diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una
patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in
una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione
amministrativa accessoria e' la revoca della patente, ai
sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti
dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di
velocita' stabiliti dal presente articolo, attraverso
l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della
velocita' ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi
o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono
attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno,
all'ente proprietario della strada su cui e' stato
effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le
relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e
all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle
condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.
Le disposizioni di cui al periodo precedente non si
applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al
presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei
proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono
stati effettuati gli accertamenti.
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le
somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo
comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e
messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi
comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi
impianti, nonche' al potenziamento delle attivita' di
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al
personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al
contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e
al patto di stabilita' interno.
12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via
informatica al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio
di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con
riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo
dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1
dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo,
come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno,
e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con
la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun
intervento. Ciascun ente locale pubblica la relazione di
cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito
internet istituzionale entro trenta giorni dalla
trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e al Ministero dell'interno. A
decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell'interno,
entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita
sezione del proprio sito internet istituzionale le
relazioni pervenute ai sensi del primo periodo. La
percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma
12-bis e' ridotta del 90 per cento annuo nei confronti
dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al primo
periodo, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo
periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4
dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo,
per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle
predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo
precedente rilevano ai fini della responsabilita'
disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate
tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei
conti.»
«Art. 208 (Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie). - 1. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono
devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate
da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche' da
funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle
ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono
devoluti alle regioni, province e comuni quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e
dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo
Stato, sono destinati:
a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32,
comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il
finanziamento delle attivita' connesse all'attuazione del
Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura
dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma
dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n.
190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della
sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di
coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla
viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito
con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalita' di
educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per
l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza,
della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato e per iniziative ed attivita' di promozione della
sicurezza della circolazione;
b) al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella
misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato,
per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del
veicolo;
c) al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca - Dipartimento per i servizi per il
territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale
annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica
e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per
l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di
idoneita' alla conduzione dei ciclomotori.
2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono
versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati
al Fondo contro l'incidentalita' notturna di cui
all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007,
n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni
trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni
sono effettuate con le modalita' fissate con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri
dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle
infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono
stabilite le modalita' di trasferimento della percentuale
di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187,
comma 1-quater, destinata al Fondo.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
dell'interno e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da
destinarsi alle suindicate finalita'. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad adottare,
con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio,
nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo,
una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui
al comma 2 effettuato nell'anno precedente.
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi
spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1
e' destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota,
a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade di proprieta' dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota,
al potenziamento delle attivita' di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e
attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale
e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e)
del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalita' connesse al miglioramento
della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle
strade di proprieta' dell'ente, all'installazione,
all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e
alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del
manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei
piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza
stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali bambini,
anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da
parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni
ordine e grado, di corsi didattici finalizzati
all'educazione stradale, a misure di assistenza e di
previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed
e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al
comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore
della mobilita' ciclistica.
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1
determinano annualmente, con delibera della giunta, le
quote da destinare alle finalita' di cui al comma 4. Resta
facolta' dell'ente destinare in tutto o in parte la
restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalita'
di cui al citato comma 4.
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c)
del comma 4 puo' anche essere destinata ad assunzioni
stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo
determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al
finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla
sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei
servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui
agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di
automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di
polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle
lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,
destinati al potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza
stradale, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature
per finalita' di protezione civile di competenza dell'ente
interessato.».
 
Art. 41
Contributo alle province e alle citta' metropolitane per la riduzione
del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione e dell'imposta
sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, nonche' destinazione di
risorse alla citta' metropolitana di Roma Capitale.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' iscritto un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, in relazione alle necessita' conseguenti alle province e alle citta' metropolitane, delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, ad esclusione della citta' metropolitana di Roma Capitale, che hanno subito una riduzione percentuale del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nel 2021 rispetto al 2019 per l'anno 2022, nel 2022 rispetto al 2021 per l'anno 2023 e nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Al fine di destinare alla citta' metropolitana di Roma Capitale risorse per la gestione delle spese correnti, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
 
Art. 42
Sostegno per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi
citta'

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti. Gli importi spettanti a ciascun comune, a valere sui contributi di cui al primo periodo, calcolati in proporzione alla popolazione residente al 1° gennaio 2021, sono indicati nell'allegato 2 al presente decreto.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i comuni destinatari del finanziamento, e' individuato per ciascun comune il Piano degli interventi e sono adottate le relative schede progettuali degli interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea.
3. I decreti di cui al comma 2 disciplinano, altresi', le modalita' di erogazione delle risorse, le modalita' di monitoraggio, attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche' di eventuale revoca delle risorse, in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma definito, per ciascun intervento, dalle schede progettuali che costituiscono parte integrante del Piano degli interventi.
4. Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 325 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
5-bis. Al fine di rafforzare il progetto «Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati», previsto nel quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e' stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate allo scorrimento, nei limiti della capienza, della graduatoria dei progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, ma non finanziati per insufficienza della dotazione finanziaria originariamente prevista. Le modalita' di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2022, in coerenza con le previsioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021. Con il medesimo decreto e' approvato un cronoprogramma procedurale che prevede la stipulazione della convenzione per la concessione delle sovvenzioni entro il 31 dicembre 2022 e, a partire da tale data, il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali nell'ambito temporale di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021.
5-ter. Il fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
5-quater. Per gli interventi in conto capitale connessi al PNRR sono complessivamente stanziati a favore delle province autonome di Trento e di Bolzano 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Con uno o piu' decreti del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con le province destinatarie del finanziamento, e' individuato il Piano degli interventi e sono adottate le schede progettuali degli interventi, identificati dal codice unico di progetto, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti con la Commissione europea nell'ambito del PNRR. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Riferimenti normativi


- Il riferimento al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 5.
- Il riferimento all'articolo 1, del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 26.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
15 luglio 2021, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
agosto 2021, n. 184.
- Si riporta il testo dell'articolo 30, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi):
«Art. 30 (Contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile). - 1. Con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono assegnati,
sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in
favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di
euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione
(FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti
relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento
energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a
ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla
data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di
seguito indicato:
a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a
5.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro
50.000,00;
b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e
10.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro
70.000,00;
c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e
20.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro
90.000,00;
d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e
50.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro
130.000,00;
e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e
100.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro
170.000,00;
f) ai Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e
250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro
210.000,00;
g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro
250.000,00.
3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati ad
opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi
interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di
proprieta' pubblica e di edilizia residenziale pubblica,
nonche' all'installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi
interventi in materia di mobilita' sostenibile, nonche'
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di
scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per
l'abbattimento delle barriere architettoniche.
4. Il Comune beneficiario del contributo puo'
finanziare una o piu' opere pubbliche di cui al comma 3, a
condizione che esse:
a) non abbiano gia' ottenuto un finanziamento a
valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali,
provinciali o strutturali di investimento europeo;
b) siano aggiuntive rispetto a quelle gia'
programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel
bilancio di previsione dell'anno 2019.
5. Il Comune beneficiario del contributo di cui al
comma 1 e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di
cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2019.
6. Il contributo e' corrisposto ai Comuni beneficiari
dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta
del Ministero dello sviluppo economico.
7. L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa
richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico
sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario
dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il
termine di cui al comma 5. Il saldo, determinato come
differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la
realizzazione del progetto e la quota gia' erogata, nel
limite dell'importo del contributo di cui al comma 2, e'
corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo
economico anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di
monitoraggio di cui al comma 11 dall'ente beneficiario, in
ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.
8. Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e
Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle
Autonomie speciali.
9. I Comuni che non rispettano il termine di cui al
comma 5 decadono automaticamente dall'assegnazione del
contributo di cui al comma 1. Le relative risorse rientrano
nella disponibilita' del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione.
10. Il Comune beneficiario da' pubblicita'
dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo
economico nella sezione «Amministrazione trasparente» di
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
sottosezione Opere pubbliche.
11. I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione
finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche
attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'articolo
1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per
efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile - DL crescita».
12. Considerata l'esigenza di semplificazione
procedimentale, il Comune beneficiario che ottemperi agli
adempimenti informativi di cui al comma 10 e' esonerato
dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi
straordinari di cui all'articolo 158 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad
attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni,
il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di
societa' in house, effettua, in collaborazione con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a
campione sulle attivita' realizzate con i contributi di cui
al presente articolo, secondo modalita' definite con
apposito decreto ministeriale.
14. Agli oneri relativi alle attivita' istruttorie e
di controllo derivanti dal presente articolo si provvede a
valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo
massimo di euro 1.760.000,00.
TABELLA DI RIPARTO

Parte di provvedimento in formato grafico

14-bis. Per stabilizzare i contributi a favore dei
comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche a beneficio della collettivita', nonche'
per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere
dall'anno 2021 e' autorizzato, nello stato di previsione
del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma
pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da
emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, e' assegnato a
ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160
milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per
l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2034. Il comune beneficiario del contributo di
cui al presente comma e' tenuto ad iniziare l'esecuzione
dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di
mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei
lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del
contributo, il medesimo contributo e' revocato, in tutto o
in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto
del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca
dei contributi di cui al quarto periodo sono assegnate, con
il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno
iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla
scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai
comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno
recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei
contributi di cui al quinto periodo sono tenuti a iniziare
l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun
anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.
14-ter. A decorrere dall'anno 2021, nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e' istituito un fondo dell'importo
di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro
per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 83
milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di
euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2035, destinato alle finalita' di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio
2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' definito il riparto delle risorse
tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui
esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del
superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili
(PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e
dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di
cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della
complessita' dei processi di conseguimento degli obiettivi
indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Il monitoraggio degli
interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, e gli stessi devono essere
identificati dal codice unico di progetto (CUP).
14-quater. All'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 14-bis e 14-ter si fa fronte con tutte le risorse
per contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla
data del 1° giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente
ridotta di pari importo, nonche' con le risorse di cui
all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8. Sono nulli gli eventuali atti adottati
in contrasto con le disposizioni del presente comma. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
14-quinquies. Le risorse disponibili per l'anno 2019
sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, sono destinate a favore dei comuni
compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti
che hanno subito tagli dei trasferimenti del fondo di
solidarieta' comunale, per effetto delle disposizioni sul
contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate
sulle quote di spesa relative ai servizi socio-sanitari
assistenziali e ai servizi idrici integrati. Il contributo
spettante a ciascun comune e' determinato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31
ottobre 2019, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, tenendo conto del maggiore taglio, di cui
al citato decreto-legge n. 95 del 2012, subito per effetto
della spesa sostenuta per i servizi socio-sanitari
assistenziali e idrici integrati coperta con entrate ad
essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si
considerano solo i comuni per i quali l'incidenza sulla
spesa corrente media risultante dai certificati ai
rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento,
nel caso dei servizi socio-sanitari assistenziali, e l'8
per cento, nel caso dei servizi idrici integrati. I comuni
beneficiari utilizzano il contributo di cui al presente
comma per investimenti per la messa in sicurezza degli
edifici e del territorio.».
- L'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre
2020, n. 178 e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 5.
 
Art. 43
Misure per il riequilibrio finanziario di province, citta'
metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di citta'
metropolitane nonche' per il funzionamento della Commissione
tecnica per i fabbisogni standard.

1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle citta' metropolitane per le quali e' in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito entro il 30 giugno 2022 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «BDAP», di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 maggio 2022, al netto del contributo ricevuto ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. La nettizzazione del contributo non e' effettuata per il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma e' prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58.
2. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, ridotto dei contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, entro il 15 ottobre 2022, possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale e' previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere, in tutto o in parte, le misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021. Nel caso di deliberazione delle misure di cui alla lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non puo' essere superiore a 0,4 punti percentuali e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale non puo' essere superiore a 3 euro per passeggero.
3. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 e' subordinata alla verifica delle misure di cui al medesimo comma 2, proposte dai comuni interessati entro il 31 luglio 2022, da parte di un tavolo tecnico istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno. Il tavolo di cui al primo periodo e' istituito con decreto del Ministro dell'interno ed e' composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Alle riunioni del tavolo sono invitati esperti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria. Il tavolo, considerata l'entita' del disavanzo da ripianare, individua anche l'eventuale variazione, quantitativa e qualitativa, delle misure proposte dal comune interessato per l'equilibrio strutturale del bilancio. Il tavolo termina l'istruttoria sulle proposte di accordo presentate dai comuni entro il 30 settembre 2022. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.
4. Le maggiori entrate derivanti o correlate alle misure di cui al comma 2 devono essere destinate, prioritariamente e fino a concorrenza della quota annuale del disavanzo da ripianare, al ripiano del disavanzo stesso.
5. Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 sono sospese le misure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto. La sospensione di cui al primo periodo decade nel caso di mancata deliberazione delle misure concordate entro i termini stabiliti nell'accordo.
5-bis. I termini di presentazione o riformulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale previsti dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' quelli di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevista dall'articolo 259 del medesimo testo unico, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati di centoventi giorni per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al 31 dicembre 2022 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo. I documenti oggetto della sospensione disposta ai sensi del primo periodo del presente comma tengono conto delle misure previste dall'accordo.
6. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell'accordo di cui al comma 2 si applicano i commi 577 e 578 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021.
7. Ai comuni che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
8. La procedura di cui ai commi 2, 3 e 6 puo' essere attivata anche da parte dei comuni sede di citta' metropolitana, diversi da quelli di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, e dai comuni capoluoghi di provincia diversi da quelli di cui al comma 2 del presente articolo, con un debito pro capite superiore ad euro 1.000 sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, che intendano avviare un percorso di riequilibrio strutturale.
9. Ai fini della realizzazione delle attivita' connesse alla «Riforma 1.14 - Riforma del quadro fiscale subnazionale» prevista nel PNRR, correlata al raggiungimento dell'obiettivo intermedio nell'anno 2026 per l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni (M1C1-119) e per le province e le citta' metropolitane (M1C1-120) e in relazione alle nuove attivita' assegnate alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard dall'articolo 1, comma 592, della legge n. 234 del 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al Presidente della medesima Commissione e' riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, il rimborso delle spese sostenute, previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo di euro 7.500 per l'anno 2022 e di euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, pari ad euro 7.500 per l'anno 2022 e ad euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 243-bis, 244 e
259, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale). - 1. I comuni e le province per i quali,
anche in considerazione delle pronunce delle competenti
sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli
enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in
grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano
sufficienti a superare le condizioni di squilibrio
rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
prevista dal presente articolo. La predetta procedura non
puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine
assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato
del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater,
comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di
rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma
5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita'
da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di
cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno
precedente a quello di deliberazione del ricorso alla
procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto
approvato, secondo la seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate
dall'ente locale in considerazione dei comportamenti
difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno accertati dalla competente sezione regionale della
Corte dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano
di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei
pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei
carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle
annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata
temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali
mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la
disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e
3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di
dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano
anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria.
7-quater. Le modalita' di applicazione delle
disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
7-quinquies. L'ente locale e' tenuto a rilasciare
apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo
206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai
carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi
7-bis e 7-ter.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei
tributi locali nella misura massima consentita, anche in
deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione
vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo
243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei
costi della gestione dei servizi a domanda individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma
2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni
organiche e sulle assunzioni di personale previsto
dall'articolo 243, comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione
straordinaria di tutti i residui attivi e passivi
conservati in bilancio, stralciando i residui attivi
inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel conto
del patrimonio fino al compimento dei termini di
prescrizione, nonche' una sistematica attivita' di
accertamento delle posizioni debitorie aperte con il
sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione
delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica
della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle
entrate con vincolo di destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione
della spesa con indicazione di precisi obiettivi di
riduzione della stessa, nonche' una verifica e relativa
valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente
e della situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto
alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi
dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa
non puo' essere variata in aumento per la durata del piano
di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario
successivo, riduzione delle spese di personale, da
realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai
fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria
del personale dirigente e di quello del comparto, delle
risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3,
dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile
1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la
quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e
prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della
spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai
fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative
all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di
convitto e semiconvitto;
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di
cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della
percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono
escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad
altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni
lirico-sinfoniche;
c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle
riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha
facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere
b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono
puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio
approvato;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma
9, lettera d), del presente articolo e all'articolo
243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente
articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al
comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di
spese di investimento relative a progetti e interventi che
garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e
dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed
emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche' alla
copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di
investimento strettamente funzionali all'ordinato
svolgimento di progetti e interventi finanziati in
prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.»
«Art. 244 (Dissesto finanziario). - 1. Si ha stato di
dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire
l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili
ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti
liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare
validamente fronte con le modalita' di cui all'articolo
193, nonche' con le modalita' di cui all'articolo 194 per
le fattispecie ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali
dissestati si applicano solo a province e comuni.»
«Art. 259 (Ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato). - 1. Il consiglio dell'ente locale presenta
al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di
tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui
all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione
stabilmente riequilibrato.
1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto
sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio
finanziario per il quale risulta non essere stato ancora
validamente deliberato il bilancio di previsione o sia
adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente
presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno,
entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio
che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo
esercizio.
1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio
sia significativamente condizionato dall'esito delle misure
di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei
servizi, nonche' dalla razionalizzazione di tutti gli
organismi e societa' partecipati, laddove presenti, i cui
costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente puo'
raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti,
entro l'esercizio in cui si completano la riorganizzazione
dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli
organismi partecipati, e comunque entro cinque anni,
compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.
Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque
esercizi successivi, l'organo di revisione
economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero
dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun
esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure
adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.
2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio
mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione
delle spese correnti.
3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente
provvede con le modalita' di cui all'articolo 251,
riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione
delle entrate ed attivando ogni altro cespite.
4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di
parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al
fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte
di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti
erariali, sono disponibili in misura inferiore,
rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella
media della fascia demografica di appartenenza, come
definita con il decreto di cui all'articolo 263, comma 1,
richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e
compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi
a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla
media predetta, quale fattore del consolidamento
finanziario della gestione.
5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente
locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i
servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando,
o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non
abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici
indispensabili. L'ente locale emana i provvedimenti
necessari per il risanamento economico-finanziario degli
enti od organismi dipendenti nonche' delle aziende
speciali, nel rispetto della normativa specifica in
materia.
6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione
delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando
eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero
rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui
all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di
accertare le compatibilita' di bilancio. La spesa per il
personale a tempo determinato deve altresi' essere ridotta
a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a
tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui
l'ipotesi si riferisce.
7. La rideterminazione della dotazione organica e'
sottoposta all'esame della Commissione per la finanza e gli
organici degli enti locali per l'approvazione.
8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al
comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura
regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero
dell'interno. L'ente locale e' autorizzato ad iscrivere
nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio un importo
pari alla quantificazione del danno subito. E' consentito
all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi
sino alla conclusione del giudizio di responsabilita'.
9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti
di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a
consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31
dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con
esclusione delle rate di ammortamento gia' scadute.
Conservano validita' i contributi statali e regionali gia'
concessi in relazione ai mutui preesistenti.
10. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio
carico oneri per la copertura di posti negli enti locali
dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione
organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano
previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della
medesima regione o provincia autonoma.
11. Per le province ed i comuni il termine di cui al
comma 1 e' sospeso a seguito di indizione di elezioni
amministrative per l'ente, dalla data di indizione dei
comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo
esecutivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni
pubbliche). - 1. Al fine di assicurare un efficace
controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza
pubblica, nonche' per acquisire gli elementi informativi
necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3,
e per dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale,
le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al
comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare
attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma
6, della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 52, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 52 (Misure di sostegno all'equilibrio di
bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti
rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di
comuni). - 1. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 660
milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti
locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione
al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a
seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di
liquidita' ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del
decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il
maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo
anticipazione di liquidita' e' superiore al 10 per cento
delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto
2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche (BDAP). Il fondo di cui al primo periodo e'
destinato alla riduzione del disavanzo ed e' ripartito con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.
1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della
finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e
l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli
enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte
costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29
aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre
2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal
riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni
di liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidita',
distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilita', a
decorrere dall'esercizio 2021 e' ripianato in quote
costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un
importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle
anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020.
1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti
locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso
annuale delle anticipazioni di liquidita' nel titolo 4
della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A
decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto,
gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota
annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo
anticipazione di liquidita' accantonato ai sensi del comma
1. La quota del risultato di amministrazione liberata a
seguito della riduzione del fondo anticipazione di
liquidita' e' iscritta nell'entrata del bilancio
dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo
anticipazione di liquidita'", in deroga ai limiti previsti
dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre
2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio
di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al
rendiconto e' data evidenza della copertura delle spese
riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di
liquidita', che non possono essere finanziate dall'utilizzo
del fondo anticipazioni di liquidita' stesso.
1-quater. A seguito dell'utilizzo dell'intero importo
del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del
disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di
liquidita' applicato al primo esercizio del bilancio di
previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del
comma 1-bis puo' non essere applicato al bilancio degli
esercizi successivi.
2. Per gli enti locali che hanno incassato le
anticipazioni di liquidita' di cui al decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti e'
differito al 31 luglio 2021:
a) il termine per la deliberazione del rendiconto
di gestione relativo all'esercizio 2020 di cui all'articolo
227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
b) il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale
data e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui
all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del
2000.
3. Il contributo straordinario in favore dei comuni
risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e' incrementato di 6,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021.
4. All'onere di cui ai commi 1 e 3, pari a 666,5
milioni di euro per l'anno 2021 e a 6,5 milioni di euro a
decorrere dal 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 567, 568,
572, 577, 578, 592 della legge 30 dicembre 2021, n. 234
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
«1. - 566. Omissis
567. Ai comuni sede di capoluogo di citta'
metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700
e' riconosciuto per gli anni 2022-2042 un contributo
complessivo di euro 2.670 milioni, di cui 150 milioni di
euro nel 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025, 100
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al
2042, da ripartire, in proporzione all'onere connesso al
ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento
dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della
quota capitale delle anticipazioni di liquidita' e di
cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di
ciascun ente beneficiario, a firma del legale
rappresentante dell'ente.
568. Ai fini del riparto del contributo di cui al
comma 567, l'onere connesso alle quote annuali di ripiano
del disavanzo e alle rate annuali di ammortamento dei
debiti finanziari di cui al comma 567 e' ridotto, in
relazione agli effetti sul ripiano annuale del disavanzo,
dei contributi assegnati per le annualita' 2021-2023, ai
sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, dell'articolo 38, comma
1-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, dei commi 8-bis e 8-quinquies dell'articolo 16 del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dei
commi 565 e 566 del presente articolo.
569. - 571. Omissis
572. L'erogazione del contributo di cui al comma 567
e' subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio
2022, di un accordo per il ripiano del disavanzo e per il
rilancio degli investimenti tra il Presidente del Consiglio
dei ministri o un suo delegato e il sindaco, in cui il
comune si impegna per tutto il periodo in cui risulta
beneficiario del contributo di cui al comma 567 ad
assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza da
individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad
almeno un quarto del contributo annuo, da destinare al
ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari,
attraverso parte o tutte le seguenti misure, da individuare
per ciascun comune nell'ambito del predetto accordo:
a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio
comunale, di un incremento dell'addizionale comunale
all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
e di un'addizionale comunale sui diritti di imbarco
portuale e aereoportuale per passeggero;
b) valorizzazione delle entrate, attraverso la
ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di
concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi
da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e
alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed
istituti pubblici e privati;
c) incremento della riscossione delle proprie
entrate, prevedendo, fermo quando disposto dall'articolo 1,
commi 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
1) in presenza di delibera che attribuisce
l'attivita' di recupero coattivo delle predette entrate a
soggetti terzi, ivi compresa l'Agenzia delle
entrate-Riscossione, l'affidamento a questi ultimi, almeno
trenta mesi prima del decorso del termine di prescrizione
del relativo diritto, dei carichi relativi ai crediti
maturati e esigibili a decorrere dalla data di
sottoscrizione dell'accordo previsto dal presente comma.
Nei primi due anni di attuazione dell'accordo l'affidamento
dei predetti crediti deve essere effettuato almeno venti
mesi prima;
2) con deliberazione adottata a norma
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, condizioni e modalita' di rateizzazione delle somme
dovute, fissandone la durata massima in 24 rate mensili,
anche in deroga all'articolo 1, commi 796 e 797, della
citata legge n. 160 del 2019 e all'articolo 19 del decreto
del Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Nei primi due anni di attuazione dell'accordo la durata
massima della rateizzazione puo' essere fissata in 36 rate
mensili;
d) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo
degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1
«Servizi istituzionali, generali e di gestione», ad
esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli
risultanti dal consuntivo 2019;
e) completa attuazione delle misure di
razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni
societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e
integrale attuazione delle prescrizioni in materia di
gestione del personale di cui all'articolo 19 del medesimo
testo unico;
f) misure volte:
1) alla riorganizzazione e allo snellimento della
struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere
una riduzione significativa degli uffici di livello
dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonche' dei
contingenti di personale assegnati ad attivita'
strumentali, e di potenziare gli uffici coinvolti
nell'utilizzo dei fondi del PNRR e del Fondo complementare
e nell'attivita' di accertamento e riscossione delle
entrate;
2) al conseguente riordino degli uffici e
organismi, al fine di eliminare duplicazioni o
sovrapposizioni di strutture o funzioni;
3) al rafforzamento della gestione unitaria dei
servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici
comuni;
4) al contenimento della spesa per il personale
in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, in misura proporzionale all'effettiva
riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese
per i rinnovi contrattuali;
5) all'incremento della qualita', della quantita'
e della diffusione su tutto il territorio comunale dei
servizi erogati alla cittadinanza; a tal fine
l'amministrazione e' tenuta a predisporre un'apposita
relazione annuale;
g) razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi
occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una
riduzione della spesa per locazioni passive;
h) incremento degli investimenti anche attraverso
l'utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e
degli altri fondi nazionali ed europei, garantendo un
incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo
2022-2026, rispetto alla media del triennio precedente,
almeno pari alle risorse assegnate a valere sui richiamati
fondi, incrementate del 5 per cento e, per il periodo
successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno
pari alla media del triennio precedente, al netto dei
pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare;
i) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo,
di contenimento e di riqualificazione della spesa,
individuati in piena autonomia dall'ente.
573. - 576. Omissis.
577. La verifica dell'attuazione dell'accordo di cui
al comma 572 e il monitoraggio delle misure adottate ai
fini della ripresa degli investimenti e del corretto
utilizzo delle risorse di cui al comma 567 sono effettuati
dalla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti
locali, operante presso il Ministero dell'interno, con
cadenza semestrale. La verifica sul rispetto delle misure
di cui al comma 572, lettera c), e' effettuata dall'Agenzia
delle entrate-Riscossione, che ne da' comunicazione alla
Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti
locali. In caso di esito negativo delle predette verifiche,
la Commissione individua le misure da assumere per
l'attuazione dell'accordo, in conformita' a quanto previsto
dal comma 573, entro il successivo monitoraggio semestrale.
Qualora in tale sede la Commissione accerti nuovamente la
mancata attuazione degli impegni e degli obiettivi
intermedi, trasmette gli esiti delle verifiche alla
competente sezione regionale della Corte dei conti e
propone al Presidente del Consiglio dei ministri la
sospensione del contributo per le annualita' successive. La
prima verifica dell'attuazione dell'accordo e' effettuata
con riferimento alla data del 31 dicembre 2022.
578. Gli esiti della verifica di cui al comma 577
sono trasmessi alla Corte dei conti che procede nell'ambito
delle verifiche di cui all'articolo 1, commi 166 e 167,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, per i comuni di
cui al comma 567 in procedura di riequilibrio finanziario,
all'articolo 243-quater del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferma restando, per due
anni, la sospensione delle misure di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
limitatamente alla dichiarazione di dissesto.
579.-591. Omissis.
592. A decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire
l'unitarieta' dell'azione di governo, nelle funzioni di
competenza degli enti territoriali correlate con i livelli
essenziali delle prestazioni, nonche' con i relativi
fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, i
Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle
modalita' di riparto delle risorse finanziarie necessarie e
di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad
acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica
per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata
dai rappresentanti delle stesse Amministrazioni, in
relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (meccanismi
sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e
comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5
maggio 2009, n. 42):
«Art. 6 (Responsabilita' politica del presidente di
provincia e del sindaco). - 1. Il comma 5 dell'articolo 248
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' sostituito dal seguente: «5. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei
conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado,
di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni
precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non
possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi
di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di
rappresentante di enti locali presso altri enti,
istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte,
valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il
dissesto, accerti che questo e' diretta conseguenza delle
azioni od omissioni per le quali l'amministratore e' stato
riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di
provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo
precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo
di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di
provincia, di presidente di Giunta regionale, nonche' di
membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali,
delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e
del Parlamento europeo. Non possono altresi' ricoprire per
un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore
comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti
vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito
della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti
gravi responsabilita' nello svolgimento dell'attivita' del
collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione,
secondo le normative vigenti, delle informazioni, i
componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede
di giudizio della predetta Corte non possono essere
nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e
degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a
dieci anni, in funzione della gravita' accertata. La Corte
dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche
all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per
valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti
disciplinari.».
2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito
delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del
presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d),
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria,
violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata
e irregolarita' contabili o squilibri strutturali del
bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il
dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato,
entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le
necessarie misure correttive previste dall'articolo 1,
comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la
competente sezione regionale, accertato l'inadempimento,
trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi
previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro
trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della
competente sezione regionale della Corte dei conti, il
perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale
delle citate misure correttive e la sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto
assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la
deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il
termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un
commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e
da' corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio
dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
2-bis Il decreto di scioglimento del consiglio,
disposto per le inadempienze di cui al comma 2, conserva i
suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad
un massimo di quindici mesi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 30, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
«1.-29. Omissis.
30. La Commissione di cui al comma 29 e' istituita
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si
avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Ai componenti della
Commissione non e' corrisposto alcun compenso, ne'
indennita', ne' rimborso di spese. La Commissione
definisce, nella sua prima seduta, da convocare entro dieci
giorni dalla sua istituzione, le modalita' di
organizzazione e di funzionamento e stabilisce i tempi e la
disciplina procedurale dei propri lavori.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Proroga di termini in materia economica e
finanziaria). - 1. Il termine di cui all'articolo 106,
comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di
societa' ed enti, e' prorogato al 31 luglio 2022.
Nell'ambito delle misure di semplificazione di cui al
presente comma e fermo restando il termine di cui al primo
periodo limitatamente agli adempimenti di natura
civilistica ivi previsti, al decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, lettera a), dopo il
numero 4-bis) e' inserito il seguente:
«4-ter) per i clienti gia' identificati da un
soggetto obbligato, i quali, previa identificazione
elettronica basata su credenziali che assicurano i
requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato
(UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017,
consentono al soggetto tenuto all'obbligo di
identificazione di accedere alle informazioni relative agli
estremi del conto di pagamento intestato al medesimo
cliente presso il citato soggetto obbligato in uno Stato
membro dell'Unione europea. Tale modalita' di
identificazione e verifica dell'identita' puo' essere
utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a
servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi
di informazione sui conti previsti dall'articolo 1, comma
2, lettera h-septies.1), numeri 7) e 8), del testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il
soggetto tenuto all'obbligo di identificazione acquisisce
in ogni caso il nome e il cognome del cliente»;
b) all'articolo 38:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. In ogni fase del procedimento, l'autorita'
giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che
l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse
dalle FIU, il contenuto delle medesime e l'identita' dei
segnalanti siano mantenuti riservati. In ogni caso, i dati
identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti
nel fascicolo del Pubblico Ministero ne' in quello per il
dibattimento, ne' possono essere in altro modo rivelati,
salvo che cio' risulti indispensabile ai fini
dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale
caso, l'Autorita' giudiziaria provvede con decreto
motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la
tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza
della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle
FIU»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, chiunque rivela indebitamente l'identita' del
segnalante e' punito con la reclusione da due a sei anni.
La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente
notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle
informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle
medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire
l'identificazione del segnalante».
1-bis. All'articolo 31-novies, comma 1, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in
materia di estensione del termine di durata dei fondi
immobiliari quotati, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «entro il 31 dicembre 2020», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31
dicembre 2022»;
b) le parole: «non oltre il 31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2023».
1-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
2. All'articolo 7, comma 14, secondo periodo, del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativo
all'istituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il
Ministero del turismo, le parole: «Entro il 31 dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno
2022».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di
razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione
dei costi per locazioni passive, le parole: «2020 e 2021»
sono sostituite dalle seguenti «2020, 2021 e 2022».
4. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla liquidita' delle
imprese appaltatrici, le parole «31 dicembre 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 55, relativo all'importo massimo
garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal
seguente: «A decorrere dalla medesima data del 1° luglio
2022 fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le maggiori
coperture previste, in relazione a particolari tipologie di
soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio
2017, la garanzia del Fondo e' concessa:
1) per esigenze diverse dal sostegno alla
realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80
per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in
favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4
e 5 di cui al predetto modello di valutazione e nella
misura massima del 60 per cento in favore dei soggetti
beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo
modello; in relazione alla riassicurazione, la predetta
misura massima del 60 per cento e' riferita alla misura
della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo
dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto
dall'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
2) per esigenze connesse al sostegno alla
realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80
per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutti i
soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di
appartenenza di cui al predetto modello di valutazione»;
b) al comma 57, relativo al limite cumulato massimo
degli impegni che possono essere assunti dal Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese, le parole: «di cui
160.000 milioni di euro» e le parole: «50.000 milioni di
euro riferiti» sono soppresse.
4-ter. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo agli interventi del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dopo la
lettera m-bis) e' inserita la seguente:
«m-ter) per i finanziamenti di cui alle lettere m)
e m-bis), il cui termine iniziale di rimborso del capitale
e' previsto nel corso dell'anno 2022, il termine anzidetto,
su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra
le parti, puo' essere differito di un periodo non superiore
a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e
prudenziali».
5. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, la lettera d-bis) e' sostituita dalla
seguente:
«d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni
di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente
all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una
variazione negativa della dotazione del Fondo di
solidarieta' comunale per effetto dell'applicazione dei
criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura
proporzionale e nel limite massimo della variazione
stessa».
5-bis. All'articolo 4 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, concernente la dichiarazione e le certificazioni dei
sostituti d'imposta, dopo il comma 6-quinquies e' inserito
il seguente:
«6-quinquies.1. Nei casi di tardiva o errata
trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e
valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al
2017, non si fa luogo all'applicazione della sanzione di
cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione della corretta
certificazione e' effettuata entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo al termine indicato dal primo
periodo del medesimo comma 6-quinquies».
5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 574, le parole: «31 dicembre 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020
b) al comma 992, le parole: «possono comunicare,
entro i successivi trenta giorni da tale data, la volonta'
di esercitare la facolta' di rimodulazione del suddetto
piano di riequilibrio finanziario pluriennale» sono
sostituite dalle seguenti: «possono comunicare, entro il
sessantesimo giorno successivo a tale data, l'esercizio
della facolta' di rimodulare o di riformulare il suddetto
piano di riequilibrio finanziario pluriennale»;
c) il comma 994 e' sostituito dal seguente:
«994. Entro il centocinquantesimo giorno
successivo alla data della comunicazione di cui ai commi
992 e 993, gli enti locali presentano una proposta di
rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale».
5-quater. Per le province delle regioni a statuto
ordinario, per i liberi consorzi comunali della Regione
siciliana e per le province della regione Sardegna in
dissesto finanziario che presentano l'ipotesi di bilancio
riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, dimostrando
l'impossibilita' di realizzare l'equilibrio finanziario
durevole nel periodo di riferimento dell'ipotesi di
bilancio riequilibrato, sulla base della relazione della
Commissione prevista dall'articolo 155 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 2013, n. 142, e del collegio dei
revisori dell'ente, dal 1° gennaio 2023 decorre il nuovo
termine di cinque anni previsto dal comma 1-ter
dell'articolo 259 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000.
5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in
deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro
il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in
cui il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile
dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione
degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per
la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di
approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla
TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva
all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in
occasione della prima variazione utile. Nell'ipotesi in cui
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno
di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di
cui al primo periodo coincide con quello per la
deliberazione del bilancio di previsione. In caso di
approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla
TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva
all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in
occasione della prima variazione utile.
5-sexies. Al terzo periodo del comma 1-ter
dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, le parole: «all'esercizio 2021, con riferimento al
rendiconto 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«all'esercizio 2021 e all'esercizio 2022, con riferimento
rispettivamente al rendiconto 2020 e al rendiconto 2021».
5-septies. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
5-octies. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal
2015 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni
dal 2015 al 2024».
5-novies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 140, secondo periodo, le parole: «15
febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «10 marzo
2022»;
b) al comma 141, ultimo periodo, le parole: «28
febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo
2022».
5-decies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre
2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 565, primo periodo, le parole: «31
gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio
2022»;
b) al comma 767, le parole: «31 gennaio 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022».
5-undecies. Al primo periodo del comma 1
dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016,
n. 119, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti:
«, 2019 e 2022».
5-duodecies. Al comma 2 dell'articolo 71 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la
parola: «2021» e' sostituita dalla seguente: «2022».
5-terdecies. In ragione del protrarsi della
straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, il
mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua
da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali,
di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39, relativi agli anni 2017, 2018 e
2019, puo' essere accertato, ai sensi dell'articolo 14 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 8 luglio 2021, n. 135, a decorrere dal 30
aprile 2022. Per effetto di quanto stabilito ai sensi del
primo periodo, al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9-bis, comma 1, la lettera c) e'
sostituita dalla seguente:
«c) partecipa al processo di elaborazione di
principi e standard in materia di informativa contabile e
di sostenibilita' a livello europeo e internazionale,
intrattenendo rapporti con la International Financial
Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con
l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con
gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime
attivita'»;
b) all'articolo 9-ter, comma 2, le parole:
«all'International Accounting Standards Board (IASB)» sono
sostituite dalle seguenti: «alla IFRS Foundation».
5-quaterdecies. Al comma 808 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 giugno 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
5-quinquiesdecies. All'articolo 60, comma 7-bis, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in
materia di differimento degli ammortamenti, l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: «In relazione
all'evoluzione della situazione economica conseguente alla
pandemia di SARS-CoV-2, l'applicazione delle disposizioni
del presente comma e' estesa all'esercizio successivo a
quello di cui al primo periodo».
5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da
parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma
1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro
dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre
2021, e' prorogato al 31 maggio 2022.
5-septiesdecies. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' autorizzato per gli enti locali
l'esercizio provvisorio fino al termine di cui al comma
5-sexiesdecies.
5-duodevicies. All'articolo 39 del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Con riferimento ai mutui accollati allo Stato,
di cui al primo periodo, gli enti locali sono esonerati
dalla verifica delle condizioni di cui all'articolo 41,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448»;
b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Un importo commisurato alla minore spesa
per interessi passivi sul debito statale derivante dalle
operazioni di ristrutturazione perfezionate alla data del
31 dicembre 2022 e' destinato al finanziamento di un
apposito fondo da istituire nello stato di previsione del
Ministero dell'interno. L'importo di cui al primo periodo
e' stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa quantificazione operata dall'Unita' di
coordinamento di cui al comma 1, tenuto conto
dell'andamento atteso dei tassi di interesse sui titoli di
Stato. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, le
risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite
tra gli enti locali i cui mutui sono stati accollati allo
Stato ai sensi del presente articolo, tenuto conto,
altresi', del loro contributo nel determinare la minore
spesa per interessi, in funzione dell'importo e del profilo
temporale delle quote capitale dei mutui medesimi. Il fondo
di cui al primo periodo e' finanziato, anche in via
pluriennale, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento per interessi passivi sul debito pubblico
iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
6. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno
2022, delle attivita' ad alto contenuto specialistico del
Ministero dello sviluppo economico, anche con riguardo ai
controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in
dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia
della vita e della sicurezza in mare, e' autorizzata, per
l'anno 2022, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli
oneri a carico dell'Amministrazione, per il pagamento delle
prestazioni di lavoro straordinario del personale
dipendente del Ministero dello sviluppo economico addetto
alle relative attivita'. Agli oneri di cui alla presente
disposizione, pari a 270.000 euro per l'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo
economico.
6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, dopo il comma 201 e' inserito il seguente:
«201-bis. Le risorse del fondo di cui al comma 201
sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2022. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di
indebitamento netto e fabbisogno, pari a 500.000 euro per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189».
6-ter. All'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, la parola: «centotrenta» e'
sostituita dalla seguente: «centotrentacinque»;
b) al comma 7, lettera b), le parole:
«tecnico-economica» sono soppresse.
6-quater. Per i soggetti che svolgono attivita' di
allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a
restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza
aviaria e della peste suina africana sono prorogati al 31
luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i versamenti
relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e
24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, alle trattenute relative alle addizionali
regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, che i predetti soggetti operano in qualita' di
sostituti d'imposta, e all'imposta sul valore aggiunto. I
versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro
il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari
importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei
mesi da settembre 2022 a dicembre 2022.
6-quinquies. Le disposizioni del comma 1-bis
dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, in materia di utilizzo di avanzi di amministrazione
per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si applicano
anche per l'anno 2022, con riferimento al rendiconto della
gestione dell'esercizio finanziario 2021.
6-sexies. All'articolo 3, comma 11-quater, del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le
parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2022».
6-septies. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di
limitazioni all'uso del contante, le parole: «31 dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e
le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2023».
6-octies. La certificazione di cui al comma 781
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
relativa all'avvenuta realizzazione degli investimenti di
cui al comma 780 del medesimo articolo 1 della legge n. 205
del 2017 effettuati nell'anno 2021, e' resa entro il 31
maggio 2022.».
 
Art. 44
Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la
protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022.

