Gazzetta n. 186 del 10 agosto 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 23 giugno 2022 |
Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. (Ordinanza n. 897). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visti gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riguardanti l'unione dei comuni e l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni; Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e in particolare l'art. 1, comma 1 e l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano; Visti i commi 27 e 28, dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 concernenti l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni anche in forma associata; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile» e, in particolare, l'art. 2 che sancisce che la prevenzione consiste nelle attivita' di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, come specificato all'art. 22; Visto l'art. 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, 17 gennaio 2018 emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale e' stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni e integrazioni; Visto, in particolare, il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei Centri funzionali per le finalita' di protezione civile e dei Centri di competenza; Visti gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008; Viste le «Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie attive e capaci (FAC)» approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 7 maggio 2015, integrative degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l'individuazione e il funzionamento dei Centri di competenza; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio del 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», che, al comma 3 dell'art. 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, sia degli edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorita' per edifici e opere situate nelle zone sismiche 1 e 2; Visto l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provveda, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, e a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003», con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonche' le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici e opere rientranti nelle predette tipologie; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2004, n. 3362 che all'allegato 2 determina, tra l'altro, il costo convenzionale delle verifiche tecniche; Visti gli obiettivi e i criteri per l'individuazione delle azioni per la prevenzione del rischio sismico definiti da una apposita Commissione di esperti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3843/2010 ed istituita con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2010 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico e in particolare l'art. 5 che al comma 7 ha previsto, al fine di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», l'istituzione di una Commissione tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2011 che ha costituito la Commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) dell'ordinanza del Presidente del Consigli dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2011 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2012 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 171 del 19 giugno 2014, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2013 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 293 del 26 ottobre 2015, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2014 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico; Visto il decreto del Capo del Dipartimento del 9 marzo 2016 in attuazione dell'art. 3, comma 6 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 giugno 2014, n. 171, che istituisce il Tavolo tecnico per la gestione delle attivita' connesse alle ordinanze n. 3907/2010 e seguenti in attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 344 del 9 maggio 2016, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2015 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 6 giugno 2018 che istituisce, in sostituzione del precedente, un nuovo Tavolo tecnico per la gestione delle attivita' connesse alle ordinanze n. 3907/2010 e seguenti, adottate in attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 532 del 12 luglio 2018, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2016 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 675 del 18 maggio 2020, che disciplina le risorse non utilizzate di cui alle ordinanze numeri 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 di attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che prevede la revoca delle risorse non utilizzate entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della medesima ordinanza 675, con scadenza al 25 maggio 2022; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 780 del 2021, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per le annualita' 2019, 2020 e 2021 di attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 a seguito del rifinanziamento previsto dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Vista la riunione del Tavolo tecnico del 16 maggio 2022 in cui le regioni hanno esposto lo stato di attuazione del Fondo evidenziando alcune problematiche per l'utilizzo di una parte delle risorse entro i termini stabiliti dall'ordinanza n. 675/2020; Vista la nota della Conferenza delle regioni e delle province autonome prot. n. 3501 del 19 maggio 2022 nella quale viene richiesta una revisione dei termini di cui all'art. 4, comma 1 dell'ordinanza n. 675/2020 al fine di consentire una maggiore flessibilita' nell'utilizzo delle risorse trasferite, anche in considerazione della occorsa situazione emergenziale dell'epidemia da Covid-19; Considerato che, da quanto evidenziato dalla citata nota della Conferenza delle regioni e delle province autonome, alcune regioni non riusciranno a chiudere nei tempi stabiliti dall'ordinanza n. 675/2020 le procedure di affidamento di studi, analisi e interventi ormai avviate; Considerato altresi' che, da quanto evidenziato dalla citata nota della Conferenza delle regioni e delle province autonome, per problemi legati a indisponibilita' in bilancio non sara' possibile per alcune regioni utilizzare parte delle risorse entro i termini stabiliti dall'ordinanza n. 675/2020 e che il riaccertamento in bilancio e' soggetto a tempistiche diverse da regione a regione; Considerato altresi' che, per le risorse non utilizzate delle citate ordinanze, le regioni, anche per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, hanno rappresentato l'esigenza di non vanificare gli sforzi profusi per l'utilizzo delle risorse residue per la riduzione del rischio sismico, che in particolare negli ultimi mesi hanno registrato una significativa accelerazione nell'impiego; Considerato che le risorse, gia' trasferite alle regioni, relative alle azioni di cui all'art. 2 comma 1 lettere a), b) e c) delle ordinanze numeri 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, alla data del 23 maggio 2022 ammontano rispettivamente a euro 68.106.198,47 per le azioni di cui alla lettera a), a euro 754.687.202,11 per gli interventi di cui alla lettera b), e a euro 109.387.900,40 per le azioni di cui alla lettera c); Considerato inoltre che le risorse non ancora utilizzate dalle regioni per le criticita' sopra evidenziate, relative alle azioni di cui all'art. 2 comma 1 lettere a), b) e c) delle ordinanze numeri 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, alla data del 23 maggio 2022 ammontano rispettivamente a euro 12.835.956,94 per le azioni di cui alla lettera a), a euro 27.251.510,33 per gli interventi di cui alla lettera b), e a euro 11.487.460,37 per le azioni di cui alla lettera c); Ritenuto necessario, anche a causa dei rallentamenti delle attivita' avvenuti nel 2020 a causa dell'emergenza da Covid-19 e dei significativi progressi registrati nello stato di avanzamento, accordare una proroga di sei mesi del termine previsto dall'art. 4, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 675/2020 al fine di contemperare le casistiche sovraesposte e portare a compimento le iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la citata OPCM n. 3907/2010; Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 21 giugno 2022; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1 Proroga del termine di cui all'art. 4, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 675/2020
Il termine, di cui all'art. 4, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 675/2020, e' prorogato di sei mesi con scadenza al 25 novembre 2022. |
| Art. 2
Clausola di invarianza
All'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 giugno 2022
Il Capo del Dipartimento: Curcio |
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