Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 25 febbraio 2022 |
Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneita' tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante: «Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio»; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante «modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'»; Visto il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea e, in particolare, l'art. 4, comma 3; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020, n. 55, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2021, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto, in particolare, l'art. 8 della citata legge n. 238 del 2016, concernente lo schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo; Visto l'art. 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 2021, n. 99707, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 20 aprile 2021 «Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2015, «Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020», in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alla definizione del fascicolo aziendale, nonche' l'allegato A che stabilisce, tra l'altro, la coerenza tra l'occupazione del suolo definita nel piano di coltivazione aziendale e lo schedario viticolo; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2019, n. 7701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 2019, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2011, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni; Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2016, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, in particolare l'art. 17, comma 2; Considerato che l'art. 8, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, stabilisce che lo schedario viticolo e' gestito dalle regioni e province autonome secondo modalita' concordate nell'ambito dei servizi del SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale; Considerato che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del sopracitato decreto-legge 76 del 2020 e' istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformita' all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geospaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attivita' di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche; Considerato, altresi', che, il medesimo art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, stabilisce che i fascicoli aziendali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, devono essere confermati o aggiornati annualmente in modalita' grafica e geospaziale, per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute, e che la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geospaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, e' verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola; Ritenuto di dare applicazione alle richiamate disposizioni contenute nella legge 12 dicembre 2016, n. 238, in particolare all'art. 8, comma 1 e comma 9, che prevedono rispettivamente l'istituzione dello schedario da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la determinazione di criteri per la verifica dell'idoneita' tecnico produttiva dei vigneti ai fini dell'iscrizione nello schedario per le relative DO e IG, nonche' la gestione dei dati contenuti nello schedario ai fini della rivendicazione produttiva; Ritenuto di dare applicazione alle richiamate disposizioni di cui all'art. 43, comma 1, del sopracitato decreto-legge 76 del 2020, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del medesimo decreto-legge; Ritenuto di uniformare lo schedario a quanto disposto dal sopracitato decreto ministeriale del 1° marzo 2021, n. 99707; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 9 febbraio 2022;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto recepisce le disposizioni applicative dell'art. 43, comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in relazione alle misure adottate nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tra cui l'istituzione di un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole basato su sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori e l'esecuzione, da parte delle amministrazioni, delle attivita' di gestione e di controllo. 2. Il presente decreto stabilisce, pertanto, il passaggio dallo schedario viticolo di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, allo schedario grafico basato sul nuovo sistema nazionale di identificazione delle parcelle agricole, coerentemente con quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale del 1° marzo 2021, n. 99707 «Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120». 3. Il presente decreto stabilisce, altresi', le disposizioni applicative dell'art. 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 richiamata in premessa, in ordine ai seguenti aspetti: a) la gestione e l'aggiornamento dei dati contenuti nello schedario viticolo, articolato su base territoriale di competenza delle regioni e province autonome, con riferimento ai dati contenuti nel fascicolo aziendale agricolo, costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 e successive modifiche e integrazioni e definito ai sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, in particolare l'art. 3, comma 1; b) la verifica dell'idoneita' tecnico produttiva dei vigneti, le modalita' e le condizioni per l'iscrizione, a cura dei conduttori, nello schedario viticolo dei vigneti destinati a produrre vini a denominazione di origine e indicazione geografica; c) la rivendicazione annuale delle produzioni a denominazione di origine, a indicazione geografica e dei vini varietali. