Gazzetta n. 190 del 16 agosto 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025
DECRETO 12 agosto 2022
Avvio della procedura per la Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la «Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente» del Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale e del relativo Rapporto ambientale. Individuazione dell'autorita' competente alla VAS. (Decreto n. 1).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DI GOVERNO PER IL GIUBILEO
DELLA CHIESA CATTOLICA

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», in carica fino al 31 dicembre 2026;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato nominato Commissario straordinario di Governo al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;
Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario di Governo limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed, in particolare:
la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152/2006;
Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la «Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente» che, come disposto all'art. 1, ha quale obiettivo quello «di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale» c.d. «Codice ambientale», di recepimento ed attuazione:
a) della su richiamata direttiva 2001/42/CE;
b) della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
Considerato che il su richiamato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, c.d. «Codice ambientale», stabilisce:
all'art. 6, comma 1, che «la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale»;
all'art. 6, comma 2, che «Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente, per i settori (omissis) della gestione dei rifiuti e delle acque, (omissis) e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto»;
all'art. 9, comma 1, che «Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
che la «Valutazione ambientale strategica» e' disciplinata al titolo II del Codice ambientale, laddove l'art. 11, recita:
al comma 1 che «La valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorita' procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita' (limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'art. 6, commi 3 e 3-bis));
b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio»;
al comma 3 che «la fase di valutazione e' effettuata anteriormente all'approvazione del piano (omissis) e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso.», al fine di garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano siano presi in considerazione durante l'elaborazione dello stesso e prima della sua approvazione;
al comma 4 che «la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni»;
al comma 5 che «la VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge»;
Visto il Programma nazionale di gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale n. 257 del 24 giugno 2022 del Ministero per la transizione ecologica, con valenza per gli anni dal 2022 al 2028, che costituisce una forte innovazione nella disciplina della pianificazione della gestione dei rifiuti, fissando i macro-obiettivi, definendo i criteri e le linee guida strategiche che le regioni e le province autonome seguono nella predisposizione dei piani regionali di gestione dei rifiuti e che rappresenta uno strumento di indirizzo e supporto della pianificazione regionale della gestione dei rifiuti, volto a garantire la rispondenza dei criteri di pianificazione agli obiettivi della normativa comunitaria, nonche' la sostenibilita', l'efficienza, efficacia, ed economicita' dei sistemi di gestione dei rifiuti in tutto il territorio nazionale, in coerenza con gli obiettivi di coesione territoriale;
Considerato altresi' che il Codice ambientale dispone all'art. 199, comma 1, che «Le regioni, sentite le province, i comuni (...) predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. L'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo e si applica la procedura di cui alla parte II del presente decreto in materia di VAS»;
Il predetto art. 199, al comma 3, stabilisce che «I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:
a) l'indicazione del tipo, quantita' e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, (...);
d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacita' dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;
e) l'indicazione delle politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 195, comma 1, lettera m)»;
che la Regione Lazio, con deliberazione del 2 agosto 2019, n. 592, ha adottato la proposta di «Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio», comprensivo del rapporto ambientale ai fini della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), di cui al Codice ambientale;
che la Regione Lazio ha approvato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 27/1998, con deliberazione del consiglio regionale del 5 agosto 2020, n. 4, il «Nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio 2019-2025», quale aggiornamento del precedente Piano di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 4 del 18 gennaio 2012, n. 14;
che il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRG), che concorre all'attuazione dei programmi comunitari di sviluppo sostenibile, rappresenta lo strumento di pianificazione attraverso il quale la Regione Lazio definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonche' di gestione dei siti inquinati da bonificare;
che il Codice ambientale dispone al comma 1 dell'art. 198 che «I comuni concorrono, nell'ambito delle attivita' svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200 e con le modalita' ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani» ed al comma 2 che gli stessi «concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti»;
con deliberazione del 13 maggio 2021, n. 44 l'Assemblea capitolina ha approvato il «Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 5 marzo 2010, n. 169, recante «Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. "Disposizioni operative in merito alle procedure di VAS"»;
Vista l'ordinanza n. 3 del 4 agosto 2022, prot. n. 64, del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, relativa alla proposta del Piano dei rifiuti di Roma Capitale e all'avvio entro il 12 agosto 2022 della procedura per la Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la «Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente» e presa d'atto della proposta del «Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale»;
Ritenuto:
di sottoscrivere la convenzione di avvalimento di cui all'art. 13 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni nella legge n. 91/2022, tra il Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 e la Citta' metropolitana di Roma Capitale volta ad individuare il Dipartimento III ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia - aree protette della Citta' metropolitana stessa quale struttura competente ratione materiae a fornire il supporto tecnico/amministrativo per l'espletamento delle competenze di cui al su citato art. 13, comma 1;
di dare avvio alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, ai fini dell'approvazione del Piano di Gestione dei rifiuti Roma Capitale e del relativo rapporto ambientale, ai sensi di quanto disposto dagli art. 11-18 del Codice ambientale, comprensiva di:
elaborazione del rapporto ambientale;
svolgimento di consultazioni;
valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
decisione;
informazione sulla decisione;
monitoraggio;
che la fase di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, cd «scoping», preliminare all'elaborazione del rapporto ambientale, e' stata effettuata riferendosi ai criteri adottati dalla Regione Lazio, con determinazione della Direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti n. G01999 del 22 febbraio 2019, in occasione dell'approvazione del rapporto preliminare di Valutazione ambientale strategica (VAS), ai fini dell'aggiornamento del proprio Piano di gestione dei rifiuti;
che, pertanto, il dettaglio delle informazioni e valutazioni del contesto ambientale e delle relazioni causa-effetto con le azioni di piano, incluse nel rapporto ambientale relativo al Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale, ha adottato i criteri forniti nel documento di «scoping» approvato dalla Regione Lazio, con la su richiamata determinazione n. G01999/2019;
Atteso:
che i criteri indicati dalla Regione Lazio nel suddetto documento di «scoping» verranno utilizzati dall'autorita' procedente e dalla nominanda autorita' competente per l'individuazione dei soggetti da coinvolgere nel percorso di consultazione sul Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale e sul relativo rapporto ambientale;
che il Commissario straordinario individua nel Dipartimento III ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia - aree protette, la struttura tecnica preposta della Citta' metropolitana di Roma Capitale, l'autorita' competente ai sensi degli articoli 11 e seguenti del codice ambientale;
Dato atto della visione ed approvazione della seguente documentazione di cui all'art. 13 del codice ambientale:
proposta del Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale;
rapporto ambientale;
sintesi non tecnica;
avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'art. 14, comma 1 del codice ambientale;
che il Commissario straordinario di Governo svolge le funzioni di autorita' procedente di cui all'art. 11, comma 1, del Codice ambientale;
Ritenuto altresi' in qualita' di autorita' procedente:
1) di dare avvio alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sul Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale e sul relativo rapporto ambientale;
2) di trasmettere all'Autorita' competente, la seguente documentazione in formato elettronico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del Codice ambientale:
proposta del Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale;
rapporto ambientale;
sintesi non tecnica;
avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'art. 14, comma 1 del Codice ambientale;
3) di aprire le pubbliche consultazioni ai sensi dell'art. 14 del Codice ambientale sulla proposta di Piano rifiuti di Roma Capitale e sul relativo rapporto ambientale;
4) di disporre, a tal fine, la pubblicazione della proposta di Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale e del relativo rapporto ambientale sul sito istituzionale di Roma Capitale nella specifica sezione «Commissario straordinario di Governo» - competenze in materia di rifiuti ai sensi del decreto-legge n. 50/2022, convertito modificazioni nella legge n. 91/2022, di cui al seguente link: https://www.comune.roma.it/web/it/commissario-straordinario-di-govern o-per-il-giubileo.page nonche' sul sito istituzionale della Citta' metropolitana di Roma Capitale al seguente link: https://www.cittametropolitanaroma.it/
5) di disporre la pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - di avvio della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) sul Piano rifiuti di Roma Capitale e sul relativo rapporto ambientale;
6) di disporre che eventuali osservazioni e contributi sulla proposta di Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale e sul relativo rapporto ambientale dovranno pervenire al Dipartimento III ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia - aree protette tramite PEC al seguente indirizzo: vaspianorifiutiroma@pec.cittametropolitanaroma.it entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - dell'avviso di cui al precedente punto 5);
Per quanto espresso in premessa e nei considerata, il Commissario straordinario;