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti protezione temporanea di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 2022, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, e nel limite delle risorse previste dal comma 5 del presente articolo, e' autorizzato a:
a) incrementare le disponibilita' delle ulteriori forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, per un massimo di ulteriori 15.000 unita';
b) incrementare i destinatari delle forme di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, per un massimo di ulteriori 20.000 unita';
c) integrare, nel limite di euro 27.000.000 per l'anno 2022, il contributo forfetario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale da riconoscere alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di ulteriori 20.000 unita'.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a disporre, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, l'estensione dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 21 del 2022, come integrate dal comma 1 del presente articolo, e la rimodulazione tra le stesse, anche oltre le unita' ivi indicate, sulla base delle effettive esigenze e delle risorse impiegate al raggiungimento delle predette unita', nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del citato decreto-legge n. 21 del 2022 e del comma 1 del presente articolo, fermi restando i termini temporali di applicazione delle misure medesime.
3. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina, le risorse di cui all'articolo 5-quater, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono incrementate di euro 112.749.000 per l'anno 2022.
4. Allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, da definire sia in termini percentuali che assoluti in considerazione dell'impatto sulla gestione dei servizi sociali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad assegnare, nel limite di euro 40.000.000 per l'anno 2022, un contributo forfetario una tantum in favore dei predetti comuni, anche per il tramite dei Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e delle province autonome di Trento e di Bolzano interessati. Alla definizione dei criteri e modalita' di riparto del contributo di cui al primo periodo si provvede con ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022.
5. Per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 4, nel limite complessivo di euro 188.950.000 per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022.
6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 301.699.000 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85 (Attuazione della
direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di
sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario):
«Art. 4 (Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri). - 1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1,
stabilisce:
a) la data di decorrenza della protezione
temporanea;
b) le categorie di sfollati ammessi alla protezione
temporanea;
c) la disponibilita' ricettiva per l'accoglienza
degli sfollati;
d) le procedure, con le relative agevolazioni, per
il rilascio agli sfollati individuati dalla lettera b),
degli eventuali visti per l'ingresso nel territorio
nazionale;
e) le procedure per il rilascio agli sfollati
individuati dalla lettera b), del permesso di soggiorno
esteso allo studio e al lavoro, quelle relative alla
disciplina degli eventuali ricongiungimenti familiari e
alla registrazione dei dati personali degli sfollati. Del
numero dei permessi di soggiorno rilasciati si tiene conto
nell'adozione del decreto di programmazione annuale ai
sensi di quanto disposto all'articolo 3, comma 4, del testo
unico;
f) il punto di contatto nazionale per la
cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri
dell'Unione europea ai fini dell'attuazione della
protezione temporanea e dell'interscambio di dati di cui al
presente decreto;
g) le misure assistenziali, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche mediante il
coinvolgimento delle associazioni ed enti di volontariato,
comprese quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale, per
le cure mediche, per il sostentamento e l'accesso al
sistema educativo per i minori alla pari con i cittadini
italiani, nonche' per l'accesso alla formazione
professionale o a tirocini nelle imprese. Misure specifiche
assistenziali sono stabilite per le categorie di persone
con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati e
le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi
forme di violenza psicologica, fisica o sessuale;
h) gli interventi, anche con la collaborazione di
associazioni od organizzazioni internazionali o
intergovernative, per consentire il rimpatrio volontario;
i) gli altri interventi necessari per l'attuazione
della decisione del Consiglio, compresi quelli relativi al
trasferimento della persona protetta temporaneamente fra
Stati membri e quelli inerenti la cooperazione
amministrativa di cui alla lettera f);
l) le procedure da attuarsi nel caso di
presentazione di una domanda di asilo da parte di una
persona temporaneamente protetta.
2. Nei confronti dei minori non accompagnati si
applicano le norme di cui all'articolo 33 del testo
unico.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022 (Misure
di protezione temporanea per le persone provenienti
dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso):
«Art. 1 (Data di decorrenza della protezione
temporanea e categorie di sfollati beneficiari). - 1. La
protezione temporanea di cui alla decisione di esecuzione
(UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta
l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati
dall'Ucraina, ha la durata di un anno a decorrere dal 4
marzo 2022.
2. La protezione temporanea di cui al comma 1 si
applica in favore delle persone che sono sfollate
dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, a
seguito dell'invasione militare delle forze armate russe
che ha avuto inizio in tale data, appartenenti alle
seguenti categorie:
a) cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del
24 febbraio 2022;
b) apolidi e cittadini di paesi terzi diversi
dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale
o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del
24 febbraio 2022;
c) familiari delle persone di cui alle lettere a) e
b).
3. La protezione temporanea di cui al presente
articolo si applica anche agli apolidi e cittadini di paesi
terzi diversi dall'Ucraina che possono dimostrare che
soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla
base di un permesso di soggiorno permanente valido
rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non
possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel
proprio paese o regione di origine.
4. Ai fini del comma 2, lettera c), si considerano
familiari, purche' soggiornanti in Ucraina prima del 24
febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno valido
rilasciato conformemente al diritto ucraino e in possesso
di documentazione attestante il vincolo familiare,
preventivamente validata, ove possibile, dalla competente
rappresentanza consolare straniera, anche in deroga
all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445:
a) il coniuge di una persona di cui al comma 2,
lettere a) e b), o il partner non legato da vincoli di
matrimonio che abbia una relazione stabile con
l'interessato;
b) i figli o le figlie minorenni non sposati di una
persona di cui al comma 2, lettere a) e b), o del coniuge,
indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o
adottati;
c) i parenti corrispondenti alle categorie di cui
alle lettere c) e d) dell'art. 29, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di seguito «TUI», conviventi e appartenenti allo stesso
nucleo familiare nel periodo in cui si sono verificate le
circostanze connesse all'afflusso massiccio di persone
sfollate e che erano totalmente o parzialmente, in tale
periodo, dipendenti da una persona di cui al comma 2,
lettere a) e b).
5. I ricongiungimenti dei familiari di cui al comma
2, lettera c), sono disposti solo nei confronti di coloro
che risultano soggiornanti fuori del territorio degli Stati
membri dell'Unione europea.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante
misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina:
«Art. 31 (Coordinamento delle attivita' di assistenza
e accoglienza a seguito della crisi ucraina). - 1.
Nell'ambito delle misure assistenziali previste
dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e nel
limite delle risorse previste al comma 4, e' autorizzato,
nel rispetto del principio di accoglienza e di
programmazione degli ingressi, a:
a) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa,
diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di
accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i
Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio
per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al
registro di cui all' articolo 42 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneita'
di servizi e costi con le citate strutture di accoglienza,
per un massimo di 15.000 unita'. Le attivita' di
accoglienza diffusa di cui alla presente lettera sono
realizzate, nei limiti delle risorse stanziate per tale
finalita' ai sensi del presente articolo e fermo restando
il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito
di apposite convenzioni sottoscritte senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica dal Dipartimento della
protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani con soggetti che dimostrino, oltre agli altri
requisiti previsti, l'insussistenza in capo alle persone
fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in nome
o per conto di soggetti giuridici, nonche' dei componenti
degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di
sentenze definitive di condanna o di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi o di decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti non
colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i
reati, tentati o consumati, previsti dall'articolo 80,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dall'articolo 12 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro II, titolo
XII, capo III, sezione I, del codice penale, dagli articoli
575, 582, nelle forme aggravate di cui all'articolo 583,
583-bis, 583-quinquies, 584, 591, 605, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 613-bis del
codice penale, nonche' delle cause di divieto, sospensione
o decadenza di cui all'articolo 67 del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) definire ulteriori forme di sostentamento per
l'assistenza delle persone titolari della protezione
temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per
la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio
nazionale con termine non oltre il 31 dicembre 2022 per un
massimo di 60.000 unita';
c) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro
per l'anno 2022, alle regioni e province autonome di Trento
e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte
sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un
contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del
Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi
d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione
temporanea per un massimo di 100.000 unita'.
2. Con le ordinanze di protezione civile adottate in
attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri
28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, si provvede
alla disciplina delle diverse forme di supporto
all'accoglienza di cui al comma 1, lettera a), e di
sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1,
tenendo conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle
persone assistite che svolgeranno attivita' lavorative in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 7
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile del 4 marzo 2022, n. 872.
3. Nei limiti temporali di cui al comma 1, anche al
fine di incrementare le capacita' delle strutture di cui
agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del
2015, le risorse iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla
locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, sono
incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022.
4. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1,
nel limite complessivo di 348 milioni di euro per l'anno
2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le
emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente incrementate
per l'anno 2022.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
355.533.750 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 38.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5-quater, del
decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante
disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina:
«Art. 5-quater (Accoglienza dei profughi provenienti
dall'Ucraina). - 1. Per far fronte alle eccezionali
esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in
conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese, le
risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e
alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza
sono incrementate di 54.162.000 euro per l'anno 2022.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate in
via prioritaria per la copertura delle spese necessarie per
l'accoglienza delle persone vulnerabili di cui all'articolo
17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, provenienti dall'Ucraina.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e'
autorizzata l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel
Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39. Ai fini dell'attuazione del presente comma e'
destinata quota parte del Fondo nazionale per le politiche
e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del
citato decreto-legge n. 416 del 1989, nella misura di euro
37.702.260 per l'anno 2022 e di euro 44.971.650 per
ciascuno degli anni 2023 e 2024.
4. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8
ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2021, n. 205, le parole da: «richiedenti
asilo» fino a: «medesimi richiedenti» sono sostituite dalle
seguenti: «profughi provenienti dall'Afghanistan e
dall'Ucraina in conseguenza delle crisi politiche e
militari in atto, al fine di consentire per i medesimi».
5. All'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021,
n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Con la progressiva attivazione dei posti di
cui al comma 1, si provvede, fatte salve sopraggiunte
esigenze, al trasferimento dei beneficiari dalle strutture
di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, alle strutture del SAI, nel limite dei
posti disponibili».
6. All'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, le parole da: «dei richiedenti asilo» fino a:
«Afghanistan» sono sostituite dalle seguenti: «dei
richiedenti asilo e delle persone in fuga dalle crisi
politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina».
7. I cittadini ucraini di cui al comma 1 possono
essere accolti, a decorrere dall'inizio del conflitto
bellico, nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonche' nel
Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, anche se non in possesso della qualita' di
richiedente protezione internazionale o degli altri titoli
di accesso previsti dalla normativa vigente.
8. Per l'anno 2022 non si applica l'articolo 1, comma
767, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Al fine di provvedere al soddisfacimento di eventuali
ulteriori esigenze rispetto a quanto indicato al comma 1,
per l'anno 2022 sono autorizzate variazioni compensative
tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti
nello stato di previsione del Ministero dell'interno,
nell'ambito del programma "Flussi migratori, interventi per
lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti,
rapporti con le confessioni religiose" della missione
"Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", da
adottare ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro
54.162.000 per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile):
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo
7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo
delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del
Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno,
dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli
utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le
emergenze nazionali».».
 
Art. 45

Misure per l'attivita' di emergenza all'estero

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale al "Pool europeo di protezione civile", istituito, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall'articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e' autorizzato, nel rispetto del comma 1 del presente articolo e nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, allo scopo finalizzate con i provvedimenti di cui al medesimo comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel Sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.»;
2. Nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, e' autorizzata la partecipazione del Servizio nazionale a rescEU, istituito dall'articolo 12 della decisione n. 1313/2013/UE. In relazione a ciascun intervento in Paesi terzi la sussistenza di motivi di rifiuto all'impiego e' verificata dal Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al fine di consentire l'anticipazione delle spese connesse all'impiego delle risorse rescEU, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la partecipazione a RescEU, con uno stanziamento di 3.000.000 di euro per l'anno 2022. Al Fondo di cui al precedente periodo confluiscono le risorse rimborsate dalla Commissione europea per gli interventi di cui al presente comma, secondo le procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 29, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile) come modificato dalla presente legge:
«Art. 29 (Partecipazione del Servizio nazionale alle
operazioni di emergenza in ambito internazionale e al
meccanismo unionale di protezione civile (Articoli 5 legge
225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv.
legge 152/2005; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge
196/2009; Articolo 10 legge 125/2014; Articolo 27 legge
115/2015)). - 1. Ferme le competenze del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e
dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 10, della legge
11 agosto 2014, n. 125, la partecipazione del Servizio
nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso
all'estero e' disciplinata con i provvedimenti previsti
dagli articoli 23, 24 e 25, da adottarsi, per quanto di
competenza, su richiesta del il medesimo Ministero. In tale
caso la dichiarazione di cui all'articolo 23 e la
deliberazione di cui all'articolo 24 assumono
rispettivamente la denominazione di «dichiarazione dello
stato di mobilitazione del Servizio nazionale della
protezione civile per intervento all'estero» e
«deliberazione dello stato di emergenza per intervento
all'estero». Nel decreto del Presidente del Consiglio
recante la deliberazione dello stato di mobilitazione del
Servizio nazionale per intervento all'estero sono
individuate le risorse finanziarie nei limiti degli
stanziamenti del Fondo per le emergenze nazionali di cui
all'articolo 44 e delle risorse stanziate per gli
interventi di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto
2014, n. 125. D'intesa con il Dipartimento della protezione
civile e con il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano possono prestare soccorso
ad enti territoriali esteri con i quali abbiano costituito,
nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7
luglio 2009, n. 88, un gruppo europeo di cooperazione
territoriale, anche in assenza dei provvedimenti di cui
agli articoli 24 e 25.
2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), per
la partecipazione del Servizio nazionale al "Pool europeo
di protezione civile", istituito, nell'ambito del
meccanismo unionale di protezione civile, dall'articolo 11
della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, e' autorizzato, nel
rispetto del comma 1 del presente articolo e nel limite
delle risorse disponibili nel Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'arti-colo 44, allo scopo finalizzate
con i provvedimenti di cui al medesimo comma 1, l'impiego
di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati,
specificamente formati e registrati nel Sistema comune di
comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS),
su richiesta del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi
terzi.
3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile
se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di
coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), anche
nelle more del decreto di dichiarazione dello stato di
mobilitazione di cui all'articolo 23, comma 1, o della
deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo
24, comma 1, puo' attivare e coordinare le risorse del
Servizio nazionale, ivi incluse quelle di cui al comma 2,
previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri
anche al fine della comunicazione alle Commissioni
parlamentari competenti. Il Capo del Dipartimento della
protezione civile puo' stabilire di non dispiegare le
risorse del Pool europeo di protezione civile ove
sussistano gli elementi ostativi di cui all'articolo 11,
paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE e di ritirarle
nei casi indicati all'articolo 11, paragrafo 8, della
medesima decisione.
4. Il Dipartimento della protezione civile
intraprende ogni iniziativa utile alla partecipazione del
Servizio nazionale al Pool europeo di protezione civile e a
rescEU, inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con
amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle
risorse finanziarie previste dalla decisione n.
1313/2013/UE.».
- La decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo
unionale di protezione civile Testo rilevante ai fini del
SEE, e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
Europea del 20 dicembre 2013, n. L 347/924.
- La legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle
politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109, S.O.
 
Art. 46
Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato
degli studenti ucraini

1. In relazione all'evolversi della situazione relativa alla crisi ucraina, per l'anno scolastico 2021-2022, con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 47

Misure di sostegno in relazione alla crisi ucraina

1. In attuazione della raccomandazione n. 2022/C166/01 del Consiglio dell'Unione europea, del 19 aprile 2022, «relativa alla conversione delle banconote in hryvnia nella valuta degli Stati membri ospitanti a beneficio degli sfollati provenienti dall'Ucraina», gli sfollati provenienti dall'Ucraina, individuati sulla base delle condizioni stabilite dal comma 2, hanno facolta' di ottenere il cambio delle banconote denominate in hryvnia, di seguito «banconote ucraine», con banconote denominate in euro, alle condizioni stabilite dal comma 4, dalle filiali delle banche aventi sede e succursali in Italia, di seguito «banche italiane», elencate al comma 3 e dalle filiali territoriali della Banca d'Italia.
2. Sono ammessi al cambio delle banconote ucraine gli sfollati appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 2022, in possesso di un permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato dal questore del luogo in cui la persona e' domiciliata, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto. In caso di minori sfollati non accompagnati la richiesta di cambio delle banconote ucraine puo' essere presentata per il tramite del tutore legale nominato dal Tribunale per i minorenni ai sensi della legge 7 aprile 2017, n. 47. La conversione delle banconote ucraine puo' essere altresi' richiesta dalle persone che hanno ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2022.
3. Le banche che intendono partecipare allo schema nazionale di cambio, di seguito «banche aderenti», comunicano alla Banca d'Italia le filiali in cui e' possibile effettuare il cambio. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet e mantiene aggiornato l'elenco delle banche aderenti, gli indirizzi delle loro filiali abilitate e gli indirizzi delle filiali territoriali della Banca d'Italia.
4. Il cambio e' soggetto alle seguenti condizioni:
a) le banche aderenti procedono all'operazione di cambio previa esibizione da parte dell'avente diritto del permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui al comma 2. L'identificazione dell'avente diritto assolve gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
b) il limite massimo di cambio e' di 10.000 hryvnia per ciascun avente diritto. Il cambio puo' essere effettuato anche in piu' operazioni purche' entro il predetto limite. Il taglio minimo delle banconote ucraine accettabili per il cambio e' 100 hryvnia;
c) non e' consentita l'applicazione di commissioni di cambio e non e' necessaria l'apertura di un conto;
d) il tasso di cambio hryvnia/euro da applicare agli acquisti di valuta ucraina, definito dalla Banca Nazionale di Ucraina, e' comunicato dalla Banca d'Italia con avviso sul proprio sito internet. Eventuali variazioni, da rilevarsi solo con frequenza settimanale, sono comunicate con le medesime modalita' il venerdi' entro le ore 15 CEST e hanno validita' per le operazioni di cambio effettuate a partire dal lunedi' della settimana successiva;
e) le banche aderenti procedono al controllo di autenticita' ed idoneita' delle banconote ucraine oggetto del cambio.
5. Al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di cui al comma 4, lettera b), le banche aderenti si avvalgono della piattaforma informatica EDAHEX messa a disposizione dalla Banca Centrale Europea per il controllo di tale limite e, successivamente all'esito positivo di tale controllo, inseriscono sulla stessa piattaforma i dati delle operazioni di cambio svolte, contestualmente alla loro effettuazione. Le modalita' di accesso a tale piattaforma sono portate a conoscenza delle banche aderenti dalla Banca d'Italia. In caso di indisponibilita' della piattaforma, le banche aderenti segnalano immediatamente il disservizio alla Banca d'Italia e si astengono dall'effettuare le operazioni di cambio delle banconote ucraine fino al ripristino della normale operativita'.
6. Le banche aderenti trasmettono alla Banca d'Italia, nei tempi e modi da essa indicati, informazioni sulle operazioni di cambio effettuate.
7. Alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, le banche aderenti consegnano alla Banca d'Italia le banconote ucraine oggetto delle operazioni di cambio, indicando la settimana o le settimane cui si riferiscono e il relativo tasso di cambio. La Banca d'Italia accredita l'importo in euro in favore delle banche aderenti utilizzando il medesimo tasso di cambio in vigore al momento delle operazioni.
8. La Banca d'Italia stipula con la Banca Nazionale di Ucraina un accordo che regola l'acquisto da parte della Banca Nazionale di Ucraina delle banconote ucraine acquisite dalla Banca d'Italia in attuazione dello schema nazionale di cambio. L'accordo contiene, quali elementi essenziali, le modalita' con cui e' fissato il tasso di cambio delle operazioni rientranti nello schema nazionale di cambio e l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cambio. Le modalita' per il rimpatrio delle banconote ucraine sono definite in un successivo accordo da concludere entro sessanta giorni dalla stipulazione dell'accordo di cui al presente comma.
9. La Banca d'Italia ha diritto al rimborso da parte dello Stato dei costi e delle eventuali perdite sostenuti per le operazioni di cui ai commi 4, 7 e 8. Essa da' conto al Ministero dell'economia e delle finanze, al termine dello schema nazionale di cambio o comunque ogni tre mesi, dei costi sostenuti indicati al primo periodo. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede all'approvazione del conto entro trenta giorni e al rimborso in favore della Banca d'Italia entro trenta giorni dall'approvazione del conto.
10. E' prestata la garanzia dello Stato in favore della Banca d'Italia per il caso di inadempimento da parte della Banca Nazionale di Ucraina dell'obbligo di acquisto delle banconote di cui al comma 8. La garanzia ha per oggetto l'importo in euro delle banconote ucraine acquisite dalle banche aderenti e dalla Banca d'Italia, determinato secondo le modalita' di cui ai commi 4, 7 e 8. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Banca d'Italia. La garanzia e' irrevocabile, a prima richiesta ed incondizionata. In seguito al pagamento il Ministero dell'economia e delle finanze subentra nei diritti della Banca d'Italia nei confronti della Banca Nazionale di Ucraina e, ove applicabile, nella proprieta' delle banconote rimaste in deposito presso la Banca d'Italia.
11. Lo schema nazionale di cambio ha durata di sei mesi dalla data di attivazione di cui al comma 12. In caso di raggiungimento dell'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cambio stabilito nell'accordo di cui al comma 8 prima della predetta scadenza, la Banca d'Italia comunica alle banche aderenti la cessazione dello schema. Alla scadenza dei sei mesi il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre la proroga dello schema in caso di mancato raggiungimento dell'ammontare massimo complessivo. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' altresi' disporre la riapertura dello schema in caso di raggiungimento dell'ammontare massimo complessivo prima della scadenza, a condizione che la Banca d'Italia, su richiesta del medesimo Ministero, aggiorni l'accordo con la Banca Nazionale di Ucraina riguardo all'ammontare massimo complessivo.
12. Le operazioni di cambio delle banconote ucraine hanno inizio entro quindici giorni dalla data della stipulazione dell'accordo di cui al comma 8 tra la Banca d'Italia e la Banca Nazionale di Ucraina. La data di avvio delle operazioni e' comunicata dalla Banca d'Italia mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.
13. Gli oneri a carico della finanza pubblica sono quantificati, per l'anno 2022, in euro 500.000 per il rimborso dello Stato alla Banca d'Italia dei costi sostenuti per le operazioni di cui ai commi 4, 7 e 8 ed in euro 120.000.000 per l'eventuale escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 10. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura della garanzia concessa ai sensi del comma 10 con una dotazione di euro 120.000.000 per l'anno 2022. Per la gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le risorse del Fondo non piu' necessarie alle finalita' di cui al comma 10 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato.
14. Per l'anno 2022 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro destinato all'erogazione di uno o piu' prestiti finanziari a beneficio del Governo dell'Ucraina di importo complessivo non superiore a 200 milioni di euro, quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato. Le risorse del predetto Fondo sono impignorabili.
15. L'azione di sostegno al bilancio generale dello Stato ucraino, di cui al comma 14, ha come finalita' il supporto al funzionamento della pubblica amministrazione del Governo dell'Ucraina ed e' definita nel rispetto di criteri coerenti con il mantenimento della stabilita' macroeconomica e dei principi di trasparenza.
16. Il sostegno al bilancio generale dello Stato ucraino, di cui al comma 14, puo' realizzarsi anche in regime di cofinanziamento parallelo di iniziative promosse dalle istituzioni finanziarie multilaterali internazionali o europee. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' affidare l'erogazione e gestione dei prestiti, nell'ambito delle disponibilita' di cui al Fondo previsto dal comma 14, alla societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalita' previste con apposita convenzione. Per la gestione degli interventi di cui al presente comma e' autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'economia e delle finanze e sul quale la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e' autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento di liquidita' secondo quanto disposto dalla suddetta convenzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze di volta in volta autorizza la concessione dei prestiti.
17. Con uno o piu' accordi di finanziamento stipulati tra il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite della Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalita' stabilite nella convenzione di cui al comma 16, e il Governo dell'Ucraina, sono definiti:
a) i termini e le condizioni finanziarie dei prestiti in coerenza con gli standard applicabili all'Ucraina secondo la classificazione dei Paesi per livelli di reddito definita e aggiornata dalla Banca Mondiale;
b) le modalita' di erogazione, monitoraggio e reportistica;
c) le modalita' di restituzione dei prestiti, nonche' degli eventuali interessi.
18. I rimborsi, comprensivi di quota capitale e quota interessi, derivanti dalle operazioni di prestito di cui al comma 14 ed effettuati secondo le modalita' di cui al comma 17, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
19. La relazione al Parlamento di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125, riporta elementi informativi sullo stato di attuazione del presente articolo.
20. Per le attivita' oggetto della convenzione di cui al comma 16, e' autorizzata nell'anno 2022 la spesa fino a un massimo di 50 mila euro a copertura degli oneri e delle spese connessi alla concessione e erogazione dei prestiti del Fondo di cui al comma 14.
21. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 320.550.000 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Riferimenti normativi

