Gazzetta n. 195 del 22 agosto 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI |
DECRETO 15 luglio 2022, n. 124 |
Regolamento recante modifica al decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, recante: «Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale». |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», e, in particolare, l'articolo 94, comma 4-bis; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante: «Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante: «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare, l'articolo 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante: «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, recante: «Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale»; Ritenuto di dover modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 5-octies, del decreto-legge n. 121 del 2021, il quale prevede che: «Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, anche al fine di semplificare il procedimento autorizzatorio, con particolare riferimento alla riduzione dei termini del medesimo procedimento e alla sua conclusione anche secondo le modalita' di cui all' articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»; Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative in data 16 marzo 2022; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2022; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 19324 del 1° giugno 2022;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) competente Ufficio della Direzione generale: la struttura della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nelle cui attribuzioni rientra la materia dei servizi automobilistici di linea di competenza statale;»; b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) Ufficio motorizzazione civile: l'Ufficio motorizzazione civile o una sua Sezione incardinati presso una Direzione generale territoriale del Dipartimento della mobilita' sostenibile;»; c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) autorizzazione: il provvedimento dell'Ufficio competente della Direzione generale che autorizza il servizio di linea o le modifiche previa istanza da parte dell'impresa richiedente, presentata con le modalita' previste dal presente decreto;»; d) la lettera d) e' abrogata; e) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) GISDIL: la piattaforma relativa alla gestione informatizzata dei servizi di linea, presente sul portale dell'automobilista, finalizzata all'inserimento dei dati concernenti l'esercizio di un nuovo servizio di linea, ovvero il rinnovo o la modifica del medesimo e che consente altresi' all'Ufficio motorizzazione civile e al competente Ufficio della Direzione generale di effettuare l'istruttoria di competenza, secondo le direttive impartite dal Capo del Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.».
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. - Si riporta l'articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, S.O. n. 74: «Art. 94. (Formalita' per il trasferimento di proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario). - (Omissis) 4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorche' diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonche' della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3. (Omissis).». - Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 (Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2006, S.O. n. 5. - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214. - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 15 novembre 1980, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O. n. 30. - Il decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316 (Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2007.
Note all'art. 1: - Si riporta l'articolo 1, del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316 (Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale), come modificato dal presente decreto: «Art. 1. (Definizioni). - 1. Ai fini della disciplina prevista nel presente decreto ministeriale, si intende per: a) competente Ufficio della Direzione generale: la struttura della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nelle cui attribuzioni rientra la materia dei servizi automobilistici di linea di competenza statale; b) Ufficio motorizzazione civile: l'Ufficio motorizzazione civile o una sua Sezione incardinati presso una Direzione generale territoriale del Dipartimento della mobilita' sostenibile; c) autorizzazione: il provvedimento dell'Ufficio competente della Direzione generale che autorizza il servizio di linea o le modifiche previa istanza da parte dell'impresa richiedente, presentata con le modalita' previste dal presente decreto; d) (abrogata) e) decreto legislativo n. 285/2005: il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante «Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale»; f) decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000: il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni; f-bis) GISDIL: la piattaforma relativa alla gestione informatizzata dei servizi di linea, presente sul Portale dell'automobilista, finalizzata all'inserimento dei dati concernenti l'esercizio di un nuovo servizio di linea, ovvero il rinnovo o la modifica del medesimo e che consente altresi' all'Ufficio motorizzazione civile e al competente Ufficio della Direzione generale di effettuare l'istruttoria di competenza, secondo le direttive impartite dal Capo del Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.». |
| Art. 2 Modifiche all'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
1. All'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le domande di autorizzazione all'esercizio di nuovi servizi di linea, oppure di servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, presentate al competente Ufficio della Direzione generale, hanno per oggetto i servizi di linea che si svolgono su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri che collega almeno due regioni o province autonome e che possono includere relazioni di traffico infraregionali che non siano gia' oggetto di contratto di servizio pubblico, salvo che non si tratti di relazioni di traffico che, pur essendo gia' oggetto di contratto di servizio pubblico, riguardano esclusivamente comuni capoluogo di provincia.»; b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: «2. Nelle domande di cui al comma 1: a) e' indicata la denominazione della linea oggetto dell'autorizzazione e il relativo codice identificativo, come risultante dal GISDIL; b) sono allegate le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal rappresentante legale dell'impresa richiedente nonche', in caso di raggruppamento di imprese, dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese raggruppate da cui risulta: 1) il numero di iscrizione nel registro elettronico nazionale, di seguito «REN», delle imprese autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e il numero di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonche' i dati anagrafici dell'impresa; 2) il rispetto da parte dell'impresa richiedente delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d), e), f), h), i) e l), del decreto legislativo n. 285/2005; 3) ai fini dell'espletamento delle necessarie verifiche antimafia, i dati anagrafici dei soggetti indicati all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito «codice antimafia», relativamente all'impresa di cui e' rappresentante legale; c) sono allegate le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, relativamente all'impresa richiedente ovvero a ciascuna delle imprese raggruppate, rilasciate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da ciascuno dei soggetti indicati all'articolo 85 del codice antimafia, dalle quali risulti che nei confronti dei predetti soggetti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del medesimo codice antimafia; d) e' allegata, ai fini della dimostrazione relativa al possesso della certificazione di qualita' aziendale, relativamente all'impresa richiedente e, in caso di raggruppamento di imprese, a ciascuna delle imprese raggruppate, la copia conforme della certificazione della serie UNI EN ISO 9000, nella versione piu' recente, rilasciata da organismi accreditati dal Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione (SINCERT); e) sono allegate, in caso di imprese subaffidatarie, le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), nonche' la copia conforme della certificazione di cui alla lettera d). 2-bis. L'impresa titolare di autorizzazione, gia' iscritta nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, presenta al competente Ufficio motorizzazione civile del capoluogo di regione o provincia autonoma in cui ha sede legale la medesima impresa, l'istanza di rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione in corso di validita' di cui e' titolare, a cui allega, altresi', la dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l), del decreto legislativo n. 285/2005.»; c) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.
Note all'art. 2: - Si riporta l'articolo 2 del citato decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come modificato dal presente decreto: «Art. 2. (Domande di autorizzazione o di rinnovo di servizi di linea). - 1. Le domande di autorizzazione all'esercizio di nuovi servizi di linea, oppure di servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, presentate al competente Ufficio della Direzione generale, hanno per oggetto i servizi di linea che si svolgono su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri che collega almeno due regioni o province autonome e che possono includere relazioni di traffico infraregionali che non siano gia' oggetto di contratto di servizio pubblico, salvo che non si tratti di relazioni di traffico che, pur essendo gia' oggetto di contratto di servizio pubblico, riguardano esclusivamente comuni capoluogo di provincia. 2. Nelle domande di cui al comma 1: a) e' indicata la denominazione della linea oggetto dell'autorizzazione e il relativo codice identificativo, come risultante dal GISDIL; b) sono allegate le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal rappresentante legale dell'impresa richiedente nonche', in caso di raggruppamento di imprese, dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese raggruppate, da cui risulta: 1) il numero di iscrizione nel registro elettronico nazionale, di seguito «REN», delle imprese autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e il numero di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonche' i dati anagrafici dell'impresa; 2) il rispetto da parte dell'impresa richiedente delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d), e), f), h), i) e l), del decreto legislativo n. 285/2005; 3) ai fini dell'espletamento delle necessarie verifiche antimafia, i dati anagrafici dei soggetti indicati all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito «codice antimafia», relativamente all'impresa di cui e' rappresentante legale; c) sono allegate le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, relativamente all'impresa richiedente ovvero a ciascuna delle imprese raggruppate, rilasciate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da ciascun dei soggetti indicati all'articolo 85 del codice antimafia, dalle quali risulti che nei confronti dei predetti soggetti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del medesimo codice antimafia; d) e' allegata, ai fini della dimostrazione relativa al possesso della certificazione di qualita' aziendale, relativamente all'impresa richiedente e, in caso di raggruppamento di imprese, a ciascuna delle imprese raggruppate, la copia conforme della certificazione della serie UNI EN ISO 9000, nella versione piu' recente, rilasciata da organismi accreditati dal Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione (SINCERT); e) sono allegate, in caso di imprese subaffidatarie, le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), nonche' la copia conforme della certificazione di cui alla lettera d); 2-bis. L'impresa titolare di autorizzazione, gia' iscritta nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, presenta al competente Ufficio motorizzazione civile del capoluogo di regione o provincia autonoma in cui ha sede legale la medesima impresa, l'istanza di rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione in corso di validita' di cui e' titolare, a cui allega, altresi', la dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l), del decreto legislativo n. 285/2005. 3. (abrogato) 4. (abrogato) 5. (abrogato) 6. (abrogato) 7. (abrogato)». |
| Art. 3 Modifiche all'articolo 3 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
1. All'articolo 3 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il competente Ufficio della Direzione generale, ricevuta la domanda di cui all'articolo 2, comma 2, verifica: a) la conformita' della stessa a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2; b) l'avvenuto rilascio da parte del competente Ufficio motorizzazione civile, ai sensi dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, del nulla osta relativo alla sicurezza del percorso; c) sentite le regioni, le province autonome, le province e i comuni, l'insussistenza di contratti di servizio pubblico aventi per oggetto relazioni di traffico infraregionali riguardanti almeno un comune non capoluogo di provincia.»; b) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.
