Gazzetta n. 205 del 2 settembre 2022 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2022, n. 131
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, e, in particolare, i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 25;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31;
Visto il regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (TUF);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione dei Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. Dopo l'articolo 4-septies.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 4-septies.2 (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate). - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP sono le autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo.
2. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:
a) "cartolarizzazione": l'operazione o lo schema di cui all'articolo 2, numero 1) del regolamento (UE) 2017/2402;
b) "societa' veicolo per la cartolarizzazione" o "SSPE": un soggetto di cui all'articolo 2, numero 2) del regolamento (UE) 2017/2402;
c) "cedente": un soggetto di cui all'articolo 2, numero 3) del regolamento (UE) 2017/2402;
d) "promotore": un soggetto di cui all'articolo 2, numero 5) del regolamento (UE) 2017/2402.
e) "investitore istituzionale": un investitore di cui all'articolo 2, numero 12) del regolamento (UE) 2017/2402;
f) "prestatore originario": un soggetto di cui all'articolo 2, numero 20) del regolamento (UE) 2017/2402;
g) "impresa di assicurazione": il soggetto di cui alla lettera u) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, incluse le sedi secondarie in Italia di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo;
h) "impresa di riassicurazione": il soggetto di cui alla lettera cc) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, incluse le sedi secondarie in Italia di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo;
i) "ente pensionistico aziendale o professionale": un fondo pensione che risulti iscritto all'albo tenuto dalla COVIP e che rientri tra quelli di cui agli articoli 4, comma 1, e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero tra quelli dell'articolo 20 del medesimo decreto aventi soggettivita' giuridica.».
3. Ai fini del comma 1, fermi restando i compiti attribuiti alla Banca Centrale Europea (BCE) dal regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca d'Italia e' l'autorita' competente a:
a) vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 per banche, imprese di investimento, gestori, nonche' per gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario che detengono una posizione verso una cartolarizzazione o che ricevono istruzioni di adempiere agli obblighi di un altro investitore istituzionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402;
b) vigilare sull'adempimento degli obblighi stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (UE). 2017/2402 nelle cartolarizzazioni in cui il cedente o il prestatore originario o il promotore o la SSPE siano banche, imprese di investimento, gestori, o intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario.
4. Ai fini del comma 1, l'IVASS e' l'autorita' competente a:
a) vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 per le imprese di assicurazione o di riassicurazione che detengono una posizione verso una cartolarizzazione o che ricevono istruzioni di adempiere agli obblighi di un altro investitore istituzionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402;
b) vigilare sull'adempimento degli obblighi stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (UE) 2017/2402 nelle cartolarizzazioni in cui il cedente o il prestatore originario siano imprese di assicurazione o di riassicurazione.
5. Ai fini del comma 1, la COVIP e' l'autorita' competente a:
a) vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/240 per gli enti pensionistici aziendali o professionali;
b) vigilare sull'adempimento degli obblighi stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (UE) 2017/2402 nelle cartolarizzazioni in cui il cedente sia un ente pensionistico aziendale o professionale.
6. Ai fini del comma 1, la CONSOB e' l'autorita' competente a:
a) vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/2402;
b) vigilare sull'adempimento degli obblighi stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (UE) 2017/2402 quando ne' il cedente ne' il prestatore originario ne' la SSPE stabiliti nell'Unione siano soggetti vigilati; per soggetti vigilati si intendono quelli contemplati dagli atti legislativi dell'Unione citati all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402;
c) vigilare sulla conformita' da parte di cedenti, promotori e SSPE agli articoli da 18 a 27 del regolamento (UE) 2017/2402;
d) autorizzare il verificatore terzo di cui all'articolo 27, comma 2, del regolamento (UE). 2017/2402 secondo quanto previsto dall'articolo 28 del medesimo regolamento, vigilare sulla conformita' di questo soggetto all'articolo 28 del medesimo regolamento, nonche' revocare la citata autorizzazione.