- Il riferimento al testo dell'articolo 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 44.
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3, del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo
2022:
«Art. 2 (Permesso di soggiorno per protezione
temporanea). - 1. Il Questore del luogo in cui la persona
e' domiciliata rilascia agli sfollati appartenenti alle
categorie di cui all'art. 1, commi 2 e 3, un permesso di
soggiorno per protezione temporanea di durata annuale.
Qualora la protezione temporanea non cessi per effetto di
una decisione adottata dal Consiglio dell'Unione europea ai
sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva
2001/55/CE, il permesso di soggiorno puo' essere prorogato
automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo
massimo di un anno. Il permesso di soggiorno di cui al
presente comma perde efficacia ed e' revocato, anche prima
della sua scadenza, in conseguenza dell'adozione da parte
del Consiglio dell'Unione europea della predetta decisione
di cessazione della protezione temporanea.
2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1, fermo
restando quanto previsto dall'ordinanza di protezione
civile n. 872 del 4 marzo 2022, consente al titolare
l'accesso all'assistenza erogata in Italia dal Servizio
sanitario nazionale, al mercato del lavoro e allo studio,
nonche' alle altre misure di cui all'art. 5, ferme restando
le disposizioni di maggior favore per il diritto allo
studio, applicabili in ragione dell'art. 38 del TUI,
dell'art. 21 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, nonche' dell'art. 14 della legge 7 aprile 2017, n. 47.
3. La richiesta del permesso di soggiorno di cui al
comma 1 e' presentata direttamente in questura. Il permesso
e' rilasciato in formato elettronico a titolo gratuito.
4. Nei casi di comprovata necessita', al richiedente
e' rilasciato, a titolo gratuito, il titolo di viaggio, di
cui all'art. 4, comma 1, del TUI.»
«Art. 3 (Protezione temporanea e protezione
internazionale). - 1. Il titolare di permesso di soggiorno
per protezione temporanea puo' presentare, in qualsiasi
momento, domanda di protezione internazionale ai sensi del
decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25.
2. L'esame e la decisione della domanda di protezione
internazionale ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, presentata dal titolare del permesso di
soggiorno di cui all'art. 2, sono differiti alla cessazione
della protezione temporanea, ai sensi dell'art. 7, comma 1,
del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85.
3. La domanda di protezione internazionale presentata
in Italia da persona appartenente alle categorie di
sfollati di cui all'art. 1, commi 2 e 3, non preclude la
possibilita' di presentare la domanda di protezione
temporanea di cui all'art. 2. In caso di rilascio del
permesso di soggiorno per protezione temporanea, il
Questore ne da' immediata comunicazione alla Commissione
territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale ai fini del differimento di cui al comma 2.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in
quanto compatibili, alle ipotesi previste dall'art. 19,
commi 1 e 1.1, del TUI.
4. Il riconoscimento della protezione internazionale
preclude l'accesso al beneficio della protezione
temporanea.».
- La legge 7 aprile 2017, n. 47, recante disposizioni
in materia di misure di protezione dei minori stranieri non
accompagnati, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21
aprile 2017 n. 93.
- Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2008, n.
40.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli da 17 a 30, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione):
«Art. 17 (Disposizioni generali). - 1. I soggetti
obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del
titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle
operazioni inerenti allo svolgimento dell'attivita'
istituzionale o professionale:
a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto
continuativo o del conferimento dell'incarico per
l'esecuzione di una prestazione professionale;
b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione
occasionale, disposta dal cliente, che comporti la
trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di
importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente
dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con
piu' operazioni che appaiono collegate per realizzare
un'operazione frazionata ovvero che consista in un
trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3,
paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del
Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro;
c) con riferimento ai prestatori di servizi di
gioco di cui all'articolo 3, comma 6), in occasione del
compimento di operazioni di gioco, anche secondo le
disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto.
2. I soggetti obbligati procedono, in ogni caso,
all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:
a) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, indipendentemente da
qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
b) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o
sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini
dell'identificazione.
3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata
verifica della clientela proporzionali all'entita' dei
rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e
dimostrano alle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2,
lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le
misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nel
graduare l'entita' delle misure i soggetti obbligati
tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali:
a) con riferimento al cliente:
1) la natura giuridica;
2) la prevalente attivita' svolta;
3) il comportamento tenuto al momento del
compimento dell'operazione o dell'instaurazione del
rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4) l'area geografica di residenza o sede del
cliente o della controparte;
b) con riferimento all'operazione, rapporto
continuativo o prestazione professionale:
1) la tipologia dell'operazione, rapporto
continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2) le modalita' di svolgimento dell'operazione,
rapporto continuativo o prestazione professionale;
3) l'ammontare dell'operazione;
4) la frequenza e il volume delle operazioni e la
durata del rapporto continuativo o della prestazione
professionale;
5) la ragionevolezza dell'operazione, del
rapporto continuativo o della prestazione professionale, in
rapporto all'attivita' svolta dal cliente e all'entita'
delle risorse economiche nella sua disponibilita';
6) l'area geografica di destinazione del prodotto
e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o
della prestazione professionale.
4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni
di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti
nonche' dei clienti gia' acquisiti, rispetto ai quali
l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione
del mutato livello di rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo associato al cliente. In caso
di clienti gia' acquisiti, i soggetti obbligati adempiono
alle predette disposizioni in occasione dell'assolvimento
degli obblighi prescritti dalla direttiva 2011/16/UE del
Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale e che abroga la
direttiva 77/799/CEE e dalla pertinente normativa nazionale
di recepimento in materia di cooperazione amministrativa
nel settore fiscale.
5. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
sono osservati altresi' nei casi in cui le banche, gli
istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e
Poste Italiane S.p.A. agiscono da tramite o siano comunque
parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al
portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi
titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente
pari o superiore a 15.000 euro.
6. Nella prestazione di servizi di pagamento e
nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica
effettuate tramite agenti in attivita' finanziaria di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite
soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera nn), le banche, Poste Italiane S.p.A., gli
istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica,
ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato
membro, nonche' le succursali di questi ultimi, osservano
gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per
le operazioni occasionali di importo inferiore a 15.000
euro. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al
presente comma sia effettuata tramite soggetti
convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 44, comma 3.
7. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
non si osservano in relazione allo svolgimento
dell'attivita' di mera redazione e trasmissione ovvero di
sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi
fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione
del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge
11 gennaio 1979, n. 12.»
«Art. 18 (Contenuto degli obblighi di adeguata
verifica). - 1. Gli obblighi di adeguata verifica della
clientela si attuano attraverso:
a) l'identificazione del cliente e la verifica
della sua identita' sulla base di documenti, dati o
informazioni ottenuti da una fonte affidabile e
indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti
dell'esecutore, anche in relazione alla verifica
dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza
in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;
b) l'identificazione del titolare effettivo e la
verifica della sua identita' attraverso l'adozione di
misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico
riferimento alla titolarita' effettiva di persone
giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici
affini, le misure che consentano di ricostruire, con
ragionevole attendibilita', l'assetto proprietario e di
controllo del cliente;
c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni
sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o
della prestazione professionale, per tali intendendosi,
quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle
relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra
il cliente e il titolare effettivo e quelle relative
all'attivita' lavorativa, salva la possibilita' di
acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni,
ivi comprese quelle relative alla situazione
economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute
in ragione dell'esercizio dell'attivita'. In presenza di un
elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di
acquisizione e valutazione delle predette informazioni
anche alle prestazioni o operazioni occasionali;
d) il controllo costante del rapporto con il
cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della
complessiva operativita' del cliente medesimo, la verifica
e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite
nello svolgimento delle attivita' di cui alle lettere a),
b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del
rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle
risorse nella disponibilita' del cliente, sulla base di
informazioni acquisite o possedute in ragione
dell'esercizio dell'attivita'.
2. Le attivita' di identificazione e verifica
dell'identita' del cliente, dell'esecutore e del titolare
effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono
effettuate prima dell'instaurazione del rapporto
continuativo o del conferimento dell'incarico per lo
svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima
dell'esecuzione dell'operazione occasionale.
3. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identita'
del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo puo'
essere posticipata ad un momento successivo
all'instaurazione del rapporto o al conferimento
dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione
professionale, qualora cio' sia necessario a consentire
l'ordinaria gestione dell'attivita' oggetto del rapporto.
In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque
all'acquisizione dei dati identificativi del cliente,
dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi
alla tipologia e all'importo dell'operazione e completano
le procedure di verifica dell'identita' dei medesimi al
piu' presto e, comunque, entro trenta giorni
dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento
dell'incarico. Decorso tale termine, qualora riscontrino
l'impossibilita' oggettiva di completare la verifica
dell'identita' del cliente, i soggetti obbligati, si
astengono ai sensi dell'articolo 42 e valutano,
sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione
di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35.
4. Fermi gli obblighi di identificazione, i
professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la
posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di
difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento
innanzi a un'autorita' giudiziaria o in relazione a tale
procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione
assistita da uno o piu' avvocati ai sensi di legge,
compresa la consulenza sull'eventualita' di intentarlo o
evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica
dell'identita' del cliente e del titolare effettivo fino al
momento del conferimento dell'incarico.»
«Art. 19 (Modalita' di adempimento degli obblighi di
adeguata verifica). - 1. I soggetti obbligati assolvono
agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo
le seguenti modalita':
a) l'identificazione del cliente e del titolare
effettivo e' svolta in presenza del medesimo cliente ovvero
dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori
del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei
dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione
di un documento d'identita' in corso di validita' o altro
documento di riconoscimento equipollente ai sensi della
normativa vigente, del quale viene acquisita copia in
formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce
altresi', sotto la propria responsabilita', le informazioni
necessarie a consentire l'identificazione del titolare
effettivo. L'obbligo di identificazione si considera
assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei
seguenti casi:
1) per i clienti i cui dati identificativi
risultino da atti pubblici, da scritture private
autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la
generazione di una firma digitale associata a documenti
informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
2) per i clienti in possesso di un'identita'
digitale, con livello di garanzia almeno significativo,
nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto
decreto legislativo n. 82 del 2005, e della relativa
normativa regolamentare di attuazione, nonche' di
un'identita' digitale con livello di garanzia almeno
significativo, rilasciata nell'ambito di un regime di
identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato
dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del
regolamento UE n. 910/2014, o di un certificato per la
generazione di firma elettronica qualificata o, infine,
identificati per mezzo di procedure di identificazione
elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o
riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;
3) per i clienti i cui dati identificativi
risultino da dichiarazione della rappresentanza e
dell'autorita' consolare italiana, come indicata
nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
153;
4) per i clienti che siano gia' stati
identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un
altro rapporto o prestazione professionale in essere,
purche' le informazioni esistenti siano aggiornate e
adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del
cliente;
4-bis) per i clienti che, previa identificazione
elettronica basata su credenziali che assicurano i
requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato
(UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017,
dispongono un bonifico verso un conto di pagamento
intestato al soggetto tenuto all'obbligo di
identificazione. Tale modalita' di identificazione e
verifica dell'identita' puo' essere utilizzata solo con
riferimento a rapporti relativi a carte di pagamento e
dispositivi analoghi, nonche' a strumenti di pagamento
basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o
informatici, con esclusione dei casi in cui tali carte,
dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare
l'informazione necessaria a effettuare direttamente un
bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di
pagamento;
4-ter) per i clienti gia' identificati da un
soggetto obbligato, i quali, previa identificazione
elettronica basata su credenziali che assicurano i
requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato
(UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017,
consentono al soggetto tenuto all'obbligo di
identificazione di accedere alle informazioni relative agli
estremi del conto di pagamento intestato al medesimo
cliente presso il citato soggetto obbligato in uno Stato
membro dell'Unione europea. Tale modalita' di
identificazione e verifica dell'identita' puo' essere
utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a
servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi
di informazione sui conti previsti dall'articolo 1, comma
2, lettera h-septies.1), numeri 7) e 8), del testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il
soggetto tenuto all'obbligo di identificazione acquisisce
in ogni caso il nome e il cognome del cliente;
5) per i clienti i cui dati identificativi siano
acquisiti attraverso idonee forme e modalita', individuate
dalle Autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio
delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
a), tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di
identificazione a distanza;
b) la verifica dell'identita' del cliente, del
titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro
della veridicita' dei dati identificativi contenuti nei
documenti e delle informazioni acquisiti all'atto
dell'identificazione, solo laddove, in relazione ad essi,
sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Il riscontro
puo' essere effettuato attraverso la consultazione del
sistema pubblico per la prevenzione del furto di identita'
di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. La
verifica dell'identita' puo' essere effettuata anche
attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e
indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad
accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali
di autenticazione, riferibili ad una pubblica
amministrazione nonche' quelle riferibili a soggetti
privati autorizzati al rilascio di identita' digitali
nell'ambito del sistema previsto dall'articolo 64 del
decreto legislativo n. 82 del 2005 ovvero di un regime di
identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato
dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del
regolamento EU n. 910/2014. Con riferimento ai clienti
diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust
espressi e alle persone che esercitano diritti, poteri e
facolta' equivalenti in istituti giuridici affini, la
verifica dell'identita' del titolare effettivo impone
l'adozione di misure, commisurate alla situazione di
rischio, idonee a comprendere la struttura di proprieta' e
di controllo del cliente;
c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni
sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o
della prestazione professionale, verificando la
compatibilita' dei dati e delle informazioni fornite dal
cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai
soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle
operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri
rapporti precedentemente intrattenuti nonche'
all'instaurazione di ulteriori rapporti;
d) il controllo costante nel corso del rapporto
continuativo o della prestazione professionale si attua
attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle
attivita' svolte o individuate durante tutta la durata del
rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con
la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e
del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario,
all'origine dei fondi.
2. L'estensione delle verifiche, della valutazione e
del controllo di cui al comma 1 e' commisurata al livello
di rischio rilevato.
3. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma
2, applicano altresi' misure di adeguata verifica del
beneficiario della prestazione assicurativa, non appena
individuato o designato nonche' dell'effettivo percipiente
della prestazione liquidata e dei rispettivi titolari
effettivi. Tali misure, consistono:
a) nell'acquisizione del nome o della denominazione
del soggetto specificamente individuato o designato quale
beneficiario;
b) nei casi di beneficiario designato in base a
particolari caratteristiche o classi, nell'acquisizione di
informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato
di stabilirne l'identita' al momento del pagamento della
prestazione.»
«Art. 20 (Criteri per la determinazione della
titolarita' effettiva di clienti diversi dalle persone
fisiche). - 1. Il titolare effettivo di clienti diversi
dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le
persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile la
proprieta' diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo
controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una societa' di
capitali:
a) costituisce indicazione di proprieta' diretta la
titolarita' di una partecipazione superiore al 25 per cento
del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprieta' indiretta
la titolarita' di una percentuale di partecipazioni
superiore al 25 per cento del capitale del cliente,
posseduto per il tramite di societa' controllate, societa'
fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto
proprietario non consenta di individuare in maniera univoca
la persona fisica o le persone fisiche cui e' attribuibile
la proprieta' diretta o indiretta dell'ente, il titolare
effettivo coincide con la persona fisica o le persone
fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile il
controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti
esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare
un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell'esistenza di particolari vincoli
contrattuali che consentano di esercitare un'influenza
dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona
giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente
individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente
individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale,
direzione e amministrazione.
5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai
precedenti commi non consenta di individuare univocamente
uno o piu' titolari effettivi, il titolare effettivo
coincide con la persona fisica o le persone fisiche
titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi
o statutari, di poteri di rappresentanza legale,
amministrazione o direzione della societa' o del cliente
comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle
verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del
titolare effettivo nonche', con specifico riferimento al
titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle
ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare
effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente
articolo.»
«Art. 21 (Comunicazione e accesso alle informazioni
sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust).
- 1. Le imprese dotate di personalita' giuridica tenute
all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche
private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone
giuridiche private di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le
informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via
esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di
bollo, al Registro delle imprese, ai fini della
conservazione in apposita sezione. L'omessa comunicazione
delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con la
medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice
civile.
2. L'accesso alla sezione e' consentito:
a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
Autorita' di vigilanza di settore, all'Unita' di
informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione
investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera
nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo
Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
b) alla Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo;
c) all'autorita' giudiziaria, conformemente alle
proprie attribuzioni istituzionali;
d) alle autorita' preposte al contrasto
dell'evasione fiscale, secondo modalita' di accesso idonee
a garantire il perseguimento di tale finalita', stabilite
in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico;
e) ai soggetti obbligati, a supporto degli
adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
f) al pubblico, dietro pagamento dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome,
il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la
cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui
all'articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo
e' tale. In circostanze eccezionali, l'accesso alle
informazioni sulla titolarita' effettiva puo' essere
escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il
titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode,
rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o
intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una
persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso
per caso e previa dettagliata valutazione della natura
eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi
al numero delle esclusioni deliberate e alle relative
motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione
europea con le modalita' stabilite dal decreto di cui al
comma 5.
3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti
a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73
del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
1986 n. 917 nonche' gli istituti giuridici affini stabiliti
o residenti sul territorio della Repubblica italiana, sono
tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del
Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo
22, comma 5, relative alla titolarita' effettiva dei
medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti
o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono
comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra
persona per conto del fiduciario o della persona che
esercita diritti, poteri e facolta' equivalenti in istituti
giuridici affini, per via esclusivamente telematica e in
esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese,
ai fini della relativa conservazione. L'omessa
comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo e'
punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630
del codice civile.
4. L'accesso alle informazioni di cui all'articolo
22, comma 5, relative alla titolarita' effettiva dei
medesimi trust e' consentito:
a) alle autorita' di cui al comma 2, lettera a) e
alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza
alcuna restrizione;
b) all'autorita' giudiziaria nell'esercizio delle
rispettive attribuzioni istituzionali, previste
dall'ordinamento vigente;
c) alle autorita' preposte al contrasto
dell'evasione fiscale, secondo modalita' di accesso idonee
a garantire il perseguimento di tale finalita', stabilite
in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico;
d) ai soggetti obbligati, a supporto degli
adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
d-bis) dietro pagamento dei diritti di segreteria
di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di
interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico
rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza
della titolarita' effettiva sia necessaria per curare o
difendere un interesse corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete
e documentate della non corrispondenza tra titolarita'
effettiva e titolarita' legale. L'interesse deve essere
diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti
rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere
con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria
rappresentata. In circostanze eccezionali, l'accesso alle
informazioni sulla titolarita' effettiva puo' essere
escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il
titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode,
rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o
intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una
persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso
per caso e previa dettagliata valutazione della natura
eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi
al numero delle esclusioni deliberate e alle relative
motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione
europea con le modalita' stabilite dal decreto di cui al
comma 5.
5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono stabiliti:
a) i dati e le informazioni sulla titolarita'
effettiva delle imprese dotate di personalita' giuridica,
delle persone giuridiche private e dei trust e degli
istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul
territorio della Repubblica italiana da comunicare al
Registro delle imprese nonche' le modalita' e i termini
entro cui effettuare la comunicazione;
b) le modalita' attraverso cui le informazioni
sulla titolarita' effettiva delle imprese dotate di
personalita' giuridica, delle persone giuridiche private e
dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o
residenti sul territorio della Repubblica italiana sono
rese tempestivamente accessibili alle autorita' di cui al
comma 2, lettera a);
c) le modalita' di consultazione delle informazioni
da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di
accreditamento;
d) i termini, la competenza e le modalita' di
svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza
delle cause di esclusione dell'accesso e a valutare la
sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti
di cui al comma 4, lettera d-bis), nonche' i mezzi di
tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego
opposto dall'amministrazione procedente;
e) con specifico riferimento alle informazioni
sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche private
diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di
effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalita' di
dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati,
relative alle persone giuridiche private, gestite dagli
Uffici territoriali del governo nonche' quelle di cui e'
titolare l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale
ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli
atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi
inerenti le predette persone giuridiche e i trust,
rilevanti in quanto presupposti impositivi per
l'applicazione di imposte dirette o indirette;
e-bis) le modalita' attraverso cui i soggetti
obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze
rilevate tra le informazioni relative alla titolarita'
effettiva, consultabili nel predetto Registro e le
informazioni, relative alla titolarita' effettiva,
acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle
attivita' finalizzate all'adeguata verifica della
clientela;
e-ter) le modalita' di dialogo con la piattaforma
centrale europea istituita dall'articolo 22, paragrafo 1,
della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni
aspetti di diritto societario, al fine di garantire
l'interconnessione tra le sezioni del Registro di cui ai
commi 1 e 3 del presente articolo e i registri centrali
istituiti presso gli Stati membri per la conservazione
delle informazioni e dei dati sulla titolarita' effettiva
di enti giuridici e trust.
6. I diritti di segreteria per gli adempimenti
previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e
aggiornati, nel rispetto dei costi standard, con le
modalita' di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e successive modificazioni.
7. La consultazione dei registri di cui al presente
articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il
rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui
sono esposti nell'esercizio della loro attivita' e
dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.
7-bis. I soggetti obbligati che consultino i registri
di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di
adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e
conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei
predetti registri ovvero conservano un estratto dei
registri idoneo a documentare tale iscrizione.»
«Art. 22 (Obblighi del cliente). - 1. I clienti
forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilita',
tutte le informazioni necessarie e aggiornate per
consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi
di adeguata verifica.
2. Per le finalita' di cui al presente decreto, le
imprese dotate di personalita' giuridica e le persone
giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo
non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate,
accurate e aggiornate sulla propria titolarita' effettiva e
le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli
adempimenti strumentali all'adeguata verifica della
clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le
imprese dotate di personalita' giuridica tenute
all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura
degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo,
individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di
quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci,
dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative
all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui
l'impresa e' tenuta secondo le disposizioni vigenti nonche'
dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato
a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine
alla titolarita' effettiva, le informazioni sono acquisite,
a cura degli amministratori, a seguito di espressa
richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda
necessario approfondire l'entita' dell'interesse nell'ente.
L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire
agli amministratori le informazioni da questi ritenute
necessarie per l'individuazione del titolare effettivo
ovvero l'indicazione di informazioni palesemente
fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di
voto e comportano l'impugnabilita', a norma dell'articolo
2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente
assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le
persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel
Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e
successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove
in vita ovvero dai soggetti cui e' attribuita la
rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole
al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo
20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto,
dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni
altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai
sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonche' le
persone che esercitano diritti, poteri e facolta'
equivalenti in istituti giuridici affini, purche' stabiliti
o residenti sul territorio della Repubblica italiana,
ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e
aggiornate sulla titolarita' effettiva del trust, o
dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi
quelle relative all'identita' del costituente o dei
costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano
o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del
fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di
beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il
controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di
qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima
istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o
nell'istituto giuridico affine attraverso la proprieta'
diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari
di trust espressi e le persone che esercitano diritti,
poteri e facolta' equivalenti in istituti giuridici affini
conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a
cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e
le rendono prontamente accessibili alle autorita' di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi
fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto
continuativo o professionale ovvero eseguono una
prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai
soggetti obbligati.
5-bis. Per le finalita' di cui al presente decreto,
si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti
e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano
effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi,
anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno
scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal
proprietario, nell'interesse di uno o piu' beneficiari o
per il perseguimento di uno specifico fine.
5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le
informazioni di cui al presente articolo, acquisite
nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica
della clientela, siano prontamente rese disponibili alle
autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per
l'esercizio delle rispettive attribuzioni.»
«Art. 23 (Misure semplificate di adeguata verifica
della clientela). - 1. In presenza di un basso rischio di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti
obbligati possono applicare misure di adeguata verifica
della clientela semplificate sotto il profilo
dell'estensione e della frequenza degli adempimenti
prescritti dall'articolo 18.
2. Ai fini dell'applicazione di misure semplificate
di adeguata verifica della clientela e fermo l'obbligo di
commisurarne l'estensione al rischio in concreto rilevato,
i soggetti obbligati tengono conto, tra l'altro, dei
seguenti indici di basso rischio:
a) indici di rischio relativi a tipologie di
clienti quali:
1) societa' ammesse alla quotazione su un mercato
regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che
impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza
della titolarita' effettiva;
2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o
organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al
diritto dell'Unione europea;
3) clienti che sono residenti in aree geografiche
a basso rischio, ai sensi della lettera c);
b) indici di rischio relativi a tipologie di
prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione
quali:
1) contratti di assicurazione vita rientranti nei
rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP, nel caso in
cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui
premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;
2) forme pensionistiche complementari
disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, a condizione che esse non prevedano clausole di
riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del
medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per
un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;
3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che
versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i
contributi sono versati tramite detrazione dalla
retribuzione e che non permettono ai beneficiari di
trasferire i propri diritti;
4) prodotti o servizi finanziari che offrono
servizi opportunamente definiti e circoscritti a
determinate tipologie di clientela, volti a favorire
l'inclusione finanziaria;
5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori,
quali limiti di spesa o trasparenza della titolarita';
c) indici di rischio geografico relativi alla
registrazione, alla residenza o allo stabilimento in:
1) Stati membri;
2) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo;
3) Paesi terzi che fonti autorevoli e
indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso
livello di corruzione o di permeabilita' ad altre attivita'
criminose;
4) Paesi terzi che, sulla base di fonti
attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche
ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati,
prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di
prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI.
3. Le autorita' di vigilanza di settore,
nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera a), e gli organismi di
autoregolamentazione, in conformita' delle regole tecniche
di cui all'articolo 11, comma 2, possono individuare
ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione
al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al
precedente comma e stabiliscono misure semplificate di
adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni
di basso rischio. Nell'esercizio delle medesime
attribuzioni, le autorita' di vigilanza di settore possono
individuare la tipologia delle misure di adeguata verifica
semplificata che le banche e gli istituti di moneta
elettronica sono autorizzati ad applicare in relazione a
prodotti di moneta elettronica, ricorrendo,
cumulativamente, le seguenti condizioni:
a) lo strumento di pagamento non e' ricaricabile
ovvero e' previsto un limite mensile massimo di utilizzo di
150 euro che puo' essere speso solo nel territorio della
Repubblica;
b) l'importo massimo memorizzato sul dispositivo
non supera i 150 euro;
c) lo strumento di pagamento e' utilizzato
esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;
d) lo strumento di pagamento non e' alimentato con
moneta elettronica anonima;
e) l'emittente effettua un controllo sulle
operazioni effettuate idoneo a consentire la rilevazione di
operazioni anomale o sospette;
f) qualora l'importo memorizzato sul dispositivo
sia superiore a 50 euro, tale importo non sia rimborsato o
ritirato in contanti;
f-bis) lo strumento di pagamento non e' utilizzato
per operazioni di pagamento a distanza, come definite
dall'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva (UE)
2015/2366, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2015, qualora l'importo dell'operazione e'
superiore a 50 euro.
4. L'applicazione di obblighi semplificati di
adeguata verifica della clientela e' comunque esclusa
quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.»
«Art. 24 (Obblighi di adeguata verifica rafforzata
della clientela). - 1. I soggetti obbligati in presenza di
un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica
della clientela.
2. Nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata
verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono
conto, almeno dei seguenti fattori:
a) fattori di rischio relativi al cliente quali:
1) rapporti continuativi o prestazioni
professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze
anomale;
2) clienti residenti o aventi sede in aree
geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla
lettera c);
3) strutture qualificabili come veicoli di
interposizione patrimoniale;
4) societa' che hanno emesso azioni al portatore
o siano partecipate da fiduciari;
5) tipo di attivita' economiche caratterizzate da
elevato utilizzo di contante;
6) assetto proprietario della societa' cliente
anomalo o eccessivamente complesso data la natura
dell'attivita' svolta;
b) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi,
operazioni o canali di distribuzione quali:
1) servizi con un elevato grado di
personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un
patrimonio di rilevante ammontare;
2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire
l'anonimato;
3) rapporti continuativi, prestazioni
professionali od operazioni occasionali a distanza, non
assistiti da procedure di identificazione elettronica
sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute
dall'Agenzia per l'Italia digitale;
4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un
evidente collegamento con il cliente o con la sua
attivita';
5) prodotti e pratiche commerciali di nuova
generazione, compresi i meccanismi innovativi di
distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in
evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;
5-bis) operazioni relative a petrolio, armi,
metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali
e altri beni mobili di importanza archeologica, storica,
culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonche'
avorio e specie protette;
c) fattori di rischio geografici quali quelli
relativi a:
1) Paesi terzi che, sulla base di fonti
attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche
ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano
ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con
le raccomandazioni del GAFI;
2) Paesi terzi che fonti autorevoli e
indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato
livello di corruzione o di permeabilita' ad altre attivita'
criminose;
3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure
analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e
internazionali;
4) Paesi che finanziano o sostengono attivita'
terroristiche o nei quali operano organizzazioni
terroristiche.
3. Ai fini dell'applicazione di obblighi di adeguata
verifica rafforzata della clientela i soggetti obbligati
esaminano contesto e finalita' di operazioni caratterizzate
da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali
sussistono dubbi circa la finalita' cui le medesime sono,
in concreto, preordinate e, in ogni caso, rafforzano il
grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le
operazioni siano sospette.
4. Le autorita' di vigilanza di settore,
nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera a), e gli organismi di
autoregolamentazione, in conformita' delle regole tecniche
di cui all'articolo 11, comma 2, possono individuare
ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione
al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al comma
2 e possono stabilire misure rafforzate di adeguata
verifica della clientela, ulteriori rispetto a quelle di
cui all'articolo 25, da adottare in situazioni di elevato
rischio.
5. I soggetti obbligati applicano sempre misure di
adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:
a) rapporti continuativi, prestazioni professionali
ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio;
b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che
comportano l'esecuzione di pagamenti, con un ente
creditizio o istituto finanziario corrispondente di un
Paese terzo;
c) rapporti continuativi, prestazioni professionali
o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che
siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in
cui le predette persone politicamente esposte agiscono in
veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette
ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata
verifica della clientela commisurate al rischio in concreto
rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2.
6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato
rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti
che, originariamente individuati come persone politicamente
esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche
pubbliche da piu' di un anno. La medesima disposizione si
applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della
prestazione assicurativa o il titolare effettivo del
beneficiario siano state persone politicamente esposte.
6-bis. I soggetti obbligati valutano, in base al
rischio, se applicare misure rafforzate di adeguata
verifica nei confronti di succursali o filiazioni, aventi
sede in paesi terzi ad alto rischio, controllate da
soggetti obbligati aventi sede nel territorio della
Repubblica o di altro Stato membro, qualora tali succursali
o filiazioni si conformino alle politiche e alle procedure
di gruppo, a norma dell'articolo 45 della direttiva.»
«Art. 25 (Modalita' di esecuzione degli obblighi di
adeguata verifica rafforzata della clientela). - 1. I
soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano
misure rafforzate di adeguata verifica della clientela
acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul
titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a
fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del
rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione
delle procedure finalizzate a garantire il controllo
costante nel corso del rapporto continuativo o della
prestazione professionale.
2. Nel caso di rapporti di corrispondenza
transfrontalieri, che comportano l'esecuzione di pagamenti,
con un ente creditizio o istituto finanziario
corrispondente di un paese terzo gli intermediari bancari e
finanziari, oltre alle ordinarie misure di adeguata
verifica della clientela, al momento dell'avvio del
rapporto adottano le seguenti ulteriori misure:
a) raccolgono sull'ente creditizio o istituto
finanziario corrispondente informazioni sufficienti per
comprendere pienamente la relativa struttura proprietaria e
la natura delle attivita' svolte nonche' per determinare,
sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti,
la correttezza e la qualita' della vigilanza cui l'ente o
corrispondente e' soggetto;
b) valutano la qualita' dei controlli in materia di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo cui l'ente creditizio o istituto finanziario
corrispondente estero e' soggetto;
c) ottengono l'autorizzazione dei titolari di
poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro
delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione
equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;
d) definiscono in forma scritta i termini
dell'accordo con l'ente creditizio o istituto finanziario
corrispondente e i rispettivi obblighi;
e) si assicurano che l'ente creditizio o istituto
finanziario corrispondente estero abbia sottoposto ad
adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai
conti di passaggio, che l'ente o l'istituto effettui il
controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su
richiesta, possa fornire all'intermediario controparte
obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica
della clientela;
f) assicurano un monitoraggio costante del rapporto
con l'ente creditizio o l'istituto finanziario
corrispondente, con frequenza e intensita' commisurate al
servizio di corrispondenza svolto.
3. E' fatto divieto agli intermediari bancari e
finanziari di aprire o mantenere, anche indirettamente,
conti di corrispondenza con banche di comodo.
4. I soggetti obbligati definiscono adeguate
procedure, basate sul rischio, per determinare se il
cliente sia una persona politicamente esposta e, nel caso
di rapporti continuativi, prestazioni professionali o
operazioni con persone politicamente esposte, oltre alle
ordinarie misure di adeguata verifica della clientela,
adottano le seguenti ulteriori misure:
a) ottengono l'autorizzazione dei soggetti titolari
di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro
delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione
equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere
un rapporto continuativo, una prestazione professionale o
effettuare un'operazione occasionale con tali clienti;
b) applicano misure adeguate per stabilire
l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto
continuativo o nell'operazione;
c) assicurano un controllo costante e rafforzato
del rapporto continuativo o della prestazione
professionale.
4-bis. Nei casi di rapporti continuativi, prestazioni
professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad
alto rischio, i soggetti obbligati, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 1:
a) acquisiscono informazioni aggiuntive in merito
allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della
prestazione professionale;
b) acquisiscono informazioni sull'origine dei fondi
e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del
titolare effettivo;
c) acquisiscono informazioni sulle motivazioni
delle operazioni previste o eseguite;
d) acquisiscono l'autorizzazione dei soggetti
titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di
loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una
funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o
intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione
professionale o effettuare un'operazione che coinvolga
paesi terzi ad alto rischio;
e) assicurano un controllo costante e rafforzato
del rapporto continuativo o della prestazione
professionale, aumentando la frequenza e l'intensita' dei
controlli effettuati e individuando schemi operativi da
sottoporre ad approfondimento.
4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, le autorita'
di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e gli organismi
di autoregolamentazione, in conformita' delle regole
tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono prevedere
ulteriori misure di adeguata verifica rafforzata della
clientela. Le autorita' di vigilanza di settore possono
inoltre prevedere obblighi di informativa periodica delle
operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio
nonche' limitazioni all'apertura o alla prosecuzione di
rapporti continuativi o il divieto di effettuare operazioni
con soggetti residenti aventi sede nei medesimi paesi.
4-quater. Al fine di contenere il rischio di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso ai
paesi terzi ad alto rischio le autorita' di vigilanza di
settore, nell'esercizio delle loro attribuzioni e per le
finalita' di cui al presente decreto, possono anche
adottare, ove ritenuto necessario, una o piu' delle
seguenti misure:
a) negare l'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' bancaria o finanziaria sul territorio della
Repubblica a societa' controllate da intermediari con sede
nei paesi terzi ad alto rischio ovvero negare agli stessi
intermediari l'autorizzazione allo stabilimento di
succursali nel territorio della Repubblica;
b) negare agli intermediari bancari e finanziari
con sede nel territorio della Repubblica l'autorizzazione a
istituire succursali sul territorio dei predetti paesi
terzi ad alto rischio;
c) richiedere agli intermediari bancari e
finanziari con sede nel territorio della Repubblica di
rafforzare i controlli sui conti correnti di corrispondenza
e sui rapporti ad essi assimilabili, intrattenuti con
intermediari corrispondenti con sede nei predetti paesi
terzi e, se necessario, chiuderli;
d) richiedere agli intermediari bancari e
finanziari con sede nel territorio della Repubblica di
intensificare le verifiche, anche ispettive, sulle societa'
controllate o sulle succursali insediate in paesi terzi ad
alto rischio.
5. Nel caso in cui il beneficiario della prestazione
assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano
persone politicamente esposte, i soggetti obbligati
osservano, al momento del pagamento della prestazione
ovvero della cessione del contratto, le seguenti ulteriori
misure:
a) informare l'alta dirigenza prima del pagamento
dei proventi della polizza;
b) eseguire controlli piu' approfonditi sull'intero
rapporto con il contraente.»
«Art. 26 (Esecuzione degli obblighi di adeguata
verifica da parte di terzi). - 1. Ferma la responsabilita'
dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al
presente Titolo, e' consentito ai medesimi di ricorrere a
terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata
verifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e
c).
2. Ai fini della presente sezione, si considerano
«terzi»:
a) gli intermediari bancari e finanziari di cui
all'articolo 3, comma 2;
b);
c) gli intermediari bancari e finanziari aventi
sede in altri Stati membri;
d) gli intermediari bancari e finanziari aventi
sede in un Paese terzo, che:
1) sono tenuti ad applicare misure di adeguata
verifica della clientela e di conservazione dei documenti
di livello analogo a quelle previste dalla direttiva;
2) sono sottoposti a controlli di vigilanza in
linea con quelli previsti dal diritto dell'Unione europea;
e) i professionisti nei confronti di altri
professionisti.»
«Art. 27 (Modalita' di esecuzione degli obblighi di
adeguata verifica della clientela da parte di terzi). - 1.
Nei limiti di cui all'articolo 26, gli obblighi di adeguata
verifica della clientela si considerano assolti, previo
rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che
abbia provveduto ad adempiervi direttamente, nell'ambito di
un rapporto continuativo o dell'esecuzione di una
prestazione professionale ovvero in occasione del
compimento di un'operazione occasionale.
2. L'attestazione di cui al comma 1 deve essere
univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa
dal terzo medesimo al soggetto obbligato che se ne avvale.
Nella medesima attestazione e' espressamente confermato il
corretto adempimento degli obblighi da parte
dell'attestante in relazione alle attivita' di verifica
effettuate nonche' la coincidenza tra il cliente verificato
dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce.
Le Autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio delle
attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a),
possono individuare idonee forme e modalita' di
attestazione, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche
di comunicazione e trasferimento a distanza.
3. I terzi mettono a disposizione dei soggetti
obbligati le informazioni richieste in occasione
dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 18,
comma 1, lettere a), b) e c), ivi compresi, ove
disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di
identificazione elettronica e i pertinenti servizi
fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o mediante
procedure di identificazione elettronica sicure e
regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute
dall'Agenzia per l'Italia digitale. Le copie dei documenti
acquisiti dai terzi in sede di adeguata verifica del
cliente sono trasmesse, senza ritardo, dai terzi medesimi
ai soggetti obbligati che ne facciano richiesta.
4. Per i clienti il cui contatto e' avvenuto
attraverso l'intervento dei soggetti obbligati di cui
all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c), l'intermediario
puo' procedere all'identificazione acquisendo da tali
soggetti obbligati le informazioni necessarie, anche senza
la presenza contestuale del cliente.
5. Nel caso di rapporti continuativi relativi
all'erogazione di credito al consumo, di leasing o di altre
tipologie operative indicate dalla Banca d'Italia,
l'identificazione puo' essere effettuata da collaboratori
esterni legati all'intermediario da apposita convenzione,
nella quale siano specificati gli obblighi previsti dal
presente decreto e ne siano conformemente regolate le
modalita' di adempimento.
5-bis. Le autorita' di vigilanza di settore,
nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera a) possono adottare disposizioni volte a
ritenere assolti gli obblighi di cui alla presente sezione
da parte di un intermediario bancario o finanziario che
applichi le procedure di gruppo in materia di prevenzione
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo al
ricorrere delle seguenti condizioni:
a) l'intermediario bancario o finanziario,
nell'adempimento dei predetti obblighi, si avvale di
informazioni fornite da terzi appartenenti allo stesso
gruppo;
b) la capogruppo ha sede nel territorio della
Repubblica o in un altro Stato membro ovvero ha sede in un
Paese terzo ed e' tenuta ad applicare misure di adeguata
verifica della clientela e di conservazione dei documenti
di livello analogo a quelle previste dalla direttiva;
c) l'efficace applicazione, da parte dei componenti
il gruppo, delle procedure di gruppo in materia di adeguata
verifica tramite terzi e conservazione dei documenti e'
sottoposta ai controlli dell'autorita' competente a
vigilare sulla capogruppo.»
«Art. 28 (Responsabilita' dei soggetti obbligati). -
1. I soggetti obbligati, responsabili dell'adeguata
verifica della clientela, valutano se gli elementi raccolti
e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e
sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi
previsti dal presente decreto e verificano, nei limiti
della diligenza professionale, la veridicita' dei documenti
ricevuti. In caso di dubbi sull'identita' del cliente,
dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti
obbligati provvedono, in proprio a compierne
l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli
obblighi di adeguata verifica.»
«Art. 29 (Esecuzione da parte di terzi aventi sede in
Paesi ad alto rischio). - 1. E' fatto divieto ai soggetti
obbligati di avvalersi di terzi aventi sede in Paesi terzi
ad alto rischio.»
«Art. 30 (Esclusioni). - 1. Le disposizioni della
presente sezione non si applicano ai rapporti di
esternalizzazione o di agenzia nei casi in cui, ai sensi
del contratto o della convenzione comunque denominata, il
fornitore del servizio esternalizzato o l'agente siano
equiparabili ai dipendenti o, comunque, a soggetti
stabilmente incardinati nell'organizzazione dei soggetti
obbligati per i quali svolgono la propria attivita'.
1-bis. Le autorita' di vigilanza di settore,
nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera a), possono individuare specifici presidi
organizzativi in presenza dei quali l'assolvimento degli
obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 18, comma
1, lettere a) e b) puo' essere esternalizzato a terzi
diversi da quelli di cui all'articolo 26, comma 2. Resta in
ogni caso ferma la responsabilita' dei soggetti obbligati
in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, della legge 11
agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale sulla
cooperazione internazionale per lo sviluppo:
«Art. 12 (Documento triennale di programmazione e di
indirizzo e relazione sulle attivita' di cooperazione). -
1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze per l'esercizio delle
competenze di cui all'articolo 5, comma 5, il Consiglio dei
ministri approva, con cadenza triennale, previa
acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai
sensi dell'articolo 13, comma 1, e previa approvazione da
parte del Comitato di cui all'articolo 15, il documento
triennale di programmazione e di indirizzo della politica
di cooperazione allo sviluppo.
2. Il documento di cui al comma 1 indica la visione
strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di
intervento, la scelta delle priorita' delle aree
geografiche e dei singoli Paesi, nonche' dei diversi
settori nel cui ambito dovra' essere attuata la
cooperazione allo sviluppo. Il documento esplicita altresi'
gli indirizzi politici e strategici relativi alla
partecipazione italiana agli organismi europei e
internazionali e alle istituzioni finanziarie
multilaterali.
3. Sullo schema del documento triennale di
programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, successivamente
all'esame da parte del Comitato di cui all'articolo 15,
acquisisce il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e del Consiglio nazionale di cui all'articolo 16 della
presente legge.
4. Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, predispone una relazione
sulle attivita' di cooperazione allo sviluppo realizzate
nell'anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti
mediante un sistema di indicatori misurabili qualitativi e
quantitativi, secondo gli indicatori di efficacia formulati
in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE-DAC). La relazione da' conto dell'attivita'
di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le
amministrazioni pubbliche, nonche' della partecipazione
dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi
multilaterali indicando, tra l'altro, con riferimento ai
singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia,
il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una
valutazione delle modalita' con le quali tali istituzioni
hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi
stabiliti in sede multilaterale. La relazione indica in
maniera dettagliata i progetti finanziati e il loro esito
nonche' quelli in corso di svolgimento, i criteri di
efficacia, economicita', coerenza e unitarieta' adottati e
le imprese e le organizzazioni beneficiarie di tali
erogazioni. Nella relazione sono altresi' indicate le
retribuzioni di tutti i funzionari delle amministrazioni
pubbliche coinvolti in attivita' di cooperazione e dei
titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
coinvolti nelle medesime attivita', ai sensi dell'articolo
15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La
relazione, previa approvazione del Comitato di cui
all'articolo 15 della presente legge, e' trasmessa alle
Camere e alla Conferenza unificata entro il 31 ottobre di
ogni anno.
5. Al fine della programmazione degli impegni
internazionali a livello bilaterale e multilaterale, le
proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo
sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione
triennale, compatibilmente con le esigenze di finanza
pubblica, con riferimento al documento di cui al comma 1.».
 
Art. 48
Contributo dei Fondi strutturali europei all'azione di coesione a
favore dei rifugiati in Europa

1. In attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, le Autorita' di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti di cui al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi ucraina.
2. Le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento di cui al comma 1, sono riassegnate in favore delle stesse amministrazioni titolari, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate ad integrare la dotazione finanziaria dei programmi operativi complementari 2014-2020. Per i programmi operativi che hanno gia' presentato domande di pagamento nell'anno contabile dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 e che beneficiano del rimborso fino al 100 per cento del contributo europeo, il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 provvede a compensare, anche a valere sui successivi rimborsi europei, eventuali quote di risorse gia' erogate a proprio carico.

Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 aprile 2022, recante modifica dei
regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto
riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in
Europa (CARE), e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 8 aprile 2022, n. L 109/1.
- Il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al
Fondo di aiuti europei agli indigenti, e' pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 12 marzo 2014, n. L
72/1.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, della legge 16
aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari):
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo
9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale
di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso
la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle
Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore
dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
- Il riferimento alla legge 16 aprile 1987, n. 183
(Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 45.
 
Art. 48 bis
Ulteriori misure per la gestione delle risorse oggetto di
congelamento a seguito della crisi ucraina

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Nel caso in cui per le attivita' di custodia di cui ai commi da 1 a 6 si renda necessario attribuire la bandiera nazionale a navi o ad aeromobili, come definiti dagli articoli 136 e 743 del codice della navigazione, nonche' a imbarcazioni o a navi da diporto, come definite dall'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i predetti beni che, per effetto di misure di congelamento adottate ai sensi del presente decreto, non risultano piu' iscritti presso alcun registro pubblico, neanche straniero, possono essere temporaneamente iscritti a nome dell'erario dello Stato, rispettivamente, nelle matricole o nei registri di cui agli articoli 146 e 756 del codice della navigazione o nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto previsto dall'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Ai fini della predetta iscrizione, non e' richiesta alcuna documentazione tecnica ed e' sufficiente, in luogo del titolo di proprieta', la presentazione del provvedimento che dispone la misura di congelamento e, fino alla restituzione all'avente diritto con conseguente cancellazione dalle matricole, dai registri o dall'Archivio nazionali, i predetti beni sono esenti da qualsiasi tassa, diritto o tariffa connessi all'iscrizione. Per tutta la durata della misura di congelamento e' sospeso il termine di appuramento di cui all'articolo 217 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015. Per la custodia dei beni di cui al presente comma ci si avvale, con titolo di priorita', delle strutture portuali e aeroportuali statali, civili e militari, che devono essere messe a disposizione a titolo gratuito. I contratti concernenti il mantenimento dell'operativita' e della sicurezza di bordo dei beni di cui al presente comma, compresi quelli relativi alla gestione amministrativa, contabile e previdenziale necessari all'armamento del mezzo, sono sottoposti alla stessa disciplina normativa, anche fiscale, applicata al momento dell'adozione della misura di congelamento. Le decisioni riguardanti l'attivita' di custodia, manutenzione e gestione dei beni di cui al presente comma sono adottate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, compreso l'Ente nazionale per l'aviazione civile, in ragione delle competenze istituzionali esercitate e in funzione della tipologia dei beni oggetto di congelamento.
7-ter. Durante la vigenza della misura e fino alla restituzione delle risorse economiche congelate all'avente diritto, e' sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti, il cui presupposto impositivo consista nella titolarita' del diritto di proprieta' o nel possesso delle stesse. In caso di cessazione della misura di congelamento, contestualmente alla restituzione delle risorse economiche all'avente diritto, l'Agenzia del demanio o l'amministratore ne da' comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti, che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi dovuti dal titolare del bene per il periodo di durata della predetta misura e fino alla restituzione all'avente diritto».
2. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta»;
b) il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La partecipazione alle riunioni del Comitato non da' diritto alla corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».
b) il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La partecipazione alle riunioni del Comitato non da' diritto alla corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31-ter, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e' incrementata di 6,1 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (Misure per prevenire,
contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e
l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Compiti dell'Agenzia del Demanio). - 1.
Ferme restando le disposizioni di cui ai decreti
legislativi 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e 24
febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
l'Agenzia del demanio provvede alla custodia,
all'amministrazione ed alla gestione delle risorse
economiche oggetto di congelamento, effettuando gli
interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari
per evitare danni alle stesse nel limite delle risorse
disponibili allo scopo. Se, nell'ambito di procedimenti
penali o amministrativi, sono adottati provvedimenti di
sequestro o confisca, aventi ad oggetto le medesime risorse
economiche, alla gestione provvede l'autorita' che ha
disposto il sequestro o la confisca. Resta salva la
competenza dell'Agenzia del demanio nei casi in cui la
confisca, disposta ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ovvero ai sensi dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, diviene definitiva. Resta altresi' salva la
competenza dell'Agenzia del demanio nei casi in cui, in
costanza di congelamento, gli atti di sequestro o confisca
siano revocati.
2. L'Agenzia del demanio, sulla base degli elementi
di fatto e di diritto risultanti dalla relazione trasmessa
dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza e sulla base di ogni altra informazione
disponibile, provvede in via diretta, ovvero mediante la
nomina di un custode o di un amministratore, allo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A tale fine
puo' compiere, direttamente ovvero tramite
l'amministratore, tutti gli atti di ordinaria
amministrazione. Per gli atti di straordinaria
amministrazione e' necessario il parere favorevole del
Comitato. Laddove sussistano motivi di indifferibilita' ed
urgenza, al fine di compiere gli atti gestionali di cui al
comma 1, fermi restando i vincoli derivanti
dall'applicazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'Agenzia
del demanio puo' procedere all'affidamento di contratti di
lavori, forniture e servizi anche in deroga alle
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
3. L'Agenzia del demanio nomina e revoca i custodi e
gli amministratori. Gli amministratori sono scelti di norma
tra funzionari, di comprovata capacita' tecnica,
appartenenti a pubbliche amministrazioni nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e, in caso di aziende o imprese,
anche tra chi eserciti la professione di avvocato e dottore
commercialista. Possono essere nominati amministratori
anche persone giuridiche, pubbliche e private, con
comprovata esperienza nel settore di riferimento relativo
alla specifica risorsa economica congelata. In ogni caso
non possono essere nominati amministratori di aziende o
imprese sottoposte a congelamento il coniuge, i figli o
coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i
soggetti designati.
4. L'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni
riveste la qualifica di pubblico ufficiale e provvede
all'espletamento dell'incarico secondo le direttive
dell'Agenzia del demanio. Egli fornisce i rendiconti ed il
conto finale della sua attivita' ed esprime, se richiesto,
la propria valutazione in ordine alla possibilita' di
prosecuzione o ripresa dell'attivita' produttiva.
5. L'amministratore e il custode operano sotto il
diretto controllo dell'Agenzia del demanio.
6. Alla copertura dei rischi connessi all'incarico
svolto dall'amministratore, dal custode e dal personale
dell'Agenzia del demanio si provvede mediante stipula di
polizza di assicurazione.
7. Nel caso di congelamento di aziende che comportino
l'esercizio di attivita' di impresa, il Comitato esprime
parere vincolante in ordine alla prosecuzione della
relativa attivita', autorizzando l'apertura di appositi
conti correnti intestati alla procedura. Il Comitato
esprime analogo parere anche nel caso di beni immobili e di
beni mobili registrati per i quali si rendano necessari
interventi di manutenzione straordinaria.
7-bis. Nel caso in cui per le attivita' di custodia
di cui ai commi da 1 a 6 si renda necessario attribuire la
bandiera nazionale a navi a aeromobili, come definiti dagli
articoli 136 e 743 del codice della navigazione, nonche' a
imbarcazioni o a navi da diporto, come definite
dall'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui
al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i predetti
beni che, per effetto di misure di congelamento adottate ai
sensi del presente decreto, non risultano piu' iscritti
presso alcun registro pubblico, neanche straniero, possono
essere temporaneamente iscritti a nome dell'erario dello
Stato, rispettivamente, nelle matricole o nei registri di
cui agli articoli 146 e 756 del medesimo codice della
navigazione o nell'Archivio telematico centrale delle
unita' da diporto previsto dall'articolo 15 del predetto
codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171. Ai fini della predetta iscrizione, non e' richiesta
alcuna documentazione tecnica ed e' sufficiente, in luogo
del titolo di proprieta', la presentazione del
provvedimento che dispone la misura di congelamento e, fino
alla restituzione all'avente diritto con conseguente
cancellazione dalle matricole, dai registri o dall'Archivio
nazionali, i predetti beni sono esenti da qualsiasi tassa,
diritto o tariffa connessi all'iscrizione. Per tutta la
durata della misura di congelamento e' sospeso il termine
di appuramento di cui all'articolo 217 del regolamento
delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio
2015. Per la custodia dei beni di cui al presente comma ci
si avvale, con titolo di priorita', delle strutture
portuali e aeroportuali statali, civili e militari, che
devono essere messe a disposizione a titolo gratuito. I
contratti concernenti il mantenimento dell'operativita' e
della sicurezza di bordo dei beni di cui al presente comma,
compresi quelli relativi alla gestione amministrativa,
contabile e previdenziale necessari all'armamento del
mezzo, sono sottoposti alla stessa disciplina normativa,
anche fiscale, applicata al momento dell'adozione della
misura di congelamento. Le decisioni riguardanti
l'attivita' di custodia, manutenzione e gestione dei beni
di cui al presente comma sono adottate dall'Agenzia del
demanio, d'intesa con le strutture territoriali del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, compreso l'Ente nazionale per l'aviazione
civile, in ragione delle competenze istituzionali svolte e
in funzione della tipologia d 7-ter. Durante la vigenza
della misura e fino alla restituzione delle risorse
economiche congelate all'avente diritto, e' so-speso il
versamento di imposte, tasse e tributi dovuti, il cui
presupposto impositivo consista nella titolarita' del
diritto di proprieta' o nel possesso delle stesse. In caso
di cessazione della misura di congelamento, contestualmente
alla restituzione delle risorse economiche all'avente
diritto, l'Agenzia del demanio o l'amministratore ne da'
comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti
competenti, che provvedono alla liquidazione delle imposte,
tasse e tributi dovuti dal titolare del bene per il periodo
di durata della predetta misura e fino alla restituzione
all'avente diritto ei beni oggetto di congelamento.
8. Le spese necessarie o utili per la conservazione e
l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'Agenzia del
demanio o dall'amministratore mediante prelevamento dalle
somme riscosse a qualunque titolo. Se dalla gestione dei
beni sottoposti a congelamento non e' ricavabile denaro
sufficiente per il pagamento delle spese, alle stesse si
provvede mediante prelievo dai fondi stanziati
sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di
cui all'articolo 15, con diritto di recupero nei confronti
del titolare del bene in caso di cessazione della misura di
congelamento, da esercitarsi anche con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Ai fini del recupero delle spese di cui al presente
comma, alle stesse puo' far fronte, a proprio carico e
senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda
disponibile, una volta esperite sul medesimo le necessarie
verifiche disposte dal Comitato.
9. Il compenso dell'amministratore e' stabilito,
sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto
del valore commerciale del patrimonio amministrato,
dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e
degli usi. Il compenso del custode e' stabilito, sentito il
Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto dell'opera
prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi.
Le somme per il pagamento dei suddetti compensi sono
inserite nel conto della gestione; qualora le
disponibilita' del predetto conto non siano sufficienti per
il pagamento delle anzidette spese l'Agenzia del demanio
provvede secondo le modalita' previste al comma 8.
10. Le liquidazioni di cui al comma 9 sono effettuate
prima della redazione del conto finale. In relazione alla
durata dell'amministrazione o della custodia e per gli
altri giustificati motivi, l'Agenzia del demanio concede,
su richiesta dell'amministratore o del custode e sentito il
Comitato, acconti sul compenso finale.
11. L'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi al
Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e
sulle attivita' compiute.
12. In caso di cancellazione dalle liste o di
autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse
economiche, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia
valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione
all'avente diritto con le modalita' di cui agli articoli
137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli
articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni. Con la medesima
comunicazione, l'avente diritto e' altresi' invitato a
prendere in consegna i beni entro centottanta giorni ed e'
informato di quanto disposto dai commi 13, 13-bis e 14. Il
Comitato chiede inoltre al suddetto Nucleo speciale di
informare l'Agenzia del demanio, la quale provvede alla
restituzione delle risorse economiche, con l'ausilio del
Nucleo speciale polizia valutaria ove la medesima Agenzia
ne faccia richiesta. Nel caso di beni immobili, mobili
registrati, societa' o imprese, analoga comunicazione e'
trasmessa ai competenti uffici per l'annotazione nei
pubblici registri della cancellazione del congelamento.
13. Dalla cessazione delle misure di congelamento e
fino alla consegna, l'Agenzia del demanio provvede alla
gestione delle risorse economiche:
a) con le modalita' di cui ai commi 8 e 9, fino
alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 12;
b) con oneri a carico dell'avente diritto,
successivamente alla scadenza del termine di centottanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 12.
13-bis. Dalla cessazione delle misure di congelamento
comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio
puo' esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino
all'integrale recupero delle spese sostenute per la
conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi del
comma 8 nonche' provvedere alla vendita del bene ovvero di
singole parti del bene, di pertinenze e di beni presenti
nel bene congelato, senza alterare comunque la
funzionalita' e l'integrita' del bene oggetto di
congelamento.
14. Se nei centottanta giorni successivi alla
comunicazione di cui al comma 12 l'avente diritto non si
presenta a ricevere la consegna delle risorse economiche di
cui e' stata disposta la restituzione, l'Agenzia del
demanio provvede alla vendita delle stesse. Per i beni
mobili e mobili registrati si osservano le norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001,
n. 189. I beni mobili registrati sottoposti alla disciplina
del codice della navigazione per i quali e' accertata
l'oggettiva impossibilita' di vendita, documentata
attraverso tre appositi tentativi di vendita anche a
trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello
Stato e assegnati in gestione al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili per usi
funzionali alle attivita' istituzionali di competenza
ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per usi
funzionali alle attivita' istituzionali del Corpo della
guardia di finanza.
15. I beni immobili e i beni costituiti in azienda
ovvero in societa', decorso il suddetto termine di
centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12,
sono acquisiti al patrimonio dello Stato e gestiti,
prioritariamente per finalita' sociali, secondo le
disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159.
16. Il provvedimento che dispone la vendita o
l'acquisizione e' comunicato all'avente diritto ed e'
trasmesso, per estratto, ai competenti uffici, ai fini
della trascrizione nei pubblici registri. Le somme ricavate
dalla vendita sono depositate dall'Agenzia del demanio su
un conto corrente vincolato. Decorsi tre mesi dalla
vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme
ricavate dalla vendita sono devolute all'erario.
17. Se le cose non possono essere custodite senza
pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio,
previa comunicazione all'avente diritto, l'Agenzia del
demanio provvede alla vendita in ogni momento.
18. Nel caso in cui i soggetti designati siano
sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia si
applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria,
gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o l'articolo 56 del
Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Il comitato di sorveglianza puo'
essere composto da un numero di componenti inferiore a tre.
L'amministrazione straordinaria dura per il periodo del
congelamento e il tempo necessario al compimento degli
adempimenti successivi alla cessazione degli effetti dello
stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato di
sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata.
Resta ferma la possibilita' di adottare in ogni momento i
provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si
applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni
del presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni
competenza dell'Agenzia del demanio: comma 2, ultimo
periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del comma
13 lettera a). Quanto precede si applica anche agli
intermediari sottoposti alla vigilanza di altre Autorita',
secondo la rispettiva disciplina di settore.
19. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo si provvede secondo quanto disposto all'articolo
15.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233
(Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9 (Rafforzamento ed efficienza dei processi di
gestione, revisione e valutazione della spesa e
miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti). -
1. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, le parole «31 dicembre 2025.» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026. Le risorse
dei programmi operativi complementari possono essere
utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR).».
2. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma
1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
per favorire l'applicazione delle misure di garanzia per il
rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali
delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 861, dopo le parole «amministrativa e
contabile.» e' aggiunto il seguente periodo: «Limitatamente
agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di
cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare
l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla
base dei propri dati contabili previo invio della
comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi
precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche
soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14,
commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
previa verifica da parte del competente organo di controllo
di regolarita' amministrativa e contabile.»;
b) al comma 862, dopo le parole «la contabilita'
finanziaria,» sono inserite le seguenti: «anche nel corso
della gestione provvisoria o esercizio provvisorio,»;
c) al comma 871, dopo le parole «lettera b),» sono
inserite le seguenti «e le comunicazioni di cui al comma
867 degli enti che si avvalgono della facolta' prevista
dall'ultimo periodo del comma 861».
3. Al fine di favorire la produzione di analisi
sull'impatto su occupazione e retribuzione del lavoro
dipendente e autonomo e su altri fenomeni di interesse
settoriale del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
tramite la stipula di convenzioni o l'avvio di programmi di
ricerca, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle
risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, possono promuovere l'utilizzo a fini di ricerca di
dati provenienti da archivi amministrativi e la loro
integrazione con informazioni provenienti anche da fonti
esterne all'amministrazione originaria.
4. Le convenzioni stipulate ovvero i programmi di
ricerca di cui al comma 3 sono pubblicati nel sito internet
istituzionale delle amministrazioni coinvolte e specificano
gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti
utilizzate, le misure di sicurezza, i titolari del
trattamento nonche' i tempi di conservazione e ogni altra
garanzia adottata per tutelare la riservatezza degli
interessati, coerentemente con l'articolo 5 del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016. In ogni caso, i dati trattati sono privati di
ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta
delle unita' statistiche sottostanti.
5. Le amministrazioni provvedono alle attivita'
previste dai commi 3 e 4 con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed
esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su
autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il
Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle
disponibilita' del conto corrente di tesoreria centrale
«Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del
Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di
cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, con proprio decreto, puo' disporre
anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei
progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di
motivate richieste presentate dalle amministrazioni
centrali titolari degli interventi PNRR. Gli schemi dei
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati
ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere ai
fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono
resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi
i quali i decreti possono essere comunque adottati. Per i
soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente
comma costituiscono trasferimenti di risorse per la
realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.
7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono
tempestivamente reintegrate al predetto conto corrente di
tesoreria, dalle medesime amministrazioni titolari degli
interventi, a valere sui pertinenti stanziamenti di
bilancio.
8. Ai fini del rafforzamento delle attivita', degli
strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e
dei processi di revisione e valutazione della spesa, presso
il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, e' istituito il
Comitato scientifico per le attivita' inerenti alla
revisione della spesa, con funzioni di indirizzo e
programmazione delle attivita' di analisi e di valutazione
della spesa e di supporto alla definizione della proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze per
l'applicazione dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Il Comitato opera in coerenza con le linee
guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e
con i conseguenti specifici indirizzi del Ministro
dell'economia e delle finanze. Il Comitato indica i criteri
e le metodologie per la definizione dei processi e delle
attivita' di revisione della spesa, nonche' gli obiettivi
da perseguire. Il Comitato e' composto dal Ragioniere
generale dello Stato, che assume le funzioni di Presidente,
o da un suo delegato individuato in relazione alla materia
trattata, nonche' da un rappresentante della Banca
d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) e da un rappresentante della Corte dei
conti, designati dalle rispettive amministrazioni. Possono
essere chiamati a far parte del Comitato fino a due esperti
di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta
competenza in materia di finanza pubblica e di valutazione
delle politiche pubbliche, individuati dal Presidente del
Comitato nell'ambito delle istituzioni pubbliche, delle
universita', degli enti e istituti di ricerca. I membri del
Comitato durano in carica tre anni e possono essere
confermati una sola volta. Alle riunioni del Comitato
possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche
amministrazioni ed esperti esterni con professionalita'
inerenti alle materie trattate. Con decreto del Presidente
sono disciplinati composizione e funzionamento del
Comitato. La partecipazione alle riunioni del Comitato non
da' diritto alla corresponsione di compensi, indennita',
gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
Ai partecipanti alle riunioni del Comitato spettano gli
eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa
vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri
si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
9. Per le attivita' istruttorie e di segreteria del
Comitato scientifico di cui al comma 8 e' istituita, presso
il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unita'
di missione, che svolge anche attivita' di segreteria
tecnica, cui e' preposto un dirigente di livello generale e
due dirigenti di livello non generale, con corrispondente
incremento della dotazione organica dirigenziale. L'Unita'
di missione, anche in collaborazione con gli ispettorati
generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, svolge attivita' di analisi e valutazione della
spesa sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro
definiti dal Comitato scientifico di cui al comma 8.
L'Unita' di missione, nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
collabora alle attivita' necessarie alla definizione degli
obiettivi di spesa dei Ministeri e dei relativi accordi,
nonche' al successivo monitoraggio e all'elaborazione delle
relative relazioni. L'Unita' di missione concorre
all'attivita' dei nuclei di analisi e valutazione della
spesa di cui all'articolo 39 della citata legge n. 196 del
2009. Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la
spesa di euro 571.571 annui a decorrere dall'anno 2022 e il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
conferire gli incarichi di livello dirigenziale non
generale di cui al presente comma in deroga ai limiti
percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108.
10. Per il rafforzamento delle strutture del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi
inclusi l'Unita' di missione di cui al comma 9 e i Nuclei
di valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' per le attivita' di
implementazione dei processi di redazione del bilancio di
genere e del bilancio ambientale, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato per il biennio
2021-2022, a reclutare con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica,
un contingente di 40 unita' di personale da inquadrare
nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo
svolgimento delle procedure di mobilita', mediante
l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o
scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.864.375 annui
a decorrere dall'anno 2022. Anche in considerazione delle
esigenze di cui al presente comma, all'articolo 1, comma
884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «per gli anni 2021 e 2022».
11. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal
presente articolo il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato puo' altresi' avvalersi del supporto di societa' a
prevalente partecipazione pubblica, nonche' di un
contingente massimo di 10 esperti, ai sensi dell'articolo
7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
di comprovata qualificazione professionale, fino a un
importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo
incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro
500.000. I nominativi degli esperti selezionati, le loro
retribuzioni e i loro curricula sono resi pubblici nel sito
internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro
trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti delle
rispettive nomine, nel rispetto degli obblighi di
pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
Per le medesime finalita' il Dipartimento e' autorizzato a
stipulare convenzioni con universita', enti e istituti di
ricerca. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata
la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
12. Le risorse iscritte nel bilancio dello Stato
espressamente finalizzate alla realizzazione degli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
possono essere versate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sui conti correnti
infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello
Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, laddove richiesto da esigenze di
unitarieta' e flessibilita' di gestione del PNRR. Gli
schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi
alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di
trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere
comunque adottati.
13. I fondi esistenti sui conti correnti aperti
presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi
dell'articolo 1, commi 1037 e seguenti della legge 30
dicembre 2020, n. 178, nonche' sulle apposite contabilita'
speciali intestate alle amministrazioni dello Stato per la
gestione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza - Italia non sono soggetti ad esecuzione
forzata. Sui fondi ivi depositati non sono ammessi atti di
sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria
dello Stato, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio.
Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente
notificati non determinano obbligo di accantonamento da
parte delle sezioni medesime.
14. Le attivita' connesse alla realizzazione della
riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza
denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di
un sistema unico di contabilita' economico-patrimoniale»,
inserita nella missione 1, componente 1, dello stesso
Piano, sono svolte dalla Struttura di governance istituita
presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato con determina del Ragioniere generale dello Stato n.
35518 del 5 marzo 2020.
15. Ai fini delle attivita' di cui al comma 14, ai
componenti dello Standard Setter Board, di cui all'articolo
3 della predetta determina del Ragioniere generale dello
Stato, e' riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, un
compenso onnicomprensivo, per un importo annuo non
superiore a 8.000 euro per singolo componente. A tal fine
e' autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di
funzionamento della Struttura di governance, si provvede
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
16. Al fine di favorire la partecipazione degli enti
territoriali alla definizione della riforma 1.15 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, le proposte relative ai
principi e agli standard contabili elaborate dallo Standard
Setter Board di cui al comma 15 sono trasmesse, per il
parere, alla Commissione Arconet di cui all'articolo 3-bis
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
17. Con una o piu' determine del Ragioniere generale
dello Stato, sono apportate le necessarie modifiche alla
citata Determina n. 35518 del 5 marzo 2020, al fine di dare
attuazione a quanto stabilito dai commi 15 e 16.
18. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
3.155.946 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a
3.035.946 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si
provvede per 3.155.946 euro annui a decorrere dall'anno
2022, mediante riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
18-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«A tal fine, con circolare del Ministero dell'economia e
delle finanze sono stabiliti le modalita', le condizioni e
i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei
singoli interventi possono imputare nel relativo quadro
economico i costi per il predetto personale da rendicontare
a carico del PNRR»;
b) al terzo periodo, le parole: «L'ammissibilita'
di tali spese a carico del PNRR» sono sostituite dalle
seguenti: «L'ammissibilita' di ulteriori spese di personale
a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo
periodo».».
- Si riporta il testo dell'articolo 31-ter, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante
misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina:
«Art. 31-ter (Gestione delle risorse oggetto di
congelamento a seguito della crisi ucraina). - 1. In
considerazione della necessita' di adottare le opportune
misure ai fini della gestione delle risorse oggetto di
congelamento a seguito della crisi ucraina, all'articolo 12
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
«oggetto di congelamento» sono aggiunte le seguenti: «,
effettuando gli interventi minimi e indifferibili che si
rendono necessari per evitare danni alle stesse nel limite
delle risorse disponibili allo scopo»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Laddove sussistano motivi di indifferibilita' ed
urgenza, al fine di compiere gli atti gestionali di cui al
comma 1, fermi restando i vincoli derivanti
dall'applicazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'Agenzia
del demanio puo' procedere all'affidamento di contratti di
lavori, forniture e servizi anche in deroga alle
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50»;
c) al comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito
il seguente: «Possono essere nominati amministratori anche
persone giuridiche, pubbliche e private, con comprovata
esperienza nel settore di riferimento relativo alla
specifica risorsa economica congelata»;
d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole:
«beni immobili» sono inserite le seguenti: «e di beni
mobili registrati»;
e) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Ai fini del recupero delle spese di cui al
presente comma, alle stesse puo' far fronte, a proprio
carico e senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che
si renda disponibile, una volta esperite sul medesimo le
necessarie verifiche disposte dal Comitato»;
f) al comma 9, le parole: «, senza diritto a
recupero» sono soppresse;
g) al comma 12, secondo periodo, le parole: «dai
commi 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi
13, 13-bis e 14»;
h) dopo il comma 13 e' inserito il seguente:
«13-bis. Dalla cessazione delle misure di
congelamento comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia
del demanio puo' esercitare il diritto di ritenzione dei
beni fino all'integrale recupero delle spese sostenute per
la conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi
del comma 8 nonche' provvedere alla vendita del bene ovvero
di singole parti del bene, di pertinenze e di beni presenti
nel bene congelato, senza alterare comunque la
funzionalita' e l'integrita' del bene oggetto di
congelamento»;
i) al comma 14, le parole: «diciotto mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni»;
l) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I beni mobili registrati sottoposti alla
disciplina del codice della navigazione per i quali e'
accertata l'oggettiva impossibilita' di vendita,
documentata attraverso tre appositi tentativi di vendita
anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio
dello Stato e assegnati in gestione al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili per usi
funzionali alle attivita' istituzionali di competenza
ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per usi
funzionali alle attivita' istituzionali del Corpo della
guardia di finanza»;
m) al comma 15, le parole: «diciotto mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
2. Per l'attuazione delle misure di congelamento
delle risorse economiche derivanti dalla crisi
internazionale in atto in Ucraina e dai connessi
regolamenti europei e' autorizzata la spesa di 13,7 milioni
di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di
parte corrente istituito nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
3. In considerazione della particolare situazione di
necessita' e urgenza derivante dalla crisi internazionale
in atto in Ucraina, limitatamente ai fatti commessi per la
custodia, l'amministrazione e la gestione delle risorse
economiche oggetto di congelamento ai sensi dell'articolo
12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, la
responsabilita' dei funzionari dell'Agenzia del demanio
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in
materia di contabilita' pubblica per l'azione di
responsabilita' di cui all'articolo 1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai casi in cui la
produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto
agente e' da questi dolosamente voluta. La limitazione di
responsabilita' prevista dal primo periodo non si applica
per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto
agente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, della legge
31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - 1. Decorso il termine
dell'esercizio finanziario, per ogni unita' elementare di
bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla
Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi in
conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
In apposito allegato al decreto medesimo sono altresi'
individuate le somme relative a spese pluriennali in conto
capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto
dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza
degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30, comma
2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti
all'esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto
generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno
di iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente
periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere
nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti
programmi, con legge di bilancio.
2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le
amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle
ragioni del mantenimento in bilancio dei residui
provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali
di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare
per economia e per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da
conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili
all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura
dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2,
nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto
generale dello Stato ed entro i termini previsti per la
predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della
sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del
patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui
perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge
n. 196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
 
