Gazzetta n. 195 del 22 agosto 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 agosto 2022
Modalita' e termini di rilascio del buono relativo al rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli incentivi alle imprese

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;
Visto l'art. 25-bis del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e, in particolare, il comma 1, il quale riconosce un buono del valore di 10.000,00 euro, alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Visto il comma 2 del medesimo art. 25-bis, ai sensi del quale il buono ha validita' fino al 30 novembre 2022 e puo' essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1;
Visto il comma 3 del citato art. 25-bis, ai sensi del quale il buono e' rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, nei limiti delle risorse di cui al comma 10 del predetto art. 25-bis;
Visto il primo periodo del comma 4 del predetto art. 25-bis, in base al quale «all'atto della presentazione della richiesta di cui al comma 3, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonche' le coordinate di un conto corrente bancario a se' intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresi', le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta:
a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o piu' delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;
c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o piu' delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;
d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative;
f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalita' di cui al presente articolo;
g) di essere a conoscenza delle finalita' del buono nonche' delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo»;
Visto il comma 5 del medesimo articolo, che stabilisce che «a seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi 3 e 4, il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di cui al comma 1 mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4»;
Visto il secondo periodo del comma 6 del predetto art. 25-bis, che dispone che il rimborso massimo erogabile e' pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed e' comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato;
Visto il comma 7, del citato art. 25-bis, il quale prevede che il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, provvede al rimborso delle somme richieste ai sensi del comma 6 mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario;
Visto il comma 8 del medesimo art. 25-bis, il quale dispone che, con decreto direttoriale del Ministro dello sviluppo economico, possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo. Le procedure attuative nonche' la predisposizione e la gestione della piattaforma di cui al comma 3 possono essere demandate dal medesimo Ministero a soggetti in house dello Stato, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti;
Visto, altresi', il comma 10, del medesimo art. 25-bis, che prevede che, per le finalita' di cui al predetto articolo, e' autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2022;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, modificato dal regolamento (UE) 2019/316 del 21 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 51I del 22 febbraio 2019;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in particolare, gli articoli 46, 47 e 71 concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' e i relativi controlli;
Visti altresi' gli articoli 44-bis, 46, 47 e 71 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, concernenti, rispettivamente, l'acquisizione d'ufficio di informazioni relative alla regolarita' contributiva e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta';
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59», nonche' il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;
Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto l'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, l'art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su cittadini e imprese;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2022 registrato dalla Corte dei conti al n. 97 del 28 gennaio 2022;
Considerata la necessita' di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 25-bis del decreto-legge n. 50 del 2022;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «buono fiere»: l'importo prenotato dalle imprese e rilasciato dal Ministero, per il rimborso delle spese di partecipazione alle manifestazioni fieristiche ai sensi dell'art. 25-bis del decreto aiuti;
b) «decreto aiuti»: il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2022, n. 91;
c) «imprese»: le imprese di qualsiasi dimensione con sede operativa nel territorio nazionale e che partecipano alle manifestazioni fieristiche;
d) «manifestazioni fieristiche»: le manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che si tengono nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto aiuti e il 31 dicembre 2022;
e) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
f) «procedura informatica»: la procedura informatica accessibile nell'apposita sezione del sito web del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla misura;
g) «Registro nazionale aiuti»: il registro, istituito ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, cosi' come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;
h) «regolamento de minimis»: il regolamento in materia di aiuti «de minimis» applicabile in funzione dell'attivita' svolta dall'impresa beneficiaria in via prevalente, come risultante dal certificato camerale della medesima impresa, tra i seguenti:
i. «regolamento de minimis generale»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
ii. «regolamento de minimis agricoltura»: il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019;
iii. «regolamento de minimis pesca»: il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
 
Allegato

Elenco degli oneri informativi previsti
dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, articolo 25 bis
e dal decreto direttoriale 04 agosto 2022
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall'art. 25-bis del decreto aiuti, le modalita' e i termini di rilascio del buono relativo al rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, nonche' le procedure di recupero delle somme riconosciute nei casi di utilizzo illegittimo dell'agevolazione.
 
