Gazzetta n. 193 del 19 agosto 2022 (vai al sommario) |
|
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73 |
Testo del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 143 del 21 giugno 2022), coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2022, n. 122 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: « Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.». |
|
|
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il controllo dei repertori previsti dall'articolo 67 e' effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio. I soggetti indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate effettuano verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti. 2. L'ufficio dopo aver controllato la regolarita' della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonche' la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalita' di cui all'articolo 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali.»; b) all'articolo 73, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per l'omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.032,91 a euro 5.164,57 ». 2. Alle attivita' di cui all'articolo 68, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificati dal comma 1, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ((2-bis. All'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: «la tenuta» sono inserite le seguenti: «e la conservazione», le parole: «e', in ogni caso, considerata regolare» sono sostituite dalle seguenti: «sono, in ogni caso, considerate regolari» e dopo le parole: «nei termini di legge» sono inserite le seguenti: «o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 68 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) come modificato dalla presente legge: «Art. 68 (Controllo del repertorio) - 1. Il controllo dei repertori previsti dall'articolo 67 e' effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio. I soggetti indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate effettuano verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti. 2. L'ufficio dopo aver controllato la regolarita' della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonche' la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalita' di cui all'articolo 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali. 3. L'Ufficio non puo' trattenere il repertorio oltre il terzo giorno non festivo successivo a quello di presentazione.» «Art. 73 (Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio). - 1. Per l'omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.032,91 a euro 5.164,57. 2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire quattro milioni. 3. Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall'amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi. 4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'ufficio del registro, chiede all'autorita' competente l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3.». - Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente, come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni per irregolarita' formali). - 1. - 2. 3. In caso di irregolarita' nella compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, la pena pecuniaria non si applica se il trasgressore versa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma pari a un centesimo del massimo della suddetta pena entro sessanta giorni successivi alla data della consegna o della notifica del verbale di constatazione. 4. Nell'articolo 39, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole da: "e' ammesso" fino alla fine del comma. 4-bis. All'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, dopo il quarto comma e' inserito il seguente: "Tuttavia, qualora la violazione degli obblighi previsti al quarto comma non comporti variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni previste all'art. 47, primo comma, n. 3), e non e' dovuto pagamento d'imposta". 4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici e' considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza. 4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto e', in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conversazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.». |
| Art. 2 Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta.
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a: a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta; b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione; ((c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro: 1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio; 2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno; 3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio; 4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto; 5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre; c-bis) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro i termini previsti alla lettera c);)) d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164; e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, nonche' le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 2, l'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, cessa di avere applicazione.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) come modificato dalla presente legge: «Art. 37 (Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del parlamento europeo, e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti. 2. I sostituti di cui al comma 1 che prestano assistenza fiscale: a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la scelta della destinazione del quattro e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; b) elaborano le dichiarazioni; c) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte; d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire con le modalita' di cui al comma 7; e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette scelte. 2-bis. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a: a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta; b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione; c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro: 1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio; 2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno; 3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio; 4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto; 5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre; c-bis) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro i termini previsti alla lettera c); d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164; e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, nonche' le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. 3. I sostituti che non prestano assistenza fiscale consentono in ogni caso ai centri l'attivita' di raccolta degli atti e documenti necessari per l'attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3 dell'Art. 34. 4. I sostituti d'imposta tengono conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai centri. Il debito, per saldo e acconto, o il credito risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte e' rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione.». - Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241): «Art. 17 (Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a: a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta; b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione; c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonche' consegnare, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, entro: 1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio; 2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno; 3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio; 4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto; 5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre; c-bis) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis; d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. 2. Il sostituto d'imposta socio di un CAF-dipendenti puo' prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, che opera con le modalita' stabilite all'articolo 16.». |
| Art. 3
Modifiche al calendario fiscale
1. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole « 16 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre ». 2. All'articolo 50, comma 6-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole « sono stabiliti le modalita' ed i termini » sono sostituite dalle seguenti: « sono stabilite le modalita' »; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli elenchi di cui al comma 6 sono presentati ((entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento)) ». 3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e finanze 22 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010, e' abrogato. 4. All'articolo 17, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole « 250 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro». 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023. 6. Il termine del 30 giugno previsto dagli articoli 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 e' differito al 30 settembre 2022. ((6-bis. Fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento e' quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) come modificato dalla presente legge: «Art. 21-bis (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.). - 1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonche' degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre e' effettuata entro il 30 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre puo', in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. 2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, sono stabilite le modalita' e le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo. 3. La comunicazione e' presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. 4. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di piu' attivita', i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. 5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalita' previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell'esame dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente e' informato dell'esito con modalita' previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.». - Si riporta il testo dell'articolo 50, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie) come modificato dalla presente legge: «Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi intracomunitari). - 1. 2. Agli effetti dell'articolo 41, comma 2-ter l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze , conferma la validita' del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunita' economica europea, nonche' i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome. 3. Chi effettua acquisti intracomunitari soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni. 4. I soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell'art. 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'art. 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione e' presentata, in via telematica, anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in conformita' ad apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto. 5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunita' economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'art. 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 5-bis. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 41-bis e 38-ter sono annotati dal destinatario della cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 6. I contribuenti presentano, anche per finalita' statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti indicando separatamente le cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 41-bis e 38-ter. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualita' e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste. 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' per la presentazione degli elenchi di cui al comma 6, tenendo conto delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica. Gli elenchi di cui al comma 6 sono presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. 6-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono approvati i modelli e le relative istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la trasmissione, nonche' le procedure ed i termini per l'invio dei dati all'Istituto Nazionale di Statistica. 7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale e' stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse. 8.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto del Ministro dell'economia e finanze 22 febbraio 2010 (Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie) come modificato dalla presente legge: «Art. 3(Presentazione degli elenchi). - 1. (abrogato). 2. Fino al 30 aprile 2010 gli elenchi riepilogativi possono essere presentati in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento. 3. Le modalita' tecnico-operative per la presentazione degli elenchi sono specificate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate.». - Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) come modificato dalla presente legge: «Art. 17(Imposta di bollo sulle fatture elettroniche). - 1. All'articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalita' telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonche' degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo."; b) al quarto periodo: le parole "di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo". 1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo puo' essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni: a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro; b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 5.000 euro.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale): «Art. 4 (Imposta di soggiorno). - 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali. 1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo puo' essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale. 3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo. 3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalita' stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non e' dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalita' applicative del contributo nonche' eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresi' prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo' essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo e' destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonche' interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilita' nelle isole minori.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo): «Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi). - 1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare. 2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1. 3-bis. 4. I soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, nonche' quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 e' punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. 5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, nonche' quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. 5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualita' di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3. 5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 4, 5 e 5-bis del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario. 7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facolta' di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi. 7-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che i soggetti che hanno optato, ai sensi del predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati dal comma 1 del medesimo articolo, decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al recupero dei benefici gia' fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza): «1.-124. Omissis 125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica: a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; c) alle associazioni, Onlus e fondazioni; d) alle cooperative sociali che svolgono attivita' a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 125-bis. I soggetti che esercitano le attivita' di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalita' liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. Omissis.». |
| ((Art. 3 bis
Estensione dell'applicazione della disciplina in materia di versamento unitario
1. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, ai contribuenti e' consentito effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali, secondo la disciplina dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della lettera h-ter) del comma 2 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, sono individuate e disciplinate le tipologie dei versamenti di cui al comma 1 del presente articolo non gia' compresi nell'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni: «Art. 17(Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'Art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'Art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche; h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni; h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; h-septies) alle tasse scolastiche. 2-bis. 2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi' indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato al soggetto interessato. 2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata. 2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e' comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.». |
| Art. 4
Modifica domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione
1. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma le parole «l'intendente di finanza o il Ministro per le finanze» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate» e le parole «provincia o in altra provincia» sono sostituite dalle seguenti: «regione o in altra regione»; b) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: «Quando il domicilio fiscale e' stato modificato ai sensi del presente articolo, ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore variazione del precedente provvedimento, anche richieste con istanza motivata del contribuente, sono stabilite con provvedimento dell'ufficio e hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato. Competente all'esercizio della sola revoca e' l'organo che ha emanato l'originario provvedimento. Quando alla revoca consegue una contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a emanare il nuovo e unico provvedimento e' la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra regione.». 2. All'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) come modificato dalla presente legge: «Art. 59 (Domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione). - L'amministrazione finanziaria puo' stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attivita' ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui e' stabilita la sede amministrativa. Quando concorrono particolari circostanze l'amministrazione finanziaria puo' consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall'articolo precedente. Competente all'esercizio delle facolta' indicate nei precedenti commi e' la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra regione. Il provvedimento e' in ogni caso definitivo, deve essere motivato e notificato all'interessato ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stato notificato. Quando il domicilio fiscale e' stato modificato ai sensi del presente articolo, ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore variazione del precedente provvedimento, anche richieste con istanza motivata del contribuente, sono stabilite con provvedimento dell'ufficio e hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato. Competente all'esercizio della sola revoca e' l'organo che ha emanato l'originario provvedimento. Quando alla revoca consegue una contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a emanare il nuovo e unico provvedimento e' la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra regione.». |
| Art. 5
Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi
1. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernente l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredita' come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredita' e' devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredita' che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di trasmissione della comunicazione di cui al primo periodo. Alle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) come modificato dalla presente legge: «Art. 28(Dichiarazione della successione (Artt. 35, comma 1, 36 e 37 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4, comma 4, legge n. 880/1986)). - 1. La dichiarazione della successione deve essere presentata all'ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta; puo' essere spedita per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui e' consegnata all'ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo involucro il timbro a calendario. 2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredita' e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredita' e i curatori delle eredita' giacenti; gli esecutori testamentari. 3. La dichiarazione della successione deve, a pena di nullita', essere redatta su stampato fornito dall'ufficio del registro o conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale. 4. Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo. 5. I chiamati all'eredita' e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art. 31, hanno rinunziato all'eredita' o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredita' a norma dell'art. 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato per raccomandata l'ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all'eredita' o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere della pretura. 6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art. 13, comma 4, e dall'erogazione di rimborsi fiscali che da' luogo a mutamento della devoluzione dell'eredita' o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8. 6-bis. I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredita' come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredita' e' devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredita' che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di trasmissione della comunicazione di cui al primo periodo. Alle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 7. Non vi e' obbligo di dichiarazione se l'eredita' e' devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare. 8. La dichiarazione nulla si considera omessa.». |
| Art. 6
Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.»; ((a-bis) al comma 2, le parole: «lettera a),» sono soppresse;)) b) al comma 3 le parole «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche,» sono sostituite dalle seguenti «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche,»; ((c) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non e' effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non e' richiesta la conservazione della documentazione. Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformita', l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata».)) 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e alle stesse si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata) come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Limiti ai poteri di controllo). - 1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. 2. Nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, ad eccezione dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica. 3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale e' effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni e' effettuato nei confronti del contribuente. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non e' effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata non e' richiesta la conservazione della documentazione. Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformita', l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata. 3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate puo' effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa e' successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo e' erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa e' successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.». |
| ((Art. 6 bis Comunicazione di conclusione di attivita' istruttoria al contribuente
1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. In caso di esercizio di attivita' istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo di quest'ultima. L'amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, individua le modalita' semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata dell'applicazione "IO". Con il medesimo provvedimento sono definite le modalita' con le quali il contribuente fornisce all'amministrazione finanziaria i propri dati al fine di consentire la suddetta comunicazione in forma semplificata. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle liquidazioni di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 6, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, come modificato dalla presente legge: «Art. 6(Conoscenza degli atti e semplificazione). - 1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalita' idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari. 2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito. 3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalita' di comunicazione e di pubblicita', almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono. 3-bis. I modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e piu' agevoli. 3-ter. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' relative all'attuazione dei commi 3 e 3-bis nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni gia' in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualita' del soggetto interessato dalla azione amministrativa. 5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non e' tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma. 5-bis. In caso di esercizio di attivita' istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo di quest'ultima. L'amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, individua le modalita' semplificate di comunicazione, an-che mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata dell'applicazione «IO». Con il medesimo provvedi-mento sono definite le modalita' con le quali il contribuente fornisce all'amministrazione finanziaria i propri dati al fine di consentire la suddetta comunicazione in forma semplificata. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministra-zione finanziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle liqui-dazioni di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.». |
| ((Art. 6 ter
Vendita diretta, su proposta del debitore, di immobili privi di rendita catastale
1. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il seguente: «2-quinquies. Nel caso in cui il debitore intenda procedere direttamente, ai sensi del comma 2-bis, alla vendita di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, il medesimo debitore puo' procedere, con il consenso dell'agente della riscossione, alla vendita del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 2-bis, da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore all'agente. Il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia e' posto a carico del debitore ed e' versato all'agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita di cui al comma 2-bis, ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine in assenza di pagamento, l'agente della riscossione puo' procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112». 2. Le disposizioni del comma 2-quinquies dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, come modificato dalla presente legge: «Art. 52 (Procedimento di vendita). - 1. La vendita dei beni pignorati e' effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessita' di autorizzazione dell'autorita' giudiziaria. 2. L'incanto e' tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione. 2-bis. Il debitore ha facolta' di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68, 79 e 80, comma 2, lettera b), con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale e' interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito e' rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso. 2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facolta' di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b). 2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi e' necessita' di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, puo' comunque esercitare la facolta' prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81. 2-quinques. Nel caso in cui il debitore intenda procedere direttamente, ai sensi del comma 2-bis, alla vendita di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, il medesimo debitore puo' procedere, con il consenso dell'agente della riscossione, alla vendita del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 2-bis, da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore all'a-gente. Il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia e' posto a carico del debitore ed e' versato all'agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita di cui al comma 2-bis, ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine in assenza di pagamento, l'agente della riscossione puo' procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.». |
| Art. 7
Modifica della validita' dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato
1. L'attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017, recante «Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonche' dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 62 del 15 marzo 2017, ((puo' essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui e' stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce)).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017 recante Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonche' dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge: «Art. 1 (Criteri per la determinazione dei canoni dei contratti di locazione nella contrattazione territoriale). - 1. Gli accordi territoriali, in conformita' delle finalita' indicate all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali, secondo le caratteristiche dell'edificio e dell'unita' o porzione di unita' immobiliare, e' concordato, tra le parti, il canone per i singoli contratti. 2. A seguito delle convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o in forma associata, le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale, al fine della realizzazione degli accordi di cui al comma 1, dopo aver acquisito le informazioni concernenti le delimitazioni - ove effettuate - delle microzone del territorio comunale definite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, individuano, anche avvalendosi della banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate, insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per: a) valori di mercato; b) dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, ecc.); c) tipologie edilizie, tenendo conto delle categorie e classi catastali. All'interno delle aree omogenee individuate ai sensi del presente comma, possono essere evidenziate zone di particolare pregio o di particolare degrado. Al fine di assicurare la formazione degli accordi territoriali di cui all'art. 2, comma 3, della legge 431 del 1998, trascorso il termine di 60 giorni previsto per la convocazione delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative, le stesse organizzazioni possono produrne formale richiesta ai comuni interessati; nel caso in cui i comuni non adempiano nei successivi 30 giorni, le organizzazioni possono procedere di propria iniziativa alle convocazioni di cui al comma 2 del presente articolo. 3. Per ogni area individuata ai sensi del comma 2 o per eventuali aggregazioni di microzone, gli accordi territoriali prevedono un valore minimo ed un valore massimo del canone che costituiscono, rispettivamente, il limite minimo e massimo di una o piu' fasce di oscillazione. 4. Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni, tengono conto anche dei seguenti elementi: a) tipologia dell'alloggio; b) stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile; c) pertinenze dell'alloggio (posto auto, box, cantina, ecc.); d) presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni, ecc.); e) dotazione di servizi tecnici (ascensore, tipologia del riscaldamento, prestazione energetica, condizionamento d'aria, ecc.); f) eventuale dotazione di mobilio. 5. Per le compagnie assicurative, i fondi immobiliari, le associazioni e le fondazioni di previdenza, gli istituti di credito, gli enti previdenziali pubblici, i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprieta' immobiliari (per tali sono da intendersi le proprieta' individuate negli accordi territoriali e, comunque, quelle caratterizzate dall'attribuzione, in capo ad un medesimo soggetto, di piu' di cento unita' immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale), i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e per le eventuali aggregazioni di microzone individuate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi accordi integrativi fra la proprieta' interessata e le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori partecipanti al tavolo di confronto per il rinnovo della Convenzione nazionale o comunque firmatarie degli accordi territoriali relativi. Tali accordi integrativi prevedono, di norma, speciali condizioni migliorative per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori nonche' la possibilita' di modificare ed integrare il tipo di contratto. Gli accordi integrativi possono individuare valori massimi del canone, all'interno delle fasce, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 3 del decreto 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2008, n. 146. 6. Alla sottoscrizione degli accordi integrativi di cui al comma 5, possono partecipare imprese o associazioni di imprese di datori di lavoro, associazioni Onlus che si occupano di immigrazione, in relazione alla locazione di alloggi destinati al soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti e di immigrati comunitari o extracomunitari. I contratti, da stipulare con i diretti fruitori, sono regolati dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998. 7. Gli accordi territoriali possono stabilire, per durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge, misure di aumento dei valori (minimo e massimo) delle fasce di oscillazione dei canoni definiti per aree omogenee nonche' particolari forme di garanzia. Gli accordi territoriali possono stabilire gli elementi oggettivi che determinano una riduzione del canone massimo. 8. Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalita' di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilita', da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. 9. Gli accordi territoriali possono prevedere, per i contratti per i quali il locatore non opti per la «cedolare secca», l'aggiornamento del canone in misura contrattata e, comunque, non superiore al 75 per cento della variazione Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. 10. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati esclusivamente utilizzando il tipo di contratto (Allegato A) che e' approvato ai sensi dell'art. 4-bis della legge n. 431 del 1998. 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia agli accordi territoriali sottoscritti nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successivi aggiornamenti che a quelli sottoscritti negli altri comuni. 12. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 3, della richiamata legge n. 431 del 1998.» «Art. 2 (Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione di natura transitoria e durata degli stessi). - 1. I contratti di locazione di natura transitoria di cui all'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari o dei conduttori per fattispecie - con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilita' lavorativa e connesse allo studio, all'apprendistato e formazione professionale, all'aggiornamento ed alla ricerca di soluzioni occupazionali - da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative. 2. I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria relativi ad immobili ricadenti in Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le aree omogenee, come individuate dall'art. 1. Gli accordi territoriali relativi ai contratti di cui al presente articolo possono prevedere variazioni, fino ad un massimo del 20 per cento, dei valori minimi e massimi anzidetti per tenere conto, anche per specifiche zone, di particolari esigenze locali. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 431 del 1998. I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti. 3. Per le proprieta' di cui all'art. 1, comma 5, si procede - per i Comuni di cui al comma 2 del presente articolo - mediante accordi integrativi, stipulati fra i soggetti e con le modalita' indicate nello stesso art. 1. 4. I contratti di cui al presente articolo devono contenere una specifica dichiarazione che individui l'esigenza di transitorieta' del locatore o del conduttore, tra quelle indicate nell'Accordo definito in sede locale, da provare, per i contratti di durata superiore a trenta giorni, con apposita documentazione da allegare al contratto. 5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 4 del presente articolo, nei casi in cui il contratto sia motivato sulla base di fattispecie non previste dall'accordo o difficilmente documentabili, gli accordi definiscono le modalita' bilaterali di supporto ai contraenti da parte delle rispettive organizzazioni della proprieta' e dei conduttori firmatarie degli accordi di riferimento. 6. I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall'art. 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998 in caso di inadempimento delle modalita' di stipula del contratto previste dai commi 1, 2, 4, 5 del presente articolo. 7. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati esclusivamente utilizzando il tipo di contratto (Allegato B) che e' approvato ai sensi dell'art. 4-bis della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni. 8. Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalita' di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, a cura e con assunzione di responsabilita', da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia agli accordi territoriali sottoscritti nei comuni di cui all'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 1988 n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successivi aggiornamenti che a quelli sottoscritti negli altri comuni.» «Art. 3 (Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione per studenti universitari e durata degli stessi). - 1. Nei Comuni sede di universita', di corsi universitari distaccati e di specializzazione, e comunque di istituti di istruzione superiore, disciplinati dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 nonche' nei Comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di formazione post laurea - quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti - in un comune diverso da quello di residenza, possono essere stipulati contratti per studenti universitari di durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima. Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio. 2. I canoni di locazione sono definiti in appositi accordi locali sulla base dei valori per aree omogenee ed eventuali zone stabiliti negli accordi territoriali di cui all'art. 1. L'accordo locale potra' individuare misure di aumento o diminuzione dei valori dei canoni in relazione alla durata contrattuale. I canoni di locazione sono definiti con le medesime modalita' previste dal comma 4 dell'articolo1. 3. Per le proprieta' di cui all'art. 1, comma 5, si procede mediante accordi integrativi, stipulati fra i soggetti e con le modalita' indicate nello stesso art. 1. 4. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati esclusivamente utilizzando il tipo di contratto (Allegato C) che e' approvato ai sensi dell'art. 4-bis della legge n. 431 del 1998 e successive modificazioni. 5. Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalita' di attestazione, da eseguirsi sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, a cura e con assunzione di responsabilita', da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.». |
| Art. 8 Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili.
1. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali»; b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali e' scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.». ((1-bis. Le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili effettuato ai sensi dell'articolo 83, comma 1, quarto periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il primo periodo del presente comma non si applica ai componenti negativi del valore della produzione netta per i quali e' scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa prevista dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.)) 2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 83 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) come modificato dalla presente legge: «Art. 83(Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo e' determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attivita' che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali e' scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.». Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662): «Art. 2 (Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P. ). - 1. Le persone fisiche e le societa' o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. 2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. 3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le disposizioni di cui all'articolo 3. 3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entro il mese di febbraio. 4. - 5. 6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonche' per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri. 7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. 8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ferma restando in ogni caso l'applicabilita' della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente puo' essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui e' presentata la dichiarazione integrativa e' indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilita' di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito. 8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreche' il rimborso stesso non sia stato gia' erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. 9. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.». |
| Art. 9 Abrogazione disciplina delle societa' in perdita sistematica e dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7.
