Gazzetta n. 186 del 10 agosto 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 giugno 2022
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 delle risorse addizionali per i Programmi operativi regionali Abruzzo Lazio Marche e Umbria del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020. (Decreto n. 2/2022).


L'ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l'Unione europea

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;
Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994);
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica, alle amministrazioni competenti per materia;
Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determina, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;
Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio;
Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilita' del predetto Fondo di rotazione;
Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e in particolare l'art. 7 che prevede, congiuntamente all'adeguamento tecnico per l'anno 2017, il riesame da parte della Commissione europea delle assegnazioni totali di tutti gli Stati membri per gli anni dal 2017 al 2020;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modificazioni e integrazioni;
Visti gli articoli 20, 21 e 22 del suddetto regolamento (UE) n. 1303/2013 concernenti la riserva di efficacia dell'attuazione pari al 6% delle risorse destinate al FESR e al FSE per l'Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, in forza dei quali nel 2019 l'importo della riserva e' stato definitivamente assegnato dalla Commissione mediante la decisione C (2019) 6200 del 20 agosto 2019, adottata a seguito della verifica di efficacia, per i programmi e le priorita' che hanno conseguito i propri target intermedi;
Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione europea del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25 febbraio 2014 con il quale e' stato approvato il modello per i Programmi operativi nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/99/UE del 18 febbraio 2014 che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonche' degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/190/UE del 3 aprile 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonche' gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020;
Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 30 giugno 2016 concernente l'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017 all'evoluzione del reddito nazionale lordo (RNL) e l'adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione (articoli 6 e 7 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio);
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/1941 della Commissione del 3 novembre 2016 che modifica la suddetta decisione di esecuzione 2014/190/UE;
Visto il regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'ammontare delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020;
Vista la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014;
Vista la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei, per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio, previsti nell'Accordo di partenariato 2014-2020;
Vista la delibera CIPE n. 50/2017 del 10 luglio 2017 che, nel prendere atto che nell'ambito delle risorse addizionali europee assegnate all'Italia previste dal citato regolamento UE n. 1311/2013, una quota pari a 200 milioni di euro e' destinata ai Programmi operativi FESR delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma del 2016, dispone l'assegnazione di una quota di pari importo a titolo di cofinanziamento nazionale;
Considerato che l'importo di 200 milioni di cui alla citata delibera 50/2017 e' stato gia' acquisito nella contabilita' del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per le finalita' ivi previste;
Considerato che per i suddetti Programmi e' stato gia' assicurato il cofinanziamento nazionale delle risorse addizionali a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 nella misura del 70 per cento, per un importo pari a 140 milioni di euro, nell'ambito dei decreti direttoriali IGRUE per le annualita' dal 2017 al 2020, numeri 25 e 38 del 2018, numeri 8, 10 e 37 del 2019, n. 20 del 2020, numeri 3 e 23 del 2021;
Ritenuto necessario, pertanto, assicurare il restante cofinanziamento statale, pari a 60 milioni di euro, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;
Viste le decisioni della Commissione europea, di cui alla tabella allegata, con le quali sono stati approvati i Programmi operativi regionali (POR) cofinanziati dal FESR dell'Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, programmazione 2014-2020;
Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 1° giugno 2022, svoltasi in modalita' videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 delle risorse addizionali di cui al regolamento (UE) 1311/2013 riportato in premessa, dei Programmi operativi regionali Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che beneficiano del sostegno del FESR per il periodo di programmazione 2014-2020, ammonta complessivamente ad euro 60.000.000,00 cosi' come specificato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il Fondo di rotazione procede all'erogazione delle risorse sulla base delle domande di pagamento inoltrate dalle amministrazioni titolari dei Programmi.
3. Le amministrazioni interessate effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformita' alla normativa europea e nazionale vigente.
4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.
5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2022

L'Ispettore generale Capo: Zambuto

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1088
 
Allegato
POR FESR 2014-2020 - LEGGE N. 183/1987
- Cofinanziamento risorse addizionali

Parte di provvedimento in formato grafico