Gazzetta n. 195 del 22 agosto 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 15 luglio 2022, n. 124
Regolamento recante modifica al decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, recante: «Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale».


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», e, in particolare, l'articolo 94, comma 4-bis;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante: «Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante: «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare, l'articolo 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante: «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, recante: «Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale»;
Ritenuto di dover modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 5-octies, del decreto-legge n. 121 del 2021, il quale prevede che: «Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, anche al fine di semplificare il procedimento autorizzatorio, con particolare riferimento alla riduzione dei termini del medesimo procedimento e alla sua conclusione anche secondo le modalita' di cui all' articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative in data 16 marzo 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 19324 del 1° giugno 2022;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) competente Ufficio della Direzione generale: la struttura della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nelle cui attribuzioni rientra la materia dei servizi automobilistici di linea di competenza statale;»;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) Ufficio motorizzazione civile: l'Ufficio motorizzazione civile o una sua Sezione incardinati presso una Direzione generale territoriale del Dipartimento della mobilita' sostenibile;»;
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) autorizzazione: il provvedimento dell'Ufficio competente della Direzione generale che autorizza il servizio di linea o le modifiche previa istanza da parte dell'impresa richiedente, presentata con le modalita' previste dal presente decreto;»;
d) la lettera d) e' abrogata;
e) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) GISDIL: la piattaforma relativa alla gestione informatizzata dei servizi di linea, presente sul portale dell'automobilista, finalizzata all'inserimento dei dati concernenti l'esercizio di un nuovo servizio di linea, ovvero il rinnovo o la modifica del medesimo e che consente altresi' all'Ufficio motorizzazione civile e al competente Ufficio della Direzione generale di effettuare l'istruttoria di competenza, secondo le direttive impartite dal Capo del Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.».

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- Si riporta l'articolo 94, comma 4-bis, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18
maggio 1992, S.O. n. 74:
«Art. 94. (Formalita' per il trasferimento di
proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per
il trasferimento di residenza dell'intestatario). -
(Omissis)
4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93,
comma 2, gli atti, ancorche' diversi da quelli di cui al
comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione
dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che
comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo
superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso
dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento
sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla
carta di circolazione, nonche' della registrazione
nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera
b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la
sanzione prevista dal comma 3.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285
(Riordino dei servizi automobilistici interregionali di
competenza statale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 6 del 9 gennaio 2006, S.O. n. 5.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza
e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri
servizi di trasporto), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 314 del 15 novembre 1980, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O. n. 30.
- Il decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre
2006, n. 316 (Regolamento recante riordino dei servizi
automobilistici di competenza statale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2007.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 1, del decreto del Ministro dei
trasporti 1° dicembre 2006, n. 316 (Regolamento recante
riordino dei servizi automobilistici di competenza
statale), come modificato dal presente decreto:
«Art. 1. (Definizioni). - 1. Ai fini della disciplina
prevista nel presente decreto ministeriale, si intende per:
a) competente Ufficio della Direzione generale: la
struttura della Direzione generale per la sicurezza
stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la
mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, nelle cui attribuzioni rientra
la materia dei servizi automobilistici di linea di
competenza statale;
b) Ufficio motorizzazione civile: l'Ufficio
motorizzazione civile o una sua Sezione incardinati presso
una Direzione generale territoriale del Dipartimento della
mobilita' sostenibile;
c) autorizzazione: il provvedimento dell'Ufficio
competente della Direzione generale che autorizza il
servizio di linea o le modifiche previa istanza da parte
dell'impresa richiedente, presentata con le modalita'
previste dal presente decreto;
d) (abrogata)
e) decreto legislativo n. 285/2005: il decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante «Riordino dei
servizi automobilistici interregionali di competenza
statale»;
f) decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000: il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa», e successive modificazioni;
f-bis) GISDIL: la piattaforma relativa alla gestione
informatizzata dei servizi di linea, presente sul Portale
dell'automobilista, finalizzata all'inserimento dei dati
concernenti l'esercizio di un nuovo servizio di linea,
ovvero il rinnovo o la modifica del medesimo e che consente
altresi' all'Ufficio motorizzazione civile e al competente
Ufficio della Direzione generale di effettuare
l'istruttoria di competenza, secondo le direttive impartite
dal Capo del Dipartimento per la mobilita' sostenibile del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili.».
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316

