Gazzetta n. 191 del 17 agosto 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2022, n. 120 |
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; Viste le disposizioni degli articoli 226, 227 e 229 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Viste le disposizioni dell'articolo 227 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalita' di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 27 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 2019, relativo all'«Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2019-2021, riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, "Triennio economico e normativo 2016-2018"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018 n. 48, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 97, recante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"»; Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio 2019-2021, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 22 febbraio 2022, dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: FNS CISL; UIL PA VV.F.; FP CGIL VV.F.; CONFSAL VV.F.; AP VV.F.; CO.NA.PO; FEDERDISTAT VV. F. e F.C.; SI.N.DIR. VV.F. Visti l'articolo 1, commi 436, 437, 440, 441 e 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'articolo 1, commi 959 e 996, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 30, commi 7-quater e 7-quinquies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che dispongono in ordine al finanziamento del predetto accordo sindacale; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2020 di «Ripartizione delle risorse destinate all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo dei vigili del fuoco» di cui al suddetto articolo 1, comma 441, della legge n. 145 del 2018 per l'anno 2019 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021 di «Riparto del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI)» di cui al suddetto articolo 1, comma 441, della legge n. 145 del 2018 per ciascuno degli anni 2020 e 2021; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2022, con la quale e' stata approvata, ai sensi dell'articolo 229, comma 5, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio 2019-2021 e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli aspetti giuridici del rapporto di impiego, gli incrementi retributivi del trattamento economico fisso e continuativo e gli istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2019-2021. 2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al comma 1, al personale di cui al medesimo comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, una anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio 2022-2024, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del suddetto accordo. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.
NOTE Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse. - L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo degli articoli 226, 227 e 229 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante: «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249: «Art. 226(Ambito di applicazione). - 1. Nelle materie di negoziazione di cui all'articolo 228, i relativi aspetti del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale sono oggetto della procedura di negoziazione di cui all'articolo 229, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato "Vigili del fuoco e soccorso pubblico". 2. La disciplina derivante dal procedimento negoziale di cui al comma 1 ha durata triennale, sia per la parte economica sia per la parte normativa. 3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 228 e non disciplinate per il personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.» «Art. 227 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego.» «Art. 229 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 226, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 227 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. Il procedimento negoziale si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica. 2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentativita' accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 227, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino piu' del 50 per cento del dato associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate. 3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel Documento di economia e finanza (DEF) approvato dal Parlamento nella legge di bilancio. 5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti. 6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimita' sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.» - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2008, n. 12. - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e' pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168. - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2011, n. 25. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018 n. 42, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco "Triennio economico e normativo 2016-2018"» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2018, n. 100. - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018 n. 48, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2018, n. 110. - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante: «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144. - Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 6 novembre 2018, n. 258. - Si riporta il testo dei commi 436, 437, 440, 441 e 442 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»: «436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.» «437. Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» «440. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si da' luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione: a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019; b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalita' e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento.» «441. Fermo restando quanto previsto dal comma 440, lettera a), in relazione alla specificita' della funzione e del ruolo del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al comma 436, l'importo di 210 milioni di euro puo' essere destinato, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonche' ai trattamenti economici accessori, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo annuale di cui al primo periodo e' destinato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021.» «442. In relazione alla specificita' delle funzioni e delle responsabilita' dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' autorizzata la spesa di 19.066.908 euro da destinare all'incremento di: a) 9.422.378 euro delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate, di un importo corrispondente a quello gia' previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018; b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95; c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42; d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66.» - Si riporta il testo del comma 127 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»: «127. All'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "1.425 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1.750 milioni" e le parole: "1.775 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "3.375 milioni".» - Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»: «Art. 20 (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente decreto, la quale reca gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3, rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 le misure dello stipendio tabellare, delle indennita' di rischio e mensile, dell'assegno di specificita' e della retribuzione di rischio e di posizione quota fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della tabella C di cui al comma 1, costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "due". 3. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio, connesse all'attivita' di soccorso tecnico urgente e alle ulteriori attivita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' al correlato addestramento operativo, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246 e dall'articolo 8-ter del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e' incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022. 4. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022. 5. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennita' spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, le risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate: a) per il settore aeronavigante, di euro 1.161.399 per l'anno 2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022; b) per il settore dei sommozzatori, di euro 400.153 per l'anno 2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022; c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare, di euro 552.576 per l'anno 2021 e di euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022. 6. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonche' al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che matura nell'anno 2021 un'anzianita' di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, e' corrisposto un assegno una tantum di euro 300. Al medesimo personale che matura nell'anno 2022 un'anzianita' di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, e' corrisposto un assegno una tantum di euro 400. 7. In relazione alla specificita' delle funzioni e delle responsabilita' dirigenziali connesse alle esigenze in materia di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato: a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021 e di euro 363.938 a decorrere dal 1° gennaio 2022; b) per la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1° gennaio 2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1° gennaio 2022. 8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7 il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato: a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021 e di euro 100.371 a decorrere dal 1° gennaio 2022; b) per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1° gennaio 2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio 2022. 9. Per il potenziamento dell'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttivita' del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 e di euro 3.390.243 a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche per il finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 10. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quelli del personale appartenente alle Forze di polizia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennita' di rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, e' riassorbita nelle nuove misure previste per l'indennita' di rischio e indicate nella relativa tabella C di cui al comma 1. 11. Per le medesime finalita' di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, i fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2020, dalle risorse, indicate nell'allegato B al presente decreto. Gli incrementi di cui ai suddetti commi nonche' quelli riportati nell'allegato B sono al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. 12. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si interpreta nel senso che al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31 dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli 124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 13. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione del presente articolo consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto della suddetta applicazione, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici. 14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro 120 milioni per l'anno 2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 3,161 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,6 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con successivi provvedimenti normativi, nel limite di spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede alla valorizzazione del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche attraverso nuove modalita' assunzionali di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 15. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai fini previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data. 16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.» - Si riporta il testo del comma 133 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»: «133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui.» - Si riporta il testo dei commi 959 e 996 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»: «959. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.» «996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, svolti dal personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dall'anno 2021, e' istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, agli istituti normativi e ai trattamenti economici accessori.» - Si riporta il testo dei commi 7-quater, 7-quinquies dell'articolo 30 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, con modificazioni: «7-quater. In relazione alla specificita' del ruolo prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e ai peculiari compiti svolti dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la spesa di 77 milioni di euro annui, destinata al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021.» «7-quinquies. Per le medesime finalita' di cui al comma 7-quater: a) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 996 e' sostituito dal seguente: "996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, svolti dal personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dall'anno 2021, e' istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, agli istituti normativi e ai trattamenti economici accessori"; b) all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo"; 2) al comma 6, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo".» - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2020 di «Ripartizione delle risorse destinate all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo dei vigili del fuoco» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2020, n. 133. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2021 di «Riparto del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI)» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2021, n. 294.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 228, del citato decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 228 (Materie di negoziazione). - 1. Formano oggetto del procedimento negoziale: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario e quello correlato all'attribuzione di posizioni organizzative del personale appartenente ai ruoli direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati; b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; d) il tempo di lavoro e l'orario di lavoro; e) il congedo ordinario e straordinario; f) la reperibilita'; g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; h) i permessi brevi per esigenze personali; i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa; l) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita' socio-assistenziali del personale; m) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale; n) le procedure di raffreddamento dei conflitti; o) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; p) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli. 2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 226 possono essere utilizzati dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 136, nei limiti spettanti ad invarianza di costi per l'amministrazione. |
| Art. 2
Nuovi stipendi
1. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2019 dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, sono incrementati delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:
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2. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementati delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:
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3. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementati delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:
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4. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2020 e 2021 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020. 5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 6. I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono l'elemento provvisorio della retribuzione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 440, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127: «Art. 5 (Modifiche al Titolo VI del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217). - 1. Il Titolo VI del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituito dal seguente: «Titolo VI (Norme di inquadramento, concorsi straordinari e disposizioni economico-finanziarie). - Capo I (Norme di inquadramento). - Art. 245 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco). - 1. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco. 2. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto. 3. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto. 4. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 5. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 6. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore. 7. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore. 8. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 9. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, al quale e' stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 11. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Art. 246 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto). - 1. Il personale con la qualifica di capo squadra e' inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra. 2. Il personale con la qualifica di capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra esperto. 3. Il personale con la qualifica di capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4. 4. Il personale con la qualifica di capo reparto e' inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto. 5. Il personale con la qualifica di capo reparto esperto e' inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto". 6. Il personale con la qualifica di capo reparto esperto al quale e' stato attribuito uno scatto convenzionale e' inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto". 7. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 8. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2 e 4, conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Art. 247 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori antincendi). - 1. Il personale con la qualifica di vice ispettore antincendi e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi. 2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi. 3. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto. 4. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto. 5. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 6. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 7. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8. 8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi coordinatore. 9. Il personale con le qualifiche di sostituto direttore antincendi capo e di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto" e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Art. 248 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei pilota di aeromobile e del ruolo degli specialisti di aeromobile). - 1. Il personale in possesso del brevetto di pilota di aeromobile o del brevetto di specialista di aeromobile, gia' in servizio presso i reparti volo e gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo e il soccorso tecnico del Dipartimento, e' inquadrato, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, anche in sovrannumero, nelle qualifiche dei ruoli dei piloti di aeromobile e degli specialisti di aeromobile. 2. Il personale che riveste la qualifica di: a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco o di specialista di aeromobile vigile del fuoco; b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto; c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto; d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore; g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore; h) vigile del fuoco coordinatore, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; i) vigile del fuoco coordinatore, al quale e' stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 3. Il personale che riveste la qualifica di: a) capo squadra e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo squadra o di specialista di aeromobile capo squadra; b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo squadra esperto o di specialista di aeromobile capo squadra esperto; c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui alla lettera d); d) capo reparto e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile capo reparto; e) capo reparto esperto e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto"; f) capo reparto esperto al quale e' stato attribuito uno scatto convenzionale e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto". 4. Il personale che riveste la qualifica di: a) vice ispettore antincendi e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore o di specialista di aeromobile ispettore; b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore o di specialista di aeromobile ispettore; c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista di aeromobile ispettore esperto; d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista di aeromobile ispettore esperto; e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista di aeromobile ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista di aeromobile ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore coordinatore o di specialista di aeromobile ispettore coordinatore. 5. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 6. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 7. Le disposizioni di inquadramento di cui al presente articolo si applicano anche al personale del Corpo nazionale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento in possesso, rispettivamente, del brevetto di pilota di aeromobile e del brevetto di specialista di aeromobile gia' in servizio presso i reparti volo e presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Art. 249 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B gia' impiegato nello specifico servizio operativo presso i reparti volo del Dipartimento, e' inquadrato, a domanda, ai sensi dei commi 2 e 3, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianita' nella medesima specializzazione. 2. Il personale che riveste la qualifica di: a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco; b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto; c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto; d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore; g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore; h) vigile del fuoco coordinatore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; i) vigile del fuoco coordinatore al quale e' stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 3. Il personale che riveste la qualifica di: a) capo squadra e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo squadra; b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo squadra esperto; c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al punto d); d) capo reparto e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto; e) capo reparto esperto e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto"; f) capo reparto esperto al quale e' stato attribuito uno scatto convenzionale e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto". 4. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, ai sensi del comma 5, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Tale personale presta servizio presso i reparti volo e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianita' nella medesima specializzazione. 5. Il personale che riveste la qualifica di: a) vice ispettore antincendi e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore; b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore; c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto; d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto; e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore coordinatore. 6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 7. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 5, lettere a), b), c), d) e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Art. 250 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli specialisti nautici di coperta e del ruolo degli specialisti nautici di macchina). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso del brevetto di specialista nautico di coperta o del brevetto di specialista nautico di macchina, gia' in servizio presso i distaccamenti portuali del Corpo nazionale, e' inquadrato, ai sensi dei commi 2 e 3, anche in sovrannumero, nelle qualifiche dei ruoli degli specialisti nautici di coperta e degli specialisti nautici di macchina. 