Art. 48 ter

Ulteriori disposizioni a favore di migranti e rifugiati

1. Al fine di consentire ai migranti e ai rifugiati presenti in Italia di usufruire di livelli adeguati di assistenza socio-sanitaria ed educativa e di supporto nell'inserimento socio-lavorativo, all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 18 agosto 2015, n. 141, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «di migranti e rifugiati».

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo dell'articolo 2, della legge 18
agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura
sociale) come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
legge, per agricoltura sociale si intendono le attivita'
esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo
2135 del codice civile, in forma singola o associata, e
dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, nei limiti fissati dal comma 4 del presente
articolo, dirette a realizzare:
a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con
disabilita' e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi
dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone
svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre
1991, n. 381, e successive modificazioni di migranti e
rifugiati, e di minori in eta' lavorativa inseriti in
progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
b) prestazioni e attivita' sociali e di servizio
per le comunita' locali mediante l'utilizzazione delle
risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per
promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo
sviluppo di abilita' e di capacita', di inclusione sociale
e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita
quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e
supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative
finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le
funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti
interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati
e la coltivazione delle piante;
d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e
alimentare, alla salvaguardia della biodiversita' nonche'
alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso
l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche
riconosciute a livello regionale, quali iniziative di
accoglienza e soggiorno di bambini in eta' prescolare e di
persone in difficolta' sociale, fisica e psichica.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da adottare entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
definiti i requisiti minimi e le modalita' relativi alle
attivita' di cui al comma 1.
3. Le attivita' di cui alle lettere b), c) e d) del
comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo,
costituiscono attivita' connesse ai sensi dell'articolo
2135 del codice civile.
4. Le attivita' di cui al comma 1 sono esercitate
altresi' dalle cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante
dall'esercizio delle attivita' agricole svolte sia
prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia
superiore al 30 per cento di quello complessivo, le
medesime cooperative sociali sono considerate operatori
dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in
misura corrispondente al fatturato agricolo.
5. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere
svolte in associazione con le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali
di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383,
nonche' con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la
disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei
soggetti richiamati in base alla normativa vigente.
6. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate,
ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione
con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici
competenti per territorio. Gli enti pubblici competenti per
territorio, nel quadro della programmazione delle proprie
funzioni inerenti alle attivita' agricole e sociali,
promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori
agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare
l'agricoltura sociale.».
 
Art. 49

Disposizioni in materia di spesa pubblica

1. L'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applica agli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto desktop outsourcing, posta elettronica certificata, centrali telefoniche, servizi di digital transformation, servizi professionali di supporto alla digitalizzazione dei servizi e dei processi, nonche' soluzioni di cybersecurity, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore del presente decreto. La facolta' di recesso ivi prevista e' da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'articolo 31-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' sostituito dal seguente:
«Art. 31-bis - (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale) - 1. In conseguenza dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi ad oggetto le categorie merceologiche indicate all'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che siano in corso alla data del 28 febbraio 2022 sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari, fino al 31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche agli accordi quadro, alle convenzioni e ai contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi ad oggetto le categorie merceologiche di cui al comma 1 del presente articolo.
4. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il quarto periodo si applica anche agli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».
5. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il Comitato e' composto dal Ragioniere generale dello Stato, che assume le funzioni di Presidente, o da un suo delegato individuato in relazione alla materia trattata, nonche' da un rappresentante della Banca d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da un rappresentante della Corte dei conti, designati dalle rispettive amministrazioni. Possono essere chiamati a far parte del Comitato fino a due esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica e di valutazione delle politiche pubbliche, individuati dal Presidente del Comitato nell'ambito delle istituzioni pubbliche, delle universita', degli enti e istituti di ricerca. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalita' inerenti alle materie trattate. Con decreto del Presidente sono disciplinati composizione e funzionamento del Comitato. La partecipazione alle riunioni del Comitato non da' diritto alla corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.».
6. Ai fini del rafforzamento delle capacita' di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle politiche di spesa pubblica, connesse con la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e degli altri interventi finanziati con risorse europee e nazionali, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, della societa' Eulalia s.r.l..
7. La societa' Eutalia s.r.l. provvede alle relative attivita' di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione nelle materie economico-finanziarie, giuridiche, statistico-matematiche, ingegneristiche, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
8. Per le finalita' di cui ai commi 6 e 7 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato nel limite annuo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, in termini di fabbisogno e indebitamento, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis, comma 7,
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,
recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a
tutela del lavoro e per esigenze indifferibili:
«Art. 5 (Disposizioni urgenti in materia fiscale). -
1.-6. Omissis.
7. I soggetti che alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno utilizzato in compensazione il
credito d'imposta per investimenti in attivita' di ricerca
e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2019, possono effettuare il riversamento
dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di
sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini
previsti nei commi seguenti.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti
pubblici):
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
codice si intende per:
a) «amministrazioni aggiudicatrici», le
amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici
territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli
organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni,
consorzi, comunque denominati, costituiti da detti
soggetti;
b) «autorita' governative centrali», le
amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato
III e i soggetti giuridici loro succeduti;
c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali»,
tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono
autorita' governative centrali;
d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi
organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non
tassativo e' contenuto nell'allegato IV:
1) istituito per soddisfare specificatamente
esigenze di interesse generale, aventi carattere non
industriale o commerciale;
2) dotato di personalita' giuridica;
3) la cui attivita' sia finanziata in modo
maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali
o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui
gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure
il cui organo d'amministrazione, di direzione o di
vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della
meta' e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina
di cui alla:
1) parte II del presente codice, gli enti che:
1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o
imprese pubbliche che svolgono una delle attivita' di cui
agli articoli da 115 a 121;
1.2. pur non essendo amministrazioni
aggiudicatrici ne' imprese pubbliche, esercitano una o piu'
attivita' tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e
operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi concessi
loro dall'autorita' competente;
2) parte III del presente codice, gli enti che
svolgono una delle attivita' di cui all'allegato II ed
aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di
tali attivita', quali:
2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti
pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o
le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati,
costituiti da uno o piu' di tali soggetti;
2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t)
del presente comma;
2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti
2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o
esclusivi ai fini dell'esercizio di una o piu' delle
attivita' di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati
conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una
procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicita'
e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri
obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi
del presente punto 2.3;
f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini delle
parti IV e V le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla
lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e)
nonche' i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari
dei fondi, di cui alle citate parti IV e V;
g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti
privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del
presente codice;
h) «joint venture», l'associazione tra due o piu'
enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una
serie di progetti o di determinate intese di natura
commerciale o finanziaria;
i) «centrale di committenza», un'amministrazione
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono
attivita' di centralizzazione delle committenze e, se del
caso, attivita' di committenza ausiliarie;
l) «attivita' di centralizzazione delle
committenze», le attivita' svolte su base permanente
riguardanti:
1) l'acquisizione di forniture o servizi
destinati a stazioni appaltanti;
2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione
di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati
a stazioni appaltanti;
m) «attivita' di committenza ausiliarie», le
attivita' che consistono nella prestazione di supporto alle
attivita' di committenza, in particolare nelle forme
seguenti:
1) infrastrutture tecniche che consentano alle
stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di
concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
2) consulenza sullo svolgimento o sulla
progettazione delle procedure di appalto;
3) preparazione delle procedure di appalto in
nome e per conto della stazione appaltante interessata;
4) gestione delle procedure di appalto in nome e
per conto della stazione appaltante interessata;
n) «soggetto aggregatore», le centrali di
committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89;
o) «stazione appaltante», le amministrazioni
aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti
aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti
aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti
aggiudicatori di cui alla lettera g);
p) «operatore economico», una persona fisica o
giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali
persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea
di imprese, un ente senza personalita' giuridica, ivi
compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o
opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di
servizi;
q) «concessionario», un operatore economico cui e'
stata affidata o aggiudicata una concessione;
r) «promotore», un operatore economico che
partecipa ad un partenariato pubblico privato;
s) «prestatore di servizi in materia di appalti»,
un organismo pubblico o privato che offre servizi di
supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento
delle attivita' di committenza da parte dei soggetti di cui
alle lettere a), b), c), d) ed e);
t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le
amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o
perche' ne sono proprietarie, o perche' vi hanno una
partecipazione finanziaria, o in virtu' delle norme che
disciplinano dette imprese. L'influenza dominante e'
presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici,
direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa,
alternativamente o cumulativamente:
1) detengono la maggioranza del capitale
sottoscritto;
2) controllano la maggioranza dei voti cui danno
diritto le azioni emesse dall'impresa;
3) possono designare piu' della meta' dei membri
del consiglio di amministrazione, di direzione o di
vigilanza dell'impresa;
u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di
imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi,
costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di
partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico
contratto pubblico, mediante presentazione di una unica
offerta;
v) «consorzio», i consorzi previsti
dall'ordinamento, con o senza personalita' giuridica;
z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui
conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente
aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive
modificazioni. Nel caso di enti cui non si applica il
predetto decreto legislativo, per «impresa collegata» si
intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:
1) su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante;
oppure che possa esercitare un'influenza dominante
sull'ente aggiudicatore;
2) che, come l'ente aggiudicatore, sia soggetta
all'influenza dominante di un'altra impresa in virtu' di
rapporti di proprieta', di partecipazione finanziaria
ovvero di norme interne;
aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le
imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE
della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono
medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e
un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro,
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43
milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno
meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale
di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono
micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro;
bb) «candidato», un operatore economico che ha
sollecitato un invito o e' stato invitato a partecipare a
una procedura ristretta, a una procedura competitiva con
negoziazione, a una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo
o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura
per l'aggiudicazione di una concessione;
cc) «offerente», l'operatore economico che ha
presentato un'offerta;
dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti
di appalto o di concessione aventi per oggetto
l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero
l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle
stazioni appaltanti;
ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti
pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul
valore aggiunto e' pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 35 e che non rientrino tra i contratti
esclusi;
ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici
il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore
aggiunto e' inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;
gg) «settori ordinari», i settori dei contratti
pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia
termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla
parte II del presente codice, in cui operano le
amministrazioni aggiudicatrici;
hh) «settori speciali» i settori dei contratti
pubblici relativi a gas, energia termica, elettricita',
acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica, come disciplinati dalla parte II del presente
codice;
ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo
oneroso, stipulati per iscritto tra una o piu' stazioni
appaltanti e uno o piu' operatori economici, aventi per
oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e
la prestazione di servizi;
ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti
stipulati per iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti e
uno o piu' operatori economici aventi per oggetto:
1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle
attivita' di cui all'allegato I;
2) l'esecuzione, oppure la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di un'opera
3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di
un'opera corrispondente alle esigenze specificate
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul
tipo o sulla progettazione dell'opera;
mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole
o cifre che puo' essere letto, riprodotto e poi comunicato,
comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi
elettronici;
nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attivita' di
costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione
urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro,
manutenzione di opere;
oo) «lavori complessi», i lavori che superano la
soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da
particolare complessita' in relazione alla tipologia delle
opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi,
alla esecuzione in luoghi che presentano difficolta'
logistiche o particolari problematiche geotecniche,
idrauliche, geologiche e ambientali;
oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la
categoria di lavori, generale o specializzata, di importo
piu' elevato fra le categorie costituenti l'intervento e
indicate nei documenti di gara;
oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la
categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante
nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla
categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10
per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro,
ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma
11;
oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei
manufatti e delle relative pertinenze, al fine di
conservarne lo stato e la fruibilita' di tutte le
componenti, degli impianti e delle opere connesse,
mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di
sicurezza, senza che da cio' derivi una modificazione della
consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua
funzionalita';
oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo
restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei
manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le
componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle
prescrizioni vigenti e con la finalita' di rimediare al
rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche
strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine
di migliorare le prestazioni, le caratteristiche
strutturali, energetiche e di efficienza tipologica,
nonche' per incrementare il valore del bene e la sua
funzionalita';
pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori,
che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica.
Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di
difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e
forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di
appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma
procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la
cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne
funzionalita', fruibilita' e fattibilita' indipendentemente
dalla realizzazione delle altre parti;
rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche
incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' di cui al decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo
2013, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile
2013, n. 96;
ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra
una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' soggetti
economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi
diversi da quelli di cui alla lettera ll);
tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti
tra una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' soggetti
economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione
finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o
senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di
forniture puo' includere, a titolo accessorio, lavori di
posa in opera e di installazione;
uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo
oneroso stipulato per iscritto in virtu' del quale una o
piu' stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori
ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori ad uno o piu' operatori economici
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il
diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale
diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo
al concessionario del rischio operativo legato alla
gestione delle opere;
vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo
oneroso stipulato per iscritto in virtu' del quale una o
piu' stazioni appaltanti affidano a uno o piu' operatori
economici la fornitura e la gestione di servizi diversi
dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll)
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il
diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale
diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo
al concessionario del rischio operativo legato alla
gestione dei servizi;
zz) «rischio operativo», il rischio legato alla
gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o
sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito
all'operatore economico. Si considera che l'operatore
economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in
condizioni operative normali, per tali intendendosi
l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito
il recupero degli investimenti effettuati o dei costi
sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto
della concessione. La parte del rischio trasferita
all'operatore economico deve comportare una reale
esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni
potenziale perdita stimata subita dall'operatore economico
non sia puramente nominale o trascurabile;
aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al
ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli
standard di progetto, all'aumento dei costi, a
inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato
completamento dell'opera;
bbb) «rischio di disponibilita'», il rischio legato
alla capacita', da parte del concessionario, di erogare le
prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per
standard di qualita' previsti;
ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai
diversi volumi di domanda del servizio che il
concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato
alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;
ddd) «concorsi di progettazione», le procedure
intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore
dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della
tutela dei beni culturali e archeologici, della
pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica,
naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio
forestale agronomico, nonche' nel settore della messa in
sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici
ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un
progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in
base a una gara, con o senza assegnazione di premi;
eee) «contratto di partenariato pubblico privato»,
il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il
quale una o piu' stazioni appaltanti conferiscono a uno o
piu' operatori economici per un periodo determinato in
funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o
delle modalita' di finanziamento fissate, un complesso di
attivita' consistenti nella realizzazione, trasformazione,
manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio
della sua disponibilita', o del suo sfruttamento economico,
o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo
dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo
modalita' individuate nel contratto, da parte
dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione
previsti dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i
soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti
delle decisioni Eurostat;
fff) «equilibrio economico e finanziario», la
contemporanea presenza delle condizioni di convenienza
economica e sostenibilita' finanziaria. Per convenienza
economica si intende la capacita' del progetto di creare
valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare
un livello di redditivita' adeguato per il capitale
investito; per sostenibilita' finanziaria si intende la
capacita' del progetto di generare flussi di cassa
sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;
ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche o di
pubblica utilita'», il contratto avente ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori;
hhh) «contratto di disponibilita'», il contratto
mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese
dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione
a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di
proprieta' privata destinata all'esercizio di un pubblico
servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per
messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio
dall'affidatario di assicurare all'amministrazione
aggiudicatrice la costante fruibilita' dell'opera, nel
rispetto dei parametri di funzionalita' previsti dal
contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e
la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche
sopravvenuti;
iii) «accordo quadro», l'accordo concluso tra una o
piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici,
il cui scopo e' quello di stabilire le clausole relative
agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in
particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le
quantita' previste;
lll) «diritto esclusivo», il diritto concesso da
un'autorita' competente mediante una disposizione
legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa
pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto di
riservare a un unico operatore economico l'esercizio di
un'attivita' e di incidere sostanzialmente sulla capacita'
di altri operatori economici di esercitare tale attivita';
mmm) «diritto speciale», il diritto concesso da
un'autorita' competente mediante una disposizione
legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa
pubblicata compatibile con i trattati avente l'effetto di
riservare a due o piu' operatori economici l'esercizio di
un'attivita' e di incidere sostanzialmente sulla capacita'
di altri operatori economici di esercitare tale attivita';
nnn) «profilo di committente», il sito informatico
di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti
e le informazioni previsti dal presente codice, nonche'
dall'allegato V;
ooo) «documento di gara», qualsiasi documento
prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni
appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare
elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando
di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in cui sia
utilizzato come mezzo di indizione di gara, l'avviso
periodico indicativo o gli avvisi sull'esistenza di un
sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il
documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte,
i modelli per la presentazione di documenti da parte di
candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi
generalmente applicabili e gli eventuali documenti
complementari;
ppp) «documento di concessione», qualsiasi
documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la
stazione appaltante fa riferimento per descrivere o
determinare gli elementi della concessione o della
procedura, compresi il bando di concessione, i requisiti
tecnici e funzionali, le condizioni proposte per la
concessione, i formati per la presentazione di documenti da
parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli
obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti
complementari;
qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono
a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard
di protezione sociale e del lavoro come condizione per
svolgere attivita' economiche in appalto o in concessione o
per accedere a benefici di legge e agevolazioni
finanziarie;
rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento»,
l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di
progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o
servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di
progettazione e di concorsi di idee;
sss) «procedure aperte», le procedure di
affidamento in cui ogni operatore economico interessato
puo' presentare un'offerta;
ttt) «procedure ristrette», le procedure di
affidamento alle quali ogni operatore economico puo'
chiedere di partecipare e in cui possono presentare
un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle
stazioni appaltanti, con le modalita' stabilite dal
presente codice;
uuu) «procedure negoziate», le procedure di
affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli
operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o
piu' di essi le condizioni dell'appalto;
vvv) «dialogo competitivo», una procedura di
affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un
dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine
di elaborare una o piu' soluzioni atte a soddisfare le sue
necessita' e sulla base della quale o delle quali i
candidati selezionati sono invitati a presentare le
offerte; qualsiasi operatore economico puo' chiedere di
partecipare a tale procedura;
zzz) «sistema telematico», un sistema costituito da
soluzioni informatiche e di telecomunicazione che
consentono lo svolgimento delle procedure di cui al
presente codice;
aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un
processo di acquisizione interamente elettronico, per
acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche
generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze
di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata
a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri
di selezione;
bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di
acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici
per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati
su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via telematica;
cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di
acquisizione che non richiedono apertura del confronto
competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:
1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi
della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti
aggregatori;
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di
committenza quando gli appalti specifici vengono
aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
3) il mercato elettronico realizzato da centrale
di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di
acquisizione che richiedono apertura del confronto
competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:
1) gli accordi quadro stipulati da centrali di
committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono
aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato
da centrali di committenza;
3) il mercato elettronico realizzato da centrali
di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso
confronto concorrenziale;
4) i sistemi realizzati da centrali di
committenza che comunque consentono lo svolgimento delle
procedure ai sensi del presente codice;
eeee) «strumenti telematici di acquisto» e
«strumenti telematici di negoziazione», strumenti di
acquisto e di negoziazione gestiti mediante un sistema
telematico;
ffff) «asta elettronica», un processo per fasi
successive basato su un dispositivo elettronico di
presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di
nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che
interviene dopo una prima valutazione completa delle
offerte permettendo che la loro classificazione possa
essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;
gggg) «amministrazione diretta», le acquisizioni
effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi
propri o appositamente acquistati o noleggiati e con
personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione,
sotto la direzione del responsabile del procedimento;
hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o
interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da
realizzare, la produzione, gli scambi e le relative
condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la
manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della
prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia
prima o dalla generazione delle risorse fino allo
smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o
all'utilizzazione;
iiii) «etichettatura», qualsiasi documento,
certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i
prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione
soddisfano determinati requisiti;
llll) «requisiti per l'etichettatura», i requisiti
che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti,
servizi, processi o procedure allo scopo di ottenere la
pertinente etichettatura;
mmmm) «fornitore di servizi di media», la persona
fisica o giuridica che assume la responsabilita' editoriale
della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di
media audiovisivo e ne determina le modalita' di
organizzazione;
nnnn) «innovazione», l'attuazione di un prodotto,
servizio o processo nuovo o che ha subito significativi
miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di
produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che
riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o
organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione
del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;
oooo) «programma», una serie di immagini animate,
sonore o non, che costituiscono un singolo elemento
nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da
un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui
contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della
radiodiffusione televisiva. Sono compresi i programmi
radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si
considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive
o consistenti in immagini fisse;
pppp) «mezzo elettronico», un mezzo che utilizza
apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la
compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che
utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via
filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi
elettromagnetici;
qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di
comunicazione elettronica utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
reti;
rrrr) «servizio di comunicazione elettronica», i
servizi forniti, di norma a pagamento, consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i
servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono
contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di
comunicazione elettronica o che esercitano un controllo
editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i
servizi della societa' dell'informazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazione elettronica;
ssss) «AAP», l'accordo sugli appalti pubblici
stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali
dell'Uruguay Round;
tttt) «Vocabolario comune per gli appalti
pubblici», CPV (Common Procurement Vocabulary), la
nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici
adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel
contempo la corrispondenza con le altre nomenclature
esistenti;
uuuu) «codice», il presente decreto che disciplina
i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri
servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori
economici esercenti una professione regolamentata ai sensi
dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;
zzzz) «categorie di opere generali» le opere e i
lavori caratterizzati da una pluralita' di lavorazioni
indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in
ogni sua parte;
aaaaa) «categorie di opere specializzate», le opere
e i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo,
necessitano di lavorazioni caratterizzate da una
particolare specializzazione e professionalita'
bbbbb) «opere e lavori puntuali» quelli che
interessano una limitata area di territorio;
ccccc) «opere e lavori a rete» quelli che,
destinati al movimento di persone e beni materiali e
immateriali, presentano prevalente sviluppo unidimensionale
e interessano vaste estensioni di territorio;
ddddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo
contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come
eseguita e come dedotta dal contratto;
eeeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo
contrattuale viene determinato applicando alle unita' di
misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi
unitari dedotti in contratto;
fffff) «aggregazione», accordo fra due o piu'
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la
gestione comune di alcune o di tutte le attivita' di
programmazione, di progettazione, di affidamento, di
esecuzione e di controllo per l'acquisizione di beni,
servizi o lavori;
ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto
di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma
procedura, definito su base qualitativa, in conformita'
alle varie categorie e specializzazioni presenti o in
conformita' alle diverse fasi successive del progetto;
ggggg-bis) «principio di unicita' dell'invio», il
principio secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola
volta a un solo sistema informativo, non puo' essere
richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso
disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale
principio si applica ai dati relativi a programmazione di
lavori, opere, servizi e forniture, nonche' a tutte le
procedure di affidamento e di realizzazione di contratti
pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso
escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti
dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca
dati;
ggggg-ter) «unita' progettuale», il mantenimento,
nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle
originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali
e tecnologiche del progetto;
ggggg-quater) «documento di fattibilita' delle
alternative progettuali», il documento in cui sono
individuate ed analizzate le possibili soluzioni
progettuali alternative ed in cui si da' conto della
valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo
qualitativo, anche in termini ambientali, nonche' sotto il
profilo tecnico ed economico;
ggggg-quinquies) «programma biennale degli acquisti
di beni e servizi», il documento che le amministrazioni
adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e
servizi da disporre nel biennio, necessari al
soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati
dall'amministrazione preposta;
ggggg-sexies) «programma triennale dei lavori
pubblici», il documento che le amministrazioni adottano al
fine di individuare i lavori da avviare nel triennio,
necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e
valutati dall'amministrazione preposta;
ggggg-septies) «elenco annuale dei lavori»,
l'elenco degli interventi ricompresi nel programma
triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare
nel corso della prima annualita' del programma stesso;
ggggg-octies) «elenco annuale delle acquisizioni di
forniture e servizi», l'elenco delle acquisizioni di
forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale
di riferimento, da avviare nel corso della prima annualita'
del programma stesso;
ggggg-nonies) «quadro esigenziale», il documento
che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase
antecedente alla programmazione dell'intervento e che
individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione
alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare
gli obiettivi generali da perseguire attraverso la
realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della
collettivita' posti a base dell'intervento, le specifiche
esigenze qualitative e quantitative che devono essere
soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento,
anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla
quale gli interventi stessi sono destinati;
ggggg-decies) «capitolato prestazionale», il
documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche
tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi,
infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l'opera
costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di
requisiti e prestazioni che l'opera deve soddisfare,
stabilendone la soglia minima di qualita' da assicurare
nella progettazione e realizzazione;
ggggg-undecies) «cottimo», l'affidamento della sola
lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad
impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei
requisiti di qualificazione necessari in relazione
all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e non
all'importo del contratto, che puo' risultare inferiore per
effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in
parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da
parte dell'appaltatore.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
legge finanziaria 2000, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in
deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello
Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I
contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi
non sono sottoposti al parere di congruita' economica. Ove
previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere
stipulate con una o piu' imprese alle stesse condizioni
contrattuali proposte dal miglior offerente. Ove previsto
nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate
per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per
specifici ambiti territoriali. Il quarto periodo si applica
anche agli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. ai
sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto
dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15
maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di
cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette
convenzioni e ai relativi contratti stipulati da
amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3,
comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si
applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa
legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere
alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del
presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni
montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a
singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione,
per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni
contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione
gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma
3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9 (Rafforzamento ed efficienza dei processi di
gestione, revisione e valutazione della spesa e
miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti). -
1. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, le parole «31 dicembre 2025.» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026. Le risorse
dei programmi operativi complementari possono essere
utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR).».
2. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma
1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
per favorire l'applicazione delle misure di garanzia per il
rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali
delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 861, dopo le parole «amministrativa e
contabile.» e' aggiunto il seguente periodo: «Limitatamente
agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di
cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare
l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla
base dei propri dati contabili previo invio della
comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi
precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche
soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14,
commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
previa verifica da parte del competente organo di controllo
di regolarita' amministrativa e contabile.»;
b) al comma 862, dopo le parole «la contabilita'
finanziaria,» sono inserite le seguenti: «anche nel corso
della gestione provvisoria o esercizio provvisorio,»;
c) al comma 871, dopo le parole «lettera b),» sono
inserite le seguenti «e le comunicazioni di cui al comma
867 degli enti che si avvalgono della facolta' prevista
dall'ultimo periodo del comma 861».
3. Al fine di favorire la produzione di analisi
sull'impatto su occupazione e retribuzione del lavoro
dipendente e autonomo e su altri fenomeni di interesse
settoriale del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
tramite la stipula di convenzioni o l'avvio di programmi di
ricerca, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle
risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, possono promuovere l'utilizzo a fini di ricerca di
dati provenienti da archivi amministrativi e la loro
integrazione con informazioni provenienti anche da fonti
esterne all'amministrazione originaria.
4. Le convenzioni stipulate ovvero i programmi di
ricerca di cui al comma 3 sono pubblicati nel sito internet
istituzionale delle amministrazioni coinvolte e specificano
gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti
utilizzate, le misure di sicurezza, i titolari del
trattamento nonche' i tempi di conservazione e ogni altra
garanzia adottata per tutelare la riservatezza degli
interessati, coerentemente con l'articolo 5 del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016. In ogni caso, i dati trattati sono privati di
ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta
delle unita' statistiche sottostanti.
5. Le amministrazioni provvedono alle attivita'
previste dai commi 3 e 4 con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed
esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su
autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il
Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle
disponibilita' del conto corrente di tesoreria centrale
«Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del
Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di
cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, con proprio decreto, puo' disporre
anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei
progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di
motivate richieste presentate dalle amministrazioni
centrali titolari degli interventi PNRR. Gli schemi dei
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati
ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere ai
fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono
resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi
i quali i decreti possono essere comunque adottati. Per i
soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente
comma costituiscono trasferimenti di risorse per la
realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.
7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono
tempestivamente reintegrate al predetto conto corrente di
tesoreria, dalle medesime amministrazioni titolari degli
interventi, a valere sui pertinenti stanziamenti di
bilancio.
8. Ai fini del rafforzamento delle attivita', degli
strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e
dei processi di revisione e valutazione della spesa, presso
il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, e' istituito il
Comitato scientifico per le attivita' inerenti alla
revisione della spesa, con funzioni di indirizzo e
programmazione delle attivita' di analisi e di valutazione
della spesa e di supporto alla definizione della proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze per
l'applicazione dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Il Comitato opera in coerenza con le linee
guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e
con i conseguenti specifici indirizzi del Ministro
dell'economia e delle finanze. Il Comitato indica i criteri
e le metodologie per la definizione dei processi e delle
attivita' di revisione della spesa, nonche' gli obiettivi
da perseguire. Il Comitato e' composto dal Ragioniere
generale dello Stato, che assume le funzioni di Presidente,
o da un suo delegato individuato in relazione alla materia
trattata, nonche' da un rappresentante della Banca
d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) e da un rappresentante della Corte dei
conti, designati dalle rispettive amministrazioni. Possono
essere chiamati a far parte del Comitato fino a due esperti
di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta
competenza in materia di finanza pubblica e di valutazione
delle politiche pubbliche, individuati dal Presidente del
Comitato nell'ambito delle istituzioni pubbliche, delle
universita', degli enti e istituti di ricerca. Alle
riunioni del Comitato possono essere invitati
rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti
esterni con professionalita' inerenti alle materie
trattate. Con decreto del Presidente sono disciplinati
composizione e funzionamento del Comitato. La
partecipazione alle riunioni del Comitato non da' diritto
alla corresponsione di compensi, indennita', gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati. Alle spese di funzionamento del Comitato si
provvede nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
9. Per le attivita' istruttorie e di segreteria del
Comitato scientifico di cui al comma 8 e' istituita, presso
il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unita'
di missione, che svolge anche attivita' di segreteria
tecnica, cui e' preposto un dirigente di livello generale e
due dirigenti di livello non generale, con corrispondente
incremento della dotazione organica dirigenziale. L'Unita'
di missione, anche in collaborazione con gli ispettorati
generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, svolge attivita' di analisi e valutazione della
spesa sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro
definiti dal Comitato scientifico di cui al comma 8.
L'Unita' di missione, nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
collabora alle attivita' necessarie alla definizione degli
obiettivi di spesa dei Ministeri e dei relativi accordi,
nonche' al successivo monitoraggio e all'elaborazione delle
relative relazioni. L'Unita' di missione concorre
all'attivita' dei nuclei di analisi e valutazione della
spesa di cui all'articolo 39 della citata legge n. 196 del
2009. Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la
spesa di euro 571.571 annui a decorrere dall'anno 2022 e il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
conferire gli incarichi di livello dirigenziale non
generale di cui al presente comma in deroga ai limiti
percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108.
10. Per il rafforzamento delle strutture del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi
inclusi l'Unita' di missione di cui al comma 9 e i Nuclei
di valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' per le attivita' di
implementazione dei processi di redazione del bilancio di
genere e del bilancio ambientale, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato per il biennio
2021-2022, a reclutare con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica,
un contingente di 40 unita' di personale da inquadrare
nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo
svolgimento delle procedure di mobilita', mediante
l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o
scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.864.375 annui
a decorrere dall'anno 2022. Anche in considerazione delle
esigenze di cui al presente comma, all'articolo 1, comma
884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «per gli anni 2021 e 2022».
11. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal
presente articolo il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato puo' altresi' avvalersi del supporto di societa' a
prevalente partecipazione pubblica, nonche' di un
contingente massimo di 10 esperti, ai sensi dell'articolo
7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
di comprovata qualificazione professionale, fino a un
importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo
incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro
500.000. I nominativi degli esperti selezionati, le loro
retribuzioni e i loro curricula sono resi pubblici nel sito
internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro
trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti delle
rispettive nomine, nel rispetto degli obblighi di
pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
Per le medesime finalita' il Dipartimento e' autorizzato a
stipulare convenzioni con universita', enti e istituti di
ricerca. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata
la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
12. Le risorse iscritte nel bilancio dello Stato
espressamente finalizzate alla realizzazione degli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
possono essere versate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sui conti correnti
infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello
Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, laddove richiesto da esigenze di
unitarieta' e flessibilita' di gestione del PNRR. Gli
schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi
alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di
trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere
comunque adottati.
13. I fondi esistenti sui conti correnti aperti
presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi
dell'articolo 1, commi 1037 e seguenti della legge 30
dicembre 2020, n. 178, nonche' sulle apposite contabilita'
speciali intestate alle amministrazioni dello Stato per la
gestione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza - Italia non sono soggetti ad esecuzione
forzata. Sui fondi ivi depositati non sono ammessi atti di
sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria
dello Stato, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio.
Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente
notificati non determinano obbligo di accantonamento da
parte delle sezioni medesime.
14. Le attivita' connesse alla realizzazione della
riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza
denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di
un sistema unico di contabilita' economico-patrimoniale»,
inserita nella missione 1, componente 1, dello stesso
Piano, sono svolte dalla Struttura di governance istituita
presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato con determina del Ragioniere generale dello Stato n.
35518 del 5 marzo 2020.
15. Ai fini delle attivita' di cui al comma 14, ai
componenti dello Standard Setter Board, di cui all'articolo
3 della predetta determina del Ragioniere generale dello
Stato, e' riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, un
compenso onnicomprensivo, per un importo annuo non
superiore a 8.000 euro per singolo componente. A tal fine
e' autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di
funzionamento della Struttura di governance, si provvede
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
16. Al fine di favorire la partecipazione degli enti
territoriali alla definizione della riforma 1.15 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, le proposte relative ai
principi e agli standard contabili elaborate dallo Standard
Setter Board di cui al comma 15 sono trasmesse, per il
parere, alla Commissione Arconet di cui all'articolo 3-bis
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
17. Con una o piu' determine del Ragioniere generale
dello Stato, sono apportate le necessarie modifiche alla
citata Determina n. 35518 del 5 marzo 2020, al fine di dare
attuazione a quanto stabilito dai commi 15 e 16.
18. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
3.155.946 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a
3.035.946 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si
provvede per 3.155.946 euro annui a decorrere dall'anno
2022, mediante riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
18-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«A tal fine, con circolare del Ministero dell'economia e
delle finanze sono stabiliti le modalita', le condizioni e
i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei
singoli interventi possono imputare nel relativo quadro
economico i costi per il predetto personale da rendicontare
a carico del PNRR»;
b) al terzo periodo, le parole: «L'ammissibilita'
di tali spese a carico del PNRR» sono sostituite dalle
seguenti: «L'ammissibilita' di ulteriori spese di personale
a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo
periodo».».
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O..
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n.
210.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 591, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022)
«1.-590. Omissis.
591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al
comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di
beni e servizi per un importo superiore al valore medio
sostenuto per le medesime finalita' negli esercizi
finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi
rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al
presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali
resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo
6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594. A
decorrere dall'esercizio 2021, alle spese di natura
corrente del settore informatico dell'INPS non si applicano
i vincoli di spesa di cui al presente comma.
Omissis.».
 
