Gazzetta n. 189 del 13 agosto 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 maggio 2022
Disposizioni applicative della legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi 666 e 667: istituzione dello schedario frutticolo e olivicolo nazionale.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 2013/1308 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante «organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio» ed, in particolare, l'art. 36, paragrafo 2, che fa obbligo agli Stati membri di elaborare una strategia nazionale per i programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo, attuati dalle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, comprensivi della disciplina ambientale;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 2013/1308 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 2013/1306 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2011/543 della Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 2013/1308 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC);
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 2013/1306;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea e, in particolare, l'art. 4, comma 3;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed, in particolare, l'art. 1, commi 666 e 667, con la quale e' autorizzata la spesa per l'istituzione di un catasto delle produzioni frutticole nazionali, prevedendo che i criteri e le modalita' per la realizzazione del predetto catasto sono individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Ritenuto di dare applicazione alle richiamate disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 666 e 667, anche per il settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola in quanto con regolamento (UE) n. 2021/2115 e regolamento delegato (UE) n. 2022/126 i programmi operativi del citato settore sono assimilati a quelli del settore ortofrutticolo;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020, n. 55, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2021, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Visto l'art. 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 che istituisce un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformita' all'art. 5 del regolamento delegato (UE) n. 2014/640 della Commissione, dell'11 marzo 2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attivita' di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 2021, n. 99707, di attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'art. 43, comma 1, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che riporta le disposizioni a cui si devono conformarsi tutti gli adempimenti, le attivita' amministrative e le attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche in materia di gestione e di controllo, previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola, anche ai fini dell'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura;
Considerato, altresi', che, il medesimo art. 43, comma 1, del decreto-legge 76 del 2020, stabilisce che i fascicoli aziendali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, devono essere confermati o aggiornati annualmente in modalita' grafica e geo-spaziale, per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute, e che la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, e' verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola;
Tenuto conto che l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale del 1° marzo 2021, n. 99707, stabilisce che il SIPA - Sistema di identificazione delle parcelle agricole consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare spazialmente i dati costitutivi del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) a livello di parcella agricola nonche' di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro dei diversi regimi di aiuto dell'Unione;
Considerato che l'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale del 1° marzo 2021, n. 99707, specifica che per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli, in particolare per la corretta collocazione e identificazione territoriale delle superfici, trova applicazione l'utilizzo della parcella di riferimento (unita' elementare del SIPA), univocamente identificata e costituita da una superficie agricola geometricamente delimitata, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione di riferimento, rilevata con modalita' oggettive;
Ritenuto di dare applicazione alle richiamate disposizioni di cui all'art. 43, comma 1, del sopracitato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del medesimo decreto-legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 e successive modificazioni ed integrazioni recante il regolamento per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2015, «Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020», in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alla definizione del fascicolo aziendale, nonche' l'allegato A al predetto decreto;
Visto il decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969, con il quale e' stata adottata la nuova strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi per il periodo 2018-2022;
Vista la Misura 1 - Azioni di pianificazione della produzione della Sezione 1 dell'allegato al citato decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969, come modificato dal decreto ministeriale 27 settembre 2018, n. 9286, che auspica, in ambito SIAN, l'attivazione delle funzionalita' informatiche per la definizione di un catasto ortofrutticolo nazionale basato sulle informazioni contenute nel fascicolo aziendale per l'attivita' di programmazione e pianificazione della produzione da parte delle organizzazioni di produttori ortofrutticole;
Visto il decreto ministeriale 12 maggio 2022, n. 216483 recante «Modifica del decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969 concernente strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, per il periodo 2018-2022», il quale estende la durata della strategia nazionale ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e delle loro associazioni fino al 31 dicembre 2025;
Considerato che il comma 666 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, stabilisce che il catasto frutticolo e' realizzato attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici frutticole, distinte a livello delle principali cultivar e che la Strategia nazionale ortofrutta individua nel catasto uno strumento per la pianificazione della produzione ad opera delle organizzazioni di produttori ortofrutticole;
Ritenuto opportuno istituire anche il catasto olivicolo realizzato attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici olivicole, distinte a livello delle principali cultivar e la Strategia nazionale olivicola individua nel catasto uno strumento per la programmazione della produzione ad opera delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, nonche' per semplificare la gestione amministrativa del comparto prevista da regolamento (UE) n. 2021/2115;
Considerato che la spesa autorizzata dall'art. 1, comma 666, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non subisce alcuna variazione;
Considerato che l'Italia ha trasmesso il 31 dicembre 2021 all'esecutivo UE il Piano strategico nazionale della PAC 2023-27, come previsto agli articoli 104 e 118 del regolamento (UE) n. 2021/2115, per il quale si e' in attesa di ricevere la decisione di esecuzione della Commissione UE di cui al paragrafo 6 dell'art. 118 del precitato regolamento (UE);
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta del 25 maggio 2022;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni applicative di cui all'art. 1, comma 667, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiamata in premessa, per la realizzazione del catasto delle produzioni frutticole e delle produzioni del settore delle olive da olio e olive da tavola, in ordine ai seguenti aspetti:
a) modalita' e condizioni per l'iscrizione delle superfici frutticole nel catasto frutticolo nazionale e delle superfici olivicole nel catasto olivicolo nazionale e impianto degli schedari;
b) gestione e aggiornamento a regime dei dati contenuti nei catasti di cui alla lettera a), con riferimento alle variazioni che possono intervenire sul SIPA - Sistema unico di identificazione delle parcelle agricole - e sui dati contenuti nel fascicolo aziendale agricolo, costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 e successive modifiche e integrazioni e definito ai sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, in particolare all'art. 3, comma 1.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e sigle:
a) legge: la legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) regioni: regioni e province autonome;
d) AGEA coordinamento: Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Area di coordinamento;
e) Organismo pagatore: l'organismo pagatore competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali;
f) schedario frutticolo: il catasto nazionale delle superfici frutticole;
g) schedario olivicolo: il catasto nazionale delle superfici olivicole;
h) SIGC: Sistema integrato di gestione e controllo;
i) SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale, di cui all'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, e i sistemi informativi regionali ove presenti;
j) parcella agricola: frutticola e/o olivicola, come definita all'art. 65(4) (d), del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, coltivata a frutteti e/o oliveti e destinata alla produzione commerciale dei prodotti; conformemente a tutte le parcelle agricole, la parcella frutticola e olivicola e' individuata attraverso il SIPA, di cui agli articoli 66 (1) (a) e 68, 69 e 70 del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;
k) fascicolo: fascicolo aziendale elettronico e cartaceo, costituito ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica, 1° dicembre 1999, n. 503, e contenente le informazioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162;
l) piano colturale aziendale: documento di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, univocamente identificato all'interno del fascicolo aziendale elettronico, contenente la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda, dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore;
m) piano colturale grafico: piano colturale aziendale redatto avvalendosi esclusivamente di strumenti geo-spaziali;
n) SIPA: Sistema di identificazione della parcella agricola;
o) parcella di riferimento: unita' elementare del SIPA, univocamente identificata e costituita da una superficie agricola, come definita ai sensi della normativa dell'Unione europea, geometricamente delimitata, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione di riferimento, rilevata con modalita' oggettive;
p) schedari: raccolta ordinata di unita' di coltivazioni arboree, univocamente identificate e costituite da superficie agricola a copertura omogenea, integrata da dati di carattere tecnico, agronomico e di idoneita' produttiva;
q) Sistema informativo territoriale: insieme dei dati territoriali che costituiscono il GIS (Geographic information system) del SIAN;
r) Parcella di schedario: unita' elementare univocamente identificata e costituita da una superficie agricola caratterizzata da copertura omogenea e contenuta in una parcella di riferimento, condotta da un solo produttore e la cui superficie e' data dall'area del poligono che la delimita.
 