Art. 3

Modalita' di rilascio del buono fiere

1. Ai fini del rilascio del buono fiere, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 4 dell'art. 25-bis del decreto aiuti presentano una apposita richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso la procedura informatica. Il fac-simile del modello di istanza e l'indirizzo telematico della procedura informatica sono resi disponibili nel sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) prima del termine di cui al comma 2. Il buono fiere, che puo' riguardare la partecipazione a una o piu' manifestazioni fieristiche, puo' essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario.
2. Le domande di agevolazione devono essere presentate dal legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Ministero (www.mise.gov.it), sezione «Buono Fiere», dalle ore 10,00 alle ore 17,00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedi' al venerdi', a decorrere dal 9 settembre 2022, secondo le modalita' indicate al presente articolo, salvo eventuale diversa determinazione che sara' preventivamente resa nota sul sito internet del Ministero.
3. L'iter di presentazione della domanda per il rilascio del buono fiere prevede l'espletamento delle seguenti attivita':
1) accesso del soggetto proponente alla procedura informatica, attraverso CNS (Carta nazionale dei servizi);
2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda nella procedura informatica;
3) finalizzazione della domanda.
4. Le domande si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell'attestazione di avvenuta trasmissione. E' considerata ammissibile, ai fini dell'assegnazione del buono fiere, una sola domanda per ciascun soggetto beneficiario. In caso di presentazione di piu' richieste in successione tra loro e' considerata, ai fini dell'assegnazione del buono fiere, esclusivamente l'ultima domanda regolarmente trasmessa prima della comunicazione di cui al comma 9. La domanda precedente sara', in questo caso, annullata e sostituita da quella successiva.
5. Sono, in ogni caso, irricevibili le istanze trasmesse tramite canali diversi dalla procedura informatica.
6. Nell'istanza il soggetto richiedente dichiara:
a) di essere il legale rappresentante dell'impresa proponente;
b) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto e risultare attivo al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
c) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o piu' delle manifestazioni fieristiche;
d) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o piu' delle manifestazioni fieristiche, indicando l'importo del buono fiere richiesto, pari al massimo al 50 per cento delle spese e degli investimenti, sostenuti o da sostenere e fermo restando il valore massimo di euro 10.000,00;
e) di essere a conoscenza che il buono fiere viene concesso ed erogato ai sensi e nei limiti previsti dal regolamento de minimis;
f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalita' di cui all'art. 25-bis del decreto aiuti;
g) di essere a conoscenza delle finalita' del buono fiere, nonche' delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo;
h) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
i) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative.
7. Nell'istanza, e' riportato l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa valido e funzionante, che e' utilizzato per ogni comunicazione tra impresa e Ministero, nonche' l'IBAN relativo al conto corrente bancario intestato al soggetto richiedente.
8. A decorrere dalle ore 10,00 del 7 settembre 2022 e fino al termine iniziale di apertura dello sportello per l'invio delle domande di agevolazione di cui al comma 2, i soggetti proponenti possono verificare, ai fini dello svolgimento delle successive procedure di compilazione e finalizzazione della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica. In questa fase il soggetto proponente puo' verificare, in particolare, la validita' della Carta nazionale dei servizi, nonche' accertare il possesso dei poteri di rappresentanza in relazione al soggetto giuridico che intende presentare la domanda di accesso alle agevolazioni.
9. Il buono fiere e' assegnato dal Ministero, sulla base dell'ordine temporale di ricezione delle domande, ed e' inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto beneficiario di cui al comma 7.
10. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente decreto esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 10 dell'art. 25-bis del decreto aiuti. Tenuto conto del termine di validita' del buono fiere di cui all'art. 25-bis, comma 2, del decreto aiuti, nel giorno in cui si verifica l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento, il Ministero dispone, con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese, dandone comunicazione sul sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.
 
Art. 4

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili all'agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l'intervento, le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:
a) spese per l'affitto degli spazi espositivi. Oltre all'affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica;
b) spese per l'allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonche' all'esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
c) spese per la pulizia dello spazio espositivo;
d) spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonche' le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell'ambito dello spazio fieristico;
e) spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
f) spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
g) spese per l'impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
h) spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all'interno dello spazio espositivo;
i) spese per le attivita' pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica.
2. Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto e' ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
 