Art. 50
Recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 e
disposizioni in materia di aiuti di Stato.

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) ABE: Autorita' europea di vigilanza (Autorita' bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010»;
b) all'articolo 2, comma 6-bis, dopo le parole «del regolamento (UE) 2016/679» sono inserite le seguenti «e del regolamento (UE) 2018/1725»;
c) all'articolo 7, comma 4, le parole «alle Autorita' di vigilanza europee» sono sostituite dalle seguenti «all'ABE»;
d) all'articolo 14, comma 5, le parole «alle Autorita' di vigilanza europee» sono sostituite dalle seguenti «all'ABE».
2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 6-undecies:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o "APA": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o "ARM": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati»;Q
3) le lettere b), d), e) sono abrogate;
b) all'articolo 1, comma 6-duodecies, la lettera c) e' abrogata;
c) all'articolo 4, comma 2-ter, primo periodo, le parole «servizi di comunicazione dati» sono sostituite dalle seguenti: «APA o ARM»;
d) la rubrica del Titolo I-ter della Parte III e' sostituita dalla seguente «AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI APA E ARM»;
e) all'articolo 79:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La gestione di un APA o di un ARM e' soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della CONSOB, in conformita' a quanto previsto dal Titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. La CONSOB revoca l'autorizzazione concessa ai sensi del presente comma quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 27-sexies del regolamento (UE) n. 600/2014.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La CONSOB pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La CONSOB vigila sui soggetti di cui al comma 1 e sui gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA o di un ARM per accertare che essi rispettino le condizioni di esercizio previste dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. A tali fini la CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies, comma 1, lettere a), b) e d).»;
4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La CONSOB puo' disciplinare con regolamento la procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma 1.»;
f) l'articolo 79-bis e' abrogato;
g) l'articolo 79-ter e' abrogato;
h) l'articolo 79-ter.1 e' abrogato;
i) all'articolo 166:
1) al comma 1, la lettera c-bis) e' sostituita dalla seguente:
«c-bis) gestisce un APA o un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati.»;
2) al comma 3 le parole «i servizi di comunicazione dati» sono sostituite dalle seguenti: «la gestione di un APA o di un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati»;
l) all'articolo 188, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "Sim" o "societa' di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "Sgr" o "societa' di gestione del risparmio"; "Sicav" o "societa' di investimento a capitale variabile"; "Sicaf" o "societa' di investimento a capitale fisso"; "Eu-VECA" o "fondo europeo per il venture capital"; "Eu-SEF" o "fondo europeo per l'imprenditoria sociale"; "ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo termine"; "FCM" o "fondo comune monetario"; "APA" o "dispositivo di pubblicazione autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; "ARM" o "meccanismo di segnalazione autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/ 2014 e dai relativi atti delegati; "mercato regolamentato"; "mercato di crescita per le piccole e medie imprese"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attivita' di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio o della gestione di un APA o di un ARM o dell'attivita' di gestione di mercati regolamentati e' vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle societa' di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e 2017/1131, relativo ai fondi comuni monetari, dai soggetti di cui all'articolo 79, dai mercati regolamentati e dai sistemi registrati come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese, ai sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.»;
m) all'articolo 190.3:
1) alla rubrica, le parole «e dei servizi di comunicazioni dati» sono soppresse;
2) la lettera f) e' abrogata;
n) alla rubrica dell'articolo 190-bis le parole «comunicazioni dati» sono sostituite dalle seguenti: «di APA e di ARM»;
o) all'articolo 194-quinquies, comma 1:
1) alla lettera a-ter) le parole «e 79-ter.1,» sono soppresse;
2) alla lettera a-quater) dopo le parole «e delle relative disposizioni attuative» sono aggiunte, le seguenti: «e, in caso di APA o di ARM, degli articoli 27-octies, paragrafi da 1 a 5, e 27-decies, paragrafi da 1 a 4, del medesimo regolamento».
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54-bis del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2175, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, la CONSOB delibera sulle istanze di autorizzazione presentate ai sensi della Parte III, Titolo I-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel testo previgente alle modifiche apportate dal presente articolo, pervenute prima del 1° ottobre 2021.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. All'articolo 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente:
«1-quater. In ragione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, la disposizione di cui al comma 1 si applica agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, C (2022) 1890, recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", e successive modificazioni.».

Riferimenti normativi

- La direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la
direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio
delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai
mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE)
2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 27 dicembre 2019, n. L 334/155.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 7 e 14 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo:
a) ABE: Autorita' europea di vigilanza (Autorita'
bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n.
1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24
novembre 2010;
b) CAP: indica il decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni
private;
c) Codice dei contratti pubblici: indica il decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei
contratti pubblici;
d) Codice in materia di protezione dei dati
personali: indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196;
e) CONSOB: indica la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
f) Comitato di sicurezza finanziaria: indica il
Comitato di sicurezza finanziaria istituito, con
decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e
disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti
dall'Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al
finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle
armi di distruzione di massa ed all'attivita' di Paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al
fine di dare attuazione alle misure di congelamento
disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea;
g) decreto relativo ai servizi di pagamento: indica
il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante
attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi
di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e
che abroga la direttiva 97/5/CE;
h) DIA: indica la Direzione investigativa
antimafia;
i) DNA: indica la Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo;
l) Direttiva: indica la direttiva (UE) 2015/849 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la
direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata
dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018;
m) FIU: indica le Financial intelligence unit;
n) GAFI: indica il Gruppo di azione finanziaria
internazionale;
o) IVASS: indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni;
p) NSPV: indica il Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza;
q) OAM: indica l'Organismo per la gestione degli
elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei
mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-undecies
TUB;
r) OCF: indica l'organismo di vigilanza e tenuta
dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui
all'articolo 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
s) Stato membro: indica lo Stato appartenente
all'Unione europea;
t) Stato terzo: indica lo Stato non appartenente
all'Unione europea;
u) TUB: indica il testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
v) TUF: indica il testo unico in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
z) TULPS: indica il testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773;
aa) UIF: indica l'Unita' di informazione
finanziaria per l'Italia.
2. Nel presente decreto s'intendono per:
a) Amministrazioni e organismi interessati: le
amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari
di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di
concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli
abilitativi comunque denominati, nei confronti dei soggetti
obbligati e gli organismi preposti alla vigilanza sul
possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita',
prescritti dalla pertinente normativa di settore nei
confronti dei predetti soggetti. Per le esclusive finalita'
di cui al presente decreto rientrano nella definizione di
amministrazione interessata il Ministero dell'economia e
delle finanze quale autorita' preposta alla sorveglianza
dei revisori legali e delle societa' di revisione legale
senza incarichi di revisione legale su enti di interesse
pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, il
Ministero dello sviluppo economico quale autorita' preposta
alla sorveglianza delle societa' fiduciarie non iscritte
nell'albo di cui all'articolo 106 TUB;
b) attivita' criminosa: la realizzazione o il
coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non
colposo;
c) Autorita' di vigilanza di settore: la Banca
d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorita' preposte
alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e
finanziari, dei revisori legali e delle societa' di
revisione legale con incarichi di revisione legale su enti
di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime
intermedio e la Banca d'Italia nei confronti degli
operatori non finanziari che esercitano le attivita' di
custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o
valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza
della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, limitatamente
all'attivita' di trattamento delle banconote in euro, in
presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8
del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;
d) banca di comodo: la banca o l'ente che svolge
funzioni analoghe ad una banca che non ha una struttura
organica e gestionale significativa nel paese in cui e'
stato costituito e autorizzato all'esercizio dell'attivita'
ne' e' parte di un gruppo finanziario soggetto a
un'efficace vigilanza su base consolidata;
e) beneficiario della prestazione assicurativa:
1. la persona fisica o l'entita' diversa da una
persona fisica che, sulla base della designazione
effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha diritto di
percepire la prestazione assicurativa corrisposta
dall'impresa di assicurazione;
2. l'eventuale persona fisica o entita' diversa
da una persona fisica a favore della quale viene effettuato
il pagamento su disposizione del beneficiario designato;
f) cliente: il soggetto che instaura rapporti
continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene
una prestazione professionale a seguito del conferimento di
un incarico;
g) conti correnti di corrispondenza e rapporti ad
essi assimilabili: conti tenuti dalle banche per il
regolamento dei servizi interbancari e gli altri rapporti
comunque denominati, intrattenuti tra enti creditizi e
istituti finanziari, utilizzati per il regolamento di
transazioni per conto dei clienti degli enti
corrispondenti;
h) conferimento di un incarico: attribuzione di un
mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle
caratteristiche dell'attivita' istituzionalmente svolta dai
soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e
finanziari e dagli altri operatori finanziari, al
compimento di una prestazione professionale,
indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o
dalle modalita' e dalla tempistica di corresponsione del
medesimo;
i) congelamento di fondi: il divieto, in virtu' dei
regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di
movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o
gestione dei fondi o di accesso ad essi, cosi' da
modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la
proprieta', il possesso, la natura, la destinazione o
qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi,
compresa la gestione di portafoglio;
l) congelamento di risorse economiche: il divieto,
in virtu' dei regolamenti comunitari e della normativa
nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di
ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo
delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente
esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la
costituzione di diritti reali di garanzia;
m) conti di passaggio: rapporti bancari di
corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra
intermediari bancari e finanziari, utilizzati per
effettuare operazioni in nome proprio e per conto della
clientela;
n) dati identificativi: il nome e il cognome, il
luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il
domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, e, ove
assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti
diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale
e, ove assegnato, il codice fiscale;
o) denaro contante: le banconote e le monete
metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso
legale;
p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in
nome e per conto del cliente o a cui siano comunque
conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di
operare in nome e per conto del cliente;
q) fondi: le attivita' ed utilita' finanziarie di
qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati,
possedute, detenute o controllate, anche parzialmente,
direttamente o indirettamente, ovvero per interposta
persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati,
ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che
agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi,
compresi a titolo meramente esemplificativo:
1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari,
le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di
pagamento;
2) i depositi presso enti finanziari o altri
soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di
qualsiasi natura;
3) i titoli negoziabili a livello pubblico e
privato nonche' gli strumenti finanziari come definiti
nell'articolo 1, comma 2, TUF;
4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed
incrementi di valore generati dalle attivita';
5) il credito, il diritto di compensazione, le
garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni
finanziari;
6) le lettere di credito, le polizze di carico e
gli altri titoli rappresentativi di merci;
7) i documenti da cui risulti una partecipazione
in fondi o risorse finanziarie;
8) tutti gli altri strumenti di finanziamento
delle esportazioni;
9) le polizze assicurative concernenti i rami
vita, di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
r) gruppo: il gruppo bancario di cui all'articolo
60 TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di
cui all'articolo 109 TUB e disposizioni applicative, il
gruppo di cui all'articolo 11 TUF e disposizioni
applicative, il gruppo individuato ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera r-bis) CAP e disposizioni applicative
limitatamente alle societa' controllate di cui all'articolo
210-ter, commi 2 e 3, CAP, nonche' le societa' collegate o
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
s) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli
assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli
altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia
postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le
carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze
assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro
strumento a disposizione che permetta di trasferire,
movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi,
valori o disponibilita' finanziarie;
t) operazione: l'attivita' consistente nella
movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di
mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a
contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la
stipulazione di un atto negoziale, a contenuto
patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attivita'
professionale o commerciale;
u) operazioni collegate: operazioni tra loro
connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di
carattere giuridico patrimoniale;
v) operazione frazionata: un'operazione unitaria
sotto il profilo del valore economico, di importo pari o
superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta
in essere attraverso piu' operazioni, singolarmente
inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi
ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette
giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione
frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
z) operazione occasionale: un'operazione non
riconducibile a un rapporto continuativo in essere;
costituisce operazione occasionale anche la prestazione
intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad
esecuzione istantanea, resa in favore del cliente;
aa) organismo di autoregolamentazione: l'ente
esponenziale, rappresentativo di una categoria
professionale, ivi comprese le sue articolazioni
territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento
vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di
controllo della categoria, di verifica del rispetto delle
norme che disciplinano l'esercizio della professione e di
irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti,
delle sanzioni previste per la loro violazione;
bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi non
appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti
presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi
nazionali di prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla
Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli
articoli 9 e 64 della direttiva;
cc) personale: i dipendenti e coloro che comunque
operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato,
anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato,
ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta
fuori sede di cui all'articolo 31, comma 2, del TUF nonche'
i produttori diretti e i soggetti addetti
all'intermediazione di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere c) ed e), CAP;
dd) persone politicamente esposte: le persone
fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di
un anno importanti cariche pubbliche, nonche' i loro
familiari e coloro che con i predetti soggetti
intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito
elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno
occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono
o hanno ricoperto la carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del
Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario,
Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di
capoluogo di provincia o citta' metropolitana, Sindaco di
comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti
nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo,
consigliere regionale nonche' cariche analoghe in Stati
esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di
partiti politici;
1.4 giudice della Corte Costituzionale,
magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei
conti, consigliere di Stato e altri componenti del
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
siciliana nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche
centrali e delle autorita' indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero
cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado
apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati
esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione,
direzione o controllo delle imprese controllate, anche
indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero
ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria,
dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e citta'
metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente
non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8 direttore generale di ASL e di azienda
ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli
altri enti del servizio sanitario nazionale;
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo
di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in
organizzazioni internazionali;
2) sono familiari di persone politicamente
esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in
unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
alla persona politicamente esposta, i figli e i loro
coniugi nonche' le persone legate ai figli in unione civile
o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone
politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti
legami:
3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente
decreto detengono, congiuntamente alla persona
politicamente esposta, la titolarita' effettiva di enti
giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che
intrattengono con la persona politicamente esposta stretti
rapporti d'affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo
formalmente il controllo totalitario di un'entita'
notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a
beneficio di una persona politicamente esposta;
ee) prestatori di servizi relativi a societa' e
trust: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a
terzi, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi:
1) costituire societa' o altre persone
giuridiche;
2) occupare la funzione di dirigente o di
amministratore di una societa', di socio di un'associazione
o una funzione analoga nei confronti di altre persone
giuridiche o provvedere affinche' un'altra persona occupi
tale funzione;
3) fornire una sede legale, un indirizzo
commerciale, amministrativo o postale e altri servizi
connessi a una societa', un'associazione o qualsiasi altra
entita' giuridica;
4) svolgere la funzione di fiduciario in un trust
espresso o in un istituto giuridico affine o provvedere
affinche' un'altra persona occupi tale funzione;
5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di
un'altra persona o provvedere affinche' un'altra persona
svolga tale funzione, purche' non si tratti di una societa'
ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e
sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla
normativa dell'Unione europea o a norme internazionali
equivalenti;
f.f.) prestatori di servizi relativi all'utilizzo
di valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che
fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online,
servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla
conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da
ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni
digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in
altre valute virtuali nonche' i servizi di emissione,
offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro
servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o
all'intermediazione nello scambio delle medesime valute;
f.f.-bis) prestatori di servizi di portafoglio
digitale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a
terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di
salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei
propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e
trasferire valute virtuali;
gg) prestazione professionale: una prestazione
intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a
seguito del conferimento di un incarico, della quale si
presume che abbia una certa durata;
hh) Pubbliche amministrazioni: le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le societa'
partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro
controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea
nonche' i soggetti preposti alla riscossione dei tributi
nell'ambito della fiscalita' nazionale o locale, quale che
ne sia la forma giuridica;
ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la
struttura, stabilito nel territorio della Repubblica,
designato dagli istituti di moneta elettronica, quali
definiti all'articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della
direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di
pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della
direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione
centrale in altro Stato membro, che operano, senza
succursale, sul territorio nazionale tramite i soggetti
convenzionati e gli agenti di cui alla lettera nn);
ll) rapporto continuativo: un rapporto di durata,
rientrante nell'esercizio dell'attivita' di istituto svolta
dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica
operazione;
mm) risorse economiche: le attivita' di qualsiasi
tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili,
ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che
non sono fondi ma che possono essere utilizzate per
ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o
controllate, anche parzialmente, direttamente o
indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o
giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte
di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o
sotto la direzione di questi ultimi;
nn) soggetti convenzionati e agenti: gli
operatori convenzionati ovvero gli agenti, comunque
denominati, diversi dagli agenti in attivita' finanziaria
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, commi
2 e 6, TUB, di cui i prestatori di servizi di pagamento e
gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi
quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in
altro Stato membro, si avvalgono per l'esercizio della
propria attivita' sul territorio della Repubblica italiana;
oo) soggetti designati: le persone fisiche, le
persone giuridiche, i gruppi e le entita' designati come
destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti
comunitari e della normativa nazionale;
pp) titolare effettivo: la persona fisica o le
persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della
quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto
continuativo e' istaurato, la prestazione professionale e'
resa o l'operazione e' eseguita;
qq) valuta virtuale: la rappresentazione digitale
di valore, non emessa ne' garantita da una banca centrale o
da un'autorita' pubblica, non necessariamente collegata a
una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di
scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalita' di
investimento e trasferita, archiviata e negoziata
elettronicamente.
3. Con specifico riferimento alle disposizioni di cui
al Titolo IV del presente decreto, s'intendono per:
a) attivita' di gioco: l'attivita' svolta, su
concessione dell'Agenzia dogane e monopoli dai prestatori
di servizi di gioco, ad esclusione dei giochi numerici a
quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione
istantanea e differita e dei concorsi pronostici su base
sportiva ed ippica;
b) cliente: il soggetto che richiede, presso un
prestatore di servizi di gioco, un'operazione di gioco;
c) concessionario di gioco: la persona giuridica di
diritto pubblico o privato che offre, per conto dello
Stato, servizi di gioco;
d) conto di gioco: il conto, intestato al cliente,
aperto attraverso un concessionario di gioco autorizzato,
sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate
su canale a distanza nonche' le attivita' di ricarica e i
prelievi;
e) contratto di conto di gioco: il contratto
stipulato tra il cliente e il concessionario di gioco per
l'apertura del conto di gioco e alla cui stipula e'
subordinata la partecipazione a distanza al gioco;
f) distributori: le imprese private che, su base
convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la
gestione di qualsiasi attivita' di gioco;
g) esercenti: titolari degli esercizi pubblici in
cui viene svolta l'attivita' di gioco;
h) operazione di gioco: un'operazione atta a
consentire, attraverso i canali autorizzati, la
partecipazione a uno dei giochi del portafoglio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a fronte del
corrispettivo di una posta di gioco in denaro;
i) videolottery (VLT): l'apparecchio da
intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6 lettera
b), TULPS, terminale di un sistema di gioco complesso la
cui architettura e' allocata presso il concessionario.»
«Art. 2 (Finalita' e principi). - 1. Le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano a fini di
prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e
finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del
terrorismo. Le eventuali limitazioni alle liberta' sancite
dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al
presente decreto, sono giustificate ai sensi degli articoli
45, paragrafo 3, e 52, paragrafo 1, del medesimo Trattato.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il presente
decreto detta misure volte a tutelare l'integrita' del
sistema economico e finanziario e la correttezza dei
comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.
Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al
tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione
professionale, al prodotto o alla transazione e la loro
applicazione tiene conto della peculiarita' dell'attivita',
delle dimensioni e della complessita' proprie dei soggetti
obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro
carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle
informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della
propria attivita' istituzionale o professionale.
3. L'azione di prevenzione e' svolta in coordinamento
con le attivita' di repressione dei reati di riciclaggio,
di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento
del terrorismo.
4. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per
riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni,
effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da
un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale
attivita', allo scopo di occultare o dissimulare l'origine
illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia
coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale
natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento,
proprieta' dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati
essendo a conoscenza che tali beni provengono da
un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale
attivita';
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di
beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione,
che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una
partecipazione a tale attivita';
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle
lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale
atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare,
istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di
agevolarne l'esecuzione.
5. Il riciclaggio e' considerato tale anche se le
attivita' che hanno generato i beni da riciclare si sono
svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza,
l'intenzione o la finalita', che debbono costituire un
elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere
dedotte da circostanze di fatto obiettive.
6. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per
finanziamento del terrorismo qualsiasi attivita' diretta,
con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla
provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia
o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e
risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto
o in parte, utilizzabili per il compimento di una o piu'
condotte, con finalita' di terrorismo secondo quanto
previsto dalle leggi penali cio' indipendentemente
dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse
economiche per la commissione delle condotte anzidette.
6-bis. Il trattamento dei dati personali effettuato
per le finalita' di cui al comma 1 e' considerato di
interesse pubblico ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e
del regolamento (UE) 2018/1725, del Parlamento europeo e
del Consiglio e della relativa normativa nazionale di
attuazione.»
«Art. 7. (Autorita' di vigilanza di settore). - 1. Le
Autorita' di vigilanza di settore verificano il rispetto,
da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli
obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative
disposizioni di attuazione. A tal fine:
a) adottano nei confronti dei soggetti
rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del
presente decreto in materia di organizzazione, procedure e
controlli interni e di adeguata verifica della clientela;
b) verificano l'adeguatezza degli assetti
organizzativi e procedurali dei soggetti obbligati
rispettivamente vigilati;
c) definiscono procedure e metodologie per la
valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del
terrorismo cui gli intermediari rispettivamente vigilati
sono esposti nell'esercizio della propria attivita';
d) esercitano i poteri attribuiti dal presente
decreto anche al fine di assicurare il rispetto delle norme
tecniche di regolamentazione adottate ai sensi della
direttiva."
2. Le Autorita' di vigilanza di settore, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni:
a) basano la frequenza e l'intensita' dei controlli
e delle ispezioni di vigilanza in funzione del profilo di
rischio, delle dimensioni e della natura del soggetto
obbligato vigilato;
b) effettuano ispezioni e controlli, anche
attraverso la richiesta di esibizione o trasmissione di
tutti i documenti, gli atti e di ogni altra informazione
utili all'espletamento delle funzioni di vigilanza e
controllo. Nell'esercizio di tali competenze, le autorita'
di vigilanza di settore hanno il potere di convocare i
componenti degli organi di direzione, amministrazione e
controllo e il personale dei soggetti obbligati
rispettivamente vigilati e possono richiedere l'invio, con
le modalita' e nei termini stabiliti nelle disposizioni di
attuazione di cui al comma 1, lettera a), di segnalazioni
periodiche rilevanti per finalita' di prevenzione del
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. I poteri
ispettivi e di controllo previsti dalla presente lettera
possono essere esercitati anche nei confronti dei soggetti
ai quali i soggetti obbligati abbiano esternalizzato
funzioni aziendali essenziali o importanti per
l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, nei limiti
consentiti dal presente decreto e dalla relativa disciplina
attuativa;
c) ordinano ovvero, in caso di inottemperanza
all'ordine di convocare, convocano direttamente gli organi
di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti
obbligati rispettivamente vigilati, fissandone l'ordine del
giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni;
d) adottano provvedimenti aventi ad oggetto il
divieto di nuove operazioni nelle ipotesi di gravi carenze
o violazioni, riscontrate a carico dei soggetti obbligati
rispettivamente vigilati;
e) irrogano, nei limiti delle rispettive
attribuzioni e competenze, le sanzioni previste per
l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, e
delle relative disposizioni di attuazione, da parte dei
soggetti obbligati rispettivamente vigilati.
3. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma
1, le autorita' di vigilanza di settore hanno accesso alle
informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e
trust espressi, contenute in apposita sezione del registro
delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente
decreto.
4. Le autorita' di vigilanza di settore informano
prontamente la UIF e la Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo di situazioni ritenute correlate a
fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria
attivita' istituzionale e forniscono all'ABE ogni
informazione utile all'efficace svolgimento delle
rispettive attribuzioni. Nell'esercizio delle proprie
funzioni di vigilanza su succursali di soggetti obbligati
aventi sede in altro Stato membro nonche' sugli
intermediari bancari e finanziari con capogruppo in un
altro Stato membro, le autorita' di vigilanza di settore
assicurano la cooperazione e forniscono ogni informazione
necessaria alle autorita' di vigilanza dello Stato membro
di appartenenza dei predetti soggetti obbligati o della
societa' capogruppo.
4-bis. Al fine di esercitare la vigilanza sui gruppi,
le autorita' di vigilanza di settore:
a) possono impartire alla capogruppo, con
provvedimenti di carattere generale o particolare,
disposizioni concernenti il gruppo complessivamente
considerato o i suoi componenti, in relazione
all'adempimento degli obblighi disciplinati dal presente
decreto e dalla relativa disciplina attuativa. Le autorita'
di vigilanza di settore possono impartire disposizioni
anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il
gruppo;
b) possono effettuare ispezioni e richiedere
l'esibizione di documenti e gli atti che ritengano
necessari.
4-ter. In caso di gruppi operanti in piu' Stati
membri, le autorita' di vigilanza di settore cooperano con
le autorita' competenti in materia di antiriciclaggio degli
Stati membri in cui sono stabiliti gli intermediari bancari
e finanziari controllati o le succursali del gruppo.
4-quater. Le autorita' di vigilanza di settore
possono richiedere alle autorita' competenti in materia di
antiriciclaggio di altro Stato membro di effettuare
accertamenti presso gli intermediari bancari e finanziari
controllati o le succursali del gruppo, stabiliti nel
territorio di detto Stato, ovvero concordare altre
modalita' delle verifiche.
4-quinquies. Le autorita' di vigilanza di settore, su
richiesta delle autorita' competenti in materia di
antiriciclaggio di altri Stati membri, possono effettuare
ispezioni presso gli intermediari bancari e finanziari con
sede legale in Italia ricompresi nella vigilanza sui gruppi
di competenza delle autorita' richiedenti. Le autorita' di
vigilanza di settore possono consentire che la verifica sia
effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta
ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorita'
competente richiedente, qualora non compia direttamente la
verifica, puo', se lo desidera, prendervi parte.
4-sexies. Al fine di agevolare l'esercizio della
vigilanza nei confronti di gruppi operanti in piu' Stati
membri, le autorita' di vigilanza di settore, sulla base di
accordi con le autorita' competenti in materia di
antiriciclaggio, definiscono forme di collaborazione e
coordinamento, possono istituire collegi di supervisori e
partecipare ai collegi istituiti da altre autorita'. In
tale ambito, le autorita' di vigilanza di settore possono
concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di
funzioni.»
«Art. 14 (Analisi nazionale del rischio). - 1. Il
Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle
competenze di cui all'articolo 5, identifica, analizza e
valuta il rischio nazionale di riciclaggio di denaro e di
finanziamento del terrorismo. A tal fine, individua le
minacce piu' rilevanti e le vulnerabilita' del sistema
nazionale di prevenzione, di investigazione e di
repressione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo, i metodi e i mezzi di svolgimento di tali
attivita' e i settori maggiormente esposti al rischio.
L'analisi ha cadenza triennale, salva la facolta' del
Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo
aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni
qualvolta lo ritenga opportuno.
2. L'analisi e' condotta nel rispetto dei criteri
internazionali approvati in materia, dei risultati della
relazione periodica con cui la Commissione europea, ai
sensi dell'articolo 6 della direttiva, identifica, analizza
e valuta i rischi di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo che gravano sul mercato europeo e degli elementi
forniti dalle autorita' partecipanti al Comitato di
sicurezza finanziaria. L'analisi tiene conto dei dati
quantitativi e statistici, forniti dalle autorita' di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a), dalle amministrazioni
e organismi interessati e dagli organismi di
autoregolamentazione, sulla dimensione e l'importanza dei
settori che rientrano nell'ambito di applicazione del
presente decreto, tra cui il numero dei soggetti vigilati
ovvero controllati e l'importanza economica di ciascun
settore. Senza corresponsione di compensi, gettoni,
emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque
denominati, l'analisi puo' essere integrata dal contributo
di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei
ministri e di altre amministrazioni con competenze
specifiche su temi di interesse e puo' avvalersi della
collaborazione di studiosi e rappresentanti del mondo
accademico e delle associazioni private rappresentative
delle categorie interessate.
3. Le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2,
lettera a):
a) concorrono all'analisi di cui al comma 1,
fornendo al Comitato di sicurezza finanziaria ogni
informazione utile, anche in deroga al segreto d'ufficio;
b) riferiscono periodicamente al Comitato di
sicurezza finanziaria sugli esiti delle analisi di
rispettiva competenza, anche al fine di individuare
tipologie di clientela, prodotti, operazioni che per
caratteristiche operative o geografiche necessitano di
specifici interventi;
c) utilizzano l'analisi ai fini della definizione
delle priorita' e della distribuzione delle risorse
necessarie a migliorare il sistema nazionale di prevenzione
e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo e ad ottimizzare l'esercizio delle proprie
competenze in funzione del livello di rischio riscontrato;
d) in occasione della relazione di cui all'articolo
5, comma 7, riferiscono al Comitato di sicurezza
finanziaria delle misure e dei presidi adottati al fine di
mitigare i rischi riscontarti in sede di analisi.
4. I risultati dell'analisi di cui al comma 1, con le
modalita' e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza
finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e
agli organismi di autoregolamentazione ai fini della
valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono
esposti nell'esercizio della propria attivita' e della
predisposizione di misure proporzionali e adeguate al
rischio rilevato.
5. I risultati dell'analisi sono comunicati dal
Comitato di sicurezza finanziaria alla Commissione europea,
all'ABE e alle autorita' rilevanti di altri Stati membri
che ne facciano richiesta.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 commi 6-undecies
e 6-duodecies, 4, la rubrica del Titolo I-ter della Parte
III, 79, 166, 188, 190.3, 190-bis, 194-quinquies del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1
1. - 6-decies. Omissis.
6-undecies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o
"APA": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo
1, punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si
applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3,
del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati;
b) (abrogata);
c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o
"ARM": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo
1, punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si
applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3,
del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati;
d) - e) (abrogate).
6-duodecies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "Stato membro d'origine dell'impresa di
investimento":
1) se l'impresa di investimento e' una persona
fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria
sede principale;
2) se l'impresa di investimento e' una persona
giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede
legale;
3) se, in base al diritto nazionale cui e'
soggetta, l'impresa di investimento non ha una sede legale,
lo Stato membro in cui e' situata la sua direzione
generale;
b) "Stato membro d'origine del mercato
regolamentato": lo Stato membro in cui e' registrato il
mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale di
tale Stato membro detto mercato non ha una sede legale, lo
Stato membro in cui e' situata la propria direzione
generale;
c) (abrogata).
Omissis.»
«Art. 4 (Collaborazione tra autorita' e segreto
d'ufficio). - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e
l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Dette autorita' non possono reciprocamente opporsi il
segreto d'ufficio.
2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche
mediante scambio di informazioni, con le autorita' e i
comitati che compongono il SEVIF e con la Banca Centrale
Europea (BCE) al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea
adempiono agli obblighi di comunicazione e di cooperazione
nei confronti di tali soggetti e delle altre autorita' e
istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione
europea.
2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la
Banca d'Italia possono concludere con le autorita'
competenti degli Stati membri dell'Unione europea, con
l'AESFEM e la BCE accordi di collaborazione, che possono
prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La
Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM e
all'ABE per la risoluzione delle controversie con le
autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in
situazioni transfrontaliere.
2-ter. La Consob e' il punto di contatto per la
ricezione delle richieste di informazioni provenienti da
autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in
materia di servizi e attivita' di investimento svolti da
soggetti abilitati, di sedi di negoziazione e di APA o ARM.
La Consob interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di
competenza di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le
informazioni contestualmente all'autorita' competente dello
Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla
Consob.
3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare,
anche mediante scambio di informazioni, con le autorita'
competenti degli Stati extracomunitari.
4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e
dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
trasmesse a terzi ne' ad altre autorita' italiane, ivi
incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
consenso dell'autorita' che le ha fornite.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare
informazioni:
a) con autorita' amministrative e giudiziarie
nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di
fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti
abilitati;
b) con gli organismi preposti all'amministrazione
dei sistemi di indennizzo;
c) con le controparti centrali e i depositari
centrali;
d) con i gestori delle sedi di negoziazione, al
fine di garantire il regolare funzionamento delle sedi da
essi gestite.
5-bis. Lo scambio di informazioni con autorita' di
Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme
in materia di segreto di ufficio.
6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b),
c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso
del soggetto che le ha fornite. Si puo' prescindere dal
consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.
7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i
poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini
della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle
medesime. Le autorita' competenti di Stati comunitari o
extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla
CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme
previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio
dello Stato, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche
sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da
esse adottati. Le predette autorita' possono chiedere che
venga consentito ad alcuni membri del loro personale di
accompagnare il personale della Banca d'Italia e della
CONSOB durante l'espletamento dell'indagine.
8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto
d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in
possesso della Banca d'Italia.
9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza
su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in
piu' Stati comunitari la Banca d'Italia, nel rispetto delle
condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea
e sulla base di accordi con le autorita' competenti,
definisce forme di collaborazione e coordinamento,
istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi
istituiti da altre autorita'. In tale ambito, la Banca
d'Italia puo' concordare specifiche ripartizioni di compiti
e deleghe di funzioni.
9-bis. La Banca d'Italia, se nell'esercizio della
vigilanza consolidata verifica una situazione di emergenza,
inclusa una situazione descritta all'articolo 18 del
regolamento (UE) n. 1093/2010, o un'evoluzione negativa sui
mercati, che possa compromettere la liquidita' del mercato
e la stabilita' del sistema finanziario in uno Stato membro
dell'Unione europea in cui opera il gruppo individuato ai
sensi dell'articolo 11, informa tempestivamente l'ABE, il
CERS e le pertinenti autorita' competenti, tra cui la
Consob, e comunica tutte le informazioni essenziali allo
svolgimento dei loro compiti.
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in
possesso della CONSOB in ragione della sua attivita' di
vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del
Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i
casi previsti dalla legge per le indagini relative a
violazioni sanzionate penalmente.
11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno
l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte
le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi
di reato.
12. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo
lavorano o hanno lavorato per la Consob, nonche' i
consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si
e' avvalsa, sono vincolati dal segreto d'ufficio.
13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore
collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle
leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio
di informazioni, con le autorita' competenti di Stati
membri dell'Unione europea e con l'AESFEM, la Consob e la
Banca d'Italia stabiliscono con il Ministero della
giustizia, anche sulla base di un protocollo d'intesa, le
modalita' di acquisizione delle informazioni relative alle
sanzioni penali applicate dall'Autorita' giudiziaria, per i
reati di cui all'articolo 2638 del codice civile e agli
articoli 166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis, per la
successiva comunicazione all'AESFEM, ai sensi dell'articolo
195-ter, comma 1-bis.
13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e
fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del
codice di procedura penale, la Consob e la Banca d'Italia
possono richiedere informazioni all'autorita' giudiziaria
procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali
per i reati previsti dal comma 13-bis.»
«Parte III
TITOLO I-ter
AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI APA E ARM»
«Art. 79 (Individuazione dell'autorita'). - 1. La
gestione di un APA o di un ARM e' soggetta ad
autorizzazione preventiva da parte della CONSOB, in
conformita' a quanto previsto dal Titolo IV-bis del
regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati.
La CONSOB revoca l'autorizzazione concessa ai sensi del
presente comma quando ricorrono i presupposti di cui
all'articolo 27-sexies del regolamento (UE) n. 600/2014.
1-bis. La CONSOB pubblica sul proprio sito internet
l'elenco dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1.
2. La CONSOB vigila sui soggetti di cui al comma 1 e
sui gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i
servizi di un APA o di un ARM per accertare che essi
rispettino le condizioni di esercizio previste dal
regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati.
A tali fini la CONSOB esercita i poteri previsti dagli
articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies, comma 1, lettere
a), b) e d).
2-bis. La CONSOB puo' disciplinare con regolamento la
procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma 1.»
«Art. 166 (Abusivismo). - 1. E' punito con la
reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro
quattromila a euro diecimila chiunque, senza esservi
abilitato ai sensi del presente decreto:
a) svolge servizi o attivita' di investimento o di
gestione collettiva del risparmio;
b) offre in Italia quote o azioni di OICR;
c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca
mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti
finanziari o strumenti finanziari o servizi o attivita' di
investimento;
c-bis) gestisce un APA o un ARM a cui si
applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo
3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti
delegati.
2. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita
l'attivita' di consulente finanziario abilitato all'offerta
fuori sede senza essere iscritto nell'albo indicato
dall'articolo 31.
2-bis. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita
l'attivita' di controparte centrale di cui al regolamento
(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 luglio 2012, senza aver ottenuto la preventiva
autorizzazione ivi prevista.
3. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga
servizi o attivita' di investimento o il servizio di
gestione collettiva del risparmio o la gestione di un APA o
di un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista
dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
600/2014 e dai relativi atti delegati ovvero l'attivita' di
cui al comma 2-bis senza esservi abilitata ai sensi del
presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob denunziano
i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei
provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile
ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei
medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a
carico della societa'.»
«Art. 188 (Abuso di denominazione). - 1. L'uso, nella
denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "Sim" o
"societa' di intermediazione mobiliare" o "impresa di
investimento"; "Sgr" o "societa' di gestione del
risparmio"; "Sicav" o "societa' di investimento a capitale
variabile"; "Sicaf" o "societa' di investimento a capitale
fisso"; "Eu-VECA" o "fondo europeo per il venture capital";
"Eu-SEF" o "fondo europeo per l'imprenditoria sociale";
"ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo termine";
"FCM" o "fondo comune mone-tario"; "APA" o "dispositivo di
pubblicazione autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga
prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; "ARM" o
"meccanismo di segnalazione autorizzato" a cui si
applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo
3, del regolamento (UE) n. 600/ 2014 e dai relativi atti
delegati; "mercato regolamentato"; "mercato di crescita per
le piccole e medie imprese"; ovvero di altre parole o
locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in
inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o
delle attivita' di investimento o del servizio di gestione
collettiva del risparmio o della gestione di un APA o di un
ARM o dell'attivita' di gestione di mercati regolamentati
e' vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle
imprese di investimento, dalle societa' di gestione del
risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati
a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai
fondi europei per il venture capital (Eu VECA), n.
346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria
sociale (EuSEF), 2015/760, relativo ai fondi di
investimento europei a lungo termine, e 2017/1131, relativo
ai fondi comuni monetari, dai soggetti di cui all'articolo
79, dai mercati regolamentati e dai sistemi registrati come
un mercato di crescita per le piccole e medie imprese, ai
sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al
divieto previsto dal presente articolo e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque-mila fino
a euro cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una
societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni,
ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale
importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato
e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.»
«Art. 190.3 (Sanzioni amministrative in tema di
disciplina dei mercati). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino
a euro cinque milioni ovvero fino al dieci per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque
milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis:
a) ai gestori delle sedi negoziazione, nel caso di
inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del
titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad
esse;
a-bis) ai gestori dei mercati regolamentati, nel
caso di inosservanza delle disposizioni previste
dall'articolo 90-quinquies, commi 2 e 3;
b) agli internalizzatori sistematici, nel caso di
inosservanza delle disposizioni previste dal capo III del
titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad
esse;
c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi
multilaterali di depositi in euro, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dall'articolo 62-septies e di
quelle emanate in base ad esse;
d) ai membri e ai partecipanti ammessi ai mercati
regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione
nonche' ai clienti di sistemi organizzati di negoziazione,
nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal
capo II del titolo I-bis della parte III e di quelle
emanate in base ad esse;
e);
f) (abrogata).
2. Chiunque viola le disposizioni previste
dall'articolo 68, comma 1, e dalle relative norme
attuative, ovvero viola le misure adottate in base alle
medesime disposizioni e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro
cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una
societa' o un ente, si applica nei confronti di questi
ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
3. Per la violazione delle disposizioni previste
dagli articoli 67-ter, 68, comma 1, e 68-quater, commi 2 e
3, in ragione della gravita' della violazione accertata e
tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis,
puo' essere applicata anche la sanzione amministrativa
accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non
inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, a essere
membro o partecipante di un mercato regolamentato, di un
sistema multilaterale di negoziazione o a essere cliente di
un sistema organizzato di negoziazione.
4. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.»
«Art. 190-bis (Responsabilita' degli esponenti
aziendali e del personale per le violazioni in tema di
disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari
centrali e della gestione accentrata di strumenti
finanziari e dei servizi di APA e di ARM.). - 1. Fermo
restando quanto previsto per le societa' e gli enti nei
confronti dei quali sono accertate le violazioni, per
l'inosservanza delle disposizioni richiamate dagli articoli
188, 189, 190, 190.1, 190.2, commi 1 e 2, 190.3, 190.4, e
190.5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di
direzione o di controllo, nonche' nei confronti del
personale, quando l'inosservanza e' conseguenza della
violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e
ricorrono una o piu' delle seguenti condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla
complessiva organizzazione o sui profili di rischio
aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la
tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrita'
e il corretto funzionamento del mercato;
b) la condotta ha contribuito a determinare la
mancata ottemperanza della societa' o dell'ente a
provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 7,
comma 2, e 12, comma 5-bis;
c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai
sensi dell'articolo 6, commi, 2-septies, 2-octies,
2-novies, o dell'articolo 13, ovvero obblighi in materia di
remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il
personale e' la parte interessata.
2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche'
del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia
contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui
all'articolo 194-quater da parte della societa' o
dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro cinquemila fino a euro cinque milioni.
3. Con il provvedimento di applicazione della
sanzione, in ragione della gravita' della violazione
accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti
dall'articolo 194-bis, la Banca d'Italia o la Consob
possono applicare la sanzione amministrativa accessoria
dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi
e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni
di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti
autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi
pensione.
3-bis. La Banca d'Italia o la Consob, in ragione
della gravita' della violazione accertata e tenuto conto
dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, possono
applicare la sanzione amministrativa accessoria
dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle
funzioni richiamate al comma 3, nel caso in cui al medesimo
soggetto sia stata gia' applicata, due o piu' volte negli
ultimi dieci anni, sempre per le violazioni commesse con
dolo o colpa grave, l'interdizione di cui al comma 3, per
un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.
4. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.»
«Art. 194-quinquies (Pagamento in misura ridotta). -
1. Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine
di trenta giorni dalla notificazione della lettera di
contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della
sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze
previste dal comma 2, le violazioni previste:
a) dall'articolo 190, per la violazione degli
articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 65, e delle relative
disposizioni attuative;
a-bis) dall'articolo 190.1, per la violazione degli
articoli 83-quater, comma 3, 83-novies, comma 1,
83-novies.1, comma 1, 83-duodecies, e delle relative
disposizioni attuative;
a-bis.1);
a-ter) dall'articolo 190.3, per la violazione degli
articoli 64-ter, commi 2, 3 e 4, e delle relative
disposizioni attuative;
a-quater) dall'articolo 190.4, per la violazione
dell'articolo 3, paragrafo 1; dell'articolo 6, paragrafo 1;
dell'articolo 8, paragrafo 1; dell'articolo 10, paragrafo
1; dell'articolo 12, paragrafo 1; dell'articolo 15,
paragrafo 1, primo comma, paragrafo 2 e paragrafo 4,
seconda frase; dell'articolo 18, paragrafo 6, primo comma;
dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, prima frase;
dell'articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3; dell'articolo 26,
paragrafo 1, primo comma, paragrafi da 2 a 5 e 6, primo
comma, e paragrafo 7, commi dal primo al terzo, del
regolamento (UE) n. 600/2014, e delle relative disposizioni
attuative e, in caso di APA o di ARM, degli articoli
27-octies, paragrafi da 1 a 5, e 27-decies, paragrafi da 1
a 4, del medesimo regolamento;
b) dall'articolo 191, comma 5, per la violazione
degli articoli 96 e 101, commi 2 e 3, e relative
disposizioni attuative e dall'articolo 191-ter, comma 2,
per la violazione dell'articolo 101, commi 2 e 3, e
relative disposizioni attuative;
c) dall'articolo 193, commi 1, 1.1 e 1.2, per la
violazione degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b),
114, commi 2 e 7, e dall'articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2 e
2.3, per la violazione dell'articolo 120;
d) dall'articolo 194, comma 2, per la violazione
dell'articolo 142, e dell'articolo 194, comma 2-bis e delle
relative disposizioni attuative.
2. Il pagamento in misura ridotta non puo' essere
effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia
gia' usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti
alla violazione contestata.».
- Il regolamento UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli
strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n.
648/2012 come modificato dal regolamento (UE) 2019/2175,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre
2019, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea n. L 173/84 del 12 giugno 2014.
- Si riporta il testo degli articoli da 79 a 79-ter.1,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52):
«Art. 79 (Individuazione dell'autorita' competente).
- 1. La gestione di un APA o di un ARM e' soggetta ad
autorizzazione preventiva da parte della CONSOB, in
conformita' a quanto previsto dal Titolo IV-bis del
regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati.
La CONSOB revoca l'autorizzazione concessa ai sensi del
presente comma quando ricorrono i presupposti di cui
all'articolo 27-sexies del regolamento (UE) n. 600/2014.
1-bis. La CONSOB pubblica sul proprio sito internet
l'elenco dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1.
2. La CONSOB vigila sui soggetti di cui al comma 1 e
sui gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i
servizi di un APA o di un ARM per accertare che essi
rispettino le condizioni di esercizio previste dal
regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati.
A tali fini la CONSOB esercita i poteri previsti dagli
articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies, comma 1, lettere
a), b) e d).
2-bis. La CONSOB puo' disciplinare con regolamento la
procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma 1.»
«Art. 79-bis (Autorizzazione e revoca). - 1.
L'autorizzazione e' rilasciata a condizione che il
richiedente soddisfi tutti i requisiti derivanti dal
presente titolo. Il gestore di una sede di negoziazione
puo' gestire i servizi di comunicazione dati previa
verifica che esso rispetti le disposizioni del presente
titolo. Il servizio e' inserito nell'autorizzazione del
gestore della sede di negoziazione.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la
Consob rifiuta l'autorizzazione anche se ritiene che le
persone che dirigeranno effettivamente l'attivita' del
fornitore di servizi di comunicazione dati non possiedono i
requisiti di onorabilita' e professionalita' o laddove
esistono ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che
le stesse possano mettere a repentaglio la gestione sana e
prudente e non consentano di tenere adeguatamente conto
degli interessi dei clienti e dell'integrita' del mercato.
3. Il fornitore di servizi di comunicazione dati
fornisce tutte le informazioni, compreso un programma di
attivita' che includa i tipi di servizi previsti e la
struttura organizzativa, necessarie per permettere alla
Consob di accertarsi che tale fornitore abbia adottato, al
momento dell'autorizzazione iniziale, tutte le misure per
adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni del
presente titolo.
4. La Consob disciplina con regolamento il contenuto
e le modalita' di presentazione della domanda di
autorizzazione e iscrive i soggetti autorizzati ai servizi
di comunicazione dati in un registro, accessibile al
pubblico e regolarmente aggiornato.
5. L'autorizzazione specifica i servizi che i
fornitori di servizi di comunicazione dati sono autorizzati
a prestare. Un soggetto autorizzato che intende ampliare la
propria attivita' aggiungendovi altri servizi di
comunicazione dati presenta una richiesta di estensione
dell'autorizzazione.
6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente
articolo e' valida in tutta l'Unione europea.
7. La Consob pronuncia la decadenza
dell'autorizzazione rilasciata a un fornitore di servizi di
comunicazione dati allorche' questo non si avvale
dell'autorizzazione entro dodici mesi.
8. La Consob puo' revocare l'autorizzazione prevista
dal comma 1 quando:
a) il fornitore di servizi di comunicazione dati ha
ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o
con qualsiasi altro mezzo irregolare;
b) il fornitore di servizi di comunicazione dati
non soddisfa piu' le condizioni cui e' subordinata
l'autorizzazione;
c) il fornitore di servizi di comunicazione dati ha
violato in modo grave e sistematico le disposizioni del
presente titolo;
d) il servizio di comunicazione dati e' interrotto
da piu' di sei mesi o il fornitore rinunci espressamente
all'autorizzazione.»
«Art. 79-ter (Requisiti dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione presso il fornitore di servizi
di comunicazione dati). - 1. I membri dell'organo di
amministrazione di un fornitore di servizi di comunicazione
dati soddisfano requisiti di onorabilita', professionalita'
e indipendenza, possiedono conoscenze, competenze ed
esperienze adeguate e dedicano tempo sufficiente
all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Se un gestore del mercato chiede l'autorizzazione
per gestire un APA, un CTP o un ARM e i soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
nell'APA, CTP o ARM sono gli stessi che svolgono le
medesime funzioni nel mercato regolamentato, tali soggetti
sono tenuti al rispetto dei requisiti previsti al comma 1.
3. L'organo di amministrazione di un fornitore di
servizi di comunicazione dati:
a) possiede collettivamente conoscenze, competenze
ed esperienze adeguate per essere in grado di comprendere
le attivita' del fornitore di servizi di comunicazione
dati;
b) definisce dispositivi di governo societario che
garantiscono un'efficace e prudente gestione, compresa la
separazione delle funzioni aziendali sotto un profilo
organizzativo e la prevenzione dei conflitti di interesse,
in modo tale da promuovere l'integrita' del mercato e gli
interessi dei propri clienti.
4. La Consob, con proprio regolamento:
a) specifica i requisiti dell'organo di
amministrazione del fornitore di servizi di comunicazione
dati e dei relativi membri, previsti dal comma 1;
b) stabilisce contenuto, termini e modalita' di
comunicazione alla Consob, da parte del fornitore di
servizi di comunicazione dati, delle informazioni relative
ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo e ai soggetti che dirigono
effettivamente l'attivita' e le operazioni del servizio e
di ogni successivo cambiamento.»
«Art. 79-ter.1 (Requisiti organizzativi dei fornitori
di servizi di comunicazione dati). - 1. I fornitori di
servizi di comunicazione dati dispongono, al momento
dell'autorizzazione e continuativamente, di:
a) dispositivi efficaci al fine di evitare
conflitti di interesse con i clienti. In particolare, un
APA o un ARM che opera anche come gestore del mercato
regolamentato o come impresa di investimento ovvero un
gestore del mercato regolamentato o un APA che gestisce
anche un CTP tratta tutte le informazioni raccolte in modo
non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi
adeguati per tenere separate le differenti aree di
attivita';
b) risorse adeguate e dispositivi di back-up al
fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni
momento.
2. La Consob detta con regolamento:
a) i requisiti organizzativi specifici dei
meccanismi di pubblicazione (APA), dei sistemi consolidati
di pubblicazione (CTP) e dei meccanismi di segnalazione
(ARM);
b) gli elementi minimi che le informazioni rese
pubbliche dall'APA e le informazioni consolidate dal CTP
devono riportare;
c) le disposizioni attuative dell'articolo
4-undecies.
3. Qualora una sede di negoziazione effettui
segnalazioni di operazioni in strumenti finanziari per
conto di un'impresa di investimento, ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014,
essa rispetta le disposizioni previste al comma 1, lettera
b), nonche' le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi
del comma 2, lettera a).».
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 53 (Deroga al divieto di concessione di aiuti
di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali
non rimborsati). - 1. In deroga all'articolo 46, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che vieta ai soggetti
beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui e' obbligatorio
il recupero in esecuzione di una decisione della
Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i suddetti
soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni
determinate dall'epidemia di COVID-19, accedono agli aiuti
previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a
livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e
nella vigenza della comunicazione della Commissione europea
del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive
modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non
rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla
data dell'erogazione.
1-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza
nazionale, in ragione delle straordinarie condizioni
determinate dall'epidemia di COVID-19, l'importo degli
aiuti non rimborsati puo' essere rateizzato fino ad un
massimo di ventiquattro rate mensili, comprensive degli
interessi.
1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma
1-bis e' subordinata all'autorizzazione della Commissione
europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
1-quater. In ragione delle straordinarie condizioni
economiche determinatesi a seguito della grave crisi
internazionale in atto in Ucraina, la disposizione di cui
al comma 1 si applica agli aiuti previsti da atti
legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale,
regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della
comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022,
C (2022) 1890, recante "Quadro temporaneo di crisi per
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", e
successive modificazioni.».
 