1. All'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le domande di autorizzazione all'esercizio di nuovi servizi di linea, oppure di servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, presentate al competente Ufficio della Direzione generale, hanno per oggetto i servizi di linea che si svolgono su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri che collega almeno due regioni o province autonome e che possono includere relazioni di traffico infraregionali che non siano gia' oggetto di contratto di servizio pubblico, salvo che non si tratti di relazioni di traffico che, pur essendo gia' oggetto di contratto di servizio pubblico, riguardano esclusivamente comuni capoluogo di provincia.»;
b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Nelle domande di cui al comma 1:
a) e' indicata la denominazione della linea oggetto dell'autorizzazione e il relativo codice identificativo, come risultante dal GISDIL;
b) sono allegate le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal rappresentante legale dell'impresa richiedente nonche', in caso di raggruppamento di imprese, dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese raggruppate da cui risulta:
1) il numero di iscrizione nel registro elettronico nazionale, di seguito «REN», delle imprese autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e il numero di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonche' i dati anagrafici dell'impresa;
2) il rispetto da parte dell'impresa richiedente delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d), e), f), h), i) e l), del decreto legislativo n. 285/2005;
3) ai fini dell'espletamento delle necessarie verifiche antimafia, i dati anagrafici dei soggetti indicati all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito «codice antimafia», relativamente all'impresa di cui e' rappresentante legale;
c) sono allegate le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, relativamente all'impresa richiedente ovvero a ciascuna delle imprese raggruppate, rilasciate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da ciascuno dei soggetti indicati all'articolo 85 del codice antimafia, dalle quali risulti che nei confronti dei predetti soggetti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del medesimo codice antimafia;
d) e' allegata, ai fini della dimostrazione relativa al possesso della certificazione di qualita' aziendale, relativamente all'impresa richiedente e, in caso di raggruppamento di imprese, a ciascuna delle imprese raggruppate, la copia conforme della certificazione della serie UNI EN ISO 9000, nella versione piu' recente, rilasciata da organismi accreditati dal Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione (SINCERT);
e) sono allegate, in caso di imprese subaffidatarie, le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), nonche' la copia conforme della certificazione di cui alla lettera d).
2-bis. L'impresa titolare di autorizzazione, gia' iscritta nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, presenta al competente Ufficio motorizzazione civile del capoluogo di regione o provincia autonoma in cui ha sede legale la medesima impresa, l'istanza di rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione in corso di validita' di cui e' titolare, a cui allega, altresi', la dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l), del decreto legislativo n. 285/2005.»;
c) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 2 del citato decreto del
Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2. (Domande di autorizzazione o di rinnovo di
servizi di linea). - 1. Le domande di autorizzazione
all'esercizio di nuovi servizi di linea, oppure di servizi
integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931,
n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386,
presentate al competente Ufficio della Direzione generale,
hanno per oggetto i servizi di linea che si svolgono su un
percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250
chilometri che collega almeno due regioni o province
autonome e che possono includere relazioni di traffico
infraregionali che non siano gia' oggetto di contratto di
servizio pubblico, salvo che non si tratti di relazioni di
traffico che, pur essendo gia' oggetto di contratto di
servizio pubblico, riguardano esclusivamente comuni
capoluogo di provincia.
2. Nelle domande di cui al comma 1:
a) e' indicata la denominazione della linea oggetto
dell'autorizzazione e il relativo codice identificativo,
come risultante dal GISDIL;
b) sono allegate le dichiarazioni rese, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, dal rappresentante legale
dell'impresa richiedente nonche', in caso di raggruppamento
di imprese, dal rappresentante legale di ciascuna delle
imprese raggruppate, da cui risulta:
1) il numero di iscrizione nel registro
elettronico nazionale, di seguito «REN», delle imprese
autorizzate all'esercizio della professione di
trasportatore su strada di persone e il numero di
iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo
2188 del codice civile, nonche' i dati anagrafici
dell'impresa;
2) il rispetto da parte dell'impresa richiedente
delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere
c), d), e), f), h), i) e l), del decreto legislativo n.
285/2005;
3) ai fini dell'espletamento delle necessarie
verifiche antimafia, i dati anagrafici dei soggetti
indicati all'articolo 85 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, di seguito «codice antimafia»,
relativamente all'impresa di cui e' rappresentante legale;
c) sono allegate le dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto notorio, relativamente all'impresa
richiedente ovvero a ciascuna delle imprese raggruppate,
rilasciate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, da ciascun dei
soggetti indicati all'articolo 85 del codice antimafia,
dalle quali risulti che nei confronti dei predetti soggetti
non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione previste dall'articolo 67 del medesimo codice
antimafia;
d) e' allegata, ai fini della dimostrazione
relativa al possesso della certificazione di qualita'
aziendale, relativamente all'impresa richiedente e, in caso
di raggruppamento di imprese, a ciascuna delle imprese
raggruppate, la copia conforme della certificazione della
serie UNI EN ISO 9000, nella versione piu' recente,
rilasciata da organismi accreditati dal Sistema Nazionale
per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione
(SINCERT);
e) sono allegate, in caso di imprese
subaffidatarie, le dichiarazioni di cui alle lettere b),
c), nonche' la copia conforme della certificazione di cui
alla lettera d);
2-bis. L'impresa titolare di autorizzazione, gia'
iscritta nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5,
presenta al competente Ufficio motorizzazione civile del
capoluogo di regione o provincia autonoma in cui ha sede
legale la medesima impresa, l'istanza di rinnovo senza
modifiche dell'autorizzazione in corso di validita' di cui
e' titolare, a cui allega, altresi', la dichiarazione, resa
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso
dell'autorizzazione all'esercizio della professione di
trasportatore su strada di persone e la permanenza dei
requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c),
d), e), f), g), h), i) e l), del decreto legislativo n.
285/2005.
3. (abrogato)
4. (abrogato)
5. (abrogato)
6. (abrogato)
7. (abrogato)».
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316

