Gazzetta n. 197 del 24 agosto 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 11 agosto 2022 |
Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito la regione meridionale di Fezzan nel Comune di Bent Benya dello Stato della Libia il 1° agosto 2022. (Ordinanza n. 912). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, comma 1; Considerato che il giorno 1° agosto 2022 il territorio della regione meridionale di Fezzan nel Comune di Bent Benya dello Stato della Libia e' stato colpito da una serie di gravi esplosioni determinate a seguito di un incidente a un'autocisterna; Considerato che il predetto grave incidente ha provocato diverse vittime e centinaia di feriti, configurando uno scenario di emergenza ulteriormente aggravato dalla mancanza di personale medico specializzato per fronteggiare il contesto determinatosi; Dato atto della richiesta di supporto ed assistenza sanitaria immediatamente avanzata dalle autorita' libiche, veicolate per il tramite della rete diplomatica italiana, concernente, tra l'altro, anche la possibilita' di trasferire i feriti piu' gravi presso qualificate strutture specializzate dove poter loro somministrare le cure e i trattamenti necessari, non disponibili in territorio libico; Ritenuto che la situazione verificatasi comporta la necessita' di procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi in loco e l'evacuazione medica dei pazienti piu' gravi rimasti feriti; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022 con cui e' stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito la regione meridionale di Fezzan nel Comune di Bent Benya dello Stato della Libia il 1° agosto 2022; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente; Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;
Dispone:
Art. 1
Iniziative urgenti di protezione civile
1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a contrastare la situazione di emergenza determinatasi nel territorio la regione meridionale di Fezzan nel Comune di Bent Benya dello Stato della Libia il 1° agosto 2022, a seguito dello scenario conseguente al grave incidente di cui in premessa, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modificazioni, interviene a supporto delle autorita' dello Stato della Libia per garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione. 2. Per assicurare il supporto nell'espletamento degli interventi di assistenza e soccorso di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio, nel territorio colpito, oltre che di personale del medesimo Dipartimento, di personale sanitario munito delle necessarie qualificazioni specialistiche operante in strutture del Servizio sanitario nazionale, di medici militari, nonche' di attrezzature e materiali, inclusi materiali sanitari e farmaci, e beni di prima necessita', con oneri posti a carico delle risorse di cui all'art. 4. 3. Il Dipartimento della protezione civile coordina le operazioni di trasporto sanitario assistito (MEDEVAC - Medical Evacuation) di pazienti libici vittime dell'evento di cui in premessa, in Italia, ove prestare loro l'assistenza sanitaria necessaria, di personale sanitario locale e dei necessari accompagnatori, nonche' il rientro in Libia, anche avvalendosi della Centrale operativa remota operazioni soccorso sanitario di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016. 4. Il Dipartimento della protezione civile provvede al rimborso alle strutture sanitarie dei costi sostenuti per l'assistenza ai pazienti trasferiti. 5. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative gia' stipulate al fine di garantire idonea copertura integrativa al personale italiano di cui al comma 2. |
| Art. 2 Disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' del Servizio nazionale della Protezione civile
1. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 e' corrisposta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed all'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'impiego all'estero connesso al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza, una speciale indennita' omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego. 2. Al personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato in sede per le attivita' di cui alla presente ordinanza e' riconosciuto, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dal rispettivo ordinamento, entro il limite massimo di trenta ore mensili pro-capite. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse dell'art. 4. |
| Art. 3
Deroghe
1. Per l'espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile ed il personale impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 e' autorizzato a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51; decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, art. 14; leggi ed altre disposizioni strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza. |
| Art. 4
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite massimo di euro 3.000.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 agosto 2022
Il Capo del Dipartimento: Curcio |
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