Gazzetta n. 189 del 13 agosto 2022 (vai al sommario) |
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LEGGE 5 agosto 2022, n. 119 |
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) agli articoli 2196-bis, comma 1, alinea, 2197, commi 1, alinea, e 1-bis, 2197-bis, comma 1, 2207, comma 1, 2208, comma 1-bis, 2209-quater, comma 1, alinea, 2209-septies, comma 1, 2229, comma 6, 2238-ter, comma 1, e 2239, comma 3-quater, le parole: «2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»; b) all'articolo 2206-bis, comma 1, lettera c), le parole: «2025 ovvero dal diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2034»; c) all'articolo 2209-ter, comma 1, alinea, le parole: «2024 ovvero entro il diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»; d) agli articoli 2214-bis, comma 4, e 2221-bis, comma 1, alinea, le parole: «2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»; e) all'articolo 2224, comma 1: 1) alla lettera a), le parole: «2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»; 2) alla lettera b), le parole: «2025, ovvero dal giorno successivo al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2034»; f) all'articolo 2236-bis, comma 1-quater, la parola: «2024» e' sostituita dalla seguente: «2033».
N O T E
Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 2196-bis, comma 1, 2197, commi 1 e 1-bis, 2197-bis, comma 1, 2207, comma 1, 2208, comma 1-bis, 2209-quater, comma 1, 2209-septies, comma 1, 2229, comma 6, 2238-ter, comma 1, e 2239, comma 3-quater, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 2196-bis (Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Sino all'anno 2033, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, di cui all'articolo 655, riservati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti se riguardano anche il Corpo delle capitanerie di Porto, possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata: a) limiti di eta', comunque non superiori a 52 anni; b) titoli di studio non inferiori al diploma di istruzione secondaria di secondo grado; c) estensione anche ai volontari in servizio permanente; d) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino a un massimo di 5 anni.» «Art. 2197 (Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Sino all'anno 2033, fatti salvi i concorsi gia' banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 679, comma 1, in misura: a) non superiore al 70 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso pubblico; b) non inferiore al 30 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari in servizio permanente, secondo quanto previsto dall'articolo 682, comma 5. 1-bis. Sino all'anno 2033, il limite di eta' per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, lettera b), e' elevato a 52 anni.» «Art. 2197-bis (Regime transitorio della valutazione delle consistenze organiche ai fini delle immissioni in alcuni ruoli delle Forze armate). - 1. Sino all'anno 2033, per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei predetti ruoli rispetto alle dotazioni organiche transitorie complessive nei medesimi ruoli previste per ciascuna Forza armata.» «Art. 2207 (Adeguamento degli organici). - 1. Sino all'anno 2033, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui agli articoli 582, 583 e 584 e con la ripartizione degli organici complessivi di cui all'articolo 798-bis, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.» «Art. 2208 (Carenze organiche transitorie). - 1. (omissis). 1-bis. Dall'anno 2016 e sino all'anno 2033, ferma restando l'entita' complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate, di cui all'articolo 2206-bis, la devoluzione delle eventuali carenze organiche di cui al comma 1 puo' essere effettuata anche a favore delle altre Forze armate.». «Art. 2209-quater (Piano di programmazione triennale scorrevole). - 1. Ai fini del progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798, comma 1, a decorrere dall'anno 2016 e sino all'anno 2033, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato ogni anno un piano di programmazione triennale scorrevole per disciplinare le modalita' di attuazione: a) dei transiti del personale militare in servizio permanente non dirigente e non soggetto a obblighi di ferma, appartenente all'Esercito italiano, alla Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di corpo, e all'Aeronautica militare, nei ruoli del personale civile dell'amministrazione della difesa e di altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, escluse le Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2209-quinquies, fermo restando quanto disposto dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001; b) delle riserve di posti di cui all'articolo 1014, estese anche al personale militare in servizio permanente.» «Art. 2209-septies (Disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri per il personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare). - 1. Sino all'anno 2033, il personale militare fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), non altrimenti riassorbibile con le modalita' di cui all'articolo 2209-quinquies, qualora si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza.» «Art. 2229 (Regime transitorio del collocamento in ausiliaria). - 1-5. (omissis). 6. Fino all'anno 2033, il collocamento in ausiliaria puo' avvenire, altresi', a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione e' di 5 anni.» «Art. 2238-ter (Regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea). - 1. In relazione all'andamento dei ruoli, sino all'anno 2033, la permanenza minima nel grado di generale di divisione e gradi corrispondenti per la promozione al grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e' fissata con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali gia' valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i generali di divisione e gradi corrispondenti non ancora valutati che abbiano anzianita' di grado anche inferiore a quelle stabilite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis, 1185-bis e 1226-bis, allegate al presente codice e comunque non inferiore a due anni.» «Art. 2239 (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare). - 1-3-ter. (omissis). 3-quater. Sino all'anno 2033, per i ruoli di cui alla tabella 3, quadri I e II, il conseguimento della laurea specialistica e' richiesto nel grado di capitano per l'avanzamento al grado superiore.» «Art. 2238-ter (Regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea). - 1. In relazione all'andamento dei ruoli, sino all'anno 2033, la permanenza minima nel grado di generale di divisione e gradi corrispondenti per la promozione al grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e' fissata con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali gia' valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i generali di divisione e gradi corrispondenti non ancora valutati che abbiano anzianita' di grado anche inferiore a quelle stabilite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis, 1185-bis e 1226-bis, allegate al presente codice e comunque non inferiore a due anni.» «Art. 2239 (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare). - 1-3-ter. (omissis). 3-quater. Sino all'anno 2033, per i ruoli di cui alla tabella 3, quadri I e II, il conseguimento della laurea specialistica e' richiesto nel grado di capitano per l'avanzamento al grado superiore.». - Si riporta il testo dell'articolo 2206-bis, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2206-bis (Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare). - 1. L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e' fissata: a) a 190.000 unita', fino al 31 dicembre 2015; b) a 170.000 unita', fissate dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2016; c) a 150.000 unita', fissate dall'articolo 798, a decorrere dal 1° gennaio 2034.». - Si riporta il testo dell'articolo 2209-ter, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2209-ter (Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 150.000 unita'). - 1. Ai fini del conseguimento, entro l'anno 2033, dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare fissata a 150.000 unita' dall'articolo 798 e della relativa ripartizione, di cui agli articoli 798-bis, 809-bis, 812-bis e 818-bis: a) le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, sono determinate per gli anni dal 2017 e seguenti, con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; b) il numero delle promozioni ai gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, e' fissato per gli anni dal 2017 e seguenti, con il decreto di cui all'articolo 2233-bis; c) fermo quanto previsto per i gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, dagli articoli 906 e 909, con il decreto di cui all'articolo 2207, in relazione alle dotazioni organiche complessive e alle consistenze del personale determinate dal medesimo decreto sono individuate le unita' di personale eventualmente in eccedenza.». - Si riporta il testo degli articoli 2214-bis, comma 4, e 2221-bis, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2214-bis (Unificazione e riordino dei ruoli normali e speciali degli ufficiali appartenenti al Corpo del genio navale ed al Corpo delle armi navali della Marina militare). - 1-3. (omissis). 4. Alla data del 1° gennaio 2017, il numero di promozioni a scelta nei vari gradi del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina nelle varie specialita' e' pari alla somma delle promozioni nei vari gradi dei preesistenti Corpi del genio navale e delle armi navali ed e' suddiviso nelle varie specialita' con il decreto di cui all'articolo 2233-bis, in modo che siano gradualmente ricondotte, al 31 dicembre 2033, ai valori di cui alla tabella 2, quadri II e VIII.» «Art. 2221-bis (Aspettativa per riduzione quadri). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2033, agli ufficiali del Corpo del genio della Marina: a) fino al grado di contrammiraglio, si applica quanto previsto dall'articolo 906, con riferimento all'organico della specialita' di assegnazione; b) nei gradi di ammiraglio ispettore ed ammiraglio ispettore capo, si applica quanto previsto dall'articolo 906 con riferimento all'organico del rispettivo grado del Corpo del genio della Marina.». - Si riporta il testo dell'articolo 2224, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2224 (Rafferme dei volontari di truppa). - 1. L'ammissione alle rafferme e' subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste: a) fino al 2033, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall'articolo 2207, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583; b) a decorrere dal 1° gennaio 2034, dall'articolo 798-bis.». - Si riporta il testo dell'articolo 2236-bis, comma 1-quater, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2236-bis (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale della Marina). - 1-1-ter. (omissis). 1-quater. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta degli ufficiali che hanno maturato il periodo di permanenza minima nel grado previsto dalla tabella 2, di cui all'articolo 1136-bis, vigente al 31 dicembre 2016, e comunque non oltre il 2033, i tenenti di vascello che, per effetto delle nuove permanenze nei gradi previste dalla tabella 2, di cui all'articolo 1136-bis, allegata al presente codice, non hanno compiuto, per motivi di servizio, i periodi minimi di comando o attribuzioni entro l'anno di inserimento in aliquota, sono valutati al raggiungimento delle predette condizioni e, comunque, non oltre la formazione della graduatoria dell'anno successivo. Gli ufficiali sono promossi con la decorrenza giuridica ed economica che sarebbe loro spettata se la promozione avesse avuto luogo al raggiungimento della permanenza minima nel grado prevista dal presente codice.». |
| Art. 2 Rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 798-bis, comma 1: 1) alla lettera b), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti: «1) 17.400 dell'Esercito italiano, di cui 6.500 marescialli e 10.900 sergenti; 2) 10.250 della Marina militare, di cui 5.800 marescialli e 4.450 sergenti; 3) 16.350 dell'Aeronautica militare, di cui 7.500 marescialli e 8.850 sergenti»; 2) alla lettera c), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti: «1) 63.000 dell'Esercito italiano, di cui 40.000 in servizio permanente e 23.000 in ferma prefissata; 2) 12.550 della Marina militare, di cui 9.350 in servizio permanente e 3.200 in ferma prefissata; 3) 12.150 dell'Aeronautica militare, di cui 8.550 in servizio permanente e 3.600 in ferma prefissata»; b) l'articolo 2207-bis e' abrogato.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 798-bis, comma 1, lettere b) e c), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 798-bis (Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e' determinata nelle seguenti unita': a) omissis; b) sottufficiali: 1) 17.400 dell'Esercito italiano, di cui 6.500 marescialli e 10.900 sergenti; 2) 10.250 della Marina militare, di cui 5.800 marescialli e 4.450 sergenti; 3) 16.350 dell'Aeronautica militare, di cui 7.500 marescialli e 8.850 sergenti; c) volontari: 1) 63.000 dell'Esercito italiano, di cui 40.000 in servizio permanente e 23.000 in ferma prefissata; 2) 12.550 della Marina militare, di cui 9.350 in servizio permanente e 3.200 in ferma prefissata; 3) 12.150 dell'Aeronautica militare, di cui 8.550 in servizio permanente e 3.600 in ferma prefissata.». |
| Art. 3 Reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata
1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al libro quarto, titolo II, capo VII: 1) alla sezione I e' premessa la seguente: «SEZIONE 0I VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA Art. 696-bis (Denominazione e durata delle ferme). - 1. I volontari in ferma prefissata si distinguono in: a) volontari in ferma prefissata iniziale; b) volontari in ferma prefissata triennale. 2. Ciascuna delle ferme di cui al comma 1 ha durata pari a tre anni. 3. La durata delle ferme di cui al comma 2 puo' essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al completamento, rispettivamente, dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento come volontari in ferma triennale ovvero delle procedure per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente ai sensi dell'articolo 704»; 2) la rubrica della sezione I e' sostituita dalla seguente: «Volontari in ferma prefissata iniziale»; 3) l'articolo 697 e' sostituito dal seguente: «Art. 697 (Requisiti). - 1. Possono partecipare alle procedure selettive per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti: a) eta' non superiore a ventiquattro anni; b) diploma di istruzione secondaria di primo grado; c) idoneita' fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente. 2. I vincitori delle procedure selettive di cui al comma 1 sono ammessi alla ferma prefissata iniziale in qualita' di soldato, per l'Esercito italiano, comune di 2ª classe, per la Marina militare, o aviere, per l'Aeronautica militare»; 4) all'articolo 698, alla rubrica e al comma 1, le parole: «di un anno» sono sostituite dalla seguente: «iniziale»; 5) all'articolo 699, comma 1, le parole: «di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno dodici mesi»; 6) la rubrica della sezione II e' sostituita dalla seguente: «Volontari in ferma prefissata triennale»; 7) l'articolo 700 e' sostituito dal seguente: «Art. 700 (Requisiti). - 1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale i volontari in ferma prefissata iniziale, ovvero in rafferma annuale, in servizio da almeno ventiquattro mesi o in congedo da non oltre dodici mesi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti: a) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente; b) eta' non superiore a ventotto anni compiuti, elevata a ventinove per i volontari in rafferma annuale, in servizio o in congedo; c) superamento con esito positivo del corso basico di formazione iniziale. 2. Nei concorsi di cui al comma 1, i posti annualmente disponibili sono riservati: a) ai volontari in ferma prefissata iniziale in servizio ovvero in rafferma annuale, in misura non inferiore al 70 per cento; b) ai volontari in ferma prefissata iniziale in congedo da non oltre dodici mesi, che abbiano completato la ferma iniziale, in misura non superiore al 30 per cento. 3. Al fine di soddisfare specifiche esigenze operative delle Forze armate, possono essere banditi concorsi straordinari per il reclutamento di volontari in ferma prefissata triennale riservati: a) ai volontari in ferma prefissata iniziale in servizio ovvero in congedo in possesso di specifici requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 701; b) ai volontari in ferma prefissata iniziale in congedo, che abbiano completato la relativa ferma da piu' di dodici mesi, di eta' non superiore a trenta anni compiuti. 4. Ai volontari di cui al comma 3, lettera a), non si applicano le disposizioni sul periodo minimo di servizio di cui al comma 1, alinea. 5. I vincitori dei concorsi di cui al presente articolo sono ammessi alla ferma prefissata triennale con il grado di caporale, per l'Esercito italiano, comune di 1ª classe, per la Marina militare, o aviere scelto, per l'Aeronautica militare»; 8) l'articolo 701 e' sostituito dal seguente: «Art. 701 (Modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale). - 1. Le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa»; 9) all'articolo 702, comma 1, alinea, le parole: «di un anno e quadriennale» sono sostituite dalle seguenti: «iniziale e triennale»; 10) all'articolo 703: 10.1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «in ferma prefissata» sono inserite le seguenti: «, in servizio o in congedo, di eta' non superiore a venticinque anni compiuti, i quali abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualita' di volontario in ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai rispettivi ordinamenti,»; 10.2) il comma 2 e' abrogato; 10.3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e' stata fatta domanda di accesso nonche' delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata, considerati utili»; 11) l'articolo 704 e' sostituito dal seguente: «Art. 704 (Modalita' di reclutamento dei volontari in servizio permanente). - 1. Sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, salva espressa rinuncia, i volontari in ferma prefissata triennale al termine della ferma, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti: a) non essere sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; b) aver riportato una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente, negli ultimi dodici mesi di servizio. 2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti gli eventuali ulteriori requisiti e le modalita' di transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente. 3. I volontari di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma triennale e sono iscritti in ruolo secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. Dopo l'iscrizione in ruolo, l'anzianita' relativa e' rideterminata sulla base dei titoli acquisiti e del rendimento complessivo nel periodo di servizio prestato in qualita' di volontario in ferma prefissata triennale, secondo modalita' e criteri definiti con il decreto di cui al comma 2. 4. I volontari in ferma prefissata triennale, che non possono essere ammessi al transito in servizio permanente in quanto temporaneamente non idonei al servizio militare incondizionato o perche' imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, anche se sospesi dal servizio, possono chiedere di permanere nella ferma prefissata fino ai termini di seguito indicati: a) data di scadenza del periodo massimo di licenza di convalescenza, per il militare temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, salvo quanto previsto dall'articolo 955; b) data di definizione del procedimento, per il militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare. 5. I volontari in ferma prefissata triennale di cui al comma 4 possono presentare domanda di ammissione al transito in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma triennale nei seguenti casi ed entro i termini per ciascuno indicati: a) se hanno riacquistato l'idoneita' fisica al servizio militare incondizionato, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del relativo giudizio; b) se e' stata disposta l'archiviazione ovvero se il procedimento penale si e' concluso con sentenza irrevocabile che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento; c) se il procedimento disciplinare si e' concluso senza l'applicazione di una sanzione di stato, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento. 6. I volontari in ferma prefissata triennale, che allo scadere del termine di cui al comma 4, lettera a), non hanno riacquistato l'idoneita' al servizio militare incondizionato o sono riconosciuti temporaneamente non idonei, sono collocati in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio. 7. I volontari in ferma prefissata triennale, che non sono ammessi al transito in servizio permanente, cessano dalla ferma e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre il termine di scadenza della ferma e' considerato come servizio prestato in ferma prefissata triennale»; b) all'articolo 706, il comma 2 e' abrogato; c) all'articolo 707, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) non aver superato il ventiquattresimo anno di eta', salvo quanto previsto dall'articolo 703 per i volontari in ferma prefissata»; d) all'articolo 781, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I volontari in ferma prefissata della Marina militare conseguono le categorie, le specialita' o le qualificazioni a loro assegnate dalla Direzione generale per il personale militare in fase di reclutamento dopo il superamento del corso di formazione di base»; e) all'articolo 842: 1) al comma 3, le parole: «quadriennale e in rafferma biennale» sono sostituite dalla seguente: «triennale»; 2) al comma 3-ter, la parola: «quadriennale» e' sostituita dalla seguente: «triennale»; f) all'articolo 930, comma 1-bis.1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) volontari in ferma prefissata triennale che, avendo completato la ferma, sono esclusi dall'immissione in servizio permanente a causa di un giudizio di permanente non idoneita' al servizio militare incondizionato»; g) l'articolo 954 e' sostituito dal seguente: «Art. 954 (Rafferme dei volontari). - 1. I volontari in ferma prefissata iniziale possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno. 2. La rafferma di cui al comma 1 puo' essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento come volontari in ferma prefissata triennale. 3. I criteri e le modalita' di ammissione alla rafferma sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa»; h) all'articolo 957, comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla seguente: «e-bis) rinuncia ovvero mancato superamento dei corsi basici di formazione previsti per la ferma prefissata iniziale, salvi i casi di infermita' dipendente da causa di servizio»; i) all'articolo 958: 1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Entro il dodicesimo mese di servizio i volontari in ferma prefissata iniziale possono presentare domanda di proscioglimento anche per i casi non previsti dal comma 1»; 2) al comma 3, le parole: «di un anno» sono sostituite dalla seguente: «iniziale»; 3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Coloro che hanno rassegnato le dimissioni ai sensi del comma 3 non possono presentare domanda di partecipazione a concorsi per il reclutamento di volontari in ferma prefissata iniziale banditi nello stesso anno dalla stessa Forza armata»; l) all'articolo 960: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La proposta di proscioglimento per scarso rendimento puo' essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in cui il volontario in ferma prefissata ha conseguito la qualifica di "insufficiente" ovvero giudizi negativi in sede di redazione della documentazione caratteristica per un periodo di almeno nove mesi»; 2) al comma 2, le parole: «di un anno» sono soppresse; m) all'articolo 978, comma 1, le parole: «di un anno» sono sostituite dalla seguente: «iniziale»; n) all'articolo 988: 1) al comma 2, le parole: «e il trattamento economico» sono soppresse; 2) al comma 3: 2.1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai militari richiamati delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno e iniziale e' attribuito lo stato giuridico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata iniziale. Ai militari richiamati delle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata triennale e quadriennale e' attribuito lo stato giuridico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata triennale»; 2.2) al quarto periodo, la parola: «quadriennale» e' sostituita dalla seguente: «triennale»; o) all'articolo 1302, comma 1, la parola: «quadriennale» e' sostituita dalla seguente: «triennale»; p) l'articolo 1303 e' sostituito dal seguente: «Art. 1303 (Avanzamento al grado di graduato e corrispondenti). - 1. I volontari in ferma prefissata triennale conseguono il grado di graduato o corrispondente, con decorrenza dalla data di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente»; q) all'articolo 1501: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, puo' essere concesso ai volontari in ferma prefissata, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per una durata non superiore a 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti secondo le disposizioni di Forza armata. Per i volontari in ferma prefissata triennale i permessi possono anche essere detratti dalle ore di recupero compensativo»; 2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. I volontari in ferma prefissata che prestano servizio nei giorni festivi di cui al comma 3 hanno diritto al recupero della festivita'»; r) all'articolo 1502: 1) al comma 1, lettera a): 1.1) al numero 1), le parole: «di un anno» sono sostituite dalla seguente: «iniziale»; 1.2) al numero 2), la parola: «quadriennale» e' sostituita dalla seguente: «triennale»; 1.3) il numero 3) e' abrogato; 2) al comma 1, lettera b): 2.1) al numero 1), le parole: «di un anno» sono sostituite dalla seguente: «iniziale»; 2.2) al numero 2), la parola: «quadriennale» e' sostituita dalla seguente: «triennale»; 2.3) il numero 3) e' abrogato; 3) al comma 2, le parole: «numeri 1), 2) e 3)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1) e 2)»; 4) al comma 4: 4.1) alla lettera a), le parole: «ai sensi dell'articolo 2204» sono sostituite dalle seguenti: «o rafferma»; 4.2) alla lettera b), le parole: «quadriennale e in rafferma biennale» sono sostituite dalla seguente: «triennale»; 5) al comma 7, le parole: «il mese di giugno dell'anno» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno»; 6) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. La licenza ordinaria e' un diritto irrinunciabile e non e' monetizzabile. Si applica l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; s) all'articolo 1503: 1) al comma 2: 1.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) fino a quattro mesi per ogni anno di servizio per i volontari in ferma prefissata iniziale»; 1.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) fino a dodici mesi per i volontari in ferma prefissata triennale»; 1.3) la lettera d) e' abrogata; 1.4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) fino a quindici giorni per ciascun mese di prolungamento del servizio, non cumulabili con gli eventuali residui dei mesi precedenti, per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma»; 2) al comma 6, lettera b): 2.1) al numero 1), le parole: «di un anno» sono sostituite dalla seguente: «iniziale»; 2.2) il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2) ai volontari in ferma prefissata triennale lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo di cui all'articolo 1791, comma 3, sono dovuti in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla meta' per i successivi tre mesi e, a decorrere dal decimo mese, non sono piu' dovuti»; t) all'articolo 1504: 1) al comma 1, la parola: «quadriennale» e' sostituita dalla seguente: «triennale»; 2) il comma 3 e' abrogato. 2. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, dopo le parole: «in ferma prefissata di un anno» sono inserite le seguenti: «e dei volontari in ferma prefissata iniziale».
