Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 giugno 2022
Direttive necessarie all'avvio della misura PNRR «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», Missione 2, Componente 1, Investimento 2.1.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari;
Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
Visto l'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, che reca il principio di non arrecare un danno significativo (Do no significant harm - DNSH);
Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del menzionato decreto-legge n. 77/2021, che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto, altresi', il comma 1044, dello stesso art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera ggggg-bis), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina il principio di unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo ricevente;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) -Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
Vista la circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;
Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;
Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;
Vista la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalita', le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attivita' specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarita';
Vista la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;
Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;
Vista la circolare del 29 aprile 2022, n. 21, del Ministero dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di finanza del 17 dicembre 2021, con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalita' a tutela delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 77/2021;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (tabella A), relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, che assegna al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la somma di euro 800.000.000,00 (euro ottocento milioni/00) per la realizzazione di investimenti per lo «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo» nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 1 «Economia circolare e agricoltura sostenibile», Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo»;
Vista la misura M2C1 - Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo» che prevede, con una dotazione pari a 800 milioni di euro, «il sostegno agli investimenti materiali e immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, digitalizzazione della logistica e interventi infrastrutturali sui mercati alimentari), agli investimenti nel trasporto alimentare e nella logistica per ridurre i costi ambientali ed economici e all'innovazione dei processi di produzione, dell'agricoltura di precisione e della tracciabilita' (ad esempio attraverso la blockchain)»;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare, per la misura M2C1 - Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo»:
la milestone M2C1-3, da conseguire entro il 31 dicembre 2022: «Pubblicazione della graduatoria finale nell'ambito del regime di incentivi alla logistica»;
il target M2C1-10, da conseguire entro il 30 giugno 2026: «Almeno quarantotto interventi per migliorare la logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo»;
Considerato che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;
Visto l'accordo, denominato Operational Arrangement (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021 ed in particolare gli allegati I e II che riportano:
per la milestone M2C1-3, nel campo meccanismo di verifica «Pubblicazione del decreto sul sito web dell'autorita' esecutiva https://www.politicheagricole.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana https://www.gazzettaufficiale.it »;
per il target M2C1-10 nel campo meccanismo di verifica «Documento esplicativo che attesti l'attuazione sostanziale del target. Tale documento includera', quale allegato, la seguente documentazione probatoria: a) certificato attestante il completamento rilasciato in conformita' alla normativa nazionale; b) relazione da parte di un ingegnere indipendente autenticata dal Ministero competente, allegando le motivazioni per cui le specificazioni tecniche dei progetti sono conformi alla descrizione di cui alla CID dell'investimento e del target»;
Visto l'avviso di consultazione tecnica «PNRR, Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente C1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile" - Investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo", approvato con decreto n. 563135 del 28 ottobre 2021 e pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fino al 31 dicembre 2021, avente lo scopo di informare il settore di riferimento in merito alla realizzazione dell'investimento di che trattasi e raccogliere osservazioni e proposte dei portatori di interesse, onde costruire efficaci dispositivi di attuazione dello stesso;
Preso atto delle risultanze delle consultazioni di cui al suddetto avviso di consultazione, di cui si e' tenuto conto nella predisposizione del presente decreto e nella definizione dell'avviso di partecipazione, da emanarsi a seguito della ricezione, da parte della Commissione europea, dell'autorizzazione sul regime di aiuto;
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) e, in particolare, le sezioni 1.1.1.1. e 1.1.1.4.;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, con incluso l'allegato 1 per la definizione delle piccole e medie imprese;
Visti, in particolare, gli articoli 14, 17, 25, e 29 del predetto regolamento (UE) 2014/651 «General Block Exemption Regulation» (GBER);
Visto il regolamento (UE) n. 972/2020 del 2 luglio 2020 che modifica, tra l'altro, l'art. 59 del regolamento UE n. 651/2014, prorogando la validita' del regolamento stesso al 31 dicembre 2023;
Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6, dell'art. 52, della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento dei divari territoriali;
Atteso che il presente intervento fornisce un importante contributo al clima, come da allegato VI del regolamento (UE) n. 241/2021, e che nell'ambito della misura saranno selezionati progetti coerenti con i campi di intervento: 047 (Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI); 010 (Digitalizzazione delle PMI), 079 (Trasporto multimodale non urbano) e 029 (Energia rinnovabile solare);

