Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2022 (vai al sommario)
LEGGE 5 agosto 2022, n. 118
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Finalita'

1. La presente legge reca disposizioni per la tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, finalizzate, in particolare, a:
a) promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, nel quadro dei principi dell'Unione europea, nonche' di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualita' e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini;
b) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati;
c) garantire la tutela dei consumatori.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 47 della legge 23
luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia):
«Art. 47 (Legge annuale per il mercato e la
concorrenza). - 1. Il presente articolo disciplina
l'adozione della legge annuale per il mercato e la
concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori,
di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei
mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di
garantire la tutela dei consumatori.
2. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al
Governo della relazione annuale dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 23
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, come modificato dal
comma 5 del presente articolo, il Governo, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenendo
conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse agli
stessi fini di cui al comma 1 del presente articolo
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il
mercato e la concorrenza.
3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in
distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine, anche in
relazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi
degli articoli 21, 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, nonche' alle indicazioni contenute nelle relazioni
annuali dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
e delle altre autorita' amministrative indipendenti, di
rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di
promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con
riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori
condizionanti l'esercizio delle attivita' economiche
private, nonche' di garantire la tutela dei consumatori;
b) una o piu' deleghe al Governo per l'emanazione di
decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini
di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti,
decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma
1;
d) disposizioni recanti i principi fondamentali nel
rispetto dei quali le regioni e le province autonome
esercitano le proprie competenze normative, quando vengano
in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza,
ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione;
e) norme integrative o correttive di disposizioni
contenute in precedenti leggi per il mercato e la
concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da
modificare o abrogare.
4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al
comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi:
a) lo stato di conformita' dell'ordinamento interno
ai principi comunitari in materia di libera circolazione,
concorrenza e apertura dei mercati, nonche' alle politiche
europee in materia di concorrenza;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti
nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza,
indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini,
le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, indicando gli ambiti in cui non si e'
ritenuto opportuno darvi seguito.
5. All'art. 23, comma 1, primo periodo, della legge 10
ottobre 1990, n. 287, le parole: "entro il 30 aprile di
ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31
marzo di ogni anno".»
 
Art. 2
Delega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi
concessori di beni pubblici

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicita' e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione dell'ambito oggettivo della rilevazione, includendo tutti gli atti, i contratti e le convenzioni che comportano l'attribuzione a soggetti privati o pubblici dell'utilizzo in via esclusiva del bene pubblico;
b) identificazione dei destinatari degli obblighi di comunicazione continuativa dei dati in tutte le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprieta' del bene ovvero la sua gestione;
c) previsione della piena conoscibilita' della durata, dei rinnovi in favore del medesimo concessionario o di una societa' dallo stesso controllata o ad esso collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, del canone, dei beneficiari e della natura della concessione, dell'ente proprietario e, se diverso, dell'ente gestore, nonche' di ogni altro dato utile a verificare la proficuita' dell'utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell'interesse pubblico;
d) obbligo di trasmissione e gestione dei dati esclusivamente in modalita' telematica;
e) standardizzazione della nomenclatura e delle altre modalita' di identificazione delle categorie di beni oggetto di rilevazione per classi omogenee di beni, in relazione alle esigenze di analisi economica del fenomeno;
f) affidamento della gestione del sistema informativo di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze;
g) previsione di adeguate forme di trasparenza dei dati di cui alla lettera c), anche in modalita' telematica, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali;
h) coordinamento e interoperabilita' con gli altri sistemi informativi e di trasparenza esistenti in materia di concessioni di beni pubblici.
3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e la realizzazione del sistema informativo di cui al comma 1, nonche' la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la sua gestione, la sua manutenzione e il suo sviluppo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella G.U.
n. 106 del 9 maggio 2001, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del Codice civile:
«Art. 2359. - Societa' controllate e societa' collegate
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
 
Art. 3
Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei
rapporti di gestione per finalita' turistico-ricreative e sportive

1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attivita' turistico-ricreative e sportive, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle societa' e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operativita', al Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;
b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.
2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b), che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialita' e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicita' dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine previsto e' anteriore a tale data.
3. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficolta' oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorita' competente, con atto motivato, puo' differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente e' comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione.
4. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2024, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 31 dicembre 2023, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresi' alle Camere, entro il 31 dicembre 2024, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Note all'art. 3:
- La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e'
pubblicata nella G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018, S.O.
- Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia», e' pubblicato nella G.U. n. 203 del 14
agosto 2020, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 01, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la
determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali
marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494:
«Art. 01. - La concessione dei beni demaniali marittimi
puo' essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e
per servizi e attivita' portuali e produttive, per
l'esercizio delle seguenti attivita':
a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di
bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attivita'
ricreative e sportive;
e) esercizi commercial;
f) servizi di altra natura e conduzione di strutture
ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di
utilizzazione di cui alle precedenti categorie di
utilizzazione.
2.
2-bis. Le concessioni di cui al comma 1 che siano di
competenza statale sono rilasciate dal capo del
compartimento marittimo con licenza.
2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate
qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, responsabile di
gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento
agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi
dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, lett. c),
del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino
del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a
norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.):
«Art. 5 (Compiti del consiglio nazionale). - 2. Il
consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:
a) - b) (Omissis);
c) delibera in ordine ai provvedimenti di
riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni
sportive nazionali, delle societa' ed associazioni
sportive, degli enti di promozione sportiva, delle
associazioni benemerite e di altre discipline sportive
associate al C.O.N.I. e alle federazioni, sulla base dei
requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine
anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello
sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della
tradizione sportiva della disciplina;
d) - h) (Omissis).».
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39,
recante «Attuazione dell'art. 8 della legge 8 agosto 2019,
n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli
organismi sportivi», e' pubblicato nella G.U. n. 68 del 19
marzo 2021.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106):
«Art. 4 (Terzo settore). - 1. Sono enti del Terzo
settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni
di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese
sociali, incluse le cooperative sociali, le reti
associative, le societa' di mutuo soccorso, le
associazioni, riconosciute o non riconosciute, le
fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi
dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di
utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva
o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale
in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di
denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o
scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico
nazionale del Terzo settore.».
- Si riporta il testo dell'art. 1161 del Codice della
navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327:
«Art. 1161 (Abusiva occupazione di spazio demaniale e
inosservanza di limiti alla proprieta' privata). - Chiunque
arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o
aeronautico o delle zone portuali della navigazione
interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni
non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui e'
assoggettata la proprieta' privata nelle zone prossime al
demanio marittimo od agli aeroporti, e' punito con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516,
sempre che il fatto non costituisca un piu' grave reato.
Se l'occupazione di cui al primo comma e' effettuata
con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 103 a euro 619; in tal caso
si puo' procedere alla immediata rimozione forzata del
veicolo in deroga alla procedura di cui all'art. 54.».
- Si riporta il testo dei commi 675, 676, 677, 678,
679, 680, 681, 682 e 683 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021):
«Omissis. - 675. Al fine di tutelare, valorizzare e
promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che
rappresenta un elemento strategico per il sistema
economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese,
in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro
per gli affari europei, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli
affari regionali e la Conferenza delle regioni e delle
province autonome, sono fissati i termini e le modalita'
per la generale revisione del sistema delle concessioni
demaniali marittime.
676. Il decreto di cui al comma 675, in particolare,
stabilisce le condizioni e le modalita' per procedere:
a) alla ricognizione e mappatura del litorale e del
demanio costiero-marittimo;
b) all'individuazione della reale consistenza dello
stato dei luoghi, della tipologia e del numero di
concessioni attualmente vigenti nonche' delle aree libere e
concedibili;
c) all'individuazione della tipologia e del numero di
imprese concessionarie e sub-concessionarie;
d) alla ricognizione degli investimenti effettuati
nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di
ammortamento connesse, nonche' dei canoni attualmente
applicati in relazione alle diverse concessioni;
e) all'approvazione dei metodi, degli indirizzi
generali e dei criteri per la programmazione,
pianificazione e gestione integrata degli interventi di
difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'art.
89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
677. Il decreto di cui al comma 675 contiene, inoltre,
i criteri per strutturare:
a) un nuovo modello di gestione delle imprese
turistico-ricreative e ricettive che operano sul demanio
marittimo secondo schemi e forme di partenariato
pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la piu'
proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto
delle singole specificita' e caratteristiche territoriali
secondo criteri di: sostenibilita' ambientale; qualita' e
professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi;
accessibilita'; qualita' e modernizzazione delle
infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi
coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;
b) un sistema di rating delle imprese di cui alla
lettera a) e della qualita' balneare;
c) la revisione organica delle norme connesse alle
concessioni demaniali marittime, con particolare
riferimento alle disposizioni in materia di demanio
marittimo di cui al codice della navigazione o a leggi
speciali in materia;
d) il riordino delle concessioni ad uso residenziale
e abitativo, tramite individuazione di criteri di gestione,
modalita' di rilascio e termini di durata della concessione
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37, primo comma,
del codice della navigazione e dei principi di
imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita' e tenuto
conto, in termini di premialita', dell'idonea conduzione
del bene demaniale e della durata della concessione;
e) la revisione e l'aggiornamento dei canoni
demaniali posti a carico dei concessionari, che tenga conto
delle peculiari attivita' svolte dalle imprese del settore,
della tipologia dei beni oggetto di concessione anche con
riguardo alle pertinenze, della valenza turistica.
678. Le amministrazioni competenti per materia, cosi'
come individuate nel decreto di cui al comma 675,
provvedono, entro due anni dalla data di adozione del
predetto decreto, all'esecuzione delle attivita' di cui ai
commi 676 e 677, ciascuna per gli aspetti di rispettiva
titolarita'.
679. Sulla base delle risultanze dei lavori svolti ai
sensi del comma 678, e' avviata una procedura di
consultazione pubblica, nel rispetto dei principi e delle
previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in
merito alle priorita' e modalita' di azione e intervento
per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul
demanio marittimo, che deve concludersi entro il termine
massimo di centottanta giorni dalla data di conclusione dei
lavori da parte delle amministrazioni di cui al comma 678.
680. I principi ed i criteri tecnici ai fini
dell'assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali
marittime sono definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
681. Al termine della consultazione di cui al comma
679, secondo i principi e i criteri tecnici stabiliti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto
dal comma 680, sono assegnate le aree concedibili ma prive
di concessioni in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge.
682. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'art.
01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine
del predetto periodo, le disposizioni adottate con il
decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per
individuare le migliori procedure da adottare per ogni
singola gestione del bene demaniale.
683. Al fine di garantire la tutela e la custodia delle
coste italiane affidate in concessione, quali risorse
turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione
e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni
subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi
calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma
682, vigenti alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonche'
quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di
una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31
dicembre 2009 e per le quali il rilascio e' avvenuto nel
rispetto dell'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo e'
avvenuto nel rispetto dell'art. 02 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con
decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo,
le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677
rappresentano lo strumento per individuare le migliori
procedure da adottare per ogni singola gestione del bene
demaniale.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 182 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19.), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 182 (Ulteriori misure di sostegno per il settore
turistico). - Omissis
2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei
concessionari dall'art. 1, commi 682 e seguenti, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessita' di
rilancio del settore turistico e al fine di contenere i
danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti
non possono avviare o proseguire, a carico dei
concessionari che intendono proseguire la propria attivita'
mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e
fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione
delle opere non amovibili, di cui all'art. 49 del codice
della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione,
con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di
concessione alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni
oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo
precedente da parte dei concessionari e' confermato verso
pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e
impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le
disposizioni del presente comma non si applicano quando la
devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area
sono stati disposti in ragione della revoca della
concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e
colpa del concessionario.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 100 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
«Art. 100 (Concessioni del demanio marittimo, lacuale e
fluviale). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi
682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si
applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi
comprese quelle gestite dalle societa' sportive iscritte al
registro Coni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999
n. 242, nonche' alle concessioni per la realizzazione e la
gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto,
inclusi i punti d'ormeggio, nonche' ai rapporti aventi ad
oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in
aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di
provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione. Al
fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche
senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica
da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli
impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali,
che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza
entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31
dicembre 2025, allo scopo di consentire il riequilibrio
economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista
delle procedure di affidamento che saranno espletate ai
sensi delle vigenti disposizioni legislative.».
 
Art. 4
Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalita'
turistico-ricreative e sportive

1. Al fine di assicurare un piu' razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attivita' economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalita' turistico-ricreative e sportive, nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e societa' senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche in deroga al codice della navigazione:
a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonche' la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;
b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialita', non discriminazione, parita' di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicita', da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;
c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalita' acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonche' valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;
d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e delle piccole imprese;
e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:
1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni;
2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;
3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;
4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualita' e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilita' e la fruibilita' dell'area demaniale, anche da parte dei soggetti con disabilita', e dell'idoneita' di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza per il programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;
5) valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario:
5.1) dell'esperienza tecnica e professionale gia' acquisita in relazione all'attivita' oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalita' e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;
5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per se' e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarita', alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attivita' d'impresa o di tipo professionale del settore;
6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilita' occupazionale del personale impiegato nell'attivita' del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;
7) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinare in ragione dell'entita' e della rilevanza economica delle opere da realizzare, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;
f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditivita' delle aree demaniali da affidare in concessione, nonche' dell'utilizzo di tali aree per attivita' sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalita' di interesse pubblico;
g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attivita', anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;
h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilita' delle aree demaniali libere;
i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante;
l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attivita' connesse alle concessioni demaniali per finalita' turistico-ricreative e sportive e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', del numero massimo di concessioni di cui puo' essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;
m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo;
n) adeguata considerazione, in sede di affidamento della concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte di societa' o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 46-bis del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246):
«Art. 46-bis (Certificazione della parita' di genere).
- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e' istituita la
certificazione della parita' di genere al fine di attestare
le politiche e le misure concrete adottate dai datori di
lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle
opportunita' di crescita in azienda, alla parita' salariale
a parita' di mansioni, alle politiche di gestione delle
differenze di genere e alla tutela della maternita'.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari
opportunita', di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo
economico, sono stabiliti:
a) i parametri minimi per il conseguimento della
certificazione della parita' di genere da parte delle
aziende di cui all'art. 46, commi 1 e 1-bis, con
particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle
opportunita' di progressione in carriera e alla
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche con
riguardo ai lavoratori occupati di sesso femminile in stato
di gravidanza;
b) le modalita' di acquisizione e di monitoraggio dei
dati trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) le modalita' di coinvolgimento delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e
dei consiglieri di parita' regionali, delle citta'
metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge
7 aprile 2014, n. 56, nel controllo e nella verifica del
rispetto dei parametri di cui alla lettera a);
d) le forme di pubblicita' della certificazione della
parita' di genere.
3. E' istituito, presso il Dipartimento per le pari
opportunita' della Presidenza Consiglio dei ministri, un
Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere
nelle imprese, costituito da rappresentanti del medesimo
Dipartimento per le pari opportunita', del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello
sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di
parita', da rappresentanti sindacali e da esperti,
individuati secondo modalita' definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato per le pari opportunita', di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro dello sviluppo economico.
4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato
tecnico di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai suoi
componenti non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».
 
Art. 5

Concessione delle aree demaniali

1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
«Art. 18. (Concessione di aree e banchine). - 1. L'Autorita' di sistema portuale e, laddove non istituita, l'autorita' marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime e portuali. Sono altresi' sottoposte a concessione da parte dell'Autorita' di sistema portuale e, laddove non istituita, dell'autorita' marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee, anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purche' interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali, anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e proporzionalita', garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonche' la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresi' gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.
2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per:
a) l'assegnazione delle concessioni;
b) l'individuazione della durata delle concessioni;
c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorita' concedenti;
d) le modalita' di rinnovo e le modalita' di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;
e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;
f) l'individuazione delle modalita' volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4.
3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti e le pattuizioni degli atti concessori in essere, nonche' i canoni stabiliti dalle Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime, relativi a concessioni gia' assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, equita' e parita' di trattamento.
5. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.
6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, l'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene.
7. Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzare preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso.
8. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 e' richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:
a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttivita' del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attivita' di cui alla lettera a).
9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso e' vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti nei quali non vige il divieto di cumulo la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni e' rimessa all'Autorita' di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita' concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attivita' comprese nel ciclo operativo.
10. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attivita' di cui al comma 8, lettera a).
11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonche' di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attivita' di cui al comma 8, lettera a), senza giustificato motivo, l'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima, nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portuale».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 16, della legge 28
gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
portuale.):
«Art. 16 (Operazioni portuali). - 1. Sono operazioni
portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito,
il movimento in genere delle merci e di ogni altro
materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi
portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche,
complementari e accessorie al ciclo delle operazioni
portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle
Autorita' di sistema portuale, o, laddove non istituite,
dalle autorita' marittime, attraverso una specifica
regolamentazione da emanare in conformita' dei criteri
vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione.
2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime disciplinano e vigilano
sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi
portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate
da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo
periodicamente al Ministro dei trasporti e della
navigazione.
3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad
autorizzazione dell'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, dell'autorita' marittima. Detta
autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni
portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da
parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4,
oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da
individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese
autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti
tenuti dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima e sono soggette al
pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una
cauzione determinati dalle medesime autorita'.
3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al
comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23
ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'art. 17.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, determina:
a) i requisiti di carattere personale e
tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di
professionalita' degli operatori e delle imprese
richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i
quali la presentazione di un programma operativo e la
determinazione di un organico di lavoratori alle dirette
dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al
rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto
autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli;
c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi
dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata
ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti
il volume degli investimenti e le attivita' da espletare;
d).
4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda
di svolgimento di operazioni portuali ne' mediante le
imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente
articolo ne' tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia
per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui,
rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'art. 17, la nave e'
autorizzata a svolgere le operazioni in regime di
autoproduzione a condizione che:
a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;
b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo
rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di
esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo
svolgimento di tali operazioni;
c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata
prestata idonea cauzione.
4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 4-bis e'
rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti
e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non e'
compresa nel numero massimo di cui al comma 7.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del
comma 3 devono comunicare all'Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituita, all'autorita' marittima, le
tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti,
nonche' ogni successiva variazione.
6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma
operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa
autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi
dell'art. 18, durata identica a quella della concessione
medesima; l'autorizzazione puo' essere rinnovata in
relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del
rinnovo della concessione. L'Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute
a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle
condizioni previste nel programma operativo.
7. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima, sentita la commissione
consultiva locale, determina il numero massimo di
autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del
comma 3, in relazione alle esigenze di funzionamento del
porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo
della concorrenza nel settore.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.
7-ter Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, devono pronunciarsi
sulle richieste di autorizzazione di cui al presente
articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i
quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si
intende accolta.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
portuale.):
«Art. 4 (Classificazione dei porti). - 1. I porti
marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie
e classi:
a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali,
finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello
Stato;
b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree
portuali, di rilevanza economica internazionale;
c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree
portuali, di rilevanza economica nazionale;
d) categoria II, classe III; porti, o specifiche aree
portuali, di rilevanza economica regionale e
interregionale.
1-bis. I porti sede di Autorita' di sistema portuale
appartengono comunque ad una delle prime due classi della
categoria II.
2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto,
emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, determina le caratteristiche e procede alla
individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali
di cui alla categoria I. Con lo stesso provvedimento sono
disciplinate le attivita' nei porti di I categoria e
relative baie, rade e golfi.
3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla
categoria II, classi I, II e III, hanno le seguenti
funzioni:
a) commerciale e logistica;
b) industriale e petrolifera;
c) di servizio passeggeri, ivi compresi i
crocieristi;
d) peschereccia;
e) turistica e da diporto.
4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e
funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II
e III, e l'appartenenza di ogni scalo alle classi medesime
sono determinate, sentite le Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituite, le autorita' marittime, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino
di utenza internazionale o nazionale, tenendo conto dei
seguenti criteri:
a) entita' del traffico globale e delle rispettive
componenti;
b) capacita' operativa degli scali derivante dalle
caratteristiche funzionali e dalle condizioni di sicurezza
rispetto ai rischi ambientali degli impianti e delle
attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri
sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il
deposito delle merci nonche' delle attrezzature e dei
servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla
riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle
imbarcazioni;
c) livello ed efficienza dei servizi di collegamento
con l'entroterra.
5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti predispone, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno schema di decreto, che e' trasmesso alle
regioni, le quali esprimono parere entro i successivi
novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende
che il parere sia reso in senso favorevole. Lo schema di
decreto, con le eventuali modificazioni apportate a seguito
del parere delle regioni, e' successivamente trasmesso alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per
l'espressione del parere, nei termini previsti dai
rispettivi regolamenti, da parte delle Commissioni
permanenti competenti per materia; decorsi i predetti
termini il Ministro dei trasporti e della navigazione
adotta il decreto in via definitiva.
6. La revisione delle caratteristiche dimensionali,
tipologiche e funzionali di cui al comma 4, nonche' della
classificazione dei singoli scali, avviene su iniziativa
delle Autorita' di sistema portuale (17) o, laddove non
istituite, delle autorita' marittime, delle regioni o del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la
procedura di cui al comma 5.».
- Si riporta il testo dell'art. 52 del Codice della
navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327:
«Art. 52. - Impianto ed esercizio di depositi e
stabilimenti.
Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi
e stabilimenti, i quali siano situati anche soltanto in
parte entro i confini del demanio marittimo o del mare
territoriale, ovvero siano comunque collegati al mare, a
corsi d'acqua o canali marittimi, sono fatte a norma delle
disposizioni del presente titolo.
Per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di
depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive e'
richiesta inoltre l'autorizzazione del ministro per le
comunicazioni.
L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti
predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia
stabilite dall'autorita' marittima. L'impianto e
l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui al secondo
comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in
materia.».
- La legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino
del settore energetico, nonche' delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
energia», e' pubblicata nella GU n. 215 del 13 settembre
2004.
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del
provvedimento). - 1. In accoglimento di osservazioni e
proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione
procedente puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti
dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico
interesse, accordi con gli interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale ovvero in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi
di cui al comma 1, il responsabile del procedimento puo'
predisporre un calendario di incontri cui invita,
separatamente o contestualmente, il destinatario del
provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono
essere stipulati, a pena di nullita', per atto scritto,
salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si
applicano, ove non diversamente previsto, i principi del
codice civile in materia di obbligazioni e contratti in
quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo
devono essere motivati ai sensi dell'art. 3.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono
soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo,
salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un
indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi
verificatisi in danno del privato.
4-bis. A garanzia dell'imparzialita' e del buon
andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in
cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle
ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo
e' preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe
competente per l'adozione del provvedimento.
5.».
 
Art. 6

Concessioni di distribuzione del gas naturale

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprieta' degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:
a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprieta' di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;
b) qualora un ente locale o una societa' patrimoniale delle reti, in occasione delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarita', detti reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
c) nei casi di cui alla lettera b) si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita';
d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, puo' versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalita' definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali e' determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del citato regolamento di cui al decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226.
2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: «Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso e' stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalita' applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', aggregato d'ambito, tenuto conto della modalita' di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento: a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purche' lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento; b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (RAB parametrica), purche' lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento; c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purche' lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento».
3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Il gestore uscente e' tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entita' delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale puo' imporre una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo puo' giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente, e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera c-bis), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti dall'articolo 15, comma 3, lettera d), del citato regolamento di cui al decreto interministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento piu' rispondenti al rinnovato quadro tecnologico.