Note all'art. 3: - Il libro quarto, titolo II, capo VII del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, S.O., reca disposizioni in materia di reclutamento dei volontari. - Si riporta il testo dell'articolo 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 635 (Requisiti generali per il reclutamento). - 1. Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali: a) essere cittadino italiano; b) essere in possesso di adeguato titolo di studio; c) essere in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato; d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento; e) godere dei diritti civili e politici; f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica e di quelli disposti in applicazione dell'articolo 957, comma 1, lettere b) ed e-bis); g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna; g-bis) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; i) avere tenuto condotta incensurabile; l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; m) avere compiuto il 18° anno di eta', fermo restando: 1) quanto previsto dall'articolo 711; 2) la possibilita' di presentare la domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di eta', acquisito il consenso di chi esercita la potesta'; n) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 1-bis. In relazione al requisito di cui al comma 1, lettera c), la patologia che ha determinato la permanente non idoneita' in modo parziale al servizio militare incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio non costituisce causa di esclusione dai concorsi interni per il reclutamento dei volontari in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e degli ufficiali dei ruoli speciali. 1-ter. I tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare di cui al regolamento, costituiscono causa di esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando. 2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), i), l) e n), sono accertati d'ufficio dall'amministrazione. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), non e' nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare che partecipa a concorsi delle Forze armate. 2-bis. Se il procedimento penale di cui al comma 1, lettera g-bis), non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale, il militare puo' partecipare ai concorsi nelle Forze armate soltanto successivamente alla definizione del conseguente procedimento disciplinare. 3. Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del presente codice o dai singoli bandi, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui quelli previsti per il personale dell'Arma dei carabinieri dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.». - Si riporta il testo dell'articolo 698, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 698. (Modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale). - 1. Le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.». - Si riporta il testo dell'articolo 699, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 699 (Incentivi per il reclutamento volontario). - 1. Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'avere effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata per almeno dodici mesi.» - Si riporta il testo dell'articolo 702 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 702 (Riservatari). - 1. I bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale e triennale possono prevedere, nel limite massimo del 10 per cento dei posti disponibili, riserve a favore di: a) diplomati presso le scuole militari; b) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano; c) assistiti dell'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare; d) assistiti dall'Opera nazionale figli degli aviatori; e) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri; f) figli di militari deceduti in servizio.». - Si riporta il testo dell'articolo 703 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 703 (Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata, in servizio o in congedo, di eta' non superiore a venticinque anni compiuti, i quali abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualita' di volontario in ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai rispettivi ordinamenti, sono cosi' determinate: a) Arma dei carabinieri: 70 per cento; b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento; c) Polizia di Stato: 45 per cento; d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento; e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento. f). 1-bis. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso. 2. Abrogato. 3. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e' stata fatta domanda di accesso nonche' delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata, considerati utili». - Si riporta il testo dell'articolo 706 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 706 (Alimentazione del ruolo). - 1. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri e' disposto annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, con il bando di arruolamento di cui all'articolo 708. 2. Abrogato.». - Si riporta il testo dell'articolo 707, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 707 (Requisiti speciali). - 1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'articolo 706 devono possedere i seguenti requisiti: a) non aver superato il ventiquattresimo anno di eta', salvo quanto previsto dall'articolo 703 per i volontari in ferma prefissata; b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; c) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.». - Si riporta il testo dell'articolo 781 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 781 (Formazione dei volontari in ferma prefissata). - 1. I volontari in ferma prefissata seguono l'iter formativo stabilito dalla Forza armata di appartenenza. 1-bis. I volontari in ferma prefissata della Marina militare conseguono le categorie, le specialita' o le qualificazioni a loro assegnate dalla Direzione generale per il personale militare in fase di reclutamento dopo il superamento del corso di formazione di base. 2. In tema di licenza ordinaria ai volontari in ferma prefissata che frequentano corsi di formazione si applicano le disposizioni previste all'articolo 592 del regolamento.». - Si riporta il testo dell'articolo 842, commi 3 e 3-ter, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 842 (Appartenenti al ruolo dei volontari in ferma o in rafferma). - 1. (omissis). 2. (omissis). 3. I volontari in ferma prefissata triennale sono prioritariamente impiegati in attivita' operative che possono comportare responsabilita' di comando di piccoli nuclei di personale. 3-bis. (omissis). 3-ter. I volontari in ferma prefissata triennale sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti.». - Si riporta il testo dell'articolo 930, commi 1 e 1-bis.1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 930 (Transito nell'impiego civile). - 1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalita' e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione. 1-bis. (omissis). «1-bis.1. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale militare di seguito specificato, il quale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente: a) volontari in ferma prefissata quadriennale risultati vincitori nella graduatoria di merito per l'immissione in servizio permanente e successivamente esclusi dall'immissione a causa di un giudizio di permanente non idoneita' al servizio militare incondizionato; a-bis) volontari in ferma prefissata triennale che, avendo completato la ferma, sono esclusi dall'immissione in servizio permanente a causa di un giudizio di permanente non idoneita' al servizio militare incondizionato; b) volontari in ferma prefissata annuale o raffermati, nonche' volontari in ferma prefissata quadriennale o raffermati che hanno subito ferite o lesioni che abbiano causato una infermita' ascrivibile alla IV e alla V categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e riconosciute dipendenti da causa di servizio.». - Si riporta il testo dell'articolo 957, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 957 (Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma). - 1. Il proscioglimento dalla ferma e' disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente di cui all'articolo 923, comma 1, lettere i), l) ed m), nei seguenti casi: a) domanda presentata dall'interessato; b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; d) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza; e) motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1357, comma 1, lettera c); e-bis) rinuncia ovvero mancato superamento dei corsi basici di formazione previsti per la ferma prefissata iniziale, salvi i casi di infermita' dipendente da causa di servizio; f) perdita dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento quale volontario in ferma prefissata, salvo quanto previsto dall'articolo 955, accertata con riferimento alle direttive tecniche sanitarie approvate con decreto del Ministro della difesa; g) scarso rendimento di cui all'articolo 960.». - Si riporta il testo dell'articolo 958 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 958. Proscioglimento a domanda - 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 933, la domanda di proscioglimento puo' essere presentata nei seguenti casi, comprovati da adeguata documentazione: a) assunzione presso amministrazioni pubbliche, nonche' presso imprese od organizzazioni private; b) gravi motivi familiari; in ogni caso, costituiscono gravi motivi familiari: 1) la condizione di orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico o portatori di handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti; 2) la condizione di figlio unico di genitore portatore di handicap, non autosufficiente, o invalido civile affetto da mutilazione o invalidita' analoghe a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; 3) la condizione di fratello di altro militare deceduto durante la prestazione del servizio. 1-bis. Entro il 12° mese di servizio i volontari in ferma prefissata iniziale possono presentare domanda di proscioglimento anche per i casi non previsti dal comma 1. 2. La domanda di proscioglimento presentata dall'interessato e' inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il personale militare per il tramite dell'alto comando sovraordinato, corredata del parere dello stesso comandante, il quale puo' esprimersi anche sull'opportunita' di procrastinare l'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibili esigenze di impiego. 3. I giovani ammessi alla ferma prefissata di un anno iniziale possono rassegnare le dimissioni entro il termine di quindici giorni dalla data di incorporazione. 3-bis. Coloro che hanno rassegnato le dimissioni di cui al comma 3, non possono presentare domanda di partecipazione a concorsi per il reclutamento di volontari in ferma prefissata iniziale banditi nello stesso anno dalla stessa Forza armata.». - Si riporta il testo dell'articolo 960 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 960 (Proscioglimento per scarso rendimento). - 1. La proposta di proscioglimento per scarso rendimento puo' essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in cui il volontario in ferma prefissata ha conseguito la qualifica di "insufficiente" ovvero giudizi negativi in sede di redazione della documentazione caratteristica per un periodo di almeno nove mesi. 2. La proposta deve essere comunque avanzata nei predetti casi, quando essi hanno comportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento per due volte consecutive, ovvero nel caso di mancato superamento dei corsi di formazione previsti per la ferma prefissata.». - Si riporta il testo dell'articolo 978 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 978 (Incentivi per il reclutamento alpino). - 1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata iniziale residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico.». - Si riporta il testo dell'articolo 988, commi 2 e 3, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 988 (Richiami in servizio nelle forze di completamento). - 1. (omissis). 2. Ai militari richiamati delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente e' attribuito lo stato giuridico dei pari grado in servizio. 3. Ai militari richiamati delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno e iniziale e' attribuito lo stato giuridico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata iniziale. Ai militari richiamati delle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata triennale e quadriennale e' attribuito lo stato giuridico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata triennale. In ogni caso, i richiamati non possono essere inquadrati con grado superiore rispetto a quello apicale previsto per la stessa categoria d'inquadramento. Lo stato giuridico attribuito durante il periodo di richiamo non ha effetti per l'avanzamento al grado superiore, ne' ai fini della partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata triennale, per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e a quelli per l'accesso al servizio permanente.». - Si riporta il testo dell'articolo 1302, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1302 (Avanzamento al grado di caporal maggiore e corrispondenti). - 1. Previo giudizio di idoneita', i caporali o gradi corrispondenti possono conseguire il grado di caporal maggiore o corrispondente, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma prefissata triennale.». - Si riporta il testo dell'articolo 1501 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1501 (Permessi per i volontari in ferma prefissata). - 1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, puo' essere concesso ai volontari in ferma prefissata, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per una durata non superiore a 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti secondo le disposizioni di Forza armata. Per i volontari in ferma prefissata triennale i permessi possono anche essere detratti dalle ore di recupero compensativo. 2. Ai volontari in ferma prefissata che ne facciano richiesta motivata, salvo imprescindibili esigenze di impiego o procedimenti disciplinari in corso, possono essere concessi: a) permessi per l'anticipazione o la proroga dell'orario della libera uscita; b) permessi speciali notturni; c) permessi speciali per trascorrere fuori della sede il fine settimana o le festivita' infrasettimanali, con decorrenza dal termine delle attivita' dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festivita'. 3. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali agli effetti civili, nonche' la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se cade in giorno feriale. 