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. Invitalia, quale societa' in house qualificata ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di cui il Ministero si avvale, mediante apposita convenzione, per le attivita' di supporto tecnico-operativo nell'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 77 del 2021;
b) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e' considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;
c) «componente»: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure;
d) «corruzione»: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioe' dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli;
e) «domanda di ammissione alle agevolazioni»: iniziativa presentata dal soggetto beneficiario avente ad oggetto la realizzazione di un programma di investimento volto allo sviluppo della logistica agroalimentare in un'ottica di decarbonizzazione e digitalizzazione. L'iniziativa potra' essere selezionata e finanziata nell'ambito della misura oggetto del presente decreto, ove rispondente ai requisiti richiesti dallo stesso;
f) «DNSH»: principio «Do Not Significant Harm», sancito dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 852/2020, secondo il quale non e' ammissibile finanziare interventi che arrechino un danno significativo all'ambiente;
g) «Fondo di rotazione del Next Generation EU - Italia»: Fondo di cui all'art. 1, comma 1037 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
h) «frode»: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, la «frode» in materia di spese e' qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di Fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea;
alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
alla distrazione di tali Fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
i) «frode sospetta»: irregolarita' che, a livello nazionale, determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, punto a), della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;
j) «GDPR»: regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;
k) «giovane agricoltore»: come definito al punto (35) 29 degli orientamenti;
l) «importo di aiuto corretto»: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula: importo massimo di aiuto = R × (A + 0,50 × B + 0 × C) dove: R e' l'intensita' massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita nella Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, esclusa l'intensita' di aiuto maggiorata (la maggiorazione) per le PMI; A sono i primi 50 milioni di euro di costi ammissibili, B e' la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di euro e 100 milioni di euro e C e' la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di euro;
m) «impresa»: ogni entita', indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attivita' economica, come definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, che recano i criteri di distinzione tra microimprese, piccole, medie e grandi imprese;
n) «innovazione dell'organizzazione»: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi gia' utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
o) «innovazione di processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacita' di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli gia' in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
p) «intervento»: progetto realizzabile nell'ambito della misura M2C1. I 2.1, oggetto del presente decreto, per il raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dal PNRR. Identificato attraverso un codice unico di progetto (CUP), esso rappresenta la principale entita' del monitoraggio quale unita' minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;
q) «investimento iniziale»:
i. un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacita' di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
ii. l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;
r) «investimento iniziale a favore di una nuova attivita' economica»:
i. un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attivita' di uno stabilimento, a condizione che le nuove attivita' non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
ii. l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attivita' che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione;
s) «logistica agro-alimentare»: complesso delle attivita' volte a pianificare, implementare e controllare l'efficiente ed efficace flusso e stoccaggio di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e le relative informazioni, dal punto di origine al punto di consumo;
t) «milestone» (lett. «pietra miliare»): traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operativita' dei sistemi IT, ecc.);
u) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
v) «missione»: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti;
w) «orientamenti»: orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;
x) «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca) che, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o dalla fonte di finanziamento, ha la finalita' principale di svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o di garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
y) «piattaforma informatica»: piattaforma telematica allestita ad hoc per la raccolta delle domande di partecipazione;
z) «PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del «regolamento ABER» e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;
aa) «PNRR» (o Piano): Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344);
bb) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
cc) «produzione agricola primaria», la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
dd) «provvedimenti»: i bandi e gli altri atti emanati dal Ministero in attuazione del presente decreto o, sulla base dell'atto di regolazione dei rapporti con il Ministero, emanati dal soggetto gestore;
ee) «regolamento ABER»: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193/1 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
ff) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e successive modificazioni ed integrazioni;
gg) «regolamento n. 1407/2013»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
hh) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
ii) «RPD»: responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37 del GDPR;
jj) «RUP»: responsabile unico del procedimento ex art. 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
kk) «rendicontazione delle spese»: attivita' necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
ll) «settore agricolo»: l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli di cui al punto (35) degli orientamenti;
mm) «soggetto gestore»: Invitalia S.p.a., cui e' affidata la gestione della misura mediante atto che ne regola i rapporti con il Ministero, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
nn) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
oo) «target»: traguardo quantitativo da raggiungere mediante l'attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico;
pp) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gia' Trattato che istituisce la Comunita' europea;
qq) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attivita' realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
rr) «unita' produttiva»: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.
 
Allegato A
Tabella 1A: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria.

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 3A: Aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 concessi ai sensi dell'art. 12 del presente decreto.