Note all'art. 6:
- Il decreto del Ministero dello sviluppo 12 novembre
2011, n. 226, recante «Regolamento per i criteri di gara e
per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del
servizio della distribuzione del gas naturale, in
attuazione dell'art. 46-bis del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222», e' pubblicato nella G.U.
n. 22 del 27 gennaio 2012, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge
17 maggio 1999, n. 144), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 14 (Attivita' di distribuzione). - 1. L'attivita'
di distribuzione di gas naturale e' attivita' di servizio
pubblico. Il servizio e' affidato esclusivamente mediante
gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti
locali che affidano il servizio, anche in forma associata,
svolgono attivita' di indirizzo, di vigilanza, di
programmazione e di controllo sulle attivita' di
distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del
servizio sono regolati da appositi contratti di servizio,
sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini del presente decreto, per enti locali si
intendono comuni, unioni di comuni e comunita' montane.
3. Nell'ambito dei contratti di servizio di cui al
comma 1 sono stabiliti la durata, le modalita' di
espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi,
l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli
aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i
poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le
conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso
anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore
del servizio.
4. Alla scadenza del periodo di affidamento del
servizio, le reti, nonche' gli impianti e le dotazioni
dichiarati reversibili, rientrano nella piena
disponibilita' dell'ente locale. Gli stessi beni, se
realizzati durante il periodo di affidamento, sono
trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel
bando di gara e nel contratto di servizio.
5. Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza
limitazioni territoriali, societa' per azioni o a
responsabilita' limitata, anche a partecipazione pubblica,
e societa' cooperative a responsabilita' limitata, sulla
base di requisiti oggettivi, proporzionati e non
discriminatori, con la sola esclusione delle societa',
delle loro controllate, controllanti e controllate da una
medesima controllante, che, in Italia e in altri Paesi
dell'Unione europea, o in Paesi non appartenenti all'Unione
europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge,
di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici
locali in virtu' di affidamento diretto o di una procedura
non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i
gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui
al primo periodo non si applica alle societa' quotate in
mercati regolamentati e alle societa' da queste
direttamente o indirettamente controllate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, nonche' al socio
selezionato ai sensi dell'art. 4, comma 12, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella
legge 14 settembre 2011, n. 148, e alle societa' a
partecipazione mista, pubblica e privata, costituite ai
sensi del medesimo comma.
6. Nel rispetto degli standard qualitativi,
quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul
territorio e di sicurezza, la gara e' aggiudicata sulla
base delle migliori condizioni economiche e di prestazione
del servizio, del livello di qualita' e sicurezza, dei
piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento
delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e
manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione
tecnologica e gestionale presentati dalle imprese
concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del
contratto di servizio.
7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non
oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in
modo da evitare soluzioni di continuita' nella gestione del
servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a
proseguire la gestione del servizio, limitatamente
all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza
del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro
il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina
di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.
7-bis. Il gestore uscente e' tenuto a fornire all'ente
locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il
bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso
ente in funzione dell'entita' delle informazioni richieste,
comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il
gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di
fornire le informazioni richieste ovvero fornisca
informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le
informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale puo'
imporre una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui
importo puo' giungere fino all'1 per cento del fatturato
totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente, e
valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai
fini dell'applicazione dell'art. 80, comma 5, lettera
c-bis), del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti
realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di
proprieta' nei precedenti affidamenti o concessioni, e'
tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni
relative ai contratti di finanziamento in essere o ad
estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al
distributore uscente in misura pari al valore di rimborso
per gli impianti la cui proprieta' e' trasferita dal
distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione a
regime, al termine della durata delle nuove concessioni di
distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma
1, il valore di rimborso al gestore uscente e' pari al
valore delle immobilizzazioni nette di localita' del
servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti
la cui proprieta' viene trasferita dal distributore uscente
al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di
realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto
capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di
localita', calcolato secondo la metodologia della
regolazione tariffaria vigente e sulla base della
consistenza degli impianti al momento del trasferimento
della proprieta'.
9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del
comma 8 sono indicati nel bando di gara stimando il valore
di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo
l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta le
modalita' per regolare il valore di rimborso relativo a
queste ultime immobilizzazioni. Il gestore subentrante
acquisisce la disponibilita' degli impianti dalla data del
pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti,
ovvero dalla data di offerta reale della stessa.
10. Le imprese di gas che svolgono l'attivita' di
distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a
decorrere dal 1° gennaio 2002.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 6, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
«Art. 4 (Norme in materia di concorrenza nel mercato
del gas naturale e nei carburanti). - Omissis.
6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare di
cui al comma 2 e di ridurre i costi per gli enti locali e
per le imprese, il Ministero dello sviluppo economico puo'
emanare linee guida su criteri e modalita' operative per la
valutazione del valore di rimborso degli impianti di
distribuzione del gas naturale, in conformita' con l'art. 5
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
novembre 2011, n. 226.».
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 5, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione
della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41
della legge 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 15 (Regime di transizione nell'attivita' di
distribuzione). - Omissis.
5. Per l'attivita' di distribuzione del gas, gli
affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonche' quelli alle
societa' derivate dalla trasformazione delle attuali
gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se
compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il
periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in
essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza o
e' previsto un termine che supera il periodo transitorio,
proseguono fino al completamento del periodo transitorio
stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti
e delle concessioni in essere e' riconosciuto un rimborso,
a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'art.
14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle
convenzioni o nei contratti, purche' stipulati prima della
data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i
rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12
novembre 2011, n. 226, e, per quanto non desumibile dalla
volonta' delle parti nonche' per gli aspetti non
disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in
base alle linee guida su criteri e modalita' operative per
la valutazione del valore di rimborso di cui all'art. 4,
comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma
sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di
localita', valutati secondo la metodologia della
regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di
rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle
immobilizzazioni nette di localita' calcolate nella
regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in
conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti
di localita', l'ente locale concedente trasmette le
relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso
all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema
idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando
di gara. Tale disposizione non si applica qualora l'ente
locale concedente possa certificare, anche tramite un
idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso e' stato
determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su
criteri e modalita' applicative per la valutazione del
valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas
naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento
del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni
nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e
dei contributi privati relativi ai cespiti di localita',
aggregato d'ambito, tenuto conto della modalita' di
valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante
ai fini del calcolo dello scostamento: a) non risulti
superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di
RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB
effettiva, purche' lo scostamento del singolo comune non
superi il 25 per cento; b) non risulti superiore alla
percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al
100 per cento sulla base dei criteri di valutazione
parametrica definiti dall'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente (RAB parametrica), purche' lo
scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;
c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso
della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del
peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per
cento, negli altri casi, purche' lo scostamento del singolo
comune non superi il 35 per cento». La stazione appaltante
tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini
della determinazione del valore di rimborso da inserire nel
bando di gara. I termini di scadenza previsti dal comma 3
dell'art. 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date
limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre
2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo
raggruppamento dello stesso allegato 1, nonche' i
rispettivi termini di cui all'art. 3 del medesimo
regolamento, sono prorogati di quattro mesi. Resta sempre
esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla
conclusione anticipata del rapporto di gestione.».
- Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22
maggio 2014, recante «Approvazione del documento «Linee
Guida su criteri e modalita' applicative per la valutazione
del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del
gas naturale» e' pubblicato nella G.U. n. 129 del 6 giugno
2014.
- Si riporta il testo dell'art. 80, comma 5, lett.
c-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici):
«Art. 80 (Motivi di esclusione). - Omissis.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni, qualora:
(Omissis);
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di
influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a
fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
(Omissis).».
 
Art. 7
Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione
idroelettrica

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-ter e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-quinquies e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacita' di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici fondati sull'entita' degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonche' i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilita' delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni puo' avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
b) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente:
«1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-ter, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-ter, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-ter.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166»;
c) il comma 1-sexies e' sostituito dal seguente:
«1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle gia' scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonche' la conduzione delle opere e dei beni passati in proprieta' delle regioni ai sensi del comma 1, in favore del concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente nonche' del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza».
2. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «data successiva individuata» sono sostituite dalle seguenti: «data successiva eventualmente individuata».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della
direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12 (Concessioni idroelettriche). - 1. Alla
scadenza delle concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere
di cui all'art. 25, primo comma, del testo unico di cui al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza
compenso, in proprieta' delle regioni, in stato di regolare
funzionamento. In caso di esecuzione da parte del
concessionario, a proprie spese e nel periodo di validita'
della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo
periodo, purche' previsti dall'atto di concessione o
comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione
della concessione secondo le procedure di cui ai commi
seguenti, e' riconosciuto al concessionario uscente, per la
parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al
valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto
dall'art. 26 del testo unico di cui al regio decreto n.
1775 del 1933. Per i beni diversi da quelli previsti dai
periodi precedenti si applica la disciplina stabilita
dall'art. 25, commi secondo e seguenti, del testo unico di
cui al regio decreto n. 1775 del 1933, con corresponsione
del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati,
sulla base del comma 1-ter del presente articolo,
intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con
i corrispondenti organi della regione.
1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un
prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle
acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine
idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi
derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti
di capacita' tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al
comma 1-ter, lettera d):
a) ad operatori economici individuati attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
quali il socio privato e' scelto attraverso l'espletamento
di gare con procedure ad evidenza pubblica;
c) mediante forme di partenariato ai sensi degli
articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento a societa'
partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle
disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175.
1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione
europea e degli accordi internazionali, nonche' dei
principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle
disposizioni di cui al presente articolo, le regioni
disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione e comunque non oltre
il 31 marzo 2020, le modalita' e le procedure di
assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni
d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:
a) le modalita' per lo svolgimento delle procedure di
assegnazione di cui al comma 1-bis;
b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma
1-bis;
c) i criteri di ammissione e di assegnazione;
d) la previsione che l'eventuale indennizzo e' posto
a carico del concessionario subentrante;
e) i requisiti di capacita' finanziaria,
organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della
concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di
valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali
requisiti minimi:
1) ai fini della dimostrazione di adeguata
capacita' organizzativa e tecnica, l'attestazione di
avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di
impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media
pari ad almeno 3 MW;
2) ai fini della dimostrazione di adeguata
capacita' finanziaria, la referenza di due istituti di
credito o societa' di servizi iscritti nell'elenco generale
degli intermediari finanziari che attestino che il
partecipante ha la possibilita' di accedere al credito per
un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella
procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da
corrispondere per i beni di cui alla lettera n);
f) i termini di durata delle nuove concessioni,
comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo
puo' essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni,
in relazione alla complessita' della proposta progettuale
presentata e all'importo dell'investimento;
g) gli obblighi o le limitazioni gestionali,
subordinatamente ai quali sono ammissibili i rogetti di
sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa
la possibilita' di utilizzare l'acqua invasata per scopi
idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o
per la laminazione delle piene;
h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di
potenza di generazione e di producibilita' da raggiungere
nel complesso delle opere di derivazione, adduzione,
regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di
generazione, trasformazione e connessione elettrica con
riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia
di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili,
compresa la possibilita' di dotare le infrastrutture di
accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse
energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto
di quanto previsto dal codice di trasmissione,
dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica
di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi
aggiornamenti;
i) i livelli minimi in termini di miglioramento e
risanamento ambientale del bacino idrografico di
pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione
a scala di distretto idrografico in attuazione della
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, determinando
obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti
dall'assegnazione, da destinare al finanziamento delle
misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di
tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale
dei corpi idrici interessati dalla derivazione;
l) le misure di compensazione ambientale e
territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare
ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle
opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e
di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio
economico finanziario del progetto di concessione;
m) le modalita' di valutazione, da parte
dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in
esito alle procedure di assegnazione, che avviene
nell'ambito di un procedimento unico ai fini della
selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene
luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale,
della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di
importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione
paesaggistica, nonche' di ogni altro atto di assenso,
concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque
denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o
locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte
progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni
e le attivita' culturali e gli enti gestori delle aree
naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.
394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi
di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e
all'art. 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n.
166, al procedimento valutativo partecipa il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
n) l'utilizzo dei beni di cui all'art. 25, secondo
comma, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del
1933, nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti
criteri:
1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo
nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde
agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in
termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati
reperibili dagli atti contabili o mediante perizia
asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel
progetto di concessione, per tali beni si procede alla
rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a
cura ed onere del proponente;
2) per i beni immobili dei quali il progetto
proposto prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde
agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il
cui valore e' determinato sulla base dei dati reperibili
dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla
base di attivita' negoziale tra le parti;
3) i beni immobili dei quali il progetto proposto
non prevede l'utilizzo restano di proprieta' degli aventi
diritto;
o) la previsione, nel rispetto dei principi
dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a
promuovere la stabilita' occupazionale del personale
impiegato;
p) le specifiche modalita' procedimentali da seguire
in caso di grandi derivazioni idroelettriche che
interessano il territorio di due o piu' regioni, in termini
di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e
ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le
regioni interessate; le funzioni amministrative per
l'assegnazione della concessione sono di competenza della
regione sul cui territorio insiste la maggior portata di
derivazione d'acqua in concessione.
1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni
di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai
sensi del comma 1-ter e in ogni caso secondo parametri
competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della
valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al
comma 1-quinquies e degli interventi di miglioramento della
sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero
della capacita' di invaso, prevedendo a carico del
concessionario subentrante un congruo indennizzo, da
quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1,
secondo periodo, che tenga conto dell'ammortamento degli
investimenti effettuati dal concessionario uscente,
definendo la durata della concessione, nel rispetto dei
limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di
criteri economici fondati sull'entita' degli investimenti
proposti, determinando le misure di compensazione
ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario,
da destinare ai territori dei comuni interessati dalla
presenza delle opere e della derivazione compresi tra i
punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo
l'equilibrio economico-finanziario del progetto di
concessione, nonche' i livelli minimi in termini di
miglioramento e risanamento ambientale del bacino
idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione
tecnologica e la sostenibilita' delle infrastrutture di
grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle
relative concessioni puo' avvenire anche facendo ricorso
alle procedure previste dall'art. 183 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
1-quater. Le procedure di assegnazione delle
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono
avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore
della legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque non
oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano
tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure
di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo,
e comunque in caso di mancata adozione delle leggi
regionali entro i termini prescritti dal comma 1-ter, il
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art.
8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio,
sulla base della disciplina regionale di cui al comma
1-ter, ove adottata, e di quanto previsto dal comma
1-ter.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni,
prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni
concessori, in deroga all'art. 89, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito
al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le
competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994,
n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002,
n. 166.
1-quinquies. I concessionari di grandi derivazioni
idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un
canone, determinato con legge regionale, sentita
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla
potenza nominale media di concessione, e in una componente
variabile, calcolata come percentuale dei ricavi
normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione
dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione
ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale
dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al
precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni,
non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al
prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la
distribuzione dell'energia elettrica. Il canone cosi'
determinato e' destinato per almeno il 60 per cento alle
province e alle citta' metropolitane il cui territorio e'
interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi
derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono
disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire
annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per
ogni kW di potenza nominale media di concessione, per
almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e
categorie di utenti dei territori provinciali interessati
dalle derivazioni.
1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche che prevedono un termine di scadenza
anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle gia'
scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione
dell'esercizio della derivazione nonche' la conduzione
delle opere e dei beni passati in proprieta' delle regioni
ai sensi del comma 1, in favore del concessionario uscente,
per il tempo strettamente necessario al completamento delle
procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che
i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione
regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle
opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di
concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri
aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente
nonche' del vantaggio competitivo derivante dalla
prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine
di scadenza.
1-septies. Fino all'assegnazione della concessione, il
concessionario scaduto e' tenuto a fornire, su richiesta
della regione, energia nella misura e con le modalita'
previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione
un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da
corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more
dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo e' destinato per
un importo non inferiore al 60 per cento alle province e
alle citta' metropolitane il cui territorio e' interessato
dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati
il valore minimo della componente fissa del canone di cui
al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone
aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata
adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di
cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni
possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo
precedente in misura non inferiore a 30 euro per la
componente fissa del canone e a 20 euro per il canone
aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di
concessione per ogni annualita'.
1-octies. Sono fatte salve le competenze delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione.
2. - 5.
6. Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. per le
grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del
trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31
dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data e i
titolari di concessione interessati, senza necessita' di
alcun atto amministrativo, proseguono l'attivita' dandone
comunicazione all'amministrazione concedente entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo art.
16.
8. In attuazione di quanto previsto dall'art. 44,
secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di
consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione
territoriale nella gestione, le concessioni di grande
derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche
per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data
del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei
territori delle province individuate mediante i criteri di
cui all'art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente
alla pubblicazione del relativo bando di indizione della
gara di cui al comma 1 del presente articolo, a societa'
per azioni a composizione mista pubblico-privata
partecipate nella misura complessiva minima del 30 per
cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle
province individuate nel presente comma e/o da societa'
controllate dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo di
individuare gli eventuali soci delle societa' a controllo
provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate
a condizioni immutate per un periodo di anni sette,
decorrenti dal termine della concessione quale risultante
dall'applicazione delle proroghe di cui al comma 1-bis. La
partecipazione delle predette province nelle societa' a
composizione mista previste dal presente comma non puo'
comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.
8-bis.
9. Le caratteristiche delle concessioni di derivazione
di cui ai commi 6, 7 e 8 sono modificate in modo da
garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo
deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio 1989,
n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, da
stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'art. 88,
comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112. Qualora cio' comporti riduzione della potenza
nominale media producibile il concessionario non ha diritto
ad alcun indennizzo ma alla sola riduzione del canone
demaniale di concessione.
10. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto la competenza al rilascio delle concessioni di cui
al presente articolo e' conferita alle regioni e alle
province autonome, con esclusione di quelle di cui all'art.
89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
secondo quanto stabilito con decreto legislativo, da
emanare in attuazione del combinato disposto di cui agli
articoli 29, commi 1 e 3, e 88, comma 1, lettera o), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con il medesimo
decreto sono definiti gli obiettivi generali e i vincoli
specifici per la pianificazione regionale e di bacino
idrografico in materia di utilizzazione delle risorse
idriche ai fini energetici e le modalita' per una
articolata programmazione energetica di settore a livello
regionale. Per l'effettivo esercizio della funzione
conferita alle regioni si applicano criteri, termini e
procedure stabiliti dagli articoli 7, 10 e 89, commi 4 e 5,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche'
dall'art. 2, comma 12, lettere b) e d) della legge 14
novembre 1995, n. 481.
10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso
idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati
da convenzioni internazionali, rimangono soggetti
esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini
della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale
integrativo o modificativo del regime di tali concessioni.
11.
12. I commi 1, 2, 3, 5 e 11 dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono
abrogati."
- L'art. 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 (Codice dei contratti pubblici) reca disposizioni in
materia di finanza di progetto.
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre
2001, n. 3):
«Art. 8 (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per le finalita'
previsti dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle
Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato
un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o
necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio
dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei
ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche
normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla
riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente
della Giunta regionale della Regione interessata al
provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art.
11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'art. 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
- Si riporta il testo dell'art. 89, comma 1, lett. i,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59.):
«Art. 89 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
locali). - 1. Sono conferite alle regioni e agli enti
locali, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 15 marzo
1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate
nell'art. 88 e tra queste in particolare, sono trasferite
le funzioni relative:
(Omissis)
i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte
le funzioni amministrative relative alle derivazioni di
acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione
delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico
sotterraneo nonche' alla determinazione dei canoni di
concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto
salvo quanto disposto dall'art. 29, comma 3, del presente
decreto legislativo;
(Omissis).».
- Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584,
recante «Misure urgenti in materia di dighe» e' pubblicato
nella G.U. n. 195 del 22 agosto 1994.
- La legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Conversione
in legge, con modificazioni, del D.L. 28 dicembre 2001, n.
452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di
gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di
giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA» e' pubblicato
nella G.U. n. 181 del 3 agosto 2002, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), come modificato dalla presente legge:
«Art. 13. - 6. Le concessioni per grandi derivazioni a
scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di
Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o
amministrative che prevedono un termine di scadenza
anteriore al 31 dicembre 2024, o a data successiva
eventualmente individuata dallo Stato per analoghe
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate
nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto,
ancorche' scadute, per il periodo utile al completamento
delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre
la predetta data ed esercitate fino a tale data alle
condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal
disciplinare di concessione vigenti alla data della loro
scadenza. Le province e i concessionari possono, in tal
caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e
delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso,
secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di cui al
comma 1.».
 