3-bis. I volontari in ferma prefissata che prestano servizio nei giorni festivi di cui al comma 3 hanno diritto al recupero della festivita'.». - Si riporta il testo dell'articolo 1502, commi da 1 a 8, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1502 (Licenza ordinaria per i volontari in ferma prefissata). - 1. I volontari in ferma prefissata in servizio hanno diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di licenza ordinaria, durante il quale spetta la normale retribuzione, escluse le indennita' che non sono corrisposte per dodici mensilita'. La durata della licenza ordinaria e' la seguente: a) se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su un periodo di sei giorni: 1) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma annuale; 2) trenta giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata triennale; b) se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su un periodo di cinque giorni: 1) ventiquattro giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma annuale; 2) ventisei giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata triennale; 2. Se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su periodi rispettivamente maggiori o minori di quelli di cui al comma 1, lettere a) e b), la durata della licenza ordinaria di cui ai numeri 1) e 2) delle stesse lettere a) e b) del comma 1 e', rispettivamente, aumentata ovvero diminuita di quattro giorni per ogni giorno del periodo in piu' o in meno. 3. I periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 4. I periodi di licenza ordinaria sono maturati in proporzione ai dodicesimi di anno di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni sono considerate come mese intero nei seguenti casi: a) nei riguardi dei volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma; b) nei riguardi dei volontari in ferma triennale, quando il primo ovvero l'ultimo anno della ferma non coincidono con l'anno solare; c) nei riguardi dei volontari prosciolti dalla ferma. 5. L'assenza per infermita', anche se protratta per l'intero anno solare, non riduce la durata della licenza ordinaria spettante. 6. La licenza ordinaria e' frazionabile in piu' periodi, anche di durata pari a un giorno. 7. Se la licenza ordinaria non e' goduta entro il 31 dicembre dell'anno in cui e' maturata a causa di imprescindibili esigenze di impiego ovvero di motivate esigenze di carattere personale, essa deve essere fruita, compatibilmente con le esigenze di servizio e nei limiti della ferma contratta, entro l'anno successivo. 8. La licenza ordinaria e' un diritto irrinunciabile e non e' monetizzabile. Si applica l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.». - Si riporta il testo dell'articolo 1503, commi 2 e 6, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1503 (Licenza straordinaria per i volontari in ferma prefissata). - 1. (omissis). 2. La licenza straordinaria di convalescenza non e' compresa nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria. Il periodo di temporanea inidoneita' al servizio e' computato entro le seguenti misure massime: a) fino a quattro mesi per ogni anno di servizio per i volontari in ferma prefissata iniziale; b) fino a quattro mesi per i volontari in rafferma annuale; c) fino a dodici mesi per i volontari in ferma prefissata triennale; d) abrogata; e) fino a quindici giorni per ciascun mese di prolungamento del servizio, non cumulabili con gli eventuali residui dei mesi precedenti, per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma. 3. - 5. Omissis. 6. Durante la licenza straordinaria di convalescenza: a) se l'infermita' dipende da causa di servizio, e' dovuto il trattamento economico del pari grado in attivita' di servizio; b) se l'infermita' non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura: 1) ai volontari in ferma prefissata iniziale la paga e' dovuta in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla meta' per il mese successivo; a decorrere dal quarto mese la paga non e' piu' dovuta; 2) ai volontari in ferma prefissata triennale lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo di cui all'articolo 1791, comma 3, sono dovuti in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla meta' per i successivi tre mesi e, a decorrere dal decimo mese, non sono piu' dovuti.» - Si riporta il testo dell'articolo 1504 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1504 (Licenza per l'elevazione e aggiornamento culturale dei volontari in ferma prefissata). - 1. In aggiunta ai normali periodi di licenza straordinaria per esami, ai volontari in ferma prefissata triennale, che intendono conseguire un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o universitario ovvero partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio, sono concessi periodi pari complessivamente a 150 ore annuali da dedicare alla frequenza dei corsi stessi, fatte salve le esigenze operative, addestrative e di servizio. In materia di diritto allo studio si applicano i provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 2. I periodi di cui al comma 1 sono detratti dai periodi previsti per la normale attivita' d'impiego, secondo le esigenze prospettate dall'interessato al comando di appartenenza almeno due giorni prima dell'inizio dei corsi. Se l'interessato non dimostra, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio, il beneficio stesso e' revocato e il periodo fruito e' detratto dalla licenza ordinaria dell'anno in corso o dell'anno successivo. 3. abrogato.». - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante «Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2016, n. 178, come modificato dalla presente legge: «Art. 10 (Prolungamento della ferma e richiami in servizio del personale militare). - 1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno e dei volontari in ferma prefissata iniziale puo' essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.». |
| Art. 4
Trattamento economico dei volontari in ferma prefissata
1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 1791 e' sostituito dal seguente: «Art. 1791 (Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata). - 1. Ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati, con la qualifica di soldato, comune di 2ª classe e aviere, e' corrisposta una paga lorda giornaliera determinata nella misura percentuale dell'81,50 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. 2. In aggiunta al trattamento economico di cui al comma 1, ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati che prestano servizio nei reparti alpini e' attribuito un assegno mensile di 50 euro. 3. Ai volontari in ferma prefissata triennale sono attribuiti: a) uno stipendio calcolato in misura pari all'80 per cento del parametro stipendiale spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente; b) gli assegni a carattere fisso e continuativo calcolati in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente»; b) l'articolo 1792 e' sostituito dal seguente: «Art. 1792 (Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata). - 1. Per i volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma, l'impiego oltre le normali attivita' giornaliere, disciplinato dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico, non da' luogo a recupero ed e' compensato mediante la corresponsione di un'indennita' forfetaria pari a euro 100 mensili, a decorrere dal 1° gennaio 2023. L'indennita' e' ridotta nella misura di un trentesimo per ogni giorno di corresponsione del compenso forfetario di impiego ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 luglio 2016, n. 145. Analoga riduzione si applica nel caso di corresponsione di emolumenti che compensano impieghi prolungati. 2. Per i volontari in ferma prefissata triennale, le eventuali ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono retribuite, entro i termini e con le modalita' previsti dai provvedimenti di concertazione emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con il compenso per lavoro straordinario in misura pari al 70 per cento del compenso e nei limiti previsti per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non sono state retribuite sono recuperate secondo le modalita' previste dai provvedimenti di cui al precedente periodo. 3. Ai volontari in ferma prefissata triennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate, che costituiscono limiti di spesa, i compensi forfetari di guardia e di impiego, nei limiti e con le modalita' stabiliti in sede di concertazione, in misura pari al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di graduato e gradi corrispondenti. 4. Le indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari, di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ove spettanti, sono corrisposte ai volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma nelle misure fisse ivi previste. 5. Le indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari, di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ove spettanti, sono corrisposte ai volontari in ferma prefissata triennale nelle misure ivi previste, calcolate sull'importo pari all'80 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. 6. Ai volontari in ferma prefissata spetta l'indennita' di rischio prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146. 7. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio e' a titolo gratuito per tutti i volontari in ferma prefissata. 8. Ai volontari in ferma prefissata non compete alcun premio di congedamento»; c) l'articolo 1793 e' abrogato; d) all'articolo 1798, comma 1, le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 1791» sono sostituite dalle seguenti: «del 74 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente»; e) all'articolo 1799: 1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ai militari richiamati provenienti dalle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno e iniziale e' attribuito il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata iniziale. Ai militari richiamati provenienti dalle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata triennale e quadriennale e' attribuito il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata triennale». 2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, della legge 21 luglio 2016, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «o in rafferma annuale» sono inserite le seguenti: «e ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati»; b) la parola: «quadriennale» e' sostituita dalla seguente: «triennale».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 1798, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1798 (Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari). - 1. Agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e agli allievi delle carriere iniziali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono attribuite le paghe nette giornaliere nella misura percentuale del 74 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.». - Si riporta il testo dell'articolo 1799, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1799 (Retribuzione delle forze di completamento). - 1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate richiamati e' attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio permanente.». - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante «Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2016, n. 178, come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Compenso forfetario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario). - 1. Al personale militare delle unita' navali impiegate nelle missioni internazionali, nonche' al personale militare impiegato nei dispositivi preposti alle funzioni operative di comando e controllo delle stesse missioni, anche se ubicati in territorio nazionale, quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di missione ai sensi dell'articolo 5, e' corrisposto il compenso forfetario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, rispettivamente, ai limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Il compenso forfetario di impiego e' corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale e ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati in misura pari a quella stabilita per i volontari in ferma prefissata triennale.». |
| Art. 5 Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico dei volontari in ferma prefissata
1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2198 sono inseriti i seguenti: «Art. 2198-bis (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento e stato giuridico dei volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma). - 1. I bandi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno possono essere emanati fino al 31 dicembre 2022. 2. I partecipanti ai reclutamenti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 697. 3. Le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno sono disciplinate dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, recante disposizioni relative alle procedure per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata di 1 anno (VFP1) dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica Militare, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. Si applica l'articolo 702 del presente codice. 4. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata di un anno in qualita' di soldato, per l'Esercito italiano, comune di 2ª classe, per la Marina militare, o aviere, per l'Aeronautica militare. 5. I volontari in ferma prefissata di un anno reclutati ai sensi del comma 1 possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno. 6. I criteri e le modalita' di ammissione alla rafferma di cui al comma 5 sono disciplinati dal decreto del Ministro della difesa 28 aprile 2014, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 13 del 10 maggio 2014, come modificato dal decreto del Ministro della difesa 13 luglio 2017, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 22 del 10 agosto 2017. 7. La durata della ferma e della rafferma di cui al presente articolo puo' essere prolungata, con il consenso dell'interessato, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento come volontari in ferma quadriennale. 8. Fino al 31 dicembre 2026 i volontari in ferma prefissata di un anno raffermati e in congedo possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale, di cui all'articolo 700. 9. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del presente codice riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori specificazioni, nonche': a) se volontari in ferma prefissata di un anno, gli articoli 703, 957, comma 1, lettera e-bis), 958, commi 3 e 3-bis, 978, 1502, comma 1, lettere a), numero 1), e b), numero 1), e 1503, comma 2, lettera a); b) se volontari in rafferma annuale, gli articoli 703, 1502, comma 1, lettere a), numero 1), e b), numero 1), e 1503, comma 2, lettera b). 10. I decreti di cui ai commi 3 e 6 possono essere modificati con decreto del Ministro della difesa. Art. 2198-ter (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento e stato giuridico dei volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma). - 1. I concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere banditi fino al 31 dicembre 2024. 2. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei seguenti requisiti: a) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente; b) eta' non superiore a trent'anni compiuti. 3. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 nonche' la possibilita' di bandire concorsi straordinari destinati ai volontari in ferma prefissata di un anno in possesso di specifici requisiti sono disciplinate dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, recante disposizioni relative alle modalita' di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica Militare, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. Si applica l'articolo 702 del presente codice. 4. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale, per l'Esercito italiano, comune di 1ª classe, per la Marina militare, o aviere scelto, per l'Aeronautica militare. 5. I volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda: a) a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni, se reclutati anteriormente all'anno 2017; b) a un solo periodo di rafferma biennale, se reclutati negli anni 2017, 2018 e 2019; c) a un solo periodo di rafferma annuale, se reclutati nell'anno 2020. 6. Possono presentare domanda per le rafferme di cui al comma 5 i volontari in ferma prefissata quadriennale risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente. 7. Le modalita' e i criteri di ammissione alle rafferme di cui al comma 5 sono disciplinati dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, recante disposizioni relative alle procedure per l'ammissione dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica Militare, alle rafferme biennali, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. I volontari in possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al primo periodo sono ammessi alla rafferma con riserva fino alla definizione della graduatoria di merito. 8. I volontari in rafferma conseguono il grado di graduato o corrispondente, previo giudizio di idoneita', con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma. 9. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme di cui al comma 5, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, recante disposizioni relative alle modalita' di immissione dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma biennale, dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica Militare nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al primo periodo e' stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale. 10. I volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati nell'anno 2021 sono ammessi alle procedure per il transito in servizio permanente al termine della ferma quadriennale secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 9 e, se idonei, conseguono il grado di graduato o corrispondente con decorrenza dal giorno successivo alla data di completamento della ferma quadriennale. 11. I volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati negli anni 2022, 2023 e 2024 sono ammessi alle procedure per il transito in servizio permanente al termine della ferma quadriennale secondo le modalita' stabilite all'articolo 704. 12. I volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale o annuale, che sono stati esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui al comma 9 in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, possono presentare domanda di riammissione a tali procedure, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro della difesa 26 ottobre 2017, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 31 del 10 novembre 2017, entro centottanta giorni dalla data in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile. Resta fermo il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio. 13. Per i volontari in ferma prefissata quadriennale, il periodo di temporanea inidoneita' al servizio, di cui all'articolo 1503, comma 2, e' computato fino alla misura massima di diciotto mesi. 14. Per i volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale ovvero annuale: a) la durata della licenza ordinaria, di cui all'articolo 1502, comma 1, e' la seguente: 1) trentadue giorni lavorativi, se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su un periodo di sei giorni; 2) ventotto giorni lavorativi, se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su un periodo di cinque giorni; b) il periodo di temporanea inidoneita' al servizio, di cui all'articolo 1503, comma 2, e' computato fino alla misura massima di dodici mesi per la rafferma biennale ovvero di sei mesi per la rafferma annuale; c) e' possibile fruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, nei limiti e con le modalita' previste dai provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di licenze straordinarie e aspettative. Il personale che fruisce del congedo per la formazione e' posto in licenza straordinaria senza assegni, non compresa nel limite massimo previsto per la licenza straordinaria, e il relativo periodo non e' utile ai fini dell'avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria e della determinazione della posizione previdenziale. 15. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del presente codice riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori specificazioni, nonche': a) se volontari in ferma prefissata quadriennale, gli articoli 703, 842, commi 3 e 3-ter, 1302, 1501, comma 1, terzo periodo, 1502, commi 1, lettera a), numero 2), e lettera b), numero 2), 2, 3 e 4, lettera b), e 1504; b) se volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale ovvero annuale, gli articoli 842, commi 3 e 3-ter, 1501, comma 1, terzo periodo, 1502, commi 2, 3 e 4, lettera b), e 1504. 16. I decreti di cui ai commi 3, 7, 9 e 12 possono essere modificati con decreto del Ministro della difesa. Art. 2198-quater (Disposizioni transitorie per i concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Fino al 31 dicembre 2024, i volontari di cui agli articoli 2198-bis e 2198-ter continuano a beneficiare delle riserve di posti nei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco stabilite dall'articolo 703, comma 1, entro i limiti di eta' previsti per l'accesso alle predette carriere dai rispettivi ordinamenti vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente articolo. Le riserve di cui al primo periodo continuano a non operare nei confronti dei volontari in rafferma biennale»; b) gli articoli 2199, 2200, 2201 e 2202 sono abrogati; c) l'articolo 2204 e' sostituito dal seguente: «Art. 2204 (Regime transitorio del trattenimento in servizio dei concorrenti). - 1. Fino all'anno 2024, per i volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma che presentano la domanda di partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale, e fino all'anno 2026, per i volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma che partecipano alla procedura per il transito in servizio permanente, il periodo di ferma o rafferma puo' essere prolungato, con il consenso dell'interessato, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze organiche previste dal decreto di cui all'articolo 2207»; d) all'articolo 2204-ter: 1) al comma 1, le parole: «di cui agli articoli 954, comma 1, e 2204, comma 1,» sono soppresse; 2) il comma 2 e' abrogato; e) all'articolo 2224, comma 1, alinea, le parole: «di cui all'articolo 954» sono soppresse; f) al libro nono, titolo II, capo II, sezione VI, dopo l'articolo 2262-bis sono aggiunti i seguenti: «Art. 2262-ter (Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico dei volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma). - 1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale: a) fino al 31 dicembre 2022, e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle seguenti misure percentuali riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente: 1) pari al 64 per cento, per i volontari in ferma prefissata di un anno; 2) pari al 74 per cento, per i volontari in rafferma annuale; b) a decorrere dal 1° gennaio 2023, e' attribuito il trattamento economico di cui agli articoli 1791, comma 1, e 1792, comma 1; c) si applica l'articolo 1791, comma 2, se prestano servizio nei reparti alpini; d) si applica l'articolo 1792, comma 4, per le indennita' di impiego operativo; e) durante la licenza straordinaria di convalescenza, se l'infermita' non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura, la paga e' dovuta in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla meta' per il mese successivo e, a decorrere dal quarto mese, non e' piu' dovuta. 2. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del presente codice in materia di trattamento economico riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori specificazioni. Art. 2262-quater (Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico dei volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma). - 1. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale: a) fino al 31 dicembre 2025: 1) e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale pari al 74 per cento del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente; 2) per compensare l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, e' corrisposta un'indennita' pari a euro 103,29 mensili, a far data dal 1° gennaio 2005. Se il volontario in ferma prefissata quadriennale decede senza aver fruito dei turni di riposo di cui al primo periodo, ferma restando la corresponsione dell'indennita' di cui al medesimo primo periodo, l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio e' integralmente remunerata a favore degli eredi nella misura pari al compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di graduato e gradi corrispondenti; 3) si applica l'articolo 1792, comma 3, per i compensi forfetari di guardia e di impiego; 4) si applica l'articolo 1792, comma 4, per le indennita' di impiego operativo; b) a decorrere dal 1° gennaio 2026: 1) e' attribuito il trattamento economico di cui all'articolo 1791, comma 3; 2) per compensare l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio, si applica l'articolo 1792, comma 2; 3) cessa la corresponsione dell'indennita' di cui alla lettera a), numero 2); 4) si applica l'articolo 1792, comma 3, per i compensi forfetari di guardia e di impiego; 5) si applica l'articolo 1792, comma 5, per le indennita' di impiego operativo; c) durante la licenza straordinaria di convalescenza, di cui all'articolo 1503, comma 6, se l'infermita' non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura, la paga di cui alla lettera a), numero 1), ovvero il trattamento economico di cui alla lettera b), numero 1), sono dovuti in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla meta' per i successivi tre mesi e, a decorrere dal decimo mese, non sono piu' dovuti. 2. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale ovvero annuale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del trattamento economico di cui al primo periodo cessa la corresponsione dell'indennita' di cui al comma 1, lettera a), numero 2). 3. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del presente codice in materia di trattamento economico riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori specificazioni».
Note all'art. 5: - Per il testo dell'articolo 697 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, si rimanda alle note dell'articolo 3. - Per il testo dell'articolo 702 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, si rimanda alle note dell'articolo 3. - Per il testo dell'articolo 700 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, si rimanda alle note dell'articolo 3. - Per il testo degli articoli 703, 957, comma 1, lettera e-bis), 958, commi 3 e 3-bis, 978, 1502, comma 1, lettere a), numero 1), e b), numero 1), e 1503, comma 2, lettere a) e b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, si rimanda alle note dell'articolo 3. - Per il testo dell'articolo 704 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, si rimanda alle note dell'articolo 3. - Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante: «Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60: «Art. 5 (Congedi per la formazione). -1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianita' di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. 2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attivita' formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non e' computabile nell'anzianita' di servizio e non e' cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermita', individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, da' luogo ad interruzione del congedo medesimo. 4. Il datore di lavoro puo' non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero puo' differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalita' di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facolta' e fissano i termini del preavviso, che comunque non puo' essere inferiore a trenta giorni. 5. Il lavoratore puo' procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.». - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, S.O. - Per il testo degli articoli 703, 842, commi 3 e 3-ter, 1302, 1501, comma 1, terzo periodo, 1502, commi 1, lettera a), numero 2), e lettera b), numero 2), 2, 3 e 4, lettera b), e 1504 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, si rimanda alle note dell'articolo 3. - Per il testo degli articoli 842, commi 3 e 3-ter, 1501, comma 1, terzo periodo, 1502, commi 2, 3 e 4, lettera b), e 1504 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, si rimanda alle note dell'articolo 3. - Per il testo dell'articolo 703, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, si rimanda alle note dell'articolo 3. - Si riporta il testo dell'articolo 2204-ter del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2204-ter (Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata). - 1. I volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta. 2. abrogato.». - Per il testo dell'articolo 2224 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, si rimanda alle note dell'articolo 1. - Per il testo degli articoli 1791 e 1792 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, si rimanda alle note dell'articolo 4. - Per il testo dell'articolo 1503, comma 6, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, si rimanda alle note dell'articolo 3. |
| Art. 6 Disposizioni di coordinamento e finali in materia di revisione del modello di Forze armate interamente professionali
1. Nelle more dell'adeguamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90: a) a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai volontari in ferma prefissata iniziale si applicano le disposizioni del libro quarto, titolo III, capo I, sezione I, del citato regolamento riferite ai volontari in ferma prefissata di un anno; b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai volontari in ferma prefissata iniziale e ai volontari in ferma prefissata triennale si applicano le disposizioni del libro quarto, titolo XI, riferite, rispettivamente, ai volontari in ferma prefissata di un anno e ai volontari in ferma prefissata quadriennale. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'importo del buono pasto corrisposto ai volontari in ferma prefissata ai sensi degli articoli 546 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e 1792 del medesimo codice, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della presente legge, ove ne ricorrano i presupposti, e' fissato nella misura prevista per il grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente. 3. Fermo restando quanto previsto per i volontari in ferma prefissata delle Forze armate dall'articolo 703 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 10), della presente legge, all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: «anni 26» sono sostituite dalle seguenti: «anni 24».
