Gazzetta n. 191 del 17 agosto 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2022, n. 121 |
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; Viste le disposizioni degli articoli 136, 137 e 139 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Viste le disposizioni dell'articolo 137 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalita' di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 27 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 2019, relativo all'«Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2019 - 2021, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018 n. 41, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco "Triennio economico e normativo 2016-2018"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018 n. 47, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"»; Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio 2019 - 2021, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 22 febbraio 2022, dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: FNS CISL; CO.NA.PO.; UIL PA VV.F.; FP CGIL VV.F.; CONFSAL VV.F.; USB PI VV.F. Visti l'articolo 1, commi 436, 437 , 440 e 441 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'articolo 1, commi 959 e 996, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 30, commi 7-quater e 7-quinquies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che dispongono in ordine al finanziamento del predetto accordo sindacale; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2020 di «Ripartizione delle risorse destinate all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo dei vigili del fuoco» di cui al suddetto articolo 1, comma 441, della legge n. 145 del 2018 per l'anno 2019 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021 di «Riparto del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI)» di cui al suddetto articolo 1, comma 441, della legge n. 145 del 2018 per ciascuno degli anni 2020 e 2021; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2022, con la quale e' stata approvata, ai sensi dell'articolo 139, comma 5, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio 2019 - 2021 e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli aspetti giuridici del rapporto di impiego, gli incrementi retributivi del trattamento economico fisso e continuativo e gli istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2019-2021. 2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al comma 1, al personale di cui al medesimo comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, una anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio 2022-2024, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del suddetto accordo. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.
NOTE Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo degli articoli 136, 137 e 139 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249: «Art. 136 (Ambito di applicazione). - 1. Nelle materie di negoziazione di cui all'articolo 138, i relativi aspetti del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale sono oggetto della procedura di negoziazione di cui all'articolo 139, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «Vigili del fuoco e soccorso pubblico». 2. La disciplina derivante dal procedimento negoziale di cui al comma 1 ha durata triennale, sia per la parte economica sia per la parte normativa. 3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 138 e non disciplinate per il personale non direttivo e non dirigenziale del Corpo nazionale da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.» «Art. 137 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo; le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 139, comma 1, in attesa della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo.» «Art. 139 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 136, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 137 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. Il procedimento negoziale si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica. 2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentativita' accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 137, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino piu' del 50 per cento del dato associativo. 3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel Documento di economia e finanza (DEF) approvato dal Parlamento nella legge di bilancio. 5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti. 6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimita' sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.» - Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 27 novembre 2019, recante: «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2019 - 2021, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2019, n. 299. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2008, n. 12. - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168. - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2011, n. 25. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio economico e normativo 2016-2018» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2018, n. 100. - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018 n. 47, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2018, n. 110. - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante: «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144. - Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258. Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 436, 437, 440 e 441, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»: «436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. 437. Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui aldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» «440. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si da' luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione: a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1°aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019; b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativouna tantumove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalita' e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento. 441. Fermo restando quanto previsto dal comma 440, lettera a), in relazione alla specificita' della funzione e del ruolo del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al comma 436, l'importo di 210 milioni di euro puo' essere destinato, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonche' ai trattamenti economici accessori, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo annuale di cui al primo periodo e' destinato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021. Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»: «127. All'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1.425 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.750 milioni» e le parole: «1.775 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.375 milioni».» - Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: «Art. 20 (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente decreto, la quale reca gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3, rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 le misure dello stipendio tabellare, delle indennita' di rischio e mensile, dell'assegno di specificita' e della retribuzione di rischio e di posizione quota fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della tabella C di cui al comma 1, costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «due». 3. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio, connesse all'attivita' di soccorso tecnico urgente e alle ulteriori attivita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' al correlato addestramento operativo, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246 e dall'articolo 8-ter del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e' incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022. 4. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022. 5. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennita' spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, le risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate: a) per il settore aeronavigante, di euro 1.161.399 per l'anno 2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022; b) per il settore dei sommozzatori, di euro 400.153 per l'anno 2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022; c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare, di euro 552.576 per l'anno 2021 e di euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022. 6. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonche' al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che matura nell'anno 2021 un'anzianita' di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, e' corrisposto un assegno una tantum di euro 300. Al medesimo personale che matura nell'anno 2022 un'anzianita' di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, e' corrisposto un assegno una tantum di euro 400. 7. In relazione alla specificita' delle funzioni e delle responsabilita' dirigenziali connesse alle esigenze in materia di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato: a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021 e di euro 363.938 a decorrere dal 1° gennaio 2022; b) per la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1° gennaio 2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1° gennaio 2022. 8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7 il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato: a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021 e di euro 100.371 a decorrere dal 1° gennaio 2022; b) per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1° gennaio 2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio 2022. 9. Per il potenziamento dell'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttivita' del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 e di euro 3.390.243 a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche per il finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 10. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quelli del personale appartenente alle Forze di polizia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennita' di rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, e' riassorbita nelle nuove misure previste per l'indennita' di rischio e indicate nella relativa tabella C di cui al comma 1. 11. Per le medesime finalita' di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, i fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2020, dalle risorse, indicate nell'allegato B al presente decreto. Gli incrementi di cui ai suddetti commi nonche' quelli riportati nell'allegato B sono al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. 12. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si interpreta nel senso che al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31 dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli 124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 13. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione del presente articolo consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto della suddetta applicazione, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici. 14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro 120 milioni per l'anno 2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 3,161 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,6 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con successivi provvedimenti normativi, nel limite di spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede alla valorizzazione del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche attraverso nuove modalita' assunzionali di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 15. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai fini previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data. 16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.» Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»: «133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui.» Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 959 e 996, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»: «959. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.» «996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, svolti dal personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dall'anno 2021, e' istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, agli istituti normativi e ai trattamenti economici accessori.» - Si riporta il testo dell'articolo 30, commi 7-quater, 7-quinquies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106: «7-quater. In relazione alla specificita' del ruolo prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e ai peculiari compiti svolti dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la spesa di 77 milioni di euro annui, destinata al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021. 7-quinquies. Per le medesime finalita' di cui al comma 7-quater: a) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 996 e' sostituito dal seguente: «996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, svolti dal personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dall'anno 2021, e' istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, agli istituti normativi e ai trattamenti economici accessori»; b) all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo"; 2) al comma 6, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo".» - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2020 di «Ripartizione delle risorse destinate all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo dei vigili del fuoco» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2020, n. 133. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2021 di «Riparto del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI)» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2021, n. 294.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 138 del citato decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217, recante: «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»: «Art. 138 (Materie di negoziazione). - 1. Formano oggetto del procedimento negoziale: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati; b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; e) i criteri per la mobilita' a domanda; f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attivita' atipiche; g) la reperibilita'; h) il congedo ordinario e straordinario; i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; l) i permessi brevi per esigenze personali; m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa; n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita' socio-assistenziali del personale; o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale; p) le procedure di raffreddamento dei conflitti; q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli. 2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 136 possono essere utilizzati, ad eccezione dei dirigenti, dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 226, nei limiti spettanti ad invarianza di costi per l'amministrazione. |
| Art. 2
Nuovi stipendi
1. Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2019 dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n.127, a decorrere dal 1° febbraio 2019 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:
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2. Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:
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3. Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:
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4. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2020 e 2021 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° febbraio 2019 e dal 1° gennaio 2020. 5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 6. I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono l'elemento provvisorio della retribuzione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 440, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n.127, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»": «Art. 5 (Modifiche al Titolo VI del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217). - 1. Il Titolo VI del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituito dal seguente: «Titolo VI (Norme di inquadramento, concorsi straordinari e disposizioni economico-finanziarie). - Capo I (Norme di inquadramento). - Art. 245 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco). - 1. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco. 2. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto. 3. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto. 4. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 5. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 6. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore. 7. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore. 8. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 9. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, al quale e' stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 11. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Art. 246 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto). - 1. Il personale con la qualifica di capo squadra e' inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra. 2. Il personale con la qualifica di capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra esperto. 3. Il personale con la qualifica di capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4. 4. Il personale con la qualifica di capo reparto e' inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto. 5. Il personale con la qualifica di capo reparto esperto e' inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto". 6. Il personale con la qualifica di capo reparto esperto al quale e' stato attribuito uno scatto convenzionale e' inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto". 7. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 8. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2 e 4, conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Art. 247 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori antincendi). - 1. Il personale con la qualifica di vice ispettore antincendi e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi. 2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi. 3. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto. 4. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto. 5. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 6. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 7. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8. 8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi coordinatore. 9. Il personale con le qualifiche di sostituto direttore antincendi capo e di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto" e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Art. 248 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei pilota di aeromobile e del ruolo degli specialisti di aeromobile). - 1. Il personale in possesso del brevetto di pilota di aeromobile o del brevetto di specialista di aeromobile, gia' in servizio presso i reparti volo e gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo e il soccorso tecnico del Dipartimento, e' inquadrato, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, anche in sovrannumero, nelle qualifiche dei ruoli dei piloti di aeromobile e degli specialisti di aeromobile. 2. Il personale che riveste la qualifica di: a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco o di specialista di aeromobile vigile del fuoco; b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto; c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto; d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore; g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore; h) vigile del fuoco coordinatore, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; i) vigile del fuoco coordinatore, al quale e' stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 3. Il personale che riveste la qualifica di: a) capo squadra e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo squadra o di specialista di aeromobile capo squadra; b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo squadra esperto o di specialista di aeromobile capo squadra esperto; c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui alla lettera d); d) capo reparto e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile capo reparto; e) capo reparto esperto e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto"; f) capo reparto esperto al quale e' stato attribuito uno scatto convenzionale e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto". 4. Il personale che riveste la qualifica di: a) vice ispettore antincendi e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore o di specialista di aeromobile ispettore; b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore o di specialista di aeromobile ispettore; c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista di aeromobile ispettore esperto; d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista di aeromobile ispettore esperto; e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista di aeromobile ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista di aeromobile ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore coordinatore o di specialista di aeromobile ispettore coordinatore. 5. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 6. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 7. Le disposizioni di inquadramento di cui al presente articolo si applicano anche al personale del Corpo nazionale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento in possesso, rispettivamente, del brevetto di pilota di aeromobile e del brevetto di specialista di aeromobile gia' in servizio presso i reparti volo e presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Art. 249 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B gia' impiegato nello specifico servizio operativo presso i reparti volo del Dipartimento, e' inquadrato, a domanda, ai sensi dei commi 2 e 3, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianita' nella medesima specializzazione. 2. Il personale che riveste la qualifica di: a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco; b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto; c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto; d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore; g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore; h) vigile del fuoco coordinatore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; i) vigile del fuoco coordinatore al quale e' stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 3. Il personale che riveste la qualifica di: a) capo squadra e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo squadra; b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo squadra esperto; c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al punto d); d) capo reparto e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto; e) capo reparto esperto e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di «esperto»; f) capo reparto esperto al quale e' stato attribuito uno scatto convenzionale e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di «esperto». 4. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, ai sensi del comma 5, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Tale personale presta servizio presso i reparti volo e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianita' nella medesima specializzazione. 5. Il personale che riveste la qualifica di: a) vice ispettore antincendi e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore; b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore; c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto; d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto; e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore coordinatore. 6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 7. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 5, lettere a), b), c), d) e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Art. 250 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli specialisti nautici di coperta e del ruolo degli specialisti nautici di macchina). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso del brevetto di specialista nautico di coperta o del brevetto di specialista nautico di macchina, gia' in servizio presso i distaccamenti portuali del Corpo nazionale, e' inquadrato, ai sensi dei commi 2 e 3, anche in sovrannumero, nelle qualifiche dei ruoli degli specialisti nautici di coperta e degli specialisti nautici di macchina. 2. Il personale che riveste la qualifica di: a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco; b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto; c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto; d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore; g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore; h) vigile del fuoco coordinatore, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; i) vigile del fuoco coordinatore, al quale e' stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 3. Il personale che riveste la qualifica di: a) capo squadra e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo squadra o di specialista nautico di macchina capo squadra; b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo squadra esperto o di specialista nautico di macchina capo squadra esperto; c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al punto d); d) capo reparto e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto; e) capo reparto esperto e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di «esperto»; f) capo reparto esperto al quale e' stato attribuito uno scatto convenzionale e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di «esperto». 4. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, in possesso del brevetto di specialista nautico di coperta o del brevetto di specialista nautico di macchina, e' inquadrato, a domanda, ai sensi del comma 5, nelle qualifiche dei ruoli degli specialisti nautici di coperta e degli specialisti nautici di macchina, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Tale personale presta servizio presso i distaccamenti portuali e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio nautico della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianita' nella medesima specializzazione. 