Art. 8

Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei principi e dei criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attivita' di interesse generale il cui svolgimento e' necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunita' locali, in condizioni di accessibilita' fisica ed economica, di continuita', universalita' e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualita' e sicurezza, cosi' da garantire l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;
b) adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalita' e tenuto conto dell'industrializzazione dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualita' e l'efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato;
c) ferme restando le competenze delle autorita' indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualita', razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i diversi livelli di governo locale, prevedendo altresi' la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attivita' di regolazione;
d) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base ai principi di adeguatezza e proporzionalita' e in conformita' alla normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali principi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualita' e l'efficienza del servizio;
e) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e introduzione di incentivi e meccanismi di premialita' che favoriscano l'aggregazione delle attivita' e delle gestioni dei servizi a livello locale;
f) razionalizzazione della disciplina concernente le modalita' di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonche' la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza;
g) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualita' del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, nonche' agli obiettivi di universalita', socialita', tutela ambientale e accessibilita' dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;
h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonche' della qualita', dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;
i) previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualita' dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;
l) previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalita', misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;
m) estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalita' di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;
n) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;
o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformita' agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;
p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di societa' a partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;
q) revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonche' di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprieta' pubblica, nonche' un'adeguata tutela del gestore uscente;
r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una piu' razionale distribuzione delle competenze tra autorita' indipendenti ed enti locali;
s) previsione di modalita' per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualita' del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento;
t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalita' di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualita' e quantita' del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;
u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resa interoperabile con le banche dati nazionali gia' costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, della trasparenza e della comprensibilita' degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio e il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualita' dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;
v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonche' introduzione di contratti di servizio tipo.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t) e v) del comma 2, e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h), i), p) e u) dello stesso comma 2, nonche' sentita, per i profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito altresi' il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis, comma 6-bis, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148:
«Art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di
organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici
locali). - (Omissis).
6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre
disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in
materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza
economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse,
anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti
alla regolazione ad opera di un'autorita' indipendente.»
- Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti). - 1. Ai fini
dell'applicazione del presente codice, le soglie di
rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori
e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali
indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di
forniture sono aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa
soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti
menzionati nell'allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti
pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita'
governative centrali che operano nel settore della difesa,
allorche' tali appalti concernono prodotti non menzionati
nell'allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e
di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza
comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
servizi sociali e altri servizi specifici elencati
all'allegato IX.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono
periodicamente rideterminate con provvedimento della
Commissione europea, che trova diretta applicazione alla
data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico
di lavori, servizi e forniture e' basato sull'importo
totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo
stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni
o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei
documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i
candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
valore stimato dell'appalto.
5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore sono composti da unita' operative distinte,
il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
valore totale stimato per tutte le singole unita'
operative. Se un'unita' operativa distinta e' responsabile
in modo indipendente del proprio appalto o di determinate
categorie di esso, il valore dell'appalto puo' essere
stimato con riferimento al valore attribuito dall'unita'
operativa distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore
stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta
con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione
delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
europee. Un appalto non puo' essere frazionato allo scopo
di evitare l'applicazione delle norme del presente codice
tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato al
momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del
bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista
un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del
valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi
nonche' del valore complessivo stimato di tutte le
forniture e servizi messi a disposizione
dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari
all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei
servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico
appalto di lavori non puo' essere aggiunto al valore
dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di
tali forniture o servizi dall'applicazione delle
disposizioni del presente codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di
servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, e' computato il valore complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1
e 2 e' computato il valore complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza
applicare le disposizioni del presente codice, quando il
valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a
euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro
1.000.000 per i lavori, purche' il valore cumulato dei
lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore
complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati
l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle
forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto
come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi
successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o
dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al
fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di
quantita' o di valore che potrebbero sopravvenire nei
dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti
successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo
e' superiore ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata
pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato
complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata
supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso
il valore stimato dell'importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o
che non puo' essere definita, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da
porre come base per il calcolo del valore stimato
dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e' il
seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e
altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari:
gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e
altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli
onorari, le commissioni da pagare e altre forme di
remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non
fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o
inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato
per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto
di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei
servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive
quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di
acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il
valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei
contratti previsti durante l'intera durata degli accordi
quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il
valore da prendere in considerazione e' il valore massimo
stimato, al netto dell'IVA, delle attivita' di ricerca e
sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto
partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi o dei
lavori da mettere a punto e fornire alla fine del
partenariato.
18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per
cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso
di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma
8, del presente codice, e' subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della
prestazione. La predetta garanzia e' rilasciata da imprese
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione
e che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti
dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita'. La
garanzia puo' essere, altresi', rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso della prestazione, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con
obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione.»
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 20 (Razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche). - 1. Fermo quanto previsto
dall'art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche
effettuano annualmente, con proprio provvedimento,
un'analisi dell'assetto complessivo delle societa' in cui
detengono partecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma
2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto
dall'art. 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna
partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei
conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla
struttura di cui all'art. 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di
un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di
modalita' e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede
di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche
rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in
alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
b) societa' che risultino prive di dipendenti o
abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;
c) partecipazioni in societa' che svolgono attivita'
analoghe o similari a quelle svolte da altre societa'
partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in societa' che, nel triennio
precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in societa' diverse da quelle
costituite per la gestione di un servizio d'interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessita' di contenimento dei costi di
funzionamento;
g) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad
oggetto le attivita' consentite all'art. 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati
entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le
modalita' di cui all'art. 17 del decreto-legge n. 90 del
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di
conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla
struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo
della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5,
comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione,
entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche
amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del
piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la
trasmettono alla struttura di cui all'art. 15 e alla
sezione di controllo della Corte dei conti competente ai
sensi dell'art. 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la
dismissione o l'assegnazione in virtu' di operazioni
straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate
anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di
scioglimento delle societa' o di alienazione delle
partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto
diversamente disposto nel presente decreto, dalle
disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in
deroga alla previsione normativa originaria riguardante la
costituzione della societa' o l'acquisto della
partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'art. 1, comma
568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1
a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di
euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno
eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo
contabile, comminata dalla competente sezione
giurisdizionale regionale della Corte dei conti" . Si
applica l'art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
8. Resta fermo quanto previsto dall'art. 29, comma
1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
dall'art. 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il conservatore del registro delle
imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con
gli effetti previsti dall'art. 2495 del codice civile, le
societa' a controllo pubblico che, per oltre tre anni
consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio
ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di
procedere alla cancellazione, il conservatore comunica
l'avvio del procedimento agli amministratori o ai
liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare
formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attivita',
corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni
pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti
previsti dall'art. 5. In caso di regolare presentazione
della domanda, non si da' seguito al procedimento di
cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, alla
struttura di cui all'art. 15, una dettagliata relazione
sullo stato di attuazione della presente norma.».
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante
«Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» e'
pubblicato nella G.U. n. 179 del 2 agosto 2017, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 29, comma 2, del codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici):
«Art. 29 (Principi in materia di trasparenza). - 2.
Tutte le informazioni inerenti agli atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
relativi alla programmazione, alla scelta del contraente,
all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e
forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di
progettazione e i concorsi di idee e di concessioni,
compresi quelli di cui all'art. 5, sono gestite e trasmesse
tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti
pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad
essa interconnesse secondo le modalita' indicate all'art.
213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati
Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati
ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 e ad
eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai
sensi dell'art. 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio
delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione
ai sensi dell'art. 73. Gli effetti degli atti oggetto di
pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla
data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati
nazionale dei contratti pubblici.»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 300, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«Omissis. - 300. E' istituito presso il Ministero dei
trasporti l'Osservatorio nazionale per il supporto alla
programmazione e per il monitoraggio della mobilita'
pubblica locale sostenibile, cui partecipano i
rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e
degli enti locali, al fine di creare una banca dati e un
sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e
di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del
completamento del processo di riforma. Per il funzionamento
dell'Osservatorio e' autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definiti i criteri e le modalita' di
monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei
relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti
locali, nonche' le modalita' di funzionamento
dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente alle
Camere un rapporto sullo stato del trasporto pubblico
locale.
Omissis».
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 2.
 
Art. 9

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

1. Al fine di promuovere l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure ad evidenza pubblica, nonche' di consentire l'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le regioni a statuto ordinario attestano, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, o dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure conformi al citato regolamento (CE) n. 1370/2007, di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonche' la conformita' delle procedure di gara alle misure di cui alle delibere dell'Autorita' di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In caso di avvenuto esercizio della facolta' di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'attestazione di cui al primo periodo reca l'indicazione degli affidamenti prorogati e la data di cessazione della proroga.
2. L'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1 ovvero l'incompletezza del suo contenuto rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorita' di regolazione dei trasporti definiscono, ciascuno in relazione agli specifici ambiti di competenza, con propri provvedimenti, le modalita' di controllo, anche a campione, delle attestazioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal comma 2, nonche' le modalita' di acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle decurtazioni previste dall'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. I predetti Ministeri e l'Autorita' di regolazione dei trasporti definiscono altresi', senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante appositi accordi i termini e le modalita' di trasmissione reciproca dei dati e delle informazioni acquisiti nello svolgimento dell'attivita' di controllo.
4. In caso di omessa pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, o del bando di gara ovvero in caso di mancato affidamento, entro la medesima data, con procedure conformi al citato regolamento (CE) n. 1370/2007, dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziate a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 sul Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche qualora l'assegnazione delle stesse avvenga secondo criteri diversi da quelli previsti dall'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. In tale ultimo caso, la decurtazione prevista dal comma 1 del presente articolo si applica sulla quota assegnata alla regione a statuto ordinario a valere sulle risorse del predetto Fondo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici
e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:
«Art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale). - 1.
All'art. 1, dopo il comma 534-ter, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, sono inseriti i seguenti:
"534-quater. Nelle more del riordino del sistema della
fiscalita' regionale, secondo i principi di cui all'art.
119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui
all'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e' rideterminata nell'importo di
4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000 euro a
decorrere dall'anno 2018, anche al fine di sterilizzare i
conguagli di cui all'articolo unico, comma 4, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto
2013, con riferimento agli anni 2013 e successivi.
534-quinquies. Il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 26 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013, non trova applicazione
a decorrere dall'anno 2017.".
2. A decorrere dall'anno 2020, il riparto del Fondo di
cui al comma 1 e' effettuato, entro il 30 giugno di ogni
anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. In caso di mancata intesa si applica quanto previsto
dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Il suddetto riparto e' operato sulla base dei
seguenti criteri:
a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al
dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dei
proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei
medesimi registrato, tenuto conto di quanto previsto
dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, tra l'anno 2014 e l'anno di riferimento, con
rilevazione effettuata dall'Osservatorio di cui all'art. 1,
comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Negli anni
successivi, la quota e' incrementata del cinque per cento
dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere
il venti per cento dell'importo del predetto Fondo;
b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per
il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo in
base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di determinazione dei costi
standard, di cui all'art. 1, comma 84, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. Negli anni successivi la quota e'
incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo
per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento
dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale quota
si tiene conto della presenza di infrastrutture ferroviarie
di carattere regionale;
c) suddivisione della quota residua del Fondo,
sottratto quanto previsto dalle lettere a) e b), secondo le
percentuali regionali di cui alla tabella allegata al
decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
dell'11 novembre 2014; definizione dei livelli adeguati di
servizio di cui al comma 6 che, a decorrere dal 2021,
sostituiscono le predette percentuali regionali, comunque
entro i limiti di spesa complessiva prevista dal Fondo
stesso;
d) riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo
da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto
pubblico locale e regionale non risultino affidati con
procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora
non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di
gara, nonche' nel caso di gare non conformi alle misure di
cui alle delibere dell'Autorita' di regolazione dei
trasporti adottate ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera
f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
qualora bandite successivamente all'adozione delle predette
delibere. La riduzione si applica a decorrere dall'anno
2021; in ogni caso non si applica ai contratti di servizio
affidati in conformita' alle disposizioni, anche
transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e
alle disposizioni normative nazionali vigenti. La
riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come
determinata ai sensi delle lettere da a) a c), e' pari al
quindici per cento del valore dei corrispettivi dei
contratti di servizio non affidati con le predette
procedure. Le risorse derivanti da tali riduzioni sono
ripartite tra le altre Regioni con le modalita' di cui al
presente comma, lettere a), b) e c);
e) in ogni caso, al fine di garantire una ragionevole
certezza delle risorse finanziarie disponibili, il riparto
derivante dall'attuazione delle lettere da a) a d) non puo'
determinare per ciascuna regione una riduzione annua
maggiore del cinque per cento rispetto alla quota
attribuita nell'anno precedente; ove l'importo complessivo
del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello
dell'anno precedente, tale limite e' rideterminato in
misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo. Nel
primo quinquennio di applicazione il riparto non puo'
determinare per ciascuna regione, una riduzione annua
maggiore del 10 per cento rispetto alle risorse trasferite
nel 2015; ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di
riferimento sia inferiore a quello del 2015, tale limite e'
rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del
Fondo medesimo;
e-bis) destinazione annuale dello 0,105 per cento
dell'ammontare del Fondo e, comunque, nel limite massimo di
euro 5,2 milioni annui alla copertura dei costi di
funzionamento dell'Osservatorio di cui all'art. 1, comma
300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2-bis. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1
si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna
Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei
costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria
introdotte dalla societa' Rete ferroviaria italiana Spa,
con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai
criteri stabiliti dall'Autorita' di regolazione dei
trasporti ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali
variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo
rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del
2019. Le variazioni fissate a preventivo sono soggette a
verifica consuntiva ed eventuale conseguente revisione in
sede di saldo a partire dall'anno 2020 a seguito di
apposita certificazione resa, entro il mese di settembre di
ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i servizi di
trasporto pubblico ferroviario al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per il tramite
dell'Osservatorio, di cui all'art. 1, comma 300, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' alle Regioni, a
pena della sospensione dell'erogazione dei corrispettivi di
cui ai relativi contratti di servizio con le Regioni in
analogia a quanto disposto al comma 7 dell'art. 16-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini
del riparto del saldo 2019 si terra' conto dei soli dati a
consuntivo relativi alle variazioni 2018 comunicati e
certificati dalle imprese esercenti i servizi di trasporto
pubblico ferroviario con le modalita' e i tempi di cui al
precedente periodo e con le medesime penalita' in caso di
inadempienza.
3. Al fine di garantire un'efficace programmazione
delle risorse, gli effetti finanziari sul riparto del
Fondo, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 2 si verificano nell'anno successivo a quello
di riferimento.
4. A partire dal mese di gennaio 2018 e nelle more
dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma 2,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun
anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta
per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione e'
effettuata sulla base delle percentuali attribuite a
ciascuna regione l'anno precedente. Le risorse erogate a
titolo di anticipazione sono oggetto di integrazione, di
saldo o di compensazione con gli anni successivi. La
relativa erogazione alle regioni a statuto ordinario e'
disposta con cadenza mensile.
5. Le amministrazioni competenti, al fine di procedere
sulla base di dati istruttori uniformi, si avvalgono
dell'Osservatorio di cui all'art. 1, comma 300, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, per l'acquisizione dei dati
economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi
svolti, necessari alla realizzazione di indagini
conoscitive e approfondimenti in materia di trasporto
pubblico regionale e locale, prodromici all'attivita' di
pianificazione e monitoraggio. A tale scopo i suddetti
soggetti forniscono semestralmente all'Osservatorio
indicazioni sulla tipologia dei dati da acquisire dalle
aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico.
6. Ai fini del riparto del Fondo, entro l'anno 2020,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nonche' previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono definiti i criteri con cui le regioni a
statuto ordinario determinano i livelli adeguati dei
servizi di trasporto pubblico locale e regionale con tutte
le modalita', in coerenza con il raggiungimento di
obiettivi di soddisfazione della domanda di mobilita',
nonche' assicurando l'eliminazione di duplicazioni di
servizi sulle stesse direttrici e l'applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 34-octies del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, privilegiando soluzioni
innovative e di minor costo per fornire servizi di
mobilita' nelle aree a domanda debole, quali scelte di
sostituzione modale. Le regioni provvedono alla
determinazione degli adeguati livelli di servizio entro
l'anno 2021 e provvedono, altresi', contestualmente ad una
riprogrammazione dei servizi anche modificando il piano di
cui all'art. 16-bis, comma 4, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135. In caso di inadempienza della regione
entro l'anno 2021, si procede ai sensi dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' abrogato il comma
6 dell'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 2, alinea sono apportate al
predetto art. 16-bis del citato decreto-legge le seguenti
ulteriori modificazioni:
a) i commi 3 e 5 sono abrogati;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: "Entro
quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al
comma 3," e le parole: ", in conformita' con quanto
stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3," sono
soppresse e le parole: "le Regioni" sono sostituite dalle
seguenti: "Le Regioni";
c) al comma 9, primo periodo, le parole: "il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
3" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri".
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
giugno 2013, n. 148, con le successive rideterminazioni e
aggiornamenti ivi previsti, conserva efficacia fino al 31
dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 2, alinea.
8-bis. I costi standard determinati in applicazione del
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di cui all'art. 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e gli indicatori programmatori ivi definiti con
criteri di efficienza ed economicita' sono utilizzati dagli
enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e
regionale come elemento di riferimento per la
quantificazione delle compensazioni economiche e dei
corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, e delle normative europee sugli obblighi di servizio
pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto
della specificita' del servizio e degli obiettivi degli
enti locali in termini di programmazione dei servizi e di
promozione dell'efficienza del settore. Le disposizioni del
presente comma si applicano ai contratti di servizio
stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.
8-ter. All'art. 19 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
la soglia minima del rapporto di cui al precedente periodo
puo' essere rideterminata per tenere conto del livello
della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e
sociali";
b) il comma 6 e' abrogato.
8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si
applicano dal 1º gennaio 2018.
8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento
degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi da
traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi
tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto del
principio di semplificazione, dell'applicazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente, dei
livelli di servizio e della media dei livelli tariffari
europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti
ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse
modalita' e gestori. Le disposizioni del precedente periodo
si applicano ai contratti di servizio stipulati
successivamente alla data di adozione dei provvedimenti
tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in
essere alla medesima data solo in caso di aumenti maggiori
del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente
riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di
importo pari al 70 per cento dell'aumento stimato dei
ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria,
fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia gia'
disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari
sono aggiornati sulla base delle misure adottate
dall'Autorita' di regolazione dei trasporti ai sensi
dell'art. 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8-sexies. Il gestore del servizio a domanda
individuale, i cui proventi tariffari non coprano
integralmente i costi di gestione, deve indicare nella
carta dei servizi e nel proprio sito internet istituzionale
la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo
totale di erogazione del servizio a carico della finanza
pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.
8-septies. Per la copertura dei debiti del sistema di
trasporto regionale e' attribuito alla regione Umbria un
contributo straordinario dell'importo complessivo di 45,82
milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2017
e 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte ai
debiti verso la societa' Busitalia - Sita Nord Srl e sue
controllate.
8-octies. Agli oneri derivanti dal comma 8-septies,
pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 milioni
di euro per l'anno 2018, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2014-2020. I predetti importi,
tenuto conto della localizzazione territoriale della misura
di cui al comma 8-septies, sono portati in prededuzione
dalla quota ancora da assegnare alla medesima regione
Umbria a valere sulle risorse della citata programmazione
2014-2020.
9. Al fine di favorire il rinnovo del materiale
rotabile, lo stesso puo' essere acquisito dalle imprese di
trasporto pubblico regionale e locale anche ricorrendo alla
locazione per quanto riguarda materiale rotabile per il
trasporto ferroviario e alla locazione senza conducente per
veicoli di anzianita' massima di dodici anni adibiti al
trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno.
10. All'art. 84, comma 4, lettera b), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole:
"trasporto di persone," sono inserite le seguenti: "i
veicoli di cui all'art. 87, comma 2, adibiti ai servizi di
linea di trasporto di persone".
11. Per il rinnovo del materiale rotabile, le aziende
affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, anche
di natura non pubblicistica, possono accedere agli
strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione
dalle centrali di acquisto nazionale, ferma restando la
destinazione dei mezzi acquistati ai predetti servizi.
11-bis. I contratti di servizio relativi all'esercizio
dei servizi di trasporto pubblico stipulati successivamente
al 31 dicembre 2017 non possono prevedere la circolazione
di veicoli a motore adibiti al trasporto pubblico regionale
e locale appartenenti alle categorie M2 o M3, alimentati a
benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro
0 o Euro 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 1,
comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con uno o
piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal
divieto di cui al primo periodo per particolari
caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati
a usi specifici.
11-ter. I contratti di servizio di cui al comma 11-bis
prevedono, altresi', che i veicoli per il trasporto
pubblico regionale e locale debbano essere dotati di
sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri o di
altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda, ai
fini della determinazione delle matrici
origine/destinazione, e che le flotte automobilistiche
utilizzate per i servizi di trasporto pubblico regionale e
locale siano dotate di sistemi satellitari per il
monitoraggio elettronico del servizio. I contratti di
servizio, in conformita' con le disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, tengono conto degli oneri
derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri
utilizzati per la definizione dei costi standard di cui
all'art. 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli
investimenti.
11-quater. I comuni, in sede di definizione dei piani
urbani del traffico, ai sensi dell'art. 36 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, individuano specifiche modalita' per la diffusione di
nuove tecnologie previste dal Piano di azione nazionale sui
sistemi di trasporto intelligenti (ITS), predisposto in
attuazione dell'art. 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale sede ad
utilizzare per investimenti in nuove tecnologie per il
trasporto specifiche quote delle risorse messe a
disposizione dall'Unione europea.
11-quinquies. Fatte salve le procedure di scelta del
contraente per l'affidamento di servizi gia' avviate
antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, i contratti di
servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono,
successivamente alla predetta data, per lo svolgimento dei
servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedono,
a carico delle imprese, l'onere per il mantenimento e per
il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, con
esclusione delle manutenzioni straordinarie degli impianti
e delle infrastrutture di proprieta' pubblica e secondo gli
standard qualitativi e di innovazione tecnologica a tal
fine definiti dagli stessi enti affidanti, ove non
ricorrano alla locazione senza conducente. I medesimi
contratti di servizio prevedono inoltre la predisposizione
da parte delle aziende contraenti di un piano
economico-finanziario che, tenendo anche conto del
materiale rotabile acquisito con fondi pubblici, dimostri
un impiego di risorse per il rinnovo del materiale
rotabile, mediante nuovi acquisti, locazioni a lungo
termine o leasing, nonche' per investimenti in nuove
tecnologie, non inferiore al 10 per cento del corrispettivo
contrattuale. I medesimi contratti di servizio prevedono
l'adozione, a carico delle imprese che offrono il servizio
di trasporto pubblico locale e regionale, di sistemi di
bigliettazione elettronica da attivare sui mezzi
immatricolati. Nel rispetto dei principi di cui al
regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, i contratti di servizio
tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma,
determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione
dei costi standard di cui all'art. 1, comma 84, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle
quote di ammortamento degli investimenti.
12. L'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. All'art. 1, comma 615, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, le parole: '31 dicembre 2017' sono sostituite
dalle seguenti: '31 gennaio 2018'. Per i servizi di linea
di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza
delle condizioni di sicurezza e regolarita' dei servizi, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente
all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin
quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di
sicurezza".
12-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre 2017,
e' istituito un tavolo di lavoro finalizzato a individuare
i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei
servizi automobilistici interregionali di competenza
statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei
viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di
sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i
rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del
Ministero dello sviluppo economico, delle associazioni di
categoria del settore maggiormente rappresentative e del
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU),
nonche' un rappresentante di ciascun operatore privato che
operi in almeno quattro regioni e che non aderisca alle
suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro
non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni ne'
rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del
tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
12-ter. All'art. 1, comma 866, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: "ovvero" e'
sostituita dalla seguente: "anche" e dopo le parole: "alla
riqualificazione elettrica" sono inserite le seguenti: "e
al miglioramento dell'efficienza energetica";
b) al quarto periodo, dopo le parole: "Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
individuate modalita'" e' inserita la seguente: ", anche".
12-quater. Le funzioni di regolazione, di indirizzo, di
organizzazione e di controllo e quelle di gestione dei
servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono
distinte e si esercitano separatamente. L'ente affidante si
avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per
lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi
di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore
uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia
partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia
affidatario diretto o in house del predetto ente.
12-quinquies.
12-sexies. All'art. 8 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, dopo il comma 4-ter e' inserito il
seguente:
"4-quater. I beni di cui all'art. 3, commi da 7 a 9,
della legge 15 dicembre 1990, n. 385, trasferiti alle
regioni competenti ai sensi del comma 4 del presente
articolo, possono essere trasferiti a titolo gratuito, con
esenzione da ogni imposta e tassa connessa al trasferimento
medesimo, alle societa' costituite dalle ex gestioni
governative di cui al comma 3-bis dell'art. 18 del presente
decreto, se a totale partecipazione della stessa regione
conferente".».
- Per il testo dell'art. 1, comma 300, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note all'art. 8.
- Si riporta il testo dell'art. 37, comma 2, lett. f,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei
conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei trasporti).
- Omissis
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti
e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
(Omissis);
f) a definire i criteri per la determinazione delle
eccezioni al principio della minore estensione territoriale
dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione,
tenendo conto della domanda effettiva e di quella
potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra
servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla
normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei bandi
delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati
delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina
delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al
trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che
nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale
l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di
servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che
per i predetti contratti di servizio esercitati in house o
affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve
rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio
finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede
obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte
in regime di servizio pubblico e le altre attivita';
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 92, comma 4-ter, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 92 (Disposizioni in materia di trasporto
marittimo di merci e di persone, nonche' di circolazione di
veicoli). - Omissis.
4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento del
virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli
affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale,
possono essere sospese, con facolta' di proroga degli
affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi
successivi alla dichiarazione di conclusione
dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza
pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale
gia' definite con l'aggiudicazione alla data del 23
febbraio 2020.».
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. Il
mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso
le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo
II del decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'art. 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro
secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'art. 13 del decreto legislativo di attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.».
- Si riporta il testo dell'art. 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 55 (Responsabilita', infrazioni e sanzioni,
procedure conciliative). - 1. Le disposizioni del presente
articolo e di quelli seguenti, fino all'art. 55-octies,
costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui
all'art. 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. La violazione dolosa
o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito
disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro
applicazione.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilita'
civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di
lavoro di cui al comma 1 si applica l'art. 2106 del codice
civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del
presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle
relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi. La
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione
del codice disciplinare, recante l'indicazione delle
predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti
gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di
lavoro.
3. La contrattazione collettiva non puo' istituire
procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
Resta salva la facolta' di disciplinare mediante i
contratti collettivi procedure di conciliazione non
obbligatoria, fuori dei casi per i quali e' prevista la
sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni
dalla contestazione dell'addebito e comunque prima
dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente
determinata all'esito di tali procedure non puo' essere di
specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal
contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si
procede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del
procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di
apertura della procedura conciliativa e riprendono a
decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il
contratto collettivo definisce gli atti della procedura
conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'art. 21, per le
infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi
degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si
applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto
collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto
art. 55-bis, ma le determinazioni conclusive del
procedimento sono adottate dal dirigente generale o
titolare di incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma
3.».
- Per il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003,
n. 131, si veda nelle note all'art. 7.
- Si riporta il testo dell'art. 16-bis, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135:
«Art. 16-bis (Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale). - 1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il
Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato,
agli oneri del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e'
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante
dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina.
L'aliquota di compartecipazione e' applicata alla
previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata,
ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da
assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a
decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo
stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti
anni, delle seguenti risorse:
a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni
di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a
decorrere dal 2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione al
gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e
dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli
articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota
di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente
del Servizio sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel
fondo di cui all'art. 21, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,
ivi comprese quelle di cui all'art. 30, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».
 
