Gazzetta n. 193 del 19 agosto 2022 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73
Testo del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 143 del 21 giugno 2022), coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2022, n. 122 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: « Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il controllo dei repertori previsti dall'articolo 67 e' effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio. I soggetti indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate effettuano verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti.
2. L'ufficio dopo aver controllato la regolarita' della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonche' la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalita' di cui all'articolo 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali.»;
b) all'articolo 73, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per l'omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.032,91 a euro 5.164,57 ».
2. Alle attivita' di cui all'articolo 68, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificati dal comma 1, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
((2-bis. All'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: «la tenuta» sono inserite le seguenti: «e la conservazione», le parole: «e', in ogni caso, considerata regolare» sono sostituite dalle seguenti: «sono, in ogni caso, considerate regolari» e dopo le parole: «nei termini di legge» sono inserite le seguenti: «o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 68 e 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 68 (Controllo del repertorio) - 1. Il controllo
dei repertori previsti dall'articolo 67 e' effettuato su
iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate
competenti per territorio. I soggetti indicati
nell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle
amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario
autorizzato alla stipulazione dei contratti trasmettono il
repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della
richiesta. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate effettuano
verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti.
2. L'ufficio dopo aver controllato la regolarita' della
tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in
esso iscritti, nonche' la corrispondenza degli estremi di
registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri
di formalita' di cui all'articolo 16 e dopo aver rilevato
le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica
l'esito del controllo ai pubblici ufficiali.
3. L'Ufficio non puo' trattenere il repertorio oltre il
terzo giorno non festivo successivo a quello di
presentazione.»
«Art. 73 (Omessa o irregolare tenuta o presentazione
del repertorio). - 1. Per l'omessa presentazione del
repertorio a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia
delle entrate, ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i
pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione
amministrativa da euro 1.032,91 a euro 5.164,57.
2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le
disposizioni dell'articolo 67 sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire un milione a lire quattro milioni.
3. Se la presentazione del repertorio avviene con
ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua
regolarizzazione non avviene nel termine stabilito
dall'amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali
possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non
superiore a sei mesi.
4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto
dell'ufficio del registro, chiede all'autorita' competente
l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma
3.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, recante
disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa
dell'economia e dell'occupazione, nonche' per ridurre gli
adempimenti a carico del contribuente, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 7 (Semplificazione di adempimenti e riduzione di
sanzioni per irregolarita' formali). - 1. - 2.
3. In caso di irregolarita' nella compilazione dei
documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.
627, la pena pecuniaria non si applica se il trasgressore
versa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
competente una somma pari a un centesimo del massimo della
suddetta pena entro sessanta giorni successivi alla data
della consegna o della notifica del verbale di
constatazione.
4. Nell'articolo 39, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, sono soppresse le parole da: "e' ammesso"
fino alla fine del comma.
4-bis. All'art. 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modificazioni, dopo il quarto comma e' inserito il
seguente:
"Tuttavia, qualora la violazione degli obblighi
previsti al quarto comma non comporti variazioni nelle
risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di
dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le
sanzioni previste all'art. 47, primo comma, n. 3), e non e'
dovuto pagamento d'imposta".
4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di
qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici e'
considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti
cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi
all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle
relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre
tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed
ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi
supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla
richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro
presenza.
4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter,
la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro
contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto e',
in ogni caso, considerata regolare in difetto di
trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di
conversazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e
integrazioni, se in sede di accesso, ispezione o verifica
gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi
elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta
avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.».
 
Art. 2
Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'otto, del
cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite
sostituto d'imposta.

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
((c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro:
1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;
c-bis) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro i termini previsti alla lettera c);))

d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;
e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, nonche' le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 2, l'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, cessa di avere applicazione.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 37, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni) come modificato dalla presente legge:
«Art. 37 (Assistenza fiscale prestata dai sostituti
d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta che erogano i
redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a),
d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai
membri del parlamento europeo, e l), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei
propri sostituiti.
2. I sostituti di cui al comma 1 che prestano
assistenza fiscale:
a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la
scelta della destinazione del quattro e dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) elaborano le dichiarazioni;
c) consegnano al contribuente copia della
dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione
delle imposte;
d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire
con le modalita' di cui al comma 7;
e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette
scelte.
2-bis. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri
sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler
prestare assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi
direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal
sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in
relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla
deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
imposta;
b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione
della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed
il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti
di liquidazione, secondo le modalita' stabilite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
entro:
1) il 15 giugno di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31
maggio;
2) il 29 giugno di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20
giugno;
3) il 23 luglio di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al
15 luglio;
4) il 15 settembre di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al
31 agosto;
5) il 30 settembre di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30
settembre;
c-bis) trasmettere in via telematica all'Agenzia
delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle
scelte dell'otto, del cinque e del due per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, entro i termini previsti
alla lettera c);
d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via
telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il
risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma
4-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999, n. 164;
e) conservare copia delle dichiarazioni e dei
relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione, nonche'
le schede relative alle scelte per la destinazione del due,
del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di presentazione.
3. I sostituti che non prestano assistenza fiscale
consentono in ogni caso ai centri l'attivita' di raccolta
degli atti e documenti necessari per l'attivita' di cui
alle lettere da c) a f) del comma 3 dell'Art. 34.
4. I sostituti d'imposta tengono conto del risultato
contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai
centri. Il debito, per saldo e acconto, o il credito
risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte e'
rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute
d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento
della presentazione della dichiarazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164
(Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa
dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai
sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241):
«Art. 17 (Assistenza fiscale prestata dal sostituto
d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta che comunicano ai
propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di
voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi
direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal
sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in
relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla
deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
imposta;
b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione
della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed
il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti
di liquidazione, nonche' consegnare, secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle
scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
entro:
1) il 15 giugno di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31
maggio;
2) il 29 giugno di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20
giugno;
3) il 23 luglio di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al
15 luglio;
4) il 15 settembre di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al
31 agosto;
5) il 30 settembre di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30
settembre;
c-bis) comunicare all'Agenzia delle entrate in via
telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il
risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma
4-bis;
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei
relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione.
2. Il sostituto d'imposta socio di un CAF-dipendenti
puo' prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti
tramite il CAF stesso, che opera con le modalita' stabilite
all'articolo 16.».
 
Art. 3

Modifiche al calendario fiscale

1. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole « 16 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre ».
2. All'articolo 50, comma 6-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole « sono stabiliti le modalita' ed i termini » sono sostituite dalle seguenti: « sono stabilite le modalita' »;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli elenchi di cui al comma 6 sono presentati ((entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento)) ».
3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e finanze 22 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010, e' abrogato.
4. All'articolo 17, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole « 250 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro».
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.
6. Il termine del 30 giugno previsto dagli articoli 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 e' differito al 30 settembre 2022.
((6-bis. Fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento e' quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 21-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 21-bis (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni
periodiche I.V.A.). - 1. I soggetti passivi dell'imposta
sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia
delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese
successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati
contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche
dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e
1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonche' degli
articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo
trimestre e' effettuata entro il 30 settembre. La
comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre puo',
in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione
annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso,
deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno
successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Restano fermi gli ordinari termini di versamento
dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche
effettuate.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma
2, sono stabilite le modalita' e le informazioni da
trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. La comunicazione e' presentata anche nell'ipotesi di
liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla
presentazione della comunicazione i soggetti passivi non
obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale
I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche,
sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le
predette condizioni di esonero.
4. In caso di determinazione separata dell'imposta in
presenza di piu' attivita', i soggetti passivi presentano
una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del
contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le
modalita' previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell'esame
dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le
valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e
le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo
nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a
quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai
controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a
quello indicato nella comunicazione, il contribuente e'
informato dell'esito con modalita' previste con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il
contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari, o
segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o
valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto
avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.».
- Si riporta il testo dell'articolo 50, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
(Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche,
sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi
intracomunitari). - 1.
2. Agli effetti dell'articolo 41, comma 2-ter
l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e
professioni, e secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle finanze , conferma la validita' del numero
di identificazione attribuito al cessionario o committente
da altro Stato membro della Comunita' economica europea,
nonche' i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione
sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.
3. Chi effettua acquisti intracomunitari soggetti
all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il
proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti
delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi
di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone
fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e
professioni.
4. I soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato
per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti
intracomunitari a norma dell'art. 38, comma 6, del presente
decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro
confronti, a norma dell'art. 40 del suddetto decreto n. 633
del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti
ad imposta. La dichiarazione e' presentata, in via
telematica, anteriormente all'effettuazione di ciascun
acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a
seguito di dichiarazione, redatta in conformita' ad
apposito modello approvato con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, resa dai soggetti interessati
al momento del superamento del limite di cui all'articolo
38, comma 5, lettera c), del presente decreto.
5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato
della Comunita' economica europea o da questo provenienti
in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'art.
38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito
registro, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
5-bis. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari di
beni effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli
41-bis e 38-ter sono annotati dal destinatario della
cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e
conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. I contribuenti presentano, anche per finalita'
statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e
dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e
degli acquisti intracomunitari del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi nei
confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato
membro dell'Unione europea e quelli da questi ultimi
ricevuti indicando separatamente le cessioni e gli acquisti
intracomunitari effettuati, rispettivamente, ai sensi degli
articoli 41-bis e 38-ter. I soggetti di cui all'articolo
7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l'elenco
riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni
ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato
membro dell'Unione europea. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con
l'Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del
comma 6-ter, sono definite significative misure di
semplificazione degli obblighi comunicativi dei
contribuenti finalizzate a garantire anche la qualita' e
completezza delle informazioni statistiche richieste dai
regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni
prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti
obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai
periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la
platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con
obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto
dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa
dell'Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei
regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento,
sono definite ulteriori misure di semplificazione delle
comunicazioni richieste.
6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le
modalita' per la presentazione degli elenchi di cui al
comma 6, tenendo conto delle richieste formulate
dall'Istituto nazionale di statistica. Gli elenchi di cui
al comma 6 sono presentati entro il giorno 25 del mese
successivo al periodo di riferimento.
6-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle dogane di concerto con il Direttore dell'Agenzia
delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di
Statistica, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della presente disposizione, sono approvati i
modelli e le relative istruzioni applicative, le
caratteristiche tecniche per la trasmissione, nonche' le
procedure ed i termini per l'invio dei dati all'Istituto
Nazionale di Statistica.
7. Le operazioni intracomunitarie per le quali
anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata
emessa fattura o pagato in tutto o in parte il
corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui
al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale
e' stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per
l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.
8.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto del
Ministro dell'economia e finanze 22 febbraio 2010 (Elenchi
riepilogativi delle operazioni intracomunitarie) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3(Presentazione degli elenchi). - 1. (abrogato).
2. Fino al 30 aprile 2010 gli elenchi riepilogativi
possono essere presentati in formato elettronico agli
uffici doganali territorialmente competenti entro il giorno
20 del mese successivo al periodo di riferimento.
3. Le modalita' tecnico-operative per la presentazione
degli elenchi sono specificate con determinazioni del
Direttore dell'Agenzia delle dogane di concerto con il
Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili) come modificato dalla presente legge:
«Art. 17(Imposta di bollo sulle fatture elettroniche).
- 1. All'articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "In
caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento,
l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con
modalita' telematiche l'ammontare dell'imposta, della
sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
ridotta ad un terzo, nonche' degli interessi dovuti fino
all'ultimo giorno del mese antecedente a quello
dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente
non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme
dovute entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo
definitivo.";
b) al quarto periodo: le parole "di cui al primo
periodo, salvo quanto previsto dal terzo comma" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo".
1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli
adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di
bollo puo' essere effettuato, senza applicazione di
interessi e sanzioni:
a) per il primo trimestre, nei termini previsti per
il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre
solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare
dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse
nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000
euro;
b) per il primo e secondo trimestre, nei termini
previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo
trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora
l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture
elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare
dell'anno sia inferiore complessivamente a 5.000 euro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale):
«Art. 4 (Imposta di soggiorno). - 1. I comuni capoluogo
di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni inclusi
negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta'
d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio,
un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano
nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio,
da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione
al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il
relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in
materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle
strutture ricettive, nonche' interventi di manutenzione,
fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali
locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali.
1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base
all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle
amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e
l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze
turistiche in numero venti volte superiore a quello dei
residenti, l'imposta di cui al presente articolo puo'
essere applicata fino all'importo massimo di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni sono
individuati con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e'
responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui
al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui
soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione,
nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e
dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere
presentata cumulativamente ed esclusivamente in via
telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo
le modalita' approvate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo
precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere
presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno
d'imposta 2021. Per l'omessa o infedele presentazione della
dichiarazione da parte del responsabile si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per
l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di
soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la
sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni
alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta
di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli
eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la
circolazione e la sosta nell'ambito del territorio
comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di
attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con
quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con
proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite
le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari
delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre
ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata
emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del
presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono
comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole
minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, in alternativa
all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente
articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un
massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul
territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che
forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare
collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica
in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre
isole minori con centri abitati, destina il gettito del
contributo per interventi nelle singole isole minori
dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati
nelle medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso,
unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle
compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, che sono responsabili del pagamento del
contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,
della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale, ovvero con le diverse modalita' stabilite dal
medesimo regolamento comunale, in relazione alle
particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o
infedele presentazione della dichiarazione da parte del
responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100
al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso,
ritardato o parziale versamento del contributo si applica
la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1,
commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il contributo di sbarco non e' dovuto dai soggetti
residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti
pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari dei
soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale
propria nel medesimo comune e che sono parificati ai
residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento
modalita' applicative del contributo nonche' eventuali
esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per
determinati periodi di tempo; possono altresi' prevedere un
aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in
relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono
altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di euro
5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro
fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni
attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo'
essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche
regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati
dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.
Il gettito del contributo e' destinato a finanziare
interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli
interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonche'
interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e
mobilita' nelle isole minori.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo):
«Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi). - 1. Ai
fini del presente articolo, si intendono per locazioni
brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo
di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che
prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di
biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone
fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa,
direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di
intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca
di un immobile con persone che dispongono di unita'
immobiliari da locare.
2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti
dai contratti di locazione breve stipulati a partire da
tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota
del 21 per cento in caso di opzione per l'imposta
sostitutiva nella forma della cedolare secca.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai
corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione
e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario
aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di
terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.
3-bis.
4. I soggetti che esercitano attivita' di
intermediazione immobiliare, nonche' quelli che gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca
di un immobile con persone che dispongono di unita'
immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai
contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro
tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a
cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o
infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di
cui al comma 1 e 3 e' punita con la sanzione di cui
all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. La sanzione e' ridotta alla meta' se
la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine,
e' effettuata la trasmissione corretta dei dati.
5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che
esercitano attivita' di intermediazione immobiliare,
nonche' quelli che gestiscono portali telematici, mettendo
in contatto persone in ricerca di un immobile con persone
che dispongono di unita' immobiliari da locare, qualora
incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti
di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel
pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in
qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per
cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto
del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo
versamento con le modalita' di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa
certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione
per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la
ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in
possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi
dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i
corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3,
ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti
canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti
dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I
soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile
organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli
obblighi derivanti dal presente articolo, in qualita' di
responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale
individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i
soggetti residenti nel territorio dello Stato che
appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al
periodo precedente sono solidalmente responsabili con
questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della
ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi
ai contratti di cui ai commi 1 e 3.
5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il
corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei
predetti canoni o corrispettivi, e' responsabile del
pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del
contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16,
lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della
presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale. La dichiarazione deve essere presentata
cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e'
verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita'
approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa
o infedele presentazione della dichiarazione da parte del
responsabile si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per
cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o
parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del
contributo di soggiorno si applica la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
di attuazione dei commi 4, 5 e 5-bis del presente articolo,
incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione
dei dati da parte dell'intermediario.
7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno
facolta' di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14,
comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire
o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di
soggiorno medesimi.
7-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel
senso che i soggetti che hanno optato, ai sensi del
predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per i
lavoratori impatriati dal comma 1 del medesimo articolo,
decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in
Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso,
si provvede al recupero dei benefici gia' fruiti, con
applicazione delle relative sanzioni e interessi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 125 e
125-bis, della legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale
per il mercato e la concorrenza):
«1.-124. Omissis
125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i
soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare
nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro
il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in
denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi
di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli
stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario
precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma
si applica:
a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349;
b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;
d) alle cooperative sociali che svolgono attivita' a
favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
125-bis. I soggetti che esercitano le attivita' di cui
all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note
integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale
bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi
a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in
denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi
di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli
stessi effettivamente erogati dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui
all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi
dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque
non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono
all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione
delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno
di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalita'
liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di
questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di
categoria di appartenenza.
Omissis.».
 
((Art. 3 bis

Estensione dell'applicazione della disciplina
in materia di versamento unitario

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, ai contribuenti e' consentito effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali, secondo la disciplina dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della lettera h-ter) del comma 2 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, sono individuate e disciplinate le tipologie dei versamenti di cui al comma 1 del presente articolo non gia' compresi nell'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.241 recante norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni:
«Art. 17(Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da
491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo
8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35,
comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di
avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
 
Art. 4

Modifica domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione

1. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma le parole «l'intendente di finanza o il Ministro per le finanze» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate» e le parole «provincia o in altra provincia» sono sostituite dalle seguenti: «regione o in altra regione»;
b) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
«Quando il domicilio fiscale e' stato modificato ai sensi del presente articolo, ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore variazione del precedente provvedimento, anche richieste con istanza motivata del contribuente, sono stabilite con provvedimento dell'ufficio e hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato. Competente all'esercizio della sola revoca e' l'organo che ha emanato l'originario provvedimento. Quando alla revoca consegue una contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a emanare il nuovo e unico provvedimento e' la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra regione.».
2. All'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi) come modificato dalla presente legge:
«Art. 59 (Domicilio fiscale stabilito
dall'amministrazione). - L'amministrazione finanziaria puo'
stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle
disposizioni dell'articolo precedente, nel comune dove il
soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale
attivita' ovvero, per i soggetti diversi dalle persone
fisiche, nel comune in cui e' stabilita la sede
amministrativa.
Quando concorrono particolari circostanze
l'amministrazione finanziaria puo' consentire al
contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo
domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da
quello previsto dall'articolo precedente.
Competente all'esercizio delle facolta' indicate nei
precedenti commi e' la Direzione regionale o la Divisione
contribuenti dell'Agenzia delle entrate a seconda che il
provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale
nell'ambito della stessa regione o in altra regione.
Il provvedimento e' in ogni caso definitivo, deve
essere motivato e notificato all'interessato ed ha effetto
dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stato
notificato.
Quando il domicilio fiscale e' stato modificato ai
sensi del presente articolo, ogni successiva revoca ed
eventuale ulteriore variazione del precedente
provvedimento, anche richieste con istanza motivata del
contribuente, sono stabilite con provvedimento dell'ufficio
e hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello
in cui il provvedimento stesso viene notificato. Competente
all'esercizio della sola revoca e' l'organo che ha emanato
l'originario provvedimento. Quando alla revoca consegue una
contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a
emanare il nuovo e unico provvedimento e' la Direzione
regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle
entrate a seconda che il provvedimento importi lo
spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa
regione o in altra regione.».
 
Art. 5

Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi

1. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernente l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredita' come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredita' e' devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredita' che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di trasmissione della comunicazione di cui al primo periodo. Alle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 28(Dichiarazione della successione (Artt. 35,
comma 1, 36 e 37 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4, comma 4,
legge n. 880/1986)). - 1. La dichiarazione della
successione deve essere presentata all'ufficio del registro
competente, che ne rilascia ricevuta; puo' essere spedita
per raccomandata e si considera presentata, in tal caso,
nel giorno in cui e' consegnata all'ufficio postale, che
appone su di essa o sul relativo involucro il timbro a
calendario.
2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i
chiamati all'eredita' e i legatari, anche nel caso di
apertura della successione per dichiarazione di morte
presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi
nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli
amministratori dell'eredita' e i curatori delle eredita'
giacenti; gli esecutori testamentari.
3. La dichiarazione della successione deve, a pena di
nullita', essere redatta su stampato fornito dall'ufficio
del registro o conforme al modello approvato con decreto
del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli
obbligati o da un suo rappresentante negoziale.
4. Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa
dichiarazione questa non si considera omessa se presentata
da uno solo.
5. I chiamati all'eredita' e i legatari sono esonerati
dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla
scadenza del termine stabilito nell'art. 31, hanno
rinunziato all'eredita' o al legato o, non essendo nel
possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un
curatore dell'eredita' a norma dell'art. 528, primo comma,
del codice civile, e ne hanno informato per raccomandata
l'ufficio del registro, allegando copia autentica della
dichiarazione di rinunzia all'eredita' o copia dell'istanza
di nomina autenticata dal cancelliere della pretura.
6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della
successione sopravviene un evento, diverso da quelli
indicati all'art. 13, comma 4, e dall'erogazione di
rimborsi fiscali che da' luogo a mutamento della
devoluzione dell'eredita' o del legato ovvero ad
applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti
obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono
presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si
applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8.
6-bis. I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia
delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo
diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati
all'eredita' come indicati nella dichiarazione di
successione dalla quale risulta che l'eredita' e' devoluta
per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva
quota ereditaria. Il chiamato all'eredita' che non intende
accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato
all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di
trasmissione della comunicazione di cui al primo periodo.
Alle disposizioni di cui al presente comma si provvede
mediante le risorse finanziarie, umane e strumentali
previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
7. Non vi e' obbligo di dichiarazione se l'eredita' e'
devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto
e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro
centomila e non comprende beni immobili o diritti reali
immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze
ereditarie queste condizioni vengano a mancare.
8. La dichiarazione nulla si considera omessa.».
 
Art. 6

Disposizioni in materia di dichiarazione
dei redditi precompilata

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.»;
((a-bis) al comma 2, le parole: «lettera a),» sono soppresse;))
b) al comma 3 le parole «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche,» sono sostituite dalle seguenti «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche,»;
((c) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non e' effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non e' richiesta la conservazione della documentazione. Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformita', l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata».))
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e alle stesse si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione
fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Limiti ai poteri di controllo). - 1. Nel caso
di presentazione della dichiarazione precompilata,
direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che
presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o
professionista, senza modifiche, non si effettua il
controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati
nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi
di cui all'articolo 3. Su tali dati resta fermo il
controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che
danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle
agevolazioni.
2. Nel caso di presentazione, direttamente ovvero
tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza
fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che
incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta,
non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1,
ad eccezione dei dati relativi agli oneri, forniti da
soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata,
che non risultano modificati. Con riferimento agli oneri
forniti dai soggetti terzi che risultano modificati
rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle
entrate effettua il controllo formale relativamente ai
documenti che hanno determinato la modifica.
3. Nel caso di presentazione della dichiarazione
precompilata, con modifiche, effettuata mediante CAF o
professionista, il controllo formale e' effettuato nei
confronti del CAF o del professionista, anche con
riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da
soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata,
fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle
maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della
sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto
alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni e'
effettuato nei confronti del contribuente. Nel caso di
presentazione della dichiarazione precompilata, con
modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo
formale non e' effettuato sui dati delle spese sanitarie
che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione
precompilata non e' richiesta la conservazione della
documentazione. Ai fini del controllo il CAF o il
professionista verifica, prendendo visione della
documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza
delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base
alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione
della dichiarazione precompilata. In caso di difformita',
l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale
relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano
indicati nella dichiarazione precompilata.
3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione
direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che
presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla
dichiarazione precompilata che incidono sulla
determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano
elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000
euro, l'Agenzia delle entrate puo' effettuare controlli
preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della
documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal
termine previsto per la trasmissione della dichiarazione,
ovvero dalla data della trasmissione, se questa e'
successiva a detto termine. Il rimborso che risulta
spettante al termine delle operazioni di controllo
preventivo e' erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre
il sesto mese successivo al termine previsto per la
trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della
trasmissione, se questa e' successiva a detto termine.
Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte
sui redditi.».
 
((Art. 6 bis
Comunicazione di conclusione di attivita' istruttoria al contribuente

1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. In caso di esercizio di attivita' istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo di quest'ultima. L'amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, individua le modalita' semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata dell'applicazione "IO". Con il medesimo provvedimento sono definite le modalita' con le quali il contribuente fornisce all'amministrazione finanziaria i propri dati al fine di consentire la suddetta comunicazione in forma semplificata. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle liquidazioni di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6, della legge 27
luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6(Conoscenza degli atti e semplificazione). - 1.
L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva
conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui
destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli
nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale
desumibile dalle informazioni in possesso della stessa
amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche
indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il
contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello
specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da
comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con
modalita' idonee a garantire che il loro contenuto non sia
conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli
atti tributari.
2. L'amministrazione deve informare il contribuente di
ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa
derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero
l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare
o correggere gli atti prodotti che impediscono il
riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative
volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le
relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e
i documenti di prassi amministrativa siano messi a
disposizione del contribuente, con idonee modalita' di
comunicazione e di pubblicita', almeno sessanta giorni
prima del termine assegnato al contribuente per
l'adempimento al quale si riferiscono.
3-bis. I modelli e le relative istruzioni devono essere
comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze
in materia tributaria. L'amministrazione finanziaria
assicura che il contribuente possa ottemperare agli
obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e
nelle forme meno costose e piu' agevoli.
3-ter. Le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' relative all'attuazione dei commi 3 e 3-bis
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere
richiesti documenti ed informazioni gia' in possesso
dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni
pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed
informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18,
commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai
casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualita'
del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti
dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni,
qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della
dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare
il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi
telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre
i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque
non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della
richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a
seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor
rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La
disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a
ruolo di tributi per i quali il contribuente non e' tenuto
ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i
provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di
cui al presente comma.
5-bis. In caso di esercizio di attivita' istruttorie di
controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo
stesso sia stato informato, l'amministrazione finanziaria
comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il
termine di sessanta giorni dalla conclusione della
procedura di controllo, l'esito negativo di quest'ultima.
L'amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento,
individua le modalita' semplificate di comunicazione,
an-che mediante l'utilizzo di messaggistica di testo
indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario,
della posta elettronica, anche non certificata
dell'applicazione «IO». Con il medesimo provvedi-mento sono
definite le modalita' con le quali il contribuente fornisce
all'amministrazione finanziaria i propri dati al fine di
consentire la suddetta comunicazione in forma semplificata.
La comunicazione dell'esito negativo della procedura di
controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri
di controllo dell'amministra-zione finanziaria, ai sensi
delle vigenti disposizioni. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle liqui-dazioni di cui
agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
 
((Art. 6 ter

Vendita diretta, su proposta del debitore,
di immobili privi di rendita catastale

1. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il seguente:
«2-quinquies. Nel caso in cui il debitore intenda procedere direttamente, ai sensi del comma 2-bis, alla vendita di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, il medesimo debitore puo' procedere, con il consenso dell'agente della riscossione, alla vendita del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 2-bis, da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore all'agente. Il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia e' posto a carico del debitore ed e' versato all'agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita di cui al comma 2-bis, ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine in assenza di pagamento, l'agente della riscossione puo' procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».
2. Le disposizioni del comma 2-quinquies dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito, come modificato dalla presente legge:
«Art. 52 (Procedimento di vendita). - 1. La vendita dei
beni pignorati e' effettuata, mediante pubblico incanto o
nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del
concessionario, senza necessita' di autorizzazione
dell'autorita' giudiziaria.
2. L'incanto e' tenuto e verbalizzato dall'ufficiale
della riscossione.
2-bis. Il debitore ha facolta' di procedere alla
vendita del bene pignorato o ipotecato al valore
determinato ai sensi degli articoli 68, 79 e 80, comma 2,
lettera b), con il consenso dell'agente della riscossione,
il quale interviene nell'atto di cessione e al quale e'
interamente versato il corrispettivo della vendita.
L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito e'
rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi
successivi all'incasso.
2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facolta'
di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo
entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi
degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la
nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina
di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b).
2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha
luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il
primo incanto e vi e' necessita' di procedere al secondo,
il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, puo'
comunque esercitare la facolta' prevista dal comma 2-bis al
prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81.
2-quinques. Nel caso in cui il debitore intenda
procedere direttamente, ai sensi del comma 2-bis, alla
vendita di immobili censibili nel catasto edilizio urbano
senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati
in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati
in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, il
medesimo debitore puo' procedere, con il consenso
dell'agente della riscossione, alla vendita del bene
pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al
comma 2-bis, da perizia inoppugnabile effettuata
dall'Agenzia delle entrate in base agli accordi stipulati
con lo stesso agente della riscossione ai sensi
dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e nei termini ivi stabiliti, su
richiesta presentata dal debitore all'a-gente. Il rimborso
dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia e'
posto a carico del debitore ed e' versato all'agente della
riscossione unitamente al corrispettivo della vendita di
cui al comma 2-bis, ovvero, in mancanza di vendita, entro
il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia.
Decorso tale termine in assenza di pagamento, l'agente
della riscossione puo' procedere alla riscossione coattiva
delle somme dovute unitamente alle spese esecutive di cui
all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.».
 
Art. 7

Modifica della validita' dell'attestazione per i contratti
di locazione a canone concordato

1. L'attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017, recante «Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonche' dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 62 del 15 marzo 2017, ((puo' essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui e' stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce)).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 16 gennaio 2017 recante Criteri generali per la
realizzazione degli accordi da definire in sede locale per
la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a
canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonche' dei contratti di
locazione transitori e dei contratti di locazione per
studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2
e 3 della stessa legge:
«Art. 1 (Criteri per la determinazione dei canoni dei
contratti di locazione nella contrattazione territoriale).
- 1. Gli accordi territoriali, in conformita' delle
finalita' indicate all'art. 2, comma 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni,
stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione
all'interno delle quali, secondo le caratteristiche
dell'edificio e dell'unita' o porzione di unita'
immobiliare, e' concordato, tra le parti, il canone per i
singoli contratti.
2. A seguito delle convocazioni avviate dai comuni,
singolarmente o in forma associata, le organizzazioni della
proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente
rappresentative a livello locale, al fine della
realizzazione degli accordi di cui al comma 1, dopo aver
acquisito le informazioni concernenti le delimitazioni -
ove effettuate - delle microzone del territorio comunale
definite ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, individuano, anche
avvalendosi della banca dati dell'Osservatorio del mercato
immobiliare dell'Agenzia delle entrate, insiemi di aree
aventi caratteristiche omogenee per:
a) valori di mercato;
b) dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici,
verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature
commerciali, ecc.);
c) tipologie edilizie, tenendo conto delle categorie
e classi catastali.
All'interno delle aree omogenee individuate ai sensi
del presente comma, possono essere evidenziate zone di
particolare pregio o di particolare degrado. Al fine di
assicurare la formazione degli accordi territoriali di cui
all'art. 2, comma 3, della legge 431 del 1998, trascorso il
termine di 60 giorni previsto per la convocazione delle
organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori
maggiormente rappresentative, le stesse organizzazioni
possono produrne formale richiesta ai comuni interessati;
nel caso in cui i comuni non adempiano nei successivi 30
giorni, le organizzazioni possono procedere di propria
iniziativa alle convocazioni di cui al comma 2 del presente
articolo.
3. Per ogni area individuata ai sensi del comma 2 o per
eventuali aggregazioni di microzone, gli accordi
territoriali prevedono un valore minimo ed un valore
massimo del canone che costituiscono, rispettivamente, il
limite minimo e massimo di una o piu' fasce di
oscillazione.
4. Nella definizione del canone effettivo, collocato
tra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di
oscillazione, le parti contrattuali, assistite - a loro
richiesta - dalle rispettive organizzazioni, tengono conto
anche dei seguenti elementi:
a) tipologia dell'alloggio;
b) stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero
stabile;
c) pertinenze dell'alloggio (posto auto, box,
cantina, ecc.);
d) presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde,
impianti sportivi interni, ecc.);
e) dotazione di servizi tecnici (ascensore, tipologia
del riscaldamento, prestazione energetica, condizionamento
d'aria, ecc.);
f) eventuale dotazione di mobilio.
5. Per le compagnie assicurative, i fondi immobiliari,
le associazioni e le fondazioni di previdenza, gli istituti
di credito, gli enti previdenziali pubblici, i soggetti
giuridici o fisici detentori di grandi proprieta'
immobiliari (per tali sono da intendersi le proprieta'
individuate negli accordi territoriali e, comunque, quelle
caratterizzate dall'attribuzione, in capo ad un medesimo
soggetto, di piu' di cento unita' immobiliari destinate ad
uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato
sul territorio nazionale), i canoni sono definiti,
all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle
fasce di oscillazione per le aree omogenee e per le
eventuali aggregazioni di microzone individuate dalle
contrattazioni territoriali, in base ad appositi accordi
integrativi fra la proprieta' interessata e le
organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori
partecipanti al tavolo di confronto per il rinnovo della
Convenzione nazionale o comunque firmatarie degli accordi
territoriali relativi. Tali accordi integrativi prevedono,
di norma, speciali condizioni migliorative per far fronte
ad esigenze di particolari categorie di conduttori nonche'
la possibilita' di modificare ed integrare il tipo di
contratto. Gli accordi integrativi possono individuare
valori massimi del canone, all'interno delle fasce, ai fini
dell'applicazione dell'art. 2, comma 3 del decreto 22
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno
2008, n. 146.
6. Alla sottoscrizione degli accordi integrativi di cui
al comma 5, possono partecipare imprese o associazioni di
imprese di datori di lavoro, associazioni Onlus che si
occupano di immigrazione, in relazione alla locazione di
alloggi destinati al soddisfacimento di esigenze abitative
di lavoratori non residenti e di immigrati comunitari o
extracomunitari. I contratti, da stipulare con i diretti
fruitori, sono regolati dall'art. 2, comma 3, della legge
n. 431 del 1998.
7. Gli accordi territoriali possono stabilire, per
durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla
legge, misure di aumento dei valori (minimo e massimo)
delle fasce di oscillazione dei canoni definiti per aree
omogenee nonche' particolari forme di garanzia. Gli accordi
territoriali possono stabilire gli elementi oggettivi che
determinano una riduzione del canone massimo.
8. Le parti contrattuali, nella definizione del canone
effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta,
dalle rispettive organizzazioni della proprieta' edilizia e
dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti
non assistiti, le modalita' di attestazione, da eseguirsi,
sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti
contrattuali a cura e con assunzione di responsabilita', da
parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo,
della rispondenza del contenuto economico e normativo del
contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle
agevolazioni fiscali.
9. Gli accordi territoriali possono prevedere, per i
contratti per i quali il locatore non opti per la «cedolare
secca», l'aggiornamento del canone in misura contrattata e,
comunque, non superiore al 75 per cento della variazione
Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
10. I contratti di locazione di cui al presente
articolo sono stipulati esclusivamente utilizzando il tipo
di contratto (Allegato A) che e' approvato ai sensi
dell'art. 4-bis della legge n. 431 del 1998.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano
sia agli accordi territoriali sottoscritti nei comuni di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successivi
aggiornamenti che a quelli sottoscritti negli altri comuni.
12. In caso di inesistenza di accordo a livello locale,
i valori di riferimento sono quelli definiti dalle
condizioni previste dal decreto ministeriale di cui
all'art. 4, comma 3, della richiamata legge n. 431 del
1998.»
«Art. 2 (Criteri per definire i canoni dei contratti di
locazione di natura transitoria e durata degli stessi). -
1. I contratti di locazione di natura transitoria di cui
all'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
hanno durata non superiore a diciotto mesi. Tali contratti
sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei
proprietari o dei conduttori per fattispecie - con
particolare riferimento a quelle derivanti da mobilita'
lavorativa e connesse allo studio, all'apprendistato e
formazione professionale, all'aggiornamento ed alla ricerca
di soluzioni occupazionali - da individuarsi nella
contrattazione territoriale tra le organizzazioni della
proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente
rappresentative.
2. I canoni di locazione dei contratti di natura
transitoria relativi ad immobili ricadenti in Comuni con un
numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti
dai dati ufficiali dell'ultimo censimento, sono definiti
dalle parti all'interno dei valori minimi massimi stabiliti
per le fasce di oscillazione per le aree omogenee, come
individuate dall'art. 1. Gli accordi territoriali relativi
ai contratti di cui al presente articolo possono prevedere
variazioni, fino ad un massimo del 20 per cento, dei valori
minimi e massimi anzidetti per tenere conto, anche per
specifiche zone, di particolari esigenze locali. In caso di
inesistenza di accordo a livello locale, i valori di
riferimento sono quelli definiti dalle condizioni previste
dal decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 3, della
legge n. 431 del 1998. I canoni di locazione e la
ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti
con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla
libera contrattazione delle parti.
3. Per le proprieta' di cui all'art. 1, comma 5, si
procede - per i Comuni di cui al comma 2 del presente
articolo - mediante accordi integrativi, stipulati fra i
soggetti e con le modalita' indicate nello stesso art. 1.
4. I contratti di cui al presente articolo devono
contenere una specifica dichiarazione che individui
l'esigenza di transitorieta' del locatore o del conduttore,
tra quelle indicate nell'Accordo definito in sede locale,
da provare, per i contratti di durata superiore a trenta
giorni, con apposita documentazione da allegare al
contratto.
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 4 del
presente articolo, nei casi in cui il contratto sia
motivato sulla base di fattispecie non previste
dall'accordo o difficilmente documentabili, gli accordi
definiscono le modalita' bilaterali di supporto ai
contraenti da parte delle rispettive organizzazioni della
proprieta' e dei conduttori firmatarie degli accordi di
riferimento.
6. I contratti di cui al presente articolo sono
ricondotti alla durata prevista dall'art. 2, comma 1, della
legge n. 431 del 1998 in caso di inadempimento delle
modalita' di stipula del contratto previste dai commi 1, 2,
4, 5 del presente articolo.
7. I contratti di locazione di cui al presente articolo
sono stipulati esclusivamente utilizzando il tipo di
contratto (Allegato B) che e' approvato ai sensi dell'art.
4-bis della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive
modificazioni.
8. Le parti contrattuali possono essere assistite, a
loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della
proprieta' edilizia e dei conduttori. Gli accordi
definiscono, per i contratti non assistiti, le modalita' di
attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi
oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, a cura e con
assunzione di responsabilita', da parte di almeno una
organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza
del contenuto economico e normativo del contratto
all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni
fiscali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
sia agli accordi territoriali sottoscritti nei comuni di
cui all'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 1988 n. 551,
convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successivi
aggiornamenti che a quelli sottoscritti negli altri
comuni.»
«Art. 3 (Criteri per definire i canoni dei contratti di
locazione per studenti universitari e durata degli stessi).
- 1. Nei Comuni sede di universita', di corsi universitari
distaccati e di specializzazione, e comunque di istituti di
istruzione superiore, disciplinati dal regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592, e dalla legge 21 dicembre 1999, n.
508 nonche' nei Comuni limitrofi e qualora il conduttore
sia iscritto ad un corso di laurea o di formazione post
laurea - quali master, dottorati, specializzazioni o
perfezionamenti - in un comune diverso da quello di
residenza, possono essere stipulati contratti per studenti
universitari di durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili
alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da
comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima. Tali
contratti possono essere sottoscritti o dal singolo
studente o da gruppi di studenti universitari o dalle
aziende per il diritto allo studio.
2. I canoni di locazione sono definiti in appositi
accordi locali sulla base dei valori per aree omogenee ed
eventuali zone stabiliti negli accordi territoriali di cui
all'art. 1. L'accordo locale potra' individuare misure di
aumento o diminuzione dei valori dei canoni in relazione
alla durata contrattuale. I canoni di locazione sono
definiti con le medesime modalita' previste dal comma 4
dell'articolo1.
3. Per le proprieta' di cui all'art. 1, comma 5, si
procede mediante accordi integrativi, stipulati fra i
soggetti e con le modalita' indicate nello stesso art. 1.
4. I contratti di locazione di cui al presente articolo
sono stipulati esclusivamente utilizzando il tipo di
contratto (Allegato C) che e' approvato ai sensi dell'art.
4-bis della legge n. 431 del 1998 e successive
modificazioni.
5. Le parti contrattuali possono essere assistite, a
loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della
proprieta' edilizia e dei conduttori. Gli accordi
definiscono, per i contratti non assistiti, le modalita' di
attestazione, da eseguirsi sulla base degli elementi
oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, a cura e con
assunzione di responsabilita', da parte di almeno una
organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza
del contenuto economico e normativo del contratto
all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni
fiscali.».
 
Art. 8
Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese
e disposizioni in materia di errori contabili.

1. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali»;
b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali e' scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».
((1-bis. Le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili effettuato ai sensi dell'articolo 83, comma 1, quarto periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il primo periodo del presente comma non si applica ai componenti negativi del valore della produzione netta per i quali e' scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa prevista dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.))
2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 83 decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 83(Determinazione del reddito complessivo). - 1.
Il reddito complessivo e' determinato apportando all'utile
o alla perdita risultante dal conto economico, relativo
all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni
in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione
dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della
presente sezione. In caso di attivita' che fruiscono di
regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le
relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa
misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi.
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla
procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i
soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo
2435-ter del codice civile che non hanno optato per la
redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono
il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice
civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei
successivi articoli della presente sezione, i criteri di
qualificazione, imputazione temporale e classificazione in
bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. I
criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo
valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste
contabilizzate a seguito del processo di correzione degli
errori contabili. La disposizione di cui al quarto periodo
non si applica ai componenti negativi di reddito per i
quali e' scaduto il termine per la presentazione della
dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322.
1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle
micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice
civile, che redigono il bilancio in conformita' alle
disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del
comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.».
Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322
(Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 2 (Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P. ). - 1. Le persone fisiche e le societa' o le
associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio
della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30
giugno ovvero in via telematica entro il 30 novembre
dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di
imposta.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro
l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di
chiusura del periodo d'imposta.
3. I soggetti non tenuti alla presentazione della
dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3.
3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative
istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione
telematica dei dati sono resi disponibili in formato
elettronico dall'Agenzia delle entro il mese di febbraio.
4. - 5.
6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai
commi da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai
sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e
dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 425, nonche' per i premi e per le vincite
di cui all'articolo 30, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano
la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei
redditi propri.
7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate
entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva
restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per
il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo
superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma
costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle
imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e
delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei
sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere
errori od omissioni, compresi quelli che abbiano
determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore
imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore
debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore
credito, mediante successiva dichiarazione da presentare,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati per il periodo
d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o
dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui
al comma 8 puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Ferma restando in ogni caso l'applicabilita' della
disposizione di cui al primo periodo per i casi di
correzione di errori contabili di competenza, nel caso in
cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia
presentata oltre il termine prescritto per la presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d'imposta
successivo, il credito di cui al periodo precedente puo'
essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato
articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per
eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stata
presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella
dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui e'
presentata la dichiarazione integrativa e' indicato il
credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito
risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma in
ogni caso per il contribuente la possibilita' di far
valere, anche in sede di accertamento o di giudizio,
eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso
sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di
un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o,
comunque, di un minore credito.
8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive possono essere
integrate dai contribuenti per modificare la originaria
richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta
esclusivamente per la scelta della compensazione,
sempreche' il rimborso stesso non sia stato gia' erogato
anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro
120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di
presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo
3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il
periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
9. I termini di presentazione della dichiarazione che
scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno
feriale successivo.».
 