Art. 51

Disposizioni in materia di pubblica amministrazione

1. Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2022, entro il limite di spesa di euro 10.236.500 per l'anno 2022. Per la durata e con la scadenza di cui al primo periodo, possono essere altresi' autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2022.
2. La segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, puo' essere integrata di ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
3. All'articolo 1-bis, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole «pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,5 milioni per gli anni dal 2022 al 2026».
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 15.836.500 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede, quanto a 11,832 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, e, quanto a 4.004.500 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
5. Al fine di assicurare la pronta operativita' e la funzionalita' del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga al termine di durata biennale previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la validita' delle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 unita' di personale dirigenziale di seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, bandito con delibera della Commissione RIPAM 7 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 28 settembre 2018, e' prorogata di due anni.
6. L'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, si interpreta nel senso che ciascuna delle sedi della Scuola superiore della magistratura puo' comprendere piu' uffici anche non ubicati nel medesimo immobile, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie della Scuola.
7. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f-quinquies) e' aggiunta la seguente:
«f-sexies) il Consiglio superiore della magistratura, al fine di assicurare la sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura ordinaria.».
8. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, lettera b), dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
«1-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze;»;
b) all'articolo 26, comma 1, lettera a), dopo le parole «Capi di stato maggiore di Forza armata» sono inserite le seguenti: «, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze»;
c) all'articolo 28:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «i Capi di stato maggiore di Forza armata» sono inserite le seguenti: «, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze»;
2) al comma 2, dopo le parole «per i Capi di stato maggiore di Forza armata» sono inserite le seguenti: «, per il Comandante del Comando operativo di vertice interforze,»;
d) all'articolo 29:
1) al comma 1, le parole «, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa,» sono soppresse e le parole «collegamento con i» sono sostituite dalle seguenti: «coordinamento dei»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole «del Comando operativo di vertice interforze» sono inserite le seguenti: «dipende dal Capo di stato maggiore della difesa ed»;
e) all'articolo 88, comma 1, le parole «e di unita' terrestri, navali e aeree» sono sostituite dalle seguenti: «e di unita' terrestri, navali, aeree, cibernetiche e aero-spaziali» e le parole «preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aeree» sono sostituite dalle seguenti: «preposte alla difesa del territorio nazionale, delle vie di comunicazione marittime e aeree, delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico in ambito militare»;
f) all'articolo 92, comma 4, le parole «legge 3 agosto 2007, n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' quelli di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109»;
g) all'articolo 168:
1) al comma 1, dopo le parole «piu' anziano in ruolo» sono inserite le seguenti: «tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente»;
2) al comma 2, le parole «massima di un anno, salvo che nel frattempo non deve cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di eta' o per altra causa;» sono sostituite dalle seguenti: «di un anno, senza possibilita' di proroga o rinnovo. Se, al termine del mandato di un anno, non e' presente in ruolo alcun generale di corpo d'armata che si trova ad almeno un anno dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente, il Vice comandante generale in carica e' confermato nell'incarico sino a un massimo di due anni e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio permanente. Il Vice comandante generale»;
3) al comma 3, le parole «piu' anziano» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e dopo le parole «ordine di anzianita'» sono inserite le seguenti: «tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente»;
h) all'articolo 909, comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) il Comandante del Comando operativo di vertice interforze;»;
i) all'articolo 1094, comma 3, primo periodo, dopo le parole «o di Forza armata,» sono inserite le seguenti: «il Comandante del Comando operativo di vertice interforze,»;
l) all'articolo 1378, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente;».
8-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 174 e' sostituita dalla seguente:
«a) Comando unita' mobili e Comando unita' specializzate, ciascuno retto da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti»;
b) all'articolo 174-bis, comma 2-ter, le parole: «il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversita' e dei parchi» sono sostituite dalle seguenti: «il Comando carabinieri per la tutela forestale e dei parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversita'»;
c) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 826 e' sostituita dalla seguente:
«a) generali di divisione o di brigata: 1»;
d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 827 e' sostituita dalla seguente:
«a) generali di divisione o di brigata: 1»;
e) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 828 e' sostituita dalla seguente:
«a) generali di divisione o di brigata: 1»;
f) la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1047 e' sostituita dalla seguente:
«a) presidente: non inferiore a generale di divisione».
8-ter. Tenuto conto delle specifiche e particolari circostanze che caratterizzano le operazioni svolte dalle forze speciali delle Forze armate e della necessita' di garantire l'immediatezza e la continuita' degli interventi di soccorso, e' istituita la qualifica del «soccorritore militare per le forze speciali», in possesso di titolo conseguito all'esito della frequentazione di appositi corsi di formazione, il quale puo' effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato.
8-quater. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e i percorsi di formazione, da attivare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per le finalita' formative, per l'accesso alla qualifica di cui al comma 8-ter, nonche' i limiti e le modalita' di intervento dei soccorritori militari per le forze speciali.
9. In ragione dell'evento cibernetico che ha interessato i sistemi informatici del Ministero della transizione ecologica, i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, anche autorizzatori, di competenza del Ministero medesimo e pendenti alla data del 6 aprile 2022, ovvero iniziati nei trenta giorni successivi a tale data, sono differiti di sessanta giorni. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai termini relativi ai procedimenti per l'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022.
10. Ferme restando le competenze delle altre Autorita' nazionali gia' designate, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' designata, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, quale autorita' competente a svolgere la vigilanza sull'osservanza, da parte degli operatori del settore, del divieto di cui all'articolo 2-septies del medesimo regolamento (UE) n. 833/2014, introdotto dall'articolo 1, numero 1), del regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1° marzo 2022.
11. Agli oneri derivanti dal comma 8, lettere a), b), c), d), h), i), l), pari a euro 408.813 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 24, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante
misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia:
«Art. 24 (Misure urgenti per la tutela del patrimonio
culturale e per lo spettacolo). - 1. Il Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, al fine di
assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza
delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio degli uffici periferici, puo'
autorizzare, nelle more della pubblicazione dei bandi delle
procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di
Area III, posizione economica F 1, dei profili tecnici gia'
autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, incarichi di collaborazione ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per la durata massima di quindici mesi e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021 e per un importo
massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il
limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di
24 milioni di euro per l'anno 2021. Ai collaboratori
possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico
del procedimento. Ciascun ufficio assicura il rispetto
degli obblighi di pubblicita' e trasparenza nelle diverse
fasi della procedura.
2. Gli incarichi di collaborazione di cui
all'articolo 1, comma 602, secondo periodo, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, possono essere conferiti per un
ulteriore periodo di durata comunque non eccedente il
termine del 31 dicembre 2020. Per l'attuazione del presente
comma e' autorizzata la spesa massima di 25.000 euro per
l'anno 2020.
3. Nelle more delle procedure concorsuali per il
reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, per il Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo la
misura massima di cui all'articolo 1, comma 6, secondo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, puo' essere elevata fino al 15 per cento. Gli
incarichi dirigenziali non generali di cui al presente
comma possono essere conferiti esclusivamente per le
direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle
arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonche'
per istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di
rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale.
Ai fini di cui al presente comma i predetti incarichi
dirigenziali possono essere conferiti esclusivamente al
personale delle aree funzionali del medesimo Ministero,
gia' in servizio a tempo indeterminato e comunque in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contratti
relativi a detti incarichi prevedono una clausola
risolutiva espressa che stabilisce la cessazione
dall'incarico all'atto dell'assunzione in servizio, nei
ruoli del personale del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, dei vincitori del concorso di
cui al comma 5, previo espletamento del corso di cui al
comma 9. La quota di utilizzo eccedente la misura di cui
all'articolo 1, comma 6, secondo periodo del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' comunque previamente
autorizzata dal Ministro per la pubblica amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede comunque a
valere sulle facolta' assunzionali del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo.
4. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle
professioni culturali e di sostenere le attivita' di tutela
e valorizzazione nel settore dei beni culturali, il Fondo
di cui all'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99, e' rifinanziato nella misura di
300.000 euro nell'anno 2020 e di 1 milione di euro annui a
decorrere dal 2021 e ridenominato «Fondo giovani per la
cultura». Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono determinate le modalita' di accesso
al Fondo e di svolgimento delle relative procedure
selettive.
5. Al fine di reclutare personale dotato di
specifiche professionalita' tecniche nei settori della
tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e
del paesaggio, l'accesso alla qualifica dirigenziale
tecnica, nel Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo avviene anche per corso-concorso selettivo
di formazione bandito dalla Scuola Nazionale
dell'Amministrazione, che si avvale, mediante apposita
convenzione, della Scuola dei beni e delle attivita'
culturali, per gli aspetti relativi alle materie
specialistiche, nonche' per i profili organizzativi e
logistici del concorso e del corso-concorso.
6. Il bando di concorso contiene, tra l'altro, il
numero dei posti destinati al corso-concorso, i criteri di
svolgimento della eventuale prova preselettiva e delle
prove di esame, di cui almeno due prove scritte. Il bando
puo' prevedere una terza prova scritta obbligatoria, volta
alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici
compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste
nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica
inerenti all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve
essere preposto.
7. La commissione esaminatrice del concorso e'
nominata con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione ed e' composta da un numero
dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente.
8. Al corso-concorso selettivo di formazione, da
svolgersi presso la Scuola dei beni e delle attivita'
culturali, possono essere ammessi i soggetti muniti di
laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di
laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici
previgenti al regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509, nonche' di dottorato di ricerca, o
diploma di specializzazione, o master di secondo livello
conseguito presso universita' italiane o straniere. Al
corso-concorso possono essere ammessi, altresi', i
dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di
laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici
previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti
in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'
richiesto il possesso della laurea.
9. Il corso-concorso e' coordinato dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione d'intesa con la Scuola dei
beni e delle attivita' culturali e ha la durata massima di
dodici mesi, comprensivi di un periodo di applicazione
presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio. I programmi del corso forniscono ai partecipanti
una formazione complementare rispetto al titolo posseduto
per l'accesso al corso. Durante la partecipazione al corso
e nel periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di
studio a carico della Scuola dei beni e delle attivita'
culturali. Agli allievi del corso-concorso selettivo
dipendenti pubblici e' corrisposto, a cura
dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento
economico complessivo in godimento, senza alcun trattamento
di missione.
10. La percentuale dei posti da riservare al
personale dipendente del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo in possesso dei titoli
richiesti per l'accesso al corso-concorso e' pari nel
massimo al 10 per cento dei posti. Sono ammessi alla
frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del
concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili
maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il
corso-concorso e sono collocati in graduatoria oltre i
posti gia' autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di
graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, al quale il Ministero puo' attingere, fino ad
esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali
vacanti. Il Ministero puo' procedere a bandire nuovi
concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti
al predetto elenco.
11. Per quanto non diversamente disposto si applicano
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in
quanto compatibili.
12. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1,
2 e 4, pari a 4,325 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17
milioni di euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro annui
a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 4,300 milioni di euro per l'anno 2020 e
a 16 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi
dell'articolo 114;
b) quanto a 25.000 euro per l'anno 2020, mediante
utilizzo delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo,
di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
c) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno
2021 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo.
13. All'attuazione dei commi da 5 a 11 la Scuola
Nazionale dell'Amministrazione e la Scuola dei beni e delle
attivita' culturali provvedono nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure):
«Art. 29 (Soprintendenza speciale per il PNRR e
ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR). - 1.
Al fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva
attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero
della cultura e' istituita la Soprintendenza speciale per
il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale
straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.
2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di
tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui
tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal
PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino
nella competenza territoriale di almeno due uffici
periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera
anche avvalendosi, per l'attivita' istruttoria, delle
Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso
di necessita' e per assicurare la tempestiva attuazione del
PNRR, la Soprintendenza speciale puo' esercitare, con
riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i
poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle
Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.
3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza
speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale
archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale
spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione
collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad
interim.
4. Presso la Soprintendenza speciale e' costituita
una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di
ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di
comprovata qualificazione professionale ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per
un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo
incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
1. 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e
50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si
provvede quanto a 1.550.000 euro per l'anno 2021 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali e, quanto a 1.550.000 euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre
2015, n. 208.»..
- Il riferimento al testo dell'articolo 7, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 25.
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante
misure urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1-bis (Misure urgenti per l'attuazione del PNRR
da parte del Ministero della cultura). - 1. Il Ministero
della cultura, al fine di assicurare il funzionamento degli
Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche,
anche nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, per
il triennio 2021-2023 e' autorizzato ad assumere, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le
modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nei
limiti della vigente dotazione organica, in deroga alle
ordinarie procedure di mobilita', un contingente pari a
duecentosettanta unita' di personale non dirigenziale ad
elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area
III, posizione economica F1, del comparto Funzioni
centrali, in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) laurea specialistica, o laurea magistrale, o
diploma di laurea, rilasciato ai sensi della legge 19
novembre 1990, n. 341, in archivistica e biblioteconomia e,
in aggiunta, diploma di specializzazione, o dottorato di
ricerca, o master universitario di secondo livello di
durata biennale in materie attinenti al patrimonio
culturale, oppure diploma di una delle scuole di alta
formazione e di studio che operano presso il Ministero
della cultura o titoli equipollenti;
b) qualunque laurea specialistica, o laurea
magistrale, o diploma di laurea rilasciato ai sensi della
legge 19 novembre 1990, n. 341, e, in aggiunta, diploma di
specializzazione di una delle scuole di alta formazione e
di studio che operano presso la Scuola di specializzazione
in beni archivistici e librari o presso le Scuole di
archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero della
cultura istituite presso gli Archivi di Stato o titoli
equipollenti, oppure dottorato di ricerca o master
universitario di secondo livello di durata biennale in beni
archivistici o equivalente.
2. I bandi per le procedure concorsuali di cui al
comma 1 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza
lavorativa in materia archivistica e biblioteconomica
nell'ambito della pubblica amministrazione, ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
3. Nelle more dello svolgimento delle procedure di
reclutamento di personale di cui ai commi 1 e 2, al fine di
assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle
Soprintendenze archivistiche, nonche' di consentire
l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR, il
Ministero della cultura puo' autorizzare incarichi di
collaborazione a esperti archivisti ai sensi dell'articolo
7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
per la durata massima di ventiquattro mesi, i cui effetti
giuridici ed economici cessano comunque entro la data del
31 dicembre 2023, e per un importo massimo di 40.000 euro
annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2
milioni di euro per l'anno 2021 e di 4 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023. La Direzione generale
Archivi del Ministero della cultura assicura il rispetto
degli obblighi di pubblicita' e trasparenza nelle diverse
fasi della procedura.
4. Gli incarichi di collaborazione di cui al comma 3
sono affidati, previa valutazione dei titoli, a soggetti in
possesso, alternativamente, di uno dei titoli di cui al
comma 1.
5. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di
valorizzazione del patrimonio culturale, il Ministero della
cultura e' autorizzato a coprire, per l'anno 2021, nei
limiti di una spesa annua massima pari a euro 1.501.455,
nel rispetto della vigente dotazione organica nonche' delle
facolta' assunzionali, gia' maturate e disponibili a
legislazione vigente, e dei limiti previsti dalla normativa
vigente, le carenze di personale nei profili professionali
afferenti alle Aree funzionali II e III mediante lo scorri
mento delle proprie vigenti graduatorie regionali di
merito, gia' approvate alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, relative alle
procedure selettive interne per il passaggio, rispettiva
mente, all'Area II e all'Area III, posizioni economiche F1,
assumendo in ordine di graduatoria i candidati attualmente
collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie
regionali nel limite del 20 per cento per ciascuno dei
profili professionali per i quali originariamente sono
state in dette le relative procedure interne.
6. Il Ministero della cultura e' autorizzato ad
avvalersi della societa' Ales Spa per l'attuazione degli
interventi previsti nel PNRR, fino al completamento del
Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto la societa' Ales Spa e' qualificata di
diritto centrale di committenza. Per le finalita' di cui al
primo periodo, alla societa' Ales Spa e' assegnato un
contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,5
milioni per gli anni dal 2022 al 2026.
7. La misura massima del 15 per cento di cui
all'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, puo' essere
incrementata fino a un terzo, tenuto conto della necessita'
di dare attuazione al PNRR.
8. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le
parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2022».
9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, il comma 324 e' abrogato.
10. La dotazione del Fondo per interventi strutturali
di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2027.
11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 5, 7 e 8, pari
ad euro 12.913.792,65, il Ministero della cultura provvede
nei limiti delle proprie facolta' assunzionali, gia'
maturate e disponibili a legislazione vigente. Agli oneri
derivanti dai commi 3, 6 e 10, pari a 7 milioni di euro per
l'anno 2021, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022 e 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle
risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di
cui al comma 9;
b) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190;
c) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4
milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi
da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22
del D.Lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati
dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999,
n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del
1999; Art. 36-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 23 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del D.Lgs n.
267 del 2000). - 1. L'assunzione nelle amministrazioni
pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai
principi del comma 3, volte all'accertamento della
professionalita' richiesta, che garantiscano in misura
adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente
con esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis);
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento
di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
di ricerca o del master universitario di secondo livello o
l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di
ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono
individuate, tra le aree dei settori
scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo
17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti
al titolo di dottore di ricerca o al master universitario
di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle
pertinenti alla tipologia del profilo o livello di
inquadramento.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto
della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del
limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che,
alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione
che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,
con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla
data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre
anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio
2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del
comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui
alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
3-quater.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti
dall'articolo 36.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).
Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure
concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)
assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)
adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella
legge 30 ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo
sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a
livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del
personale sanitario, tecnico e professionale, anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate
di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere
nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei
servizi generali e amministrativi delle istituzioni
scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La
presente disposizione costituisce norma non derogabile dai
contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni
pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni
dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di
vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio
della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici
uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del
bando, con riferimento al luogo di residenza dei
concorrenti, quando tale requisito sia strumentale
all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o
almeno non attuabili con identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di
giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa
in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della
Scuola superiore della magistratura, nonche' disposizioni
in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari,
aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25
luglio 2005, n. 150):
«Art. 1 (Scuola superiore della magistratura). - 1.
E' istituita la Scuola superiore della magistratura, di
seguito denominata: 'Scuola'.
2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in
materia di formazione e aggiornamento dei magistrati.
3. La Scuola e' un ente autonomo, con personalita'
giuridica di diritto pubblico, piena capacita' di diritto
privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale,
negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio
statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme
di legge.
4. Per il raggiungimento delle proprie finalita' la
Scuola si avvale di personale dell'organico del Ministero
della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni,
in numero non superiore a cinquanta unita'.
5. Il personale dell'Amministrazione della giustizia
e' scelto con procedure selettive organizzate dalla Scuola,
in funzione delle esigenze specifiche e delle
corrispondenti competenze professionali. Al termine della
procedura selettiva la Scuola richiede l'assegnazione del
personale selezionato al Ministero della giustizia, che e'
tenuto a provvedere entro quindici giorni dalla richiesta.
La Scuola, di propria iniziativa o a domanda del
dipendente, puo' richiedere al Ministero della giustizia la
revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa
dell'Amministrazione della giustizia e' subordinata al
parere favorevole della Scuola.
6. Il personale in servizio presso la Scuola
superiore della magistratura alla data di entrata in vigore
della presente disposizione rimane assegnato alla Scuola a
norma del comma 5.
7. Il trattamento economico accessorio del personale
del Ministero della giustizia e di quello comandato e' a
carico dalla Scuola. Con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre
sedi della Scuola. Con il medesimo decreto e' individuata
la sede della Scuola in cui si riunisce il comitato
direttivo.».
- Si riporta il testo articolo 51, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante disposizioni urgenti
in materia fiscale e per esigenze indifferibili, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Attivita' informatiche in favore di
organismi pubblici). - 1. Al fine di migliorare l'efficacia
e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di
favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti
ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi
e dei processi attraverso interventi di consolidamento
delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi
informativi e interoperabilita' tra le banche dati, in
coerenza con le strategie del Piano triennale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, la Societa'
di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, puo' offrire servizi
informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi
propri delle pubbliche amministrazioni e delle societa'
pubbliche da esse controllate indicate al comma 2.
L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono
definiti in apposita convenzione.
2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al
comma 1, possono avvalersi della Societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri, al
fine di completare e accelerare la trasformazione digitale
della propria organizzazione, assicurando la sicurezza, la
continuita' e lo sviluppo del sistema informatico;
b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la
sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema
informatico della giustizia amministrativa;
c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare
la sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema
informatico, anche per il necessario adeguamento ai
processi telematici;
d) l'amministrazione di cui all'articolo 3 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dal 1° gennaio
2020, al fine di rendere effettive le norme relative
all'istituzione di un "sistema comunitario di monitoraggio
e di informazione sul traffico navale", ivi incluso il
sistema denominato Port Management and Information System
(PMIS) inerente alla digitalizzazione dei procedimenti
amministrativi afferenti alle attivita' portuali, da
realizzarsi a cura dell'amministrazione marittima, nonche'
di sviluppare, mediante utilizzo degli ordinari
stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, i sistemi informativi a supporto delle
attivita' della stessa amministrazione marittima;
e) la Societa' di cui all'articolo 33, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 al fine
di assicurare e implementare le possibili sinergie con i
sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle
finanze e dell'Agenzia del demanio;
f) la Societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 al fine
di favorire la diffusione, l'evoluzione, l'integrazione e
le possibili sinergie delle piattaforme immateriali
abilitanti la digitalizzazione della PA, di cui al Piano
Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
razionalizzando le infrastrutture sottostanti e le
modalita' di realizzazione;
f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo
alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema
informativo, anche per le esigenze delle istituzioni
scolastiche ed educative statali nonche' per la gestione
giuridica ed economica del relativo personale;
f-ter) l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
(ACN), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 giugno
2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2021, n. 109, con riguardo alla sicurezza, alla
continuita' e allo sviluppo del sistema informatico
necessario per l'esercizio dei propri compiti
istituzionali;
f-quater) il Ministero della salute, al fine della
realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (EDS) di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221;
f-quinquies) l'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (AGENAS), nella qualita' di Agenzia
nazionale per la sanita' digitale, per la gestione dell'EDS
di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012
e per la messa a disposizione alle strutture sanitarie e
sociosanitarie di specifiche soluzioni software, necessarie
ad assicurare, coordinare e semplificare la corretta e
omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano
il Fascicolo sanitario elettronico (FSE);
f-sexies) il Consiglio superiore della
magistratura, al fine di assicurare la sicurezza, la
continuita' e lo sviluppo del sistema informatico del
governo autonomo della magistratura ordinaria.
2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonche'
allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare
l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire
risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico
registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse
automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla
funzione di integrazione e coordinamento dei relativi
archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia
delle entrate, alle regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in
modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi
delle tasse automobilistiche nel citato sistema
informativo.
2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano continuano a
gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche,
anche mediante la cooperazione, regolata da apposito
disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro
automobilistico, acquisendo i relativi dati con le
modalita' di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre
1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al
comma 2-bis.
2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono agli
adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Al fine di favorire il perseguimento degli
obiettivi di cui al comma 1, fermo restando il concorso
della Societa' agli obiettivi di finanza pubblica, alla
Societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 28 e
29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel
rispetto delle direttive dell'azionista e del controllore
analogo.».
- Si riporta il testo degli articoli 25, 26, 28, 29,
88, 92, 168, 174, 174-bis, 826, 827, 828, 909, 1047, 1094,
1378 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 25 (Configurazione della carica di Capo di
stato maggiore della difesa). - 1. Il Capo di stato
maggiore della difesa e' scelto tra gli ufficiali di grado
non inferiore a quello di generale di corpo d'armata
dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della
Marina militare e di generale di squadra aerea
dell'Aeronautica militare, in servizio permanente ovvero
richiamati ai sensi dell'articolo 1094, comma 4, ed e'
nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della difesa.
2. Il Capo di stato maggiore della difesa:
a) dipende direttamente dal Ministro della difesa,
di cui e' l'alto consigliere tecnico-militare e al quale
risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute;
b) e' gerarchicamente sovraordinato:
1) ai Capi di stato maggiore di Forza armata;
1-bis) al Comandante del Comando operativo di
vertice interforze;
2) al Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti
alla stessa Arma;
3) al Segretario generale della difesa per le
attribuzioni tecnico-operative a quest'ultimo affidate;
c) svolge i compiti previsti dal codice, dal
regolamento e dalla legge.
3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di
assenza, impedimento, o vacanza della carica e' sostituito
dal piu' anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di
Forza armata, senza tener conto, ai fini dell'attribuzione
della suddetta anzianita', di eventuali periodi espletati
nella funzione vicaria.»
«Art. 26 (Attribuzioni del Capo di stato maggiore
della difesa). - 1. Il Capo di stato maggiore della difesa,
in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:
a) e' responsabile della pianificazione, della
predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro
complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di
Forza armata, il Comandante del Comando operativo di
vertice interforze e il Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la
pianificazione generale finanziaria e quella operativa
interforze e definisce i conseguenti programmi
tecnico-finanziari;
a-bis) provvede, per le esigenze dei comandi
direttamente dipendenti e degli enti interforze di cui
all'articolo 93 del regolamento, all'impiego operativo e
alla diretta amministrazione dei correlati fondi del
settore funzionamento volti ad assicurare l'efficienza dei
mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche
avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti
degli stanziamenti approvati dal Ministro;
b) assicura i rapporti con le corrispondenti
autorita' militari degli altri Stati;
c) adotta le misure organizzative conseguenti
all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 10,
comma 3;
2. Il Capo di stato maggiore della difesa dirige,
coordina e controlla l'attivita' di polizia militare,
avvalendosi del Comando generale dell'Arma dei carabinieri
per l'elaborazione delle disposizioni di carattere tecnico.
3. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Capo di
stato maggiore della difesa in campo nazionale,
internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel
regolamento.»
«Art. 28 (Comitato dei Capi di stato maggiore delle
Forze armate). - 1. Il Comitato dei Capi di stato maggiore
delle Forze armate e' organo di consulenza del Capo di
stato maggiore della difesa. E' presieduto dal Capo di
stato maggiore della difesa, e ne fanno parte, altresi', il
Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore
di Forza armata, il Comandante del Comando operativo di
vertice interforze e il Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri.
2. Le determinazioni adottate dal Capo di stato
maggiore della difesa, che ne assume la piena
responsabilita', costituiscono disposizioni per i Capi di
stato maggiore di Forza armata, per il Comandante del
Comando operativo di vertice interforze, per il Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai
compiti militari dell'Arma, e per il Segretario generale
della difesa.
3. Le disposizioni regolanti il funzionamento
dell'organo sono contenute nel regolamento.»
«Art. 29 (Comando operativo di vertice interforze). -
1. Il Comando operativo di vertice interforze svolge
funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni
nonche' delle esercitazioni interforze e multinazionali,
assicurando le necessarie forme di coordinamento dei
Comandi operativi di componente delle Forze armate.
1-bis. Il comandante del Comando operativo di vertice
interforze dipende dal Capo di stato maggiore della difesa
ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della difesa sentito il Capo di stato
maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di
generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o
generale di quadra aerea in servizio permanente effettivo.
2. Le norme disciplinanti l'ordinamento del Comando
operativo di vertice interforze sono stabilite nel
regolamento.»
«Art. 88 (Principi in materia di organizzazione). -
1. Lo strumento militare e' volto a consentire la
permanente disponibilita' di strutture di comando e
controllo di Forza armata e interforze, facilmente
integrabili in complessi multinazionali, e di unita'
terrestri, navali, aeree, cibernetiche e aero-spaziali di
intervento rapido, preposte alla difesa del territorio
nazionale, delle vie di comunicazione marittime e aeree,
delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico in
ambito militare; e' finalizzato, altresi', alla
partecipazione a missioni anche multinazionali per
interventi a supporto della pace.
2. Le predisposizioni di mobilitazione, occorrenti ai
fini di cui al comma 1, sono limitate al completamento dei
comandi, enti e unita' in vita.»
«Art. 92 (Compiti ulteriori delle Forze armate). - 1.
Le Forze armate, oltre ai compiti istituzionali propri e
fermo restando l'intervento prestato anche ai sensi
dell'articolo 11, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 in
occasione di calamita' naturali di cui alla predetta legge
e in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza,
forniscono a richiesta e compatibilmente con le capacita'
tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio
contributo nei campi della pubblica utilita' e della tutela
ambientale.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' fornito per le
seguenti attivita':
a) consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di
pianificazione e intervento delle Forze armate in
situazioni di emergenza nazionale;
b) contributo di personale e mezzi alle
amministrazioni istituzionalmente preposte alla
salvaguardia della vita umana in terra e in mare;
c) ripristino della viabilita' principale e
secondaria;
d) pianificazione, svolgimento di corsi e di
attivita' addestrative in tema di cooperazione
civile-militare;
e) trasporti con mezzi militari;
f) campagna antincendi boschivi e interventi
antincendi anche al di fuori di detta campagna, e anche
attraverso la disponibilita', in dipendenza delle proprie
esigenze, di risorse, mezzi e personale delle Forze armate,
in caso di riconosciuta e urgente necessita', su richiesta
delle regioni interessate, giusta quanto previsto
dall'articolo 7, comma 3, lettera c), legge 21 novembre
2000, n. 353, in materia di incendi boschivi;
g) emissioni di dati meteorologici;
h) emissioni bollettini periodici relativi a
rischio-valanghe;
i) rilevamento nucleare, biologico e chimico ed
effettuazione dei relativi interventi di bonifica;
l) svolgimento di operazioni a contrasto
dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti;
m) rilevamento idrooceanografico e
aereofotogrammetrico di zone di interesse e produzione del
relativo supporto cartografico, nonche' scambio di
informazioni, elaborati e dati di natura geotopografica e
geodetica;
n) intervento in emergenze idriche nelle isole
minori delle regioni a statuto ordinario;
o) interventi in camera iperbarica per
barotraumatizzati e ossigenoterapia;
p) interventi sull'ambiente marino a tutela della
fauna, della flora e del monitoraggio delle acque,
attivita' di ricerca ambientale marina e scambio di
informazioni e dati in materia di climatologia;
q) demolizione di opere abusive e ripristino dello
stato dei luoghi, secondo quanto previsto dagli articoli 41
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio
e del mare e del Dipartimento nazionale della protezione
civile, sentiti i Ministri interessati, sono determinate le
modalita' per il perseguimento delle finalita' di cui al
comma 1.
4. Le Forze armate, nell'ambito delle proprie
attribuzioni, svolgono i compiti ulteriori previsti dalla
legge e, in particolare, quelli di cui all'articolo 15 del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall'articolo 12
della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' quelli di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021,
n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2021, n. 109.»
«Art. 168 (Attribuzioni del Vice comandante
generale). - 1. Il Vice comandante generale e' il generale
di corpo d'armata in servizio permanente effettivo piu'
anziano in ruolo tra quelli che si trovano ad almeno un
anno dal limite di eta' per la cessazione dal servizio
permanente ed e' nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa. Il decreto
di nomina e' predisposto dal Comandante generale e
trasmesso dal Capo di stato maggiore della difesa.
2. Rimane in carica con mandato della durata di un
anno, senza possibilita' di proroga o rinnovo. Se, al
termine del mandato di un anno, non e' presente in ruolo
alcun generale di corpo d'armata che si trova ad almeno un
anno dal limite di eta' per la cessazione dal servizio
permanente, il Vice comandante generale in carica e'
confermato nell'incarico sino a un massimo di due anni e
comunque non oltre la data di cessazione dal servizio
permanente. Il Vice comandante generale e' gerarchicamente
preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata
dell'Arma dei carabinieri.
3. Il Ministro della difesa ha facolta' di escludere
il generale di corpo d'armata di cui al comma 1 e proporre
la nomina di quello che lo segue in ordine di anzianita'
tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di
eta' per la cessazione dal servizio permanente.
4. Il Vice comandante generale esercita le funzioni
vicarie in caso di assenza o di impedimento del Comandante
generale e lo coadiuva, assolvendo le funzioni e i compiti
delegati; presiede la commissione ordinaria di avanzamento
degli ufficiali dei carabinieri e su delega del Comandante
generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell'Arma.»
«Art. 174 (Organizzazione mobile e speciale dell'Arma
dei carabinieri). - 1. L'organizzazione mobile e speciale
comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva,
all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite
all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che
svolgono attivita' di elevata specializzazione, a
integrazione, a sostegno o con il supporto
dell'organizzazione territoriale.
2. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola in:
a) Comando unita' mobili e Comando unita'
specializzate, ciascuno retto da generale di corpo
d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di
coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi
dipendenti;
b) Comandi, retti da generale di divisione o di
brigata, che esercitano funzioni di direzione, di
coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette
dipendenze.»
«Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare). - 1.
L'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare
comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva,
all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite
all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che
svolgono attivita' di elevata specializzazione in materia
di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque,
nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel
settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto
dell'organizzazione territoriale.
2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola
in:
a) Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma
dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa,
tramite il comandante generale, per i compiti militari, e
la dipendenza funzionale dal Ministro dell'in-terno, per i
compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente
dal Ministro della transizione ecologica, fatta salva la
dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali del Comando carabinieri per la
tutela agro-alimentare. Il Ministro della transizione
ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela
agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni
riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero,
mentre il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali si avvale del Comando unita' forestali,
ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle
funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo
Ministero. Il Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari e' retto da un generale di corpo d'armata
che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e
di controllo nei confronti dei comandi dipendenti,
collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico
di vice comandante del Comando e' attribuito al generale di
divisione in servizio permanente effettivo del ruolo
forestale;
b) Comandi, retti da generale di divisione o di
brigata, che esercitano funzioni di direzione, di
coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.
2-bis. I reparti istituiti con decreto del Ministro
dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte
dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio
n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre
2001, n. 211, Supplemento ordinario, sono posti alle
dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera a). I
medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione
di Comando carabinieri per la tutela ambientale e la
transizione ecologica e Comando carabinieri per la tutela
agroalimentare.
2-ter. Dal Comando di cui al comma 2, lettera a),
dipendono anche il Comando carabinieri per la tutela
forestale e dei parchi e il Comando carabinieri per la
tutela della biodiversita'.
2-quater. Il Ministro della transizione ecologica, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, definisce gli obiettivi strategici generali
del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie
riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della
transizione ecologica e delle politiche agricole alimentari
e forestali.»
«Art. 826 (Contingente per la tutela del lavoro). -
1. Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle
leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza
sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei
carabinieri, per un contingente complessivo di 660 unita'
in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o
ruoli:
a) generali di divisione o di brigata: 1;
b) tenenti colonnelli/maggiori: 8;
c);
d) ispettori: 246;
e) sovrintendenti: 176;
f) appuntati e carabinieri: 229.
2. Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84
unita' sono distaccate per lo svolgimento dell'attivita' di
vigilanza propria dell'Assessorato del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione
delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza e
sull'assistenza.»
«Art. 827 (Contingente per la tutela del patrimonio
culturale). - 1. E' costituito un contingente di personale
dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 128 unita', da
collocare in soprannumero rispetto all'organico per il
potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del
patrimonio culturale. Il predetto contingente e' cosi'
determinato:
a) generali di divisione o di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 2;
d) ufficiali inferiori: 21;
e) ispettori: 22;
f) sovrintendenti: 28;
g) appuntati e carabinieri: 53.
2. Le disponibilita' di bilancio destinate al
potenziamento di personale e mezzi del Comando carabinieri
per la tutela del patrimonio culturale sono allocate, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le
attivita' culturali.»
«Art. 828 (Contingente per la tutela dell'ambiente).
- 1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma
dei carabinieri, per un totale trecentonovantanove unita',
da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il
potenziamento del Comando carabinieri per la tutela
ambientale e la transizione ecologica. Il predetto
contingente e' cosi' determinato:
a) generali di divisione o di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 1;
d) maggiori: 1;
e) capitani: 3;
f) ufficiali inferiori: 25;
g) ispettori: 244;
h) sovrintendenti: 39;
i) appuntati e carabinieri: ottantaquattro.
2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare gli oneri connessi al
trattamento economico, alla motorizzazione,
all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.»
«Art. 909 (Norme comuni alla riduzione dei quadri). -
1. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri
avviene secondo il seguente ordine:
a) ufficiali in possesso di un'anzianita'
contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno
richiesta;
b) ufficiali che si trovano a non piu' di cinque
anni dai limiti d'eta' del grado rivestito che ne fanno
richiesta;
c) ufficiali promossi nella posizione di «a
disposizione»;
d) ufficiali in servizio permanente effettivo.
2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in
aspettativa:
a) il Capo di stato maggiore della difesa;
b) i Capi di stato maggiore di Forza armata;
b-bis) il Comandante del Comando operativo di
vertice interforze;
c) il Segretario generale del Ministero della
difesa;
d) il Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri;
e) il Comandante generale del Corpo della Guardia
di finanza;
f) gli ufficiali di grado pari a quello degli
ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi
di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza
armata in comandi o enti internazionali.
3. Gli ufficiali collocati in aspettativa per
riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al
raggiungimento del limite di eta'.
4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per
riduzione dei quadri possono chiedere di cessare dal
servizio permanente a domanda.
5. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per
riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per
essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero
della difesa o di altri Ministeri. A essi si applicano le
norme di cui agli articoli 993 e 995.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il
Ministro della difesa, in relazione a motivate esigenze di
servizio delle Forze armate, ha facolta' di richiamare a
domanda gli ufficiali in servizio permanente collocati in
aspettativa per riduzione di quadri.
7. Il comma 6 non si applica nei confronti degli
ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per
riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli
normali.
8. Gli ufficiali transitati nella posizione di
aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal
servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in
servizio, non sono piu' valutati per l'avanzamento.
9. Il personale collocato in aspettativa per
riduzione dei quadri puo' chiedere il trasferimento
anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio
eletto. Il trasferimento e' ammesso una sola volta,
indipendentemente dai richiami in servizio, e non puo' piu'
essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in
congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre
1973, n. 836, e il termine di cui al comma 1, secondo
periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del
definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio e'
riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede
di servizio a seguito di successivi richiami.»
«Art. 1047 (Commissioni permanenti). - 1. Per la
valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a
scelta, per la compilazione dei relativi quadri nonche' per
l'attribuzione delle qualifiche del personale appartenente
a ciascuno dei ruoli marescialli, sergenti e volontari in
servizio permanente, sono istituite presso l'Esercito
italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare
commissioni permanenti.
2. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 e'
cosi' composta:
a) presidente: ufficiale generale;
b) membri ordinari:
1) ufficiali superiori in numero non superiore a
tredici, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di
vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;
2) il piu' anziano del ruolo a cui appartiene il
personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno
considerato e che possa far parte della commissione almeno
per l'intero anno solare;
c) membri supplenti.
3. Per eventuali esigenze connesse alla tempistica
delle operazioni di valutazione e ai carichi di lavoro,
possono essere istituite una o piu' sottocommissioni, le
cui attivita' sono subordinate e funzionali a quella della
commissione di cui al comma 1, dalla quale dipendono. Le
sottocommissioni, ove istituite, sono cosi' composte:
a) presidente: ufficiale di grado inferiore a
quello del presidente della commissione di cui al comma 1 e
non inferiore a tenente colonnello;
b) membri ordinari:
1) ufficiali superiori in numero non superiore a
sette, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di
vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;
2) un militare di grado apicale del ruolo cui
appartiene il personale da valutare alla data del 1°
gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della
commissione almeno per l'intero anno solare;
c) membri supplenti.
4. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad
anzianita' e a scelta e per la compilazione dei quadri del
personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e
appuntati e carabinieri e gradi corrispondenti e' istituita
una commissione permanente per l'Arma dei carabinieri,
costituita come segue:
a) presidente: non inferiore a generale di
divisione;
b) membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei
quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e
il meno anziano quello di segretario; tre luogotenenti o un
brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente
se si tratta di valutazione di personale del ruolo
ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri,
che possano far parte della commissione almeno per l'intero
anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da
effettuare;
b-bis) membri supplenti.
5. Il giudizio di idoneita' per l'avanzamento dei
militari di truppa, che comporta la valutazione delle
qualita', capacita' e attitudini in rapporto ai compiti da
svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze
di quegli incarichi nel reparto, e' espresso da una
apposita commissione costituita presso ciascun corpo o
reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati
dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla
commissione non e' prevista la corresponsione di alcuna
indennita' o compenso ne' rimborso spese.»
«Art. 1094 (Attribuzione dei gradi di vertice). - 1.
L'ufficiale generale o ammiraglio nominato Capo di stato
maggiore della difesa e' promosso, con decorrenza dalla
data della nomina, al grado di generale o ammiraglio.
2. La promozione al grado di generale o ammiraglio
puo' essere conferita esclusivamente all'ufficiale generale
o ammiraglio di cui al comma 1.
2-bis. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati
Capo di stato maggiore della difesa e Segretario generale
del Ministero della difesa sono collocati in soprannumero
agli organici della Forza armata di appartenenza, a
decorrere dal 30 dicembre 2019.
3. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi
di stato maggiore della difesa o di Forza armata, il
Comandante del Comando operativo di vertice interforze, il
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il
Segretario generale del Ministero della Difesa, durano in
carica tre anni e, se non abbiano raggiunto il limite di
eta' al termine del triennio, permangono nell'incarico fino
al limite di eta' e comunque al massimo per un altro anno,
senza possibilita' di proroga o rinnovo. Al termine del
mandato, qualora il personale, di cui al primo periodo, non
abbia raggiunto i limiti di eta' previsti per il grado,
puo' esserne disposto, a domanda, il collocamento in
congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per
raggiungimento dei limiti di eta', con riconoscimento, in
aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del
trattamento pensionistico e dell'indennita' di buonuscita
che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio
fino al limite di eta', compresi gli eventuali aumenti
periodici e i passaggi di classe di stipendio.
4. Gli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma
3, se raggiunti dai limiti di eta', sono richiamati
d'autorita' fino al termine del triennio.»
«Art. 1378 (Autorita' competenti a ordinare
l'inchiesta formale). - 1. La decisione di sottoporre un
militare a inchiesta formale spetta alle seguenti
autorita':
a) al Ministro della difesa se si tratti di:
1) ufficiali generali o colonnelli o gradi
corrispondenti;
2) ufficiali o sottufficiali assegnati a enti,
comandi e reparti di altra Forza armata;
3) militari corresponsabili appartenenti alla
stessa Forza armata, ma dipendenti da autorita' diverse;
4) militari corresponsabili appartenenti a Forze
armate diverse, anche quando ricorre l'ipotesi di
connessione tra i fatti a loro ascritti;
b) al Capo di stato maggiore della difesa,
nell'area di competenza, nei confronti del personale
militare dipendente;
c) al Segretario generale della difesa, se
militare, nei confronti del personale militare dipendente
dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale;
d) ai Capi di stato maggiore, sul personale
militare in servizio presso reparti e uffici dei rispettivi
stati maggiori e organismi centrali di Forza armata;
d-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice
interforze, nell'area di competenza, nei confronti del
personale militare dipendente;
e) al Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri:
1) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
2) per gli altri militari dell'Arma, se non
provvedono le autorita' di cui alle lettere h) e i);
f) ai rispettivi comandanti di Forza armata, di
livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata o
gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e
i volontari in servizio dell'Esercito italiano e
dell'Aeronautica militare, nonche' agli alti comandanti
della Marina militare, per gli ufficiali, i sottufficiali e
i volontari in servizio della Marina militare; ai
comandanti territoriali di livello gerarchico pari a
generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti
competenti in ragione del luogo di residenza
dell'interessato se in congedo;
g) al comandante militare competente a provvedere
per il sottufficiale o per il militare di truppa piu'
elevato in grado o piu' anziano, se vi e'
corresponsabilita' tra sottufficiali o i militari di truppa
della stessa Forza armata dipendenti da comandanti militari
diversi o residenti in territori di competenza di diversi
comandanti militari territoriali, tra quelli sopra
considerati;
h) ai rispettivi comandanti di vertice, di livello
gerarchico pari a generale di corpo d'armata, per gli
ispettori e i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri in
servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale
dipendenza, ai comandanti territoriali di livello
gerarchico pari a generale di corpo d'armata competenti in
ragione del luogo di residenza dell'interessato;
i) ai rispettivi comandanti di corpo per gli
appuntati e carabinieri in servizio, o in caso diverso o in
mancanza di tale dipendenza, al comandante territoriale di
corpo competente in ragione del luogo di residenza
dell'interessato. In caso di corresponsabilita' tra piu'
appuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del
piu' elevato in grado o del piu' anziano. In caso di
corresponsabilita' con militari di altre Forze armate si
provvede ai sensi della lettera g).».
- Il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, n.
L 229/1 del 31 luglio 2014.
- Il regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1°
marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014
concernente misure restrittive in considerazione delle
azioni della Russia che destabilizzano la situazione in
Ucraina, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea, n. L 65/1 del 2 marzo 2022.
 