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 4A: aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 nel settore ricerca, sviluppo e innovazione.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», Missione 2, Componente 1, Investimento 2.1, tramite l'erogazione di un contributo a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurne i costi ambientali ed economici e per sostenere l'innovazione dei processi di produttivi.
2. In conformita' con quanto previsto dal PNRR, sono destinate risorse al finanziamento di programmi di sviluppo per la logistica agroalimentare per la transizione verso forme produttive piu' moderne e sostenibili, e specificatamente volte a perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) ridurre l'impatto ambientale ed incrementare la sostenibilita' dei prodotti;
b) migliorare la capacita' di stoccaggio e trasformazione delle materie prime;
c) preservare la differenziazione dei prodotti per qualita', sostenibilita', tracciabilita' e caratteristiche produttive;
d) potenziare, indirettamente, la capacita' di esportazione delle PMI agroalimentari italiane;
e) rafforzare la digitalizzazione nella logistica anche ai fini della tracciabilita' dei prodotti;
f) ridurre lo spreco alimentare.
3. In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti di investimento in attivi materiali e immateriali per la realizzazione e l'efficientamento di strutture di stoccaggio, magazzinaggio e trasformazione, per la digitalizzazione dei processi di logistica, per la realizzazione di interventi infrastrutturali su aree produttive e snodi logistici e commerciali.
4. I progetti finanziati non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonche' al principio «non arrecare un danno significativo», di cui all'art. 17 del regolamento (UE) n. 852/2020, come illustrato nell'avviso da emanarsi in conformita' alle previsioni dell'art. 16 del presente decreto.
5. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni interventi che prevedano attivita' su strutture e manufatti connessi a:
(i) attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
(ii) attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
(iii) attivita' connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
(iv) attivita' nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
6. Il presente decreto definisce, in particolare:
a) i soggetti beneficiari delle agevolazioni;
b) le modalita' di accesso, di concessione e i limiti delle agevolazioni;
c) i casi di revoca delle agevolazioni.
7. Gli interventi agevolativi sono attuati con provvedimenti che individuano, oltre a quanto previsto nel presente decreto, le modalita' concrete per assicurare il rispetto del principio «non arrecare un danno significativo», i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti, nonche' ogni altro elemento applicativo o integrativo derivante dagli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea e, in particolare, dalla decisione di approvazione degli aiuti da parte della Commissione di cui all'art. 16 del presente decreto.
8. I provvedimenti forniscono inoltre al soggetto gestore, in ottemperanza alle vigenti norme nazionali ed europee, ulteriori specificazioni sulle modalita':
a) per garantire il pieno rispetto dei target e del cronoprogramma della misura, incluse le modalita' di verifica del rispetto dei vincoli in materia di percentuale minima di contributo al clima e di contributo al digitale, di cui alla milestone del 31 dicembre 2022, e del rispetto in concreto del principio «non arrecare un danno significativo»;
b) per la rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti;
c) per garantire la sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e risoluzione dei conflitti di interesse, delle frodi, della corruzione, comprese le procedure di recupero e restituzione dei Fondi indebitamente assegnati, nonche' per garantire l'assenza di doppio finanziamento;
d) per la rendicontazione delle spese nel rispetto del piano finanziario e del cronoprogramma di spesa approvato;
e) per la rendicontazione intermedia e finale del contributo al conseguimento di milestone e target, nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR;
f) per garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione.
 
Art. 3

Risorse

1. Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 500 milioni euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.1.
2. Una quota di risorse pari a 350 milioni di euro e' destinata alla realizzazione di interventi, come di seguito descritti e nelle forme di cui all'allegato A, tabella 1A e 2A, del presente decreto. La restante quota di risorse fino a 150 milioni di euro e' destinata alla realizzazione di interventi, come di seguito descritti e nelle forme di cui all'allegato A, tabelle 3A e 4A, del presente decreto.
3. Le quote indicate al precedente comma 2 potranno essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, in relazione all'andamento della stessa.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, un importo pari ad almeno il 40 per cento delle predette risorse e' destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
5. Qualora le risorse destinate ai progetti da realizzare nelle regioni di cui al precedente comma 4 non dovessero essere impiegate, in tutto o in parte, le stesse saranno destinate a coprire i fabbisogni di progetti realizzati in altre regioni italiane.
 
Art. 4

Soggetto gestore

1. Ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le attivita' di supporto tecnico-operativo, relative alla gestione e attuazione dell'intervento di cui al presente decreto, sono svolte dall'Agenzia, sulla base delle direttive e sotto la vigilanza del Ministero. Tali funzioni, affidate tramite apposita convenzione, comprendono la ricezione, la valutazione e l'approvazione delle domande di agevolazione, la stipula del contratto di ammissione, l'erogazione, il controllo e il monitoraggio dell'agevolazione, la partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato per le quali sia stata ottenuta apposita dotazione finanziaria.
2. L'Agenzia fornisce, secondo la tempistica definita dalla convenzione di cui al comma 1 e comunque con cadenza trimestrale, ovvero su richiesta del Ministero, l'aggiornamento e il rendiconto sulle domande di agevolazioni pervenute, lo stato delle istruttorie e l'esito delle attivita' di monitoraggio e controllo.
3. L'Agenzia provvede a comunicare al Ministero, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'unita' organizzativa nell'ambito della propria struttura alla quale sono affidate le funzioni di cui al comma 1.
 