2. Il personale che riveste la qualifica di: a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco; b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto; c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto; d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore; g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore; h) vigile del fuoco coordinatore, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; i) vigile del fuoco coordinatore, al quale e' stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 3. Il personale che riveste la qualifica di: a) capo squadra e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo squadra o di specialista nautico di macchina capo squadra; b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo squadra esperto o di specialista nautico di macchina capo squadra esperto; c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al punto d); d) capo reparto e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto; e) capo reparto esperto e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto"; f) capo reparto esperto al quale e' stato attribuito uno scatto convenzionale e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto". 4. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, in possesso del brevetto di specialista nautico di coperta o del brevetto di specialista nautico di macchina, e' inquadrato, a domanda, ai sensi del comma 5, nelle qualifiche dei ruoli degli specialisti nautici di coperta e degli specialisti nautici di macchina, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Tale personale presta servizio presso i distaccamenti portuali e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio nautico della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianita' nella medesima specializzazione. 5. Il personale che riveste la qualifica di: a) vice ispettore antincendi e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore o di specialista nautico di macchina ispettore; b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore o di specialista nautico di macchina ispettore; c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto; d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto; e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore coordinatore o di specialista nautico di macchina ispettore coordinatore. 6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 7. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 8. Il personale gia' in servizio presso i distaccamenti portuali di cui al comma 1 in possesso di entrambi i brevetti di specialista nautico di coperta e specialista nautico di macchina e' inquadrato, a domanda e previa valutazione dell'amministrazione, in uno dei due ruoli di cui al presente articolo, anche in soprannumero. Art. 251 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei sommozzatori). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso del brevetto di sommozzatore, gia' in servizio presso i nuclei sommozzatori del Corpo nazionale, e' inquadrato, ai sensi dei commi 2 e 3, anche in sovrannumero, nelle qualifiche del ruolo dei sommozzatori. 2. Il personale che riveste la qualifica di: a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco; b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto; c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto; d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore; g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore; h) vigile del fuoco coordinatore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; i) vigile del fuoco coordinatore al quale e' stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 3. Il personale che riveste la qualifica di: a) capo squadra e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo squadra; b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo squadra esperto; c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al punto d); d) capo reparto e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto; e) capo reparto esperto e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto"; f) capo reparto esperto al quale e' stato attribuito uno scatto convenzionale e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto". 4. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, in possesso del brevetto di sommozzatore, e' inquadrato, a domanda, ai sensi del comma 5, nelle qualifiche del ruolo dei sommozzatori, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Tale personale presta servizio presso i nuclei sommozzatori e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianita' nella medesima specializzazione. 5. Il personale che riveste la qualifica di: a) vice ispettore antincendi e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore; b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore; c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto; d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto; e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore coordinatore. 6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 7. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Art. 252 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli operatori e degli assistenti). - 1. Il personale con la qualifica di operatore e' inquadrato nella istituita qualifica di operatore. 2. Il personale con la qualifica di operatore tecnico, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di operatore. 3. Il personale con la qualifica di operatore tecnico, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di operatore esperto. 4. Il personale con la qualifica di operatore professionale, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di operatore esperto. 5. Il personale con la qualifica di operatore professionale, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella qualifica di operatore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 6. Il personale con la qualifica di operatore esperto, che abbia meno di sette anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di operatore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 7. Il personale con la qualifica di operatore esperto, che abbia maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di assistente, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8. 8. Il personale con la qualifica di assistente e' inquadrato nella istituita qualifica di assistente. 9. Il personale con la qualifica di assistente capo e' inquadrato nella istituita qualifica di assistente con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "capo". 10. Il personale con la qualifica di assistente capo al quale e' stato attribuito uno scatto convenzionale e' inquadrato nella istituita qualifica di assistente con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "capo". 11. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 12. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Art. 253 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori logistico-gestionali). - 1. Il personale con la qualifica di vice collaboratore amministrativo-contabile e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale. 2. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale. 3. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto. 4. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto. 5. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 6. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 7. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8. 8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore. 9. Il personale con le qualifiche di sostituto direttore amministrativo-contabile capo e di sostituto direttore amministrativo-contabile capo denominato "esperto", e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Art. 254 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori informatici). - 1. Il personale con la qualifica di vice collaboratore tecnico-informatico e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico. 2. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico. 3. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico esperto. 4. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico esperto. 5. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 6. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 7. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8. 8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico coordinatore. 9. Il personale con le qualifiche di sostituto direttore tecnico-informatico capo e di sostituto direttore tecnico-informatico capo denominato "esperto" e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Art. 255 (Inquadramento nelle qualifiche dei ruoli della banda musicale dei vigili del fuoco). - 1. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, impiegato in qualita' di orchestrale nella banda musicale del Corpo nazionale, e' inquadrato nella istituita qualifica di orchestrale. 2. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, impiegato in qualita' di maestro direttore nella banda musicale del Corpo nazionale, e' inquadrato nella istituita qualifica di maestro direttore. 3. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione degli scatti convenzionali, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza. 4. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2 conserva, ai fini del conseguimento degli scatti convenzionali, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza. Art. 256 (Inquadramento nella qualifica del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). - 1. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, impiegato in qualita' di atleta nel gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, e' inquadrato nella istituita qualifica di atleta. 2. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo, ai fini del conseguimento degli scatti convenzionali, conserva l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza. Art. 257 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi logistico-gestionali). - 1. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, e' inquadrato nella istituita qualifica di vice direttore logistico-gestionale. 2. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore logistico-gestionale. 3. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, collocandosi dopo il personale di cui ai commi 4 e 5. 4. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, collocandosi dopo il personale di cui al comma 5. 5. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale. 6. Il personale e' inquadrato secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 7. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Art. 258 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi informatici). - 1. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, e' inquadrato nella istituita qualifica di vice direttore informatico. 2. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore informatico. 3. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore informatico vicedirigente, collocandosi dopo il personale di cui ai commi 4 e 5. 4. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente informatico, collocandosi dopo il personale di cui al comma 5. 5. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente informatico. 6. Il personale e' inquadrato secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 7. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Capo II (Concorsi straordinari). - Art. 259 (Concorsi straordinari a direttore, direttore logistico-gestionale e direttore informatico). - 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono banditi i seguenti concorsi straordinari: a) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 25 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative di cui all'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso del titolo di studio e del titolo abilitativo di cui all'articolo 143; b) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 15 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore logistico-gestionale, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni logistico-gestionali di cui all'articolo 13-octies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed economico, da individuarsi con decreto di cui al comma 5; c) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore informatico, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni informatiche di cui all'articolo 13-octies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo informatico, da individuarsi con decreto di cui al comma 5. 2. Non e' ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che, nel triennio precedente la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 e' ammesso a frequentare corsi di formazione, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi, che si concludono con un esame finale. Il personale che abbia superato l'esame finale e' immesso, rispettivamente, nelle qualifiche di direttore, direttore logistico-gestionale e direttore informatico, permanendo nella qualifica di nuovo inquadramento per un periodo di sette anni e sei mesi. Nel caso di mancato superamento dell'esame di fine corso, il personale permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza. 4. L'assegnazione alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi, le classi di laurea magistrale prescritte per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri di formazione delle graduatorie finali, le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, dei relativi esami finali ed i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Art. 260 (Concorsi straordinari per primo dirigente). - 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono banditi i seguenti concorsi straordinari: a) concorso, per titoli ed esami, a cinque posti per l'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, riservato al personale inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali e nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del previgente ordinamento; b) concorso, per titoli ed esami, a un posto per l'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico, riservato al personale inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vicedirigente informatico che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi informatici e nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento; c) concorso, per titoli ed esami, a un posto per l'accesso alla qualifica di primo dirigente che espleta le funzioni di cui all'articolo 142, comma 4, riservato al personale con la qualifica di direttore vicedirigente di cui al titolo II, capo I, che abbia maturato nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi, nonche' al personale inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vicedirigente dei ruoli tecnico-professionali di cui al titolo II, capo II, che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e nei ruoli di provenienza del previgente ordinamento. 2. Non e' ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che, nel triennio precedente la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 e' ammesso a frequentare corsi di formazione, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi, che si concludono con un esame finale. Il personale che abbia superato l'esame finale e' immesso, rispettivamente, nelle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, primo dirigente informatico e primo dirigente con incarico di comunicazione in emergenza. Nel caso di mancato superamento dell'esame di fine corso, il personale permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza. 4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie finali, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione e dei relativi esami. Capo III (Disposizioni economico-finanziarie). - Art. 261 (Clausola di salvaguardia retributiva). - 1. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal presente decreto, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici. Art. 262 (Trattamento economico). - 1. Gli importi dello stipendio tabellare del personale del Corpo nazionale sono fissati nella tabella C, allegata al presente decreto.".» - Per il testo dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»: «10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.» - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalita' stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.» - Per il testo dell'articolo 1, comma 440, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, del presente decreto, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. Gli incrementi del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 del presente decreto hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario spettante al personale direttivo con le rispettive decorrenze ivi previste.
Note all'art. 3: Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»: «Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.» |
| Art. 4
Indennita' di rischio
1. Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementate degli importi mensili lordi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e rideterminati negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementate degli importi mensili lordi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e rideterminati negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementate degli importi mensili lordi, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, e rideterminati negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 2 e 3 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021. 5. Le misure mensili di cui ai commi 1, 2 e 3 sono corrisposte per tredici mensilita'. 6. Sono confermate le misure dell'indennita' di cui al comma 1 previste per l'anno 2019 dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 48.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 48, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego»: «2. Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 5
Indennita' mensile
1. Le misure vigenti dell'indennita' mensile per il personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementate degli importi mensili lordi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e rideterminati negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Le misure vigenti dell'indennita' mensile per il personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementate degli importi mensili lordi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e rideterminati negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Le misure vigenti dell'indennita' mensile per il personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementate degli importi mensili lordi, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, e rideterminati negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 2 e 3 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021. 5. Le misure mensili di cui ai commi 1, 2 e 3 sono corrisposte per tredici mensilita'. 6. Sono confermate le misure dell'indennita' mensile per l'anno 2019 previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 48.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 48: «2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il personale dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) mantiene l'anzianita' di servizio maturata nel Corpo forestale dello Stato anche ai fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al comma 1, in relazione alla continuita' delle funzioni svolte nelle posizioni di provenienza e di assegnazione successiva al transito.» |
| Art. 6
Effetti sugli assegni personali riassorbibili
1. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 4 e 5 del presente decreto costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 261 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 261 (Clausola di salvaguardia retributiva). - 1. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal presente decreto, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.» - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»: «5. Al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali compete, a decorrere dall'effettivo transito, l'assegno ad personam di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge.» |
| Art. 7
Posizioni organizzative
1. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal conferimento delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' attribuito un compenso parametrato in base alla graduazione di cui al decreto interministeriale adottato ai sensi degli articoli 198 e 222 del suddetto decreto legislativo, nelle misure da definirsi con apposito accordo integrativo nazionale. 2. A decorrere dal conferimento di cui al comma 1, si applica l'articolo 35, comma 2, del presente decreto. 3. Il conseguimento degli obiettivi affidati dal dirigente dell'ufficio e correlati all'incarico e' verificato con le procedure previste dal sistema di valutazione della performance individuale, definito dall'Amministrazione.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 199,199, 222 e 223 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 198 (Individuazione delle posizioni organizzative per il personale appartenente ai ruoli direttivi). - 1. Le posizioni organizzative, da conferire al personale direttivo del Corpo nazionale, sono individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, al fine di incrementare il livello di funzionalita' e di efficienza del Corpo nazionale e di razionalizzare il modello organizzativo delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno. Con il medesimo decreto viene stabilita la loro graduazione sulla base della rilevanza e dei livelli di responsabilita' connessi; sono individuate, altresi', quelle posizioni organizzative di particolare rilevanza che implicano la diretta responsabilita' del titolare nei confronti della figura di vertice della struttura. 2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione delle posizioni organizzative.» «Art. 199 (Conferimento delle posizioni organizzative per il personale direttivo). - 1. Le posizioni organizzative sono conferite al personale appartenente ai ruoli dei direttivi dai dirigenti responsabili delle strutture presso cui prestano servizio, in relazione alla qualifica rivestita, alle attitudini individuali, alla capacita' professionale, alla natura e alle caratteristiche degli incarichi da ricoprire e comunque sulla base di criteri generali previamente definiti con decreto del capo del Dipartimento. 2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico finalizzato all'attribuzione di una specifica posizione organizzativa e' determinata la durata della stessa che non puo' eccedere il termine di cinque anni. L'incarico e' rinnovabile. La preposizione del medesimo direttivo ad un determinato incarico non puo' avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Le posizioni organizzative sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.» «Art. 222 (Individuazione delle posizioni organizzative per il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti). - 1. Le posizioni organizzative da conferire ai direttivi aggiunti del Corpo nazionale sono individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, al fine di incrementare il livello di funzionalita' e di efficienza del Corpo nazionale e di razionalizzare il modello organizzativo delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno. Tali posizioni organizzative comportano l'individuazione delle specifiche funzioni di cui il titolare risponde nei confronti del responsabile dell'ufficio presso cui la stessa posizione organizzativa e' incardinata. Con il medesimo decreto sono individuate, altresi', le posizioni organizzative che implicano la diretta responsabilita' del titolare nei confronti della figura di vertice della struttura. 2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione delle posizioni organizzative.» «Art. 223 (Conferimento delle posizioni organizzative per il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti). - 1. Le posizioni organizzative sono conferite ai direttivi aggiunti dai dirigenti responsabili delle strutture presso cui prestano servizio, in relazione alle attitudini individuali, alla capacita' professionale, alla natura e alle caratteristiche degli incarichi da ricoprire, e comunque sulla base di criteri generali previamente definiti con decreto del capo del Dipartimento. 2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico finalizzato all'attribuzione di una specifica posizione organizzativa e' determinata la durata della stessa che non puo' eccedere il termine di cinque anni. L'incarico e' rinnovabile. La preposizione del medesimo direttivo ad un determinato incarico non puo' avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Le posizioni organizzative sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio. 3. Le posizioni organizzative non ricoperte dal personale direttivo di cui all'articolo 141, ad eccezione di quelle di natura vicariale, possono essere conferite al direttore coordinatore in servizio nella medesima struttura, qualora le procedure di mobilita' siano andate deserte e in presenza di eccezionali e temporanee esigenze di servizio.» |
| Art. 8
Alimentazione del Fondo di produttivita'