Note all'art. 3: - Si riporta l'articolo 3, del citato decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316 (Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale), come modificato dal presente decreto: «Art. 3. (Accertamenti e controlli sulle domande). - 1. Il competente Ufficio della Direzione generale, ricevuta la domanda di cui all'articolo 2, comma 2, verifica: a) la conformita' della stessa a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2; b) l'avvenuto rilascio da parte del competente Ufficio motorizzazione civile, ai sensi dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, del nulla osta relativo alla sicurezza del percorso; c) sentite le regioni, le province autonome, le province e i comuni, l'insussistenza di contratti di servizio pubblico avente per oggetto relazioni di traffico infraregionali riguardanti almeno un comune non capoluogo di provincia. 2. (abrogato) 3. (abrogato) 4. (abrogato) 5. (abrogato) 6. (abrogato) 7. (abrogato) 8. L'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere e) ed f), del decreto legislativo n. 285/2005, e' effettuato dall'Ufficio motorizzazione civile del capoluogo della regione nel cui territorio ha sede l'impresa richiedente, mediante verifica della congruita' di quanto dichiarato dall'impresa stessa con le modalita' tecnicamente necessarie per assicurare il regolare svolgimento del servizio di linea proposto, nonche' con il complesso dei servizi esercitati dalla medesima impresa, anche acquisendo informazioni dalle regioni, dagli enti locali e da altre pubbliche amministrazioni, oltre che mediante specifici controlli, disposti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005.». |
| Art. 4 Modifiche all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
1. All'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'autorizzazione per un nuovo servizio di linea e' di novanta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, il procedimento relativo al rinnovo senza modifiche di un servizio gia' autorizzato si conclude entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda.»; c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Decorso il termine di cui al comma 2 il silenzio del competente Ufficio della Direzione generale equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il competente Ufficio della Direzione generale, a seguito dell'esito favorevole degli accertamenti di cui all'articolo 3, comma 1, adotta il provvedimento di autorizzazione entro il termine di cui al comma 1. L'autorizzazione, in caso di nuovo servizio di linea o del rinnovo di un servizio di linea gia' autorizzato, e' comunque subordinata all'avvenuto versamento, da parte dell'impresa richiedente, del contributo di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 285/2005.»; e) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso; f) il comma 5 e' abrogato.
Note all'art. 4: - Si riporta l'articolo 4, del citato decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come modificato dal presente decreto: «Art. 4. (Rilascio dell'autorizzazione). - 1. Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'autorizzazione per un nuovo servizio di linea e' di novanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, il procedimento relativo al rinnovo senza modifiche di un servizio gia' autorizzato si conclude entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda. 2-bis. Decorso il termine di cui al comma 2 il silenzio del competente Ufficio della direzione generale equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Il competente Ufficio della Direzione generale, a seguito dell'esito favorevole degli accertamenti di cui all'articolo 3, comma 1, adotta il provvedimento di autorizzazione entro il termine di cui al comma 1. L'autorizzazione, in caso di nuovo servizio di linea o del rinnovo di un servizio di linea gia' autorizzato, e' comunque subordinata all'avvenuto versamento, da parte dell'impresa richiedente, del contributo di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 285/2005. 4. La documentazione comprovante l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, conforme ai modelli di cui all'articolo 13, e' consegnata dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio all'impresa richiedente. 5. (abrogato)». |
| Art. 5 Modifiche all'articolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
1. All'articolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «l'autotrasporto di persone e cose» sono sostituite dalle seguenti: «la sicurezza stradale e l'autotrasporto»; b) al comma 3: 1) le parole «nonche', durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285/2005, le imprese che esercitano servizi di linea oggetto di concessione statale,» sono soppresse; 2) le parole «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3,»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le imprese non piu' titolari di autorizzazione sono cancellate dall'Elenco di cui al comma 1.»; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco, nonche' la verifica del versamento dei contributi di iscrizione sono effettuate dal competente Ufficio della Direzione generale. Il medesimo Ufficio comunica agli interessati l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Elenco.»; e) il comma 6 e' abrogato.