Art. 5

Contratti per la logistica agroalimentare

1. I contratti per la logistica agroalimentare hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o piu' imprese, di un programma di investimenti in attivi materiali e immateriali, come individuato agli articoli 10, 11 e 12.
2. Il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare puo' essere realizzato in forma individuale o congiunta, anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Le aggregazioni possono avvenire tra le diverse categorie di soggetti beneficiari indicati all'art. 13.
In particolare, il contratto di rete deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
b) la nomina obbligatoria dell'organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero; e' in capo allo stesso organo comune che si intendono attribuiti tutti gli adempimenti procedurali di cui al presente decreto;
c) per i soli progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel titolo III: la definizione degli aspetti relativi alla proprieta', all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
d) per i soli progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel titolo III: una clausola con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, prevedendo una ripartizione delle attivita' e dei relativi costi tra gli altri soggetti e ricorrendo, se necessario, a servizi di consulenza.
3. I beneficiari delle agevolazioni regolate dal presente decreto sono l'impresa, che promuove il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare, denominata «soggetto proponente», e le eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti di investimento che compongono il programma stesso, denominate «aderenti». In caso di programmi di sviluppo realizzati da piu' imprese, il proponente ne assume la responsabilita' verso l'amministrazione ai fini della coerenza tecnica ed economica.
 
Art. 6

Realizzazione degli interventi e agevolazioni concedibili

1. I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro ventiquattro mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, da definirsi con successivo provvedimento, salvo richiesta di proroga sostenuta da motivi oggettivi per un periodo massimo di dodici mesi, o termine piu' breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento applicabile al PNRR, e comunque non oltre la scadenza del 30 giugno 2026.
2. Eventuali variazioni progettuali potranno essere apportate, a condizione che le stesse non comportino un peggioramento della prestazione energetica complessiva indicata nel progetto approvato in sede di concessione del contributo e, in ogni caso, non superino l'importo del contributo concesso, nel rispetto delle tempistiche predefinite dal Piano.
3. Nel caso di interventi che non rispettino le condizioni di cui ai due commi precedenti, il contributo assegnato verra' revocato integralmente e la parte gia' erogata dovra' essere restituita, ai sensi della normativa vigente in materia, comprensiva degli interessi ex lege.
4. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nei limiti delle intensita' massime di aiuto previste nei titoli seguenti, in relazione agli specifici progetti di investimento.
5. Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro: finanziamento agevolato, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa. L'utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.
6. L'eventuale finanziamento agevolato e' concesso in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili nel limite massimo del 75 per cento e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative nel limite dell'importo in linea capitale del finanziamento. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di dieci anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a quattro anni. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quanto stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rate s.html Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
7. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la determinazione di concessione delle agevolazioni che sara' adottata con provvedimento successivo al presente decreto.
 
Art. 7

Fase di accesso, negoziazione e concessione
delle agevolazioni

1. La domanda di ammissione alle agevolazioni deve essere presentata all'Agenzia, a partire dalla data di apertura dei termini di presentazione che sara' fissata con provvedimenti successivi. Lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dall'Agenzia sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero e ai sensi degli orientamenti. In particolare, la domanda di aiuto deve riportare, tra le altre cose, la denominazione, l'ubicazione e la dimensione dell'impresa richiedente, i suoi dati economico-finanziari, la descrizione dell'attivita' esercitata e del progetto del quale e' prevista la realizzazione (localizzazione, date di inizio e fine investimento, ammontare delle spese previste, agevolazioni richieste e coperture finanziarie complessive).
2. L'Agenzia, ricevuta la domanda di ammissione alle agevolazioni, procede, nel rispetto dei termini e dei requisiti specifici, come definiti da provvedimenti successivi, allo svolgimento delle seguenti attivita':
a) verifica i requisiti e le condizioni di ammissibilita' previsti dal presente decreto;
b) in caso di esito negativo delle verifiche di cui alla lettera a), ne da' comunicazione al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, e al Ministero.
3. L'Agenzia esegue una prima valutazione sulla base del possesso dei criteri di valutazione successivamente definiti con apposito provvedimento, determinando una prima graduatoria che tenga conto sia del possesso di tali requisiti sia dell'ordine cronologico di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. Tale graduatoria sara' pubblicata sul sito dell'Agenzia: www.invitalia.it
4. L'Agenzia, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 3, esegue l'istruttoria, anche mediante una fase di negoziazione con il soggetto proponente, valutando:
a) l'affidabilita' tecnica, economica e finanziaria dell'impresa o delle imprese proponenti;
b) la sostenibilita' finanziaria del programma di sviluppo, con riferimento alla capacita' delle imprese di sostenere la quota parte dei costi delle immobilizzazioni previste dal programma di sviluppo non coperte da aiuto pubblico;
c) la cantierabilita' dei progetti di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilita' che le imprese proponenti esibiscano, entro centottanta giorni dalla determinazione di ammissione di cui ai successivi provvedimenti, la documentazione concernente la materia edilizia e comunque entro la data della prima richiesta di erogazione di cui ai successivi provvedimenti;
d) la pertinenza e la congruita' generale, anche ricorrendo ad elementi di tipo parametrico, delle spese previste dai progetti di investimento. L'esame di congruita' generale deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validita' economica dello stesso, riservando alla fase di erogazione delle agevolazioni l'accertamento sul costo dei singoli beni, a meno che non emergano elementi chiaramente incongrui.
 