1. Per ciascun esercizio finanziario, il fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, e' alimentato stabilmente: a) dalle risorse con carattere di certezza e stabilita' derivanti da specifiche disposizioni normative o amministrative ovvero da disposizioni particolari attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle previste dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, che incrementano il fondo, con o senza effetti di trascinamento negli anni successivi; b) dall'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianita' del personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilita', che confluisce stabilmente nel Fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; c) dell'importo corrispondente alle indennita' di rischio e mensile, di cui gli articoli 4 e 5, non piu' corrisposte al personale cessato dal servizio compresa la quota di tredicesima mensilita' e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno. 2. Il fondo di cui al comma 1 e' altresi' annualmente incrementato da: a) i maggiori introiti dei proventi derivanti da servizi di prevenzione e vigilanza di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 1990, n. 335; b) gli introiti derivanti dall'effettuazione dei servizi di formazione e delle attivita' di controllo di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; c) gli introiti derivanti dai servizi svolti a seguito di convenzioni con amministrazioni o enti pubblici o privati; d) gli introiti derivanti dalle attivita' di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; e) le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 365, lettera c), ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; f) le somme derivanti dall'attuazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; g) gli importi corrispondenti ai ratei delle retribuzioni individuali di anzianita' e alle mensilita' residue delle indennita' di rischio e mensile, di cui gli articoli 4 e 5, nonche' agli importi corrispondenti alle mensilita' residue di eventuali assegni personali attribuiti a seguito di mobilita', transito o analoga forma di assegnazione da altre pubbliche amministrazioni ovvero a seguito di progressioni di carriera, del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilita' residue dopo la cessazione, e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici giorni; h) gli introiti previsti da altre disposizioni normative o amministrative ovvero attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che incrementano il fondo; i) gli ulteriori risparmi di gestione e spesa che, ai sensi di altre disposizioni normative o amministrative ovvero attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incrementano il fondo. 3. Gli introiti di cui al comma 2 e quelli derivanti dallo svolgimento di specifici incarichi da parte del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche per servizi istituzionali resi in conto terzi, affluiscono al fondo di cui al comma 1. 4. La costituzione del fondo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 avviene nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 5. Il fondo di cui al comma 1 e' incrementato rispettivamente di euro 91.982 di euro 26.169 e di euro 262.139 per gli anni 2019, 2020 e 2021 e di euro 631.190 dall'anno 2022.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007: «Art. 5 (Fondo di produttivita'). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 viene istituito il "Fondo di produttivita'" per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al cui finanziamento si provvede con l'assegnazione di quota parte delle risorse del Fondo di cui all'art. 47 del CCNL 24 maggio 2000 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999), come integrato da quota parte di quelle di cui all'art. 25 del CCNL 26 maggio 2004 (biennio economico 2002-2003) e dall'art. 5 del CCNL 7 dicembre 2005 (biennio economico 2004-2005), relativi al personale dei vigili del fuoco, nonche' da quota parte delle risorse per particolari servizi resi, determinate sulla base delle vigenti disposizioni. 2. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di 17.000 euro per l'anno 2007 e di 109.000 euro a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008. 3. Gli importi di cui al comma 2 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 4. L'utilizzo del predetto Fondo e' definito con le modalita' e i criteri di cui all'art. 48 del CCNL 24 maggio 2000 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998 1999), con esclusione delle lettere e) ed f), come integrato dall'art. 26 del CCNL 26 maggio 2004 (biennio economico 2002-2003), in sede di accordo integrativo nazionale previsto dall'art. 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ed in quanto compatibile con il medesimo decreto legislativo. 5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.» - Si riporta il testo del comma 2, lettera a) dell'articolo 17-bis del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97: «2. A decorrere dall'anno 2018, il fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, e' incrementato: a) dalle risorse del fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, destinate al personale inquadrato alla data di cui al comma 1 nei ruoli dei direttivi logistico-gestionali, dei direttivi informatici, dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative, nonche' nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettere a), b) e c);» - Si riporta il testo dell'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, recante: "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68»: «Art. 65 (Fondo per il miglioramento dei servizi). - 1. E' istituito un fondo alimentato dalla quota pari allo 0,65%(percento) della retribuzione complessiva dell'anno precedente, nonche' da una quota parte pari al 60%(percento) dei proventi derivanti da servizi di prevenzione e di vigilanza forniti dalla Amministrazione con prestazioni fuori degli orari di lavoro ordinari, straordinari e di turnazioni.» - Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»: «Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti). - 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalita' della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l'individuazione delle modalita' della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalita' delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. 3. Il datore di lavoro assicura, altresi', che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni gia' in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede e' definita mediante l'accordo di cui al comma 2. 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose. 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato. 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. 7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo. 7-bis. La formazione di cui al comma 7 puo' essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. 7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificita' della formazione nonche' l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attivita' formative devono essere svolte interamente con modalita' in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. 8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 9. I lavoratori incaricati dell'attivita' di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 11. Le modalita', la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attivita' di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalita' dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non puo' essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano piu' di 50 lavoratori. 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attivita' del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. 14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivita' di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo e' considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. 14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, e' riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalita' di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali e' documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.» - Il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante: «Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2015, n. 161. - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante: "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: «3. Negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro annui, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificita' dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, e' riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalita' applicative della stessa saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.» - Si riporta il testo del comma 365, lettera c) dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»: «365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': a) - b) (omissis) c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalita' ivi previste. Al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attivita' di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono altresi' destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuita' e stabilita', per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente gia' conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonche' una quota parte del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalita' di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.» - Si riporta il testo dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»: «Art. 43 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttivita'). - 1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonche' una migliore qualita' dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. 2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attivita' pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonche' eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune puo' inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonche' i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalita' tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilita' di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi cosi' ottenuti, pari al 5 per cento, e' destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilita' che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilita' di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalita', con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attivita' non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonche' ogni altra disposizione speciale in materia. 3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. Con uno o piu' regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri (165); i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unita' previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttivita' del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilita' che hanno effettuato la prestazione. 5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilita' amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La meta' degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unita' previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttivita' del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni culturali e ambientali l'importo che costituisce economia di bilancio e' pari allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo e' destinato ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttivita' del personale e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima amministrazione. 6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unita' previsionali di base "ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento), nonche' alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unita' previsionale di base "accordi ed organismi internazionali" (interventi), di pertinenza del centro di responsabilita' "Bilancio e affari finanziari". 7. Per le Amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le modalita' determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del "comparto Ministeri", ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.» |
| Art. 9
Utilizzo del Fondo di produttivita'
1. A valere sulle risorse del fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 continuano ad essere corrisposti gli emolumenti accessori previsti dalle vigenti disposizioni, ivi comprese le vigenti maggiorazioni orarie previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, da erogarsi nella misura corrente. 2. Nell'ambito delle risorse che compongono il fondo di cui al comma 1, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e all'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, sono destinate al finanziamento dei compensi di cui all'articolo 7 del presente decreto. Tali compensi sono altresi' finanziati dalla quota delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni per lavoro straordinario delle unita' di personale direttivo titolare di posizioni organizzative, a decorrere dal conferimento delle medesime. 3. Fino alla decorrenza di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto, le suddette disponibilita' sono destinate, nell'ambito delle procedure negoziali relative alla contrattazione integrativa, esclusivamente al personale di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le finalita' di cui al successivo comma 6. 4. Nell'ambito delle risorse che compongono il fondo di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, puo' essere destinata, mediante appositi accordi integrativi nazionali, all'incremento dei compensi di cui all'articolo 7, comma 1, nonche' al finanziamento di specifici emolumenti accessori correlati al miglioramento dell'efficienza e della funzionalita' dei servizi svolti dal personale dei ruoli direttivi non destinatario delle posizioni organizzative di cui all'articolo 7. 5. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e le responsabilita' del personale direttivo titolare di posizione organizzativa, al dipendente che ha svolto specifici incarichi o altre attivita' istituzionali specificamente remunerati e' corrisposta una quota del compenso maturato in base alla vigente disciplina, da definirsi con accordo integrativo nazionale in una misura ricompresa tra il 50 per cento e il 66 per cento dell'importo al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione. La rimanente quota dei compensi incrementa il fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007. 6. Le risorse di cui al comma 1, non destinate alle finalita' di spesa di cui ai commi precedenti, sono utilizzate per promuovere il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali, con la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato da definire mediante accordi integrativi nazionali per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nell'ambito delle suddette finalita', le suddette risorse sono utilizzate per: a) remunerare il maggiore impegno operativo nelle attivita' di soccorso tecnico urgente, compresi gli interventi connessi alle emergenze locali; b) sviluppare le attivita' progettuali di studio, ricerca, sperimentazione e formazione; c) remunerare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilita' ovvero assegnati per fronteggiare particolari situazioni di lavoro anche per la valorizzazione delle funzioni svolte dal personale dei ruoli tecnico-professionali; d) incentivare il personale impiegato in attivita' di specializzazione e in attivita' specialistiche di cui agli articoli 45 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 per il quale non sia previsto dalle norme legislative e contrattuali il riconoscimento di particolari emolumenti per l'esercizio delle funzioni di soccorso tecnico professionalizzato; e) compensare lo svolgimento di servizi di reperibilita' ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 65, comma 2, lettera d), e comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, ivi compresi quelli svolti dal personale titolare di posizioni organizzative di cui all'articolo 7. f) ulteriori incrementi della misura dei compensi di cui all'articolo 7 del presente decreto; g) ulteriori compensi finalizzati al conseguimento di obiettivi di efficienza e di efficacia dei settori tecnico-operativo e tecnico-professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsti da specifiche disposizioni normative o amministrative; h) ulteriori compensi previsti da specifiche disposizioni normative. 7. Le pertinenti previsioni del presente articolo si applicano al personale dei ruoli a esaurimento dei direttivi speciali di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, dalla suddetta decorrenza e fino al perfezionamento dell'efficacia degli accordi integrativi nazionali di cui ai commi 4 e 6, continuano ad applicarsi a tale personale, relativamente agli emolumenti accessori non aventi carattere di generalita' e natura fissa e continuativa, le previsioni concernenti il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 si veda nelle note all'articolo 8. - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L. 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato»: «Art. 6 (Indennita' di servizio notturno). - Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e agli operai dello Stato le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizi di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese fra le 22 e le 6, compete una indennita' oraria di servizio notturno di L. 100. L'indennita' per servizio notturno compete in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non e' cumulabile con i compensi per lavoro straordinario.» - Si riporta il testo dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-87, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo»: «Art. 101 (Indennita' notturne e festive). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987 la misura dell'indennita' oraria notturna e festiva spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' di L. 1.500. 2. Al personale in turno di servizio a Capodanno, Pasqua, 1° Maggio, Ferragosto e Natale l'indennita' di cui al comma precedente e' corrisposta in misura doppia.» - Si riporta il testo dell'articolo 17-bis del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97: «Art. 17-bis (Disposizioni economico-finanziarie). - 1. Dalla data del 1° gennaio 2018, le misure dello stipendio tabellare e delle indennita' di rischio e mensile del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissate nella tabella C, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della predetta tabella C costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 2. A decorrere dall'anno 2018, il fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, e' incrementato: a) dalle risorse del fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, destinate al personale inquadrato alla data di cui al comma 1 nei ruoli dei direttivi logistico-gestionali, dei direttivi informatici, dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative, nonche' nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettere a), b) e c); b) dalle risorse gia' destinate a remunerare il lavoro straordinario del personale interessato dal conferimento delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; c) dall'importo di euro 1.050.000 che, a decorrere dall'anno 2019, viene destinato al finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; per gli anni 2022 e 2023 detto incremento e' ridotto rispettivamente di euro 110.000 e di euro 290.000. A tali importi si aggiungono le risorse di cui alla lettera b). 3. A seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali straordinarie previste dall'articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la disponibilita' del fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, e' incrementata attingendo alle risorse del fondo di produttivita' di cui al comma 2, che viene ridotto di un importo corrispondente. 4. Le risorse di cui ai commi 2, lettere a) e b), e 3 sono determinate con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. A decorrere dall'anno 2018, le risorse destinate a finanziare le indennita' attribuite al personale inquadrato nei ruoli delle specialita' aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori sono incrementate dell'importo di euro 1.200.000. Per il solo anno 2018, gli accordi integrativi nazionali di cui agli articoli 140, comma 1, e 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli incrementi dei vigenti istituti retributivi accessori correlati alle suddette specialita'. A decorrere dall'anno 2019, il procedimento negoziale di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definisce: a) la nuova configurazione degli istituti retributivi volta a valorizzare l'impiego operativo, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonche' lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilita'; b) la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennita' specialistiche in godimento nei casi di indisponibilita' dal servizio per infermita', temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico. (31) 6. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2018, dalle risorse, indicate nell'allegato 1 al presente decreto, che residuano a seguito dall'attuazione degli interventi di revisione ordinamentale di cui al presente decreto.» - Per il testo dell'articolo 20, comma 9, del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo degli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si veda nelle note all'articolo 7. - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)»: «Art. 6 (Indennita' operativa per il soccorso esterno). - 1. A decorrere dall'anno 2010, la quota parte delle risorse di cui all'articolo 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pari ad euro 228.000, confluisce nel Fondo di produttivita' per il personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 per la corresponsione di specifiche indennita' operative ai fini della valorizzazione di una piu' efficace attivita' di soccorso pubblico.» - Per il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007 si veda nelle note all'articolo 8. - Si riporta il testo degli articoli 45 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante: «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»: «Art. 45 (Attivita' specialistiche). - 1. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 159 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, costituiscono specialita' del Corpo nazionale, in relazione al particolare impiego del personale specificamente preparato, le attivita' di soccorso tecnico specialistico espletate da: a) elicotteristi e piloti d'aereo; b) sommozzatori; c) nautici; d) radioriparatori. 2. Al personale di cui al comma 1, in possesso di brevetto o certificazione rilasciata dal Dipartimento a seguito del superamento di corso di formazione specialistica, e' rilasciato il libretto individuale di specialita'. 3. L'esercizio delle funzioni specialistiche determina il riconoscimento di specifiche indennita' sulla base di quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali. 4. Il personale specialista e' assegnato dal Dipartimento, per il tramite del competente comando provinciale, ai nuclei specialistici relativi alla specialita' posseduta.» «Art. 51 (Attivita' di specializzazione). - 1. Il personale del Corpo nazionale, oltre a svolgere tutte le attivita' istituzionali connesse alla qualifica di appartenenza, e' impiegato in interventi che richiedono una particolare specializzazione, sulla base delle direttive dell'Amministrazione ed e' direttamente responsabile delle manovre effettuate in virtu' delle specifiche abilitazioni conseguite. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le attivita' di specializzazione che, in relazione alle peculiari esigenze operative dell'Amministrazione e per assicurare l'attuazione di interventi, richiedono particolari tecniche e procedure operative, svolte dal Corpo nazionale. 3. La presenza in turno per l'esercizio delle funzioni connesse alla specializzazione posseduta determina il riconoscimento di strumenti incentivanti sulla base delle disposizioni vigenti.» - Si riporta il testo del comma 2, lettera d) e comma 3 dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 365 recante: "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68»: «2. Il fondo viene utilizzato: a) c) (omissis) d) per compensare la partecipazione a turni di reperibilita'; e) (omissis) 3. Le modalita' e i criteri di utilizzazione del fondo per le attivita' di cui al comma 2 sono definite in sede di contrattazione decentrata nazionale.» - Si riporta il testo dell'articolo 13-bis del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97: «Art. 13-bis (Istituzione di ulteriori ruoli ad esaurimento). - 1. In relazione alla soppressione di ruoli e qualifiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disposta nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, sono istituiti i seguenti ruoli, nei quali viene inquadrato il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative; b) ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista; c) ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche; d) ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti medici; e) ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi.» - Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007: «Art. 6 (Fondo di amministrazione). - 1. Il Fondo di amministrazione per il personale non direttivo e non dirigente, gia' costituito da quota parte delle risorse di cui all'art. 47 del CCNL 24 maggio 2000 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999), come integrato da quota parte di quelle di cui all'art. 25 del CCNL 26 maggio 2004 (biennio economico 2002-2003) e dall'art. 5 del CCNL 7 dicembre 2005 (biennio economico 2004-2005), relativi al personale dei vigili del fuoco, nonche' da quota parte delle risorse per particolari servizi resi, determinate sulla base delle vigenti disposizioni, e' incrementato dei seguenti importi: a) per l'anno 2007: euro 258.000; b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008: euro 5.210.000. 2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. L'utilizzo del predetto Fondo e' definito con le modalita' e i criteri di cui all'art. 48 del CCNL 24 maggio 2000 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999), con esclusione delle lettere e) ed f), come integrato dall'art. 26 del CCNL 26 maggio 2004 (biennio economico 2002-2003), in sede di accordo integrativo nazionale previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ed in quanto compatibile con il medesimo decreto legislativo. 4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.» |