Dispone
di individuare il Dipartimento III ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia - aree protette della Citta' metropolitana di Roma Capitale, nella persona del direttore pro tempore del Dipartimento, dott.ssa Rosanna Capone, quale autorita' competente per la Valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano rifiuti di Roma Capitale e del relativo rapporto ambientale;

Decreta:

1) L'avvio alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sul Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale e sul relativo rapporto ambientale.
2) L'apertura delle pubbliche consultazioni ai sensi dell'art. 14 del codice ambientale sulla proposta di Piano rifiuti di Roma Capitale e sul relativo rapporto ambientale;
3) La pubblicazione della proposta di Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale e del relativo rapporto ambientale sul sito istituzionale di Roma Capitale nella specifica sezione «Commissario straordinario di Governo» - competenze in materia di rifiuti ai sensi del decreto-legge n. 50/2022, convertito modificazioni nella legge n. 91/2022, di cui al seguente link: https://www.comune.roma.it/web/it/commissario-straordinario-di-govern o-per-il-giubileo.page nonche' sul sito istituzionale della Citta' metropolitana di Roma Capitale al seguente link: https://www.cittametropolitanaroma.it/
4) La pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - di avvio della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) sul Piano rifiuti di Roma Capitale e sul relativo rapporto ambientale.
5) Di trasmettere all'autorita' competente la seguente documentazione in formato elettronico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del Codice ambientale:
proposta del Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale;
rapporto ambientale;
sintesi non tecnica;
avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'art. 14, comma 1 del Codice ambientale;
6) Di disporre che eventuali osservazioni e contributi sulla proposta di Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale e del relativo rapporto ambientale dovranno pervenire al Dipartimento III ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia - aree protette, tramite PEC al seguente indirizzo: vaspianorifiutiroma@pec.cittametropolitanaroma.it entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - dell'avviso di cui al precedente punto 4).
Il presente decreto e' immediatamente efficace ed e' pubblicato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».
Roma, 12 agosto 2022

Il Commissario
straordinario di Governo
per il Giubileo
della Chiesa Cattolica
Gualtieri
Il direttore
del Dipartimento ciclo dei rifiuti di Roma Capitale
Giacomelli