Art. 8

Controlli e revoche

1. Il Ministero, anche per il tramite del soggetto gestore, ha facolta' di effettuare controlli e ispezioni, sui singoli interventi agevolati, in ogni fase del ciclo di vita del progetto, al fine di verificare il rispetto delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni concesse, la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto approvato, l'assenza di doppio finanziamento, l'assenza di conflitto di interessi e l'identificazione del «titolare effettivo», nonche' il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi per i cinque anni successivi alla data di erogazione dell'ultima agevolazione.
2. In relazione alla natura e all'entita' dell'inadempimento, il Ministero dispone con proprio provvedimento la revoca, totale o parziale, del finanziamento concesso ai soggetti beneficiari, nei seguenti casi:
a) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) se, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita' ai fini della concessione delle agevolazioni;
c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni e sull'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 241/2021;
d) mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali e nel rispetto delle altre condizioni di cui al precedente art. 6, nonche' in conformita' ai provvedimenti attuativi, successivi al presente decreto, emanati ai sensi del disposto di cui all'art. 2, comma 7 e dell'art. 23;
e) mancato rispetto delle previsioni, puntualizzate nell'avviso di cui all'art. 16, relative al rispetto del principio «non arrecare un danno significativo»;
f) impossibilita' di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
g) esito negativo dei controlli;
h) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione del finanziamento;
i) ulteriori casi previsti nei provvedimenti.
3. In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario non ha diritto al contributo e deve restituire l'anticipazione eventualmente erogata, maggiorata degli interessi previsti per legge.
 
Art. 9

Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 241/2021 e purche' tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui al presente decreto.
2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere altresi' cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purche' tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento di cui al presente decreto.
 
Art. 10
Programma di sviluppo per la logistica agroalimentare nell'ambito
della produzione agricola primaria

1. Il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare deve riguardare:
a) un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla realizzazione di investimenti nella logistica agroalimentare nell'ambito di attivita' di produzione agricola primaria per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti d'investimento, come individuati nel presente titolo;
b) eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali.
2. I progetti d'investimento, con l'esclusione di eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 1,5 milioni di euro e non superiore a 25 milioni di euro, e comunque prevedere un aiuto di importo non superiore a 12 milioni di euro.
3. Nel caso in cui il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare sia realizzato da piu' imprese facenti parte di un contratto di rete, di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto, l'investimento della singola impresa deve essere pari ad almeno 500 mila euro.
4. Nel caso in cui il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare sia realizzato da piu' soggetti in forma congiunta, e' previsto un investimento complessivo non inferiore a 6 milioni di euro, di cui almeno 3 per la societa' proponente e 500 mila euro per le societa' aderenti, e non superiore a 25 milioni di euro, e comunque con un aiuto di importo non superiore a 12 milioni di euro.
5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nel presente titolo e nel successivo titolo III del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.
6. Non sono ammissibili i progetti di investimento che prevedono un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni previste da organizzazioni comuni di mercato o alle limitazioni stabilite in relazione al sostegno all'Unione europea a livello delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di trasformazione.
 
Art. 11
Programma di sviluppo per la logistica agroalimentare nell'ambito
della trasformazione e della commercializzazione di prodotti
agricoli

1. Il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare deve riguardare:
a) un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla realizzazione di investimenti nella logistica agroalimentare nell'ambito della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti d'investimento, come individuati nel presente titolo;
b) eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali.
2. I progetti d'investimento, con l'esclusione di eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 5 milioni di euro e non superiore a 25 milioni di euro, e comunque prevedere un aiuto di importo non superiore a 12 milioni di euro.
3. Nel caso in cui il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare sia realizzato da piu' imprese facenti parte di un contratto di rete, di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto, l'investimento della singola impresa deve essere pari ad almeno 1 milione di euro.
4. Nel caso in cui il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare sia realizzato da piu' soggetti in forma congiunta e' previsto un investimento complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, di cui almeno 5 milioni per la societa' proponente e 1 milione di euro per le societa' aderenti, e non superiore a 25 milioni di euro, e comunque con un aiuto di importo non superiore a 12 milioni di euro.
5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nel presente titolo e nel successivo titolo III del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.
6. Non sono ammissibili i progetti di investimento che prevedono un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni previste da organizzazioni comuni di mercato o alle limitazioni stabilite in relazione al sostegno all'Unione europea a livello delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di trasformazione.
 
