Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2022 (vai al sommario)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 27 luglio 2022
Nuovo aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante «Linee guida sulla tracciabilita' dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136», gia' aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017. (Delibera n. 371).


IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'
NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Nell'adunanza del 27 luglio 2022;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia» ed in particolare l'art. 3 che ha introdotto la «tracciabilita' dei flussi finanziari», prevedendo che: «Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche' i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche»;
Visto l'art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 secondo cui, ai fini della tracciabilita', su ogni transazione eseguita dalla stazione appaltante o da un operatore economico della filiera delle imprese relativa a un determinato contratto deve essere presente il Codice identificato gara (CIG) rilasciato dall'Autorita' nazionale anticorruzione;
Vista la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante «Linee guida sulla tracciabilita' dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136», aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 con la quale l'Autorita' ha fornito linee interpretative ed applicative sulla tracciabilita' dei flussi finanziari, anche con riferimento ad alcune specifiche fattispecie, tra le quali quella relativa ai servizi sociali;
Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che all'art. 8, comma 5, e' intervenuto sulle disposizioni del codice dei contratti pubblici che regolano gli affidamenti di servizi sociali realizzando il coordinamento tra i due sistemi normativi (Codice del terzo settore e Codice dei contratti pubblici);
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021 recante le «Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli articoli 55-57 del Codice del terzo settore», nel quale e' stata chiarita l'applicazione della normativa sulla tracciabilita' dei flussi finanziari anche agli istituti disciplinati dagli articoli 55-58 del Codice del terzo settore, estranei rispetto al codice dei contratti pubblici;
Considerato che l'istituto della tracciabilita' assurge a principio ordinatore dell'azione amministrativa che puo' essere considerato come diretta conseguenza dei principi sanciti dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo che, a sua volta, costituisce applicazione dei principi di buon andamento e imparzialita' di cui all'art. 97 della Costituzione. Lo stesso deve, quindi, trovare applicazione ogni qual volta si disponga di risorse pubbliche, indipendentemente dalla natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e il contraente che riceve tali risorse e quindi anche ai contratti estranei o esclusi rispetto al codice dei contratti pubblici;
Ritenuto che la disciplina in materia di tracciabilita' si applica anche alle prestazioni erogate in regime di accreditamento secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia;
Considerata la necessita' di modificare le indicazioni contenute nella determinazione n. 4 del 2011 aggiornata dalla deliberazione n. 556 del 2017 in materia di prestazioni socio sanitarie e di ricovero erogate da strutture accreditate con il servizio sanitario;
Ritenuto opportuno tenere in considerazione alcune particolarita' dei servizi erogati da strutture, accreditate, al fine di introdurre elementi di semplificazione nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge;

Delibera

l'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011, aggiornata dalla delibera 556 del 2017, modificando in particolare il paragrafo 3.5.

Il Presidente: Busia
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 2 agosto 2022
p. Il segretario: Angelucci