Art. 9
Abrogazione disciplina delle societa' in perdita sistematica e
dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio
2009, n. 7.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.
2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, l'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, e' abrogato.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 17,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 6
febbraio 2009, n. 7 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di
amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica
italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare
socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008):
«Art. 3(Addizionale all'imposta sul reddito delle
societa'). - 1. Le disposizioni del presente articolo si
applicano nei confronti delle societa' e degli enti
commerciali residenti nel territorio dello Stato:
a) che operano nel settore della ricerca e della
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con
partecipazioni di controllo e di collegamento e con
immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a
tale attivita' con valore di libro superiore al 33 per
cento della corrispondente voce del bilancio di esercizio;
b) emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato;
c) con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi
di euro determinata sulla base della media delle
capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul
mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al
versamento di un'addizionale all'imposta sul reddito delle
societa' (IRES) pari al 4 per cento dell'utile prima delle
imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso
risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19 per cento. In
ogni caso l'addizionale non e' dovuta per gli esercizi in
perdita e il relativo importo non puo' eccedere il minore
tra:
a) l'importo determinato applicando all'utile prima
delle imposte la differenza tra il 19 per cento e
l'aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto
economico;
b) l'importo corrispondente alle percentuali di
seguito indicate del patrimonio netto, come definito al
comma 5:
1) 10,3 per mille fino all'esercizio in corso al 31
dicembre 2011;
1-bis) 7,5 per mille per l'esercizio che inizia
successivamente al 31 dicembre 2011;
2) 5,8 per mille dall'esercizio che inizia
successivamente al 31 dicembre 2012 e fino all'esercizio in
corso al 31 dicembre 2015;
3) 5,15 per mille dall'esercizio che inizia
successivamente al 31 dicembre 2015 e fino all'esercizio in
corso al 31 dicembre 2019;
4) 4,65 per mille dall'esercizio che inizia
successivamente al 31 dicembre 2019 e fino all'esercizio in
corso al 31 dicembre 2023;
5) 4,2 per mille dall'esercizio che inizia
successivamente al 31 dicembre 2023 e fino all'esercizio in
corso al 31 dicembre 2028.
3. L'incidenza fiscale di cui al comma 2 corrisponde
all'aliquota determinata dal rapporto tra i seguenti dati
rilevati dal conto economico:
a) onere netto per l'IRES corrente, differita e
anticipata, per le eventuali imposte sostitutive. Ai fini
della presente lettera il riferimento all'IRES deve
intendersi comprensivo dell'addizionale istituita
dall'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Non rileva ai fini della
determinazione dell'onere netto per l'IRES l'addizionale
prevista dal comma 2 del presente articolo;
b) utile prima delle imposte.
4. Dall'onere netto per l'IRES di cui al comma 3 sono
esclusi gli effetti di imposta corrente, differita e
anticipata, relativi alle societa' incluse nello stesso
consolidato fiscale nazionale o mondiale o insieme con le
quali e' stata esercitata l'opzione per la trasparenza
fiscale. Tuttavia tali effetti devono essere mantenuti, o,
qualora non siano rilevati, l'onere netto per l'IRES deve
essere corrispondentemente rettificato, nel caso in cui le
partecipazioni in tali societa' siano oggetto di
svalutazione. In ogni caso tali effetti rilevano in misura
non superiore al 27,5 per cento della svalutazione della
partecipazione alla quale si riferiscono, come risultante
dal conto economico.
5. Il patrimonio netto per la determinazione del limite
di cui al comma 2, lettera b), e' quello risultante dal
bilancio di esercizio diminuito dell'utile di esercizio e
aumentato degli acconti sul dividendo eventualmente
deliberati. Se il periodo d'imposta e' superiore o
inferiore a dodici mesi, il limite di cui al citato comma
2, lettera b), e' ragguagliato alla durata di esso.
6. L'addizionale di cui al comma 2 e' dovuta a
decorrere dall'esercizio che inizia successivamente al 31
dicembre 2008 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028.
Ai fini del calcolo dei versamenti in acconto relativi al
primo esercizio si fa riferimento a quella che sarebbe
stata l'addizionale dovuta per l'esercizio precedente,
ferma rimanendo la facolta' di fare riferimento allo stesso
esercizio relativamente al quale la stessa si rende
dovuta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2(Disposizioni in materia di entrate). - 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 18,
comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti
rispettivamente dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e
dal 1º agosto 2011 al 31 dicembre 2014.
2. In considerazione della eccezionalita' della
situazione economica internazionale e tenuto conto delle
esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere
dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito
complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi
annui, e' dovuto un contributo di solidarieta' del 3 per
cento sulla parte eccedente il predetto importo. Ai fini
della verifica del superamento del limite di 300.000 euro
rilevano anche il reddito di lavoro dipendente di cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, al lordo della riduzione ivi prevista, e i
trattamenti pensionistici di cui all'articolo 18, comma
22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al
lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il
contributo di solidarieta' non si applica sui redditi di
cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma
22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
contributo di solidarieta' e' deducibile dal reddito
complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il
contenzioso riguardante il contributo di solidarieta', si
applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui
redditi. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il
30 ottobre 2011, sono determinate le modalita' tecniche di
attuazione delle disposizioni di cui al presente comma,
garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e
assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute
nel presente comma e quelle contenute nei citati articoli
9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 18, comma
22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, l'efficacia delle
disposizioni di cui al presente comma puo' essere prorogata
anche per gli anni successivi al 2013, fino al
raggiungimento del pareggio di bilancio.
2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma dell'articolo 16 e' sostituito dal
seguente:
«L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura
del ventuno per cento della base imponibile
dell'operazione.»;
b) il secondo comma dell'articolo 27 e' sostituito
dal seguente:
«Per i commercianti al minuto e per gli altri
contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare o
da riportare al mese successivo e' determinato sulla base
dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai
corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il
mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una
quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi
per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 110
quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando
l'imposta e' del ventuno per cento, moltiplicando il
quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per
difetto o per eccesso, al centesimo di euro»;
c) la rubrica della tabella B e' sostituita dalla
seguente:
«Prodotti soggetti a specifiche discipline».
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano
alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-quater. La variazione dell'aliquota dell'imposta sul
valore aggiunto di cui al comma 2-bis non si applica alle
operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli
enti e istituti indicati nel quinto comma dell'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, per le quali al giorno precedente la data di
cui al comma 2-ter sia stata emessa e registrata la fattura
ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto,
ancorche' al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato
ancora pagato.
3. Il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con
propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana
tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili
al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro
introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad
estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco
del Lotto, nonche' dei giochi numerici a totalizzazione
nazionale, variare l'assegnazione della percentuale della
posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la
misura del prelievo erariale unico, nonche' la percentuale
del compenso per le attivita' di gestione ovvero per quella
dei punti vendita. Il Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo'
proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di
disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012,
tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle
tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi
lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota
di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista
dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 e successive modificazioni. L'attuazione delle
disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate
in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal
presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
4. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in
ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, le
limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore,
di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate
all'importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente,
nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: "30
giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre
2011".
4-bis. E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste
dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo
decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto
2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal
comma 4. A decorrere dal 1º settembre 2011 le sanzioni di
cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli
uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle
finanze. All'articolo 49 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, i commi 18 e 19 sono abrogati.
4-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di
favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti
di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
derivanti dalla gestione del denaro contante:
a) le operazioni di pagamento delle spese delle
pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti
sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici.
E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare
il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di
supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano
in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti
o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di
pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli
eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque,
superare l'importo di mille euro;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e
locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori
d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque
destinato, di importo superiore a mille euro, debbono
essere erogati con strumenti di pagamento elettronici
bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento
prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il
limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere
modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze. Dal limite di importo di cui al primo periodo sono
comunque escluse le somme corrisposte a titolo di
tredicesima mensilita';
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e
tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti
pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i
rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in
modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari
rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5,
lettera d). Per tali rapporti, alle banche, alla societa'
Poste italiane Spa e agli altri intermediari finanziari e'
fatto divieto di addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a)
di riscuotere le entrate di propria competenza con
strumenti diversi dal contante, fatte salve le attivita' di
riscossione dei tributi regolate da specifiche normative,
il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la
stipula, tramite la societa' Consip Spa, di una o piu'
convenzioni con prestatori di servizi di pagamento,
affinche' i soggetti in questione possano dotarsi di POS
(Point of Sale) a condizioni favorevoli.
4-quater. Per i soggetti beneficiari di stipendi,
pensioni, compensi e ogni altro emolumento comunque
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e
locali e dai loro enti, che siano impossibilitati, entro la
scadenza del termine di cui al comma 4-ter, per comprovati
e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti
giudiziari restrittivi della liberta' personale, a recarsi
personalmente presso i locali delle banche o di Poste
italiane Spa, e' consentita ai soggetti che risultino, alla
stessa data, delegati alla riscossione, l'apertura di un
conto corrente base o di un libretto di risparmio postale,
intestati al beneficiario dei pagamenti.
4-quinquies. In deroga alle vigenti disposizioni di
legge, il delegato deve presentare alle banche o a Poste
italiane Spa copia della documentazione gia' autorizzata
dall'ente erogatore attestante la delega alla riscossione,
copia del documento di identita' del beneficiario del
pagamento nonche' una dichiarazione dello stesso delegato
attestante la sussistenza della documentazione comprovante
gli impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini degli
adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, il cliente si considera fisicamente presente
qualora sia presente il soggetto delegato alla riscossione.
4-sexies. Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari dei
pagamenti di cui alla lettera c) del comma 4-ter,
limitatamente alla fattispecie dei pagamenti pensionistici
erogati dall'INPS, indicano un conto di pagamento su cui
ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se
l'indicazione non e' effettuata nel termine indicato, le
banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di
servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono
gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un
conto transitorio infruttifero, senza spese e oneri per il
beneficiario del pagamento.
4-septies. Se l'indicazione del beneficiario e'
effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine
di cui al comma 4-sexies, le somme vengono trasferite senza
spese e oneri per il beneficiario medesimo. Se
l'indicazione non e' effettuata nei tre mesi successivi al
decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le banche,
Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di
pagamento provvedono alla restituzione delle somme all'ente
erogatore. Nel corso dei tre mesi successivi al decorso del
termine di cui al comma 4-sexies, il beneficiario ottiene
il pagamento mediante assegno di traenza.
5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i
seguenti:
«2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di
soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali,
nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni
dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei
corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in
ogni caso la sanzione accessoria della sospensione
dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre
giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione e'
disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In
deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e'
immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono
comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto
competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data
pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le
disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.
2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al
comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma
associata di attivita' professionale, la sanzione
accessoria di cui al medesimo comma e' disposta nei
confronti di tutti gli associati.».
5-bis. L'Agenzia delle entrate e le societa' del gruppo
Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine di recuperare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e
non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei
condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre
2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica
delle relative cartelle di pagamento, provvedono all'avvio,
entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, di
una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi
trenta giorni, le societa' del gruppo Equitalia e quelle di
Riscossione Sicilia provvedono, altresi', ad avviare nei
confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo
precedente ogni azione coattiva necessaria al fine
dell'integrale recupero delle somme dovute e non
corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche
mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto
concordato e non versato alla prevista scadenza,
inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre
2011.
5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e
iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, si
applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette
somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i
periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i
quali e' ancora in corso il termine per l'accertamento, e'
sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate
e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2013, anche
con riguardo alle attivita' svolte dal contribuente
medesimo con identificativo fiscale diverso da quello
indicato nelle dichiarazioni relative al condono. Per i
soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 27
dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre
2011 sono prorogati di un anno.
6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi,
premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma
1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto,
ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per
cento
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica
sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui
all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo
decreto nei seguenti casi:
a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601 ed equiparati;
b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo
168-bis, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986;
c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di
cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106;
d) piani di risparmio a lungo termine appositamente
istituiti.
8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica
altresi' agli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo
26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all'articolo 27,
comma 3, terzo periodo e comma 3-ter, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
risultato netto maturato delle forme di previdenza
complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252.
9. La misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica
agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui
all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi
diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012.
10. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la
misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli
percepiti dal 1° gennaio 2012.
11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si
applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento
di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 maturati a partire dal
1° gennaio 2012.
12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica
sui risultati maturati a partire dal 1° gennaio 2012.
12-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le parole: "non utilizzate in tutto
o in parte" e: "spettano" sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: "possono essere utilizzate" e: "oppure
possono essere trasferite".
12-ter. All'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: "spettano"
fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:
"le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore
oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica".
13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I
soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno
emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali
finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con
obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi
corrisposti ai possessori";
2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono
soppressi;
3) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
"3-bis. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23,
che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e
g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero
intervengono nella loro riscossione operano sui predetti
proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento ovvero
con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle
lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Nel
caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la
predetta ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di
cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi
maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti";
4) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 26-quinquies, al comma 3, ultimo
periodo, dopo le parole "prospetti periodici" sono aggiunte
le seguenti: "al netto di una quota dei proventi riferibili
alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati
inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui
al periodo precedente.";
c) all'articolo 27:
1) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
2) al comma 3, all'ultimo periodo, le parole "dei
quattro noni" sono sostituite dalle seguenti: "di un
quarto".
14. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo
10-ter, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma:
"2-bis. I proventi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati
al netto di una quota dei proventi riferibili alle
obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati
inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui
al periodo precedente.".
15. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, le parole "commi 1-bis e
1-ter" sono sostituite dalle parole "comma 1-bis";
b) all'articolo 73, il comma 5-quinquies, e'
sostituito dal seguente: "5-quinquies. Gli organismi di
investimento collettivo del risparmio con sede in Italia,
diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in
Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel
territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e
successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte
sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale
sono a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta
prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi
dei conti correnti e depositi bancari e le ritenute
previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e
dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonche'
dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e
successive modificazioni.".
16. Nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990,
n. 227, all'articolo 4, comma 1, le parole: "commi 1-bis e
1-ter" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1-bis".
17. Nella legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 115
dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "115. Se i
titoli indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
sono emessi da societa' o enti, diversi dalle banche, il
cui capitale e' rappresentato da azioni non negoziate in
mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo
168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, gli interessi
passivi sono deducibili a condizione che, al momento di
emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia
superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento,
per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in
mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai
sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b)
al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi,
delle obbligazioni e dei titoli similari diversi dai
precedenti. Qualora il tasso di rendimento effettivo
all'emissione superi i limiti di cui al periodo precedente,
gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante
dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal
reddito di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze i limiti indicati nel primo periodo possono
essere variati tenendo conto dei tassi effettivi di
remunerazione delle obbligazioni e dei titoli similari
rilevati nei mercati regolamentati italiani. I tassi
effettivi di remunerazione sono rilevati avendo riguardo,
ove necessario, all'importo e alla durata del prestito
nonche' alle garanzie prestate.".
18. Nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 1-ter e' abrogato;
2) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente:
"1-quater. L'imposta di cui al comma 1-bis si applica sugli
interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati
al comma 1.";
3) nel comma 2, le parole «commi 1, 1-bis e 1-ter»
sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e
1-bis";
b) all'articolo 3, comma 5, le parole "commi 1-bis e
1-ter" sono sostituite dalle parole "comma 1-bis";
c) all'articolo 5, le parole "commi 1, 1-bis e 1-ter"
sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e
1-bis".
18-bis. Nel decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 425, il comma 9 dell'articolo 7 e' abrogato.
19. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo periodo
e' aggiunto il seguente: "Ai fini del presente comma, i
redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri
titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e
dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista
di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5
per cento dell'ammontare realizzato;";
b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo periodo
e' aggiunto il seguente: "Ai fini del presente articolo, i
redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri
titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e
dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista
di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
comma 1, del medesimo testo unico sono computati nella
misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;";
c) all'articolo 7:
1) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: "b) la ritenuta prevista dal comma 2
dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti
bancari;";
2) al comma 3, lettera c), le parole "del 12,50 per
cento", ovunque ricorrano, sono soppresse;
3) al comma 4, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: "Ai fini del presente comma, i redditi derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo
31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse
dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono
computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare
realizzato;".
20. Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, all'articolo 6, comma 1, le parole "del 12,50
per cento" sono soppresse.
21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
all'articolo 17, comma 3, le parole "del 12,50 per cento,"
sono soppresse.
22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in
materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della
normativa comunitaria e delle discipline prudenziali
nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca
d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da
azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale di
cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le
remunerazioni dei predetti strumenti finanziari sono in
ogni caso deducibili ai fini della determinazione del
reddito del soggetto emittente; resta ferma l'applicazione
dell'articolo 96 e dell'articolo 109, comma 9, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La
presente disposizione si applica con riferimento agli
strumenti finanziari emessi a decorrere dal 20 luglio 2011.
22-bis.
23. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera
g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, da assoggettare a ritenuta, ai sensi
dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a
imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sono determinati al netto di una quota dei proventi
riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni
emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti
Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della
quota dei proventi di cui al periodo precedente.
24. Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.
25. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella
legge 7 giugno 1974, n. 216;
b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
26. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 11, per gli interessi e altri proventi soggetti
all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239, gli intermediari di cui all'articolo
2, comma 2, del medesimo decreto provvedono ad effettuare
addebiti e accrediti del conto unico di cui all'articolo 3
del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per le
obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola
avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31
dicembre 2011, ovvero in occasione della scadenza della
cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le
obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Per
i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del
valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di svolgimento delle operazioni di
addebito e di accredito del conto unico.
27. Ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera
g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al
31 dicembre 2011, si applica l'aliquota del 12,5 per cento
sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente
tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed
il 31 dicembre 2011. Ai fini della determinazione dei
redditi di cui al precedente periodo si tiene conto
dell'ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento
dei premi medesimi e del tempo intercorso tra pagamento dei
premi e corresponsione dei proventi, secondo le
disposizioni stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi
di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a
c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, realizzate fino alla data del 31
dicembre 2011 sono portate in deduzione dalle plusvalenze e
dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma
1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati
successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del
loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di
deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461.
29. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, agli
effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da
c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o
valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi
dell'articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, puo' essere assunto
il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere,
metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti
finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre
2011, a condizione che il contribuente:
a) opti per la determinazione, alla stessa data,
delle plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi di cui
all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies,
del citato testo unico, a organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di cui
all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n.
77;
b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva
eventualmente dovuta, secondo i criteri di cui agli
articoli 5 e 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461.
30. Ai fini del comma 29, nel caso di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
l'opzione di cui alla lettera a) del comma 29 e'
esercitata, in sede di dichiarazione annuale dei redditi e
si estende a tutti i titoli o strumenti finanziari
detenuti; l'imposta sostitutiva dovuta e' corrisposta
secondo le modalita' e nei termini previsti dal comma 4
dello stesso articolo 5. Nel caso di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione si
estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel
rapporto di custodia o amministrazione e puo' essere
esercitata entro il 31 marzo 2012; l'imposta sostitutiva e'
versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012,
ricevendone provvista dal contribuente.
31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi
29 e 30, per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione agli
organismi di investimento collettivo di cui al comma 29,
lettera a), l'opzione puo' essere esercitata entro il 31
marzo 2012, con comunicazione ai soggetti residenti
incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del
riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni;
l'imposta sostitutiva e' versata dai medesimi soggetti
entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal
contribuente.
32. Le minusvalenze e perdite di cui all'articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma
precedente sono portate in deduzione dalle plusvalenze e
dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma
1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati
successivamente, fino al 31 dicembre 2012, per una quota
pari al 62,5 per cento del loro ammontare.
33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, gli eventuali risultati negativi di gestione rilevati
alla data del 31 dicembre 2011 sono portati in deduzione
dai risultati di gestione maturati successivamente, per una
quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano
fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi
di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
34. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di applicazione dei
commi da 29 a 32.
35. All'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 10
della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo la parola "446"
sono aggiunte le seguenti: "e che i contribuenti
interessati risultino congrui alle risultanze degli studi
di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al
periodo di imposta precedente". All'articolo 1, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1999, n. 195, dopo le parole "o aree territoriali"
sono aggiunte le seguenti: ", o per aggiornare o istituire
gli indicatori di cui all'articolo 10-bis della legge 8
maggio 1998, n. 146".
35-bis. All'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera d), le parole: "e
amministrativi" sono soppresse;
b) al comma 3-bis, dopo le parole: "procedura civile
e" sono inserite le seguenti: "il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo";
c) al comma 6, e' aggiunto il seguente periodo: "Se
manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo
14, il processo si presume del valore indicato al comma
6-quater, lettera f)";
d) al comma 6-bis, lettera e), sono soppressi i due
ultimi periodi;
e) dopo il comma 6-bis, e' inserito il seguente:
"6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b),
c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove
il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi
dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero
qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel
ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti
contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente,
anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e
anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini
predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in
giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per
ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove";
f) al comma 6-quater, lettera c), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "e per le controversie tributarie
di valore indeterminabile".
35-ter. Al codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 125, primo comma, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Il difensore deve, altresi',
indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata e il proprio numero di fax»;
b) all'articolo 136, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Tutte le comunicazioni alle parti devono essere
effettuate con le modalita' di cui al terzo comma".
35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 18, comma 2, lettera b), dopo le
parole: "codice fiscale" sono aggiunte le seguenti: «e
dell'indirizzo di posta elettronica certificata»;
b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole: "codice
fiscale" sono inserite le seguenti: "e all'indirizzo di
posta elettronica certificata";
c) all'articolo 22, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "All'atto della costituzione in giudizio,
il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al
ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore
che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del
contendere, del valore della controversia e della data di
notificazione del ricorso".
35-quinquies. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 37, al comma 3, le parole: "entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
31 ottobre 2011", e al comma 7, le parole: "alle
controversie instaurate" sono sostituite dalle seguenti:
"ai procedimenti iscritti a ruolo";
b) all'articolo 39, comma 4, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Ai fini del periodo precedente, si
intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo
al momento dell'indizione dei concorsi".
35-sexies. All'articolo 8, comma 5, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il giudice condanna la parte costituita
che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato
al procedimento senza giustificato motivo, al versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di
importo corrispondente al contributo unificato dovuto per
il giudizio".
35-septies. All'articolo 8 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera m-bis), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", ed esercitano, anche in forma
non individuale, le attivita' individuate nella lettera
i)";
b) al comma 1-bis, al primo ed al secondo periodo, le
parole: "parenti fino al terzo grado» sono sostituite dalle
seguenti: «parenti fino al secondo grado".
35-octies.
36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto
sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni,
per essere destinate alle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
concordati in sede europea, anche alla luce della
eccezionalita' della situazione economica internazionale.
Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di individuazione del
maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. A
partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza
contiene una valutazione, relativa all'anno precedente,
delle maggiori entrate strutturali ed effettivamente
incassate derivanti dall'attivita' di contrasto
dell'evasione fiscale. Dette maggiori risorse, al netto di
quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di
bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il
prodotto interno lordo, nonche' di quelle derivanti a
legislazione vigente dall'attivita' di recupero fiscale
svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni,
unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle
spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione
strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al
contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e
sulle imprese, secondo le modalita' di destinazione e di
impiego indicate nel medesimo Documento di economia e
finanza.
36.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze
presenta annualmente, in allegato alla Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza, un
rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di
contrasto dell'evasione fiscale. Il rapporto indica,
altresi', le strategie per il contrasto dell'evasione
fiscale, le aggiorna e confronta i risultati con gli
obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di
gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione
all'adempimento da parte dei contribuenti.
36-bis. In anticipazione della riforma del sistema
fiscale, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30
per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota
del 40 per cento";
b) alla lettera b-bis), le parole: "per la quota del
55 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota
del 65 per cento".
36-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: "si applica in
ogni caso alla quota degli utili netti annuali" sono
sostituite dalle seguenti: "non si applica alla quota del
10 per cento degli utili netti annuali".
36-quater. Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e
36-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Nella
determinazione degli acconti dovuti per il periodo di
imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter.
36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle
societa' di cui all'articolo 75 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell'articolo
30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e'
applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali.
Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi
dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi
dai soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, a societa' o enti soggetti
all'imposta sul reddito delle societa' trova comunque
applicazione detta maggiorazione.
36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno
esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui
all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi,
assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile
alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e
provvedono al relativo versamento.
36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche
con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza
ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 30,
comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ad una
societa' o ente che abbia esercitato l'opzione per la
tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117 del testo
unico delle imposte sui redditi.
36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno
esercitato, in qualita' di partecipati, l'opzione per la
trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 o all'articolo
116 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano
autonomamente il proprio reddito imponibile alla
maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono
al relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo
30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che
abbiano esercitato, in qualita' di partecipanti, l'opzione
per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115
del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il
proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal
comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito imputato
dalla societa' partecipata.
36-nonies. Le disposizioni di cui ai commi da
36-quinquies a 36-octies si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il
periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da
36-quinquies a 36-octies.
36-decies. - 36-duodecies. (abrogati).
36-terdecies. All'articolo 67, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo la lettera h-bis), e' inserita la
seguente:
"h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore".
36-quaterdecies. I costi relativi ai beni dell'impresa
concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore
per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato
del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in
deduzione dal reddito imponibile.
36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di
mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione
del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore
ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del
testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma
36-terdecies del presente articolo.
36-sexiesdecies. - 36-septiesdecies.
36-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da
36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti
per il periodo di imposta di prima applicazione si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da
36-terdecies a 36-septiesdecies.
36-undevicies.
36-vicies. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e'
abrogata la lettera rr).
36-vicies semel. Al decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, e' abrogato il comma 3;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: "a
lire centocinquanta milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "a euro trentamila";
c) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "a
lire tre miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "a euro
un milione";
d) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: "a
lire duecento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a
euro cinquantamila";
e) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: "a
lire quattro miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "a
euro due milioni";
f) all'articolo 5, comma 1, le parole: "a lire
centocinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti "a
euro trentamila";
g) all'articolo 8, e' abrogato il comma 3;
h) all'articolo 12, dopo il comma 2, e' aggiunto il
seguente:
"2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2
a 10 del presente decreto l'istituto della sospensione
condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice
penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'ammontare
dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume
d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a
tre milioni di euro";
i) all'articolo 13, comma 1, le parole: "alla meta'"
sono sostituite dalle seguenti "ad un terzo";
l) all'articolo 17, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"1-bis. I termini di prescrizione per i delitti
previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono
elevati di un terzo";
m) all'articolo 13, dopo il comma 2, e' inserito il
seguente:
"2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto
l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale puo' essere chiesta dalle parti
solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai
commi 1 e 2".
36-vicies bis. Le norme di cui al comma 36-vicies semel
si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
36-vicies ter. Per gli esercenti imprese o arti e
professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori
a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive
e passive effettuate nell'esercizio dell'attivita'
utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi
dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di
imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano
gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori
finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
in corso nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative
previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla meta'.
36-vicies quater. Al comma 6, primo periodo,
dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, dopo le parole: "agli effetti dell'IVA" sono
inserite le seguenti: "iscritti alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno, che
dimostrino una effettiva operativita' e attestino
regolarita' dei versamenti IVA, con le modalita' definite
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate,".».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
"30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30 giugno
2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
Art. 10

Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a):
1) al numero 1), prima delle parole «i contributi» sono inserite le seguenti: «in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato,»;
2) i numeri 2) e 4) sono abrogati;
((3) al numero 5), prima delle parole: «le spese relative agli apprendisti» sono inserite le seguenti: «per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli da 5 a 9, in relazione al personale dipendente diverso da quello a tempo indeterminato, e per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli 10, comma 1 e 10-bis, comma 1,»;))
b) al comma 4-bis.1, dopo le parole «per ogni lavoratore dipendente» sono inserite le seguenti: «diverso da quelli a tempo indeterminato»;
c) il comma 4-quater e' abrogato;
d) il comma 4-septies e' sostituito dal seguente:
«4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non puo' comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.»;
e) il comma 4-octies e' sostituito dal seguente:
«4-octies. Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, e' ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione di cui al primo periodo e' altresi' ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.».
((2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando, per detto periodo, la possibilita', ove ritenuto piu' agevole, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali) come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del
valore della produzione netta). - 1. Nella determinazione
della base imponibile:
a) sono ammessi in deduzione:
1) in relazione a soggetti diversi dai lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato, i contributi per le
assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
1-bis) le somme corrisposte, anche su base
volontaria al fondo istituito, con mandato senza
rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese
aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in
conformita' alle disposizioni di legge o contrattuali,
indipendentemente dal trattamento contabile ad esse
applicato, a condizione che siano utilizzate in conformita'
agli scopi di tali consorzi;
2) (abrogato);
3);
4) (abrogato);
5) per i soggetti che determinano il valore della
produzione ai sensi degli articoli da 5 a 9, in relazione
al personale dipendente diverso da quello a tempo
indeterminato, e per i soggetti che determinano il valore
della produzione ai sensi degli articoli 10, comma 1
e10-bis, comma 1, le spese relative agli apprendisti, ai
disabili e le spese per il personale assunto con contratti
di formazione e lavoro, nonche', per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi
sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo,
ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da
consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di
programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che
l'attestazione di effettivita' degli stessi sia rilasciata
dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza,
da un revisore dei conti o da un professionista iscritto
negli albi dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei
consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo
13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile
del centro di assistenza fiscale;
b) non sono ammessi in deduzione:
1);
2) i compensi per attivita' commerciali e per
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
nonche' i compensi attribuiti per obblighi di fare, non
fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere
i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
3) i costi per prestazioni di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2,
lettera a), e 3, del predetto testo unico delle imposte sui
redditi;
4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato
a quello dipendente ai sensi dell'articolo 47 dello stesso
testo unico delle imposte sui redditi;
5) gli utili spettanti agli associati in
partecipazione di cui alla lettera c) del predetto articolo
49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;
6).
1.1 Le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri
2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), e per le societa' agricole di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, si applicano, nella misura del 50 per cento degli
importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo
dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di
imposta purche' abbia lavorato almeno 150 giornate e il
contratto abbia almeno una durata triennale.
1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta
previste contrattualmente, per la parte che non concorre a
formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo
48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
2. - 4.
4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a
concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro
180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro
180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro
180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro
180.919,91 ma non euro 180.999,91;
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle
lettere da a) a d) del presente comma e' aumentato,
rispettivamente, di euro 5.000, di euro 3.750, di euro
2.500 e di euro 1.250.
4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
alla formazione del valore della produzione non superiori
nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione
dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per
ogni lavoratore dipendente diverso da quelli a tempo
indeterminato impiegato nel periodo d'imposta fino a un
massimo di cinque. Ai fini del computo del numero di
lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di
cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
dei disabili e del personale assunto con contratti di
formazione lavoro.
4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e
cessazione dell'attivita' in corso d'anno, gli importi
delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma
4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1
sono ragguagliati all'anno solare. Le deduzioni di cui ai
commi 1, lettera a), numero 2), e 4-bis.1 sono ragguagliate
ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del
periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo
indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalita' di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il
lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto,
sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni
spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati
nell'esercizio di attivita' commerciali e, in caso di
dipendenti impiegati anche nelle attivita' istituzionali,
l'importo e' ridotto in base al rapporto di cui
all'articolo 10, comma 2.
4-ter. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2,
applicano le deduzioni indicate nel presente articolo sul
valore della produzione netta prima della ripartizione
dello stesso su base regionale.
4-quater. (abrogato).
4-quinquies. - 4-sexies.
4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle
deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non puo' comunque
eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione
e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.
4-octies. Per i soggetti che determinano il valore
della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, e'
ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale
dipendente con contratto a tempo indeterminato. La
deduzione di cui al primo periodo e' altresi' ammessa, nei
limiti del 70 per cento del costo complessivamente
sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per
almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a
decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso
datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire
dalla cessazione del precedente contratto.».
 
Art. 11

Rinvio dei termini per l'approvazione
della modulistica dichiarativa

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole «entro il 31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio» e le parole «entro il 15 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio»;
b) all'articolo 2, comma 3-bis, le parole «entro il 15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1(Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni
in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P. ). - 1. Ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a
pena di nullita', su modelli conformi a quelli approvati
entro il mese di febbraio con provvedimento amministrativo,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per
le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione
relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di
imposta non coincidente con l'anno solare, per le
dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla
data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di
approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli
di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui
all'articolo 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di
cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, recante norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, sono emanati entro il mese di febbraio
dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati
e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in
formato elettronico dall'Agenzia delle entrate in via
telematica.
3. La dichiarazione e' sottoscritta, a pena di
nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza
legale o negoziale. La nullita' e' sanata se il
contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta
giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate.
4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone
fisiche e' sottoscritta, a pena di nullita', dal
rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha
l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante
negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto a
sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta
giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate.
5. La dichiarazione delle societa' e degli enti
soggetti all'imposta sul reddito delle societa' sottoposti
al controllo contabile ai sensi del codice civile o di
leggi speciali e' sottoscritta anche dai soggetti che
sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione
priva di tale sottoscrizione e' valida, salva
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma
5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni.
6. In caso di presentazione della dichiarazione in via
telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente
articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione
che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.»
«Art. 2 (Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.). - 1. Le persone fisiche e le societa' o le
associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio
della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30
giugno ovvero in via telematica entro il 30 novembre
dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di
imposta.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro
l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di
chiusura del periodo d'imposta.
3. I soggetti non tenuti alla presentazione della
dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3.
3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative
istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione
telematica dei dati sono resi disponibili in formato
elettronico dall'Agenzia delle entro il mese di febbraio.
4. - 5.
6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai
commi da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai
sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e
dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 425, nonche' per i premi e per le vincite
di cui all'articolo 30, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano
la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei
redditi propri.
7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate
entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva
restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per
il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo
superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma
costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle
imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e
delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei
sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere
errori od omissioni, compresi quelli che abbiano
determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore
imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore
debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore
credito, mediante successiva dichiarazione da presentare,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati per il periodo
d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o
dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui
al comma 8 puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Ferma restando in ogni caso l'applicabilita' della
disposizione di cui al primo periodo per i casi di
correzione di errori contabili di competenza, nel caso in
cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia
presentata oltre il termine prescritto per la presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d'imposta
successivo, il credito di cui al periodo precedente puo'
essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato
articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per
eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stata
presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella
dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui e'
presentata la dichiarazione integrativa e' indicato il
credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito
risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma in
ogni caso per il contribuente la possibilita' di far
valere, anche in sede di accertamento o di giudizio,
eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso
sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di
un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o,
comunque, di un minore credito.
8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive possono essere
integrate dai contribuenti per modificare la originaria
richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta
esclusivamente per la scelta della compensazione,
sempreche' il rimborso stesso non sia stato gia' erogato
anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro
120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di
presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo
3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il
periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
9. I termini di presentazione della dichiarazione che
scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno
feriale successivo.».
 
Art. 12

Modifica della disciplina in materia di esterometro

1. L'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e' sostituito dal seguente:
«3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e' stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalita' indicate nel comma 3, nonche' quelle, purche' di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica e' effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e' effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e' effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica
delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni
effettuate attraverso distributori automatici, in
attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della
legge 11 marzo 2014, n. 23) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1(Fatturazione elettronica e trasmissione
telematica delle fatture o dei relativi dati). - 1. A
decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette
a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio
per la generazione, la trasmissione e la conservazione
delle fatture elettroniche.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero
dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei
soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il
Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e
212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito
dall'Agenzia delle entrate anche per l'acquisizione dei
dati fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e
della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali
variazioni delle stesse, relative a operazioni che
intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel
territorio dello Stato, secondo il formato della fattura
elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3
aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al
periodo precedente, l'Agenzia delle entrate mette a
disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti
telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni
acquisite.
3. Al fine di razionalizzare il procedimento di
fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o
stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative
variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche
utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato
di cui al comma 2. Gli operatori economici possono
avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari
per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema
di Interscambio, ferme restando le responsabilita' del
soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione
del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui
al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati
della fattura elettronica basati su standard o norme
riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture
elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali
sono rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai
servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia
della fattura elettronica ovvero in formato analogico sara'
messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.
E' comunque facolta' dei consumatori rinunciare alla copia
elettronica o in formato analogico della fattura.
3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi
alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di
servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non
stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le
quali e' stata emessa una bolletta doganale, quelle per le
quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche
secondo le modalita' indicate nel comma 3, nonche' quelle,
purche' di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni
singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi
non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai
sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La
trasmissione telematica e' effettuata trimestralmente entro
la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1°
luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi
telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio
secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle
medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle
operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti
nel territorio dello Stato e' effettuata entro i termini di
emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano
i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle
operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel
territorio dello Stato e' effettuata entro il quindicesimo
giorno del mese successivo a quello di ricevimento del
documento comprovante l'operazione o di effettuazione
dell'operazione.
3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati
delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del
presente articolo sono esonerati dall'obbligo di
annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e
25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
4.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite nuove
modalita' semplificate di controlli a distanza degli
elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei
commi 3 e 3-bis, basate sul riscontro tra i dati comunicati
dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le
transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di
tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento
dell'attivita' economica degli stessi ed escludere la
duplicazione di attivita' conoscitiva.
5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai
sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre
dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione
di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle
funzioni di polizia economica e finanziaria di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68;
b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di
Finanza per le attivita' di analisi del rischio e di
controllo a fini fiscali.
5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, la Guardia di
Finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di
garanzia a tutela dei diritti e delle liberta' degli
interessati, attraverso la previsione di apposite misure di
sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformita'
con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5-quater. Per la fatturazione elettronica e per la
memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture
elettroniche relative alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, resta
fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 29 della
medesima legge.
6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con
modalita' diverse da quelle previste dal comma 3, la
fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni
previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per
non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma
8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono
adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante
il Sistema di Interscambio. Per il primo semestre del
periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi
precedenti: a) non si applicano se la fattura e' emessa con
le modalita' di cui al comma 3 entro il termine di
effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul
valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
100; b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a
condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il
termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta
sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i
contribuenti che effettuano la liquidazione periodica
dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino
al 30 settembre 2019. In caso di omissione della
trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione
di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di
cui all'articolo 11, comma 2-quater, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti
dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono
soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonche' per
tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il
Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati
dall'Agenzia delle entrate. Per il servizio di
conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al
presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA
dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei
S.p.a. non puo' avvalersi di soggetti terzi. I tempi e le
modalita' di applicazione della presente disposizione,
anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5
del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono
stabiliti con apposito provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresi'
stabilite le modalita' di conservazione degli scontrini
delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo
criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di
gestione per gli operatori interessati e per
l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati
strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di
controllo dell'amministrazione finanziaria.
6-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni
necessarie per l'attuazione del presente articolo.
6-quater. Al fine di preservare i servizi di pubblica
utilita', con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono definite le regole tecniche per
l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema
di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA che
offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai
decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366,
e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti
persone fisiche che non operano nell'ambito di attivita'
d'impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche
valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse
nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati
stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali
non e' stato possibile identificare il codice fiscale anche
a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti
dall'Agenzia delle entrate.».
 
Art. 13
Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata
trasmissione delle fatture relative alle operazioni
transfrontaliere.

1. All'articolo 11, comma 2-quater, terzo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole «a partire dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° luglio 2022».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 11(Altre violazioni in materia di imposte dirette
e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite con la
sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le
seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a
qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla
Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro
conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per il
compenso di partite effettuato in violazione alle
previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli
articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati
delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna
fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per
ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro
il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel
medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta
dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione
dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista
dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e' punita con la sanzione amministrativa da
euro 500 a euro 2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se
la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo
precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata
la trasmissione corretta dei dati.
2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei
dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo
1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per
ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro
1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla
meta', entro il limite massimo di euro 500, se la
trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo
precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata
la trasmissione corretta dei dati. Per le operazioni
effettuate a partire dal 1° luglio 2022, si applica la
sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura,
entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e'
ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 200 per
ciascun mese, se la trasmissione e' effettuata entro i
quindici giorni successivi alle scadenze stabilite
dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, e'
effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si
applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
2-quinquies. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero
per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei
corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1,
1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione
del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro
100 per ciascuna trasmissione. Non si applica l'articolo 12
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3.
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui
all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o
irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro
500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta'
in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla
richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o
incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica
se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti
anche a seguito di richiesta.
4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione
delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare
superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche'
delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a
cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di
partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e' punita con la
sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze
la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele, con
un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.
5. L'omessa installazione degli apparecchi per
l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo
1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. La
sanzione di cui al periodo precedente si applica anche
all'omessa installazione degli strumenti di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i
provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma.
5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque
manomette o comunque altera gli strumenti di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, o fa uso di essi allorche' siano stati
manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al
fine di eludere le disposizioni di cui al comma 1 del
citato articolo si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000.
6.
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui
all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da euro 250 a
euro 2.000.
7-bis. Quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' presentata dalle societa' controllate o
dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo 73,
terzo comma, del medesimo decreto, con un ritardo non
superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione
amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
7-ter. Nei casi in cui il contribuente non presenti
l'interpello previsto dall'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente, si applica la sanzione prevista
dall'articolo 8, comma 3-quinquies. La sanzione e'
raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione
finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme
aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta
o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.».
 
Art. 14
Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso

1. All'articolo 13, commi 1 e 4, e all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la parola «venti» e' sostituita dalla seguente: «trenta».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6,031 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 13 e 19, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13(Termini per la richiesta di registrazione). -
1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in
termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto
dall'articolo 17, comma 3-bis, entro trenta giorni dalla
data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni
se formato all'estero.
1-bis. Per i decreti di trasferimento e gli atti da
essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la
registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il
provvedimento e' stato emanato.
2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di
cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non
sono stati formati in un solo giorno il termine decorre
dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture private
autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima
autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio della
loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'articolo 17,
comma 3-bis.
3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo
10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di
trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri
devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed
entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento e'
stato pubblicato o emanato quando dagli atti del
procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal
comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali
elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione
degli stessi.
4. Nei casi di cui al comma secondo dell'art. 12 la
registrazione deve essere richiesta entro trenta giorni
dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli
artt. 2505 e segg. del Codice civile, e in ogni caso non
oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento
della sede amministrativa, legale o secondaria nel
territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui
all'art. 4.»
«Art. 19 (Denuncia di eventi successivi alla
registrazione). - 1. L'avveramento della condizione
sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto
prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di
eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo
ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere
denunciati entro trenta giorni, a cura delle parti
contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui
interesse e' stata richiesta la registrazione, all'ufficio
che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.
2. Il termine di cui al primo comma e' elevato a
sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione e'
connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.
3.».
Il riferimento al testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica) e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 9.
 
Art. 15
Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell'imposta di
bollo

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 596 e' inserito il seguente:
«596-bis. Le modalita' per il pagamento in via telematica dell'imposta di bollo individuate con il provvedimento di cui al comma 596 possono essere estese, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare, d'intesa con il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, agli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.».
 
Art. 16
Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di
trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri
operatori.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
(Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e
per l'estero di denaro, titoli e valori) come modificato
dalla presente legge.
«Art. 1(Trasferimenti attraverso intermediari bancari e
finanziari e altri operatori). - 1. Gli intermediari
bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, gli
altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3,
lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui
all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono,
anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti
da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto
sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati
di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto
relativi alle predette operazioni, effettuate anche in
valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5.000 euro,
limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore
di persone fisiche, enti non commerciali e di societa'
semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
2. I dati relativi ai trasferimenti e alle
movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1
sono trasmessi all'Agenzia delle entrate con modalita' e
termini stabiliti con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, anche a disposizione della
Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il
medesimo provvedimento, la trasmissione puo' essere
limitata per specifiche categorie di operazioni o
causali.».
 
Art. 17
Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, il primo comma e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
(Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice
fiscale dei contribuenti) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 20. - 1. (abrogato).
2. Fino a quando non sara' diversamente stabilito con
decreto del Ministro per le finanze in relazione
all'attivazione del sistema informativo del Ministero delle
finanze, le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad
imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta di
acconto ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio
fiscale dell'impresa percipiente l'ammontare e la causale
dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate.
La comunicazione deve essere fatta entro il 30 giugno di
ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte
nell'anno precedente.
3.
4.Le comunicazioni previste dal secondo e terzo comma
dell'art. 7 devono essere effettuate, fino al 31 dicembre
1977, all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione
hanno sede le camere di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri enti
ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi
di cui alla lettera f) dell'art. 6.».
 
