Gazzetta n. 194 del 20 agosto 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
PROVVEDIMENTO 15 marzo 2022 |
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Robiola di Roccaverano» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/1996 del 1° luglio 1996. |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche; Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolarnento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti; Visto il regolamento (CE) n. 1263/1996 del 1° luglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee - Serie L 163 del 2 luglio 1996 - con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano»; Vista l'ordinanza del 13 gennaio 2022 del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che ha definito misure urgenti per il controllo della diffusione della peste suina africana. Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte 12 gennaio 2022, n. 3 in cui viene fatto divieto di svolgimento di qualsiasi attivita' venatoria di tutte le specie, comprese le attivita' di addestramento, allenamento e prove con i cani nonche' di gestione faunistica, sul territorio dell'intera Provincia di Alessandria. Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 22 gennaio 2022, n. 7, a cui ha fatto seguito la circolare esplicativa della Direzione sanita' e welfare del 25 gennaio 2022, il divieto delle attivita' venatorie e di natura agro-silvo-pastorale per il contenimento della peste suina africana sono stati estesi ad altri comuni e province della Regione Piemonte, compresi i Comuni che costituiscono la maggior parte dell'areale di produzione della Robiola di Roccaverano; Vista l'istanza inoltrata dal Consorzio della Robiola di Roccaverano D.O.P. in data 28 febbraio 2022, e la relazione tecnica allegata con la quale stata richiesta la modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Robiola di Roccaverano» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 37 del 14 marzo 2014; Tenuto conto che la richiesta di modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Robiola di Roccaverano» motivata dalle misure adottate dalle autorita' pubbliche per contenere la diffusione della peste suina africana che coinvolgono la zona di produzione della Robiola di Roccaverano; Considerato che disciplinare vigente prevede l'obbligo di pascolamento del bestiame e che tale obbligo non e' attualmente compatibile con i provvedimenti sanitari sopra citati; Vista la determinazione del dirigente della Regione Piemonte del 10 marzo in cui si esprime nulla osta alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Robiola di Roccaverano. Considerato che la modifica temporanea al disciplinare risulta necessaria al fine di procedere alla rivendicazione della DOP «Robiola di Roccaverano» e che mantenimento dell'attuale disciplinare comporterebbe un grave datum economico ai produttori; Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la domanda di modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Robiola di Roccaverano»; Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Robiola di Roccaverano» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Provvede:
Alla modifica temporanea disciplinare di produzione della denominazione «Robiola di Roccaverano» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/2006 del 1° luglio 2006. La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Robiola di Roccaverano» temporanea, ha validita' dal 1° marzo sino al 30 novembre 2022, cosi come i provvedimenti adottati per il contenimento della peste suina africana, salvo proroghe degli stessi. Il presente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Roma, 15 marzo 2022
Il dirigente: Cafiero |
| Allegato Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» ai sensi dell'art. 53, punto 4 del Reg. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 37 del 14 marzo 2014 e modificato l'art. 4 nella parte relativa all'alimentazione del bestiame come di seguito riportato: ===================================================================== | Testo in vigore | Testo modificato | +=================================+=================================+ |Art. 4. |Art. 4. | |... «L'alimentazione degli |... «L'alimentazione degli | |ovi-caprini e' ottenuta dal |ovi-caprini e' ottenuta | |pascolamento degli animali nel |dall'utilizzo di foraggi verdi | |periodo compreso fra il 1° marzo |e/o conservati e granella di | |ed il 30 novembre e dall'utilizzo|cereali, cereali, leguminose, | |di foraggi verdi e/o conservati e|oleose e loro trasformazioni. | |granella di cereali, cereali, |Gli appezzamenti di prato, | |leguminose, oleose e loro |prato-pascolo e bosco devono | |trasformazioni. |essere iscritti in un elenco | |Gli appezzamenti di prato, |tenuto dall'Organismo di | |prato-pascolo e bosco devono |controllo. | |essere iscritti in un elenco |L'alimentazione delle vacche e' | |tenuto dall'Organismo di |costituita dal pascolamento e da | |controllo. |foraggi verdi e/o conservati e | |L'alimentazione delle vacche e' |granella di cereali, leguminose, | |costituita dal pascolamento e da |oleose e loro trasformazioni. | |foraggi verdi e/o conservati e |L'alimentazione di tutti gli | |granella di cereali, leguminose, |animali deve provenire dalla zona| |oleose e loro trasformazioni. |di produzione per una quota | |L'alimentazione di tutti gli |percentuale superiore al 80%. E' | |animali deve provenire dalla zona|vietato l'uso di insilati di mais| |di produzione per una quota |e di foraggio.» ... | |percentuale superiore al 80%. E' | | |vietato l'uso di insilati di mais| | |e di foraggio.» ... | | +---------------------------------+---------------------------------+ La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Robiola di Roccaverano» e' temporanea, ha validita' dal 1° marzo sino al 30 novembre 2022, cosi' come i provvedimenti adottati per il contenimento della peste suina africana, salvo proroghe degli stessi. |
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