1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. 2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, l'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, e' abrogato. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 17,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 6 febbraio 2009, n. 7 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008): «Art. 3(Addizionale all'imposta sul reddito delle societa'). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti delle societa' e degli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato: a) che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attivita' con valore di libro superiore al 33 per cento della corrispondente voce del bilancio di esercizio; b) emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; c) con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al versamento di un'addizionale all'imposta sul reddito delle societa' (IRES) pari al 4 per cento dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19 per cento. In ogni caso l'addizionale non e' dovuta per gli esercizi in perdita e il relativo importo non puo' eccedere il minore tra: a) l'importo determinato applicando all'utile prima delle imposte la differenza tra il 19 per cento e l'aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto economico; b) l'importo corrispondente alle percentuali di seguito indicate del patrimonio netto, come definito al comma 5: 1) 10,3 per mille fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011; 1-bis) 7,5 per mille per l'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011; 2) 5,8 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2012 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015; 3) 5,15 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2015 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019; 4) 4,65 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2019 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023; 5) 4,2 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2023 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028. 3. L'incidenza fiscale di cui al comma 2 corrisponde all'aliquota determinata dal rapporto tra i seguenti dati rilevati dal conto economico: a) onere netto per l'IRES corrente, differita e anticipata, per le eventuali imposte sostitutive. Ai fini della presente lettera il riferimento all'IRES deve intendersi comprensivo dell'addizionale istituita dall'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non rileva ai fini della determinazione dell'onere netto per l'IRES l'addizionale prevista dal comma 2 del presente articolo; b) utile prima delle imposte. 4. Dall'onere netto per l'IRES di cui al comma 3 sono esclusi gli effetti di imposta corrente, differita e anticipata, relativi alle societa' incluse nello stesso consolidato fiscale nazionale o mondiale o insieme con le quali e' stata esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale. Tuttavia tali effetti devono essere mantenuti, o, qualora non siano rilevati, l'onere netto per l'IRES deve essere corrispondentemente rettificato, nel caso in cui le partecipazioni in tali societa' siano oggetto di svalutazione. In ogni caso tali effetti rilevano in misura non superiore al 27,5 per cento della svalutazione della partecipazione alla quale si riferiscono, come risultante dal conto economico. 5. Il patrimonio netto per la determinazione del limite di cui al comma 2, lettera b), e' quello risultante dal bilancio di esercizio diminuito dell'utile di esercizio e aumentato degli acconti sul dividendo eventualmente deliberati. Se il periodo d'imposta e' superiore o inferiore a dodici mesi, il limite di cui al citato comma 2, lettera b), e' ragguagliato alla durata di esso. 6. L'addizionale di cui al comma 2 e' dovuta a decorrere dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2008 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028. Ai fini del calcolo dei versamenti in acconto relativi al primo esercizio si fa riferimento a quella che sarebbe stata l'addizionale dovuta per l'esercizio precedente, ferma rimanendo la facolta' di fare riferimento allo stesso esercizio relativamente al quale la stessa si rende dovuta.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) come modificato dalla presente legge: «Art. 2(Disposizioni in materia di entrate). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti rispettivamente dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1º agosto 2011 al 31 dicembre 2014. 2. In considerazione della eccezionalita' della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, e' dovuto un contributo di solidarieta' del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al lordo della riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarieta' non si applica sui redditi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il contributo di solidarieta' e' deducibile dal reddito complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarieta', si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le modalita' tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente comma e quelle contenute nei citati articoli 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma puo' essere prorogata anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio. 2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: a) il primo comma dell'articolo 16 e' sostituito dal seguente: «L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell'operazione.»; b) il secondo comma dell'articolo 27 e' sostituito dal seguente: «Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare o da riportare al mese successivo e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 110 quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando l'imposta e' del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro»; c) la rubrica della tabella B e' sostituita dalla seguente: «Prodotti soggetti a specifiche discipline». 2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2-quater. La variazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2-bis non si applica alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali al giorno precedente la data di cui al comma 2-ter sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorche' al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco del Lotto, nonche' dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonche' la percentuale del compenso per le attivita' di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato. 4. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: "30 giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2011". 4-bis. E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1º settembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 18 e 19 sono abrogati. 4-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante: a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei; b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro; c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Dal limite di importo di cui al primo periodo sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilita'; d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d). Per tali rapporti, alle banche, alla societa' Poste italiane Spa e agli altri intermediari finanziari e' fatto divieto di addebitare alcun costo; e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attivita' di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula, tramite la societa' Consip Spa, di una o piu' convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinche' i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli. 4-quater. Per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni, compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, che siano impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui al comma 4-ter, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della liberta' personale, a recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste italiane Spa, e' consentita ai soggetti che risultino, alla stessa data, delegati alla riscossione, l'apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestati al beneficiario dei pagamenti. 4-quinquies. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, il delegato deve presentare alle banche o a Poste italiane Spa copia della documentazione gia' autorizzata dall'ente erogatore attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identita' del beneficiario del pagamento nonche' una dichiarazione dello stesso delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante gli impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cliente si considera fisicamente presente qualora sia presente il soggetto delegato alla riscossione. 4-sexies. Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari dei pagamenti di cui alla lettera c) del comma 4-ter, limitatamente alla fattispecie dei pagamenti pensionistici erogati dall'INPS, indicano un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se l'indicazione non e' effettuata nel termine indicato, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un conto transitorio infruttifero, senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento. 4-septies. Se l'indicazione del beneficiario e' effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le somme vengono trasferite senza spese e oneri per il beneficiario medesimo. Se l'indicazione non e' effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento provvedono alla restituzione delle somme all'ente erogatore. Nel corso dei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di traenza. 5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti: «2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter. 2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma associata di attivita' professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma e' disposta nei confronti di tutti gli associati.». 5-bis. L'Agenzia delle entrate e le societa' del gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvedono all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, le societa' del gruppo Equitalia e quelle di Riscossione Sicilia provvedono, altresi', ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011. 5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, si applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali e' ancora in corso il termine per l'accertamento, e' sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2013, anche con riguardo alle attivita' svolte dal contribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno. 6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento 7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo decreto nei seguenti casi: a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati; b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti. 8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresi' agli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all'articolo 27, comma 3, terzo periodo e comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 9. La misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012. 10. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012. 11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 maturati a partire dal 1° gennaio 2012. 12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati maturati a partire dal 1° gennaio 2012. 12-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "non utilizzate in tutto o in parte" e: "spettano" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "possono essere utilizzate" e: "oppure possono essere trasferite". 12-ter. All'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: "spettano" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica". 13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 26: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori"; 2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi; 3) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "3-bis. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti"; 4) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso; b) all'articolo 26-quinquies, al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "prospetti periodici" sono aggiunte le seguenti: "al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente."; c) all'articolo 27: 1) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; 2) al comma 3, all'ultimo periodo, le parole "dei quattro noni" sono sostituite dalle seguenti: "di un quarto". 14. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo 10-ter, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. I proventi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.". 15. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 18, comma 1, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle parole "comma 1-bis"; b) all'articolo 73, il comma 5-quinquies, e' sostituito dal seguente: "5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.". 16. Nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, all'articolo 4, comma 1, le parole: "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1-bis". 17. Nella legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 115 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "115. Se i titoli indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono emessi da societa' o enti, diversi dalle banche, il cui capitale e' rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, gli interessi passivi sono deducibili a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui al periodo precedente, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal reddito di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i limiti indicati nel primo periodo possono essere variati tenendo conto dei tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni e dei titoli similari rilevati nei mercati regolamentati italiani. I tassi effettivi di remunerazione sono rilevati avendo riguardo, ove necessario, all'importo e alla durata del prestito nonche' alle garanzie prestate.". 18. Nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) il comma 1-ter e' abrogato; 2) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: "1-quater. L'imposta di cui al comma 1-bis si applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1."; 3) nel comma 2, le parole «commi 1, 1-bis e 1-ter» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-bis"; b) all'articolo 3, comma 5, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle parole "comma 1-bis"; c) all'articolo 5, le parole "commi 1, 1-bis e 1-ter" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-bis". 18-bis. Nel decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il comma 9 dell'articolo 7 e' abrogato. 19. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Ai fini del presente comma, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;"; b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;"; c) all'articolo 7: 1) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari;"; 2) al comma 3, lettera c), le parole "del 12,50 per cento", ovunque ricorrano, sono soppresse; 3) al comma 4, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;". 20. Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo 6, comma 1, le parole "del 12,50 per cento" sono soppresse. 21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, all'articolo 17, comma 3, le parole "del 12,50 per cento," sono soppresse. 22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le remunerazioni dei predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente; resta ferma l'applicazione dell'articolo 96 e dell'articolo 109, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi a decorrere dal 20 luglio 2011. 22-bis. 23. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente. 24. Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012. 25. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216; b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. 26. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11, per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui all'articolo 3 del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011, ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto unico. 27. Ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, si applica l'aliquota del 12,5 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011. Ai fini della determinazione dei redditi di cui al precedente periodo si tiene conto dell'ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi e del tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei proventi, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 29. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, puo' essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che il contribuente: a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies, del citato testo unico, a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77; b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 30. Ai fini del comma 29, nel caso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui alla lettera a) del comma 29 e' esercitata, in sede di dichiarazione annuale dei redditi e si estende a tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti; l'imposta sostitutiva dovuta e' corrisposta secondo le modalita' e nei termini previsti dal comma 4 dello stesso articolo 5. Nel caso di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e puo' essere esercitata entro il 31 marzo 2012; l'imposta sostitutiva e' versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente. 31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi 29 e 30, per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo di cui al comma 29, lettera a), l'opzione puo' essere esercitata entro il 31 marzo 2012, con comunicazione ai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni; l'imposta sostitutiva e' versata dai medesimi soggetti entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente. 32. Le minusvalenze e perdite di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma precedente sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente, fino al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. 33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli eventuali risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 sono portati in deduzione dai risultati di gestione maturati successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 34. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione dei commi da 29 a 32. 35. All'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo la parola "446" sono aggiunte le seguenti: "e che i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta precedente". All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole "o aree territoriali" sono aggiunte le seguenti: ", o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146". 35-bis. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera d), le parole: "e amministrativi" sono soppresse; b) al comma 3-bis, dopo le parole: "procedura civile e" sono inserite le seguenti: "il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo"; c) al comma 6, e' aggiunto il seguente periodo: "Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f)"; d) al comma 6-bis, lettera e), sono soppressi i due ultimi periodi; e) dopo il comma 6-bis, e' inserito il seguente: "6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove"; f) al comma 6-quater, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per le controversie tributarie di valore indeterminabile". 35-ter. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 125, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il difensore deve, altresi', indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax»; b) all'articolo 136, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalita' di cui al terzo comma". 35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 18, comma 2, lettera b), dopo le parole: "codice fiscale" sono aggiunte le seguenti: «e dell'indirizzo di posta elettronica certificata»; b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole: "codice fiscale" sono inserite le seguenti: "e all'indirizzo di posta elettronica certificata"; c) all'articolo 22, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso". 35-quinquies. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 37, al comma 3, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2011", e al comma 7, le parole: "alle controversie instaurate" sono sostituite dalle seguenti: "ai procedimenti iscritti a ruolo"; b) all'articolo 39, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi". 35-sexies. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio". 35-septies. All'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera m-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ed esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera i)"; b) al comma 1-bis, al primo ed al secondo periodo, le parole: "parenti fino al terzo grado» sono sostituite dalle seguenti: «parenti fino al secondo grado". 35-octies. 36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalita' della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. A partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene una valutazione, relativa all'anno precedente, delle maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale. Dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, nonche' di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attivita' di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalita' di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza. 36.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale. Il rapporto indica, altresi', le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale, le aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. 36-bis. In anticipazione della riforma del sistema fiscale, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento"; b) alla lettera b-bis), le parole: "per la quota del 55 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 65 per cento". 36-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: "non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali". 36-quater. Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter. 36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' trova comunque applicazione detta maggiorazione. 36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento. 36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ad una societa' o ente che abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi. 36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualita' di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 o all'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che abbiano esercitato, in qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito imputato dalla societa' partecipata. 36-nonies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies. 36-decies. - 36-duodecies. (abrogati). 36-terdecies. All'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera h-bis), e' inserita la seguente: "h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore". 36-quaterdecies. I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile. 36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo. 36-sexiesdecies. - 36-septiesdecies. 36-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies. 36-undevicies. 36-vicies. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e' abrogata la lettera rr). 36-vicies semel. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 2, e' abrogato il comma 3; b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: "a lire centocinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro trentamila"; c) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "a lire tre miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "a euro un milione"; d) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: "a lire duecento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro cinquantamila"; e) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: "a lire quattro miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "a euro due milioni"; f) all'articolo 5, comma 1, le parole: "a lire centocinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti "a euro trentamila"; g) all'articolo 8, e' abrogato il comma 3; h) all'articolo 12, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro"; i) all'articolo 13, comma 1, le parole: "alla meta'" sono sostituite dalle seguenti "ad un terzo"; l) all'articolo 17, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo"; m) all'articolo 13, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale puo' essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2". 36-vicies bis. Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 36-vicies ter. Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attivita' utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla meta'. 36-vicies quater. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: "agli effetti dell'IVA" sono inserite le seguenti: "iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operativita' e attestino regolarita' dei versamenti IVA, con le modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,".». - Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica): «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005"; b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005"; c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005". 2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina. 3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, e' abrogato. 4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». |
| Art. 10
Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a): 1) al numero 1), prima delle parole «i contributi» sono inserite le seguenti: «in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato,»; 2) i numeri 2) e 4) sono abrogati; ((3) al numero 5), prima delle parole: «le spese relative agli apprendisti» sono inserite le seguenti: «per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli da 5 a 9, in relazione al personale dipendente diverso da quello a tempo indeterminato, e per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli 10, comma 1 e 10-bis, comma 1,»;)) b) al comma 4-bis.1, dopo le parole «per ogni lavoratore dipendente» sono inserite le seguenti: «diverso da quelli a tempo indeterminato»; c) il comma 4-quater e' abrogato; d) il comma 4-septies e' sostituito dal seguente: «4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non puo' comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.»; e) il comma 4-octies e' sostituito dal seguente: «4-octies. Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, e' ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione di cui al primo periodo e' altresi' ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.». ((2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando, per detto periodo, la possibilita', ove ritenuto piu' agevole, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta). - 1. Nella determinazione della base imponibile: a) sono ammessi in deduzione: 1) in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; 1-bis) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformita' alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformita' agli scopi di tali consorzi; 2) (abrogato); 3); 4) (abrogato); 5) per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli da 5 a 9, in relazione al personale dipendente diverso da quello a tempo indeterminato, e per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli 10, comma 1 e10-bis, comma 1, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonche', per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettivita' degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale; b) non sono ammessi in deduzione: 1); 2) i compensi per attivita' commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, nonche' i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a), e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi; 4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'articolo 47 dello stesso testo unico delle imposte sui redditi; 5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla lettera c) del predetto articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi; 6). 1.1 Le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e per le societa' agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, si applicano, nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta purche' abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale. 1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. - 4. 4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi: a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91; b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91; c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91; d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91; d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma e' aumentato, rispettivamente, di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250. 4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per ogni lavoratore dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro. 4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attivita' in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma 4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare. Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 2), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalita' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita' istituzionali, l'importo e' ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. 4-ter. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, applicano le deduzioni indicate nel presente articolo sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale. 4-quater. (abrogato). 4-quinquies. - 4-sexies. 4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non puo' comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro. 4-octies. Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, e' ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione di cui al primo periodo e' altresi' ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.». |
| Art. 11
Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, le parole «entro il 31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio» e le parole «entro il 15 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio»; b) all'articolo 2, comma 3-bis, le parole «entro il 15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) come modificato dalla presente legge: «Art. 1(Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P. ). - 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullita', su modelli conformi a quelli approvati entro il mese di febbraio con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il mese di febbraio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate in via telematica. 3. La dichiarazione e' sottoscritta, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullita' e' sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. 4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche e' sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. 5. La dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali e' sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e' valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. 6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.» «Art. 2 (Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.). - 1. Le persone fisiche e le societa' o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. 2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. 3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le disposizioni di cui all'articolo 3. 3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entro il mese di febbraio. 4. - 5. 6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonche' per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri. 7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. 8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ferma restando in ogni caso l'applicabilita' della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente puo' essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui e' presentata la dichiarazione integrativa e' indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilita' di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito. 8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreche' il rimborso stesso non sia stato gia' erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. 9. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.». |
| Art. 12
Modifica della disciplina in materia di esterometro
1. L'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e' sostituito dal seguente: «3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e' stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalita' indicate nel comma 3, nonche' quelle, purche' di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica e' effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni: a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e' effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e' effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23) come modificato dalla presente legge: «Art. 1(Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati). - 1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall'Agenzia delle entrate anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite. 3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilita' del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sara' messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facolta' dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. 3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e' stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalita' indicate nel comma 3, nonche' quelle, purche' di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica e' effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni: a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e' effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e' effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione. 3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 4. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite nuove modalita' semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei commi 3 e 3-bis, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell'attivita' economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attivita' conoscitiva. 5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attivita' di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali. 5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformita' con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 5-quater. Per la fatturazione elettronica e per la memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 29 della medesima legge. 6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalita' diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti: a) non si applicano se la fattura e' emessa con le modalita' di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100; b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonche' per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. non puo' avvalersi di soggetti terzi. I tempi e le modalita' di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresi' stabilite le modalita' di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria. 6-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. 6-quater. Al fine di preservare i servizi di pubblica utilita', con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA che offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell'ambito di attivita' d'impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non e' stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti dall'Agenzia delle entrate.». |
| Art. 13 Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere.
1. All'articolo 11, comma 2-quater, terzo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole «a partire dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° luglio 2022».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) come modificato dalla presente legge: «Art. 11(Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni: a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri; b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere; c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti. 2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. 2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 2-quinquies. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 3. 4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta' in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta. 4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche' delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e' punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro. 5. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche all'omessa installazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma. 5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comunque altera gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, o fa uso di essi allorche' siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. 6. 7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da euro 250 a euro 2.000. 7-bis. Quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' presentata dalle societa' controllate o dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma, del medesimo decreto, con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. 7-ter. Nei casi in cui il contribuente non presenti l'interpello previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, si applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 3-quinquies. La sanzione e' raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.». |
| Art. 14 Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso
1. All'articolo 13, commi 1 e 4, e all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la parola «venti» e' sostituita dalla seguente: «trenta». 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6,031 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 19, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) come modificato dalla presente legge: «Art. 13(Termini per la richiesta di registrazione). - 1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis, entro trenta giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero. 1-bis. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato emanato. 2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis. 3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi. 4. Nei casi di cui al comma secondo dell'art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli artt. 2505 e segg. del Codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all'art. 4.» «Art. 19 (Denuncia di eventi successivi alla registrazione). - 1. L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro trenta giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse e' stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono. 2. Il termine di cui al primo comma e' elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione e' connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona. 3.». Il riferimento al testo dell'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica) e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 9. |
| Art. 15 Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell'imposta di bollo
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 596 e' inserito il seguente: «596-bis. Le modalita' per il pagamento in via telematica dell'imposta di bollo individuate con il provvedimento di cui al comma 596 possono essere estese, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare, d'intesa con il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, agli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.». |
| Art. 16 Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori.