Art. 18

Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese
ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, primo comma, il numero 18) e' sostituito dal seguente:
«18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;»;
b) alla tabella A, parte terza, il numero 120) e' sostituito dal seguente:
«120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19);».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10, e della tabella
A parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto) come modificato dalla presente legge:
«Art. 10(Operazioni esenti dall'imposta). - Sono esenti
dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la
concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
stessi da parte dei concedenti e le operazioni di
finanziamento; l'assunzione di impegni di natura
finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre
garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni,
compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi,
conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni
o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di
crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di
fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni
similari e il servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione
e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi
corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i
biglietti e le monete da collezione e comprese le
operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o
altri titoli non rappresentativi di merci e a quote
sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei
titoli nonche' il servizio di gestione individuale di
portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a
strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le
negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e
l'amministrazione nonche' il servizio di gestione
individuale di portafogli. Si considerano in particolare
operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti
finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri
strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque
regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le
relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro
o di valute determinate in funzione di tassi di interesse,
di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative
opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su
indici finanziari, comunque regolate;
5) le operazioni relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di
credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto,
delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei
concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti
indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei
totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento
approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per
le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24
marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi
comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle
scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al
numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio
del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle
operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d)
ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di
fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il
Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22
aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter),
escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico
dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla
data di ultimazione della costruzione o dell'intervento,
ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche
successivamente nel caso in cui nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile
abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d)
ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro
cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da
1) a 7) nonche' quelle relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto;
10).
11) le cessioni di oro da investimento, compreso
quello rappresentato da certificati in oro, anche non
allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione
di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento
ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano
optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81,
comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, riferite all'oro da investimento;
le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se
il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta,
analoga opzione puo' essere esercitata per le relative
prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si
intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso
accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1
grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a
900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno
avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente
vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il
valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto,
incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle
Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, sulla base
delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche' le
monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non
comprese nel suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni
aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore
delle popolazioni colpite da calamita' naturali o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano
urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti
con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese
autorizzate e da enti del Terzo settore di natura non
commerciale;
16) le prestazioni del servizio postale universale,
nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate
dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono
escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad
esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate
individualmente;
17);
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero
individuate con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria
costituisce una componente di una prestazione di ricovero e
cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da
quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua
volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un
terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di
cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per
la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del
corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate,
nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita'
giuridica e da enti del Terzo settore di natura non
commerciale compresa la somministrazione di medicinali,
presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura
rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del
Terzo settore di natura non commerciale, comprese le
prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla
fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite
da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o
funzionalmente collegati, nonche' le lezioni relative a
materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti
a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo
precedente non comprendono l'insegnamento della guida
automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di
guida per i veicoli delle categorie B e C1;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi,
orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili,
delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi
e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni
accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche,
discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi,
giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a
favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di
plasma sanguigno;
25) - 26);
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe
funebri;
27-bis);
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in
favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza
fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di
donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste
all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da
enti aventi finalita' di assistenza sociale e da enti del
Terzo settore di natura non commerciale;
27-quater) le prestazioni delle compagnie
barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto
1897, n. 382;
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni
acquistati o importati senza il diritto alla detrazione
totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
19-bis1 e 19-bis2;
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate
dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca
allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai
fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi
consegna.
Sono altresi' esenti dall'imposta le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da
consorzi, ivi comprese le societa' consortili e le societa'
cooperative con funzioni consortili, costituiti tra
soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la
percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche
per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia
stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i
corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti
consorzi e societa' non superino i costi imputabili alle
prestazioni stesse.
Sono, inoltre, esenti dall'imposta le cessioni di beni
effettuate nei confronti di un soggetto passivo che si
considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi
dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a).
L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle
seguenti operazioni, a condizione di non provocare
distorsioni della concorrenza a danno delle imprese
commerciali soggette all'IVA:
1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad
esse strettamente connesse, effettuate in conformita' alle
finalita' istituzionali da associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di
corrispettivi specifici, o di contributi supplementari
fissati in conformita' dello statuto, in funzione delle
maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto,
nei confronti di soci, associati o partecipanti, di
associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per
legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica
organizzazione locale o nazionale, nonche' dei rispettivi
soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle
rispettive organizzazioni nazionali;
2) le prestazioni di servizi strettamente connesse
con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da
associazioni sportive dilettantistiche alle persone che
esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei
confronti di associazioni che svolgono le medesime
attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno
parte di un'unica organizzazione locale o nazionale,
nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche
dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del
presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;
4) la somministrazione di alimenti e bevande nei
confronti di indigenti da parte delle associazioni di
promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto
1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreche' tale
attivita' di somministrazione sia strettamente
complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui
viene svolta l'attivita'.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a
condizione che le associazioni interessate abbiano il
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire
nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste
dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117:
1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica
utilita', sentito l'organismo di controllo e salva diversa
destinazione imposta dalla legge;
2) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente ogni limitazione in funzione della
temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
4) eleggibilita' libera degli organi amministrativi;
principio del voto singolo di cui all'articolo 2538,
secondo comma, del codice civile; sovranita' dell'assemblea
dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro
ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di
pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto
per corrispondenza per le associazioni il cui atto
costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale
modalita' di voto ai sensi dell'articolo 2538, ultimo
comma, del codice civile e sempreche' le stesse abbiano
rilevanza a livello nazionale e siano prive di
organizzazione a livello locale;
5) intrasmissibilita' della quota o contributo
associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
e non rivalutabilita' della stessa.
Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quinto
comma non si applicano alle associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria.»
«Tabella A - Parte III Beni e servizi soggetti ad
aliquota ridotta
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad
essere utilizzati nella preparazione di prodotti
alimentari;
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli
animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v. d.
01.02, 01.03; 01.04);
3) carni e parti commestibili degli animali della
specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06);
4) frattaglie commestibili degli animali della specie
equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06);
5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti
commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati
(v. d. 01.05 - ex 02.02);
6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5,
fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate, congelate o surgelate (v. d. ex 02.02 - 02.03);
7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici,
fagiani, rane ed altri animali vivi destinati
all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie,
fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o
morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati
all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex
03.01);
8) carni, frattaglie e parti commestibili, congelate o
surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e
fagiani (v. d. ex 02.04);
9) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco,
refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato,
congelato o surgelato (v. d. ex 02.05);
10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato
ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato,
salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05);
10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati,
congelati o surgelati, destinati all'alimentazione;
semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati
(v.d. ex 03.01-03.02). Crostacei e molluschi compresi i
testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro
conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati,
secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste e
ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in
acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex
03.03);
11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero
di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di
latte fermentati o acidificati (v. d. ex 04.01);
12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v. d.
ex 04.02);
13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o
non, zuccherata o non (v. d. ex 04.01 - ex 04.02);
14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate
(v. d. ex 04.05);
15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o
altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso
alimentare (v. d. 04.05);
16) miele naturale (v. d. 04.06);
17) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o
in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 05.04);
18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate,
acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati
all'alimentazione degli animali (v. d. ex 05.08);
19) prodotti di origine animale, non nominati ne'
compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri
simili cascami di pelli non conciate (v. d. ex 05.15);
20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi,
allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti,
altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze,
fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per
ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti
di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per
ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 -
06.04);
20-bis) tartufi congelati, essiccati o preservati
immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre
sostanze atte ad assicurare temporaneamente la
conservazione, ma non preparati per il consumo immediato;
21) ortaggi e piante mangerecce macinati o
polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di
manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci
ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o
di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della
palma a sago (v.d. ex 07.04 e 07.06);
22) uva da vino (v. d. ex 08.04);
23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse
quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
(v. d. ex 08.13);
24) te', mate (v.d. 09.02-09.03);
25) spezie (v. d. da 09.04 a 09.10);
26) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno,
miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati
ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.03, ex
10.04 e ex 10.07);
27) farine di avena e di altri cereali minori destinate
ad usi diversi da quello zootecnico (v. d. ex 11.01);
28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali
minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di
cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);
29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o
schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico
(v.d. ex 10.06 e ex 11.02);
30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella
v. d. 07.05 o della frutta comprese nel capitolo 8 della
Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e
tuberi compresi nella v. d. 07.06; farina, semolino e
fiocchi di patate (v. d. 11.04 - 11.05);
31) malto, anche torrefatto (v. d. 11.07);
32) amidi e fecole; inulina (v. d. 11.08);
33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.
d. 11.09 - ex 23.03);
34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti
oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli
frantumati (v. d. ex 12.01);
35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate,
esclusa la farina di senapea (v. d. 12.02);
36) semi, spore e frutti da sementa (v. d. 12.03);
37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in
fettucce, fresche o disseccate (v. d. ex 12.04);
38) coni di luppolo (v. d. ex 12.06);
38-bis) - 39);
40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche
tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche;
noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati
principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne'
compresi altrove (v. d. ex 12.08);
41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate
(v. d. 12.09);
42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici
da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio,
cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti
da foraggio (v. d. 12.10);
43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.
d. ex 13.03);
44);
45) alghe (v. d. ex 14.05);
46) strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi,
grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v. d.
ex 15.01);
47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi
o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo", destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.02);
48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e
oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti
preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.
d. ex 15.03);
49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche
raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.
d. ex 15.04);
50) altri grassi ed oli animali destinati alla
nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.06 - ex
15.07);
51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o
totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali
solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo,
anche raffinati, ma non preparati, destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.12);
52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari
preparati (v. d. ex 15.13);
53) cera d'api greggia (v. d. ex 15.15);
54);
55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o
di sangue (v. d. ex 16.01);
56) altre preparazioni e conserve di carni o di
frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di
anatra e di quelle di selvaggina (v. d. ex 16.02);
57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (V.
d. 16.03);
58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il
caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi
(compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed
ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-ex 16.05);
59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato
solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex
17.01);
60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli
aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non
aromatizzati ne' colorati; succedanei del miele, anche
misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati,
destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex
17.02);
61) melassi destinati all'alimentazione umana od
animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v. d. ex
17.03);
62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao
(caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili)
in confezione non di pregio, quali carta, cartone,
plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v. d.
17.04);
63) cacao in polvere non zuccherato (v. d. 18.05);
64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari
contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta,
cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune
(v.d. ex 18.06);
65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione
dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di
farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche
addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in
peso (v. d. 19.02);
66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v. d.
19.04);
67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura
o tostatura: ''puffed-rice'', ''corn-flakes'' e simili
(v.d. 19.05);
68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e
della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi
proporzione (v. d. 19.08);
69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o
conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza
sale, spezie, mostarda o zuccheri (v. d. 20.01);
70) ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati
senza aceto o acido acetico (v. d. ex 20.02);
71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v. d.
20.03);
72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante,
cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate,
cristallizzate) (v. d. 20.04);
73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate,
ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri
(v. d. 20.05);
74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con
aggiunta di zuccheri (v. d. ex 20.06);
75);
76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti
del caffe' e loro estratti; estratti o essenze di caffe',
di te', di mate e di camomilla; preparazioni a base di
questi estratti o essenze (v. d. 21.02 - ex 30.03);
77) farina di senape e senape preparate (v. d. 21.03);
78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe,
minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati;
preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d.
21.04-21.05);
79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali
preparati (v. d. 21.06);
80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese
altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi
natura;
81) acqua, acque minerali (v. d. ex 22.01);
82) birra (v. d. 22.03);
83) - 84);
85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e
loro succedanei (v. d. 22.10);
86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di
pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte
all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla
nutrizione degli animali; ciccioli destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 23.01);
87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero
esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello
zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della
distillazione delle alcoli; avanzi della fabbricazione
degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v. d. ex
23.03);
88) panelli, sansa di olive ed altri residui
dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie;
panelli ed altri residui della disoleazione di semi e
frutti oleosi (v. d. 23.04);
89) fecce di vino, tartaro greggio (v. d. 23.05);
90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli
utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati
ne' compresi altrove (v. d. 23.06);
91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni
del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli
animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati
per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07);
92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
(v. d. 24.01);
93) lecitine destinate all'alimentazione umana od
animale (v. d. ex 29.24);
94) - 97);
98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o
fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i
pellet (v. d. 44.01);
99) - 102);
103) energia elettrica per uso domestico; energia
elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e
manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali
e simili; energia elettrica per il funzionamento degli
impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque,
utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;
energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui
all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti,
destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle reti di distribuzione per essere successivamente
erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per
la produzione di energia elettrica;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti
aromatici impiegati per generare, direttamente o
indirettamente, energia elettrica, purche' la potenza
installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi,
oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili
fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla
lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del
45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare
direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni;
oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza
motrice con motori fissi in stabilimenti industriali,
agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione;
oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla
trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di
distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla
distillazione primaria del petrolio naturale greggio o
dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli
oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi
punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a
55°(gradi)C, nei quali il distillato a 225°(gradi)C sia
inferiore al 95 per cento in volume ed a 300°(gradi)C sia
almeno il 90 per cento in volume, destinati alla
trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di
distribuzione;
105);
106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la
pesca in acque interne;
107) - 109);
110) prodotti fitosanitari;
111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
112) principi attivi per la preparazione ed integratori
per mangimi;
113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale
ed additivi per la nutrizione degli animali;
114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario,
compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed
articoli di medicazione di cui le farmacie devono
obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea
ufficiale;
114-bis) prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla
protezione dell'igiene femminile, non compresi nel numero
1-quinquies) della tabella A, parte II-bis;
115) - 118);
119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli
di cui al numero 123), nonche' le relative prestazioni,
rese da intermediari;
120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle
strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17
maggio 1983, n. 217; prestazioni di ricovero e cura,
comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero,
diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo
comma, numero 18) e numero 19); prestazioni di alloggio
rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai
soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e
da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore
comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i
soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19);
121) somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate
anche mediante distributori automatici; prestazioni di
servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad
oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;
122) prestazioni di servizi e forniture di
apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di
energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche
di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio
energia, come definito nel decreto interministeriale di cui
all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni; sono incluse le forniture di
energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di
cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia
da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica
l'aliquota ordinaria;
123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi
opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia
musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita'
circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di
burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati
e in costume, ovunque tenuti;
123-bis) - 124);
125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole
o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;
126);
127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di
cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, e al regio
decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella
legge 5 gennaio 1939, n. 8;
127-bis);
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di
teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente
normativa in materia di risparmio energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e
secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre
1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie
ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di
produzione e reti di distribuzione calore-energia e di
energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;
impianti di depurazione destinati ad essere collegati a
reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori
di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19
luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui
all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive
modificazioni;
127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate,
forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di
cui al n. 127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere
e degli impianti di cui al n. 127-quinquies);
127-octies);
127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei
rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui alla
tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e quelle esenti a
norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di
francobolli;
127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i
criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218
del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprieta' o in
godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi,
ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria
destinazione, qualora non ricorrano le condizioni
richiamate nel n. 21) della parte seconda della presente
tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle
predette case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge
2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni ed
integrazioni, ancorche' non ultimati, purche' permanga
l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;
127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto
la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera
b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di
edilizia residenziale pubblica;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e
semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi
di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del
primo comma, dello stesso articolo;
127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzione di case di
abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla realizzazione
degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge
5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere
a) e b) del primo comma dello stesso articolo;
127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di
fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di
recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo
comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno
effettuato gli interventi;
127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio,
e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1,
lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma
2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3,
lettera g), del medesimo decreto, nonche' prestazioni di
gestione di impianti di fognatura e depurazione;
127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da
collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera
a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o
legatari;
127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi
effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo
Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati
abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008;
127-undevicies).».
Il riferimento al testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica) e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 9.
 
Art. 19
Semplificazione in materia di modelli di dichiarazione IMU per gli
enti non commerciali

1. All'articolo 1, comma 770, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola «Ministro» e' sostituita dalla seguente «Ministero».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 770, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022) come modificato
dalla presente legge:
«1. - 769. Omissis
770. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono
presentare la dichiarazione, il cui modello e' approvato
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere
presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del
decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano
ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio
2014.
Omissis.».
 
Art. 20
Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai
nuovi scaglioni dell'IRPEF

1. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il termine di cui al comma 7 dello stesso articolo 1 e' differito al 31 luglio 2022. In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell'aliquota unica in data successiva all'adozione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.
2. Per i comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di cui al secondo periodo del comma 1 nel rispetto del termine di cui al primo periodo del medesimo comma, o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2022 l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2 e 7,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
«1- Omissis.
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. L'imposta lorda e' determinata applicando al
reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili
indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per
scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per
cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per
cento;
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento";
b) all'articolo 13:
1) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono
sostituite dalle seguenti:
"a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non
supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione
effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690
euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato,
l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non
puo' essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190
euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 15.000
euro ma non a 28.000 euro;
c) 1.910 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l'importo di 22.000 euro";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma
1 e' aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito
complessivo e' superiore a 25.000 euro ma non a 35.000
euro";
3) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono
sostituite dalle seguenti:
"a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non
supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione
effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 713
euro;
b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255
euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.500
euro ma non a 28.000 euro;
c) 700 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l'importo di 22.000 euro";
4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. La detrazione spettante ai sensi del
comma 3 e' aumentata di un importo pari a 50 euro, se il
reddito complessivo e' superiore a 25.000 euro ma non a
29.000 euro";
5) al comma 5, le lettere a) e b) sono sostituite
dalle seguenti:
"a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non
supera 5.500 euro;
b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro
e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 5.500
euro ma non a 28.000 euro;
b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l'importo di 22.000 euro";
6) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
"5-ter. La detrazione spettante ai sensi del
comma 5 e' aumentata di un importo pari a 50 euro, se il
reddito complessivo e' superiore a 11.000 euro ma non a
17.000 euro".
3. - 6. Omissis
7. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza
successiva, entro il termine di approvazione del bilancio
di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli
scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di
conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta
sul reddito delle persone fisiche.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale):
«Art. 14(Ambito di applicazione del decreto
legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie).
- 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili
strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del
reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio
di arti e professioni. La medesima imposta e' indeducibile
ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia
autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23
aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice
(IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con
legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
2. Al fine di assicurare la neutralita' finanziaria del
presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto
speciale il presente decreto si applica nel rispetto dei
rispettivi statuti e in conformita' con le procedure
previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del
2009, e in particolare:
a) nei casi in cui, in base alla legislazione
vigente, alle regioni a statuto speciale spetta una
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi
erariali, questa si intende riferita anche al gettito della
cedolare secca di cui all'articolo 3;
b) sono stabilite la decorrenza e le modalita' di
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 nei
confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto
speciale, nonche' le percentuali delle compartecipazioni di
cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale
propria di cui all'articolo 8 si tiene conto anche dei
tributi da essa sostituiti.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza
locale, le modalita' di applicazione delle disposizioni
relative alle imposte comunali istituite con il presente
decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in
conformita' con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime
regioni e province autonome non trova applicazione quanto
previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette
regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le
compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie
erariali previste dal presente decreto nelle misure e con
le modalita' definite dai rispettivi statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi
erariali o per quelli da essi sostituiti.
4. Il presente decreto legislativo concorre ad
assicurare, in prima applicazione della citata legge n. 42
del 2009, e successive modificazioni, e in via transitoria,
l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi
necessari all'attuazione del presente decreto sono
acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata legge
n. 196 del 2009, nonche' alla banca dati di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n.
42 del 2009.
5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di
finanza pubblica di cui all'articolo 10 della citata legge
n. 196 del 2009, in materia di limite massimo della
pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del
presente decreto legislativo al fine di garantire il
rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle
tariffe, e propone al Governo le eventuali misure
correttive.
6. E' confermata la potesta' regolamentare in materia
di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i
nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.
7.
8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di
variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.
360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga
entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo
stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito
avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni
caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.
9. Per il perseguimento delle finalita' istituzionali,
di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato
decreto legislativo n. 504 del 1992, nonche' dei compiti
attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione
della citata legge n. 42 del 2009, e successive
modificazioni, anche al fine di assistere i comuni
nell'attuazione del presente decreto e nella lotta
all'evasione fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10,
comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A
decorrere dal 1° gennaio 2012, l'aliquota percentuale
indicata nel predetto articolo e' calcolata con riferimento
al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui
all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabilite le modalita' di
attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle
vigenti, nonche' le altre modalita' di attuazione del
presente comma.
10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 2, comma 4, stabilisce le
modalita' per l'acquisizione delle informazioni necessarie
al fine di assicurare, in sede di prima applicazione,
l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul
valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino
a che le predette informazioni non sono disponibili,
l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
per ogni comune ha luogo sulla base del gettito di tale
imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti
di ciascun comune.
Omissis.».
 
Art. 21

Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate
e Agenzia delle entrate-Riscossione

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 5-quater e' inserito il seguente:
«((5-quinquies)). ((Al fine di agevolare l'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari, l'Agenzia delle entrate-Riscossione puo' avvalersi di tutte le soluzioni allocative individuate per l'Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo, di immobili demaniali oppure, previo rimborso della corrispondente quota di canone, di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove richiesto dall'Agenzia delle entrate, nell'assegnazione di tali tipologie di immobili, ovvero ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 8, comma 4, sopra richiamato, l'Agenzia del demanio considera congiuntamente i fabbisogni espressi dall'Agenzia delle entrate stessa e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1°dicembre 2016, n. 225
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di soppressione di
Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato). -
1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le societa' del Gruppo
Equitalia sono sciolte, a esclusione della societa' di cui
alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse
dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal
registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita
alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e' fatto divieto alle societa'
di cui al presente comma di effettuare assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
di contratto di lavoro subordinato.
2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle
funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e' attribuito all'Agenzia delle
entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, ed e' svolto dall'ente strumentale di
cui al comma 3.
3. Al fine di garantire la continuita' e la
funzionalita' delle attivita' di riscossione, e' istituito,
a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico,
denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione", ente
strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto
all'indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia
delle entrate, che ne monitora costantemente l'attivita',
secondo principi di trasparenza e pubblicita'. L'ente
subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici
attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del
Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di
agente della riscossione con i poteri e secondo le
disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. L'ente puo' anche svolgere le attivita' di
riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle
amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
esclusione delle societa' di riscossione, e, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa'
da esse partecipate. L'ente ha autonomia organizzativa,
patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi
dell'ente il direttore, il comitato di gestione e il
collegio dei revisori dei conti, il cui presidente e'
scelto tra i magistrati della Corte dei conti.
4. Il direttore dell'ente e' il direttore dell'Agenzia
delle entrate. Il comitato di gestione e' composto dal
direttore, che lo presiede, e da due componenti nominati
dall'Agenzia delle entrate tra i propri dirigenti. Ai
componenti del comitato di gestione non spetta alcun
compenso, indennita' o rimborso spese.
5. Lo statuto, approvato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze secondo le previsioni di cui
al comma 5-bis, disciplina le funzioni e le competenze
degli organi, indica le entrate dell'ente necessarie a
garantirne l'equilibrio economico-finanziario, stabilendo i
criteri concernenti la determinazione e le modalita' di
erogazione delle risorse stanziate in favore dello stesso,
nonche' i criteri per la definizione degli altri
corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o
privati, incluse le amministrazioni statali. Lo statuto
disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di
consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale,
altresi' promuovendo la partecipazione dei soggetti
interessati. Il comitato di gestione, su proposta del
direttore, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di
carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il
funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi,
i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio
dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo
statuto. Il comitato di gestione delibera altresi' il piano
triennale per la razionalizzazione delle attivita' di
riscossione e gli interventi di incremento dell'efficienza
organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle
spese di gestione e di personale. Nel rapporto con i
contribuenti l'ente si conforma ai principi dello statuto
dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio
2000, n. 212, con particolare riferimento ai principi di
trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento
e della buona fede, nonche' agli obiettivi individuati
dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in
materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli
adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente.
L'ente opera nel rispetto dei principi di legalita' e
imparzialita', con criteri di efficienza gestionale,
economicita' dell'attivita' ed efficacia dell'azione, nel
perseguimento degli obiettivi stabiliti nella convenzione
di cui al comma 13 e garantendo la massima trasparenza
degli obiettivi stessi, dell'attivita' svolta e dei
risultati conseguiti.
5-bis. Le deliberazioni del comitato di gestione
relative allo statuto sono trasmesse al Ministero
dell'economia e delle finanze per l'approvazione, secondo
le forme e le modalita' previste dall'articolo 60 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5-ter. Le deliberazioni del comitato di gestione
relative alle modifiche dei regolamenti e degli atti di
carattere generale che regolano il funzionamento
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonche' ai bilanci
e ai piani pluriennali di investimento sono trasmesse per
l'approvazione all'Agenzia delle entrate. L'approvazione
puo' essere negata per ragioni di legittimita' o di merito.
Le deliberazioni si intendono approvate se nei
quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non e'
emanato alcun provvedimento ovvero non sono chiesti
chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima
ipotesi il termine per l'approvazione e' interrotto fino a
quando non pervengono gli elementi richiesti; per
l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di
investimento si applicano i termini previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Fermi restando i
controlli sui risultati, gli altri atti di gestione
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione non sono sottoposti
all'approvazione preventiva dell'Agenzia delle entrate.
5-quater. Al fine di incrementare l'efficacia,
l'efficienza e l'economicita' nello svolgimento sinergico
delle rispettive funzioni istituzionali, l'Agenzia delle
entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione possono
stipulare, senza nuovi o maggiori oneri, apposite
convenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche
forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di
personale da un'agenzia all'altra.
5-quinquies. Al fine di agevolare l'integrazione
logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione an-che attraverso la gestione congiunta
dei fabbisogni immobiliari, l'Agenzia delle entrate
Riscossione puo' avvalersi di tutte le soluzioni allocative
individuate per l'Agenzia delle entrate, anche nel caso di
utilizzo, di immobili demaniali oppure, previo rimborso
della corrispondente quota di canone, di edifici
appartenenti ai fondi pubblici di investi-mento immobiliare
o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali, ai
sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Ove richiesto dall'Agenzia delle
entrate, nell'assegnazione di tali tipologie di immobili,
ovvero ai fini dell'attuazione delle previsioni
dell'articolo 8, comma 4, sopra richiamato, l'Agenzia del
demanio considera congiunta-mente i fabbisogni espressi
dall'Agenzia delle entrate stessa e dall'Agenzia delle
entrate - Riscossione.
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto,
l'Agenzia delle entrate-Riscossione e' sottoposta alle
disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative
alle persone giuridiche private. Ai fini dello svolgimento
della propria attivita' e' autorizzata ad utilizzare
anticipazioni di cassa.
6-bis. I risparmi di spesa conseguiti a seguito
dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di
spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione sono versati
dall'ente di cui al comma 3 ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti del
risultato d'esercizio dell'ente stesso.
7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per l'anno
2017, sono validi i costi determinati, approvati e
pubblicati da Equitalia S.p.A., ai sensi del citato
articolo 9.
8. L'ente e' autorizzato ad avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le
ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo
stesso ente puo' altresi' avvalersi, sulla base di
specifici criteri definiti negli atti di carattere generale
deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di
avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di
cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, ovvero puo' avvalersi ed essere rappresentato,
davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri
dipendenti delegati, che possono stare in giudizio
personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo
questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,
l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, puo' assumere
direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio
davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi
l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546. Per la tutela dell'integrita' dei bilanci
pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonche'
nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le
attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla
riscossione delle entrate degli enti locali e delle
societa' da essi partecipate sono affidate a soggetti
iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8-bis. Gli enti vigilati dal Ministero della salute
sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611.
9. Tenuto conto della specificita' delle funzioni
proprie della riscossione fiscale e delle competenze
tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle
senza soluzione di continuita', a decorrere dalla data di
cui al comma 1 il personale delle societa' del Gruppo
Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di
continuita' e con la garanzia della conservazione della
posizione giuridica, economica e previdenziale maturata
alla data del trasferimento, e' trasferito all'ente
pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la
ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una
collocazione organizzativa coerente e funzionale alle
esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica
l'articolo 2112 del codice civile.
9-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sono individuate le modalita' di
utilizzazione, a decorrere dal 1º luglio 2017, delle
risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile
1958, n. 377, per l'armonizzazione della disciplina
previdenziale del personale proveniente dal gruppo
Equitalia con quella dell'assicurazione generale
obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri
direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.
10.
11. Entro la data di cui al comma 1:
a) l'Agenzia delle entrate acquista, al valore
nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 203
del 2005, e successive modificazioni, dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale;
b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute
da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al
Ministero dell'economia e delle finanze. La predetta
societa' Equitalia Giustizia Spa continua a svolgere le
funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare,
quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I servizi
di natura informatica in favore di Equitalia Giustizia
S.p.A. continuano ad essere forniti dalla societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
c) gli organi societari delle societa' di cui al
comma 1 deliberano i bilanci finali di chiusura, corredati
delle relazioni di legge, che sono trasmessi per
l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze.
Ai componenti degli organi delle societa' soppresse sono
corrisposti compensi, indennita' ed altri emolumenti solo
fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti
successivi relativi al presente comma, ai predetti
componenti spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso
delle spese sostenute nella misura prevista dal rispettivo
ordinamento.
11-bis. Entro centoventi giorni dalla data dello
scioglimento delle societa' di cui al comma 1, gli organi
dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali
delle stesse societa', corredati delle relazioni di legge.
Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero
dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni
dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai
componenti degli organi delle predette societa' sono
corrisposti compensi, indennita' e altri emolumenti
esclusivamente fino alla data dello scioglimento.
11-ter. Le societa' di cui al comma 1 redigono i
bilanci relativi all'esercizio 2016 e quelli indicati al
comma 11-bis secondo le previsioni del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 136.
12. Le operazioni di cui al comma 11 sono esenti da
imposizione fiscale.
13. La convenzione di cui all'articolo 59 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, stipulata tra il
Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore
dell'Agenzia delle entrate, individua, per l'attivita'
svolta dall'Agenzia delle entrate-Riscossione:
a) i servizi dovuti;
b) le risorse necessarie a far fronte agli oneri di
funzionamento del servizio nazionale della riscossione,
stanziate sul bilancio dello Stato per il trasferimento in
favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, per:
1) gli oneri di gestione calcolati, per le
attivita' svolte dalla stessa, sulla base di un'efficiente
conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
esigenze di carattere generale;
2) le spese di investimento necessarie per
realizzare i miglioramenti programmati;
c) le strategie per la riscossione dei crediti
affidati dagli enti impositori, con particolare riferimento
alla definizione delle priorita', mediante un approccio
orientato al risultato piuttosto che al processo;
d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in
termini di economicita' della gestione, soddisfazione dei
contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle
entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di
prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale;
e) gli indicatori e le modalita' di verifica del
conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d);
f) le modalita' di indirizzo operativo e controllo
sull'operato dell'ente da parte dell'Agenzia delle entrate,
anche in relazione alla garanzia della trasparenza,
dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione
delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i
contribuenti;
g) la gestione della funzione della riscossione con
modalita' organizzative flessibili, che tengano conto della
necessita' di specializzazioni tecnico-professionali,
mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti,
ovvero sulla base di altri criteri oggettivi
preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il
risultato economico della medesima riscossione;
h) la tipologia di comunicazioni e informazioni
preventive volte ad evitare aggravi moratori per i
contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con
l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27
luglio 2000, n. 212, anche mediante l'istituzione di uno
sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione
di servizi, secondo criteri di trasparenza che consentano
al contribuente anche di individuare con certezza il debito
originario.
13-bis.
14. Costituisce risultato particolarmente negativo
della gestione, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del
decreto legislativo n. 300 del 1999, il mancato
raggiungimento, da parte dell'ente di cui al comma 3, degli
obiettivi stabiliti nella convenzione di cui al comma 13,
non attribuibile a fattori eccezionali o comunque non
tempestivamente segnalati all'Agenzia delle entrate e, a
cura di quest'ultima, al Ministero dell'economia e delle
finanze, per consentire l'adozione dei necessari
correttivi.
14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale
redige una relazione annuale sui risultati conseguiti,
evidenziando i dati relativi ai carichi di ruolo ad esso
affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti
ancora da riscuotere, le quote di credito divenute
inesigibili, le procedure di riscossione che hanno condotto
ai risultati conseguiti. La relazione e' trasmessa
all'Agenzia delle entrate per la predisposizione del
rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
15. Fino alla data di cui al comma 1, l'attivita' di
riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In sede
di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Amministratore
delegato di Equitalia S.p.A. e' nominato commissario
straordinario per gli adempimenti propedeutici
all'istituzione dell'ente di cui al comma 3, per
l'elaborazione dello statuto ai fini di cui al comma 5 e
per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.
16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex
concessionari del servizio nazionale della riscossione e
agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si
intendono riferiti, in quanto compatibili, all'agenzia di
cui al comma 3 del presente articolo.
16-bis. Al fine di garantire le competenze necessarie
ai concessionari della gestione dei servizi della pubblica
amministrazione, all'articolo 6, numero 9-bis), della legge
22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le parole:
"dall'assegnazione" sono inserite le seguenti: "o dal
rinnovo" e dopo le parole: "corsi di formazione" sono
inserite le seguenti: ", anche in modalita' a distanza,".».
 
Art. 22

Proroga del meccanismo di inversione contabile

1. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 17(Debitore d'imposta). - L'imposta e' dovuta dai
soggetti che effettuano le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla
all'Erario, cumulativamente per tutte le operazioni
effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art.
19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i
soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e
c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia,
nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi
effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro
Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o
committente adempie gli obblighi di fatturazione di
registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e
47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti
dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul
valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di
soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel
territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od
esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti
direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo
35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel
territorio dello Stato nominato nelle forme previste
dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante
fiscale risponde in solido con il rappresentato
relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione
delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La
nomina del rappresentante fiscale e' comunicata all'altro
contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.
Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di
operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai
trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione
degli obblighi relativi alla fatturazione di cui
all'articolo 21.
Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si
applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti
di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o
ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato.
In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di
oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11),
nonche' per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di
prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325
millesimi, al pagamento dell'imposta e' tenuto il
cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio
dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito
d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 21 e seguenti e con l'annotazione "inversione
contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al
presente comma, deve essere integrata dal cessionario con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24
entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente,
ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini
della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui
all'articolo 25.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
anche:
a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di
cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di
manodopera, rese nel settore edile da soggetti
subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono
l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili
ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un
altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle
prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla
lettera a-ter) rese nei confronti di un contraente generale
a cui venga affidata dal committente la totalita' dei
lavori;
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma
dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente
abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di
demolizione, di installazione di impianti e di
completamento relative ad edifici;
a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle
imprese consorziate nei confronti del consorzio di
appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del
comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, si e' reso aggiudicatario di una commessa
nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto
consorzio e' tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma
1 dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia
della disposizione di cui al periodo precedente e'
subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione
europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai
sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive
modificazioni;
a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da
quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate
tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a
soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque
denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di
manodopera presso le sedi di attivita' del committente con
l'utilizzo di beni strumentali di proprieta' di
quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La
disposizione del precedente periodo non si applica alle
operazioni effettuate nei confronti di pubbliche
amministrazioni e altri enti e societa' di cui all'articolo
11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I
del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il
servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni
soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui
all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995;
c) alle cessioni di console da gioco, tablet PC e
laptop, nonche' alle cessioni di dispositivi a circuito
integrato, quali microprocessori e unita' centrali di
elaborazione, effettuate prima della loro installazione in
prodotti destinati al consumatore finale;
d);
d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas
a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai
sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE,
e successive modificazioni;
d-ter) ai trasferimenti di altre unita' che possono
essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata
direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e
all'energia elettrica;
d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica
a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo
7-bis, comma 3, lettera a);
d-quinquies).
Le disposizioni del quinto comma si applicano alle
ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia
e delle finanze, con propri decreti, in base agli articoli
199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006, nonche' in base alla misura speciale
del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo
199-ter della stessa direttiva, ovvero individuate con
decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi, diversi da quelli
precedentemente indicati, in cui necessita il rilascio di
una misura speciale di deroga ai sensi dell'articolo 395
della citata direttiva 2006/112/CE.
Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere b), c),
d-bis), d-ter) e d-quater), del presente articolo si
applicano alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre
2026.
Le pubbliche amministrazioni forniscono in tempo utile,
su richiesta dell'amministrazione competente, gli elementi
utili ai fini della predisposizione delle richieste delle
misure speciali di deroga di cui all'articolo 395 della
direttiva 2006/112/CE, anche in applicazione del meccanismo
di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della stessa
direttiva, nonche' ai fini degli adempimenti informativi da
rendere obbligatoriamente nei confronti delle istituzioni
europee ai sensi dell'articolo 199-bis della direttiva
2006/112/CE.».
 
Art. 23
Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e
certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione.

1. All'articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «nuovi» e' soppressa;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per la definizione delle attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 luglio 2020, n. 182.».
2. Al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attivita' di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Analoga certificazione puo' essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attivita' di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonche' dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019. La certificazione di cui al primo e secondo periodo puo' essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state gia' constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2, fra i quali quelli idonei a garantire professionalita', onorabilita' e imparzialita' ed e' istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di vigilanza sulle attivita' esercitate dai certificatori, le modalita' e condizioni della richiesta della certificazione, nonche' i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura. ((Tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2 sono compresi, in ogni caso, le universita' statali, le universita' non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.))
4. Ferme restando le attivita' di controllo previste dal comma 207 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione di cui al comma 2 esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attivita' diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.
5. La certificazione di cui al comma 2 e' rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.
6. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste dai commi da 2 a 5, il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato ad assumere un dirigente di livello non generale e 10 unita' di personale non dirigenziale. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a conferire l'incarico dirigenziale di cui al presente comma anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. Per il reclutamento del personale non dirigenziale il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a bandire una procedura concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il predetto personale con contratto di lavoro subordinato in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, da inquadrare nell'Area Terza del Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del personale in servizio presso l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, nonche' del personale delle Forze armate ((e della Polizia di Stato)), ovvero ad acquisire personale con professionalita' equivalente proveniente da societa' e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri.
8. Per l'attuazione dei commi 6 e 7 e' autorizzata la spesa di euro 307.000 per l'anno 2022 ed euro 614.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
((8-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a finalita' e interventi per i quali il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base della vigente normativa, della Fondazione Enea Tech e Biomedical, sono accreditate su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla stessa Fondazione.
8-ter. E' autorizzata l'apertura di un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla societa' Arexpo S.p.A., su cui affluiscono le risorse rese disponibili in attuazione di accordi e nel quale la medesima societa' e' autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalita'.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 31, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 31(Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo
di vaccini e farmaci). - 1. Alle imprese che effettuano
attivita' di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i
vaccini, spetta un credito d'imposta nella misura del 20
per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31
dicembre 2030.
2. Ai fini della determinazione della base di calcolo
del credito d'imposta, sono considerati ammissibili, nel
rispetto delle regole generali di effettivita', pertinenza
e congruita', tutti i costi sostenuti per ricerca
fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e
studi di fattibilita' necessari per il progetto di ricerca
e sviluppo nel corso della sua durata, come indicati
dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, ad esclusione dei costi
relativi agli immobili e ai terreni di cui al paragrafo 3,
lettera c), del medesimo articolo 25. Il credito d'imposta
di cui al presente articolo non e' cumulabile, in relazione
ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto
forma di credito d'imposta per le attivita' di ricerca e
sviluppo.
2-bis. Per la definizione delle attivita' di ricerca e
sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui al
presente articolo si applicano le disposizioni
dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 21 luglio 2020, n. 182.
3. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese
residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le
attivita' di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di
contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in
altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati
aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero
in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.
4. Il credito d'imposta spetta fino ad un importo
massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario
ed e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre
quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno
successivo a quello di maturazione. Al credito d'imposta di
cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione
del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del
medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a progetti
di ricerca e sviluppo.
6. La fondazione di cui all'articolo 42 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, assume la
denominazione di "Enea Tech e Biomedical";
conseguentemente, ogni richiamo alla Enea Tech contenuto in
disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito
alla Enea Tech e Biomedical.
7. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: "ricerca applicata," sono
inserite le seguenti: "compresi il potenziamento della
ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del
settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e
vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie
infettive emergenti, oltre a quelle piu' diffuse, anche
attraverso la realizzazione di poli di alta
specializzazione,";
2) e parole: "con particolare riferimento alle
start-up" sono sostituite dalle seguenti: "anche con
riferimento alle start-up";
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una
quota parte di almeno 250 milioni di euro e' destinata ai
settori dell'economia verde e circolare, dell'information
technology, dell'agri-tech e del deep tech";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 possono essere
assegnate ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni
di euro, destinate alla promozione della ricerca e alla
riconversione industriale del settore biomedicale di cui al
medesimo comma. A tale fine, il Ministero dello sviluppo
economico provvede al versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente di
tesoreria intestato al Fondo di cui al comma 3
dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, nel limite di 400 milioni di euro e comunque nel
limite delle risorse disponibili, da riassegnare al
pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente
articolo. Per l'attuazione degli interventi di cui al
presente comma il Ministero dello sviluppo economico puo'
avvalersi della Fondazione di cui al comma 5";
c) al comma 2:
1) dopo le parole: "pubblici e privati" sono
inserite le seguenti: ", anche attraverso strumenti di
partecipazione,";
2) le parole: "di progetti di innovazione e
spin-off" sono sostituite dalle seguenti: "delle iniziative
di cui al comma 1";
d) al comma 4, le parole: "previa stipula" sono
sostituite dalle seguenti: "anche tramite stipulazione";
e) al comma 5:
1) i periodi primo e secondo sono sostituiti dai
seguenti: "Per le medesime finalita' di cui al presente
articolo, compresa la realizzazione di programmi di
sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con
particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento
del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e
dispositivi medicali nonche' di tecnologie e di servizi
finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie,
l'ENEA e' autorizzata alla costituzione della fondazione di
diritto privato, di seguito denominata 'Fondazione Enea
Tech e Biomedical', sottoposta alla vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un
atto di indirizzo, puo' definirne gli obiettivi strategici.
Lo statuto della Fondazione Enea Tech e Biomedical e'
adottato, sentita l'ENEA, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico. Lo statuto puo' prevedere la
costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei
programmi di cui al primo periodo del presente comma";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Tramite apposita convenzione il Ministero dello sviluppo
economico puo' procedere al trasferimento alla Fondazione
delle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis";
f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Sono organi necessari della Fondazione Enea
Tech e Biomedical:
a) il Presidente, che presiede il Consiglio
direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato
su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello
sviluppo economico;
b) il Consiglio direttivo, al cui interno puo'
essere nominato un consigliere delegato, con funzioni di
direttore, per lo svolgimento delle funzioni di
amministrazione ordinaria. Il Consiglio direttivo e'
formato dal Presidente, nominato ai sensi della lettera a),
e da quattro membri, due dei quali nominati su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta
del Ministro della salute e uno nominato su proposta del
Ministro dell'universita' e della ricerca. Il Presidente e
i membri del Consiglio direttivo sono scelti tra soggetti
dotati di requisiti di onorabilita' e indipendenza nonche'
di specifica competenza professionale in campo economico,
medico-scientifico e ingegneristico;
c) il Collegio dei revisori dei conti, composto
da tre membri effettivi e da tre supplenti nominati,
rispettivamente, su proposta del Fondatore, del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo
economico. Con le medesime modalita' sono nominati i membri
supplenti.
6-ter. Alle nomine dei componenti degli organi di cui
al comma 6-bis si procede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
6-quater. Gli organi della Fondazione nominati prima
della data di entrata in vigore della presente disposizione
restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi ai
sensi dei commi 6-bis e 6-ter";
g) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"9-bis. Al fine di assicurare il necessario
sostegno al settore dei treni storici per le perdite subite
a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla
Fondazione FS Italiane e' concesso un contributo di 5
milioni di euro per l'anno 2021".
7-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui
alla lettera g) del comma 7, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono adottati i conseguenti adeguamenti
dello statuto della fondazione Enea Tech.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 valutati in
19,3 milioni di euro per l'anno 2022, 40,6 milioni di euro
per l'anno 2023, 68,3 milioni di euro per l'anno 2024, 76,8
milioni di euro per l'anno 2025, 83,2 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 55,4 milioni di euro
per l'anno 2032 e 27,7 milioni di euro per l'anno 2033, si
provvede ai sensi dell'articolo 77.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 200, 201,
202, 203, 203-quinquies, 203-sexies e 207 della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022):
«1. - 199. Omissis
200. Sono considerate attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta le attivita' di ricerca
fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come
definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del
punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della
Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente
disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da pubblicare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
dettati i criteri per la corretta applicazione di tali
definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei
criteri contenuti nel Manuale di Frascati
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE). Ai fini della determinazione della base
di calcolo del credito d'imposta, sono considerate
ammissibili, nel rispetto delle regole generali di
effettivita', pertinenza e congruita':
a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai
tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro
subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di
ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei
limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le
spese di personale relative a soggetti di eta' non
superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in
possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un
ciclo di dottorato presso un'universita' italiana o estera
o in possesso di una laurea magistrale in discipline di
ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione
internazionale standard dell'educazione (Isced)
dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e impiegati
esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono
a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un
importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione
finanziaria o di locazione semplice e le altre spese
relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati
nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la
realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo
ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del
reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo
e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle
spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in
cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie
attivita' produttive dell'impresa, si assume la parte delle
quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle
sole attivita' di ricerca e sviluppo;
c) le spese per contratti di ricerca extra muros
aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del
soggetto commissionario delle attivita' di ricerca e
sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di
contratti di ricerca extra muros stipulati con universita'
e istituti di ricerca nonche' con start-up innovative, di
cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221 aventi sede nel territorio dello Stato, le
spese concorrono a formare la base di calcolo del credito
d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro
ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con
imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo
dell'impresa committente, si applicano le stesse regole
applicabili nel caso di attivita' di ricerca e sviluppo
svolte internamente all'impresa. Si considerano
appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da
un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti
diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le
spese di personale prevista dal secondo periodo della
lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti
neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e
altre strutture di ricerca situati nel territorio dello
Stato. Le spese previste dalla presente lettera, nel caso
di contratti stipulati con soggetti esteri, sono
ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono
commissionati i progetti relativi alle attivita' di ricerca
e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se
appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente,
siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo
sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi
nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220
del 19 settembre 1996;
d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da
terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali
relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a
una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varieta' vegetale, nel limite massimo complessivo di
1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate
direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle
attivita' inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla
presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino
da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti
terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente
residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio
economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
Non si considerano comunque ammissibili le spese per
l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni
immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese
appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si
considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese
controllate da un medesimo soggetto, controllanti o
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali;
e) le spese per servizi di consulenza e servizi
equivalenti inerenti alle attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo
complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale
ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese
ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto
della maggiorazione ivi prevista, a condizione che i
relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti
nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente
residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio
economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti
analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta svolti internamente
dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o
impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle
spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel
caso di ricerca extra muros, del 30 per cento dei costi dei
contratti indicati alla lettera c).
201. Sono considerate attivita' di innovazione
tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attivita',
diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla
realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o
sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di
produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un
bene materiale o immateriale o un servizio o un processo
che si differenzia, rispetto a quelli gia' realizzati o
applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche
tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilita' o
dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti
nei diversi settori produttivi. Non sono considerate
attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito
d'imposta le attivita' di routine per il miglioramento
della qualita' dei prodotti e in generale le attivita'
volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli
simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per
elementi estetici o secondari, le attivita' per
l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche
richieste di un cliente nonche' le attivita' per il
controllo di qualita' e la standardizzazione dei prodotti.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico
previsto dal comma 200, sono dettati i criteri per la
corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto
dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale
di Oslo dell'OCSE. Ai fini della determinazione della base
di calcolo del credito d'imposta, sono considerate
ammissibili, nel rispetto delle regole generali di
effettivita', pertinenza e congruita':
a) le spese per il personale titolare di rapporto di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto
diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato
nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte
internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego
in tali operazioni. Le spese di personale relative a
soggetti di eta' non superiore a trentacinque anni, al
primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di
ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso
un'universita' italiana o estera o in possesso di una
laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o
scientifico secondo la classificazione Isced dell'UNESCO,
assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori
di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di
calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150
per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione
finanziaria o di locazione semplice e le altre spese
relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati
nei progetti di innovazione tecnologica anche per la
realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo
ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del
reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al
30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera
a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche
per le ordinarie attivita' produttive dell'impresa, si
assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre
spese imputabile alle sole attivita' di innovazione
tecnologica;
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il
diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario
delle attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al
credito d'imposta. Nel caso in cui i contratti siano
stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo
gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse
regole applicabili nel caso di attivita' di innovazione
tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano
appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da
un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti
diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le
spese di personale prevista dal secondo periodo della
lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti
neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e
altre strutture di ricerca situati nel territorio dello
Stato. Le spese previste dalla presente lettera, nel caso
di contratti stipulati con soggetti esteri, sono
ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono
commissionati i progetti relativi alle attivita' di
innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta,
anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa
committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in
altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati
compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996;
d) le spese per servizi di consulenza e servizi
equivalenti inerenti alle attivita' di innovazione
tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite
massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di
personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese
ammissibili indicate alla lettera c), a condizione che i
relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti
nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente
residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio
economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti
analoghi impiegati nelle attivita' di innovazione
tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la
realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite
massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate
alla lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese per i
contratti indicati alla lettera c).
202. Sono considerate attivita' innovative ammissibili
al credito d'imposta le attivita' di design e ideazione
estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile
e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del
mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e
realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Con il
decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal
comma 200, sono dettati i criteri per la corretta
applicazione del presente comma anche in relazione alle
medesime attivita' svolte in settori diversi da quelli
sopraindicati. Ai fini della determinazione della base di
calcolo del credito d'imposta per le attivita' di design e
ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel
rispetto delle regole generali di effettivita', pertinenza
e congruita':
a) le spese per il personale titolare di rapporto di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto
diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato
presso le strutture produttive dell'impresa nello
svolgimento delle attivita' di design e ideazione estetica
ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo
impiego in tali attivita'. Le spese di personale relative a
soggetti di eta' non superiore a trentacinque anni, al
primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri
titoli equiparabili, assunti dall'impresa con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati
esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica,
concorrono a formare la base di calcolo del credito
d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro
ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione
finanziaria o di locazione semplice e le altre spese
relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati
nelle attivita' di design e innovazione estetica
ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione
e realizzazione dei campionari, per l'importo
ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del
reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al
30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera
a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche
per le ordinarie attivita' produttive dell'impresa, si
assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre
spese imputabile alle sole attivita' di design e ideazione
estetica;
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il
diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario
delle attivita' di design e ideazione estetica ammissibili
al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi
professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti
siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo
stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le
stesse regole applicabili nel caso di attivita' di design e
ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Si
considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese
controllate da un medesimo soggetto, controllanti o
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali. La
maggiorazione per le spese di personale prevista dal
secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso
in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati
in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel
territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente
lettera, nel caso di contratti stipulati con soggetti
esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui
vengono commissionati i progetti relativi alle attivita' di
design e ideazione estetica ammissibili al credito
d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo
dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o
localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in
Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o
in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
d) le spese per servizi di consulenza e servizi
equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento
delle altre attivita' innovative ammissibili al credito
d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per
cento delle spese di personale indicate alla lettera a)
ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente
lettera, nel caso di contratti stipulati con soggetti
esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti cui
sono commissionati i progetti relativi alle attivita' di
design e ideazione estetica ammissibili al credito
d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo
dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o
localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in
Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o
in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti
analoghi impiegati nelle attivita' di design e ideazione
estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite
massimo pari al 30 per cento delle spese di personale
indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti
di cui alla lettera c).
203. Per le attivita' di ricerca e sviluppo previste
dal comma 200, il credito d'imposta e' riconosciuto, fino
al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in
misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo,
assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a
qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili,
nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attivita' di
innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito
d'imposta e' riconosciuto, fino al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento
della relativa base di calcolo, assunta al netto delle
altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo
ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo
annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso
di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a
dodici mesi. Per le attivita' di design e ideazione
estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta e'
riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della
relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre
sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti
sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale
di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di
periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici
mesi. Per le attivita' di innovazione tecnologica previste
dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o
processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati
per il raggiungimento di un obiettivo di transizione
ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il
decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal
comma 200, il credito d'imposta e' riconosciuto, fino al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura
pari al 15 per cento della relativa base di calcolo,
assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a
qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili,
nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei
massimali indicati e a condizione della separazione
analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti
alle diverse tipologie di attivita', e' possibile applicare
il beneficio anche per piu' attivita' ammissibili nello
stesso periodo d'imposta.
203-bis. - 203-quater. Omissis
203-quinquies. Per le attivita' di innovazione
tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla
realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o
sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un
obiettivo di transizione ecologica o di innovazione
digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello
sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito
d'imposta e' riconosciuto, per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, in misura
pari al 10 per cento della relativa base di calcolo,
assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a
qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili,
nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei
massimali indicati e a condizione della separazione
analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti
alle diverse tipologie di attivita', e' possibile applicare
il beneficio anche per piu' attivita' ammissibili nello
stesso periodo d'imposta.
203-sexies. Per le attivita' di innovazione tecnologica
previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di
prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente
migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di
transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0,
individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo
economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta e'
riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31
dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa
base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o
dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse
spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni
di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta
di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto
dei massimali indicati e a condizione della separazione
analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti
alle diverse tipologie di attivita', e' possibile applicare
il beneficio anche per piu' attivita' ammissibili nello
stesso periodo d'imposta.
204. - 206. Omissis
207. Nell'ambito delle ordinarie attivita' di
accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base
dell'apposita certificazione della documentazione contabile
e della relazione tecnica previste dai commi 205 e 206
nonche' sulla base della ulteriore documentazione fornita
dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla
verifica delle condizioni di spettanza del credito
d'imposta e della corretta applicazione della disciplina.
Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche
parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate
provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di
interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le
eventuali responsabilita' di ordine civile, penale e
amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora,
nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano
necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine
all'ammissibilita' di specifiche attivita' di ricerca e
sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attivita'
innovative nonche' in ordine alla pertinenza e alla
congruita' delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia
delle entrate puo' richiedere al Ministero dello sviluppo
economico di esprimere il proprio parere. I termini e le
modalita' di svolgimento di tali attivita' collaborative
sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle
entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella
quale puo' essere prevista un'analoga forma di
collaborazione anche in relazione agli interpelli
presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo
11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n.
212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito
d'imposta per i suddetti investimenti. Per l'espletamento
delle attivita' di propria competenza, il Ministero dello
sviluppo economico puo' anche avvalersi di soggetti esterni
con competenze tecniche specialistiche.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19
del D.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
11 del D.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.lgs.
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
D.lgs. n. 387 del 1998)). - 1. Ai fini del conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto,
in relazione alla natura e alle caratteristiche degli
obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura
interessata, delle attitudini e delle capacita'
professionali del singolo dirigente, dei risultati
conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
- Si riporta il testo del comma 951, dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«1.-950 Omissis
951. Al fine di velocizzare gli interventi nell'ambito
del settore biomedicale, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le risorse che
nell'ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico di
cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono da destinare alla promozione della
ricerca e riconversione industriale del settore
biomedicale. A tal fine e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo,
denominato «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale
biomedico», cui sono attribuite anche le risorse da
assegnare ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo
42. Il Fondo opera per il potenziamento della ricerca, lo
sviluppo e la riconversione industriale del settore
biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini,
di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali,
anche attraverso la realizzazione di poli di alta
specializzazione. Per la realizzazione degli interventi di
cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo
economico si avvale della Fondazione Enea Tech e Biomedical
ai sensi del citato articolo 42 del decreto-legge n. 34 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del
2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 42, del
decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge,
con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
«Art. 42(Fondo per il trasferimento tecnologico e altre
misure urgenti per la difesa ed il sostegno
dell'innovazione). - 1. Al fine di sostenere e accelerare i
processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del
sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le
sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca
applicata, compresi il potenziamento della ricerca, lo
sviluppo e la riconversione industriale del settore
biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini
per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive
emergenti, oltre a quelle piu' diffuse, anche attraverso la
realizzazione di poli di alta specializzazione, nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico e'
istituito un fondo, denominato "Fondo per il trasferimento
tecnologico", con una dotazione di 500 milioni di euro per
l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalita'
di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla
valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca
presso le imprese operanti sul territorio nazionale, anche
con riferimento alle start-up innovative di cui
all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all'articolo 4
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Una quota
parte di almeno 250 milioni di euro e' destinata ai settori
dell'economia verde e circolare, dell'information
technology, dell'agri-tech e del deep tech.
1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 possono essere
assegnate ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni
di euro, destinate alla promozione della ricerca e alla
riconversione industriale del settore biomedicale di cui al
medesimo comma. A tale fine, il Ministero dello sviluppo
economico provvede al versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente di
tesoreria intestato al Fondo di cui al comma 3
dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, nel limite di 400 milioni di euro e comunque nel
limite delle risorse disponibili, da riassegnare al
pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente
articolo. Per l'attuazione degli interventi di cui al
presente comma il Ministero dello sviluppo economico puo'
avvalersi della Fondazione di cui al comma 5.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a
favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati,
anche attraverso strumenti di partecipazione, nella
realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 e possono
prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore
di cui al comma 4, nei limiti delle risorse stanziate ai
sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma, di attivita'
di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla
ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni
tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi,
attivita' di rafforzamento delle strutture e diffusione dei
risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica
e formazione, nonche' attivita' di supporto alla crescita
delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.
3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma
1, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle
disponibilita' del fondo di cui al comma 1, e' autorizzato
ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in
capitale di rischio e di debito, anche di natura
subordinata, nel rispetto della disciplina europea in
materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni
in materia di affidamento dei contratti pubblici o in
materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche
eventualmente applicabili. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati i possibili interventi, i criteri, le modalita'
e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale
di rischio e di debito di cui al presente comma.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2
e 3 il Ministero dello sviluppo economico si avvale
dell'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo sostenibile, nell'ambito delle
funzioni ad essa gia' attribuite in materia di
trasferimento tecnologico, anche tramite stipulazione di
apposita convenzione. A tal fine, e' autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
5. Per le medesime finalita' di cui al presente
articolo, compresa la realizzazione di programmi di
sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con
particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento
del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e
dispositivi medicali nonche' di tecnologie e di servizi
finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie,
l'ENEA e' autorizzata alla costituzione della fondazione di
diritto privato, di seguito denominata 'Fondazione Enea
Tech e Biomedical', sottoposta alla vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un
atto di indirizzo, puo' definirne gli obiettivi strategici.
Lo statuto della Fondazione Enea Tech e Biomedical e'
adottato, sentita l'ENEA, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico. Lo statuto puo' prevedere la
costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei
programmi di cui al primo periodo del presente comma. Ai
fini dell'istituzione e dell'operativita' della Fondazione
e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno
2020. Tramite apposita convenzione il Ministero dello
sviluppo economico puo' procedere al trasferimento alla
Fondazione delle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis.
6. Il patrimonio della Fondazione e' costituito dalle
risorse assegnate ai sensi del comma 5 e puo' essere
incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Le
attivita', oltre che dai mezzi propri, sono costituite da
contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione
possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili
facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e
indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove
investimenti finalizzati all'integrazione e alla
convergenza delle iniziative di sostegno in materia di
ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo
la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di
imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e
enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonche'
attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.
6-bis. Sono organi necessari della Fondazione Enea Tech
e Biomedical:
a) il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo
e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato su
proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello
sviluppo economico;
b) il Consiglio direttivo, al cui interno puo' essere
nominato un consigliere delegato, con funzioni di
direttore, per lo svolgimento delle funzioni di
amministrazione ordinaria. Il Consiglio direttivo e'
formato dal Presidente, nominato ai sensi della lettera a),
e da quattro membri, due dei quali nominati su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta
del Ministro della salute e uno nominato su proposta del
Ministro dell'universita' e della ricerca. Il Presidente e
i membri del Consiglio direttivo sono scelti tra soggetti
dotati di requisiti di onorabilita' e indipendenza nonche'
di specifica competenza professionale in campo economico,
medico-scientifico e ingegneristico;
c) il Collegio dei revisori dei conti, composto da
tre membri effettivi e da tre supplenti nominati,
rispettivamente, su proposta del Fondatore, del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo
economico. Con le medesime modalita' sono nominati i membri
supplenti.
6-ter. Alle nomine dei componenti degli organi di cui
al comma 6-bis si procede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
6-quater. Gli organi della Fondazione nominati prima
della data di entrata in vigore della presente disposizione
restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi ai
sensi dei commi 6-bis e 6-ter.
7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
costituzione della Fondazione e di conferimento e
devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e
diritto e vengono effettuati in regime di neutralita'
fiscale.
8. Ai fini del presente articolo, non trova
applicazione l'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175.
9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente
articolo, pari a 517 milioni di euro per il 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
9-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno al
settore dei treni storici per le perdite subite a causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Fondazione
FS Italiane e' concesso un contributo di 5 milioni di euro
per l'anno 2021.».
 
