Gazzetta n. 193 del 19 agosto 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco». |
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013; Visto il disciplinare di produzione della DOC dei vini «Prosecco», come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 31 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 200 dell'11 agosto 2020, sul sito ufficiale del MIPAAF - Qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - C 362 - 28 ottobre 2020; Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Veneto, su istanza del Consorzio tutela del vino Prosecco con sede in Treviso, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini Prosecco, nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012, nelle more dell'adozione del citato decreto 6 dicembre 2021; Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto e della Regione Friuli-Venezia Giulia; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 27 luglio 2022, che ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare; Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco». Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Ufficio PQAI IV, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente comunicato. |
| Allegato Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco».
Al disciplinare di produzione della DOC dei vini «Prosecco», come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 31 luglio 2020 richiamato nelle premesse, sono proposte le seguenti modifiche: all'art. 4 - «Norme per la viticoltura», il seguente comma 3: «3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la densita' minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 2.300 ceppi. Sono esclusi gli impianti espansi come le pergole o quelli a raggi. Tuttavia tali vigneti, se piantati prima dell'entrata in vigore del disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 17 luglio 2009, possono essere autorizzati alla produzione della denominazione, a condizione che sia garantita con la tradizionale potatura una carica massima di 80.000 gemme ad ettaro.», e' sostituito con il seguente testo: «3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la densita' minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 2.300 ceppi. Sono esclusi gli impianti espansi come le pergole o quelli a raggi. Tuttavia tali vigneti, se piantati prima dell'entrata in vigore del disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 17 luglio 2009, possono essere autorizzati alla produzione della denominazione. Le operazioni di potatura, inoltre, devono garantire una carica massima di 80.000 gemme ad ettaro per tutte le forme di allevamento ammesse.»; all'art. 5 - «Norme per la vinificazione», dopo il comma 9, e' inserito il seguente comma 10: «10. Le tipologie "Prosecco" frizzante, "Prosecco" spumante e "Prosecco" spumante rose' devono essere commercializzate dal produttore a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia. Tuttavia, anche nel periodo antecedente a tale data, e' consentita la pratica enologica del taglio d'annata utilizzando il prodotto ottenuto dall'ultima vendemmia disponibile, purche' tale quota non superi la percentuale massima del 15%. Inoltre, tenuto conto delle modalita' di elaborazione del prodotto, qualora si verificassero particolari condizioni climatiche o di mercato, fermo restando che i vini sopra indicati abbiano raggiunto le caratteristiche minime chimico-fisiche ed organolettiche previste al successivo art. 6, le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, sentite le organizzazioni professionali di categoria, su richiesta documentata del consorzio, possono con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, autorizzare, anche per singole tipologie, l'immissione al consumo antecedentemente alla data sopra riportata e comunque nel limite massimo di tre mesi rispetto alla data medesima.»; all'art. 7 - «Etichettatura», e' soppresso il seguente comma 9: «9. La tipologia "Prosecco" spumante rose' deve essere immessa al consumo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia.». |
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