1. All'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori) come modificato dalla presente legge. «Art. 1(Trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori). - 1. Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all'Agenzia delle entrate con modalita' e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il medesimo provvedimento, la trasmissione puo' essere limitata per specifiche categorie di operazioni o causali.». |
| Art. 17 Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti
1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, il primo comma e' abrogato.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) come modificato dalla presente legge: «Art. 20. - 1. (abrogato). 2. Fino a quando non sara' diversamente stabilito con decreto del Ministro per le finanze in relazione all'attivazione del sistema informativo del Ministero delle finanze, le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta di acconto ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale dell'impresa percipiente l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate. La comunicazione deve essere fatta entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte nell'anno precedente. 3. 4.Le comunicazioni previste dal secondo e terzo comma dell'art. 7 devono essere effettuate, fino al 31 dicembre 1977, all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione hanno sede le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi di cui alla lettera f) dell'art. 6.». |
| Art. 18
Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, primo comma, il numero 18) e' sostituito dal seguente: «18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;»; b) alla tabella A, parte terza, il numero 120) e' sostituito dal seguente: «120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19);». 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 10, e della tabella A parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) come modificato dalla presente legge: «Art. 10(Operazioni esenti dall'imposta). - Sono esenti dall'imposta: 1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta; 2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio; 3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio; 4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonche' il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonche' il servizio di gestione individuale di portafogli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate; 5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito; 6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate; 7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate; 8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni; 8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; 8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; 9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7) nonche' quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto; 10). 11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende: a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco; 12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS; 13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri; 15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da enti del Terzo settore di natura non commerciale; 16) le prestazioni del servizio postale universale, nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente; 17); 18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo; 19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita' giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; 20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1; 21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie; 22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili; 23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente; 24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno; 25) - 26); 27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri; 27-bis); 27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale; 27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382; 27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2; 27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna. Sono altresi' esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le societa' consortili e le societa' cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e societa' non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. Sono, inoltre, esenti dall'imposta le cessioni di beni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a). L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA: 1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformita' alle finalita' istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformita' dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; 2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; 3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto; 4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreche' tale attivita' di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attivita'. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117: 1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge; 2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; 3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; 4) eleggibilita' libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile; sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; 5) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa. Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quinto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.» «Tabella A - Parte III Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento 1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari; 2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v. d. 01.02, 01.03; 01.04); 3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06); 4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06); 5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati (v. d. 01.05 - ex 02.02); 6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate (v. d. ex 02.02 - 02.03); 7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex 03.01); 8) carni, frattaglie e parti commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v. d. ex 02.04); 9) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v. d. ex 02.05); 10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05); 10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01-03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03); 11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v. d. ex 04.01); 12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v. d. ex 04.02); 13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v. d. ex 04.01 - ex 04.02); 14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v. d. ex 04.05); 15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v. d. 04.05); 16) miele naturale (v. d. 04.06); 17) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 05.04); 18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v. d. ex 05.08); 19) prodotti di origine animale, non nominati ne' compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate (v. d. ex 05.15); 20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04); 20-bis) tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato; 21) ortaggi e piante mangerecce macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04 e 07.06); 22) uva da vino (v. d. ex 08.04); 23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v. d. ex 08.13); 24) te', mate (v.d. 09.02-09.03); 25) spezie (v. d. da 09.04 a 09.10); 26) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.03, ex 10.04 e ex 10.07); 27) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v. d. ex 11.01); 28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02); 29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06 e ex 11.02); 30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v. d. 07.05 o della frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella v. d. 07.06; farina, semolino e fiocchi di patate (v. d. 11.04 - 11.05); 31) malto, anche torrefatto (v. d. 11.07); 32) amidi e fecole; inulina (v. d. 11.08); 33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v. d. 11.09 - ex 23.03); 34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli frantumati (v. d. ex 12.01); 35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapea (v. d. 12.02); 36) semi, spore e frutti da sementa (v. d. 12.03); 37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v. d. ex 12.04); 38) coni di luppolo (v. d. ex 12.06); 38-bis) - 39); 40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove (v. d. ex 12.08); 41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v. d. 12.09); 42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v. d. 12.10); 43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v. d. ex 13.03); 44); 45) alghe (v. d. ex 14.05); 46) strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v. d. ex 15.01); 47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo", destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.02); 48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.03); 49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.04); 50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.06 - ex 15.07); 51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.12); 52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (v. d. ex 15.13); 53) cera d'api greggia (v. d. ex 15.15); 54); 55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v. d. ex 16.01); 56) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v. d. ex 16.02); 57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (V. d. 16.03); 58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-ex 16.05); 59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01); 60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati ne' colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 17.02); 61) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v. d. ex 17.03); 62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v. d. 17.04); 63) cacao in polvere non zuccherato (v. d. 18.05); 64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. ex 18.06); 65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v. d. 19.02); 66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v. d. 19.04); 67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: ''puffed-rice'', ''corn-flakes'' e simili (v.d. 19.05); 68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v. d. 19.08); 69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v. d. 20.01); 70) ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v. d. ex 20.02); 71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v. d. 20.03); 72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v. d. 20.04); 73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v. d. 20.05); 74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v. d. ex 20.06); 75); 76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffe' e loro estratti; estratti o essenze di caffe', di te', di mate e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze (v. d. 21.02 - ex 30.03); 77) farina di senape e senape preparate (v. d. 21.03); 78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05); 79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v. d. 21.06); 80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura; 81) acqua, acque minerali (v. d. ex 22.01); 82) birra (v. d. 22.03); 83) - 84); 85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v. d. 22.10); 86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 23.01); 87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione delle alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v. d. ex 23.03); 88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v. d. 23.04); 89) fecce di vino, tartaro greggio (v. d. 23.05); 90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati ne' compresi altrove (v. d. 23.06); 91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07); 92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v. d. 24.01); 93) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 29.24); 94) - 97); 98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i pellet (v. d. 44.01); 99) - 102); 103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica; 104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55°(gradi)C, nei quali il distillato a 225°(gradi)C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300°(gradi)C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; 105); 106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne; 107) - 109); 110) prodotti fitosanitari; 111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame; 112) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi; 113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali; 114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale; 114-bis) prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, non compresi nel numero 1-quinquies) della tabella A, parte II-bis; 115) - 118); 119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di cui al numero 123), nonche' le relative prestazioni, rese da intermediari; 120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19); 121) somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande; 122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria; 123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti; 123-bis) - 124); 125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate; 126); 127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8; 127-bis); 127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente normativa in materia di risparmio energetico; 127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni; 127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 127-quinquies); 127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 127-quinquies); 127-octies); 127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui alla tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto; 127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli; 127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprieta' o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel n. 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni ed integrazioni, ancorche' non ultimati, purche' permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici; 127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica; 127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma, dello stesso articolo; 127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo; 127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi; 127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio, e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonche' prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione; 127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari; 127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 127-undevicies).». Il riferimento al testo dell'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica) e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 9. |
| Art. 19 Semplificazione in materia di modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali
1. All'articolo 1, comma 770, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola «Ministro» e' sostituita dalla seguente «Ministero».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come modificato dalla presente legge: «1. - 769. Omissis 770. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello e' approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014. Omissis.». |
| Art. 20 Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni dell'IRPEF
1. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il termine di cui al comma 7 dello stesso articolo 1 e' differito al 31 luglio 2022. In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell'aliquota unica in data successiva all'adozione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. 2. Per i comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di cui al secondo periodo del comma 1 nel rispetto del termine di cui al primo periodo del medesimo comma, o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2022 l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2 e 7, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «1- Omissis. 2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; d) oltre 50.000 euro, 43 per cento"; b) all'articolo 13: 1) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 1.380 euro; b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro; c) 1.910 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro"; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 e' aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro"; 3) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 713 euro; b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro; c) 700 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro"; 4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 e' aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro"; 5) al comma 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: "a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro; b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro; b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro"; 6) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: "5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 e' aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro". 3. - 6. Omissis 7. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale): «Art. 14(Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie). - 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La medesima imposta e' indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. 2. Al fine di assicurare la neutralita' finanziaria del presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto speciale il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformita' con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009, e in particolare: a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 3; b) sono stabilite la decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 nei confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale, nonche' le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti. 3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalita' di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in conformita' con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalita' definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti. 4. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009, nonche' alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009. 5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le eventuali misure correttive. 6. E' confermata la potesta' regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento. 7. 8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006. 9. Per il perseguimento delle finalita' istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, nonche' dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo e' calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonche' le altre modalita' di attuazione del presente comma. 10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 4, stabilisce le modalita' per l'acquisizione delle informazioni necessarie al fine di assicurare, in sede di prima applicazione, l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino a che le predette informazioni non sono disponibili, l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per ogni comune ha luogo sulla base del gettito di tale imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune. Omissis.». |
| Art. 21
Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione
1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 5-quater e' inserito il seguente: «((5-quinquies)). ((Al fine di agevolare l'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari, l'Agenzia delle entrate-Riscossione puo' avvalersi di tutte le soluzioni allocative individuate per l'Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo, di immobili demaniali oppure, previo rimborso della corrispondente quota di canone, di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove richiesto dall'Agenzia delle entrate, nell'assegnazione di tali tipologie di immobili, ovvero ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 8, comma 4, sopra richiamato, l'Agenzia del demanio considera congiuntamente i fabbisogni espressi dall'Agenzia delle entrate stessa e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°dicembre 2016, n. 225 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili) come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato). - 1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le societa' del Gruppo Equitalia sono sciolte, a esclusione della societa' di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto divieto alle societa' di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato. 2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' attribuito all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed e' svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3. 3. Al fine di garantire la continuita' e la funzionalita' delle attivita' di riscossione, e' istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione", ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attivita', secondo principi di trasparenza e pubblicita'. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'ente puo' anche svolgere le attivita' di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle societa' di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse partecipate. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'ente il direttore, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente e' scelto tra i magistrati della Corte dei conti. 4. Il direttore dell'ente e' il direttore dell'Agenzia delle entrate. Il comitato di gestione e' composto dal direttore, che lo presiede, e da due componenti nominati dall'Agenzia delle entrate tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennita' o rimborso spese. 5. Lo statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze secondo le previsioni di cui al comma 5-bis, disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente necessarie a garantirne l'equilibrio economico-finanziario, stabilendo i criteri concernenti la determinazione e le modalita' di erogazione delle risorse stanziate in favore dello stesso, nonche' i criteri per la definizione degli altri corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali. Lo statuto disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresi' promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il comitato di gestione, su proposta del direttore, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il comitato di gestione delibera altresi' il piano triennale per la razionalizzazione delle attivita' di riscossione e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione e di personale. Nel rapporto con i contribuenti l'ente si conforma ai principi dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede, nonche' agli obiettivi individuati dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente. L'ente opera nel rispetto dei principi di legalita' e imparzialita', con criteri di efficienza gestionale, economicita' dell'attivita' ed efficacia dell'azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nella convenzione di cui al comma 13 e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi stessi, dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti. 5-bis. Le deliberazioni del comitato di gestione relative allo statuto sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione, secondo le forme e le modalita' previste dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 5-ter. Le deliberazioni del comitato di gestione relative alle modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonche' ai bilanci e ai piani pluriennali di investimento sono trasmesse per l'approvazione all'Agenzia delle entrate. L'approvazione puo' essere negata per ragioni di legittimita' o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate se nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non e' emanato alcun provvedimento ovvero non sono chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione e' interrotto fino a quando non pervengono gli elementi richiesti; per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano i termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Fermi restando i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione non sono sottoposti all'approvazione preventiva dell'Agenzia delle entrate. 5-quater. Al fine di incrementare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' nello svolgimento sinergico delle rispettive funzioni istituzionali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione possono stipulare, senza nuovi o maggiori oneri, apposite convenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un'agenzia all'altra. 5-quinquies. Al fine di agevolare l'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione an-che attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari, l'Agenzia delle entrate Riscossione puo' avvalersi di tutte le soluzioni allocative individuate per l'Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo, di immobili demaniali oppure, previo rimborso della corrispondente quota di canone, di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investi-mento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove richiesto dall'Agenzia delle entrate, nell'assegnazione di tali tipologie di immobili, ovvero ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 8, comma 4, sopra richiamato, l'Agenzia del demanio considera congiunta-mente i fabbisogni espressi dall'Agenzia delle entrate stessa e dall'Agenzia delle entrate - Riscossione. 6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione e' sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini dello svolgimento della propria attivita' e' autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa. 6-bis. I risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono versati dall'ente di cui al comma 3 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente stesso. 7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per l'anno 2017, sono validi i costi determinati, approvati e pubblicati da Equitalia S.p.A., ai sensi del citato articolo 9. 8. L'ente e' autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente puo' altresi' avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero puo' avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, puo' assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per la tutela dell'integrita' dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonche' nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate sono affidate a soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 8-bis. Gli enti vigilati dal Ministero della salute sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 9. Tenuto conto della specificita' delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuita', a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle societa' del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuita' e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, e' trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile. 9-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalita' di utilizzazione, a decorrere dal 1º luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335. 10. 11. Entro la data di cui al comma 1: a) l'Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, e successive modificazioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. La predetta societa' Equitalia Giustizia Spa continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare, quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I servizi di natura informatica in favore di Equitalia Giustizia S.p.A. continuano ad essere forniti dalla societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; c) gli organi societari delle societa' di cui al comma 1 deliberano i bilanci finali di chiusura, corredati delle relazioni di legge, che sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi delle societa' soppresse sono corrisposti compensi, indennita' ed altri emolumenti solo fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti successivi relativi al presente comma, ai predetti componenti spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dal rispettivo ordinamento. 11-bis. Entro centoventi giorni dalla data dello scioglimento delle societa' di cui al comma 1, gli organi dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali delle stesse societa', corredati delle relazioni di legge. Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai componenti degli organi delle predette societa' sono corrisposti compensi, indennita' e altri emolumenti esclusivamente fino alla data dello scioglimento. 11-ter. Le societa' di cui al comma 1 redigono i bilanci relativi all'esercizio 2016 e quelli indicati al comma 11-bis secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136. 12. Le operazioni di cui al comma 11 sono esenti da imposizione fiscale. 13. La convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, individua, per l'attivita' svolta dall'Agenzia delle entrate-Riscossione: a) i servizi dovuti; b) le risorse necessarie a far fronte agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, stanziate sul bilancio dello Stato per il trasferimento in favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, per: 1) gli oneri di gestione calcolati, per le attivita' svolte dalla stessa, sulla base di un'efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale; 2) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati; c) le strategie per la riscossione dei crediti affidati dagli enti impositori, con particolare riferimento alla definizione delle priorita', mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo; d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicita' della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale; e) gli indicatori e le modalita' di verifica del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d); f) le modalita' di indirizzo operativo e controllo sull'operato dell'ente da parte dell'Agenzia delle entrate, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti; g) la gestione della funzione della riscossione con modalita' organizzative flessibili, che tengano conto della necessita' di specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione; h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravi moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche mediante l'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi, secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente anche di individuare con certezza il debito originario. 13-bis. 14. Costituisce risultato particolarmente negativo della gestione, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, il mancato raggiungimento, da parte dell'ente di cui al comma 3, degli obiettivi stabiliti nella convenzione di cui al comma 13, non attribuibile a fattori eccezionali o comunque non tempestivamente segnalati all'Agenzia delle entrate e, a cura di quest'ultima, al Ministero dell'economia e delle finanze, per consentire l'adozione dei necessari correttivi. 14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale redige una relazione annuale sui risultati conseguiti, evidenziando i dati relativi ai carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, le quote di credito divenute inesigibili, le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti. La relazione e' trasmessa all'Agenzia delle entrate per la predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 15. Fino alla data di cui al comma 1, l'attivita' di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In sede di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A. e' nominato commissario straordinario per gli adempimenti propedeutici all'istituzione dell'ente di cui al comma 3, per l'elaborazione dello statuto ai fini di cui al comma 5 e per la vigilanza e la gestione della fase transitoria. 16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili, all'agenzia di cui al comma 3 del presente articolo. 16-bis. Al fine di garantire le competenze necessarie ai concessionari della gestione dei servizi della pubblica amministrazione, all'articolo 6, numero 9-bis), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le parole: "dall'assegnazione" sono inserite le seguenti: "o dal rinnovo" e dopo le parole: "corsi di formazione" sono inserite le seguenti: ", anche in modalita' a distanza,".». |
| Art. 22
Proroga del meccanismo di inversione contabile
1. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) come modificato dalla presente legge: «Art. 17(Debitore d'imposta). - L'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'Erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale e' comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all'articolo 21. Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonche' per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui all'articolo 25. Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche: a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter) rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalita' dei lavori; a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si e' reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio e' tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni; a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita' del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprieta' di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e societa' di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995; c) alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonche' alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unita' centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; d); d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni; d-ter) ai trasferimenti di altre unita' che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a); d-quinquies). Le disposizioni del quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base agli articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, nonche' in base alla misura speciale del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della stessa direttiva, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi, diversi da quelli precedentemente indicati, in cui necessita il rilascio di una misura speciale di deroga ai sensi dell'articolo 395 della citata direttiva 2006/112/CE. Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater), del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2026. Le pubbliche amministrazioni forniscono in tempo utile, su richiesta dell'amministrazione competente, gli elementi utili ai fini della predisposizione delle richieste delle misure speciali di deroga di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, anche in applicazione del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della stessa direttiva, nonche' ai fini degli adempimenti informativi da rendere obbligatoriamente nei confronti delle istituzioni europee ai sensi dell'articolo 199-bis della direttiva 2006/112/CE.». |
| Art. 23 Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione.
1. All'articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola «nuovi» e' soppressa; b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Per la definizione delle attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 luglio 2020, n. 182.». 2. Al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attivita' di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Analoga certificazione puo' essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attivita' di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonche' dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019. La certificazione di cui al primo e secondo periodo puo' essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state gia' constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2, fra i quali quelli idonei a garantire professionalita', onorabilita' e imparzialita' ed e' istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di vigilanza sulle attivita' esercitate dai certificatori, le modalita' e condizioni della richiesta della certificazione, nonche' i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura. ((Tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2 sono compresi, in ogni caso, le universita' statali, le universita' non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.)) 4. Ferme restando le attivita' di controllo previste dal comma 207 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione di cui al comma 2 esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attivita' diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli. 5. La certificazione di cui al comma 2 e' rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate. 6. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste dai commi da 2 a 5, il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato ad assumere un dirigente di livello non generale e 10 unita' di personale non dirigenziale. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a conferire l'incarico dirigenziale di cui al presente comma anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 7. Per il reclutamento del personale non dirigenziale il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a bandire una procedura concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il predetto personale con contratto di lavoro subordinato in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, da inquadrare nell'Area Terza del Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del personale in servizio presso l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, nonche' del personale delle Forze armate ((e della Polizia di Stato)), ovvero ad acquisire personale con professionalita' equivalente proveniente da societa' e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri. 8. Per l'attuazione dei commi 6 e 7 e' autorizzata la spesa di euro 307.000 per l'anno 2022 ed euro 614.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. ((8-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a finalita' e interventi per i quali il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base della vigente normativa, della Fondazione Enea Tech e Biomedical, sono accreditate su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla stessa Fondazione. 8-ter. E' autorizzata l'apertura di un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla societa' Arexpo S.p.A., su cui affluiscono le risorse rese disponibili in attuazione di accordi e nel quale la medesima societa' e' autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalita'.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 31, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali) come modificato dalla presente legge: «Art. 31(Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci). - 1. Alle imprese che effettuano attivita' di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini, spetta un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. 2. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettivita', pertinenza e congruita', tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilita' necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, come indicati dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni di cui al paragrafo 3, lettera c), del medesimo articolo 25. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non e' cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d'imposta per le attivita' di ricerca e sviluppo. 2-bis. Per la definizione delle attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 luglio 2020, n. 182. 3. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attivita' di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996. 4. Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo. 6. La fondazione di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, assume la denominazione di "Enea Tech e Biomedical"; conseguentemente, ogni richiamo alla Enea Tech contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Enea Tech e Biomedical. 7. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) dopo le parole: "ricerca applicata," sono inserite le seguenti: "compresi il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle piu' diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione,"; 2) e parole: "con particolare riferimento alle start-up" sono sostituite dalle seguenti: "anche con riferimento alle start-up"; 3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota parte di almeno 250 milioni di euro e' destinata ai settori dell'economia verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e del deep tech"; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 possono essere assegnate ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni di euro, destinate alla promozione della ricerca e alla riconversione industriale del settore biomedicale di cui al medesimo comma. A tale fine, il Ministero dello sviluppo economico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di 400 milioni di euro e comunque nel limite delle risorse disponibili, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente articolo. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi della Fondazione di cui al comma 5"; c) al comma 2: 1) dopo le parole: "pubblici e privati" sono inserite le seguenti: ", anche attraverso strumenti di partecipazione,"; 2) le parole: "di progetti di innovazione e spin-off" sono sostituite dalle seguenti: "delle iniziative di cui al comma 1"; d) al comma 4, le parole: "previa stipula" sono sostituite dalle seguenti: "anche tramite stipulazione"; e) al comma 5: 1) i periodi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: "Per le medesime finalita' di cui al presente articolo, compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonche' di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie, l'ENEA e' autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata 'Fondazione Enea Tech e Biomedical', sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, puo' definirne gli obiettivi strategici. Lo statuto della Fondazione Enea Tech e Biomedical e' adottato, sentita l'ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Lo statuto puo' prevedere la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma"; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tramite apposita convenzione il Ministero dello sviluppo economico puo' procedere al trasferimento alla Fondazione delle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis"; f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: "6-bis. Sono organi necessari della Fondazione Enea Tech e Biomedical: a) il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico; b) il Consiglio direttivo, al cui interno puo' essere nominato un consigliere delegato, con funzioni di direttore, per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il Consiglio direttivo e' formato dal Presidente, nominato ai sensi della lettera a), e da quattro membri, due dei quali nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta del Ministro della salute e uno nominato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca. Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo sono scelti tra soggetti dotati di requisiti di onorabilita' e indipendenza nonche' di specifica competenza professionale in campo economico, medico-scientifico e ingegneristico; c) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente, su proposta del Fondatore, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico. Con le medesime modalita' sono nominati i membri supplenti. 