Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 24 giugno 2022
Modifiche, a seguito dell'entrata in vigore il 18 novembre 2021 della comunicazione della Commissione n. C (2021) 8442, al decreto 4 novembre 2021, concernente la misura per l'erogazione di ristori per il rinnovo del parco rotabile a favore delle imprese di trasporto di persone su strada.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto l'art. 85, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 433 del 4 novembre 2021 recante «Misura per l'erogazione di ristori per il rinnovo del parco rotabile a favore delle imprese di trasporto di persone su strada - legge 27 dicembre 2019, n. 160 e decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104», ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 22 novembre 2021 con n. 2489 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 290 del 6 dicembre 2021, con cui si e' data attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 114, secondo periodo, legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'art. 85, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
Vista la comunicazione della Commissione n. C (2021) 8442 del 18 novembre 2021 «Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli n. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine»;
Visto il fondo di cui all'art. 1, comma 114, secondo e terzo periodo, legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede contributi pari a cinquanta milioni di euro destinati a finanziare il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, afferenti gli acquisti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 anche mediante contratti di locazione finanziaria;
Visto il fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai sensi dell'art. 85, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 104/2020, con una dotazione di venti milioni di euro per l'anno 2021, destinato al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, nel periodo emergenziale nell'anno 2020 per la pandemia in atto (23 febbraio - 31 dicembre) ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3, da imprese esercenti detti servizi di linea, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
Vista la decisione C (2021) 8125 del 5 novembre 2021 della Commissione dell'Unione europea, in ordine alla conformita' degli aiuti di Stato ammontanti a 70 milioni di euro previsti dall'art. 1, comma 114, secondo e terzo periodo, legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'art. 85, comma 1, let. b), decreto-legge 104/2020, con la comunicazione della Commissione (C (2020) 1863) «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19», adottato il 19 marzo 2020 come modificata con la comunicazione C (2021) 564 del 28 gennaio 2021;
Considerato che il punto 32 della comunicazione della Commissione n. C (2021) 8442 del 18 novembre 2021 -sesta modifica del quadro temporaneo-, per gli aspetti che interessano la misura di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 433 del 4 novembre 2021 ha modificato nel quadro temporaneo, sezione 3.1, punto 22, lettera a), il limite ammissibile dell'importo complessivo dell'aiuto per impresa, portandolo da 1,8 milioni di euro a 2,3 milioni di euro;
Considerato che il punto 33 della comunicazione della Commissione n. C (2021) 8442 del 18 novembre 2021 -sesta modifica del quadro temporaneo-, per gli aspetti che interessano la misura di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 433 del 4 novembre 2021, ha modificato nel quadro temporaneo, sezione 3.1, punto 22, lettera d), il limite temporale per la concessione degli aiuti di Stato, portandolo dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1

Modifica del decreto interministeriale
n. 433 del 4 novembre 2021

1. Ai sensi della comunicazione della Commissione n. C (2021) 8442 del 18 novembre 2021 -sesta modifica del quadro temporaneo-, il venticinquesimo capoverso delle premesse del decreto interministeriale n. 433 del 4 novembre 2021 le parole «(C (2020) 1863) si ha che "l'importo complessivo dell'aiuto non superi 1.800.000 euro"» sono sostituite dalle seguenti «(C (2021) 8442) si ha che "l'importo complessivo dell'aiuto non superi 2.300.000 euro"».
2. Ai sensi del punto 32 della comunicazione della Commissione n. C (2021) 8442 del 18 novembre 2021 -sesta modifica del quadro temporaneo-, all'art. 2, comma 6, del decreto interministeriale n. 433 del 4 novembre 2021 le parole «un milione e ottocentomila euro» sono sostituite dalle seguenti «due milioni e trecentomila euro».
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2022

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 2236