| Art. 10
Trattamento di trasferta
1. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco inviato in missione, oltre alla normale retribuzione, compete: a) una indennita' di trasferta pari a: euro 20,66 per ogni periodo di ventiquattro ore di trasferta, ivi comprese le ore di viaggio; un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, ivi comprese le ore di viaggio, in caso di trasferte di durata inferiore alle ventiquattro ore o per le ore eccedenti le ventiquattro ore, in caso di trasferte di durata superiore alle ventiquattro ore; b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; c) un'indennita' supplementare pari al cinque per cento del costo del biglietto aereo e del dieci per cento del costo per treno e nave; d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi ovvero delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato, nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'amministrazione; e) il compenso per lavoro straordinario, laddove previsto e in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l'attivita' lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine, esclusivamente il tempo effettivamente lavorato, ivi compreso quello di conduzione dei mezzi di servizio, preventivamente autorizzata, con obbligo di sorveglianza e custodia del veicolo e di eventuali altri beni dell'amministrazione trasportati con esso. 2. Resta fermo che il personale, in occasione dello svolgimento di missioni all'interno del territorio nazionale, e' tenuto a fruire, per il vitto e per l'alloggio, delle apposite idonee strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Laddove dette strutture non siano esistenti e disponibili, previa attestazione dei dirigenti preposti alle sedi centrali e territoriali in cui e' svolta la missione e previa autorizzazione del dirigente che dispone l'invio in missione, e' riconosciuto al personale, sulla base di idonea documentazione: a) per le trasferte di durata non inferiore a otto ore compete solo il rimborso per un pasto nel limite attuale di euro 22,26; b) per le trasferte di durata superiore a dodici ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di complessivi euro 44,26, per i due pasti giornalieri; c) nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni, e' consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'. 3. Al personale inviato in trasferta a supporto di delegazioni ufficiali dell'amministrazione, indipendentemente dalla qualifica di appartenenza, spettano i rimborsi e le agevolazioni previsti per i componenti della predetta delegazione. 4. Le attivita' svolte in particolari situazioni operative che non consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, sono cosi' individuate, a titolo esemplificativo: a) attivita' di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza e di soccorso tecnico urgente; b) attivita' di riparazione e controllo urgente di impianti e apparecchiature; c) attivita' di esercitazione o che comportino imbarchi immediati su mezzi aeronautici e marittimi. 5. Al personale che svolge le attivita' di cui al comma 4 spetta la somma forfettaria onnicomprensiva e giornaliera di euro 20,66 lordi in luogo del rimborso del costo per il pasto e di euro 20,66 lordi per il pernottamento. 6. Al personale che fruisce del rimborso di cui al comma 2 spetta l'indennita' di cui al comma 1, lettera a), primo alinea, ridotta del settanta per cento; non e' ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennita' di trasferta in misura intera. 7. Al personale inviato in trasferta spetta un'anticipazione non inferiore al settantacinque per cento del trattamento complessivo presumibilmente maturato ai sensi del presente articolo. 8. L'indennita' di cui al comma 1, lettera a), non spetta in caso di trasferte di durata inferiore alle quattro ore. Resta fermo il riconoscimento dei rimborsi previsti dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836. 9. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, l'indennita' di cui al comma 1, lettera a), non spetta laddove la sede di destinazione coincida con la localita' di residenza ovvero di dimora abituale, comunicata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64. 10. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi duecentoquaranta giorni di trasferta continuativa nella medesima localita'. 11. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero, rimane disciplinato dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e successive modifiche e integrazioni. 12. E' disapplicato, limitatamente al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 31 dicembre 2021, l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 aprile 2002 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto in data 24 maggio 2000.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148: «Art. 18(Voli in classe economica). - 1. I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, anche a ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione pubblica, di autorita' amministrative indipendenti o di altri enti pubblici e i commissari straordinari che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio all'interno dei Paesi appartenenti al Consiglio d'Europa utilizzano il mezzo di trasporto aereo, volano in classe economica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. All'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonche'» sono soppresse.» - Si riporta il testo del comma 98 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012)»: «98. Il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, e' tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili.» - Si riporta il testo dell'articolo 3 e dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante: «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»: «Art. 3 (Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennita' di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria interna per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera). - Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera. L'indennita' di trasferta non e' dovuta per le missioni compiute: a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata; b) nella localita' di abituale dimora, anche se distante piu' di 10 chilometri dall'ordinaria sede di servizio; c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia, quali, in particolare, ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali; d) nelle localita' distanti meno di 10 chilometri dalla residenza comunale, ovvero dall'ufficio o impianto dove il dipendente presta servizio se questi ultimi sono ubicati in localita' isolate.» «Art. 12. Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe di diritto stabilita come segue: prima classe per il personale delle carriere direttive, di concetto ed equiparabili, per i coadiutori alla terza classe di stipendio e qualifiche corrispondenti o superiori delle carriere esecutive ed equiparabili, nonche' per i marescialli dei tre gradi e gli allievi delle accademie militari; seconda classe per tutto il rimanente personale. Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di linea quando questi consentano notevole risparmio di tempo ed il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la localita' da raggiungere. Il rimborso e' limitato all'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio. Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata spetta altresi' il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti. Per i primi dirigenti e' consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per il personale delle qualifiche inferiori e' consentito il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di prima classe. E' ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e di lusso purche' per i medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe spettante a norma del primo comma del presente articolo. Sono ammesse altresi' le deviazioni consentite dall'orario ufficiale. [Per i viaggi di servizio eseguiti con mezzi aerei di linea, sia all'interno che all'estero, l'uso della prima classe e' limitato al personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata]. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai viaggi di servizio e di trasferimento del personale civile e militare in servizio all'estero. Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea e' corrisposta, a titolo di rimborso spesa, un'indennita' di lire 43 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a lire 62 a chilometro. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate. Le altre sono arrotondate a chilometro intero. I rimborsi di cui al presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio anche se il personale non acquista titolo all'indennita' di trasferta.» - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 3, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante: "Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217». «3. Al fine di garantire la migliore qualita' del servizio, il personale del Corpo nazionale, in coerenza con gli specifici compiti istituzionali, deve in particolare: a) - n) Omissis o) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonche' ogni successivo mutamento delle stesse;» - Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante: «Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1946, n. 134. - La legge 26 luglio 1978, n. 417 recante: «Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1978, n. 219. - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 recante: «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato», e successive modifiche e integrazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 1978, n. 249. |
| Art. 11
Nuovi stipendi
1. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2019 dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, sono incrementati delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementati delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementati delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2020 e 2021 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020. 5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 6. I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono l'elemento provvisorio della retribuzione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 440, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 si veda nelle note all'articolo 2. - Per il testo dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», si veda nelle note all'articolo 2. - Per il testo dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 2. - Per il testo dell'articolo 1, comma 440 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 12
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, commi 5 e 6, del presente decreto le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 11 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Note all'art. 12: - Per il testo dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 si veda nelle note all'articolo 3. |
| Art. 13
Quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione
1. La quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilita per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' incrementata delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e rideterminata nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:
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2. La quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilita per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' incrementata delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e rideterminata nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. La quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilita per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' incrementata delle misure mensili lorde, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, e rideterminata nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 2 e 3 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021. 5. La retribuzione di rischio e posizione parte fissa di cui i commi 1, 2 e 3, nella relativa misura mensile, e' corrisposta per tredici mensilita'.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 14
Quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione
1. La quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' determinata con accordo integrativo nazionale recepito con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in relazione alla graduazione degli incarichi di funzione disposta con decreto del Ministro dell'interno ai sensi degli articoli 200 e 209 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo degli articoli 200 e 209 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 200 (Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri, gli incarichi da conferire ai primi dirigenti del Corpo nazionale, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento sono individuati gli incarichi da conferire ai dirigenti superiori, ivi compresi quelli di particolare rilevanza. Per gli incarichi individuati ai sensi del presente comma, le funzioni vicarie, la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di assenza o di impedimento, e la reggenza, in attesa della nomina del titolare, sono riservate, in relazione alle specifiche funzioni di ciascun ruolo di appartenenza, ad un altro dirigente del Corpo nazionale o ad un funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi del Corpo. 2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione degli incarichi di cui al medesimo comma.» «Art. 209 (Retribuzione di rischio e di posizione). - 1. La componente del trattamento economico, correlata ai rischi assunti, agli incarichi di funzione ricoperti e alle responsabilita' esercitate, e' attribuita a tutti i dirigenti del Corpo nazionale. 2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione degli incarichi di funzione ricoperti, sulla base della loro rilevanza, dei livelli di responsabilita' connessi e delle condizioni di disagio delle sedi, in relazione alle condizioni ambientali e organizzative nelle quali il servizio e' svolto. 3. La misura della retribuzione di rischio e di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il decreto di cui al comma 2, e' determinata attraverso il procedimento negoziale.» |
| Art. 15
Effetti sugli assegni personali riassorbibili
1. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 del presente decreto costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
Note all'art. 15: - Per il testo dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 si veda nelle note all'articolo 6. |
| Art. 16 Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale
1. Il fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, e' aumentato dalle seguenti risorse annue, ulteriori rispetto a quelle utilizzate per gli incrementi di cui all'articolo 13 del presente decreto: a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione: per l'anno 2021: euro 20.564,50; a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere per l'anno 2022: euro 51.654,96; b) per la retribuzione di risultato: per l'anno 2019: euro 721,42; per l'anno 2020: euro 1.170,08; per l'anno 2021: euro 63.383,32; a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere per l'anno 2022: euro 111.889,52. 2. Gli importi afferenti agli anni 2019, 2020 e 2021 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti di livello non generale in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'amministrazione o su designazione della stessa, i cui compensi affluiscono al fondo di cui al comma 1, al titolare dell'incarico e' corrisposta, a integrazione della retribuzione individuale di risultato, una quota del compenso spettante in base alla vigente disciplina, da definirsi con accordo integrativo nazionale, in una misura ricompresa tra il cinquanta per cento e il sessantasei per cento dell'importo al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione. La quota residua dei compensi affluiti al predetto fondo e' destinata all'incremento della retribuzione di risultato. 4. In relazione all'espletamento di incarichi di reggenza conferiti con provvedimento formale dall'amministrazione, al dirigente di livello non generale che sostituisce il titolare e' attribuito, a integrazione della retribuzione individuale di risultato, in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi, per il periodo di sostituzione, un importo di una misura ricompresa dal quindici per cento al venticinque per cento del valore economico della retribuzione di rischio e di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, da definirsi col medesimo accordo integrativo nazionale di cui al comma 3, tenendo conto, in particolare, dell'ambito territoriale degli incarichi ricoperti. 5. Fino alla stipula del suddetto accordo integrativo continuano ad applicarsi le previsioni di cui agli articoli 2 e 3 dell'accordo decentrato a livello nazionale della dirigenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del 18 luglio 2007.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018 n. 42: «Art. 8 (Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale). - 1. Il Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato, con riferimento ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 e' aumentato dalle seguenti risorse annue: a) per l'anno 2016: euro 19.806,69; b) per l'anno 2017: euro 52.688,97; c) a decorrere dall'anno 2018: euro 175.263,11. 2. Gli importi afferenti gli anni 2016 e 2017 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso. 4. La quota fissa della retribuzione di rischio e posizione e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a) per l'anno 2016: posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore: euro 25.089,96; posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente: euro 20.072,02; b) per l'anno 2017: posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore: euro 25.272,48; posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente: euro 20.218,01; c) a decorrere dall'anno 2018: posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore: euro 25.869,96; posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente: euro 20.696,02. 5. La quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione e' determinata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in relazione alla graduazione degli incarichi di funzione disposta con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.» |
| Art. 17 Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale
1. Il fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, e' aumentato dalle seguenti risorse annue, ulteriori rispetto a quelle utilizzate per gli incrementi di cui all'articolo 13 del presente decreto: a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione: per l'anno 2021: euro 9.663,74; a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere per l'anno 2022: euro 24.273,88; b) per la retribuzione di risultato: per l'anno 2019: euro 198,99; per l'anno 2020: euro 322,75; per l'anno 2021: euro 13.492,06; a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere per l'anno 2022: euro 20.837,53. 2. Gli importi afferenti agli anni 2019, 2020 e 2021 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'amministrazione o su designazione della stessa, i compensi affluiscono interamente al fondo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sono destinati all'incremento della retribuzione di risultato. 4. In relazione all'espletamento di incarichi di reggenza conferiti con provvedimento formale dall'amministrazione, al dirigente di livello generale che sostituisce il titolare e' attribuito, a integrazione della retribuzione individuale di risultato, in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi, per il periodo di sostituzione, un importo di una misura ricompresa dal quindici per cento al venticinque per cento del valore economico della retribuzione di rischio e di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, da definirsi col medesimo accordo integrativo nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, tenendo conto anche dell'ambito territoriale degli incarichi ricoperti. 5. Anche con riferimento al personale di cui all'articolo 16 del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo integrativo nazionale di cui al comma 3 del medesimo articolo, sono disapplicati gli articoli 60 e 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area I - dirigenza del 21 aprile 2006 ed e' soppresso l'accordo decentrato di livello nazionale del 18 luglio 2007 per la disciplina delle modalita' di utilizzo dei compensi ai dirigenti dei Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per incarichi aggiuntivi, sostituzione del dirigente titolare e clausola di salvaguardia. 6. Restano ferme le altre disposizioni relative alla composizione del predetto fondo ed all'utilizzo dello stesso.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018 n. 42: «Art. 9 (Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale). - 1. Il Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato, con riferimento ai dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, e' aumentato dalle seguenti risorse annue: a) per l'anno 2016: euro 4.951,67; b) per l'anno 2017: euro 13.172,24; c) a decorrere dall'anno 2018: euro 43.815,78. 2. Gli importi afferenti gli anni 2016 e 2017 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso. 4. La quota fissa della retribuzione di rischio e posizione e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a) per l'anno 2016: euro 35.125,97; b) per l'anno 2017: euro 35.381,55; c) a decorrere dall'anno 2018: euro 36.217,97. 5. La quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione e' determinata con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5." - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica» convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: «3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.» |
| Art. 18
Assicurazione professionale del personale dirigente
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1000, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e' disapplicato per il personale dirigente Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'articolo 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area I - dirigenza del 21 aprile 2006 relativo all'affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi colpa lieve e la tutela legale. Con la medesima decorrenza, i relativi stanziamenti di bilancio confluiscono per ciascun anno di competenza nei fondi per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti generali e dei primi dirigenti e dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1000, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»: «1000. In relazione alla specificita' prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' autorizzata la spesa di 10.220.800 euro per l'anno 2022, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilita' civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:
(importi in euro)
Parte di provvedimento in formato grafico
» - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 recante: «Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti»: «2-bis. In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza.» - Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione»: «Art. 18 (Rimborso delle spese di patrocinio legale). - 1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilita' civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilita'. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.» |
| Art. 19
Tutela legale
1. Al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indagato o imputato ovvero convenuto in giudizi per responsabilita' civile e amministrativa per fatti inerenti al servizio, che intenda avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non puo' superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo. 2. Resta ferma la disciplina dei rimborsi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135.