5. Il personale che riveste la qualifica di: a) vice ispettore antincendi e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore o di specialista nautico di macchina ispettore; b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore o di specialista nautico di macchina ispettore; c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto; d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto; e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore coordinatore o di specialista nautico di macchina ispettore coordinatore. 6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 7. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 8. Il personale gia' in servizio presso i distaccamenti portuali di cui al comma 1 in possesso di entrambi i brevetti di specialista nautico di coperta e specialista nautico di macchina e' inquadrato, a domanda e previa valutazione dell'amministrazione, in uno dei due ruoli di cui al presente articolo, anche in soprannumero. Art. 251 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei sommozzatori). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso del brevetto di sommozzatore, gia' in servizio presso i nuclei sommozzatori del Corpo nazionale, e' inquadrato, ai sensi dei commi 2 e 3, anche in sovrannumero, nelle qualifiche del ruolo dei sommozzatori. 2. Il personale che riveste la qualifica di: a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco; b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto; c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto; d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore; g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore; h) vigile del fuoco coordinatore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; i) vigile del fuoco coordinatore al quale e' stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 3. Il personale che riveste la qualifica di: a) capo squadra e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo squadra; b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo squadra esperto; c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al punto d); d) capo reparto e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto; e) capo reparto esperto e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di «esperto»; f) capo reparto esperto al quale e' stato attribuito uno scatto convenzionale e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di «esperto». 4. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, in possesso del brevetto di sommozzatore, e' inquadrato, a domanda, ai sensi del comma 5, nelle qualifiche del ruolo dei sommozzatori, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Tale personale presta servizio presso i nuclei sommozzatori e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianita' nella medesima specializzazione. 5. Il personale che riveste la qualifica di: a) vice ispettore antincendi e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore; b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore; c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto; d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto; e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore coordinatore. 6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 7. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Art. 252 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli operatori e degli assistenti). - 1. Il personale con la qualifica di operatore e' inquadrato nella istituita qualifica di operatore. 2. Il personale con la qualifica di operatore tecnico, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di operatore. 3. Il personale con la qualifica di operatore tecnico, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di operatore esperto. 4. Il personale con la qualifica di operatore professionale, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di operatore esperto. 5. Il personale con la qualifica di operatore professionale, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella qualifica di operatore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 6. Il personale con la qualifica di operatore esperto, che abbia meno di sette anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di operatore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 7. Il personale con la qualifica di operatore esperto, che abbia maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di assistente, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8. 8. Il personale con la qualifica di assistente e' inquadrato nella istituita qualifica di assistente. 9. Il personale con la qualifica di assistente capo e' inquadrato nella istituita qualifica di assistente con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di «capo». 10. Il personale con la qualifica di assistente capo al quale e' stato attribuito uno scatto convenzionale e' inquadrato nella istituita qualifica di assistente con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di «capo». 11. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 12. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Art. 253 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori logistico-gestionali). - 1. Il personale con la qualifica di vice collaboratore amministrativo-contabile e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale. 2. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale. 3. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto. 4. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto. 5. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 6. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 7. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8. 8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore. 9. Il personale con le qualifiche di sostituto direttore amministrativo-contabile capo e di sostituto direttore amministrativo-contabile capo denominato «esperto», e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Art. 254 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori informatici). - 1. Il personale con la qualifica di vice collaboratore tecnico-informatico e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico. 2. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico. 3. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico esperto. 4. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico esperto. 5. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 6. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 7. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8. 8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico coordinatore. 9. Il personale con le qualifiche di sostituto direttore tecnico-informatico capo e di sostituto direttore tecnico-informatico capo denominato "esperto" e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Art. 255 (Inquadramento nelle qualifiche dei ruoli della banda musicale dei vigili del fuoco). - 1. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, impiegato in qualita' di orchestrale nella banda musicale del Corpo nazionale, e' inquadrato nella istituita qualifica di orchestrale. 2. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, impiegato in qualita' di maestro direttore nella banda musicale del Corpo nazionale, e' inquadrato nella istituita qualifica di maestro direttore. 3. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione degli scatti convenzionali, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza. 4. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2 conserva, ai fini del conseguimento degli scatti convenzionali, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza. Art. 256 (Inquadramento nella qualifica del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). - 1. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, impiegato in qualita' di atleta nel gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, e' inquadrato nella istituita qualifica di atleta. 2. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo, ai fini del conseguimento degli scatti convenzionali, conserva l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza. Art. 257 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi logistico-gestionali). - 1. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, e' inquadrato nella istituita qualifica di vice direttore logistico-gestionale. 2. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore logistico-gestionale. 3. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, collocandosi dopo il personale di cui ai commi 4 e 5. 4. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, collocandosi dopo il personale di cui al comma 5. 5. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale. 6. Il personale e' inquadrato secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 7. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Art. 258 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi informatici). - 1. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, e' inquadrato nella istituita qualifica di vice direttore informatico. 2. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore informatico. 3. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore informatico vicedirigente, collocandosi dopo il personale di cui ai commi 4 e 5. 4. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente informatico, collocandosi dopo il personale di cui al comma 5. 5. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente informatico. 6. Il personale e' inquadrato secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 7. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Capo II (Concorsi straordinari). - Art. 259 (Concorsi straordinari a direttore, direttore logistico-gestionale e direttore informatico). - 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono banditi i seguenti concorsi straordinari: a) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 25 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative di cui all'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso del titolo di studio e del titolo abilitativo di cui all'articolo 143; b) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 15 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore logistico-gestionale, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni logistico-gestionali di cui all'articolo 13-octies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed economico, da individuarsi con decreto di cui al comma 5; c) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore informatico, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni informatiche di cui all'articolo 13-octies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo informatico, da individuarsi con decreto di cui al comma 5. 2. Non e' ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che, nel triennio precedente la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 e' ammesso a frequentare corsi di formazione, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi, che si concludono con un esame finale. Il personale che abbia superato l'esame finale e' immesso, rispettivamente, nelle qualifiche di direttore, direttore logistico-gestionale e direttore informatico, permanendo nella qualifica di nuovo inquadramento per un periodo di sette anni e sei mesi. Nel caso di mancato superamento dell'esame di fine corso, il personale permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza. 4. L'assegnazione alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi, le classi di laurea magistrale prescritte per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri di formazione delle graduatorie finali, le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, dei relativi esami finali ed i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Art. 260 (Concorsi straordinari per primo dirigente). - 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono banditi i seguenti concorsi straordinari: a) concorso, per titoli ed esami, a cinque posti per l'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, riservato al personale inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali e nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del previgente ordinamento; b) concorso, per titoli ed esami, a un posto per l'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico, riservato al personale inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vicedirigente informatico che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi informatici e nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento; c) concorso, per titoli ed esami, a un posto per l'accesso alla qualifica di primo dirigente che espleta le funzioni di cui all'articolo 142, comma 4, riservato al personale con la qualifica di direttore vicedirigente di cui al titolo II, capo I, che abbia maturato nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi, nonche' al personale inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vicedirigente dei ruoli tecnico-professionali di cui al titolo II, capo II, che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e nei ruoli di provenienza del previgente ordinamento. 2. Non e' ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che, nel triennio precedente la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 e' ammesso a frequentare corsi di formazione, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi, che si concludono con un esame finale. Il personale che abbia superato l'esame finale e' immesso, rispettivamente, nelle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, primo dirigente informatico e primo dirigente con incarico di comunicazione in emergenza. Nel caso di mancato superamento dell'esame di fine corso, il personale permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza. 4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie finali, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione e dei relativi esami. Capo III (Disposizioni economico-finanziarie). - Art. 261 (Clausola di salvaguardia retributiva). - 1. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal presente decreto, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici. Art. 262 (Trattamento economico). - 1. Gli importi dello stipendio tabellare del personale del Corpo nazionale sono fissati nella tabella C, allegata al presente decreto.». - Per il testo dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»: «10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.» - Si riporta il testo dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalita' stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.» - Per il testo dell'articolo 1, comma 440, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, del presente decreto, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. Gli incrementi del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 del presente decreto hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario spettante al personale non direttivo e non dirigente con le rispettive decorrenze ivi previste.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio1957, n. 3, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»: «Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.» |
| Art. 4
Indennita' di rischio
1. Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminati negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:
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2. Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:
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3. Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle :
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4. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 2 e 3 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021. 5. Le misure mensili di cui ai commi 1, 2 e 3 sono corrisposte per tredici mensilita'. 6. Sono confermate le misure dell'indennita' di rischio per l'anno 2019 previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 47.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 47, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego»: «3. Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
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| Art. 5
Indennita' mensile
1. Le misure vigenti dell'indennita' mensile per il personale non direttivo e non dirigente dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:
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2. Le misure vigenti dell'indennita' mensile per il personale non direttivo e non dirigente dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:
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3. Le misure vigenti dell'indennita' mensile per il personale non direttivo e non dirigente dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:
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4. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 2 e 3 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021. 5. Le misure mensili di cui ai commi 1, 2 e 3 sono corrisposte per tredici mensilita'. 6. Sono confermate le misure dell'indennita' mensile per l'anno 2019 previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 47.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 47, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego»: «2. Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, le misure vigenti dell'indennita' mensile del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
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| Art. 6
Effetti sugli assegni personali riassorbibili
1. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 4 e 5 del presente decreto costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.
Note all'art. 6: Si riporta il testo dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante: «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252»: «Art. 261 (Clausola di salvaguardia retributiva). - 1. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal presente decreto, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.» - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»: «5. Al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali compete, a decorrere dall'effettivo transito, l'assegno ad personam di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge.» - Si riporta il testo dell'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante: «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»: «Art. 14-sexies (Clausola di salvaguardia e ulteriori disposizioni per il personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale). - 1. Al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale si applicano e continuano ad applicarsi, laddove piu' favorevoli, le disposizioni in materia di trattamenti retributivi e previdenziali previsti per il personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, nonche' gli incrementi retributivi previsti dall'articolo 15. 2. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 126, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i vigenti limiti di eta' per l'accesso ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale non si applicano alle procedure assunzionali non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per particolari discipline sportive il bando di concorso puo' individuare l'eta' per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse entro un limite minimo di diciassette anni e un limite massimo di trentacinque anni.» |
| Art. 7
Indennita' di impiego operativo
1. Al fine di strutturare con criteri maggiormente funzionali all'attivita' di servizio l'attribuzione degli emolumenti accessori, erogati ai sensi delle vigenti disposizioni di comparto, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli operativi e ai ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, impiegato nel dispositivo di soccorso ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, e' riconosciuta l'indennita' di impiego operativo. 2. L'indennita' di impiego operativo compete al personale di cui al comma 1, inserito nei turni continuativi 12/24-12/48, nei turni 12/36, nei turni 12/12-12/60 o in altre tipologie di turnazione individuate o da individuarsi con accordi integrativi nazionali, nei limiti dei turni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dall'articolo 17 del presente decreto. 3. L'indennita' di impiego operativo sostituisce i seguenti istituti retributivi accessori che vengono contestualmente disapplicati per il personale di cui al comma 1: a) indennita' di turno di cui all'articolo 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 26 maggio 2004 e per le turnazioni di cui all'articolo 3 del relativo accordo stralcio sottoscritto in data 28 luglio 2004; b) indennita' operativa per il soccorso esterno di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251. 4. Le misure dell'indennita' di cui al comma 1 e delle relative maggiorazioni orarie sono stabilite rispettivamente in euro 11,50 per ciascun turno di dodici ore e: a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e per ciascuna ora tra le 22 e le 6; b) in euro 2,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara e per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi. 5. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dall'anno 2022, per le attivita' svolte dal personale di cui al comma 1, e' riconosciuta, in ragione della qualifica di appartenenza, del connesso grado di responsabilita' e dell'esperienza professionale maturata, una maggiorazione dell'indennita' di cui al presente articolo nelle misure di seguito indicate e nel limite complessivo di euro 6.448.677 annui: euro 2,00 a turno in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore; euro 2,30 a turno in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra; euro 2,60 a turno in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto, di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; euro 2,70 a turno in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale; euro 2,80 a turno in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale. 6. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nell'ambito degli accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono essere destinate, in particolare, ad incrementare le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 4, a decorrere dall'anno 2022. 7. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con l'indennita' di cui agli articoli 8 e 9 e con gli emolumenti spettanti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 8. L'indennita' di cui al comma 1 non compete al personale dichiarato parzialmente inidoneo al servizio di istituto che permane nel settore operativo. 9. In occasione della partecipazione a eventi calamitosi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che prevedono maggiorazioni al trattamento economico accessorio spettante al medesimo personale. 10. Resta ferma la destinazione al fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 delle risorse di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251. Limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono disapplicati l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e l'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269. 11. Gli oneri di cui al comma 4 rimangono a valere sul fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante: «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»: «Art. 62 (Articolazione del dispositivo di soccorso). - 1. Il Corpo nazionale assicura in modo continuativo e su tutto il territorio nazionale, ivi compreso nelle acque interne e nel mare, gli interventi di soccorso, utilizzando lo specifico dispositivo costituito da personale, mezzi e sistemi che ne consentono l'immediato impiego. Fanno parte del dispositivo di soccorso: a) le sale operative di livello provinciale, regionale e nazionale; b) le squadre di soccorso, ivi comprese le componenti specialistiche e specializzate; c) le colonne mobili regionali; d) i servizi di supporto tecnico-logistico all'attivita' di soccorso. 2. I dispositivi di soccorso sono predisposti, diretti, gestiti ed impiegati sotto la responsabilita' dei dirigenti delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, che nel rispetto dei livelli di responsabilita' richiesta si avvalgono delle figure del sistema di coordinamento direzione e controllo. Oltre alle squadre ed alle componenti operative presenti nel turno, i dispositivi di soccorso possono essere integrati con personale in turno di reperibilita', in accordo con quanto previsto dalle procedure negoziali, da squadre e mezzi predisposti a seguito della stipula di convenzioni o accordi di programma, finalizzati ad assicurare l'incremento dei servizi operativi sul territorio, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. 3. Il dispositivo di soccorso, di cui ai commi 1 e 2, puo' essere altresi' integrato, in caso di contingenti necessita', con personale operativo che presta orario di lavoro giornaliero, o in servizio a qualsiasi titolo, ovvero trattenuto o richiamato in servizio, secondo disposizioni del dirigente responsabile." - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 recante: «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.», come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Orario di lavoro). - 1. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio. 1-bis. Il personale di cui al titolo I, capo I e capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, addetto all'attivita' di soccorso, svolge turni continuativi di servizio aventi, in linea generale, la seguente articolazione: dodici ore di lavoro diurno, di seguito indicato «turno diurno», ventiquattro ore di riposo, dodici ore di lavoro comprensive delle ore notturne, di seguito indicato «turno notturno», quarantotto ore di riposo, nel presente decreto definita turnazione 12/24 - 12/48, di norma articolato in orario 8:00-20:00 e 20:00-8:00. Sono ammesse diverse articolazioni dei turni continuativi di servizio assicurando almeno 11 ore di riposo tra due turni di lavoro. 1-ter. Il personale impiegato nei turni di servizio di cui al comma 1-bis effettua 1.602 ore di lavoro all'anno corrispondenti a 133,5 turni di servizio di dodici ore ciascuno, al netto del congedo ordinario. Sono fatte salve le assenze normativamente o contrattualmente previste. 1-quater. Le ulteriori ore prestate in eccedenza, per effetto della articolazione dei turni di servizio di cui al comma 1-bis, sono compensate con turni di riposo programmati nel calendario annuale. 