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e sigle: a) Legge: la legge n. 238 del 12 dicembre 2016; b) Regolamento delegato: regolamento delegato 2018/273 della Commissione; c) Regolamento di esecuzione: regolamento delegato 2018/274 della Commissione; d) Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; e) Regioni: regioni e province autonome; f) AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Area di coordinamento; g) SIGC: Sistema integrato di gestione e controllo; h) SIPA: Sistema di identificazione della parcella agricola, di cui all'art. 43, comma 1, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; i) SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale, di cui all'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 e i sistemi informativi regionali ove presenti; j) GIS: Sistema di identificazione geografica; k) Parcella viticola (altrimenti denominata particella viticola ai sensi del regolamento delegato, art. 2, comma 1, lettera c)): parcella agricola, come definita all'art. 67(4) (a) del regolamento (UE) n. 1306/2013, coltivata a vite destinata alla produzione commerciale dei prodotti vitivinicoli o beneficiaria di esenzioni per scopi di sperimentazione o per la coltura di piante madri per marze di cui all'art. 3, paragrafo 2 del regolamento delegato o per autoconsumo familiare, se censito; l) Superficie vitata: ai sensi dell'art. 44 del regolamento UE di esecuzione n. 2016/1150, la superficie vitata e' delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a meta' della distanza tra i filari; m) Fascicolo aziendale grafico: fascicolo aziendale, costituito ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e contenente le informazioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, confermato e aggiornato annualmente in modalita' grafica e geospaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; n) Piano colturale aziendale: documento di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, univocamente identificato all'interno del fascicolo aziendale elettronico, contenente la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda, dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore; o) Piano colturale grafico: piano colturale aziendale redatto avvalendosi esclusivamente di strumenti geospaziali; p) DOP: denominazione di origine protetta, come definita dal regolamento UE n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli; q) IGP: indicazione geografica protetta, come definita dal regolamento UE n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli; r) DOCG e DOC: menzioni specifiche tradizionali, rispettivamente «Denominazione di origine controllata e garantita» e «denominazione di origine controllata», utilizzate dall'Italia per i prodotti vitivinicoli a DOP; s) DO: in modo unitario le sigle DOCG e DOC; t) IGT: menzione specifica tradizionale «Indicazione geografica tipica» utilizzata dall'Italia per i prodotti vitivinicoli a IGP; u) IG: indicazione geografica, comprensiva delle sigle IGP e IGT; v) Vini varietali: i prodotti vitivinicoli che non recano una DOP o IGP designati col nome della/e varieta' di vite; w) Areale grafico: nell'ambito del Sistema di identificazione geografica (GIS), delimitazione grafica delle zone geografiche ove e' consentita la coltivazione delle uve ammesse alla produzione di vini DOP e IGP, cosi' come previste dai disciplinari di produzione delle denominazioni o delle specifiche tipologie nell'ambito di una denominazione. |
| Art. 3
Schedario viticolo
1. Lo schedario viticolo, di cui all'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013, contiene le informazioni di cui agli allegati III e IV del regolamento delegato. 2. Lo schedario viticolo e' parte integrante del Sistema integrato di gestione e controllo ed e' dotato di un sistema di identificazione geografica GIS. 3. Lo schedario contiene, almeno: a) l'identificazione aggiornata del conduttore in coerenza con il sistema unico di registrazione dell'identita' di ciascun beneficiario di cui all'art. 68(1)(f) del regolamento (UE) n. 1306/2013; b) l'elenco e l'ubicazione delle parcelle viticole, ad esclusione di quelle contenenti soltanto superfici abbandonate, cosi' come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del regolamento delegato; c) le caratteristiche della superficie vitata di ciascuna parcella viticola, riportate anche sul fascicolo del viticoltore; d) per ogni parcella viticola, tutte le informazioni di carattere tecnico, agronomico e di idoneita' produttiva che, nel loro insieme, determinano il potenziale viticolo dell'azienda. In particolare: forme di allevamento, sesti di coltivazione e densita' di impianto, anni e mesi di impianto, presenza di irrigazione, varieta' di uva (e' consentita la presenza di vitigni complementari, purche' gli stessi non superino il 15% del totale, con l'obbligo di indicare «altri a bacca bianca» o «altri a bacca nera» o gli specifici vitigni e la percentuale dei ceppi relativi ad ogni vitigno complementare), attitudini a produrre vini DOCG, DOC, IGT. 4. Ai sensi dell'allegato A, paragrafo a.1, punto 2, del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, l'occupazione del suolo definita nel piano colturale aziendale e' coerente con lo schedario viticolo. |
| Art. 4
