Gazzetta n. 193 del 19 agosto 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 30 giugno 2022 |
Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Verona, a seguito del trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2016. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio; Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato; Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21; Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/15039/DGP-PBD del 20 novembre 2017, n. 20165 del 18 dicembre 2020 e n. 10362 del 26 maggio 2022; Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Veneto riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Verona (VR): prot. n. 2016/5410/DR-VE dell'8 aprile 2016, prot. n. 2016/2975/DR-VE del 24 febbraio 2016 e prot. n. 2016/3248/DR-VE del 29 febbraio 2016, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Affi, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «ex ferrovia Verona Caprino in Comune di Affi», «ex ferrovia Verona - Caprino in comune di Affi, depuratore» ed «ex ferrovia VR - Caprino diramazione Affi/Garda»; prot. n. 2016/874/DR-VE del 21 gennaio 2016, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Bonavigo, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «terreno derivante da bonifica della zona sinistra d'Adige lungo la strada dell'argine vecchio del fiume Adige»; prot. n. 2016/6814/DR-VE del 29 aprile 2016, prot. n. 2016/9831/DR-VE del 22 giugno 2016, prot. n. 2016/9833/DR-VE del 22 giugno 2016, prot. n. 2016/9834/DR-VE del 22 giugno 2016 e prot. n. 2016/13355/DR-VE del 29 agosto 2016, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Peschiera del Garda, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «terreni sul lungolago Porto Mercantile», «terreno ex ferrovia Mantova - Peschiera Porto Mercantile», «terreno lungo la sponda del lago di Garda lungolago Garibaldi», «ex casello ferroviario n. 8» e «terreno ex ferrovia Mantova - Peschiera Porto Mercantile»; prot. n. 2016/5409/DR-VE dell'8 aprile 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2017/8825/DR-VE del 7 giugno 2016, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Villafranca di Verona, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «fabbricati ed aree attinenti coperte e scoperte - Villaggio Azzurro gruppi CAL della DAT nei pressi della base aerea Villafranca»; Visti gli artt. 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Veneto in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo; Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo agli enti territoriali trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento; Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 10110 del 24 maggio 2022;
Decreta:
Art. 1
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Affi
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Affi (VR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «ex ferrovia Verona Caprino in Comune di Affi», «ex ferrovia Verona - Caprino in Comune di Affi, depuratore» ed «ex ferrovia VR - Caprino diramazione Affi/Garda», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Veneto, rispettivamente, prot. n. 2016/5410/DR-VE dell'8 aprile 2016, prot. n. 2016/2975/DR-VE del 24 febbraio 2016 e prot. n. 2016/3248/DR-VE del 29 febbraio 2016, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 11.959,77 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Affi. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 81.715,07, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 11.959,77. |
| Art. 2
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Bonavigo
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Bonavigo (VR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «terreno derivante da bonifica della zona sinistra d'Adige lungo la strada dell'argine vecchio del fiume Adige», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Veneto prot. n. 2016/874/DR-VE del 21 gennaio 2016, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 2.137,94 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Bonavigo. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 14.848,75, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 2.137,94. |
| Art. 3
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Peschiera del Garda
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Peschiera del Garda (VR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «terreni sul lungolago Porto Mercantile», «terreno ex ferrovia Mantova - Peschiera Porto Mercantile», «terreno lungo la sponda del lago di Garda lungolago Garibaldi», «ex casello ferroviario n. 8» e «terreno ex ferrovia Mantova - Peschiera Porto Mercantile», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Veneto, rispettivamente, prot. n. 2016/6814/DR-VE del 29 aprile 2016, prot. n. 2016/9831/DR-VE del 22 giugno 2016, prot. n. 2016/9833/DR-VE del 22 giugno 2016, prot. n. 2016/9834/DR-VE del 22 giugno 2016 e prot. n. 2016/13355/DR-VE del 29 agosto 2016, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 19.023,28 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Peschiera del Garda. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 124.013,38, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 19.023,28. |
| Art. 4
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Villafranca di Verona
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Villafranca di Verona (VR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «fabbricati ed aree attinenti coperte e scoperte - Villaggio Azzurro gruppi CAL della DAT nei pressi della base aerea Villafranca», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'agenzia del demanio-Direzione regionale Veneto prot. n. 2016/5409/DR-VE dell'8 aprile 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2017/8825/DR-VE del 7 giugno 2016, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 334,67 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Villafranca di Verona. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 2.253,08, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 334,67. |
| Art. 5
Disposizioni finali
1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Affi, di Bonavigo, di Peschiera del Garda e di Villafranca di Verona della provincia di Verona. 2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02. 3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale e' tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 2022
Il Ministro: Franco
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1206 |
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