Note all'art. 5: - Si riporta l'articolo 5, del citato decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come modificato dal presente decreto: «Art. 5. (Elenco nazionale delle imprese). - 1. La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto redige ed organizza su base centralizzata e telematica l'Elenco nazionale delle imprese che esercitano servizi di linea, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005. (Omissis) 3. All'Elenco sono iscritte le imprese autorizzate ad esercitare servizi di linea, in qualita' di imprese titolari, di imprese riunite e di imprese subaffidatarie, previo versamento, da parte delle stesse, del contributo di iscrizione di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 285/2005. 4. Le imprese non piu' titolari di autorizzazione sono cancellate dall'Elenco di cui al comma 1. 5. L'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco, nonche' la verifica del versamento dei contributi di iscrizione sono effettuate dal competente Ufficio della Direzione generale. Il medesimo Ufficio comunica agli interessati l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Elenco. 6. (abrogato)». |
| Art. 6 Modifiche all'articolo 6 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
1. All'articolo 6 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, le parole «e di trasformazione delle concessioni in autorizzazioni» sono soppresse; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'impresa titolare dell'autorizzazione richiede la modifica delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1, anche contestualmente al rinnovo della stessa, presentando domanda al competente Ufficio della Direzione generale. La medesima impresa richiede la modifica delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, anche contestualmente al rinnovo della stessa, presentando domanda al competente Ufficio motorizzazione civile.»; c) i commi 2 e 3 sono abrogati; d) al comma 5, secondo periodo, le parole «l'autotrasporto di persone e cose» sono sostituite dalle seguenti: «la sicurezza stradale e l'autotrasporto».
Note all'art. 6: - Si riporta l'articolo 6, del citato decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come modificato dal presente decreto: «Art. 6. (Domande di modifica dei servizi di linea). - 1. L'impresa titolare dell'autorizzazione richiede la modifica delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1, anche contestualmente al rinnovo della stessa, presentando domanda al competente Ufficio della Direzione generale. La medesima impresa richiede la modifica delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, anche contestualmente al rinnovo della stessa, presentando domanda al competente Ufficio motorizzazione civile. 2. (abrogato) 3. (abrogato) 4. L'impresa titolare, che intende subaffidare l'esercizio del servizio di linea autorizzato, e' tenuta a produrre copia autentica del contratto di subaffidamento nonche' le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dalle imprese subaffidatarie relative alla dimostrazione della sussistenza delle condizioni fissate dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, lettere a), b), c), d), h), i) ed l). 5. Ai fini della dimostrazione della sussistenza delle condizioni fissate dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, si applicano le procedure e le modalita' di cui all'articolo 2. Con circolare della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, sono diramate istruzioni di dettaglio, ai fini dell'attuazione del presente articolo. 6. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, si applicano le procedure e le modalita' di cui agli articoli 3 e 4.». |
| Art. 7 Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
1. All'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica le parole «e alla trasformazione delle concessioni» sono soppresse; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 1. Si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda il procedimento relativo alle modifiche di un servizio gia' autorizzato, concernenti: a) la trasformazione giuridica delle imprese autorizzate, con conseguente modifica del codice fiscale e numero di iscrizione al REN, l'aggiunta di una o piu' imprese al novero delle imprese riunite o subaffidatarie, la sostituzione dell'impresa titolare dell'autorizzazione e la sostituzione o l'eliminazione di un'impresa associata o subaffidataria; b) la variazione del percorso e l'inserimento anche di una sola nuova fermata; c) l'aumento del periodo di esercizio e delle frequenze o la modifica dell'orario al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1-bis, lettera b); d) l'inserimento di relazioni di traffico infraregionali riguardanti non esclusivamente due comuni, entrambi capoluogo di provincia.»; c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Si conclude entro trenta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda il procedimento concernente le modifiche di un servizio gia' autorizzato, riguardanti: a) il mutamento di denominazione delle imprese autorizzate, che mantengono il medesimo codice fiscale e numero di iscrizione al REN; b) la riduzione del periodo di esercizio e delle frequenze, l'aumento delle frequenze per un periodo non superiore a venti giorni, o lo slittamento di tutti gli orari in modo uniforme; c) l'inserimento, salvo i casi di cui al comma 1, lettera d), di relazioni di traffico concernenti esclusivamente due comuni entrambi capoluogo di provincia; d) la modifica dei valori dei prezzi. 