Art. 5

Erogazione del buono

1. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, i soggetti beneficiari devono presentare, attraverso la procedura informatica, con le modalita' e i termini indicati con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese e fermo restando il termine finale di validita' del buono di cui al comma 2 dell'art. 25-bis del decreto aiuti, apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti di cui all'art. 4 effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche. Il fac-simile del modello di richiesta di rimborso e' reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it).
2. All'istanza di rimborso deve essere allegata copia del buono fiere, delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle stesse, nonche' apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali e' richiesto il rimborso delle spese.
3. Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022, la dichiarazione di cui al comma 2 in ordine all'avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata, tramite la procedura informatica, entro e non oltre il 31 gennaio 2023. La mancata presentazione della predetta dichiarazione e' causa di revoca dell'agevolazione.
4. Per le richieste di rimborso ricevute, il Ministero verifica la completezza e la regolarita' della richiesta, determina il valore dell'agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute come dichiarato dall'impresa beneficiaria, fermo restando il valore massimo del buono fiere comunicato ai sensi dell'art. 3, comma 9 e procede altresi' alla verifica del rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale previsto dal pertinente regolamento de minimis, tramite, a seconda dei casi, il Registro nazionale degli aiuti, il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) o il Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura (SIPA).
5. Per le istanze per le quali le predette verifiche si concludano con esito positivo, il Ministero, previa registrazione dell'aiuto individuale nel relativo registro o sistema, provvede alla concessione mediante l'invio di apposita comunicazione all'impresa e al contestuale rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, previa verifica della vigenza della regolarita' contributiva del soggetto beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) e dell'assenza, nei casi previsti dalla vigente normativa, di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. Nel caso in cui emergano delle irregolarita' nell'ambito delle attivita' di verifica di cui al comma 5, il Ministero provvede, rispettivamente, all'erogazione secondo le modalita' e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero a segnalare l'inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto previsto all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
 
Art. 6

Aiuto concedibile

1. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis generale, del regolamento de minimis agricoltura e del regolamento de minimis pesca.
2. I soggetti richiedenti rientrano nell'ambito di applicazione di uno dei predetti regolamenti de minimis in relazione al codice ATECO 2007 riferito all'attivita' svolta in via prevalente alla data di presentazione dell'istanza, come risultante dal relativo certificato camerale dell'impresa istante.
3. I limiti di cui al comma 1 sono riferiti al soggetto istante, tenuto conto anche delle relazioni che intercorrono tra lo stesso e altre imprese e che valgono a qualificare la cosiddetta «impresa unica» di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento de minimis di riferimento.
4. Ai sensi del regolamento de minimis, per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtu' di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
5. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) del precedente comma 4 per il tramite di una o piu' altre imprese sono anch'esse considerate una «impresa unica».
 
Art. 7

Cumulo

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del regolamento de minimis.
 
Art. 8

Controlli

1. Il Ministero, successivamente all'erogazione delle agevolazioni, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di beneficiari, la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. Il Ministero puo' effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualita' e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.
2. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero ai sensi del comma 1.
 
Art. 9

Revoca dell'agevolazione

1. L'agevolazione concessa e' revocata dal Ministero nei seguenti casi:
a) sia riscontrata la non veridicita' delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario;
b) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o piu' dei requisiti di accesso dell'impresa beneficiaria, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla stessa impresa beneficiaria e non sanabili;
c) mancata presentazione, con le modalita' e termini previsti, della dichiarazione di cui all'art. 5, comma 2;
d) mancato rispetto del divieto di cumulo dell'agevolazione, di cui all'art. 7;
e) l'impresa beneficiaria non consenta i controlli al Ministero sulla verifica delle spese ovvero in caso di esito negativo dei controlli di cui all'art. 8;
f) mancata presentazione, mediante la procedura informatica, entro i termini di cui all'art. 5, comma 1, della richiesta di rimborso delle spese sostenute.
2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero procede al recupero dell'agevolazione indebitamente utilizzata, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 10

Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario

1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 11

Disposizioni finali

1. In conformita' con quanto previsto dal comma 8 dell'art. 25-bis del decreto aiuti, per l'attuazione dell'intervento, il Ministero si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, sulla di apposita convenzione, i cui costi sono posti a carico delle risorse disponibili di cui al comma 10 dell'art. 25-bis del decreto aiuti, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle stesse.
2. In allegato al presente decreto, e' riportato l'elenco degli oneri informativi per i cittadini e per le imprese, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
3. Nella sezione del sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla misura e' resa disponibile l'informativa sul trattamento dei dati personali.
4. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter del decreto crescita.
Roma, 4 agosto 2022

Il direttore generale: Bronzino