Note all'art. 6: - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140, S.O. Il libro quarto, titolo III, capo I, sezione I reca disposizioni generali in materia di corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali (artt. 588-602). Il libro quarto, titolo XI reca disposizioni in materia di gruppi sportivi (artt. 957-963). - Si riporta il testo dell'articolo 546 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 546 (Servizio di vettovagliamento delle Forze armate). - 1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto e i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonche' ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito. 2. Le modalita' di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore del personale militare sono stabilite con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonche' la composizione dei generi di conforto. 3. Il servizio di vettovagliamento e' assicurato, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti delle Forze armate, nelle seguenti forme: a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto o in parte, a privati mediante apposite convenzioni, ovvero appaltando il servizio a ditte private specializzate, nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) fornitura di buoni pasto; c) fornitura di viveri speciali da combattimento. 4. La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2. 5. Il regolamento, in tale parte adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e su proposta dei Capi di stato maggiore di forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, sentito il Consiglio centrale di rappresentanza dei militari, detta norme interforze per disciplinare la struttura, l'organizzazione e il funzionamento delle mense di servizio.». - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante «Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Requisiti per l'ammissione al corso). - 1. L'ammissione al corso per la promozione a finanziere ha luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi i giovani in possesso dei seguenti requisiti: a) (omissis); b) eta', alla data indicata nel bando di concorso, non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 24; c) - m-bis) (omissis).». |
| Art. 7 Ridenominazione delle qualifiche dei sergenti nonche' dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente
1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 627, comma 7: 1) le parole: «primo caporal maggiore» sono sostituite dalla seguente: «graduato»; 2) le parole: «caporal maggiore capo scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato»; b) all'articolo 629, comma 2, lettera a), le parole: «qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; secondo capo aiutante per la Marina militare; brigadiere capo qualifica speciale per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza»; c) all'articolo 630: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera a), le parole: «primo caporal maggiore» sono sostituite dalla seguente: «graduato»; 1.2) alla lettera b), le parole: «caporal maggiore scelto» sono sostituite dalle seguenti: «graduato scelto»; 1.3) alla lettera c), le parole: «caporal maggiore capo» sono sostituite dalle seguenti: «graduato capo»; 1.4) alla lettera d), le parole da: «caporal maggiore capo scelto» a: «primo aviere capo scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato: sottocapo scelto per la Marina militare; primo graduato»; 2) al comma 1-bis: 2.1) le parole: «caporal maggiore capo scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato»; 2.2) le parole: «: qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «: graduato aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare; appuntato scelto qualifica speciale per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza»; 2.3) le parole: «caporal maggiori capi scelti qualifica speciale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «graduati aiutanti e corrispondenti»; d) all'articolo 631, comma 1, lettera b), la parola: «sottocapo» e' sostituita dalle seguenti: «comune scelto»; e) all'articolo 632, comma 1: 1) alla lettera s), le parole: «caporal maggiore capo scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato»; 2) alla lettera t), le parole: «caporal maggiore capo» sono sostituite dalle seguenti: «graduato capo»; 3) alla lettera u), le parole: «caporal maggiore scelto» sono sostituite dalle seguenti: «graduato scelto»; 4) alla lettera v), le parole: «primo caporal maggiore» sono sostituite dalla seguente: «graduato»; f) all'articolo 840, comma 2-bis: 1) all'alinea, le parole: «I sergenti maggiori capi, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «I sergenti maggiori aiutanti, e corrispondenti»; 2) alla lettera d), le parole: «al grado» sono sostituite dalle seguenti: «alla qualifica»; g) all'articolo 841: 1) al comma 1, la parola: «posseduto» e' sostituita dalle seguenti: «e della qualifica posseduti»; 2) al comma 2-bis, alinea, le parole: «I caporal maggiori capi scelti, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «I graduati aiutanti, e corrispondenti»; h) all'articolo 1084-bis, commi 4 e 5, la parola: «speciale» e' sostituita dalle seguenti: «relativa al corrispettivo grado apicale»; i) all'articolo 1283, comma 1-bis, le parole: «qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; secondo capo aiutante per la Marina militare»; l) all'articolo 1306: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera a), le parole: «1° caporal maggiore» sono sostituite dalla seguente: «graduato»; 1.2) alla lettera b), le parole: «caporal maggiore scelto» sono sostituite dalle seguenti: «graduato scelto»; 1.3) alla lettera c), le parole: «caporal maggiore capo» sono sostituite dalle seguenti: «graduato capo»; 1.4) alla lettera d), le parole: «caporal maggiore capo scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato»; 2) al comma 1-bis: 2.1) le parole: «caporal maggiori capi scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati»; 2.2) le parole: «qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «graduato aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare»; m) all'articolo 1307: 1) al comma 1, le parole: «1° caporal maggiore» sono sostituite dalla seguente: «graduato»; 2) ai commi 1 e 2, le parole: «caporal maggiore scelto» sono sostituite dalle seguenti: «graduato scelto»; 3) ai commi 2 e 3, le parole: «caporal maggiore capo» sono sostituite dalle seguenti: «graduato capo»; 4) al comma 3, le parole: «caporal maggiore capo scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato»; n) all'articolo 1307-bis: 1) alla rubrica e ai commi 1, alinea, e 4-bis, la parola: «speciale» e' sostituita dalle seguenti: «di graduato aiutante e di sottocapo aiutante»; 2) alla rubrica, le parole: «caporal maggiori capi scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati»; 3) ai commi 1, alinea, e 4-bis, le parole: «caporal maggiori capi scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati e gradi corrispondenti»; o) all'articolo 1308, comma 3, alinea, le parole: «sottocapo di 1ª classe scelto» sono sostituite dalle seguenti: «sottocapo scelto»; p) all'articolo 1323-bis: 1) alla rubrica e ai commi 1, alinea, e 4-bis, la parola: «speciale» e' sostituita dalle seguenti: «di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante»; 2) alla rubrica, le parole: «sergenti maggiori capo» sono sostituite dalle seguenti: «sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti»; 3) ai commi 1, alinea, e 4-bis, dopo le parole: «sergenti maggiori capi» sono inserite le seguenti: «e gradi corrispondenti»; q) all'articolo 2197-quater, comma 2, le parole: «sergenti maggiori capi qualifica speciale e gradi» sono sostituite dalle seguenti: «sergenti maggiori aiutanti e qualifiche»; r) all'articolo 2197-sexies, comma 2, le parole: «caporal maggiori capi scelti qualifica speciale e gradi» sono sostituite dalle seguenti: «graduati aiutanti e qualifiche»; s) all'articolo 2209-septies, comma 3, lettera c), le parole: «o della qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «, di sergente maggiore aiutante o di graduato aiutante, e qualifiche corrispondenti,»; t) all'articolo 2254-ter: 1) alla rubrica, la parola: «speciale» e' sostituita dalle seguenti: «di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante»; 2) ai commi 1, 2, alinea, e 2-ter, la parola: «speciale» e' sostituita dalle seguenti: «di sergente maggiore aiutante e corrispondenti»; u) all'articolo 2255, alla rubrica e al comma 1, le parole: «1° caporal maggiore» sono sostituite dalla seguente: «graduato»; v) all'articolo 2255-bis: 1) alla rubrica e al comma 1, alinea, le parole: «caporal maggiore capo scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato»; 2) al comma 1: 2.1) all'alinea, le parole: «nel grado di caporal maggiore capo» sono sostituite dalle seguenti: «nel grado di graduato capo»; 2.2) alle lettere a), b), c) e d), le parole: «caporal maggiori capi» sono sostituite dalle seguenti: «graduati capi»; 3) al comma 2, le parole: «caporal maggiori capi» sono sostituite dalle seguenti: «graduati capi e gradi corrispondenti»; z) all'articolo 2255-ter: 1) alla rubrica e ai commi 1, secondo periodo, 2, alinea, 2-ter e 2-quinquies, alinea, la parola: «speciale» e' sostituita dalle seguenti: «di graduato aiutante o di sottocapo aiutante»; 2) alla rubrica e ai commi 1, primo periodo, e 2-quater, alinea, le parole: «caporal maggiori capi scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati»; 3) ai commi 2, lettere a), b), c), d) ed e), 2-bis, 2-ter e 2-quinquies, lettere a), b), c) e d), le parole: «caporal maggiori capi scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati, e gradi corrispondenti,»; 4) al comma 2-quater, alinea, la parola: «speciali» e' sostituita dalle seguenti: «di graduato aiutante e di sottocapo aiutante»; aa) all'articolo 2262-bis: 1) al comma 8-bis: 1.1) all'alinea: 1.1.1) le parole: «caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, ai sergenti maggiori capo qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «graduati aiutanti, ai sergenti maggiori aiutanti»; 1.1.2) la parola: «gradi» e' sostituita dalla seguente: «qualifiche»; 1.2) alla lettera a), le parole: «caporal maggiori capi scelti con qualifica speciale e gradi» sono sostituite dalle seguenti: «graduati aiutanti e»; 1.3) alla lettera b), le parole: «sergenti maggiori capi con qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «sergenti maggiori aiutanti»; 2) al comma 8-ter: 2.1) all'alinea, la parola: «speciale» e' sostituita dalle seguenti: «di graduato aiutante, di sergente maggiore aiutante e qualifiche corrispondenti»; 2.2) alla lettera a), le parole: «caporal maggiori capi scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 627, comma 7, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 627 (Categorie di militari e carriere). - 1-6. (omissis) 7. La categoria dei graduati comprende i militari appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che rivestono i gradi da graduato sino a primo graduato e gradi corrispondenti. La carriera del ruolo dei volontari in servizio permanente ha carattere esecutivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente puo' essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 1306, comma 1-bis, che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianita' posseduta.». - Si riporta il testo dell'articolo 629, comma 2, lettera a, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 629 (Successione e corrispondenza dei gradi e delle qualifiche dei sottufficiali). - 1. (omissis). 2. Le qualifiche attribuibili ai sottufficiali sono cosi' determinate: a) ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti: sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; secondo capo aiutante per la Marina militare; brigadiere capo qualifica speciale per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;». - Si riporta il testo dell'articolo 630, commi 1 e 1-bis, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 630. Successione e corrispondenza dei gradi dei graduati - 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei graduati sono cosi' determinate in ordine crescente: a) graduato: sottocapo di 3^ classe per la Marina militare; aviere capo per l'Aeronautica militare; carabiniere; finanziere; b) graduato scelto: sottocapo di 2^ classe per la Marina militare; primo aviere scelto per l'Aeronautica militare; carabiniere scelto; finanziere scelto; c) graduato capo: sottocapo di 1^ classe per la Marina militare; primo aviere capo per l'Aeronautica militare; appuntato per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; d) primo graduato: sottocapo scelto per la Marina militare; primo graduato per l'Aeronautica militare; appuntato scelto per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza. 1-bis. Al primo graduato, o gradi corrispondenti puo' essere attribuita la seguente qualifica: graduato aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare; appuntato scelto qualifica speciale per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza. I graduati aiutanti e corrispondenti hanno rango preminente sui pari grado; fra caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.». - Si riporta il testo dell'articolo 631, comma 1, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 631 (Successione e corrispondenza dei gradi dei militari di truppa). - 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei militari di truppa sono cosi' determinate in ordine crescente: a) (omissis); b) caporal maggiore: comune scelto per la Marina militare; primo aviere per l'Aeronautica militare.». - Si riporta il testo dell'articolo 632, comma 1, lettere s), t), u) e v), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 632 (Corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile). - 1. L'equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche delle Forze di polizia a ordinamento civile e' cosi' determinata: a) - r) (omissis); s) primo graduato e corrispondenti: assistente capo e corrispondenti; t) graduato capo e corrispondenti: assistente e corrispondenti; u) graduato scelto e corrispondenti: agente scelto e corrispondenti; v) graduato e corrispondenti: agente e corrispondenti.». - Si riporta il testo dell'articolo 840, comma 2-bis, alinea e lettera d), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 840. Appartenenti al ruolo dei sergenti - 1. (omissis) 2. (omissis). 2-bis. I sergenti maggiori aiutanti, e corrispondenti, compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professionalita' posseduta e le competenze acquisite: a) - c) (omissis); d) possono assolvere in autonomia incarichi di comando commisurati alla qualifica e al loro livello di responsabilita';». - Si riporta il testo dell'articolo 841, commi 1 e 2-bis, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 841 (Appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente). - 1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado e della qualifica posseduti, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonche' incarichi di comando nei confronti di uno o piu' militari. 2. (omissis). 2-bis. I graduati aiutanti, e corrispondenti, compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professionalita' posseduta e le competenze acquisite: a) ricoprono incarichi di maggiore responsabilita', fra quelli di cui al comma 1, individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata; b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza; c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilita' per l'attivita' svolta.». - Si riporta il testo dell'articolo 1084-bis del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1084-bis (Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente, che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito, e' attribuita la promozione ad anzianita' al grado superiore a decorrere dalla data di cessazione dal servizio nei casi di: a) raggiungimento del limite di eta'; b) collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente; c) infermita'; d) rinuncia al transito nell'impiego civile di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis). 2. La promozione di cui al comma 1 e' attribuita anche ai militari in servizio permanente deceduti, a decorrere dal giorno antecedente al decesso. 2-bis. Per il personale dell'Arma dei carabinieri, la promozione di cui al comma 1 e' altresi' attribuita, su istanza dell'interessato, anche ai militari cessati a domanda e collocati in ausiliaria o nella riserva fino al 31 dicembre 2014, che non hanno potuto beneficiare di alcuna promozione, a vario titolo, all'atto della cessazione dal servizio. 3. La promozione di cui ai commi 1 e 2 e' esclusa per i militari destinatari della promozione di cui all'articolo 1084 nonche' per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza. 4. Ai militari che ai sensi del comma 3 non conseguono la promozione di cui ai commi 1 e 2, e' attribuita, ove prevista, la carica o qualifica relativa al corrispettivo grado apicale. 