Gazzetta n. 204 del 1 settembre 2022 (vai al sommario)
LEGGE 3 agosto 2022, n. 129
Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo, al fine di rafforzare la qualita' della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale in un'ottica traslazionale, anche mediante il potenziamento delle politiche di ricerca del Ministero della salute, e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, di seguito denominati « IRCCS », nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, fatta salva l'autonomia giuridico-amministrativa degli istituti di diritto privato di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 288 del 2003:
a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni spettanti alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' e le condizioni per il potenziamento del ruolo degli IRCCS, quali istituti di ricerca e cura a rilevanza nazionale, al fine di promuovere in via prioritaria l'eccellenza in materia di ricerca preclinica, clinica, traslazionale, clinico-organizzativa nonche' l'innovazione e il trasferimento tecnologico, ad integrazione dei compiti di cura e di assistenza svolti, nell'ambito di aree tematiche riconosciute a livello internazionale sulla base della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (Major Diagnostic Category - MDC), integrate dal Ministero della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente collegate alle MDC o per le quali sussistono appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di eta';
b) procedere, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 13, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 288 del 2003, alla revisione dei criteri per il riconoscimento, la revoca e la conferma, su base quadriennale, del carattere scientifico, differenziando e valorizzando gli istituti monotematici, ossia che abbiano ricevuto il riconoscimento per un'unica specializzazione disciplinare, e politematici, ossia che abbiano ricevuto il riconoscimento per piu' aree biomediche integrate, introducendo criteri e soglie di valutazione elevati riferiti all'attivita' di ricerca, secondo standard internazionali, e all'attivita' clinica e assistenziale, assicurando che tali attivita' siano correlate a quelle svolte in qualita' di centro di riferimento clinico-assistenziale a livello regionale o sovraregionale per area tematica, nonche' alla partecipazione alle reti di ricerca clinico-assistenziali a livello nazionale e internazionale, e allineando su base quadriennale anche la relativa programmazione della ricerca corrente;
c) prevedere, altresi', ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, criteri di valutazione concernenti, in via prioritaria, la collocazione territoriale dell'istituto medesimo, l'area tematica oggetto di riconoscimento e il bacino minimo di utenza per ciascuna delle aree tematiche di cui alla lettera a), fermo restando il rispetto della programmazione sanitaria regionale, anche per gli aspetti di natura finanziaria, e garantendo un'equa distribuzione nel territorio nazionale, stabilendo inoltre che, in caso di richiesta di trasferimento di sede da parte di un IRCCS all'interno dello stesso territorio comunale, purche' il trasferimento non riguardi strutture afferenti alla rete dell'emergenza-urgenza, non sia prevista la verifica di compatibilita' di cui all'articolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto gli IRCCS, per le attivita' di ricerca e di sperimentazione effettuate, costituiscono poli di attrazione a livello nazionale e internazionale e non solo per una specifica area territoriale;
d) disciplinare le modalita' di accesso alle prestazioni di alta specialita' erogate dagli IRCCS da parte dei pazienti extraregionali, secondo principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del Servizio sanitario nazionale;
e) prevedere che, ai fini del riconoscimento di nuovi IRCCS proposti dalle regioni, in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard, d'intesa con le regioni e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, possa essere vincolata una quota per il finanziamento della ricerca degli IRCCS, nell'ambito di una programmazione di attivita' e di volumi di prestazioni dei medesimi istituti coerente con i fabbisogni del Servizio sanitario nazionale;
f) regolamentare, per gli IRCCS aventi sedi in piu' regioni, le modalita' di coordinamento a livello interregionale della programmazione sanitaria delle sedi secondarie, che devono essere dotate di capacita' operative di alto livello, anche mediante sistemi di accreditamento e di convenzionamento uniformi, nel rispetto della natura giuridica riconosciuta alla sede principale;
g) disciplinare la costituzione, la governance, le modalita' di finanziamento e la valutazione delle reti degli IRCCS secondo le aree tematiche di cui alla lettera a), anche multidisciplinari, sulla base di una programmazione quadriennale e nell'osservanza dei principi di flessibilita' organizzativa e gestionale, di semplificazione operativa, di condivisione delle conoscenze e di sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise, aperte alla collaborazione con gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, nonche' con i partners scientifici e industriali nazionali e internazionali;