Art. 10
Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori
economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di
trasporto e utenti o consumatori

1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera e), dopo le parole: «infrastrutture di trasporto» sono inserite le seguenti: «e a dirimere le relative controversie»;
b) al comma 3, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) disciplina, con propri provvedimenti, le modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica. Per le predette controversie, individuate con i provvedimenti dell'Autorita' di cui al primo periodo, non e' possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione».
2. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificata dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge e si applicano ai processi successivamente iniziati.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 37, commi 2 e 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici.), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei trasporti).
- Omissis
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti
e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
(Omissis);
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di
servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che
gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le
relative controversie; sono fatte salve le ulteriori
garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i
gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire
nelle proprie carte dei servizi;
(Omissis).
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal
comma 2 del presente articolo, l'Autorita':
(Omissis);
h) disciplina, con propri provvedimenti, le modalita'
per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra
gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture
e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori
mediante procedure semplici e non onerose anche in forma
telematica. Per le predette controversie, individuate con i
provvedimenti dell'Autorita' di cui al primo periodo, non
e' possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino
a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di
conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla
proposizione dell'istanza all'Autorita'. A tal fine, i
termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino
alla scadenza del termine per la conclusione del
procedimento di conciliazione.
(Omissis).».
 
Art. 11
Modifica della disciplina dei controlli sulle societa' a
partecipazione pubblica

1. Al testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 3, le parole: «alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e» sono soppresse;
2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformita' dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonche' dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilita' finanziaria e alla compatibilita' della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicita' dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione puo' procedere alla costituzione della societa' o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo»;
3) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale e' tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente e' tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicita', nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni»;
b) all'articolo 20, comma 9, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5 (Oneri di motivazione analitica). - 1. A
eccezione dei casi in cui la costituzione di una societa' o
l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento
di capitale, avvenga in conformita' a espresse previsioni
legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una
societa' a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui
all'art. 17, o di acquisto di partecipazioni, anche
indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in
societa' gia' costituite deve essere analiticamente
motivato con riferimento alla necessita' della societa' per
il perseguimento delle finalita' istituzionali di cui
all'art. 4, evidenziando, altresi', le ragioni e le
finalita' che giustificano tale scelta, anche sul piano
della convenienza economica e della sostenibilita'
finanziaria nonche' di gestione diretta o esternalizzata
del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto
della compatibilita' della scelta con i principi di
efficienza, di efficacia e di economicita' dell'azione
amministrativa.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della
compatibilita' dell'intervento finanziario previsto con le
norme dei trattati europei e, in particolare, con la
disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle
imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto
deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo
modalita' da essi stessi disciplinate.
3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di
costituzione della societa' o di acquisizione della
partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a
fini conoscitivi, e all'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato, che puo' esercitare i poteri di cui all'art.
21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte
dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento, in ordine alla conformita'
dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente
articolo, nonche' dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare
riguardo alla sostenibilita' finanziaria e alla
compatibilita' della scelta con i principi di efficienza,
di efficacia e di economicita' dell'azione amministrativa.
Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al
primo periodo, l'amministrazione puo' procedere alla
costituzione della societa' o all'acquisto della
partecipazione di cui al presente articolo.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti
delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali
sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo;
per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonche' dei
loro enti strumentali, delle universita' o delle altre
istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella
regione, e' competente la Sezione regionale di controllo;
per gli atti degli enti assoggettati a controllo della
Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259,
e' competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.
La segreteria della Sezione competente trasmette il parere,
entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione
pubblica interessata, la quale e' tenuta a pubblicarlo
entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito
internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in
parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata
intenda procedere egualmente e' tenuta a motivare
analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi
dal parere e a dare pubblicita', nel proprio sito internet
istituzionale, a tali ragioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 9, del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche). - Omissis.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il conservatore del registro delle
imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con
gli effetti previsti dall'art. 2495 del codice civile, le
societa' a controllo pubblico che, per oltre due anni
consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio
ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di
procedere alla cancellazione, il conservatore comunica
l'avvio del procedimento agli amministratori o ai
liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare
formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attivita',
corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni
pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti
previsti dall'art. 5. In caso di regolare presentazione
della domanda, non si da' seguito al procedimento di
cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, alla
struttura di cui all'art. 15, una dettagliata relazione
sullo stato di attuazione della presente norma.».
 
Art. 12

Colonnine di ricarica

1. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'ultimo periodo, dopo le parole: «selezionare l'operatore» sono inserite le seguenti: « , mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione, »;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le procedure di cui al periodo precedente prevedono l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative, con specifico riferimento, in via esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle to grid, ai sistemi di accumulo dell'energia, ai sistemi di ricarica integrati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione dell'energia, ai sistemi di potenza di ricarica superiore a 50 kW, nonche' ai sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro aggiornamento».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 57, comma 13, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica anche alle concessioni gia' in essere alla data di entrata in vigore della predetta disposizione e non ancora oggetto di rinnovo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 697, della
legge 30 dicembre 2020 n.178 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023), come modificato dalla presente
legge:
«Omissis. - 697. Al fine di raggiungere gli obiettivi
di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare
la diffusione della mobilita' elettrica non solo
nell'ambito urbano, i concessionari autostradali provvedono
a dotare le tratte di propria competenza di punti di
ricarica di potenza elevata, ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera e), numero 2), del decreto legislativo 16 dicembre
2016, n. 257, garantendo che le infrastrutture messe a
disposizione consentano agli utilizzatori tempi di attesa
per l'accesso al servizio non superiori a quelli offerti
agli utilizzatori di veicoli a combustione interna. I
concessionari autostradali, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, provvedono
a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle
soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da
installare sulle tratte di propria competenza e, nel caso
in cui entro centottanta giorni non provvedano a dotarsi di
un numero adeguato di punti di ricarica, consentono a
chiunque ne faccia richiesta di candidarsi
all'installazione delle suddette infrastrutture all'interno
delle tratte di propria competenza. In tali casi il
concessionario e' tenuto a pubblicare, entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta, una manifestazione di
interesse volta a selezionare l'operatore, mediante
procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie,
nel rispetto del principio di rotazione, sulla base delle
caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle
condizioni commerciali che valorizzino l'efficienza, la
qualita' e la varieta' dei servizi nonche' dei modelli
contrattuali idonei ad assicurare la competitivita'
dell'offerta in termini di qualita' e disponibilita' dei
servizi. Le procedure di cui al periodo precedente
prevedono l'applicazione di criteri premiali per le offerte
in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente
innovative, con specifico riferimento, in via
esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i
veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle to grid, ai
sistemi di accumulo dell'energia, ai sistemi di ricarica
integrati con sistemi di produzione di energia da fonti
rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione
dell'energia, ai sistemi di potenza di ricarica superiore a
50 kW, nonche' ai sistemi per la gestione dinamica delle
tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi
e del loro aggiornamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 57, comma 13, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120:
«Art. 57 (Semplificazione delle norme per la
realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli
elettrici). - Omissis.
13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il
rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di
servizio di cui all'art. 61 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dotate
delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica, di cui all'art. 17-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e il
Piano di ristrutturazione delle aree di servizio
autostradali.».
 
Art. 13
Disposizioni per l'anagrafe degli impianti di distribuzione dei
carburanti

1. Al fine di disporre di una completa ed aggiornata conoscenza della consistenza della rete nazionale di distribuzione dei carburanti, all'articolo 1, comma 101, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «E' fatto, inoltre, obbligo ai titolari di autorizzazione o di concessione di procedere all'aggiornamento periodico dell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalita' e i tempi indicati dal Ministero della transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105».
2. All'articolo 1, comma 105, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 15.000».

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 101 e 105,
della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il
mercato e la concorrenza), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Omissis. - 101. I titolari dell'autorizzazione di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,
e successive modificazioni, o di concessione, laddove
prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti
hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui al comma
100 del presente articolo entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo
di iscrizione riguarda anche gli impianti che sono in
regolare sospensione dell'attivita' sulla base della
disciplina regionale, con l'evidenza della data di
cessazione della sospensione medesima. E' fatto, inoltre,
obbligo ai titolari di autorizzazione o di concessione di
procedere all'aggiornamento periodico dell'anagrafe di cui
al comma 100, secondo le modalita' e i tempi indicati dal
Ministero della transizione ecologica con decreto
direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del
titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si
applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105.
Omissis.
105. In caso di mancato invio della dichiarazione di
cui al comma 102 da parte del titolare di un impianto di
distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stesso
comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al
titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del
pagamento di una somma di euro 15.000 per ciascuna mancata
dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689, e diffida il titolare a provvedere entro il termine
perentorio di trenta giorni, pena la decadenza
dell'autorizzazione o concessione. I proventi della
sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano
al Fondo per la razionalizzazione della rete di
distribuzione dei carburanti, di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre
2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, tali
proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello
Stato.
Omissis.».
 
Art. 14

Servizi di gestione dei rifiuti

1. All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantita' dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni».
2. All'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attivita' di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualita' e alla copertura dei costi efficienti.
1-ter. L'ARERA richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalita' di svolgimento dell'attivita' di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale».
3. All'articolo 224, comma 5, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «e i gestori delle piattaforme di selezione (CSS)» sono soppresse.

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 238, comma 10, e
dell'art. 202, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
(Norme in materia ambientale), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 238 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani).
- Omissis.
10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti
urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter), numero
2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e
dimostrano di averli avviati al recupero mediante
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua
l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi sono escluse
dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata
alla quantita' dei rifiuti conferiti; le medesime utenze
effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio
pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non
inferiore a due anni.
Omissis.».
«Art. 202 (Affidamento del servizio). - 1. L'Autorita'
d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e
dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina
vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali
in conformita' ai criteri di cui all'art. 113, comma 7, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' con
riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione
svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e
delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti,
secondo modalita' e termini definiti con decreto dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare nel rispetto delle competenze regionali in materia.
1-bis. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente (ARERA) definisce entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione adeguati
standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento
dell'attivita' di smaltimento e di recupero, procedendo
alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualita' e
alla copertura dei costi efficienti.
1-ter. L'ARERA richiede agli operatori informazioni
relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei
flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le
concrete modalita' di svolgimento dell'attivita' di
smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui
corrispettivi applicati all'utenza finale.
2. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare,
con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata
all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di
riduzione delle quantita' di rifiuti da smaltire e di
miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio
piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al
raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti.
3. Nella valutazione delle proposte si terra' conto, in
particolare, del peso che gravera' sull'utente sia in
termini economici, sia di complessita' delle operazioni a
suo carico.
4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di
proprieta' degli enti locali gia' esistenti al momento
dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato
ai soggetti affidatari del medesimo servizio.
5. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto
affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell'art.
113, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di
cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero secondo lo
schema della finanza di progetto di cui agli articoli
37-bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994.
6. Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o
comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio,
appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex
municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche
cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali
per la gestione dei rifiuti sara' soggetto, ferma restando
la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto
ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei
rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali,
collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di
dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate
o consortili e di imprese private, anche cooperative, al
gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si
applica, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del
ramo di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 224, comma 5, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 224 (Consorzio nazionale imballaggi). - Omissis.
5. Al fine di garantire l'attuazione del principio di
corresponsabilita' gestionale tra produttori, utilizzatori
e pubbliche amministrazioni, CONAI ed i sistemi autonomi di
cui all'art. 221, comma, 3 lettere a) e c) promuovono e
stipulano un accordo di programma quadro, di cui alla legge
241/90 e successive modificazioni, su base nazionale tra
tutti gli operatori del comparto di riferimento,
intendendosi i sistemi collettivi operanti, con
l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con
l'Unione delle province italiane (UPI) o con gli Enti di
gestione di Ambito territoriale ottimale. In particolare,
tale accordo stabilisce:
1. la copertura dei costi di cui all'art. 222, commi
1 e 2 del presente decreto legislativo;
2. le modalita' di raccolta dei rifiuti da
imballaggio ai fini delle attivita' di riciclaggio e di
recupero;
3. gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle
parti contraenti.».
 
Art. 15
Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento
delle strutture private nonche' monitoraggio e valutazione degli
erogatori privati convenzionati