Art. 12
Programma di sviluppo per la logistica agroalimentare realizzato da
imprese attive in altri settori

1. Il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare deve riguardare:
a) un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla realizzazione di investimenti nella logistica agro-alimentare per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti d'investimento, come individuati nel presente titolo;
b) eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali.
2. I progetti d'investimento, con l'esclusione di eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 5 milioni di euro e non superiore a 25 milioni di euro, e comunque prevedere un aiuto di importo non superiore a 12 milioni di euro.
3. Nel caso in cui il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare sia realizzato da piu' imprese facenti parte di un contratto di rete, di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto, l'investimento della singola impresa deve essere pari ad almeno 1 milione di euro.
4. Nel caso in cui il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare sia realizzato da piu' soggetti in forma congiunta e' previsto un investimento complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, di cui almeno 5 milioni per la societa' proponente e 1 milione di euro per le societa' aderenti, e non superiore a 25 milioni di euro, e comunque con un aiuto di importo non superiore a 12 milioni di euro.
5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nel presente titolo e nel successivo titolo III del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.
 
Art. 13

Soggetti beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari:
a) le imprese, come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le societa' cooperative, i loro consorzi che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
b) le organizzazioni di produttori agricoli;
c) le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione;
d) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacita' di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) non essere soggetti a sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d) non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli, anche solo per negligenza, di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
e) essere in condizioni di regolarita' contributiva, attestata da documento unico di regolarita' contributiva (DURC);
f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuita' aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
g) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
h) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda di ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi' come definita all'art. 2, punto 18, del regolamento GBER e al punto (35)15 degli orientamenti.
 
Art. 14

Criteri ed entita' dell'aiuto

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:
a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato, come meglio specificato nell'allegato A al presente decreto, tabelle 1A e 2A;
b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica, come meglio specificato nell'allegato A al presente decreto, tabella 3A.
2. Agli interventi realizzati viene riconosciuto un contributo, secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 5, con le seguenti intensita' di aiuto rispetto alla spesa ammessa:
a) per le aziende agricole attive nella produzione primaria: le intensita' di aiuto di cui all'allegato A al presente decreto, tabella 1A;
b) per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli: le intensita' di aiuto di cui all'allegato A al presente decreto, tabella 2A;
c) per le altre imprese non ricomprese nelle definizioni di cui alle precedenti lettere a) e b): le intensita' di aiuto di cui all'allegato A al presente decreto, tabella 3A.
3. Il contributo e' concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente, secondo le modalita' e i limiti definiti dall'avviso di cui all'art. 16.
4. Il Ministero presenta relazioni annuali alla Commissione europea in conformita' col regolamento (CE) n. 659/1999 e al regolamento (CE) n. 794/2004 e alle loro successive modifiche.
5. Il presente regime sara' adattato, qualora necessario, alle regole sugli aiuti di Stato che entreranno in vigore alla scadenza dei vigenti orientamenti.
 
