Gazzetta n. 201 del 29 agosto 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 22 giugno 2022, n. 128 |
Regolamento recante la disciplina dei criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 1, comma 1008, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che «la gestione e la valorizzazione, in aggiunta alle funzioni gia' esercitate in ordine agli immobili, dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonche' dei diritti e dei beni immateriali», relativamente ai beni devoluti allo Stato a seguito di eredita' vacanti di cui all'articolo 586 del codice civile, situati nel territorio nazionale, sono affidate all'Agenzia del demanio; Visto, altresi', il comma 1009 del citato articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono determinati i criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato; Visto l'articolo 528, primo comma, del Regio decreto del 16 marzo 1942, n. 262, recante «Codice civile», secondo il quale «Quando il chiamato non ha accettato l'eredita' e non e' nel possesso dei beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredita'»; Visto l'articolo 586 del codice civile, il quale stabilisce che «In mancanza di altri successibili, l'eredita' e' devoluta allo Stato. L'acquisto opera di diritto senza bisogno di accettazione e non puo' farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati»; Visto il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; Vista la legge del 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto l'articolo 65, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, con il quale l'Agenzia del demanio e' stata trasformata in ente pubblico economico; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 27 gennaio 2022; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 aprile 2022; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 5487 del 26 maggio 2022;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato, la cui gestione e valorizzazione sono affidate all'Agenzia del demanio.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1008 e 1009, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): «1. - 1007. Omissis. 1008. All'Agenzia del demanio, relativamente ai beni devoluti allo Stato a seguito di eredita' vacanti di cui all'articolo 586 del codice civile, situati nel territorio nazionale, sono affidate la gestione e la valorizzazione, in aggiunta alle funzioni gia' esercitate in ordine agli immobili, dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonche' dei diritti e dei beni immateriali. Ai fini del funzionamento del sistema di gestione l'Agenzia del demanio puo' stipulare convenzioni con altre amministrazioni e con enti specializzati pubblici e privati. Per assicurare lo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma le risorse stanziate sul capitolo 3901 in favore dell'Agenzia del demanio sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, per un importo pari a euro 500.000, da utilizzare nelle forme e nei limiti dell'autonomia gestionale propria di un ente pubblico economico. 1009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono determinati i criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato. Omissis.». - Si riporta il testo degli articoli 528 e 586 del codice civile: «Art. 528 (Nomina del curatore). - Quando il chiamato non ha accettato l'eredita' e non e' nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredita'. Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, e' pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni.» «Art. 586 (Acquisto dei beni da parte dello Stato). - In mancanza di altri successibili, l'eredita' e' devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non puo' farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.». - Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275. - Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, S.O. - La legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 65, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: «Art. 65 (Agenzia del demanio). - 1. All'agenzia del demanio e' attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili. All'agenzia e' altresi' attribuita la gestione dei beni confiscati. 2. L'agenzia puo' stipulare convenzioni per le gestioni dei beni immobiliari con le regioni gli enti locali ed altri enti pubblici. Puo' avvalersi, a supporto delle proprie attivita' estimative e sulla base di apposita convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia del territorio. 2-bis. L'Agenzia del demanio e' dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attivita'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale.». - Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante «Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161. - Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». |
| Art. 2
Beni ereditari vacanti
1. Ai fini del presente regolamento, per «beni ereditari vacanti» si intendono: i beni immobili, le cose mobili, i titoli di credito, le obbligazioni, le partecipazioni societarie, le quote di fondi comuni di investimento e gli altri valori mobiliari, i crediti nonche' i diritti e i beni immateriali, situati nel territorio dello Stato italiano, facenti parte di: a) eredita' devolute allo Stato all'esito delle procedure di cui agli articoli 528 e seguenti del codice civile; b) eredita' devolute allo Stato ai sensi dell'articolo 586 del codice civile per le quali non sono state attivate le procedure di cui agli articoli 528 e seguenti del codice civile.
