Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA |
DECRETO 5 agosto 2022 |
Attuazione del PNRR: M2C2 I.1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare - produzione di biometano secondo quanto previsto dal decreto 2 marzo 2018. |
|
|
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Gazzetta Ufficiale L 187 del 26 giugno 2014); Visto la comunicazione della Commissione europea su «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», (2022/C 80/01), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 18 febbraio 2022; Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Vista la comunicazione COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022, della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano REPowerEU in cui e' previsto un obiettivo sul biometano di incrementare la produzione di biometano a 35 miliardi di m³ entro il 2030 rispetto ai 17 miliardi di m³ che erano previste dalla proposta del pacchetto «Pronti per il 55%» (Fit for 55); Visto il Piano d'azione contenuto nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la comunicazione COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022, in cui la Commissione propone di affrontare i principali ostacoli all'aumento della produzione e dell'uso di biometano sostenibile e di facilitarne l'integrazione nel mercato interno del gas dell'UE nei modi seguenti: a) istituendo un partenariato industriale per il biogas e il biometano per dare impulso alla catena del valore dei gas rinnovabili; b) adottando misure supplementari per incoraggiare i produttori di biogas a creare comunita' energetiche; c) fornendo incentivi per passare dal biogas al biometano; d) promuovendo l'adattamento e l'adeguamento delle infrastrutture esistenti e la realizzazione di nuove infrastrutture per poter trasportare piu' biometano attraverso la rete del gas dell'UE; e) colmando le lacune in materia di ricerca, sviluppo e innovazione; f) facilitando l'accesso ai finanziamenti e mobilitando fondi UE nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, della politica di coesione, del dispositivo per la ripresa e la resilienza e della politica agricola comune; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 2 marzo 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2018) recante disposizioni in materia di promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti (nel seguito: decreto ministeriale 2 marzo 2018), il cui schema di aiuto e' stato approvato con la decisione della Commissione europea C (2018) 1379 final del 1° marzo 2018; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri che, all'art. 2, comma 2, ha previsto tra i compiti del Ministero della transizione ecologica quelli relativi alle «agro-energie»; Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, inviato alla Commissione europea nel dicembre 2019; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR») approvato con valutazione positiva con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Visto l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, ST 10160 2021 ADD 1 REV 2, dell'8 luglio 2021, concordato dal gruppo dei consiglieri finanziari, sulla base della proposta della Commissione COM(2021) 344, e in particolare la Riforma 2 - «Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile» e la scheda specifica dell'Investimento 1.4 - «Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare», appartenente alla Missione 2, Componente 2 (M2C2) - transizione energetica e mobilita' sostenibile; Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare: a) il target M2C2- 4 che prevede, nell'ambito della misura M2C2 I 1.4, entro il 31 dicembre 2023, lo sviluppo della produzione di biometano da impianti nuovi e riconvertiti fino ad almeno 0,6 miliardi di m³. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinche' la misura possa rispettare il principio «non arrecare un danno significativo» e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi devono fornire certificati (prove di sostenibilita') rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II; b) il target M2C2- 5 che prevede, nell'ambito della misura M2C2-I1.4, entro il 30 giugno 2026, lo sviluppo della produzione di biometano da impianti nuovi e riconvertiti fino ad almeno 2,3 miliardi di m³. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinche' la misura possa rispettare il principio «non arrecare un danno significativo» e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilita') rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II; Considerato che l'allegato 1 agli operational arrangment associa ai suddetti target il seguente meccanismo di verifica: «a) elenco dei certificati di completamento rilasciati in conformita' con la legislazione nazionale; b) report di un ingegnere indipendente approvato dal ministero competente, compresa la giustificazione che le specifiche tecniche del progetto (o dei progetti) sono in linea con la descrizione dell'investimento e dell'obiettivo del CID; c) valutazione specifica del principio Do No Significant Harm che include riferimenti ai testi che dimostrano il rispetto del principio»; Considerato che in base a quanto previsto dal regolamento UE 2021/241 i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e che tale disposizione debba intendersi estesa ai programmi o strumenti nazionali per massimizzarne la complementarita' e sinergia; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» e, in particolare: a) l'art. 11, recante disposizioni sugli incentivi in materia di biogas e produzione di biometano che ha previsto, fra l'altro, l'erogazione di uno specifico incentivo sul biometano immesso in rete di durata e valore definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica, prevedendo le condizioni di cumulabilita' con altre