Note all'art. 19: - Per il testo dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 si veda nelle note all'articolo 18. |
| Art. 20
Congedo ordinario
1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 8 il numero «12» e' sostituito dal numero «13»; b) Il comma 13 e' sostituito dal seguente: «13. Il congedo ordinario maturato e non goduto per esigenze di servizio e' monetizzabile solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.»; c) in fine e' aggiunto il seguente comma: «16. La concessione o il diniego del congedo richiesto deve essere comunicato al dipendente in forma scritta entro un termine congruo dalla presentazione dell'istanza, tenuto anche conto delle eventuali esigenze prospettate dall'interessato.».
Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Congedo ordinario). - 1. Il personale direttivo e dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di congedo ordinario pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 2. Durante tale periodo spetta la normale retribuzione comprensiva, per il personale direttivo, delle indennita' corrisposte per dodici mensilita' esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennita' connesse a particolari condizioni di lavoro, e, per il personale dirigente, comprensiva della retribuzione di rischio e posizione, di cui all'art. 77 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 3. Per il personale direttivo la durata del congedo ordinario e' ridotta a trenta giorni per i primi tre anni di servizio, comprendendo in essi il periodo del corso di formazione iniziale. 4. In caso di orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di congedo ordinario spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 5. A tutto il personale direttivo e dirigente spettano altresi' quattro giornate di riposo da fruire nell'arco dell'anno solare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 6. Per il personale direttivo nell'anno di assunzione in servizio e per il personale direttivo e dirigente nell'anno di cessazione dal servizio la durata del congedo ordinario e' determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il personale direttivo e dirigente conserva il diritto al congedo ordinario in tutte le ipotesi di assenza dal servizio che ne prevedano la maturazione. 8. Il congedo ordinario costituisce un diritto irrinunciabile e non e' monetizzabile, salvo quanto previsto dal comma 13. 9. Costituisce specifica responsabilita' del personale direttivo e dirigente programmare il proprio congedo ordinario tenendo conto delle esigenze del servizio affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinche' sia assicurata, nel periodo di assenza, la continuita' delle attivita' ordinarie e straordinarie. 10. In caso di rientro anticipato dal congedo ordinario per necessita' di servizio, il personale ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita' di missione, qualora prevista, per la durata del medesimo viaggio; il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di congedo ordinario non goduto. 11. Il congedo ordinario e' sospeso da malattie che si protraggano per piu' di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del personale informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria. 12. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento del congedo ordinario nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravita', il periodo di congedo ordinario potra' essere fruito entro l'anno successivo. 13. Il congedo ordinario maturato e non goduto per esigenze di servizio e' monetizzabile solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. 14. Il periodo di congedo ordinario non e' riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento del congedo ordinario, al rientro dalla malattia, deve essere previamente autorizzato in relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga ai termini di cui al comma 12. 15. Al personale direttivo con anzianita' di servizio superiore a 28 anni, il congedo ordinario e' incrementato di un giorno. 16. La concessione o il diniego del congedo richiesto deve essere comunicato al dipendente in forma scritta entro un termine congruo dalla presentazione dell'istanza, tenuto anche conto delle eventuali esigenze prospettate dall'interessato.» |
| Art. 21
Cessione solidale del congedo ordinario
1. Su base volontaria e a titolo gratuito, il personale direttivo e dirigente puo' cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute: a) le giornate di congedo ordinario, nella propria disponibilita', eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse. 2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessita' considerate nel comma 1 possono presentare specifica richiesta all'Amministrazione, reiterabile, di utilizzo di congedo ordinario e giornate di riposo per una misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata. 3. L'Amministrazione rende tempestivamente nota la richiesta a tutto il personale, garantendo l'anonimato del richiedente. 4. Il personale direttivo e dirigente che intende aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizza la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intende cedere. 5. Nel caso in cui il numero di giorni di congedo ordinario o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni e' effettuata in misura proporzionale da tutti gli offerenti. 6. Nel caso in cui il numero di giorni di congedo ordinario o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti. 7. Il dipendente richiedente puo' fruire delle giornate cedute solo dopo la completa fruizione delle giornate di congedo ordinario o di festivita' soppresse, nonche' dei permessi e dei riposi compensativi allo stesso spettanti. 8. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, le giornate di congedo ordinario e di riposo acquisite rimangono nella disponibilita' del richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione. 9. Ove cessino le condizioni di necessita' legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, del congedo ordinario e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilita' degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalita'. 10. La presente disciplina potra' essere oggetto di revisione ai fini di una possibile estensione ad altri soggetti e per altre esigenze di natura solidale.
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante: «Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro»: «Art. 10 (Ferie annuali). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. 2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non puo' essere sostituito dalla relativa indennita' per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalita' di regolazione.» |
| Art. 22
Permessi retribuiti
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole da «decesso» a «n. 53.» sono sostituite dalle seguenti: «decesso o documentata grave infermita' del coniuge, di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni all'anno per evento, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il permesso per lutto puo' essere fruito entro sette giorni lavorativi dal decesso.»; b) al comma 3 la parola «trenta» e' sostituita dalla parola «quarantacinque».
Note all'art. 22: - Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Permessi retribuiti). - 1. Il personale direttivo e dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi: partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero per la frequenza di seminari, convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale facoltativi connessi con la propria attivita' lavorativa entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno; decesso o documentata grave infermita' del coniuge, di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni all'anno per evento, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il permesso per lutto puo' essere fruito entro sette giorni lavorativi dal decesso. 2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati. Nei permessi di cui al presente comma rientra l'effettuazione di testimonianze per fatti non di ufficio, nonche' l'assenza motivata da gravi calamita' naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e piu' favorevoli disposti dalle competenti autorita'. 3. Il personale direttivo e dirigente ha altresi' diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, che puo' essere richiesto anche entro i quarantacinque giorni successivi all'evento. In caso di partecipazione ai corsi di ingresso, il personale direttivo puo' richiedere il permesso retribuito di cui al presente comma dopo la conclusione dei medesimi corsi. 4. I permessi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare; gli stessi permessi non riducono il congedo ordinario e sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio. 5. Durante i predetti periodi di assenza al personale spetta la retribuzione di cui all'art. 2, comma 2. 6. I permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come modificato ed integrato dall'art. 19 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono il congedo ordinario. 7. Il personale direttivo e dirigente ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, compresi quelli disciplinati dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107, e l'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52, che prevedono rispettivamente permessi per donatori di sangue e per i donatori di midollo osseo. 8. Per il personale direttivo la durata dei permessi previsti dal presente articolo e' corrispondente alla durata della giornata lavorativa di sei ore e se inserito in turni si considera l'equivalenza in ore. In caso di fruizione del permesso giornaliero per la durata complessiva del turno, le ore eccedenti vengono scomputate dal monte ore individuale della banca delle ore del dipendente. Il permesso relativo alla donazione gratuita del sangue, in quanto concesso allo scopo del recupero fisico del dipendente, copre comunque le ventiquattro ore successive alla donazione, a prescindere dal fatto che la prestazione si effettui in orario giornaliero ovvero in turni.» |
| Art. 23
Banca delle ore
1. Al personale direttivo che non ricopre posizioni organizzative e che espleta prestazioni lavorative regolarmente autorizzate aggiuntive all'orario d'obbligo e' riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie entro i limiti fissati dall'Amministrazione sulla base delle disponibilita' di bilancio. Su richiesta del dipendente, le predette ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare possono essere utilizzate come riposi compensativi, purche' compatibili con le esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione. 2. A tale scopo e' istituita una Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun dipendente nel quale confluiscono le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti delle risorse stanziate sui relativi capitoli del bilancio dell'Amministrazione, e non retribuite, nonche' le ore, autorizzate dall'Amministrazione, prestate in eccedenza ai limiti di straordinario definiti annualmente e non retribuite. 3. I riposi compensativi di cui al comma 1 devono essere fruiti entro l'anno successivo a quello di maturazione. 4. Le modalita' organizzative della Banca delle ore sono individuate dal dirigente dell'ufficio. |
| Art. 24
Assenze per malattia
1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. L'Amministrazione puo' richiedere, previo parere del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale e secondo le procedure di cui al comma 2, l'accertamento della idoneita' psicofisica del dipendente, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneita' permanente assoluta o relativa al servizio oppure l'impossibilita' di rendere la prestazione.»; b) la lettera a) del comma 6 e' sostituita dalla seguente: «a) intera retribuzione fissa e continuativa, per i primi nove mesi di assenza, con esclusione di qualsiasi compenso accessorio comunque denominato collegato alla presenza in servizio;»; c) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, nonche' i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie, visite specialistiche, esami diagnostici e follow up specialistico. In tali giornate il dipendente ha diritto all'intera retribuzione prevista dalla lettera a) del comma 6. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni. Rientrano nella disciplina del presente comma anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacita' lavorativa. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove e' stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente. La procedura per il riconoscimento della grave patologia e' attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui al presente comma. La disciplina del presente comma si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente accordo.»; d) al comma 9 le parole «decreto legislativo n. 834/1981» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»; e) al comma 13, al primo periodo, dopo le parole «raccomandata con avviso di ricevimento» sono aggiunte le seguenti parole: «o mediante strumento telematico, idoneo a garantire la certezza dell'invio»; f) il comma 14 e' sostituito dal seguente: «14. L'Amministrazione dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge attraverso l'ente competente.». g) il comma 16 e' sostituito dal seguente: «16. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, e' tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'Amministrazione in ciascun giorno, anche nei giorni non lavorativi e festivi, nelle fasce orarie di reperibilita' determinate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Assenze per malattia). - 1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il personale direttivo e dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verra' corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo del predetto periodo di 18 mesi si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei 3 anni precedenti l'episodio morboso in corso. 2. Superato tale periodo, al dipendente che ne abbia fatto richiesta puo' essere concesso, in casi particolarmente gravi, un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi durante il quale non sara' dovuta retribuzione. In tale ipotesi, qualora l'amministrazione ritenga di accogliere la richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo, procedera' con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, all'accertamento delle sue condizioni di salute anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Tale accertamento e' effettuato mediante visita medico-collegiale durante la quale l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia. 3. Alla scadenza dei periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento previsto dal comma 2 sia dichiarato permanentemente non idoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione puo', salvo particolari esigenze, disporre la cessazione del rapporto di lavoro. 3-bis. L'Amministrazione puo' richiedere, previo parere del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale e secondo le procedure di cui al comma 2, l'accertamento della idoneita' psicofisica del dipendente, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneita' permanente assoluta o relativa al servizio oppure l'impossibilita' di rendere la prestazione. 4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 5. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da Tbc ed altre particolari malattie. 6. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenta per malattia e' il seguente: a) intera retribuzione fissa e continuativa, per i primi nove mesi di assenza, con esclusione di qualsiasi compenso accessorio comunque denominato collegato alla presenza in servizio; b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti. 7. Nei periodi di cui al comma 6 ai dirigenti compete la retribuzione di risultato nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 8. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, nonche' i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie, visite specialistiche, esami diagnostici e follow up specialistico. In tali giornate il dipendente ha diritto all'intera retribuzione prevista dalla lettera a) del comma 6. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni. Rientrano nella disciplina del presente comma anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacita' lavorativa. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove e' stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente. La procedura per il riconoscimento della grave patologia e' attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui al presente comma. La disciplina del presente comma si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente accordo. 9. Per il personale direttivo la disciplina di cui al comma 8 si applica anche nelle ipotesi nelle quali la menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V della tabella A, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessita', relativamente alla gravita' dello stato di invalidita', sia debitamente documentata. 10. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 8, l'amministrazione favorisce un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. 11. Nel caso di malattia insorta nell'arco della giornata lavorativa durante l'orario di servizio, qualora il funzionario direttivo abbia lasciato la sede di lavoro, la giornata non sara' considerata assenza per malattia se la relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. In tale ipotesi, lo stesso, ai fini del completamento dell'orario, recuperera' le ore non lavorate concordandone i tempi e le modalita' con il dirigente. Nel caso in cui il certificato medico coincida con la giornata della parziale prestazione lavorativa, la stessa sara' considerata assenza per malattia e il dipendente potra' invece utilizzare le ore lavorate come riposo compensativo di pari entita'. 12. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo giustificato impedimento. 13. Il dipendente e' tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante strumento telematico, idoneo a garantire la certezza dell'invio il certificato medico di giustificazione dell'assenza nel rispetto della normativa vigente entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso e' prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 14. L'Amministrazione dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge attraverso l'ente competente. 15. Il dipendente, che durante l'assenza eventualmente dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito. 16. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, e' tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'Amministrazione in ciascun giorno, anche nei giorni non lavorativi e festivi, nelle fasce orarie di reperibilita' determinate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. 17. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilita', dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 18. I controlli di malattia non sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambino. 19. Il dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia, alle predette norme di comportamento che regolano la materia, in particolare provvedendo alla tempestiva comunicazione alla struttura di riferimento dello stato di infermita' e del luogo di dimora e alla produzione della certificazione eventualmente necessaria. 20. Nel caso in cui l'infermita' derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilita' di terzi, il dipendente e' tenuto a darne comunicazione all'amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 6, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.» |
| Art. 25 Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici
1. Al personale direttivo e dirigente sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di tre giorni o di diciotto ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. 2. I permessi di cui al comma 1 sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. 3. I permessi orari di cui al comma 1 non sono fruibili per meno di un'ora e non possono essere utilizzati nella stessa giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla normativa, nonche' con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e i permessi e congedi disciplinati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 4. La durata dei permessi previsti dal presente articolo e' corrispondente alla durata della giornata lavorativa di sei ore, anche ai fini del computo del periodo di comporto. Per il personale inserito in turni si considera l'equivalenza in ore. In caso di fruizione del permesso giornaliero per la durata complessiva del turno le ore eccedenti vengono scomputate dal monte ore individuale della banca delle ore del dipendente. 5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo dipendente avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 6. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 7. La domanda di fruizione dei permessi e' presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la domanda puo' essere presentata anche nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario. 8. L'assenza per i permessi di cui al comma 1 e' giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. 9. L'attestazione e' inoltrata all'Amministrazione dal dipendente oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura. 10. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacita' lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia e' giustificata mediante: a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'Amministrazione secondo le modalita' ordinariamente previste in tale ipotesi; b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 8 e 9 del presente articolo. 11. Analogamente a quanto previsto dal comma 10, nei casi in cui l'incapacita' lavorativa e' determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza e' giustificata mediante l'attestazione di presenza di cui al comma 10, lettera b). 12. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio e' giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 8, 9 e 10. 13. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacita' al lavoro, e' sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita' lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'Amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 8, 9 e 10, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonche' il fatto che la prestazione e' somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico. 14. Resta ferma la possibilita' per il dipendente, per le finalita' di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente decreto.