2. L'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali per tutto il personale. Esso e' articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze di servizio da erogarsi con carattere di continuita', che richiedano orari continuativi, anche nelle ore pomeridiane, o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentano particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici. 3. L'orario di lavoro e' funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Le rispettive articolazioni sono determinate dai dirigenti responsabili degli uffici garantendo la concertazione di cui all'articolo 35. A tal fine, l'orario di lavoro viene determinato sulla base di seguenti criteri: ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane; miglioramento della qualita' delle prestazioni; ampliamento della fruibilita' dei servizi da parte dell'utenza; miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni. Per la realizzazione dei suddetti criteri possono essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario: orario articolato su 5 giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell'orario di obbligo; l'orario articolato su 6 giorni si svolge di norma per 6 ore continuative antimeridiane; orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera; turnazioni nel caso di attivita' i cui risultati non siano conseguibili mediante l'adozione di altre tipologie di orario; orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo di cui al presente comma. 4. Sono fatte salve le esigenze degli uffici individuati nell'allegato1aldecreto ministeriale n. 151 del 22 aprile 1999, che potranno adottare un orario di lavoro individuale superiore ai 5 giorni settimanali. In tali uffici, e' possibile, tuttavia, articolare l'orario di lavoro dei dipendenti su 5 giorni spostando la giornata di riposo infrasettimanale, di regola coincidente con il sabato, in altro giorno garantendo la concertazione di cui all'articolo 35. 5. Dopo massimo 6 ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non puo' essere inferiore ai 30 minuti. Sono fatte salve le condizioni diversamente disciplinate. 6.Nell'articolazione dell'orario ordinario puo' essere ammessa, se concordata in ambito locale,garantendo la concertazione di cui all'articolo 35, la seguente flessibilita' in entrata ed in uscita che, di norma, potra' essere pari a: a) fino a un'ora di anticipo; b) fino a un'ora di ritardo. L'orario flessibile deve essere considerato un sistema rigidamente programmato. Eventuali ritardi in entrata, cosi' come uscite anticipate, devono essere recuperati. Nessun recupero puo' essere concesso per spontanei anticipi e/o prolungamenti dell'orario di lavoro.» Il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo - quadriennio normativo 2002-2005 - biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 26 maggio 2004 e' pubblicato nella GU Serie Generale n.138 del 15-06-2004 - Suppl. Ordinario n. 111. - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)»: «Art. 7 (Indennita' operativa per il soccorso esterno). - 1. A decorrere dall'anno 2010, la quota parte delle risorse di cui all'articolo 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1°luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 3 agosto 2009, n. 102, pari ad euro 11.000.000, confluisce nel Fondo di amministrazione per il personale non direttivo e non dirigente di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007per essere utilizzata ai fini della corresponsione di una speciale indennita' operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno. 2. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota del 58,38 per cento vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'integrazione del Fondo di cui al comma 1 per essere utilizzate per le finalita' indicate dal medesimo comma. 3. L'indennita' di cui al comma 1, pari a 4 euro per turno, viene attribuita al personale del settore operativo inserito nei turni continuati e nelle turnazioni particolari di cui all'articolo 45 del CCNL del 5 aprile 1996, ivi compreso il personale specialista, qualificato e delle colonne mobili regionali compreso nell'attivita' di soccorso. 4. L'indennita' di cui al comma 1 e' attribuita altresi' al personale operativo che effettua orario giornaliero e turnazioni 12/36, nel caso in cui, per eccezionali esigenze di servizio derivanti anche da situazioni di emergenza, anche locali, venga inserito nel dispositivo di soccorso ed impiegato nell'attivita' operativa. 5. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta a fronte di ogni turno di servizio di 12 ore prestato e per il massimo di 133 turni annui. 6. L'indennita' di cui al comma 1 non e' attribuibile al personale operativo parzialmente inidoneo. 7. Le integrazioni del Fondo di cui al comma 1 con risorse effettivamente affluite all'entrata di bilancio, relative a prestazioni svolte nell'anno 2009, saranno utilizzate per le attivita' di soccorso tecnico urgente di cui ai precedenti commi, con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007. 8. A decorrere dal 2010, ai sensi del comma 2, l'indennita' e' incrementata da un minimo di 2,5 euro ad un massimo di 4 euro. La misura minima dell'incremento verra' corrisposta, al solo titolo di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1. 9. La contrattazione integrativa individuera' ulteriori destinazioni non comprese nel presente articolo entro i limiti delle risorse finanziarie previste nei precedenti commi. 10. Le somme di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.» - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante: «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252»: «Art. 19 (Accesso al ruolo degli ispettori antincendi). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi avviene: a) (omissis) b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, al quale puo' partecipare il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco che abbia maturato almeno quindici anni di effettivo servizio e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.» - Per il testo dell'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 29 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 29 (Ruoli del personale specialista). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni specialistiche: a) ruoli delle specialita' aeronaviganti; b) ruoli delle specialita' nautiche e dei sommozzatori. 2. Fermi restando i livelli di coordinamento e di sovraordinazione funzionale previsti dal presente decreto, il personale specialista, quando interviene congiuntamente al personale degli altri ruoli che espleta funzioni operative, effettua le valutazioni di competenza in relazione alle operazioni e alle manovre da eseguire di cui e' direttamente responsabile. 3. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.» - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 recante: "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»: «Art. 6 (Fondo di amministrazione). - 1. Il Fondo di amministrazione per il personale non direttivo e non dirigente, gia' costituito da quota parte delle risorse di cui all'art. 47 del CCNL 24 maggio 2000 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999), come integrato da quota parte di quelle di cui all'art. 25 del CCNL 26 maggio 2004 (biennio economico 2002-2003) e dall'art. 5 del CCNL 7 dicembre 2005 (biennio economico 2004-2005), relativi al personale dei vigili del fuoco, nonche' da quota parte delle risorse per particolari servizi resi, determinate sulla base delle vigenti disposizioni, e' incrementato dei seguenti importi: a) per l'anno 2007: euro 258.000; b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008: euro 5.210.000. 2. Gli importi di cui alle letterea) eb) del precedente comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. L'utilizzo del predetto Fondo e' definito con le modalita' e i criteri di cui all'art. 48 del CCNL 24 maggio 2000 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999), con esclusione delle letteree) edf), come integrato dall'art. 26 del CCNL 26 maggio 2004 (biennio economico 2002-2003), in sede di accordo integrativo nazionale previsto dall'art.38deldecreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ed in quanto compatibile con il medesimo decreto legislativo. 4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.» - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L. 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato»: «Art. 6 (Indennita' di servizio notturno). - Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e agli operai dello Stato le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizi di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese fra le 22 e le 6, compete una indennita' oraria di servizio notturno di L. 100. L'indennita' per servizio notturno compete in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non e' cumulabile con i compensi per lavoro straordinario.» - Si riporta il testo dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-87, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo»: «Art. 101 (Indennita' notturne e festive). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987 la misura dell'indennita' oraria notturna e festiva spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' di L. 1.500. 2. Al personale in turno di servizio a Capodanno, Pasqua, 1°Maggio, Ferragosto e Natale l'indennita' di cui al comma precedente e' corrisposta in misura doppia.» |
| Art. 8
Indennita' di servizio operativo
1. Al fine di strutturare con criteri maggiormente funzionali all'attivita' di servizio l'attribuzione degli emolumenti accessori, erogati ai sensi delle vigenti disposizioni di comparto, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli operativi, specialistici e ai ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 e' riconosciuta l'indennita' di servizio operativo. 2. L'indennita' di servizio operativo e' attribuita al personale di cui al comma 1 che effettua turnazioni o orario giornaliero, assegnato a funzioni correlate all'attivita' operativa di soccorso nonche' ad altri servizi operativi di istituto. 3. L'indennita' di servizio operativo sostituisce i seguenti istituti retributivi accessori che vengono contestualmente disapplicati per il personale di cui al comma 1: a) compenso di produttivita' giornaliera di cui all'articolo 3 dell'accordo stralcio del 8 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; b) indennita' operativa per il soccorso esterno di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251. 4. La misura dell'indennita' di cui al comma 1 e' stabilita con le seguenti modalita': a) personale che effettua turnazioni di dodici ore assegnato a funzioni correlate all'attivita' operativa di soccorso, ivi compreso il personale specialista: euro 8,50 a turno; b) personale che effettua turnazioni di dodici ore assegnato ad altri servizi operativi di istituto: euro 2,00 a turno; c) personale che effettua orario giornaliero nella misura che segue: euro 1,00 a giornata, in caso di settimana lavorativa di sei giorni; euro 1,20 a giornata, in caso di settimana lavorativa di cinque giorni. 5. Le misure delle maggiorazioni orarie della indennita' di cui al comma 1 sono stabilite: a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e per ciascuna ora tra le 22 e le 6; b) in euro 2,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara, e per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi. 6. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, per le attivita' svolte dal personale di cui al comma 2, e' riconosciuta, in ragione della qualifica di appartenenza e del connesso grado di responsabilita', una maggiorazione dell'indennita' di cui al presente articolo nelle misure di seguito indicate e nel limite complessivo di euro 881.098 annui: euro 1,00 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore che effettua la settimana lavorativa di sei giorni; euro 1,20 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni; euro 2,00 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore che effettua turnazioni di dodici ore; euro 1,15 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra che effettua la settimana lavorativa di sei giorni; euro 1,40 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni; euro 2,30 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra che effettua turnazioni di dodici ore; euro 1,30 al giorno, in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua la settimana lavorativa di sei giorni; euro 1,55 al giorno, in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni; euro 2,60 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua turnazioni di dodici ore; euro 1,35 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni; euro 1,60 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni; euro 2,70 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore; euro 1,40 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni; euro 1,70 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni; euro 2,80 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore. 7. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, possono essere destinate nell'ambito degli accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad incrementare le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 5, a decorrere dall'anno 2022. 8. L'indennita' di servizio operativo non e' cumulabile con le indennita' di cui agli articoli 7 e 9 ed e' cumulabile con gli emolumenti spettanti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 9. L'indennita' di cui al comma 1 compete al personale dichiarato parzialmente inidoneo al servizio di istituto che permane nel settore operativo, laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 97, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64. 10. Resta ferma la destinazione al fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 delle risorse di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251. Limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono disapplicati l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e l'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269. 11. Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 rimangono a valere sul fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, si veda nelle note all'articolo 7. - Per il testo dell'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note all'articolo 7. - Per il testo dell'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazione, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note all'articolo 7. - Si riporta il testo dell'articolo 97, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante: «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»: «3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 134, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale operativo privo della piena idoneita' all'espletamento degli interventi di soccorso, tenuto conto dell'attitudine e della formazione ricevuta, e' impiegato in via prioritaria, nei servizi di supporto all'attivita' di soccorso.» - Per il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, si veda nelle note all'articolo 7. - Per il testo dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 19 novembre 2010, n. 251, si veda nelle note all'articolo 7. - Per il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, si veda nelle note all'articolo 7. - Per il testo dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, si veda nelle note all'articolo 7. |
| Art. 9
Indennita' di funzione tecnica e professionale
1. Al fine di strutturare con criteri maggiormente funzionali all'attivita' di servizio l'attribuzione degli emolumenti accessori, erogati ai sensi delle vigenti disposizioni di comparto, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza, e' riconosciuta l'indennita' di funzione tecnica e professionale. 2. L'indennita' di funzione tecnica e professionale e' attribuita al personale di cui al comma 1 che effettua orario giornaliero o turnazioni in considerazione delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza, anche a integrazione delle attivita' svolte dalle strutture operative sia ordinariamente sia nei casi di calamita' pubbliche o in altre situazioni di emergenza. 3. L'indennita' di funzione tecnica e professionale sostituisce il compenso di produttivita' giornaliera di cui all'articolo 3 dell'accordo stralcio del 8 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 4. La misura dell'indennita' di cui al comma 1 e' stabilita con le seguenti modalita': a) personale che effettua orario giornaliero: euro 1,00 a giornata, in caso di settimana lavorativa di sei giorni; euro 1,20 a giornata, in caso di settimana lavorativa di cinque giorni; b) personale che effettua turnazioni di dodici ore: euro 2,00 a turno. 5. Le misure delle maggiorazioni orarie della indennita' di cui al comma 1 sono stabilite: a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e per ciascuna ora tra le 22 e le 6; b) in euro 2,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara, e per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi. 6. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, per le attivita' svolte dal personale di cui al comma 1, e' riconosciuta, in ragione della qualifica di appartenenza e del connesso grado di responsabilita', una maggiorazione dell'indennita' di cui al presente articolo nelle misure di seguito indicate e nel limite complessivo di euro 365.732 annui: euro 0,52 al giorno, in favore del personale con qualifica di operatore esperto, di operatore esperto con scatto convenzionale, di orchestrale esperto, di orchestrale esperto con scatto convenzionale e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con primo e secondo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni; euro 0,62 al giorno, in favore del personale con qualifica di operatore esperto, di operatore esperto con scatto convenzionale, di orchestrale esperto, di orchestrale esperto con scatto convenzionale e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con primo e secondo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni; euro 1,04 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di operatore esperto, di operatore esperto con scatto convenzionale, di orchestrale esperto, di orchestrale esperto con scatto convenzionale e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con primo e secondo scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore; euro 0,60 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente, di orchestrale superiore e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con terzo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni; euro 0,72 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente, di orchestrale superiore e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con terzo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni; euro 1,20 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di assistente, di orchestrale superiore e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con terzo scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore; euro 0,68 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente con scatto convenzionale, di orchestrale superiore con scatto convenzionale, di maestro direttore con primo e secondo scatto convenzionale, di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con quarto scatto convenzionale e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali di cui al comma 1, lettera b), degli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 che effettua la settimana lavorativa di sei giorni; euro 0,81 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente con scatto convenzionale, di orchestrale superiore con scatto convenzionale, di maestro direttore con primo e secondo scatto convenzionale, di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con quarto scatto convenzionale e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali di cui al comma 1, lettera b), degli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni; euro 1,35 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di assistente con scatto convenzionale, di orchestrale superiore con scatto convenzionale, di maestro direttore con primo e secondo scatto convenzionale, di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con quarto scatto convenzionale e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali di cui al comma 1, lettera b), degli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua turnazioni di dodici ore; euro 0,70 al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con terzo scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni; euro 0,84 al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con terzo scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni; euro 1,40 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con terzo scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore; euro 0,73 al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con quarto scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni; euro 0,88 al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con quarto scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni; euro 1,45 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con quarto scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore. 7. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, possono essere destinate nell'ambito degli accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad incrementare le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 5, a decorrere dall'anno 2022. 8. L'indennita' di funzione tecnica e professionale non e' cumulabile con le indennita' di cui agli articoli 7 e 8. 9. Limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono disapplicati l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e l'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269. 10. Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 rimangono a valere sul fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007. 11. Con accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono altresi' definiti, nell'ambito delle attivita' svolte dal personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali e di rappresentanza del medesimo Corpo nazionale e per un importo pari a euro 300.000 annui, specifici interventi volti a incentivare la produttivita' del personale medesimo.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo del comma 1, lettera b), degli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante» Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252»: «Art. 78. (Accesso al ruolo degli ispettori logistico-gestionali). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale avviene: a) Omissis b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio.» «Art. 90. (Accesso al ruolo degli ispettori informatici). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico avviene: a) (omissis) b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato sette anni di effettivo servizio.» «Art. 102. (Accesso al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico avviene: a) (omissis) b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio.» «Art. 114. (Accesso al ruolo degli ispettori sanitari). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario avviene: a) (omissis) b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio.» - Per il testo dell'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, si veda nelle note all'articolo 7. - Per il testo dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, si veda nelle note all'articolo 7. - Per il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, si veda nelle note all'articolo 7. |
| Art. 10
Pronta disponibilita'
1. Al fine di integrare il dispositivo di soccorso in caso di calamita' e assicurare il pronto impiego in caso di necessita', e' istituito il servizio di pronta disponibilita' del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assegnato alle strutture centrali e territoriali con particolare riferimento al personale che espleta attivita' specialistiche e specializzate. 2. Il personale, individuato prioritariamente su base volontaria e con criteri di equita' e di rotazione, incaricato dal dirigente per il servizio di pronta disponibilita', e' tenuto a garantire la costante contattabilita', l'arrivo alla sede di servizio con la massima tempestivita' e comunque entro un'ora dalla convocazione. Il personale e' considerato in orario straordinario dall'ingresso in sede fino alla conclusione delle attivita' che hanno determinato il richiamo. 3. Fermo restando il limite massimo di quattro turni mensili individuali e l'osservanza di un periodo di recupero psico-fisico tra turni di servizio e di pronta disponibilita' di almeno 12 ore, con appositi accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono definite: a) le modalita' di contatto e di svolgimento dei servizi di pronta disponibilita' diurna e notturna del personale che espleta attivita' specialistiche e specializzate, del personale che espleta funzioni operative del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, e del personale dei ruoli tecnico-professionali; b) le misure del compenso per l'effettuazione del servizio di pronta disponibilita', nel limite di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del presente decreto; c) l'implementazione delle misure di cui alla lettera b), nel limite delle risorse stanziate, a decorrere dall'anno 2022, nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 4. Al personale del ruolo degli ispettori antincendi, continuano ad applicarsi le disposizioni attuative dell'articolo 65, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, ferma restando l'eventuale revisione dei vigenti accordi integrativi nazionali anche in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo. 5. La corresponsione dei compensi di cui al presente articolo decorre dal perfezionamento degli accordi di cui al comma 3.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, si veda nelle note all'articolo 7. - Per il testo dell'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, recante: «Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.»: «Art. 65. (Fondo per il miglioramento dei servizi). - 1. E' istituito un fondo alimentato dalla quota pari allo 0,65% della retribuzione complessiva dell'anno precedente, nonche' da una quota parte pari al 60% dei proventi derivanti da servizi di prevenzione e di vigilanza forniti dalla Amministrazione con prestazioni fuori degli orari di lavoro ordinari, straordinari e di turnazioni. 2. Il fondo viene utilizzato: a) per compensare i dipendenti che partecipano alla realizzazione dei servizi di prevenzione e di vigilanza; b) per l'incentivazione degli addetti alla formazione e all'aggiornamento del personale del Corpo; c) per incentivare la partecipazione del personale ai corsi di aggiornamento professionale; d) per compensare la partecipazione a turni di reperibilita'; e) per sviluppare l'attivita' di studio, ricerca e sperimentazione. 3. Le modalita' e i criteri di utilizzazione del fondo per le attivita' di cui al comma 2 sono definite in sede di contrattazione decentrata nazionale. 4. I compensi giornalieri per la partecipazione ai turni di reperibilita' di cui al comma 2, lettera d), sono definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale ed approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. 5. I compensi relativi all'attivita' di cui al comma 2, lettera a), dopo un periodo di avviamento di 6 mesi, durante i quali sono corrisposti con cadenza trimestrale posticipata, sono attribuiti mensilmente.» |