6-ter. Alle nomine dei componenti degli organi di cui al comma 6-bis si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 6-quater. Gli organi della Fondazione nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi ai sensi dei commi 6-bis e 6-ter"; g) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "9-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei treni storici per le perdite subite a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Fondazione FS Italiane e' concesso un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021". 7-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui alla lettera g) del comma 7, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono adottati i conseguenti adeguamenti dello statuto della fondazione Enea Tech. 9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 valutati in 19,3 milioni di euro per l'anno 2022, 40,6 milioni di euro per l'anno 2023, 68,3 milioni di euro per l'anno 2024, 76,8 milioni di euro per l'anno 2025, 83,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 55,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 27,7 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 77.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 200, 201, 202, 203, 203-quinquies, 203-sexies e 207 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): «1. - 199. Omissis 200. Sono considerate attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettivita', pertinenza e congruita': a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di eta' non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'universita' italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare; b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attivita' produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attivita' di ricerca e sviluppo; c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con universita' e istituti di ricerca nonche' con start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attivita' di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali; e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto della maggiorazione ivi prevista, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996; f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera c). 201. Sono considerate attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attivita', diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli gia' realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilita' o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Non sono considerate attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attivita' di routine per il miglioramento della qualita' dei prodotti e in generale le attivita' volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attivita' per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonche' le attivita' per il controllo di qualita' e la standardizzazione dei prodotti. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettivita', pertinenza e congruita': a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di eta' non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'universita' italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare; b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attivita' produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attivita' di innovazione tecnologica; c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attivita' di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996; d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996; e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese per i contratti indicati alla lettera c). 202. Sono considerate attivita' innovative ammissibili al credito d'imposta le attivita' di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, sono dettati i criteri per la corretta applicazione del presente comma anche in relazione alle medesime attivita' svolte in settori diversi da quelli sopraindicati. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attivita' di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettivita', pertinenza e congruita': a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attivita' di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo impiego in tali attivita'. Le spese di personale relative a soggetti di eta' non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare; b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attivita' di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attivita' produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attivita' di design e ideazione estetica; c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attivita' di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attivita' di design e ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attivita' di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996; d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attivita' innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente lettera, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attivita' di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996; e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attivita' di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla lettera c). 203. Per le attivita' di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta e' riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attivita' di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta e' riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attivita' di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta e' riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attivita' di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta e' riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attivita', e' possibile applicare il beneficio anche per piu' attivita' ammissibili nello stesso periodo d'imposta. 203-bis. - 203-quater. Omissis 203-quinquies. Per le attivita' di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta e' riconosciuto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attivita', e' possibile applicare il beneficio anche per piu' attivita' ammissibili nello stesso periodo d'imposta. 203-sexies. Per le attivita' di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta e' riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attivita', e' possibile applicare il beneficio anche per piu' attivita' ammissibili nello stesso periodo d'imposta. 204. - 206. Omissis 207. Nell'ambito delle ordinarie attivita' di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dai commi 205 e 206 nonche' sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilita' di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilita' di specifiche attivita' di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attivita' innovative nonche' in ordine alla pertinenza e alla congruita' delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate puo' richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. I termini e le modalita' di svolgimento di tali attivita' collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella quale puo' essere prevista un'analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti. Per l'espletamento delle attivita' di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico puo' anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19 del D.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.lgs. n. 387 del 1998)). - 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque. 6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 7. 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.». - Si riporta il testo del comma 951, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «1.-950 Omissis 951. Al fine di velocizzare gli interventi nell'ambito del settore biomedicale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le risorse che nell'ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale. A tal fine e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico», cui sono attribuite anche le risorse da assegnare ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 42. Il Fondo opera per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale della Fondazione Enea Tech e Biomedical ai sensi del citato articolo 42 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 42, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19: «Art. 42(Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione). - 1. Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, compresi il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle piu' diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo, denominato "Fondo per il trasferimento tecnologico", con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalita' di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, anche con riferimento alle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Una quota parte di almeno 250 milioni di euro e' destinata ai settori dell'economia verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e del deep tech. 1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 possono essere assegnate ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni di euro, destinate alla promozione della ricerca e alla riconversione industriale del settore biomedicale di cui al medesimo comma. A tale fine, il Ministero dello sviluppo economico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di 400 milioni di euro e comunque nel limite delle risorse disponibili, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente articolo. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi della Fondazione di cui al comma 5. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati, anche attraverso strumenti di partecipazione, nella realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 e possono prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma 4, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma, di attivita' di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attivita' di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonche' attivita' di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo. 3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 1, e' autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalita' e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al presente comma. 4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, nell'ambito delle funzioni ad essa gia' attribuite in materia di trasferimento tecnologico, anche tramite stipulazione di apposita convenzione. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020. 5. Per le medesime finalita' di cui al presente articolo, compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonche' di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie, l'ENEA e' autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata 'Fondazione Enea Tech e Biomedical', sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, puo' definirne gli obiettivi strategici. Lo statuto della Fondazione Enea Tech e Biomedical e' adottato, sentita l'ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Lo statuto puo' prevedere la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma. Ai fini dell'istituzione e dell'operativita' della Fondazione e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020. Tramite apposita convenzione il Ministero dello sviluppo economico puo' procedere al trasferimento alla Fondazione delle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis. 6. Il patrimonio della Fondazione e' costituito dalle risorse assegnate ai sensi del comma 5 e puo' essere incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Le attivita', oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonche' attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea. 6-bis. Sono organi necessari della Fondazione Enea Tech e Biomedical: a) il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico; b) il Consiglio direttivo, al cui interno puo' essere nominato un consigliere delegato, con funzioni di direttore, per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il Consiglio direttivo e' formato dal Presidente, nominato ai sensi della lettera a), e da quattro membri, due dei quali nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta del Ministro della salute e uno nominato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca. Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo sono scelti tra soggetti dotati di requisiti di onorabilita' e indipendenza nonche' di specifica competenza professionale in campo economico, medico-scientifico e ingegneristico; c) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente, su proposta del Fondatore, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico. Con le medesime modalita' sono nominati i membri supplenti. 6-ter. Alle nomine dei componenti degli organi di cui al comma 6-bis si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 6-quater. Gli organi della Fondazione nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi ai sensi dei commi 6-bis e 6-ter. 7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralita' fiscale. 8. Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a 517 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 9-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei treni storici per le perdite subite a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Fondazione FS Italiane e' concesso un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021.». |
| Art. 24
Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilita' fiscale
1. All'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) le parole «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021 e 2022»; 2) la lettera c) e' abrogata; b) al comma 2, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilita' fiscale piu' elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilita' fiscale piu' elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.». 2. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attivita' economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 148, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato dalla presente legge: «Art. 148 (Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ISA)). - 1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020, 2021 e 2022, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, nonche' di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto di quanto previsto dal medesimo articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni gia' nella disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria: a) la societa' di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998 n. 146, per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, definisce specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati gia' disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica nonche' i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica; b) in deroga a quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, valutate le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti di cui al predetto articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale; c) (abrogata). 2. Considerate le difficolta' correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilita' fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilita' fiscale piu' elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilita' fiscale piu' elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilita' fiscale piu' elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.». - Si riporta il testo dell'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) come modificato dalla presente legge: «Art. 9-bis(Indici sintetici di affidabilita' fiscale). - 1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti attivita' di impresa, arti o professioni, di seguito denominati "indici". Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a piu' periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalita' e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilita' fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11. 2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attivita' economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attivita' economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonche' da altre fonti. 4. I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma e' emanato entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta. 4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i dati gia' contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. 5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonche' gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici. 6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente: a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa; b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici. 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate tipologie di contribuenti. 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione e' sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta' cui si riferisce nonche' sulle attivita' economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. I componenti della commissione partecipano alle sue attivita' a titolo gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al presente comma a decorrere dalla data della sua costituzione. 9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilita' nonche' per accedere al regime premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. 10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9 non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facolta' di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 11. In relazione ai diversi livelli di affidabilita' fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i seguenti benefici: a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attivita' produttive; b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui; c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle societa' non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilita', dei termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. 12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilita' fiscale, anche con riferimento alle annualita' pregresse, ai quali e' collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attivita' svolto dal contribuente. 13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali di cui al comma 11, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere c), d), e) e f), del presente articolo. 14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilita' fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonche' delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: "studi di settore," sono inserite le seguenti: "degli indici sintetici di affidabilita' fiscale". La societa' indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresi', a porre in essere ogni altra attivita' idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attivita' di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento. Al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' di cui al precedente periodo e di assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori attivita' svolte dalla medesima societa' per altre finalita' e per conto di altre amministrazioni, la stessa societa' puo' stipulare specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente per le finalita' stabilite dal presente comma o da altre disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di finanza. Le quote di partecipazione al capitale della societa' di cui al secondo periodo del presente comma possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, in conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, con le modalita' di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui al primo periodo, puo' altresi' procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. 18. Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici. Ad eccezione di quanto gia' disposto dal presente articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita' di controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le attivita' di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono abrogati l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225. 19. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». |
| Art. 25
((Soppresso)) |
| ((Art. 25 bis Modifica all'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
1. All'articolo 54, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 54, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), come modificato dalla presente legge: «Art. 54 (Trasmigrazione dei registri esistenti). - 1. Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono disciplinate le modalita' con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti gia' iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operativita' del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore. 2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022. 3. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. 4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.». |
| ((Art. 26
Disposizioni in materia di Terzo settore
1. Al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 79: 1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attivita' di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari»; 2) al comma 2-bis, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento» e le parole: «e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi»; 3) al comma 4, alinea, le parole: «di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di natura non commerciale ai sensi del comma 5»; 4) al comma 5-bis, dopo le parole: «le quote associative dell'ente» sono aggiunte le seguenti: «, i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85»; 5) al comma 5-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente del Terzo settore non commerciale a ente del Terzo settore commerciale e da ente del Terzo settore commerciale a ente del Terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica»; 6) al comma 6: 6.1) le parole: «familiari e conviventi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «familiari conviventi»; 6.2) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che le relative attivita' siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis»; b) all'articolo 82: 1) al comma 1, le parole: «salvo quanto previsto ai commi 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6»; 2) al comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale»; 3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»; c) all'articolo 83: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1»; 2) al comma 2: 2.1) al primo periodo, le parole: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1»; 2.2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'eventuale eccedenza puo' essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare»; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalita' ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1»; 4) il comma 6 e' abrogato; d) all'articolo 84: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attivita' non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle societa'»; 2) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici»; e) all'articolo 85: 1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle societa' di mutuo soccorso»; 2) al comma 1, le parole: «dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali»; 3) al comma 4: 3.1) alla lettera a), le parole: «degli associati e dei familiari conviventi degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «degli stessi soggetti indicati al comma 1»; 3.2) alla lettera b), le parole: «diversi dagli associati» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dai soggetti indicati al comma 1»; 4) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attivita' non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle societa'»; 5) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle societa' di mutuo soccorso»; f) all'articolo 86, comma 10, le parole: «all'articolo 19-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 19-bis.2»; g) all'articolo 87: 1) al comma 1, lettera b), le parole: «di cui agli articoli 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6 e 7»; 2) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ne' agli obblighi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi»; h) all'articolo 88, comma 1, le parole: «all'articolo 82, commi 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 82, commi 3, quarto periodo, 7 e 8,» e le parole: «e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale»; i) all'articolo 104, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro». 2. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «possono destinare» sono sostituite dalla seguente: «destinano»; b) all'articolo 18, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle societa' che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto». 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede: a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 3,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) come modificato dalla presente legge: «Art. 79(Disposizioni in materia di imposte sui redditi). - 1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonche' le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili. 2. Le attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attivita' di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari. 2-bis. Le attivita' di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi. 3. Sono altresi' considerate non commerciali: a) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purche' tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacita' di ricerca dell'ente medesimo nonche' ai risultati prodotti; b) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad universita' e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalita' definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135; b-bis) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attivita' di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi. 4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di natura non commerciale ai sensi del comma 5: a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, delle attivita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. 5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attivita' di cui all'articolo 5 in conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attivita' di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonche' le attivita' di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attivita' di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attivita' non commerciali. 5-bis. Si considerano entrate derivanti da attivita' non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalita', le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresi' del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita' svolte con modalita' non commerciali. 5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale Per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente del Terzo settore non commerciale a ente del Terzo settore commerciale e da ente del Terzo settore commerciale a ente del Terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica. 6. Si considera non commerciale l'attivita' svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi in conformita' alle finalita' istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attivita' di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, salvo che le relative attivita' siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualita' o di occasionalita'.» «Art. 82(Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di societa', salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6. 2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 1. 3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo30 marzo 2001, n.165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attivita' delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro. 4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, e' dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonche' la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata. 5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonche' le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo. 5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 di-cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali, di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione. 7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le citta' metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti. 8. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea. 9. L'imposta sugli intrattenimenti non e' dovuta per le attivita' indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione che dell'attivita' sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. 10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.» «Art. 83(Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali). - 1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo e' elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione e' consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 2. Le liberalita' in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, da persone fisiche, enti e societa' sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza puo' essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalita' di valorizzazione delle liberalita' di cui ai commi 1 e 2. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalita' ricevute siano utilizzate ai sensi dell'arti-colo 8, comma 1. 4. Ferma restando la non cumulabilita' delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilita' e la deducibilita' con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. 5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300 euro versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. 6. (abrogato).» «Art. 84(Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici). - 1. Non si considerano commerciali, oltre alle attivita' di cui all'articolo 79, commi 2, 3 e 4, le seguenti attivita' effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialita' sul mercato: a) attivita' di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreche' la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario; c) attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale. 2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attivita' non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle societa'. 2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici.» «Art. 85(Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale e delle societa' di mutuo soccorso). - 1. Non si considerano commerciali le attivita' svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche' nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m). 2. Non si considerano, altresi', commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali. 3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonche' le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attivita': a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicita' commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 4. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale da bar e esercizi similari, nonche' l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni: a) tale attivita' sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati al comma 1; b) per lo svolgimento di tale attivita' non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dai soggetti indicati al comma 1. 5. Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale di cui al presente articolo non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti. 6. Non si considerano commerciali le attivita' di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialita' sul mercato. 7. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attivita' non commerciale da parte delle associa-zioni di promozione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle societa'. 7-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle societa' di mutuo soccorso.» «Art. 86 (Regime forfetario per le attivita' commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato). - 1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in relazione alle attivita' commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sara' eventualmente armonizzata in sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si applica la misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. 2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Le organizzazioni di volontariato che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditivita' pari all'1 per cento. Le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditivita' pari al 3 per cento. 4. Qualora sia esercitata l'opzione per il regime forfetario di cui ai commi precedenti si applica il comma 5 e 6 dell'articolo 80 considerando quale reddito dal quale computare in diminuzione le perdite quello determinato ai sensi del comma 3. 5. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi e' presentata nei termini e con le modalita' definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 6. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi. 7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario: a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le operazioni nazionali; b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferma restando l'impossibilita' di avvalersi della facolta' di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per le operazioni di cui al presente comma le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 8. Salvo quanto disposto dal comma 9, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e successive modificazioni. 9. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. 10. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie e' operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie. 11. Nell'ultima liquidazione relativa al periodo d'imposta in cui e' applicata l'imposta sul valore aggiunto e' computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita', di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione puo' essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del 2012, i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati. 12. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo periodo d'imposta in cui l'imposta sul valore aggiunto e' applicata nei modi ordinari, puo' essere chiesta a rimborso ovvero puo' essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 13. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle imposte sul reddito nei modi ordinari ovvero in quelli di cui all'articolo 80. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun periodo d'imposta successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. 14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1. 15. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto al regime ordinario ovvero a quello di cui all'articolo 80, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno gia' concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorche' di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi che, ancorche' di competenza del periodo in cui il reddito e' stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario ovvero da quello di cui all'articolo 80 a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, i costi sostenuti nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto. 16. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono escluse dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonche' degli indici sintetici di affidabilita' di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96.» «Art. 87(Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore). - 1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono: a) in relazione all'attivita' complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticita' le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente nel bilancio di cui all'articolo 13 distintamente le attivita' indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) in relazione alle attivita' svolte con modalita' commerciali, di cui agli articoli 5, 6 e 7 tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo. 2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti anche qualora la contabilita' consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile. 3. I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio delle attivita' di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore all'importo stabilito dall'articolo 13, comma 2 possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto di cassa di cui all'articolo 13, comma 2. 4. In relazione all'attivita' commerciale esercitata, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, hanno l'obbligo di tenere la contabilita' separata. 5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 5 e 8, e fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, limitatamente alle attivita' non commerciali di cui agli articoli 5 e 6, non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale ne' agli obblighi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. 6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13 un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86. 7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di cui all'articolo 79, comma 5, ai fini della qualificazione dell'ente del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni facenti parte del patrimonio dovranno essere compresi nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo per il predetto ente di tenere le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica di cui all'articolo 79, comma 5, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti presupposti.» «Art. 88(De minimis). - 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 82,commi 3, quarto periodo, 7 e 8, e all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento(UE) n.1408/2013 della Commissione, del18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n.360/2012della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale . «Art. 104(Entrata in vigore). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro. 2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operativita' del predetto Registro. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Omissis.». - Si riporta il testo degli articoli 16 e 18, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, (revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), come modificato dalla presente legge: «Art. 16 (Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali). - 1. Le imprese sociali destinano una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, nonche' dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attivita' di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.» «Art. 18 (Misure fiscali e di sostegno economico). - 1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali le somme destinate al versamento del contributo per l'attivita' ispettiva di cui all'articolo 15, nonche' le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2. L'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite e' consentita e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite. 2. Non concorrono altresi' a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La disposizione di cui al periodo precedente e' applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio ai sensi dell'articolo 3, comma 1. 3. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al trenta per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' societa', incluse societa' cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non piu' di cinque anni. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento puo' essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. 4. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', il trenta per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel capitale sociale di una o piu' societa', incluse societa' cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non piu' di cinque anni. L'investimento massimo deducibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto. Sull'imposta non versata per effetto della deduzione non spettante sono dovuti gli interessi legali. 5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche agli atti di dotazione e ai contributi di qualsiasi natura, posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore di fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non piu' di cinque anni. Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capi tale delle societa' che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5. 7. Alle imprese sociali non si applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 8. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 5-novies, le parole: "portale per la raccolta di capitali per le PMI" sono sostituite dalle seguenti: "portale per la raccolta di capitali per le PMI e per le imprese sociali", e prima delle parole "e degli organismi di investimento collettivo del risparmio" sono inserite le seguenti: ", delle imprese sociali"; 2) dopo il comma 5-undecies e' inserito il seguente: "5-duodecies. Per "imprese sociali" si intendono le imprese sociali ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, costituite in forma di societa' di capitali o di societa' cooperativa"; b) la rubrica del capo III-quater, del titolo III, della Parte II, e' sostituita dalla seguente: "Gestione di portali per la raccolta di capitali per le PMI e per le imprese sociali"; c) all'articolo 50-quinquies: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Gestione di portali per la raccolta di PMI e per le imprese sociali"; 2) al comma 1, prima delle parole "per gli organismi di investimento collettivo del risparmio" sono inserite le seguenti: ", per le imprese sociali,"; 3) al comma 2, prima delle parole "per gli organismi di investimento collettivo del risparmio" sono inserite le seguenti: ", per le imprese sociali,"; d) all'articolo 100-ter, comma 1, prima delle parole "dagli organismi di investimento collettivo del risparmio", sono inserite le seguenti parole: ", dalle imprese sociali,"; e) all'articolo 100-ter, comma 2, le parole: "o della PMI innovativa", sono sostituite dalle seguenti: ", della PMI innovativa o dell'impresa sociale"; f) all'articolo 100-ter, comma 2-bis, le parole "e di PMI innovative" sono sostituite dalle seguenti: ", di PMI innovative e di imprese sociali"; g) all'articolo 100-ter, comma 2-quater, le parole "e da PMI innovative" sono sostituite dalle seguenti: ", da PMI innovative e da imprese sociali". 8-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, le amministrazioni vigilanti trasmettono all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti. A seguito della propria attivita' di controllo, l'Amministrazione finanziaria trasmette alle amministrazioni vigilanti ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale perdita della qualifica di impresa sociale di cui all'articolo 15, comma 8. E' fatto comunque salvo il potere di autonomo controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. 8-ter. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, oltre alla decadenza dalle agevolazioni, si applica l'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile ai fini della gestione commissariale. 9. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 16 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.». |
| Art. 26 bis Modifica all'articolo 101 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di adeguamento degli statuti degli enti del Terzo settore.