h) promuovere, nel rispetto dell'autonomia regionale, il coordinamento tra la direzione generale e la direzione scientifica degli IRCCS, anche attraverso il coinvolgimento concreto del direttore scientifico nella direzione strategica dell'istituto e nell'assegnazione di obiettivi condivisi, al fine di assicurare il raccordo tra l'attivita' di ricerca e quella di assistenza, in coerenza con gli indirizzi di politica sanitaria regionale e nazionale, per assicurare un'azione piu' efficace nelle aree tematiche oggetto di riconoscimento;
i) prevedere, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza sugli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato da parte del Ministero della salute, anche mediante l'acquisizione di documenti e di informazioni e il monitoraggio costante volto ad accertare il mantenimento degli standard e dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003;
l) disciplinare il regime di incompatibilita' dei direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico nel senso di rendere compatibile il predetto incarico con l'attivita' di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, esercitata nell'interesse esclusivo dell'istituto di appartenenza;
m) individuare i requisiti di comprovata professionalita' e di competenza, anche manageriale, dei componenti degli organi di governo degli IRCCS di diritto pubblico ed esclusivamente degli organi scientifici degli IRCCS di diritto privato, correlati alla specificita' dei medesimi istituti, assicurando l'assenza di conflitti di interessi e fermo restando l'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di composizione del collegio sindacale;
n) procedere, con riguardo agli IRCCS di diritto pubblico e agli Istituti zooprofilattici sperimentali, alla revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche al fine della valorizzazione delle competenze e dei titoli acquisiti, nell'ambito delle risorse di cui al comma 424 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 428 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017, con facolta' di rimodulare il numero degli anni di servizio previsti dal contratto di lavoro a tempo determinato collegandolo alla valutazione positiva di cui al comma 428 del medesimo articolo 1 della legge n. 205 del 2017, anche al fine dell'eventuale inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale; promuovere altresi', compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili di cui al citato comma 424, la mobilita' del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS di diritto pubblico, gli enti pubblici di ricerca e le universita';
o) assicurare lo svolgimento dell'attivita' di ricerca degli IRCCS nel rispetto dei criteri di trasparenza e di integrita' della ricerca stabiliti a livello internazionale, anche mediante la promozione di sistemi di valutazione d'impatto della ricerca sulla salute dei cittadini, l'utilizzo di sistemi di valutazione dell'attivita' scientifica degli IRCCS secondo standard internazionali e la previsione di regole comportamentali, compresa l'adesione a un codice di condotta, che garantiscano la leale concorrenza e il corretto utilizzo delle risorse, nonche' nel rispetto dei principi di sicurezza dei percorsi sperimentali, stabiliti dalle raccomandazioni ministeriali, con una maggiore integrazione con i comitati etici regionali;
p) prevedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprieta' intellettuale, anche mediante l'introduzione di un regime speciale e di semplificazione che tenga conto della natura giuridica degli IRCCS e delle finalita' che gli stessi perseguono, misure idonee a garantire la tutela della proprieta' intellettuale degli IRCCS, anche con riguardo al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca, disciplinando il regime di incompatibilita' del dipendente pubblico con le fasi di trasferimento tecnologico, di spin off e di start up, nonche' il rapporto con le imprese nella fase di sponsorizzazione della ricerca e nella scelta del partner scientifico e industriale per lo sviluppo di brevetti detenuti dall'IRCCS di appartenenza;
q) disporre il coordinamento della disciplina vigente in materia di IRCCS, anche mediante l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con i decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, fermo restando quanto previsto dall'accordo ratificato ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi.
4. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le procedure di cui ai commi 2 e 3, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Gelmini, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della
disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16
gennaio 2003, n. 3), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
ottobre 2003, n. 250.
«Art. 12 (Istituti di diritto privato). - 1. E' fatta
salva l'autonomia giuridico-amministrativa degli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
privato.
