Gazzetta n. 190 del 16 agosto 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI |
DECRETO 30 giugno 2022 |
Modifiche, a seguito dell'entrata in vigore il 18 novembre 2021 della comunicazione della Commissione n. C (2021) 8442, al decreto 25 giugno 2021, recante: «Misure compensative per imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico». |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 85, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», come modificato dall'art. 1, comma 649, legge 30 dicembre 2020, n. 178; Visto il decreto interministeriale (MIMS/MEF) n. 262 del 25 giugno 2021, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 21 luglio 2021 con n. 2462 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Supplemento ordinario - n. 191 dell'11 agosto 2021, con cui si e' data attuazione a quanto previsto dall'art. 85, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104; Visto l'art. 7, comma 6-quater, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, (decreto «Sostegni - bis») recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106; Vista la comunicazione della Commissione n. C (2021) 8442 del 18 novembre 2021 «Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine»; Visto il fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai sensi dell'art. 85, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 104/2020, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di linea non soggetti a obblighi di servizio pubblico, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; Visto l'art. 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in base al quale, al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto, inter alia, dall'art. 85, comma 1, del predetto decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e' consentita la conservazione delle risorse in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo; Vista la decisione SA.62718 C_2021 3944 della Commissione dell'Unione europea, in ordine alla conformita' degli aiuti di Stato ammontanti a 20 milioni di euro previsti dall'art. 85, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 104/2020, con la comunicazione della Commissione (C (2020) 1863) «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19», adottato il 19 marzo 2020 come modificata con la comunicazione C (2021) 564 del 28 gennaio 2021; Vista la decisione SA.100126 C_2021/N 7990 del 4 novembre 2021 della Commissione dell'Unione europea «COVID-19: aiuti al trasporto su strada di passeggeri (modifica di SA.62718)», in ordine alla conformita' dell'incremento di cinque milioni di euro degli aiuti di Stato, complessivamente ammontanti a venticinque milioni di euro, previsti dall'art. 85, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 104/2020, con la comunicazione della Commissione (C (2020) 1863) «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19», adottato il 19 marzo 2020 come modificata con la comunicazione C (2021) 564 del 28 gennaio 2021; Considerato che il punto 32 della comunicazione della Commissione n. C (2021) 8442 del 18 novembre 2021 -sesta modifica del quadro temporaneo-, per gli aspetti che interessano la misura di cui al decreto interministeriale (MIMS/MEF) n. 262 del 25 giugno 2021, ha modificato nel quadro temporaneo, sezione 3.1, punto 22, lettera a), il limite dell'importo complessivo dell'aiuto per impresa ammissibile, portandolo da 1,8 milioni di EUR a 2,3 milioni di EUR; Considerato che il punto 33 della comunicazione della Commissione n. C (2021) 8442 del 18 novembre 2021 -sesta modifica del quadro temporaneo-, per gli aspetti che interessano la misura di cui al decreto interministeriale (MIMS/MEF) n. 262 del 25 giugno 2021, ha modificato nel quadro temporaneo, sezione 3.1, punto 22, lettera d), il limite temporale per la concessione degli aiuti di Stato, portandolo dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022;
Decreta:
Art. 1
Modifica del decreto interministeriale n. 262 del 25 giugno 2021
1. Ai sensi della comunicazione della Commissione n. C (2021) 8442 del 18 novembre 2021 - sesta modifica del quadro temporaneo, l'ottavo capoverso delle premesse del decreto interministeriale n. 262 del 25 giugno 2021 le parole «con la comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti «con la comunicazione della Commissione (C (2021) 8442)». 2. Ai sensi della comunicazione della Commissione n. C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 -sesta modifica del quadro temporaneo, il diciannovesimo capoverso delle premesse del decreto interministeriale n. 262 del 25 giugno 2021 le parole «entro e non oltre il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «entro e non oltre il 30 giugno 2022». 3. Ai sensi del punto 32 della comunicazione della Commissione n. C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 - sesta modifica del quadro temporaneo, all'art. 2, comma 2, primo periodo, del decreto interministeriale n. 262 del 25 giugno 2021 le parole «entro il limite di 1.800.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «entro il limite di 2.300.000 euro». 4. Ai sensi del punto 32 della comunicazione della Commissione n. C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 - sesta modifica del quadro temporaneo, all'articolo 2, comma 5, del decreto interministeriale n. 262 del 25 giugno 2021 le parole «Qualora l'importo attribuibile ad un'impresa ai sensi del comma 1 sia superiore a 1.800.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «Qualora l'importo attribuibile ad un'impresa ai sensi del comma 1 sia superiore a 2.300.000 euro». 5. Ai sensi della comunicazione della Commissione n. C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 - sesta modifica del quadro temporaneo, all'art. 5, comma 2, del decreto interministeriale n. 262 del 25 giugno 2021 le parole «comunicazione della Commissione (C (2020) 1863)» sono sostituite dalle seguenti «comunicazione della Commissione (C (2021) 8442)». 6. Sono fatte salve, in ogni caso, gli atti e le attivita' istruttorie posti in essere con il decreto interministeriale n. 262 del 25 giugno 2021. |
| Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 2022
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 2183 |
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