1. All'articolo 101, comma 2, primo periodo, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 101, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), come modificato dalla presente legge: «Art. 101 (Norme transitorie e di attuazione). - 1. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla data di adozione del decreto di nomina dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 59, comma 3. Ogni riferimento nel presente decreto al Registro unico nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla sua operativita' ai sensi dell'articolo 53, comma 2. 2. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 dicembre 2022. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. 3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. 4. Le reti associative, ove necessario, integrano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio statuto secondo le previsioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) e comma 2, pena l'automatica cancellazione dal relativo registro. 5. I comitati di gestione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997, sono sciolti dalla data di costituzione dei relativi OTC, e il loro patrimonio residuo e' devoluto entro novanta giorni dallo scioglimento al FUN, nell'ambito del quale conserva la sua precedente destinazione territoriale. I loro presidenti ne diventano automaticamente i liquidatori. Al FUN devono inoltre essere versate dalle FOB, conservando la loro destinazione territoriale, tutte le risorse maturate, ma non ancora versate, in favore dei fondi speciali di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266. 6. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, sono accreditati come CSV gli enti gia' istituiti come CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997. Successivamente a tale data, tali enti, o eventualmente l'ente risultante dalla loro fusione o aggregazione, sono valutati ai fini dell'accreditamento in base alle disposizioni del presente decreto. Nel caso di valutazione negativa, si procede all'accreditamento di altri enti secondo le norme del presente decreto. All'ente gia' istituito CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, che non risulti accreditato sulla base delle norme del presente decreto, si applica, per quanto attiene agli effetti finanziari e patrimoniali, l'articolo 63, commi 4 e 5. 7. Il divieto di cui all'articolo 61, comma 1, lettera j), non si applica alle cariche sociali in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e fino alla naturale scadenza del relativo mandato, cosi' come determinato dallo statuto al momento del conferimento. 8. La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualita' di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per gli enti associativi, l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche in qualita' di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. Le disposizioni che precedono rilevano anche qualora l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore avvenga prima dell'autorizzazione della Commissione europea di cui al comma 10. 9. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, a far data dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto e' svolto uno specifico monitoraggio, coordinato dalla Cabina di regia di cui all'articolo 97, con l'obiettivo di raccogliere e valutare le evidenze attuative che emergeranno nel periodo transitorio ai fini della introduzione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi. 10. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 11. Al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile universale, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementata di 82 milioni di euro per l'anno 2018, di 47,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 42,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.». |
| Art. 27 Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 104, recante proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato
1. Alla legge 28 marzo 1991, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «Ministero del tesoro» e «Ministro del tesoro», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze» e «Ministro dell'economia e delle finanze»; b) all'articolo 1: 1) al comma 1 la parola «provinciale» e' soppressa; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Banca d'Italia svolge il servizio di tesoreria dello Stato con l'osservanza delle disposizioni delle norme di legge e regolamentari, nonche' delle altre disposizioni emanate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.»; c) all'articolo 2: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In relazione a particolari esigenze, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono determinati i servizi, le operazioni o gli adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria di cui all'articolo 1 che possono essere affidati a Poste Italiane S.p.A. o ad istituti di credito.»; 2) il comma 3 e' abrogato; d) all'articolo 3: 1) al comma 1, dopo le parole «Cassa depositi e prestiti», e' aggiunta la sigla: «S.p.A.»; 2) il comma 2 e' abrogato; e) all'articolo 4: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti derivanti dall'espletamento del servizio di tesoreria dello Stato, ivi comprese le modalita' di comunicazione dei dati relativi alla gestione del servizio stesso.»; 2) il comma 2 e' abrogato; f) all'articolo 5: 1) al comma 1, le parole «alla rendicontazione da parte delle sezioni di tesoreria, anche mediante l'impiego di strumenti informatici.» sono sostituite dalle seguenti: «alla relativa rendicontazione.»; 2) il comma 2 e' abrogato; 3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Gli incassi e i pagamenti di somme per conto dello Stato, rispettivamente, ricevuti o effettuati dalla Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria, avvengono secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1.»; g) nel titolo, la parola «provinciale» e' soppressa.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo della legge 28 marzo 1991, n. 104 (Proroga della gestione del servizio di tesoreria dello Stato) come modificato dalla presente legge: «Art. 1. 1. La gestione del servizio di tesoreria dello Stato, conferita alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre 1990 con legge 16 aprile 1984, n. 78, continua ad essere affidata alla Banca d'Italia fino al 31 dicembre 2010, con l'osservanza delle disposizioni di legge attualmente vigenti, salvo quanto stabilito dalla presente legge. 2. La Banca d'Italia svolge il servizio di tesoreria dello Stato con l'osservanza delle disposizioni delle norme di legge e regolamentari, nonche' delle altre disposizioni emanate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. 3. L'affidamento del servizio si intende tacitamente rinnovato di venti anni in venti anni, salva disdetta di una delle parti da notificarsi all'altra parte almeno cinque anni prima della scadenza.» «Art. 2. 1. Eventuali nuovi o maggiori servizi, operazioni o adempimenti, rispetto a quelli compresi nel servizio di tesoreria di cui all'articolo 1, debbono formare oggetto di preventivi accordi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. 2. In relazione a particolari esigenze, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono determinati i servizi, le operazioni o gli adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria di cui all'articolo 1 che possono essere affidati a Poste Italiane S.p.A. o ad istituti di credito. 3. (abrogato).» «Art. 3. 1. La Banca d'Italia continua a svolgere le operazioni della Cassa depositi e prestiti S.p.A. con l'osservanza delle norme di contabilita' dello Stato. 2. (abrogato).» «Art. 4. 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti derivanti dall'espletamento del servizio di tesoreria dello Stato, ivi comprese le modalita' di comunicazione dei dati relativi alla gestione del servizio stesso. 2. (abrogato).» «Art. 5. 1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, possono essere adottate, limitatamente alla gestione del servizio di tesoreria, norme intese a semplificare le procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato, nonche' alla relativa rendicontazione. 2. (abrogato). 3. E' abrogato l'articolo 2 della legge 16 aprile 1984, n. 78. 3-bis. Gli incassi e i pagamenti di somme per conto dello Stato, rispettivamente, ricevuti o effettuati dalla Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria, avvengono secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1.» «Art. 6. 1. La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1991.». |
| Art. 28
Unificazione della Tesoreria provinciale e centrale dello Stato
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e' abrogato. |
| Art. 29
Modalita' di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche
1. All'articolo 93 del decreto legislativo 18 gennaio 2016, n. 50, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La cauzione e' costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 93, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) come modificato dalla presente legge: «Art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura). - 1. L'offerta e' corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante puo' motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), e' facolta' della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo. 2. La cauzione e' costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. 3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo' essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita' richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validita' maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresi' prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia e' svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e' ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalita' e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, o in possesso di certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operativita' in qualita' di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. 8. L'offerta e' altresi' corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9. 9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. 10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attivita' del responsabile unico del procedimento.». |
| Art. 30 Modifiche alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
1. Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16-bis: 1) al secondo comma, le parole «del disposto dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»; 2) al terzo comma, le parole «predisposte dal Provveditorato generale dello Stato e approvate con decreto del Ministro per il tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»; 3) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonche' quelle di cui al secondo comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, con imputazione, a seconda dell'amministrazione stipulante, agli appositi capitoli dello stato di Previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle amministrazioni autonome.»; 4) al sesto comma, le parole «sul conto corrente postale» sono soppresse; b) all'articolo 16-ter: 1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il pagamento delle spese di cui al primo e secondo comma dell'articolo 16-bis e' eseguito con le modalita' stabilite dal regolamento.»; 2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «I rendiconti delle spese di cui al primo comma, riferiti a contratti stipulati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio di controllo di regolarita' amministrativa e contabile e, secondo le modalita' previste dalla legge, al controllo della Corte dei conti.». c) l'articolo 23 e' abrogato; d) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente: «Art. 44. (Attribuzioni dei responsabili degli uffici centrali e periferici) - 1. I responsabili degli uffici centrali e periferici che hanno competenza in materia di entrate curano, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni e sotto la personale loro responsabilita', che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.»; e) l'articolo 45 e' sostituito dal seguente: «Art. 45. (Trasmissione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del conto degli incassi) - 1. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria dello Stato trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il conto degli incassi e gli agenti della riscossione comunicano alle Amministrazioni da cui dipendono o da cui sono vigilati i conti debitamente giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti effettuati alla tesoreria, con modalita' e tempistiche definite dal regolamento.»; f) all'articolo 46, primo comma, le parole «nelle casse dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla tesoreria dello Stato»; g) l'articolo 47 e' abrogato; h) l'articolo 48 e' abrogato; i) l'articolo 50 e' sostituito dal seguente: «Art. 50. (Impegno ((della spesa)) ) - 1. Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorra disporne il pagamento, il titolo di pagamento puo' valere altresi' come atto di autorizzazione della spesa.»; l) l'articolo 54 e' sostituito dal seguente: «Art. 54. (Disposizioni di pagamento) - 1. Il pagamento delle spese dello Stato si effettua secondo lo standard ordinativo informatico previsto dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge ((31 dicembre 2009, n. 196)), direttamente a valere sugli stanziamenti di bilancio dello Stato o tramite l'utilizzo di fondi disponibili in tesoreria. 2. Il pagamento a valere sugli stanziamenti del bilancio e' effettuato attraverso le seguenti tipologie di disposizione: a) mandati informatici, emessi dagli ordinatori primari di spesa; b) ordinativi informatici, emessi dagli ordinatori secondari di spesa titolari di contabilita' ordinaria sulle aperture di credito disposte dalle amministrazioni deleganti; c) buoni di prelevamento informatici, a valere sulle risorse messe a disposizione degli ordinatori secondari ai sensi della lettera b); d) spese fisse telematiche, per i pagamenti indicati nell'articolo 62; e) altre disposizioni di pagamento informatizzato previste dalla legge o dal regolamento. 3. Il pagamento tramite l'utilizzo di risorse disponibili in tesoreria e' effettuato: a) con ordinativi informatici a valere sulle disponibilita' delle contabilita' speciali e dei conti aperti presso la tesoreria statale; b) con ordinativi informatici a titolo di anticipazione di tesoreria, nei casi previsti da norme di legge o regolamentari o da autorizzazione amministrativa da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 4. Le disposizioni per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'estero, dei crediti documentari, nonche' dei rimborsi fiscali sono stabilite dal regolamento. Sui pagamenti di cui al presente articolo sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attivita' di riscontro della Corte dei conti. 5. Il pagamento di mutui, fitti e canoni, e' effettuato mediante mandati informatici. 6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Testo unico in materia di spese di giustizia, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.»; m) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente: «Art. 55. (Modalita' di estinzione delle disposizioni di spesa) - 1. Le disposizioni effettuate ai sensi dell'articolo 54 a favore dei creditori non titolari di contabilita' speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, mediante accredito sul conto di pagamento indicato dal beneficiario e ad esso intestato, con altri strumenti di pagamento elettronici disponibili nel sistema dei pagamenti, o in contanti nel rispetto della normativa vigente. 2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono stabiliti i casi e le modalita' con cui le disposizioni emesse in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di condanna dell'Amministrazione sono estinte con assegni a copertura garantita, intestati a soggetti per i quali non sia stato possibile acquisire i riferimenti del conto di pagamento. Con la consegna al beneficiario dell'assegno a copertura garantita si estingue il debito per cui l'assegno e' stato emesso e al debito estinto si sostituisce quello derivante dall'assegno stesso, secondo le disposizioni del regolamento. Sui fondi a garanzia della copertura degli assegni non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso terzi a pena di nullita' rilevabile d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, ne' sospendono l'emissione degli assegni. Non e' ammessa l'estinzione dei titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia. 3. Nei casi previsti da disposizioni legislative o regolamentari, le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato provvedono, con mandati informatici da estinguersi mediante girofondi, a mettere risorse a disposizione dei funzionari delegati titolari di contabilita' speciale. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, i pagamenti a favore di titolari di contabilita' speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono mediante operazioni di girofondi. 5. Le disposizioni con cui si effettuano versamenti all'entrata del bilancio dello Stato si estinguono mediante girofondi, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»; n) all'articolo 56 le parole «Per le spese di cui al numero 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro.» sono soppresse; o) all'articolo 57: 1) al primo comma, primo periodo, le parole «soggetti alla stessa procedura stabilita per la emissione di assegni» sono soppresse; al secondo periodo, le parole «mediante assegni» sono sostituite dalle seguenti: «mediante buoni» e le parole «dovra' prelevarsi con assegni a favore dei creditori» sono sostituite dalle seguenti: «dovra' essere utilizzata con ordinativi informatici a favore dei creditori»; 2) al secondo comma, le parole «L'istituto tiene un unico conto per tutte le» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione delegante tiene apposite evidenze contabili di tutte le»; p) all'articolo 58: 1) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati; 2) al quinto comma le parole «la prelevazione» sono sostituite dalle seguenti: «il prelevamento»; q) all'articolo 61: 1) al secondo comma le parole «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»; 2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato»; 3) il quarto comma e' abrogato; r) all'articolo 62, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: «Il pagamento delle pensioni e delle indennita' a carattere ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento, nonche' delle competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio e' effettuato con spese fisse telematiche. Sui predetti pagamenti sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attivita' di riscontro della Corte dei Conti. La normativa di settore stabilisce i procedimenti da seguirsi per l'ordinazione dei pagamenti delle spese di cui al primo comma, le modalita' e i limiti dei relativi controlli.»; s) l'articolo 63 e' abrogato; t) l'articolo 65 e' abrogato; u) l'articolo 66 e' sostituito dal seguente: «Art. 66. (Non trasferibilita' degli assegni a copertura garantita) - 1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono sempre emessi con clausola di non trasferibilita'.»; v) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente: «Art. 67. (Esigibilita' degli assegni a copertura garantita) - 1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono esigibili secondo le disposizioni del Regolamento e secondo le norme che regolano la circolazione di tali titoli. Per gli aspetti non diversamente trattati, si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni sugli assegni bancari dettate dal Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni.»; z) l'articolo 68 e' sostituito dal seguente: «Art. 68. (Mancata consegna ai creditori degli assegni a copertura garantita) - 1. In caso di mancata consegna al creditore degli assegni di cui all'articolo 55, i relativi fondi rimangono a disposizione, a garanzia del pagamento, fino al verificarsi della prescrizione prevista dalle norme in materia di titoli di credito. La comunicazione di giacenza dell'assegno, notificata al creditore con le modalita' indicate dal regolamento, ha valore di offerta reale ai sensi dell'articolo 1209 del codice civile e solleva l'Amministrazione debitrice da qualsiasi responsabilita' per il mancato incasso. Il regolamento determina le modalita' di riemissione degli assegni non incassati, fermi restando i termini di prescrizione del diritto per il quale l'assegno era stato emesso»; aa) l'articolo 68-bis e' abrogato; bb) l'articolo 72 e' abrogato.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 16-bis, 16-ter, 46, 56, 57, 58, 61 e 62 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato) come modificato dalla presente legge: «Art. 16-bis. - Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti sono a carico dei contraenti con l'amministrazione dello Stato. Sono altresi' a carico di detti contraenti le spese di registrazione dei contratti, in conformita' dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sull'imposta di registro. Le spese di copia di cui al precedente primo comma sono determinate sulla base di apposite tariffe approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Dette tariffe si applicano anche nei confronti delle ditte cui siano affidati eccezionalmente lavori di copia. Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonche' quelle di cui al secondo comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, con imputazione, a seconda dell'amministrazione stipulante, agli appositi capitoli dello stato di Previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle amministrazioni autonome. L'attestato del versamento di cui al comma precedente deve essere consegnato all'amministrazione per essere allegato al contratto. In caso di ritardo nel versamento, l'importo delle spese di cui al primo comma e' aumentato degli interessi legali decorrenti dalla scadenza del termine fissato dal precedente quarto comma fino alla data dell'effettivo versamento. In caso di mancato versamento ovvero di mancata consegna dell'attestato di versamento, l'amministrazione trattiene la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto e la versa direttamente al capitolo di entrata di cui al precedente quarto comma» «Art. 16-ter. - Il pagamento delle spese di cui al primo e secondo comma dell'articolo 16-bis e' eseguito con le modalita' stabilite dal regolamento. Ai fini di cui al precedente comma, l'atto approvativo del contratto deve contenere l'attestazione circa la disponibilita' della somma necessaria al pagamento delle spese di registrazione. Restano comunque fermi gli obblighi e le responsabilita' previsti dalle vigenti disposizioni sull'imposta di registro a carico del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto. I rendiconti delle spese di cui al primo comma, riferiti a contratti stipulati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio di controllo di regolarita' amministrativa e contabile e, secondo le modalita' previste dalla legge, al controllo della Corte dei conti. Per i contratti stipulati dagli uffici centrali e periferici delle amministrazioni ed aziende autonome il controllo di cui al comma precedente e' eseguito dagli uffici o servizi centrali di ragioneria e dalla Corte dei conti. Per le amministrazioni ed aziende autonome che hanno uffici o servizi di ragioneria decentrati il controllo sui rendiconti delle spese relative a contratti stipulati dagli uffici periferici e' esercitato dai citati uffici o servizi di ragioneria e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio» «Art. 46. - Le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate alla tesoreria dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.» «Art. 47. - 48. (abrogati). «Art. 56. - (soppresso).» «Art. 57. - Le aperture di credito a favore di funzionari delegati sono disposte mediante ordini di accreditamento. Detti ordini debbono contenere la indicazione della somma che potra' essere prelevata mediante buoni a favore dello stesso funzionario delegato e di quella che dovra' essere utilizzata con ordinativi informatici a favore dei creditori. L'Amministrazione delegante tiene apposite evidenze contabili di tutte le aperture di credito disposte a favore del funzionario delegato; questi pero' deve giustificarne l'impiego per ciascun capitolo di bilancio, distintamente per il conto della competenza e per quella dei residui.» «Art. 58. - (abrogati). I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese da essi ordinate e della regolarita' dei pagamenti disposti od eseguiti. Qualora le esigenze del servizio non richiedano che siano riscosse per intero le somme che i funzionari delegati predetti sono autorizzati a prelevare a loro favore, essi dovranno effettuarne il prelevamento, di volta in volta, nella misura strettamente occorrente. Il Ministro delle finanze puo' provvedere ad ispezioni per riconoscere l'esistenza presso i funzionari delegati delle somme prelevate e la regolarita' dei pagamenti disposti o effettuati.» «Art. 61. - Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto. La giustificazione di tali pagamenti e' compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per la esecuzione di opere pubbliche. Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. (abrogato).» «Art. 62. - Il pagamento delle pensioni e delle indennita' a carattere ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento, nonche' delle competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio e' effettuato con spese fisse telematiche. Sui predetti pagamenti sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attivita' di riscontro della Corte dei Conti. La normativa di settore stabilisce i procedimenti da seguirsi per l'ordinazione dei pagamenti delle spese di cui al primo comma, le modalita' e i limiti dei relativi controlli. Per il pagamento dei ratei di stipendi, pensioni ed altri assegni fissi mensili il mese e' calcolato sempre di trenta giorni.». |
| Art. 31
Abrogazione della disciplina del vaglia cambiario della Banca d'Italia
1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, gli articoli da 87 a 97 sono abrogati. |
| Art. 32 Modifiche alla disciplina dei controlli sui rendiconti amministrativi e sui conti giudiziali e standardizzazione informatica degli ordinativi di incasso e pagamento
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11: 1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) rendiconti amministrativi, resi dai funzionari delegati titolari di contabilita' ordinaria e speciale alimentate con fondi di provenienza dal bilancio dello Stato;»; 2) al comma 1, lettera e-bis, le parole «ordini collettivi di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «spese fisse telematiche»; 3) al comma 3-bis, le parole «ordini collettivi di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «spese fisse telematiche»; b) all'articolo 16: 1) al comma 3 le parole «e li trasmettono alla Corte dei conti» sono soppresse; 2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai conti giudiziali resi dagli agenti che svolgono l'attivita' di riscossione nazionale a mezzo ruolo, i quali rendono il conto della propria gestione, per ciascun ambito territoriale, in via principale e diretta.». 2. La trasmissione degli incassi e dei pagamenti codificati delle pubbliche amministrazioni alla banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' effettuata esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE+, con le modalita' e i tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 16 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Atti sottoposti al controllo successivo e soggetti obbligati). - 1. Sono sottoposti al controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile i seguenti atti: a) rendiconti amministrativi, resi dai funzionari delegati titolari di contabilita' ordinaria e speciale alimentate con fondi di provenienza dal bilancio dello Stato; b) rendiconti amministrativi resi dai commissari delegati titolari di contabilita' speciale di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, nonche' da ogni altro soggetto gestore, comunque denominato; c) rendiconti amministrativi afferenti a un'unica contabilita' speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi di programma; c-bis) rendiconti di contabilita' speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; d) ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di legge; e) conti giudiziali; e-bis) spese fisse telematiche relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato, erogati secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. 2. I soggetti gestori dei fondi di cui al comma 1, lettere dalla a) alla d), devono rendere il conto finanziario della loro gestione al competente ufficio di controllo al termine di ciascun esercizio finanziario, nonche' alla conclusione dell'intervento delegato. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), qualora la quota parte di finanziamento statale sia maggioritaria, il riscontro viene effettuato dal competente ufficio di controllo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Diversamente, il competente organo di controllo e' individuato in sede di accordo di programma o dall'ordinamento dell'amministrazione che mette a disposizione la prevalente quota di finanziamento. In ogni caso, gli esiti del controllo sono comunicati a tutte le amministrazioni partecipanti per i relativi provvedimenti di competenza. 3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera e-bis), alle spese fisse telematiche, emessi in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), e' data esecuzione sotto la diretta responsabilita' dell'amministrazione ordinante. Gli uffici di controllo verificano i flussi dei pagamenti erogati e segnalano alle amministrazioni titolari delle partite stipendiali le eventuali irregolarita' riscontrate. A questi fini gli uffici di controllo hanno accesso a tutti gli applicativi informatici e ai database in uso per il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale e possono richiedere ogni altro atto o documento ritenuto necessario. 3-ter. Entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1, primo periodo, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato presentano agli uffici di controllo una rendicontazione dettagliata dei pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera e-bis). 4. I commissari delegati e i soggetti attuatori di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, entro dieci giorni dall'insediamento, in considerazione della complessita' della gestione e della rilevanza delle risorse normalmente accreditate, trasmettono all'ufficio di controllo copia dell'ordinanza istitutiva della gestione. Su specifica richiesta degli uffici di controllo, i commissari delegati trasmettono copia degli atti adottati riguardanti l'attivita' contrattuale posta in essere con l'utilizzo delle risorse ricevute e ogni elemento informativo ritenuto utile ai fini del successivo controllo del rendiconto. 5. Per particolari tipologie di spese effettuate da commissari delegati o commissari straordinari o funzionari delegati, nonche' per i pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera e-bis), fermo restando l'obbligo di rendicontazione, possono essere svolti controlli di tipo concomitante, secondo criteri e modalita' da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Sono fatte salve le diverse attribuzioni di competenza territoriale dettate da specifiche leggi di settore, nonche' tutte le speciali disposizioni normative vigenti in materia di controllo successivo.». «Art. 16 (Controllo dei conti giudiziali). - 1. Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevono somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materie, nonche' coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, devono rendere il conto della propria gestione alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali dipendono, ovvero dalla cui amministrazione sono vigilati, per il successivo inoltro ai competenti uffici di controllo. 2. Il conto giudiziale e' reso entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e comunque alla data della cessazione della gestione. 3. Gli uffici di controllo, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti il visto di regolarita' amministrativo-contabile entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti con note di osservazione. 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai conti giudiziali resi dagli agenti che svolgono l'attivita' di riscossione nazionale a mezzo ruolo, i quali rendono il conto della propria gestione, per ciascun ambito territoriale, in via principale e diretta.». - Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «Art. 14 (Controllo e monitoraggio dei conti pubblici). - 1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a: a) consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalita' di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi; b) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi; c) monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno; d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorche' effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili nei limiti e con le modalita' previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresi' alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica affinche' possa valutare l'opportunita' di attivare il procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge; e) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unita' tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE). 4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche. 5. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede altresi' a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributali adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 4 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attivita' accertativa e alla riscossione. 6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali. 6-bis. I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono di tipo aperto e liberamente accessibili secondo modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita, salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso. 8-bis. Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale. Le modalita' con cui enti e tesorieri scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio definite congiuntamente con l'AGID e disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento con modalita' differenti da quelle descritte nel periodo precedente. 8-ter. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabiliti le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis. 9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorita' portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalita' e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. 11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al comma 4 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.». |
| Art. 33
Semplificazioni degli adempimenti attuativi della legge 9 dicembre 2021, n. 220
1. ((Alla)) legge 9 dicembre 2021, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ((all'articolo 3, comma 1, le parole)): «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi» sono sostituite dalle seguenti: «((Entro il 31 dicembre 2022, gli organismi))»; ((b) all'articolo 3, comma 1, il secondo periodo e' soppresso; b-bis) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) "intermediari abilitati": le societa' di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, i gestori italiani, gli istituti di moneta elettronica italiani, gli istituti di pagamento italiani, i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico, ivi compresi i confidi, la societa' Poste italiane S.p.A. per l'attivita' di bancoposta, la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A., le succursali insediate in Italia di SIM, gestori, banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo, le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione e le sedi secondarie insediate in Italia delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo, gli agenti di cambio, le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione»; b-ter) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. - (Compiti degli intermediari) - 1. Per assicurare il rispetto del divieto di finanziamento delle societa' di cui all'articolo 1, comma 1, gli intermediari abilitati adottano, entro il 31 dicembre 2022, idonei presidi procedurali e consultano almeno gli elenchi pubblicamente disponibili di societa' che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo»; b-quater) all'articolo 5, comma 1, le parole: «, la Banca d'Italia puo'» sono sostituite dalle seguenti: «e delle istruzioni emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, gli organismi di vigilanza, secondo le rispettive competenze, possono» e le parole: «puo' effettuare verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «possono effettuare ispezioni»; b-quinquies) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6. - (Sanzioni) - 1. Agli intermediari abilitati i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1 e le istruzioni emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150.000 a euro 1.500.000, per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo degli intermediari abilitati i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1 e le istruzioni emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. 3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta la cessazione temporanea dei requisiti di onorabilita' necessari a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari abilitati, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, nonche', per i revisori e i promotori finanziari e per i rappresentanti legali di societa' quotate, l'incapacita' temporanea di assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di societa' quotate e di societa' appartenenti al medesimo gruppo di societa'. 4. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli organismi di vigilanza in relazione agli intermediari abilitati da essi vigilati, secondo le rispettive procedure sanzionatorie. Le sanzioni di competenza della Banca d'Italia sono irrogate secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».))
Riferimenti normativi
La legge 9 dicembre 2021, n. 220, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2021, n. 303. - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3, della legge 9 dicembre 2021, n. 220 (Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo) come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) intermediari abilitati»: le societa' di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, i gestori italiani, gli istituti di moneta elettronica italiani, gli istituti di pagamento italiani, i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'arti-colo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico, ivi compresi i confidi, la societa' Po-ste italiane S.p.A. per l'attivita' di banco-posta, la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A., le succursali insediate in Italia di SIM, gestori, banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo, le imprese di assicurazione, le imprese di riassicura-zione e le sedi secondarie insediate in Italia delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione aventi sede le-gale e amministrazione centrale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo, gli agenti di cambio, le fonda-zioni di origine bancaria e i fondi pensione; b) "finanziamento": ogni forma di supporto finanziario effettuato anche attraverso societa' controllate, aventi sede in Italia o all'estero, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle societa' di cui al presente articolo; c) "mina antipersona": ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997, di cui alla legge 26 marzo 1999, n. 106, una mina progettata in modo tale da esplodere a causa della presenza, prossimita' o contatto di una persona e tale da incapacitare, ferire o uccidere una o piu' persone. Le mine progettate per essere detonate dalla presenza, prossimita' o contatto di un veicolo, invece che di una persona, e dotate di dispositivi di anti manipolazione, non sono considerate mine antipersona per il solo fatto di essere cosi' congegnate; d) "mina": una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie, e per essere fatta esplodere dalla presenza, prossimita' o contatto di una persona o veicolo; e) "munizioni e submunizioni cluster": ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, di cui alla legge 14 giugno 2011, n. 95, ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi, fatte salve le specifiche di esclusione indicate dalle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 della Convenzione; f) "organismi di vigilanza": la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati di cui alla lettera a).» «Art. 3 (Compiti degli organismi di vigilanza). - 1. Entro il 31dicembre 2022, gli organismi di vigilanza emanano, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster e di loro singoli componenti. 2. Nell'ambito dei compiti riguardanti l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle societa' di cui all'articolo 1, comma 1.». |
| Art. 34
Commissariamento societa' SOGIN S.p.A.
1. In considerazione della necessita' e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' disposto il commissariamento della societa' SOGIN S.p.A.. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede: a) alla nomina dell'organo commissariale, composto da un commissario e due vicecommissari, anche in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; b) alla definizione della durata del mandato dell'organo commissariale, che puo' essere prorogata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della transizione ecologica, in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1; c) all'attribuzione all'organo commissariale di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della SOGIN S.p.A., di ogni eventuale ulteriore potere di gestione della Societa', ivi compresi poteri di riorganizzazione finalizzati ad assicurare maggior efficienza nella gestione e celerita' nelle attivita' tenendo conto, in particolare, dei siti che presentano maggiori criticita', nonche' di ogni altro ulteriore potere di gestione anche in relazione all'attivita' di direzione e coordinamento delle societa' controllate; ((d) alla determinazione dei compensi del commissario e dei vicecommissari, anche in deroga al limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonche' alle disposizioni di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con oneri a carico della SOGIN S.p.A.)) 3. Al fine di esercitare le funzioni individuate dal presente articolo nonche' dal decreto di cui al comma 2, l'organo commissariale opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 4. Il Consiglio di amministrazione di SOGIN S.p.A. decade alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Il Collegio sindacale, in via transitoria, fino alla nomina dell'organo commissariale, assicura il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, nonche' degli atti urgenti e indifferibili. 5. Alla data di nomina dell'organo commissariale, decadono il Collegio sindacale, nonche' i rappresentanti di SOGIN S.p.A. in carica negli organi amministrativi e di controllo delle societa' controllate. Non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. 6. L'organo commissariale predispone con cadenza trimestrale una relazione sulle attivita' svolte, sullo stato di avanzamento dello smantellamento degli impianti nucleari con particolare riguardo ai siti di prioritaria importanza per ragioni di sicurezza. La relazione di cui al primo periodo e' inviata al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro della transizione ecologica. I Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica possono, anche autonomamente, segnalare all'organo commissariale priorita' e attivita' ritenute di particolare rilevanza anche in ragione degli impegni internazionali assunti.