2. L'assunzione di personale sanitario dipendente
presso gli Istituti di diritto privato e' subordinata
all'espletamento di procedure di selezione e di valutazione
dei candidati atte a verificarne la professionalita' e
l'esperienza; l'assunzione e' comunque condizionata al
possesso degli stessi requisiti previsti per le
corrispondenti qualifiche degli enti e strutture del
Servizio sanitario nazionale.»
«Art. 13 (Riconoscimento). - 1. L'istituzione di nuovi
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico deve
essere coerente e compatibile con la programmazione
sanitaria della Regione interessata e con la disciplina
europea relativa agli organismi di ricerca; essa e'
subordinata al riconoscimento di cui al comma 3 ed avviene
con riferimento a un'unica specializzazione disciplinare
coerente con gli obiettivi della programmazione scientifica
nazionale di cui all'articolo 12-bis del decreto
legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e
integrazioni ed ai soli presidi nei quali la stessa
attivita' e' svolta. I policlinici possono essere
riconosciuti con riferimento a non piu' di due discipline,
purche' tra loro complementari e integrate. In caso di
riconoscimento di strutture nelle quali insiste la
prevalenza del corso formativo della Facolta' di medicina e
chirurgia e per le quali l'Universita' contribuisce in
misura pari ad almeno un terzo del patrimonio indisponibile
della costituenda Fondazione, il Consiglio di
amministrazione di cui all'articolo 3, comma 2, e' composto
da due componenti designati dal Ministro della salute, due
dal Presidente della Regione, due dal Rettore
dell'Universita' e uno dal Comune in cui insiste la sede
prevalente di attivita' clinica e di ricerca, se trattasi
di Comune con piu' di diecimila abitanti, ovvero dalla
Conferenza dei Sindaci, qualora il Comune abbia dimensione
demografica inferiore. In caso di presenza di soggetti
rappresentativi degli interessi originari e/o di soggetti
partecipanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il numero
dei consiglieri e' elevabile fino a nove per consentire
l'elezione di un rappresentante degli interessi originari e
di uno dei soggetti partecipanti.
2. Le strutture pubbliche che chiedono il
riconoscimento possono costituirsi nella forma delle
Fondazioni di cui all'articolo 2; le strutture private
debbono costituirsi in una delle forme giuridiche
disciplinate dal codice civile.
3. Il riconoscimento del carattere scientifico e'
soggetto al possesso, in base a titolo valido, dei seguenti
requisiti:
a) personalita' giuridica di diritto pubblico o di
diritto privato;
b) titolarita' dell'autorizzazione e
dell'accreditamento sanitari;
c) economicita' ed efficienza dell'organizzazione,
qualita' delle strutture e livello tecnologico delle
attrezzature;
d) caratteri di eccellenza del livello dell'attivita'
di ricovero e cura di alta specialita' direttamente svolta
negli ultimi tre anni, ovvero del contributo
tecnico-scientifico fornito, nell'ambito di un'attivita' di
ricerca biomedica riconosciuta a livello nazionale e
internazionale, al fine di assicurare una piu' alta
qualita' dell'attivita' assistenziale, attestata da
strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale;
e) caratteri di eccellenza della attivita' di ricerca
svolta nell'ultimo triennio relativamente alla specifica
disciplina assegnata;
f) dimostrata capacita' di inserirsi in rete con
Istituti di ricerca della stessa area di riferimento e di
collaborazioni con altri enti pubblici e privati;
g) dimostrata capacita' di attrarre finanziamenti
pubblici e privati indipendenti;
h) certificazione di qualita' dei servizi secondo
procedure internazionalmente riconosciute.»
- Si riporta il testo dell'art. 8-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.
«Art. 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di
strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e
sociosanitarie). - 1. La realizzazione di strutture e
l'esercizio di attivita' sanitarie e sociosanitarie sono
subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si
applicano alla costruzione di nuove strutture,
all'adattamento di strutture gia' esistenti e alla loro
diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla
trasformazione nonche' al trasferimento in altra sede di
strutture gia' autorizzate, con riferimento alle seguenti
tipologie:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di
ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per
acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle
riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano
prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o
diurno.