1-ter. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 1-bis il silenzio del competente Ufficio della Direzione generale equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»; d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le modifiche di cui al comma 1 sono autorizzate, a seguito di esito favorevole dell'istruttoria, secondo quanto previsto dal presente decreto, dal competente Ufficio della Direzione generale. Nel caso di modifiche di cui al comma 1, lettere b) e c), il competente Ufficio della Direzione generale, accerta altresi' l'avvenuto rilascio da parte dell'Ufficio motorizzazione civile, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, del nulla osta relativo alla sicurezza del percorso. Nel caso di modifiche di cui al comma 1, lettera d), il competente Ufficio della Direzione generale, sentite le regioni, le province autonome, le province e i comuni, accerta l'insussistenza di contratti di servizio pubblico avente per oggetto relazioni di traffico infraregionali riguardanti almeno un comune non capoluogo di provincia.»; e) il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 7: - Si riporta l'articolo 7, del citato decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come modificato dal presente decreto: «Art. 7. (Rilascio dell'autorizzazione alla modifica dei servizi di linea). - 1. Si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda il procedimento relativo alle modifiche di un servizio gia' autorizzato, concernenti: a) la trasformazione giuridica delle imprese autorizzate, con conseguente modifica del codice fiscale e numero di iscrizione al REN, l'aggiunta di una o piu' imprese al novero delle imprese riunite o subaffidatarie, la sostituzione dell'impresa titolare dell'autorizzazione e la sostituzione o l'eliminazione di un'impresa associata o subaffidataria; b) la variazione del percorso e l'inserimento anche di una sola nuova fermata; c) l'aumento del periodo di esercizio e delle frequenze o la modifica dell'orario al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1-bis, lettera b); d) l'inserimento di relazioni di traffico infraregionali riguardanti non esclusivamente due comuni, entrambi capoluogo di provincia; 1-bis. Si conclude entro trenta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda il procedimento concernente le modifiche di un servizio gia' autorizzato, riguardanti: a) il mutamento di denominazione delle imprese autorizzate, che mantengono il medesimo codice fiscale e numero di iscrizione al REN; b) la riduzione del periodo di esercizio e delle frequenze, l'aumento delle frequenze per un periodo non superiore a venti giorni, o lo slittamento di tutti gli orari in modo uniforme; c) l'inserimento, salvo i casi di cui al comma 1, lettera d), di relazioni di traffico concernenti esclusivamente due comuni entrambi capoluogo di provincia; d) la modifica dei valori dei prezzi. 1-ter. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 1-bis il silenzio del competente Ufficio della Direzione generale equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Le modifiche di cui al comma 1 sono autorizzate, a seguito di esito favorevole dell'istruttoria, secondo quanto previsto dal presente decreto, dal competente Ufficio della Direzione generale. Nel caso di modifiche di cui al comma 1, lettere b) e c), il competente Ufficio della Direzione generale, accerta altresi' l'avvenuto rilascio da parte dell'Ufficio motorizzazione civile, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, del nulla osta relativo alla sicurezza del percorso. Nel caso di modifiche di cui al comma 1, lettera d), il competente Ufficio della Direzione generale, sentite le regioni, le province autonome, le province e i comuni, accerta l'insussistenza di contratti di servizio pubblico avente per oggetto relazioni di traffico infraregionali riguardanti almeno un comune non capoluogo di provincia. 3. (abrogato). 4. I competenti Uffici della Direzione generale e motorizzazione civile, ciascuno per quanto di competenza, comunicano all'impresa richiedente i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.». |
| Art. 8 Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
1. All'articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel caso di servizi di linea internazionali di cui al presente articolo, l'impresa richiedente l'autorizzazione all'esercizio di tali servizi allega alla domanda una scheda recante tutte le informazioni inerenti allo svolgimento del servizio di linea oggetto di domanda, al programma di esercizio relativo a fermate, relazioni di traffico, prezzi delle relazioni di traffico offerte, periodo e frequenza di esercizio, tempi di guida e di riposo dei conducenti. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un nuovo servizio di linea o di qualsiasi modifica del medesimo gia' autorizzata da parte del competente Ufficio della Direzione Generale si conclude entro centoventi giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda, qualora non si sia tenuto l'incontro di Commissione mista previsto dall'accordo internazionale bilaterale.».