Riferimenti normativi
Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 recante Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2010, n. 55, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario): «Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni). - 1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall'1 gennaio 2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle societa' agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresi', le modalita' con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. e', comunque, assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato. 2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite puo' essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia' in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonche' per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. 3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo e' concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. 4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 e' valutabile ai fini della responsabilita' amministrativa e disciplinare dei dirigenti. 5. Al fine di garantire flessibilita' e razionalita' nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale gia' adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, e' restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale e' conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento. 6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) non puo' superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data e' fatto obbligo alle universita' statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. 8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita', dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta'. Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita' disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie. 9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e societa' da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per il personale in quiescenza delle fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del limite ordinamentale di eta' piu' elevato previsto per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 10. All'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 9, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' determinare conseguenti risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012, stipulano convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero utilizzano i parametri di qualita' e di prezzo previsti nel decreto di cui al quinto periodo del presente comma per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute all'utilizzo dei servizi previsti nel decreto di cui al quinto periodo del presente comma, senza il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6."; b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti: "9-bis. I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 9, aventi a oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento. 9-ter. Il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, individua le regioni assoggettate al piano di rientro previsto all'articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie regionali, sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9. Il commissario definisce i tempi e le modalita' di migrazione dei servizi. 9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero a quelle previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualita' sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale.". 10-bis. Restano escluse dall'applicazione del comma 10, lettera b), capoverso 9-quater, le procedure di approvvigionamento gia' attivate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 10-ter. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' sostituito dal seguente: "5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli e' corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianita'. In nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle universita' puo' conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'ente o istituzione in cui abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni ad personam in violazione delle disposizioni di cui al presente comma e' illegittima ed e' causa di responsabilita' amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione". 11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1º agosto 2011, n. 141, e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettivita' e riconoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione: a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unita' organizzativa di diretta responsabilita', nonche' al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali; b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacita' di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi. 11-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 11, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale e' effettuata dal dirigente in relazione: a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; b) al contributo assicurato alla performance dell'unita' organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati. 11-ter. Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternita', di paternita' e parentale. 11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso. 11-quinquies. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano piu' meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al 10 per cento della rispettiva totalita' dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi 11 e 11-bis e' attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalita' stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato. 11-sexies. 12. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, e' inserito il seguente: "3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 3 sono destinati, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima". 13. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' abrogato. 14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle autorita' portuali le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 nei confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica professionalita'. 14-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito del proprio ordinamento, tiene conto dei principi di riduzione della spesa contenuti nel presente decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): «Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo. 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 471, dopo le parole "autorita' amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ", con gli enti pubblici economici"; b) al comma 472, dopo le parole "direzione e controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorita' amministrative indipendenti e"; c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni". 3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014. 5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo. 5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualita' di componente di organi di societa' ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse.». - Si riporta il testo degli articoli 23-bis e 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici): «Art. 23-bis (Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle societa' controllate dalle pubbliche amministrazioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le societa' direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione delle societa' emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette societa'. Per ciascuna fascia e' determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di dette societa' devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le societa' di cui al primo periodo verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. 2. In considerazione di mutamenti di mercato e in relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1. 3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30 per cento della componente fissa e che e' corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. 4. Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i consigli di amministrazione delle societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui al comma 1 del presente articolo, non possono superare il limite massimo indicato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al predetto comma 1 per la societa' controllante e, comunque, quello di cui al comma 5-bis e devono in ogni caso attenersi ai medesimi principi di oggettivita' e trasparenza. 5. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti. 5-bis. - 5-sexies.» «Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. 2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorita' amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito. 3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese. 4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.». Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 2383 del codice civile: «Art. 2383 (Nomina e revoca degli amministratori). - La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. La nomina e' in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilita' previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonche' a quali tra essi e' attribuita la rappresentanza della societa', precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Le cause di nullita' o di annullabilita' della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della societa' non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicita' di cui al quarto comma, salvo che la societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.». |
| Art. 35 Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021 e della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco((, nonche' in materia di validita' dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale e in materia di durata in carica della Commissione tecnica del Fondo indennizzo risparmiatori))
1. Con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza: a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023; b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023. 2. La proroga di cui al comma 1 si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonche' nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni. 3. All'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 4. Il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, ((commi 769 e 770)), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021 e' differito al 31 dicembre 2022. 5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2022». ((5-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 5-ter. Con riferimento all'esigenza di definire i procedimenti concernenti le istanze di indennizzo presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni): «Art 10 (Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione). - 1. Ai fini dei controlli previsti dal presente decreto, gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati. Con riferimento agli aiuti di cui al presente comma, per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui e' effettuata la registrazione dell'aiuto individuale. 2. Agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione degli aiuti di cui al medesimo comma 1. Il presente articolo si applica a tutti gli aiuti individuali di cui al comma 1 i cui presupposti per la fruizione si verificano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, relativamente agli aiuti fiscali, a quelli i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. 3. I soggetti di cui al comma 2, ove necessario, adottano disposizioni per l'opportuna informazione dei destinatari degli aiuti previsti al comma 1 e per le eventuali comunicazioni da parte di questi ultimi ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo. 4. Per gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG, l'impossibilita' di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente determina l'illegittimita' della fruizione. 5. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e) ed f), per la registrazione dell'aiuto individuale sono specificate con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4. 6. Con riferimento agli obblighi di registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc che prevedono gli aiuti individuali di cui al comma 1, il termine per la relativa registrazione e' pari a sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma primaria, ovvero del provvedimento di attuazione, che consente la fruizione dell'aiuto individuale da parte del soggetto beneficiario. La predetta registrazione, nel caso di regimi di aiuti e di aiuti ad hoc subordinati alla preventiva comunicazione ovvero alla notifica alla Commissione europea, deve intervenire entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione nazionale del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc alla Commissione europea ovvero dalla data di ricevimento dell'autorizzazione da parte della medesima del regime di aiuti o aiuto ad hoc notificato. La registrazione deve intervenire, comunque, prima della registrazione dell'aiuto individuale. 7. Il presente articolo si applica anche agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.». - Si riporta il testo dell'articolo 31-octies, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato dalla presente legge: «Art. 31-octies (Responsabilita' per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e risoluzione delle controversie internazionali). - 1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da COVID-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, in deroga all'articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e all'articolo 17, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui al citato articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, non comporta responsabilita' patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. 2. Al fine di definire modalita' semplificate per l'inserimento degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e di razionalizzare il relativo regime di responsabilita', sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui all'articolo 52, comma 6, e all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro il 31 dicembre 2022. 3. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e" sono sostituite dalle seguenti: "vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi,"; b) dopo le parole: "legge 22 marzo 1993, n. 99," sono inserite le seguenti: "e dalla direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle entrate adottati in attuazione di tali procedure amichevoli,". 4. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi".». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 769 e 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): «1. - 768. Omissis 769. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalita' approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno (386) dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresi' disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme. 770. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello e' approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, come modificato dalla presente legge: «Art. 38 (Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco). - 1. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), finalizzata anche a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del PNRR, e comunque fino al 15 ottobre 2022, restano in carica i componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), di cui all'articolo 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nominati con decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2018.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Proroga di termini in materia di salute). - 1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, relativo alla possibilita', per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione di medicina generale, di concorrere agli incarichi oggetto della convenzione con il servizio sanitario nazionale, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". 2. Le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relative alla possibilita' per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonche' alla possibilita' per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate al 31 dicembre 2022. 3. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV2, nelle more dell'avvio delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il termine di validita' dell'iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 12 febbraio 2018, e' prorogato fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. 3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2022"; b) al secondo periodo, le parole: "ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60". 4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 430, relativo all'autorizzazione ad assumere un contingente di personale per l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le parole ", per l'anno 2021," sono sostituite dalle seguenti: ", per gli anni 2021 e 2022,"; b) il comma 431 e' sostituito dal seguente: "431. L'AI-FA puo' prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 30 unita', nonche' i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 39 unita'. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni."; c) al comma 432, relativo al divieto per l'AIFA di stipulare contratti di lavoro autonomo per il conferimento di incarichi ad esperti e contratti di lavoro flessibile, le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2022"; d) al comma 434, dopo le parole "1.313.892 euro per l'anno 2021" sono inserite le seguenti: "e 1.449.765 euro per l'anno 2022". 5. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno recati dalla disposizione di cui al comma 4, lettera d), pari a 1.449.765 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute. 6. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in materia di termini per l'applicazione di norme di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2025"; b) al comma 2, le parole: "entro il 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno di ogni anno". 7. Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonche' al personale del ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonche' agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, e' prorogato al 31 marzo 2022, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono mensilmente il monitoraggio degli incarichi di cui al primo periodo ai predetti ministeri. 8. All'articolo 34, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole "per l'anno 2021" sono inserite le seguenti: "e per il primo trimestre dell'anno 2022". 8-bis. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ", 2021 e 2022". 8-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021 e 2022". 8-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, si applicano al consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanita' decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; il consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanita' delibera, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, le conseguenti modifiche allo statuto. Con successivo decreto del Ministro della salute, da adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 106 del 2012, e' nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo, resta in carica il consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro della salute 2 marzo 2020. 8-quinquies. Le disposizioni del comma 8-quater non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 8-sexies. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro il 31 dicembre 2022". 8-septies. All'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, le parole: "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2023,". 8-octies. All'articolo 25, comma 4-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "con legge regionale nonche' alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183," sono sostituite dalle seguenti: "con legge regionale, emanata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' alla sottoscrizione, entro il 31 maggio 2022,". 8-novies. Al fine di contrastare efficacemente e contenere il diffondersi della variante Omicron del virus SARS-CoV-2, all'articolo 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022". 8-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-novies, pari a euro 3.678.770 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. 8-undecies. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 8-duodecies. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: "28 febbraio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): «1.-500. Omissis 501. Il FIR opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' di presentazione della domanda di indennizzo nonche' i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto e' istituita e disciplinata una Commissione tecnica per: l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni massive, nonche' della sussistenza del nesso di causalita' tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo puo' essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi delle procedure di definizione delle istanze presentate entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non tassativo, le fattispecie di violazioni massive. Il suddetto procedimento non si applica ai casi di cui al comma 502-bis. La citata Commissione e' composta da un numero di membri non superiore a quattordici, in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilita' e probita'. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono nominati i componenti della Commissione tecnica e determinati gli emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del FIR. Qualora l'importo dei compensi da attribuire ai componenti della Commissione tecnica risulti inferiore al predetto limite massimo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo eccedente confluisce nel FIR. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 494, e' inviata entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda e le attivita' conseguenti non rientrano nell'ambito delle prestazioni forensi e non danno luogo a compenso. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n.234 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «1.-62. Omissis 63. Per il completamento delle attivita' del Fondo indennizzo risparmiatori di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, la Commissione tecnica nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2019, resta in carica sino al 31 luglio 2022. A tal fine e' autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2022. Omissis.». |
| ((Art. 35-bis
Contratti di collaborazione coordinata e continuativa dell'Agenzia italiana del farmaco
1. L'Agenzia italiana del farmaco puo' rinnovare, fino al 31 dicembre 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, nonche' provvedere affinche' siano prorogati o rinnovati fino alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro la predetta data del 31 luglio 2022, fermi restando gli effetti delle proroghe eventualmente gia' intervenute per le medesime finalita'. Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 760.720 euro per l'anno 2022. 2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 760.720 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 30, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 (disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): «Art. 30 (Definizione). - 1. Il contratto di somministrazione di lavoro e' il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o piu' lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attivita' nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.». |
| Art. 36 Disposizioni in materia di indennita' una tantum per i lavoratori dipendenti ((e altre disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni nonche' di conferimento di incarichi a personale sanitario in quiescenza))
1. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' una tantum di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)), limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall'ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1. ((1-bis. Al fine di incrementare l'importo dell'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e alla Struttura tecnica di supporto presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della salute, la dotazione finanziaria destinata ai compensi previsti dall'articolo 9, comma 4, e dall'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, e' incrementata di 50.180 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 50.180 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) 2. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 30 giugno 2022, e' prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022. 3. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, per il personale in servizio alla data del 30 giugno 2022, e' prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022. 4. Per l'attuazione dei commi 2 e 3 e' autorizzata la spesa di 6.298.685 euro per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 467, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trasferite alla contabilita' speciale, di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, assegnata al direttore dell'Unita' per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. ((4-bis. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' prorogata fino al 31 dicembre 2023.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 31, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge15 luglio 2022, n.91 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina): «Art. 31 (Indennita' una tantum per i lavoratori dipendenti). - 1. Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilita', e' riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennita' una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennita' e' riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18. 2. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di piu' rapporti di lavoro. 3. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile e non costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. 4. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1 e' compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 valutati in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.». - Si riporta il testo dell'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): «Art. 11 (Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione). - 1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono individuate misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze - nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti - a decorrere dal 30 settembre 2011 avvia un piano volto all'ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica sul sito www.acquistinretepa.it con cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il piano. 2. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 1 e ai fini dell'aumento della percentuale di acquisti effettuati in via telematica, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione nel contesto del sistema a rete il proprio sistema informatico di negoziazione in riuso, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo quanto definito con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Le amministrazioni pubbliche possono altresi' richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalita' ASP (Application Service Provider). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono previste le relative modalita' e tempi di attuazione, nonche' i meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo, e degli eventuali servizi correlati, del sistema informatico di negoziazione, anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure realizzate. 4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, Consip S.p.A. predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi. A tale fine, Consip: a) elabora appositi indicatori e parametri per supportare l'attivita' delle amministrazioni di misurazione dell'efficienza dei processi di approvvigionamento con riferimento, tra l'altro, all'osservanza delle disposizioni e dei principi in tema di razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di beni e servizi, alla percentuale di acquisti effettuati in via telematica, alla durata media dei processi di acquisto; b) realizza strumenti di supporto per le attivita' di programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni pubbliche; c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento delle attivita' di controllo da parte dei soggetti competenti sulla base della normativa vigente. 5. Dalle attivita' di cui ai commi da 1 a 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento gia' attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rese disponibili, anche attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la verifica di quanto disposto al precedente comma, nell'ambito delle attivita' di controllo previste dalla normativa vigente. 8. Con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e restano ferme le disposizioni di governance di settore in materia di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini dell'applicazione del sistema premiale e sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente. 9. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' determinare conseguenti risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012, stipulano convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero utilizzano i parametri di qualita' e di prezzo previsti nel decreto di cui al quinto periodo del presente comma per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute all'utilizzo dei servizi previsti nel decreto di cui al quinto periodo del presente comma, senza il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al periodo precedente ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Restano escluse dal contributo le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 9-bis. I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 9, aventi a oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento. 9-ter. Il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, individua le regioni assoggettate al piano di rientro previsto all'articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie regionali, sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9. Il commissario definisce i tempi e le modalita' di migrazione dei servizi. 9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero a quelle previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualita' sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale. 10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fermi restando i compiti attribuiti a Consip S.p.A. dall'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente alle voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio del Ministero della giustizia ed al fine del contenimento della spesa medesima, sono individuati periodicamente i beni e i servizi strumentali all'esercizio delle competenze istituzionali del Ministero della giustizia, per l'acquisizione dei quali il Ministero medesimo si avvale di Consip S.p.A., in qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto di cui al presente comma definisce altresi' i termini principali della convenzione tra il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. e puo' prevedere, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da porre a carico dell'aggiudicatario delle procedure di gara svolte da Consip S.p.A. 11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 453 e' sostituito dal seguente: "453. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244". 12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo per ciascuna categoria merceologica. Tale relazione e' inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.». - Si riporta il testo degli articoli 9 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138 (Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150): «Art. 9 (Trattamento economico). - 1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come di seguito articolato: a) capo di Gabinetto: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai capi dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi capi dipartimento; b) capo dell'ufficio legislativo e capo della segreteria tecnica: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti preposti a un ufficio dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti; c) capo della segreteria del Ministro, segretario particolare del Ministro, capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero e un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti; d) capo dell'ufficio stampa: trattamento non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo; e) vice capi di Gabinetto e del legislativo estranei al Ministero e consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1: un emolumento onnicomprensivo determinato con le modalita' di cui all'articolo 14 comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per i consiglieri giuridici tale emolumento non puo' superare la misura massima dell'importo determinato per l'indennita' accessoria di diretta collaborazione di cui al comma 5 del presente articolo. 2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dipartimento, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali e ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali del Ministero. 3. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Gabinetto e degli Uffici di diretta collaborazione nell'ambito del programma "Indirizzo politico" della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" dello stato di previsione del Ministero. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' di voto "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione" dello stato di previsione della spesa del Ministero. 4. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli e della qualita' della prestazione individuale. 5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita' e degli obblighi effettivi di reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' e al miglioramento dei servizi. L'indennita' accessoria di diretta collaborazione remunera anche la disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti nonche' le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.» «Art. 11 (Struttura tecnica per la misurazione della performance). - 1. Presso l'Oiv opera la Struttura tecnica per la misurazione della performance, di seguito "Struttura tecnica", con funzioni di supporto all'Oiv per lo svolgimento delle sue attivita'. 2. Il responsabile della Struttura tecnica e' nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta dell'Oiv, ed e' individuato tra i dirigenti di seconda fascia di cui al comma 3, in possesso di specifica professionalita' ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 3. Alla Struttura tecnica e' assegnato un contingente di personale, non superiore a dieci unita', di cui non piu' di due dirigenti di seconda fascia, incluso il responsabile. Al personale assegnato alla Struttura tecnica, compresi i dirigenti, si applicano le disposizioni concernenti il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 4. I compensi accessori spettanti al personale di cui al comma 3 sono determinati, su proposta dell'Oiv, nella misura e con le modalita' stabilite nell'articolo 9, commi 4 e 5, per il corrispondente personale degli Uffici di diretta collaborazione.». - Si riporta il testo degli articoli 7 e 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): «Art. 7 (Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari). - 1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, e' autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento eccezionale, a domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria di personale: a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente; b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo. 2. Possono essere arruolati, previo giudizio della competente commissione d'avanzamento, i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore ad anni 45; b) possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera a), ovvero della laurea in infermieristica e della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera b); c) non essere stati giudicati permanentemente non idonei al servizio militare; d) non essere stati dimessi d'autorita' da precedenti ferme nelle Forze armate; e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. 3. Le procedure di arruolamento di cui al presente articolo sono gestite tramite il portale on line nel sito internet del Ministero della difesa "www.difesa.it" e si concludono entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Il personale di cui al comma 1 non e' fornito di rapporto d'impiego e presta servizio attivo per la durata della ferma. Ad esso e' attribuito il trattamento giuridico e economico dei parigrado in servizio permanente. 5. Per la medesima finalita' di cui al comma 1, e' autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60 unita' di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento, di cui all'articolo 937, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro 13.750.000 per l'anno 2020 e a euro 5.662.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 126.» «Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Al fine di assicurare la piu' elevata risposta sanitaria all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonche' programmando e organizzando ogni attivita' connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita' puo' avvalersi di soggetti attuatori e di societa' in house, nonche' delle centrali di acquisto. Il Commissario, raccordandosi con le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e subintensiva. Il Commissario dispone, anche per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile e, ove necessario, del prefetto territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima finalita', puo' provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalita' di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto previsto dall'art. 99. Le attivita' di protezione civile sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile in raccordo con il Commissario. 1-bis. Al fine di assicurare il piu' ampio accesso da parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare l'emergenza, il Commissario puo' stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni, ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto, ferma restando la facolta' di cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto. 2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle regioni, puo' adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalita' perseguite. 3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed europee, nonche' tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell'attuazione delle misure; il Commissario provvede altresi' alla gestione coordinata del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea (FSUE), di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, e delle risorse del fondo di sviluppo e coesione destinato all'emergenza. 4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella gestione di attivita' complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella realizzazione di opere di natura pubblica. L'incarico di Commissario e' compatibile con altri incarichi pubblici o privati ed e' svolto a titolo gratuito, eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9. 6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1 in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonche' del Comitato tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario puo' avvalersi, altresi', di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da lui definito. 7. Sull'attivita' del Commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato. 8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei beni di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, e tutti tali atti sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei Conti, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi atti la responsabilita' contabile e amministrativa e' comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dal Comitato tecnico scientifico di cui al comma 6 funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente comma. 9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui al comma 1-bis e per le attivita' di cui al presente articolo, provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario. Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture, anche senza garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.». - Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): «Art. 19 (Funzionamento e potenziamento della Sanita' militare). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalita', di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l'anno 2020 e' autorizzato l'arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata: a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri; b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare. 2. Le domande di partecipazione sono presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni. 3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo nonche' quelli prestati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate. 3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente articolo nonche' quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. Il periodo di attivita', svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attivita' formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. 3-ter. In ragione dell'eccezionalita' e della limitata durata della ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'Arma dei carabinieri non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza. 4. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 4.682.845 per l'anno 2020 e euro 3.962.407 per l'anno 2021 5. Allo scopo di sostenere le attivita' e l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari di cui all'articolo 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' autorizzata la spesa di euro 84.132.000 per l'anno 2020. 6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 88.814.845 euro per l'anno 2020 e 3.241.969 euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 88.814.845 euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 3.962.407 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.». - Si riporta il testo dell'articolo 19-undecies, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): «Art. 19-undecies (Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalita', di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l'anno 2021 e' autorizzato l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanita' militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata: a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare; b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare. 2. Le domande di arruolamento possono essere presentate entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della relativa procedura da parte della Direzione generale del personale militare sul portale online del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e sono definite entro i successivi venti giorni. 3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate. 4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 5. All'articolo 2197-ter.1, comma 2, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "la professione sanitaria infermieristica" sono sostituite dalle seguenti: "le professioni sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1,". 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.». - Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 (Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19): «Art. 13 (Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico). - 1. Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi postivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attivita' di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale. Per incrementare le capacita' diagnostiche dei laboratori militari e garantire il corretto espletamento delle attivita' di cui al precedente periodo, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 9.000.000 per l'anno 2021. 2. Per il pagamento degli oneri di missione, dei compensi per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle Forze armate, impiegato nelle attivita' di cui al comma 1, per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa complessiva di euro 14.500.000. I compensi accessori al personale di cui al precedente periodo sono corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato a conferire incarichi individuali a tempo determinato per la durata di sei mesi a ulteriori dieci unita' di personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, gia' selezionato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalita' di cui al precedente periodo, per l'anno 2022, e' autorizzata la spesa di euro 199.760. (29) 4. Per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale di cui al comma 3 del presente articolo e dal personale di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di euro 185.111. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9.000.000 di euro per l'anno 2021 e a 14.884.871 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 467, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): «1. - 466. Omissis 467. Per l'attuazione del comma 464 e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 100 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato C annesso alla presente legge. Per l'attuazione del comma 462 e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 518.842.000 euro per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari e di 25.442.100 euro, per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la selezione dei professionisti sanitari che partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale di 544.284.100 euro, e i relativi importi sono trasferiti alla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria): «Art. 2 (Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1. Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacita' di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia di COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1° aprile 2022 e' temporaneamente istituita un'Unita' per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022. Il direttore dell'Unita' e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il direttore agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario dal predetto articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento, definisce la struttura dell'Unita', avvalendosi di una parte del personale della Struttura di supporto alle attivita' del citato Commissario straordinario, nonche' di personale in servizio presso il Ministero della salute, secondo le modalita' indicate dallo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e' nominato un dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni vicarie, che opera in coordinamento e a supporto del direttore dell'Unita' di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Unita' subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanita' militare, cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attivita' amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, gia' attribuite alla competenza del predetto Commissario straordinario. Al direttore dell'Unita' e' assegnata la titolarita' della contabilita' speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Alla medesima Unita' si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. 2. Al 31 dicembre 2022, l'Unita' procede alla chiusura della contabilita' speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non piu' necessarie sono acquisite all'erario. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Unita' di cui al comma 1 e' soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unita' di cui al comma 1. 3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, assicurando gli approvvigionamenti di farmaci e vaccini per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti e di dispositivi di protezione individuale, anche in relazione agli obiettivi ed agli interventi connessi, nell'immediato, alla attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, commi 457 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero della salute e' autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di personale cosi' composto: 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti sanitari; 50 unita' di personale non dirigenziale con professionalita' anche tecnica, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute e' incrementata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 dirigenti sanitari e di 50 unita' di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Le assunzioni del presente comma sono autorizzate in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonche' in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 760.837 per l'anno 2022 ed euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023. 4. Al reclutamento del contingente di personale di cui al comma 3 si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilita', con le modalita' semplificate previste dall'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' tramite l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilita' volontaria ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il personale assunto e' progressivamente assegnato, fino al 31 dicembre 2022, all' Unita' di cui al comma 1, in sostituzione del personale appartenente ad altre amministrazioni in servizio presso la predetta Unita'. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 200.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 124.445 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale. 5. Il Ministero della salute provvede entro il 31 dicembre 2022 alla definizione del nuovo assetto organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero dal presente articolo, nelle more della riorganizzazione, sono assicurate dal Segretariato generale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da altra direzione generale individuata con decreto del Ministro della salute. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, pari a euro 1.085.282 per l'anno 2022 e ad euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 7. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. All'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 2, dopo le parole "degli alimenti" sono inserite le seguenti: ", di contrasto di ogni emergenza sanitaria, nonche' ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti.". 8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) e' inserita la seguente: "e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanita', di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di eta' non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonche' l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa".». - Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19: «Art. 2-bis (Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario). - 1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonche' per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono: a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari, nonche' di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attivita' lavorativa svolta. Il periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attivita' formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020; b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalita' ivi previsti compreso il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attivita' deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione. 2. I contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attivita' di lavoro prestata ai sensi del presente articolo durante lo stato di emergenza integra, per la durata della stessa, il requisito dell'anzianita' lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 3. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali. 4. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto dal comma 2, gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), conferiti, per le medesime finalita', dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale sino alla data del 10 marzo 2020, fermo il limite di durata ivi previsto. 5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilita' di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonche' al personale del ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonche' agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.». |
