Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 30 giugno 2022 |
Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Venezia, a seguito del trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2016. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio; Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato; Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21; Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/15039/DGP-PBD del 20 novembre 2017 e n. 20165 del 18 dicembre 2020; Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Venezia (VE): prot. n. 2016/16068/DR-VE del 14 ottobre 2016, prot. n. 2016/18873/DR-VE del 30 novembre 2016, prot. n. 2016/761/DR-VE del 20 gennaio 2016, prot. n. 2016/7089/DR-VE del 4 maggio 2016, prot. n. 2016/7640/DR-VE del 16 maggio 2016, prot. n. 2016/19518/DR-VE del 13 dicembre 2016 e prot. n. 2016/7751/DR-VE del 18 maggio 2016, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Chioggia, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Terreni vari ricompresi nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Delta Brenta Valli di Chioggia», «Ex Batteria Penzo Sottomarina», «Ex Stabilimento Balneare in Sottomarina di Chioggia», «Arenile Sottomarina di Chioggia», «Terreni vari ricompresi nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Delta Brenta Valli di Chioggia», «Terreni vari ricompresi nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Delta Brenta Valli di Chioggia» e «Ex Batteria Penzo Sottomarina»; prot. n. 2016/15944/DR-VE del 12 ottobre 2016, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di San Dona' di Piave, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Bene ex difesa - I decreto - Ex Caserma Tombolan Fava»; prot. n. 2016/6285/DR-VE del 21 aprile 2016 e prot. n. 2016/6287/DR-VE del 21 aprile 2016, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di San Michele al Tagliamento, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Sedime di un vecchio argine in destra del fiume Cavrato Pradis» e «Arenile S. Michele al Tagliamento»; prot. n. 2016/17903/DR-VE del 15 novembre 2016, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Torre di Mosto, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Terreno dell'ex Fascio di Torre di Mosto»; prot. n. 2016/1718/DR-VE del 4 febbraio 2016 e prot. n. 2016/2518/DR-VE del 18 febbraio 2016, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Terreno Lungo il Canale Grande Venezia - Cannaregio» e «Terreno facente parte del compendio demaniale Ex Forte Rocchetta Alberoni - Lido»; Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo; Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento; Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 10110 del 24 maggio 2022;
Decreta:
Art. 1
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Chioggia
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Chioggia (VE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo Comune degli immobili denominati «Terreni vari ricompresi nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Delta Brenta Valli di Chioggia», «Ex Batteria Penzo Sottomarina», «Ex Stabilimento Balneare in Sottomarina di Chioggia», «Arenile Sottomarina di Chioggia», «Terreni vari ricompresi nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Delta Brenta Valli di Chioggia», «Terreni vari ricompresi nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Delta Brenta Valli di Chioggia» e «Ex Batteria Penzo Sottomarina», meglio individuati nei provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto, rispettivamente, prot. n. 2016/16068/DR-VE del 14 ottobre 2016, prot. n. 2016/18873/DR-VE del 30 novembre 2016, prot. n. 2016/761/DR-VE del 20 gennaio 2016, prot. n. 2016/7089/DR-VE del 4 maggio 2016, prot. n. 2016/7640/DR-VE del 16 maggio 2016, prot. n. 2016/19518/DR-VE del 13 dicembre 2016 e prot. n. 2016/7751/DR-VE del 18 maggio 2016, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 45.755,53 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Chioggia. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 294.467,68, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 45.755,53. |
| Art. 2
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di San Dona' di Piave
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di San Dona' di Piave (VE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo Comune dell'immobile denominato «Bene Ex Difesa - I decreto - Ex Caserma Tombolan Fava», meglio individuato nel provvedimento del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto prot. n. 2016/15944/DR-VE del 12 ottobre 2016, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 460,10 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di San Dona' di Piave. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 2.862,43, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 460,10. |
| Art. 3
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di San Michele al Tagliamento
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di San Michele al Tagliamento (VE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo Comune degli immobili denominati «Sedime di un vecchio argine in destra del fiume Cavrato Pradis» e «Arenile S. Michele al Tagliamento», meglio individuati nei provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto, rispettivamente, prot. n. 2016/6285/DR-VE del 21 aprile 2016 e prot. n. 2016/6287/DR-VE del 21 aprile 2016, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 1.040,74 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di San Michele al Tagliamento. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 6.969,55, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 1.040,74. |
| Art. 4
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Torre di Mosto
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Torre di Mosto (VE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo Comune dell'immobile denominato «Terreno dell'Ex Fascio di Torre di Mosto», meglio individuato nel provvedimento del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto prot. n. 2016/17903/DR-VE del 15 novembre 2016, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 1.356,48 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Torre di Mosto. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 8.313,07, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 1.356,48. |
| Art. 5
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Venezia
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Venezia (VE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Terreno Lungo il Canale Grande Venezia - Cannaregio» e «Terreno facente parte del compendio demaniale Ex Forte Rocchetta Alberoni - Lido», meglio individuati nei provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto, rispettivamente, prot. n. 2016/1718/DR-VE del 4 febbraio 2016 e prot. n. 2016/2518/DR-VE del 18 febbraio 2016, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 6.573,36 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Venezia. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 45.386,97, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 6.573,36. |
| Art. 6
Disposizioni finali
1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Chioggia, di San Dona' di Piave, di San Michele al Tagliamento, di Torre di Mosto e di Venezia della Provincia di Venezia. 2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02. 3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale e' tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 2022
Il Ministro: Franco
Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1234 |
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