Gazzetta n. 193 del 19 agosto 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 14 luglio 2022 |
Ulteriori disposizioni in materia di attivazione della misura PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 «Parco Agrisolare». |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; Vista la misura M2C1 - Investimento 2.2 «Parco Agrisolare» che prevede, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro, «il sostegno agli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori.» Considerato che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi; Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01); Visto il regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale U.E. L187 del 26 giugno 2014; Visto il decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 140119 del 25 marzo 2022, recante interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco agrisolare»; Vista la notifica effettuata in data 31 marzo 2022, con trasmissione del menzionato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 140119/2022 alla Commissione europea, direzione generale concorrenza, con assegnazione del numero S.A. 102460 (2022/N); Vista la nota di riscontro, pervenuta dalla Commissione europea, direzione generale concorrenza, prot. comp (2022)2649035 del 2 maggio 2022 in francese e, in data 12 maggio 2022 nella versione italiana, in cui oltre ad alcune richieste di chiarimenti, e' stato chiesto alle autorita' italiane di produrre una bozza di disposizioni integrative al fine di poter disporre di un quadro completo del regime di aiuto notificato, cui sono seguite ulteriori comunicazioni da parte della Commissione europea, direzione generale concorrenza, contenenti ulteriori richieste di precisazione della base giuridica, da effettuare tramite il presente decreto integrativo; Vista la nota prot. 0267848 del 14 giugno 2022, con cui il Ministero ha fornito i riscontri richiesti su quanto innanzi; Vista la decisione C (2022) 4660 final del 7 luglio 2022, con cui la Commissione europea ha autorizzato il regime d'aiuto numero SA 102460 (2022/N), indicando al punto (6), paragrafo 2.3, che la base giuridica del regime e' costituita dal decreto ministeriale n. 0140119 del 25 marzo 2022 e dalle sue successive modificazioni; Ritenuto necessario, alla luce di quanto innanzi, integrare il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0140119 del 25 marzo 2022 (di seguito, il «decreto»);
Decreta:
Articolo unico
1. L'art. 2, comma 3 del decreto e' modificato come segue: «Per le aziende agricole di produzione primaria e le imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo e' quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacita' produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica e' consentita nella rete purche' sia rispettato il limite di autoconsumo annuale». 2. All'art. 5 del decreto, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti commi: «5. Le grandi imprese devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione e' specificata come scenario controfattuale o progetto o attivita' alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. 6. Dopo aver ricevuto la domanda, l'autorita' che concede l'aiuto deve verificare la credibilita' dello scenario controfattuale e confermare che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto. Lo scenario controfattuale e' credibile quando e' autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all'attivita' in questione da parte del beneficiario. 7. Di regola, gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale sono considerati limitati al minimo se l'importo dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Analogamente, nel caso di aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un regime notificato, lo Stato membro deve garantire che l'importo dell'aiuto sia limitato al minimo sulla base di un approccio detto del «sovraccosto netto». 8. L'importo dell'aiuto non dovrebbe superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, ad esempio non dovrebbe portare il TRI oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, aumentare il TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato. 9. Per gli aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un regime notificato, lo Stato membro deve garantire che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Il metodo illustrato al punto precedente deve essere utilizzato in combinazione con le intensita' massime di aiuto per stabilire il limite massimo». 3. All'art. 6, comma 3, lettera a) del decreto: le parole «il contributo complessivo corrisposto» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa massima ammissibile»; le parole «installate colonnine» sono sostituire dalle seguenti «installati dispositivi»; le parole «euro 1.000,00/kw a colonnina» sono sostituite dalle seguenti «euro 15.000,00». 4. All'art. 6 del decreto, il comma 10 e' modificato come segue: «I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario. Tutte le spese sono ammissibili a partire dal giorno di presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario». 5. L'art. 13, comma 1 del decreto e' modificato come segue: «Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo trattato, di cui all'Allegato A al presente decreto, tabelle 1A e 2A, entrano in vigore dalla data di notifica della decisione di approvazione da parte della Commissione europea. A seguito di detta decisione, sara' emanato l'avviso di adesione e identificata la finestra temporale di presentazione delle domande». 6. All'art. 13 del decreto, dopo il comma 3, e' inserito il comma seguente: «4. Il presente regime sara' adattato, qualora necessario, alle regole sugli aiuti di Stato che entreranno in vigore alla scadenza dei vigenti orientamenti». Il presente decreto e' sottoposto ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 luglio 2022
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 936 |
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