Note all'art. 25: - Si riporta il testo dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»: «Art. 33 (Agevolazioni). - 1. Comma abrogato dall'articolo 86, comma 2, lett. i), decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Le disposizioni del presente comma sono ora contenute nell'art. 33, comma 1, del testo unico approvato con il citato decreto legislativo n. 151/2001. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu' di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravita'. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di piu' persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. 3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. 4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonche' quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al domicilio della persona da assistere e non puo' essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravita'. 7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilita' disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.» - Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96. |
| Art. 26
Aspettative per motivi personali e di famiglia
1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' apportata la seguente modifica: a) la lettera b) del comma 4 e' sostituita dalla seguente: «b) per la durata del periodo di prova se assunto presso la stessa o altra Amministrazione pubblica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso.».
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Aspettative per motivi personali e di famiglia). - 1. Al personale direttivo e al personale dirigente possono essere concessi, a domanda, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per motivi personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita', per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. 3. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di eta', tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell'anzianita', sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti. 4. L'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita', puo' essere, altresi', concessa al personale direttivo e dirigente: a) per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, dal regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa non e' computata ai fini previdenziali. Il dipendente puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, secondo i criteri della prosecuzione volontaria. Tale aspettativa puo' essere fruita anche frazionatamente e puo' essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo; b) per la durata del periodo di prova se assunto presso la stessa o altra Amministrazione pubblica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso. 5. Al personale direttivo puo' essere, inoltre, concessa l'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita' per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra amministrazione pubblica o in organismi dell'Unione europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato. 6. E' comunque fatta salva l'applicazione di altre fattispecie di aspettativa non retribuita previste da specifiche disposizioni di legge. 7. Il personale direttivo e dirigente non puo' usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. 8. I periodi di aspettativa sono fruibili anche frazionatamente e non si cumulano con le assenze per malattia. 9. L'amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il personale a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il funzionario o il dirigente, per le stesse motivazioni, puo' riprendere servizio di propria iniziativa. 10. Qualora i dipendenti, salvo i casi di comprovato impedimento, non si presentino a riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 9, viene disposta la decadenza dall'impiego. 11. In tutti i casi, alla ripresa dell'attivita' lavorativa, il dipendente frequenta gli eventuali corsi di formazione ritenuti necessari dall'amministrazione.» |
| Art. 27
Assegnazione temporanea
1. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: «1-bis. Costituiscono gravissimi motivi di carattere familiare e personale, che devono essere documentati con certificazione medica attestante: a) la patologia del dipendente non ostativa alla prestazione di servizio, tale da richiedere assistenza da parte dei congiunti e/o terapie presso strutture sanitarie specialistiche assenti nella sede di servizio o in sedi limitrofe; b) la patologia del coniuge/figli/genitori del dipendente che comporti pericolo di vita o gravissimo pregiudizio per l'integrita' fisica, anche nel caso di temporaneo ricovero, e la necessita' di relativa assistenza, a condizione che la patologia non si configuri esclusivamente di carattere cronico o di durata non determinabile e, come tale, implicante soluzioni assistenziali di tipo permanente. 1-ter. Costituisce, altresi', gravissimo motivo di carattere familiare il ricongiungimento a figli minori o a congiunti sottoposti a tutela per sopravvenute circostanze che pongano solo in capo al dipendente la necessita' di assistenza temporanea, a condizione che venga comprovata l'impossibilita' da parte del soggetto che prima garantiva l'assistenza stessa e il carattere temporaneo della situazione.»; b) il comma 3 e' soppresso.
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'articolo 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dal presente decreto: «Art. 33 (Assegnazione temporanea). - 1. L'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, puo' concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare e personale debitamente documentati, l'assegnazione anche in sovrannumero temporaneo all'organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile, a condizione che l'interessato comprovi - per ciascun periodo - l'attualita' delle condizioni. 1-bis. Costituiscono gravissimi motivi di carattere familiare e personale, che devono essere documentati con certificazione medica attestante: a) la patologia del dipendente non ostativa alla prestazione di servizio, tale da richiedere assistenza da parte dei congiunti e/o terapie presso strutture sanitarie specialistiche assenti nella sede di servizio o in sedi limitrofe; b) la patologia del coniuge/figli/genitori del dipendente che comporti pericolo di vita o gravissimo pregiudizio per l'integrita' fisica, anche nel caso di temporaneo ricovero, e la necessita' di relativa assistenza, a condizione che la patologia non si configuri esclusivamente di carattere cronico o di durata non determinabile e, come tale, implicante soluzioni assistenziali di tipo permanente. 1-ter. Costituisce, altresi', gravissimo motivo di carattere familiare il ricongiungimento a figli minori o a congiunti sottoposti a tutela per sopravvenute circostanze che pongano solo in capo al dipendente la necessita' di assistenza temporanea, a condizione che venga comprovata l'impossibilita' da parte del soggetto che prima garantiva l'assistenza stessa e il carattere temporaneo della situazione. 2. L'assegnazione temporanea non comporta la corresponsione degli emolumenti e rimborsi comunque previsti per il servizio fuori sede. 3. (soppresso)» |
| Art. 28
Congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere
1. La dipendente, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di congedo straordinario da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo del periodo massimo di assenza dal servizio per malattia. 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo i casi di oggettiva impossibilita', e' tenuta a farne richiesta scritta al dirigente dell'ufficio ove presta servizio almeno sette giorni prima della decorrenza del congedo, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1. 3. Durante il periodo di congedo, alla dipendente e' attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio, nonche' della maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilita'. 4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1. 5. L'Amministrazione favorisce, su richiesta dell'interessata, l'assegnazione temporanea presso altre sedi territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre amministrazioni.
Note all'art. 28: - Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante: «Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»: «Art. 24 (Congedo per le donne vittime di violenza di genere). - 1. La dipendente di datore di lavoro pubblico o privato, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi. 2. Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non puo' essere superiore a tre mesi. 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilita', e' tenuta a preavvisare il datore di lavoro o il committente con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui ai commi 1 e 2. 4. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa. L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, nonche' ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilita' e del trattamento di fine rapporto. 5. Il congedo di cui al comma 1 puo' essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalita' di fruizione del congedo, la dipendente puo' scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria e' consentita in misura pari alla meta' dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. 6. La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno. 7. Restano in ogni caso salve disposizioni piu' favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.» |
| Art. 29
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero del personale nei confronti del quale sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegni a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno, secondo le modalita' di sviluppo del progetto: a) diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto per le assenze per malattia; i periodi eccedenti i diciotto mesi non sono retribuiti; b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto; c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero; d) assegnazione del dipendente a mansioni diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto. 2. I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo. 3. I periodi di assenza di cui al presente articolo non vengono presi in considerazione ai fini del periodo di comporto previsto per le assenze per malattia. 4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Amministrazione nei quindici giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero. 5. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volonta' alle previste terapie, l'Amministrazione puo' procedere all'accertamento dell'idoneita' psicofisica degli stessi allo svolgimento della prestazione lavorativa. 6. Qualora, durante il periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa, vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione del beneficio di cui al presente articolo, il dipendente e' tenuto a riprendere servizio di propria iniziativa o entro il termine appositamente fissato dall'Amministrazione. 7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla conclusione del progetto di recupero o alla scadenza del termine di cui al comma 6, e' disposta la cessazione del rapporto di lavoro con la sanzione disciplinare della destituzione.
Note all'art. 29: - La legge 20 maggio 2016, n. 76, recante: «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2016, n. 118. |
| Art. 30
Unioni civili
1. Gli istituti contrattuali riferiti alle definizioni «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche a ciascuna delle parti dell'unione civile. |
| Art. 31
Tutela del dipendente che segnala illeciti
1. L'Amministrazione garantisce tutte le misure di tutela e di sostegno previste dalla vigente normativa al dipendente che segnala condotte illecite di cui e' venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 31: - Si riporta il testo dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 13 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrita' della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorita' giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui e' venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non puo' essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante e' comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attivita' e gli eventuali provvedimenti di competenza. 2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. 3. L'identita' del segnalante non puo' essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identita' del segnalante e' coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identita' del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sara' utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identita'. 4. La segnalazione e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalita' anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identita' del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. 6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilita', l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attivita' di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entita' della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione. 7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli. 8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione e' reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilita' penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilita' civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.» |
| Art. 32
Lavoro agile
1. Il personale direttivo appartenente ai ruoli tecnico-professionali che non ricopre posizioni organizzative e non inserito, anche con funzioni di supporto, nel dispositivo di soccorso, puo' svolgere la propria prestazione di lavoro con la modalita' del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, e del lavoro da remoto, mediante accordo individuale e secondo la disciplina adottata con decreto del Ministro dell'interno, previa concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto.
Note all'art. 32: - La legge 22 maggio 2017, n. 81 recante: «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2017, n. 135. |
| Art. 33
Personale convocato per controlli sanitari
1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 32 (Personale convocato per controlli sanitari). - 1. Il personale convocato per esigenze di servizio dalle Commissioni medico ospedaliere, dalle strutture sanitarie centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero dagli organi competenti al controllo sanitario dei dipendenti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, e' da considerarsi in servizio a tutti gli effetti.». |
| Art. 34
Orario di servizio
1. L'orario di servizio delle strutture operative centrali e territoriali in cui si articola il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' fissato, di norma, in ventiquattro ore continuative. 2. L'orario di servizio degli uffici non operativi centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' fissato di norma dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal lunedi' al venerdi' ed e' articolato al fine di accrescere l'efficienza dell'Amministrazione tenendo presenti le finalita' e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare secondo modalita' maggiormente rispondenti alle esigenze della utenza in generale. |
| Art. 35
Orario di lavoro
1. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio. 2. Il personale direttivo titolare di posizione organizzativa assicura la propria presenza in servizio, in misura non inferiore alle trentasei ore settimanali, in base alle esigenze organizzative e funzionali della struttura di assegnazione, articolando in modo flessibile il proprio impegno, per l'espletamento dei compiti istituzionali e dell'incarico affidato, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati ed ai programmi da realizzare. 3. Per il personale direttivo non titolare di posizione organizzativa si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi. 4. L'orario di lavoro e' di trentasei ore settimanali. Esso e' articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze di servizio da erogarsi con carattere di continuita' che richiedano orari continuativi, anche nelle ore pomeridiane, o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentano particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici. 5. L'orario di lavoro e' funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Le rispettive articolazioni sono determinate dai dirigenti responsabili degli uffici. A tal fine, l'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri: ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane; miglioramento della qualita' delle prestazioni; ampliamento della fruibilita' dei servizi da parte dell'utenza; miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni; assicurazione della copertura dei servizi di guardia. Per la realizzazione dei suddetti criteri possono essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario: a) orario articolato su cinque giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell'orario di obbligo; b) l'orario articolato su sei giorni: si svolge di norma per sei ore continuative antimeridiane; c) orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera; d) diverse articolazioni nel caso di attivita' i cui risultati non siano conseguibili mediante l'adozione di altre tipologie di orario; e) orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo di cui al comma 3. 6. Sono fatte salve le esigenze degli uffici individuati nell'allegato 1 al decreto ministeriale n. 151 del 22 aprile 1999, che potranno adottare un orario di lavoro individuale superiore ai cinque giorni settimanali. In tali uffici e' possibile tuttavia articolare l'orario di lavoro dei dipendenti su cinque giorni spostando la giornata di riposo infrasettimanale, di regola coincidente con il sabato, in altro giorno. 7. Nell'articolazione dell'orario ordinario puo' essere ammessa, se concordata in ambito locale, la seguente flessibilita' in entrata ed in uscita: a) fino a un'ora di anticipo; b) fino a un'ora di ritardo. 8. L'orario flessibile deve essere considerato un sistema rigidamente programmato. Eventuali ritardi in entrata, cosi' come uscite anticipate, devono essere recuperati. 9. Nessun recupero puo' essere concesso per spontanei anticipi e/o prolungamenti dell'orario di lavoro. 10. Fino al conferimento delle posizioni organizzative di cui al decreto interministeriale di cui agli articoli 198 e 222 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti.