| Art. 11
Alimentazione del Fondo di amministrazione
1. Per ciascun esercizio finanziario, il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, e' alimentato stabilmente: a) dalle risorse con carattere di certezza e stabilita' derivanti da specifiche disposizioni normative o amministrative ovvero da disposizioni particolari attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che incrementano il fondo, con o senza effetti di trascinamento negli anni successivi; b) dall'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianita' del personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilita', che confluisce stabilmente nel Fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; c) dell'importo corrispondente alle indennita' di rischio e mensile, di cui gli articoli 4 e 5, non piu' corrisposte al personale cessato dal servizio compresa la quota di tredicesima mensilita' e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno. 2. Il fondo di cui al comma 1 e' altresi' annualmente incrementato da: a) i maggiori introiti dei proventi derivanti da servizi di prevenzione e vigilanza di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 1990, n. 335; b) gli introiti derivanti dall'effettuazione dei servizi di formazione e delle attivita' di controllo di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; c) gli introiti derivanti dai servizi svolti a seguito di convenzioni con amministrazioni o enti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 17, della legge 10 agosto 2000, n. 246, e dell'articolo 3 del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 339; d) le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 365, lettera c), ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; e) le somme derivanti dall'attuazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; f) gli importi corrispondenti ai ratei delle retribuzioni individuali di anzianita' e alle mensilita' residue delle indennita' di rischio e mensile, di cui gli articoli 4 e 5, nonche' agli importi corrispondenti alle mensilita' residue di eventuali assegni personali attribuiti a seguito di mobilita', transito o analoga forma di assegnazione da altre pubbliche amministrazioni ovvero a seguito di progressioni di carriera, del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilita' residue dopo la cessazione, e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici giorni; g) gli ulteriori risparmi di gestione e di spesa e da introiti previsti da altre disposizioni normative o amministrative ovvero attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che incrementano il fondo. 3. La costituzione del fondo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 avviene nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 4. Il fondo di cui al comma 1 e' incrementato rispettivamente di euro 26.196, di euro 32.964 e di euro 24.449 per gli anni 2019, 2020 e 2021.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, si veda nelle note all'articolo 7. - Per il testo dell'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, si veda nelle note all'articolo 10. - Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»: «Art. 37. (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti). - 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalita' della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l'individuazione delle modalita' della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalita' delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. 3. Il datore di lavoro assicura, altresi', che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni gia' in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede e' definita mediante l'accordo di cui al comma 2. 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose. 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato. 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. 7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo. 7-bis. La formazione di cui al comma 7 puo' essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. 7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificita' della formazione nonche' l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attivita' formative devono essere svolte interamente con modalita' in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. 8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 9. I lavoratori incaricati dell'attivita' di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 11. Le modalita', la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attivita' di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalita' dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non puo' essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano piu' di 50 lavoratori. 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attivita' del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. 14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivita' di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo e' considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. 14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, e' riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalita' di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali e' documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.» - Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246, recante: «Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»: «Art. 17. (Convenzioni). - 1. Gli introiti derivanti da convenzioni che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite la competente direzione generale, e il Dipartimento della pubblica sicurezza stipulano con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati rispettivamente nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato vengono versati su appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base, rispettivamente, del centro di responsabilita' "Protezione civile e servizi antincendi" e del centro di responsabilita' "Pubblica sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 2. Gli introiti derivanti dalle attivita' formative e addestrative svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1, e relativi alle spese per il personale, vengono riassegnati al capitolo concernente il Fondo per la produttivita' collettiva e il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.» - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante «Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 339: «Art. 3. - 1. Per le finalita' di cui al presente decreto, le regioni, fermo restando il disposto di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , possono stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'interno, per l'utilizzo, compatibilmente con le contingenti disponibilita', di personale e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assumendone in carico le relative spese. 2. Le regioni provvederanno a versare gli importi previsti dalle convenzioni su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.» - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: «3-bis. Le risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alimentato dalle societa' aeroportuali in proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per il 40 per cento al fine dell'attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare il miglioramento della qualita' del servizio di soccorso prestato dal personale del medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il 60 per cento al fine di assicurare la valorizzazione di una piu' efficace attivita' di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da destinare all'istituzione di una speciale indennita' operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»: «365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': a) - b) Omissis c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalita' ivi previste. Al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attivita' di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono altresi' destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuita' e stabilita', per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente gia' conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonche' una quota parte del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalita' di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.» - Si riporta il testo dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»: «Art. 43. (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttivita'). - 1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonche' una migliore qualita' dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. 2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attivita' pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonche' eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune puo' inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonche' i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalita' tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilita' di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi cosi' ottenuti, pari al 5 per cento, e' destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilita' che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilita' di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalita', con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attivita' non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonche' ogni altra disposizione speciale in materia. 3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. Con uno o piu' regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unita' previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttivita' del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilita' che hanno effettuato la prestazione. 5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilita' amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La meta' degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unita' previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttivita' del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni culturali e ambientali l'importo che costituisce economia di bilancio e' pari allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo e' destinato ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttivita' del personale e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima amministrazione. 6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unita' previsionali di base "ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento), nonche' alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unita' previsionale di base "accordi ed organismi internazionali" (interventi), di pertinenza del centro di responsabilita' "Bilancio e affari finanziari". 7. Per le Amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le modalita' determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del "comparto Ministeri", ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.» |
| Art. 12
Utilizzo del Fondo di amministrazione
1. A valere sulle risorse del fondo di amministrazione di cui all'articolo 11 del presente decreto, per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede alla corresponsione dei seguenti emolumenti accessori al personale: a) le indennita' di impiego operativo, di servizio operativo e di funzione tecnica e professionale, con le relative maggiorazioni previste dagli articoli 7, 8 e 9, commi 4, 5 e 6, del presente decreto, nel limite di euro 78.035.409 annui; b) i compensi per la partecipazione a turni di pronta disponibilita' di cui all'articolo 10 del presente decreto, nel limite di euro 3.000.000 annui; c) le indennita' previste dalla normativa di settore in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; d) i compensi dovuti per le attivita' di prevenzione e vigilanza antincendi ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 1990, n. 335; e) compensi per attivita' di formazione svolta dal personale ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; f) i compensi spettanti al personale del ruolo degli ispettori antincendi di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335; g) gli incentivi ai corsi di formazione per istruttori, docenti, discenti di cui agli accordi integrativi nazionali sottoscritti ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera j), del CCNL 1998-2001; h) i compensi per attivita' di studio, ricerca e sperimentazione di cui agli accordi integrativi nazionali sottoscritti ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera c), del CCNL 1998-2001; i) gli altri compensi e altre indennita' previsti da specifiche disposizioni normative o amministrative ovvero da disposizioni particolari attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. I limiti spesa di cui al comma 1, lettere a) e b) non operano con riferimento alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri medesimi. 3. Le risorse di cui all'articolo 11, comma 1, del presente decreto anche nelle more dell'accertamento per ciascun anno di competenza della consistenza delle risorse di cui ai successivi commi 2 e 3, del suddetto articolo, fermo restando quanto previsto dal comma 1 per la corresponsione degli emolumenti accessori in base alle vigenti disposizioni, sono utilizzate per promuovere il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali, con la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato da definire mediante accordi integrativi nazionali ovvero accordi decentrati di livello centrale e periferico. 4. Con accordo integrativo nazionale le risorse di cui al comma 3 sono destinate a incentivare le attivita' e i compiti cui si riconnettono peculiari responsabilita', fondamentali per l'operativita' e l'efficienza del soccorso tecnico urgente nonche' per i correlati servizi tecnico-professionali. In particolare, al personale con funzioni di capo partenza, di autista di automezzi per il soccorso terrestre con patente di terzo e quarto grado, di mezzi navali con patente nautica ma che non espleta le funzioni specialistiche di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al personale con funzioni di consegnatario e di responsabile del personale. Le medesime risorse possono essere utilizzate altresi' per: a) sviluppare le attivita' progettuali di studio, ricerca, sperimentazione e formazione; b) remunerare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilita' nella gestione del soccorso e delle funzioni tecnico - professionali, anche con riferimento all'attivita' di tutoraggio, ovvero assegnati per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, anche con riguardo al personale operativo che svolge turni di servizio presso i reparti volo ad integrazione del settore aeronavigante; c) incentivare il personale impiegato in attivita' di specializzazione e in attivita' specialistiche di cui agli articoli 45 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, per il quale non sia previsto dalle norme legislative e contrattuali il riconoscimento di specifici emolumenti per l'esercizio delle funzioni di soccorso tecnico professionalizzato; d) individuare ulteriori compensi finalizzati al conseguimento di obiettivi di efficienza e di efficacia dei settori operativo e tecnico-professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsti da specifiche disposizioni normative o amministrative. 5. Le risorse di cui all'articolo 11, comma 2, del presente decreto, all'esito dell'accertamento della relativa consistenza, possono essere utilizzate, con ricorso ad accordi integrativi nazionali, per l'implementazione degli emolumenti accessori di cui al comma 1, potendo superare il limite di spesa ivi indicato, nonche' di quelli definiti ai sensi del comma 4.
Note all'art. 12: - Per il testo dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note all'art. 7. - Per il testo dell'articolo 65, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 1990, n. 335, si veda nelle note all'art. 10. - Per il testo dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si veda nelle note all'art. 11. - Si riporta il testo degli articoli 45 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»: «Art. 45. (Attivita' specialistiche). - 1. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 159 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, costituiscono specialita' del Corpo nazionale, in relazione al particolare impiego del personale specificamente preparato, le attivita' di soccorso tecnico specialistico espletate da: a) elicotteristi e piloti d'aereo; b) sommozzatori; c) nautici; d) radioriparatori. 2. Al personale di cui al comma 1, in possesso di brevetto o certificazione rilasciata dal Dipartimento a seguito del superamento di corso di formazione specialistica, e' rilasciato il libretto individuale di specialita'. 3. L'esercizio delle funzioni specialistiche determina il riconoscimento di specifiche indennita' sulla base di quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali. 4. Il personale specialista e' assegnato dal Dipartimento, per il tramite del competente comando provinciale, ai nuclei specialistici relativi alla specialita' posseduta.» «Art. 51. (Attivita' di specializzazione). - 1. Il personale del Corpo nazionale, oltre a svolgere tutte le attivita' istituzionali connesse alla qualifica di appartenenza, e' impiegato in interventi che richiedono una particolare specializzazione, sulla base delle direttive dell'Amministrazione ed e' direttamente responsabile delle manovre effettuate in virtu' delle specifiche abilitazioni conseguite. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le attivita' di specializzazione che, in relazione alle peculiari esigenze operative dell'Amministrazione e per assicurare l'attuazione di interventi, richiedono particolari tecniche e procedure operative, svolte dal Corpo nazionale. 3. La presenza in turno per l'esercizio delle funzioni connesse alla specializzazione posseduta determina il riconoscimento di strumenti incentivanti sulla base delle disposizioni vigenti.» |
| Art. 13
Importi una tantum
1. E' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 e' corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le misure su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a quindici giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a quindici giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa. |
| Art. 14
Trattamento di trasferta
1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco inviato in missione, oltre alla normale retribuzione, compete: a) una indennita' di trasferta pari a: euro 20,66 per ogni periodo di ventiquattro ore di trasferta, ivi comprese le ore di viaggio; un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, ivi comprese le ore di viaggio, in caso di trasferte di durata inferiore alle ventiquattro ore o per le ore eccedenti le ventiquattro ore, in caso di trasferte di durata superiore alle ventiquattro ore; b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; c) un'indennita' supplementare pari al cinque per cento del costo del biglietto aereo e del dieci per cento del costo per treno e nave; d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi ovvero delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato, nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'amministrazione; e) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l'attivita' lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine, esclusivamente il tempo effettivamente lavorato, ivi compreso quello di conduzione dei mezzi di servizio, preventivamente autorizzata, con obbligo di sorveglianza e custodia del veicolo e di eventuali altri beni dell'amministrazione trasportati con esso. 2. Resta fermo che il personale, in occasione dello svolgimento di missioni all'interno del territorio nazionale, e' tenuto a fruire, per il vitto e per l'alloggio, delle apposite idonee strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Laddove dette strutture non siano esistenti e disponibili, previa attestazione dei dirigenti preposti alle sedi centrali e territoriali in cui e' svolta la missione e previa autorizzazione del dirigente che dispone l'invio in missione al personale compete, sulla base di idonea documentazione: a) per le trasferte di durata non inferiore a otto ore solo il rimborso per un pasto nel limite attuale di euro 22,26; b) per le trasferte di durata superiore a dodici ore, il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di complessivi euro 44,26, per i due pasti giornalieri; c) nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni, il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'. 3. Al personale inviato in trasferta a supporto di delegazioni ufficiali dell'amministrazione, indipendentemente dalla qualifica di appartenenza, spettano i rimborsi e le agevolazioni previsti per i componenti della predetta delegazione. 4. Le attivita' svolte in particolari situazioni operative che non consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, sono cosi' individuate, a titolo esemplificativo: a) attivita' di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza e di soccorso tecnico urgente; b) attivita' di riparazione e controllo urgente di impianti e apparecchiature; c) attivita' di esercitazione o che comportino imbarchi immediati su mezzi aeronautici e marittimi. 5. Al personale che svolge le attivita' di cui al comma 4 spetta la somma forfettaria onnicomprensiva e giornaliera di euro 20,66 lordi in luogo del rimborso del costo per il pasto e di euro 20,66 lordi per il pernottamento. 6. Al personale che fruisce del rimborso di cui al comma 2 spetta l'indennita' di cui al comma 1, lettera a), primo alinea, ridotta del settanta per cento; non e' ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennita' di trasferta in misura intera. 7. Al personale inviato in trasferta spetta un'anticipazione non inferiore al settantacinque per cento del trattamento complessivo presumibilmente maturato ai sensi del presente articolo. 8. L'indennita' di cui al comma 1, lettera a), non spetta in caso di trasferte di durata inferiore alle quattro ore. Nel caso di sostituzioni necessarie per assicurare la composizione delle squadre di soccorso nell'ambito del territorio provinciale in cui insiste la sede di servizio, il dipendente si avvale della mensa obbligatoria di servizio, qualora disponibile ovvero ha diritto ai servizi sostitutivi della mensa. Resta fermo il riconoscimento dei rimborsi previsti dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836. 9. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, l'indennita' di cui al comma 1, lettera a), non spetta laddove la sede di destinazione coincida con la localita' di residenza ovvero di dimora abituale, comunicata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64. 10. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi duecentoquaranta giorni di trasferta continuativa nella medesima localita'. 11. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero, rimane disciplinato dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e successive modifiche e integrazioni. 12. E' disapplicato, limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 31 dicembre 2021, l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 aprile 2002 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto in data 24 maggio 2000.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148: «Art. 18. (Voli in classe economica). - 1. I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, anche a ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione pubblica, di autorita' amministrative indipendenti o di altri enti pubblici e i commissari straordinari che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio all'interno dei Paesi appartenenti al Consiglio d'Europa utilizzano il mezzo di trasporto aereo, volano in classe economica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. All'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonche'» sono soppresse.» - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012)»: «98. Il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, e' tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili.» - Si riporta il testo dell'articolo 3 e dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»: «Art. 3. - Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennita' di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria interna per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera. L'indennita' di trasferta non e' dovuta per le missioni compiute: a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata; b) nella localita' di abituale dimora, anche se distante piu' di 10 chilometri dall'ordinaria sede di servizio; c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia, quali, in particolare, ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali; d) nelle localita' distanti meno di 10 chilometri dalla residenza comunale, ovvero dall'ufficio o impianto dove il dipendente presta servizio se questi ultimi sono ubicati in localita' isolate.» «I rimborsi di cui al presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio anche se il personale non acquista titolo all'indennita' di trasferta.» - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 3, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»: «3. Al fine di garantire la migliore qualita' del servizio, il personale del Corpo nazionale, in coerenza con gli specifici compiti istituzionali, deve in particolare: a) - n) (omissis) o) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonche' ogni successivo mutamento delle stesse;» - Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1926, n. 134. - La legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante: «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1973, n. 333. - La legge 26 luglio 1978, n. 417, recante: «Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1978, n. 219. - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, recante: «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 1978, n. 249. |
| Art. 15
Tutela legale
1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indagato o imputato ovvero convenuto in giudizio per responsabilita' civile e amministrativa per fatti inerenti al servizio, che intenda avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio dell'Amministrazione, una somma che, anche in modo frazionato, non puo' superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo. 2. Resta ferma la disciplina dei rimborsi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135.