Allineamento dello schedario al piano colturale grafico
1. A decorrere dalla campagna 2023-2024, le superfici afferenti lo schedario, di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, sono identificate e collocate territorialmente in base alla parcella di riferimento, unita' elementare e univocamente identificata del SIPA, cosi' come definita all'art. 3 del decreto ministeriale n. 99707 del 1° marzo 2021. 2. Le superfici afferenti lo schedario sono allineate, secondo le modalita' stabilite nel presente articolo, con quelle presenti nel fascicolo aziendale grafico aggiornato e validato dal produttore. 3. L'aggiornamento dello schedario viticolo si basa sui dati contenuti nel fascicolo aziendale grafico e comporta il superamento del riferimento catastale. Il fascicolo aziendale e gli strumenti geospaziali ad esso associati, forniscono, pertanto, la localizzazione della parcella viticola, la superficie vitata e il titolo di possesso, e forniscono altresi' le ulteriori informazioni di cui all'art. 3, comma 3, lettera d). 4. La parcella viticola e' identificata graficamente dal produttore in coerenza con l'art. 17, comma 1, del regolamento (UE) n. 809/2014 ed in coerenza con gli articoli 3, comma 3, e 4 del decreto ministeriale n. 99707 del 1° marzo 2021, che stabiliscono che per ciascuna parcella viticola e' determinata la superficie massima ammissibile per ciascun regime di sostegno regionale, nazionale e dell'Unione, nonche' per ogni dichiarazione, comunicazione ed ogni altro procedimento amministrativo basato sulle superfici. Le informazioni desunte dalle dichiarazioni sono intersecate con le informazioni del SIPA, ai fini dello svolgimento dei controlli amministrativi nonche' ai fini dell'aggiornamento del sistema. 5. La misurazione della superficie vitata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l), e' effettuata con modalita' univoca su tutto il territorio nazionale. 6. Al fine di disporre di uno schedario viticolo grafico completo e aggiornato, le aziende completano lo schedario viticolo con le informazioni e le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 3, lettera d) nella fase di allineamento con il fascicolo aziendale grafico. 7. Con riferimento al comma 2, l'azienda che effettua l'adeguamento dello schedario viticolo al fascicolo aziendale grafico non e' sanzionabile relativamente alle discordanze tecnico-produttive e alle anomalie di misurazione riscontrate. Il controllo di tali anomalie nella misurazione della superficie vitata aziendale viene effettuato dalle Regioni al compimento dell'allineamento stesso. 8. Ai sensi dell'art. 69, comma 6 della legge, le superfici vitate che risultano irregolari a seguito dell'allineamento, se impiantate prima dell'entrata in vigore della legge sono iscritte nello schedario. Al fine di salvaguardare il potenziale produttivo aziendale e nazionale, qualora in caso di allineamento delle superfici vitate nello schedario si accerti una riduzione delle superfici vitate effettive rispetto al potenziale produttivo aziendale autorizzato, la differenza potra' essere oggetto di richiesta di autorizzazione al reimpianto o di nuovo impianto, secondo modalita' da definirsi con apposito decreto sentite le regioni, da adottare entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento. |
| Art. 5
Funzionamento a regime dello schedario
1. La presenza delle parcelle viticole nello schedario costituisce presupposto inderogabile per procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale e per accedere alle misure strutturali e di mercato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e per adempiere alle disposizioni in materia di dichiarazioni annuali di vendemmia, di produzione e di rivendicazione delle produzioni a DO, IG e vini varietali. 2. I beneficiari delle misure di sostegno di cui agli articoli 46, 47 e 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013, identificano la superficie vitata oggetto di aiuto nell'ambito della parcella viticola con le modalita' di cui all'art. 2, lettera l). 3. Il dato della superficie della parcella viticola, cosi' come risulta dal fascicolo aziendale grafico aggiornato e validato, e' utilizzato come riferimento per le dichiarazioni obbligatorie di cui al decreto ministeriale n. 7701 del 18 luglio 2019, nonche' per i procedimenti amministrativi di estirpo, impianto e autorizzazioni al reimpianto. 4. La superficie della parcella viticola e' confermata ed eventualmente aggiornata annualmente nell'ambito del fascicolo aziendale grafico. La validazione delle variazioni intervenute nell'ambito dello schedario viticolo sulla base degli aggiornamenti effettuati dal produttore sul proprio fascicolo aziendale grafico, compete alle regioni. 5. Le modifiche allo schedario proposte dalle amministrazioni competenti (Regioni, Ministero, AGEA, organismi pagatori) a seguito di verifiche e controlli e non espressamente richieste dal produttore, pur senza effetto su pagamenti e sanzioni, sono a questo notificate entro il 15 luglio di ogni anno con effetto per la successiva campagna. Il produttore dovra' altresi' provvedere all'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale grafico. 6. Il monitoraggio del sistema informativo relativo allo schedario viticolo nazionale e' svolto dalle regioni e dagli organismi pagatori. |
| Art. 6 Procedure per la verifica dell'idoneita' dei vigneti ai fini dell'iscrizione allo schedario e della rivendicazione dei vini a DO, IG e dei vini varietali.