Art. 24

Disposizioni in materia di indici sintetici
di affidabilita' fiscale

1. All'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021 e 2022»;
2) la lettera c) e' abrogata;
b) al comma 2, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilita' fiscale piu' elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilita' fiscale piu' elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.».
2. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attivita' economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 148, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 148 (Modifiche alla disciplina degli indici
sintetici di affidabilita' fiscale (ISA)). - 1. Per i
periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020, 2021 e
2022, al fine di tenere conto degli effetti di natura
straordinaria della crisi economica e dei mercati
conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla
diffusione del COVID-19, nonche' di prevedere ulteriori
ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici
sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo
9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
tenuto conto di quanto previsto dal medesimo articolo
9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi
attraverso la massima valorizzazione delle informazioni
gia' nella disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria:
a) la societa' di cui all'articolo 10, comma 12,
della legge 8 maggio 1998 n. 146, per l'applicazione degli
indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge del 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, definisce specifiche metodologie basate su
analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso
l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le
banche dati gia' disponibili per l'Amministrazione
finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale
di statistica nonche' i dati e gli elementi acquisibili
presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e
nell'analisi economica;
b) in deroga a quanto previsto all'articolo 9-bis,
comma 4, secondo periodo, del decreto-legge del 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, valutate le specifiche proposte da
parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini
professionali presenti nella Commissione di esperti di cui
al predetto articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori
dati e informazioni necessari per una migliore valutazione
dello stato di crisi individuale;
c) (abrogata).
2. Considerate le difficolta' correlate al primo
periodo d'imposta di applicazione degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale e gli effetti sull'economia e sui
mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella
definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14
dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2018, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della
Guardia di finanza tengono conto anche del livello di
affidabilita' fiscale derivante dall'applicazione degli
indici per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2019. Analogamente, per il periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2020, si tiene conto anche del livello di
affidabilita' fiscale piu' elevato derivante
dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in
corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019. Per il
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene
conto anche del livello di affidabilita' fiscale piu'
elevato derivante dall'applicazione degli indici per i
periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31
dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di
affidabilita' fiscale piu' elevato derivante
dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in
corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 9-bis(Indici sintetici di affidabilita' fiscale).
- 1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi
imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi
tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento
della collaborazione tra questi e l'Amministrazione
finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione
preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti
indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti
attivita' di impresa, arti o professioni, di seguito
denominati "indici". Gli indici, elaborati con una
metodologia basata su analisi di dati e informazioni
relativi a piu' periodi d'imposta, rappresentano la sintesi
di indicatori elementari tesi a verificare la normalita' e
la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche
con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su
una scala da 1 a 10 il grado di affidabilita' fiscale
riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di
consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati
entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al
regime premiale di cui al comma 11.
2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del
periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono
applicati. Le eventuali integrazioni degli indici,
indispensabili per tenere conto di situazioni di natura
straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad
andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo
a determinate attivita' economiche o aree territoriali,
sono approvate entro il mese di aprile del periodo
d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni
dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono
individuate le attivita' economiche per le quali devono
essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata
la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate di cui al precedente periodo e' emanato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
3. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della
realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli
indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste
dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative
disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie
fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia
di finanza, nonche' da altre fonti.
4. I contribuenti cui si applicano gli indici
dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea
raccolta informativa, i dati economici, contabili e
strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi,
sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione
tecnica e metodologica approvata con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2,
indipendentemente dal regime di determinazione del reddito
utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per
il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati
di cui al periodo precedente. La disposizione del primo
periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli
indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche
ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di
settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017
e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del
presente comma e' emanato entro il termine previsto
dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per
l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai
predetti periodi d'imposta.
4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici
sono esclusi i dati gia' contenuti negli altri quadri dei
modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui
redditi, approvati con il provvedimento previsto
dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli
indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di
cui al comma 4 del presente articolo. L'Agenzia delle
entrate rende disponibili agli operatori economici,
nell'area riservata del proprio sito internet
istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili
per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le
disposizioni del presente comma si applicano dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei
contribuenti o degli intermediari di cui essi possono
avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche
e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi
informatici di ausilio alla compilazione e alla
trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonche' gli
elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e
dall'applicazione degli indici.
6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei
quali il contribuente:
a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non si
trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,
esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi
di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore
al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione
dei relativi indici.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di
esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate
tipologie di contribuenti.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' istituita una commissione di esperti, designati
dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle
segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle
organizzazioni economiche di categoria e degli ordini
professionali. La commissione e' sentita nella fase di
elaborazione e, prima dell'approvazione e della
pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere
sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta' cui
si riferisce nonche' sulle attivita' economiche per le
quali devono essere elaborati gli indici. I componenti
della commissione partecipano alle sue attivita' a titolo
gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese
eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della
commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono
svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo
10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni
di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al
presente comma a decorrere dalla data della sua
costituzione.
9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano
applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono
indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti
positivi, non risultanti dalle scritture contabili,
rilevanti per la determinazione della base imponibile ai
fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio
profilo di affidabilita' nonche' per accedere al regime
premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti
positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e determinano un corrispondente
maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori
componenti positivi di cui ai precedenti periodi si
applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non
soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta
relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume
d'affari dichiarato.
10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9
non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a
condizione che il versamento delle relative imposte sia
effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per
il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con
facolta' di effettuare il pagamento rateale delle somme
dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
11. In relazione ai diversi livelli di affidabilita'
fiscale conseguenti all'applicazione degli indici,
determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori
componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i
seguenti benefici:
a) l'esonero dall'apposizione del visto di
conformita' per la compensazione di crediti per un importo
non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta
sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000
euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di
conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i
rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo
non superiore a 50.000 euro annui;
c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina
delle societa' non operative di cui all'articolo 30 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto
previsto al secondo periodo del comma 36-decies
dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148;
d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle
presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma,
lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo
54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione
in funzione del livello di affidabilita', dei termini di
decadenza per l'attivita' di accertamento previsti
dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al
reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo
57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
f) l'esclusione della determinazione sintetica del
reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a
condizione che il reddito complessivo accertabile non
ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuati i livelli di affidabilita'
fiscale, anche con riferimento alle annualita' pregresse,
ai quali e' collegata la graduazione dei benefici premiali
indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefici
possono essere differenziati tenendo conto del tipo di
attivita' svolto dal contribuente.
13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato
dai benefici premiali di cui al comma 11, in caso di
violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno
dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11,
lettere c), d), e) e f), del presente articolo.
14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di
finanza, nel definire specifiche strategie di controllo
basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono
conto del livello di affidabilita' fiscale dei contribuenti
derivante dall'applicazione degli indici nonche' delle
informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe
tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio
1998, n. 146, dopo le parole: "studi di settore," sono
inserite le seguenti: "degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale". La societa' indicata nell'articolo
10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede,
altresi', a porre in essere ogni altra attivita' idonea a
sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a
potenziare le attivita' di analisi per contrastare la
sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di
natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di
evasione e a individuare le relative aree territoriali e
settoriali di intervento. Al fine di consentire lo
svolgimento delle attivita' di cui al precedente periodo e
di assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori
attivita' svolte dalla medesima societa' per altre
finalita' e per conto di altre amministrazioni, la stessa
societa' puo' stipulare specifiche convenzioni con le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con
altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche
lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei
risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie,
nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente per
le finalita' stabilite dal presente comma o da altre
disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto
la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il
contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di
natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree
di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato
nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di
finanza. Le quote di partecipazione al capitale della
societa' di cui al secondo periodo del presente comma
possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, in
conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati
rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione
degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei
medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle
entrate, prima della contestazione della violazione, mette
a disposizione del contribuente, con le modalita' di cui
all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso,
invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o
a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del
comportamento del contribuente si tiene conto nella
graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle
entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui
al primo periodo, puo' altresi' procedere, previo
contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo
comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie
per l'attuazione del presente articolo.
18. Le disposizioni normative e regolamentari relative
all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti
dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti
dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti
nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con
riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli
indici. Ad eccezione di quanto gia' disposto dal presente
articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita' di
controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente
periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi
di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le
attivita' di controllo, di accertamento e di irrogazione
delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta
antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano
le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Sono abrogati l'articolo 10-bis della legge 8
maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-bis del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225.
19. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
 
Art. 25

((Soppresso))

 
((Art. 25 bis
Modifica all'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, in materia di trasmigrazione nel Registro
unico nazionale del Terzo settore.

1. All'articolo 54, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 54, del decreto
legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 54 (Trasmigrazione dei registri esistenti). - 1.
Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono disciplinate
le modalita' con cui gli enti pubblici territoriali
provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del
Terzo settore i dati in loro possesso degli enti gia'
iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale
esistenti al giorno antecedente l'operativita' del Registro
unico nazionale degli enti del Terzo settore.
2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo
settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti
registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere
agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e
a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.
Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del
periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre
2022.
3. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei
documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi
del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la
mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo
settore.
4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2
gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano
a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva
qualifica.».
 
((Art. 26

Disposizioni in materia di Terzo settore

1. Al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 79:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attivita' di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari»;
2) al comma 2-bis, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento» e le parole: «e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi»;
3) al comma 4, alinea, le parole: «di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di natura non commerciale ai sensi del comma 5»;
4) al comma 5-bis, dopo le parole: «le quote associative dell'ente» sono aggiunte le seguenti: «, i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85»;
5) al comma 5-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente del Terzo settore non commerciale a ente del Terzo settore commerciale e da ente del Terzo settore commerciale a ente del Terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica»;
6) al comma 6:
6.1) le parole: «familiari e conviventi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «familiari conviventi»;
6.2) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che le relative attivita' siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis»;
b) all'articolo 82:
1) al comma 1, le parole: «salvo quanto previsto ai commi 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6»;
2) al comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale»;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
c) all'articolo 83:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1»;
2.2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'eventuale eccedenza puo' essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalita' ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1»;
4) il comma 6 e' abrogato;
d) all'articolo 84:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attivita' non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle societa'»;
2) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici»;
e) all'articolo 85:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle societa' di mutuo soccorso»;
2) al comma 1, le parole: «dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali»;
3) al comma 4:
3.1) alla lettera a), le parole: «degli associati e dei familiari conviventi degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «degli stessi soggetti indicati al comma 1»;
3.2) alla lettera b), le parole: «diversi dagli associati» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dai soggetti indicati al comma 1»;
4) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attivita' non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle societa'»;
5) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle societa' di mutuo soccorso»;
f) all'articolo 86, comma 10, le parole: «all'articolo 19-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 19-bis.2»;
g) all'articolo 87:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «di cui agli articoli 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6 e 7»;
2) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ne' agli obblighi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi»;
h) all'articolo 88, comma 1, le parole: «all'articolo 82, commi 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 82, commi 3, quarto periodo, 7 e 8,» e le parole: «e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale»;
i) all'articolo 104, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro».
2. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «possono destinare» sono sostituite dalla seguente: «destinano»;
b) all'articolo 18, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle societa' che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 3,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 79, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88 e 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 79(Disposizioni in materia di imposte sui
redditi). - 1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle
imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al
presente titolo nonche' le norme del titolo II del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in
quanto compatibili.
2. Le attivita' di interesse generale di cui
all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o
contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea,
amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi
pubblici di diritto internazionale, si considerano di
natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito
o dietro versamento di corrispettivi che non superano i
costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici
degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di
partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento costi
effettivi sono determinati computando, oltre ai costi
diretti, tutti quelli imputabili alle attivita' di
interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e
generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari.
2-bis. Le attivita' di cui al comma 2 si considerano
non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6
per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e
per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi.
3. Sono altresi' considerate non commerciali:
a) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera h), se svolte direttamente dagli enti di cui al
comma 1 la cui finalita' principale consiste nello svolgere
attivita' di ricerca scientifica di particolare interesse
sociale e purche' tutti gli utili siano interamente
reinvestiti nelle attivita' di ricerca e nella diffusione
gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso
preferenziale da parte di altri soggetti privati alle
capacita' di ricerca dell'ente medesimo nonche' ai
risultati prodotti;
b) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad
universita' e altri organismi di ricerca che la svolgono
direttamente in ambiti e secondo modalita' definite dal
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n.
135;
b-bis) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1,
lettere a), b) e c), se svolte da fondazioni delle ex
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a
condizione che gli utili siano interamente reinvestiti
nelle attivita' di natura sanitaria o socio-sanitaria e che
non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi
amministrativi.
4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del
reddito degli enti del Terzo settore di natura non
commerciale ai sensi del comma 5:
a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche
effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni
di modico valore o di servizi ai sovventori, in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione;
b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo
svolgimento, anche convenzionato o in regime di
accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, delle
attivita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo
settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o
prevalente le attivita' di cui all'articolo 5 in
conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del
presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni
statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente
la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle
attivita' di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa
non in conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del
presente articolo, nonche' le attivita' di cui all'articolo
6, fatta eccezione per le attivita' di sponsorizzazione
svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto
all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta,
le entrate derivanti da attivita' non commerciali.
5-bis. Si considerano entrate derivanti da attivita'
non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le
liberalita', le quote associative dell'ente e ogni altra
entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i
proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi
dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresi' del valore normale
delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita' svolte
con modalita' non commerciali.
5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo
settore non commerciale a ente di terzo settore
commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui
l'ente assume natura commerciale Per i due periodi
d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104,
comma 2, il mutamento di qualifica, da ente del Terzo
settore non commerciale a ente del Terzo settore
commerciale e da ente del Terzo settore commerciale a ente
del Terzo settore non commerciale, opera a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il
mutamento di qualifica.
6. Si considera non commerciale l'attivita' svolta
dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei
propri associati e dei familiari conviventi degli stessi in
conformita' alle finalita' istituzionali dell'ente. Non
concorrono alla formazione del reddito delle associazioni
del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo
di quote o contributi associativi. Si considerano,
tuttavia, attivita' di natura commerciale le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti
degli associati e dei familiari conviventi degli stessi
verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i
contributi e le quote supplementari determinati in funzione
delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno
diritto, salvo che le relative attivita' siano svolte alle
condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis. Detti corrispettivi
concorrono alla formazione del reddito complessivo come
componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a
seconda che le relative operazioni abbiano carattere di
abitualita' o di occasionalita'.»
«Art. 82(Disposizioni in materia di imposte indirette e
tributi locali). - 1. Le disposizioni del presente articolo
si applicano agli enti del Terzo settore comprese le
cooperative sociali ed escluse le imprese sociali
costituite in forma di societa', salvo quanto previsto ai
commi 3, 4 e 6.
2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e
donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i
trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli
enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8,
comma 1.
3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie,
comprese le operazioni di fusione, scissione o
trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di
cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e
catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche
statutarie di cui al periodo precedente sono esenti
dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli
atti a modifiche o integrazioni normative. Per tutti gli
enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali,
l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti,
ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento
relativo alle attivita' di interesse generale di cui
all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto
o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo30 marzo
2001, n.165, con l'Unione europea, con amministrazioni
pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di
diritto internazionale. Gli atti costitutivi e quelli
connessi allo svolgimento delle attivita' delle
organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di
registro.
4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si
applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo
oneroso della proprieta' di beni immobili e per gli atti
traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di
godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di
cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione
che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni
dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi
istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda,
contestualmente alla stipula dell'atto, apposita
dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione
mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in
diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto
sociale, e' dovuta l'imposta nella misura ordinaria,
nonche' la sanzione amministrativa pari al 30 per cento
dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti
dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.
5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti,
nonche' le copie anche se dichiarate conformi, gli
estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le
attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico
in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti
dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di
bollo.
5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti e i
libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di
cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei
prodotti finanziari esteri, di cui al comma 18
dell'articolo 19 del decreto-legge 6 di-cembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non
commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma
5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita'
non commerciali, di attivita' assistenziali, previdenziali,
sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita'
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20
maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta municipale
propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle
condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio
2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione.
7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale
propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i
quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i
comuni, le province, le citta' metropolitane e le regioni
possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo
settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciale la riduzione o
l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e
dai connessi adempimenti.
8. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e
Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al
comma 1 del presente articolo la riduzione o l'esenzione
dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto
della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti
della Corte di giustizia dell'Unione europea.
9. L'imposta sugli intrattenimenti non e' dovuta per le
attivita' indicate nella tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte
dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo
occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione
spetta a condizione che dell'attivita' sia data
comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna
manifestazione, al concessionario di cui all'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640.
10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di
cui al comma 1 del presente articolo sono esenti dalle
tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.»
«Art. 83(Detrazioni e deduzioni per erogazioni
liberali). - 1. Dall'imposta lorda sul reddito delle
persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento
degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni
liberali in denaro o in natura a favore degli enti del
Terzo settore di cui all'articolo 82, per un importo
complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a
30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo e'
elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal
contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di
organizzazioni di volontariato. La detrazione e'
consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a
condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o
uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento
previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
2. Le liberalita' in denaro o in natura erogate a
favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82,
comma 1, da persone fisiche, enti e societa' sono
deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto
erogatore nel limite del 10 per cento del reddito
complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza puo' essere
computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito
complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre
il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con
apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura
che danno diritto alla detrazione o alla deduzione
d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalita' di
valorizzazione delle liberalita' di cui ai commi 1 e 2.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
condizione che le liberalita' ricevute siano utilizzate ai
sensi dell'arti-colo 8, comma 1.
4. Ferma restando la non cumulabilita' delle
agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che
effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente
articolo non possono cumulare la detraibilita' e la
deducibilita' con altra agevolazione fiscale prevista a
titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre
disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19
per cento dei contributi associativi per un importo non
superiore a 1.300 euro versati dai soci alle societa' di
mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al
fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di
malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in
caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.
6. (abrogato).»
«Art. 84(Regime fiscale delle organizzazioni di
volontariato e degli enti filantropici). - 1. Non si
considerano commerciali, oltre alle attivita' di cui
all'articolo 79, commi 2, 3 e 4, le seguenti attivita'
effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte
senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per
fini di concorrenzialita' sul mercato:
a) attivita' di vendita di beni acquisiti da terzi a
titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la
vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza
alcun intermediario;
b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai
volontari sempreche' la vendita dei prodotti sia curata
direttamente dall'organizzazione di volontariato senza
alcun intermediario;
c) attivita' di somministrazione di alimenti e
bevande in occasione di raduni, manifestazioni,
celebrazioni e simili a carattere occasionale.
2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva
allo svolgimento di attivita' non commerciale da parte
delle organizzazioni di volontariato, sono esenti
dall'imposta sul reddito delle societa'.
2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche agli enti filantropici.»
«Art. 85(Regime fiscale delle associazioni di
promozione sociale e delle societa' di mutuo soccorso). -
1. Non si considerano commerciali le attivita' svolte dalle
associazioni di promozione sociale in diretta attuazione
degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, dei
propri associati e dei familiari conviventi degli stessi,
di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la
medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto
costitutivo o statuto fanno parte di un'unica
organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati
o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni
nazionali, nonche' nei confronti di enti composti in misura
non inferiore al settanta percento da enti del Terzo
settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).
2. Non si considerano, altresi', commerciali, ai fini
delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di
proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati
e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di
corrispettivi specifici in attuazione degli scopi
istituzionali.
3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del
presente articolo si considerano comunque commerciali, ai
fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi
prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le
erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le
prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di
deposito e le prestazioni di servizi portuali e
aeroportuali nonche' le prestazioni effettuate
nell'esercizio delle seguenti attivita':
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere
commerciale;
d) pubblicita' commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
4. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese
tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e),
della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito
registro, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute
dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso
commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di
corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o
bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta
l'attivita' istituzionale da bar e esercizi similari,
nonche' l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,
sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) tale attivita' sia strettamente complementare a
quelle svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi
soggetti indicati al comma 1;
b) per lo svolgimento di tale attivita' non ci si
avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di
diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dai
soggetti indicati al comma 1.
5. Le quote e i contributi corrisposti alle
associazioni di promozione sociale di cui al presente
articolo non concorrono alla formazione della base
imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.
6. Non si considerano commerciali le attivita' di
vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini
di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata
direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario
e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati
professionalmente per fini di concorrenzialita' sul
mercato.
7. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva
allo svolgimento di attivita' non commerciale da parte
delle associa-zioni di promozione sociale, sono esenti
dall'imposta sul reddito delle societa'.
7-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
alle societa' di mutuo soccorso.»
«Art. 86 (Regime forfetario per le attivita'
commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale
e dalle organizzazioni di volontariato). - 1. Le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale possono applicare, in relazione alle
attivita' commerciali svolte, il regime forfetario di cui
al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente
hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta,
non superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia che
dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione
europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al
31 dicembre 2019 o alla soglia che sara' eventualmente
armonizzata in sede europea. Fino al sopraggiungere della
predetta autorizzazione si applica la misura speciale di
deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai
sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.
2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni
di promozione sociale possono avvalersi del regime
forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella
dichiarazione di inizio di attivita' di cui all'articolo 35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di
cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le organizzazioni di volontariato che applicano il
regime forfetario determinano il reddito imponibile
applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di
cui al comma 1 un coefficiente di redditivita' pari all'1
per cento. Le associazioni di promozione sociale che
applicano il regime forfetario determinano il reddito
imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti
nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di
redditivita' pari al 3 per cento.
4. Qualora sia esercitata l'opzione per il regime
forfetario di cui ai commi precedenti si applica il comma 5
e 6 dell'articolo 80 considerando quale reddito dal quale
computare in diminuzione le perdite quello determinato ai
sensi del comma 3.
5. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi
dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti
ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale che applicano il regime
forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e
di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei
redditi e' presentata nei termini e con le modalita'
definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
6. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni
di promozione sociale che applicano il regime forfetario
non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al
titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei
redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale
del percettore dei redditi per i quali all'atto del
pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e
l'ammontare dei redditi stessi.
7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale che applicano il regime forfetario:
a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui
all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, per le operazioni nazionali;
b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie
l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari
l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da
soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli
7-ter e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e
alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, ferma restando l'impossibilita' di avvalersi della
facolta' di acquistare senza applicazione dell'imposta ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. Per le operazioni di cui al presente comma le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale che applicano il regime forfettario non
hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore
aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai
sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
8. Salvo quanto disposto dal comma 9, le organizzazioni
di volontariato e le associazioni di promozione sociale che
applicano il regime forfetario sono esonerati dal
versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli
altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli
obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di
acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei
corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui
all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e
successive modificazioni.
9. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni
di promozione sociale che applicano il regime forfetario,
per le operazioni per le quali risultano debitori
dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e
versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di effettuazione delle operazioni.
10. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario
comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo
19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione
dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione delle regole
ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal
regime forfetario alle regole ordinarie e' operata
un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione
del primo periodo d'imposta di applicazione delle regole
ordinarie.
11. Nell'ultima liquidazione relativa al periodo
d'imposta in cui e' applicata l'imposta sul valore aggiunto
e' computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per
le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita', di cui
all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 32-bis
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella
stessa liquidazione puo' essere esercitato, ai sensi degli
articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, il diritto alla
detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di
acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui
all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del
2012, i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
12. L'eccedenza detraibile emergente dalla
dichiarazione presentata dalle organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale che
applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo periodo
d'imposta in cui l'imposta sul valore aggiunto e' applicata
nei modi ordinari, puo' essere chiesta a rimborso ovvero
puo' essere utilizzata in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
13. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni
di promozione sociale che applicano il regime forfetario
possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto nei modi ordinari di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle imposte
sul reddito nei modi ordinari ovvero in quelli di cui
all'articolo 80. L'opzione, valida per almeno un triennio,
e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da
presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso
il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario,
l'opzione resta valida per ciascun periodo d'imposta
successivo, fino a quando permane la concreta applicazione
della scelta operata.
14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui
viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1.
15. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta
soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta
soggetto al regime ordinario ovvero a quello di cui
all'articolo 80, al fine di evitare salti o duplicazioni di
imposizione, i ricavi che, in base alle regole del regime
forfetario, hanno gia' concorso a formare il reddito non
assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli
anni successivi ancorche' di competenza di tali periodi;
viceversa i ricavi che, ancorche' di competenza del periodo
in cui il reddito e' stato determinato in base alle regole
del regime forfetario, non hanno concorso a formare il
reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei
periodi di imposta successivi nel corso dei quali si
verificano i presupposti previsti dal regime forfetario.
Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa
di passaggio dal regime ordinario ovvero da quello di cui
all'articolo 80 a quello forfetario. Nel caso di passaggio
da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un
periodo di imposta soggetto a un diverso regime, i costi
sostenuti nel periodo di applicazione del regime forfetario
non assumono rilevanza nella determinazione del reddito
degli anni successivi. Nel caso di cessione,
successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni
strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da
cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo
dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata,
rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
assume come costo non ammortizzato quello risultante alla
fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre
il regime. Se la cessione concerne beni strumentali
acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come
costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.
16. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni
di promozione sociale che applicano il regime forfetario
sono escluse dall'applicazione degli studi di settore di
cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3,
comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonche'
degli indici sintetici di affidabilita' di cui all'articolo
9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito,
con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21
giugno 2017, n. 96.»
«Art. 87(Tenuta e conservazione delle scritture
contabili degli Enti del terzo settore). - 1. Gli enti del
Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma
5, che non applicano il regime forfetario di cui
all'articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali
per esse previsti, devono:
a) in relazione all'attivita' complessivamente
svolta, redigere scritture contabili cronologiche e
sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e
analiticita' le operazioni poste in essere in ogni periodo
di gestione, e rappresentare adeguatamente nel bilancio di
cui all'articolo 13 distintamente le attivita' indicate
all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo
di conservare le stesse scritture e la relativa
documentazione per un periodo non inferiore quello indicato
dall'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) in relazione alle attivita' svolte con modalita'
commerciali, di cui agli articoli 5, 6 e 7 tenere le
scritture contabili previste dalle disposizioni di cui
all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, anche al di fuori dei limiti
quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si
considerano assolti anche qualora la contabilita' consti
del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in
conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e
2217 del codice civile.
3. I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio
delle attivita' di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano
conseguito in un anno proventi di ammontare superiore
all'importo stabilito dall'articolo 13, comma 2 possono
tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture
contabili previste al primo comma, lettera a), il
rendiconto di cassa di cui all'articolo 13, comma 2.
4. In relazione all'attivita' commerciale esercitata,
gli enti del Terzo settore non commerciali di cui
all'articolo 79, comma 5, hanno l'obbligo di tenere la
contabilita' separata.
5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 5
e 8, e fermi restando gli obblighi previsti dal titolo
secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, gli enti del Terzo settore non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, limitatamente
alle attivita' non commerciali di cui agli articoli 5 e 6,
non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei
corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale ne'
agli obblighi previsti dall'articolo 2 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n.127, in materia di
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui
all'articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche
di fondi devono inserire all'interno del bilancio redatto
ai sensi dell'articolo 13 un rendiconto specifico redatto
ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato
ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono
risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in
modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a
ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera
a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si
avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86.
7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i
presupposti di cui all'articolo 79, comma 5, ai fini della
qualificazione dell'ente del Terzo settore come ente
commerciale, tutti i beni facenti parte del patrimonio
dovranno essere compresi nell'inventario di cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo per il predetto
ente di tenere le scritture contabili di cui agli articoli
14, 15, 16 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973. Le registrazioni nelle
scritture cronologiche delle operazioni comprese
dall'inizio del periodo di imposta al momento in cui si
verificano i presupposti che determinano il mutamento della
qualifica di cui all'articolo 79, comma 5, devono essere
eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre
mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti
presupposti.»
«Art. 88(De minimis). - 1. Le agevolazioni di cui
all'articolo 82,commi 3, quarto periodo, 7 e 8, e
all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei
limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del
regolamento(UE) n.1408/2013 della Commissione, del18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del
regolamento (UE) n.360/2012della Commissione, del 25 aprile
2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
di importanza minore («de minimis») concessi alle imprese
che forniscono servizi di interesse economico generale .
«Art. 104(Entrata in vigore). - 1. Le disposizioni di
cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85
comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g)
si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e
fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al
comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri,
alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e
Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383. Le disposizioni richiamate al primo periodo
si applicano, a decorrere dall'operativita' del Registro
unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo
settore iscritti nel medesimo Registro.
2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto
dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro
unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo
di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione
europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non
prima del periodo di imposta successivo di operativita' del
predetto Registro.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 18, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, (revisione della
disciplina in materia di impresa sociale, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno
2016, n. 106), come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Fondo per la promozione e lo sviluppo delle
imprese sociali). - 1. Le imprese sociali destinano una
quota non superiore al tre per cento degli utili netti
annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi
precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle
associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, nonche' dalla
Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente
destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese
sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura,
quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca
in tema di impresa sociale o di attivita' di formazione dei
lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della
costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi,
o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di
imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti
sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi
dell'impresa sociale erogante.»
«Art. 18 (Misure fiscali e di sostegno economico). - 1.
Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle
imprese sociali le somme destinate al versamento del
contributo per l'attivita' ispettiva di cui all'articolo
15, nonche' le somme destinate ad apposite riserve ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 2. L'utilizzazione delle riserve
a copertura di perdite e' consentita e non comporta la
decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a
distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano
state ricostituite.
2. Non concorrono altresi' a formare il reddito
imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi
riferibili alle variazioni effettuate ai sensi
dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. La disposizione di cui al periodo
precedente e' applicabile solo se determina un utile o un
maggior utile da destinare a incremento del patrimonio ai
sensi dell'articolo 3, comma 1.
3. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche
si detrae un importo pari al trenta per cento della somma
investita, successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, dal contribuente nel capitale sociale
di una o piu' societa', incluse societa' cooperative, che
abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non
piu' di cinque anni. L'ammontare, in tutto o in parte, non
detraibile nel periodo d'imposta di riferimento puo' essere
portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non
oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile non puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro
1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni.
L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento
prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza
dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
4. Non concorre alla formazione del reddito dei
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa',
il trenta per cento della somma investita, successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel
capitale sociale di una o piu' societa', incluse societa'
cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa
sociale da non piu' di cinque anni. L'investimento massimo
deducibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta,
l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per
almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale,
dell'investimento prima del decorso di tale termine,
comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a
tassazione dell'importo dedotto. Sull'imposta non versata
per effetto della deduzione non spettante sono dovuti gli
interessi legali.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano
anche agli atti di dotazione e ai contributi di qualsiasi
natura, posti in essere successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in favore di
fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa
sociale da non piu' di cinque anni. Fino al quinto periodo
d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9,
le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche
alle somme investite nel capi tale delle societa' che hanno
acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le modalita' di attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 3, 4 e 5.
7. Alle imprese sociali non si applica la disciplina
prevista per le societa' di cui all'articolo 30 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 2, commi da
36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, all'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre
1995, n. 549 e all'articolo 9-bis del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96.
8. Al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 5-novies, le parole: "portale per la
raccolta di capitali per le PMI" sono sostituite dalle
seguenti: "portale per la raccolta di capitali per le PMI e
per le imprese sociali", e prima delle parole "e degli
organismi di investimento collettivo del risparmio" sono
inserite le seguenti: ", delle imprese sociali";
2) dopo il comma 5-undecies e' inserito il
seguente:
"5-duodecies. Per "imprese sociali" si intendono
le imprese sociali ai sensi del decreto legislativo di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno
2016, n. 106, costituite in forma di societa' di capitali o
di societa' cooperativa";
b) la rubrica del capo III-quater, del titolo III,
della Parte II, e' sostituita dalla seguente: "Gestione di
portali per la raccolta di capitali per le PMI e per le
imprese sociali";
c) all'articolo 50-quinquies:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Gestione di portali per la raccolta di PMI e per le
imprese sociali";
2) al comma 1, prima delle parole "per gli
organismi di investimento collettivo del risparmio" sono
inserite le seguenti: ", per le imprese sociali,";
3) al comma 2, prima delle parole "per gli
organismi di investimento collettivo del risparmio" sono
inserite le seguenti: ", per le imprese sociali,";
d) all'articolo 100-ter, comma 1, prima delle parole
"dagli organismi di investimento collettivo del risparmio",
sono inserite le seguenti parole: ", dalle imprese
sociali,";
e) all'articolo 100-ter, comma 2, le parole: "o della
PMI innovativa", sono sostituite dalle seguenti: ", della
PMI innovativa o dell'impresa sociale";
f) all'articolo 100-ter, comma 2-bis, le parole "e di
PMI innovative" sono sostituite dalle seguenti: ", di PMI
innovative e di imprese sociali";
g) all'articolo 100-ter, comma 2-quater, le parole "e
da PMI innovative" sono sostituite dalle seguenti: ", da
PMI innovative e da imprese sociali".
8-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
presente articolo, le amministrazioni vigilanti trasmettono
all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di
competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei
conseguenti provvedimenti. A seguito della propria
attivita' di controllo, l'Amministrazione finanziaria
trasmette alle amministrazioni vigilanti ogni elemento
utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale
perdita della qualifica di impresa sociale di cui
all'articolo 15, comma 8. E' fatto comunque salvo il potere
di autonomo controllo da parte dell'Amministrazione
finanziaria.
8-ter. In caso di violazione delle disposizioni del
presente articolo, oltre alla decadenza dalle agevolazioni,
si applica l'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile
ai fini della gestione commissariale.
9. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo
e dell'articolo 16 e' subordinata, ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione
europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.».
 
Art. 26 bis
Modifica all'articolo 101 del codice di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, in materia di adeguamento degli statuti degli
enti del Terzo settore.

1. All'articolo 101, comma 2, primo periodo, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 101, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 101 (Norme transitorie e di attuazione). - 1.
Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio
nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla data di
adozione del decreto di nomina dei suoi componenti ai sensi
dell'articolo 59, comma 3. Ogni riferimento nel presente
decreto al Registro unico nazionale del Terzo settore
diviene efficace dalla sua operativita' ai sensi
dell'articolo 53, comma 2.
2. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale
del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme
previgenti ai fini e per gli effetti derivanti
dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus,
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione
sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del
presente decreto entro il 31 dicembre 2022. Entro il
medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti
con le modalita' e le maggioranze previste per le
deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli
alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre
clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni
derogabili mediante specifica clausola statutaria.
3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico
nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto,
nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si
intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli
enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno
dei registri attualmente previsti dalle normative di
settore.
4. Le reti associative, ove necessario, integrano,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il proprio statuto secondo le previsioni
di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) e comma 2, pena
l'automatica cancellazione dal relativo registro.
5. I comitati di gestione di cui all'articolo 2, comma
2, del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre
1997, sono sciolti dalla data di costituzione dei relativi
OTC, e il loro patrimonio residuo e' devoluto entro novanta
giorni dallo scioglimento al FUN, nell'ambito del quale
conserva la sua precedente destinazione territoriale. I
loro presidenti ne diventano automaticamente i liquidatori.
Al FUN devono inoltre essere versate dalle FOB, conservando
la loro destinazione territoriale, tutte le risorse
maturate, ma non ancora versate, in favore dei fondi
speciali di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991,
n. 266.
6. In sede di prima applicazione del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2017, sono accreditati come CSV gli
enti gia' istituiti come CSV in forza del decreto del
Ministro del tesoro 8 ottobre 1997. Successivamente a tale
data, tali enti, o eventualmente l'ente risultante dalla
loro fusione o aggregazione, sono valutati ai fini
dell'accreditamento in base alle disposizioni del presente
decreto. Nel caso di valutazione negativa, si procede
all'accreditamento di altri enti secondo le norme del
presente decreto. All'ente gia' istituito CSV in forza del
decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, che non
risulti accreditato sulla base delle norme del presente
decreto, si applica, per quanto attiene agli effetti
finanziari e patrimoniali, l'articolo 63, commi 4 e 5.
7. Il divieto di cui all'articolo 61, comma 1, lettera
j), non si applica alle cariche sociali in essere al
momento dell'entrata in vigore del presente decreto e fino
alla naturale scadenza del relativo mandato, cosi' come
determinato dallo statuto al momento del conferimento.
8. La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito
dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del
Terzo settore, anche in qualita' di impresa sociale, non
integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per
gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1,
lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per
gli enti associativi, l'iscrizione nel Registro unico
nazionale del Terzo settore, anche in qualita' di impresa
sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente,
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8
dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986. Le disposizioni che precedono
rilevano anche qualora l'iscrizione al Registro unico
nazionale del Terzo settore avvenga prima
dell'autorizzazione della Commissione europea di cui al
comma 10.
9. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, a far data
dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel
presente decreto e' svolto uno specifico monitoraggio,
coordinato dalla Cabina di regia di cui all'articolo 97,
con l'obiettivo di raccogliere e valutare le evidenze
attuative che emergeranno nel periodo transitorio ai fini
della introduzione delle disposizioni integrative e
correttive dei decreti attuativi.
10. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli
77, 79, comma 2-bis, 80 e 86 e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
11. Al fine di aumentare il numero dei volontari da
avviare al servizio civile universale, la dotazione del
Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo
19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementata di 82
milioni di euro per l'anno 2018, di 47,2 milioni di euro
per l'anno 2019, di 42,1 milioni di euro per l'anno 2020 e
di 10,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma
2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma
3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma
1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78
comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non
diversamente disposto, sono emanati entro un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto.».
 
Art. 27
Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 104, recante proroga della
gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato

1. Alla legge 28 marzo 1991, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Ministero del tesoro» e «Ministro del tesoro», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze» e «Ministro dell'economia e delle finanze»;
b) all'articolo 1:
1) al comma 1 la parola «provinciale» e' soppressa;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Banca d'Italia svolge il servizio di tesoreria dello Stato con l'osservanza delle disposizioni delle norme di legge e regolamentari, nonche' delle altre disposizioni emanate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.»;
c) all'articolo 2:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. In relazione a particolari esigenze, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono determinati i servizi, le operazioni o gli adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria di cui all'articolo 1 che possono essere affidati a Poste Italiane S.p.A. o ad istituti di credito.»;
2) il comma 3 e' abrogato;
d) all'articolo 3:
1) al comma 1, dopo le parole «Cassa depositi e prestiti», e' aggiunta la sigla: «S.p.A.»;
2) il comma 2 e' abrogato;
e) all'articolo 4:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti derivanti dall'espletamento del servizio di tesoreria dello Stato, ivi comprese le modalita' di comunicazione dei dati relativi alla gestione del servizio stesso.»;
2) il comma 2 e' abrogato;
f) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole «alla rendicontazione da parte delle sezioni di tesoreria, anche mediante l'impiego di strumenti informatici.» sono sostituite dalle seguenti: «alla relativa rendicontazione.»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Gli incassi e i pagamenti di somme per conto dello Stato, rispettivamente, ricevuti o effettuati dalla Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria, avvengono secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1.»;
g) nel titolo, la parola «provinciale» e' soppressa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo della legge 28 marzo 1991, n. 104
(Proroga della gestione del servizio di tesoreria dello
Stato) come modificato dalla presente legge:
«Art. 1.
1. La gestione del servizio di tesoreria dello Stato,
conferita alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre
1990 con legge 16 aprile 1984, n. 78, continua ad essere
affidata alla Banca d'Italia fino al 31 dicembre 2010, con
l'osservanza delle disposizioni di legge attualmente
vigenti, salvo quanto stabilito dalla presente legge.
2. La Banca d'Italia svolge il servizio di tesoreria
dello Stato con l'osservanza delle disposizioni delle norme
di legge e regolamentari, nonche' delle altre disposizioni
emanate con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze.
3. L'affidamento del servizio si intende tacitamente
rinnovato di venti anni in venti anni, salva disdetta di
una delle parti da notificarsi all'altra parte almeno
cinque anni prima della scadenza.»
«Art. 2.
1. Eventuali nuovi o maggiori servizi, operazioni o
adempimenti, rispetto a quelli compresi nel servizio di
tesoreria di cui all'articolo 1, debbono formare oggetto di
preventivi accordi tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Banca d'Italia.
2. In relazione a particolari esigenze, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, sono determinati i servizi, le operazioni o gli
adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria
di cui all'articolo 1 che possono essere affidati a Poste
Italiane S.p.A. o ad istituti di credito.
3. (abrogato).»
«Art. 3.
1. La Banca d'Italia continua a svolgere le operazioni
della Cassa depositi e prestiti S.p.A. con l'osservanza
delle norme di contabilita' dello Stato.
2. (abrogato).»
«Art. 4.
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le
convenzioni occorrenti per regolare i rapporti derivanti
dall'espletamento del servizio di tesoreria dello Stato,
ivi comprese le modalita' di comunicazione dei dati
relativi alla gestione del servizio stesso.
2. (abrogato).»
«Art. 5.
1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca
d'Italia, possono essere adottate, limitatamente alla
gestione del servizio di tesoreria, norme intese a
semplificare le procedure relative agli incassi e ai
pagamenti per conto dello Stato, nonche' alla relativa
rendicontazione.
2. (abrogato).
3. E' abrogato l'articolo 2 della legge 16 aprile 1984,
n. 78.
3-bis. Gli incassi e i pagamenti di somme per conto
dello Stato, rispettivamente, ricevuti o effettuati dalla
Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria,
avvengono secondo le modalita' indicate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1.»
«Art. 6.
1. La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio
1991.».
 