Art. 15

Interventi e spese ammissibili

1. Ciascun progetto di investimento deve essere funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo per la logistica agroalimentare.
2. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 1. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione, oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio del progetto. In caso di acquisizioni, per avvio del progetto si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati all'unita' produttiva.
3. I beni agevolati devono essere mantenuti nell'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione del progetto stesso. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile. E' comunque consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo.
4. Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale e garantire il rispetto del principio «non arrecare un danno significativo all'ambiente».
5. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalita' del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10 per cento dei costi totali ammissibili del progetto d'investimento;
b) opere murarie e assimilate, nel limite del 70 per cento dei costi totali ammissibili del progetto d'investimento;
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell'investimento complessivo ammissibile;
f) acquisto di beni e prestazioni identificabili come connessi all'intervento di efficienza energetica o all'installazione dell'impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
g) acquisto e modifica di mezzi di trasporto aventi caratteristiche che consentano il rispetto del principio del «non arrecare un danno significativo» come dettagliato nell'avviso di cui all'art. 16. Tali beni devono essere strettamente necessari, connessi e funzionali all'investimento, purche' dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto delle agevolazioni.
6. Sono inoltre ammissibili, nella misura massima del 4 per cento dell'investimento complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, le spese per consulenze connesse al progetto d'investimento che si riferiscono alle seguenti voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilita' economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualita' e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti. Tale limite si applica, con riferimento agli investimenti di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto, sia alle PMI che alle grandi imprese; con riferimento agli investimenti di cui all'art. 12 del presente decreto solo alle PMI.
7. Le spese per immobilizzazioni immateriali di cui al comma 5, lettera e), sono ammissibili a condizione che:
a) siano utilizzate esclusivamente nell'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato;
b) siano ammortizzabili;
c) siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che non si trovino nelle condizioni specificate al comma 4;
d) figurino nell'attivo dell'impresa beneficiaria e restino associate al progetto agevolato per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.
8. Non sono ammissibili i seguenti costi:
a) servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicita';
b) acquisto di beni usati;
c) acquisto di beni in leasing;
d) lavori in economia;
e) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
f) prestazioni gestionali;
g) spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da societa' con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l'impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale societa' e' l'unico fornitore di tale impianto o strumentazione;
h) singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA;
i) costi relativi a commesse interne;
j) pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione. Per gli ulteriori dettagli in materia si rimanda al menzionato avviso.
9. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovra' tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali.
 
Art. 16

Avviso di adesione, entrata in vigore

1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato, di cui all'allegato A al presente decreto, tabelle 1A e 2A, entrano in vigore dalla data di notifica della decisione di approvazione da parte della Commissione europea. A seguito di detta decisione, sara' emanato l'avviso di adesione e identificata la finestra temporale di presentazione delle domande.
2. Le agevolazioni concesse in conformita' all'allegato A del presente decreto, tabella 3 A, sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e sue successive modificazioni.
3. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto, di cui all'allegato A del presente decreto, tabella 3 A, sono inviate alla Commissione europea nei termini previsti dalla vigente normativa sugli aiuti di Stato.
4. Con riferimento alle iniziative di cui agli articoli 10 e 11, le grandi imprese devono descrivere nella domanda di aiuto lo scenario controfattuale costituito da eventuali progetti o attivita' alternativi realizzabili in assenza di aiuti, fornendo elementi giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. Dopo aver ricevuto la domanda, l'autorita' che concede l'aiuto deve verificare la credibilita' dello scenario controfattuale e confermare che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto. Lo scenario controfattuale e' credibile quando e' autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all'attivita' in questione da parte del beneficiario.
 
Art. 17

Revoche

1. Salvo il disposto di cui all'art. 8 del presente decreto, le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, qualora il soggetto beneficiario:
a) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento eurounitario;
b) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso, ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;
c) non trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni entro i termini di cui all'art. 7, comma 4, lettera c), ovvero qualora le verifiche dell'Agenzia si concludano con esito negativo. Laddove sia riscontrabile un'articolazione progettuale degli interventi particolarmente complessa e/o l'esigenza di programmare gli interventi stessi su piu' lotti consequenziali, le imprese proponenti possono esibire, entro i predetti termini, la sola documentazione sufficiente all'avvio dei lavori relativi al primo dei lotti, indicando l'assenza di motivi ostativi al rilascio delle autorizzazioni relative ai lotti successivi in tempi compatibili con quelli di realizzazione del programma;
d) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie o cessi l'attivita', se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto di investimenti ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
e) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimenti ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione dell'Agenzia, i beni agevolati, ovvero cessi l'attivita' prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
f) effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda in assenza dell'autorizzazione dell'Agenzia;
g) trasferisca l'attivita' produttiva in un ambito territoriale diverso da quello originario senza la preventiva autorizzazione dell'Agenzia anteriormente al completamento del progetto di investimenti o prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
h) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione dell'Agenzia;
i) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
j) non rispetti, con riferimento all'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche nonche' quelle inerenti alla tutela ambientale;
k) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.
 
Art. 18

Soggetti beneficiari

1. Le agevolazioni previste dal presente titolo possono essere concesse in favore dei soggetti di cui all'art. 13, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, che intendono realizzare i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. 19, connessi ad un programma di sviluppo per la logistica agroalimentare cosi' come definiti agli articoli 10, 11 e 12. Nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo, le agevolazioni possono essere concesse anche agli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza limitatamente ai programmi congiunti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.
2. Per i progetti di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo, le imprese di grandi dimensioni sono ammissibili all'aiuto solo nell'ambito di un programma congiunto con PMI dove queste ultime sostengono cumulativamente almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto di innovazione dell'organizzazione o di innovazione di processo.
 