forme di sostegno; b) l'art. 14 che, al comma 1, lettera b), ha previsto che, in attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare», sono definiti criteri e modalita' per la concessione, attraverso procedure competitive, di un contributo a fondo perduto sulle spese ammissibili connesse all'investimento per l'efficientamento, la riconversione parziale o totale di impianti esistenti a biogas, per nuovi impianti di produzione di biometano, per la valorizzazione e la corretta gestione ambientale del digestato e dei reflui zootecnici, per l'acquisto di trattori agricoli alimentati esclusivamente a biometano; con il medesimo decreto, sono definite le condizioni di cumulabilita' con gli incentivi tariffari di cui all'art. 11 e sono dettate disposizioni per raccordare il regime incentivante con quello previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018; Considerato che il biometano di produzione nazionale, in coerenza con quanto previsto dalla comunicazione REPowerEU: azione europea comune per un'energia piu' sicura, piu' sostenibile e a prezzi piu' accessibili, del 8 marzo 2022, puo' costituire un elemento importante per la sicurezza degli approvvigionamenti e, in ottica di completa decarbonizzazione, uno strumento per la copertura con fonti rinnovabili di settori difficilmente elettrificabili o anche hard to abate; Ritenuto quindi, in attuazione del sopra indicato quadro programmatico e normativo nazionale ed europeo e in attuazione del Piano nazionale di ripresa e Resilienza, di dover chiarire alcuni aspetti rilevanti circa la definizione del momento in cui matura il diritto al riconoscimento dell'incentivo per la produzione del biometano e del limite entro cui tale diritto debba essere esercitato, pena la sua decadenza; Considerato che l'attuale regime, di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018 e' stato approvato nel 2018 dalla Commissione europea per una durata fino al 31 dicembre 2022, sulla base dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE alla luce della comunicazione della Commissione - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, (2014/C 200), scaduta il 31 dicembre 2021 e sostituita dalla Comunicazione della Commissione europea su «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», (2022/C 80/01); Considerato che l'Italia ha notificato alla Commissione europea un nuovo schema di decreto ministeriale a sostegno del biometano che fa parte della strategia italiana per le energie rinnovabili e sara' ammissibile al finanziamento nell'ambito del PNRR; Considerato che il nuovo regime di aiuti dovra' essere in linea con le nuove Linee guida in materia di aiuti di Stato di cui alla comunicazione della Commissione europea su «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», (2022/C 80/01), che la Commissione europea ha adottato il 27 gennaio 2022, e che si applicano a tutti gli aiuti soggetti a notifica per il clima, la protezione dell'ambiente e l'energia; Ritenuto opportuno favorire una transizione graduale tra l'attuale regime ed il nuovo e che pertanto sono necessari alcuni chiarimenti sul regime attuale, come di seguito indicati; Considerato che il decreto 2 marzo 2018 di disciplina del regime attuale di incentivi individua, all'art. 1, comma 10, ed all'art. 6, comma 7, nella data del 31 dicembre 2022 l'ultima data possibile per la concessione degli aiuti sulla base della procedura esistente di cui all'art. 9 del predetto decreto 2 marzo 2018, ovvero la qualificazione del GSE; Ritenuto che sia necessario chiarire che le citate disposizioni di cui agli articoli 1, comma 10, e 6, comma 7, del predetto decreto 2 marzo 2018, relative alla data di entrata in esercizio dell'impianto interessato, gia' contemplano la possibilita' che l'aiuto possa essere erogato dal giorno in cui l'impianto entra in funzione e che detta erogazione debba iniziare al piu' tardi entro il 31 dicembre 2023; Considerato che e' necessario chiarire che l'entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2023 e' condizione necessaria per l'erogazione dell'aiuto, non verificandosi la quale l'aiuto andrebbe perso e revocato; Considerato che i predetti chiarimenti di natura formale, in quanto non estendono il budget o la durata della misura gia' approvata, poiche' l'aiuto sara' concesso al piu' tardi entro la fine autorizzata del regime del 31 dicembre 2022, ne' ampliano il perimetro dei beneficiari, non necessitano una notifica alla Commissione europea ai fini di una nuova decisione di compatibilita' con la normativa in materia di aiuti di Stato;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Possono accedere agli incentivi di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018 gli impianti di produzione di biometano che rispettano tutte le seguenti condizioni: a) abbiano presentato ovvero presentino la domanda di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 2 marzo 2018 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e abbiano ottenuto ovvero ottengano, entro il 31 dicembre 2022, la qualifica a progetto dal GSE per il riconoscimento del diritto all'incentivo; b) siano in possesso di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione del biometano rilasciata entro la data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il diritto all'incentivo di cui al comma 1 decade qualora l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano non avvenga entro il 31 dicembre 2023. 3. Sono fatti salvi eventuali ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilita' del produttore, causati da provvedimenti disposti dalle competenti autorita' o da forza maggiore dichiarati dal produttore medesimo al GSE e da questo valutati come tali. |
| Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 2022
Il Ministro: Cingolani |
|
|
|