| ((Art. 36-bis
Disposizioni in materia di massimale degli assistiti per i medici di medicina generale
Fino al 31 dicembre 2023, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei cui territori vi siano ambiti scoperti, in ragione della situazione di temporanea emergenza relativa alla disponibilita' di medici di medicina generale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, per i medici di medicina generale con incarico a quota oraria del ruolo unico di assistenza primaria di 24 ore settimanali, la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 850 assistiti.)) |
| Art. 37
Termini del programma delle amministrazioni straordinarie
1. All'articolo 51 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «sono prorogati di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere prorogati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base di motivata richiesta dell'organo commissariale, e comunque non oltre il termine del 30 novembre 2022. Analoga proroga puo' essere concessa per le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 51 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato dalla presente legge: «Art. 51 (Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria). - 1. I termini di esecuzione dei programmi, predisposti secondo gli indirizzi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, gia' autorizzati ai sensi dell'articolo 57 del medesimo decreto legislativo, delle societa' ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche qualora gia' prorogati ai sensi dell'articolo 4, commi 4-ter e 4-septies del medesimo decreto-legge n. 347 del 2003, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, possono essere prorogati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base di motivata richiesta dell'organo commissariale, e comunque non oltre il termine del 30 novembre 2022. Analoga proroga puo' essere concessa per le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.». |
| ((Art. 37-bis Modifiche all'articolo 25-novies del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 25-novies del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito e' superiore all'importo di euro 20.000»; b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarita' di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010»; c) al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 a decorrere da quelle relative al secondo trimestre 2022».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 25-novies, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), come modificato dalla presente legge: «Art. 25-novies (Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati). - 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria: a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: 1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000; 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000; b) per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000; c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito e' superiore all'importo di euro 20.000; d) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le societa' di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre societa', all'importo di euro 500.000. 2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate: a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarita' di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010; b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1. 3. Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l'invito alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano: a) con riferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto per il secondo; b) con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 a de correre da quelle relative al secondo trimestre 2022; c) con riferimento all'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.». |
| Art. 38 Sostegno alle famiglie con figli con disabilita' in materia di assegno unico e universale per i figli a carico
1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilita', al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia gia' titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»; b) all'articolo 4: 1) al comma 1, dopo le parole «Per ciascun figlio minorenne» sono aggiunte le seguenti: «e, limitatamente all'anno 2022 per ciascun figlio con disabilita' a carico senza limiti di eta',»; 2) al comma 4, dopo la parola «minorenne» sono aggiunte le seguenti: «e, limitatamente all'anno 2022, anche fino al compimento del ventunesimo anno di eta'»; 3) al comma 5, le parole «Per ciascun figlio» sono sostituite dalle seguenti «Dall'anno 2023, per ciascun figlio»; 4) al comma 6, le parole «Per ciascun figlio» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2023, per ciascun figlio»; c) all'articolo 5, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: «9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilita', gli importi della maggiorazione di cui al comma 1 sono incrementati di 120 euro al mese per l'anno 2022.». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento alle mensilita' spettanti da marzo 2022". 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere b) e c), e dal comma 2 del presente articolo, valutati in 136,2 ((milioni di euro)) per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 2, 4 e 5, del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230 (Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46) come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Beneficiari). - 1. L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo e' determinato ai sensi dell'articolo 4, e' riconosciuto ai nuclei familiari: a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza; b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di eta', per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 2) svolga un tirocinio ovvero un'attivita' lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale; c) per ciascun figlio con disabilita' a carico, senza limiti di eta'; c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia gia' titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 2. L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilita' genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5. 3. Al fine di assicurare la piena conoscibilita' del beneficio, al momento della registrazione della nascita del figlio, l'ufficiale dello stato civile informa i genitori sull'assegno. Alle attivita' previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». «Art. 4 (Criteri per la determinazione dell'assegno). - 1. Per ciascun figlio minorenne e, limitatamente all'anno 2022 per ciascun figlio con disabilita' a carico senza limiti di eta', e' previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. 2. Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di eta' e' previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. 3. Per ciascun figlio successivo al secondo e' prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. 4. Per ciascun figlio con disabilita' minorenne e, limitatamente all'anno 2022, anche fino al compimento del ventunesimo anno di eta' e' prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilita' come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilita' grave e a 85 euro mensili in caso di disabilita' media. 5. Dall'anno 2023, per ciascun figlio con disabilita' maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di eta' e' prevista una maggiorazione dell'importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 80 euro mensili. 6. Dall'anno 2023, per ciascun figlio con disabilita' a carico di eta' pari o superiore a 21 anni e' previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. 7. Per le madri di eta' inferiore a 21 anni e' prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio. 8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, e' prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta. 9. Nel caso di assenza di ISEE per i casi indicati all'articolo 1, comma 3, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8. 10. A decorrere dall'anno 2022 e' riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o piu' figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. 11. Gli importi dell'assegno di cui all'articolo 1, come individuati della tabella 1 allegata al presente decreto, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.». «Art. 5 (Maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro). - 1. Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressivita', per le prime tre annualita', e' istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 1, come determinato ai sensi dell'articolo 4. 2. La maggiorazione di cui al comma 1 e' riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 e in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni: a) valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro; b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente. 3. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 e' pari alla somma dell'ammontare mensile della componente familiare, come determinato al comma 4, e dell'ammontare mensile della componente fiscale, come determinato al comma 5, al netto dell'ammontare mensile dell'assegno come determinato all'articolo 4. 4. Per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A allegata al presente decreto; b) per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B allegata al presente decreto. 5. Per componente fiscale si intende: a) nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati, sulla base della Tabella C allegata al presente decreto, per ciascun genitore; b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), l'importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente sulla base della Tabella D allegata al presente decreto. 6. Ai fini del riconoscimento degli importi indicate dalle Tabelle A, B, C e D: a) vanno considerati i figli componenti del nucleo familiare del richiedente; b) va considerato l'indicatore della situazione reddituale, valido ai fini ISEE, come risultante dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per le Tabelle A e B e il reddito del genitore risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, valida ai fini del calcolo dell'ISEE di cui al comma 2, lettera a), per le Tabelle C e D. 7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta: a) per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022; b) per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023; c) per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025. 8. La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025. 9. La sussistenza della condizione di cui comma 2, lettera b), e' autodichiarata dal richiedente al momento della richiesta. Tale autodichiarazione e' soggetta a controllo successivo a cura dell'INPS che provvede, in caso di dichiarazione mendace, alla revoca della maggiorazione e all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilita', gli importi della maggiorazione di cui al comma 1 sono incrementati di 120 euro al mese per l'anno 2022.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «1. - 177. Omissis 178. Il Fondo per la disabilita' e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e' denominato « Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilita'» ed e' trasferito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilita' finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilita' di competenza dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita'. A tal fine, il predetto Fondo e' incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Omissis.». |
| ((Art. 38-bis Assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero
1. L'articolo 157-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: «Art. 157-bis. - (Assegni per situazioni di famiglia) - 1. A decorrere dal 1° marzo 2022, al personale di cui al presente titolo, per il coniuge a carico o per la parte di unione civile a carico, non separati legalmente o di fatto, spetta un assegno pari al 4 per cento della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno di cui al presente comma non e' inferiore a 960 euro ne' e' superiore a 2.100 euro in ragione d'anno. 2. A decorrere dal 1° marzo 2022, al personale di cui al presente titolo, per ciascun figlio a carico, spetta un assegno pari all'8 per cento della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno di cui al presente comma non e' inferiore a 960 euro ne' e' superiore a 2.100 euro in ragione d'anno per ciascun figlio a carico. L'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilita' genitoriale. 3. Agli effetti del comma 2, per figli si intendono: a) i nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza; b) i figli fino al compimento di 18 anni di eta'; c) i figli di eta' compresa tra 18 e 21 anni non compiuti, per i quali ricorre una delle seguenti condizioni: 1) frequentano un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea; 2) svolgono un tirocinio o un'attivita' lavorativa con una retribuzione annua inferiore all'importo di cui al comma 4; 3) sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego del luogo di residenza; 4) svolgono il servizio civile universale in Italia; d) i figli con disabilita', senza limiti di eta'. 4. Agli effetti del presente articolo, il coniuge, la parte di unione civile e i figli sono considerati a carico quando possiedono un reddito complessivo annuo inferiore a un sesto della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. 5. In alternativa agli assegni di cui ai commi 1 e 2, per i familiari a carico alla data del 28 febbraio 2022, in relazione ai quali era in godimento l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, il dipendente puo' optare per un assegno ad personam non riassorbibile, di importo pari alla misura del predetto beneficio spettante alla medesima data. L'assegno ad personam spetta a decorrere dal 1° marzo 2022, per la medesima durata e con i medesimi presupposti previsti per l'assegno per il nucleo familiare dalla disciplina vigente alla data del 28 febbraio 2022. Per i familiari non a carico alla data del 28 febbraio 2022 l'opzione di cui al primo periodo non e' consentita. 6. Gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non sono cumulabili con gli aumenti per situazioni di famiglia di cui all'articolo 173 del presente decreto, con l'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, ne' con l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. 7. Gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 8. E' fatta salva l'applicazione della normativa locale, se piu' favorevole». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 2,6 milioni per l'anno 2022 e in euro 3,3 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.)) |
| Art. 39
Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla poverta' educativa
1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunita' educative rivolte al benessere dei figli, e' istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attivita', incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticita' emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori((, anche attraverso la promozione dell'attivita' sportiva)), nonche' quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori. 2. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, citta' ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato l'elenco dei Comuni beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalita' di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 48 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, quanto a 2 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio ((dello Stato)) a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse trasferite nel 2022 al pertinente bilancio autonomo ai sensi del predetto articolo 19, comma 1, e quanto a 8 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale): «Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'). - 1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.». |
| ((Art. 39-bis Disposizioni in materia di svolgimento della sessione dell'anno 2022 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2022, e' disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50. 2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per l'anno 2022 sono fornite le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalita' di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicita' delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle eventuali prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonche' alle modalita' di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresi' disciplinate le modalita' di utilizzo di strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' la possibilita' di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50. 3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneita' e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36. 4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi
Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50 recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2021, n. 62. - Si riporta il testo degli articoli 3 e 4, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50 recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19: «Art. 3 (Composizione delle sottocommissioni). - 1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 22, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e all'articolo 47, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e uno effettivo e uno supplente sono individuati tra magistrati, anche militari, prioritariamente in pensione, o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il presidente e' un avvocato. 2. Con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, si procede alla integrazione e rimodulazione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle sottocommissioni gia' nominate con decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021. Con lo stesso decreto si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalita' di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicita' delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonche' alle modalita' di comunicazione della rinuncia alla domanda di ammissione all'esame e alle modalita' di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. 3. Le funzioni di segretario di ciascuna sottocommissione possono essere esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, purche' in possesso di qualifica professionale per la quale e' richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della Corte di appello presso la quale e' costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione interessata nel caso di personale non appartenente all'amministrazione della giustizia.» «Art. 4 (Lavori delle sottocommissioni). - 1. La prima prova orale e' sostenuta dinnanzi a una sottocommissione diversa da quella insediata presso la sede di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, individuata mediante sorteggio da effettuarsi, previo raggruppamento delle sedi che presentano un numero di domande di ammissione tendenzialmente omogeneo, entro il termine di dieci giorni prima dello svolgimento della prova, a cura della commissione centrale. 2. La prima prova orale si svolge con modalita' di collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, del segretario della sottocommissione e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, vigenti al momento dell'espletamento della prova, relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. 3. Lo svolgimento della prima prova orale puo' avvenire presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di Corte di appello o presso i locali dei consigli dell'Ordine degli avvocati ivi ubicati secondo le disposizioni dei presidenti delle Corti di appello, sentiti i presidenti dei consigli dell'Ordine degli avvocati interessati. La sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione. 4. La seconda prova orale e' sostenuta dinnanzi alla sottocommissione insediata presso la sede di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e puo' svolgersi con le modalita' di cui al comma 2. In tale ultima ipotesi, si applica la disposizione del comma 3. 5. A ciascun candidato, almeno venti giorni prima, e' data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovra' presentarsi per le prove orali. 6. La commissione centrale stabilisce le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneita' e la coerenza dei criteri di esame. 7. In caso di positivita' al COVID-19, di sintomatologia compatibile con l'infezione da COVID-19, di quarantena o di isolamento fiduciario, oppure in caso di comprovati motivi di salute che impediscono al candidato di svolgere la prova d'esame, il candidato puo' richiedere, con istanza al presidente della sottocommissione distrettuale corredata da idonea documentazione, di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Il presidente puo' disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l'istanza e' accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell'impedimento.». - Si riporta il testo dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36 (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore): «Art. 22. - Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, e' nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'universita' della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell'Amministrazione, appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di Corte di appello, e' nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. l supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le trecento unita' presso ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dell'espletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un segretario aggiunto. A ciascuna sottocommissione non puo' essere assegnato un numero di candidati superiore a trecento. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne da' comunicazione alle sottocommissioni. La commissione e' comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione: a) chiarezza, logicita' e rigore metodologico dell'esposizione; b) dimostrazione della concreta capacita' di soluzione di specifici problemi giuridici; c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; d) dimostrazione della capacita' di cogliere eventuali profili di interdisciplinarieta'; e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarita' formali, le sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla commissione, che se ne avvale ai fini della individuazione della definizione della linea difensiva dell'Amministrazione in sede di contenzioso.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): «1.- 456. Omissis 457. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e di euro 1.961.966 annui a decorrere dall'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro della giustizia, destinato al finanziamento di interventi urgenti per assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici, al sostegno delle attivita' amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, nonche' all'attribuzione di sussidi ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 5), della legge 24 marzo 1958, n. 195, erogabili anche a favore del personale amministrativo. Omissis.». |
| Art. 40
Disposizioni in materia di termini del procedimento di prenotazione degli incentivi auto
1. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero dello sviluppo economico effettuate entro il 31 dicembre 2022, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonche' del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019,)) sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori. |
| ((Art. 40-bis
Contributi per l'acquisto di veicoli elettrici di categoria L1
1. Per l'anno 2022, le risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono rimodulate. Conseguentemente, le risorse destinate per il medesimo anno alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 21-60 g, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono ridotte di 20 milioni di euro al fine di incrementare del medesimo ammontare la dotazione della misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 22, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali: «Art. 22 (Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive). - 1. Al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonche' per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030. 2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli interventi ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma 1 nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalita' di attuazione del presente articolo, nonche' il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 (riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti): «Art. 2 (Incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti). - 1. Alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2022 per le risorse relative all'annualita' 2022, e nel corso di ciascuna delle annualita' 2023 e 2024 relativamente alle risorse di ciascuna di dette annualita', ed immatricolano in Italia i seguenti veicoli sono riconosciuti, nel rispetto delle disposizioni finanziarie di cui all'art. 3, i seguenti contributi: a) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 3.000 e di ulteriori euro 2.000 se e' contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5; b) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 2.000 e di ulteriori euro 2.000 se e' contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5; c) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 2.000 se e' contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5; d) per i veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, nuovi di fabbrica, non oggetto di incentivazione ai sensi della lettera e), omologati in una classe non inferiore ad Euro 5, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno il 5 per cento del prezzo di acquisto, un contributo del 40 per cento del medesimo prezzo d'acquisto, fino ad un massimo di euro 2.500 se e' contestualmente rottamato un veicolo di categoria euro 0, 1, 2, o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 2 aprile 2011; e) per i veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e' riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo e' pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 di cui si e' proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente; f) per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2, nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica, con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 4, e' riconosciuto un contributo di 4.000 euro per i veicoli N1 fino a 1,5 tonnellate; un contributo di 6.000 euro per i veicoli N1 superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate; un contributo di 12.000 euro per i veicoli N2 superiori a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate; e' riconosciuto un contributo di 14.000 euro per i veicoli N2 superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate. I contributi di cui alla presente lettera sono concessi in favore di piccole e medie imprese, ivi comprese le persone giuridiche, esercenti attivita' di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi. 2. I contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), nel rispetto delle disposizioni finanziarie di cui all'art. 3, sono concessi anche alle persone giuridiche se i veicoli acquistati sono impiegati in car sharing con finalita' commerciali e se tale impiego, nonche' la proprieta' in capo al soggetto beneficiario del contributo, siano mantenute per almeno ventiquattro mesi. 3. I contributi di cui al comma 1 in favore delle persone fisiche sono riconosciuti per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprieta' deve essere mantenuta per almeno dodici mesi. 4. Per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1, sia in favore delle persone fisiche sia in favore delle persone giuridiche ai sensi del comma 2, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari. 5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 del 6 aprile 2019, e di cui ai commi da 1033 a 1038 e da 1058 a 1062, dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 e al comma 656, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.». |
| ((Art. 40-ter
Semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione
1. La procedura semplificata prevista dall'articolo 64-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per i recipienti a pressione con capacita' complessiva superiore a 13 metri cubi puo' essere svolta dai soggetti abilitati ai sensi del decreto direttoriale dei Ministeri delle attivita' produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005, per i recipienti con capacita' inferiore a 13 metri cubi, a condizione che il massimale assicurativo per anno e per sinistro di cui al punto 17 dell'allegato II annesso al citato decreto direttoriale 17 gennaio 2005 sia di importo non inferiore a 5 milioni di euro.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 64-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale: «Art. 64-bis (Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione). - 1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via transitoria e in deroga alle periodicita' dei controlli previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacita' comunicano all'INAIL, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre centoventi giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza. 2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle attivita' produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali 23 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 2004, e al decreto direttoriale dei medesimi Ministeri 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005, si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacita' complessiva superiore a 13 m3. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrita' dei serbatoi di cui al comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonche' i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche, ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute un'apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.». |
| ((Art. 40-quater Modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale e della cessione del credito d'imposta o dello sconto in fattura
1. Al fine di semplificare l'erogazione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, spettanti ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonche' al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni relative alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura, il comma 3-ter dell'articolo 2 e il comma 3 dell'articolo 57 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 sono abrogati.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2 e 57, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge15 luglio 2022, n.91 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale). - 1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nella misura del 20 per cento e' rideterminato nella misura del 25 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 59,45 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, fissato, da ultimo, dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, nella misura del 20 per cento e' rideterminato nella misura del 25 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 235,24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 3. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, nella misura del 12 per cento e' rideterminato nella misura del 15 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 215,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 3-bis. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ove l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale e' riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022. L'ARERA, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore. 3-ter. (abrogato).» «Art. 57 (Disposizioni transitorie). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), si applica ai procedimenti nei quali, alla data del 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1. 3.(abrogato).». |
| Art. 41
Cooperazione internazionale
1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, le risorse finanziarie di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, sono incrementate di euro 70 milioni per l'anno 2022. Ai relativi oneri pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 30 maggio 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 18, della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo): «Art. 18 (Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo). - 1. All'Agenzia e' attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio. 2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti: a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione; c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; d) da donazioni, lasciti, legati e liberalita', debitamente accettati; e) da una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. 3. Il bilancio dell'Agenzia e' unico e redatto conformemente ai principi civilistici, nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e dalla relativa normativa di attuazione. 3-bis. All'Agenzia si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Le risorse destinate agli interventi di cooperazione allo sviluppo affluiscono ad un conto di tesoreria unica appositamente istituito da tenere distinto dal conto di tesoreria a cui affluiscono le risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia, ivi comprese quelle per spese di personale. 4. Le risorse finanziarie dell'Agenzia destinate ad attivita' che, in base alle statistiche elaborate dai competenti organismi internazionali, rientrano nella CPS sono impignorabili.». - Si riporta il testo dell'articolo 148, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): «Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 2. 2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-septies, Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per essere destinate alle iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentite le commissioni parlamentari. 2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi. 2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1, incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.». |
| ((Art. 41-bis Semplificazione degli obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
1. All'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalita' agile, secondo le modalita' individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati di cui al primo periodo sono resi disponibili all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalita' previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di mancata comunicazione secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»; b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 23, della legge 22 maggio 2017, n.81, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, come modificato dalla presente legge: «Art. 23 (Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - 1. Con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalita' agile, secondo le modalita' individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati di cui al primo periodo sono resi disponibili all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul la-voro con le modalita' previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di mancata comunicazione secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. 3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessita' del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.». |
| Art. 42
Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro
1. Per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, adottato per il 2021 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nulla osta al lavoro subordinato e' rilasciato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i lavoratori stagionali e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998. 2. Il nulla osta e' rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consente lo svolgimento dell'attivita' lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso. 3. Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla base dei nulla osta al lavoro subordinato e stagionale di cui al presente articolo, e' rilasciato entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda. 4. A seguito del rilascio del nulla osta e del visto d'ingresso, ove previsto, lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e lo straniero per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nelle more della sottoscrizione, il datore di lavoro e' tenuto ad assolvere agli impegni di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano anche in relazione alle procedure disciplinate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, da emanarsi per il 2022. Per le procedure di cui al primo periodo, il termine di trenta giorni per il rilascio del nulla osta decorre dalla data di ricezione della domanda. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali e' stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2021, di cui al comma 1, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni: a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici; b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. 8. Il datore di lavoro, dopo il rilascio del nulla osta di cui al presente articolo puo' concludere il contratto di lavoro senza la necessita' dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 7. Tali condizioni sono verificate dallo sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Al successivo accertamento negativo delle predette condizioni, consegue la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, qualora in corso di validita', nonche' la risoluzione di diritto del contratto di lavoro.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 3, 5-bis, 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): «Art. 3 (Politiche migratorie). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni salva la necessita' di un termine piu' breve il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che e' approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico e' emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico. 2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresi' le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge. 3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversita' e delle identita' culturali delle persone, purche' non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto. 5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale. 6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie. 7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 e' predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4. 8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza del parere.» «Art. 5-bis (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato). - 1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene: a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilita' di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. 2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. 3. Il contratto di soggiorno per lavoro e' sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avra' luogo la prestazione lavorativa secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione.» «Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)). - 1. In ogni provincia e' istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. 2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilita' di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avra' luogo la prestazione lavorativa: a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; b) idonea documentazione relativa alle modalita' di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro. 3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. 4. 5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validita' per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. 5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto. 5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; c) reato previsto dal comma 12. 5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi', rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici. 6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita' consolare competente ed al centro per l'impiego competente. 7. 8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore. 9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresi' il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale. 10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. 11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorita' rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. 11-bis. 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta': a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. 12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. 12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno. 12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la dicitura "casi speciali, consente lo svolgimento di attivita' lavorativa e puo' essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. 13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo' goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivita' di lavoro in Italia. 15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica. 16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.» «Art. 24 (Lavoro stagionale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22)). - 1. Il datore di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione dei commi 11 e 11-bis. 2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro. 3. Ai fini della presentazione di idonea documentazione relativa alle modalita' di sistemazione alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), se il datore di lavoro fornisce l'alloggio, esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo a provarne l'effettiva disponibilita', nel quale sono specificate le condizioni a cui l'alloggio e' fornito, nonche' l'idoneita' alloggiativa ai sensi delle disposizioni vigenti. L'eventuale canone di locazione non puo' essere eccessivo rispetto alla qualita' dell'alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non e' superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il medesimo canone non puo' essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore. 4. Il nulla osta al lavoro stagionale viene rilasciato secondo le modalita' previste agli articoli 30-bis, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui al comma 9 del presente articolo. 5. Il nulla osta al lavoro stagionale a piu' datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nei limiti temporali di cui al comma 7, deve essere unico, su richiesta, anche cumulativa, dei datori di lavoro, presentata contestualmente, ed e' rilasciato a ciascuno di essi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8. 6. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) la richiesta riguarda uno straniero gia' autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; b) il lavoratore e' stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno. 7. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attivita' lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi. 8. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 7, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorita' consolare. Al termine del periodo di cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale. 9. Il lavoratore stagionale, gia' ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. 10. Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attivita' lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale e' offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, puo' chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4. 11. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, puo' richiedere allo sportello unico per l'immigrazione il rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo sportello unico, accertati i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3-ter, rilascia il nulla osta secondo le modalita' di cui al presente articolo. Sulla base del nulla osta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualita' successive alla prima sono concessi dall'autorita' consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede a trasmetterne copia allo sportello unico immigrazione competente. Entro otto giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo sportello unico immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro secondo le disposizioni dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999. La richiesta di assunzione, per le annualita' successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale. Il rilascio dei nulla osta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale. 12. Fuori dei casi di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, il nulla osta al lavoro stagionale puo' essere rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, puo' essere revocato quando: a) il datore di lavoro e' stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare; b) l'impresa del datore di lavoro e' stata liquidata per insolvenza o non e' svolta alcuna attivita' economica; c) il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili; d) nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della richiesta di assunzione dello straniero, il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti al fine di crear e un posto vacante che lo stesso datore di lavoro cerca di coprire mediante la richiesta di assunzione. 13. Fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma 5, il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato quando: a) e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e' stato falsificato o contraffatto; b) risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo; c) nei casi di cui al comma 12. 14. Nei casi di revoca del nulla osta al lavoro stagionale di cui al comma 12, e di revoca del permesso di soggiorno per lavoro stagionale di cui al comma 13, lettera c), il datore di lavoro e' tenuto a versare al lavoratore un'indennita' per la cui determinazione si tiene conto delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte. 15. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22, commi 12, 12-bis e 12-ter, e si applicano le disposizioni di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies dell'articolo 22. 16. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri: a) che al momento della domanda risiedono nel territorio di uno Stato membro; b) che svolgono attivita' per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 56 TFUE, ivi compresi i cittadini di Paesi terzi distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE; c) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione nell'Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; d) che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati membri o tra l'Unione e Paesi terzi. 17. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca un riferimento che ne indica il rilascio per motivi di lavoro stagionale.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258, S.O. - La legge 28 maggio 2007, n. 68 (Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2007, n. 126. |
| Art. 43
Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti
1. Non sono ammessi alle procedure previste dall'articolo 42, comma 7, i cittadini stranieri: a) nei confronti dei quali sia emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; b) che siano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che siano condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la liberta' personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite; d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale. 2. Non sono comunque ammessi alle procedure di cui all'articolo 42, comma 7, i cittadini stranieri nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 10-bis del citato decreto n. 286 del 1998. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno in applicazione dell'articolo 42, comma 7, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 4. La sospensione di cui al comma 3 cessa comunque in caso di diniego o revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, ovvero nel caso in cui entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sia rilasciato il nulla osta. 5. Nel periodo di sospensione di cui al comma 3, il cittadino straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi previsti ai commi 1 e 2. 6. Il rilascio del permesso di soggiorno determina per il cittadino straniero l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 3.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 10-bis, 12 e 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): «Art. 10-bis (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonche' di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, e' punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1 ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale. 3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. 5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. 6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento e' sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonche' nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.» «Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata. 3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. 3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. 3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonche' dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,". 3-septies. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in flagranza. 4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. 4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. 5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. 6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e' tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorita' amministrativa italiana inerenti all'attivita' professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 6-bis. - 6-quater. 7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale. 8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale o a enti del Terzo settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse generale o per finalita' sociali o culturali, i quali provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si considerano enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del medesimo codice. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita' da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita' giudiziaria procedente. 8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate le modalita' di esecuzione. 8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati in via prioritaria all'amministrazione o trasferiti all'ente o, in subordine, agli enti del Terzo settore di cui al comma 8 che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. Resta fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8 provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro trasferite, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennita', si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonche' le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica". 9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. 9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di cui al comma 9-bis. 9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. 9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi della Marina militare nonche' quelle di raccordo con le attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. 9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo. 9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attivita' di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalita' informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonche' con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed e' assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno.». «Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno puo' disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. 2. L'espulsione e' disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero: a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi dell'articolo 10; b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto la proroga del visto o il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando la proroga del visto o il permesso di soggiorno siano stati revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il permesso di soggiorno sia scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68, o nel caso in cui sia scaduta la validita' della proroga del visto; c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. 2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne. 3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo' adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri ai sensi dell'articolo 14. 3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma 3. 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e' immediatamente comunicato al questore. 3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. 3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato piu' grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e' ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale. 3-sexies. 3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione prevista dal presente articolo e' eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilita' non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica: a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis; c) quando la domanda di permesso di soggiorno e' stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta; d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5; e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis; f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale; g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. 4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione: a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validita'; b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalita'; d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita', in applicazione dei commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14; e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2. 5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo' essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche' l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10. 5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facolta' di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4. 5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilita' di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilita' dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi', una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalita' previste all'articolo 14. 5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilita' di posti nei Centri di cui all'articolo 14 ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida, puo' autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilita' dell'Autorita' di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice puo' autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida. Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignita' della persona. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2. Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. 5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita' di un locale idoneo. 6. 7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonche' ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. 8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 9. - 10. 11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di provenienza. 13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non puo' rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e' stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29. 13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. 13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. 14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, puo' essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e puo' essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5. 14-bis. Il divieto di cui al comma 13 e' registrato dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonche' degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen. 14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 puo' essere rinviato verso tali Stati. 15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1. 16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo e' valutato in euro 2.065.827,59 (lire 4 miliardi) per l'anno 1997 e in euro 4.131.655,19 (lire 8 miliardi) annui a decorrere dall'anno 1998.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale): «Art. 3 (Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo). - 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto puo' disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali. 2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione e' eseguita immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale, e di quelle di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998. 3. Il prefetto puo' altresi' omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 2 del presente decreto, ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attivita' terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attivita' informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalita' di terrorismo. 4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio. Il ricorso giurisdizionale in nessun caso puo' sospendere l'esecuzione del provvedimento. 4-bis. 5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4 e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998 la decisione dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il tribunale amministrativo puo' fissare un termine entro il quale l'amministrazione e' tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il tribunale amministrativo decide allo stato degli atti. 6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007. 7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 3-sexies e' abrogato.». - Si riporta il testo degli articoli 444, 380 e 381 del codice di procedura penale: «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta. 3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.» «Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto [Cost. 13] di chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo [c.p. 43] , consumato o tentato [c.p. 56] , per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. 2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale; b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale; c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto dall'articolo 600 [c.p. 600] , delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, [c.p. 600-bis] primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, [c.p. 600-ter] commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale; d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale; d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale; d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale; e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale; f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale; g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo; i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654; l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale; l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale; m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale [c.p. 416] , se l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma; m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale; m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione. 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.» «Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti: a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale; b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale; c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale; d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale; e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale; f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale; f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale; g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale; h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale; i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale; l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale; l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice; m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110; m-bis); m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale; m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale; m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale. 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente [c.p.p. 337] all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'. 4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e' giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o dalle circostanze del fatto. 4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.». |
| Art. 44 Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le annualita' 2021 e 2022, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruita' del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' demandata, in via esclusiva e fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. 2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1 tengono anche conto della capacita' patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli gia' richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del tipo di attivita' svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche e' rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero. 3. Per le domande gia' proposte per l'annualita' 2021 l'asseverazione e' presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione con riferimento alle domande dell'annualita' 2021 in relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 sono gia' state effettuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro. In tale ultimo caso i datori di lavoro richiedenti non sono tenuti a munirsi dell'asseverazione. Resta comunque ferma, per entrambe le annualita' di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 30-bis, comma 8, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 5. L'asseverazione di cui al presente articolo non e' comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 6. In relazione agli ingressi di cui al presente articolo resta ferma la possibilita', da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui al presente articolo.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 30-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286): «Art. 30-bis (Richiesta assunzione lavoratori stranieri). - 1. Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale l'impresa o quello della provincia ove avra' luogo la prestazione lavorativa, con l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 22, comma 2, del testo unico. 2. In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano l'acquisizione dei dati su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali: a) complete generalita' del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro; b) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalita' del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all'estero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere; c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno; d) l'impegno di cui all'articolo 8-bis, comma 1, che deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro; e) l'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro. 3. Alla domanda devono essere allegati: a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le attivita' per le quali tale iscrizione e' richiesta; b) autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacita' occupazionale e reddituale del datore di lavoro; c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo gia' conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore. 5. Il datore di lavoro specifica nella domanda se e' interessato alla trasmissione del nullaosta, di cui all'articolo 31, comma 4, e della proposta di contratto, di cui al comma 3, lettera c), agli uffici consolari tramite lo Sportello unico. 6. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 e' presentata allo Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189. 7. Lo Sportello unico competente al rilascio del nullaosta al lavoro e' quello del luogo in cui verra' svolta l'attivita' lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nullaosta sia stata presentata allo Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale dell'impresa, lo Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro. 8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall'articolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolarita', della completezza e dell'idoneita' della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonche' acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruita' del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacita' economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruita' in rapporto alla capacita' economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza. 9. Nei casi di irregolarita' sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all'integrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma 5, e 24, comma 2, del testo unico, per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato e per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione.». Il testo dell'articolo 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 42. - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro): «Art. 1 (Esercizio della professione di consulente del lavoro). - Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonche' da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettori del lavoro delle provincie nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra. I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attivita'. Il personale di cui al presente comma non potra' essere iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio, se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso. Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge. Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonche' le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni. Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonche' per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati che devono essere in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgano, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, anche di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui al primo comma. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non e' richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attivita' dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del settore.». Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 27, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): «Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari). - 1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalita' e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: a) dirigenti o personale altamente specializzato di societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea; b) lettori universitari di scambio o di madre lingua; c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico; d) traduttori e interpreti; e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico; f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani; g); h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione; i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie; l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero; m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche; p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attivita' sportiva professionistica presso societa' sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere; q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea; r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o sono persone collocate "alla pari"; r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private. 1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. 1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a) e c), e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione e' presentata con modalita' informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura - ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalita' informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno. 1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria. 1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, societa' ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attivita', in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti dellarispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove piu' favorevole. 1-sexies. I soggetti di cui al comma 1, lettera q-bis), sono cittadini di un Paese terzo che svolgono attivita' lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attivita' in Italia, non e' richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, e' rilasciato per un periodo non superiore a un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilita' di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che siano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalita' e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del richiedente nonche' le modalita' necessarie per la verifica dell'attivita' lavorativa da svolgere. 1-septies. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani sono autorizzati a svolgere attivita' lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attivita' lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non e' richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente testo unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera. 2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina le procedure e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma. 3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'. 4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresi' norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia. 5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea e' disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti. 5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, e' determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.». |
| Art. 45
Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie
1. Per consentire una piu' rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad utilizzare, tramite una o piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite massimo di spesa di 5.663.768 euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure menzionate. 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 42, 43 e 44, e' autorizzata la spesa di euro 1.417.485 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 4.069.535 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; di euro 818.902 per l'anno 2022 per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale, anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio; di euro 484.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione. 3. Agli oneri derivanti ((dai commi 1 e 2, pari a)) 12.453.690 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. ((3-bis. Al fine di semplificare, razionalizzare e armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione delle condizioni di invalidita', di disabilita', di inabilita' e di inidoneita', le commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2023 e tutte le funzioni da esse svolte sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dalla medesima data, l'INPS subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nell'attivita' di coordinamento, organizzazione e segreteria delle commissioni mediche di verifica e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite. 3-ter. Tutti gli accertamenti di idoneita' e inabilita' lavorativa di cui all'articolo 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli articoli 16 e 56, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, all'articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2023, sono effettuati dall'INPS con le modalita' di accertamento gia' in uso per l'assicurazione generale obbligatoria. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ne' ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda. 3-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro il 31 dicembre 2022, sono stabilite le norme di coordinamento e le modalita' attuative delle disposizioni dei commi da 3-bis a 3-septies, comprese le modalita' di eventuale utilizzo degli immobili in uso alle Ragionerie territoriali dello Stato. Con il medesimo decreto sono accertate le somme allocate per le finalita' di cui ai commi da 3-bis a 3-septies, a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire all'INPS, a decorrere dal 2023, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3-quinquies. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni del comma 3-bis, l'INPS e' autorizzato, per il biennio 2022-2023, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unita' da inquadrare nell'Area C, posizione economica C1, del comparto Funzioni centrali - sezione Enti pubblici non economici. 3-sexies. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 3-quinquies, pari a euro 1.686.970 per l'anno 2022 e a euro 5.060.908 annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3-septies. L'INPS comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unita' di personale effettivamente assunte ai sensi del comma 3-quinquies e i relativi oneri. 3-octies. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziche' al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. L'applicazione delle disposizioni del primo periodo, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, puo' essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 3-novies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalita' attuative delle disposizioni del comma 3-octies del presente articolo sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresi' le modalita' applicative. Le imprese di cui al primo periodo applicano le disposizioni del comma 3-octies previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo. Per le imprese diverse da quelle di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalita' attuative contabili delle disposizioni del comma 3-octies sono stabilite dall'Organismo italiano di contabilita'. 3-decies. Le imprese indicate al comma 3-novies che si avvalgono della facolta' di cui al comma 3-octies destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e 3-novies e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva e' integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento). - 1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti. 2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita' ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonche' il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice. 4. Ciascun concorrente non puo' presentare piu' di un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante puo' chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione. 6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8. 7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purche' comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilita' erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facolta' di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilita' civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario puo', mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se e' intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma e' ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 9. Il contratto non puo' comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi: a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, e' stata presentata o e' stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia' respinte con decisione definitiva; b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b). 11. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non puo' essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare. 12. Il contratto e' sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti. 13. L'esecuzione, del contratto puo' avere inizio solo dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8. 14. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. (212) 14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.». «Art. 36 (Contratti sotto soglia). - 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonche' del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilita' di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilita' di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalita': a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non e' obbligatoria; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8. 3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2. 4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 5. 6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. 6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica e' effettuata attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilita' fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici. 6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis. 7. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalita' relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonche' per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalita' di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista. 8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza. 9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla meta'. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori. 9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.». «Art. 59 (Scelta delle procedure e oggetto del contratto). - 1. Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresi' utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualita' predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilita', locazione finanziaria, nonche' delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis. 1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione. 1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresi', in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione. 1-quater. Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o piu' soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita' per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d): a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o piu' delle seguenti condizioni: 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili; 2) implicano progettazione o soluzioni innovative; 3) l'appalto non puo' essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessita' o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII; b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto. 2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre nella sostanza le condizioni contrattuali originarie. 3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte: a) che non rispettano i documenti di gara; b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara; c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. 4. Sono considerate inammissibili le offerte: a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi; b) che non hanno la qualificazione necessaria; c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. 5. La gara e' indetta mediante un bando di gara redatto a norma dell'articolo 71. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono, in deroga al primo periodo del presente comma, utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 70. Se la gara e' indetta mediante un avviso di preinformazione, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 75. 5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non puo' variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualita' e la quantita' effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto puo' variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita' effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unita' di misura.» «Art. 60 (Procedura aperta). - 1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato puo' presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. 2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, puo' essere ridotto a quindici giorni purche' siano rispettate tutte le seguenti condizioni: a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreche' queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione; b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara. 2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via elettronica. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.» «Art. 61 (Procedura ristretta). - 1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico puo' presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa. 2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se e' utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. 3. A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformita' all'articolo 91. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. 4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte puo' essere ridotto a dieci giorni purche' siano rispettate tutte le seguenti condizioni: a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nel citato allegato XIV, parte I, lettera B sezione B1, purche' dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione; b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara. 5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purche' questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la presentazione delle offerte, il termine non puo' essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte, 6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati e' impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice puo' fissare: a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara; b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.». «Art. 62 (Procedura competitiva con negoziazione). - 1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico puo' presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. 2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresi' quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. 3. Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura. 4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se e' utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. I termini di cui al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6. 5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali e' di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito. I termini di cui al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6. 6. Solo gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91. 7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate, tranne le offerte finali di cui al comma 12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione. 8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse. 9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parita' di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 11, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. 10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 53, non possono rivelare agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di questi ultimi. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale, ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate. 11. Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale di tale facolta'. 12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti e all'articolo 94, valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l'appalto ai sensi degli articoli 95, 96 e 97.». «Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. 2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo' essere utilizzata: a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche' sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o puo' essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83; b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprieta' intellettuale. Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici. 3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e', inoltre, consentita nei casi seguenti: a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantita' volta ad accertare la redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo; b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non puo' comunque di regola superare i tre anni; c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime; d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali. 4. La procedura prevista dal presente articolo e', altresi', consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati. 5. La presente procedura puo' essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilita' di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo e' indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi e' computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura e' limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale. 6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.». «Art. 64 (Dialogo competitivo). - 1. Il provvedimento con cui le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), decidono di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione, i cui contenuti sono richiamati nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139 sulla sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo stesso. L'appalto e' aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualita'/prezzo conformemente all'articolo 95, comma 6. 2. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico puo' chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante, per la selezione qualitativa. 3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara e' usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito a confermare interesse. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformita' all'articolo 91. 4. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara le loro esigenze e i requisiti richiesti e li definiscono nel bando stesso, nell'avviso di indizione o in un documento descrittivo. 5. Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi piu' idonei a soddisfare le proprie necessita'. Nella fase del dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell'appalto. 6. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parita' di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri. 7. Conformemente all'articolo 53 le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante al dialogo, senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate. 8. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo le stazioni appaltanti indicano se sceglieranno tale opzione. 9. La stazione appaltante prosegue il dialogo finche' non e' in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessita'. 10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti invitano ciascuno a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. Su richiesta della stazione appaltante le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti o i complementi delle informazioni non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio. 11. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo e applicano, altresi', le seguenti disposizioni: a) i documenti alla base delle offerte ricevute possono essere integrati da quanto emerso nel dialogo competitivo; b) su richiesta della stazione appaltante possono essere condotte negoziazioni con l'offerente che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualita'/prezzo al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell'offerta attraverso il completamento dei termini del contratto. 12. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 11 si applicano qualora da cio' non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, ovvero che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni. 13. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.». «Art. 65 (Partenariato per l'innovazione). - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono ricorrere ai partenariati per l'innovazione nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non puo', in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni gia' disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti. 2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori fissano i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare, in modo sufficientemente preciso da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura. 3. Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi operatore economico puo' formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa. 4. L'amministrazione aggiudicatrice e l'ente aggiudicatore possono decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con uno o piu' operatori economici che conducono attivita' di ricerca e sviluppo separate. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare alla procedura in conformita' all'articolo 91. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo conformemente all'articolo 95. 5. Il partenariato per l'innovazione e' strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che puo' comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore puo' decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con piu' operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilita' e le condizioni per avvalersene. 6. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori negoziano le offerte iniziali e tutte le offerte successive presentate dagli operatori interessati, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni. 7. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori garantiscono la parita' di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Essi informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 8, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. Nel rispetto dell'articolo 53, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate. 8. Le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per l'innovazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore indica se si avvarra' di tale opzione. 9. Nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano in particolare i criteri relativi alle capacita' dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di proprieta' intellettuale. Nel caso di un partenariato per l'innovazione con piu' operatori, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non rivela agli altri operatori, nel rispetto dell'articolo 53, le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un operatore nel quadro del partenariato, senza l'accordo dello stesso. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche. 10. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi, riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attivita' di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori non deve essere sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo.». «Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia). - 1. Le modifiche, nonche' le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita' devono essere autorizzate dal RUP con le modalita' previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonche' le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessita' di modifica e' determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze puo' rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: 1) una clausola di revisione inequivocabile in conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a); 2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purche' cio' non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; 3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori; e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche. 2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non puo' alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche successive, il valore e' accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessita' di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa e' consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilita' dei progettisti esterni. 3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e' il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione. 4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia e' considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica e' considerata sostanziale se una o piu' delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d). 5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed e' pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicita' avviene in ambito nazionale. 6. Una nuova procedura d'appalto in conformita' al presente codice e' richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2. 7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto puo' essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di piu' modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice. 8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorita' irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorita' pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica. 9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 11. La durata del contratto puo' essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e' prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga e' limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante. 12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita' alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e' stata notificata la cessione puo' opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. 14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita' della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): «Art. 3 (Amministrazione della pubblica sicurezza). - L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' civile ed ha un ordinamento speciale. Le sue funzioni sono esercitate: a) dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola; b) dalle autorita' provinciali, dal personale da esse dipendente nonche' dalle autorita' locali di pubblica sicurezza; c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorita' centrali e provinciali di pubblica sicurezza.». - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica): «Art. 7 ( Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti). - 1.-24. Omissis 25. Le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al presente comma. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 71, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato): «Art. 71 (Dispensa dal servizio per infermita'). - Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita' dall'art. 68 o dall'art. 70, l'impiegato che risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio e' dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica. Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli artt. 129 e 130.». - Si riporta il testo degli articoli 16 e 56, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761 (stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali): «Art. 16 (Passaggio ad altre funzioni per inidoneita' fisica). - Il dipendente che per sopraggiunta infermita' sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie puo' essere trasferito ad altre funzioni equivalenti nelle quali sia convenientemente utilizzabile ed ivi inquadrato, sempre che sia in possesso dei requisiti specifici richiesti. I relativi accertamenti sanitari sono effettuati con la procedura prevista per i casi di dispensa dal servizio per motivi di salute. Il passaggio ad altre funzioni e' disposto dalla regione, su parere della unita' sanitaria locale e con il consenso dell'interessato. I dipendenti trasferiti ad altra funzione sono inquadrati secondo quanto previsto dall'accordo nazionale unico.». «Art. 56 (Dispensa dal servizio). - La dispensa dal servizio del personale e' adottata: 1) quando sia stata accertata l'inabilita' permanente del dipendente a prestare servizio e nel caso in cui, scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita', il dipendente stesso risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio; 2) quando sia stato constatato il persistente insufficiente rendimento o sia stata provata la sopravvenuta incapacita' professionale del dipendente. La proposta di dispensa dal servizio per inabilita' e' notificata al dipendente, cui e' data facolta' di chiedere che il giudizio definitivo sulle sue condizioni di salute sia demandato ad apposito collegio medico. La dispensa per inabilita' ha effetto, nella ipotesi di scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita', dal giorno successivo a detta scadenza e in tutte le altre ipotesi dalla data del relativo provvedimento. Quando l'attivita' del dipendente e' giudicata scadente ed insufficiente in modo grave e continuativo viene proposta la sua dispensa dal servizio per incapacita' professionale. La proposta di dispensa viene presentata al comitato di gestione: dal presidente del comitato di gestione per il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario; dal coordinatore sanitario o dal coordinatore amministrativo, secondo le rispettive competenze, per il personale restante, su relazione scritta e circostanziata del diretto superiore del dipendente. La proposta di dispensa, motivata specificatamente, deve essere notificata dall'unita' sanitaria locale all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il dipendente proposto per la dispensa ha diritto di prendere visione degli atti che sono alla base della proposta e di presentare, ove creda, le sue controdeduzioni scritte entro trenta giorni dalla notifica. Qualora l'unita' sanitaria locale non ritenga valide le controdeduzioni presentate o quando l'interessato non presenti entro il termine stabilito alcuna controdeduzione, la questione viene rimessa per il giudizio ad una speciale commissione tecnica, composta da cinque membri, di cui uno scelto dall'interessato, uno scelto dall'unita' sanitaria locale, due designati dall'ordine professionale di categoria per il personale sanitario professionale e tecnico laureato, e dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative per il restante personale, ed uno con funzione di presidente nominato dalla regione. I membri della commissione devono essere di profilo professionale e posizione funzionale almeno pari a quelli del dipendente del quale e' proposta la dispensa. Qualora l'interessato non provveda alla nomina del proprio rappresentante, l'ordine professionale di categoria e le organizzazioni sindacali designano tre, anziche' due membri. La commissione, nella prima riunione, puo' proporre la sospensione cautelare quando ricorrano motivi urgenti. La commissione deve avere ampia possibilita' di indagine e di acquisizione agli atti di tutti gli elementi di cui ritenga opportuno venire in possesso. La decisione definitiva sulla dispensa spetta al comitato di gestione. Essa e' soggetta ai gravami previsti dalla legge e non pregiudica il diritto all'indennita' di liquidazione ed al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.». - Si riporta il testo dell'articolo 13, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi): «Art. 13 (Trattamento per inabilita'). - 1. Le domande di pensione che richiedano la sussistenza delle condizioni di inabilita' non derivante da causa di servizio, debbono essere corredate del verbale di visita medico-collegiale, effettuata presso le Unita' sanitarie locali, che attesti, a compendio dell'esame obiettivo e della conseguente diagnosi, la sussistenza o meno della condizione di inabilita', assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro. 2. Il collegio medico chiamato ad esprimere il proprio giudizio e' integrato da un medico in rappresentanza della Cassa pensioni cui il lavoratore risulta iscritto, nonche' da un medico di fiducia del lavoratore, se questi lo richieda assumendone l'onere a proprio carico.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335 (riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare): «Art. 2 (Armonizzazione). - 1.-11. Omissis 12. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermita' non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, la pensione e' calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potra' essere computata un'anzianita' utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potra' superare l'80 per cento della base pensionabile, ne' quello spettante nel caso che l'inabilita' sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma e' richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalita' applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilita' operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilita' dipendente da causa di servizio. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 91, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private): «Art. 91 (Principi di redazione). - 1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali. 2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, che non utilizzano i principi contabili internazionali, redigono il bilancio in conformita' al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile, va allegato al bilancio di esercizio un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni previste dall'articolo 89.». |
| Art. 46
Disposizioni finanziarie e finali
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m). |
| ((Art. 46-bis
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.)) |
| Art. 47
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
|
|
|