Art. 28

Unificazione della Tesoreria provinciale
e centrale dello Stato

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e' abrogato.
 
Art. 29

Modalita' di versamento in Tesoreria delle cauzioni
a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche

1. All'articolo 93 del decreto legislativo 18 gennaio 2016, n. 50, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La cauzione e' costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 93, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici) come modificato dalla presente legge:
«Art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla
procedura). - 1. L'offerta e' corredata da una garanzia
fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2
per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia
proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni
oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso
connesso, la stazione appaltante puo' motivatamente ridurre
l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero
incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di
gara realizzate in forma aggregata da centrali di
committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando
o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del
prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un
raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia
fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del
raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all'articolo 36,
comma 2, lettera a), e' facolta' della stazione appaltante
non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.
2. La cauzione e' costituita presso l'istituto
incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con
bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento
elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica
il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta
dell'appaltatore puo' essere rilasciata da imprese bancarie
o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita'
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attivita' o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
societa' di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita'
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, secondo comma, del codice civile, nonche'
l'operativita' della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
5. La garanzia deve avere efficacia per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una
garanzia con termine di validita' maggiore o minore, in
relazione alla durata presumibile del procedimento, e
possono altresi' prescrivere che l'offerta sia corredata
dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su
richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in
cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del
contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto
riconducibile all'affidatario o all'adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli
articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159; la garanzia e' svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale
rinnovo, e' ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la
riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di
cui al primo periodo, anche nei confronti delle
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti
di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e'
ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione
di cui al primo periodo, per gli operatori economici in
possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE)
n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma
UNI ENISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o
forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo e' ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con
la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli
operatori economici in possesso, in relazione ai beni o
servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore
dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del
marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel
UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei
contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del
15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai
periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della
norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui
al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede
di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei
contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia
e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 30 per cento,
non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi
precedenti, per gli operatori economici in possesso del
rating di legalita' e rating di impresa o della
attestazione del modello organizzativo, ai sensi del
decreto legislativo n. 231 del 2001, o in possesso di
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo
46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna,
di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di
certificazione social accountability 8000, o di
certificazione del sistema di gestione a tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori, o di
certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN
ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o
UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operativita'
in qualita' di ESC (Energy Service Company) per l'offerta
qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori
economici in possesso della certificazione ISO 27001
riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la
riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che
risulta dalla riduzione precedente.
8. L'offerta e' altresi' corredata, a pena di
esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora
l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non
si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi
allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.
9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica
l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della
garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque
entro un termine non superiore a trenta giorni
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
termine di efficacia della garanzia.
10. Il presente articolo non si applica agli appalti di
servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e
del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di
supporto alle attivita' del responsabile unico del
procedimento.».
 
Art. 30
Modifiche alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato di cui al regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440

1. Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-bis:
1) al secondo comma, le parole «del disposto dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»;
2) al terzo comma, le parole «predisposte dal Provveditorato generale dello Stato e approvate con decreto del Ministro per il tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;
3) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonche' quelle di cui al secondo comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, con imputazione, a seconda dell'amministrazione stipulante, agli appositi capitoli dello stato di Previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle amministrazioni autonome.»;
4) al sesto comma, le parole «sul conto corrente postale» sono soppresse;
b) all'articolo 16-ter:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Il pagamento delle spese di cui al primo e secondo comma dell'articolo 16-bis e' eseguito con le modalita' stabilite dal regolamento.»;
2) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«I rendiconti delle spese di cui al primo comma, riferiti a contratti stipulati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio di controllo di regolarita' amministrativa e contabile e, secondo le modalita' previste dalla legge, al controllo della Corte dei conti.».
c) l'articolo 23 e' abrogato;
d) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente:
«Art. 44. (Attribuzioni dei responsabili degli uffici centrali e periferici) - 1. I responsabili degli uffici centrali e periferici che hanno competenza in materia di entrate curano, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni e sotto la personale loro responsabilita', che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.»;
e) l'articolo 45 e' sostituito dal seguente:
«Art. 45. (Trasmissione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del conto degli incassi) - 1. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria dello Stato trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il conto degli incassi e gli agenti della riscossione comunicano alle Amministrazioni da cui dipendono o da cui sono vigilati i conti debitamente giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti effettuati alla tesoreria, con modalita' e tempistiche definite dal regolamento.»;
f) all'articolo 46, primo comma, le parole «nelle casse dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla tesoreria dello Stato»;
g) l'articolo 47 e' abrogato;
h) l'articolo 48 e' abrogato;
i) l'articolo 50 e' sostituito dal seguente:
«Art. 50. (Impegno ((della spesa)) ) - 1. Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorra disporne il pagamento, il titolo di pagamento puo' valere altresi' come atto di autorizzazione della spesa.»;
l) l'articolo 54 e' sostituito dal seguente:
«Art. 54. (Disposizioni di pagamento) - 1. Il pagamento delle spese dello Stato si effettua secondo lo standard ordinativo informatico previsto dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge ((31 dicembre 2009, n. 196)), direttamente a valere sugli stanziamenti di bilancio dello Stato o tramite l'utilizzo di fondi disponibili in tesoreria.
2. Il pagamento a valere sugli stanziamenti del bilancio e' effettuato attraverso le seguenti tipologie di disposizione:
a) mandati informatici, emessi dagli ordinatori primari di spesa;
b) ordinativi informatici, emessi dagli ordinatori secondari di spesa titolari di contabilita' ordinaria sulle aperture di credito disposte dalle amministrazioni deleganti;
c) buoni di prelevamento informatici, a valere sulle risorse messe a disposizione degli ordinatori secondari ai sensi della lettera b);
d) spese fisse telematiche, per i pagamenti indicati nell'articolo 62;
e) altre disposizioni di pagamento informatizzato previste dalla legge o dal regolamento.
3. Il pagamento tramite l'utilizzo di risorse disponibili in tesoreria e' effettuato:
a) con ordinativi informatici a valere sulle disponibilita' delle contabilita' speciali e dei conti aperti presso la tesoreria statale;
b) con ordinativi informatici a titolo di anticipazione di tesoreria, nei casi previsti da norme di legge o regolamentari o da autorizzazione amministrativa da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
4. Le disposizioni per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'estero, dei crediti documentari, nonche' dei rimborsi fiscali sono stabilite dal regolamento. Sui pagamenti di cui al presente articolo sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attivita' di riscontro della Corte dei conti.
5. Il pagamento di mutui, fitti e canoni, e' effettuato mediante mandati informatici.
6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Testo unico in materia di spese di giustizia, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.»;
m) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
«Art. 55. (Modalita' di estinzione delle disposizioni di spesa) - 1. Le disposizioni effettuate ai sensi dell'articolo 54 a favore dei creditori non titolari di contabilita' speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, mediante accredito sul conto di pagamento indicato dal beneficiario e ad esso intestato, con altri strumenti di pagamento elettronici disponibili nel sistema dei pagamenti, o in contanti nel rispetto della normativa vigente.
2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono stabiliti i casi e le modalita' con cui le disposizioni emesse in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di condanna dell'Amministrazione sono estinte con assegni a copertura garantita, intestati a soggetti per i quali non sia stato possibile acquisire i riferimenti del conto di pagamento. Con la consegna al beneficiario dell'assegno a copertura garantita si estingue il debito per cui l'assegno e' stato emesso e al debito estinto si sostituisce quello derivante dall'assegno stesso, secondo le disposizioni del regolamento. Sui fondi a garanzia della copertura degli assegni non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso terzi a pena di nullita' rilevabile d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, ne' sospendono l'emissione degli assegni. Non e' ammessa l'estinzione dei titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia.
3. Nei casi previsti da disposizioni legislative o regolamentari, le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato provvedono, con mandati informatici da estinguersi mediante girofondi, a mettere risorse a disposizione dei funzionari delegati titolari di contabilita' speciale.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, i pagamenti a favore di titolari di contabilita' speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono mediante operazioni di girofondi.
5. Le disposizioni con cui si effettuano versamenti all'entrata del bilancio dello Stato si estinguono mediante girofondi, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;
n) all'articolo 56 le parole «Per le spese di cui al numero 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro.» sono soppresse;
o) all'articolo 57:
1) al primo comma, primo periodo, le parole «soggetti alla stessa procedura stabilita per la emissione di assegni» sono soppresse; al secondo periodo, le parole «mediante assegni» sono sostituite dalle seguenti: «mediante buoni» e le parole «dovra' prelevarsi con assegni a favore dei creditori» sono sostituite dalle seguenti: «dovra' essere utilizzata con ordinativi informatici a favore dei creditori»;
2) al secondo comma, le parole «L'istituto tiene un unico conto per tutte le» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione delegante tiene apposite evidenze contabili di tutte le»;
p) all'articolo 58:
1) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati;
2) al quinto comma le parole «la prelevazione» sono sostituite dalle seguenti: «il prelevamento»;
q) all'articolo 61:
1) al secondo comma le parole «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato»;
3) il quarto comma e' abrogato;
r) all'articolo 62, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
«Il pagamento delle pensioni e delle indennita' a carattere ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento, nonche' delle competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio e' effettuato con spese fisse telematiche. Sui predetti pagamenti sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attivita' di riscontro della Corte dei Conti.
La normativa di settore stabilisce i procedimenti da seguirsi per l'ordinazione dei pagamenti delle spese di cui al primo comma, le modalita' e i limiti dei relativi controlli.»;
s) l'articolo 63 e' abrogato;
t) l'articolo 65 e' abrogato;
u) l'articolo 66 e' sostituito dal seguente:
«Art. 66. (Non trasferibilita' degli assegni a copertura garantita) - 1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono sempre emessi con clausola di non trasferibilita'.»;
v) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente:
«Art. 67. (Esigibilita' degli assegni a copertura garantita) - 1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono esigibili secondo le disposizioni del Regolamento e secondo le norme che regolano la circolazione di tali titoli. Per gli aspetti non diversamente trattati, si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni sugli assegni bancari dettate dal Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni.»;
z) l'articolo 68 e' sostituito dal seguente:
«Art. 68. (Mancata consegna ai creditori degli assegni a copertura garantita) - 1. In caso di mancata consegna al creditore degli assegni di cui all'articolo 55, i relativi fondi rimangono a disposizione, a garanzia del pagamento, fino al verificarsi della prescrizione prevista dalle norme in materia di titoli di credito. La comunicazione di giacenza dell'assegno, notificata al creditore con le modalita' indicate dal regolamento, ha valore di offerta reale ai sensi dell'articolo 1209 del codice civile e solleva l'Amministrazione debitrice da qualsiasi responsabilita' per il mancato incasso. Il regolamento determina le modalita' di riemissione degli assegni non incassati, fermi restando i termini di prescrizione del diritto per il quale l'assegno era stato emesso»;
aa) l'articolo 68-bis e' abrogato;
bb) l'articolo 72 e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 16-bis, 16-ter,
46, 56, 57, 58, 61 e 62 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16-bis. - Le spese di copia, stampa, carta
bollata e tutte le altre inerenti ai contratti sono a
carico dei contraenti con l'amministrazione dello Stato.
Sono altresi' a carico di detti contraenti le spese di
registrazione dei contratti, in conformita' dell'articolo
57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sull'imposta di registro.
Le spese di copia di cui al precedente primo comma sono
determinate sulla base di apposite tariffe approvate con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Dette
tariffe si applicano anche nei confronti delle ditte cui
siano affidati eccezionalmente lavori di copia.
Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonche'
quelle di cui al secondo comma, sono versati dal
contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione
del contratto, con imputazione, a seconda
dell'amministrazione stipulante, agli appositi capitoli
dello stato di Previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato o del bilancio delle amministrazioni autonome.
L'attestato del versamento di cui al comma precedente
deve essere consegnato all'amministrazione per essere
allegato al contratto.
In caso di ritardo nel versamento, l'importo delle
spese di cui al primo comma e' aumentato degli interessi
legali decorrenti dalla scadenza del termine fissato dal
precedente quarto comma fino alla data dell'effettivo
versamento.
In caso di mancato versamento ovvero di mancata
consegna dell'attestato di versamento, l'amministrazione
trattiene la somma dovuta dal contraente, aumentata degli
interessi, sul primo pagamento relativo al contratto e la
versa direttamente al capitolo di entrata di cui al
precedente quarto comma»
«Art. 16-ter. - Il pagamento delle spese di cui al
primo e secondo comma dell'articolo 16-bis e' eseguito con
le modalita' stabilite dal regolamento.
Ai fini di cui al precedente comma, l'atto approvativo
del contratto deve contenere l'attestazione circa la
disponibilita' della somma necessaria al pagamento delle
spese di registrazione.
Restano comunque fermi gli obblighi e le
responsabilita' previsti dalle vigenti disposizioni
sull'imposta di registro a carico del pubblico ufficiale
che ha redatto l'atto.
I rendiconti delle spese di cui al primo comma,
riferiti a contratti stipulati dalle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, sono sottoposti al
controllo da parte del competente Ufficio di controllo di
regolarita' amministrativa e contabile e, secondo le
modalita' previste dalla legge, al controllo della Corte
dei conti.
Per i contratti stipulati dagli uffici centrali e
periferici delle amministrazioni ed aziende autonome il
controllo di cui al comma precedente e' eseguito dagli
uffici o servizi centrali di ragioneria e dalla Corte dei
conti. Per le amministrazioni ed aziende autonome che hanno
uffici o servizi di ragioneria decentrati il controllo sui
rendiconti delle spese relative a contratti stipulati dagli
uffici periferici e' esercitato dai citati uffici o servizi
di ragioneria e dalle delegazioni regionali della Corte dei
conti competenti per territorio»
«Art. 46. - Le somme di spettanza dello Stato
introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della
riscossione debbono essere integralmente versate alla
tesoreria dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e
dai regolamenti.»
«Art. 47. - 48. (abrogati).
«Art. 56. - (soppresso).»
«Art. 57. - Le aperture di credito a favore di
funzionari delegati sono disposte mediante ordini di
accreditamento. Detti ordini debbono contenere la
indicazione della somma che potra' essere prelevata
mediante buoni a favore dello stesso funzionario delegato e
di quella che dovra' essere utilizzata con ordinativi
informatici a favore dei creditori.
L'Amministrazione delegante tiene apposite evidenze
contabili di tutte le aperture di credito disposte a favore
del funzionario delegato; questi pero' deve giustificarne
l'impiego per ciascun capitolo di bilancio, distintamente
per il conto della competenza e per quella dei residui.»
«Art. 58. - (abrogati).
I funzionari delegati sono personalmente responsabili
delle spese da essi ordinate e della regolarita' dei
pagamenti disposti od eseguiti.
Qualora le esigenze del servizio non richiedano che
siano riscosse per intero le somme che i funzionari
delegati predetti sono autorizzati a prelevare a loro
favore, essi dovranno effettuarne il prelevamento, di volta
in volta, nella misura strettamente occorrente.
Il Ministro delle finanze puo' provvedere ad ispezioni
per riconoscere l'esistenza presso i funzionari delegati
delle somme prelevate e la regolarita' dei pagamenti
disposti o effettuati.»
«Art. 61. - Le somme riscosse dai funzionari delegati
sulle aperture di credito e che non siano state erogate
alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per
effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili
all'esercizio scaduto.
La giustificazione di tali pagamenti e' compresa in un
rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo,
ferme le disposizioni speciali relative alle spese per la
esecuzione di opere pubbliche.
Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto
suppletivo sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato.
(abrogato).»
«Art. 62. - Il pagamento delle pensioni e delle
indennita' a carattere ricorrente riconosciute a titolo di
risarcimento, nonche' delle competenze fisse e accessorie
al personale dello Stato in servizio e' effettuato con
spese fisse telematiche. Sui predetti pagamenti sono
comunque effettuate, in sede di controllo, le attivita' di
riscontro della Corte dei Conti.
La normativa di settore stabilisce i procedimenti da
seguirsi per l'ordinazione dei pagamenti delle spese di cui
al primo comma, le modalita' e i limiti dei relativi
controlli.
Per il pagamento dei ratei di stipendi, pensioni ed
altri assegni fissi mensili il mese e' calcolato sempre di
trenta giorni.».
 
Art. 31

Abrogazione della disciplina del vaglia cambiario
della Banca d'Italia

1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, gli articoli da 87 a 97 sono abrogati.
 
Art. 32
Modifiche alla disciplina dei controlli sui rendiconti amministrativi
e sui conti giudiziali e standardizzazione informatica degli
ordinativi di incasso e pagamento

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11:
1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) rendiconti amministrativi, resi dai funzionari delegati titolari di contabilita' ordinaria e speciale alimentate con fondi di provenienza dal bilancio dello Stato;»;
2) al comma 1, lettera e-bis, le parole «ordini collettivi di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «spese fisse telematiche»;
3) al comma 3-bis, le parole «ordini collettivi di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «spese fisse telematiche»;
b) all'articolo 16:
1) al comma 3 le parole «e li trasmettono alla Corte dei conti» sono soppresse;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai conti giudiziali resi dagli agenti che svolgono l'attivita' di riscossione nazionale a mezzo ruolo, i quali rendono il conto della propria gestione, per ciascun ambito territoriale, in via principale e diretta.».
2. La trasmissione degli incassi e dei pagamenti codificati delle pubbliche amministrazioni alla banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' effettuata esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE+, con le modalita' e i tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 11 e 16 del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei
controlli di regolarita' amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della
spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre
2009, n. 196) come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Atti sottoposti al controllo successivo e
soggetti obbligati). - 1. Sono sottoposti al controllo
successivo di regolarita' amministrativa e contabile i
seguenti atti:
a) rendiconti amministrativi, resi dai funzionari
delegati titolari di contabilita' ordinaria e speciale
alimentate con fondi di provenienza dal bilancio dello
Stato;
b) rendiconti amministrativi resi dai commissari
delegati titolari di contabilita' speciale di cui
all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 e successive modificazioni, nonche' da ogni altro
soggetto gestore, comunque denominato;
c) rendiconti amministrativi afferenti a un'unica
contabilita' speciale alimentata con fondi di provenienza
statale e non statale per la realizzazione di accordi di
programma;
c-bis) rendiconti di contabilita' speciale
concernenti i pagamenti degli interventi europei o della
programmazione complementare di cui all'articolo 1, comma
671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
d) ogni altro rendiconto previsto da specifiche
disposizioni di legge;
e) conti giudiziali;
e-bis) spese fisse telematiche relativi alle
competenze fisse ed accessorie del personale centrale e
periferico dello Stato, erogati secondo le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e successive modificazioni.
2. I soggetti gestori dei fondi di cui al comma 1,
lettere dalla a) alla d), devono rendere il conto
finanziario della loro gestione al competente ufficio di
controllo al termine di ciascun esercizio finanziario,
nonche' alla conclusione dell'intervento delegato.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), qualora
la quota parte di finanziamento statale sia maggioritaria,
il riscontro viene effettuato dal competente ufficio di
controllo del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato. Diversamente, il competente organo di controllo e'
individuato in sede di accordo di programma o
dall'ordinamento dell'amministrazione che mette a
disposizione la prevalente quota di finanziamento. In ogni
caso, gli esiti del controllo sono comunicati a tutte le
amministrazioni partecipanti per i relativi provvedimenti
di competenza.
3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera e-bis),
alle spese fisse telematiche, emessi in esecuzione dei
provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 5, comma
2, lettere c) e d), e' data esecuzione sotto la diretta
responsabilita' dell'amministrazione ordinante. Gli uffici
di controllo verificano i flussi dei pagamenti erogati e
segnalano alle amministrazioni titolari delle partite
stipendiali le eventuali irregolarita' riscontrate. A
questi fini gli uffici di controllo hanno accesso a tutti
gli applicativi informatici e ai database in uso per il
pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale
e possono richiedere ogni altro atto o documento ritenuto
necessario.
3-ter. Entro il termine di cui all'articolo 14, comma
1, primo periodo, le amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato presentano agli uffici di controllo una
rendicontazione dettagliata dei pagamenti effettuati ai
sensi del comma 1, lettera e-bis).
4. I commissari delegati e i soggetti attuatori di cui
all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, e successive modificazioni, entro dieci giorni
dall'insediamento, in considerazione della complessita'
della gestione e della rilevanza delle risorse normalmente
accreditate, trasmettono all'ufficio di controllo copia
dell'ordinanza istitutiva della gestione. Su specifica
richiesta degli uffici di controllo, i commissari delegati
trasmettono copia degli atti adottati riguardanti
l'attivita' contrattuale posta in essere con l'utilizzo
delle risorse ricevute e ogni elemento informativo ritenuto
utile ai fini del successivo controllo del rendiconto.
5. Per particolari tipologie di spese effettuate da
commissari delegati o commissari straordinari o funzionari
delegati, nonche' per i pagamenti effettuati ai sensi del
comma 1, lettera e-bis), fermo restando l'obbligo di
rendicontazione, possono essere svolti controlli di tipo
concomitante, secondo criteri e modalita' da definirsi con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Sono fatte salve le diverse attribuzioni di
competenza territoriale dettate da specifiche leggi di
settore, nonche' tutte le speciali disposizioni normative
vigenti in materia di controllo successivo.».
«Art. 16 (Controllo dei conti giudiziali). - 1. Gli
agenti incaricati della riscossione delle entrate e
dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevono
somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato
diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro
ovvero debito di materie, nonche' coloro che si ingeriscono
negli incarichi attribuiti ai detti agenti, devono rendere
il conto della propria gestione alle amministrazioni
centrali o periferiche dalle quali dipendono, ovvero dalla
cui amministrazione sono vigilati, per il successivo
inoltro ai competenti uffici di controllo.
2. Il conto giudiziale e' reso entro i due mesi
successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario di
riferimento e comunque alla data della cessazione della
gestione.
3. Gli uffici di controllo, qualora non abbiano nulla
da osservare, appongono sui singoli conti il visto di
regolarita' amministrativo-contabile entro i due mesi
successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella
della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti
con note di osservazione.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano anche ai conti giudiziali resi dagli agenti che
svolgono l'attivita' di riscossione nazionale a mezzo
ruolo, i quali rendono il conto della propria gestione, per
ciascun ambito territoriale, in via principale e diretta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 14 (Controllo e monitoraggio dei conti pubblici).
- 1. In relazione alle esigenze di controllo e di
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo
13, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
a:
a) consolidare le operazioni delle amministrazioni
pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le
modalita' di cui alla presente legge e ai correlati decreti
attuativi;
b) valutare la coerenza della evoluzione delle
grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con
gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF e
verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi
obiettivi;
c) monitorare gli effetti finanziari delle misure
previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali
provvedimenti adottati in corso d'anno;
d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza
pubblica, verifiche sulla regolarita' della gestione
amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche,
ad eccezione delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorche'
effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono
documenti accessibili nei limiti e con le modalita'
previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso,
per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano
verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli
obiettivi di finanza pubblica e procedono altresi' alle
verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della
procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003,
n. 131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo
sono inviati alla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica affinche' possa
valutare l'opportunita' di attivare il procedimento
denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di
convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio
2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3,
della presente legge;
e) consentire l'accesso e l'invio in formato
elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1
dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unita'
tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni
e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato
pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma
1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica
mensilmente, entro il mese successivo a quello di
riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa
riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni
settoriali sugli enti degli altri comparti delle
amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle
informazioni desunte dal Sistema informativo delle
operazioni degli enti pubblici (SIOPE).
4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre
il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato pubblica una
relazione sul conto consolidato di cassa delle
amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al
primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi
dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre
riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto
consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche.
5. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare,
rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e
contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto
su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede
altresi' a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle
entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di
finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributali
adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 4
presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti
in materia di entrata, con riferimento all'andamento di
tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di
regioni ed enti locali, con indicazioni relative
all'attivita' accertativa e alla riscossione.
6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di
quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla
banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i
dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti
effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il
territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono
accettare disposizioni di pagamento prive della
codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli organi costituzionali.
6-bis. I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche
gestiti dalla Banca d'Italia sono di tipo aperto e
liberamente accessibili secondo modalita' definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel
rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati
concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati,
codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la
codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il
Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare
modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita,
salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano
dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono
effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei
conti stesso.
8-bis. Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo
completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni
pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio
tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi
informatici emessi secondo lo standard Ordinativo
Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale
(AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati
SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio
di tesoreria statale. Le modalita' con cui enti e tesorieri
scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura
SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio
definite congiuntamente con l'AGID e disponibili nelle
sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale
del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. I tesorieri e i
cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento
con modalita' differenti da quelle descritte nel periodo
precedente.
8-ter. Con decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentite la Conferenza unificata e l'AGID, sono
stabiliti le modalita' e i tempi per l'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 8-bis.
9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
autorita' portuali, gli enti parco nazionale e gli altri
enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e
non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE
continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di
cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio,
aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento
secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti
di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi
alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo
modalita' e tempi definiti con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze.
11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono
regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non
possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la
tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al
comma 4 sono indicate le amministrazioni inadempienti
rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.».
 
Art. 33

Semplificazioni degli adempimenti attuativi
della legge 9 dicembre 2021, n. 220

1. ((Alla)) legge 9 dicembre 2021, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ((all'articolo 3, comma 1, le parole)): «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi» sono sostituite dalle seguenti: «((Entro il 31 dicembre 2022, gli organismi))»;
((b) all'articolo 3, comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
b-bis) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) "intermediari abilitati": le societa' di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, i gestori italiani, gli istituti di moneta elettronica italiani, gli istituti di pagamento italiani, i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico, ivi compresi i confidi, la societa' Poste italiane S.p.A. per l'attivita' di bancoposta, la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A., le succursali insediate in Italia di SIM, gestori, banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo, le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione e le sedi secondarie insediate in Italia delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo, gli agenti di cambio, le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione»;
b-ter) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Compiti degli intermediari) - 1. Per assicurare il rispetto del divieto di finanziamento delle societa' di cui all'articolo 1, comma 1, gli intermediari abilitati adottano, entro il 31 dicembre 2022, idonei presidi procedurali e consultano almeno gli elenchi pubblicamente disponibili di societa' che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo»;
b-quater) all'articolo 5, comma 1, le parole: «, la Banca d'Italia puo'» sono sostituite dalle seguenti: «e delle istruzioni emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, gli organismi di vigilanza, secondo le rispettive competenze, possono» e le parole: «puo' effettuare verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «possono effettuare ispezioni»;
b-quinquies) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6. - (Sanzioni) - 1. Agli intermediari abilitati i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1 e le istruzioni emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150.000 a euro 1.500.000, per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo degli intermediari abilitati i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1 e le istruzioni emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta la cessazione temporanea dei requisiti di onorabilita' necessari a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari abilitati, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, nonche', per i revisori e i promotori finanziari e per i rappresentanti legali di societa' quotate, l'incapacita' temporanea di assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di societa' quotate e di societa' appartenenti al medesimo gruppo di societa'.
4. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli organismi di vigilanza in relazione agli intermediari abilitati da essi vigilati, secondo le rispettive procedure sanzionatorie. Le sanzioni di competenza della Banca d'Italia sono irrogate secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».))


Riferimenti normativi

La legge 9 dicembre 2021, n. 220, recante misure per
contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di
mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2021, n.
303.
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3, della legge
9 dicembre 2021, n. 220 (Misure per contrastare il
finanziamento delle imprese produttrici di mine
antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
legge si intende per:
a) intermediari abilitati»: le societa' di
intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche
italiane, i gestori italiani, gli istituti di moneta
elettronica italiani, gli istituti di pagamento italiani, i
soggetti iscritti nell'elenco di cui all'arti-colo 111 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo
unico, ivi compresi i confidi, la societa' Po-ste italiane
S.p.A. per l'attivita' di banco-posta, la societa' Cassa
depositi e prestiti S.p.A., le succursali insediate in
Italia di SIM, gestori, banche, istituti di moneta
elettronica e istituti di pagamento aventi sede legale in
un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo, le
imprese di assicurazione, le imprese di riassicura-zione e
le sedi secondarie insediate in Italia delle imprese di
assicurazione e delle imprese di riassicurazione aventi
sede le-gale e amministrazione centrale in un altro Paese
dell'Unione europea o in un Paese terzo, gli agenti di
cambio, le fonda-zioni di origine bancaria e i fondi
pensione;
b) "finanziamento": ogni forma di supporto
finanziario effettuato anche attraverso societa'
controllate, aventi sede in Italia o all'estero, tra cui, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di
credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie
finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o
la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle
societa' di cui al presente articolo;
c) "mina antipersona": ai sensi dell'articolo 2,
commi 1 e 2, della Convenzione sul divieto d'impiego, di
stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine
antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3
dicembre 1997, di cui alla legge 26 marzo 1999, n. 106, una
mina progettata in modo tale da esplodere a causa della
presenza, prossimita' o contatto di una persona e tale da
incapacitare, ferire o uccidere una o piu' persone. Le mine
progettate per essere detonate dalla presenza, prossimita'
o contatto di un veicolo, invece che di una persona, e
dotate di dispositivi di anti manipolazione, non sono
considerate mine antipersona per il solo fatto di essere
cosi' congegnate;
d) "mina": una munizione progettata per essere posta
sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra
superficie, e per essere fatta esplodere dalla presenza,
prossimita' o contatto di una persona o veicolo;
e) "munizioni e submunizioni cluster": ai sensi
dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo sulla messa al
bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30
maggio 2008, di cui alla legge 14 giugno 2011, n. 95, ogni
munizione convenzionale idonea a disperdere o rilasciare
submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20
chilogrammi, fatte salve le specifiche di esclusione
indicate dalle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo
articolo 2 della Convenzione;
f) "organismi di vigilanza": la Banca d'Italia,
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e gli
eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della
normativa vigente la vigilanza sull'operato degli
intermediari abilitati di cui alla lettera a).»
«Art. 3 (Compiti degli organismi di vigilanza). - 1.
Entro il 31dicembre 2022, gli organismi di vigilanza
emanano, di concerto tra loro, apposite istruzioni per
l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli
intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento
della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione,
promozione, vendita, distribuzione, importazione,
esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine
antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster e di
loro singoli componenti.
2. Nell'ambito dei compiti riguardanti l'Unita' di
informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita
presso la Banca d'Italia dal decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, i controlli dei flussi finanziari
sono estesi alle imprese e alle societa' di cui
all'articolo 1, comma 1.».
 
Art. 34

Commissariamento societa' SOGIN S.p.A.

1. In considerazione della necessita' e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' disposto il commissariamento della societa' SOGIN S.p.A..
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede:
a) alla nomina dell'organo commissariale, composto da un commissario e due vicecommissari, anche in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
b) alla definizione della durata del mandato dell'organo commissariale, che puo' essere prorogata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della transizione ecologica, in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1;
c) all'attribuzione all'organo commissariale di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della SOGIN S.p.A., di ogni eventuale ulteriore potere di gestione della Societa', ivi compresi poteri di riorganizzazione finalizzati ad assicurare maggior efficienza nella gestione e celerita' nelle attivita' tenendo conto, in particolare, dei siti che presentano maggiori criticita', nonche' di ogni altro ulteriore potere di gestione anche in relazione all'attivita' di direzione e coordinamento delle societa' controllate;
((d) alla determinazione dei compensi del commissario e dei vicecommissari, anche in deroga al limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonche' alle disposizioni di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con oneri a carico della SOGIN S.p.A.))
3. Al fine di esercitare le funzioni individuate dal presente articolo nonche' dal decreto di cui al comma 2, l'organo commissariale opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
4. Il Consiglio di amministrazione di SOGIN S.p.A. decade alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Il Collegio sindacale, in via transitoria, fino alla nomina dell'organo commissariale, assicura il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, nonche' degli atti urgenti e indifferibili.
5. Alla data di nomina dell'organo commissariale, decadono il Collegio sindacale, nonche' i rappresentanti di SOGIN S.p.A. in carica negli organi amministrativi e di controllo delle societa' controllate. Non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.
6. L'organo commissariale predispone con cadenza trimestrale una relazione sulle attivita' svolte, sullo stato di avanzamento dello smantellamento degli impianti nucleari con particolare riguardo ai siti di prioritaria importanza per ragioni di sicurezza. La relazione di cui al primo periodo e' inviata al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro della transizione ecologica. I Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica possono, anche autonomamente, segnalare all'organo commissariale priorita' e attivita' ritenute di particolare rilevanza anche in ragione degli impegni internazionali assunti.

Riferimenti normativi

Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 recante
Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici
economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio
2009, n. 99, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo
2010, n. 55, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Ferma restando la diminuzione, sui
ruoli emessi dall'1 gennaio 2013, di un punto della
percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle societa'
agenti del servizio nazionale della riscossione, le
eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato
nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche
al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella
riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di
funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla
riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti
percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto
stabilisce, altresi', le modalita' con le quali al gruppo
Equitalia S.p.A. e', comunque, assicurato il rimborso dei
costi fissi di gestione risultanti dal bilancio
certificato.
2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le
autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob), non possono
effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture,
nonche' per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite puo'
essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per
effetto di contratti pluriennali gia' in essere. Tale
limite non si applica alle autovetture utilizzate
dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per
garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i
servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa
della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento
sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete
delle strade provinciali e comunali, nonche' per i servizi
istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli
uffici consolari svolti all'estero. I contratti di
locazione o noleggio in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche
senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di
polizia, con il trasferimento delle relative risorse
finanziarie sino alla scadenza del contratto.
3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011,
l'utilizzo delle autovetture di servizio e di
rappresentanza assegnate in uso esclusivo e' concesso per
le sole esigenze di servizio del titolare.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e
3 e' valutabile ai fini della responsabilita'
amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
5. Al fine di garantire flessibilita' e razionalita'
nella gestione delle risorse, in conseguenza della
riduzione del parco auto, il personale gia' adibito a
mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco
auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, e'
restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di
appartenenza. Il restante personale e' conseguentemente
assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un
profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma
restando l'area professionale di appartenenza ed il
trattamento economico fondamentale in godimento.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione.
7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni
pasto attribuiti al personale, anche di qualifica
dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti
ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la
borsa (Consob) non puo' superare il valore nominale di 7,00
euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu'
favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1°
ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni
di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni
pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente
disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e
fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto.
A decorrere dalla medesima data e' fatto obbligo alle
universita' statali di riconoscere il buono pasto
esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi
derivanti dall'applicazione del presente articolo
costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni
dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle
amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di
bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per
incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al
personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi
inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in
nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in
caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita',
dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del
limite di eta'. Eventuali disposizioni normative e
contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione
a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La
violazione della presente disposizione, oltre a comportare
il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di
responsabilita' disciplinare ed amministrativa per il
dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario
supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al
termine delle lezioni o delle attivita' didattiche,
limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie
spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in
questione di fruire delle ferie.
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui
al primo periodo e degli enti e societa' da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per
i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando
la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un
anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per il
personale in quiescenza delle fondazioni liriche di cui al
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla
legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento
di incarichi si applica al raggiungimento del limite
ordinamentale di eta' piu' elevato previsto per i
dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10. All'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15
luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 9, il primo periodo e' sostituito dai
seguenti:
"Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento
delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma
197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche'
determinare conseguenti risparmi di spesa, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012,
stipulano convenzioni con il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di
cui al presente comma, ovvero utilizzano i parametri di
qualita' e di prezzo previsti nel decreto di cui al quinto
periodo del presente comma per l'acquisizione dei medesimi
servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene
con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti
e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche
amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 sono tenute all'utilizzo dei servizi previsti nel
decreto di cui al quinto periodo del presente comma, senza
il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le
disposizioni di cui al comma 6.";
b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
"9-bis. I contratti delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 11, comma 9, aventi a oggetto i servizi
di pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al
comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono rinegoziati, con un
abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15
per cento.
9-ter. Il commissario straordinario per la
razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e
servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica, individua le
regioni assoggettate al piano di rientro previsto
all'articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009,
n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie regionali,
sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi
di cui al decreto previsto al comma 9. Il commissario
definisce i tempi e le modalita' di migrazione dei servizi.
9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di
cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, ovvero a quelle previste al comma 9 del
presente articolo, gli atti e i contratti posti in essere
in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e
qualita' sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale.".
10-bis. Restano escluse dall'applicazione del comma
10, lettera b), capoverso 9-quater, le procedure di
approvvigionamento gia' attivate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
10-ter. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge 19
ottobre 1999, n. 370, e' sostituito dal seguente:
"5. Al professore o ricercatore universitario
rientrato nei ruoli e' corrisposto un trattamento pari a
quello attribuito al collega di pari anzianita'. In nessun
caso il professore o ricercatore universitario rientrato
nei ruoli delle universita' puo' conservare il trattamento
economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto
precedentemente, qualsiasi sia l'ente o istituzione in cui
abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni ad
personam in violazione delle disposizioni di cui al
presente comma e' illegittima ed e' causa di
responsabilita' amministrativa nei confronti di chi
delibera l'erogazione".
11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti
dall'articolo 6 del decreto legislativo 1º agosto 2011, n.
141, e in attesa dell'applicazione di quanto disposto
dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del
trattamento accessorio collegato alla performance
individuale sulla base di criteri di selettivita' e
riconoscimento del merito, valutano la performance del
personale dirigenziale in relazione:
a) al raggiungimento degli obiettivi individuali
e relativi all'unita' organizzativa di diretta
responsabilita', nonche' al contributo assicurato alla
performance complessiva dell'amministrazione. Gli
obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento
dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici,
misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e
collegati a precise scadenze temporali;
b) ai comportamenti organizzativi posti in essere
e alla capacita' di valutazione differenziata dei propri
collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli
stessi.
11-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 11, la
misurazione e valutazione della performance individuale del
personale e' effettuata dal dirigente in relazione:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di
gruppo o individuali;
b) al contributo assicurato alla performance
dell'unita' organizzativa di appartenenza e ai
comportamenti organizzativi dimostrati.
11-ter. Nella valutazione della performance
individuale non sono considerati i periodi di congedo di
maternita', di paternita' e parentale.
11-quater. Ciascuna amministrazione monitora
annualmente, con il supporto dell'Organismo indipendente di
valutazione, l'impatto della valutazione in termini di
miglioramento della performance e sviluppo del personale,
al fine di migliorare i sistemi di misurazione e
valutazione in uso.
11-quinquies. Ai dirigenti e al personale non
dirigenziale che risultano piu' meritevoli in esito alla
valutazione effettuata, comunque non inferiori al 10 per
cento della rispettiva totalita' dei dipendenti oggetto
della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi 11 e
11-bis e' attribuito un trattamento accessorio maggiorato
di un importo compreso, nei limiti delle risorse
disponibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 1º agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per
cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito
ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo
le modalita' stabilite nel sistema di cui all'articolo 7
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La
presente disposizione si applica ai dirigenti con
riferimento alla retribuzione di risultato.
11-sexies.
12. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge 4
marzo 2009, n. 15, e' inserito il seguente:
"3-bis. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, tutti gli stanziamenti
autorizzati ai sensi del comma 3 sono destinati, nei limiti
delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente,
alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della
Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi
compresi i compensi per i componenti della Commissione
medesima".
13. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e' abrogato.
14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6,
comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, relativamente alle autorita' portuali
le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente aumentate del
cinque per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 nei
confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei
collegi dei revisori dei conti, composti anche da
dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti in possesso di specifica professionalita'.
14-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito del proprio
ordinamento, tiene conto dei principi di riduzione della
spesa contenuti nel presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
«Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale
pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A decorrere
dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito
al primo presidente della Corte di cassazione previsto
dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e
integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni
legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal
predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli
eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014
determinati per effetto di apposite disposizioni
legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori
al limite fissato dal presente articolo.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 471, dopo le parole "autorita'
amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ",
con gli enti pubblici economici";
b) al comma 472, dopo le parole "direzione e
controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorita'
amministrative indipendenti e";
c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi
percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite
dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via
diretta o indiretta dalle predette amministrazioni".
3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri
ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1,
ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni
dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo operano con
riferimento alle anzianita' contributive maturate a
decorrere dal 1° maggio 2014.
5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa
e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di
cui al presente articolo.
5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano
nel proprio sito internet i dati completi relativi ai
compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di
amministrazione in qualita' di componente di organi di
societa' ovvero di fondi controllati o partecipati dalle
amministrazioni stesse.».
- Si riporta il testo degli articoli 23-bis e 23-ter,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 23-bis (Compensi per gli amministratori e per i
dipendenti delle societa' controllate dalle pubbliche
amministrazioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016,
sentita la Conferenza unificata per i profili di
competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, per le societa' direttamente o indirettamente
controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ad esclusione delle societa' emittenti
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e
loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali
quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a
cinque fasce per la classificazione delle suddette
societa'. Per ciascuna fascia e' determinato, in
proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i
consigli di amministrazione di dette societa' devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per
la determinazione del trattamento economico annuo
onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai
dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei
compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le
societa' di cui al primo periodo verificano il rispetto del
limite massimo del trattamento economico annuo
onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti
fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in
ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quelli previsti dal decreto di cui al presente comma.
2. In considerazione di mutamenti di mercato e in
relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto
degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si
provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1.
3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo
2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una
componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
per cento della componente fissa e che e' corrisposta in
misura proporzionale al grado di raggiungimento di
obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati
preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il
Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea
convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del
codice civile, in merito alla politica adottata in materia
di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in
termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi
affidati con riferimento alla parte variabile della stessa
retribuzione.
4. Nella determinazione degli emolumenti da
corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma,
del codice civile, i consigli di amministrazione delle
societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui al
comma 1 del presente articolo, non possono superare il
limite massimo indicato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al predetto comma 1
per la societa' controllante e, comunque, quello di cui al
comma 5-bis e devono in ogni caso attenersi ai medesimi
principi di oggettivita' e trasparenza.
5. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla
registrazione della Corte dei conti.
5-bis. - 5-sexies.»
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo
3 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
di cui al presente articolo sono annualmente versate al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».
Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 settembre 2011, n. 226, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 2383 del codice
civile:
«Art. 2383 (Nomina e revoca degli amministratori). - La
nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta
eccezione per i primi amministratori, che sono nominati
nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli
2351, 2449 e 2450. La nomina e' in ogni caso preceduta
dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una
dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle
cause di ineleggibilita' previste dall'articolo 2382 e di
interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei
suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.
Gli amministratori non possono essere nominati per un
periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa
disposizione dello statuto, e sono revocabili
dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati
nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore
al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza
giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli
amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro
delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e
il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la
cittadinanza, nonche' a quali tra essi e' attribuita la
rappresentanza della societa', precisando se disgiuntamente
o congiuntamente.
Le cause di nullita' o di annullabilita' della nomina
degli amministratori che hanno la rappresentanza della
societa' non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento
della pubblicita' di cui al quarto comma, salvo che la
societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.».
 