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8-quater, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attivita' in strutture preesistenti, l'accreditamento puo' essere concesso in base alla qualita' e ai volumi dei servizi da erogare, nonche' sulla base dei risultati dell'attivita' eventualmente gia' svolta, tenuto altresi' conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attivita' di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate in termini di qualita', sicurezza ed appropriatezza, le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131»;
b) all'articolo 8-quinquies:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualita' delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini si tiene conto altresi' dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonche' degli esiti delle attivita' di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate, le cui modalita' sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7»;
2) al comma 2, alinea, dopo le parole: «dal comma 1» sono inserite le seguenti: «e con le modalita' di cui al comma 1-bis» e le parole: «, anche attraverso valutazioni comparative della qualita' dei costi,» sono soppresse;
c) all'articolo 8-octies, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nel rispetto delle modalita' e delle misure tecniche individuate ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies»;
d) all'articolo 9:
1) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;
c-ter) le prestazioni di long term care (LTC) che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;
c-quater) le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;
2) al comma 9, le parole: «il cui funzionamento e' disciplinato con il regolamento di cui al comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «con finalita' di studio e ricerca sul complesso delle attivita' delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalita' di funzionamento, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute»;
3) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Al Ministero della salute e' inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attivita' svolte dai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale nonche' dagli enti, dalle casse e dalle societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni nonche' ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute».
2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresi' tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attivita' medica svolta».
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 8-quater del decreto
legislativo del 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8-quater (Accreditamento istituzionale). - 1.
L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla regione
alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai
professionisti che ne facciano richiesta, nonche' alle
organizzazioni pubbliche e private autorizzate per
l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla
loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione,
alla loro funzionalita' rispetto agli indirizzi di
programmazione regionale e alla verifica positiva
dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di
individuare i criteri per la verifica della funzionalita'
rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la
regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le
funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario
regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di
assistenza, nonche' gli eventuali livelli integrativi
locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di
cui all'art. 9. La regione provvede al rilascio
dell'accreditamento ai professionisti, nonche' a tutte le
strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le
condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle
strutture private non lucrative di cui all'art. 1, comma
18, e alle strutture private lucrative.
2. La qualita' di soggetto accreditato non costituisce
vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle
prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali
di cui all'art. 8-quinquies. I requisiti ulteriori
costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo
per la definizione delle prestazioni previste nei programmi
di attivita' delle strutture accreditate, cosi' come
definitidall'art. 8-quinquies.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai
sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentiti
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio
superiore di sanita', e, limitatamente all'accreditamento
dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i
criteri generali uniformi per:
a) la definizione dei requisiti ulteriori per
l'esercizio delle attivita' sanitarie per conto del
Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture
sanitarie e dei professionisti, nonche' la verifica
periodica di tali attivita';
b) la valutazione della rispondenza delle strutture
al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della
soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le
risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da
parte delle singole strutture sanitarie, e alla
funzionalita' della programmazione regionale, inclusa la
determinazione dei limiti entro i quali sia possibile
accreditare quantita' di prestazioni in eccesso rispetto al
fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace
competizione tra le strutture accreditate;
c) le procedure ed i termini per l'accreditamento
delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la
possibilita' di un riesame dell'istanza, in caso di esito
negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto
richiedente nonche' la verifica periodica dei requisiti
ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica
negativa.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato nel
rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture
relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il
rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica
periodica;
b) garantire il rispetto delle condizioni di
incompatibilita' previste dalla vigente normativa nel
rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in
tutte le strutture;
c) assicurare che tutte le strutture accreditate
garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche
appropriate per quantita', qualita' e funzionalita' in
relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili ed
alle necessita' assistenziali degli utilizzatori dei
servizi;
d) garantire che tutte le strutture accreditate
assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna,
con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e
alla qualificazione professionale del personale
effettivamente impiegato;
e) prevedere la partecipazione della struttura a
programmi di accreditamento professionale tra pari;
f) prevedere la partecipazione degli operatori a
programmi di valutazione sistematica e continuativa
dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro
qualita', interni alla struttura e interaziendali;
g) prevedere l'accettazione del sistema di controlli
esterni sulla appropriatezza e sulla qualita' delle
prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi
dell'art. 8-octies;
h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e
degli utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attivita'
svolta e alla formulazione di proposte rispetto
all'accessibilita' dei servizi offerti, nonche' l'adozione
e l'utilizzazione sistematica della carta dei servizi per
la comunicazione con i cittadini, inclusa la diffusione
degli esiti dei programmi di valutazione di cui alle
lettere e) ed f);
i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi
sanitari direttamente connessi all'assistenza al paziente,
prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in
applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque
equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla
struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di
indirizzo e coordinamento;
l) indicare i requisiti specifici per
l'accreditamento di funzioni di particolare rilevanza, in
relazione alla complessita' organizzativa e funzionale
della struttura, alla competenza e alla esperienza del
personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie
o in relazione all'attuazione degli obiettivi prioritari
definiti dalla programmazione nazionale;
m) definire criteri per la selezione degli indicatori
relativi all'attivita' svolta ed ai suoi risultati finali
dalle strutture e dalle funzioni accreditate, in base alle
evidenze scientifiche disponibili;
n) definire i termini per l'adozione dei
provvedimenti attuativi regionali e per l'adeguamento
organizzativo delle strutture gia' autorizzate;
o) indicare i requisiti per l'accreditamento
istituzionale dei professionisti, anche in relazione alla
specifica esperienza professionale maturata e ai crediti
formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione
continua di cui all'art. 16-ter;
p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima
e le unita' operative e le altre strutture complesse delle
aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla
consistenza delle risorse umane, tecnologiche e
finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla
complessita' dell'organizzazione interna;
q) prevedere l'estensione delle norme di cui al
presente comma alle attivita' e alle strutture
sociosanitarie, ove compatibili.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, le regioni definiscono, in conformita' ai criteri
generali uniformi ivi previsti, i requisiti per
l'accreditamento, nonche' il procedimento per la loro
verifica, prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento
dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli
Ordini e dei Collegi professionali interessati.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento
delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi
dell'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
e delle altre gia' operanti.
7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di
nuove strutture o per l'avvio di nuove attivita' in
strutture preesistenti, l'accreditamento puo' essere
concesso in base alla qualita' e ai volumi dei servizi da
erogare, nonche' sulla base dei risultati dell'attivita'
eventualmente gia' svolta, tenuto altresi' conto degli
obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli
esiti delle attivita' di controllo, vigilanza e
monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate in
termini di qualita', sicurezza ed appropriatezza, le cui
modalita' sono definite con decreto del Ministro della
salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131.
8. In presenza di una capacita' produttiva superiore al
fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma
3, lettera b), le regioni e le unita' sanitarie locali
attraverso gli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio
sanitario nazionale un volume di attivita' comunque non
superiore a quello previsto dagli indirizzi della
programmazione nazionale. In caso di superamento di tale
limite, ed in assenza di uno specifico e adeguato
intervento integrativo ai sensi dell'art. 13, si procede,
con le modalita' di cui all'art. 28, commi 9 e seguenti,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca
dell'accreditamento della capacita' produttiva in eccesso,
in misura proporzionale al concorso a tale superamento
apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle
strutture private non lucrative e dalle strutture private
lucrative.».
- Si riporta il testo dell'art. 8-quinquies del decreto
legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali). - 1. Le
regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
definiscono l'ambito di applicazione degli accordi
contrattuali ed individuano i soggetti interessati, con
specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilita' riservate
alla regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie
locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella
verifica del loro rispetto;
b) indirizzo per la formulazione dei programmi di
attivita' delle strutture interessate, con l'indicazione
delle funzioni e delle attivita' da potenziare e da
depotenziare, secondo le linee della programmazione
regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attivita' relative
alle alte specialita' ed alla rete dei servizi di
emergenza;
d) criteri per la determinazione della remunerazione
delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di
prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato,
tenuto conto del volume complessivo di attivita' e del
concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.
1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono
individuati, ai fini della stipula degli accordi
contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non
discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle
regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di
selezione, che valorizzino prioritariamente la qualita'
delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La
selezione di tali soggetti deve essere effettuata
periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria
regionale e sulla base di verifiche delle eventuali
esigenze di razionalizzazione della rete in
convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi
contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini si tiene
conto altresi' dell'effettiva alimentazione in maniera
continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario
elettronico (FSE) ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo le modalita'
definite ai sensi del comma 7 del medesimo art. 12, nonche'
degli esiti delle attivita' di controllo, vigilanza e
monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate, le
cui modalita' sono definite con il decreto di cui all'art.
8-quater, comma 7.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e con
le modalita' di cui al comma 1-bis, la regione e le unita'
sanitarie locali, definiscono accordi con le strutture
pubbliche ed equiparate, comprese le aziende
ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle
private e con i professionisti accreditati, nonche' con le
organizzazioni pubbliche e private accreditate per
l'erogazione di cure domiciliari, anche mediante intese con
le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale,
che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di
integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture
presenti nell'ambito territoriale della medesima unita'
sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per
tipologia e per modalita' di assistenza. Le regioni possono
individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali
stabilire la preventiva autorizzazione, da parte
dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione
presso le strutture o i professionisti accreditati;
c) i requisiti del servizio da rendere, con
particolare riguardo ad accessibilita', appropriatezza
clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuita'
assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle
attivita' concordate, globalmente risultante dalla
applicazione dei valori tariffari e della remunerazione
extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
e delle attivita' effettivamente svolte secondo le
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici
per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure
che dovranno essere seguite per il controllo esterno della
appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'art.
8-octies;
e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito
il rispetto del limite di remunerazione delle strutture
correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi
della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a
seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso
dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque
remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni
remunerate, di cui alla lettera b), si intende
rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei
limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile
stipula di accordi integrativi, nel rispetto
dell'equilibrio economico-finanziario programmato.
2-bis - 2-ter.
2-quater. Le regioni stipulano accordi con le
fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che
sono definiti con le modalita' di cui all'art. 10, comma 2,
del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni
stipulano altresi' accordi con gli istituti, enti ed
ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni,
che prevedano che l'attivita' assistenziale, attuata in
coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia
finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai
volumi di attivita' predeterminati annualmente dalla
programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di
bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali
risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
dell'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412
e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti
accordi e ai predetti contratti si applicano le
disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed
e-bis).
2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi
di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
di cui all'art. 8-quater delle strutture e dei
professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio
sanitario nazionale interessati e' sospeso.».
- Si riporta il testo dell'art. 8-octies del decreto
legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8-octies (Controlli). - 1. La regione e le
aziende unita' sanitarie locali attivano un sistema di
monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto
degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti
interessati nonche' sulla qualita' della assistenza e sulla
appropriatezza delle prestazioni rese.
2. Per quanto riguarda le strutture pubbliche del
Servizio sanitario nazionale, la definizione degli accordi
entro i termini stabiliti dalla regione e il rispetto dei
programmi di attivita' previsti per ciascuna struttura
rappresentano elemento di verifica per la conferma degli
incarichi al direttore generale, ai direttori di
dipartimento e del contratto previsto per i dirigenti
responsabili di struttura complessa, nonche' per la
corresponsione degli incentivi di risultato al personale
con funzioni dirigenziali dipendente dalle aziende
interessate.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentita
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabiliti, sulla base dei criteri di cui all'art.
8-quinquies, i principi in base ai quali la regione
assicura la funzione di controllo esterno sulla
appropriatezza e sulla qualita' della assistenza prestata
dalle strutture interessate. Le regioni, in attuazione
dell'atto di indirizzo e coordinamento, entro sessanta
giorni determinano:
a) le regole per l'esercizio della funzione di
controllo esterno e per la risoluzione delle eventuali
contestazioni, stabilendo le relative penalizzazioni;
b) il debito informativo delle strutture accreditate
interessate agli accordi e le modalita' per la verifica
della adeguatezza del loro sistema informativo;
c) l'organizzazione per la verifica del comportamento
delle singole strutture;
d) i programmi per promuovere la formazione e
l'aggiornamento degli operatori addetti alla gestione della
documentazione clinica e alle attivita' di controllo.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma
3 individua altresi' i criteri per la verifica di:
a) validita' della documentazione amministrativa
attestante l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua
rispondenza alle attivita' effettivamente svolte;
b) necessita' clinica e appropriatezza delle
prestazioni e dei ricoveri effettuati, con particolare
riguardo ai ricoveri di pazienti indirizzati o trasferiti
ad altre strutture;
c) appropriatezza delle forme e delle modalita' di
erogazione della assistenza;
d) risultati finali della assistenza, incluso il
gradimento degli utilizzatori dei servizi.
4-bis. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato
adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo
sanitario elettronico (FSE), nei termini indicati dall'art.
12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e nel rispetto delle modalita' e delle misure
tecniche individuate ai sensi del comma 7 del medesimo art.
12, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti
mediante la stipula dei contratti e degli accordi
contrattuali di cui all'art. 8-quinquies.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9 (Fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale). - 1. Al fine di favorire l'erogazione di forme
di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle
assicurate dal Servizio sanitario nazionale e, con queste
comunque direttamente integrate, possono essere istituiti
fondi integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione di
trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi
ed essenziali di assistenza di cui all'art. 1, definiti dal
Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti
attuativi.
2. La denominazione dei fondi di cui al presente
articolo deve contenere l'indicazione "fondo integrativo
del Servizio sanitario nazionale". Tale denominazione non
puo' essere utilizzata con riferimento a fondi istituiti
per finalita' diverse.
3. Tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono
fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono
tenuti ad adottare politiche di non selezione dei rischi.
Le fonti istitutive dei fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali;
b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi
professionisti, promossi dai loro sindacati o da
associazioni di rilievo almeno provinciale;
c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti
locali;
d) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non lucrative di
cui all'art. 1, comma 16, operanti nei settori
dell'assistenza socio-sanitaria o dell'assistenza
sanitaria;
e) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, da societa' di mutuo soccorso
riconosciute;
f) atti assunti da altri soggetti pubblici e privati,
a condizione che contengano l'esplicita assunzione
dell'obbligo di non adottare strategie e comportamenti di
selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di
particolari gruppi di soggetti.
4. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale e' rappresentato da:
a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli
essenziali ed uniformi di assistenza e con questi comunque
integrate, erogate da professionisti e da strutture
accreditati;
b) prestazioni erogate dal Servizio sanitario
nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di
assistenza, per la sola quota posta a carico
dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle
prestazioni erogate in regime di libera professione
intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su
richiesta dell'assistito di cui all'art. 1, comma 15, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) prestazioni sociosanitarie erogate in strutture
accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma
domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito.
5. Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera a),
sono comprese:
a) le prestazioni di medicina non convenzionale,
ancorche' erogate da strutture non accreditate;
b) le cure termali, limitatamente alle prestazioni
non a carico del Servizio sanitario nazionale;
c) l'assistenza odontoiatrica, limitatamente alle
prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale e
comunque con l'esclusione dei programmi di tutela della
salute odontoiatrica nell'eta' evolutiva e dell'assistenza
odontoiatrica e protesica a determinate categorie di
soggetti in condizioni di particolare vulnerabilita'.
c-bis) le prestazioni di prevenzione primaria e
secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario
nazionale;
c-ter) le prestazioni di long term care (LTC) che non
siano a carico del Servizio sanitario nazionale;
c-quater) le prestazioni sociali finalizzate al
soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non
siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma
restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.
26 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
6. Con decreto del Ministro della sanita', previo
parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10,
sono individuate le prestazioni relative alle lettere a),
b) e c) del comma 5, nonche' quelle ricomprese nella
lettera c) del comma 4, le quali, in via di prima
applicazione, possono essere poste a carico dei fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale.
7. I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
sono autogestiti. Essi possono essere affidati in gestione
mediante convenzione, da stipulare con istituzioni
pubbliche e private che operano nel settore sanitario o
sociosanitario da almeno cinque anni, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro della sanita', da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le regioni, le province
autonome e gli enti locali, in forma singola o associata,
possono partecipare alla gestione dei fondi di cui al
presente articolo.
8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della disciplina del trattamento fiscale ai sensi
del comma 10, e' emanato, su proposta del Ministro della
sanita', ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le
disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi
del Servizio sanitario nazionale. Detto regolamento
disciplina:
a) le modalita' di costituzione e di scioglimento;
b) la composizione degli organi di amministrazione e
di controllo;
c) le forme e le modalita' di contribuzione;
d) i soggetti destinatari dell'assistenza;
e) il trattamento e le garanzie riservate al singolo
sottoscrittore e al suo nucleo familiare;
f) le cause di decadenza della qualificazione di
fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale.
9. La vigilanza sull'attivita' dei fondi integrativi
del Servizio sanitario nazionale e' disciplinata dall'art.
122 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Presso
il Ministero della sanita', senza oneri a carico dello
Stato, sono istituiti: l'anagrafe dei fondi integrativi del
servizio sanitario nazionale, alla quale debbono iscriversi
sia i fondi vigilati dallo Stato che quelli sottoposti a
vigilanza regionale; l'osservatorio dei fondi integrativi
del Servizio sanitario nazionale, con finalita' di studio e
ricerca sul complesso delle attivita' delle forme di
assistenza complementare e sulle relative modalita' di
funzionamento, la cui organizzazione e il cui funzionamento
sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della
salute.
10. Le disposizioni del presente articolo acquistano
efficacia al momento dell'entrata in vigore della
disciplina del trattamento fiscale dei fondi ivi previsti,
ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 13 maggio 1999,
n. 133.».
- Si riporta il testo dell'art. 51, comma 2, lett. a),
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi):
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - Omissis.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, che operino negli ambiti di
intervento stabiliti con il decreto del Ministro della
salute di cui all'art. 10, comma 1, lettera e-ter), per un
importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai
fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche
dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi
dell'art. 10, comma 1, lettera e-ter);
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 41, comma 6, del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 41 (Trasparenza del servizio sanitario
nazionale). - Omissis.
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e
private che erogano prestazioni per conto del servizio
sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una
apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di
formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa
previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna
tipologia di prestazione erogata. Sono altresi' tenuti a
pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i
bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e
quantitativi dei servizi erogati e sull'attivita' medica
svolta.».
 
Art. 16

Distribuzione dei farmaci

1. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) un assortimento dei medicinali in possesso di un'AIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell'articolo 18 e i medicinali generici, che sia tale da rispondere alle esigenze del territorio geograficamente determinato cui e' riferita l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso, valutate dall'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione sulla base degli indirizzi vincolanti forniti dall'AIFA. Tale obbligo non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilita' del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista».

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 105, comma 1, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione
della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i
medicinali per uso umano.), come modificato dalla presente:
«Art. 105 (Dotazioni minime e fornitura dei
medicinali). - 1. Fatta eccezione per chi importa
medicinali e per chi distribuisce esclusivamente sostanze
attive o gas medicinali o medicinali disciplinati dagli
articoli 92 e 94 ovvero dall'art. 96, o medicinali di cui
detiene l'AIC o la concessione di vendita, il titolare
dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso e'
tenuto a detenere almeno:
a) i medicinali di cui alla tabella 2 allegata alla
farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;
b) un assortimento dei medicinali in possesso di
un'AIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati ai
sensi dell'art. 18 e i medicinali generici, che sia tale da
rispondere alle esigenze del territorio geograficamente
determinato cui e' riferita l'autorizzazione alla
distribuzione all'ingrosso, valutate dall'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione sulla base degli
indirizzi vincolanti forniti dall'AIFA. Tale obbligo non si
applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del
Servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilita'
del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro
grossista.».
 
Art. 17

Rimborsabilita' dei farmaci equivalenti

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-bis e' abrogato.
2. I produttori di farmaci equivalenti ai sensi delle vigenti disposizioni possono presentare all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) istanza di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonche' istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilita' del medicinale, prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare.
3. I farmaci equivalenti di cui al comma 2 possono essere rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Note all'art. 17:
- Il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158
(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un piu' alto livello di tutela della salute)
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189, e' pubblicato nella G.U. n. 263 del 10 novembre
2012.
 
Art. 18

Farmaci in attesa di definizione del prezzo

1. All'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole: «un'eventuale domanda» sono sostituite dalle seguenti: «una domanda»;
b) il comma 5-ter e' sostituito dal seguente:
«5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, e' data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed e' applicato l'allineamento al prezzo piu' basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC)».

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 13
settembre 2012 n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere
lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di
tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189, come modificato dalla
presente:
«Art. 12 (Procedure concernenti i medicinali). - 1. La
domanda di classificazione di un medicinale fra i
medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario
nazionale ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e'
istruita dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)
contestualmente alla contrattazione del relativo prezzo, ai
sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Fatto salvo il disposto del comma 3, l'azienda
farmaceutica interessata puo' presentare all'AIFA la
domanda di classificazione di cui al comma 1 e di avvio
della procedura di contrattazione del prezzo soltanto dopo
aver ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio
del medicinale prevista dall'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni.
3. In deroga al disposto del comma 2, la domanda
riguardante farmaci orfani ai sensi del regolamento (CE) n.
141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 1999, o altri farmaci di eccezionale rilevanza
terapeutica e sociale previsti in una specifica
deliberazione dell'AIFA, adottata su proposta della
Commissione consultiva tecnico-scientifica, o riguardante
medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente
ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili, puo'
essere presentata anteriormente al rilascio
dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
4. L'AIFA comunica all'interessato le proprie
determinazioni entro centottanta giorni dal ricevimento
della domanda. Il rigetto della domanda e' comunicato al
richiedente unitamente al parere della Commissione
consultiva tecnico-scientifica o del Comitato prezzi e
rimborso sul quale la decisione e' fondata. Parimenti
documentata e' la comunicazione della determinazione di
esclusione di un medicinale in precedenza classificato fra
i farmaci erogabili dal Servizio sanitario nazionale.
5. I medicinali per i quali e' rilasciata
un'autorizzazione all'immissione in commercio comunitaria a
norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, del regolamento
(CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2006, o del regolamento (CE) n. 1394/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre
2007, o un'autorizzazione all'immissione in commercio ai
sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono
automaticamente collocati in apposita sezione, dedicata ai
farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita',
della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni,
nelle more della presentazione, da parte dell'azienda
interessata, di una domanda di diversa classificazione ai
sensi della citata disposizione legislativa. Entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea della decisione della Commissione
europea sulla domanda di autorizzazione all'immissione in
commercio a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, del
regolamento (CE) n. 1901/2006 o del regolamento (CE) n.
1394/2007, l'AIFA pubblica nella Gazzetta Ufficiale un
provvedimento recante la classificazione del medicinale ai
sensi del primo periodo del presente comma e il suo regime
di fornitura. Per i medicinali autorizzati ai sensi del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le indicazioni
della classificazione ai sensi del primo periodo del
presente comma e del regime di fornitura sono incluse nel
provvedimento di autorizzazione all'immissione in
commercio. In ogni caso, prima dell'inizio della
commercializzazione, il titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio e' tenuto a comunicare all'AIFA
il prezzo ex factory e il prezzo al pubblico del
medicinale. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche ai medicinali oggetto di importazione parallela.
5-bis. L'AIFA valuta, ai fini della classificazione e
della rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario
nazionale, i farmaci di cui al comma 3, per i quali e'
stata presentata la relativa domanda di classificazione di
cui al comma 1, corredata della necessaria documentazione,
in via prioritaria e dando agli stessi precedenza rispetto
ai procedimenti pendenti alla data di presentazione della
domanda di classificazione di cui al presente comma, anche
attraverso la fissazione di sedute straordinarie delle
competenti Commissioni. In tal caso, il termine di cui al
comma 4, primo periodo, e' ridotto a cento giorni.
5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta
giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in
commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA
sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione
all'immissione in commercio a presentare la domanda di
classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta
giorni. Decorso inutilmente tale termine, e' data
informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed e'
applicato l'allineamento al prezzo piu' basso all'interno
del quarto livello del sistema di classificazione anatomico
terapeutico chimico (ATC).
6. Fatto in ogni caso salvo il disposto dell'ultimo
periodo del comma 1 dell'art. 11 del presente decreto,
ciascun medicinale che abbia le caratteristiche di
medicinale generico, di cui all'art. 10, comma 5, lettera
b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, o di
medicinale biosimilare, di cui all'art. 10, comma 7, dello
stesso decreto, e' automaticamente collocato, senza
contrattazione del prezzo, nella classe di rimborso a cui
appartiene il medicinale di riferimento qualora l'azienda
titolare proponga un prezzo di vendita di evidente
convenienza per il Servizio sanitario nazionale. E'
considerato tale il prezzo che, rispetto a quello del
medicinale di riferimento, presenta un ribasso almeno pari
a quello stabilito con decreto adottato dal Ministro della
salute, su proposta dell'AIFA, in rapporto ai volumi di
vendita previsti. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche ai medicinali oggetto di importazione
parallela.
7. Quando e' autorizzata un'estensione delle
indicazioni terapeutiche di un medicinale autorizzato per
l'immissione in commercio secondo la procedura prevista dai
regolamenti comunitari di cui al comma 5 e gia'
classificato come farmaco erogabile dal Servizio sanitario
nazionale, il medicinale non puo' essere prescritto per le
nuove indicazioni con onere a carico del Servizio sanitario
nazionale prima della conclusione della procedura di
contrattazione del prezzo e della correlata conferma della
rimborsabilita' del medicinale medesimo, nonche' della
pubblicazione, da parte dell'AIFA, del nuovo prezzo ai
sensi della normativa vigente. Quando e' autorizzata
un'estensione delle indicazioni terapeutiche di un
medicinale autorizzato per l'immissione in commercio
secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, e gia' classificato come farmaco erogabile
dal Servizio sanitario nazionale, il provvedimento che
autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche
contiene, altresi', il prezzo concordato in seguito alla
nuova procedura di contrattazione del prezzo e di conferma
della rimborsabilita' del medicinale.
8. All'art. 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e
successive modificazioni, e' abrogato il comma 6.
9. Le competenze in materia di sperimentazione clinica
dei medicinali attribuite dal decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 211, all'Istituto superiore di sanita' sono
trasferite all'AIFA, la quale si avvale del predetto
Istituto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni
trasferite, secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro della salute, sentiti i due enti interessati. Fino
all'adozione del decreto del Ministro della salute,
l'Istituto superiore di sanita', raccordandosi con l'AIFA,
svolge le competenze ad esso gia' attribuite, secondo le
modalita' previste dalle disposizioni previgenti. Sono
altresi' trasferite all'AIFA le competenze di cui all'art.
2, comma 1, lettera t), numeri 1) e 1-bis), del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211. Sono confermate in capo
all'AIFA le competenze in materia di sperimentazione
clinica di medicinali attribuite dal citato decreto
legislativo n. 211 del 2003 al Ministero della salute e
trasferite all'AIFA ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni.
10 Entro il 30 giugno 2013 ciascuna delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano provvede a
riorganizzare i comitati etici istituiti nel proprio
territorio, attenendosi ai seguenti criteri:
a) a ciascun comitato etico e' attribuita una
competenza territoriale di una o piu' province, in modo che
sia rispettato il parametro di un comitato per ogni milione
di abitanti, fatta salva la possibilita' di prevedere un
ulteriore comitato etico, con competenza estesa a uno o
piu' istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
b) la scelta dei comitati da confermare tiene conto
del numero dei pareri unici per sperimentazione clinica di
medicinali emessi nel corso dell'ultimo triennio;
c) la competenza di ciascun comitato puo' riguardare,
oltre alle sperimentazioni cliniche dei medicinali, ogni
altra questione sull'uso dei medicinali e dei dispositivi
medici, sull'impiego di procedure chirurgiche e cliniche o
relativa allo studio di prodotti alimentari sull'uomo
generalmente rimessa, per prassi internazionale, alle
valutazioni dei comitati;
d) sono assicurate l'indipendenza di ciascun comitato
e l'assenza di rapporti gerarchici tra diversi comitati.
11. Con decreto del Ministro della salute, su proposta
dell'AIFA per i profili di sua competenza, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
dettati criteri per la composizione dei comitati etici e
per il loro funzionamento. Fino alla data di entrata in
vigore del predetto decreto continuano ad applicarsi le
norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
12 A decorrere dal 1° luglio 2013, la documentazione
riguardante studi clinici sui medicinali disciplinati dal
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e' gestita
esclusivamente con modalita' telematiche, attraverso i
modelli standard dell'Osservatorio nazionale sulla
sperimentazione clinica dell'AIFA.».
 
Art. 19
Revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati da
plasma italiano

1. L'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e' sostituito dal seguente:
«Art. 15. - (Produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale). - 1. I medicinali emoderivati prodotti dal plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani, proveniente esclusivamente dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti, sono destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale e, nell'ottica della piena valorizzazione del gesto del dono del sangue e dei suoi componenti, sono utilizzati prioritariamente rispetto agli equivalenti commerciali, tenendo conto della continuita' terapeutica di specifiche categorie di assistiti.
2. In coerenza con i principi di cui agli articoli 4 e 7, comma 1, per la lavorazione del plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, singolarmente o consorziandosi tra loro, stipulano convenzioni con le aziende autorizzate ai sensi del comma 4, in conformita' allo schema tipo di convenzione predisposto con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema tipo di convenzione tiene conto dei principi strategici per l'autosufficienza nazionale di cui all'articolo 14, prevedendo adeguati livelli di raccolta del plasma e un razionale e appropriato utilizzo dei prodotti emoderivati e degli intermedi derivanti dalla lavorazione del plasma nazionale, anche nell'ottica della compensazione interregionale. Le aziende garantiscono che i medicinali emoderivati oggetto delle convenzioni sono prodotti esclusivamente con il plasma nazionale.
3. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 2, le aziende produttrici di medicinali emoderivati si avvalgono di stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione ubicati in Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi che sono parte di accordi di mutuo riconoscimento con l'Unione europea, nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati. Gli stabilimenti di cui al primo periodo sono autorizzati alla lavorazione, al frazionamento del plasma e alla produzione di medicinali emoderivati dalle rispettive autorita' nazionali competenti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali e dell'Unione europea.
4. Con decreto del Ministro della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' approvato l'elenco delle aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2.
5. Le aziende interessate alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2, nel presentare al Ministero della salute l'istanza per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 4, documentano il possesso dei requisiti di cui al comma 3, indicano gli stabilimenti interessati alla lavorazione, al frazionamento e alla produzione dei medicinali derivati da plasma nazionale e producono le autorizzazioni alla produzione e le certificazioni rilasciate dalle autorita' competenti. Con decreto del Ministro della salute sono definite le modalita' per la presentazione e per la valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, delle istanze di cui al primo periodo.
6. Presso le aziende che stipulano le convenzioni e' conservata specifica documentazione, da esibire a richiesta dell'autorita' sanitaria nazionale o regionale, al fine di individuare le donazioni di plasma da cui il prodotto finito e' derivato.
7. I lotti di medicinali emoderivati da plasma nazionale, prima della loro restituzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, fornitrici del plasma, come specialita' medicinali, sono sottoposti, con esito favorevole, al controllo di Stato, secondo le procedure europee, in un laboratorio della rete europea dei laboratori ufficiali per il controllo dei medicinali (General european Official medicines control laboratories (OMCL) network - GEON).
8. Le aziende che stipulano le convenzioni documentano, per ogni lotto di produzione di emoderivati, compresi gli intermedi, le regioni e le province autonome di provenienza del plasma utilizzato, il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre norme stabilite dall'Unione europea, nonche' l'esito del controllo di Stato.
9. Nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 10, comma 2, lettera i), e 14, il Ministero della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce specifici programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita. Per il perseguimento delle finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per interventi di miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla raccolta, alla qualificazione e alla conservazione del plasma nazionale destinato alla produzione di medicinali emoderivati.
10. Al fine di promuovere la donazione volontaria e gratuita di sangue e di emocomponenti, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022, per la realizzazione da parte del Ministero della salute, in collaborazione con il Centro nazionale sangue e le associazioni e le federazioni di donatori volontari di sangue, di iniziative, campagne e progetti di comunicazione e informazione istituzionale.
11. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
12. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai commi 2, 4 e 5 in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, continuano a trovare applicazione le convenzioni stipulate prima della data di entrata in vigore del presente articolo e sono stipulate nuove convenzioni, ove necessario per garantire la continuita' delle prestazioni assistenziali».

