Gazzetta n. 197 del 24 agosto 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 agosto 2022
Scioglimento della «Ortensia societa' cooperativa», in Santa Maria Capua Vetere e nomina del commissario liquidatore.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa'

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorita' di societa' cooperative, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale e' stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le societa' del Ministero dello sviluppo economico;
Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;
Considerato che l'ente si e' sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 205/2017;
Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;
Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della societa' al corrispondente indirizzo, cosi' come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma puo' comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 7 giugno 2022 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore e' stato individuato nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto della complessita' della procedura e dell'esperienza dallo stesso maturata nonche' dell'esigenza di instaurare con il professionista un rapporto fiduciario;

Decreta:

Art. 1

La societa' cooperativa «Ortensia societa' cooperativa» con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) (codice fiscale 03972730612), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.
 
Art. 2

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore il dott. Casillo Gianluca, nato a Caserta (CE) il 12 maggio 1975 (codice fiscale CSLGLC75E12B963H), e domiciliato in Caserta (CE), via Roma n. 66.
 
Art. 3

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 2016.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 4 agosto 2022

Il direttore generale: Vitale