Note all'art. 15: Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135: «Art. 18. (Rimborso delle spese di patrocinio legale). - 1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilita' civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilita'. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.» |
| Art. 16
Orario di servizio
1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Orario di servizio). - 1. L'orario di servizio delle strutture operative centrali e territoriali in cui si articola il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' fissato, di norma, in ventiquattro ore continuative. 2. L'orario di servizio degli uffici non operativi centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' fissato di norma dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal lunedi' al venerdi' ed e' articolato al fine di accrescere l'efficienza dell'Amministrazione tenendo presenti le finalita' e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalita' maggiormente rispondenti alle esigenze della utenza in generale.». |
| Art. 17
Orario di lavoro
1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: «1-bis. Il personale di cui al titolo I, capo I e capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, addetto all'attivita' di soccorso, svolge turni continuativi di servizio aventi, in linea generale, la seguente articolazione: dodici ore di lavoro diurno, di seguito indicato "turno diurno", ventiquattro ore di riposo, dodici ore di lavoro comprensive delle ore notturne, di seguito indicato "turno notturno", quarantotto ore di riposo, nel presente decreto definita turnazione 12/24 - 12/48, di norma articolato in orario 8:00-20:00 e 20:00-8:00. Sono ammesse diverse articolazioni dei turni continuativi di servizio assicurando almeno 11 ore di riposo tra due turni di lavoro. 1-ter. Il personale impiegato nei turni di servizio di cui al comma 1-bis effettua 1.602 ore di lavoro all'anno corrispondenti a 133,5 turni di servizio di dodici ore ciascuno, al netto del congedo ordinario. Sono fatte salve le assenze normativamente o contrattualmente previste. 1-quater. Le ulteriori ore prestate in eccedenza, per effetto della articolazione dei turni di servizio di cui al comma 1-bis, sono compensate con turni di riposo programmati nel calendario annuale.»; b) al comma 3 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le rispettive articolazioni sono determinate dai dirigenti responsabili degli uffici garantendo la concertazione di cui all'articolo 35.»; in fine sono inserite le seguenti parole: «complessivo di cui al presente comma.»; c) al comma 4, in fine, sono inserite le seguenti parole: «garantendo la concertazione di cui all'articolo 35». d) al comma 6 le parole da «la seguente flessibilita'» fino a «ritardo» sono sostituite dalle seguenti: «garantendo la concertazione di cui all'articolo 35, la seguente flessibilita' in entrata ed in uscita che, di norma, potra' essere pari a: a) fino a un'ora di anticipo; b) fino a un'ora di ritardo.».
Note all'art. 17: - Per il testo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», come modificato dal presente decreto si veda nelle note all'art. 7. |
| Art. 18
Particolari articolazioni dell'orario di lavoro
1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge, in alternativa alle tipologie di orario di lavoro di cui all'articolo 8, altre particolari articolazioni dell'orario di lavoro, correlate: a) all'esigenza di assicurare il soccorso tecnico urgente in caso di eventi calamitosi; b) all'ubicazione delle sedi di servizio, con particolare riferimento ai distaccamenti delle isole minori; c) a peculiari caratteristiche dei servizi di istituto e di soccorso tecnico urgente; d) alle esigenze dei reparti volo in relazione ai limiti di impiego degli equipaggi di volo fissati dall'Autorita' aeronautica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; e) alle specifiche esigenze dei distaccamenti aeroportuali in relazione all'orario di operativita' dello scalo; f) alle esigenze di assicurare la continuita' dei servizi informatici e di telecomunicazioni nonche' delle attivita' tecnico-professionali correlate al soccorso.». b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: «2. Il personale dei ruoli di rappresentanza svolge particolari articolazioni dell'orario di lavoro, organizzato anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, correlate: a) alle esigenze del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse in relazione all'attivita' sportiva agonistica nonche' di allenamento e di preparazione atletica individuale e collegiale; b) alle esigenze della Banda musicale in relazione all'attivita' concertistica, alle relative prove, nonche' allo studio e alla preparazione individuale. 3. I criteri generali relativi all'articolazione dell'orario di lavoro di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) ed f) e al comma 2, sono oggetto della procedura di concertazione di cui all'articolo 35.».
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», come modificato dal presente decreto: «Art. 9. (Particolari articolazioni dell'orario di lavoro). - 1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge, in alternativa alle tipologie di orario di lavoro di cui all'articolo 8, altre particolari articolazioni dell'orario di lavoro, correlate: a) all'esigenza di assicurare il soccorso tecnico urgente in caso di eventi calamitosi; b) all'ubicazione delle sedi di servizio, con particolare riferimento ai distaccamenti delle isole minori; c) a peculiari caratteristiche dei servizi di istituto e di soccorso tecnico urgente; d) alle esigenze dei reparti volo in relazione ai limiti di impiego degli equipaggi di volo fissati dall'Autorita' aeronautica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; e) alle specifiche esigenze dei distaccamenti aeroportuali in relazione all'orario di operativita' dello scalo; f) alle esigenze di assicurare la continuita' dei servizi informatici e di telecomunicazioni nonche' delle attivita' tecnico-professionali correlate al soccorso. 2. Il personale dei ruoli di rappresentanza svolge particolari articolazioni dell'orario di lavoro, organizzato anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, correlate: a) alle esigenze del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse in relazione all'attivita' sportiva agonistica nonche' di allenamento e di preparazione atletica individuale e collegiale; b) alle esigenze della Banda musicale in relazione all'attivita' concertistica, alle relative prove, nonche' allo studio e alla preparazione individuale. 3. I criteri generali relativi all'articolazione dell'orario di lavoro di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) ed f) e al comma 2, sono oggetto della procedura di concertazione di cui all'articolo 35.» |
| Art. 19 Orario di lavoro del personale che presta servizio nelle isole minori
1. Al fine di assicurare la continuita' del servizio di soccorso tecnico urgente, il personale operativo che presta servizio presso i distaccamenti di Lampedusa, Lampedusa Aeroporto, Pantelleria, Pantelleria Aeroporto, Lipari, Ischia, Capri, La Maddalena, Portoferraio, Venezia Lido, non ivi residente, effettua un orario di lavoro articolato in turni di 24 ore di lavoro e 72 ore di riposo. 2. Il personale operativo che presta servizio nelle isole minori, ivi residente, effettua un orario di lavoro articolato secondo l'ordinaria turnazione 12/24 - 12/48, ovvero, in alternativa, 24/72 previa procedura di concertazione con le organizzazioni sindacali a livello locale da attivarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 3. In caso di eccezionali situazioni dovute ad avversita' meteorologiche, che non rendano possibili i collegamenti aerei e navali, il personale in servizio nella sede insulare puo' essere trattenuto in servizio oltre l'orario di cui ai commi precedenti, con corresponsione di compenso straordinario, dando l'informazione alle delegazioni locali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto. |
| Art. 20
Individuazione dei distaccamenti disagiati
1. I distaccamenti da considerarsi sedi disagiate sono individuati con decreto del Capo Dipartimento, su proposta del Capo del Corpo, sulla base dei seguenti criteri: comuni con meno di 15.000 abitanti, classificati dall'Agenzia per la coesione territoriale come zone di cintura distanti oltre 100 km dal capoluogo di provincia ovvero come aree interne; distanza del distaccamento dalla sede centrale del Comando; tempo di percorrenza dalla sede del distaccamento alla sede centrale del Comando in relazione alla situazione plano-altimetrica delle vie di comunicazione stradali; assenza di una stazione ferroviaria nel comune sede del distaccamento che garantisca adeguati collegamenti in corrispondenza delle fasce orarie di cambio turno; altimetria massima del percorso stradale di collegamento dal distaccamento alla sede centrale del Comando anche in relazione alle caratteristiche della zona climatica. 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile definisce i parametri applicativi dei criteri di cui al comma 1, previa informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto. 3. Il personale operativo non residente nei comuni sede dei distaccamenti di cui al comma 1 e in quelli con essi confinanti effettua un orario di lavoro articolato in turni di 24 ore di lavoro e 72 ore di riposo. Il personale operativo residente nei comuni sede dei distaccamenti di cui al comma 1 e in quelli con essi confinanti effettua un orario di lavoro articolato secondo l'ordinaria turnazione 12/24 - 12/48, ovvero, in alternativa, 24/72, previa concertazione a livello locale, da attivarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 4. A seguito di richiesta motivata del Comandante, previa informazione delle delegazioni locali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, una sede territoriale puo' essere, con decreto del Capo Dipartimento su proposta del Capo del Corpo, considerata disagiata per un periodo di tempo determinato, non superiore a ventiquattro mesi ovvero fino alla scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza, se ubicata in territorio per cui sussiste la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero in presenza di situazioni temporanee del tutto eccezionali che compromettono le infrastrutture viarie.
Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile»: «Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)). - 1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi piu' urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. 2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o piu' deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attivita' di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. 3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile per non piu' di ulteriori 12 mesi. 4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo. 5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni gia' emanate nella vigenza dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati. 7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile. 8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile. 9. Le Regioni, nei limiti della propria potesta' legislativa, definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).» |
| Art. 21
Emergenze locali
1. Per emergenze di durata continuativa superiore a quarantotto ore e per le quali non e' stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il personale inviato in missione svolge, nei limiti della durata dell'emergenza e nell'ambito dello specifico monte ore di lavoro straordinario autorizzato annualmente con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il seguente orario di lavoro: a) operazioni di ricerca e soccorso di persone disperse o in imminente pericolo di vita: 24 ore su 24; b) operazioni di soccorso e primarie attivita' di messa in sicurezza e mitigazione del rischio residuo: 16 ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori attivita' nel periodo di riposo obbligatorio; c) operazioni di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione fino al cessare delle esigenze: 13 ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori attivita' nel periodo di riposo obbligatorio. 2. Nei casi di cui al comma 1 l'avvicendamento del personale appartenente a regioni limitrofe avviene di norma entro settantadue ore, sulla base di quanto pianificato e disposto dal direttore regionale o interregionale competente per territorio che assicura il coordinamento dell'impiego delle risorse pervenute, anche ai fini della gestione logistica e amministrativa. La gestione delle attivita' tecniche e operative e' assicurata in modo da garantire la piena continuita', sotto la direzione tecnica del Comandante dei vigili del fuoco competente per territorio che attesta lo svolgimento dei servizi. 3. Al rientro in sede il personale impiegato nelle emergenze di cui al comma 1 deve osservare un periodo di riposo per il recupero psico-fisico di almeno ventiquattro ore, sulla base delle attivita' espletate. I turni di servizio, ove ricompresi nel periodo di riposo, devono essere recuperati.
Note all'art. 21: - Per il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si veda nelle note all'articolo 20. - Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante: «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»: «Art. 16. (Clausola di salvaguardia retributiva). - 1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e' disposta annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio.» |
| Art. 22
Mensa
1. Per il personale impiegato in turnazioni di almeno dodici ore continuative l'orario di lavoro e' comprensivo del tempo per la consumazione del pasto. A decorrere dalla scadenza dei contratti dei servizi di ristorazione in essere, i pasti diurno e serale sono, di norma, fruiti gratuitamente presso la mensa di servizio; previa concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto e con le relative delegazioni regionali possono essere assicurati servizi sostitutivi della mensa. Nel caso i predetti servizi sostitutivi consistano nel buono pasto, dovranno essere assicurate opportune modalita' di distribuzione al fine di contenere i tempi di erogazione degli stessi. 2. Il personale che effettua orario di lavoro giornaliero, dopo sei ore continuative di lavoro, e' tenuto ad osservare una pausa di durata non inferiore a trenta minuti. Il medesimo personale, qualora effettui un orario di lavoro ordinario o straordinario, autorizzato, di durata non inferiore a sette ore al netto della pausa, ha diritto al servizio di mensa versando un contributo pari al venti per cento del costo del pasto; laddove non e' presente la mensa di servizio, il predetto personale ha diritto ai servizi sostitutivi della mensa corrisposti con una riduzione del venti per cento. Il personale che effettua almeno nove ore di lavoro ha diritto al servizio di mensa gratuito ovvero, laddove non sia presente il servizio di mensa, ai servizi sostitutivi della mensa. Il personale il cui orario di lavoro per esigenze di soccorso si sia protratto di oltre sei ore rispetto alla normale turnazione di dodici ore, ha diritto a fruire gratuitamente della consumazione di un secondo pasto o, in alternativa, al buono pasto. 3. Il personale impegnato in corsi di formazione e aggiornamento professionale di durata giornaliera non inferiore alle otto ore ha diritto ad usufruire del servizio di mensa gratuito, ove disponibile, ovvero dei servizi sostitutivi della mensa. 4. Nel rispetto delle turnazioni di servizio, al personale impiegato in eventi calamitosi e' garantito il servizio di mensa gratuito, ove disponibile, ovvero i servizi sostitutivi della mensa, senza decurtazione dei trenta minuti di pausa, qualora ricorra la necessita' di continuita' del servizio. |
| Art. 23
Assegnazione temporanea
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: «1-bis. Costituiscono gravissimi motivi di carattere familiare e personale, che devono essere documentati con certificazione medica attestante: a) la patologia del dipendente non ostativa alla prestazione di servizio, tale da richiedere assistenza da parte dei congiunti e/o terapie presso strutture sanitarie specialistiche assenti nella sede di servizio o in sedi limitrofe; b) la patologia del coniuge/figli/genitori del dipendente che comporti pericolo di vita o gravissimo pregiudizio per l'integrita' fisica, anche nel caso di temporaneo ricovero, e la necessita' di relativa assistenza, a condizione che la patologia non si configuri esclusivamente di carattere cronico o di durata non determinabile e, come tale, implicante soluzioni assistenziali di tipo permanente. 1-ter. Costituisce, altresi', gravissimo motivo di carattere familiare il ricongiungimento a figli minori o a congiunti sottoposti a tutela, per sopravvenute circostanze che pongano solo in capo al dipendente la necessita' di assistenza temporanea, a condizione che venga comprovata l'impossibilita' da parte del soggetto che prima garantiva l'assistenza stessa e il carattere temporaneo della situazione.»; b) il comma 3 e' soppresso.
Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», come modificato dal presente decreto: «Art. 12. (Assegnazione temporanea). - 1. L'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, puo' concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare e personale debitamente documentati, l'assegnazione anche in sovrannumero temporaneo all'organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile, a condizione che l'interessato comprovi, per ciascun periodo, l'attualita' delle condizioni. 1-bis. Costituiscono gravissimi motivi di carattere familiare e personale, che devono essere documentati con certificazione medica attestante: a) la patologia del dipendente non ostativa alla prestazione di servizio, tale da richiedere assistenza da parte dei congiunti e/o terapie presso strutture sanitarie specialistiche assenti nella sede di servizio o in sedi limitrofe; b) la patologia del coniuge/figli/genitori del dipendente che comporti pericolo di vita o gravissimo pregiudizio per l'integrita' fisica, anche nel caso di temporaneo ricovero, e la necessita' di relativa assistenza, a condizione che la patologia non si configuri esclusivamente di carattere cronico o di durata non determinabile e, come tale, implicante soluzioni assistenziali di tipo permanente. 1-ter. Costituisce, altresi', gravissimo motivo di carattere familiare il ricongiungimento a figli minori o a congiunti sottoposti a tutela, per sopravvenute circostanze che pongano solo in capo al dipendente la necessita' di assistenza temporanea, a condizione che venga comprovata l'impossibilita' da parte del soggetto che prima garantiva l'assistenza stessa e il carattere temporaneo della situazione. 3. (soppresso)» |
| Art. 24
Congedo ordinario
1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 e' inserito in fine il seguente periodo: «Per il personale che effettua le turnazioni 12/24 e 12/48, la durata del congedo ordinario e' di sedici turni, comprensivi dei turni equivalenti alle due giornate previste dalla suddetta norma.»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente comma: «3. Per i primi tre anni di servizio, computando anche il periodo del corso di formazione iniziale, la durata del congedo ordinario e' di trenta giorni, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Per il personale che effettua le turnazioni 12/24 - 12/48, la durata del congedo ordinario e' di quindici turni, comprensivi dei turni equivalenti alle due giornate previste dalla suddetta norma.»; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente comma: «5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, spettano altresi' quattro giornate di riposo al personale che effettua orario giornaliero, ovvero due turni di riposo al personale che effettua turni di servizio di dodici ore, da fruire nell'arco dell'anno solare.»; d) al secondo periodo del comma 8 le parole «Esse sono fruite» sono sostituite dalle parole «Di norma deve essere fruito»; in fine, sono inserite le seguenti parole: «e, nel caso di personale turnista, deve essere distribuito equamente tra turni diurni e notturni. La concessione o il diniego del congedo richiesto deve essere comunicato al dipendente in forma scritta entro un termine congruo dalla presentazione dell'istanza, tenuto anche conto delle eventuali esigenze prospettate dall'interessato.»; e) il comma 16 e' sostituito dal seguente comma: «16. Il congedo ordinario maturato e non goduto per esigenze di servizio e' monetizzabile solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.».
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», come modificato dal presente decreto: «Art.13. (Congedo ordinario). - 1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di congedo ordinario retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, le indennita' connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilita'. 2. La durata del congedo ordinario e' di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Per il personale che effettua le turnazioni 12/24 e 12/48, la durata del congedo ordinario e' di sedici turni, comprensivi dei turni equivalenti alle due giornate previste dalla suddetta norma. 3. Per i primi tre anni di servizio, computando anche il periodo del corso di formazione iniziale, la durata del congedo ordinario e' di trenta giorni, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Per il personale che effettua le turnazioni 12/24 - 12/48, la durata del congedo ordinario e' di quindici turni, comprensivi dei turni equivalenti alle due giornate previste dalla suddetta norma. 4. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di congedo ordinario spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, spettano altresi' quattro giornate di riposo al personale che effettua orario giornaliero, ovvero due turni di riposo al personale che effettua turni di servizio di dodici ore, da fruire nell'arco dell'anno solare. 6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata del congedo ordinario e' determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente conserva il diritto al congedo ordinario in tutte le ipotesi di assenza dal servizio in cui la normativa vigente ne preveda la maturazione. 8. Il congedo ordinario costituisce un diritto irrinunciabile e non e' monetizzabile, salvo quanto previsto dal comma 16. Di norma deve essere fruito nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente e, nel caso di personale turnista, deve essere distribuito equamente tra turni diurni e notturni. La concessione o il diniego del congedo richiesto deve essere comunicato al dipendente in forma scritta entro un termine congruo dalla presentazione dell'istanza, tenuto anche conto delle eventuali esigenze prospettate dall'interessato. 9. L'amministrazione assicura al dipendente il frazionamento del congedo ordinario in piu' periodi, compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio. La fruizione del congedo ordinario dovra' avvenire nel rispetto dei turni di congedo ordinario prestabiliti garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di congedo ordinario nel periodo 1° giugno-30 settembre. 10. Per il personale impiegato in turni la fruizione del congedo ordinario dovra' avvenire nel rispetto della programmazione prestabilita, assicurando comunque al dipendente, che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno 8 turni (4 diurni e 4 notturni) di congedo ordinario nel periodo 1° giugno-30 settembre. 11. Qualora il congedo ordinario gia' in godimento sia interrotto o sospeso per eccezionali esigenze di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento del congedo ordinario, nonche' all'indennita' di missione qualora prevista, per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di congedo ordinario non goduto. 12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento del congedo ordinario nel corso dell'anno, le giornate di congedo ordinario dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravita', il periodo di congedo ordinario potra' essere fruito entro l'anno successivo. 13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovra' fruire del congedo ordinario residuo al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza. In caso di impedimento derivante da malattia del dipendente alla fruizione congedo ordinario residuo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza, la relativa fruizione puo' avvenire anche oltre il predetto termine e comunque entro l'anno, compatibilmente con le esigenze di servizio. 14. Il congedo ordinario e' sospeso da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per piu' di 3 giorni. L'amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione. 15. Il periodo di congedo ordinario non e' riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento del congedo ordinario, al rientro dalla malattia, deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga ai termini di cui ai commi 12 e 13. 16. Il congedo ordinario maturato e non goduto per esigenze di servizio e' monetizzabile solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. 17. Al personale appartenente ai ruoli che espletano funzioni tecnico-operative, con anzianita' di servizio superiore a 28 anni, il congedo ordinario e' incrementato di un giorno.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, recante «Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni»: «Art. 1. - 1. Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.» |
| Art. 25
Permessi
1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole da «decesso» a «n. 53» sono sostituite dalle seguenti: «decesso o documentata grave infermita' del coniuge, di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni all'anno per evento, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il permesso per lutto puo' essere fruito entro sette giorni lavorativi dal decesso.»; b) al comma 3, dopo le parole «anche entro i» il termine «trenta» e' sostituito con il seguente «quarantacinque».
Note all'art. 25: - Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», come modificato dal presente decreto: «Art. 17. (Permessi). - 1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente: partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno; decesso o documentata grave infermita' del coniuge, di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni all'anno per evento, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il permesso per lutto puo' essere fruito entro sette giorni lavorativi dal decesso. 2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati. Nei permessi di cui al presente comma rientra l'effettuazione di testimonianze per fatti non di ufficio, nonche' l'assenza motivata da gravi calamita' naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e piu' favorevoli disposti dalle competenti autorita'. 3. Il dipendente ha altresi' diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio che puo' essere richiesto anche entro i quarantacinque giorni successivi all'evento. In caso di partecipazione ai corsi di formazione di ingresso, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco puo' richiedere il permesso retribuito di cui al presente comma dopo la conclusione dei medesimi corsi. 4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare; gli stessi permessi non riducono il congedo ordinario e sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio. 5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario, le indennita' connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilita'. 6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato ed integrato dall'art. 19 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono il congedo ordinario. 7. Il dipendente ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a permessi retribuiti per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge prevedono la concessione di permessi o congedi straordinari comunque denominati. Tra queste ultime assumono particolare rilievo l'art. 1 della legge n. 584/1967, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 107/1990, e l'art. 5, comma 1, della legge n. 52/2001, che prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo. 8. La durata dei permessi previsti dal presente articolo e' corrispondente alla durata della giornata lavorativa di sei ore. Per il personale inserito in turni si considera l'equivalenza in ore. In caso di fruizione del permesso giornaliero per la durata complessiva del turno, le ore eccedenti vengono scomputate dal monte ore individuale della banca delle ore del dipendente. In sede di contrattazione integrativa potranno essere definite modalita' diverse da quelle disciplinate dal presente comma. Il permesso relativo alla donazione gratuita del sangue, in quanto concesso allo scopo del recupero fisico del dipendente, copre comunque le ventiquattro ore successive alla donazione, a prescindere dal fatto che la prestazione si effettui in orario giornaliero ovvero in turni.» |
| Art. 26
Cessione solidale del congedo ordinario
1. Su base volontaria e a titolo gratuito, il dipendente puo' cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute: a) le giornate di congedo ordinario, nella propria disponibilita', eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse. 2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessita' considerate nel comma 1 possono presentare specifica richiesta all'Amministrazione, reiterabile, di utilizzo di congedo ordinario e giornate di riposo per una misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata. 3. L'Amministrazione rende tempestivamente nota la richiesta a tutto il personale, garantendo l'anonimato del richiedente. 4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere. 5. Nel caso in cui il numero di giorni di congedo ordinario o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni e' effettuata in misura proporzionale da tutti gli offerenti. 6. Nel caso in cui il numero di giorni di congedo ordinario o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti. 7. Il dipendente richiedente puo' fruire delle giornate cedute solo dopo la completa fruizione delle giornate di congedo ordinario o di festivita' soppresse, nonche' dei permessi e dei riposi compensativi allo stesso spettanti. 8. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, le giornate di congedo ordinario e di riposo acquisite rimangono nella disponibilita' del richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione. 9. Ove cessino le condizioni di necessita' legittimanti prima della fruizione, totale o parziale, del congedo ordinario e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilita' degli offerenti secondo un criterio di proporzionalita'. 10. La presente disciplina potra' essere oggetto di revisione ai fini di una possibile estensione ad altri soggetti e per altre esigenze di natura solidale.
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante «Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro»: «Art. 10. (Ferie annuali). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. 2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non puo' essere sostituito dalla relativa indennita' per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalita' di regolazione.» |
| Art. 27
Assenze per malattia
1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. L'Amministrazione puo' richiedere, previo parere del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale e secondo le procedure di cui al comma 2, l'accertamento della idoneita' psicofisica del dipendente, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneita' permanente assoluta o relativa al servizio oppure l'impossibilita' di rendere la prestazione.»; b) al comma 6, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) intera retribuzione fissa e continuativa, per i primi 9 mesi di assenza, con esclusione di qualsiasi compenso accessorio comunque denominato collegato alla presenza in servizio;»; c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 7. «In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, nonche' i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie, visite specialistiche, esami diagnostici e follow up specialistico. In tali giornate il dipendente ha diritto all'intera retribuzione prevista dalla lettera a) del comma 6. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni. Rientrano nella disciplina del presente comma anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacita' lavorativa. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove e' stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente. La procedura per il riconoscimento della grave patologia e' attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui al presente comma. La disciplina del presente comma si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva dell'accordo triennale recepito dal presente decreto.»; d) al comma 8 le parole «decreto legislativo n. 834/1981» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»; e) al comma 12, al primo periodo, dopo le parole «raccomandata con avviso di ricevimento» sono aggiunte le seguenti parole: «o mediante strumento telematico, idoneo a garantire la certezza dell'invio»; f) il comma 13 e' sostituito dal seguente: «13. L'Amministrazione dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge attraverso l'ente competente.»; g) al comma 15, le parole «anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19» sono sostituite dalle seguenti: «anche nei giorni non lavorativi e festivi, nelle fasce orarie di reperibilita' determinate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», come modificato dal presente decreto: «Art. 15. (Assenze per malattia). - 1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verra' corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo del predetto periodo di 18 mesi si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei 3 anni precedenti l'episodio morboso in corso. 2. Superato tale periodo, al dipendente che ne abbia fatto richiesta puo' essere concesso, in casi particolarmente gravi, un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi durante il quale non sara' dovuta retribuzione. In tale ipotesi, qualora l'amministrazione ritenga di accogliere la richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo, procedera' con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, all'accertamento delle sue condizioni di salute anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Tale accertamento e' effettuato mediante visita medico-collegiale durante la quale l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia. 3. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento previsto nello stesso comma sia dichiarato permanentemente non idoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione puo', salvo particolari esigenze, disporre la cessazione del rapporto di lavoro. 3-bis. L'Amministrazione puo' richiedere, previo parere del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale e secondo le procedure di cui al comma 2, l'accertamento della idoneita' psicofisica del dipendente, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneita' permanente assoluta o relativa al servizio oppure l'impossibilita' di rendere la prestazione. 4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 5. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da Tbc ed altre particolari malattie. 6. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia e' il seguente: a) intera retribuzione fissa e continuativa, per i primi 9 mesi di assenza, con esclusione di qualsiasi compenso accessorio comunque denominato collegato alla presenza in servizio; b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti. 7. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, nonche' i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie, visite specialistiche, esami diagnostici e follow up specialistico. In tali giornate il dipendente ha diritto all'intera retribuzione prevista dalla lettera a) del comma 6. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni. Rientrano nella disciplina del presente comma anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacita' lavorativa. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove e' stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente. La procedura per il riconoscimento della grave patologia e' attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui al presente comma. La disciplina del presente comma si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva dell'accordo triennale recepito dal presente decreto. 8. La disciplina di cui al comma 7 si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V della Tabella A, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessita', relativamente alla gravita' dello stato di invalidita', sia debitamente documentata. 9. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 7, l'Amministrazione favorisce un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. 10. Nel caso di malattia insorta nell'arco della giornata lavorativa durante l'orario di servizio, qualora il dipendente abbia lasciato la sede di lavoro, la giornata non sara' considerata assenza per malattia se la relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. In tale ipotesi, il dipendente, ai fini del completamento dell'orario, recuperera' le ore non lavorate concordandone i tempi e le modalita' con il dirigente, anche ai sensi dell'art. 27. Nel caso in cui il certificato medico coincida con la giornata della parziale prestazione lavorativa, la stessa sara' considerata assenza per malattia e il dipendente potra' invece utilizzare le ore lavorate come riposo compensativo di pari entita'. 11. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo giustificato impedimento. 12. Il dipendente e' tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante strumento telematico, idoneo a garantire la certezza dell'invio il certificato medico di giustificazione dell'assenza, nel rispetto della normativa vigente, entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso e' prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 13. L'Amministrazione dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge attraverso l'ente competente. 14. Il dipendente, che durante l'assenza eventualmente dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito. 15. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, e' tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche nei giorni non lavorativi e festivi, nelle fasce orarie di reperibilita' determinate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. 16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilita', dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 17. I controlli di malattia non sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambino. 18. Nel caso in cui l'infermita' derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilita' di terzi, il dipendente e' tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 6, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.» |
| Art. 28
Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici
1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di diciotto ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. 2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. 3. I permessi orari di cui al comma 1 non sono fruibili per meno di un'ora; non possono essere utilizzati nella stessa giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla normativa, nonche' con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e i permessi e congedi disciplinati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 4. La durata dei permessi previsti dal presente articolo e' corrispondente alla durata della giornata lavorativa di sei ore, anche ai fini del computo del periodo di comporto. Per il personale inserito in turni si considera l'equivalenza in ore. In caso di fruizione del permesso giornaliero per la durata complessiva del turno le ore eccedenti vengono scomputate dal monte ore individuale della banca delle ore del dipendente. 5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 6. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 7. La domanda di fruizione dei permessi e' presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la domanda puo' essere presentata anche nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario. 8. L'assenza per i permessi di cui al comma 1 e' giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. 9. L'attestazione e' inoltrata all'Amministrazione dal dipendente oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura. 10. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacita' lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia e' giustificata mediante: a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'Amministrazione secondo le modalita' ordinariamente previste in tale ipotesi; b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 8 e 9 del presente articolo. 11. Analogamente a quanto previsto dal comma 10, nei casi in cui l'incapacita' lavorativa e' determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza e' giustificata mediante l'attestazione di presenza di cui al comma 10, lettera b). 12. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio e' giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 8, 9 e 10. 13. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacita' al lavoro, e' sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita' lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'Amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 8, 9 e 10, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonche' il fatto che la prestazione e' somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico. 14. Resta ferma la possibilita' per il dipendente, per le finalita' di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente decreto.