1. All'articolo 3 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il competente Ufficio della Direzione generale, ricevuta la domanda di cui all'articolo 2, comma 2, verifica:
a) la conformita' della stessa a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2;
b) l'avvenuto rilascio da parte del competente Ufficio motorizzazione civile, ai sensi dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, del nulla osta relativo alla sicurezza del percorso;
c) sentite le regioni, le province autonome, le province e i comuni, l'insussistenza di contratti di servizio pubblico aventi per oggetto relazioni di traffico infraregionali riguardanti almeno un comune non capoluogo di provincia.»;
b) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 3, del citato decreto del
Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
(Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici
di competenza statale), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 3. (Accertamenti e controlli sulle domande). -
1. Il competente Ufficio della Direzione generale, ricevuta
la domanda di cui all'articolo 2, comma 2, verifica:
a) la conformita' della stessa a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2;
b) l'avvenuto rilascio da parte del competente
Ufficio motorizzazione civile, ai sensi dell'articolo 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 753, del nulla osta relativo alla sicurezza del
percorso;
c) sentite le regioni, le province autonome, le
province e i comuni, l'insussistenza di contratti di
servizio pubblico avente per oggetto relazioni di traffico
infraregionali riguardanti almeno un comune non capoluogo
di provincia.
2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. (abrogato)
5. (abrogato)
6. (abrogato)
7. (abrogato)
8. L'accertamento della sussistenza delle condizioni
di cui all'articolo 3, comma 2, lettere e) ed f), del
decreto legislativo n. 285/2005, e' effettuato dall'Ufficio
motorizzazione civile del capoluogo della regione nel cui
territorio ha sede l'impresa richiedente, mediante verifica
della congruita' di quanto dichiarato dall'impresa stessa
con le modalita' tecnicamente necessarie per assicurare il
regolare svolgimento del servizio di linea proposto,
nonche' con il complesso dei servizi esercitati dalla
medesima impresa, anche acquisendo informazioni dalle
regioni, dagli enti locali e da altre pubbliche
amministrazioni, oltre che mediante specifici controlli,
disposti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo n. 285/2005.».
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316