5. L'attribuzione della promozione o della carica o qualifica relativa al corrispettivo grado apicale di cui al presente articolo non produce alcun effetto sui trattamenti economico, previdenziale e pensionistico. 6. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ai militari cessati dal servizio dal 1° gennaio 2015 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente articolo, la promozione e' attribuita secondo le decorrenze previste dalle disposizioni vigenti anteriormente a tale ultima data.» - Si riporta il testo dell'articolo 1283 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1283 (Articolazione della carriera). - 1. Lo sviluppo di carriera dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici: a) sergente; b) sergente maggiore: secondo capo per la Marina militare; c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto per la Marina militare. 1-bis. Ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti puo' essere conferita la seguente qualifica: sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; secondo capo aiutante per la Marina militare.». - Si riporta il testo dell'articolo 1306 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1306 (Articolazione della carriera). - 1. Lo sviluppo di carriera dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici: a) graduato o grado corrispondente; b) graduato scelto o grado corrispondente; c) graduato capo o grado corrispondente; d) primo graduato o grado corrispondente. 1-bis. Ai primi graduati, e gradi corrispondenti, puo' essere conferita la seguente qualifica: graduato aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare.». - Si riporta il testo dell'articolo 1307, commi 1, 2 e 3, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1307 (Avanzamento dei volontari in servizio permanente). - 1. Al graduato o corrispondente, che ha un anno di anzianita' nel servizio permanente, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di graduato scelto o corrispondente. 2. Al graduato scelto o corrispondente, che ha cinque anni di anzianita' di grado, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di graduato capo o corrispondente. 3. Al graduato capo o corrispondente, che ha quattro anni di anzianita' di grado, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di primo graduato o corrispondente.». - Si riporta il testo dell'articolo 1307-bis, commi 1 e 4-bis, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1307-bis (Attribuzione della qualifica di graduato aiutante e di sottocapo aiutante ai primi graduati e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Per l'attribuzione della qualifica di graduato aiutante e di sottocapo aiutante sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i primi graduati e gradi corrispondenti in possesso dei seguenti requisiti: a) cinque anni di anzianita' di grado; b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051; c) aver riportato nel triennio precedente alla data di formazione dell'aliquota, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare; d) non aver riportato nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna. 2. - 4. (omissis). 4-bis. I primi graduati e gradi corrispondenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica di graduato aiutante e di sottocapo aiutante e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.». - Si riporta il testo dell'articolo 1308, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1308 (Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare). - 1. - 2. (omissis). 3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 1^ classe a sottocapo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni; b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni; c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni; d) nocchieri di porto: 3 anni; e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.». - Si riporta il testo dell'articolo 1323-bis, commi 1 e 4-bis, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1323-bis (Attribuzione della qualifica di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Per l'attribuzione della qualifica di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti in possesso dei seguenti requisiti: a) sei anni di anzianita' di grado; b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051; c) aver riportato nel triennio precedente alla data di formazione dell'aliquota, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare; d) non aver riportato nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna. 2. - 4. (omissis). 4-bis. I sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.». - Si riporta il testo dell'articolo 2197-quater, commi 1 e 2, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2197-quater. (Concorso straordinario per il ruolo dei marescialli). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 682, per gli anni dal 2021 al 2023 sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per un numero complessivo di trecento posti, per il reclutamento nei ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare. 2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai sergenti maggiori aiutanti e qualifiche corrispondenti, in possesso dei seguenti requisiti: a) la laurea; b) aver riportato nell'ultimo triennio in servizio permanente la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente e non aver ricevuto, nel medesimo periodo, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna.». - Si riporta il testo dell'articolo 2197-sexies, commi 1 e 2, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2197-sexies (Concorso straordinario per il ruolo dei sergenti). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 690, per gli anni dal 2021 al 2023 sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per un numero complessivo di mille posti, per il reclutamento nei ruoli dei Sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare. 2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai graduati aiutanti e qualifiche corrispondenti, in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado; b) non aver riportato nell'ultimo quadriennio una valutazione inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente; c) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna.». - Si riporta il testo dell'articolo 2209-septies, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2209-septies (Disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri per il personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare). - 1. - 2. (omissis). 3. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri: [a) e' escluso dalla disponibilita' all'eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri;] b) percepisce il trattamento economico di cui all'articolo 1821; c) e' escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione o conferimento della qualifica di primo luogotenente, di sergente maggiore aiutante o di graduato aiutante, e qualifiche corrispondenti, con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri; d) puo' permanere in tale posizione sino al raggiungimento del limite di eta' ordinamentale, ovvero fino alla maturazione del requisito di accesso al trattamento pensionistico, senza possibilita' di riammissione in servizio e puo' essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di eta' previsti per il grado rivestito o con le modalita' e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230.». - Si riporta il testo dell'articolo 2254-ter, commi 1, 2 e 2-ter, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2254-ter (Disposizioni transitorie per il conferimento della qualifica di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante ai sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. I sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti, che alla data di entrata in vigore del presente articolo sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1323-bis, commi 1, lettere b), c) e d) con anzianita' nel grado fino al 31 dicembre 2014, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° ottobre 2017 e conseguono l'attribuzione della qualifica di sergente maggiore aiutante e corrispondenti con decorrenza dal 1° ottobre 2017. 2. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2017 al 2031, in deroga all'articolo 1323-bis, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota per l'attribuzione della qualifica di sergente maggiore aiutante e corrispondenti sono rispettivamente: a) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016; b) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e 30 marzo 2017; c) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017; d) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° luglio 2017 e il 30 settembre 2017; e) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2017; f) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020; g) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021; h) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera a); i) 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera b); l) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera c); m) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024; n) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera a); o) 6 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera b). 2-bis. (omissis). 2-ter. I sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, e 2 per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1323-bis, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica di sergente maggiore aiutante e corrispondenti e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.». - Si riporta il testo dell'articolo 2255 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2255 (Avanzamento al grado di graduato e corrispondenti). - 1. Il grado di graduato, o grado corrispondente, per i volontari in rafferma biennale, e' conseguito, ai sensi dell'articolo 1303, a decorrere dal 1° gennaio 2010.». - Si riporta il testo dell'articolo 2255-bis del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2255-bis (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo graduato e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Per l'anno 2017, le promozioni al grado di primo graduato e gradi corrispondenti sono conferite ad anzianita', previo giudizio di idoneita' espresso dalle commissioni di avanzamento, con le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate in riferimento alle permanenze minime nel grado di graduato capo e gradi corrispondenti ivi richieste: a) 1° gennaio 2017, per i graduati capi e gradi corrispondenti con anzianita' di grado 2012 e almeno quattro anni e sei mesi di permanenza nel grado; b) 1° aprile 2017, per i restanti graduati capi e gradi corrispondenti con anzianita' di grado 2012; c) 1° luglio 2017, per i graduati capi e gradi corrispondenti con anzianita' di grado 2013 e almeno quattro anni di permanenza nel grado maturati nel primo semestre dell'anno 2017; d) 31 dicembre 2017, per i graduati capi e gradi corrispondenti con anzianita' di grado 2013 e almeno quattro anni di permanenza nel grado maturati nel secondo semestre dell'anno 2017. 2. I graduati capi e gradi corrispondenti sono comunque promossi in data non anteriore a quella di promozione dei pari grado che li precedono nel ruolo.». - Si riporta il testo dell'articolo 2255-ter del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2255-ter (Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica di graduato aiutante o di sottocapo aiutante ai primi graduati e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. I primi graduati e gradi corrispondenti, che al 31 dicembre 2016 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051, sono inseriti in un'aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di graduato aiutante o di sottocapo aiutante ha decorrenza 1° ottobre 2017. 2. Dal 2018 al 31 dicembre 2023, in deroga all'articolo 1307-bis, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota per l'attribuzione della qualifica di graduato aiutante o di sottocapo aiutante sono rispettivamente: a) 7 anni per i primi graduati, e gradi corrispondenti, con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013; b) 6 anni per i primi graduati, e gradi corrispondenti, con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014; c) 5 anni per i primi graduati, e gradi corrispondenti, con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015; d) 4 anni per i primi graduati, e gradi corrispondenti, con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 e per quelli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 2255-bis, comma 1, lettere a) e b); e) 5 anni per i primi graduati, e gradi corrispondenti, con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 2255-bis, comma 1, lettere c) e d). 2-bis. Ai primi graduati, e gradi corrispondenti, esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento. 2-ter. I primi graduati, e gradi corrispondenti, esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1307-bis, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica di graduato aiutante o di sottocapo aiutante e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data. 2-quater. Per il conferimento delle qualifiche speciali per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate quattro distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i primi graduati e gradi corrispondenti, sotto elencati: a) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013; b) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014; c) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; d) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. 2-quinquies. Per l'anno 2020, la decorrenza dell'attribuzione della qualifica di graduato aiutante o di sottocapo aiutante e' cosi disciplinata: a) primi graduati, e gradi corrispondenti, di cui al comma 2-quater, lettera a): il giorno successivo la maturazione dei requisiti previsti; b) primi graduati, e gradi corrispondenti, di cui al comma 2-quater, lettera b): il giorno successivo al personale di cui alla lettera a); c) primi graduati, e gradi corrispondenti, di cui al comma 2-quater, lettera c): il giorno successivo al personale di cui alla lettera b); d) primi graduati, e gradi corrispondenti, di cui al comma 2-quater, lettera d): il giorno successivo al personale di cui alla lettera c).». - Si riporta il testo dell'articolo 2262-bis, commi 8-bis e 8-ter, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2262-bis (Disposizioni transitorie e di coordinamento in tema di riordino). - 1-8. (omissis). 8-bis. Ai graduati aiutanti, ai sergenti maggiori aiutanti e ai primi luogotenenti e qualifiche corrispondenti, con anzianita' di qualifica non successiva al 31 dicembre 2019, e' corrisposto un assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti: a) euro 250,00 ai graduati aiutanti e gradi corrispondenti; b) euro 350,00 ai sergenti maggiori aiutanti e corrispondenti; c) euro 450,00 ai primi luogotenenti. 8-ter. L'assegno di cui al comma 8-bis e' altresi' corrisposto al personale che consegue la qualifica di graduato aiutante, di sergente maggiore aiutante e qualifiche corrispondenti ovvero la qualifica di primo luogotenente nell'anno 2020, negli importi di seguito specificati: a) euro 250,00 ai primi graduati e gradi corrispondenti, con decorrenza nel grado non successiva al 31 dicembre 2013; b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capi e corrispondenti con decorrenza nel grado di sergente maggiore non successiva al 31 dicembre 2010; c) euro 450,00 ai luogotenenti con decorrenza nel grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti non successiva al 31 dicembre 2008.». |
| Art. 8
Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali
1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1042, comma 1: 1) alla lettera c), dopo le parole: «da cinque» sono inserite le seguenti: «generali di brigata o»; 2) alla lettera d), dopo le parole: «da un» sono inserite le seguenti: «brigadier generale o»; b) dopo l'articolo 1094 e' inserito il seguente: «Art. 1094-bis (Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli). - 1. All'ufficiale piu' anziano appartenente ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo di commissariato militare marittimo della Marina militare, delle Armi dell'Aeronautica militare, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o grado corrispondente, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento, espresso dalla commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, ai sensi dell'articolo 1058, comma 2, e secondo le modalita' di cui all'articolo 710 del regolamento, e' conferito il grado di tenente generale o grado corrispondente. 2. Il conferimento e' effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente e, in deroga all'articolo 1078, non da' luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o grado corrispondente».
