Gazzetta n. 201 del 29 agosto 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 22 luglio 2022 |
Modifiche al decreto 27 giugno 2019, recante la definizione delle modalita' di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al venture capital. |
|
|
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'art. 1, commi 116, 117, 121, 206, 207, 208 e 209, che hanno disposto in merito alla semplificazione e al rafforzamento del settore del venture capital italiano attraverso, tra l'altro, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, del Fondo di sostegno al venture capital; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 208, della richiamata legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' d'investimento dello Stato di cui ai commi 206 e 207 nel rispetto della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» o del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud, 27 giugno 2019, recante la definizione delle modalita' di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al venture capital, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 luglio 2019, n. 176; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la comunicazione della Commissione 2021/C 508/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 16 dicembre 2021, recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio»; Vista la comunicazione della Commissione 2016/C 262/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19 luglio 2016, concernente la nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, la sezione 4.2. relativa al «criterio dell'operatore in un'economia di mercato»; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'art. 10, comma 7-sexies, del predetto decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, concernente interventi volti al rafforzamento del settore del venture capital; Ritenuto di dover apportare al richiamato decreto 27 giugno 2019 integrazioni e modificazioni finalizzate ad un piu' efficiente intervento del Fondo di sostegno al venture capital, anche attraverso la previsione di investimento in fondi per il venture debt di cui al richiamato l'art. 10, comma 7-sexies;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto 27 giugno 2019
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il sud, 27 giugno 2019, richiamato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel preambolo, dopo il primo visto e' inserito il seguente: «Vista la comunicazione della Commissione 2021/C 508/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 16 dicembre 2021, recante gli "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio"»; b) all'art. 1, comma 1: 1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) "Fondi per il venture capital": gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le societa' di investimento a capitale fisso di cui all'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni, da ultime intervenute con l'art. 1, comma 219 della legge n. 145/2018;»; 2) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis): "impresa ammissibile": si intendono le imprese di cui all'art. 7, comma 2-bis);»; 3) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) "investimento nelle PMI e nelle imprese ammissibili": si intende l'operazione di sottoscrizione, di acquisizione ovvero l'impegno vincolante di sottoscrizione o di acquisizione di strumenti finanziari di equity o quasi equity o di debito, emessi dalle PMI e dalle imprese ammissibili oggetto di investimento da parte di Fondi per il venture capital o di Fondi per il venture debt;»; 4) dopo la lettera m) sono inserite le seguenti: «m-bis) "debito": strumenti di debito quali obbligazioni o altri strumenti di debito orientati al finanziamento di PMI e delle imprese ammissibili oppure attraverso l'erogazione diretta o acquisto di crediti erogati a favore delle medesime PMI e imprese ammissibili; m-ter) "Fondi per il venture debt": gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le societa' di investimento a capitale fisso, residenti in Italia, ai sensi dell'art. 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea, che svolgano le loro attivita' attraverso un intervento di debito a favore di PMI e di imprese ammissibili.»; c) all'art. 3: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero, attraverso le risorse del Fondo di sostegno al venture capital, opera investendo in uno o piu' Fondi per il venture capital o in uno o piu' Fondi per il venture debt, ovvero in uno o piu' organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in Fondi per il venture capital o in Fondi per il venture debt, istituiti e gestiti dalla SGR o da altre societa' autorizzate da Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: «1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti dal Ministero, possono operare anche investendo in Fondi per il venture capital istituiti o gestiti da gestori autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, o comunque da societa' residenti in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che siano compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e che siano soggette a un regime di autorizzazione da parte delle autorita' di vigilanza di uno dei suddetti Stati.»; 3) al comma 3 le parole da «I Fondi per il venture capital» a «operano» sono sostituite dalle seguenti: «I Fondi per il venture capital, i Fondi per il venture debt, gli organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in Fondi per il venture capital e in Fondi per il venture debt di cui al comma 1 operano»; d) all'art. 4, comma 2, lettera b), romanino iii, dopo le parole «investimento nella PMI» sono inserite le seguenti «e nell'impresa ammissibile»; e) all'art. 5: 1) al comma 2, dopo le parole «in favore delle PMI» sono aggiunte le seguenti «e imprese ammissibili»; 2) al comma 3, lettere a), b) e c), dopo le parole «concesso alle PMI» sono aggiunte le seguenti «e imprese ammissibili»; 3) al comma 4, dopo le parole «ciascuna PMI» sono aggiunte le seguenti «e in ciascuna impresa ammissibile»; f) all'art. 7: 1) la rubrica «Investimenti nelle PMI» e' sostituita dalla seguente «Investimenti nelle PMI e nelle imprese ammissibili»; 2) al comma 1, dopo le parole «capitale di rischio di PMI» sono aggiunte le seguenti «e di imprese ammissibili» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I Fondi per il venture debt di cui all'art. 3 effettuano interventi di debito a favore di PMI e di imprese ammissibili con elevato potenziale di sviluppo ed innovative, non quotate in mercati regolamentati, che si trovano nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attivita' (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion, scale up financing). Gli investimenti da parte dei Fondi per il venture capital di cui all'art. 3 e di cui all'art. 6 e gli interventi di debito da parte dei Fondi per il venture debt di cui all'art. 3 propedeutici ad una futura quotazione (fase di pre-ipo) si intendono effettuati a favore di PMI non quotate.»; 3) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. I Fondi per il venture capital di cui all'art. 3 e di cui all'art. 6 possono acquisire strumenti finanziari di equity o quasi equity emessi dalle PMI e dalle imprese ammissibili di cui al comma 1 qualora tali acquisizioni siano strumentali al fine di razionalizzare la compagine societaria delle stesse in occasione di operazioni di sottoscrizione di strumenti finanziari di equity o quasi equity di nuova emissione. 1-ter. I Fondi per il venture capital di cui all'art. 3 e di cui all'art. 6, e i Fondi per il venture debt di cui all'art. 3, rispettivamente investono nel capitale di rischio, o effettuano interventi di debito, a favore di PMI e di imprese ammissibili aventi le caratteristiche di cui al comma 1 e aventi sede operativa in Italia ovvero programmi di sviluppo in Italia, assicurando che le risorse del fondo di sostegno al venture capital o le risorse di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 145/2018 siano impiegate dalle PMI e dalle imprese ammissibili in Italia e che la proprieta' intellettuale sviluppata in Italia rimanga in Italia.»; 3) al comma 2, le parole da «o un comparto dei fondi medesimi» a «investire una quota» sono sostituite dalle seguenti: «o i Fondi per il venture debt di cui all'art. 3, o un comparto dei fondi medesimi, operino a condizioni di mercato ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, e' possibile, rispettivamente, investire una quota o effettuare un intervento di debito» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «e in imprese ammissibili emittenti azioni quotate»; 4) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma: «2-bis. I Fondi per il venture capital di cui all'art. 3 e di cui all'art. 6, o i Fondi per il venture debt di cui all'art. 3, possono effettuare interventi in favore di imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro che sono state costituite, da non piu' di cinque anni, tramite una scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda da parte di grande impresa o di un'impresa a media capitalizzazione oppure che sono state costituite, entro il predetto termine, con l'investimento di una grande impresa o di un'impresa a media capitalizzazione in ottica di venture building.»; e) all'art. 8: 1) al comma 1 le parole da «di cui all'art. 3» a «sono predisposti» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 6, nonche' i regolamenti di gestione dei Fondi per il venture debt e dei fondi che investono in Fondi per il venture debt di cui all'art. 3, comma 1, sono predisposti»; 2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' delle quote del Fondo per il venture debt ovvero del fondo che investe in Fondi per il venture debt»; f) all'art. 9: 1) al comma 1, le parole da «di cui all'art. 3» a «sono riconosciute» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 6, nonche' per la gestione dei Fondi per il venture debt ovvero dei fondi che investono in Fondi per il venture debt di cui all'art. 3, comma 1, sono riconosciute»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: «1-bis Qualora le risorse del Fondo di sostegno al venture capital gestite dalla SGR siano investite in altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla SGR stessa, la SGR adottera' opportuni presidi al fine di evitare una duplicazione degli oneri commissionali a carico del Ministero e a favore della SGR.». |
| Art. 2
Disposizioni finali
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dalla data di entrata in vigore dello stesso. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2022
Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti
Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale Carfagna Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 934 |
|
|
|