Note all'art. 35: - Si riporta l'allegato 1 al decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 151, recante: «Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici e dei servizi esclusi dal regime di orario articolato su cinque giorni»:
Parte di provvedimento in formato grafico
» - Per il testo dell'articolo 198 e dell'articolo 222 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si veda nelle note all'articolo 7. |
| Art. 36
Mensa
1. Per il personale direttivo impiegato in turnazioni di almeno dodici ore continuative l'orario di lavoro e' comprensivo del tempo per la consumazione del pasto. A decorrere dalla scadenza dei contratti dei servizi di ristorazione in essere, i pasti diurno e serale sono, di norma, fruiti gratuitamente presso la mensa di servizio; previa concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto e con le relative delegazioni regionali possono essere assicurati servizi sostitutivi della mensa. Nel caso i predetti servizi sostitutivi consistano nel buono pasto, dovranno essere assicurate opportune modalita' di distribuzione al fine di contenere i tempi di erogazione degli stessi. 2. Il personale direttivo che effettua orario di lavoro giornaliero, dopo sei ore continuative di lavoro, e' tenuto ad osservare una pausa di durata non inferiore a trenta minuti. Il medesimo personale, qualora effettui un orario di lavoro ordinario o straordinario, autorizzato, di durata non inferiore a sette ore al netto della pausa, ha diritto al servizio di mensa versando un contributo pari al venti per cento del costo del pasto o ai servizi sostitutivi della mensa corrisposti con una riduzione del venti per cento. Il personale direttivo e dirigente che effettua almeno nove ore di lavoro ha diritto al servizio di mensa gratuito ovvero ai servizi sostitutivi della mensa. Il personale il cui orario di lavoro per esigenze di soccorso si sia protratto di oltre sei ore rispetto alla normale turnazione di dodici ore, ha diritto a fruire gratuitamente della consumazione di un secondo pasto o, in alternativa, al buono pasto. 3. Il personale impegnato in corsi di formazione e aggiornamento professionale di durata giornaliera, non inferiore alle otto ore, ha diritto di usufruire del servizio di mensa gratuito, ove disponibile, ovvero di servizi sostitutivi della mensa. 4. Nel rispetto delle turnazioni di servizio, al personale impiegato in eventi calamitosi e' garantito il servizio di mensa gratuito, ove disponibile, ovvero i servizi sostitutivi della mensa, senza decurtazione dei trenta minuti di pausa, qualora ricorra la necessita' di continuita' del servizio. |
| Art. 37
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali e' lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, anche mediante le forme di accesso previste dalla disciplina vigente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonche' alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: si attua il contemperamento delle missioni istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o a vantaggio della collettivita' con gli interessi dei lavoratori; si migliora la qualita' delle decisioni assunte; si sostengono la motivazione, la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, attraverso una visione strategica improntata alla valorizzazione del personale, nonche' i processi di innovazione organizzativa e di riforma dell'Amministrazione; si tutelano le condizioni di lavoro legate alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. 3. Fermo restando la centralita' dell'istituto della contrattazione, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita' dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa. 4. La partecipazione e' finalizzata ad instaurare forme trasparenti e costruttive di dialogo tra le parti, ai diversi livelli su atti e decisioni di valenza generale dell'Amministrazione, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: informazione; organismo paritetico per l'innovazione; concertazione. |
| Art. 38
Informazione
1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Informazione). - 1. L'informazione e' il presupposto inderogabile per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti; pertanto essa e' fornita dall'Amministrazione in via preventiva e in forma scritta sulle materie indicate nei commi seguenti. 2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'Amministrazione, allo scopo di rendere aperto e costruttivo il confronto tra le parti, fornisce tutte le informazioni necessarie sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, i regolamenti attuativi dell'ordinamento del personale e le particolari esigenze di servizio aventi carattere straordinario o di emergenza, inviando la relativa documentazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto. 3. L'informazione deve essere fornita nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire alle organizzazioni sindacali di cui al precedente comma, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali sono previste la concertazione o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.». |
| Art. 39
Organismo paritetico per l'innovazione
1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 17 (Organismo paritetico per l'innovazione). - 1. L'organismo paritetico, istituito in sede di Amministrazione centrale, realizza una modalita' relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, su argomenti che richiedono analisi, indagini, studi e progetti relativi alle materie di cui al successivo comma 6. 2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative al fine di formulare proposte all'Amministrazione. 3. L'organismo di cui al presente articolo: a) ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, nonche' da una rappresentanza dell'Amministrazione; b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'Amministrazione manifesti la necessita' di affrontare le tematiche oggetto dell'organismo; c) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento. 4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrate proposte e contributi dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilita'. 5. Costituiscono oggetto di informazione da parte dell'Amministrazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, tutti gli elementi e i dati a disposizione per la trattazione degli argomenti afferenti le materie indicate al comma successivo. 6. Costituiscono oggetto di trattazione dell'organismo paritetico le seguenti materie: a) progetti e proposte riguardanti l'innovazione ed il miglioramento dei servizi anche a seguito dell'introduzione di nuove tecnologie; b) proposte e iniziative inerenti i servizi socio-assistenziali in favore del personale; c) proposte applicative della normativa in materia di pari opportunita'; d) proposte ed iniziative finalizzate alla tutela legale e assicurativa del personale; e) proposte per l'individuazione dei criteri generali inerenti l'adeguatezza delle strutture logistiche dell'Amministrazione utilizzabili dal personale in missione; f) progetti e proposte concernenti gli organici.». |
| Art. 40
Concertazione
1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 18 (Concertazione). - 1. La concertazione e' la modalita' attraverso la quale si instaura, sulle materie di cui al comma 3, un confronto per il raggiungimento di un eventuale accordo, al fine di consentire alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Amministrazione intende adottare. 2. La concertazione si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali del precedente comma degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare con le modalita' previste per l'informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto si incontrano se, entro sette giorni dall'informazione, e' stata richiesta dalle medesime organizzazioni la concertazione. L'incontro puo' anche essere proposto dall'Amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non puo' essere superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione ha la possibilita' di assumere le proprie autonome determinazioni. Al termine della concertazione e' redatto un verbale dal quale risultano le posizioni delle parti nelle materie che ne sono oggetto. 3. Sono oggetto di concertazione, in sede di amministrazione centrale: a) criteri generali dei sistemi di valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti; b) criteri generali per l'applicazione delle normative in materia di pari opportunita'; c) criteri generali di graduazione degli incarichi di funzione dirigenziali e delle posizioni organizzative del personale direttivo; d) criteri generali di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative del personale direttivo; e) criteri generali inerenti l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale del personale direttivo; f) criteri generali per la promozione alle qualifiche superiori mediante scrutinio a ruolo aperto; g) criteri generali per l'accesso tramite concorso interno alle qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello di appartenenza, ai fini dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; h) criteri generali per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai fini dell'adozione del regolamento del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 244 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; i) criteri attuativi dell'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (mutamento di funzioni) per il personale direttivo; j) criteri generali per l'individuazione del personale partecipante ai corsi di formazione in qualita' di discente o di formatore; k) criteri generali per l'ubicazione delle sedi di servizio sub-provinciali, con particolare riferimento ai distaccamenti insulari; l) criteri generali per l'applicazione ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, della disciplina del lavoro agile e del lavoro da remoto ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti ministeriali; m) codici di comportamento; n) criteri generali per l'espletamento di attivita' di mantenimento e retraining delle specializzazioni e specialita'. 4. Per le materie di cui alle lettere b), e), k) e n), la concertazione si effettua anche a livello locale sulla base dei criteri definiti a livello nazionale.». |
| Art. 41
Contrattazione integrativa
1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 15 (Contrattazione integrativa). - 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 228 e 230 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la contrattazione integrativa si effettua tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto. 2. La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie: a) attuazione della disciplina concernente il trattamento economico accessorio, ivi compreso quello collegato al risultato connesso al raggiungimento degli obiettivi assegnati e al conferimento delle posizioni organizzative al personale direttivo; b) utilizzo delle risorse economiche destinate al personale direttivo e dirigente; c) criteri generali per la mobilita' a domanda del personale direttivo; d) criteri generali per la pianificazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale; e) criteri generali sulle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; f) criteri generali per lo svolgimento del servizio di reperibilita' e per la programmazione dei relativi turni; g) criteri generali sulle attivita' socio-assistenziali del personale e welfare contrattuale; h) utilizzo delle risorse dei fondi di produttivita' e di retribuzione di rischio, posizione e risultato per i dirigenti nell'ambito dei criteri e delle modalita' previste nell'accordo negoziale; i) disciplina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 3. Nelle materie di contrattazione integrativa, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la liberta' di iniziativa; d'intesa tra le parti, il termine e' prorogabile di altri trenta giorni. 4. La contrattazione integrativa non puo' essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente decreto o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 5. Le ipotesi di accordi integrativi nazionali, corredati da un'apposita relazione tecnico - finanziaria e una relazione illustrativa certificate dal competente organo di controllo, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato che le esaminano entro trenta giorni e ne accertano congiuntamente la compatibilita' di cui al comma 4. 6. Per le materie oggetto della contrattazione integrativa nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e territoriale si applica la normativa derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.». |
| Art. 42
Federazioni sindacali
1. All' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole «con lettera raccomandata a/r» sono aggiunte le seguenti parole: «o mediante strumento telematico, idoneo a garantire la certezza dell'invio»; in fine, inserire le parole: «o sulla posta elettronica certificata»; b) al comma 4, al primo periodo, la parola «biennio» e' sostituita dalla parola «triennio»; gli anni «2008-2009» sono eliminati; l'anno «2007» e' sostituito dalle parole «dell'anno precedente alla rilevazione»; l'anno «2008» e' sostituito dalla parola «successivo»; al secondo periodo dopo le parole «31 marzo» e' soppresso l'anno «2008»; le parole «biennio 2008-2009» sono sostituite dalle seguenti parole «triennio contrattuale di riferimento»; al terzo periodo il numero «81» e' sostituito dal numero «227», l'anno «2007» e' sostituito dalle seguenti parole «dell'anno precedente alla rilevazione»; al quarto periodo, dopo le parole «31 marzo» l'anno «2008» e' soppresso; in fine l'anno «2008» e' sostituita dalla parola «successivo»; c) al comma 5, il numero «81» e' sostituito dal numero «227»; al secondo periodo il numero «83» e' sostituito dal numero «229»; d) al comma 6, il numero «81» e' sostituito dal numero «227»; e) al comma 7 il numero «81» e' sostituito dal numero «227»; f) al comma 8, in fine, le parole da «verificati» a «comma 3» sono soppresse; g) al comma 9, al primo periodo le parole «Dall'1 gennaio 2007» sono soppresse.