Note all'art. 28: - Si riporta il testo dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»: «Art. 33. (Agevolazioni). - 1. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu' di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravita'. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di piu' persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. 3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. 4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonche' quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al domicilio della persona da assistere e non puo' essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravita'. 7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilita' disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.» - Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96. |
| Art. 29
Personale convocato per controlli sanitari
1. L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 21 (Personale convocato per controlli sanitari). - 1. Il personale convocato per esigenze di servizio dalle Commissioni medico ospedaliere, dalle strutture sanitarie centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero dagli organi competenti al controllo sanitario dei dipendenti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, e' da considerarsi in servizio a tutti gli effetti.». |
| Art. 30
Aspettative per motivi personali e di famiglia
1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, la lettera a) del comma 8, e' sostituita dalla seguente: «a) per la durata del periodo di prova se assunto presso la stessa o altra Amministrazione pubblica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso;».
Note all'art. 30: - Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», come modificato dal presente decreto: «Art. 22. (Aspettative per motivi personali e di famiglia). - 1. Al dipendente che ne faccia formale richiesta puo' essere concesso, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, un periodo di aspettativa, per comprovati motivi personali o di famiglia, per un massimo di dodici mesi in un triennio. Al fine del calcolo del triennio, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. 2. L'aspettativa di cui al comma precedente comporta la perdita dell'intera retribuzione e non e' utile ai fini della decorrenza dell'anzianita' di servizio. 3. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di eta', tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell'anzianita', sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti. 4. Il dipendente rientrato in servizio non puo' usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia o anche per motivi diversi se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo. 5. I periodi di aspettativa sono fruibili anche frazionatamente e non si cumulano con le assenze per malattia. 6. L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini puo' riprendere servizio di propria iniziativa. 7. Qualora il dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento, non si presenti a riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, viene disposta la decadenza dall'impiego. 8. L'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita', puo' essere, altresi', concessa al dipendente: a) per la durata del periodo di prova se assunto presso la stessa o altra Amministrazione pubblica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso; b) per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra Amministrazione pubblica o in organismi dell'Unione Europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato; c) per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 - dal Regolamento interministeriale 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa non e' computata ai fini previdenziali. Il dipendente puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, secondo i criteri della prosecuzione volontaria. Tale aspettativa puo' essere fruita anche frazionatamente e puo' essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo. 9. E' comunque fatta salva l'applicazione di altre fattispecie di aspettativa non retribuita previste da specifiche disposizioni di legge. 10. In tutti i casi, alla ripresa dell'attivita' lavorativa, il dipendente frequenta gli eventuali corsi di formazione ritenuti necessari dall'Amministrazione.» |
| Art. 31
Congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere
1. La dipendente, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di congedo straordinario da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo del periodo massimo di assenza dal servizio per malattia. 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo i casi di oggettiva impossibilita', e' tenuta a farne richiesta scritta al dirigente dell'ufficio ove presta servizio almeno sette giorni prima della decorrenza del congedo, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1. 3. Durante il periodo di congedo, alla dipendente e' attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio, nonche' della maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilita'. 4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1. 5. L'Amministrazione favorisce, su richiesta dell'interessata, l'assegnazione temporanea presso altre sedi territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre amministrazioni.
Note all'art. 31: - Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante «Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»: «Art. 24. (Congedo per le donne vittime di violenza di genere). - 1. La dipendente di datore di lavoro pubblico o privato, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi. 2. Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non puo' essere superiore a tre mesi. 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilita', e' tenuta a preavvisare il datore di lavoro o il committente con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui ai commi 1 e 2. 4. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa. L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, nonche' ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilita' e del trattamento di fine rapporto. 5. Il congedo di cui al comma 1 puo' essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalita' di fruizione del congedo, la dipendente puo' scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria e' consentita in misura pari alla meta' dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. 6. La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno. 7. Restano in ogni caso salve disposizioni piu' favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.» |
| Art. 32
Unioni civili
1. Gli istituti contrattuali riferiti alle definizioni «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche a ciascuna delle parti dell'unione civile. |
| Art. 33
Lavoro agile
1. Il personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali, come indicato dall'articolo 244, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non inserito, anche con funzioni di supporto, nel dispositivo di soccorso, puo' svolgere la propria prestazione di lavoro con la modalita' del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, e del lavoro da remoto, mediante accordo individuale e secondo la disciplina adottata con decreto del Ministro dell'Interno, previa concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto.
Note all'art. 33: - Si riporta il testo articolo 244, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»: «2. Il personale non dirigente dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale e' ammesso a prestare servizio attraverso il telelavoro di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, secondo le modalita' stabilite con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.» - La legge 22 maggio 2017, n. 81, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2017, n. 135. |
| Art. 34
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno, secondo le modalita' di sviluppo del progetto: a) diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto per le assenze per malattia; i periodi eccedenti i diciotto mesi non sono retribuiti; b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto; c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero; d) assegnazione del dipendente a mansioni diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto. 2. I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo. 3. I periodi di assenza di cui al presente articolo non vengono presi in considerazione ai fini del periodo di comporto previsto per le assenze per malattia. 4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Amministrazione nei quindici giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero. 5. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volonta' alle previste terapie, l'Amministrazione puo' procedere all'accertamento dell'idoneita' psicofisica degli stessi allo svolgimento della prestazione lavorativa. 6. Qualora, durante il periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa, vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione del beneficio di cui al presente articolo, il dipendente e' tenuto a riprendere servizio di propria iniziativa o entro il termine appositamente fissato dell'Amministrazione. 7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla conclusione del progetto di recupero o alla scadenza del termine di cui al comma 6, e' disposta la cessazione del rapporto di lavoro con la sanzione disciplinare della destituzione.
Note all'art. 34: - La legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2016, n. 118. |
| Art. 35
Tutela del dipendente che segnala illeciti
1. L'Amministrazione garantisce tutte le misure di tutela e di sostegno previste dalla vigente normativa al dipendente che segnala condotte illecite di cui e' venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 35: - Si riporta il testo articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «Art. 54-bis. (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrita' della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorita' giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui e' venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non puo' essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante e' comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attivita' e gli eventuali provvedimenti di competenza. 2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. 3. L'identita' del segnalante non puo' essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identita' del segnalante e' coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identita' del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sara' utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identita'. 4. La segnalazione e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalita' anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identita' del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. 6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilita', l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attivita' di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entita' della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione. 7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli. 8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione e' reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilita' penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilita' civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.» |
| Art. 36
Malattie professionali
1. Ferme restando le competenze dell'Inail e delle commissioni medico-ospedaliere del Ministero della difesa, nell'ambito delle attivita' dell'Osservatorio per le politiche sulla sicurezza sul lavoro e sanitarie, e' assicurata la ricognizione delle malattie connesse con l'attivita' svolta dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riferimento anche alle patologie ricorrenti previste da Inail, anche ai fini della definizione di protocolli di salvaguardia delle condizioni di salute del personale. |
| Art. 37
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali e' lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, anche mediante le forme di accesso previste dalla disciplina vigente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonche' alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: si attua il contemperamento delle missioni istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a vantaggio della collettivita' con gli interessi dei lavoratori; si migliora la qualita' delle decisioni assunte; si sostengono la motivazione, la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, attraverso una visione strategica improntata alla valorizzazione del personale, nonche' i processi di innovazione organizzativa e di riforma dell'Amministrazione; si tutelano le condizioni di lavoro legate alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. 3. Fermo restando la centralita' dell'istituto della contrattazione, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita' dell'Amministrazione e delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa. 4. La partecipazione e' finalizzata ad instaurare forme trasparenti e costruttive di dialogo tra le parti, ai diversi livelli su atti e decisioni di valenza generale dell'Amministrazione, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: informazione; organismo paritetico per l'innovazione; concertazione. |
| Art. 38
Informazione
1. L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 33 (Informazione). - 1. L'informazione e' il presupposto inderogabile per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti; pertanto, essa e' fornita dall'Amministrazione in via preventiva e in forma scritta sulle materie indicate nei commi seguenti. 2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'Amministrazione, allo scopo di rendere aperto e costruttivo il confronto tra le parti, fornisce tutte le informazioni necessarie sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, i regolamenti attuativi dell'ordinamento del personale e le particolari esigenze di servizio aventi carattere straordinario o di emergenza, inviando la relativa documentazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto. 3. L'informazione deve essere fornita nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire alle Organizzazioni sindacali di cui al precedente comma, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali sono previste la concertazione o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.». |
| Art. 39
Organismo paritetico per l'innovazione
1. L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 34 (Organismo paritetico per l'innovazione). - 1. L'organismo paritetico, istituito in sede di Amministrazione centrale, realizza una modalita' relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, su argomenti che richiedono analisi, indagini, studi e progetti relativi alle materie di cui al successivo comma 6. 2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative al fine di formulare proposte all'Amministrazione. 3. L'organismo di cui al presente articolo: a) ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, nonche' da una rappresentanza dell'Amministrazione; b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'Amministrazione manifesti la necessita' di affrontare le tematiche oggetto dell'organismo; c) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento. 4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrate proposte e contributi dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilita'. 5. Costituiscono oggetto di informazione da parte dell'Amministrazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, gli elementi a disposizione per la trattazione degli argomenti afferenti le materie indicate al comma successivo. 6. Costituiscono oggetto di trattazione dell'organismo paritetico le seguenti materie: a) progetti e proposte riguardanti l'innovazione ed il miglioramento dei servizi anche a seguito dell'introduzione di nuove tecnologie; b) proposte e iniziative inerenti i servizi socio-assistenziali in favore del personale; c) proposte applicative della normativa in materia di pari opportunita'; d) proposte ed iniziative finalizzate alla tutela legale e assicurativa del personale; e) proposte per l'individuazione dei criteri generali inerenti all'adeguatezza delle strutture logistiche dell'amministrazione utilizzabili dal personale in missione; f) progetti e proposte concernenti gli organici.». |
| Art. 40
Concertazione
1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 35 (Concertazione). - 1. La concertazione e' la modalita' attraverso la quale si instaura, sulle materie di cui al comma 3, un confronto per il raggiungimento di un eventuale accordo, al fine di consentire alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Amministrazione intende adottare. 2. La concertazione si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali del precedente comma degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita' previste per l'informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, Amministrazione e Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto si incontrano se, entro sette giorni dall'informazione, la concertazione e' richiesta da questi ultimi. L'incontro puo' anche essere proposto dall'Amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non puo' essere superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione ha la possibilita' di assumere le proprie autonome determinazioni. Al termine della concertazione, e' redatto un verbale dal quale risultano le posizioni delle parti nelle materie che ne sono oggetto. 3. Sono oggetto di concertazione, in sede di amministrazione centrale: a) criteri generali per l'ubicazione delle sedi di servizio sub-provinciali, con particolare riferimento ai distaccamenti ubicati nelle isole minori; b) criteri generali per la promozione alle qualifiche superiori mediante scrutinio a ruolo aperto; c) criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna e/o per l'accesso tramite concorso interno alle qualifiche superiori dello stesso ruolo o per l'accesso alle qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello di appartenenza, ai fini dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; d) criteri generali per l'applicazione delle normative in materia di pari opportunita'; e) criteri generali per l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai fini dell'adozione del regolamento del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 244 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; f) criteri attuativi dell'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (mutamento di funzioni); g) criteri generali inerenti all'articolazione dell'orario di lavoro; h) criteri generali dei sistemi di valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli ispettori; i) criteri generali per l'individuazione del personale partecipante ai corsi di formazione in qualita' di discente o di formatore; j) criteri generali per l'applicazione della disciplina del lavoro agile e del lavoro da remoto ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti ministeriali; k) codici di comportamento; l) criteri generali per l'espletamento di attivita' di mantenimento e retraining delle specializzazioni e specialita'. 4. Per le materie di cui alle lettere a), d), g) e l) la concertazione si effettua anche a livello locale sulla base dei criteri definiti a livello nazionale.». |
| Art. 41
Contrattazione integrativa
1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 32 (Contrattazione integrativa). - 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 138 e 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la contrattazione integrativa si effettua tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, sulle seguenti materie: in sede di Amministrazione centrale: a) criteri generali per la mobilita' a domanda; b) criteri generali per l'impiego del personale in attivita' atipiche; c) criteri generali per la pianificazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale; d) criteri generali sulle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; e) criteri generali sulle attivita' socio-assistenziali del personale e welfare contrattuale; f) criteri per lo svolgimento del servizio di reperibilita' e per la programmazione dei relativi turni; g) utilizzo delle risorse economiche destinate al personale e del fondo di Amministrazione nell'ambito dei criteri e delle modalita' previste nell'accordo negoziale; h) disciplina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in sede di Amministrazione locale: a) criteri generali per la mobilita' del personale nell'ambito delle articolazioni centrali e territoriali; b) criteri generali per la realizzazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale nell'ambito delle articolazioni centrali e regionali. 2. Nelle materie di contrattazione integrativa, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la liberta' di iniziativa; d'intesa tra le parti, il termine e' prorogabile di altri trenta giorni. 3. La contrattazione integrativa nazionale non puo' essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente decreto, o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 4. Le ipotesi di accordi integrativi nazionali, corredate da un'apposita relazione tecnico - finanziaria e una relazione illustrativa certificate dal competente organo di controllo, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato che le esaminano entro trenta giorni e ne accertano congiuntamente la compatibilita' di cui al comma 3. 5. Per le materie oggetto della contrattazione integrativa nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e territoriale si applica la normativa derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.». |
| Art. 42
Federazioni sindacali
1. All' articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole «con lettera raccomandata a/r», sono inserite le seguenti parole: «o mediante strumento telematico, idoneo a garantire la certezza dell'invio»; in fine, sono inserite le seguenti parole: «o sulla posta elettronica certificata»; b) al comma 4, al primo periodo, la parola «biennio» e' sostituita dalla parola «triennio»; gli anni «2008-2009» sono eliminati; l'anno «2007» e' sostituito dalle parole «dell'anno precedente alla rilevazione»; l'anno «2008» e' sostituito dalla parola «successivo»; al secondo periodo, dopo le parole «31 marzo» e' eliminato l'anno «2008»; le parole «biennio 2008-2009» sono sostituite dalle seguenti parole «triennio contrattuale di riferimento»; al terzo periodo, il numero «35» e' sostituito dal numero «137»; il numero «2007» e' sostituito dalle seguenti parole «dell'anno precedente alla rilevazione»; al quarto periodo, dopo le parole, «31 marzo» l'anno «2008» e' eliminato; in fine l'anno «2008» e' sostituito dalla parola «successivo»; c) al comma 5, il numero «35» e' sostituito dal numero «137»; al secondo periodo, il numero «37» e' sostituito dal numero «139»; d) al comma 6, il numero «35» e' sostituito dal numero «137»; e) al comma 7, il numero «35» e' sostituito dal numero «137»; in fine il numero «34» e' sostituito dal numero «41» e le parole da «in attesa» fino a «217» sono soppresse; f) al comma 8, in fine, le parole da «verificati» a «comma 3» sono soppresse; g) al comma 9 al primo periodo le parole «Dall'1° gennaio 2007» sono soppresse.
