IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Visto il comma 1, dell'art. 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni; Visto il comma 2, dell'art. 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il piano degli indicatori, che e' parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica ed e' divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale; Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede un Piano degli indicatori di bilancio tra gli strumenti di programmazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali; Visto il comma 4, dell'art. 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che il sistema comune di indicatori di risultato delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, e' definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e che l'adozione del Piano e' obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione del relativo decreto. Richiamato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 che, ai sensi del richiamato art. 18-bis del decreto legislativo n. 118/2011, ha definito il sistema comune di indicatori di risultato delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali; Considerato che, con riferimento al citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 si rende opportuno revisionare le modalita' di calcolo previste dagli indicatori 1.1, 10.3 di cui all'allegato n. 1, dagli allegati 1.1 e 12.4 di cui all'allegato n. 2, dagli indicatori 1.1 e 9.3 di cui all'allegato n. 3, nonche' dagli indicatori 1.1 e 11.4 di cui all'allegato n. 4, considerando, nella definizione dei suddetti indicatori, insieme alle entrate correnti anche le entrate in conto capitale destinate al recupero di maggiori quote di disavanzo; Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 20 luglio 2022;
Decreta:
Articolo unico Aggiornamento del piano degli indicatori di bilancio delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
1. Gli indicatori 1.1 e 10.3 di cui all'allegato n. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 e gli indicatori 1.1. e 12.4 di cui all'allegato n. 2 del medesimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono modificati prevedendo al denominatore anche le entrate in conto capitale destinate al ripiano del disavanzo. 2. Gli indicatori 1.1 e 9.3 di cui all'allegato n. 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 e gli indicatori 1.1 e 11.4 di cui all'allegato n. 4 del medesimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono modificati prevedendo al denominatore anche le entrate in conto capitale destinate al ripiano del disavanzo. 3. Le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano ed i loro organismi ed enti strumentali adottano gli allegati al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 concernente il piano degli indicatori di bilancio delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali in contabilita' finanziaria, aggiornati alle modifiche previste dai commi 1 e 2, a decorrere dall'esercizio 2023, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2022 e al bilancio di previsione 2023-2025. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 agosto 2022
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