Art. 51 bis
Disposizioni concernenti il sistema delle camere di commercio della
Regione siciliana

1. All'articolo 54-ter, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «camere di commercio accorpate» sono sostituite dalle seguenti: «camere di commercio oggetto di accorpamento» e dopo le parole: «di comprovata esperienza professionale» sono aggiunte le seguenti: «, che provvede all'adozione di ogni atto strumentale ai fini dell'accorpamento di cui al presente comma e della successione nei rapporti giuridici esistenti, anche nella fase transitoria di liquidazione delle camere di commercio accorpate».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 54-ter, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 54-ter (Riorganizzazione del sistema camerale
della Regione siciliana). - 1. La Regione siciliana, in
considerazione delle competenze e dell'autonomia ad essa
attribuite, puo' provvedere, entro il 31 dicembre 2022, a
riorganizzare il proprio sistema camerale, anche revocando
gli accorpamenti gia' effettuati o in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di
equilibrio economico nonche' del numero massimo di camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto
dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 219, e assicurando alle camere di
commercio di nuova costituzione la dotazione finanziaria e
patrimoniale detenuta da quelle precedentemente esistenti
nella medesima circoscrizione territoriale.
2. Nelle more dell'attuazione della disposizione di
cui al comma 1, sono istituite, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, anche mediante accorpamento e
ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle
camere di commercio esistenti e comunque nel rispetto del
limite numerico previsto dall'articolo 3, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 219 del 2016, le
circoscrizioni territoriali della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Catania e della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani;
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa
con il presidente della Regione siciliana, e' nominato un
commissario per ciascuna delle predette nuove camere di
commercio, scelto tra i segretari generali delle camere di
commercio oggetto di accorpamento o tra il personale
dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti
di comprovata esperienza professionale, che provvede
all'adozione di ogni atto strumentale ai fini
dell'accorpamento di cui al presente comma e della
successione nei rapporti giuridici esistenti, anche nella
fase transitoria di liquidazione delle camere di commercio
accorpate. Gli organi delle camere di commercio accorpate e
ridefinite ai sensi del presente comma decadono a decorrere
dalla nomina dei commissari di cui al primo periodo.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
 
Art. 51 ter
Disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie per inosservanza di
obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2

1. All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «1° febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «1° febbraio 2022» sono inserite le seguenti: «, dopo avere ricevuto la prima dose del ciclo vaccinale primario bidose, alla data del 15 giugno 2022» e le parole: «nel rispetto delle indicazioni e nei» sono sostituite dalle seguenti: «neanche oltre i»;
3) alla lettera c), dopo le parole: «1° febbraio 2022» sono inserite le seguenti: «, dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, alla data del 15 giugno 2022» e la parola: «entro» e' sostituita dalle seguenti: «neanche oltre»;
b) al comma 6, primo periodo, la parola: «centottanta» e' sostituita dalla seguente: «duecentosettanta».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4-sexies del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici) come modificato dalla presente legge:
«Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie). - 1. In caso di
inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui agli articoli
4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti
casi:
a) soggetti che alla data del 15 giugno 2022 non
abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022,
dopo avere ricevuto la prima dose del ciclo vaccinale
primario bidose, alla data del 15 giugno 2022 non abbiano
effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale
primario neanche oltre i termini previsti con circolare del
Ministero della salute;
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022,
dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, alla data
del 15 giugno 2022 non abbiano effettuato la dose di
richiamo successiva al ciclo vaccinale primario neanche
oltre i termini di validita' delle certificazioni verdi
COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in
caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli
articoli 4, 4-bis e 4-ter.
3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1,
nella misura ivi stabilita, e' effettuata dal Ministero
della salute per il tramite dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli
elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale
periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo
Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal
Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal
Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19,
nonche' su quelli per cui non risultano vaccinazioni
comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema
e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla
vaccinazione. Per la finalita' di cui al presente comma, il
Sistema Tessera Sanitaria e' autorizzato al trattamento
delle informazioni su base individuale inerenti alle
somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini
ai sensi dell'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 14
gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 marzo 2021, n. 29, nonche' al trattamento dei dati
relativi agli esenti, acquisiti secondo le modalita'
definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
4. Il Ministero della salute, avvalendosi
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai
soggetti inadempienti l'avvio del procedimento
sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio
di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda
sanitaria locale competente per territorio l'eventuale
certificazione relativa al differimento o all'esenzione
dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e
oggettiva impossibilita'. Entro il medesimo termine, gli
stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle
entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale
comunicazione.
5. L'Azienda sanitaria locale competente per
territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione,
nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione
della comunicazione dei destinatari prevista al comma 4,
previo eventuale contraddittorio con l'interessato,
un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo
vaccinale o all'impossibilita' di adempiervi di cui al
comma 4.
6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in
cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi
l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero
l'impossibilita' di adempiervi, di cui al comma 4,
provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge
24 novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro
duecentosettanta giorni dalla relativa trasmissione, di un
avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
7. In caso di opposizione alla sanzione contenuta
nell'avviso di cui al comma 6 resta ferma la competenza del
Giudice di Pace e l'Avvocatura dello Stato assume il
patrocinio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione,
passivamente legittimata.
8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono
periodicamente versate a cura dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla
contabilita' speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».
 
Art. 52

Misure in materia di societa' pubbliche

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente:
«2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022, la Societa' diviene altresi' soggetto attuatore degli interventi, non ancora completati alla data del 30 aprile 2022, ricompresi nel piano di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; conseguentemente, la Societa' subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresa la gestione della contabilita' speciale n. 6081 intestata al commissario, sorti in relazione alla gestione commissariale di cui all'articolo 61, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, che cessa pertanto di avere efficacia.».
1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e' fissato, per le societa' del comparto energetico, al 31 dicembre 2021.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' incrementata, per l'anno 2022, di 925 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 925 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 recante
disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento
dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina
2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonche' in
materia di divieto di attivita' parassitarie, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A.). - 1. E' autorizzata la costituzione della Societa'
«Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con sede
in Roma, il cui oggetto sociale e' lo svolgimento delle
attivita' indicate al comma 2. La Societa' e' partecipata
dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per
cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione
Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5
per cento ciascuna. La Societa' e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il
controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5,
comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La
Societa' e' iscritta di diritto nell'elenco di cui
all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono
predisposti nel rispetto della normativa in materia di
societa' per azioni e del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica.
2. Lo scopo statutario e' la progettazione nonche' la
realizzazione, quale centrale di committenza e stazione
appaltante, anche stipulando convenzioni con altre
amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, nonche'
delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli
impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla
base di un piano degli interventi predisposto dalla
societa', d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e con le regioni interessate, e
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'autorita' di Governo competente in materia
di sport adottato entro il 31 ottobre 2021. A tale fine, la
Societa' opera in coerenza con le indicazioni del Comitato
Organizzatore e con quanto previsto dal decreto di cui al
primo periodo, relativamente alla predisposizione del piano
degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla
localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e
sociali delle opere, all'ordine di priorita' e ai tempi di
ultimazione delle stesse, nonche' alla quantificazione
dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa
copertura finanziaria. Al medesimo fine e ove ne ricorrano
le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, puo'
nominare uno o piu' commissari straordinari dotati dei
poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Con il
medesimo decreto sono stabiliti i compensi dei Commissari
in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, i cui oneri sono posti a carico dei quadri
economici degli interventi da realizzare o completare.
2-bis. Al fine di assicurare la tempestiva
realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di
amministrazione della Societa', di cui al comma 5 del
presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facolta'
previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2-ter. Per la realizzazione degli interventi
ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente
articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e
sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri
e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992.
2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022, la Societa'
diviene altresi' soggetto attuatore degli interventi, non
ancora completati alla data del 30 aprile 2022, ricompresi
nel piano di cui all'articolo 61, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
conseguentemente, la Societa' subentra nei rapporti
giuridici attivi e passivi, ivi compresa la gestione della
contabilita' speciale n. 6081 intestata al commissario,
sorti in relazione alla gestione commissariale di cui
all'articolo 61, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 50
del 2017, che cessa pertanto di avere efficacia.
3. La Societa' ha durata fino al 31 dicembre 2026. I
rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31
dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del
codice civile.
4. Il capitale sociale e' fissato in 1 milione di
euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno
2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle
finanze, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo ministero, e, quanto alla quota del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro
350.000,00, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145,
comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L'organo di amministrazione della Societa' e'
composto da cinque membri, dei quali tre nominati dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
l'Autorita' di Governo competente in materia di sport, di
cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di
amministratore delegato, e due nominati congiuntamente
dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome
di Trento e di Bolzano. Alle riunioni dell'organo di
amministrazione, puo' partecipare, senza diritto di voto,
l'amministratore delegato della Fondazione di cui
all'articolo 2.
6. Il collegio sindacale della Societa' si compone di
cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' di Governo
competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di
Presidente, e due nominati congiuntamente dalle Regioni
Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano. Non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice
civile.
7. I componenti dell'organo di amministrazione e del
collegio sindacale possono essere revocati soltanto dai
soggetti che li hanno nominati.
8. La Societa' cura il monitoraggio costante dello
stato di avanzamento delle attivita' di cui al comma 2,
informandone periodicamente il Comitato Organizzatore.
9. Per le sue esigenze, la Societa' stipula contratti
di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni
a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applica
l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
10. Alla Societa' si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'articolo 9, comma
1.
11. Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono
attribuite alla Societa' le somme previste alla voce «oneri
di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun
progetto delle opere di cui al comma 2. Tale ammontare e'
commisurato sino al limite massimo del 3 per cento
dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture
ed e' desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel
sistema di monitoraggio di cui al comma 12. Le somme
previste nei quadri economici destinate ai servizi di
ingegneria e architettura restano nella disponibilita'
della Societa', che puo' svolgere direttamente i suddetti
servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure
previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
11-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con l'autorita' di Governo competente in materia di sport,
possono essere individuati gli interventi, tra quelli di
cui al comma 2, caratterizzati da elevata complessita'
progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui
all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108.
12. Il monitoraggio degli interventi di cui al
presente articolo e' realizzato ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono
classificate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026».
12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, primo periodo, la parola:
"riservato" e' sostituita dalla seguente: "autorizzato" e
le parole: "a valere sulle" sono sostituite dalle seguenti:
"con corrispondente riduzione delle";
b) al comma 20:
1) al primo periodo, dopo le parole: "di Trento e
di Bolzano" sono inserite le seguenti: ", che e' resa
sentiti gli enti locali territorialmente interessati";
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il
seguente: "I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi
alle Camere per essere deferiti alle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
12-ter. Alle controversie relative all'approvazione
dei piani approvati ai sensi del presente articolo, alle
procedure di espropriazione, con esclusione di quelle
relative alla determinazione delle indennita'
espropriative, e alle procedure di progettazione,
approvazione e realizzazione degli interventi individuati
negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice
del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intendono per:
a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi
fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorita'
di sistema portuale;
b) «controllo»: la situazione descritta
nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo puo'
sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge
o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni
finanziarie e gestionali strategiche relative all'attivita'
sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le parti
che condividono il controllo;
c) «controllo analogo»: la situazione in cui
l'amministrazione esercita su una societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici
che sulle decisioni significative della societa'
controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
stesso modo dall'amministrazione partecipante;
d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in
cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre
amministrazioni su una societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi. La suddetta
situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) «partecipazione»: la titolarita' di rapporti
comportanti la qualita' di socio in societa' o la
titolarita' di strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi;
g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in
una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il
tramite di societa' o altri organismi soggetti a controllo
da parte della medesima amministrazione pubblica;
h) «servizi di interesse generale»: le attivita' di
produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero
svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero
svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita'
fisica ed economica, continuita', non discriminazione,
qualita' e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche,
nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come
necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni
della collettivita' di riferimento, cosi' da garantire
l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale, ivi
inclusi i servizi di interesse economico generale;
i) «servizi di interesse economico generale»: i
servizi di interesse generale erogati o suscettibili di
essere erogati dietro corrispettivo economico su un
mercato;
l) "societa'": gli organismi di cui ai titoli V e
VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi
come oggetto sociale lo svolgimento di attivita'
consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile;
m) «societa' a controllo pubblico»: le societa' in
cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano poteri
di controllo ai sensi della lettera b);
n) «societa' a partecipazione pubblica»: le
societa' a controllo pubblico, nonche' le altre societa'
partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da
societa' a controllo pubblico;
o) «societa' in house»: le societa' sulle quali
un'amministrazione esercita il controllo analogo o piu'
amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto,
nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene
nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che
soddisfano il requisito dell'attivita' prevalente di cui
all'articolo 16, comma 3;
p) «societa' quotate»: le societa' a partecipazione
pubblica che emettono azioni quotate in mercati
regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data del
31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle
azioni, quotati in mercati regolamentati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 66, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante
misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia:
«Art. 66 (Interventi di rafforzamento patrimoniale).
- 1. Al fine di sostenere programmi di sviluppo e
rafforzamento patrimoniale delle societa' soggette a
controllo dello Stato, nel rispetto del quadro normativo
dell'Unione europea e di settore, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzata la
sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di
patrimonializzazione di societa' controllate per un importo
complessivo fino a 1.500 milioni di euro in conto capitale.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.».
- Si riporta il testo dell'articolo 79, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante
misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
«Art. 79 (Misure urgenti per il trasporto aereo). -
1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 e'
formalmente riconosciuta come calamita' naturale ed evento
eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera
b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. In considerazione dei danni subiti dall'intero
settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza
dell'epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di licenza
di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
adempiono ad oneri di servizio pubblico, sono riconosciute
misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza
diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la
prosecuzione dell'attivita'. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabilite le modalita' di applicazione della presente
disposizione. L'efficacia della presente disposizione e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea.
3. Per l'esercizio dell'attivita' d'impresa nel
settore del trasporto aereo di persone e merci, e'
autorizzata la costituzione di una nuova societa'
interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle
finanze ovvero controllata da una societa' a prevalente
partecipazione pubblica anche indiretta. L'esercizio
dell'attivita' e' subordinato alle valutazioni della
Commissione europea.
4. Ai fini della costituzione della societa' di cui
al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sottoposto
alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta
l'atto costitutivo della societa', sono definiti l'oggetto
sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento
necessario per la costituzione e il funzionamento della
societa'. Con lo stesso decreto e', altresi', approvato lo
statuto della societa', sono nominati gli organi sociali
per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le
remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo
2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i
criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione
degli amministratori investiti di particolari cariche da
parte del consiglio di amministrazione ai sensi
dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le
successive modifiche allo statuto e le successive nomine
dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma
del codice civile. Il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a partecipare al capitale sociale e
a rafforzare la dotazione patrimoniale della societa' di
cui al presente comma con un apporto complessivo di 3.000
milioni di euro, da sottoscrivere e versare anche in piu'
fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione
patrimoniale, anche tramite societa' a prevalente
partecipazione pubblica.
4-bis. In sede di prima applicazione della presente
disposizione, e' autorizzata, con le modalita' di cui al
comma 4, la costituzione della societa' anche ai fini
dell'elaborazione del piano industriale. Il capitale
sociale iniziale e' determinato in 20 milioni di euro, cui
si provvede a valere sul fondo di cui al comma 7. Il
Consiglio di amministrazione della societa' redige ed
approva, entro trenta giorni dalla costituzione della
societa', un piano industriale di sviluppo e ampliamento
dell'offerta, che include strategie strutturali di
prodotto. Il piano industriale puo' prevedere la
costituzione di una o piu' societa' controllate o
partecipate per la gestione dei singoli rami di attivita' e
per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti
pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonche' l'acquisto
o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda
di imprese titolari di licenza di trasporto aereo
rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile,
anche in amministrazione straordinaria. Il piano e'
trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di
competenza, nonche' alle Camere per l'espressione del
parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia. Le Commissioni parlamentari competenti
esprimono parere motivato nel termine perentorio di trenta
giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale si
prescinde dallo stesso. La societa' procede
all'integrazione o alla modifica del piano industriale,
tenendo conto della decisione della Commissione europea.
4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici
essenziali di rilevanza sociale, e nell'ottica della
continuita' territoriale, la societa' di cui al comma 3,
ovvero le societa' dalla stessa controllate o partecipate,
stipula, nel limite delle risorse disponibili, apposito
contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo
economico, e con gli Enti pubblici territorialmente
competenti, anche subentrando nei contratti gia' stipulati
per le medesime finalita' dalle imprese di cui all'ultimo
periodo del comma 4-bis.
5. Alla societa' di cui al comma 3 e alle societa'
dalla stessa partecipate o controllate non si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5-bis. La societa' di cui al comma 3 puo' avvalersi
del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di
cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni.
5-ter. Tutti gli atti connessi all'operazione di cui
al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale
diretta e indiretta e da tasse.
6.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 2 e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico un fondo con una
dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2020. Per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a
4-bis, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di
3.000 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 4-bis del
presente articolo, il Ministero dell'economia e delle
finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie,
industriali e legali nel limite di 300 mila euro per l'anno
2020. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 300 mila euro
per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4,
puo' essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da
operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e
immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve
patrimoniali.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»,
 
Art. 52 bis

Disposizioni in materia di societa' benefit

1. Le somme in conto residui di cui all'articolo 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate, per l'importo di 1 milione di euro, per l'anno 2022.
2. Al comma 2 dell'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «, per l'anno 2021» sono soppresse.
3. Alla compensazione degli effetti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 38-ter, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 38-ter (Promozione del sistema delle societa'
benefit). - 1. Per sostenere il rafforzamento, nell'intero
territorio nazionale, del sistema delle societa' benefit,
di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' riconosciuto un contributo sotto
forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento
dei costi di costituzione o trasformazione in societa'
benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto al
31 dicembre 2021. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino
all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro,
che costituisce limite di spesa.
2. Il credito d'imposta e' riconosciuto nel rispetto
delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis",
al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e al
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti "de minimis" nel settore della pesca e
dell'acquacoltura. Il credito d'imposta e' utilizzabile,
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2-bis. Tra i costi di costituzione o trasformazione
di cui al comma 1 sono compresi quelli notarili e di
iscrizione nel registro delle imprese nonche' le spese
inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza
sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla
trasformazione in societa' benefit. L'importo massimo
utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 2 e'
fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente.
3. Per la promozione delle societa' benefit nel
territorio nazionale, nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo
con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definiti le
modalita' e i criteri di attuazione del presente articolo,
anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265,
comma 5, del presente decreto.
4-bis. Le risorse destinate al riconoscimento del
credito d'imposta di cui al presente articolo sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e sono trasferite
nella contabilita' speciale n. 1778 'Agenzia delle entrate
- fondi di bilancio' per le necessarie regolazioni
contabili.».
- Il riferimento all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015), e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 3.
 
Art. 53
Contabilita' speciale a favore del Commissario straordinario per
l'emergenza della peste suina africana

1. Al fine di assicurare il tempestivo svolgimento dei compiti del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, al comma 2-bis del medesimo articolo 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario nella quale confluiscono le predette risorse allo scopo destinate.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante misure urgenti
per arrestare la diffusione della peste suina africana,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
della diffusione della PSA). - 1. Al fine di assicurare il
corretto e tempestivo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 1 e valutare l'efficacia delle misure adottate
dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e
per gli affari regionali e le autonomie, e' nominato un
Commissario straordinario con compiti di coordinamento e
monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere
per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina
africana e di concorso alla relativa attuazione.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
a) coordina i servizi veterinari delle aziende
sanitarie locali competenti per territorio, le strutture
sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche
regionali nonche' gli enti territorialmente competenti per
le finalita' di cui all'articolo 1;
b) verifica la regolarita' dell'abbattimento e
della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento
delle carcasse di suini nonche' le procedure di
disinfezione svolte sotto il controllo della ASL
competente.
2-bis. Nella zona infetta corrispondente alla zona
soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al
regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione,
del 7 aprile 2021, in conformita' agli articoli 63,
paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687
della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonche' alle
disposizioni previste per la predetta zona soggetta a
restrizione II, le regioni e le province autonome,
unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1,
comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal
Commissario straordinario per la prevenzione, il
contenimento e l'eradicazione della peste suina africana,
ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre
strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento
dei cinghiali selvatici. Per la messa in opera delle
recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente
comma il Commissario straordinario puo' indire procedure di
gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022.
Per la realizzazione degli interventi di cui al presente
comma e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario nella quale
confluiscono le predette risorse allo scopo destinate.
2-ter. L'approvazione, da parte del Commissario
straordinario, del progetto di intervento e del relativo
quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica
utilita' dell'opera ai fini previsti dal testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2-quater. Le recinzioni e le strutture temporanee
amovibili di cui al comma 2-bis sono realizzate in deroga
alle disposizioni dei regolamenti edilizi e a quelle sulla
valutazione di incidenza ambientale e, in presenza di
vincoli paesaggistici, previo parere vincolante della
competente soprintendenza, che si intende espresso
favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene
luogo a ogni effetto dell'autorizzazione paesaggistica.
Qualora le predette recinzioni e strutture temporanee
debbano essere installate su terreni di proprieta' privata,
il Commissario straordinario autorizza, con provvedimento
motivato, l'occupazione d'urgenza e, in deroga al citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, adotta il provvedimento
costitutivo della servitu' di uso pubblico,
predeterminandone la durata e il relativo indennizzo, e lo
comunica all'interessato.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis,
pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte
corrente per il sostegno della filiera suinicola, di cui
all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25.
3. Qualora le regioni o le province autonome non
adottino nel termine previsto i piani di cui all'articolo
1, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri della salute, delle politiche
agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali
e le autonomie, assegna il termine di trenta giorni per
adottare i predetti piani. Decorso inutilmente tale termine
il Consiglio dei ministri, sentita la regione o la
provincia autonoma interessata, su proposta dei Ministri
competenti, ordina al Commissario straordinario di
provvedere in via sostitutiva. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il presidente della regione o della
provincia autonoma interessata. Nell'ipotesi di cui al
secondo periodo il Commissario straordinario adotta il
piano previo parere dell'ISPRA e del Centro di referenza
nazionale per la peste suina. Qualora tali pareri non siano
resi entro il termine di venti giorni dalla richiesta, il
Commissario straordinario procede in ogni caso all'adozione
del piano.
4. Il Commissario straordinario, al fine di
individuare le necessarie misure attuative per il contrasto
della peste suina africana, si avvale del supporto
dell'Unita' centrale di crisi di cui all'articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, operativa presso il
Ministero della salute, integrata con un rappresentante
dell'ISPRA e con un rappresentante del Ministero della
transizione ecologica.
5. Il Commissario straordinario, per l'esercizio dei
compiti assegnati dal presente articolo, si avvale degli
enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici
competenti in materia di malattie animali delle seguenti
amministrazioni: Ministero della salute, Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della
transizione ecologica, regioni, province, Citta'
metropolitane, comuni, Comando Carabinieri per la tutela
della salute, Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, ISPRA, nonche'
puo' avvalersi di un rappresentante della Conferenza dei
direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un
rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie
dell'Universita' di Torino, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. La Direzione generale della
sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero
della salute assicura il necessario supporto per lo
svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario. A
tale fine la Direzione generale della sanita' animale e dei
farmaci veterinari e' potenziata con un contingente massimo
pari a dieci unita' di personale non dirigenziale,
dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso delle
competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti
dal Commissario straordinario per l'espletamento delle
proprie funzioni, con esclusione del personale docente,
educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, nonche' del personale appartenente
ai ruoli della Polizia di Stato e delle Forze armate. Detto
personale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale e
accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta
a carico della medesima.
6. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle
funzioni attribuite dal presente articolo, al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a
situazioni eccezionali, puo' adottare con atto motivato
provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento e del principio di
proporzionalita' tra misure adottate e finalita'
perseguite. Tali provvedimenti sono immediatamente
comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano e alle singole regioni di volta in volta
interessate dal provvedimento.
7. Il Commissario straordinario opera per un periodo
di dodici mesi, prorogabile, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali e per gli affari regionali e le
autonomie, per una sola volta, per un ulteriore periodo di
dodici mesi. Del conferimento o del rinnovo dell'incarico
e' data immediata comunicazione alle Camere e notizia nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. L'incarico di Commissario straordinario e'
compatibile con altri incarichi pubblici ed e' svolto a
titolo gratuito.
9. Sull'attivita' del Commissario straordinario il
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da
lui delegato riferisce periodicamente alle Camere.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano alla Regione Sardegna.».
 