Art. 35
Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato
COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della
dichiarazione IMU anno di imposta 2021 e della Commissione
consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso
operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco((, nonche' in
materia di validita' dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei
soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale e in materia di durata in carica della
Commissione tecnica del Fondo indennizzo risparmiatori))


1. Con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:
a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
2. La proroga di cui al comma 1 si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonche' nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni.
3. All'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
4. Il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, ((commi 769 e 770)), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021 e' differito al 31 dicembre 2022.
5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2022».
((5-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
5-ter. Con riferimento all'esigenza di definire i procedimenti concernenti le istanze di indennizzo presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio
2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,
ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni):
«Art 10 (Registrazione degli aiuti non subordinati
all'emanazione di provvedimenti di concessione). - 1. Ai
fini dei controlli previsti dal presente decreto, gli aiuti
individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti
di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque
denominati si intendono concessi e sono registrati nel
Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario
successivo a quello della fruizione da parte del soggetto
beneficiario. Gli aiuti fiscali aventi medesime
caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel
Registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto,
nell'esercizio finanziario successivo a quello di
presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono
dichiarati. Con riferimento agli aiuti di cui al presente
comma, per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il
Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione
quella in cui e' effettuata la registrazione dell'aiuto
individuale.
2. Agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono
l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, l'ente previdenziale o assistenziale di
pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti
alla fase di fruizione degli aiuti di cui al medesimo comma
1. Il presente articolo si applica a tutti gli aiuti
individuali di cui al comma 1 i cui presupposti per la
fruizione si verificano a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento e, relativamente agli
aiuti fiscali, a quelli i cui presupposti per la fruizione
si verificano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2017.
3. I soggetti di cui al comma 2, ove necessario,
adottano disposizioni per l'opportuna informazione dei
destinatari degli aiuti previsti al comma 1 e per le
eventuali comunicazioni da parte di questi ultimi ai fini
del rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.
4. Per gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis
SIEG, l'impossibilita' di registrazione dell'aiuto per
effetto del superamento dell'importo complessivo
concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis
pertinente determina l'illegittimita' della fruizione.
5. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2,
lettere d), e) ed f), per la registrazione dell'aiuto
individuale sono specificate con il provvedimento di cui
all'articolo 8, comma 4.
6. Con riferimento agli obblighi di registrazione dei
regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc che prevedono gli
aiuti individuali di cui al comma 1, il termine per la
relativa registrazione e' pari a sessanta giorni decorrenti
dalla data di entrata in vigore della norma primaria,
ovvero del provvedimento di attuazione, che consente la
fruizione dell'aiuto individuale da parte del soggetto
beneficiario. La predetta registrazione, nel caso di regimi
di aiuti e di aiuti ad hoc subordinati alla preventiva
comunicazione ovvero alla notifica alla Commissione
europea, deve intervenire entro sessanta giorni,
rispettivamente, dalla data di comunicazione nazionale del
regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc alla Commissione
europea ovvero dalla data di ricevimento
dell'autorizzazione da parte della medesima del regime di
aiuti o aiuto ad hoc notificato. La registrazione deve
intervenire, comunque, prima della registrazione dell'aiuto
individuale.
7. Il presente articolo si applica anche agli aiuti di
Stato e agli aiuti de minimis subordinati all'emanazione di
provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla
fruizione comunque denominati il cui importo non e'
determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito
della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali
nella quale sono dichiarati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31-octies, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19) come modificato dalla presente legge:
«Art. 31-octies (Responsabilita' per l'inadempimento
degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, e risoluzione delle
controversie internazionali). - 1. In considerazione
dell'incremento del numero di aiuti individuali alle
imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per
effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili
nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a
sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da
COVID-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al
tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare
e mitigare gli effetti della crisi, in deroga all'articolo
52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, e all'articolo 17, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e
il 31 dicembre 2023, l'inadempimento degli obblighi di
registrazione degli aiuti di Stato di cui al citato
articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, non comporta
responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.
2. Al fine di definire modalita' semplificate per
l'inserimento degli aiuti di Stato di natura fiscale,
contributiva e assicurativa nel Registro nazionale degli
aiuti di Stato e di razionalizzare il relativo regime di
responsabilita', sono apportate le necessarie modifiche al
regolamento di cui all'articolo 52, comma 6, e all'articolo
52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro il
31 dicembre 2022.
3. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "vigenti convenzioni contro le doppie
imposizioni sui redditi e" sono sostituite dalle seguenti:
"vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui
redditi,";
b) dopo le parole: "legge 22 marzo 1993, n. 99," sono
inserite le seguenti: "e dalla direttiva (UE) 2017/1852 del
Consiglio, del 10 ottobre 2017, attuata con decreto
legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine della
definizione delle procedure amichevoli interpretative di
carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle entrate
adottati in attuazione di tali procedure amichevoli,".
4. All'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo periodo
e' aggiunto il seguente: "Nel caso in cui le imposte o le
maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi
conclusi con le autorita' competenti degli Stati esteri a
seguito delle procedure amichevoli interpretative a
carattere generale previste dalle Convenzioni contro le
doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al
periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei
predetti accordi".».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 769 e 770,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«1. - 768. Omissis
769. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui
al comma 759, lettera g), devono presentare la
dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via
telematica secondo le modalita' approvate con apposito
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), entro il 30 giugno (386) dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto
anche per gli anni successivi, sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati
cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con
il predetto decreto sono altresi' disciplinati i casi in
cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme
le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo
per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle
more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo
periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello
di dichiarazione di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In
ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al
comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751,
terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di
dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle
norme.
770. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono
presentare la dichiarazione, il cui modello e' approvato
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere
presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del
decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano
ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio
2014.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 1, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 38 (Proroga della Commissione consultiva
tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso
operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco). - 1. Nelle
more della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), finalizzata anche a promuovere gli
investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico
sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del PNRR, e
comunque fino al 15 ottobre 2022, restano in carica i
componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica
(CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), di cui
all'articolo 19 del decreto del Ministro della salute 20
settembre 2004, n. 245, nominati con decreto del Ministro
della salute del 20 settembre 2018.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Proroga di termini in materia di salute). - 1.
All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
febbraio 2019, n. 12, relativo alla possibilita', per i
laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ad un
corso di formazione di medicina generale, di concorrere
agli incarichi oggetto della convenzione con il servizio
sanitario nazionale, le parole "31 dicembre 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relative
alla possibilita' per i laureati in medicina e chirurgia
abilitati di assumere incarichi provvisori o di
sostituzione di medici di medicina generale, nonche' alla
possibilita' per i medici iscritti al corso di
specializzazione in pediatria, durante il percorso
formativo, di assumere incarichi provvisori o di
sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con
il servizio sanitario nazionale, sono prorogate al 31
dicembre 2022.
3. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla
situazione epidemiologica conseguente alla diffusione
pandemica del virus SARS-CoV2, nelle more dell'avvio delle
procedure volte al prescritto aggiornamento biennale
dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di
direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio
sanitario nazionale, il termine di validita'
dell'iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti
nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero
della salute in data 12 febbraio 2018, e' prorogato fino
alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale
aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre
2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre
2022";
b) al secondo periodo, le parole: "ai sensi degli
articoli 2-bis e 2-ter" sono sostituite dalle seguenti: "ai
sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2019, n. 60".
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 430, relativo all'autorizzazione ad
assumere un contingente di personale per l'Agenzia italiana
del farmaco (AIFA), le parole ", per l'anno 2021," sono
sostituite dalle seguenti: ", per gli anni 2021 e 2022,";
b) il comma 431 e' sostituito dal seguente: "431.
L'AI-FA puo' prorogare e rinnovare, fino al completamento
delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e,
comunque, non oltre il 30 giugno 2022, i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro
il 31 dicembre 2021, nel limite di 30 unita', nonche' i
contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di
39 unita'. Ferma restando la durata dei contratti in essere
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
e' fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro
flessibile per le posizioni interessate dalle procedure
concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo, per
una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.";
c) al comma 432, relativo al divieto per l'AIFA di
stipulare contratti di lavoro autonomo per il conferimento
di incarichi ad esperti e contratti di lavoro flessibile,
le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2022";
d) al comma 434, dopo le parole "1.313.892 euro per
l'anno 2021" sono inserite le seguenti: "e 1.449.765 euro
per l'anno 2022".
5. Alla compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto e di fabbisogno recati dalla
disposizione di cui al comma 4, lettera d), pari a
1.449.765 euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del
Ministero della salute.
6. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 26, in materia di termini per l'applicazione di
norme di protezione degli animali utilizzati a fini
scientifici, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "1° gennaio 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2025";
b) al comma 2, le parole: "entro il 30 giugno 2016"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno di ogni
anno".
7. Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in
materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, a
dirigenti medici, veterinari e sanitari nonche' al
personale del ruolo sanitario del comparto sanita',
collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al
competente albo professionale in conseguenza del
collocamento a riposo, nonche' agli operatori
socio-sanitari collocati in quiescenza, e' prorogato al 31
marzo 2022, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo
11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,
n. 60. Sulla base di uno schema-tipo predisposto dal
Ministero della salute di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono
mensilmente il monitoraggio degli incarichi di cui al primo
periodo ai predetti ministeri.
8. All'articolo 34, comma 9, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole "per l'anno
2021" sono inserite le seguenti: "e per il primo trimestre
dell'anno 2022".
8-bis. All'articolo 18, comma 1, alinea, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le
parole: "e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: ", 2021 e 2022".
8-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti:
", 2021 e 2022".
8-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
1, lettera n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, si applicano al consiglio di amministrazione
dell'Istituto superiore di sanita' decorsi sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto; il consiglio di amministrazione
dell'Istituto superiore di sanita' delibera, ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno
2012, n. 106, le conseguenti modifiche allo statuto. Con
successivo decreto del Ministro della salute, da adottare
ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 106 del 2012, e' nominato il nuovo consiglio
di amministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al secondo periodo, resta in carica il
consiglio di amministrazione nominato con decreto del
Ministro della salute 2 marzo 2020.
8-quinquies. Le disposizioni del comma 8-quater non
devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
8-sexies. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo,
della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da
adottare entro il 31 dicembre 2022".
8-septies. All'articolo 48, comma 4, del decreto
legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i
pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni
ionizzanti, le parole: "Entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite
dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2023,".
8-octies. All'articolo 25, comma 4-novies, secondo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, le parole: "con legge regionale nonche' alla
sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183," sono sostituite
dalle seguenti: "con legge regionale, emanata
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nonche' alla
sottoscrizione, entro il 31 maggio 2022,".
8-novies. Al fine di contrastare efficacemente e
contenere il diffondersi della variante Omicron del virus
SARS-CoV-2, all'articolo 1, comma 691, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 marzo 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".
8-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 8-novies, pari a euro 3.678.770 per l'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa.
8-undecies. Al fine di assicurare l'assistenza dei
bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui
al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno
2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente
comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
8-duodecies. All'articolo 38, comma 1, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le
parole: "28 febbraio 2022" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2022".».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 501, della
legge 30 dicembre 2018, n.145 (bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021):
«1.-500. Omissis
501. Il FIR opera entro i limiti della dotazione
finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le
modalita' di presentazione della domanda di indennizzo
nonche' i piani di riparto delle risorse disponibili. Con
il medesimo decreto e' istituita e disciplinata una
Commissione tecnica per: l'esame delle domande e
l'ammissione all'indennizzo del FIR; la verifica delle
violazioni massive, nonche' della sussistenza del nesso di
causalita' tra le medesime e il danno subito dai
risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo da parte del
FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche
attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni
massive e la corrispondente identificazione degli elementi
oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo
puo' essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi
delle procedure di definizione delle istanze presentate
entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non
tassativo, le fattispecie di violazioni massive. Il
suddetto procedimento non si applica ai casi di cui al
comma 502-bis. La citata Commissione e' composta da un
numero di membri non superiore a quattordici, in possesso
di idonei requisiti di competenza, indipendenza,
onorabilita' e probita'. Con successivo decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono nominati i
componenti della Commissione tecnica e determinati gli
emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di
1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e
2021. Ai relativi oneri si provvede mediante la
corrispondente riduzione della dotazione del FIR. Qualora
l'importo dei compensi da attribuire ai componenti della
Commissione tecnica risulti inferiore al predetto limite
massimo, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, l'importo eccedente confluisce nel FIR. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La domanda
di indennizzo, corredata di idonea documentazione
attestante i requisiti di cui al comma 494, e' inviata
entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla
data individuata con apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. La prestazione di
collaborazione nella presentazione della domanda e le
attivita' conseguenti non rientrano nell'ambito delle
prestazioni forensi e non danno luogo a compenso.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 63, della
legge 30 dicembre 2021, n.234 (bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
«1.-62. Omissis
63. Per il completamento delle attivita' del Fondo
indennizzo risparmiatori di cui alla legge 30 dicembre
2018, n. 145, la Commissione tecnica nominata con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019,
pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174
del 26 luglio 2019, resta in carica sino al 31 luglio 2022.
A tal fine e' autorizzata la spesa di 350.000 euro per
l'anno 2022.
Omissis.».
 
((Art. 35-bis

Contratti di collaborazione coordinata e continuativa
dell'Agenzia italiana del farmaco

1. L'Agenzia italiana del farmaco puo' rinnovare, fino al 31 dicembre 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, nonche' provvedere affinche' siano prorogati o rinnovati fino alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro la predetta data del 31 luglio 2022, fermi restando gli effetti delle proroghe eventualmente gia' intervenute per le medesime finalita'. Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 760.720 euro per l'anno 2022.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 760.720 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 30, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n.81 (disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183):
«Art. 30 (Definizione). - 1. Il contratto di
somministrazione di lavoro e' il contratto, a tempo
indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di
somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto
legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un
utilizzatore uno o piu' lavoratori suoi dipendenti, i
quali, per tutta la durata della missione, svolgono la
propria attivita' nell'interesse e sotto la direzione e il
controllo dell'utilizzatore.».
 
Art. 36
Disposizioni in materia di indennita' una tantum per i lavoratori
dipendenti ((e altre disposizioni in materia di personale delle
pubbliche amministrazioni nonche' di conferimento di incarichi a
personale sanitario in quiescenza))


1. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' una tantum di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)), limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall'ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1.
((1-bis. Al fine di incrementare l'importo dell'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e alla Struttura tecnica di supporto presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della salute, la dotazione finanziaria destinata ai compensi previsti dall'articolo 9, comma 4, e dall'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, e' incrementata di 50.180 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 50.180 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
2. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 30 giugno 2022, e' prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.
3. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, per il personale in servizio alla data del 30 giugno 2022, e' prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.
4. Per l'attuazione dei commi 2 e 3 e' autorizzata la spesa di 6.298.685 euro per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 467, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trasferite alla contabilita' speciale, di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, assegnata al direttore dell'Unita' per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
((4-bis. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' prorogata fino al 31 dicembre 2023.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 31, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge15 luglio 2022, n.91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina):
«Art. 31 (Indennita' una tantum per i lavoratori
dipendenti). - 1. Ai lavoratori dipendenti di cui
all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e
che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato
dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una
mensilita', e' riconosciuta per il tramite dei datori di
lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022,
una somma a titolo di indennita' una tantum di importo pari
a 200 euro. Tale indennita' e' riconosciuta in via
automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non
essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32,
commi 1 e 18.
2. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 spetta ai
lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui
siano titolari di piu' rapporti di lavoro.
3. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cedibile, ne'
sequestrabile, ne' pignorabile e non costituisce reddito
ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di
prestazioni previdenziali ed assistenziali.
4. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per
effetto dell'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1
e' compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo
44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 valutati in
2.756 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
«Art. 11 (Interventi per la razionalizzazione dei
processi di approvvigionamento di beni e servizi della
Pubblica Amministrazione). - 1. Ai fini del perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la
razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e
servizi, nel contesto del sistema a rete di cui
all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono individuate misure dirette ad incrementare i
processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti
beni e servizi. A tale fine il Ministero dell'economia e
delle finanze - nell'ambito del Programma di
razionalizzazione degli acquisti - a decorrere dal 30
settembre 2011 avvia un piano volto all'ampliamento della
quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita
attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica sul
sito www.acquistinretepa.it con cadenza trimestrale le
merceologie per le quali viene attuato il piano.
2. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma
1 e ai fini dell'aumento della percentuale di acquisti
effettuati in via telematica, il Ministero dell'economia e
delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A., mette a
disposizione nel contesto del sistema a rete il proprio
sistema informatico di negoziazione in riuso, anche ai
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo
quanto definito con apposito decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le amministrazioni pubbliche possono altresi'
richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze
l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in
modalita' ASP (Application Service Provider). Con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze sono previste
le relative modalita' e tempi di attuazione, nonche' i
meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo, e
degli eventuali servizi correlati, del sistema informatico
di negoziazione, anche attraverso forme di remunerazione
sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure
realizzate.
4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito
del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, Consip
S.p.A. predispone e mette a disposizione delle
amministrazioni pubbliche strumenti di supporto alla
razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di
beni e servizi. A tale fine, Consip:
a) elabora appositi indicatori e parametri per
supportare l'attivita' delle amministrazioni di misurazione
dell'efficienza dei processi di approvvigionamento con
riferimento, tra l'altro, all'osservanza delle disposizioni
e dei principi in tema di razionalizzazione e aggregazione
degli acquisti di beni e servizi, alla percentuale di
acquisti effettuati in via telematica, alla durata media
dei processi di acquisto;
b) realizza strumenti di supporto per le attivita' di
programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle
amministrazioni pubbliche;
c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento
delle attivita' di controllo da parte dei soggetti
competenti sulla base della normativa vigente.
5. Dalle attivita' di cui ai commi da 1 a 4 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui
all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione
delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo
26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono
nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Restano escluse dall'applicazione
del presente comma le procedure di approvvigionamento gia'
attivate alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento.
7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rese
disponibili, anche attraverso accesso al casellario
informatico di contratti pubblici di lavori servizi e
forniture, agli organi di controllo per la verifica di
quanto disposto al precedente comma, nell'ambito delle
attivita' di controllo previste dalla normativa vigente.
8. Con riferimento agli enti del Servizio sanitario
nazionale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2
e 3 e restano ferme le disposizioni di governance di
settore in materia di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini dell'applicazione del
sistema premiale e sanzionatorio previsto dalla
legislazione vigente.
9. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento
delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma
197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche'
determinare conseguenti risparmi di spesa, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012,
stipulano convenzioni con il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di
cui al presente comma, ovvero utilizzano i parametri di
qualita' e di prezzo previsti nel decreto di cui al quinto
periodo del presente comma per l'acquisizione dei medesimi
servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene
con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti
e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche
amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 sono tenute all'utilizzo dei servizi previsti nel
decreto di cui al quinto periodo del presente comma, senza
il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le
disposizioni di cui al comma 6. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare
viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di
cui al periodo precedente ed il relativo contributo da
versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello
Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze. Restano escluse dal contributo le Amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
9-bis. I contratti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 11, comma 9, aventi a oggetto i servizi di
pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al
comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono rinegoziati, con un
abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15
per cento.
9-ter. Il commissario straordinario per la
razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e
servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica, individua le
regioni assoggettate al piano di rientro previsto
all'articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009,
n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie regionali,
sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi
di cui al decreto previsto al comma 9. Il commissario
definisce i tempi e le modalita' di migrazione dei servizi.
9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui
all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ovvero a quelle previste al comma 9 del presente
articolo, gli atti e i contratti posti in essere in
violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e
qualita' sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
fermi restando i compiti attribuiti a Consip S.p.A.
dall'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010,
n. 24, con decreto del Ministero della giustizia, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
relativamente alle voci di spesa aventi maggiore impatto
sul bilancio del Ministero della giustizia ed al fine del
contenimento della spesa medesima, sono individuati
periodicamente i beni e i servizi strumentali all'esercizio
delle competenze istituzionali del Ministero della
giustizia, per l'acquisizione dei quali il Ministero
medesimo si avvale di Consip S.p.A., in qualita' di
centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto
di cui al presente comma definisce altresi' i termini
principali della convenzione tra il Ministero della
giustizia e Consip S.p.A. e puo' prevedere, previa verifica
della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche
indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di
remunerazione sugli acquisti da porre a carico
dell'aggiudicatario delle procedure di gara svolte da
Consip S.p.A.
11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il comma 453 e' sostituito dal seguente: "453. Con
successivo decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze possono essere previsti, previa verifica della
insussistenza di effetti finanziari negativi, anche
indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di
remunerazione sugli acquisti da imporre a carico
dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo
26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
dell'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip
S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'aggiudicatario degli
appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A.
anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24
dicembre 2007, n. 244".
12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i
risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti
attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo per ciascuna categoria merceologica. Tale
relazione e' inviata entro il mese di giugno di ciascun
anno al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi.».
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138
(Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma
dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150):
«Art. 9 (Trattamento economico). - 1. Ai responsabili
degli uffici di diretta collaborazione, ferme restando le
vigenti disposizioni in materia di contenimento dei
trattamenti economici, spetta un trattamento economico
onnicomprensivo determinato con le modalita' di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, come di seguito articolato:
a) capo di Gabinetto: una voce retributiva non
superiore alla misura massima del trattamento economico
fondamentale spettante ai capi dipartimento del Ministero
incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento accessorio da
fissare in un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante ai medesimi capi
dipartimento;
b) capo dell'ufficio legislativo e capo della
segreteria tecnica: una voce retributiva non superiore alla
misura massima del trattamento economico fondamentale
spettante ai dirigenti preposti a un ufficio dirigenziale
generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo
19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un
emolumento accessorio da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante ai medesimi dirigenti;
c) capo della segreteria del Ministro, segretario
particolare del Ministro, capi delle segreterie dei
Sottosegretari di Stato: una voce retributiva non superiore
alla misura massima del trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale di livello
non generale del Ministero e un emolumento accessorio
determinato in un importo non superiore alla misura massima
del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;
d) capo dell'ufficio stampa: trattamento non
inferiore a quello previsto dal contratto collettivo
nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore
capo;
e) vice capi di Gabinetto e del legislativo estranei
al Ministero e consiglieri giuridici di cui all'articolo 8,
comma 1: un emolumento onnicomprensivo determinato con le
modalita' di cui all'articolo 14 comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Per i consiglieri giuridici
tale emolumento non puo' superare la misura massima
dell'importo determinato per l'indennita' accessoria di
diretta collaborazione di cui al comma 5 del presente
articolo.
2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al
comma 1, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il
trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli
uffici di cui al comma 1 dipendenti da pubbliche
amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio
trattamento economico, e' corrisposto un emolumento
accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione
nella misura determinata con decreto del Ministro, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in
un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante, rispettivamente, ai capi
dipartimento, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali
e ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali del
Ministero.
3. Il trattamento economico del personale con contratto
a tempo determinato e di quello con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa e' stabilito dal
Ministro all'atto del conferimento dell'incarico
nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente
al funzionamento del Gabinetto e degli Uffici di diretta
collaborazione nell'ambito del programma "Indirizzo
politico" della missione "Servizi istituzionali e generali
delle amministrazioni pubbliche" dello stato di previsione
del Ministero. Il relativo onere grava sugli stanziamenti
dell'unita' di voto "Gabinetto e Uffici di diretta
collaborazione" dello stato di previsione della spesa del
Ministero.
4. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici
di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione
di posizione in misura equivalente ai valori economici
massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del
Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione
contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione
di risultato, determinata con decreto del Ministro, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del capo di Gabinetto, di importo non superiore al
cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a
fronte delle specifiche responsabilita' connesse
all'incarico attribuito, della specifica qualificazione
professionale posseduta, della disponibilita' a orari
disagevoli e della qualita' della prestazione individuale.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici
di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita' e
degli obblighi effettivi di reperibilita' e di
disponibilita' a orari disagevoli, spetta un'indennita'
accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli
istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della
produttivita' e al miglioramento dei servizi. L'indennita'
accessoria di diretta collaborazione remunera anche la
disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli
stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti
nonche' le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai
responsabili degli uffici. In attesa di specifica
disposizione contrattuale, la misura dell'indennita' e'
determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001.»
«Art. 11 (Struttura tecnica per la misurazione della
performance). - 1. Presso l'Oiv opera la Struttura tecnica
per la misurazione della performance, di seguito "Struttura
tecnica", con funzioni di supporto all'Oiv per lo
svolgimento delle sue attivita'.
2. Il responsabile della Struttura tecnica e' nominato
dal Ministro, con proprio decreto, su proposta dell'Oiv, ed
e' individuato tra i dirigenti di seconda fascia di cui al
comma 3, in possesso di specifica professionalita' ed
esperienza nel settore della misurazione della performance
nelle amministrazioni pubbliche.
3. Alla Struttura tecnica e' assegnato un contingente
di personale, non superiore a dieci unita', di cui non piu'
di due dirigenti di seconda fascia, incluso il
responsabile. Al personale assegnato alla Struttura
tecnica, compresi i dirigenti, si applicano le disposizioni
concernenti il personale in servizio presso gli Uffici di
diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. I compensi accessori spettanti al personale di cui
al comma 3 sono determinati, su proposta dell'Oiv, nella
misura e con le modalita' stabilite nell'articolo 9, commi
4 e 5, per il corrispondente personale degli Uffici di
diretta collaborazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 122, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 7 (Arruolamento temporaneo di medici e infermieri
militari). - 1. Al fine di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19, e' autorizzato, per l'anno
2020, l'arruolamento eccezionale, a domanda, di militari
dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una
ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di
seguito stabilite per ciascuna categoria di personale:
a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente;
b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di
maresciallo.
2. Possono essere arruolati, previo giudizio della
competente commissione d'avanzamento, i cittadini italiani
in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore ad anni 45;
b) possesso della laurea magistrale in medicina e
chirurgia e della relativa abilitazione professionale, per
il personale di cui al comma 1, lettera a), ovvero della
laurea in infermieristica e della relativa abilitazione
professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera
b);
c) non essere stati giudicati permanentemente non
idonei al servizio militare;
d) non essere stati dimessi d'autorita' da precedenti
ferme nelle Forze armate;
e) non essere stati condannati per delitti non
colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto
penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi.
3. Le procedure di arruolamento di cui al presente
articolo sono gestite tramite il portale on line nel sito
internet del Ministero della difesa "www.difesa.it" e si
concludono entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Il personale di cui al comma 1 non e' fornito di
rapporto d'impiego e presta servizio attivo per la durata
della ferma. Ad esso e' attribuito il trattamento giuridico
e economico dei parigrado in servizio permanente.
5. Per la medesima finalita' di cui al comma 1, e'
autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60
unita' di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti
alle forze di completamento, di cui all'articolo 937, comma
1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.
6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro
13.750.000 per l'anno 2020 e a euro 5.662.000 per l'anno
2021 si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un
Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui
alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.
Al fine di assicurare la piu' elevata risposta sanitaria
all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni
intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria,
organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare
l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
misure adottate per contrastarla, nonche' programmando e
organizzando ogni attivita' connessa, individuando e
indirizzando il reperimento delle risorse umane e
strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e
procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di
farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e
di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
puo' avvalersi di soggetti attuatori e di societa' in
house, nonche' delle centrali di acquisto. Il Commissario,
raccordandosi con le regioni, le province autonome e le
aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli
articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al
potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere,
anche mediante l'allocazione delle dotazioni
infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
terapia intensiva e subintensiva. Il Commissario dispone,
anche per il tramite del Capo del Dipartimento della
protezione civile e, ove necessario, del prefetto
territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6 del
presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili
registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti
territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni
necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima finalita',
puo' provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e
alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di
detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda,
anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e
definendo le modalita' di acquisizione e di utilizzazione
dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone
la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto
previsto dall'art. 99. Le attivita' di protezione civile
sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile
e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile
in raccordo con il Commissario.
1-bis. Al fine di assicurare il piu' ampio accesso da
parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo
chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare
l'emergenza, il Commissario puo' stipulare appositi
protocolli con le associazioni di categoria delle imprese
distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di
vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad
assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni,
ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti
dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto,
ferma restando la facolta' di cessione diretta, da parte
del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di
acquisto.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
il Commissario collabora con le regioni e le supporta
nell'esercizio delle relative competenze in materia di
salute e, anche su richiesta delle regioni, puo' adottare
in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al
comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni
situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non
normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-regioni e alle singole regioni su cui il
provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I
provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni
disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in
ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalita'
perseguite.
3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione e
lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alla
concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza
sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
europee, nonche' tutte le operazioni di controllo e di
monitoraggio dell'attuazione delle misure; il Commissario
provvede altresi' alla gestione coordinata del Fondo di
solidarieta' dell'Unione europea (FSUE), di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11
novembre 2002, e delle risorse del fondo di sviluppo e
coesione destinato all'emergenza.
4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto
stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella gestione
di attivita' complesse e nella programmazione di interventi
di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella
realizzazione di opere di natura pubblica. L'incarico di
Commissario e' compatibile con altri incarichi pubblici o
privati ed e' svolto a titolo gratuito, eventuali rimborsi
spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9.
6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1
in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione
civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
delle strutture operative del Servizio nazionale della
Protezione civile, nonche' del Comitato tecnico
scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il
Commissario puo' avvalersi, altresi', di qualificati
esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da
lui definito.
7. Sull'attivita' del Commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un Ministro da lui delegato.
8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei
beni di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto
negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal
Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica
l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del
Consiglio dei ministri", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, e tutti tali atti
sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei Conti,
fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi
atti la responsabilita' contabile e amministrativa e'
comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato
il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in
essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al
presente comma sono immediatamente e definitivamente
efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in
essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per
gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche
resi dal Comitato tecnico scientifico di cui al comma 6
funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente
comma.
9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui
al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui al
comma 1-bis e per le attivita' di cui al presente articolo,
provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con
Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate
su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di
apposito conto corrente bancario per consentire la celere
regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento
immediato o anticipato delle forniture, anche senza
garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 19 (Funzionamento e potenziamento della Sanita'
militare). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 7, del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel
rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalita', di
requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed
economico, per l'anno 2020 e' autorizzato l'arruolamento
eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in
servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata
di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna
categoria e Forza armata:
a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o
grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30
dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri;
b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di
maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50
dell'Aeronautica militare.
2. Le domande di partecipazione sono presentate entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione delle procedure
di arruolamento da parte della Direzione generale del
personale militare sul portale on-line del sito internet
del Ministero della difesa www.difesa.it e gli arruolamenti
sono perfezionati entro i successivi 20 giorni.
3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente
articolo nonche' quelli prestati ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020,
costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure
concorsuali per il reclutamento di personale militare in
servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle
Forze armate.
3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente
articolo nonche' quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, qualora
iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una
scuola universitaria di specializzazione in medicina e
chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del
trattamento economico previsto dal contratto di formazione
specialistica. Il periodo di attivita', svolto
esclusivamente durante lo stato di emergenza, e'
riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al
conseguimento del diploma di specializzazione. Le
universita', ferma restando la durata legale del corso,
assicurano il recupero delle attivita' formative, tecniche
e assistenziali necessarie al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti.
3-ter. In ragione dell'eccezionalita' e della limitata
durata della ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici
arruolati in servizio temporaneo nell'Arma dei carabinieri
non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia
giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza.
4. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa
di euro 4.682.845 per l'anno 2020 e euro 3.962.407 per
l'anno 2021
5. Allo scopo di sostenere le attivita' e l'ulteriore
potenziamento dei servizi sanitari militari di cui
all'articolo 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e' autorizzata la spesa di euro 84.132.000 per
l'anno 2020.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a
88.814.845 euro per l'anno 2020 e 3.241.969 euro per l'anno
2021, si provvede, quanto a 88.814.845 euro per l'anno
2020, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 3.962.407 euro
per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19-undecies, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 19-undecies (Arruolamento a tempo determinato di
medici e infermieri militari). - 1. Per le finalita' di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di
modalita', di requisiti, di procedure e di trattamento
giuridico ed economico, per l'anno 2021 e' autorizzato
l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata
di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze
funzionali dell'Ispettorato generale della Sanita'
militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna
categoria e Forza armata:
a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o
grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8
della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare;
b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di
maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della
Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.
2. Le domande di arruolamento possono essere presentate
entro il termine di dieci giorni dalla data di
pubblicazione della relativa procedura da parte della
Direzione generale del personale militare sul portale
online del sito internet del Ministero della difesa
www.difesa.it e sono definite entro i successivi venti
giorni.
3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente
articolo costituiscono titolo di merito da valutare nelle
procedure concorsuali per il reclutamento di personale
militare in servizio permanente appartenente ai medesimi
ruoli delle Forze armate.
4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del
presente articolo si applica l'articolo 19, comma 3-bis,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. All'articolo 2197-ter.1, comma 2, lettera a), del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "la
professione sanitaria infermieristica" sono sostituite
dalle seguenti: "le professioni sanitarie di cui
all'articolo 212, comma 1,".
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 34.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del
decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 (Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per
il contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19):
«Art. 13 (Disposizioni urgenti per prevenire il
contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico). - 1. Al fine
di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi
postivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno
scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il
supporto a regioni e province autonome nello svolgimento
delle attivita' di somministrazione di test per la ricerca
di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di
refertazione attraverso i laboratori militari della rete di
diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale.
Per incrementare le capacita' diagnostiche dei laboratori
militari e garantire il corretto espletamento delle
attivita' di cui al precedente periodo, e' autorizzata la
spesa complessiva di euro 9.000.000 per l'anno 2021.
2. Per il pagamento degli oneri di missione, dei
compensi per lavoro straordinario e del compenso forfetario
di impiego al personale militare medico, paramedico e di
supporto, compreso quello delle sale operative delle Forze
armate, impiegato nelle attivita' di cui al comma 1, per
l'anno 2022 e' autorizzata la spesa complessiva di euro
14.500.000. I compensi accessori al personale di cui al
precedente periodo sono corrisposti anche in deroga ai
limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della
legge 8 agosto 1990, n. 231 e a quelli stabiliti
dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero
della difesa e' autorizzato a conferire incarichi
individuali a tempo determinato per la durata di sei mesi a
ulteriori dieci unita' di personale di livello non
dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo
professionale di funzionario tecnico per la biologia, la
chimica e la fisica, gia' selezionato ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27. Per le finalita' di cui al precedente periodo,
per l'anno 2022, e' autorizzata la spesa di euro 199.760.
(29)
4. Per il pagamento dei compensi per prestazioni di
lavoro straordinario svolte dal personale di cui al comma 3
del presente articolo e dal personale di cui all'articolo
22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,
n. 69, per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di euro
185.111.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
9.000.000 di euro per l'anno 2021 e a 14.884.871 euro per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli effetti in
termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma
1, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti
dal presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 467,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«1. - 466. Omissis
467. Per l'attuazione del comma 464 e' autorizzata, per
l'anno 2021, la spesa di 100 milioni di euro.
Conseguentemente il livello del finanziamento del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo
Stato e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno
2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie
speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di
accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente
rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di
cui all'allegato C annesso alla presente legge. Per
l'attuazione del comma 462 e' autorizzata, per l'anno 2021,
la spesa di 518.842.000 euro per la stipulazione dei
contratti di lavoro a tempo determinato con medici,
infermieri e assistenti sanitari e di 25.442.100 euro, per
il servizio reso dalle agenzie di somministrazione di
lavoro per la selezione dei professionisti sanitari che
partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale
di 544.284.100 euro, e i relativi importi sono trasferiti
alla contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure occorrenti per il contenimento e il contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52
(Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di
contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e
altre disposizioni in materia sanitaria):
«Art. 2 (Misure urgenti connesse alla cessazione delle
funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1. Al fine di
continuare a disporre, anche successivamente alla data del
31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacita' di
risposta a possibili aggravamenti del contesto
epidemiologico nazionale in ragione della epidemia di
COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1°
aprile 2022 e' temporaneamente istituita un'Unita' per il
completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di
altre misure di contrasto della pandemia, che opera fino al
31 dicembre 2022. Il direttore dell'Unita' e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Il direttore agisce con i poteri attribuiti al
Commissario straordinario dal predetto articolo 122 del
decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento,
definisce la struttura dell'Unita', avvalendosi di una
parte del personale della Struttura di supporto alle
attivita' del citato Commissario straordinario, nonche' di
personale in servizio presso il Ministero della salute,
secondo le modalita' indicate dallo stesso Ministero, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, e' nominato un
dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del
Ministero della salute, al quale sono attribuite le
funzioni vicarie, che opera in coordinamento e a supporto
del direttore dell'Unita' di cui al presente comma, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'Unita' subentra in tutti i rapporti attivi e passivi
facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione
e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in raccordo con
il Ministero della salute e con il supporto tecnico
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, cura la
definizione e, ove possibile, la conclusione delle
attivita' amministrative, contabili e giuridiche ancora in
corso alla data del 31 marzo 2022, gia' attribuite alla
competenza del predetto Commissario straordinario. Al
direttore dell'Unita' e' assegnata la titolarita' della
contabilita' speciale e del conto corrente bancario, di cui
al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del
2020. Alla medesima Unita' si applicano, ove compatibili,
le disposizioni di cui al citato articolo 122 del
decreto-legge n. 18 del 2020.
2. Al 31 dicembre 2022, l'Unita' procede alla chiusura
della contabilita' speciale e del conto corrente di cui al
comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e le eventuali somme ivi giacenti
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo
pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello
Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le
eventuali risorse non piu' necessarie sono acquisite
all'erario. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Unita' di
cui al comma 1 e' soppressa e il Ministero della salute
subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e
passivi facenti capo all'Unita' di cui al comma 1.
3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle
proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel
contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari
regionali, assicurando gli approvvigionamenti di farmaci e
vaccini per la cura delle patologie epidemico-pandemiche
emergenti e di dispositivi di protezione individuale, anche
in relazione agli obiettivi ed agli interventi connessi,
nell'immediato, alla attuazione del piano strategico
nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, commi 457 e
seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il
Ministero della salute e' autorizzato ad assumere, a
decorrere dal 1° ottobre 2022, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali, un contingente di personale cosi'
composto: 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti
sanitari; 50 unita' di personale non dirigenziale con
professionalita' anche tecnica, da inquadrare nell'area
III, posizione economica F1, del comparto funzioni
centrali. La dotazione organica del Ministero della salute
e' incrementata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 dirigenti
sanitari e di 50 unita' di personale non dirigenziale
appartenenti all'area III. Le assunzioni del presente comma
sono autorizzate in deroga all'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonche'
in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma
e' autorizzata la spesa di euro 760.837 per l'anno 2022 ed
euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023.
4. Al reclutamento del contingente di personale di cui
al comma 3 si provvede mediante l'indizione di concorsi
pubblici, senza obbligo di previo espletamento delle
procedure di mobilita', con le modalita' semplificate
previste dall'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76, anche avvalendosi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche'
tramite l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi
pubblici o attraverso procedure di mobilita' volontaria ai
sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n.
165 del 2001. Il personale assunto e' progressivamente
assegnato, fino al 31 dicembre 2022, all' Unita' di cui al
comma 1, in sostituzione del personale appartenente ad
altre amministrazioni in servizio presso la predetta
Unita'. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata,
per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 200.000 per la
gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad
euro 124.445 per le maggiori spese di funzionamento
derivanti dall'assunzione del predetto contingente di
personale.
5. Il Ministero della salute provvede entro il 31
dicembre 2022 alla definizione del nuovo assetto
organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero
dal presente articolo, nelle more della riorganizzazione,
sono assicurate dal Segretariato generale di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da altra direzione
generale individuata con decreto del Ministro della salute.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e
4, pari a euro 1.085.282 per l'anno 2022 e ad euro
3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute.
7. Ai fini dell'immediata attuazione del presente
articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. All'articolo 47-bis del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, al comma 2, dopo le parole "degli
alimenti" sono inserite le seguenti: ", di contrasto di
ogni emergenza sanitaria, nonche' ogni iniziativa volta
alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti.".
8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) e' inserita
la seguente:
"e-quater) la somministrazione, con oneri a carico
degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti
opportunamente formati a seguito del superamento di
specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti
annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanita', di
vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei
confronti dei soggetti di eta' non inferiore a diciotto
anni, previa presentazione di documentazione comprovante la
pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini,
nonche' l'effettuazione di test diagnostici che prevedono
il prelevamento del campione biologico a livello nasale,
salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o
strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei
sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la
tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture
esterne alla farmacia devono essere compresi nella
circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica
di pertinenza della farmacia stessa".».
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante
misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
«Art. 2-bis (Misure straordinarie per l'assunzione
degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di
lavoro autonomo a personale sanitario). - 1. Al fine di far
fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti
dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli
essenziali di assistenza nonche' per assicurare sull'intero
territorio nazionale un incremento dei posti letto per la
terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla cura dei
pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello
stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri
con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono:
a) procedere al reclutamento del personale delle
professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile
1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e
degli operatori socio-sanitari, nonche' di medici
specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di
corso delle scuole di specializzazione, anche ove non
collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma
547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo
incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione
coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei
mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di
emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo
7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla
scuola di specializzazione universitaria e continuano a
percepire il trattamento economico previsto dal contratto
di formazione medico-specialistica, integrato dagli
emolumenti corrisposti per l'attivita' lavorativa svolta.
Il periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi,
e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al
conseguimento del diploma di specializzazione. Le
universita', ferma restando la durata legale del corso,
assicurano il recupero delle attivita' formative, teoriche
e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora
necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai
vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di
spesa di personale, nei limiti delle risorse
complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto
del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo
2020;
b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1,
comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei
limiti e con le modalita' ivi previsti compreso il
trattamento economico da riconoscere, anche in assenza
dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla
presente lettera devono avvenire nell'ambito delle
strutture accreditate della rete formativa e la relativa
attivita' deve essere coerente con il progetto formativo
deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.
2. I contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza
dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto.
L'attivita' di lavoro prestata ai sensi del presente
articolo durante lo stato di emergenza integra, per la
durata della stessa, il requisito dell'anzianita'
lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), possono
essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia,
abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti
agli ordini professionali.
4. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto
dal comma 2, gli incarichi di cui al comma 1, lettera a),
conferiti, per le medesime finalita', dalle aziende e dagli
enti del Servizio sanitario nazionale sino alla data del 10
marzo 2020, fermo il limite di durata ivi previsto.
5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle
esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione
del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di
assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, verificata l'impossibilita' di assumere personale,
anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie
concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di
lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e
comunque entro il termine dello stato di emergenza, a
dirigenti medici, veterinari e sanitari nonche' al
personale del ruolo sanitario del comparto sanita',
collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al
competente albo professionale in conseguenza del
collocamento a riposo, nonche' agli operatori
socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti
incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti
anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione
vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle
risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con
decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo
2020. Agli incarichi di cui al presente comma non si
applica l'incumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo e
trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».
 
((Art. 36-bis

Disposizioni in materia di massimale degli assistiti
per i medici di medicina generale

Fino al 31 dicembre 2023, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei cui territori vi siano ambiti scoperti, in ragione della situazione di temporanea emergenza relativa alla disponibilita' di medici di medicina generale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, per i medici di medicina generale con incarico a quota oraria del ruolo unico di assistenza primaria di 24 ore settimanali, la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 850 assistiti.))

 
Art. 37

Termini del programma
delle amministrazioni straordinarie

1. All'articolo 51 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «sono prorogati di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere prorogati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base di motivata richiesta dell'organo commissariale, e comunque non oltre il termine del 30 novembre 2022. Analoga proroga puo' essere concessa per le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 51 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 51 (Proroga dei termini dei programmi di
esecuzione delle procedure di amministrazione
straordinaria). - 1. I termini di esecuzione dei programmi,
predisposti secondo gli indirizzi di cui all'articolo 27,
comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
gia' autorizzati ai sensi dell'articolo 57 del medesimo
decreto legislativo, delle societa' ammesse alla procedura
di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche qualora gia'
prorogati ai sensi dell'articolo 4, commi 4-ter e 4-septies
del medesimo decreto-legge n. 347 del 2003, aventi scadenza
successiva al 23 febbraio 2020, possono essere prorogati,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla
base di motivata richiesta dell'organo commissariale, e
comunque non oltre il termine del 30 novembre 2022. Analoga
proroga puo' essere concessa per le procedure di
amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270.».
 
((Art. 37-bis
Modifiche all'articolo 25-novies del codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14

1. All'articolo 25-novies del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito e' superiore all'importo di euro 20.000»;
b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarita' di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010»;
c) al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 a decorrere da quelle relative al secondo trimestre 2022».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 25-novies, del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 (codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 25-novies (Segnalazioni dei creditori pubblici
qualificati). - 1. L'Istituto nazionale della previdenza
sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e
l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano
all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo,
nella persona del presidente del collegio sindacale in caso
di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica
certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante
dall'anagrafe tributaria:
a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di
contributi previdenziali di ammontare superiore:
1) per le imprese con lavoratori subordinati e
parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno
precedente e all'importo di euro 15.000;
2) per le imprese senza lavoratori subordinati e
parasubordinati, all'importo di euro 5.000;
b) per l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito
per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e
non versato superiore all'importo di euro 5.000;
c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un
debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul
valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati
delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di
importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore
al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari
risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta
precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se
il debito e' superiore all'importo di euro 20.000;
d) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione,
l'esistenza di crediti affidati per la riscossione,
autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da
oltre novanta giorni, superiori, per le imprese
individuali, all'importo di euro 100.000, per le societa'
di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre
societa', all'importo di euro 500.000.
2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:
a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla
comunicazione di irregolarita' di cui all'articolo 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine
di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo
21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010;
b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e dall'Agenzia delle
entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal
verificarsi delle condizioni o dal superamento degli
importi indicati nel medesimo comma 1.
3. Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono
l'invito alla presentazione dell'istanza di cui
all'articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:
a) con riferimento all'Istituto nazionale della
previdenza sociale e all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in
relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio
2022, per il primo, e ai debiti accertati a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto per il secondo;
b) con riferimento all'Agenzia delle entrate, in
relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui
all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 a de
correre da quelle relative al secondo trimestre 2022;
c) con riferimento all'Agenzia delle
entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati
all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio
2022.».
 
Art. 38
Sostegno alle famiglie con figli con disabilita' in materia di
assegno unico e universale per i figli a carico

1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilita', al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia gia' titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole «Per ciascun figlio minorenne» sono aggiunte le seguenti: «e, limitatamente all'anno 2022 per ciascun figlio con disabilita' a carico senza limiti di eta',»;
2) al comma 4, dopo la parola «minorenne» sono aggiunte le seguenti: «e, limitatamente all'anno 2022, anche fino al compimento del ventunesimo anno di eta'»;
3) al comma 5, le parole «Per ciascun figlio» sono sostituite dalle seguenti «Dall'anno 2023, per ciascun figlio»;
4) al comma 6, le parole «Per ciascun figlio» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2023, per ciascun figlio»;
c) all'articolo 5, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilita', gli importi della maggiorazione di cui al comma 1 sono incrementati di 120 euro al mese per l'anno 2022.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento alle mensilita' spettanti da marzo 2022".
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere b) e c), e dal comma 2 del presente articolo, valutati in 136,2 ((milioni di euro)) per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2, 4 e 5, del
decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230
(Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a
carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai
sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2 (Beneficiari). - 1. L'assegno di cui
all'articolo 1, il cui importo e' determinato ai sensi
dell'articolo 4, e' riconosciuto ai nuclei familiari:
a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi
nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al
compimento dei 21 anni di eta', per il quale ricorra una
delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o
professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attivita'
lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a
8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un
lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilita' a carico, senza
limiti di eta';
c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano
maggiorenne a condizione che sia gia' titolare di pensione
ai superstiti e riconosciuto con disabilita' grave ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
2. L'assegno di cui all'articolo 1 spetta,
nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita
la responsabilita' genitoriale, salvo quanto previsto
dall'articolo 6, commi 4 e 5.
3. Al fine di assicurare la piena conoscibilita' del
beneficio, al momento della registrazione della nascita del
figlio, l'ufficiale dello stato civile informa i genitori
sull'assegno. Alle attivita' previste dal presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
«Art. 4 (Criteri per la determinazione dell'assegno). -
1. Per ciascun figlio minorenne e, limitatamente all'anno
2022 per ciascun figlio con disabilita' a carico senza
limiti di eta', e' previsto un importo pari a 175 euro
mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE
pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE
superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi
indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari
a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo
rimane costante.
2. Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento
del ventunesimo anno di eta' e' previsto un importo pari a
85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un
ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE
superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi
indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari
a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo
rimane costante.
3. Per ciascun figlio successivo al secondo e' prevista
una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale
importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore
a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si
riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella
tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in
corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli
di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
4. Per ciascun figlio con disabilita' minorenne e,
limitatamente all'anno 2022, anche fino al compimento del
ventunesimo anno di eta' e' prevista una maggiorazione,
sulla base della condizione di disabilita' come definita ai
fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e
3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a
95 euro mensili in caso di disabilita' grave e a 85 euro
mensili in caso di disabilita' media.
5. Dall'anno 2023, per ciascun figlio con disabilita'
maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di eta'
e' prevista una maggiorazione dell'importo individuato ai
sensi del comma 2 pari a 80 euro mensili.
6. Dall'anno 2023, per ciascun figlio con disabilita' a
carico di eta' pari o superiore a 21 anni e' previsto un
assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo
spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a
15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce
gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1
fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in
corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli
di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
7. Per le madri di eta' inferiore a 21 anni e' prevista
una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei
commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari
di reddito da lavoro, e' prevista una maggiorazione per
ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo
spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a
15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce
gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1
fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a
40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la
maggiorazione non spetta.
9. Nel caso di assenza di ISEE per i casi indicati
all'articolo 1, comma 3, spettano gli importi
corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8.
10. A decorrere dall'anno 2022 e' riconosciuta una
maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con
quattro o piu' figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
11. Gli importi dell'assegno di cui all'articolo 1,
come individuati della tabella 1 allegata al presente
decreto, e le relative soglie ISEE sono adeguati
annualmente alle variazioni dell'indice del costo della
vita.».
«Art. 5 (Maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE
non superiore a 25.000 euro). - 1. Al fine di consentire la
graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli
a carico e di garantire il rispetto del principio di
progressivita', per le prime tre annualita', e' istituita
una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile,
dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 1, come
determinato ai sensi dell'articolo 4.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 e' riconosciuta
ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato
all'articolo 4 e in presenza delle ulteriori entrambe
seguenti condizioni:
a) valore dell'ISEE del nucleo familiare di
appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
b) effettiva percezione, nel corso del 2021,
dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2
del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in
presenza di figli minori da parte del richiedente o da
parte di altro componente del nucleo familiare del
richiedente.
3. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 e' pari
alla somma dell'ammontare mensile della componente
familiare, come determinato al comma 4, e dell'ammontare
mensile della componente fiscale, come determinato al comma
5, al netto dell'ammontare mensile dell'assegno come
determinato all'articolo 4.
4. Per componente familiare si intende:
a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i
genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque
non conviventi, il valore teorico dell'assegno per il
nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A
allegata al presente decreto;
b) per i nuclei familiari che comprendono uno solo
dei due genitori, il valore teorico dell'assegno per il
nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B
allegata al presente decreto.
5. Per componente fiscale si intende:
a) nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari
di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma
degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i
figli determinati, sulla base della Tabella C allegata al
presente decreto, per ciascun genitore;
b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a),
l'importo del valore teorico della detrazione per i figli
determinato per il solo richiedente sulla base della
Tabella D allegata al presente decreto.
6. Ai fini del riconoscimento degli importi indicate
dalle Tabelle A, B, C e D:
a) vanno considerati i figli componenti del nucleo
familiare del richiedente;
b) va considerato l'indicatore della situazione
reddituale, valido ai fini ISEE, come risultante
dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per le Tabelle A e B
e il reddito del genitore risultante dalla dichiarazione
sostitutiva unica ai sensi dell'articolo 10 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, valida ai fini del calcolo dell'ISEE di cui al comma
2, lettera a), per le Tabelle C e D.
7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta:
a) per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1°
marzo 2022;
b) per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023;
c) per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i
mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.
8. La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo
2025.
9. La sussistenza della condizione di cui comma 2,
lettera b), e' autodichiarata dal richiedente al momento
della richiesta. Tale autodichiarazione e' soggetta a
controllo successivo a cura dell'INPS che provvede, in caso
di dichiarazione mendace, alla revoca della maggiorazione e
all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa
vigente.
9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico
con disabilita', gli importi della maggiorazione di cui al
comma 1 sono incrementati di 120 euro al mese per l'anno
2022.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 178, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«1. - 177. Omissis
178. Il Fondo per la disabilita' e la non
autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio
2022 e' denominato « Fondo per le politiche in favore delle
persone con disabilita'» ed e' trasferito presso lo stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
al fine di dare attuazione a interventi legislativi in
materia di disabilita' finalizzati al riordino e alla
sistematizzazione delle politiche di sostegno alla
disabilita' di competenza dell'Autorita' politica delegata
in materia di disabilita'. A tal fine, il predetto Fondo e'
incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2026.
Omissis.».
 