Art. 3

Schedario frutticolo e olivicolo

1. Sono istituiti lo schedario frutticolo e lo schedario olivicolo, quale strumento di conoscenza del potenziale produttivo e di pianificazione della produzione, previsto dal Piano strategico nazionale della PAC presentato dall'Italia ai sensi dell'art. 118 del regolamento (UE) n. 2021/2115 per quanto riguarda il comparto nazionale relativo a ortofrutta, olive da olio e olive da tavola.
2. Gli schedari di cui al comma 1 sono parte integrante del Sistema informativo territoriale e sono implementati tramite strumenti geo-spaziali.
 
Art. 4

Composizione degli schedari

1. L'unita' elementare dello schedario e' la parcella di schedario caratterizzata dagli elementi di base seguenti:
l'identificativo del conduttore della parcella;
i legami associativi (adesione ad organizzazioni di produttori o altri);
la geometria ovvero la delimitazione spaziale della parcella che ne caratterizza dimensioni e limiti territoriali;
la superficie della parcella;
la qualificazione della specie;
le altre informazioni di carattere tecnico, agronomico e di idoneita' produttiva di origine dichiarativa.
2. Le principali informazioni agronomiche riguardano:
a) caratteristiche dell'impianto (numero piante, densita', sesto, distanza tra le piante, tipo), anno dell'impianto, specie e varieta';
b) tipo di utilizzo (prevalente o promiscuo);
c) fase e forma di allevamento prevalente;
d) attitudine produttiva (adesione a sistema di qualita' DOP/IGP, adesione a sistemi volontari per le certificazioni);
e) presenza di impianti di irrigazione e strutture di protezione;
f) altre informazioni agronomiche utili per la tracciabilita'.
 
Art. 5

Iscrizione delle superfici nello schedario
frutticolo e olivicolo

1. Tutte le parcelle di riferimento presenti nel SIPA e relative alle specie arboree classificate come frutticole o olivicole, sulla base anche di quanto risultante nel Piano colturale grafico, condotte da un singolo soggetto, sono inserite nei rispettivi schedari.
2. Ciascuna parcella di schedario puo' essere articolata in piu' unita' arboree, al fine di specializzarne le caratteristiche o la destinazione d'uso.
3. AGEA coordinamento provvede al primo impianto dello schedario frutticolo e olivicolo sull'intero territorio nazionale sulla base del SIPA, dei dati costituitivi del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e del contenuto dei fascicoli aziendali degli organismi pagatori.
4. L'integrazione e la validazione dei contenuti dello schedario sono in capo al produttore, attraverso specifici servizi messi a disposizione da AGEA coordinamento nell'ambito del SIAN.
 
Art. 6

Gestione degli schedari

1. L'aggiornamento degli schedari e' curato dagli organismi pagatori che, nell'ambito delle rispettive competenze, integrano i dati contenuti negli schedari in coerenza con il SIPA e con quanto riportato nei fascicoli aziendali sulla base degli ordinari processi amministrativi.
2. AGEA coordinamento definisce, di concerto con il Ministero e gli organismi pagatori, le regole e le modalita' per l'aggiornamento degli schedari ed i dati qualitativi e quantitativi minimi da registrare negli schedari.
3. La superficie iscritta a schedario e le informazioni in esso contenute costituiscono elemento di riferimento per qualsiasi dichiarazione, comunicazione o procedimento amministrativo e rappresentano presupposto inderogabile per accedere alle misure strutturali e di mercato, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
4. Le regioni partecipano alla predisposizione e all'aggiornamento degli schedari, rappresentando le specifiche esigenze dei settori che caratterizzano il proprio territorio.
 
Art. 7

Termini di applicazione

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2022

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 923