Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008222/XVJ(53) del 20 luglio 2022, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.a. con sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, come di seguito indicato: cartuccia cal. 20×102 mm HEI con MR221: I categoria; proietto carico cal. 20×102 mm HEI con spoletta MR221: II categoria; proietto carico cal. 20×102 mm HEI senza spoletta: II categoria; spoletta MR221: II categoria; detonatore MR1: III categoria; booster MR2: II categoria; bossolo cal. 20×102 mm con innesco M52A3B1: I categoria; innesco M52A3B1: V categoria - gruppo E; polvere propellente DB20: I categoria. Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia. Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione. |