Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 11 agosto 2022 |
Revoca del consiglio di amministrazione della «Rosa dei venti societa' cooperativa a mutualita' prevalente», in Soverato e nomina del commissario governativo. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugi enti cooperativi e sulle societa'
Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo n. 165/2001; Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 260 del 30 ottobre 2021, che all'art. 2 individua la struttura del segretario generale e gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata nei confronti della societa' cooperativa «Rosa dei venti societa' cooperativa a mutualita' prevalente», con sede in Soverato (CZ) - codice fiscale n. 02790860791, nel mese di ottobre 2020, come da verbale del revisore della associazione di rappresentanza confcooperative cui la cooperativa aderisce, e quelle del successivo accertamento del 22 dicembre 2020, che hanno evidenziato il ricorrere dei presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Tenuto conto che la cooperativa, sebbene diffidata a sanare le irregolarita' riscontrate, non ha provveduto a regolarizzare la sua posizione, risultando ancora in essere - all'atto dell'accertamento - le seguenti irregolarita': 1) mancato aggiornamento del libro soci, con inserimento di tutte le informazioni necessarie per ciascun socio, e precisamente: nome e cognome, luogo e data di nascita, qualifica, codice fiscale, residenza/domicilio, eventuale recapito telefonico, e-mail, data di ammissione e recesso, quota sociale sottoscritta-versata ed eventualmente restituita; 2) mancato versamento del contributo biennale di revisione relativamente al biennio 2019/2020, comprensivo di sanzione ed interessi; 3) mancato versamento ai fondi mutualistici del 3% sull'utile registrato nel bilancio d'esercizio 2019, cosi' come previsto dall'art. 11 della legge n. 59/1992; 4) mancata rettifica di quanto deliberato dall'assemblea dei soci in merito alla imputazione del risultato relativo all'esercizio 2019, in quanto risulta destinata a riserva legale una percentuale di utile inferiore rispetto a quanto previsto dall'art. 2545-quater del codice civile. L'istruttoria svolta dal competente ufficio di questa direzione generale, anche mediante la consultazione del registro imprese, ha inoltre riscontrato che la cooperativa non ha ancora depositato il bilancio relativo all'esercizio 2020; Vista la nota dell'11 marzo 2022, prot. n. 65950, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, e' stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, in ordine alla quale non sono pervenute controdeduzioni entro il termine ivi previsto di quindici giorni; Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990; Ritenuti, altresi', sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi; Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, che prevede che l'autorita' di vigilanza, in caso di gravi irregolarita' nel funzionamento dell'ente, puo' revocare gli amministratori e affidare la gestione ad un commissario governativo, determinando poteri e durata dell'incarico; Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che per prassi viene disposto per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga; Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione societaria da parte del commissario incaricato affinche' prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo e' stato individuato nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto della complessita' della procedura e dell'esperienza dallo stesso maturata, nonche' dell'esigenza di instaurare con il professionista medesimo un rapporto fiduciario; Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento in argomento espresso dal Comitato centrale delle cooperative in data 7 giugno 2022;
Decreta:
Art. 1
Il consiglio di amministrazione della societa' cooperativa «Rosa dei venti societa' cooperativa a mutualita' prevalente», con sede in Soverato (CZ) - codice fiscale n. 02790860791, e' revocato. |
| Art. 2
Il dott. Umberto Caputi, nato a Soveria Mannelli l'8 novembre 1981, codice fiscale CPTMRT81S08I874L, con domicilio professionale in Lamezia Terme, via C. Cassoli, n. 2 - c.a.p. 88046, e' nominato commissario governativo della predetta societa' cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto. |
| Art. 3
Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia. |
| Art. 4
Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018 - Serie generale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 11 agosto 2022
Il direttore generale: Vitale |
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