Art. 19

Progetti ammissibili

1. Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente titolo possono essere concesse a fronte della realizzazione di attivita' di ricerca, di sviluppo sperimentale, di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo e/o l'applicazione delle tecnologie innovative.
2. I progetti d'investimento devono prevedere una richiesta di aiuto di importo complessivo non superiore a:
a) 20 milioni di euro per impresa e per progetto, nel caso di un progetto prevalentemente di ricerca industriale;
b) 15 milioni di euro per impresa e per progetto, nel caso di un progetto prevalentemente di sviluppo sperimentale.
3. I progetti previsti dal presente titolo possono essere realizzati nell'intero territorio nazionale e devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 1. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
 
Art. 20

Spese e costi ammissibili

1. Con riferimento alle attivita' di ricerca, di sviluppo sperimentale, di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo sono agevolabili, nella misura congrua e pertinente secondo le indicazioni e i limiti stabiliti nell'allegato A, tabella 4 A, i costi riguardanti:
a) il personale del soggetto proponente;
b) gli strumenti e le attrezzature nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
c) la ricerca contrattuale, quali le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonche' i costi per i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attivita' del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
d) le spese generali;
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione.
2. I costi di cui al comma 1 devono essere rilevati separatamente per le attivita' di ricerca, per le attivita' di sviluppo sperimentale, per le attivita' di innovazione dell'organizzazione e per le attivita' di innovazione di processo.
 
Art. 21

Forma ed intensita' delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse in una o piu' delle forme, limiti e condizioni previste:
a) dall'art. 25 del regolamento GBER, per i progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. La maggiorazione pari a 15 punti percentuali, prevista al paragrafo 6, lettera b), dello stesso art. 25, del regolamento GBER, puo' essere riconosciuta nel caso in cui il progetto preveda la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una e' una PMI e non preveda che una singola impresa sostenga da sola piu' del 70 per cento dei costi ammissibili; oppure nel caso in cui il progetto preveda la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o piu' organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengano almeno il 10 per cento dei costi ammissibili e abbiano il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
b) dall'art. 29 del regolamento GBER, per i progetti di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo.
2. La misura delle agevolazioni e' definita nei limiti delle intensita' massime, rispetto ai costi agevolabili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili. I costi agevolabili e gli aiuti erogabili in piu' rate sono attualizzati alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all'indirizzo seguente https://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference _rates.html
 
Art. 22

Cumulo delle agevolazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, paragrafo 2, del regolamento GBER, le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di cui al presente titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» secondo quanto previsto dal regolamento n. 1407/2013 e dal regolamento n. 1408/2013, come modificato dal regolamento n. 316/2019, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensita' massime previste dal regolamento GBER.
 
Art. 23

Revoche

1. Salvo il disposto di cui all'art. 8 del presente decreto, le agevolazioni concesse sono revocate, qualora il soggetto beneficiario:
a) per i beni del medesimo progetto oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «de minimis», previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento eurounitario;
c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';
d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;
e) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie o cessi l'attivita', se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento del progetto;
f) effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda in assenza dell'autorizzazione dell'Agenzia;
g) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) non rispetti, con riferimento all'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche, nonche' quelle inerenti alla tutela ambientale;
i) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni.
 
Art. 24

Condizionalita' e impegni

1. Con successivi provvedimenti e/o circolari saranno fornite specificazioni circa le modalita' con le quali l'Agenzia e' tenuta a verificare il rispetto, da parte dei soggetti beneficiari, del principio di «non arrecare un danno significativo», ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 852/2020, e della normativa ambientale nazionale e unionale applicabile, nonche' di quanto prescritto dalla guida DNSH, di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 final, del 12 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» e dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021.
2. Con successivi provvedimenti e/o circolari potranno essere fornite specificazioni sugli ulteriori impegni derivanti dal finanziamento dei programmi di sviluppo con risorse del PNRR, nonche' sulle modalita' di verifica di tali impegni da parte dell'Agenzia, in particolare in ordine:
a) al rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) n. 241/2021, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei Fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonche' di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 241/2021;
b) agli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa;
c) agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) n. 241/2021, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea - Next Generation EU e le modalita' di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
d) agli adempimenti finalizzati ad assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
e) agli adempimenti connessi per il rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
f) agli obblighi di conservazione della documentazione progettuale, nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
g) alle ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
 
Art. 25

Pubblicazione e trasparenza

1. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero: www.politicheagricole.it ai sensi della sezione 3.7, punto (130) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 e dell'art. 9, comma 2, dell'ABER. Le informazioni sono conservate per almeno dieci anni e sono accessibili al pubblico senza restrizioni come previsto alla sezione 3.7, punto (131), degli orientamenti predetti e all'art. 9, comma 4, dell'ABER.
2. All'espletamento delle attivita' connesse al presente decreto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2022

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 889