1. All'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'autorizzazione per un nuovo servizio di linea e' di novanta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, il procedimento relativo al rinnovo senza modifiche di un servizio gia' autorizzato si conclude entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda.»;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Decorso il termine di cui al comma 2 il silenzio del competente Ufficio della Direzione generale equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il competente Ufficio della Direzione generale, a seguito dell'esito favorevole degli accertamenti di cui all'articolo 3, comma 1, adotta il provvedimento di autorizzazione entro il termine di cui al comma 1. L'autorizzazione, in caso di nuovo servizio di linea o del rinnovo di un servizio di linea gia' autorizzato, e' comunque subordinata all'avvenuto versamento, da parte dell'impresa richiedente, del contributo di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 285/2005.»;
e) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
f) il comma 5 e' abrogato.

Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 4, del citato decreto del
Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 4. (Rilascio dell'autorizzazione). - 1. Il
termine per la conclusione del procedimento relativo
all'autorizzazione per un nuovo servizio di linea e' di
novanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6,
comma 1, secondo periodo, il procedimento relativo al
rinnovo senza modifiche di un servizio gia' autorizzato si
conclude entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data
del ricevimento della domanda.
2-bis. Decorso il termine di cui al comma 2 il
silenzio del competente Ufficio della direzione generale
equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
3. Il competente Ufficio della Direzione generale, a
seguito dell'esito favorevole degli accertamenti di cui
all'articolo 3, comma 1, adotta il provvedimento di
autorizzazione entro il termine di cui al comma 1.
L'autorizzazione, in caso di nuovo servizio di linea o del
rinnovo di un servizio di linea gia' autorizzato, e'
comunque subordinata all'avvenuto versamento, da parte
dell'impresa richiedente, del contributo di cui
all'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo n. 285/2005.
4. La documentazione comprovante l'avvenuto rilascio
dell'autorizzazione, conforme ai modelli di cui
all'articolo 13, e' consegnata dall'Ufficio motorizzazione
civile competente per territorio all'impresa richiedente.
5. (abrogato)».
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316

1. All'articolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «l'autotrasporto di persone e cose» sono sostituite dalle seguenti: «la sicurezza stradale e l'autotrasporto»;
b) al comma 3:
1) le parole «nonche', durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285/2005, le imprese che esercitano servizi di linea oggetto di concessione statale,» sono soppresse;
2) le parole «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3,»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le imprese non piu' titolari di autorizzazione sono cancellate dall'Elenco di cui al comma 1.»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco, nonche' la verifica del versamento dei contributi di iscrizione sono effettuate dal competente Ufficio della Direzione generale. Il medesimo Ufficio comunica agli interessati l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Elenco.»;
e) il comma 6 e' abrogato.

Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 5, del citato decreto del
Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 5. (Elenco nazionale delle imprese). - 1. La
Direzione generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto redige ed organizza su base centralizzata e
telematica l'Elenco nazionale delle imprese che esercitano
servizi di linea, di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo n. 285/2005.
(Omissis)
3. All'Elenco sono iscritte le imprese autorizzate ad
esercitare servizi di linea, in qualita' di imprese
titolari, di imprese riunite e di imprese subaffidatarie,
previo versamento, da parte delle stesse, del contributo di
iscrizione di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo n. 285/2005.
4. Le imprese non piu' titolari di autorizzazione
sono cancellate dall'Elenco di cui al comma 1.
5. L'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco,
nonche' la verifica del versamento dei contributi di
iscrizione sono effettuate dal competente Ufficio della
Direzione generale. Il medesimo Ufficio comunica agli
interessati l'avvenuta iscrizione o cancellazione
dall'Elenco.
6. (abrogato)».
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 6 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316

1. All'articolo 6 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «e di trasformazione delle concessioni in autorizzazioni» sono soppresse;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'impresa titolare dell'autorizzazione richiede la modifica delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1, anche contestualmente al rinnovo della stessa, presentando domanda al competente Ufficio della Direzione generale. La medesima impresa richiede la modifica delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, anche contestualmente al rinnovo della stessa, presentando domanda al competente Ufficio motorizzazione civile.»;
c) i commi 2 e 3 sono abrogati;
d) al comma 5, secondo periodo, le parole «l'autotrasporto di persone e cose» sono sostituite dalle seguenti: «la sicurezza stradale e l'autotrasporto».

Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 6, del citato decreto del
Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 6. (Domande di modifica dei servizi di linea).
- 1. L'impresa titolare dell'autorizzazione richiede la
modifica delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1,
anche contestualmente al rinnovo della stessa, presentando
domanda al competente Ufficio della Direzione generale. La
medesima impresa richiede la modifica delle prescrizioni di
cui all'articolo 7, comma 1-bis, anche contestualmente al
rinnovo della stessa, presentando domanda al competente
Ufficio motorizzazione civile.
2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. L'impresa titolare, che intende subaffidare
l'esercizio del servizio di linea autorizzato, e' tenuta a
produrre copia autentica del contratto di subaffidamento
nonche' le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
dalle imprese subaffidatarie relative alla dimostrazione
della sussistenza delle condizioni fissate dall'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, lettere a),
b), c), d), h), i) ed l).
5. Ai fini della dimostrazione della sussistenza
delle condizioni fissate dall'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo n. 285/2005, si applicano le procedure
e le modalita' di cui all'articolo 2. Con circolare della
Direzione generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto, sono diramate istruzioni di dettaglio, ai
fini dell'attuazione del presente articolo.
6. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, si
applicano le procedure e le modalita' di cui agli articoli
3 e 4.».
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316

1. All'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica le parole «e alla trasformazione delle concessioni» sono soppresse;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
1. Si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda il procedimento relativo alle modifiche di un servizio gia' autorizzato, concernenti:
a) la trasformazione giuridica delle imprese autorizzate, con conseguente modifica del codice fiscale e numero di iscrizione al REN, l'aggiunta di una o piu' imprese al novero delle imprese riunite o subaffidatarie, la sostituzione dell'impresa titolare dell'autorizzazione e la sostituzione o l'eliminazione di un'impresa associata o subaffidataria;
b) la variazione del percorso e l'inserimento anche di una sola nuova fermata;
c) l'aumento del periodo di esercizio e delle frequenze o la modifica dell'orario al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1-bis, lettera b);
d) l'inserimento di relazioni di traffico infraregionali riguardanti non esclusivamente due comuni, entrambi capoluogo di provincia.»;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Si conclude entro trenta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda il procedimento concernente le modifiche di un servizio gia' autorizzato, riguardanti:
a) il mutamento di denominazione delle imprese autorizzate, che mantengono il medesimo codice fiscale e numero di iscrizione al REN;
b) la riduzione del periodo di esercizio e delle frequenze, l'aumento delle frequenze per un periodo non superiore a venti giorni, o lo slittamento di tutti gli orari in modo uniforme;
c) l'inserimento, salvo i casi di cui al comma 1, lettera d), di relazioni di traffico concernenti esclusivamente due comuni entrambi capoluogo di provincia;
d) la modifica dei valori dei prezzi.
1-ter. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 1-bis il silenzio del competente Ufficio della Direzione generale equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le modifiche di cui al comma 1 sono autorizzate, a seguito di esito favorevole dell'istruttoria, secondo quanto previsto dal presente decreto, dal competente Ufficio della Direzione generale. Nel caso di modifiche di cui al comma 1, lettere b) e c), il competente Ufficio della Direzione generale, accerta altresi' l'avvenuto rilascio da parte dell'Ufficio motorizzazione civile, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, del nulla osta relativo alla sicurezza del percorso. Nel caso di modifiche di cui al comma 1, lettera d), il competente Ufficio della Direzione generale, sentite le regioni, le province autonome, le province e i comuni, accerta l'insussistenza di contratti di servizio pubblico avente per oggetto relazioni di traffico infraregionali riguardanti almeno un comune non capoluogo di provincia.»;
e) il comma 3 e' abrogato.

Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 7, del citato decreto del
Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 7. (Rilascio dell'autorizzazione alla modifica
dei servizi di linea). - 1. Si conclude entro novanta
giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda
il procedimento relativo alle modifiche di un servizio gia'
autorizzato, concernenti:
a) la trasformazione giuridica delle imprese
autorizzate, con conseguente modifica del codice fiscale e
numero di iscrizione al REN, l'aggiunta di una o piu'
imprese al novero delle imprese riunite o subaffidatarie,
la sostituzione dell'impresa titolare dell'autorizzazione e
la sostituzione o l'eliminazione di un'impresa associata o
subaffidataria;
b) la variazione del percorso e l'inserimento anche
di una sola nuova fermata;
c) l'aumento del periodo di esercizio e delle
frequenze o la modifica dell'orario al di fuori
dell'ipotesi di cui al comma 1-bis, lettera b);
d) l'inserimento di relazioni di traffico
infraregionali riguardanti non esclusivamente due comuni,
entrambi capoluogo di provincia;
1-bis. Si conclude entro trenta giorni decorrenti
dalla data del ricevimento della domanda il procedimento
concernente le modifiche di un servizio gia' autorizzato,
riguardanti:
a) il mutamento di denominazione delle imprese
autorizzate, che mantengono il medesimo codice fiscale e
numero di iscrizione al REN;
b) la riduzione del periodo di esercizio e delle
frequenze, l'aumento delle frequenze per un periodo non
superiore a venti giorni, o lo slittamento di tutti gli
orari in modo uniforme;
c) l'inserimento, salvo i casi di cui al comma 1,
lettera d), di relazioni di traffico concernenti
esclusivamente due comuni entrambi capoluogo di provincia;
d) la modifica dei valori dei prezzi.
1-ter. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 1-bis il
silenzio del competente Ufficio della Direzione generale
equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. Le modifiche di cui al comma 1 sono autorizzate, a
seguito di esito favorevole dell'istruttoria, secondo
quanto previsto dal presente decreto, dal competente
Ufficio della Direzione generale. Nel caso di modifiche di
cui al comma 1, lettere b) e c), il competente Ufficio
della Direzione generale, accerta altresi' l'avvenuto
rilascio da parte dell'Ufficio motorizzazione civile, ai
sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, del nulla osta relativo
alla sicurezza del percorso. Nel caso di modifiche di cui
al comma 1, lettera d), il competente Ufficio della
Direzione generale, sentite le regioni, le province
autonome, le province e i comuni, accerta l'insussistenza
di contratti di servizio pubblico avente per oggetto
relazioni di traffico infraregionali riguardanti almeno un
comune non capoluogo di provincia.
3. (abrogato).
4. I competenti Uffici della Direzione generale e
motorizzazione civile, ciascuno per quanto di competenza,
comunicano all'impresa richiedente i motivi ostativi al
rilascio dell'autorizzazione.».
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316

1. All'articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel caso di servizi di linea internazionali di cui al presente articolo, l'impresa richiedente l'autorizzazione all'esercizio di tali servizi allega alla domanda una scheda recante tutte le informazioni inerenti allo svolgimento del servizio di linea oggetto di domanda, al programma di esercizio relativo a fermate, relazioni di traffico, prezzi delle relazioni di traffico offerte, periodo e frequenza di esercizio, tempi di guida e di riposo dei conducenti. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un nuovo servizio di linea o di qualsiasi modifica del medesimo gia' autorizzata da parte del competente Ufficio della Direzione Generale si conclude entro centoventi giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda, qualora non si sia tenuto l'incontro di Commissione mista previsto dall'accordo internazionale bilaterale.».

Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 8, del citato decreto del
Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 8. (Autorizzazioni relative ai servizi di linea
internazionali). - 1. Ai fini del rispetto degli Accordi
bilaterali in materia di autotrasporto di persone,
stipulati dall'Italia con Paesi non appartenenti all'Unione
europea, ai procedimenti concernenti nuovi servizi di linea
internazionali o modifiche o rinnovi degli stessi, si
applicano le disposizioni contenute nel presente decreto
relative all'accertamento della sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, dalla lettera a)
alla lettera l), del decreto legislativo n. 285/2005,
nonche' quelle relative agli obblighi delle imprese ed alle
sanzioni pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 5, 7
e 8 del medesimo decreto legislativo.
2. Nel caso di servizi di linea internazionali di cui
al presente articolo, l'impresa richiedente
l'autorizzazione all'esercizio di tali servizi allega alla
domanda una scheda recante tutte le informazioni inerenti
allo svolgimento del servizio di linea oggetto di domanda,
al programma di esercizio relativo a fermate, relazioni di
traffico, prezzi delle relazioni di traffico offerte,
periodo e frequenza di esercizio, tempi di guida e di
riposo dei conducenti. Il procedimento di rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio di un nuovo servizio di
linea o di qualsiasi modifica del medesimo gia' autorizzata
da parte del competente Ufficio della Direzione Generale si
conclude entro centoventi giorni decorrenti dalla data del
ricevimento della domanda, qualora non si sia tenuto
l'incontro di Commissione mista previsto dall'accordo
internazionale bilaterale.».
 
Art. 9
Modifiche all'articolo 9 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, e' abrogato.

Note all'art. 9:
- Si riporta l'articolo 9, del citato decreto del
Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 9. (Comunicazione di inizio servizio). - 1. Le
imprese rendono noto all'utenza il programma di esercizio
dei servizi di linea autorizzati entro la data della loro
attivazione. Tale obbligo si intende rispettato quando:
a) almeno una delle imprese autorizzate pubblica
sulla rete internet le informazioni relative alle
prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nonche' la
denominazione delle altre eventuali imprese autorizzate ed
i punti vendita dei titoli di viaggio;
b) le imprese autorizzate forniscono
telefonicamente, per non meno di quattro ore nei giorni
feriali, le informazioni concernenti le fermate, il
periodo, i giorni e l'orario di esercizio dei servizi di
linea ad esse autorizzati, nonche' i punti vendita dei
titoli di viaggio ed i prezzi degli stessi;
c) nei punti vendita dei titoli di viaggio relativi
ai servizi di linea e' a disposizione specifico materiale
di documentazione contenente le informazioni di cui alla
lettera b) ed ogni altra notizia utile;
d) almeno il cinquanta per cento delle paline
apposte alle fermate riporta l'orario dei relativi servizi
di linea.
2. (abrogato)».
 
Art. 10
Modifiche all'articolo 11 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «o nei casi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «o nel caso previsto»;
b) le parole «, comma 5, lettere a) e d)» sono soppresse»;
c) la parola «relative» e' sostituita dalla seguente: «relativo».

Note all'art. 10:
- Si riporta l'articolo 11, del citato decreto del
Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 11. (Impiego ed utilizzo del materiale
rotabile). - 1. Per l'esercizio dei servizi di linea
autorizzati, le imprese, conformemente a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo n. 285/2005, impiegano autobus in propria
disponibilita', aventi le caratteristiche dichiarate ai
fini del rispetto della condizione di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera f) del predetto decreto legislativo.
2. E' fatto divieto di effettuare trasbordi dei
viaggiatori, ossia di utilizzare piu' autobus lungo il
medesimo percorso stradale di un servizio di linea, salvo
il caso in cui il trasbordo avvenga per effettuare
diramazioni autorizzate o nel caso previsto al successivo
articolo 12, relativo all'utilizzo di autobus di rinforzo.»
 
Art. 11
Modifiche all'articolo 12 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316

1. All'articolo 12 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le imprese autorizzate hanno la facolta', per svolgere un servizio di linea, di prendere in locazione senza conducente autobus di rinforzo, cosi' come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 285/2005, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
b) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.

Note all'art. 11:
- Si riporta l'articolo 12, del citato decreto del
Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 12. (Autobus di rinforzo). - 1. Le imprese
autorizzate hanno la facolta', per svolgere un servizio di
linea, di prendere in locazione senza conducente autobus di
rinforzo, cosi' come definiti dall'articolo 2, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo n. 285/2005, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 94, comma
4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. (abrogato)
5. (abrogato)
6. (abrogato)
7. (abrogato)».
 