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 1042, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1042 (Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano). 1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano e' composta: a) da un generale di corpo d'armata, che la presiede; b) da un generale di divisione; c) da cinque generali di brigata o colonnelli del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; d) da un brigadier generale o colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi, se la valutazione riguarda ufficiali della predetta Arma o dei Corpi; e) da un colonnello dei ruoli speciali delle Armi o dei Corpi, se la valutazione riguarda ufficiali dei predetti ruoli.». - Si riporta il testo dell'articolo 1058, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 1058 (Giudizio di idoneita' e attribuzione del punteggio di merito). - 1. (omissis). 2. E' giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.». - Si riporta il testo dell'articolo 710 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90: «Art. 710 (Procedimento di votazione. Processo verbale). - 1. Le commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro della difesa. 2. Per la validita' delle relative deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto di voto. I voti sono attribuiti in forma palese e in ordine inverso di grado e di anzianita'. Il presidente vota per ultimo. 3. La votazione e' preceduta, per ciascun ufficiale, da un approfondito esame collegiale delle sue qualita' e capacita', osservando i criteri indicati negli articoli precedenti. Detto esame puo' essere svolto anche a seguito di elementi esposti da uno o piu' membri nominati dal presidente. 4. La commissione esprime innanzi tutto il giudizio sull'idoneita' all'avanzamento dei valutandi. I componenti che si esprimono per la non idoneita' all'avanzamento devono pronunciarsi con motivato riferimento all'attitudine del valutando a svolgere le funzioni del grado superiore. E' giudicato idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore a due terzi dei votanti. Successivamente la commissione, osservando le modalita' stabilite dall'articolo 1058 del codice e previa discussione nella quale ciascun membro esprime le ragioni poste a base delle proprie valutazioni, assegna collegialmente a ciascun ufficiale giudicato idoneo il punto di merito previsto dall'articolo 1058, comma 4, del codice e, sulla base del punto attribuito, compila la relativa graduatoria di merito. Le attivita' collegiali relative sono descritte nel processo verbale redatto dal membro designato dal presidente a svolgere le funzioni di segretario, conformemente al modello e ai relativi allegati previsti con decreto del Ministro della difesa. 5. In caso di valutazione per rinnovazione di giudizio di avanzamento annullato dal giudice amministrativo o dal Capo dello Stato in accoglimento di ricorso straordinario, i componenti della commissione prendono preliminarmente conoscenza dei motivi dell'annullamento della relativa sentenza o del parere emesso sul ricorso straordinario dal Consiglio di Stato. Dell'avvenuta presa di conoscenza e' dato atto nel verbale di seduta. 6. Se la commissione ha ritenuto di sentire taluno dei superiori gerarchici del valutando ai sensi dell'articolo 1032, comma 3, del codice, le dichiarazioni rese devono risultare dal verbale di seduta. 7. Il processo verbale, comprensivo della graduatoria di merito, e' sottoscritto da tutti i membri che hanno partecipato all'adunanza ed e' sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa, unitamente agli elenchi degli ufficiali giudicati rispettivamente idonei e non idonei, ai sensi dell'articolo 1064 del codice.». - Si riporta il testo dell'articolo 1078 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 1078 (Determinazione delle vacanze organiche per i gradi di ufficiale). - 1. Determinano vacanze organiche: a) le promozioni; b) le cessazioni dal servizio permanente; c) i trasferimenti in altro ruolo; d) i collocamenti in soprannumero agli organici; e) i decessi. 2. Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano le cause che le hanno determinate nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) e per la lettera e) dal giorno successivo a quello del decesso.». |
| Art. 9
Delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione delle professionalita' dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive fissate dall'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; b) revisione, secondo criteri di efficienza e organicita', degli strumenti finalizzati al progressivo raggiungimento, entro il 2033, delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; c) previsione di un incremento organico, da realizzare compatibilmente con il conseguimento dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, non superiore a 10.000 unita', di volontari in ferma prefissata iniziale nonche' di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamita' e in situazioni di straordinaria necessita' e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento; d) istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato, non superiore a 10.000 unita' di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorita' militari individuate con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi previsti dall'articolo 887, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero in forma complementare e in attivita' in campo logistico nonche' di cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalita' di funzionamento, nonche' lo stato giuridico militare e le modalita' di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale; e) previsione della possibilita', per i volontari in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi; f) previsione di iniziative, nell'ambito delle risorse umane e strumentali assegnate a legislazione vigente, per ridefinire la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, compreso quello relativo a operazioni cibernetiche, attivita' di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonche' mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa; g) revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione, prevedendo: 1) l'adeguamento delle strutture e delle risorse strumentali anche per l'utilizzazione a supporto del Servizio sanitario nazionale, definendone le modalita'; 2) la possibilita', per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attivita' libero-professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni; h) istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validita' in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonche', per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare per le materie di sua competenza. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni. 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalita' e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. 4. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'articolo 798, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 798 (Dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e' fissata a 150.000 unita'.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2013, n. 13: «Art. 4 (Disposizioni in materia contabile e finanziaria). - 1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, al fine di incrementare l'efficienza operativa dello strumento militare nazionale, la flessibilita' di bilancio e garantire il miglior utilizzo delle risorse finanziarie: a) - c) (omissis); d) nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono accertati i risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria. Detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, affluiscono mediante apposite variazioni di bilancio, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, unitamente alle maggiori entrate non soggette a limitazioni ai sensi della legislazione vigente riferite ad attivita' di pertinenza del Ministero della difesa non altrimenti destinate da disposizioni legislative o regolamentari. Alla ripartizione delle disponibilita' dei predetti fondi, fermo restando il divieto di utilizzare risorse in conto capitale per il finanziamento di spese correnti, si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa;». - Si riporta il testo dell'articolo 887 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 887 (Riserva). - 1. La categoria della riserva e' composta dai militari che cessano dal servizio permanente o che vi transitano dalla categoria dell'ausiliaria. 2. I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.». - Si riporta il testo dell'articolo 24 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2018, n. 17: «Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)).- 1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi piu' urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. 2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o piu' deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attivita' di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. 3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile per non piu' di ulteriori 12 mesi. 4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo. 5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni gia' emanate nella vigenza dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati. 7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile. 8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile. 9. Le Regioni, nei limiti della propria potesta' legislativa, definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).». - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.: «Art. 17(Copertura finanziaria delle leggi). - 1. (omissis). 2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessita' della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.». |
| Art. 10
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 della presente legge, pari a euro 137.938 per l'anno 2022, euro 46.353.382 per l'anno 2023, euro 45.733.408 per l'anno 2024, euro 46.127.349 per l'anno 2025, euro 131.525.166 per l'anno 2026, euro 131.551.648 per l'anno 2027, euro 131.557.372 per l'anno 2028, euro 131.529.544 per l'anno 2029, euro 131.566.912 per l'anno 2030, euro 131.572.637 per l'anno 2031, euro 131.544.808 per l'anno 2032, euro 131.582.177 per l'anno 2033, euro 180.786.713 per l'anno 2034, euro 180.883.922 per l'anno 2035, euro 184.153.402 per l'anno 2036, euro 184.159.126 per l'anno 2037, euro 188.043.919 per l'anno 2038, euro 188.081.288 per l'anno 2039, euro 188.200.993 per ciascuno degli anni 2040 e 2041, euro 189.256.667 per l'anno 2042 ed euro 191.085.984 annui a decorrere dall'anno 2043, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, comprensivo delle risorse accertate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244. 2. In relazione alla riduzione di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2022, le consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono definite in modo tale da assicurare un livello di spesa non superiore a quello derivante dalle consistenze di cui alla tabella 2 annessa al decreto del Ministro della difesa 4 novembre 2021, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 35 del 20 dicembre 2021. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 agosto 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 619 (Fondi in conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 307, comma 5, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge di stabilita' in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al predetto articolo, comma 2. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attivita' di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del comma 4 dell'articolo medesimo. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai proventi di cui al presente comma non si applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa. 2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 545, comma 1, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al citato articolo 307, comma 2.». - Per il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, si rimanda nelle note all'articolo 9. |
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