((Art. 38-bis
Assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto
delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli
istituti italiani di cultura all'estero

1. L'articolo 157-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
«Art. 157-bis. - (Assegni per situazioni di famiglia) - 1. A decorrere dal 1° marzo 2022, al personale di cui al presente titolo, per il coniuge a carico o per la parte di unione civile a carico, non separati legalmente o di fatto, spetta un assegno pari al 4 per cento della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno di cui al presente comma non e' inferiore a 960 euro ne' e' superiore a 2.100 euro in ragione d'anno.
2. A decorrere dal 1° marzo 2022, al personale di cui al presente titolo, per ciascun figlio a carico, spetta un assegno pari all'8 per cento della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno di cui al presente comma non e' inferiore a 960 euro ne' e' superiore a 2.100 euro in ragione d'anno per ciascun figlio a carico. L'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilita' genitoriale.
3. Agli effetti del comma 2, per figli si intendono:
a) i nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
b) i figli fino al compimento di 18 anni di eta';
c) i figli di eta' compresa tra 18 e 21 anni non compiuti, per i quali ricorre una delle seguenti condizioni:
1) frequentano un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
2) svolgono un tirocinio o un'attivita' lavorativa con una retribuzione annua inferiore all'importo di cui al comma 4;
3) sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego del luogo di residenza;
4) svolgono il servizio civile universale in Italia;
d) i figli con disabilita', senza limiti di eta'.
4. Agli effetti del presente articolo, il coniuge, la parte di unione civile e i figli sono considerati a carico quando possiedono un reddito complessivo annuo inferiore a un sesto della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio.
5. In alternativa agli assegni di cui ai commi 1 e 2, per i familiari a carico alla data del 28 febbraio 2022, in relazione ai quali era in godimento l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, il dipendente puo' optare per un assegno ad personam non riassorbibile, di importo pari alla misura del predetto beneficio spettante alla medesima data. L'assegno ad personam spetta a decorrere dal 1° marzo 2022, per la medesima durata e con i medesimi presupposti previsti per l'assegno per il nucleo familiare dalla disciplina vigente alla data del 28 febbraio 2022. Per i familiari non a carico alla data del 28 febbraio 2022 l'opzione di cui al primo periodo non e' consentita.
6. Gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non sono cumulabili con gli aumenti per situazioni di famiglia di cui all'articolo 173 del presente decreto, con l'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, ne' con l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
7. Gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. E' fatta salva l'applicazione della normativa locale, se piu' favorevole».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 2,6 milioni per l'anno 2022 e in euro 3,3 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.))

 
Art. 39

Misure per favorire il benessere dei minorenni
e per il contrasto alla poverta' educativa

1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunita' educative rivolte al benessere dei figli, e' istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attivita', incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticita' emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori((, anche attraverso la promozione dell'attivita' sportiva)), nonche' quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.
2. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, citta' ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato l'elenco dei Comuni beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalita' di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 48 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, quanto a 2 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio ((dello Stato)) a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse trasferite nel 2022 al pertinente bilancio autonomo ai sensi del predetto articolo 19, comma 1, e quanto a 8 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita'). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita'», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.».
 
((Art. 39-bis
Disposizioni in materia di svolgimento della sessione dell'anno 2022
dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2022, e' disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.
2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per l'anno 2022 sono fornite le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalita' di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicita' delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle eventuali prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonche' alle modalita' di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresi' disciplinate le modalita' di utilizzo di strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' la possibilita' di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneita' e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.
4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))


Riferimenti normativi

Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50 recante
misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2021, n. 62.
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4, del
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50 recante
misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19:
«Art. 3 (Composizione delle sottocommissioni). - 1. Le
sottocommissioni di cui all'articolo 22, quarto comma, del
regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e
all'articolo 47, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2012,
n. 247 sono composte da tre membri effettivi e tre membri
supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono
avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli
iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori e uno effettivo e uno supplente
sono individuati tra magistrati, anche militari,
prioritariamente in pensione, o tra professori universitari
o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in
pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie
giuridiche, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ciascuna
sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri
rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il
presidente e' un avvocato.
2. Con decreto del Ministro della giustizia da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto, si procede alla integrazione e
rimodulazione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle
sottocommissioni gia' nominate con decreto del Ministro
della giustizia 20 gennaio 2021. Con lo stesso decreto si
forniscono le indicazioni relative alla data di inizio
delle prove, alle modalita' di sorteggio per l'espletamento
delle prove orali, alla pubblicita' delle sedute di esame,
all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle
prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione
dal rischio del contagio da COVID-19, nonche' alle
modalita' di comunicazione della rinuncia alla domanda di
ammissione all'esame e alle modalita' di comunicazione
delle materie scelte dal candidato per la prima e la
seconda prova orale.
3. Le funzioni di segretario di ciascuna
sottocommissione possono essere esercitate da personale
amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica
amministrazione, purche' in possesso di qualifica
professionale per la quale e' richiesta almeno la laurea
triennale. I segretari sono designati dal presidente della
Corte di appello presso la quale e' costituita ciascuna
sottocommissione e individuati tra il personale che presta
servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione
interessata nel caso di personale non appartenente
all'amministrazione della giustizia.»
«Art. 4 (Lavori delle sottocommissioni). - 1. La prima
prova orale e' sostenuta dinnanzi a una sottocommissione
diversa da quella insediata presso la sede di cui
all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n.
247, individuata mediante sorteggio da effettuarsi, previo
raggruppamento delle sedi che presentano un numero di
domande di ammissione tendenzialmente omogeneo, entro il
termine di dieci giorni prima dello svolgimento della
prova, a cura della commissione centrale.
2. La prima prova orale si svolge con modalita' di
collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ferma
restando la presenza, presso la sede della prova di esame
di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre
2012, n. 247, del segretario della sottocommissione e del
candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni
sanitarie, vigenti al momento dell'espletamento della
prova, relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a
tutela della salute dei candidati, dei commissari e del
personale amministrativo.
3. Lo svolgimento della prima prova orale puo' avvenire
presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di Corte di
appello o presso i locali dei consigli dell'Ordine degli
avvocati ivi ubicati secondo le disposizioni dei presidenti
delle Corti di appello, sentiti i presidenti dei consigli
dell'Ordine degli avvocati interessati. La sottocommissione
cura l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla
base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione
all'esame di abilitazione.
4. La seconda prova orale e' sostenuta dinnanzi alla
sottocommissione insediata presso la sede di cui
all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n.
247, e puo' svolgersi con le modalita' di cui al comma 2.
In tale ultima ipotesi, si applica la disposizione del
comma 3.
5. A ciascun candidato, almeno venti giorni prima, e'
data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui
dovra' presentarsi per le prove orali.
6. La commissione centrale stabilisce le linee generali
da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella
prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in
modo da garantire l'omogeneita' e la coerenza dei criteri
di esame.
7. In caso di positivita' al COVID-19, di
sintomatologia compatibile con l'infezione da COVID-19, di
quarantena o di isolamento fiduciario, oppure in caso di
comprovati motivi di salute che impediscono al candidato di
svolgere la prova d'esame, il candidato puo' richiedere,
con istanza al presidente della sottocommissione
distrettuale corredata da idonea documentazione, di fissare
una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Il
presidente puo' disporre la visita fiscale domiciliare
secondo le disposizioni relative al controllo dello stato
di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando
l'istanza e' accolta, la prova deve essere svolta entro
dieci giorni dalla data di cessazione dell'impedimento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36
(Ordinamento delle professioni di avvocato e di
procuratore):
«Art. 22. - Gli esami di avvocato hanno luogo
contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello.
I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della
giustizia.
Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare
non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto
contenente il bando di esame, e' nominata la commissione
composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei
quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti
da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari
e due supplenti sono magistrati, con qualifica non
inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed
un supplente sono professori ordinari, professori associati
o ricercatori di materie giuridiche presso un'universita'
della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La
commissione ha sede presso il Ministero della giustizia.
Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un
dipendente dell'Amministrazione, appartenente all'area C
del personale amministrativo, come delineata dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del
16 febbraio 1999.
Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni
sede di Corte di appello, e' nominata una sottocommissione
avente composizione identica alla commissione di cui al
medesimo comma 3.
Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e
per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente
tra i componenti avvocati. l supplenti intervengono nella
commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di
qualsiasi membro effettivo.
Gli avvocati componenti della commissione e delle
sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale
forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di
ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni
sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un
avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non
possono essere designati avvocati che siano membri dei
consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale
di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti
della commissione e delle sottocommissioni non possono
candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica
di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense alle elezioni immediatamente successive
all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati
nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle
Corti di appello.
Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la
domanda di ammissione superi le trecento unita' presso
ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della
giustizia da emanare prima dell'espletamento delle prove
scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni,
costituite ciascuna da un numero di componenti pari a
quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4
e da un segretario aggiunto.
A ciascuna sottocommissione non puo' essere assegnato
un numero di candidati superiore a trecento.
La commissione istituita presso il Ministero della
giustizia definisce i criteri per la valutazione degli
elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne
da' comunicazione alle sottocommissioni. La commissione e'
comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di
valutazione:
a) chiarezza, logicita' e rigore metodologico
dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacita' di
soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti
teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacita' di cogliere
eventuali profili di interdisciplinarieta';
e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione
della padronanza delle tecniche di persuasione.
Nel caso in cui siano state rilevate irregolarita'
formali, le sottocommissioni comunicano i provvedimenti
adottati alla commissione, che se ne avvale ai fini della
individuazione della definizione della linea difensiva
dell'Amministrazione in sede di contenzioso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 457, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
«1.- 456. Omissis
457. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione
finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e di euro
1.961.966 annui a decorrere dall'anno 2020, da ripartire
con decreto del Ministro della giustizia, destinato al
finanziamento di interventi urgenti per assicurare la
funzionalita' degli uffici giudiziari e degli istituti
penitenziari, con particolare riferimento alle aree colpite
da eventi sismici, al sostegno delle attivita'
amministrative del consiglio direttivo della Corte di
cassazione e dei consigli giudiziari, nonche'
all'attribuzione di sussidi ai sensi dell'articolo 10,
primo comma, numero 5), della legge 24 marzo 1958, n. 195,
erogabili anche a favore del personale amministrativo.
Omissis.».
 
Art. 40

Disposizioni in materia di termini del procedimento
di prenotazione degli incentivi auto

1. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero dello sviluppo economico effettuate entro il 31 dicembre 2022, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonche' del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019,)) sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.
 
((Art. 40-bis

Contributi per l'acquisto di veicoli elettrici
di categoria L1

1. Per l'anno 2022, le risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono rimodulate. Conseguentemente, le risorse destinate per il medesimo anno alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 21-60 g, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono ridotte di 20 milioni di euro al fine di incrementare del medesimo ammontare la dotazione della misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 22, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, recante
misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali:
«Art. 22 (Riconversione, ricerca e sviluppo del settore
automotive). - 1. Al fine di favorire la transizione verde,
la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore
automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione
e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e
sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di
riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di
sviluppo digitale, nonche' per la concessione di incentivi
all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il
recupero e il riciclaggio dei materiali, e' istituito un
fondo nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico con una dotazione di 700 milioni di euro
per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2030.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e il Ministro della transizione
ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli
interventi ammissibili al finanziamento del fondo di cui al
comma 1 nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di
Stato, i criteri e le modalita' di attuazione del presente
articolo, nonche' il riparto delle risorse del fondo di cui
al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente
articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2022 e
1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022
(riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli
non inquinanti):
«Art. 2 (Incentivi per l'acquisto di veicoli non
inquinanti). - 1. Alle persone fisiche che acquistano,
anche in locazione finanziaria, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31
dicembre 2022 per le risorse relative all'annualita' 2022,
e nel corso di ciascuna delle annualita' 2023 e 2024
relativamente alle risorse di ciascuna di dette annualita',
ed immatricolano in Italia i seguenti veicoli sono
riconosciuti, nel rispetto delle disposizioni finanziarie
di cui all'art. 3, i seguenti contributi:
a) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica
omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con
emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi (g) di anidride
carbonica (CO2) per chilometro (Km), con prezzo risultante
dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica
produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un
contributo di euro 3.000 e di ulteriori euro 2.000 se e'
contestualmente rottamato un veicolo omologato in una
classe inferiore ad Euro 5;
b) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica
omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con
emissioni comprese nella fascia 21-60 grammi (g) di
anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), con prezzo
risultante dal listino prezzi ufficiale della casa
automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro
IVA esclusa, un contributo di euro 2.000 e di ulteriori
euro 2.000 se e' contestualmente rottamato un veicolo
omologato in una classe inferiore ad Euro 5;
c) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica
omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con
emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di
anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), con prezzo
risultante dal listino prezzi ufficiale della casa
automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro
IVA esclusa, un contributo di euro 2.000 se e'
contestualmente rottamato un veicolo omologato in una
classe inferiore ad Euro 5;
d) per i veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e,
L5e, L6e, L7e, nuovi di fabbrica, non oggetto di
incentivazione ai sensi della lettera e), omologati in una
classe non inferiore ad Euro 5, a condizione che sia
praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno il 5 per
cento del prezzo di acquisto, un contributo del 40 per
cento del medesimo prezzo d'acquisto, fino ad un massimo di
euro 2.500 se e' contestualmente rottamato un veicolo di
categoria euro 0, 1, 2, o 3 ovvero un veicolo che sia stato
oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2
febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 2 aprile
2011;
e) per i veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle
categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e'
riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo
di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo
di cui al primo periodo e' pari al 40 per cento del prezzo
di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia
consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro
0, 1, 2 o 3 di cui si e' proprietari o intestatari da
almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o
proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare
convivente;
f) per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2,
nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente
elettrica, con contestuale rottamazione di un veicolo
omologato in una classe inferiore ad Euro 4, e'
riconosciuto un contributo di 4.000 euro per i veicoli N1
fino a 1,5 tonnellate; un contributo di 6.000 euro per i
veicoli N1 superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5
tonnellate; un contributo di 12.000 euro per i veicoli N2
superiori a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate; e'
riconosciuto un contributo di 14.000 euro per i veicoli N2
superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate. I
contributi di cui alla presente lettera sono concessi in
favore di piccole e medie imprese, ivi comprese le persone
giuridiche, esercenti attivita' di trasporto di cose in
conto proprio o in conto terzi.
2. I contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), nel
rispetto delle disposizioni finanziarie di cui all'art. 3,
sono concessi anche alle persone giuridiche se i veicoli
acquistati sono impiegati in car sharing con finalita'
commerciali e se tale impiego, nonche' la proprieta' in
capo al soggetto beneficiario del contributo, siano
mantenute per almeno ventiquattro mesi.
3. I contributi di cui al comma 1 in favore delle
persone fisiche sono riconosciuti per l'acquisto, anche in
locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere
intestato al soggetto beneficiario del contributo e la
proprieta' deve essere mantenuta per almeno dodici mesi.
4. Per il riconoscimento dei contributi di cui al comma
1, sia in favore delle persone fisiche sia in favore delle
persone giuridiche ai sensi del comma 2, il veicolo
consegnato per la rottamazione deve essere intestato da
almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo
veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di
acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione
finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da
almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto
veicolo o a uno dei predetti familiari.
5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 82 del 6 aprile 2019, e di
cui ai commi da 1033 a 1038 e da 1058 a 1062, dell'art. 1
della legge n. 145 del 2018 e al comma 656, secondo
periodo, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178.».
 
((Art. 40-ter

Semplificazione degli adempimenti relativi
ai recipienti a pressione

1. La procedura semplificata prevista dall'articolo 64-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per i recipienti a pressione con capacita' complessiva superiore a 13 metri cubi puo' essere svolta dai soggetti abilitati ai sensi del decreto direttoriale dei Ministeri delle attivita' produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005, per i recipienti con capacita' inferiore a 13 metri cubi, a condizione che il massimale assicurativo per anno e per sinistro di cui al punto 17 dell'allegato II annesso al citato decreto direttoriale 17 gennaio 2005 sia di importo non inferiore a 5 milioni di euro.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 64-bis, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
recante misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale:
«Art. 64-bis (Misure a sostegno dello sviluppo
tecnologico e di semplificazione). - 1. Al fine di far
fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti
dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche
connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati
dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati
successivamente alla scadenza dei termini indicati
nell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, in via transitoria e in deroga alle
periodicita' dei controlli previsti dal regolamento di cui
al decreto del Ministro delle attivita' produttive 1°
dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di
qualsiasi capacita' comunicano all'INAIL, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i dati delle attrezzature
ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di
controllo basata sull'emissione acustica alla data della
dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre
centoventi giorni dalla data di cessazione dello stato di
emergenza.
2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle
procedure di verifica di cui al comma 1, le disposizioni di
cui al decreto dei Ministri delle attivita' produttive,
della salute e del lavoro e delle politiche sociali 23
settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243
del 15 ottobre 2004, e al decreto direttoriale dei medesimi
Ministeri 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio
2005, si applicano anche ai recipienti a pressione fissi
interrati, tumulati e fuori terra con capacita' complessiva
superiore a 13 m3.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'INAIL definisce la procedura operativa per
l'effettuazione delle verifiche di integrita' dei serbatoi
di cui al comma 2 con il sistema di controllo basato sulla
tecnica delle emissioni acustiche, nonche' i requisiti dei
soggetti abilitati ad effettuare le verifiche, ed invia al
Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e al Ministero della salute
un'apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi precedenti.».
 
((Art. 40-quater
Modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta per l'acquisto di
energia elettrica e di gas naturale e della cessione del credito
d'imposta o dello sconto in fattura

1. Al fine di semplificare l'erogazione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, spettanti ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonche' al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni relative alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura, il comma 3-ter dell'articolo 2 e il comma 3 dell'articolo 57 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 sono abrogati.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 e 57, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge15 luglio 2022, n.91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina) come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Incremento dei crediti d'imposta in favore
delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas
naturale). - 1. Il contributo straordinario, sotto forma di
credito d'imposta, fissato dall'articolo 4 del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nella
misura del 20 per cento e' rideterminato nella misura del
25 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma,
valutati in 59,45 milioni di euro per l'anno 2022, si
provvede ai sensi dell'articolo 58.
2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito
d'imposta, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, fissato, da ultimo, dall'articolo 5,
comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, nella misura del
20 per cento e' rideterminato nella misura del 25 per
cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in
235,24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 58.
3. Il contributo straordinario, sotto forma di credito
d'imposta, fissato dall'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, nella misura del
12 per cento e' rideterminato nella misura del 15 per
cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in
215,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 58.
3-bis. Ai fini della fruizione dei contributi
straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui agli
articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, ove l'impresa destinataria del contributo nei primi
due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia
elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui
si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il
venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo
per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio
cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale e'
riportato il calcolo dell'incremento di costo della
componente energetica e l'ammontare della detrazione
spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022. L'ARERA,
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, definisce il
contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in
caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
3-ter. (abrogato).»
«Art. 57 (Disposizioni transitorie). - 1. Salvo quanto
previsto dal comma 2, le disposizioni di cui agli articoli
6 e 7 si applicano ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera a), numero 2), si applica ai procedimenti nei
quali, alla data del 31 luglio 2022, non sia intervenuta la
deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1.
3.(abrogato).».
 
Art. 41

Cooperazione internazionale

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, le risorse finanziarie di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, sono incrementate di euro 70 milioni per l'anno 2022. Ai relativi oneri pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 30 maggio 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18, della legge 11
agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo):
«Art. 18 (Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo). - 1. All'Agenzia e'
attribuita autonomia organizzativa, regolamentare,
amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio.
2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono
costituiti:
a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre
amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni
stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici
o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza,
assistenza, servizio, supporto, promozione;
c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalita',
debitamente accettati;
e) da una quota pari al 20 per cento della quota a
diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48
della legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. Il bilancio dell'Agenzia e' unico e redatto
conformemente ai principi civilistici, nel rispetto delle
disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 91, e dalla relativa normativa di attuazione.
3-bis. All'Agenzia si applicano le disposizioni di cui
alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Le risorse destinate
agli interventi di cooperazione allo sviluppo affluiscono
ad un conto di tesoreria unica appositamente istituito da
tenere distinto dal conto di tesoreria a cui affluiscono le
risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia, ivi
comprese quelle per spese di personale.
4. Le risorse finanziarie dell'Agenzia destinate ad
attivita' che, in base alle statistiche elaborate dai
competenti organismi internazionali, rientrano nella CPS
sono impignorabili.».
- Si riporta il testo dell'articolo 148, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto
previsto al secondo periodo del comma 2.
2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere
riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte
eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e
di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ad un apposito fondo iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per essere destinate alle
iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
in volta con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentite le competenti
Commissioni parlamentari. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-septies,
Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a
iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate
affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del
bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere
riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per essere destinate alle
iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in
volta con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, sentite le commissioni
parlamentari.
2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui
al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al
contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.
2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1,
incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per
l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
 
((Art. 41-bis
Semplificazione degli obblighi di comunicazione e assicurazione
obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali

1. All'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalita' agile, secondo le modalita' individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati di cui al primo periodo sono resi disponibili all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalita' previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di mancata comunicazione secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 23, della legge 22
maggio 2017, n.81, recante misure per la tutela del lavoro
autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire
l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del
lavoro subordinato, come modificato dalla presente legge:
«Art. 23 (Obblighi di comunicazione e assicurazione
obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali). - 1. Con decorrenza dal 1° settembre 2022,
il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei
lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle
prestazioni di lavoro in modalita' agile, secondo le
modalita' individuate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. I dati di cui al primo periodo
sono resi disponibili all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul la-voro con le
modalita' previste dal codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. In caso di mancata comunicazione secondo le modalita'
previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di cui al primo periodo, si applica la
sanzione prevista dall'articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti
da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa
all'esterno dei locali aziendali.
3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli
infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto
per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno
dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui
al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni, quando la scelta del
luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse
alla prestazione stessa o dalla necessita' del lavoratore
di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e
risponda a criteri di ragionevolezza.».
 
Art. 42

Semplificazione delle procedure di rilascio
del nulla osta al lavoro

1. Per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, adottato per il 2021 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nulla osta al lavoro subordinato e' rilasciato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i lavoratori stagionali e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998.
2. Il nulla osta e' rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consente lo svolgimento dell'attivita' lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.
3. Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla base dei nulla osta al lavoro subordinato e stagionale di cui al presente articolo, e' rilasciato entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. A seguito del rilascio del nulla osta e del visto d'ingresso, ove previsto, lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e lo straniero per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nelle more della sottoscrizione, il datore di lavoro e' tenuto ad assolvere agli impegni di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano anche in relazione alle procedure disciplinate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, da emanarsi per il 2022. Per le procedure di cui al primo periodo, il termine di trenta giorni per il rilascio del nulla osta decorre dalla data di ricezione della domanda.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali e' stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2021, di cui al comma 1, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.
8. Il datore di lavoro, dopo il rilascio del nulla osta di cui al presente articolo puo' concludere il contratto di lavoro senza la necessita' dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 7. Tali condizioni sono verificate dallo sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Al successivo accertamento negativo delle predette condizioni, consegue la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, qualora in corso di validita', nonche' la risoluzione di diritto del contratto di lavoro.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 3, 5-bis, 22 e 24
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero):
«Art. 3 (Politiche migratorie). - 1. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, gli enti e le
associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza
e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre
anni salva la necessita' di un termine piu' breve il
documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello
Stato, che e' approvato dal Governo e trasmesso al
Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il loro parere entro trenta giorni dal
ricevimento del documento programmatico. Il documento
programmatico e' emanato, tenendo conto dei pareri
ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al
Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso
i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli
interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con
gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le
organizzazioni internazionali, con le istituzioni
comunitarie e con organizzazioni non governative, si
propone di svolgere in materia di immigrazione, anche
mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine.
Esso indica altresi' le misure di carattere economico e
sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel
territorio dello Stato, nelle materie che non debbono
essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali
per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio
dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a
favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in
Italia, nel rispetto delle diversita' e delle identita'
culturali delle persone, purche' non confliggenti con
l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento
per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis,
comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro
il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali
individuati nel documento programmatico, le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo
20. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti
possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso
ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei
ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio
decreto.
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e
gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti
al perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli ostacoli
che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei
diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel
territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle
inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione
sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della
persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare di concerto con il Ministro
dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli
territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati
le competenti amministrazioni locali dello Stato, la
Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni
localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli
immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di
promozione degli interventi da attuare a livello locale.
6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti
per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali,
il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema
statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a
fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione
extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni
interessate alle politiche migratorie.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del
presente articolo, il documento programmatico di cui al
comma 1 e' predisposto entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo
stesso documento indica la data entro cui sono adottati i
decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al
comma 7 e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del
parere delle Commissioni competenti per materia, che si
esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
decreto e' emanato anche in mancanza del parere.»
«Art. 5-bis (Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato). - 1. Il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia e un
prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non
appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della
disponibilita' di un alloggio per il lavoratore che rientri
nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi
di edilizia residenziale pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di
lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore
nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del
permesso di soggiorno il contratto che non contenga le
dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro e' sottoscritto
in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo
sportello unico per l'immigrazione della provincia nella
quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove
avra' luogo la prestazione lavorativa secondo le modalita'
previste nel regolamento di attuazione.»
«Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30
dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto
1995, n. 335, art. 3, comma 13)). - 1. In ogni provincia e'
istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del
Governo uno sportello unico per l'immigrazione,
responsabile dell'intero procedimento relativo
all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo
determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente
all'estero deve presentare, previa verifica, presso il
centro per l'impiego competente, della indisponibilita' di
un lavoratore presente sul territorio nazionale,
idoneamente documentata, allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di
quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella
ove avra' luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva
dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di
lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c)
del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone
iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel
complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla
presentazione della richiesta, a condizione che siano state
rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il
questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a
richiesta del datore di lavoro, trasmette la
documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici
consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta
al lavoro subordinato ha validita' per un periodo non
superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti
numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3,
comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere
esaminate nell'ambito delle quote che si rendono
successivamente disponibili tra quelle stabilite con il
medesimo decreto.
5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il
datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque
anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.
5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi', rifiutato
ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i
documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o
sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo
straniero non si rechi presso lo sportello unico per
l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno
entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo
sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla
osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite
i collegamenti telematici.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti
di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione
del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo
straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a
cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita'
consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
7.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini
dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato
dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di
stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite
collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche
relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso
il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresi' il
rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi
delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base
delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere
con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure,
all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il
posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che
si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il
periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito
percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.
Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano
applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29,
comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione
stabilisce le modalita' di comunicazione ai centri per
l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore
straniero nelle liste di collocamento con priorita'
rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
11-bis.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono
aumentate da un terzo alla meta':
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore
a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non
lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle
altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di
cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica
la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del
costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto
illegalmente.
12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento
lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal
questore, su proposta o con il parere favorevole del
procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia
presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale
instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso
di soggiorno.
12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma
12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato
per un anno o per il maggior periodo occorrente alla
definizione del procedimento penale. Il permesso di
soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con
le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della
Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano
meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi
12-quater e 12-quinquies reca la dicitura "casi speciali,
consente lo svolgimento di attivita' lavorativa e puo'
essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno
per lavoro subordinato o autonomo.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo'
goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', anche in deroga al
requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1,
comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.
152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
regolare attivita' di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego,
dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e
delle relative norme di attuazione.»
«Art. 24 (Lavoro stagionale (Legge 6 marzo 1998, n. 40,
art. 22)). - 1. Il datore di lavoro o le associazioni di
categoria per conto dei loro associati, che intendono
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a
carattere stagionale nei settori agricolo e
turistico/alberghiero con uno straniero, devono presentare
richiesta nominativa allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza. Si applicano,
ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad
eccezione dei commi 11 e 11-bis.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il
nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la
durata corrispondente a quella del lavoro stagionale
richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione
della richiesta del datore di lavoro.
3. Ai fini della presentazione di idonea documentazione
relativa alle modalita' di sistemazione alloggiativa di cui
all'articolo 22, comma 2, lettera b), se il datore di
lavoro fornisce l'alloggio, esibisce al momento della
sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo
a provarne l'effettiva disponibilita', nel quale sono
specificate le condizioni a cui l'alloggio e' fornito,
nonche' l'idoneita' alloggiativa ai sensi delle
disposizioni vigenti. L'eventuale canone di locazione non
puo' essere eccessivo rispetto alla qualita' dell'alloggio
e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni
caso, non e' superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il
medesimo canone non puo' essere decurtato automaticamente
dalla retribuzione del lavoratore.
4. Il nulla osta al lavoro stagionale viene rilasciato
secondo le modalita' previste agli articoli 30-bis, commi
da 1 a 3 e da 5 a 9, e 31 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394 del 1999 e nel rispetto del diritto di
precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui al
comma 9 del presente articolo.
5. Il nulla osta al lavoro stagionale a piu' datori di
lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per
periodi di lavoro complessivamente compresi nei limiti
temporali di cui al comma 7, deve essere unico, su
richiesta, anche cumulativa, dei datori di lavoro,
presentata contestualmente, ed e' rilasciato a ciascuno di
essi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
6. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione,
decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al
datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si
intende accolta, nel caso in cui ricorrono congiuntamente
le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguarda uno straniero gia'
autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a
prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di
lavoro richiedente;
b) il lavoratore e' stato regolarmente assunto dal
datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel
precedente permesso di soggiorno.
7. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo
svolgimento di attivita' lavorativa sul territorio
nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di
dodici mesi.
8. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al
comma 7, il nulla osta al lavoro stagionale si intende
prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato
in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta
dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza
del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi,
il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro nello
Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da
parte dell'autorita' consolare. Al termine del periodo di
cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di
provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di
soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro
stagionale.
9. Il lavoratore stagionale, gia' ammesso a lavorare in
Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove
abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di
soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il
rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o
altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai
fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
10. Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare
attivita' lavorativa sul territorio nazionale per almeno
tre mesi, al quale e' offerto un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, puo'
chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la
conversione del permesso di soggiorno in lavoro
subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3,
comma 4.
11. Il datore di lavoro dello straniero che si trova
nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, puo'
richiedere allo sportello unico per l'immigrazione il
rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo sportello
unico, accertati i requisiti di cui all'articolo 5, comma
3-ter, rilascia il nulla osta secondo le modalita' di cui
al presente articolo. Sulla base del nulla osta triennale
al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualita'
successive alla prima sono concessi dall'autorita'
consolare, previa esibizione della proposta di contratto di
soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore
interessato dal datore di lavoro, che provvede a
trasmetterne copia allo sportello unico immigrazione
competente. Entro otto giorni dalla data di ingresso nel
territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca
presso lo sportello unico immigrazione per sottoscrivere il
contratto di soggiorno per lavoro secondo le disposizioni
dell'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394 del 1999. La richiesta di assunzione, per
le annualita' successive alla prima, puo' essere effettuata
da un datore di lavoro anche diverso da quello che ha
ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale. Il
rilascio dei nulla osta pluriennali avviene nei limiti
delle quote di ingresso per lavoro stagionale.
12. Fuori dei casi di cui all'articolo 22, commi 5-bis
e 5-ter, il nulla osta al lavoro stagionale puo' essere
rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, puo'
essere revocato quando:
a) il datore di lavoro e' stato oggetto di sanzioni a
causa di lavoro irregolare;
b) l'impresa del datore di lavoro e' stata liquidata
per insolvenza o non e' svolta alcuna attivita' economica;
c) il datore di lavoro non ha rispettato i propri
obblighi giuridici in materia di previdenza sociale,
tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o
di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai
contratti collettivi applicabili;
d) nei dodici mesi immediatamente precedenti la data
della richiesta di assunzione dello straniero, il datore di
lavoro ha effettuato licenziamenti al fine di crear e un
posto vacante che lo stesso datore di lavoro cerca di
coprire mediante la richiesta di assunzione.
13. Fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma 5, il
permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e'
rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e'
revocato quando:
a) e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
stato falsificato o contraffatto;
b) risulta che lo straniero non soddisfaceva o non
soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno
previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini
diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai
sensi del presente articolo;
c) nei casi di cui al comma 12.
14. Nei casi di revoca del nulla osta al lavoro
stagionale di cui al comma 12, e di revoca del permesso di
soggiorno per lavoro stagionale di cui al comma 13, lettera
c), il datore di lavoro e' tenuto a versare al lavoratore
un'indennita' per la cui determinazione si tiene conto
delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo
nazionale e non corrisposte.
15. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze,
per lavori di carattere stagionale, uno o piu' stranieri
privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
e' punito ai sensi dell'articolo 22, commi 12, 12-bis e
12-ter, e si applicano le disposizioni di cui ai commi
12-quater e 12-quinquies dell'articolo 22.
16. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli stranieri:
a) che al momento della domanda risiedono nel
territorio di uno Stato membro;
b) che svolgono attivita' per conto di imprese
stabilite in un altro Stato membro nell'ambito della
prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 56 TFUE, ivi
compresi i cittadini di Paesi terzi distaccati da
un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito della
prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE;
c) che sono familiari di cittadini dell'Unione che
hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione
nell'Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
d) che godono, insieme ai loro familiari e a
prescindere dalla cittadinanza, di diritti di libera
circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione
a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati membri o tra
l'Unione e Paesi terzi.
17. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del
presente articolo reca un riferimento che ne indica il
rilascio per motivi di lavoro stagionale.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258, S.O.
- La legge 28 maggio 2007, n. 68 (Disciplina dei
soggiorni di breve durata degli stranieri per visite,
affari, turismo e studio) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 1° giugno 2007, n. 126.
 
Art. 43

Ambito di applicazione delle procedure semplificate
e loro effetti

1. Non sono ammessi alle procedure previste dall'articolo 42, comma 7, i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) che siano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che siano condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la liberta' personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.
2. Non sono comunque ammessi alle procedure di cui all'articolo 42, comma 7, i cittadini stranieri nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 10-bis del citato decreto n. 286 del 1998.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno in applicazione dell'articolo 42, comma 7, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. La sospensione di cui al comma 3 cessa comunque in caso di diniego o revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, ovvero nel caso in cui entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sia rilasciato il nulla osta.
5. Nel periodo di sospensione di cui al comma 3, il cittadino straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi previsti ai commi 1 e 2.
6. Il rilascio del permesso di soggiorno determina per il cittadino straniero l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 3.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 10-bis, 12 e 13
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero):
«Art. 10-bis (Ingresso e soggiorno illegale nel
territorio dello Stato). - 1. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa ingresso
ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in
violazione delle disposizioni del presente testo unico
nonche' di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28
maggio 2007, n. 68, e' punito con l'ammenda da 5.000 a
10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si
applica l'articolo 162 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
allo straniero destinatario del provvedimento di
respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1 ovvero
allo straniero identificato durante i controlli della
polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale.
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma
1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis,
20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274.
4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi del comma 1 non e' richiesto
il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3,
da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica
l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del
respingimento di cui all'articolo 10, comma 2,
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del
reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione
dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo
10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello
Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma
14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura
penale.
6. Nel caso di presentazione di una domanda di
protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, il procedimento e' sospeso.
Acquisita la comunicazione del riconoscimento della
protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di
soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 32, comma 3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonche'
nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22,
comma 12-quater, 42-bis del presente testo unico e nelle
ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017,
n. 47, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a
procedere.»
«Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia
o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000
euro per ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del
codice penale, non costituiscono reato le attivita' di
soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei
confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, in violazione delle disposizioni del presente
testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di
15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza
illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu'
persone;
b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo
per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne
l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata e' stata sottoposta a
trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso
o la permanenza illegale;
d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di
armi o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi
ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista
e' aumentata.
3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla
meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona
se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento
sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di
minori da impiegare in attivita' illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche
indiretto.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle
previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale,
concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e
3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi
precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei
confronti dell'imputato che si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi
per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione
di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice
penale" sono inserite le seguenti: "nonche' dall'articolo
12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,".
3-septies.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio
l'arresto in flagranza.
4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
in ordine ai reati previsti dal comma 3, e' applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' sempre
disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per
commettere il reato, anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e
salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla
condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito
delle attivita' punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello
Stato in violazione delle norme del presente testo unico,
e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la
multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il
fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero
riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e'
aumentata da un terzo alla meta'.
5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto
profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un
immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di
soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del
contratto di locazione, e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile
ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
anche se e' stata concessa la sospensione condizionale
della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che
appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di
gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di
denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni
confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita'
di prevenzione e repressione dei reati in tema di
immigrazione clandestina.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e' tenuto
ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso
dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In
caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di
cui al presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a
euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei
casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici
mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o
concessione rilasciata dall'autorita' amministrativa
italiana inerenti all'attivita' professionale svolta e al
mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6-bis. - 6-quater.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al
contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte
nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma
3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti
nelle province di confine e nelle acque territoriali
possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi
di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a
speciale regime doganale, quando, anche in relazione a
specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono
fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati
per uno dei reati previsti dal presente articolo.
Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto
processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro
quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale,
se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle
successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere
a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura
penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di
polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei
reati previsti dal presente articolo, sono affidati
dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia
giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli
organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego
in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato
o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di
protezione civile o di tutela ambientale o a enti del Terzo
settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne
abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse
generale o per finalita' sociali o culturali, i quali
provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento
delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente. Fino
all'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo
settore, istituito dall'articolo 45 del citato codice di
cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si considerano
enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104,
comma 1, del medesimo codice. I mezzi di trasporto non
possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100,
commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze
di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si
applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3,
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita'
da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita'
giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la
distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate
le modalita' di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta,
assegnati in via prioritaria all'amministrazione o
trasferiti all'ente o, in subordine, agli enti del Terzo
settore di cui al comma 8 che ne abbiano avuto l'uso ai
sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. Resta
fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8
provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento
delle imbarcazioni eventualmente loro trasferite, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente. I
mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le
finalita' di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti
in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.
Ai fini della determinazione dell'eventuale indennita', si
applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna
per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonche'
le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta,
dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle
attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi reati,
anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi
interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che
incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una
nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia
adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti,
puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono
rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale,
possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di
cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che
da parte delle navi della Marina militare, anche da parte
delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti
dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera
nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti
di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi
della Marina militare nonche' quelle di raccordo con le
attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di
polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e
9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i
controlli concernenti il traffico aereo.
9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle
attivita' di contrasto dell'immigrazione irregolare, la
gestione e il monitoraggio, con modalita' informatiche, dei
procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di
ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema
Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le
necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati
interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al
regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonche' con
il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte
ed e' assicurato il tempestivo scambio di informazioni con
il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del medesimo Ministero
dell'interno.».
«Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1. Per motivi
di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dell'interno puo' disporre l'espulsione dello straniero
anche non residente nel territorio dello Stato, dandone
preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto, caso per
caso, quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
dell'articolo 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in
assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma
1-bis, o senza avere richiesto la proroga del visto o il
permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il
ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando la
proroga del visto o il permesso di soggiorno siano stati
revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il permesso
di soggiorno sia scaduto da piu' di sessanta giorni e non
ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e'
trattenuto sul territorio dello Stato in violazione
dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n.
68, o nel caso in cui sia scaduta la validita' della
proroga del visto;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli
articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159.
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai
sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della
effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della
durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche'
dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
il suo Paese d'origine.
2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita
coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia'
adottato, nei confronti dello straniero identificato in
uscita dal territorio nazionale durante i controlli di
polizia alle frontiere esterne.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si
trova in stato di custodia cautelare in carcere, il
questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all'accertamento della responsabilita' di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.
In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione
delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
l'autorita' giudiziaria non provveda entro sette giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo'
adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza per i rimpatri ai sensi dell'articolo 14.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida,
salvo che applichi la misura della custodia cautelare in
carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le
quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma
3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione
della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e'
immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E'
sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
del termine di prescrizione del reato piu' grave per il
quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo
straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini
di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di
procedura penale.
3-sexies.
3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto
alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di
pubblica utilita' per i reati di cui all'articolo 10-bis o
all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione
prevista dal presente articolo e' eseguita in ogni caso e i
giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di
pubblica utilita' non eseguiti si convertono nella
corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di
ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c),
del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al
comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno e'
stata respinta in quanto manifestamente infondata o
fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo
straniero non abbia osservato il termine concesso per la
partenza volontaria, di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle
misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma
1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle
altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello
straniero come sanzione penale o come conseguenza di una
sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.
4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma
4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti
circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il
pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria
esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro
documento equipollente, in corso di validita';
b) mancanza di idonea documentazione atta a
dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa
essere agevolmente rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato
falsamente le proprie generalita';
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti
emessi dalla competente autorita', in applicazione dei
commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al
comma 5.2.
5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento
d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per
l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma
4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione, la concessione di un periodo per la
partenza volontaria, anche attraverso programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo
14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo
stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a
lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un
termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo'
essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo,
commisurato alle circostanze specifiche del caso
individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio
nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola
ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche'
l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura,
acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,
avvisa l'autorita' giudiziaria competente per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai
fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le
disposizioni del presente comma non si applicano, comunque,
allo straniero destinatario di un provvedimento di
respingimento, di cui all'articolo 10.
5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura
provvede a dare adeguata informazione allo straniero della
facolta' di richiedere un termine per la partenza
volontaria, mediante schede informative plurilingue. In
caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione e'
eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza
volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare
la disponibilita' di risorse economiche sufficienti
derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al
termine concesso, compreso tra una e tre mensilita'
dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi',
una o piu' delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente. Le misure di cui al secondo
periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha
effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante
l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare
personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al
giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato
entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente
per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti,
dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.
Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il
questore, possono essere modificate o revocate dal giudice
di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette
misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In
tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non
e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3
da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Il questore esegue
l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante
le modalita' previste all'articolo 14.
5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente
competente il provvedimento con il quale e' disposto
l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del
provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida.
L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo e sentito
l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso e'
trattenuto in uno dei centri di permanenza per i rimpatri
di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa
essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il
provvedimento di allontanamento anche prima del
trasferimento in uno dei centri disponibili, ovvero salvo
nel caso in cui non vi sia disponibilita' di posti nei
Centri di cui all'articolo 14 ubicati nel circondario del
Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di
pace, su richiesta del questore, con il decreto di
fissazione dell'udienza di convalida, puo' autorizzare la
temporanea permanenza dello straniero, sino alla
definizione del procedimento di convalida in strutture
diverse e idonee nella disponibilita' dell'Autorita' di
pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo
precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il
giudice puo' autorizzare la permanenza, in locali idonei
presso l'ufficio di frontiera interessato, sino
all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non
oltre le quarantotto ore successive all'udienza di
convalida. Le strutture ed i locali di cui ai periodi
precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che
assicurino il rispetto della dignita' della persona. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2.
Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di
accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la
convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il
termine per la decisione, il provvedimento del questore
perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e'
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il
giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal
momento della comunicazione del provvedimento alla
cancelleria.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del
procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono
al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili,
il supporto occorrente e la disponibilita' di un locale
idoneo.
6.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui
al comma 1 dell'articolo 14, nonche' ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono
comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere
presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate
dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.
9. - 10.
11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la
tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo
straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di
espulsione non puo' rientrare nel territorio dello Stato
senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e'
nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del
presente comma non si applica nei confronti dello straniero
gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a)
e b), per il quale e' stato autorizzato il
ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia'
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
la pena della reclusione da uno a cinque anni.
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori
dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo
non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la
cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le
circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di
espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c),
del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155, puo' essere previsto un termine superiore a cinque
anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte
le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i
provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto
previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine
assegnato e puo' essere revocato, su istanza
dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di
avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di
cui al comma 5.
14-bis. Il divieto di cui al comma 13 e' registrato
dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel sistema
di informazione Schengen, di cui al regolamento (CE) n.
1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno
nel territorio degli Stati membri della Unione europea,
nonche' degli Stati non membri cui si applica l'acquis di
Schengen.
14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con
altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in
data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si
trova nelle condizioni di cui al comma 2 puo' essere
rinviato verso tali Stati.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
allo straniero che dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di
cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente
articolo e' valutato in euro 2.065.827,59 (lire 4 miliardi)
per l'anno 1997 e in euro 4.131.655,19 (lire 8 miliardi)
annui a decorrere dall'anno 1998.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale):
«Art. 3 (Nuove norme in materia di espulsioni degli
stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo). - 1.
Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13,
comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il
Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto puo'
disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad una
delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22
maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati
motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio
dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare
organizzazioni o attivita' terroristiche, anche
internazionali.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione e' eseguita
immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta,
anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell'articolo
13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, concernenti
l'esecuzione dell'espulsione dello straniero sottoposto a
procedimento penale, e di quelle di cui al comma 5-bis del
medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di
espulsione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto
legislativo n. 286 del 1998.
3. Il prefetto puo' altresi' omettere, sospendere o
revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo
13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998,
informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando
sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di
soggiorno di cui all'articolo 2 del presente decreto,
ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di notizie
concernenti la prevenzione di attivita' terroristiche,
ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attivita'
informative dirette alla individuazione o alla cattura dei
responsabili dei delitti commessi con finalita' di
terrorismo.
4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 e'
ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per
territorio. Il ricorso giurisdizionale in nessun caso puo'
sospendere l'esecuzione del provvedimento.
4-bis.
5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al
comma 4 e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del
decreto legislativo n. 286 del 1998 la decisione dipende
dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto
d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e'
sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello
stesso non possono essere comunicati al tribunale
amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un
tempo superiore a due anni, il tribunale amministrativo
puo' fissare un termine entro il quale l'amministrazione e'
tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a
revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto
termine, il tribunale amministrativo decide allo stato
degli atti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano
fino al 31 dicembre 2007.
7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del
1998, il comma 3-sexies e' abrogato.».
- Si riporta il testo degli articoli 444, 380 e 381 del
codice di procedura penale:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto
comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si
applica l'articolo 537-bis.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta.
3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis
del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta,
puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene
accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
ovvero all'estensione degli effetti della sospensione
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi
il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o
ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
possa essere concessa, rigetta la richiesta.»
«Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto [Cost. 13] di chiunque e' colto in flagranza di
un delitto non colposo [c.p. 43] , consumato o tentato
[c.p. 56] , per il quale la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo
a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato
previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i
quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo
politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli
componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
dall'articolo 600 [c.p. 600] , delitto di prostituzione
minorile previsto dall'articolo 600-bis, [c.p. 600-bis]
primo comma, delitto di pornografia minorile previsto
dall'articolo 600-ter, [c.p. 600-ter] commi primo e
secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative
turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice
penale;
d.1) delitti di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis,
secondo comma, del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto
dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo
comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto
dall'articolo 609-octies del codice penale;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui
all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice
penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto
1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti
previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima
ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale, salvo
che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo
624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629
del codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi
aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo
periodo, del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per
i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della
associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis
comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere
militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile
1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei
gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno
1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti
o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre
1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione,
direzione e organizzazione della associazione di tipo
mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di
allontanamento dalla casa familiare e del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa,
di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti
persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis
del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale [c.p. 416]
, se l'associazione e' diretta alla commissione di piu'
delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a),
b), c), d), f), g), i) del presente comma;
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di
documento di identificazione falso previsti dall'articolo
497-bis del codice penale
m-ter) delitti di promozione, direzione,
organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto
di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio
dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale
previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del
codice penale;
m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza
contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del
codice della navigazione.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.»
«Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza). - 1. Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno
facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un
delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la
legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel
massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in
flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui
previsto dall'articolo 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del
codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti
e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443
e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530
del codice penale;
f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del
codice penale;
f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo
614, primo e secondo comma, del codice penale;
g) furto previsto dall'articolo 624 del codice
penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635
comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice
penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646
del codice penale;
l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale
pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma,
e 600-quater del codice penale, anche se relative al
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del
medesimo codice;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi
non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1
della legge 18 aprile 1975, n. 110;
m-bis);
m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un
pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali
proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice
penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire
l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali,
previste dall'articolo 495-ter del codice penale;
m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali
gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo,
terzo, quarto e quinto comma, del codice penale.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela
viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
[c.p.p. 337] all'ufficiale o all'agente di polizia
giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto
dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto
immediatamente in liberta'.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si
procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e'
giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla
pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona
richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
delle informazioni o il rifiuto di fornirle.».
 