Art. 54
Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalita'

1. All'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b):
1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto puo' essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato»;
2) al terzo periodo, dopo le parole: «complessi di veicoli a otto» sono inserite le seguenti: «o piu'»;
b) al comma 10-bis:
1) alla lettera b), alinea, dopo le parole: «complessi di veicoli a otto» sono inserite le seguenti: «o piu'»;
2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) la disciplina transitoria da applicare, nelle more dell'effettuazione delle verifiche di cui alle lettere a) o b), ivi comprese le eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili, comunque, non oltre il 30 settembre 2023».
2. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole «30 aprile 2022», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada) come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Veicoli eccezionali e trasporti in
condizioni di eccezionalita')
1. E' eccezionale il veicolo che nella propria
configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze
funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli
articoli 61 e 62.
2. E' considerato trasporto in condizioni di
eccezionalita':
a) il trasporto di una o piu' cose indivisibili
che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto
ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel
rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62;
insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate
anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti
dell'art. 61, sempreche' non vengano superati i limiti di
massa stabiliti dall'art. 62;
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti
fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra
naturale, di elementi prefabbricati compositi ed
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di
prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con
veicoli eccezionali, che puo' essere effettuato integrando
il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e
comunque in numero non superiore a sei unita', fino al
completamento della massa eccezionale complessiva posseduta
dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora siano
superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto
dell'articolo 61, il carico puo' essere completato, con
generi della stessa natura merceologica, per occupare
l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o
del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164
e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione
per gli elementi prefabbricati compositi e le
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i
quali si applica sempre il limite delle sei unita'. In
entrambi i casi la predetta massa complessiva non puo'
essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di
autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si
tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86
tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi,
a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a
otto assi. Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il
trasporto puo' essere effettuato con autoveicoli o
complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi
superiore a quello indicato. Nel caso di trasporto
eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate
effettuato mediante complessi di veicoli a otto o piu'
assi, con il decreto di cui al comma 10-bis sono stabilite
le specifiche tecniche e le modalita' indispensabili per il
rilascio della relativa autorizzazione. Fermo quanto
previsto dal comma 10-bis, i richiamati limiti di massa
possono essere superati nel solo caso in cui sia
trasportato un unico pezzo indivisibile.
2-bis. - 10. Omissis.
10-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9-bis, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, da adottare entro il 31 luglio 2022, previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita
l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate
apposite linee guida finalizzate ad assicurare
l'omogeneita' della classificazione e gestione del rischio,
nonche' della valutazione della compatibilita' dei
trasporti in condizioni di eccezionalita' con la
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la
stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della
circolazione. In particolare, le linee guida di cui al
primo periodo definiscono:
a) le modalita' di verifica della compatibilita'
del trasporto in condizioni di eccezionalita' con la
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la
stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della
circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee
guida di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130;
b) le modalita' di rilascio dell'autorizzazione per
il trasporto in condizioni di eccezionalita' per massa
complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante
complessi di veicoli a otto o piu' assi di cui al comma 2,
lettera b), nonche' per i trasporti in condizioni di
eccezionalita' di un unico pezzo indivisibile eccedente i
limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi
comprese:
1) le specifiche attivita' di verifica preventiva
delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della
stabilita' dei manufatti, interessati dal trasporto in
condizioni di eccezionalita', che l'ente e le regioni di
cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in
considerazione del numero e della frequenza dei trasporti
in condizioni di eccezionalita', prima del rilascio
dell'autorizzazione;
2) le specifiche modalita' di verifica della
compatibilita' del trasporto in condizioni di
eccezionalita' con la conservazione delle sovrastrutture
stradali e con la stabilita' dei manufatti;
3) le specifiche modalita' di monitoraggio e
controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti,
interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalita',
differenziate in considerazione del numero e della
frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalita';
4) le specifiche modalita' di transito del
trasporto eccezionale.
b-bis) la disciplina transitoria da applicare,
nelle more dell'effettuazione delle verifiche di cui alle
lettere a) o b), ivi comprese le eventuali misure, anche di
natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del
rischio applicabili, comunque, non oltre il 30 settembre
2023.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,
recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a
tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di
trasporti in condizioni di eccezionalita'). - 1. All'
articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i
limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra
naturale, di elementi prefabbricati compositi ed
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di
prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con
veicoli eccezionali, che puo' essere effettuato integrando
il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e
comunque in numero non superiore a sei unita', fino al
completamento della massa eccezionale complessiva posseduta
dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora siano
superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto
dell'articolo 61, il carico puo' essere completato, con
generi della stessa natura merceologica, per occupare
l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o
del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164
e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione
per gli elementi prefabbricati compositi e le
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i
quali si applica sempre il limite delle sei unita'. In
entrambi i casi la predetta massa complessiva non puo'
essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di
autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si
tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86
tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi,
a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a
otto assi. Nel caso di trasporto eccezionale per massa
complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante
complessi di veicoli a otto assi, con il decreto di cui al
comma 10-bis sono stabilite le specifiche tecniche e le
modalita' indispensabili per il rilascio della relativa
autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-bis, i
richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo
caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile»;
b) al comma 10, dopo il primo periodo e' inserito
il seguente: «All'autorizzazione non si applicano le
disposizioni dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241»;
c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9-bis,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, da adottare entro il 31 luglio 2022,
previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare
l'omogeneita' della classificazione e gestione del rischio,
nonche' della valutazione della compatibilita' dei
trasporti in condizioni di eccezionalita' con la
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la
stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della
circolazione. In particolare, le linee guida di cui al
primo periodo definiscono:
a) le modalita' di verifica della compatibilita'
del trasporto in condizioni di eccezionalita' con la
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la
stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della
circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee
guida di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130;
b) le modalita' di rilascio dell'autorizzazione
per il trasporto in condizioni di eccezionalita' per massa
complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante
complessi di veicoli a otto assi di cui al comma 2, lettera
b), nonche' per i trasporti in condizioni di eccezionalita'
di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa
previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:
1) le specifiche attivita' di verifica preventiva
delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della
stabilita' dei manufatti, interessati dal trasporto in
condizioni di eccezionalita', che l'ente e le regioni di
cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in
considerazione del numero e della frequenza dei trasporti
in condizioni di eccezionalita', prima del rilascio
dell'autorizzazione;
2) le specifiche modalita' di verifica della
compatibilita' del trasporto in condizioni di
eccezionalita' con la conservazione delle sovrastrutture
stradali e con la stabilita' dei manufatti;
3) le specifiche modalita' di monitoraggio e
controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti,
interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalita',
differenziate in considerazione del numero e della
frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalita';
4) le specifiche modalita' di transito del
trasporto eccezionale».
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto
dal comma 1 del presente articolo, e comunque non oltre il
31 luglio 2022, continua ad applicarsi, ai trasporti in
condizioni di eccezionalita' per massa complessiva fino a
108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a
otto assi, la disciplina di cui al citato articolo 10
vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresi' efficacia
fino alla loro scadenza le autorizzazioni alla circolazione
gia' rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto
di cui al citato articolo 10, comma 10-bis, e comunque non
oltre il 31 luglio 2022.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo
10, comma 10-bis, del codice di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1 del
presente articolo, l'autorizzazione al trasporto in
condizioni di eccezionalita', fermo restando quanto
previsto dal citato articolo 10, comma 2, lettera b),
quarto periodo, come modificata dal comma 1 del presente
articolo, puo' essere rilasciata esclusivamente entro i
limiti di massa complessiva di 38 tonnellate se effettuato
mediante autoveicolo isolato a tre assi, di 48 tonnellate
se effettuato mediante autoveicolo isolato a quattro assi e
di 86 tonnellate se effettuato mediante complessi di
veicoli a sei assi.».
 
Art. 55

Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette

1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «dei soggetti rivenditori di energia elettrica» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
b) al comma 2, le parole «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021» e le parole «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento»;
c) al comma 5, primo periodo, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022»;
d) al comma 8, primo periodo, le parole «1° aprile» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio»;
e) al comma 10, primo periodo, le parole «1° aprile» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 37 del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante
misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 37 (Contributo straordinario contro il caro
bollette). - 1. Al fine di contenere per le imprese e i
consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle
tariffe del settore energetico, e' istituito, per l'anno
2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico
straordinario, determinato ai sensi del presente articolo,
a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello
Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attivita' di
produzione di energia elettrica, dei soggetti che
esercitano l'attivita' di produzione di gas metano o di
estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di
energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei
soggetti che esercitano l'attivita' di produzione,
distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il
contributo e' dovuto, altresi', dai soggetti che, per la
successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia
elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi
o che introducono nel territorio dello Stato detti beni
provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il
contributo non e' dovuto dai soggetti che svolgono
l'attivita' di organizzazione e gestione di piattaforme per
lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati
ambientali e dei carburanti.
2. La base imponibile del contributo solidaristico
straordinario e' costituita dall'incremento del saldo tra
le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al
periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al
saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. In
caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al
31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile
per tale periodo e' assunto un valore di riferimento pari a
zero. Il contributo si applica nella misura del 25 per
cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore
a euro 5.000.000. Il contributo non e' dovuto se
l'incremento e' inferiore al 10 per cento.
3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2,
si assume il totale delle operazioni attive, al netto
dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto
dell'IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle
liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi
dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, per i periodi indicati al comma 2.
4. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai
sensi del comma 1, che partecipano a un gruppo IVA
costituito ai sensi dell'articolo 70-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per
determinare i saldi di cui al comma 2 del presente
articolo, assumono i dati delle fatture emesse e ricevute
dal Gruppo IVA che riportano il codice fiscale dei suddetti
soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 aprile
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 90 del 18 aprile 2018 e, per le operazioni
effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, i
dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
5. Il contributo e' liquidato e versato entro il per
un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro
il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro
il 30 novembre 2022, con le modalita' di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche
dichiarativi, e le modalita' di versamento del contributo.
Con il medesimo provvedimento possono essere individuati
dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di
acquisto dei prodotti di cui al comma 1 e sono definite le
modalita' per lo scambio delle informazioni, anche in forma
massiva, con la Guardia di finanza.
5-bis. Le entrate derivanti dal contributo a titolo
di prelievo solidaristico straordinario determinato ai
sensi del presente articolo sono attribuite alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai
rispettivi statuti di autonomia.
6. Ai fini della riscossione del contributo,
dell'accertamento e delle relative sanzioni, nonche' per il
relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in
materia di imposta sul valore aggiunto in quanto
compatibili.
7. Il contributo non e' deducibile ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
8. Al fine di evitare, a tutela del consumatore,
indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti
energetici e dell'energia elettrica, per il periodo dal 1°
maggio al 31 dicembre 2022, i soggetti tenuti al pagamento
del contributo di cui al comma 1 comunicano entro la fine
di ciascun mese solare all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di
produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas
naturale e del gas metano nonche' dei prodotti petroliferi,
relativo al mese precedente. L'Autorita' riscontra la
sussistenza dei presupposti per l'adozione dei
provvedimenti di sua competenza sulla base dei dati
ricevuti e di apposite verifiche, nell'ambito di un piano
straordinario di controlli sulla veridicita' delle
comunicazioni di cui al presente comma. Le modalita' per la
trasmissione dei dati sono stabilite dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato.
9. Ai fini dei riscontri e delle verifiche di cui al
comma 8, l'Autorita' si avvale, secondo modalita' da
definirsi mediante apposite intese, della collaborazione
della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati di cui
al comma 5 e agisce con i poteri a essa attribuiti per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle
imposte sui redditi.
10. Ai fini di cui al comma 9 e' autorizzata la spesa
di euro 2 milioni per l'anno 2022 per la remunerazione
delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del
personale della Guardia di finanza effettuate dal 1° maggio
al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 38.».
 
Art. 56

Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate in termini di competenza di 1.500 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
2. Le riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, operate ai sensi dell'articolo 58, sono imputate in via prioritaria al valore degli interventi definanziati in applicazione dell'articolo 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come introdotto dal comma 3 del presente articolo. Con una o piu' delibere da adottare entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, di cui all'articolo 44, commi 7, lettera b), e 7-bis del predetto decreto-legge n. 34 del 2019, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) accerta il valore degli interventi definanziati e provvede all'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo a valere sulle risorse disponibili della programmazione 2014-2020. Qualora la predetta programmazione non dovesse presentare la relativa disponibilita', con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, la stessa e' corrispondentemente incrementata e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nelle more della procedura di definanziamento di cui al presente comma, le risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono rese indisponibili sino a concorrenza delle riduzioni operate sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi dell'articolo 58, ferma restando la possibilita' di immediata assegnazione programmatica alle aree tematiche di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), della legge n. 178 del 2020.
3. All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non e' disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i quali il cronoprogramma procedurale prevede il ricorso a piu' procedure di affidamento dei lavori, i termini previsti per l'adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono rispettati al momento della stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo dell'intero intervento.
7-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 7-bis sono altresi' individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e a quelli sottoposti a commissariamento governativo, per i quali non si applica il termine di cui al comma 7, lettera b).
7-quater. Gli interventi diversi da quelli di cui ai commi 7-bis e 7-ter che non generano obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di cui al comma 7, lettera b), sono definanziati.».
4. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tale scopo con apposita delibera del CIPESS, da adottare entro il 31 luglio 2022, si provvede alla ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014- 2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai quali non si applica il termine di cui ai commi 7, lettera b), e 7-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Nell'ambito di tali interventi, sono individuati quelli per i quali trova applicazione il primo periodo.».

Riferimenti normativi

- Il riferimento all'articolo 1, comma 177, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014) e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 5.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 178, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
«1.-177. Omissis.
178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177
e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo
sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento
nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree
del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:
4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di
euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per
l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare
alla suddetta programmazione si provvede ai sensi
dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e
nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali
delle politiche di coesione, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' impiegata per obiettivi
strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e
la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base
delle missioni previste nel «Piano Sud 2030» e dando
priorita' alle azioni e agli interventi previsti nel Piano,
compresi quelli relativi al rafforzamento delle
amministrazioni pubbliche. La dotazione finanziaria e'
altresi' impiegata in coerenza con gli obiettivi e le
strategie definiti per il periodo di programmazione
2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei,
nonche' in coerenza con le politiche settoriali e con le
politiche di investimento e di riforma previste nel Piano
nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo
principi di complementarita' e addizionalita' delle
risorse;
b) il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, in collaborazione con le amministrazioni
interessate, in coerenza con il Piano Sud 2030 e con i
contenuti dell'Accordo di partenariato per i fondi
strutturali e di investimento europei del periodo di
programmazione 2021-2027 e del PNRR, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, individua le aree
tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li
comunica alle competenti Commissioni parlamentari. Il CIPE,
con propria deliberazione, su proposta del Ministro per il
Sud e la coesione territoriale, ripartisce tra le diverse
aree tematiche la dotazione finanziaria del Fondo per lo
sviluppo e la coesione iscritta nel bilancio, nonche'
provvede ad eventuali variazioni della ripartizione della
dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, su proposta della Cabina di regia di cui alla
lettera d);
c) gli interventi del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2021-2027 sono attuati
nell'ambito di «Piani di sviluppo e coesione» attribuiti
alla titolarita' delle amministrazioni centrali, regionali,
delle citta' metropolitane e di altre amministrazioni
pubbliche che possono essere individuate con deliberazione
del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale. I Piani di sviluppo e coesione sono definiti
secondo i principi previsti dall'articolo 44 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sono
approvati con deliberazioni del CIPE, ferme restando le
competenze della Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, di cui alla lettera d);
d) la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e
la coesione, istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, ai sensi della
lettera c) del comma 703 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, opera anche sulle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027,
definendo, ai fini della successiva proposta di
approvazione da parte del CIPE, i Piani di sviluppo e
coesione di cui alla lettera c), articolati per ciascuna
area tematica, con l'indicazione dei risultati attesi,
delle azioni e degli interventi necessari per il loro
conseguimento, con la relativa stima finanziaria, dei
soggetti attuatori a livello nazionale, regionale e locale,
dei tempi di attuazione e delle modalita' di monitoraggio.
Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati
conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli
interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui
all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la
dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo
non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare
nei territori delle regioni del Mezzogiorno. La Cabina di
regia opera anche con riferimento alle riprogrammazioni dei
Piani di sviluppo e coesione. Nei Piani e' indicata
altresi' l'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari
fino al terzo anno successivo al termine della
programmazione 2021-2027. Nelle more della definizione dei
Piani di sviluppo e coesione per il periodo di
programmazione 2021-2027, il Ministro per il Sud e la
coesione territoriale puo' sottoporre all'approvazione del
CIPE l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione per la realizzazione di interventi di immediato
avvio dei lavori o il completamento di interventi in corso,
cosi' come risultanti dai sistemi informativi del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi
restando i requisiti di addizionalita' e di ammissibilita'
della spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021, nel limite
degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi
confluiscono nei Piani di sviluppo e coesione, in coerenza
con le aree tematiche cui afferiscono;
e) i Piani di sviluppo e coesione per il periodo di
programmazione 2021-2027, con i relativi fabbisogni
finanziari, costituiscono la base per la predisposizione
del Documento di economia e finanza e della relativa Nota
di aggiornamento nonche' per la definizione del disegno di
legge del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 21
della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
f) il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale coordina l'attuazione dei Piani di sviluppo e
coesione di cui alle lettere c) e d) e individua i casi nei
quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole
complessita' o per interventi di sviluppo integrati
relativi a particolari ambiti territoriali, si debba
procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale
di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 88, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98. All'alinea del comma 3 dell'articolo 10
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le
parole: « tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti
di indirizzo e programmazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri relativamente ai fondi strutturali
europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione » sono
sostituite dalle seguenti: « tenuto conto delle direttive,
delle priorita' e degli obiettivi, anche in tema di
organizzazione interna e gestionale, cosi' come definiti
dalla autorita' politica delegata per le politiche di
coesione »;
g) dopo l'approvazione dei Piani di sviluppo e
coesione da parte del CIPE, sulla base dell'effettiva
realizzazione degli stessi, il Ministro per il Sud e la
coesione territoriale puo' proporre al CIPE, ai fini della
sua successiva deliberazione in merito, la rimodulazione
delle quote annuali di spesa e la revoca di assegnazioni
gia' disposte, in caso di impossibilita' sopravvenuta, di
mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. Il Ministro
per il Sud e la coesione territoriale presenta al CIPE,
entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo
stato di avanzamento degli interventi relativi alla
programmazione 2021-2027, ai fini della definizione della
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e
del disegno di legge del bilancio di previsione;
h) le assegnazioni di risorse ai sensi della
lettera d) da parte del CIPE consentono a ciascuna
amministrazione l'avvio delle attivita' necessarie
all'attuazione degli interventi finanziati;
i) le risorse assegnate ai sensi della lettera d)
sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione,
nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in
apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla
base dei profili finanziari previsti dalle deliberazioni
del CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero
dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite
alla suddetta contabilita' in favore delle amministrazioni
responsabili dell'attuazione degli interventi e dei Piani
di sviluppo e coesione approvati dal CIPE, secondo
l'articolazione temporale indicata dalle relative
deliberazioni, ed effettua i pagamenti a valere sulle
medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni,
secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183
del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonche' da
apposita deliberazione del CIPE, sulla base delle richieste
presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della
verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante
gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli
interventi comunicano i relativi dati al sistema di
monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un
apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte
ad eventuali carenze di liquidita', le risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non
ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un
intervento di titolarita' di altra amministrazione, la cui
realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso,
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la
riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento,
sentita l'amministrazione titolare dell'intervento
definanziato;
l) entro il 10 settembre di ciascun anno, la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche di coesione aggiorna le previsioni di spesa,
sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per
la coesione territoriale sullo stato di attuazione degli
interventi e tenendo conto dei dati forniti dalle singole
amministrazioni titolari degli interventi stessi e di
eventuali decisioni assunte dal CIPE. Sulla base di tali
comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze
puo' adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle
risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli
successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi
assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse
assegnate ed eseguono i controlli sulla regolarita' delle
spese sostenute dai beneficiari;
m) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui
alla lettera i) anche le risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione gia' iscritte in bilancio per i precedenti
periodi di programmazione, che sono gestite secondo le
modalita' indicate nella medesima lettera i).
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
«1.-5. Omissis.
6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante
misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 44 (Semplificazione ed efficientamento dei
processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli
interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione). - 1. Al fine di migliorare il coordinamento
unitario e la qualita' degli investimenti finanziati con le
risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei
cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020,
nonche' di accelerarne la spesa, per ciascuna
Amministrazione centrale, Regione o Citta' metropolitana
titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e
coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralita' degli
attuali documenti programmatori variamente denominati e
tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per
la coesione territoriale procede, sentite le
amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di
tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del
CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un unico Piano operativo per
ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e
coesione», con modalita' unitarie di gestione e
monitoraggio.
2. Al fine di rafforzare il carattere unitario delle
politiche di coesione e della relativa programmazione e di
valorizzarne la simmetria con i Programmi Operativi
Europei, ciascun Piano e' articolato per aree tematiche, in
analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di
Partenariato, con conseguente trasferimento delle funzioni
attribuite ai rispettivi strumenti di governance, istituiti
con delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti di
programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi
Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni
titolari dei Piani operativi, ai quali partecipano
rappresentanti del Dipartimento per le politiche di
coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica e rappresentanti, per i Piani di
competenza regionale, dei Ministeri competenti per area
tematica, ovvero, per i Piani di competenza ministeriale,
rappresentanti delle regioni, nonche' del partenariato
economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui alle
lettere d) ed e) del comma 3. Per la partecipazione ai
Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di
presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti
comunque denominati.
2-bis. I sistemi di gestione e controllo dei Piani di
sviluppo e coesione di cui al comma 1, sono improntati,
sulla base di linee guida definite dall'Agenzia per la
coesione territoriale, a criteri di proporzionalita' e
semplificazione, fermi restando i controlli di regolarita'
amministrativo contabile degli atti di spesa previsti dalla
legislazione vigente.
3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2,
ferme restando le competenze specifiche normativamente
attribuite alle amministrazioni centrali, regionali e alle
Agenzie nazionali:
a) approvano la metodologia e i criteri usati per
la selezione delle operazioni;
b) approvano le relazioni di attuazione e finali;
c) esaminano eventuali proposte di modifiche al
Piano operativo, ovvero esprimono il parere ai fini della
sottoposizione delle modifiche stesse al CIPE;
d) esaminano ogni aspetto che incida sui risultati,
comprese le verifiche sull'attuazione;
e) esaminano i risultati delle valutazioni.
4. I Comitati di sorveglianza dei programmi attuativi
regionali FSC 2007-2013 gia' istituiti integrano la propria
composizione e disciplina secondo quanto previsto dai commi
2 e 3.
5. Le Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e
coesione monitorano gli interventi sul proprio sistema
gestionale e rendono disponibili, con periodicita'
bimestrale, i dati di avanzamento finanziario, fisico e
procedurale alla Banca dati Unitaria del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato secondo le disposizioni
dell'articolo 1, comma 703, lettera l), della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Gli interventi, pena esclusione dal
finanziamento, sono identificati con il Codice Unico di
Progetto (CUP).
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, restano
in ogni caso fermi le dotazioni finanziarie degli strumenti
di programmazione oggetto di riclassificazione, come
determinate alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli interventi individuati e il relativo
finanziamento, la titolarita' dei programmi o delle
assegnazioni deliberate dal CIPE e i soggetti attuatori,
ove individuati anche nei documenti attuativi.
7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e
coesione di cui al comma 1 puo' contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva
o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati
sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del
31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di
cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre
2013, n. 147;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella
casistica di cui alla lettera a), siano valutati
favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche
di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e
dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le
amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1,
in ragione della coerenza con le "missioni" della politica
di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento
di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici
del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo
restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente
vincolanti entro il 31 dicembre 2022.
7-bis. Con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
(CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta
del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze a
seguito di una ricognizione operata dal Diparti-mento per
le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione
territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi
della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli
interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022
dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto
2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio
2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25
milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua
gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi
termini temporali di consegui-mento, determinati in
relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il
mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o
la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio
determina il definanziamento degli interventi. Il
definanziamento non e' disposto ove siano comunque
intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni
giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si
intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti,
quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi
dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione
definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi
dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108. Per gli interventi infrastrutturali di
valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i
quali il cronoprogramma procedurale prevede il ricorso a
piu' procedure di affidamento dei lavori, i termini
previsti per l'adozione di obbligazioni giuridicamente
vincolanti si intendono rispettati al momento della
stipulazione di contratti per un ammontare complessivo
superiore al 20 per cento del costo dell'intero intervento.
7-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 7-bis
sono altresi' individuati i cronoprogrammi procedurali e
finanziari relativi agli interventi infrastrutturali
ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88, e a quelli sottoposti a commissariamento governativo,
per i quali non si applica il termine di cui al comma 7,
lettera b).
7-quater. Gli interventi diversi da quelli di cui ai
commi 7-bis e 7-ter che non generano obbligazioni
giuridicamente vincolanti entro il termine di cui al comma
7, lettera b), sono definanziati.
8. L'Amministrazione titolare del Piano operativo
oggetto della riclassificazione, prevista al comma 1, resta
responsabile della selezione degli interventi, in
sostituzione di quelli che risultavano gia' finanziati alla
data di entrata in vigore del presente decreto, della
vigilanza sulla attuazione dei singoli interventi,
dell'utilizzo delle risorse per fare fronte a varianti
dell'intervento, della presentazione degli stati di
avanzamento nonche' delle richieste di erogazione delle
risorse ai beneficiari.
9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b),
il CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano
sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la
realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla
progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento
per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione
territoriale e della Struttura per la progettazione di beni
ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non
rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono
riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine di
contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e
coesione per ciascuna delle "missioni" di cui al comma 7,
lettera b).
10-bis. Le risorse di cui al comma 10 possono
finanziare:
a) i contratti istituzionali di sviluppo, di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123;
b) la progettazione degli investimenti
infrastrutturali.
11. Resta in ogni caso fermo il vincolo di
destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Restano, altresi',
ferme le norme di legge relative alle risorse di cui al
comma 1, in quanto compatibili.
11-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli
interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, anche sulla base di atti di
indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la
coesione territoriale promuove, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento
alle amministrazioni responsabili della spesa, attraverso
appositi accordi di cooperazione con le medesime
amministrazioni.
12. In relazione alle nuove risorse del Fondo
sviluppo e coesione attribuite con la legge 30 dicembre
2018, n. 145 e non ancora programmate alla data di entrata
in vigore del presente decreto, le proposte di assegnazione
di risorse da sottoporre al CIPE per il finanziamento di
interventi infrastrutturali devono essere corredate della
positiva valutazione tecnica da parte del Dipartimento per
le politiche di coesione. Salvo diversa e motivata
previsione nella delibera di assegnazione del CIPE, tali
assegnazioni decadono ove non diano luogo a obbligazioni
giuridicamente vincolanti entro tre anni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della medesima delibera. Le relative risorse non
possono essere riassegnate alla medesima Amministrazione.
13. Al fine di supportare le Amministrazioni di cui
al comma 2 nella progettazione e realizzazione di
interventi infrastrutturali le risorse destinate alla
progettazione di cui al comma 10-bis, lettera b),
finanziano i costi della progettazione tecnica dei progetti
infrastrutturali che abbiano avuto la valutazione positiva
da parte delle strutture tecniche della Presidenza del
Consiglio dei ministri, sulla base dell'effettiva
rispondenza alle priorita' di sviluppo e ai fabbisogni del
territorio, dell'eventuale necessita' di fronteggiare
situazioni emergenziali, da sostenere da parte delle
Amministrazioni titolari dei Piani operativi di cui al
comma 1, anche attraverso il ricorso alla Struttura per la
progettazione di beni ed edifici pubblici di cui
all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. I progetti per i quali sia completata positivamente la
progettazione esecutiva accedono prioritariamente ai
finanziamenti che si renderanno disponibili per la
realizzazione. Alle risorse del Fondo sviluppo e coesione
assegnate alle finalita' specifiche di cui al presente
comma non si applica il vincolo di destinazione
territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147.
14. Ai Piani operativi redatti a seguito della
riclassificazione di cui al comma 1 si applicano i principi
gia' vigenti per la programmazione 2014-2020. Il CIPE, su
proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, d'intesa con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, adotta una apposita delibera per assicurare
la fase transitoria della disciplina dei cicli di
programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e per coordinare e
armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale
unitario. Nelle more dell'approvazione dei singoli Piani di
sviluppo e coesione, si applicano le regole di
programmazione vigenti.
15. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale
presenta al CIPE:
a) entro il 31 marzo 2020 una relazione
sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo;
b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire
dall'anno 2020, una relazione annuale sull'andamento dei
Piani operativi di cui al comma 1 riferita all'anno
precedente.».
- Si riporta il testo il testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure), come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Estensione della disciplina del PNRR al
Piano complementare). - 1. Le misure e le procedure di
accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva
attuazione degli interventi di cui al presente decreto,
incluse quelle relative al rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni
appaltanti nonche' al meccanismo di superamento del
dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli
investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di
cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59,
e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del
presente decreto agli interventi di cui al citato articolo
1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.
1-bis. Con riferimento agli interventi previsti dal
Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio
culturale, edifici e aree naturali, di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101, nell'ambito del Piano nazionale per gli
investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza, le funzioni di tutela dei beni culturali e
paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza
speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e
per il Piano nazionale per gli investimenti complementari
al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui
all'articolo 29.
2. Alla gestione delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, che concorrono al finanziamento
degli interventi previsti dal PNRR, si provvede in deroga
alle specifiche normative di settore, con le procedure
finanziarie del PNRR stabilite con le modalita' di cui
all'articolo 1, commi da 1038 a 1049 della citata legge 30
dicembre 2020, n. 178.
2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.
147. A tale scopo con apposita delibera del CIPESS, da
adottare entro il 31 luglio 2022, si provvede alla
ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-
2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai quali
non si applica il termine di cui ai commi 7, lettera b), e
7-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58. Nell'ambito di tali interventi, sono
individuati quelli per i quali trova applicazione il primo
periodo.».
 
Art. 57

Disposizioni transitorie

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), si applica ai procedimenti nei quali, alla data del 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
 
Art. 58

Disposizioni finanziarie

1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo 42, comma 2, lettera a), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, gli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di cui all'allegato 3 al presente decreto sono incrementati per gli importi indicati nel medesimo allegato. Ai relativi oneri, pari a 3.741 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 1500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 4.
1-bis. Al fine di finanziare interventi di cooperazione multilaterale o bilaterale nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e' autorizzata la spesa di 29.805.256 euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti nel conto corrente di tesoreria n. 29814, intestato alla societa' Cassa depositi e prestiti - Gestione separata, relativo al Fondo per la cooperazione bilaterale, di cui alla convenzione per la gestione, erogazione e monitoraggio delle risorse finanziarie del Ministero della transizione ecologica destinate alla cooperazione internazionale, sottoscritta con la societa' Cassa depositi e prestiti in data 11 ottobre 2021, in esecuzione del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 0005041/SVI del 27 maggio 2016, modificato con decreto direttoriale del medesimo Ministero n. 0007026/SVI del 15 luglio 2016.
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4.
3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 4, lettera i), sono valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2022, 126 milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024, 313 milioni di euro per l'anno 2025, 374 milioni di euro per l'anno 2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031 e 522 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 39 milioni di euro per l'anno 2022, 163 milioni di euro per l'anno 2023, 266 milioni di euro per l'anno 2024, 344 milioni di euro per l'anno 2025, 403 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni di euro per l'anno 2031 e 552 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4.
4. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20,21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45,47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in 16.702.778.500 euro per l'anno 2022, 5.467,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3.986,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.132,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1.879,4 milioni di euro per l'anno 2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031, 522 milioni di euro per l'anno 2032, 525,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 522 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 5.504,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4.019,8 milioni di euro per l'anno 2024, 1.908,4 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni di euro per l'anno 2031, 552 milioni di euro per l'anno 2032, 555,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 552 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:
a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 5;
b) quanto a 242,6 milioni di euro per l'anno 2023, 5,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 6.508 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 55;
d) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 15,1 milioni di euro per l'anno 2023, 14,8 milioni di euro per l'anno 2027, 5,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 7,971 milioni di euro per l'anno 2022 e 17,198 milioni di euro per l'anno 2023, 0,198 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 14,998 milioni di euro per l'anno 2027, 5,298 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 4,498 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 14 e 51; e) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 14;
f) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
g) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
h) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189;
i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
4-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, 1-ter e 1-quater, pari a 3.043,98 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi indicati nell'allegato 3-bis annesso al presente decreto, per gli importi ivi specificati.
5. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' sostituito dall'allegato 4 annesso al presente decreto.
6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 42, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante
misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali:
«Art. 42 (Disposizioni finanziarie). - 1. La
deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei
componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul
reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9
dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2022, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2023 e ai tre successivi.
1-bis. All'articolo 1, comma 1056, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2026» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022 per il 53 per
cento del suo ammontare e al 31 dicembre 2026 per la
restante parte, pari al 47 per cento».
1-ter. Nella determinazione degli acconti dovuti per
il periodo d'imposta in corso:
a) al 31 dicembre 2022:
1) si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata non
applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 132;
2) non si tiene conto delle disposizioni di cui
al comma 1-bis;
b) al 31 dicembre 2023:
1) si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata non
applicando le disposizioni di cui al comma 1-bis;
2) non si tiene conto delle disposizioni del
comma 1;
c) al 31 dicembre 2024 e per i due successivi:
1) si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata non
applicando il comma 1;
2) non si tiene conto delle disposizioni del
comma 1;
d) al 31 dicembre 2027 si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non
applicando le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 41 e dal comma 1 del
presente articolo, determinati in 7.769,53 milioni di euro
per l'anno 2022, 2.240,6 milioni di euro per l'anno 2023,
2.038,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al
2026, 1.778,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2027 al 2030, 278,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 33
milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini
di indebitamento netto e fabbisogno, a 7.794,53 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 4.516 milioni di euro per l'anno 2022,
1.730 milioni di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di
euro per l'anno 2024, 2.040 milioni di euro per l'anno
2025, 2.040 milioni di euro per l'anno 2026, 1.580 milioni
di euro per l'anno 2027, 1.780 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2028 al 2030, 280 milioni di euro per l'anno
2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032, mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza
e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi
indicati nell'allegato B al presente decreto;
b) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui
all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, gia' nella disponibilita'
della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia
delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato;
c) quanto a 1.968,5 milioni di euro per l'anno 2022
e 515,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e
2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 29;
d) quanto a 1.040,2 milioni di euro per l'anno 2022
e 199,1 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo
delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal
comma 1 del presente articolo;
e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle
disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario,
puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la
cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47 recante Attuazione della
direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio,
nonche' adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle
attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6
ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
una riserva stabilizzatrice del mercato:
«Art. 23 (Messa all'asta delle quote). - 1. Tutte le
quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma
degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva
2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva
stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o
cancellate a norma dell'articolo 36, sono collocate
all'asta a norma del relativo regolamento unionale. Il
quantitativo delle quote da collocare all'asta e'
determinato con decisione della Commissione europea.
2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il
collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le
attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e
conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire
alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie
per il pagamento del sorvegliante d'asta, in conformita'
con le norme unionali.
3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul
conto corrente dedicato «Trans-European Automated Real-time
Gross Settlement Express Transfer System» («TARGET2»). Il
GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi
interessi maturati su un apposito conto acceso presso la
Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del
tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri
interessati. Detti proventi sono successivamente versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad
appositi capitoli per spese di investimento degli stati di
previsione interessati, con vincolo di destinazione in
quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli
effetti della direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al
primo ed al secondo periodo del presente comma sono
sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.
4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3
si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla
messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di
effettuazione delle aste. Il 50% dei proventi delle aste e'
assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello
sviluppo economico, nella misura del 70% al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del 30% al Ministero dello sviluppo economico.
5. Il 50% delle risorse di cui al comma 3 e'
riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
6. Un'apposita convenzione fra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
qualita' di «responsabile del collocamento», ivi compresa
la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai
relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste
ai sensi del comma 7, lettera n).
7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e al Ministero dello sviluppo economico, sono
destinate alle seguenti attivita' per misure aggiuntive
rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico
della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,
anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza
energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di
adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza di
Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);
b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e
progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle
emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici,
compresa la partecipazione alle iniziative realizzate
nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie
energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
c) sviluppare le energie rinnovabili al fine di
rispettare l'impegno dell'unione europea in materia di
energia rinnovabile, nonche' sviluppare altre tecnologie
che contribuiscano alla transizione verso un'economia a
basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare
a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare
l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei
pertinenti atti legislativi;
d) favorire misure atte ad evitare la
deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la
riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono parte
dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a
Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai
sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;
e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento
agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali
Paesi;
f) favorire il sequestro (di CO2) mediante
silvicoltura;
g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri
e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti
nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche
mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il
monitoraggio, il controllo e il contrasto
dell'inquinamento;
h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso
dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi
terzi;
i) incoraggiare il passaggio a modalita' di
trasporto pubblico a basse emissioni;
l) finanziare la ricerca e lo sviluppo
dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei
settori disciplinati dal presente decreto;
m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
energetica e efficienza idrica, i sistemi di
teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e
l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno
finanziario per affrontare le problematiche sociali dei
nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando il fondo
nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»;
n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6,
7 e 12 e le spese amministrative connesse alla gestione del
sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5;
o) compensare i costi come definiti dal paragrafo
26 delle linee guida di cui alla comunicazione della
Commissione europea C 2012 3230 final con priorita' di
assegnazione alle imprese accreditate della certificazione
ISO 50001;
p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi
terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei
cambiamenti climatici;
q) promuovere la creazione di competenze e il
ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una
transizione equa verso un'economia a basse emissioni di
carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente
interessate dalla transizione occupazionale, in stretto
coordinamento con le parti sociali;
r) sostenere le azioni e le infrastrutture
funzionali all'abbandono del carbone nella generazione
termoelettrica.
8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste,
eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel
settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a
10 milioni di euro al finanziamento di interventi di
decarbonizzazione e di efficientamento energetico del
settore industriale e della restante quota alle finalita'
di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonche', per una quota
massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020
al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei
territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le
condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del
«Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in
cui sono ubicate centrali a carbone» sono stabiliti con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli
stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri
relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei
proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo
economico e, ove necessario, per la residua copertura si
utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
9. Al fine di consentire alla Commissione europea la
predisposizione della relazione sul funzionamento del
mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5,
della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni
informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione
almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la
relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di
riservatezza, il Comitato puo' richiedere le informazioni
necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di
responsabile per il collocamento.».
- Il riferimento all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015) e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30
giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre
2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Il riferimento all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014) e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 56.
- Il riferimento all'articolo 1, comma 177, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014) e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 5.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 recante
disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai
sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione:
«Art. 6 (Eventi eccezionali e scostamenti
dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del
saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono
consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.
2. Ai fini della presente legge, per eventi
eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, si intendono:
a) periodi di grave recessione economica relativi
anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;
b) eventi straordinari, al di fuori del controllo
dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche'
le gravi calamita' naturali, con rilevanti ripercussioni
sulla situazione finanziaria generale del Paese.
3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli
eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile
discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico,
sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per
le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione
con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza
pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
che indichi la misura e la durata dello scostamento,
stabilisca le finalita' alle quali destinare le risorse
disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il
piano di rientro verso l'obiettivo programmatico,
commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di cui
al comma 2. Il piano di rientro e' attuato a decorrere
dall'esercizio successivo a quelli per i quali e'
autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma
2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La
deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo
scostamento e approva il piano di rientro e' adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai
sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente
per le finalita' indicate nella richiesta di cui al
medesimo comma.
5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le
modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori
eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione
all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda
apportarvi modifiche.
6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano
altresi' qualora il Governo intenda ricorrere
all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle
partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi
straordinari di cui al comma 2, lettera b).».
 
Art. 58 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
 
Art. 59

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.