Note all'art. 8: - Si riporta l'articolo 8, del citato decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come modificato dal presente decreto: «Art. 8. (Autorizzazioni relative ai servizi di linea internazionali). - 1. Ai fini del rispetto degli Accordi bilaterali in materia di autotrasporto di persone, stipulati dall'Italia con Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai procedimenti concernenti nuovi servizi di linea internazionali o modifiche o rinnovi degli stessi, si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto relative all'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, dalla lettera a) alla lettera l), del decreto legislativo n. 285/2005, nonche' quelle relative agli obblighi delle imprese ed alle sanzioni pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 5, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo. 2. Nel caso di servizi di linea internazionali di cui al presente articolo, l'impresa richiedente l'autorizzazione all'esercizio di tali servizi allega alla domanda una scheda recante tutte le informazioni inerenti allo svolgimento del servizio di linea oggetto di domanda, al programma di esercizio relativo a fermate, relazioni di traffico, prezzi delle relazioni di traffico offerte, periodo e frequenza di esercizio, tempi di guida e di riposo dei conducenti. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un nuovo servizio di linea o di qualsiasi modifica del medesimo gia' autorizzata da parte del competente Ufficio della Direzione Generale si conclude entro centoventi giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda, qualora non si sia tenuto l'incontro di Commissione mista previsto dall'accordo internazionale bilaterale.». |
| Art. 9 Modifiche all'articolo 9 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, e' abrogato.
Note all'art. 9: - Si riporta l'articolo 9, del citato decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come modificato dal presente decreto: «Art. 9. (Comunicazione di inizio servizio). - 1. Le imprese rendono noto all'utenza il programma di esercizio dei servizi di linea autorizzati entro la data della loro attivazione. Tale obbligo si intende rispettato quando: a) almeno una delle imprese autorizzate pubblica sulla rete internet le informazioni relative alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nonche' la denominazione delle altre eventuali imprese autorizzate ed i punti vendita dei titoli di viaggio; b) le imprese autorizzate forniscono telefonicamente, per non meno di quattro ore nei giorni feriali, le informazioni concernenti le fermate, il periodo, i giorni e l'orario di esercizio dei servizi di linea ad esse autorizzati, nonche' i punti vendita dei titoli di viaggio ed i prezzi degli stessi; c) nei punti vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi di linea e' a disposizione specifico materiale di documentazione contenente le informazioni di cui alla lettera b) ed ogni altra notizia utile; d) almeno il cinquanta per cento delle paline apposte alle fermate riporta l'orario dei relativi servizi di linea. 2. (abrogato)». |
| Art. 10 Modifiche all'articolo 11 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
1. All'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «o nei casi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «o nel caso previsto»; b) le parole «, comma 5, lettere a) e d)» sono soppresse»; c) la parola «relative» e' sostituita dalla seguente: «relativo».
Note all'art. 10: - Si riporta l'articolo 11, del citato decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come modificato dal presente decreto: «Art. 11. (Impiego ed utilizzo del materiale rotabile). - 1. Per l'esercizio dei servizi di linea autorizzati, le imprese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 285/2005, impiegano autobus in propria disponibilita', aventi le caratteristiche dichiarate ai fini del rispetto della condizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f) del predetto decreto legislativo. 2. E' fatto divieto di effettuare trasbordi dei viaggiatori, ossia di utilizzare piu' autobus lungo il medesimo percorso stradale di un servizio di linea, salvo il caso in cui il trasbordo avvenga per effettuare diramazioni autorizzate o nel caso previsto al successivo articolo 12, relativo all'utilizzo di autobus di rinforzo.» |
| Art. 11 Modifiche all'articolo 12 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
1. All'articolo 12 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le imprese autorizzate hanno la facolta', per svolgere un servizio di linea, di prendere in locazione senza conducente autobus di rinforzo, cosi' come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 285/2005, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.». b) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.