Note all'art. 42: - Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», come modificato dal presente decreto: «Art. 37. (Federazioni sindacali). - 1. Ai soli fini dell'accertamento della rappresentativita', le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purche' il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarita' delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. 2. E' esclusa l'attribuzione delle deleghe dell'affiliato all'affiliante in caso di affiliazione o di altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto. Per i casi di incorporazione o fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto gia' esistente, e' consentita l'attribuzione delle deleghe della predetta organizzazione sindacale al soggetto gia' esistente, per successione a titolo universale. 3. Le organizzazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2, ultima parte, hanno l'onere di fornire al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile idonea documentazione, consistente nella copia delle determinazioni adottate dai competenti organi statutari, dalla quale risulti chiaramente che il soggetto sindacale in capo al quale si deve accertare la rappresentativita' e' titolare in proprio di delega per il versamento dei contributi sindacali e che allo stesso sono imputate, per effettiva successione, le deleghe delle quali risultino titolari le predette organizzazioni costituenti, incorporate per fusione, affiliate, federate o aderenti in altre forme comunque denominate. La citata documentazione e' trasmessa al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile con lettera raccomandata a/r o mediante strumento telematico, idoneo a garantire la certezza dell'invio a firma del legale rappresentante delle medesime associazioni sindacali. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano conto degli elementi di effettivita' necessari per la successione nella titolarita' delle deleghe del nuovo soggetto e che ad esso vengano imputate. Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull'avviso di ricevimento della raccomandata o sulla posta elettronica certificata. 4. Ai fini dell'accertamento della rappresentativita' del triennio contrattuale, le organizzazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2, ultima parte, per i casi di fusione, affiliazione, incorporazione o di altra forma associativa comunque denominata, avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla rilevazione, possono provvedere all'onere derivante dal comma 3 fino alla data ultima del 31 marzo successivo. Qualora, entro il 31 marzo, i citati soggetti sindacali non forniscano la documentazione richiesta nel comma 3, e, quindi, garanzie sulla effettivita' della delega, non sara' possibile riconoscere in capo alla nuova aggregazione associativa o al soggetto gia' esistente la rappresentativita' per il triennio contrattuale di riferimento, con le modalita' fissate nei medesimi commi 1 e 2, ultima parte. In tale ultimo caso, ogni singola organizzazione sindacale sara' misurata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 137 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle deleghe di cui era direttamente titolare e intestataria alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla rilevazione. Qualora, entro il predetto termine del 31 marzo [2008], le decisioni in materia siano state adottate dai competenti organismi statutari ed inviata la relativa documentazione di cui al comma 3, ma non sia ancora intervenuta la ratifica congressuale, se statutariamente prevista, tale ratifica, in via eccezionale, puo' intervenire entro e non oltre il 15 aprile successivo. 5. Le prerogative sindacali sono assegnate al soggetto sindacale rappresentativo di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. I poteri e le competenze contrattuali, relativi agli Accordi integrativi nazionali e decentrati, riconosciuti ai rappresentanti dei citati soggetti sindacali rappresentativi, in quanto firmatari dell'ipotesi di Accordo quadriennale di cui all'articolo 139, comma 1, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono esercitati in nome e per conto degli stessi. Pertanto, nei menzionati Accordi integrativi e decentrati la sottoscrizione avviene esclusivamente in rappresentanza della organizzazione sindacale rappresentativa. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, l'organizzazione sindacale affiliante, se rappresentativa, e' unica titolare dei distacchi, dei permessi e delle altre prerogative sindacali di cui al presente decreto. 6. Allo scopo di garantire la certezza e la stabilita' delle relazioni sindacali, nel rispetto dei commi 1 e 2, ultima parte, e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 137 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora nell'ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il mero cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della rappresentativita' previsto dal comma 7. 7. Il Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, procede, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, all'accertamento della rappresentativita' delle associazioni sindacali in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento, sulla base dei soli dati associativi rilevati dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con le modalita' di cui all'articolo 41. 8. Le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio, dovranno restituire al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e non spettanti. Analogamente, fatto salvo quanto previsto al comma 9, si procede nei confronti delle organizzazioni sindacali in caso di superamento del contingente dei permessi sindacali loro spettanti. 9. Nel caso in cui nell'anno di riferimento un soggetto sindacale abbia superato il contingente dei permessi sindacali di cui all'articolo 40, l'Amministrazione, previo consenso dell'organizzazione sindacale interessata, in luogo del recupero diretto di cui al comma 8, puo' compensare l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente. Nel caso in cui l'associazione sindacale nell'anno successivo a quello in cui si e' verificata l'eccedenza non abbia un contingente a disposizione, ovvero esso non sia sufficiente, si dara' luogo a quanto previsto nel comma 8.» |
| Art. 43
Distacchi sindacali
1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, al primo periodo, il numero «35» e' sostituito dal numero «137»; le parole da «entro il primo» fino a «successivamente» sono soppresse, la parola «biennio» e' sostituita dalla parola «triennio»; al secondo periodo in fine, la parola «ripartizione» e' sostituita dalle parole «la rilevazione della rappresentativita'»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le richieste di distacco sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alla Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la quale cura gli adempimenti istruttori, finalizzati all'accertamento dei requisiti di cui al comma 7. Accertati i predetti requisiti, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile acquisisce il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di distacco entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del distacco. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito della rappresentativita' ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e del relativo riparto di cui al comma 2, e' considerato acquisito qualora lo stesso Dipartimento non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta di preventivo assenso. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ogni singolo distacco in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca sono comunicate alla Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che le trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. I consequenziali provvedimenti sono adottati solo in caso di revoca.». c) al comma 4, le parole «alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e» sono soppresse; d) al comma 8, il numero «144» e' sostituito dal numero «244»; e) il comma 10 e' soppresso.
Note all'art. 43: - Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», come modificato dal presente decreto: «Art. 38. (Distacchi sindacali). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il limite massimo dei distacchi autorizzabili a favore del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e' fissato in numero 16. 2. Alla ripartizione del contingente complessivo dei distacchi di cui al comma 1, tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, provvede il Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun triennio. La ripartizione, che ha validita' fino alla successiva, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'Amministrazione, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la rilevazione della rappresentativita'. 3. Le richieste di distacco sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alla Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la quale cura gli adempimenti istruttori, finalizzati all'accertamento dei requisiti di cui al comma 7. Accertati i predetti requisiti, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile acquisisce il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di distacco entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del distacco. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito della rappresentativita' ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e del relativo riparto di cui al comma 2, e' considerato acquisito qualora lo stesso Dipartimento non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta di preventivo assenso. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ogni singolo distacco in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca sono comunicate alla Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che le trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. I consequenziali provvedimenti sono adottati solo in caso di revoca. 4. Possono essere autorizzati distacchi nell'ambito del contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ricopre la carica di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, secondo le comunicazioni formali circa la composizione degli stessi organismi fatte pervenire da ciascuna organizzazione sindacale alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 5. Ferma restando l'attuale disciplina ed il loro numero complessivo, i distacchi possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui al comma 4, di norma, fino al limite massimo del 50%, frazionatamente, per periodi, comunque, non inferiori a tre mesi ciascuno con esclusione della frazionabilita' dell'orario giornaliero, previo accordo dell'organizzazione sindacale interessata con l'Amministrazione. 6. Nei limiti di cui al comma 5, i distacchi, per il solo personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, possono essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50%, previo accordo del dipendente stesso con l'Amministrazione sulla tipologia di orario prescelta, tra quelle sotto indicate: a) in tutti i giorni lavorativi; b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno, in modo da rispettare come media la durata del lavoro settimanale, fissata per la prestazione ridotta nell'arco temporale preso in considerazione. 7. Nel caso di utilizzo della facolta' di cui al comma 6, il numero dei dirigenti sindacali in distacco risultera' aumentato in misura corrispondente, fermo restando l'intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unita' superiore. 8. Nel caso di distacco disposto ai sensi del comma 6, per la parte economica si applica il comma 9 e, per il diritto alle ferie ed al periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica (purche' in tale ipotesi sia confermato il distacco con prestazione lavorativa ridotta), si applica la disciplina emanata in attuazione dell'articolo 244, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per il rapporto di lavoro part-time, orizzontale o verticale, secondo le tipologie del comma 6. Tale ultimo rinvio va inteso solo come una modalita' di fruizione dei distacchi che, pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro part-time e non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro. 9. I periodi di distacco sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, anche ai fini della mobilita' e del trattamento pensionistico, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennita' per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni. In caso di distacco ai sensi del comma 6, al dirigente sindacale e' garantito il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche. Il trattamento accessorio legato alla produttivita' o alla retribuzione di risultato e' attribuito in base all'apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati. 10. (soppresso)» |
| Art. 44
Aspettative sindacali non retribuite
1. All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla rubrica dell'articolo sono inserite le parole «non retribuite»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le richieste di aspettativa sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, di cui al comma 1, alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la quale cura gli adempimenti istruttori, finalizzati all'accertamento dei requisiti di cui al comma 1. Accertati i predetti requisiti, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta da parte dell'organizzazione sindacale. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito della rappresentativita', e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica stesso non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta di preventivo assenso». c) al comma 3, le parole «e' comunicata» sono sostituite dalle parole «sono comunicate»; le parole «alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed» sono soppresse; dopo le parole «difesa civile che» sono aggiunte le seguenti parole «le trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.», le parole «che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca» sono sostituite dalle seguenti parole «I consequenziali provvedimenti sono adottati solo in caso di revoca».
Note all'art. 44: - Si riporta il testo dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», come modificato dal presente decreto: «Art. 39. (Aspettative sindacali non retribuite). - 1. Il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ricopre la carica di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 2 dell'articolo 38, puo' fruire di aspettative sindacali non retribuite; il tempo trascorso in aspettativa non e' computato ai fini della progressione in carriera; i dirigenti sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianita' che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa. 2. Le richieste di aspettativa sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, di cui al comma 1, alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la quale cura gli adempimenti istruttori, finalizzati all'accertamento dei requisiti di cui al comma 1. Accertati i predetti requisiti, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta da parte dell'organizzazione sindacale. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito della rappresentativita', e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica stesso non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta di preventivo assenso. 3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca sono comunicate alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile le trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. I consequenziali provvedimenti sono adottati solo in caso di revoca.» |
| Art. 45
Permessi sindacali retribuiti
1. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole «collocato in distacco» sono inserite le parole «a tempo pieno»; b) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso; c) al comma 3, il numero «35» e' sostituito dal numero «137».
Note all'art. 45: - Si riporta il testo dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», come modificato dal presente decreto: «Art. 40. (Permessi sindacali retribuiti). - 1. Per l'espletamento del proprio mandato, il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ricopre la carica di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui al comma 2 dell'articolo 38, non collocato in distacco a tempo pieno ai sensi del medesimo articolo 38, puo' fruire di permessi sindacali retribuiti con le modalita' e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del medesimo personale e' determinato in 24.585 ore. 3. Le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, continuano, qualora non piu' rappresentative, a fruire dei permessi sindacali pro rata, fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. In tale ipotesi, ove risulti una utilizzazione dei permessi sindacali in misura superiore a quella spettante pro rata, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile dovra' essere restituito il corrispettivo economico delle ore di permesso non spettanti. |
| Art. 46
Adempimenti dell'Amministrazione
1. All'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, i numeri «35» sono sostituiti dai numeri «137»; dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: «Nei soli limitati casi in cui la lavorazione delle buste paga relative al mese di gennaio si chiuda prima del 31 dicembre, la rilevazione avviene sulla busta paga del mese di febbraio a condizione che in detta busta paga risultino, per le nuove deleghe rilasciate a dicembre, sia la trattenuta riferita al mese di gennaio che quella riferita al mese di febbraio»; al nono periodo le seguenti parole «e, quindi, anche per quella in corso relativa alla raccolta delle deleghe al 31 dicembre 2007,» sono soppresse; b) al comma 2, le parole «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo»; c) al comma 3, le parole «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo»; in fine, le parole «Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto» sono soppresse.
Note all'art. 46: - Si riporta il testo dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», come modificato dal presente decreto: «Art. 41. (Adempimenti dell'Amministrazione). - 1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile procede all'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui agli articoli 137 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 38, comma 2, e 40, comma 5, del presente decreto, nelle more della elezione dell'organismo di rappresentanza per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsto dal medesimo articolo 137. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione. Ai fini della consistenza associativa vengono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50% dello stipendio. Ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. A tale fine, non conta il numero dei lavoratori associati al sindacato ma il numero delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operate in busta paga tramite delega di cui e' titolare il soggetto sindacale. Per tale motivo il dato associativo e' rilevato direttamente dalla busta paga del citato personale non direttivo e non dirigente, in quanto solo a fronte del contributo versato la delega diviene effettiva. Al fine di contare anche le deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione, la lettura viene effettuata dalla busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo, in quanto, solo in essa, sono rilevabili tutte le deleghe attive rilasciate entro l'ultimo giorno del mese di dicembre, stante l'obbligo dell'Amministrazione di procedere alla trattenuta del contributo sindacale dal mese immediatamente successivo a quello del rilascio della delega. Nei soli limitati casi in cui la lavorazione delle buste paga relative al mese di gennaio si chiuda prima del 31 dicembre, la rilevazione avviene sulla busta paga del mese di febbraio a condizione che in detta busta paga risultino, per le nuove deleghe rilasciate a dicembre, sia la trattenuta riferita al mese di gennaio che quella riferita al mese di febbraio. Tale modalita', valida per tutte le rilevazioni evita di considerare, ai fini della rappresentativita', deleghe fittizie e cioe' quelle che, eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili di dicembre, sono revocate nei primi giorni del successivo mese di gennaio, sicche' la delega pur rilasciata non diviene mai effettiva. L'obbligo dell'Amministrazione di procedere alla tempestiva e corretta trattenuta del contributo sindacale comporta, ovviamente, la responsabilita' del dirigente competente. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile fornisce alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e le incontra per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con il predetto Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, eventualmente predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica. 2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e' tenuto a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente. 3. Entro la stessa data del 31 marzo di ciascun anno, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, e' tenuto a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente, con l'indicazione per ciascun nominativo della data in cui e' stato fruito il permesso e del numero delle ore utilizzate. 4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre ispezioni nei confronti del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nel caso in cui non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 2 e 3 e puo' fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 38, comma 3, e dell'articolo 39, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'Amministrazione competente, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 6. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.» |
| Art. 47
Diritti sindacali
1. Le seguenti disposizioni costituiscono parte integrante del presente decreto: a) articolo 2 (diritto di assemblea) del contratto collettivo nazionale sottoscritto in data 24 aprile 2002, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 del 24 maggio 2000; b) articolo 5, comma 3 (diritto ai locali) del contratto collettivo nazionale sottoscritto in data 30 luglio 2002, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 del 24 maggio 2000; c) articolo 5 (diritto di affissione) del contratto collettivo nazionale sottoscritto in data 30 luglio 2002, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 del 24 maggio 2000. |
| Art. 48
Disapplicazioni
1. Per il personale di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto sono disapplicate le disposizioni di cui ai seguenti articoli: articolo 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 sottoscritto in data 24 maggio 2000; articolo 11 del contratto collettivo nazionale del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto in data 24 aprile 2002, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 del 24 maggio 2000; articoli 33, 37, 38 e 39 del contratto collettivo nazionale integrativo di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto in data 30 luglio 2002, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 del 24 maggio 2000; articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008. 2. Sono, altresi', disapplicate le disposizioni contrattuali non compatibili con il presente decreto e con le vigenti disposizioni regolamentari.
Note all'art. 48: - Si riporta il testo dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»: «Art. 42. (Norma di rinvio). - 1. Il sistema delle relazioni sindacali e dei diritti sindacali, per quanto non disciplinato dal presente decreto, continua ad essere regolato dai precedenti accordi nazionali quadro e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.» |
| Art. 49
Disposizioni finali
1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti contratti collettivi nazionali e accordi recepiti con decreti del Presidente della Repubblica. |
| Art. 50
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, complessivamente pari a 133.773.830 euro per l'anno 2022 e a 65.768.292 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede: a) quanto a euro 59.638.322 per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno; b) quanto a euro 5.021.044 per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 7-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno; c) quanto a euro 3.346.172 per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 996, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dall'articolo 30, comma 7-quinquies, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno; d) quanto a euro 57.401.076 annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; e) quanto a euro 5.021.044 annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 7-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; f) quanto a euro 3.346.172 annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 996, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dall'articolo 30, comma 7-quinquies, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 giugno 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione
Lamorgese, Ministro dell'interno
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2046
Note all'art. 50: - Per il testo dell'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 30, commi 7-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, con modificazioni, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 1, comma 996, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dall'articolo 30, comma 7-quinquies, lett. a), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si veda nelle note alle premesse. |
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