Art. 12
Modifiche all'articolo 13 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole «l'autotrasporto di persone e cose» sono sostituite dalle seguenti: «la sicurezza stradale e l'autotrasporto»;
b) alla lettera b), le parole «e di trasformazione delle concessioni in autorizzazioni» sono soppresse;
c) le lettere f) e h) sono abrogate.

Note all'art. 12:
- Si riporta l'articolo 13, del citato decreto del
Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 13. (Modelli della documentazione). - 1. Con
circolare della Direzione generale per la sicurezza
stradale e l'autotrasporto, sono stabiliti i modelli
relativi:
a) alle domande di autorizzazione per nuovi servizi
di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati;
b) alle domande di modifica dei servizi di linea;
c) alla scheda contenente il programma di esercizio
del servizio di linea proposto;
d) alle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000;
e) alla tabella degli orari e del percorso;
f) (abrogata)
g) alla documentazione comprovante il rilascio
dell'autorizzazione, da conservarsi presso la sede
principale dell'impresa e da tenere a bordo dell'autobus;
h) (abrogata).».
 
Art. 13
Modifiche all'articolo 14 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316

1. All'articolo 14 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 285/2005, l'impresa tiene a bordo dell'autobus impiegato nel servizio di linea la documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione conforme a quanto previsto ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera g), oppure conforme al formato digitale di cui al comma 1-bis del presente articolo e una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dalla quale risultino:
a) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa titolare del servizio di linea, gli estremi del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore applicato;
b) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con una Agenzia di somministrazione di lavoro, iscritta all'apposito Albo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione della stessa e l'applicazione della vigente normativa in materia di somministrazione di lavoro;
c) per i conducenti non rientranti nei casi di cui alle lettere a) e b), la qualita' o la carica sociale rivestita all'interno dell'impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di linea;
d) le generalita' del conducente e gli estremi di iscrizione dello stesso agli Enti previdenziali ed assistenziali.
«1-bis. Con successivo decreto del Capo Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili sono disciplinate le specifiche tecniche e le modalita' per rendere disponibile la documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione in formato digitale originata dalla apposita applicazione informatica del medesimo Ministero.»;
b) il comma 2 e' abrogato.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 luglio 2022

Il Ministro: Giovannini Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2022 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registrazione n. 2288

Note all'art. 13:
- Si riporta l'articolo 14, del citato decreto del
Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 14. (Documentazione da tenere a bordo
dell'autobus). - 1. Ai fini del rispetto dell'obbligo di
cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 285/2005, l'impresa tiene a bordo
dell'autobus impiegato nel servizio di linea la
documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione
conforme a quanto previsto ai sensi dell'articolo 13, comma
1, lettera g), oppure conforme al formato digitale di cui
al comma 1-bis del presente articolo e una dichiarazione,
resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, dalla quale risultino:
a) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro
subordinato con l'impresa titolare del servizio di linea,
gli estremi del contratto collettivo nazionale di lavoro di
settore applicato;
b) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro
subordinato con una Agenzia di somministrazione di lavoro,
iscritta all'apposito Albo, istituito presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione
della stessa e l'applicazione della vigente normativa in
materia di somministrazione di lavoro;
c) per i conducenti non rientranti nei casi di cui
alle lettere a) e b), la qualita' o la carica sociale
rivestita all'interno dell'impresa autorizzata allo
svolgimento del servizio di linea;
d) le generalita' del conducente e gli estremi di
iscrizione dello stesso agli Enti previdenziali ed
assistenziali.
1-bis. Con successivo decreto del Capo Dipartimento
per la mobilita' sostenibile del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili sono
disciplinate le specifiche tecniche e le modalita' per
rendere disponibile la documentazione comprovante il
rilascio dell'autorizzazione in formato digitale originata
dalla apposita applicazione informatica del medesimo
Ministero.
2. (abrogato)».