Gazzetta n. 194 del 20 agosto 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 agosto 2022
Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini d'Abruzzo a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOC «Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo», «Villamagna» e sulle IGT «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «Colline Teatine» e «Terre di Chieti» e le funzioni di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge, sulle IGT «del Vastese» o «Histonium» e «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila».


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu' del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attivita' di cui al citato art. 41;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2012, n. 12810, successivamente confermato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 141 del 19 giugno 2012, con il quale e' stato riconosciuto il Consorzio tutela vini d'Abruzzo ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo», «Villamagna» ed alle IGT «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «del Vastese» o «Histonium», «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» e «Terre di Chieti»;
Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che lo statuto del Consorzio tutela vini d'Abruzzo, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;
Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela vini d'Abruzzo, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;
Considerato altresi' che il Consorzio tutela vini d'Abruzzo puo' adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;
Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela vini d'Abruzzo richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOC «Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo», «Villamagna» e per le IGT «Colli del Sangro», «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «del Vastese» o «Histonium», «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» e «Terre di Chieti»;
Considerato che il Consorzio tutela vini d'Abruzzo ha dimostrato la rappresentativita' di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOC «Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo», «Villamagna» e per le IGT «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «Colline Teatine» e «Terre di Chieti» e la rappresentativita' di cui all'art. 41, comma 1 della citata legge per le IGT «del Vastese» o «Histonium» e «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila». Tale verifica e' stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 1263/2022 del 29 marzo 2022 (prot. Ufficio Pqai IV n. 322422 del 20 luglio 2022) dall'organismo di controllo, Agroqualita' S.p.a., autorizzato a svolgere l'attivita' di controllo sulle citate denominazioni;
Considerato altresi' che dalla verifica effettuata dall'organismo di controllo Agroqualita' S.p.a., con la nota citata, il Consorzio tutela vini d'Abruzzo non ha dimostrato di possedere la rappresentativita' di cui all'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la IGT «Colli del Sangro»;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini d'Abruzzo a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le sole denominazioni «Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo», «Villamagna», «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «Colline Teatine» e «Terre di Chieti» e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della citata legge per le denominazioni «del Vastese» o «Histonium» e «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila»;

Decreta:

Articolo unico

1. E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 4 giugno 2012, n. 12810, al Consorzio tutela vini d'Abruzzo, con sede legale in Ortona (CH), presso Palazzo Corvo, Corso Matteotti, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOC «Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo», «Villamagna» e sulle IGT «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «Colline Teatine» e «Terre di Chieti» e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della citata legge sulle IGT «del Vastese» o «Histonium» e «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila».
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 4 giugno 2012, n. 12810, puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 8 agosto 2022

Il dirigente: Cafiero