Note all'art. 2: - Il riferimento al testo degli articoli 528 e 586 del Codice Civile e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli da 529 a 532 del Codice Civile: «Art 529 (Obblighi del curatore). - Il curatore e' tenuto a procedere all'inventario dell'eredita', a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell'eredita' o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.» «Art. 530 (Pagamento dei debiti ereditari). - Il curatore puo' provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale. Se pero' alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non puo' procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredita' secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.» «Art. 531 (Inventario, amministrazione e rendimento dei conti). - Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l'inventario, l'amministrazione e il rendimento di conti da parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni al curatore dell'eredita' giacente, esclusa la limitazione della responsabilita' per colpa.» «Art. 532 (Cessazione della curatela per accettazione dell'eredita'). - Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredita' e' stata accettata.». |
| Art. 3
Beni derivanti da eredita' giacente
1. Nei casi di procedimento instaurato ai sensi dell'articolo 528, primo comma, del codice civile, la cancelleria del tribunale che ha disposto la nomina del curatore, attraverso il sistema di rilevazione dei dati di cui all'articolo 6, comunica all'Agenzia del demanio, entro dieci giorni dalla sua adozione, il provvedimento di nomina del curatore, unitamente ai dati identificativi e al codice fiscale del curatore e del defunto. Con le medesime modalita' la cancelleria del tribunale comunica, altresi', entro dieci giorni dalla loro adozione, gli eventuali provvedimenti di revoca e sostituzione del curatore, nonche' la cessazione della curatela per accettazione dell'eredita'. 2. Il curatore dell'eredita' giacente, attraverso il sistema di rilevazione dei dati di cui all'articolo 6, trasmette, entro sei mesi dalla nomina, un elenco provvisorio dei beni ereditari contenente i dati di cui al comma 4. 3. Nel caso di devoluzione dell'eredita' allo Stato ai sensi dell'articolo 586 del codice civile, entro trenta giorni dalla chiusura della procedura di eredita' giacente, il curatore trasmette all'Agenzia del demanio, con le modalita' indicate nel comma 2, l'elenco dei beni ereditari. 4. L'elenco dei beni ereditari contiene tutti i dati e le informazioni occorrenti per individuare i beni, e in particolare: a) i dati identificativi del curatore e il relativo codice fiscale; b) i dati identificativi del defunto e il relativo codice fiscale; c) il tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione; d) i dati identificativi dei chiamati all'eredita' e i relativi codici fiscali; e) i dati identificativi dei beni immobili, delle cose mobili, dei titoli di credito, dei titoli di Stato, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento o di altri valori mobiliari, dei diritti e beni immateriali e di ogni altra attivita' ricompresa nella eredita' giacente; f) gli estremi delle trascrizioni o iscrizioni risultanti dai pubblici registri; g) i crediti, l'ammontare delle somme di danaro ed ogni altra attivita'. 5. L'elenco dei beni ereditari e' validamente presentato quando il curatore lo sottoscrive o e' identificato o lo trasmette a norma dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 6. La veridicita' e la completezza dei dati e delle informazioni contenute nell'elenco dei beni ereditari sono comprovate dal curatore mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le dichiarazioni di cui al primo periodo sono validamente presentate quando il curatore le sottoscrive o e' identificato o le trasmette a norma dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 7. Nelle dichiarazioni di cui al comma 6 il curatore attesta, altresi', di aver provveduto ad effettuare la ricerca prevista dall'articolo 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
Note all'art. 3: - Il riferimento al testo degli articoli 528 e 586 del codice civile e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 65, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): «Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e' identificato attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), la carta di identita' elettronica o la carta nazionale dei servizi; b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identita'; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui e' riferita l'istanza o la dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. 1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso. 2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. 4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».». - Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.» «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». - Si riporta il testo dall'articolo 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile: «Art. 155-sexies (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare). - Le disposizioni in materia di ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.». |
| Art. 4
Documentazione da allegare all'elenco dei beni ereditari
1. Unitamente all'elenco di cui all'articolo 3, il curatore trasmette, altresi', all'Agenzia del demanio copia dell'inventario, del rendiconto, del provvedimento di chiusura della procedura di eredita' giacente, del provvedimento di devoluzione allo Stato dei beni ereditari, dell'eventuale nota di trascrizione nei pubblici registri e della voltura. 2. La formazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, la sottoscrizione e l'eventuale validazione temporale dei documenti informatici di cui al comma 1 e dell'elenco di cui all'articolo 3 avviene nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, utilizzandone i formati ivi previsti. 3. Se formati in origine in modalita' elettronica, dei documenti di cui al comma 1 e dell'elenco di cui all'articolo 3, e' trasmesso il corrispondente duplicato informatico; se formati in origine su supporto analogico, sono trasmesse le copie per immagine su supporto informatico effettuate ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 22 e 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): «Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici). - 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale. 1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico e' prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. 2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, secondo le Linee guida. 3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale non e' espressamente disconosciuta. 4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. 6.» «Art. 71 (Regole tecniche). - 1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo. 1-bis. 1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea. 2.». |
| Art. 5
Beni devoluti allo Stato in assenza di procedura di eredita' giacente
1. Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), la cancelleria del tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione, il notaio, l'Amministrazione comunale e l'Agenzia delle entrate, ove ne vengano a conoscenza per ragioni d'ufficio, comunicano all'Agenzia del demanio, entro i successivi trenta giorni e attraverso il sistema di rilevazione dei dati di cui all'articolo 6, gli elementi identificativi dei beni devoluti allo Stato e ogni altra informazione rilevante, ai fini dell'identificazione dei beni stessi. |
| Art. 6
Acquisizione dei dati
1. Per la ricognizione e gestione dei beni devoluti allo Stato di cui all'articolo 2 e' istituito un apposito sistema di rilevazione dei dati presso l'Agenzia del demanio che assume il ruolo di titolare del trattamento. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la struttura e le caratteristiche funzionali del sistema di cui al comma 1 sono definite dall'Agenzia del demanio d'intesa con i Dipartimenti del tesoro, delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e il Ministero della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, in modo che il sistema di rilevazione sia operativo entro i successivi sei mesi. 3. Le comunicazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 avvengono esclusivamente in modalita' telematica. |
| Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Art. 8
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle procedure di eredita' giacente aperte alla data della sua entrata in vigore. 2. Gli obblighi di comunicazione attraverso il sistema di rilevazione dei dati di cui all'articolo 6 decorrono dalla data di contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sul sito dell'Agenzia del demanio dell'avviso di operativita' del sistema di rilevazione. 3. Nelle more dell'istituzione e dell'operativita' del sistema di rilevazione dei dati di cui all'articolo 6, gli obblighi di comunicazione da parte dei soggetti interessati all'Agenzia del demanio si considerano assolti, a mezzo posta elettronica certificata, attraverso le procedure ordinarie previste dalla legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 giugno 2022
Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Il Ministro della giustizia Cartabia Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2022 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1284 |
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