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 34, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«Art. 1 (Misure in materia di sanita', pubblico
impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
e assistenza). - Omissis.
34. Ai fini della determinazione della quota capitaria,
in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai
sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro della sanita', d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi:
popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per
eta' e per sesso, tassi di mortalita' della popolazione,
indicatori relativi a particolari situazioni territoriali
ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle
regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE,
su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo'
vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla
realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario
nazionale, con priorita' per i progetti sulla tutela della
salute materno-infantile, della salute mentale, della
salute degli anziani nonche' per quelli finalizzati alla
prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle
malattie ereditarie, nonche' alla realizzazione degli
obiettivi definiti dal Patto per la salute purche' relativi
al miglioramento dell'erogazione dei LEA. Nell'ambito della
prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le
regioni, nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie,
devono concedere gratuitamente i vaccini per le
vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa,
antirosolia, antiparotite e antihaemophulius influenza e
tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con
prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche
i bambini extracomunitari non residenti sul territorio
nazionale.
Omissis.».
 
Art. 20

Selezione della dirigenza sanitaria

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:
«7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda e' tenuta a dare adeguata pubblicita', sulla base dei seguenti principi:
a) la selezione e' effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto. I direttori di struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fosse sorteggiato piu' di un direttore di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, e' nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due componenti della commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede la predetta azienda. Se all'esito del sorteggio di cui al secondo o al terzo periodo la meta' dei direttori di struttura complessa non e' di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove possibile l'effettiva parita' di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo. Assume le funzioni di presidente della commissione il componente con maggiore anzianita' di servizio tra i tre direttori sorteggiati. In caso di parita' nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente. In deroga alle disposizioni di cui al primo periodo, nella provincia autonoma di Bolzano la selezione per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa e' effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno un responsabile di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto;
b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attivita' svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati. Il direttore generale dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parita' di punteggio prevale il candidato piu' giovane di eta'. L'azienda sanitaria interessata puo' preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente a cui e' stato conferito l'incarico, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico mediante scorrimento della graduatoria dei candidati;
c) la nomina dei responsabili di unita' operativa complessa a direzione universitaria e' effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare;
d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, i criteri di attribuzione del punteggio, la graduatoria dei candidati e la relazione della commissione sono pubblicati nel sito internet dell'azienda prima della nomina. I curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati nei siti internet istituzionali dell'ateneo e dell'azienda ospedaliero-universitaria interessati».

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla legge
qui pubblicata
«Art. 15 (Disciplina della dirigenza medica e delle
professioni sanitarie). - 1. Fermo restando il principio
dell'invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria e'
collocata in un unico ruolo, distinto per profili
professionali, ed in un unico livello, articolato in
relazione alle diverse responsabilita' professionali e
gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale
sono previste, in conformita' ai principi e alle
disposizioni del presente decreto, criteri generali per la
graduazione delle funzioni dirigenziali nonche' per
l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi
dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento
economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed
alle connesse responsabilita' del risultato.
2. La dirigenza sanitaria e' disciplinata dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.
3. L'attivita' dei dirigenti sanitari e'
caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e
funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti
di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e
verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia
tecnico-professionale, con le connesse responsabilita', si
esercita nel rispetto della collaborazione
multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e
programmi di attivita' promossi, valutati e verificati a
livello dipartimentale ed aziendale, finalizzati
all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di
prestazioni appropriate e di qualita'. Il dirigente, in
relazione all'attivita' svolta, ai programmi concordati da
realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso
attribuite, e' responsabile del risultato anche se
richiedente un impegno orario superiore a quello
contrattualmente definito.
4. All'atto della prima assunzione, al dirigente
sanitario sono affidati compiti professionali con precisi
ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli
indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono
attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilita'
nella gestione delle attivita'. A tali fini il dirigente
responsabile della struttura predispone e assegna al
dirigente un programma di attivita' finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al
perfezionamento delle competenze tecnico professionali e
gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In
relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi
da realizzare, alle attitudini e capacita' professionali
del singolo dirigente, accertate con le procedure
valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con
cinque anni di attivita' con valutazione positiva sono
attribuite funzioni di natura professionale anche di alta
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca,
ispettive, di verifica e di controllo, nonche' possono
essere attribuiti incarichi di direzione di strutture
semplici.
5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una
verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato,
secondo le modalita' definite dalle regioni, le quali
tengono conto anche dei principi del titolo II del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive
modificazioni, nonche' a una valutazione al termine
dell'incarico, attinente alle attivita' professionali, ai
risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai
programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio
tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal
direttore di dipartimento, con le modalita' definite dalla
contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica
annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di
responsabile di struttura semplice, di direzione di
struttura complessa e dei direttori di dipartimento
rilevano la quantita' e la qualita' delle prestazioni
sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali
assegnati, concordati preventivamente in sede di
discussione di budget, in base alle risorse professionali,
tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano
gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla
valutazione delle strategie adottate per il contenimento
dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli
esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella
valutazione professionale allo scadere dell'incarico.
L'esito positivo della valutazione professionale determina
la conferma nell'incarico o il conferimento di altro
incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per
l'azienda, fermo restando quanto previsto dall'art. 9,
comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle
specifiche competenze professionali, funzioni di direzione
e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito
degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di
appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale
operante nella stessa, e l'adozione delle relative
decisioni necessarie per il corretto espletamento del
servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi
con finalita' preventive, diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il
dirigente e' responsabile dell'efficace ed efficiente
gestione delle risorse attribuite. I risultati della
gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il
nucleo di valutazione.
7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso
pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483 ivi compresa la possibilita' di accesso con una
specializzazione in disciplina affine. Gli incarichi di
direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro
che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie
ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse
previste dall'atto aziendale di cui all'art. 3, comma
1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla
contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione
di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda e'
tenuta a dare adeguata pubblicita', sulla base dei seguenti
principi:
a) la selezione e' effettuata da una commissione
composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e
da tre direttori di struttura complessa nella medesima
disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno due
responsabili di strutture complesse in regioni diverse da
quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del
posto. I direttori di struttura complessa sono individuati
tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo
costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei
direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli
regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fosse
sorteggiato piu' di un direttore di struttura complessa
della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata
alla copertura del posto, e' nominato componente della
commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel
sorteggio fino a individuare almeno due componenti della
commissione direttori di struttura complessa in regioni
diverse da quella ove ha sede la predetta azienda. Se
all'esito del sorteggio di cui al secondo o al terzo
periodo la meta' dei direttori di struttura complessa non
e' di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad
assicurare ove possibile l'effettiva parita' di genere
nella composizione della commissione, fermo restando il
criterio territoriale di cui al terzo periodo. Assume le
funzioni di presidente della commissione il componente con
maggiore anzianita' di servizio tra i tre direttori
sorteggiati. In caso di parita' nelle deliberazioni della
commissione prevale il voto del presidente. In deroga alle
disposizioni di cui al primo periodo, nella provincia
autonoma di Bolzano la selezione per il conferimento degli
incarichi di direzione di struttura complessa e' effettuata
da una commissione composta dal direttore sanitario
dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura
complessa nella medesima disciplina dell'incarico da
conferire, dei quali almeno un responsabile di struttura
complessa in regione diversa da quella ove ha sede
l'azienda interessata alla copertura del posto;
b) la commissione riceve dall'azienda il profilo
professionale del dirigente da incaricare. Sulla base
dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli
professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei
volumi dell'attivita' svolta, dell'aderenza al profilo
ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione
attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo
secondo criteri fissati preventivamente e redige la
graduatoria dei candidati. Il direttore generale
dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato
che ha conseguito il miglior punteggio. A parita' di
punteggio prevale il candidato piu' giovane di eta'.
L'azienda sanitaria interessata puo' preventivamente
stabilire che, nei due anni successivi alla data del
conferimento dell'incarico, nel caso di dimissioni o
decadenza del dirigente a cui e' stato conferito
l'incarico, si procede alla sostituzione conferendo
l'incarico mediante scorrimento della graduatoria dei
candidati;
c) la nomina dei responsabili di unita' operativa
complessa a direzione universitaria e' effettuata dal
direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il
dipartimento universitario competente ovvero, laddove
costituita, la competente struttura di raccordo
interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico
e professionale del responsabile da nominare;
d) il profilo professionale del dirigente da
incaricare, i curricula dei candidati, i criteri di
attribuzione del punteggio, la graduatoria dei candidati e
la relazione della commissione sono pubblicati nel sito
internet dell'azienda prima della nomina. I curricula dei
candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati nei
siti internet istituzionali dell'ateneo e dell'azienda
ospedaliero-universitaria interessati.
7-ter. L'incarico di direttore di struttura complessa
e' soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di
sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data
di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di
cui al comma 5.
7-quater. L'incarico di responsabile di struttura
semplice, intesa come articolazione interna di una
struttura complessa, e' attribuito dal direttore generale,
su proposta del direttore della struttura complessa di
afferenza, a un dirigente con un'anzianita' di servizio di
almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico.
L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa
come articolazione interna di un dipartimento, e'
attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori
delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su
proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente con
un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni nella
disciplina oggetto dell'incarico. Gli incarichi hanno
durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque
anni, con possibilita' di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi
da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonche'
il corrispondente trattamento economico degli incarichi
sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.
7-quinquies. Per il conferimento dell'incarico di
struttura complessa non possono essere utilizzati contratti
a tempo determinato di cui all'art. 15-septies.
8. L'attestato di formazione manageriale di cui
all'art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come modificato
dall'art. 16-quinquies, deve essere conseguito dai
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato
superamento del primo corso, attivato dalla regione
successivamente al conferimento dell'incarico, determina la
decadenza dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con
incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a
partecipare al primo corso di formazione manageriale
programmato dalla regione, i dirigenti confermati
nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di
formazione manageriale.
9. I contratti collettivi nazionali di lavoro
disciplinano le modalita' di salvaguardia del trattamento
economico fisso dei dirigenti in godimento alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229».
 
Art. 21
Procedure relative alla formazione manageriale in materia di sanita'
pubblica

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza e la semplificazione delle procedure relative alla formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria e di favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanita', consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici, il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria ha valore di attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al predetto articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano abbiano riconosciuto preventivamente con provvedimento espresso, entro sessanta giorni dalla richiesta delle universita', la riconducibilita' dei master stessi alla formazione manageriale di cui al medesimo articolo 1, comma 4, lettera c). A tal fine, le universita', nella certificazione del diploma di master, indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento regionale o provinciale e trasmettono alle regioni e alle province autonome che hanno riconosciuto i corsi l'elenco dei soggetti che hanno conseguito il diploma di master.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, organizzati e attivati dalle regioni, ovvero dall'Istituto superiore di sanita' per i ruoli dirigenziali della sanita' pubblica, e in particolare con i contenuti e le metodologie didattiche degli specifici accordi interregionali in materia, ha valore di attestato rilasciato all'esito dei corsi stessi, ove le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano abbiano riconosciuto preventivamente con provvedimento espresso, entro sessanta giorni dalla richiesta delle universita', la riconducibilita' di tali master alla predetta formazione manageriale. A tal fine le universita', nella certificazione del diploma di master, indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento e trasmettono alle regioni e alle province autonome che hanno riconosciuto i corsi, ovvero anche all'Istituto superiore di sanita' per i ruoli dirigenziali della sanita' pubblica, l'elenco dei dirigenti che hanno conseguito il diploma di master.

Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, lettera c),
del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione
della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza
sanitaria):
«Art. 1 (Elenco nazionale dei soggetti idonei alla
nomina di direttore generale delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale). - Omissis.
4. La commissione di cui al comma 3 procede alla
formazione dell'elenco nazionale di cui al comma 2, entro
centoventi giorni dalla data di insediamento, previa
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero della salute di
un avviso pubblico di selezione per titoli. Alla selezione
sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto
sessantacinque anni di eta' in possesso di:
(Omissis)
c) attestato rilasciato all'esito del corso di
formazione in materia di sanita' pubblica e di
organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono
organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito
interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, e in collaborazione con
le universita' o altri soggetti pubblici o privati
accreditati ai sensi dell'art. 16-ter, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, operanti nel campo della formazione
manageriale, con periodicita' almeno biennale. Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i
contenuti, la metodologia delle attivita' didattiche tali
da assicurare un piu' elevato livello della formazione, la
durata dei corsi e il termine per l'attivazione degli
stessi, nonche' le modalita' di conseguimento della
certificazione. Sono fatti salvi gli attestati di
formazione conseguiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai sensi delle disposizioni previgenti e,
in particolare dell'art. 3-bis, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' gli attestati in corso di
conseguimento ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.
3-bis, comma 4, anche se conseguiti in data posteriore
all'entrata in vigore del presente decreto, purche' i corsi
siano iniziati in data antecedente alla data di stipula
dell'Accordo di cui al presente comma».
- Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, si veda nelle note all'art. 20.
- Si riporta il testo dell'art. 16-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 16-quinquies (Formazione manageriale). - 1. La
formazione di cui al presente articolo e' requisito
necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle
funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la
direzione di strutture complesse per le categorie dei
medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi,
chimici, fisici e psicologi. Tale formazione si consegue,
dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il
superamento dei corsi di cui al comma 2.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, previo accordo con il Ministero della sanita' ai
sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, organizzano ed attivano, a livello regionale o
interregionale, avvalendosi anche, ove necessario, di
soggetti pubblici e privati accreditati dalla Commissione
di cui all'art. 16-ter, i corsi per la formazione di cui al
comma 1, tenendo anche conto delle discipline di
appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri in base
ai quali l'Istituto superiore di sanita' attiva e organizza
i corsi per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili
di struttura complessa dell'area di sanita' pubblica che
vengono attivati a livello nazionale.
3. Con decreto del Ministro della sanita', su proposta
della commissione di cui all'art. 16-ter, sono definiti i
criteri per l'attivazione dei corsi di cui al comma 2, con
particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei
servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci,
alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del
lavoro, agli indicatori di qualita' dei servizi e delle
prestazioni, alla metodologia delle attivita' didattiche,
alla durata dei corsi stessi, nonche' alle modalita' con
cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti.
4. Gli oneri connessi ai corsi sono a carico del
personale interessato.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano al personale dirigente del ruolo sanitario delle
unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli
istituti ed enti di cui all'art. 4, degli istituti
zooprofilattici sperimentali. Le disposizioni si applicano,
altresi', al personale degli enti e strutture pubbliche
indicate all'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, al quale sia stata
estesa la disciplina sugli incarichi dirigenziali di
struttura complessa di cui al presente decreto».
 
Art. 22
Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di inidoneita' allegando, nel rispetto dei segreti commerciali del gestore della infrastruttura e dell'operatore di rete, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneita', con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
« b) indisponibilita' di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'. L'indisponibilita' puo' avere riguardo anche a necessita' future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessita' siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di carenza di spazio allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva indisponibilita' rispetto allo spazio richiesto, con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche»;
b) ai commi 5 e 6, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

Note all'art. 22:
- Si riportano il testo dell'art. 3, commi 4, 5 e 6,
del decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 33
(Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure
volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocita'), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Accesso all'infrastruttura fisica esistente).
- Omissis.
4. L'accesso puo' essere rifiutato dal gestore
dell'infrastruttura e dall'operatore di rete esclusivamente
nei seguenti casi:
a) l'infrastruttura fisica sia oggettivamente
inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocita'; nel comunicare il rifiuto
devono essere elencati gli specifici motivi di inidoneita'
allegando, nel rispetto dei segreti commerciali del gestore
della infrastruttura e dell'operatore di rete, planimetrie
e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva
inidoneita', con esclusione della documentazione che possa
costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini
della concorrenza o che possa mettere a rischio la
sicurezza delle infrastrutture fisiche;
b) indisponibilita' di spazio per ospitare gli elementi
di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'.
L'indisponibilita' puo' avere riguardo anche a necessita'
future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che
tali necessita' siano concrete, adeguatamente dimostrate,
oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo
spazio predetto; nel comunicare il rifiuto devono essere
elencati gli specifici motivi di carenza di spazio
allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che
avvalori l'oggettiva indisponibilita' rispetto allo spazio
richiesto, con esclusione della documentazione che possa
costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini
della concorrenza o che possa mettere a rischio la
sicurezza delle infrastrutture fisiche;
c) l'inserimento di elementi di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocita' sia oggettivamente
suscettibile di determinare o incrementa il rischio per
l'incolumita', la sicurezza e la sanita' pubblica, ovvero
minacci l'integrita' e la sicurezza delle reti, in
particolare delle infrastrutture critiche nazionali di cui
al decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 61, di recepimento
della direttiva 2008/114/CE, recante l'individuazione e la
designazione delle infrastrutture critiche europee e la
valutazione della necessita' di migliorarne la protezione
o, ancora, determini rischio di grave interferenza dei
servizi di comunicazione progettati con altri servizi
erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;
d) siano disponibili, a condizioni eque e ragionevoli,
mezzi alternativi di accesso all'ingrosso
all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocita'.
5. I motivi del rifiuto devono essere esplicitati per
iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricevimento
della domanda d'accesso. In caso di rifiuto, o comunque
decorso inutilmente il termine indicato, ciascuna delle
parti ha diritto di rivolgersi all'organismo di cui
all'art. 9 per chiedere una decisione vincolante estesa
anche a condizioni e prezzo.
6. L'organismo di cui all'art. 9 decide secondo criteri
di equita' e ragionevolezza, entro sessanta giorni dalla
data di ricezione della richiesta. Il prezzo eventualmente
fissato dall'organismo competente per la risoluzione delle
controversie e' tale da garantire che il fornitore di
accesso disponga di un'equa possibilita' di recuperare i
suoi costi e resti indenne da oneri economici conseguenti e
connessi alla realizzazione delle opere necessarie
all'accesso. Il prezzo fissato da parte dell'organismo
competente di cui all'art. 9 non copre i costi sostenuti
dal gestore dell'infrastruttura, laddove questi siano gia'
riconosciuti nelle eventuali strutture tariffarie volte ad
offrire un'equa opportunita' di recupero dei costi
stessi.».
 
Art. 23

Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile adotta ogni iniziativa utile ai fini del coordinamento con altri operatori di rete in relazione al processo di richiesta dei permessi e ai fini della non duplicazione inefficiente di opere del genio civile e della condivisione dei costi di realizzazione. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato vigilano sugli eventuali accordi di coordinamento degli operatori. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta apposite linee guida al fine di garantire che in sede di esecuzione delle opere di cui al primo periodo, eseguite successivamente all'adozione delle linee guida medesime, sia incentivata l'installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive qualora necessarie a soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' e' effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi del citato articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n. 145 del 2013, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione».

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (Attuazione della
direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a
ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocita'), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Coordinamento delle opere di genio civile ed
accesso all'infrastruttura in corso di realizzazione). - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 40 della legge 1°
agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche
e ogni operatore di rete che esegue direttamente o
indirettamente opere di genio civile adotta ogni iniziativa
utile ai fini del coordinamento con altri operatori di rete
in relazione al processo di richiesta dei permessi e ai
fini della non duplicazione inefficiente di opere del genio
civile e della condivisione dei costi di realizzazione.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
vigilano sugli eventuali accordi di coordinamento degli
operatori. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
adotta apposite linee guida al fine di garantire che in
sede di esecuzione delle opere di cui al primo periodo,
eseguite successivamente all'adozione delle linee guida
medesime, sia incentivata l'installazione di infrastrutture
fisiche aggiuntive qualora necessarie a soddisfare le
richieste di accesso degli altri operatori di rete. In
assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione
delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'
e' effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a
basso impatto ambientale e secondo quanto previsto
dall'art. 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 3, comma 4, lettera c), nelle more
dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai
sensi del citato art. 6, comma 4-ter, del decreto-legge n.
145 del 2013, trovano applicazione le norme tecniche e le
prassi di riferimento nella specifica materia elaborate
dall'Ente nazionale italiano di unificazione.
(Omissis).».
 
Art. 24
Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova
del consenso

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il comma 3-quater e' sostituito dal seguente:
«3-quater. E' fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, e' fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia mediante SMS e MMS, sia tramite connessione dati, nonche' servizi di messaggistica istantanea, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori di accesso».

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 31
gennaio 2007 n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo
di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la
valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli), convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Ricarica nei servizi di telefonia mobile,
trasparenza e liberta' di recesso dai contratti con
operatori telefonici, televisivi e di servizi internet). -
(Omissis).
3-quater. E' fatto obbligo ai soggetti gestori dei
servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai
fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di
servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la
prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni
caso, e' fatto divieto agli operatori di telefonia e di
comunicazioni elettroniche di attivare, senza il previo
consenso espresso e documentato del consumatore o
dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli stessi
operatori o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono
l'erogazione di contenuti digitali forniti sia mediante SMS
e MMS, sia tramite connessione dati, nonche' servizi di
messaggistica istantanea, con addebito su credito
telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da
terzi, sia direttamente dagli operatori di accesso.
(Omissis).».
 
Art. 25

Norme in materia di servizi postali

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, riesamina periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilita', qualita' e prezzo accessibile, segnalando periodicamente alle Camere le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie, tenendo comunque conto di quanto previsto dal comma 1 per le situazioni particolari ivi descritte».
2. All'articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), numero 5), dopo le parole: «operatori di comunicazione» sono inserite le seguenti: «e postali» e dopo le parole: «amministrazioni competenti,» sono inserite le seguenti: «i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi,»;
b) alla lettera c), numero 11), dopo le parole: «operatori del settore delle comunicazioni» sono inserite le seguenti: «e del settore postale».

Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della
direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
e per il miglioramento della qualita' del servizio), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Servizio universale). - 1. E' assicurata la
fornitura del servizio universale e delle prestazioni in
esso ricomprese, di qualita' determinata, da fornire
permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale,
incluse le situazioni particolari delle isole minori e
delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili
all'utenza.
2. Il servizio universale, incluso quello
transfrontaliero, comprende:
a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli
invii assicurati.
3. Le dimensioni minime e massime degli invii postali
considerati sono quelle fissate nelle disposizioni
pertinenti adottate dall'Unione postale universale.
4. A decorrere dal 1° giugno 2012, la pubblicita'
diretta per corrispondenza e' esclusa dall'ambito del
servizio universale.
5. Il servizio universale e' caratterizzato come segue:
a) la qualita' e' definita nell'ambito di ciascun
servizio e trova riferimento nella normativa europea;
b) il servizio e' prestato in via continuativa per
tutta la durata dell'anno;
c) la dizione «tutti i punti del territorio
nazionale» trova specificazione, secondo criteri di
ragionevolezza, attraverso l'attivazione di un congruo
numero di punti di accesso, al fine di tenere conto delle
esigenze dell'utenza. Detti criteri sono individuati con
provvedimento dell'autorita' di regolamentazione;
d) la determinazione del «prezzo accessibile» deve
prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad
un'efficiente gestione aziendale.
6. Il fornitore del servizio universale garantisce per
almeno 5 giorni a settimana:
a) una raccolta;
b) una distribuzione al domicilio di ogni persona
fisica o giuridica o, in via di deroga, alle condizioni
stabilite dall'autorita' di regolamentazione in
installazioni appropriate.
7. E' fatta salva la fornitura a giorni alterni, che e'
autorizzata dall'autorita' di regolamentazione, in presenza
di particolari situazioni di natura infrastrutturale o
geografica in ambiti territoriali con una densita'
inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un massimo
di un quarto della popolazione nazionale. Ogni circostanza
eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall'autorita' di
regolamentazione ai sensi del presente comma e' comunicata
alla Commissione europea.
8. Il servizio universale risponde alle seguenti
necessita':
a) offrire un servizio tale da garantire il rispetto
delle esigenze essenziali;
b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un
trattamento identico;
c) fornire un servizio senza discriminazioni,
soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;
d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di
forza maggiore;
e) evolvere in funzione del contesto tecnico,
economico e sociale, nonche' delle esigenze dell'utenza.
8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, riesamina
periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di
servizio universale sulla base degli orientamenti della
Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle
diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini
di disponibilita', qualita' e prezzo accessibile,
segnalando periodicamente alle Camere le modifiche
normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione
dei mercati e delle tecnologie, tenendo comunque conto di
quanto previsto dal comma 1 per le situazioni particolari
ivi descritte.
9. Restano impregiudicate le misure che le competenti
autorita' adottano per motivi di interesse pubblico
riconosciuti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, segnatamente agli articoli 36 e 52, e che
riguardano in particolare la moralita' pubblica, la
pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e
l'ordine pubblico.
10. Il fornitore del servizio universale e' tenuto a
informare gli utenti nonche' i fornitori di servizi postali
circa le caratteristiche del servizio universale offerto,
in particolare per quanto riguarda le condizioni generali
di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita'.
L'informativa, avente ad oggetto notizie precise ed
aggiornate, ha cadenza regolare e, comunque, almeno
annuale. L'informativa avviene a mezzo di adeguata
pubblicazione. L'autorita' di regolamentazione comunica
alla Commissione europea le modalita' con cui sono rese
disponibili le informazioni di cui al presente comma.
11. Il fornitore del servizio universale e' designato
nel rispetto del principio di trasparenza, non
discriminazione e proporzionalita'. La designazione e'
effettuata sulla base dell'analisi dei costi del servizio
universale nonche' dei seguenti criteri:
a) garanzia della continuita' della fornitura del
servizio universale in considerazione del ruolo da questo
svolto nella coesione economica e sociale;
b) redditivita' degli investimenti;
c) struttura organizzativa dell'impresa;
d) stato economico dell'impresa nell'ultimo triennio;
e) esperienza di settore;
f) eventuali pregressi rapporti con la pubblica
amministrazione nel settore specifico, con esito positivo.
12. L'onere per la fornitura del servizio universale e'
finanziato:
a) attraverso trasferimenti posti a carico del
bilancio dello Stato. Gli importi dei trasferimenti sono
quantificati nel contratto di programma fra il Ministero
dello sviluppo economico e il fornitore del servizio
universale, secondo le modalita' previste dalla normativa
vigente;
b) attraverso il fondo di compensazione di cui
all'art. 10 del presente decreto.
13. Il calcolo del costo netto del servizio universale
e' effettuato nel rispetto degli orientamenti di cui
all'allegato I della direttiva 97/67/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, inserito
dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 febbraio 2008.
14. L'autorita' di regolamentazione rende pubblica
annualmente la quantificazione dell'onere del servizio
universale e le modalita' di finanziamento dello stesso.»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, della legge
31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni). - (Omissis).
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti
esercita le seguenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni
sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle
frequenze da approvare con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3
dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le
frequenze destinate al servizio di protezione civile, in
particolare per quanto riguarda le organizzazioni di
volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del
Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria
pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei
titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di
assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare
alle strutture di protezione civile ai sensi dell'art. 11
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per
quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il
Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con
esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al
Ministero della difesa che provvede alle relative
assegnazioni. Per quanto concerne le bande in
compartecipazione con il Ministero della difesa,
l'Autorita' provvede al previo coordinamento con il
medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto
dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le
misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove
l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni
per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche,
anche attraverso la modificazione di impianti, sempreche'
conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle
comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria,
determina gli standard per i decodificatori in modo da
favorire la fruibilita' del servizio;
5) cura la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione e postali al quale si devono iscrivere in
virtu' della presente legge i soggetti destinatari di
concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente
normativa da parte dell'Autorita' o delle amministrazioni
competenti i fornitori di servizi postali, compresi i
fornitori di servizi di consegna dei pacchi, le imprese
concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante
impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su
giornali quotidiani o periodici, sul web e altre
piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e
televisivi, i fornitori di servizi di intermediazione on
line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti,
che offrono servizi in Italia, i fornitori di servizi di
piattaforma per la condivisione di video di cui alle
disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 i
prestatori di servizi della societa' dell'informazione,
comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa,
nonche' quelle operanti nel settore del video on demand,
nonche' le imprese editrici di giornali quotidiani, di
periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere
nazionale, nonche' le imprese fornitrici di servizi
telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria
elettronica e digitale; nel registro sono altresi' censite
le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio
nazionale. L'Autorita' adotta apposito regolamento per
l'organizzazione e la tenuta del registro e per la
definizione dei criteri di individuazione dei soggetti
tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia' iscritti al
registro alla data di entrata in vigore della presente
legge;
6) dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni
concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro
nazionale della stampa e del Registro nazionale delle
imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge 6
agosto 1990, n. 223, nonche' nei regolamenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n.
268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1983, n. 49, e al decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui
al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante
per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti
all'Autorita' ai fini di quanto previsto dal numero 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche
con riferimento alle tariffe massime, per
l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di
telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori
delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i
gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano
i diritti di interconnessione e di accesso alle
infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero
offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi
tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la
proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul
territorio.
9) sentite le parti interessate, dirime le
controversie in tema di interconnessione e accesso alle
infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni
dalla notifica della controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa dai
gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi
di interruzione del servizio agli utenti, formulando
eventuali indirizzi sulle modalita' di interruzione. Gli
utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorita'
avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da
un apposito regolamento definito dalla stessa Autorita';
11) individua, in conformita' alla normativa
comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a
quanto previsto nell'art. 5, comma 5, l'ambito oggettivo e
soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale
e le modalita' di determinazione e ripartizione del
relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi
nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che
ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani
di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di
telecomunicazione, basati su criteri di obiettivita',
trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita';
14) interviene nelle controversie tra l'ente
gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti
privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili
con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per
effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non
vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici
del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali
indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o
le concessioni all'installazione di apparati con emissioni
elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
il Ministero della sanita' e con il Ministero delle
comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente
numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della
legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da
ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di
autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo
l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi
di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali
di qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di
ciascun gestore, di una carta del servizio recante
l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di
attivita';
3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei
servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque
forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla
legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti, nel
rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina
delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e
operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che
debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere
audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla
data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della
normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi
accordi tra produttori;
4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'art. 182-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni;
5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma e di
televendite, emana i regolamenti attuativi delle
disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata
tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di
rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni
dall'utente, nonche' l'utilizzazione delle informazioni
relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo
conto dei codici di autoregolamentazione relativi al
rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di
inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori,
ivi comprese quelle previste dal Codice di
autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre
2002, e successive modificazioni, la Commissione per i
servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione
delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto
1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto
costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.
Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato
di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e
minori viene data adeguata pubblicita' e la emittente
sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in
ore di massimo o di buon ascolto;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle
comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti
sulla propaganda, sulla pubblicita' e sull'informazione
politica nonche' l'osservanza delle norme in materia di
equita' di trattamento e di parita' di accesso nelle
pubblicazioni e nella trasmissione di informazioni e di
propaganda elettorale ed emana le forme di attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema
della convenzione annessa alla concessione del servizio
pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli
obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le
altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio
pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro
trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto
di servizio con la concessionaria del servizio pubblico;
inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalita'
del predetto servizio pubblico;
11) garantisce, anche alla luce dei processi di
convergenza multimediale, che le rilevazioni degli indici
di ascolto e di lettura dei diversi mezzi di comunicazione,
su qualsiasi piattaforma di distribuzione e di diffusione,
si conformino a criteri di correttezza metodologica,
trasparenza, verificabilita' e certificazione da parte di
soggetti indipendenti e siano realizzate da organismi
dotati della massima rappresentativita' dell'intero settore
di riferimento. L'Autorita' emana le direttive necessarie
ad assicurare il rispetto dei citati criteri e principi e
vigila sulla loro attuazione. Qualora l'Autorita' accerti
il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente
numero, previa diffida, puo' irrogare al soggetto
inadempiente una sanzione fino all'1 per cento del
fatturato dell'anno precedente a quello in cui e'
effettuata la contestazione. La manipolazione dei dati
tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite
la consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai
sensi dell'art. 476, primo comma, del codice penale;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano
effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito
regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni
televisive, anche avvalendosi degli ispettori territoriali
del Ministero delle comunicazioni;
14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della
legge 6 agosto 1990, n. 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e
dell'offerta di servizi di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi,
anche legislativi, in relazione alle innovazioni
tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed
internazionale, del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme legislative
sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di
comunicazione, anche attraverso la predisposizione di
specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione
tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e
dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto
superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene
riordinato in "Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell'informazione", ai sensi dell'art. 12,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 dicembre 1993, n.
487, convertito, con modificazioni, della legge 29 gennaio
1994, n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i
provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, della legge 23
dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita' per il
rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la
determinazione dei relativi contributi, nonche' il
regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio delle
concessioni e delle autorizzazioni in materia
radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni
e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i
disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei
regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attivita'
ed alla proprieta' dei soggetti autorizzati o concessionari
del servizio radiotelevisivo, secondo modalita' stabilite
con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
sensi della presente legge e adotta i conseguenti
provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al
Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le
funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del
comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
che e' abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della
societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo
pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla
concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti
disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della
relativa documentazione, parere obbligatorio sui
provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle
comunicazioni e del settore postale, predisposti
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in
applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10
ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti
sono adottati anche in mancanza di detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al
Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
dall'Autorita' e sui programmi di lavoro; la relazione
contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai
settori di competenza, in particolare per quanto attiene
allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai
capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli
ascolti e alle letture rilevate, alla pluralita' delle
opinioni presenti nel sistema informativo, alle
partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa
quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione
a livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle
societa' che esercitano l'attivita' radiotelevisiva
previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti
nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche' tutte le
altre funzioni dell'Autorita' non espressamente attribuite
alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla
commissione per i servizi e i prodotti;
14-bis) garantisce l'adeguata ed efficace applicazione
del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equita' e
trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di
intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee
guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di
informazioni pertinenti.».
 
Art. 26
Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in
funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in
materia di fonti energetiche rinnovabili

1. Ai fini dell'individuazione dell'elenco dei nuovi regimi amministrativi delle attivita' private, della semplificazione e della reingegnerizzazione in digitale delle procedure amministrative, il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l'individuazione delle attivita' oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attivita' o di silenzio assenso nonche' di quelle per le quali e' necessario il titolo espresso o e' sufficiente una comunicazione preventiva. L'individuazione dei regimi amministrativi delle attivita' e' effettuata al fine di eliminare le autorizzazioni e gli adempimenti non necessari, eventualmente anche modificando la disciplina generale delle attivita' private non soggette ad autorizzazione espressa, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attivita' di servizi e in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, anche tenendo conto dell'individuazione di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) tipizzare e individuare le attivita' soggette ad autorizzazione, giustificata da motivi imperativi di interesse generale, e i provvedimenti autorizzatori posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti;
b) tipizzare e individuare le attivita' soggette ai regimi amministrativi di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' quelle soggette a mero obbligo di comunicazione, individuando gli effetti della presentazione della comunicazione e i poteri che possono essere esercitati dalla pubblica amministrazione in fase di controllo;
c) eliminare i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla liberta' di iniziativa economica non indispensabili, fatti salvi quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea o quelli posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti;
d) semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure non eliminati ai sensi delle lettere a), b) e c), in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni coinvolte, anche eliminando e razionalizzando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei e individuando discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti, anche prevedendo la possibilita' di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere agli adempimenti presso la pubblica amministrazione;
e) estendere l'ambito delle attivita' private liberamente esercitabili senza necessita' di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione;
f) semplificare e reingegnerizzare le procedure e gli adempimenti per la loro completa digitalizzazione, anche prevedendo la possibilita' di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere agli adempimenti presso la pubblica amministrazione;
g) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea;
h) ridurre i tempi dei procedimenti autorizzatori per l'avvio dell'attivita' di impresa;
i) ridefinire i termini dei procedimenti amministrativi dimezzandone la durata, salva la possibilita' di individuare, d'intesa con le amministrazioni competenti, quelli esclusi da tale riduzione, prevedendo che tra i criteri base di valutazione della performance individuale e organizzativa sia compreso, ove applicabile, il monitoraggio dei tempi di trattazione dei procedimenti e il livello di soddisfazione dell'utenza;
l) introdurre misure per consentire la tracciabilita' digitale dei procedimenti;
m) armonizzare, attraverso l'adozione di moduli unificati e standardizzati da approvare mediante accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la modulistica per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni o delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, anche relative alle attivita' commerciali;
n) promuovere lo sviluppo della concorrenza nell'esercizio della libera professione mediante le opportune semplificazioni di carattere procedimentale e amministrativo.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri competenti per materia, sentiti le associazioni imprenditoriali e professionali nonche' gli enti rappresentativi del sistema camerale, previa acquisizione del parere e, per i profili di competenza regionale, dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
4. Il Governo e' delegato, altresi', ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitivita' del Paese.
5. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricognizione e riordino della normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili, al fine di conseguire una significativa riduzione e razionalizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari e di assicurare un maggior grado di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, in considerazione degli aspetti peculiari della materia;
b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la coerenza della normativa medesima sotto il profilo giuridico, logico e sistematico;
c) assicurare l'unicita', la contestualita', la completezza, la chiarezza e la semplicita' della disciplina in materia di fonti energetiche rinnovabili concernente ciascuna attivita' o ciascun gruppo di attivita';
d) semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l'obiettivo di agevolare, in particolare, l'avvio dell'attivita' economica nonche' l'installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico;
e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu' estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;
f) adeguamento dei livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell'Unione europea.
6. I decreti legislativi di cui al comma 4 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.
7. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che e' reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 4, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 e dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2.
9. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 4, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 5 e della procedura di cui al comma 7.
10. La Commissione parlamentare per la semplificazione verifica periodicamente lo stato di attuazione del presente articolo e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.
11. Il Governo, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, adotta le norme regolamentari di attuazione o esecuzione adeguandole ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.
12. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
13. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entita' e di operare altre semplificazioni procedimentali, individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, nonche' al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell'ambito del predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge.

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo degli articoli 19, 19-bis e 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.):
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita'
- Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni
sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per
consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma,
salve le verifiche successive degli organi e delle
amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata
delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche'
dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata
mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo
esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la
segnalazione si considera presentata al momento della
ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata, anche nei casi di cui all'art. 19-bis, comma 2,
dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure da parte del privato, decorso il suddetto termine,
l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di
pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia
di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la
sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato
interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato
comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di
ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma
6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i
provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza
delle condizioni previste dall'art. 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.».
«Art. 19-bis (Concentrazione dei regimi
amministrativi). - 1. Sul sito istituzionale di ciascuna
amministrazione e' indicato lo sportello unico, di regola
telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di
procedimenti connessi di competenza di altre
amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne
dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite
piu' sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la
pluralita' dei punti di accesso sul territorio.
2. Se per lo svolgimento di un'attivita' soggetta a
SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni,
attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato
presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1.
L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette
immediatamente alle altre amministrazioni interessate al
fine di consentire, per quanto di loro competenza, il
controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
per lo svolgimento dell'attivita' e la presentazione,
almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di
cui all'art. 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte
motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.
3. Nel caso in cui l'attivita' oggetto di SCIA e'
condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque
denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni,
ovvero all'esecuzione di verifiche preventive,
l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la
relativa istanza, a seguito della quale e' rilasciata
ricevuta ai sensi dell'art. 18-bis. In tali casi, il
termine per la convocazione della conferenza di cui
all'art. 14 decorre dalla data di presentazione
dell'istanza e l'inizio dell'attivita' resta subordinato al
rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello da'
comunicazione all'interessato.».
«Art. 20 (Silenzio assenso). - 1. Fatta salva
l'applicazione dell'art. 19, nei procedimenti ad istanza di
parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il
silenzio dell'amministrazione competente equivale a
provvedimento di accoglimento della domanda, senza
necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la medesima
amministrazione non comunica all'interessato, nel termine
di cui all'art. 2, commi 2 o 3, il provvedimento di
diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali
termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda
del privato.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al
comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV,
anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive
dei controinteressati.
2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione
equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma
1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del
silenzio assenso, l'amministrazione e' tenuta, su richiesta
del privato, a rilasciare, in via telematica,
un'attestazione circa il decorso dei termini del
procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della
domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente
dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione e' sostituita
da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione
equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione
competente puo' assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli atti e procedimenti riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela
dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica
sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la
salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la
normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti
amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica
il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri competenti.
5. Si applicano gliarticoli 2, comma 7, e 10-bis.
5-bis.».
- Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222,
recante «Individuazione di procedimenti oggetto di
autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di
attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di
definizione dei regimi amministrativi applicabili a
determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'art. 5
della legge 7 agosto 2015, n. 124», e' pubblicato nella GU
n. 277 del 26 novembre 2016, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Individuazione di
procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione
certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso
e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi
applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai
sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2017, n. 31, recante «Regolamento recante
individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria
semplificata», e' pubblicato nella G.U. n. 68 del 22 marzo
2017.
 
Art. 27
Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle
attivita' economiche

1. Al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti e delle attivita' di controllo, consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici, nonche' di favorire la ripresa e il rilancio delle attivita' economiche, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o piu' decreti legislativi volti a semplificare, rendere piu' efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attivita' economiche, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) eliminazione degli adempimenti non necessari alla tutela degli interessi pubblici, nonche' delle corrispondenti attivita' di controllo;
b) semplificazione degli adempimenti amministrativi necessari sulla base del principio di proporzionalita' rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e sovrapposizioni dei controlli e ritardi al normale esercizio delle attivita' dell'impresa, assicurando l'efficace tutela dell'interesse pubblico;
d) programmazione dei controlli secondo i principi di efficacia, efficienza e proporzionalita', tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti, definendo contenuti, modalita' e frequenza dei controlli anche sulla base dell'esito delle verifiche e delle ispezioni pregresse, nonche' sulla base del possesso di certificazioni del sistema di gestione per la qualita' ISO o di sistemi equivalenti o dell'adozione da parte degli operatori economici di adeguati sistemi e modelli per l'identificazione e la gestione dei rischi;
e) ricorso alla diffida o ad altri meccanismi di promozione dell'ottemperanza alla disciplina a tutela di interessi pubblici per valorizzare l'attivita' di controllo come strumento di governo del sistema, in un'ottica non solo repressiva, ma anche conoscitiva, di sostegno all'adempimento e di indirizzo;
f) promozione della collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarita', anche introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione dei comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti premiali;
g) accesso ai dati e scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento e della programmazione dei controlli anche attraverso l'interoperabilita' delle banche dati, secondo la disciplina recata dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' attraverso l'utilizzo del fascicolo d'impresa di cui all'articolo 43-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e degli atti dei controlli compiuti, con i relativi esiti, quando essi confermino, limitino o inibiscano lo svolgimento dell'attivita' d'impresa;
h) individuazione, trasparenza e conoscibilita' degli obblighi e degli adempimenti che le imprese devono rispettare per ottemperare alle disposizioni normative, nonche' dei processi e metodi relativi ai controlli, per mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee guida e indirizzi uniformi;
i) verifica e valutazione degli esiti dell'attivita' di controllo in termini di efficacia, efficienza e sostenibilita';
l) divieto per le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei controlli sulle attivita' economiche, di richiedere la produzione di documenti e informazioni gia' in loro possesso anche prevedendo sanzioni disciplinari nel caso di inadempienze;
m) individuazione di specifiche categorie per i creatori di contenuti digitali, tenendo conto dell'attivita' economica svolta;
n) previsione di meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie tra creatori di contenuti digitali e relative piattaforme.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti per materia, sentiti le associazioni imprenditoriali, gli enti rappresentativi del sistema camerale e le organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
3. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 e' adottato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui al comma 2.
4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attivita' di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 1.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa):
«Art. 20. - Omissis.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la
materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda
dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
dell'interessato all'amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente
richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione
della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita'
della produzione tipica e tradizionale e della
professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i
poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di
codificazione di ciascuna materia emanando, anche
contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo i
criteri di cui ai successivi commi.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
G.U. n. 112 del 16 maggio 2005, S.O.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE», e' pubblicato nella G.U. n. 174 del 29 luglio
2003, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 43-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa):
«Art. 43-bis (Certificazione e documentazione
d'impresa). - 1. Lo sportello unico per le attivita'
produttive:
a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche
coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti
attestanti atti, fatti, qualita', stati soggettivi, nonche'
gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso
o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso
sportello unico per le attivita' produttive o acquisiti da
altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o
dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le
certificazioni di qualita' o ambientali;
b) invia alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai
fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta
e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna
impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla
lettera a).
2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le
attivita' produttive, le amministrazioni pubbliche, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
le imprese e le agenzie per le imprese avvengono
esclusivamente in modalita' telematica secondo le
disposizioni vigenti.
3. Le amministrazioni non possono richiedere ai
soggetti interessati la produzione dei documenti da
acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).
4. All'attuazione del presente articolo le
amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
 
Art. 28
Disposizioni concernenti la compatibilita' tra le attivita' di agente
immobiliare e di mediazione creditizia

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e' inserito il seguente:
«3-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, l'esercizio dell'attivita' di agente immobiliare e' compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attivita' di mediazione creditizia disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli».
2. Il comma 4-quater dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e' sostituito dal seguente:
«4-quater. L'attivita' di mediazione creditizia e' compatibile con le attivita' di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente immobiliare, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro, albo o ruolo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Il possesso dei requisiti e' verificato per via informatica. L'esercizio di tali attivita' rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli».

Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 3
febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge
21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della
professione di mediatore), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5. - 1. Per l'esercizio dell'attivita'
disciplinata dai precedenti articoli, compreso
l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per
la gestione o la conclusione dell'affare, non e' richiesta
la licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.
2. La licenza di cui al comma 1 non abilita
all'esercizio dell'attivita' di mediazione.
3. L'esercizio dell'attivita' di mediazione e'
incompatibile con l'esercizio di attivita' imprenditoriale
di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei
beni afferenti al medesimo settore merceologico per il
quale si esercita l'attivita' di mediazione ovvero con la
qualita' di dipendente di tale imprenditore, nonche' con
l'attivita' svolta in qualita' di dipendente di ente
pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese
esercenti i servizi finanziari di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l'esercizio
di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore
merceologico per cui si esercita l'attivita' di mediazione
e comunque in situazioni di conflitto di interessi.
3-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3,
l'esercizio dell'attivita' di agente immobiliare e'
compatibile con quella di dipendente o collaboratore di
imprese esercenti l'attivita' di mediazione creditizia
disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia rimane
assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai
relativi controlli.
4. Il mediatore che per l'esercizio della propria
attivita' si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano
indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente
depositarne copia presso la commissione di cui all'art.
7.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-quater, del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione
della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito
ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo
unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in
merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore
finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei
mediatori creditizi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Incompatibilita'). - (Omissis).
4-quater. L'attivita' di mediazione creditizia e'
compatibile con le attivita' di mediazione di assicurazione
o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente
immobiliare, fermi restando i rispettivi obblighi di
iscrizione nel relativo elenco, registro, albo o ruolo,
effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del
presente decreto legislativo, del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della legge
3 febbraio 1989, n. 39. Il possesso dei requisiti e'
verificato per via informatica. L'esercizio di tali
attivita' rimane assoggettato alle relative discipline di
settore e ai relativi controlli."
(Omissis)».
 
Art. 29
Abbreviazione dei termini della comunicazione unica per la nascita
dell'impresa

1. All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate».

Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 4, del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli),
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Comunicazione unica per la nascita
dell'impresa). - Omissis.
4. Le amministrazioni competenti comunicano
all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese,
per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la
partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli
ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni
registrate.».
 
Art. 30
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per la semplificazione e il
riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato

1. Al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformita' delle merci, e di promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformita' dei prodotti, nonche' per la razionalizzazione e la semplificazione di tale sistema di vigilanza, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, oltre che, ove compatibili, di quelli di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
a) individuazione delle autorita' di vigilanza e delle autorita' incaricate del controllo, compreso il controllo delle frontiere esterne, dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea ai sensi, rispettivamente, degli articoli 10 e 25 del regolamento (UE) 2019/1020 e delle relative attribuzioni, attivita' e poteri conformemente alla disciplina dell'Unione europea, con contestuale adeguamento, revisione, riorganizzazione, riordino e semplificazione della normativa vigente, nella maniera idonea a implementare e massimizzare l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli e i livelli di tutela per utenti finali e operatori, favorendo, ove funzionale a tali obiettivi, la concentrazione nell'attribuzione e nella definizione delle competenze, anche mediante accorpamenti delle medesime per gruppi omogenei di controlli o prodotti e la razionalizzazione del loro riparto tra le autorita' e tra strutture centrali e periferiche della singola autorita', sulla base dei principi di competenza, adeguatezza, sussidiarieta', differenziazione e unitarieta' dei processi decisionali, anche mediante l'attribuzione della titolarita' dei procedimenti di vigilanza secondo le regole di prevalenza dei profili di competenza rispetto alla natura e al normale utilizzo dei prodotti, e comunque garantendo la netta definizione delle competenze e una distribuzione e allocazione delle risorse, di bilancio, umane e strumentali, disponibili in maniera adeguata all'espletamento delle funzioni attribuite, ad eccezione delle attribuzioni delle autorita' di pubblica sicurezza, quali autorita' di sorveglianza del mercato in materia di esplosivi per uso civile e articoli pirotecnici;
b) semplificazione ed ottimizzazione del sistema di vigilanza e conformita' dei prodotti, riducendo, senza pregiudizio per gli obiettivi di vigilanza, gli oneri amministrativi, burocratici ed economici a carico delle imprese, anche mediante la semplificazione del coordinamento tra le procedure connesse ai controlli dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e quelle rimesse alle autorita' di vigilanza, e semplificazione dei procedimenti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, tenendo conto anche dei casi in cui i rischi potenziali o i casi di non conformita' siano bassi o delle situazioni in cui i prodotti siano commercializzati principalmente attraverso catene di approvvigionamento tradizionali, nonche' garantire a operatori e utenti finali, secondo i principi di concentrazione e trasparenza, facile accesso a informazioni pertinenti e complete sulle procedure e sulle normative applicabili, ad eccezione delle attribuzioni delle autorita' di pubblica sicurezza, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento di esecuzione;
c) individuazione dell'ufficio unico di collegamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1020, anche in base al criterio della competenza prevalente, prevedendo che al medesimo siano attribuite le funzioni di rappresentanza della posizione coordinata delle autorita' di vigilanza e delle autorita' incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e di comunicazione delle strategie nazionali di vigilanza adottate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020, garantendo, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale, anche mediante assegnazione di unita' di personale dotate delle necessarie competenze ed esperienze, provenienti dalle autorita' di vigilanza o comunque dalle amministrazioni competenti per le attivita' di vigilanza e controllo delle normative armonizzate di cui al regolamento (UE) 2019/1020, in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
d) previsione di adeguati meccanismi di comunicazione, coordinamento e cooperazione tra le autorita' di vigilanza e con le autorita' incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e tra tali autorita' e l'ufficio unico di collegamento, favorendo l'utilizzo del sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e comunque garantendo un adeguato flusso informativo con l'ufficio unico di collegamento;
e) rafforzamento della digitalizzazione delle procedure di controllo, di vigilanza e di raccolta dei dati, anche al fine di favorire l'applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale per il tracciamento di prodotti illeciti e per l'analisi dei rischi;
f) previsione, in materia di sorveglianza sui prodotti rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio, della possibilita' per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di stipulare convenzioni con altre pubbliche amministrazioni per l'affidamento di campagne di vigilanza su prodotti di interesse prevalente e lo sviluppo delle strutture di prova dei vigili del fuoco;
g) verifica e aggiornamento, in base ad approcci basati, in particolare, sulla valutazione del rischio, delle procedure di analisi e test per ogni categoria di prodotto e previsione di misure specifiche per le attivita' di vigilanza sui prodotti offerti per la vendita online o comunque mediante altri canali di vendita a distanza, nonche' ricognizione degli impianti e dei laboratori di prova esistenti in applicazione dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/1020;
h) definizione, anche mediante riordino e revisione della normativa vigente, del sistema sanzionatorio da applicare per le violazioni del regolamento (UE) 2019/1020 e delle normative indicate all'allegato II del medesimo regolamento (UE) 2019/1020, nel rispetto dei principi di efficacia e dissuasivita' nonche' di ragionevolezza e proporzionalita', e previsione della riassegnazione di una quota non inferiore al 50 per cento delle somme introitate, da destinare agli appositi capitoli di spesa delle autorita' di vigilanza e di controllo e dell'ufficio unico di collegamento;
i) definizione delle ipotesi in cui e' ammesso il recupero, totale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1020 o parziale, dall'operatore economico dei costi delle attivita' di vigilanza, dei relativi procedimenti, dei costi che possono essere recuperati e delle relative modalita' di recupero.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e
dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni
delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza», e' pubblicato nella G.U. n. 58 dell'11 marzo
1931.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo.):
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- Omissis.
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
Omissis.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.».
 
Art. 31
Modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la
responsabilita' civile auto

1. All'articolo 150 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24».
2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2023 e si applicano per i sinistri con accadimento da tale data.

Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 150 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 150 (Disciplina del sistema di risarcimento
diretto). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente codice sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione del grado di
responsabilita' delle parti anche per la definizione dei
rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
b) il contenuto e le modalita' di presentazione della
denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il
risarcimento del danno;
c) le modalita', le condizioni e gli adempimenti
dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del
danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilita' dei
danni accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese di
assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli
assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista
dall'art. 149 si applicano anche alle imprese di
assicurazione con sede legale in altri Stati membri che
operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli
articoli 23 e 24.
3. L'IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e
sui principi adottati dalle imprese per assicurare la
tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle
operazioni di liquidazione e la stabilita' delle imprese.».
 
Art. 32

Concentrazioni

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorita' valuta se ostacolino in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante, in particolare a causa della costituzione o del rafforzamento di una posizione dominante. Tale situazione deve essere valutata in ragione della necessita' di preservare e sviluppare la concorrenza effettiva tenendo conto della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza attuale o potenziale, nonche' della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilita' di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dell'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali, nonche' del progresso tecnico ed economico purche' esso sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza. L'Autorita' puo' valutare gli effetti anticompetitivi di acquisizioni di controllo su imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative, anche nel campo delle nuove tecnologie»;
b) all'articolo 16:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'Autorita' puo' richiedere alle imprese interessate di notificare entro trenta giorni un'operazione di concentrazione anche nel caso in cui sia superata una sola delle due soglie di fatturato di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi di euro, qualora sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante, tenuto anche conto degli effetti pregiudizievoli per lo sviluppo e la diffusione di imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative, e non siano trascorsi oltre sei mesi dal perfezionamento dell'operazione. L'Autorita' definisce con proprio provvedimento generale, in conformita' all'ordinamento dell'Unione europea, le regole procedurali per l'applicazione del presente comma. In caso di omessa notifica si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19, comma 2. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni di concentrazione perfezionate prima della data della sua entrata in vigore»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari il fatturato e' sostituito dalla somma delle seguenti voci di provento al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai proventi: a) interessi e proventi assimilati;
b) proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate e altri proventi su titoli;
c) proventi per commissioni;
d) profitti da operazioni finanziarie;
e) altri proventi di gestione.
Per le imprese di assicurazione il fatturato e' sostituito dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo»;
c) all'articolo 5:
1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) quando due o piu' imprese procedono alla costituzione di un'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di un'entita' autonoma»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Qualora l'operazione di costituzione di un'impresa comune che realizza una concentrazione abbia per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti, tale coordinamento e' valutato secondo i parametri adottati per la valutazione delle intese restrittive della liberta' di concorrenza, al fine di stabilire se l'operazione comporti le conseguenze di cui all'articolo 6. In tale valutazione l'Autorita' tiene conto, in particolare, della presenza significativa e simultanea di due o piu' imprese fondatrici sullo stesso mercato dell'impresa comune, o su un mercato situato a monte o a valle di tale mercato, ovvero su un mercato contiguo strettamente legato a detto mercato, nonche' della possibilita' offerta alle imprese interessate, attraverso il loro coordinamento risultante direttamente dalla costituzione dell'impresa comune, di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti e servizi in questione».

Note all'art. 32:
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 16 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Operazioni di concentrazione). - 1.
L'operazione di concentrazione si realizza:
(Omissis)
c) quando due o piu' imprese procedono alla
costituzione di un'impresa comune che esercita stabilmente
tutte le funzioni di un'entita' autonoma.
2. L'assunzione del controllo di un'impresa non si
verifica nel caso in cui una banca o un istituto
finanziario acquisti, all'atto della costituzione di
un'impresa o dell'aumento del suo capitale, partecipazioni
in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a
condizione che durante il periodo di possesso di dette
partecipazioni, comunque non superiore a ventiquattro mesi,
non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni
stesse.
3. Qualora l'operazione di costituzione di un'impresa
comune che realizza una concentrazione abbia per oggetto o
per effetto il coordinamento del comportamento di imprese
indipendenti, tale coordinamento e' valutato secondo i
parametri adottati per la valutazione delle intese
restrittive della liberta' di concorrenza, al fine di
stabilire se l'operazione comporti le conseguenze di cui
all'art. 6. In tale valutazione l'Autorita' tiene conto, in
particolare, della presenza significativa e simultanea di
due o piu' imprese fondatrici sullo stesso mercato
dell'impresa comune, o su un mercato situato a monte o a
valle di tale mercato, ovvero su un mercato contiguo
strettamente legato a detto mercato, nonche' della
possibilita' offerta alle imprese interessate, attraverso
il loro coordinamento risultante direttamente dalla
costituzione dell'impresa comune, di eliminare la
concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti e
servizi in questione.».
«Art. 6 (Divieto delle operazioni di concentrazione
restrittive della liberta' di concorrenza). - 1. Nei
riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a
comunicazione ai sensi dell'art. 16, l'Autorita' valuta se
ostacolino in modo significativo la concorrenza effettiva
nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante, in
particolare a causa della costituzione o del rafforzamento
di una posizione dominante. Tale situazione deve essere
valutata in ragione della necessita' di preservare e
sviluppare la concorrenza effettiva tenendo conto della
struttura di tutti i mercati interessati e della
concorrenza attuale o potenziale, nonche' della posizione
sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere
economico e finanziario, delle possibilita' di scelta dei
fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti
di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato,
dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli
all'entrata, dell'andamento dell'offerta e della domanda
dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi
dei consumatori intermedi e finali, nonche' del progresso
tecnico ed economico purche' esso sia a vantaggio del
consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza.
L'Autorita' puo' valutare gli effetti anticompetitivi di
acquisizioni di controllo su imprese di piccole dimensioni
caratterizzate da strategie innovative, anche nel campo
delle nuove tecnologie.
2. L'Autorita', al termine dell'istruttoria di cui
all'art. 16, comma 4, quando accerti che l'operazione
comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la
concentrazione ovvero l'autorizza prescrivendo le misure
necessarie ad impedire tali conseguenze.».
«Art. 16 (Comunicazione delle concentrazioni). - 1. Le
operazioni di concentrazione di cui all'art. 5 devono
essere preventivamente comunicate all'Autorita' qualora il
fatturato totale realizzato a livello nazionale
dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a
quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il
fatturato totale realizzato individualmente a livello
nazionale da almeno due delle imprese interessate sia
superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono
incrementati ogni anno di un ammontare equivalente
all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del
prodotto interno lordo.
1-bis. L'Autorita' puo' richiedere alle imprese
interessate di notificare entro trenta giorni un'operazione
di concentrazione anche nel caso in cui sia superata una
sola delle due soglie di fatturato di cui al comma 1,
ovvero nel caso in cui il fatturato totale realizzato a
livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate sia
superiore a 5 miliardi di euro, qualora sussistano concreti
rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una
sua parte rilevante, tenuto anche conto degli effetti
pregiudizievoli per lo sviluppo e la diffusione di imprese
di piccole dimensioni caratterizzate da strategie
innovative, e non siano trascorsi oltre sei mesi dal
perfezionamento dell'operazione. L'Autorita' definisce con
proprio provvedimento generale, in conformita'
all'ordinamento dell'Unione europea, le regole procedurali
per l'applicazione del presente comma. In caso di omessa
notifica si applicano le sanzioni di cui all'art. 19, comma
2. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle
operazioni di concentrazione perfezionate prima della data
della sua entrata in vigore
2. Per gli enti creditizi e gli altri istituti
finanziari il fatturato e' sostituito dalla somma delle
seguenti voci di provento al netto, se del caso,
dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte
direttamente associate ai proventi: a) interessi e proventi
assimilati; b) proventi di azioni, quote ed altri titoli a
reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di
partecipazioni in imprese collegate e altri proventi su
titoli; c) proventi per commissioni; d) profitti da
operazioni finanziarie; e) altri proventi di gestione. Per
le imprese di assicurazione il fatturato e' sostituito dal
valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli
importi incassati o da incassare a titolo di contratti
d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o
per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori,
previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali
riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume
complessivo.
3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una
operazione di concentrazione l'Autorita' ne da' notizia al
Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Se l'Autorita' ritiene che un'operazione di
concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi
dell'art. 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento
della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque
avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme
dell'art. 14. L'Autorita', a fronte di un'operazione di
concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga
necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione
alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel
merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.
5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo
ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione
di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorita'
contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione
nazionale per le societa' e la borsa.
6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata
all'Autorita' ai sensi del comma 5, l'Autorita' deve
notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni
dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne
comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e
la borsa.
7. L'Autorita' puo' avviare l'istruttoria dopo la
scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso
in cui le informazioni fornite dalle imprese con la
comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o
non veritiere.
8. L'Autorita', entro il termine perentorio di
quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui
al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese
interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito.
Tale termine puo' essere prorogato nel corso
dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta
giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e
dati a loro richiesti che siano nella loro
disponibilita'.».
 
Art. 33

Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica

1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilita' dei dati»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualita' del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attivita' svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere»;
c) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le azioni civili esperibili a norma del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2022.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, puo' adottare apposite linee guida dirette a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in coerenza con i principi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attivita' economica.

Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 18 giugno
1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attivita'
produttive), come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Abuso di dipendenza economica). - 1. E'
vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese dello stato
di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei
loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si
considera dipendenza economica la situazione in cui
un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti
commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio
di diritti e di obblighi. La dipendenza economica e'
valutata tenendo conto anche della reale possibilita' per
la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato
alternative soddisfacenti. Salvo prova contraria, si
presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa
utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una
piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per
raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di
effetti di rete o di disponibilita' dei dati.
2. L'abuso puo' anche consistere nel rifiuto di vendere
o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni
contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie,
nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali
in atto. Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme
digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel
fornire informazioni o dati insufficienti in merito
all'ambito o alla qualita' del servizio erogato e nel
richiedere indebite prestazioni unilaterali non
giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attivita'
svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od
ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo
servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni
unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi
contrattuali o dalle licenze in essere.
3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di
dipendenza economica e' nullo. Il giudice ordinario
competente conosce delle azioni in materia di abuso di
dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il
risarcimento dei danni. Le azioni civili esperibili a norma
del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni
specializzate in materia di impresa di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.
3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione
dell'art. 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato puo',
qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia
rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato,
anche su segnalazione di terzi ed a seguito
dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed
esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e
sanzioni previste dall'art. 15 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che
abbiano commesso detto abuso. In caso di violazione diffusa
e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle
imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e
medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento
della dipendenza economica.».
 
Art. 34

Procedura di transazione

1. Dopo l'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' inserito il seguente:
«Art. 14-quater. (Procedura di transazione).- 1. Nel corso dell'istruttoria aperta ai sensi dell'articolo 14, comma 1, l'Autorita' puo' fissare un termine entro il quale le imprese interessate possono manifestare per iscritto la loro disponibilita' a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione.
2. L'Autorita' puo' informare le parti che partecipano a discussioni di transazione circa:
a) gli addebiti che intende muovere nei loro confronti;
b) gli elementi probatori utilizzati per stabilire gli addebiti che intende muovere;
c) versioni non riservate di qualsiasi specifico documento accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento, nella misura in cui la richiesta della parte sia giustificata al fine di consentirle di accertare la sua posizione in merito a un periodo di tempo o a qualsiasi altro aspetto particolare del cartello;
d) la forcella delle potenziali ammende. Tali informazioni sono riservate nei confronti di terzi salvo che l'Autorita' ne abbia esplicitamente autorizzato la divulgazione.
3. In caso di esito favorevole di tali discussioni, l'Autorita' puo' fissare un termine entro il quale le imprese interessate possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte transattive che rispecchino i risultati delle discussioni svolte e in cui riconoscano la propria partecipazione a un'infrazione degli articoli 2 e 3 della presente legge ovvero degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' la rispettiva responsabilita'.
4. L'Autorita' puo' decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione, anche rispetto a una o piu' parti specifiche, qualora ritenga che sia comunque compromessa l'efficacia della procedura. Prima che l'Autorita' fissi un termine per la presentazione delle proposte di transazione, le parti interessate hanno il diritto a che sia loro divulgata a tempo debito, su richiesta, l'informazione specificata nel comma 2. L'Autorita' non e' obbligata a tener conto di proposte di transazione ricevute dopo la scadenza del termine suddetto.
5. L'Autorita' definisce con proprio provvedimento generale, in conformita' con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte di transazione di cui al presente articolo e l'entita' della riduzione della sanzione di cui all'articolo 15, comma 1-bis, da accordare in caso di completamento con successo della procedura».
 
Art. 35

Poteri istruttori

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge, nonche' per l'applicazione degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Autorita' puo' in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili. Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche su cui sono fondate le richieste, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge.
2-ter. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali e' richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 2-bis sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo. L'Autorita' riconosce ai soggetti di cui al comma 2-bis un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessita' delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorita' stessa. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente»;
b) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:
«Art. 16-bis. (Richieste di informazioni in materia di concentrazioni tra imprese). - 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al presente capo, l'Autorita' puo' in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili. Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche su cui sono fondate le richieste, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge.
2. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali e' richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo. L'Autorita' riconosce ai soggetti di cui al comma 1 un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessita' delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorita' stessa. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente».

Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 10
ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza
e del mercato), come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Poteri di indagine). - 1. L'Autorita',
valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli
portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da
chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni
rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per
verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti
negli articoli 2 e 3.
1-bis. I tipi di prove ammissibili dinanzi
all'Autorita' comprendono i documenti, le dichiarazioni
orali, i messaggi elettronici, le registrazioni e tutti gli
altri documenti contenenti informazioni, indipendentemente
dalla loro forma e dal supporto sul quale le informazioni
sono conservate.
1-ter. L'Autorita' ha il potere di definire le
priorita' di intervento ai fini dell'applicazione della
presente legge e degli articoli 101 e 102 del TFUE.
L'Autorita' puo' non dare seguito alle segnalazioni che non
rientrino tra le proprie priorita' di intervento.
1-quater. I procedimenti relativi alle infrazioni degli
articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3
della presente legge, incluso l'esercizio dei poteri di cui
al presente capo II da parte dell'Autorita', rispettano i
principi generali del diritto dell'Unione europea e la
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. L'Autorita' puo', inoltre, procedere, d'ufficio o su
richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato o del Ministro delle partecipazioni
statali, ad indagini conoscitive di natura generale nei
settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il
comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano
presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o
falsata.
2-bis. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3
della presente legge, nonche' per l'applicazione degli
articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, l'Autorita' puo' in ogni momento
richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di
fornire informazioni e di esibire documenti utili. Tali
richieste di informazioni indicano le basi giuridiche su
cui sono fondate le richieste, sono proporzionate e non
obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli
articoli 101 o 102 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea ovvero degli articoli 2 o 3 della
presente legge.
2-ter. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai
quali e' richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui
al comma 2-bis sono sottoposti alle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'art. 14, comma 5, se rifiutano od
omettono di fornire le informazioni o di esibire i
documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od
esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato
motivo. L'Autorita' riconosce ai soggetti di cui al comma
2-bis un congruo periodo di tempo, anche in ragione della
complessita' delle informazioni in oggetto, comunque non
superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta
motivata, per rispondere alle richieste di informazioni
avanzate dall'Autorita' stessa. Sono fatte salve le diverse
sanzioni previste dall'ordinamento vigente.».
 
Art. 36

Clausola di salvaguardia

Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 agosto 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Note all'art. 36:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione» e' pubblicata nella G.U. n. 248 del 24
ottobre 2001.