1. Le regioni determinano le modalita' e i criteri per la verifica dell'idoneita' tecnico-produttiva delle parcelle viticole, ai fini della rivendicazione della produzione delle relative DO e IG, tenendo conto degli elementi contenuti negli specifici disciplinari di produzione. 2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, le regioni individuano gli elementi da inserire nei sistemi informativi di gestione dello schedario viticolo, in relazione a quanto previsto negli specifici disciplinari di produzione, quali: la delimitazione dei territori di produzione (ivi comprese quelle delle sottozone e le unita' geografiche aggiuntive) e la loro individuazione a GIS; limiti di altitudine, comune, vitigno o vitigni e loro percentuale, anno d'impianto, anno d'iscrizione, anno d'entrata in produzione, numero di ceppi, sesto, forma di allevamento, toponimo di vigna, altri elementi previsti dagli specifici disciplinari. 3. Qualora non sia stabilito nei disciplinari di produzione delle specifiche DO e IG, le regioni possono stabilire l'anno di entrata in produzione del vigneto a decorrere dalla data di impianto o di sovrainnesto. 4. In relazione alle verifiche di cui al comma 1, le regioni stabiliscono, altresi', le modalita' ed i tempi per l'eventuale idoneita' provvisoria per la rivendicazione delle DO e delle IG, nonche' le modalita' per la relativa verifica. 5. Ai sensi dell'art. 8, comma 5 della legge, i dati relativi alle idoneita' dei vigneti e alla misurazione delle superfici vitate presenti nello schedario e validati dalle regioni, non possono essere oggetto di modifica, salvi i casi di errore evidente o colpa grave. 6. Le regioni si dotano di areali grafici delle DO e delle IG opportunamente aggiornati, ossia verificano gli aggiornamenti delle idoneita' in modalita' grafica. 7. Le regioni trasmettono i dati di cui al comma 6 ad AGEA e agli organismi pagatori regionali. |
| Art. 7
Rivendicazione annuale delle produzioni e scelta vendemmiale
1. Ai sensi dell'art. 37 della legge, i produttori interessati effettuano annualmente la rivendicazione delle produzioni di uve destinate alla produzione di vini a DO e IG e di vini varietali, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia di cui al decreto ministeriale del 18 luglio 2019, n. 7701, con le modalita' di cui all'art. 8, comma 1 e comma 2 del medesimo decreto. 2. Al fine di consentire la scelta vendemmiale tra varie DO e IG coesistenti sulle medesime aree di produzione, ai sensi dell'art. 38, comma 1 della legge, i sistemi informativi degli organismi pagatori, nell'ambito del SIAN, devono supportare la rivendicazione delle produzioni a DO e IG, nei limiti di resa previsti dai rispettivi disciplinari di produzione. Nel caso in cui da una stessa parcella vitata sono rivendicate contemporaneamente piu' produzioni a DOCG e/o DOC e/o IGT e' applicato l'abbattimento di resa previsto dallo stesso art. 38, comma 1, della legge. 3. Gli organismi pagatori mettono a disposizione i dati relativi alla rivendicazione per la produzione dei vini a DO e IG alle regioni e province autonome, agli altri enti e organismi autonomi preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DO e IG, agli organi di Stato preposti ai controlli, nonche' ai consorzi di tutela in riferimento alle singole denominazioni di competenza. L'elenco dei codici dei vini a DO e IG riconosciuti, articolati per tipologia, e' gestito a cura del Ministero. L'elenco e' utilizzato per le seguenti finalita': a) per la gestione delle informazioni relative alle superfici atte a produrre i vini a DO e IG; b) per la compilazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione di cui al decreto ministeriale del 18 luglio 2019, n. 7701, e per la rivendicazione di cui al presente articolo; c) nell'ambito del registro telematico. 4. I nuovi codici sono inseriti nel SIAN a cura del Ministero a seguito dell'avvenuta iscrizione delle relative DO e IG nel registro comunitario, ovvero dell'avvenuta modifica a livello comunitario dei disciplinari di produzione. Sono altresi' inseriti nel SIAN i nuovi codici attribuiti a seguito dell'eventuale protezione nazionale transitoria, accordata ai sensi della specifica normativa dell'Unione europea. |
| Art. 8
Controlli e violazioni
1. Per le verifiche delle informazioni contenute nello schedario le regioni effettuano i controlli di competenza di cui all'art. 31 del regolamento di esecuzione 2018/274. 2. Le irregolarita' afferenti al presente decreto sono sanzionabili ai sensi dell'art. 69, commi 6, 7 e 8 della legge. |
| Art. 9
Termini di applicazione e abrogazioni
1. Il presente decreto si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2011, recante «Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni», e' abrogato ad eccezione degli articoli 10 e 11 cosi' come modificati dal decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 e della lettera f) dell'art. 3, che continua ad applicarsi fino al 31 luglio 2022. Il presente provvedimento e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 2022
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 261 |
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