Note all'art. 42: - Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dal presente decreto: «Art. 20 (Federazioni sindacali). - 1. Ai soli fini dell'accertamento della rappresentativita', le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purche' il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarita' delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. 2. E' esclusa l'attribuzione delle deleghe dell'affiliato all'affiliante in caso di affiliazione o di altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto. Per i casi di incorporazione o fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto gia' esistente, e' consentita l'attribuzione delle deleghe della predetta organizzazione sindacale al soggetto gia' esistente, per successione a titolo universale. 3. Le organizzazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2, ultima parte, hanno l'onere di fornire al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile idonea documentazione, consistente nella copia delle determinazioni adottate dai competenti organi statutari, dalla quale risulti chiaramente che il soggetto sindacale in capo al quale si deve accertare la rappresentativita' e' titolare in proprio di delega per il versamento dei contributi sindacali e che allo stesso sono imputate, per effettiva successione, le deleghe delle quali risultino titolari le predette organizzazioni costituenti, incorporate per fusione, affiliate, federate o aderenti in altre forme comunque denominate. La citata documentazione e' trasmessa al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile con lettera raccomandata a/r o mediante strumento telematico, idoneo a garantire la certezza dell'invio a firma del legale rappresentante delle medesime associazioni sindacali. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano conto degli elementi di effettivita' necessari per la successione nella titolarita' delle deleghe del nuovo soggetto e che ad esso vengano imputate. Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull'avviso di ricevimento della raccomandata o sulla posta elettronica certificata. 4. Ai fini dell'accertamento della rappresentativita' del triennio contrattuale, le organizzazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2, ultima parte, per i casi di fusione, affiliazione, incorporazione o di altra forma associativa comunque denominata, avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla rilevazione, possono provvedere all'onere derivante dal comma 3 fino alla data ultima del 31 marzo successivo. Qualora, entro il 31 marzo, i citati soggetti sindacali non forniscano la documentazione richiesta nel comma 3, e, quindi, garanzie sulla effettivita' della delega, non sara' possibile riconoscere in capo alla nuova aggregazione associativa o al soggetto gia' esistente la rappresentativita' per il triennio contrattuale di riferimento, con le modalita' fissate nei medesimi commi 1 e 2, ultima parte. In tale ultimo caso, ogni singola organizzazione sindacale sara' misurata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 227 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle deleghe di cui era direttamente titolare e intestataria alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla rilevazione. Qualora, entro il predetto termine del 31 marzo, le decisioni in materia siano state adottate dai competenti organismi statutari ed inviata la relativa documentazione di cui al comma 3, ma non sia ancora intervenuta la ratifica congressuale, se statutariamente prevista, tale ratifica, in via eccezionale, puo' intervenire entro e non oltre il 15 aprile successivo. 5. Le prerogative sindacali sono assegnate al soggetto sindacale rappresentativo di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. I poteri e le competenze contrattuali, relativi agli Accordi integrativi nazionali e decentrati, riconosciuti ai rappresentanti dei citati soggetti sindacali rappresentativi, in quanto firmatari dell'ipotesi di Accordo quadriennale di cui all'articolo 229, comma 1, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono esercitati in nome e per conto degli stessi. Pertanto, nei menzionati Accordi integrativi e decentrati la sottoscrizione avviene esclusivamente in rappresentanza della organizzazione sindacale rappresentativa. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, l'organizzazione sindacale affiliante, se rappresentativa, e' unica titolare dei distacchi, dei permessi e delle altre prerogative sindacali di cui al presente decreto. 6. Allo scopo di garantire la certezza e la stabilita' delle relazioni sindacali, nel rispetto dei commi 1 e 2, ultima parte, e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 227 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora nell'ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il mero cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della rappresentativita' previsto dal comma 7. 7. Il Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, procede, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, all'accertamento della rappresentativita' delle associazioni sindacali in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento, sulla base dei dati associativi rilevati dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con le modalita' di cui all'articolo 24. 8. Le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio, dovranno restituire al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e non spettanti. Analogamente si procede, fatto salvo quanto previsto al comma 9, nei confronti delle organizzazioni sindacali in caso di superamento del contingente dei permessi sindacali loro spettanti. 9. Nel caso in cui nell'anno di riferimento un soggetto sindacale abbia superato il contingente dei permessi sindacali di cui all'articolo 23, l'Amministrazione, previo consenso dell'organizzazione sindacale interessata, in luogo del recupero diretto di cui al comma 8, puo' compensare l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente. Nel caso in cui l'associazione sindacale nell'anno successivo a quello in cui si e' verificata l'eccedenza non abbia un contingente a disposizione, ovvero esso non sia sufficiente, si dara' luogo a quanto previsto nel comma 8.» |
| Art. 43
Distacchi sindacali
1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, il numero «81» e' sostituito dal numero «227»; la parola «biennio» e' sostituita dalla parola «triennio»; al secondo periodo, in fine, la parola «ripartizione» e' sostituita dalle parole «la rilevazione della rappresentativita'»; b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le richieste di distacco sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la quale cura gli adempimenti istruttori finalizzati all'accertamento dei requisiti di cui al comma 6. Accertati i predetti requisiti, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile acquisisce il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed emana il decreto di distacco entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del distacco. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito della rappresentativita' ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e del relativo riparto di cui al comma 1, e' considerato acquisito qualora lo stesso Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta di preventivo assenso. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ogni singolo distacco in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca sono comunicate alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che le trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. I consequenziali provvedimenti sono adottati solo in caso di revoca.»; c) al comma 3, le parole «alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e» sono soppresse; d) al comma 7, il numero «144» e' sostituito dal numero «244»; e) il comma 9 e' soppresso.
Note all'art. 43: - Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dal presente decreto: «Art. 21 (Distacchi sindacali). - 1. Alla ripartizione del contingente complessivo dei distacchi tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, provvede il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun triennio. La rilevazione della rappresentativita', che ha validita' fino alla successiva, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'Amministrazione, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. 2. Le richieste di distacco sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alla Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la quale cura gli adempimenti istruttori finalizzati all'accertamento dei requisiti di cui al comma 6. Accertati i predetti requisiti, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile acquisisce il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed emana il decreto di distacco entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del distacco. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito della rappresentativita' ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e del relativo riparto di cui al comma 1, e' considerato acquisito qualora lo stesso Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta di preventivo assenso. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ogni singolo distacco in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca sono comunicate alla Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che le trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. I consequenziali provvedimenti sono adottati solo in caso di revoca. 3. Possono essere autorizzati distacchi nell'ambito del contingente indicato nel comma 1, soltanto in favore del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ricopre la carica di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, secondo le comunicazioni formali circa la composizione degli stessi organismi fatte pervenire da ciascuna organizzazione sindacale alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 4. Ferma restando l'attuale disciplina ed il loro numero complessivo, i distacchi possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui al comma 1, di norma, fino al limite massimo del 50%, frazionatamente, per periodi, comunque, non inferiori a tre mesi ciascuno con esclusione della frazionabilita' dell'orario giornaliero, previo accordo dell'organizzazione sindacale interessata con l'Amministrazione. 5. Nei limiti di cui al comma 4, i distacchi, per il solo personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, possono essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50%, previo accordo del dipendente stesso con l'Amministrazione sulla tipologia di orario prescelta, tra quelle sotto indicate: a) in tutti i giorni lavorativi; b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno, in modo da rispettare come media la durata del lavoro settimanale, fissata per la prestazione ridotta nell'arco temporale preso in considerazione. 6. Nel caso di utilizzo della facolta' di cui al comma 5, il numero dei dirigenti sindacali in distacco risultera' aumentato in misura corrispondente, fermo restando l'intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unita' superiore. 7. Nel caso di distacco disposto ai sensi del comma 5, per la parte economica si applica il comma 8 e, per il diritto alle ferie ed al periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica (purche' in tale ipotesi sia confermato il distacco con prestazione lavorativa ridotta), si applica la disciplina emanata in attuazione dell'articolo 244, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per il rapporto di lavoro part-time, orizzontale o verticale, secondo le tipologie del comma 5. Tale ultimo rinvio va inteso solo come una modalita' di fruizione dei distacchi che, pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro part-time e non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro. 8. I periodi di distacco sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, anche ai fini della mobilita' e del trattamento pensionistico, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennita' per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni. In caso di distacco ai sensi del comma 5, al dirigente sindacale e' garantito il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche. Il trattamento accessorio legato alla produttivita' o alla retribuzione di risultato e' attribuito in base all'apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati. 9. (soppresso)» |
| Art. 44
Aspettative sindacali non retribuite
1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) nella rubrica sono aggiunte le parole «non retribuite»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le richieste di aspettativa sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 1 alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la quale cura gli adempimenti istruttori finalizzati all'accertamento dei requisiti di cui al comma 1. Accertati i predetti requisiti, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta da parte dell'organizzazione sindacale. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito della rappresentativita', e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica stesso non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta di preventivo assenso.»; c) al comma 3, le parole «e' comunicata» sono sostituite dalle parole «sono comunicate»; le parole «alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed» sono soppresse; dopo le parole «difesa civile che» sono aggiunte le seguenti parole «le trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.»; le parole «che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca» sono sostituite dalle seguenti «I consequenziali provvedimenti sono adottati solo in caso di revoca».
Note all'art. 44: - Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dal presente decreto: «Art. 22 (Aspettative sindacali non retribuite). - 1. Il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ricopre la carica di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 21, puo' fruire di aspettative sindacali non retribuite; il tempo trascorso in aspettativa non e' computato ai fini della progressione in carriera; i dirigenti sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianita' che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa. 2. Le richieste di aspettativa sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 1 alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la quale cura gli adempimenti istruttori finalizzati all'accertamento dei requisiti di cui al comma 1. Accertati i predetti requisiti, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta da parte dell'organizzazione sindacale. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito della rappresentativita', e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica stesso non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta di preventivo assenso. 3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca sono comunicate alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile che le trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. I consequenziali provvedimenti sono adottati solo in caso di revoca.» |
| Art. 45
Permessi sindacali retribuiti
1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole «collocato in distacco» sono inserite le parole «a tempo pieno»; il numero «81» e' sostituito dal numero «227».
Note all'art. 45: - Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dal presente decreto: «Art. 23 (Permessi sindacali retribuiti). - 1. Per l'espletamento del proprio mandato, il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ricopre la carica di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 21 non collocato in distacco a tempo pieno ai sensi del medesimo articolo 21 puo' fruire di permessi sindacali retribuiti con le modalita' e nei limiti di quanto previsto nel presente articolo. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica, il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del medesimo personale e' determinato in 1.020 ore. 3. Le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al comma 1, continuano, qualora non piu' rappresentative, a fruire dei permessi sindacali pro rata, fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, concernente l'individuazione della delegazione trattante di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. In tale ipotesi, ove risulti una utilizzazione dei permessi sindacali in misura superiore a quella spettante pro rata, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile dovra' essere restituito il corrispettivo economico delle ore di permesso non spettanti. 4. Nel monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3 non si computa il tempo impiegato, durante l'orario di lavoro, esclusivamente per la partecipazione del personale di cui al comma 1 a riunioni con l'Amministrazione su formale e diretta convocazione di quest'ultima, limitatamente al tempo strettamente necessario alla partecipazione stessa. 5. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 1, provvede il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, previo accertamento del grado di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali legittimate e sentite le organizzazioni medesime, entro il 31 marzo di ciascun anno, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente conferite all'amministrazione dal personale direttivo e dirigente per la riscossione del contributo sindacale, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. 6. Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione puo' autorizzare, in via provvisoria, la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente previsto nell'anno precedente per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo. 7. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima e, in casi eccezionali, almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale, salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, da comunicarsi in forma scritta. 8. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilita' dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto, l'organizzazione sindacale interessata provvedera' a darne comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente. 9. Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il personale direttivo i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero, secondo la durata prevista dalla programmazione settimanale e non possono superare mensilmente, per ciascun dirigente sindacale, nove turni giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4. 10. Nel limite del 50 per cento del monte ore annuo assegnato dall'Amministrazione, per il personale direttivo possono essere autorizzati permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese, previsti dal comma precedente, alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. L'Amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. 11. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.» |
| Art. 46
Adempimenti dell'Amministrazione
1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, i numeri «81» sono sostituiti dai numeri «227»; dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: «Nei soli limitati casi in cui la lavorazione delle buste paga relative al mese di gennaio si chiuda prima del 31 dicembre, la rilevazione avviene sulla busta paga del mese di febbraio, a condizione che in detta busta paga risultino per le nuove deleghe rilasciate a dicembre sia la trattenuta riferita al mese di gennaio che quella riferita al mese di febbraio»; al nono periodo, le seguenti parole «e, quindi, anche per quella in corso relativa alla raccolta delle deleghe al 31 dicembre 2007,» sono soppresse; b) al comma 2, le parole «31 maggio» sono sostituite da «31 marzo»; c) al comma 3, le parole «31 maggio» sono sostituite da «31 marzo»; in fine le parole «Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.» sono soppresse.
Note all'art. 46: - Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dal presente decreto: «Art. 24 (Adempimenti della Amministrazione). - 1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile procede all'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui agli articoli 227 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 21, comma 1, e 23, comma 5, del presente decreto. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione. Ai fini della consistenza associativa vengono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50% dello stipendio. Ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. A tale fine, non conta il numero dei lavoratori associati al sindacato ma il numero delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operate in busta paga tramite delega di cui e' titolare il soggetto sindacale. Per tale motivo il dato associativo e' rilevato direttamente dalla busta paga del personale direttivo e dirigente in quanto solo a fronte del contributo versato la delega diviene effettiva. Al fine di contare anche le deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione, la lettura viene effettuata dalla busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo, in quanto, solo in essa, sono rilevabili tutte le deleghe attive rilasciate entro l'ultimo giorno del mese di dicembre, stante l'obbligo dell'Amministrazione di procedere alla trattenuta del contributo sindacale dal mese immediatamente successivo a quello del rilascio della delega. Nel caso in cui la delega rilasciata nel mese di dicembre non risulti contabilizzata nella busta paga del mese di gennaio, la stessa non e' valida ai fini del calcolo della rappresentativita' non essendo dimostrata la sua attivazione. Nei soli limitati casi in cui la lavorazione delle buste paga relative al mese di gennaio si chiuda prima del 31 dicembre, la rilevazione avviene sulla busta paga del mese di febbraio, a condizione che in detta busta paga risultino per le nuove deleghe rilasciate a dicembre sia la trattenuta riferita al mese di gennaio che quella riferita al mese di febbraio. Tale modalita', valida per tutte le rilevazioni evita di considerare, ai fini della rappresentativita', deleghe fittizie e cioe' quelle che, eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili di dicembre, sono revocate nei primi giorni del successivo mese di gennaio, sicche' la delega pur rilasciata non diviene mai effettiva. L'obbligo dell'Amministrazione di procedere alla tempestiva e corretta trattenuta del contributo sindacale comporta, ovviamente, la responsabilita' del dirigente competente. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile fornisce alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e le incontra per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, eventualmente predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica. 2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e' tenuto a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente. 3. Entro la stessa data del 31 marzo di ciascun anno, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, e' tenuto a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente, con l'indicazione per ciascun nominativo della data in cui e' stato fruito il permesso e il numero delle ore utilizzate. 4. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre ispezioni nei confronti del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nel caso in cui non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 2 e 3 e puo' fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e dell'articolo 22, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'Amministrazione competente, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 6. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.» |
| Art. 47
Disapplicazioni
1. Per il personale di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto sono disapplicate le disposizioni di cui ai seguenti articoli: articolo 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 sottoscritto in data 24 maggio 2000; articolo 11 del contratto collettivo nazionale del comparto Aziende e amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto in data 24 aprile 2002, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 del 24 maggio 2000; 2. Sono, altresi', disapplicate le disposizioni contrattuali non compatibili con il presente decreto e con le vigenti disposizioni regolamentari. |
| Art. 48
Disposizioni finali
1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti contratti collettivi nazionali e accordi recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. |
| Art. 49
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, complessivamente pari a 10.149.805 euro per l'anno 2022 e a 4.711.517 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede: a) quanto a euro 4.841.091 per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno; b) quanto a euro 358.367 per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 7-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno; c) quanto a euro 238.830 per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 996, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dall'articolo 30, comma 7-quinquies, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno; d) quanto a euro 4.114.320 annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; e) quanto a euro 358.367 annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 7-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; f) quanto a euro 238.830 annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 996, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dall'articolo 30, comma 7-quinquies, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 giugno 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione
Lamorgese, Ministro dell'interno
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2045
Note all'art. 49: - Per il testo dell'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 30, commi 7-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 1, comma 996, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 si veda nelle note alle premesse. |
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