2. L'autorizzazione all'esercizio di attivita'
sanitarie e', altresi', richiesta per gli studi
odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove
attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia
ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche
di particolare complessita' o che comportino un rischio per
la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma
4, nonche' per le strutture esclusivamente dedicate ad
attivita' diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti
terzi, e per l'erogazione di cure domiciliari.
3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e
sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle
proprie competenze in materia di autorizzazioni e
concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la
verifica di compatibilita' del progetto da parte della
regione. Tale verifica e' effettuata in rapporto al
fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale
delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine
di meglio garantire l'accessibilita' ai servizi e
valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove
strutture.
4. L'esercizio delle attivita' sanitarie e
sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private
presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali,
tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo
e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59, sulla base dei principi e criteri
direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente
decreto. In sede di modificazione del medesimo atto di
indirizzo e coordinamento si individuano gli studi
odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di
cui al comma 2, nonche' i relativi requisiti minimi.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le
regioni determinano:
a) le modalita' e i termini per la richiesta e
l'eventuale rilascio della autorizzazione alla
realizzazione di strutture e della autorizzazione
all'esercizio di attivita' sanitaria e sociosanitaria,
prevedendo la possibilita' del riesame dell'istanza, in
caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal
soggetto richiedente;
b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano
carenze di strutture o di capacita' produttiva, definendo
idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti
eventualmente interessati.»
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
2009, n. 303, S.O.
«Art. 16 (Potenziamento del monitoraggio attraverso
attivita' di revisori e sindaci). - 1. Al fine di dare
attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di cui
all'articolo 14, funzionali alla tutela dell'unita'
economica della Repubblica, ove non gia' prevista dalla
normativa vigente, e' assicurata la presenza di un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni
pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici
territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati,
fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del
collegio.
2. I collegi di cui al comma 1 devono riferire, nei
verbali relativi alle verifiche effettuate, circa
l'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente
legge e da direttive emanate dalle amministrazioni
vigilanti."
- Si riporta il testo dell'art. 1, dal comma 422 al
comma 434 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.
«422. Al fine di garantire e promuovere il
miglioramento della qualita' e dell'efficienza
dell'attivita' di ricerca sanitaria, parte integrante del
Servizio sanitario nazionale, secondo i principi della
Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione
della Commissione delle Comunita' europee dell'11 marzo
2005 (2005/251/CE) , e di consentire un'organica disciplina
dei rapporti di lavoro del personale della ricerca
sanitaria, e' istituito, presso gli IRCCS pubblici e gli
Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito
complessivamente denominati « Istituti », fermo restando il
rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un
ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle
attivita' di supporto alla ricerca sanitaria.
423. Il rapporto di lavoro del personale di cui al
comma 422 e' disciplinato, sulla base di quanto previsto
nei commi da 424 a 434, nell'ambito del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanita', in
un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti
economici dei relativi profili, prendendo a riferimento
quelli della categoria apicale degli altri ruoli del
comparto e valorizzando, con riferimento al personale della
ricerca sanitaria, la specificita' delle funzioni e delle
attivita' svolte, con l'individuazione, con riferimento ai
rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 424,
di specifici criteri, connessi anche ai titoli
professionali nonche' alla qualita' e ai risultati della
ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia economica.
In relazione a quanto previsto dal comma 422, gli atti
aziendali di organizzazione degli Istituti prevedono,
nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e senza nuovi
o maggiori oneri, una specifica e autonoma sezione per le
funzioni di ricerca, facente capo, negli IRCCS, al
direttore scientifico e, negli Istituti zooprofilattici
sperimentali, al direttore generale.
424. Per garantire un'adeguata flessibilita' nelle
attivita' di ricerca, gli Istituti assumono, per lo
svolgimento delle predette attivita', entro il limite del
20 per cento per l'anno 2018 e del 30 per cento a decorrere
dall'anno 2019 delle complessive risorse finanziarie
disponibili per le attivita' di ricerca, personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel
rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di
cui al comma 423 e del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 425. Il limite di cui al primo
periodo e' incrementato con le risorse aggiuntive
trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute,
pari a complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, a 50
milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 90 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021.
425. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previo accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle
modalita' di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i requisiti, i
titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui
al comma 424.
426. Gli Istituti possono bandire le procedure
concorsuali per il reclutamento del personale di cui al
comma 424 nonche' procedere all'immissione in servizio dei
vincitori con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di cinque anni, con possibilita'
di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori
cinque anni, previa valutazione ai sensi del comma 427.
L'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo e'
subordinata alla verifica della disponibilita' finanziaria
nell'ambito delle risorse di cui al citato comma 424.
427. Il personale assunto ai sensi del comma 426 e'
soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneita'
per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni
di servizio, secondo modalita', condizioni e criteri
stabiliti con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. L'esito negativo
della valutazione annuale, per tre anni consecutivi,
determina la risoluzione del contratto. Previo accordo tra
gli Istituti e con il consenso dell'interessato, e' ammessa
la cessione del contratto a tempo determinato,
compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito delle
disponibilita' finanziarie di cui al comma 424.
428. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti
disposizioni legislative in materia di contenimento delle
spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva
dotazione organica del personale destinato alle attivita'
di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo
indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale,
compresi quelli della dirigenza per il solo personale della
ricerca sanitaria, previa verifica dei requisiti prescritti
dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia
completato il secondo periodo contrattuale con valutazione
positiva, secondo la disciplina stabilita con il decreto
del Ministro della salute previsto dal comma 427.
429. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono
alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero di
personale fornito di elevata professionalita', gli Istituti
possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato, per
la durata del relativo progetto di ricerca, con gli
sperimentatori principali vincitori di bandi pubblici
competitivi nazionali, europei o internazionali, secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 425. Il costo del contratto
grava sui fondi del progetto finanziato con il bando
pubblico e il contratto puo' essere prorogato per il
completamento del primo quinquennio di cui al comma 426,
subordinatamente alla disponibilita' delle risorse
finanziarie di cui al comma 424.
430. Gli Istituti possono altresi' utilizzare una quota
fino al 5 per cento delle disponibilita' finanziarie di cui
al comma 424 per stipulare contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato di cui al comma 426 con ricercatori
residenti all'estero, la cui produzione scientifica
soddisfi i parametri stabiliti con il decreto del Ministro
della salute di cui al comma 427.
431. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato di cui ai commi 424 e 432 e' ammesso alla
partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo
corso di specializzazione, secondo le modalita' previste
dall'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368.
432. In sede di prima applicazione, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del
contratto collettivo del comparto Sanita' di cui al comma
423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data
del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile
instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero
titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di
studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura
selettiva pubblica, che abbia maturato, alla data del 31
dicembre 2019, fatti salvi i requisiti maturati al 31
dicembre 2017 un'anzianita' di servizio ovvero sia stato
titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi
sette, puo' essere assunto con contratto di lavoro a tempo
determinato secondo la disciplina e nei limiti delle
risorse di cui al comma 424 e secondo le modalita' e i
criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute
di cui al comma 427.
432-bis. Il Ministero della salute, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Ministro
della salute di cui al comma 427, individua i criteri cui
gli Istituti si attengono ai fini dell'attribuzione delle
fasce economiche al personale di cui al comma 432.
433. Al fine di garantire la continuita'
nell'attuazione delle attivita' di ricerca, nelle more
dell'assunzione del personale di cui al comma 432, gli
Istituti, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
continuare ad avvalersi, con le forme contrattuali di
lavoro in essere, del personale in servizio alla data del
31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse finanziarie di
cui al comma 424.
434. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui
ai commi da 422 a 432 sono stipulati in deroga ai limiti di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e all'articolo 2, comma 71, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191.»
La legge 18 maggio 1995, n. 187 (Ratifica ed esecuzione
dell'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per
regolare i rapporti tra l'ospedale pediatrico «Bambino
Gesu'» ed il Servizio sanitario nazionale, fatto nella
Citta' del Vaticano il 15 febbraio 1995), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1995, n. 118.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202.
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.»