Note all'art. 11: - Si riporta l'articolo 12, del citato decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come modificato dal presente decreto: «Art. 12. (Autobus di rinforzo). - 1. Le imprese autorizzate hanno la facolta', per svolgere un servizio di linea, di prendere in locazione senza conducente autobus di rinforzo, cosi' come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 285/2005, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. (abrogato) 3. (abrogato) 4. (abrogato) 5. (abrogato) 6. (abrogato) 7. (abrogato)». |
| Art. 12 Modifiche all'articolo 13 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole «l'autotrasporto di persone e cose» sono sostituite dalle seguenti: «la sicurezza stradale e l'autotrasporto»; b) alla lettera b), le parole «e di trasformazione delle concessioni in autorizzazioni» sono soppresse; c) le lettere f) e h) sono abrogate.
Note all'art. 12: - Si riporta l'articolo 13, del citato decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come modificato dal presente decreto: «Art. 13. (Modelli della documentazione). - 1. Con circolare della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, sono stabiliti i modelli relativi: a) alle domande di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati; b) alle domande di modifica dei servizi di linea; c) alla scheda contenente il programma di esercizio del servizio di linea proposto; d) alle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; e) alla tabella degli orari e del percorso; f) (abrogata) g) alla documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione, da conservarsi presso la sede principale dell'impresa e da tenere a bordo dell'autobus; h) (abrogata).». |
| Art. 13 Modifiche all'articolo 14 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
1. All'articolo 14 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 285/2005, l'impresa tiene a bordo dell'autobus impiegato nel servizio di linea la documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione conforme a quanto previsto ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera g), oppure conforme al formato digitale di cui al comma 1-bis del presente articolo e una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dalla quale risultino: a) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa titolare del servizio di linea, gli estremi del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore applicato; b) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con una Agenzia di somministrazione di lavoro, iscritta all'apposito Albo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione della stessa e l'applicazione della vigente normativa in materia di somministrazione di lavoro; c) per i conducenti non rientranti nei casi di cui alle lettere a) e b), la qualita' o la carica sociale rivestita all'interno dell'impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di linea; d) le generalita' del conducente e gli estremi di iscrizione dello stesso agli Enti previdenziali ed assistenziali. «1-bis. Con successivo decreto del Capo Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili sono disciplinate le specifiche tecniche e le modalita' per rendere disponibile la documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione in formato digitale originata dalla apposita applicazione informatica del medesimo Ministero.»; b) il comma 2 e' abrogato. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 luglio 2022
Il Ministro: Giovannini Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2022 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registrazione n. 2288
Note all'art. 13: - Si riporta l'articolo 14, del citato decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come modificato dal presente decreto: «Art. 14. (Documentazione da tenere a bordo dell'autobus). - 1. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 285/2005, l'impresa tiene a bordo dell'autobus impiegato nel servizio di linea la documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione conforme a quanto previsto ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera g), oppure conforme al formato digitale di cui al comma 1-bis del presente articolo e una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dalla quale risultino: a) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa titolare del servizio di linea, gli estremi del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore applicato; b) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con una Agenzia di somministrazione di lavoro, iscritta all'apposito Albo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione della stessa e l'applicazione della vigente normativa in materia di somministrazione di lavoro; c) per i conducenti non rientranti nei casi di cui alle lettere a) e b), la qualita' o la carica sociale rivestita all'interno dell'impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di linea; d) le generalita' del conducente e gli estremi di iscrizione dello stesso agli Enti previdenziali ed assistenziali. 1-bis. Con successivo decreto del Capo Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili sono disciplinate le specifiche tecniche e le modalita' per rendere disponibile la documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione in formato digitale originata dalla apposita applicazione informatica del medesimo Ministero. 2. (abrogato)». |
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