Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 25 luglio 2022
Approvazione del modello informatizzato e modalita' di presentazione di richieste di contributo, da parte dei comuni, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio che non siano integralmente finanziati da altri soggetti.


IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale

Visto il comma 139 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2018, che dispone testualmente «Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti»;
Visto l'art. 28, comma 4 del decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022 a norma del quale: «Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a 285 milioni di euro per l'anno 2025 e a 280 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;
Considerato pertanto che l'ammontare complessivo delle risorse da assegnare per l'annualita' 2023 e' pari a 400 milioni di euro;
Visto l'art. 1, comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a norma del quale gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. «La richiesta deve contenere il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonche' le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno:
a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio;
b) ciascun comune puo' inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
c) il contributo puo' essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalita' per la trasmissione delle domande;
c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente»;
Visto il successivo comma 141 del richiamato art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce quanto segue: «L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente e' determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorita': a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprieta' dell'ente. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla meta' delle risorse disponibili. Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento. Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo e' prorogato al 31 marzo 2022»;
Visto l'art. 52-bis, comma 2, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 che ha previsto, ai fini dell'assegnazione del contributo, la sospensione della procedura di verifica dei requisiti di cui al terzo periodo del comma 141 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, fino all'adozione di apposite linee guida da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno;
Visto, altresi', il comma 142 del citato art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale dispone che: «Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto trasmesso alla citata banca dati»;
Visto il comma 143 del citato art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato da decreto-legge del 30 dicembre 2021 n. 228 Art. 1-bis, che prevede:
«L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 e' tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141:
a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;
b) per le opere il cui costo e' compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;
c) per le opere il cui costo e' compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
d) per le opere il cui costo e' compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi;
Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. I termini di cui al primo periodo sono prorogati di tre mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalita' previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione»;
Visto il comma 144 del citato art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai sensi del quale «I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresi' rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 146»;
Ritenuto opportuno, per i comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione, utilizzare, in assenza di rendiconti trasmessi alla richiamata banca dati, le informazioni desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno;
Rilevata la necessita' di acquisire dai comuni interessati i dati richiesti dalle richiamate disposizioni normative, al fine di determinare, con successivo provvedimento, l'entita' del contributo da assegnare loro nelle modalita' previste dal comma 140 e seguenti dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 di attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;
Vista la nuova Piattaforma di gestione delle linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011;
Rilevata la necessita' di approvare, per l'anno 2023, il modello informatizzato di presentazione da parte dei comuni interessati delle domande per la concessione dei contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello informatizzato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1

Comuni richiedenti il contributo

1. I comuni hanno facolta' di richiedere i contributi, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti ai sensi dell'art. 1, commi 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, con le modalita' ed i termini di cui agli articoli 3 e 4.
2. Ciascun comune puo' fare richiesta di contributo per una o piu' opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non puo' chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di:
a) 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti;
b) 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;
c) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.
3. Non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che, nel biennio 2021-2022, risultano beneficiari dell'intero contributo concedibile per fascia demografica. I comuni che hanno ricevuto, per le annualita' 2021-2022, parte dell'intero contributo richiedibile per fascia demografica possono presentare una nuova istanza per l'importo non concesso e/o non richiesto.
 
Art. 2

Tipologie di investimento

1. Il contributo erariale di cui al precedente art. 1, comma 1, puo' essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti, indicati dai successivi commi 2, 3 e 4, secondo il seguente ordine di priorita':
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprieta' dell'ente.
2. Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ammissibili:
a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell'ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza del territorio;
b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamita' naturali, nonche' di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana.
3. Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti ammissibili:
a) manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilita' (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione pavimento stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce);
b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione.
4. Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprieta' dell'ente, ammissibili:
a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell'edificio a garanzia della sicurezza dell'utenza;
b) manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;
c) manutenzione straordinaria per accessibilita' e abbattimento barriere architettoniche;
d) manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico.
5. Gli interventi devono essere identificati dal CUP. La natura del CUP deve necessariamente essere identificata con il codice «03 - Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)» e tipologia intervento del CUP diversa da «06 - Manutenzione ordinaria», «59 - Lavori socialmente utili» o «99 - Altro». Inoltre la classificazione secondo i settori e sotto-settori del CUP deve corrispondere a quanto indicato di seguito, pena esclusione dal contributo:
a) settore infrastrutture ambientali e risorse idriche - sotto-settore difesa del suolo oppure protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente oppure riassetto e recupero di siti urbani e produttivi oppure risorse idriche e acque reflue;
b) settore infrastrutture di trasporto - sotto-settore stradali;
c) settore infrastrutture sociali - sotto-settore sociali e scolastiche oppure abitative oppure sanitarie oppure difesa oppure direzionali e amministrative oppure giudiziarie e penitenziarie oppure pubblica sicurezza.
 
Art. 3

Modello istanza

1. E' approvato il Modello di istanza riportato all'allegato 1, definito secondo apposita Piattaforma gestione linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale i comuni comunicano la richiesta di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, le cui finalita' sono riportate alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 dell'art. 2.
2. L'istanza e' prodotta da parte dei comuni interessati esclusivamente attraverso le apposite funzioni disponibili nell'area riservata del sistema di cui al precedente comma 1, anche attraverso le informazioni gia' trasmesse e presenti in detto sistema.
 
Art. 4

Modalita'
e termini di trasmissione

1. Per la validita' della comunicazione per l'anno 2023, i Comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 15 settembre 2022, trasmettono la citata istanza, esclusivamente con modalita' telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio tecnico.
 
Art. 5

Ammissibilita' delle domande

1. Ai fini dell'ammissibilita' al contributo:
a) le richieste devono contenere il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, le informazioni riferite alla tipologia dell'opera nonche' il codice unico di progetto (CUP) valido e correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo che deve essere coerenti con le finalita' individuate alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 dell'art. 2;
b) le richieste devono riferirsi ad opere pubbliche inserite nel documento unico di programmazione degli enti locali di cui all'art. 170 del decreto legislativo n. 267/2000 e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune;
c) alla data della presentazione della richiesta i comuni devono aver trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto di riferimento: anno 2021). Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al periodo precedente sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.
2. Non sono ammesse domande formulate con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto.
 
Art. 6

Istruzioni e specifiche

1. E' facolta' dei comuni, che avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, comunque entro i termini di trasmissione fissati dall'art. 4, previo annullamento della precedente certificazione che perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2022

Il direttore centrale: Colaianni