Art. 44
Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394

1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le annualita' 2021 e 2022, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruita' del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' demandata, in via esclusiva e fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1 tengono anche conto della capacita' patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli gia' richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del tipo di attivita' svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche e' rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
3. Per le domande gia' proposte per l'annualita' 2021 l'asseverazione e' presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione con riferimento alle domande dell'annualita' 2021 in relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 sono gia' state effettuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro. In tale ultimo caso i datori di lavoro richiedenti non sono tenuti a munirsi dell'asseverazione. Resta comunque ferma, per entrambe le annualita' di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 30-bis, comma 8, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
5. L'asseverazione di cui al presente articolo non e' comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
6. In relazione agli ingressi di cui al presente articolo resta ferma la possibilita', da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui al presente articolo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 30-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286):
«Art. 30-bis (Richiesta assunzione lavoratori
stranieri). - 1. Il datore di lavoro, italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, presenta la
documentazione necessaria per la concessione del nullaosta
al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in
alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero
quello della provincia ove ha sede legale l'impresa o
quello della provincia ove avra' luogo la prestazione
lavorativa, con l'osservanza delle modalita' previste
dall'articolo 22, comma 2, del testo unico.
2. In particolare, la richiesta nominativa o numerica
viene redatta su appositi moduli che facilitano
l'acquisizione dei dati su supporti magnetici o ottici.
Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali:
a) complete generalita' del datore di lavoro, del
titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione
sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;
b) nel caso di richiesta nominativa, le complete
generalita' del lavoratore straniero che si intende
assumere comprensive della residenza all'estero e, nel caso
di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da
assumere;
c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel
rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla
proposta di contratto di soggiorno;
d) l'impegno di cui all'articolo 8-bis, comma 1, che
deve risultare anche nella proposta di contratto di
soggiorno per lavoro;
e) l'impegno a comunicare ogni variazione concernente
il rapporto di lavoro.
3. Alla domanda devono essere allegati:
a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa
alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le
attivita' per le quali tale iscrizione e' richiesta;
b) autocertificazione della posizione previdenziale e
fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda,
la capacita' occupazionale e reddituale del datore di
lavoro;
c) la proposta di stipula di un contratto di
soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale,
con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore
a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una
retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per
l'assegno sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle
spese per la messa a disposizione dell'alloggio,
trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima
pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve
essere espressamente prevista nella proposta di contratto
di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa
luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di
lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo
nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo
gia' conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a
disposizione dal datore.
5. Il datore di lavoro specifica nella domanda se e'
interessato alla trasmissione del nullaosta, di cui
all'articolo 31, comma 4, e della proposta di contratto, di
cui al comma 3, lettera c), agli uffici consolari tramite
lo Sportello unico.
6. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 e'
presentata allo Sportello unico, anche in via telematica,
ai sensi del regolamento di cui all'articolo 34, comma 2,
della legge 30 luglio 2002, n. 189.
7. Lo Sportello unico competente al rilascio del
nullaosta al lavoro e' quello del luogo in cui verra'
svolta l'attivita' lavorativa. Nel caso in cui la richiesta
di nullaosta sia stata presentata allo Sportello unico del
luogo di residenza o della sede legale dell'impresa, lo
Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico
competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di
lavoro.
8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto
dall'articolo 30-quinquies, procede alla verifica della
regolarita', della completezza e dell'idoneita' della
documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonche'
acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in
via telematica, la verifica dell'osservanza delle
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla fattispecie e la congruita' del numero delle richieste
presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di
lavoro, in relazione alla sua capacita' economica e alle
esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni
retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa
vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di
categoria applicabili. La disposizione relativa alla
verifica della congruita' in rapporto alla capacita'
economica del datore di lavoro non si applica al datore di
lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano
l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore
straniero addetto alla sua assistenza.
9. Nei casi di irregolarita' sanabile o di
incompletezza della documentazione, lo Sportello unico
invita il datore di lavoro a procedere alla
regolarizzazione ed all'integrazione della documentazione.
In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22,
comma 5, e 24, comma 2, del testo unico, per la concessione
del nullaosta al lavoro subordinato e per il rilascio
dell'autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla
data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione.».
Il testo dell'articolo 3, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero) e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 42.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 11
gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della
professione di consulente del lavoro):
«Art. 1 (Esercizio della professione di consulente del
lavoro). - Tutti gli adempimenti in materia di lavoro,
previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti,
quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente
od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti
se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei
consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della presente
legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonche' da
coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e
procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono
tenuti a darne comunicazione agli ispettori del lavoro
delle provincie nel cui ambito territoriale intendono
svolgere gli adempimenti di cui sopra.
I dipendenti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno
per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso
gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per
l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal
tirocinio per esercitare tale attivita'. Il personale di
cui al presente comma non potra' essere iscritto all'albo
della provincia dove ha prestato servizio, se non dopo 4
anni dalla cessazione del servizio stesso.
Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone
che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono
iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge.
Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge
25 luglio 1956, n. 860, nonche' le altre piccole imprese,
anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione
degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a
centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive
associazioni di categoria. Tali servizi possono essere
organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se
dipendenti dalle predette associazioni.
Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa
relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonche'
per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie,
le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche
di centri di elaborazione dati che devono essere in ogni
caso assistiti da uno o piu' soggetti iscritti agli albi di
cui alla presente legge con versamento, da parte degli
stessi, della contribuzione integrativa alle casse di
previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero
costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di
categoria alle condizioni definite al citato quarto comma.
I criteri di attuazione della presente disposizione sono
stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di
categoria e degli ordini e collegi professionali
interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si
avvalgano, per le operazioni suddette, di proprie strutture
interne possono demandarle a centri di elaborazione dati,
anche di diretta costituzione od esterni, i quali devono
essere in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui
al primo comma.
L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non e'
richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle
predette attivita' dall'ordinamento giuridico comunitario
di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera
prestazione di servizi.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e' istituito un comitato di monitoraggio, composto
dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli
ordini e collegi di cui alla presente legge e delle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, allo scopo di
esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale
ed occupazionale del settore.».
Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n.
191, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 27, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
«Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari). -
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli
articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di
cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione
disciplina particolari modalita' e termini per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna
delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di
societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici
di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede
principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) i professori universitari destinati a svolgere in
Italia un incarico accademico;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in
corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del
rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi
di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani;
g);
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con
le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere,
residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio
italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di
appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle
residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle
disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge
23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli
lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso
locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi
tipo di attivita' sportiva professionistica presso societa'
sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n.
91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente
accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti
da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive straniere;
q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non
appartenenti all'Unione europea;
r) persone che, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia
attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o
sono persone collocate "alla pari";
r-bis) infermieri professionali assunti presso
strutture sanitarie pubbliche e private.
1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera
i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il
nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da
parte del committente, del contratto in base al quale la
prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una
dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi
dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita'
della loro situazione con riferimento alle condizioni di
residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione
europea in cui ha sede il datore di lavoro. La
comunicazione e' presentata allo sportello unico della
prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno.
1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri
indicati al comma 1, lettere a) e c), e' sostituito da una
comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta
di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto
dall'articolo 5-bis. La comunicazione e' presentata con
modalita' informatiche allo sportello unico per
l'immigrazione della prefettura - ufficio territoriale del
Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al
questore per la verifica della insussistenza di motivi
ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con
le medesime modalita' informatiche, alla rappresentanza
diplomatica o consolare per il rilascio del visto di
ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo
straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la
sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la
richiesta del permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si
applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il
Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, un apposito
protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro
garantiscono la capacita' economica richiesta e
l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di
lavoro di categoria.
1-quinquies. I medici e gli altri professionisti
sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione
di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato
olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive
internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o
da organismi, societa' ed associazioni sportive da essi
riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di
gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la
pertinente attivita', in deroga alle norme sul
riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei
componenti dellarispettiva delegazione o gruppo organizzato
e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione
o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo
trattamento, ove piu' favorevole.
1-sexies. I soggetti di cui al comma 1, lettera q-bis),
sono cittadini di un Paese terzo che svolgono attivita'
lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di
strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto,
in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente
nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel
caso in cui svolgano l'attivita' in Italia, non e'
richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di
soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, e'
rilasciato per un periodo non superiore a un anno, a
condizione che il titolare abbia la disponibilita' di
un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi
nel territorio nazionale, e che siano rispettate le
disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti
nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro
del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
definiti le modalita' e i requisiti per il rilascio del
permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le
categorie di lavoratori altamente qualificati che possono
beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del
richiedente nonche' le modalita' necessarie per la verifica
dell'attivita' lavorativa da svolgere.
1-septies. I lavoratori marittimi chiamati per
l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non
appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti
italiani sono autorizzati a svolgere attivita' lavorativa a
bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro
per il periodo necessario allo svolgimento della medesima
attivita' lavorativa e comunque non superiore ad un anno.
Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non e'
richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le
disposizioni del presente testo unico e del relativo
regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di
marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane
da crociera.
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico
i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono
essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per
esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata
dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori
dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono
previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale di
pubblica sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata, salvo
che si tratti di personale artistico ovvero di personale da
utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che
il lavoratore extracomunitario entri nel territorio
nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a
svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale determina le procedure e le modalita'
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente
comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il
possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di
determinate attivita'.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene
altresi' norme per l'attuazione delle convenzioni ed
accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso
e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle
dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di
enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri
non appartenenti all'Unione europea e' disciplinato dalle
disposizioni particolari previste negli accordi
internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, su proposta del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno
e del lavoro e delle politiche sociali, e' determinato il
limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri
che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o
comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni
sportive nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal
CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del
Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela
dei vivai giovanili.».
 
Art. 45

Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie

1. Per consentire una piu' rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad utilizzare, tramite una o piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite massimo di spesa di 5.663.768 euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure menzionate.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 42, 43 e 44, e' autorizzata la spesa di euro 1.417.485 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 4.069.535 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; di euro 818.902 per l'anno 2022 per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale, anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio; di euro 484.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione.
3. Agli oneri derivanti ((dai commi 1 e 2, pari a)) 12.453.690 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
((3-bis. Al fine di semplificare, razionalizzare e armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione delle condizioni di invalidita', di disabilita', di inabilita' e di inidoneita', le commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2023 e tutte le funzioni da esse svolte sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dalla medesima data, l'INPS subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nell'attivita' di coordinamento, organizzazione e segreteria delle commissioni mediche di verifica e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite.
3-ter. Tutti gli accertamenti di idoneita' e inabilita' lavorativa di cui all'articolo 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli articoli 16 e 56, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, all'articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2023, sono effettuati dall'INPS con le modalita' di accertamento gia' in uso per l'assicurazione generale obbligatoria. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ne' ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda.
3-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro il 31 dicembre 2022, sono stabilite le norme di coordinamento e le modalita' attuative delle disposizioni dei commi da 3-bis a 3-septies, comprese le modalita' di eventuale utilizzo degli immobili in uso alle Ragionerie territoriali dello Stato. Con il medesimo decreto sono accertate le somme allocate per le finalita' di cui ai commi da 3-bis a 3-septies, a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire all'INPS, a decorrere dal 2023, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-quinquies. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni del comma 3-bis, l'INPS e' autorizzato, per il biennio 2022-2023, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unita' da inquadrare nell'Area C, posizione economica C1, del comparto Funzioni centrali - sezione Enti pubblici non economici.
3-sexies. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 3-quinquies, pari a euro 1.686.970 per l'anno 2022 e a euro 5.060.908 annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3-septies. L'INPS comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unita' di personale effettivamente assunte ai sensi del comma 3-quinquies e i relativi oneri.
3-octies. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziche' al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. L'applicazione delle disposizioni del primo periodo, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, puo' essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3-novies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalita' attuative delle disposizioni del comma 3-octies del presente articolo sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresi' le modalita' applicative. Le imprese di cui al primo periodo applicano le disposizioni del comma 3-octies previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo. Per le imprese diverse da quelle di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalita' attuative contabili delle disposizioni del comma 3-octies sono stabilite dall'Organismo italiano di contabilita'.
3-decies. Le imprese indicate al comma 3-novies che si avvalgono della facolta' di cui al comma 3-octies destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e 3-novies e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva e' integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 32, 36, da 59 a 65
e 106, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici):
«Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento). - 1. Le
procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo
nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni
appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme
vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita'
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. Nella procedura di cui
all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione
appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo,
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonche' il possesso dei requisiti tecnico-professionali,
ove richiesti.
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte
avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri
previsti dal presente codice.
4. Ciascun concorrente non puo' presentare piu' di
un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato
nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione,
per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione. La stazione appaltante puo' chiedere
agli offerenti il differimento di detto termine.
5. La stazione appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma
1, provvede all'aggiudicazione.
6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile
fino al termine stabilito nel comma 8.
7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti.
8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di
appalto o di concessione deve avere luogo entro i
successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto
nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di
differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario,
purche' comunque giustificata dall'interesse alla sollecita
esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del
contratto nel termine previsto deve essere motivata con
specifico riferimento all'interesse della stazione
appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione
del contratto e viene valutata ai fini della
responsabilita' erariale e disciplinare del dirigente
preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la
mancata stipulazione del contratto nel termine previsto,
salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un
ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata
disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le
stazioni appaltanti hanno facolta' di stipulare contratti
di assicurazione della propria responsabilita' civile
derivante dalla conclusione del contratto e dalla
prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. Se la
stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,
l'aggiudicatario puo', mediante atto notificato alla
stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere
dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate. Nel caso di lavori, se e' intervenuta la
consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi
e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del
contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori
ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per
opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si
e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via
d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del
direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al
presente comma e' ammessa esclusivamente nelle ipotesi di
eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero
per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il
patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi
in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi
compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
9. Il contratto non puo' comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si
applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso
con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel
rispetto del presente codice, e' stata presentata o e'
stata ammessa una sola offerta e non sono state
tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della
lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia'
respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro
di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici
basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui
all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso
il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3,
lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).
11. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con
contestuale domanda cautelare, il contratto non puo' essere
stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza
cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti
giorni, a condizione che entro tale termine intervenga
almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la
pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado
in caso di decisione del merito all'udienza cautelare
ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se
successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del
contratto cessa quando, in sede di esame della domanda
cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi
dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo
amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di
discussione del merito senza concedere misure cautelari o
rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda
cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
implicita rinuncia all'immediato esame della domanda
cautelare.
12. Il contratto e' sottoposto alla condizione
sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione
e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle
stazioni appaltanti.
13. L'esecuzione, del contratto puo' avere inizio solo
dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in casi
di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione
anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.
14. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', con
atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita'
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante
scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri. (212)
14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico,
richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante
del contratto.».
«Art. 36 (Contratti sotto soglia). - 1. L'affidamento e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34
e 42, nonche' del rispetto del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare
l'effettiva possibilita' di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni
appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo
50.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
38 e salva la possibilita' di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalita':
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o piu' operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione
dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento
non e' obbligatoria;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi,
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre
preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e
le forniture, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti
anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e
il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la
procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui
risultati della procedura di affidamento contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,
mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63
previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci
operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63
previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici
operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui
all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
97, comma 8.
3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice,
relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli
importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si
applicano le previsioni di cui al comma 2.
4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma
1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui
all'articolo 35, comma 9, funzionali all'intervento di
trasformazione urbanistica del territorio, si applica
l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5.
6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al
presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via
elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle
stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni.
6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli
operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma
6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80
su un campione significativo di operatori economici. Dalla
data di entrata in vigore del provvedimento di cui
all'articolo 81, comma 2, tale verifica e' effettuata
attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici
di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilita'
fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione
possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli
operatori economici per la consultazione dei dati,
certificati e informazioni disponibili mediante la Banca
dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della
domanda di ammissione e di permanenza nei mercati
elettronici.
6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate
nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la
stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da
parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e
finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la
verifica del possesso dei requisiti generali effettuata
dalla stazione appaltante qualora il soggetto
aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici
verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.
7. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono stabilite le modalita' relative alle
procedure di cui al presente articolo, alle indagini di
mercato, nonche' per la formazione e gestione degli elenchi
degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono
anche indicate specifiche modalita' di rotazione degli
inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche
sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura
negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si
applica la disposizione transitoria ivi prevista.
8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di
diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori,
forniture e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli
da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei
rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere
conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della
concorrenza.
9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel
rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini
minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere
ridotti fino alla meta'. I bandi e gli avvisi sono
pubblicati sul profilo del committente della stazione
appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara
presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli
effetti previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino
alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti
giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi
per i contratti relativi a lavori di importo pari o
superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi
a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale
relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli
avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di
importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati
nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.
9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95,
comma 3, le stazioni appaltanti procedono
all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente
articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero
sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa.».
«Art. 59 (Scelta delle procedure e oggetto del
contratto). - 1. Fermo restando quanto previsto dal titolo
VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni
appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette,
previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di
gara. Esse possono altresi' utilizzare il partenariato per
l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti
dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione
e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti
previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i
presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto salvo quanto
previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori
sono affidati, ponendo a base di gara il progetto
esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo
23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai
requisiti di qualita' predeterminati e il rispetto dei
tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso
all'affidamento congiunto della progettazione e
dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di
affidamento a contraente generale, finanza di progetto,
affidamento in concessione, partenariato pubblico privato,
contratto di disponibilita', locazione finanziaria, nonche'
delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo
216, comma 4-bis.
1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere
all'affidamento della progettazione esecutiva e
dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto
definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in
cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto
dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo
complessivo dei lavori. I requisiti minimi per lo
svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono
previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente
codice e del regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese
attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un
progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in
grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui
all'articolo 46, comma 1; le imprese attestate per
prestazioni di progettazione e costruzione documentano i
requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva
laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal
proprio staff di progettazione.
1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma
1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre.
Tale determina chiarisce, altresi', in modo puntuale la
rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che
consentono il ricorso all'affidamento congiunto e
l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle
opere in caso di affidamento separato di lavori e
progettazione.
1-quater. Nei casi in cui in cui l'operatore economico
si avvalga di uno o piu' soggetti qualificati alla
realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica
nei documenti di gara le modalita' per la corresponsione
diretta al progettista della quota del compenso
corrispondente agli oneri di progettazione indicati
espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso
d'asta, previa approvazione del progetto e previa
presentazione dei relativi documenti fiscali del
progettista indicato o raggruppato.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la
procedura competitiva con negoziazione o il dialogo
competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei
soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d):
a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori,
forniture o servizi in presenza di una o piu' delle
seguenti condizioni:
1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice
perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte
senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;
2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
3) l'appalto non puo' essere aggiudicato senza
preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari
in relazione alla natura, complessita' o impostazione
finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa
dei rischi a esso connessi;
4) le specifiche tecniche non possono essere
stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione
aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un
riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5
dell'allegato XIII;
b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori,
forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura
aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte
irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei
commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni
aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di
gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e
soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui
agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai
requisiti formali della procedura di appalto.
2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di
cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con
negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre
nella sostanza le condizioni contrattuali originarie.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 83,
comma 9, sono considerate irregolari le offerte:
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai
termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice
la gara;
c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato
anormalmente basse.
4. Sono considerate inammissibili le offerte:
a) in relazione alle quali la commissione
giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di
corruzione o fenomeni collusivi;
b) che non hanno la qualificazione necessaria;
c) il cui prezzo supera l'importo posto
dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara,
stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di
appalto.
5. La gara e' indetta mediante un bando di gara redatto
a norma dell'articolo 71. Nel caso in cui l'appalto sia
aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura
competitiva con negoziazione, le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c),
possono, in deroga al primo periodo del presente comma,
utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto
previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 70. Se la gara e'
indetta mediante un avviso di preinformazione, gli
operatori economici che hanno manifestato interesse in
seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono
successivamente invitati a confermarlo per iscritto,
mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto
previsto dall'articolo 75.
5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti
per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo
o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le
prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non
puo' variare in aumento o in diminuzione, secondo la
qualita' e la quantita' effettiva dei lavori eseguiti. Per
le prestazioni a misura il prezzo convenuto puo' variare,
in aumento o in diminuzione, secondo la quantita' effettiva
dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il
contratto fissa i prezzi invariabili per l'unita' di
misura.»
«Art. 60 (Procedura aperta). - 1. Nelle procedure
aperte, qualsiasi operatore economico interessato puo'
presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione
di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte
e' di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle
informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice
per la selezione qualitativa.
2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici
abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia
stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine
minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al
comma 1, puo' essere ridotto a quindici giorni purche'
siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le
informazioni richieste per il bando di gara di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1,
sempreche' queste siano disponibili al momento della
pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato alla
pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non
oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del
bando di gara.
2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al
comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via
elettronica.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un
termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla
data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza
debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere
rispettati.»
«Art. 61 (Procedura ristretta). - 1. Nelle procedure
ristrette qualsiasi operatore economico puo' presentare una
domanda di partecipazione in risposta a un avviso di
indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato
XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le
informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice
ai fini della selezione qualitativa.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, se e' utilizzato un
avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una
gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare
interesse.
3. A seguito della valutazione da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite,
soltanto gli operatori economici invitati possono
presentare un'offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono limitare il numero di candidati idonei da invitare
a partecipare alla procedura in conformita' all'articolo
91. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di
trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a
presentare offerte.
4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici
hanno pubblicato un avviso di preinformazione non
utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo
per la presentazione delle offerte puo' essere ridotto a
dieci giorni purche' siano rispettate tutte le seguenti
condizioni:
a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le
informazioni richieste nel citato allegato XIV, parte I,
lettera B sezione B1, purche' dette informazioni siano
disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di
preinformazione;
b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato alla
pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non
oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del
bando di gara.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono fissare il
termine per la ricezione delle offerte di concerto con i
candidati selezionati, purche' questi ultimi dispongano di
un termine identico per redigere e presentare le loro
offerte. In assenza di un accordo sul termine per la
presentazione delle offerte, il termine non puo' essere
inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a
presentare offerte,
6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati
e' impossibile rispettare i termini minimi previsti al
presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice puo'
fissare:
a) per la ricezione delle domande di partecipazione,
un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non
inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio
dell'invito a presentare offerte.».
«Art. 62 (Procedura competitiva con negoziazione). - 1.
Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi
operatore economico puo' presentare una domanda di
partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara
contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte
I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione
qualitativa.
2. Nei documenti di gara le amministrazioni
aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo
una descrizione delle loro esigenze, illustrando le
caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i
servizi da appaltare, specificando i criteri per
l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresi' quali
elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi
che tutti gli offerenti devono soddisfare.
3. Le informazioni fornite devono essere
sufficientemente precise per permettere agli operatori
economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto
e decidere se partecipare alla procedura.
4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, se e' utilizzato come
mezzo di indizione di una gara un avviso di
preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a
confermare interesse. I termini di cui al presente comma
sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5
e 6.
5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte
iniziali e' di trenta giorni dalla data di trasmissione
dell'invito. I termini di cui al presente comma sono
ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6.
6. Solo gli operatori economici invitati
dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla
valutazione delle informazioni fornite, possono presentare
un'offerta iniziale che costituisce la base per la
successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono limitare il numero di candidati idonei da invitare
a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91.
7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le
amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori
economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da
essi presentate, tranne le offerte finali di cui al comma
12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i
criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza
negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito a
confermare interesse.
9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni
aggiudicatrici garantiscono la parita' di trattamento fra
tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono
informazioni che possano avvantaggiare determinati
offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto
tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse
ai sensi del comma 11, delle modifiche alle specifiche
tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che
stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali
modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli
offerenti un tempo sufficiente per modificare e
ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di
quanto disposto dall'articolo 53, non possono rivelare agli
altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal
candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni
senza l'accordo di questi ultimi. Tale accordo non assume
la forma di una deroga generale, ma si considera riferito
alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente
indicate.
11. Le procedure competitive con negoziazione possono
svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di
offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione
specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare
interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara,
nell'invito a confermare interesse o in altro documento di
gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale
di tale facolta'.
12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono
concludere le negoziazioni, esse informano gli altri
offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono
essere presentate offerte nuove o modificate. Esse
verificano che le offerte finali siano conformi ai
requisiti minimi prescritti e all'articolo 94, valutano le
offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e
aggiudicano l'appalto ai sensi degli articoli 95, 96 e
97.».
«Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi e nelle
circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni
aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici
mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione,
nel primo atto della procedura, della sussistenza dei
relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione
puo' essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
sua richiesta. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se
non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a
rispondere alle esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di
gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non
soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo
83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i
diritti di proprieta' intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo
quando non esistono altri operatori economici o soluzioni
alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e'
il risultato di una limitazione artificiale dei parametri
dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione
non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso
alla procedura di cui al presente articolo non devono
essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni
aggiudicatrici.
3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la
procedura di cui al presente articolo e', inoltre,
consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si
tratti di produzione in quantita' volta ad accertare la
redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la
durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non
puo' comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato
delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli organi
delle procedure concorsuali.
4. La procedura prevista dal presente articolo e',
altresi', consentita negli appalti pubblici relativi ai
servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del
concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La presente procedura puo' essere utilizzata per
nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di
lavori o servizi analoghi, gia' affidati all'operatore
economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle
medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che
tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di
gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica
l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le
condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La
possibilita' di avvalersi della procedura prevista dal
presente articolo e' indicata sin dall'avvio del confronto
competitivo nella prima operazione e l'importo totale
previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
dei servizi e' computato per la determinazione del valore
globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle
soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa
procedura e' limitato al triennio successivo alla
stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
selezionano almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei.
L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore
economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta o mediante procedura competitiva con
negoziazione.».
«Art. 64 (Dialogo competitivo). - 1. Il provvedimento
con cui le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a), decidono di ricorrere al dialogo competitivo
deve contenere specifica motivazione, i cui contenuti sono
richiamati nella relazione unica di cui agli articoli 99 e
139 sulla sussistenza dei presupposti previsti per il
ricorso allo stesso. L'appalto e' aggiudicato unicamente
sulla base del criterio dell'offerta con il miglior
rapporto qualita'/prezzo conformemente all'articolo 95,
comma 6.
2. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore
economico puo' chiedere di partecipare in risposta a un
bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara,
fornendo le informazioni richieste dalla stazione
appaltante, per la selezione qualitativa.
3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, nei settori speciali, se
come mezzo di indizione di gara e' usato un avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito
a confermare interesse. Soltanto gli operatori economici
invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla
valutazione delle informazioni fornite possono partecipare
al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il
numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla
procedura in conformita' all'articolo 91.
4. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o
nell'avviso di indizione di gara le loro esigenze e i
requisiti richiesti e li definiscono nel bando stesso,
nell'avviso di indizione o in un documento descrittivo.
5. Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti
selezionati un dialogo finalizzato all'individuazione e
alla definizione dei mezzi piu' idonei a soddisfare le
proprie necessita'. Nella fase del dialogo possono
discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti
dell'appalto.
6. Durante il dialogo le stazioni appaltanti
garantiscono la parita' di trattamento di tutti i
partecipanti. A tal fine, non forniscono informazioni che
possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad
altri.
7. Conformemente all'articolo 53 le stazioni appaltanti
non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni
proposte o altre informazioni riservate comunicate da un
candidato o da un offerente partecipante al dialogo, senza
l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma
di una deroga generale ma si considera riferito alla
comunicazione di informazioni specifiche espressamente
indicate.
8. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi
successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da
discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri
di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara, nell'avviso
di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nel bando
di gara o nell'avviso di indizione di gara o nel documento
descrittivo le stazioni appaltanti indicano se sceglieranno
tale opzione.
9. La stazione appaltante prosegue il dialogo finche'
non e' in grado di individuare la soluzione o le soluzioni
che possano soddisfare le sue necessita'.
10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne
informato i partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti
invitano ciascuno a presentare le loro offerte finali in
base alla soluzione o alle soluzioni presentate e
specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono
tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione
del progetto. Su richiesta della stazione appaltante le
offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate.
Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti
o i complementi delle informazioni non possono avere
l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta
o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati
nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel
documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di
falsare la concorrenza o di avere un effetto
discriminatorio.
11. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute
sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando
di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento
descrittivo e applicano, altresi', le seguenti
disposizioni:
a) i documenti alla base delle offerte ricevute
possono essere integrati da quanto emerso nel dialogo
competitivo;
b) su richiesta della stazione appaltante possono
essere condotte negoziazioni con l'offerente che risulta
aver presentato l'offerta con il miglior rapporto
qualita'/prezzo al fine di confermare gli impegni
finanziari o altri termini contenuti nell'offerta
attraverso il completamento dei termini del contratto.
12. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 11 si applicano qualora da cio' non consegua la
modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta
o dell'appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti
nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel
documento descrittivo, ovvero che non si rischi di falsare
la concorrenza o creare discriminazioni.
13. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o
pagamenti per i partecipanti al dialogo.».
«Art. 65 (Partenariato per l'innovazione). - 1. Le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
possono ricorrere ai partenariati per l'innovazione nelle
ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o
lavori innovativi e di acquistare successivamente le
forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non puo',
in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta
ricorrendo a soluzioni gia' disponibili sul mercato, a
condizione che le forniture, servizi o lavori che ne
risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai
costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i
partecipanti.
2. Nei documenti di gara le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori fissano i requisiti
minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare, in modo
sufficientemente preciso da permettere agli operatori
economici di individuare la natura e l'ambito della
soluzione richiesta e decidere se partecipare alla
procedura.
3. Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi
operatore economico puo' formulare una domanda di
partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un
avviso di indizione di gara, presentando le informazioni
richieste dalla stazione appaltante per la selezione
qualitativa.
4. L'amministrazione aggiudicatrice e l'ente
aggiudicatore possono decidere di instaurare il
partenariato per l'innovazione con uno o piu' operatori
economici che conducono attivita' di ricerca e sviluppo
separate. Il termine minimo per la ricezione delle domande
di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara. Soltanto gli operatori
economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o
dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle
informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono limitare il numero di candidati idonei da invitare
alla procedura in conformita' all'articolo 91. Gli appalti
sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo conformemente all'articolo 95.
5. Il partenariato per l'innovazione e' strutturato in
fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo
di ricerca e di innovazione, che puo' comprendere la
fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o
la realizzazione dei lavori. Il partenariato per
l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono
raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione
mediante congrue rate. In base a questi obiettivi,
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
puo' decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato
per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con piu'
operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo
singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei
documenti di gara tali possibilita' e le condizioni per
avvalersene.
6. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
articolo, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori negoziano le offerte iniziali e tutte le
offerte successive presentate dagli operatori interessati,
tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I
requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono
soggetti a negoziazioni.
7. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori garantiscono la
parita' di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine,
non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che
possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad
altri. Essi informano per iscritto tutti gli offerenti le
cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 8,
delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri
documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i
requisiti minimi. A seguito di tali modifiche, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
concedono agli offerenti un tempo sufficiente per
modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte
modificate. Nel rispetto dell'articolo 53, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non
rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate
comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa
alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale
accordo non assume la forma di una deroga generale ma si
considera riferito alla comunicazione di informazioni
specifiche espressamente indicate.
8. Le negoziazioni nel corso delle procedure di
partenariato per l'innovazione possono svolgersi in fasi
successive per ridurre il numero di offerte da negoziare
applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel
bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei
documenti di gara. Nel bando di gara, nell'invito a
confermare interesse o nei documenti di gara,
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
indica se si avvarra' di tale opzione.
9. Nel selezionare i candidati, le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano in
particolare i criteri relativi alle capacita' dei candidati
nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a
punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli
operatori economici invitati dalle amministrazioni
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla
valutazione delle informazioni richieste potranno
presentare progetti di ricerca e di innovazione. Nei
documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di
proprieta' intellettuale. Nel caso di un partenariato per
l'innovazione con piu' operatori, l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non rivela agli altri
operatori, nel rispetto dell'articolo 53, le soluzioni
proposte o altre informazioni riservate comunicate da un
operatore nel quadro del partenariato, senza l'accordo
dello stesso. Tale accordo non assume la forma di una
deroga generale ma si considera riferito alla prevista
comunicazione di informazioni specifiche.
10. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore assicura che la struttura del partenariato e,
in particolare, la durata e il valore delle varie fasi,
riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta
e la sequenza di attivita' di ricerca e di innovazione
necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non
ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle
forniture, dei servizi o dei lavori non deve essere
sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il
loro sviluppo.».
«Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di
efficacia). - 1. Le modifiche, nonche' le varianti, dei
contratti di appalto in corso di validita' devono essere
autorizzate dal RUP con le modalita' previste
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei
settori speciali possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore
monetario, sono state previste nei documenti di gara
iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che
possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali
clausole fissano la portata e la natura di eventuali
modifiche nonche' le condizioni alle quali esse possono
essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei
prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la
natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i
contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla
base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per
l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i
contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai
soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da
parte del contraente originale che si sono resi necessari e
non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento
del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto
salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei
settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o
tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature,
servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito
dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
settori ordinari dal comma 7:
1) la necessita' di modifica e' determinata da
circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente
aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del
contratto assumono la denominazione di varianti in corso
d'opera. Tra le predette circostanze puo' rientrare anche
la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del
contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la
stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato
l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in
conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa
di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o
insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i
criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
purche' cio' non implichi altre modifiche sostanziali al
contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione
del presente codice;
3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del
contraente principale nei confronti dei suoi
subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del
comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei
documenti di gara soglie di importi per consentire le
modifiche.
2. I contratti possono parimenti essere modificati,
oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una
nuova procedura a norma del presente codice, se il valore
della modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti
valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto
per i contratti di servizi e forniture sia nei settori
ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore
iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei
settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non
puo' alterare la natura complessiva del contratto o
dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche successive,
il valore e' accertato sulla base del valore complessivo
netto delle successive modifiche. Qualora la necessita' di
modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa e'
consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente
comma, ferma restando la responsabilita' dei progettisti
esterni.
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1,
lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e' il valore
di riferimento quando il contratto prevede una clausola di
indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro
durante il periodo della sua efficacia e' considerata
sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera
considerevolmente gli elementi essenziali del contratto
originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi
1 e 2, una modifica e' considerata sostanziale se una o
piu' delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da
quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del
contratto o dell'accordo quadro a favore
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto
iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di
applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da
quelli previsti al comma 1, lettera d).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle
situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano
un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed e' pubblicato
conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e
all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la
pubblicita' avviene in ambito nazionale.
6. Una nuova procedura d'appalto in conformita' al
presente codice e' richiesta per modifiche delle
disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro
durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle
previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i
settori ordinari il contratto puo' essere modificato se
l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento
del valore del contratto iniziale. In caso di piu'
modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono
intese ad aggirare il presente codice.
8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le
modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e
al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento.
In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorita'
irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante
di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di
ritardo. L'Autorita' pubblica sulla sezione del sito
Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni
contrattuali comunicate, indicando l'opera,
l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario,
il progettista, il valore della modifica.
9. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori,
l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano errore
o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle regole di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.
11. La durata del contratto puo' essere modificata
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e'
prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di
proroga. La proroga e' limitata al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il
contraente e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere
il diritto alla risoluzione del contratto.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21
febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita' alle
stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di
tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo di
appalto, concessione, concorso di progettazione, sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino
con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica
della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte
dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e'
stata notificata la cessione puo' opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
progettazione, con questo stipulato.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo
inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10
per cento dell'importo originario del contratto relative a
contratti di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di
cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera di importo eccedente il dieci per cento
dell'importo originario del contratto, incluse le varianti
in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie,
sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita
relazione del responsabile unico del procedimento, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita'
della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i
poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento
agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle
varianti in corso d'opera previsti, si applicano le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213,
comma 13.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 1°
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza):
«Art. 3 (Amministrazione della pubblica sicurezza). -
L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' civile ed ha
un ordinamento speciale.
Le sue funzioni sono esercitate:
a) dal personale addetto agli uffici del dipartimento
della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e
reparti in cui la stessa si articola;
b) dalle autorita' provinciali, dal personale da esse
dipendente nonche' dalle autorita' locali di pubblica
sicurezza;
c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza
sotto la direzione delle autorita' centrali e provinciali
di pubblica sicurezza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 25, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 7 ( Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti). - 1.-24. Omissis
25. Le Commissioni mediche di verifica operanti
nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze
sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei
capoluoghi di regione e nelle Province a speciale
autonomia, che subentrano nelle competenze delle
Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da
stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a
titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti
ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle
strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul
territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date
di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni
mediche di cui al presente comma.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 71, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3 (testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato):
«Art. 71 (Dispensa dal servizio per infermita'). -
Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per
infermita' dall'art. 68 o dall'art. 70, l'impiegato che
risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio e'
dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda,
in altri compiti attinenti alla sua qualifica.
Si applicano al procedimento di dispensa le norme di
cui agli artt. 129 e 130.».
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 56, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n.761 (stato giuridico del personale delle unita' sanitarie
locali):
«Art. 16 (Passaggio ad altre funzioni per inidoneita'
fisica). - Il dipendente che per sopraggiunta infermita'
sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni
proprie puo' essere trasferito ad altre funzioni
equivalenti nelle quali sia convenientemente utilizzabile
ed ivi inquadrato, sempre che sia in possesso dei requisiti
specifici richiesti.
I relativi accertamenti sanitari sono effettuati con la
procedura prevista per i casi di dispensa dal servizio per
motivi di salute.
Il passaggio ad altre funzioni e' disposto dalla
regione, su parere della unita' sanitaria locale e con il
consenso dell'interessato.
I dipendenti trasferiti ad altra funzione sono
inquadrati secondo quanto previsto dall'accordo nazionale
unico.».
«Art. 56 (Dispensa dal servizio). - La dispensa dal
servizio del personale e' adottata:
1) quando sia stata accertata l'inabilita' permanente
del dipendente a prestare servizio e nel caso in cui,
scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per
infermita', il dipendente stesso risulti non idoneo per
infermita' a riprendere servizio;
2) quando sia stato constatato il persistente
insufficiente rendimento o sia stata provata la
sopravvenuta incapacita' professionale del dipendente.
La proposta di dispensa dal servizio per inabilita' e'
notificata al dipendente, cui e' data facolta' di chiedere
che il giudizio definitivo sulle sue condizioni di salute
sia demandato ad apposito collegio medico. La dispensa per
inabilita' ha effetto, nella ipotesi di scadenza del
periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita',
dal giorno successivo a detta scadenza e in tutte le altre
ipotesi dalla data del relativo provvedimento.
Quando l'attivita' del dipendente e' giudicata scadente
ed insufficiente in modo grave e continuativo viene
proposta la sua dispensa dal servizio per incapacita'
professionale.
La proposta di dispensa viene presentata al comitato di
gestione: dal presidente del comitato di gestione per il
coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario;
dal coordinatore sanitario o dal coordinatore
amministrativo, secondo le rispettive competenze, per il
personale restante, su relazione scritta e circostanziata
del diretto superiore del dipendente.
La proposta di dispensa, motivata specificatamente,
deve essere notificata dall'unita' sanitaria locale
all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno. Il dipendente proposto per la dispensa ha diritto
di prendere visione degli atti che sono alla base della
proposta e di presentare, ove creda, le sue controdeduzioni
scritte entro trenta giorni dalla notifica.
Qualora l'unita' sanitaria locale non ritenga valide le
controdeduzioni presentate o quando l'interessato non
presenti entro il termine stabilito alcuna controdeduzione,
la questione viene rimessa per il giudizio ad una speciale
commissione tecnica, composta da cinque membri, di cui uno
scelto dall'interessato, uno scelto dall'unita' sanitaria
locale, due designati dall'ordine professionale di
categoria per il personale sanitario professionale e
tecnico laureato, e dalle organizzazioni sindacali piu'
rappresentative per il restante personale, ed uno con
funzione di presidente nominato dalla regione. I membri
della commissione devono essere di profilo professionale e
posizione funzionale almeno pari a quelli del dipendente
del quale e' proposta la dispensa.
Qualora l'interessato non provveda alla nomina del
proprio rappresentante, l'ordine professionale di categoria
e le organizzazioni sindacali designano tre, anziche' due
membri.
La commissione, nella prima riunione, puo' proporre la
sospensione cautelare quando ricorrano motivi urgenti.
La commissione deve avere ampia possibilita' di
indagine e di acquisizione agli atti di tutti gli elementi
di cui ritenga opportuno venire in possesso.
La decisione definitiva sulla dispensa spetta al
comitato di gestione. Essa e' soggetta ai gravami previsti
dalla legge e non pregiudica il diritto all'indennita' di
liquidazione ed al trattamento di quiescenza e previdenza
spettante secondo le disposizioni vigenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, della legge 8
agosto 1991, n. 274 (acceleramento delle procedure di
liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni,
modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse
pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento
strutturale e funzionale della Direzione generale degli
istituti stessi):
«Art. 13 (Trattamento per inabilita'). - 1. Le domande
di pensione che richiedano la sussistenza delle condizioni
di inabilita' non derivante da causa di servizio, debbono
essere corredate del verbale di visita medico-collegiale,
effettuata presso le Unita' sanitarie locali, che attesti,
a compendio dell'esame obiettivo e della conseguente
diagnosi, la sussistenza o meno della condizione di
inabilita', assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo
lavoro.
2. Il collegio medico chiamato ad esprimere il proprio
giudizio e' integrato da un medico in rappresentanza della
Cassa pensioni cui il lavoratore risulta iscritto, nonche'
da un medico di fiducia del lavoratore, se questi lo
richieda assumendone l'onere a proprio carico.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 12, della
legge 8 agosto 1995, n.335 (riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«Art. 2 (Armonizzazione). - 1.-11. Omissis
12. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti
delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle
forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti
iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal
servizio per infermita' non dipendenti da causa di servizio
per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e
permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita'
lavorativa, la pensione e' calcolata in misura pari a
quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei
limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo. In
ogni caso non potra' essere computata un'anzianita' utile
ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e
l'importo del trattamento stesso non potra' superare l'80
per cento della base pensionabile, ne' quello spettante nel
caso che l'inabilita' sia dipendente da causa di servizio.
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui
al presente comma e' richiesto il possesso dei requisiti di
contribuzione previsti per il conseguimento della pensione
di inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno
1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la
funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale
saranno determinate le modalita' applicative delle
disposizioni del presente comma, in linea con i principi di
cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata
dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli
dello stato di inabilita' operano le competenze previste
dalle vigenti disposizioni in materia di inabilita'
dipendente da causa di servizio.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 91, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private):
«Art. 91 (Principi di redazione). - 1. Le imprese di
assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88,
comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato
membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio
consolidato, redigono il bilancio di esercizio in
conformita' ai principi contabili internazionali.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di
cui all'articolo 88, comma 1, che non utilizzano i principi
contabili internazionali, redigono il bilancio in
conformita' al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi
dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
civile, va allegato al bilancio di esercizio un separato
rendiconto redatto secondo le disposizioni previste
dall'articolo 89.».
 
Art. 46

Disposizioni finanziarie e finali

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m).
 
((Art. 46-bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.))

 
Art. 47

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.