7. Nei confronti dei cedenti, dei prestatori originari, dei promotori e delle SSPE, anche quando siano soggetti non vigilati, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP esercitano i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2017/2402 e dalla normativa di settore, ivi inclusi quelli previsti dall'art. 6-bis, secondo le rispettive attribuzioni indicate nei commi precedenti. La CONSOB puo' esercitare, altresi', nei confronti di chiunque gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies, secondo le modalita' ivi stabilite e puo' dettare disposizioni inerenti alla procedura di autorizzazione dei verificatori terzi di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 e di eventuale revoca. Le predette autorita' adempiono agli obblighi informativi verso l'AESFEM previsti dall'articolo 37, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402 secondo le rispettive attribuzioni.
8. Ai fini dei commi 3 lettera b), 4 lettera b) e 5 lettera b), se i cedenti, i prestatori originari, i promotori e le SSPE non sono tutti soggetti vigilati, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP esercitano i poteri di vigilanza e d'indagine previsti dal comma 7 per il tramite dei soggetti vigilati. A questi fini, i soggetti non vigilati trasmettono le informazioni necessarie a quelli vigilati, che li inviano alla propria Autorita' di vigilanza. Resta ferma la facolta' per la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, di chiedere le informazioni direttamente ai soggetti non vigilati.
9. Per assicurare il rispetto del presente articolo nonche' del regolamento indicato dal comma 1, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP possono emanare disposizioni di attuazione del presente articolo, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze. Nel rispetto della reciproca indipendenza, esse individuano inoltre forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, anche attraverso protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al fine di disciplinare i casi in cui ai sensi dei commi 3, lettera b), 4, lettera b), 5, lettera b), per la medesima operazione di cartolarizzazione siano coinvolte piu' autorita' di vigilanza. Le citate autorita' collaborano tra loro, anche ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per agevolare l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti e si scambiano informazioni.».
2. Dopo l'articolo 190-bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 190-bis.2 (Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402). - 1. Per le violazioni degli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 paragrafi 1 e 4 e 28 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 e delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, si applica:
a) nei confronti delle societa' ed enti che rivestono il ruolo di cedente, prestatore originario, promotore, SSPE, investitore istituzionale, venditore di una posizione verso la cartolarizzazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/2402, gestore che riceve istruzioni da un investitore istituzionale di cui all'articolo 5,paragrafo, 5 del regolamento (UE) 2017/2402 o verificatore terzo di cui all'articolo 27, comma 2, del regolamento (UE) 2017/2402, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinato secondo quanto previsto dalla normativa di settore dell'autore della violazione;
b) nei confronti delle persone fisiche di cui al comma 4 del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le violazioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/2402, si applica nei confronti del cedente e del promotore per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni il divieto di notificare, ai sensi dell'articolo 27 paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, che una cartolarizzazione soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26 del citato regolamento.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le violazioni dell'articolo 28 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/2402, si applica nei confronti del soggetto di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2402 la sospensione da uno a quattro mesi dell'autorizzazione di cui al medesimo articolo.
4. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettera a), la sanzione indicata dal comma 1, lettera b) si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale delle societa' e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
5. Alle violazioni previste dal presente articolo si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.
6. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis e di quelli stabiliti nel paragrafo 2 dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/2402, puo' essere applicata nei confronti della persona fisica ritenuta responsabile della violazione la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso cedenti, promotori o SSPE.
7. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono disposte e irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza specificate all'articolo 4-septies.2 e le rispettive procedure sanzionatorie. Nei riguardi dell'IVASS e della COVIP trovano comunque applicazione, per quanto di rispettiva competenza e ai fini del presente articolo, gli articoli, 194-quater, 194-septies e 195-ter, comma 1-bis. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.».
3. All'articolo 194-quater, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera c-novies), e' inserita la seguente: «c-decies) delle norme del regolamento (UE) 2017/2402 richiamate dall'articolo 190-bis.2, comma 1.».
4. All'articolo 194-septies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera e-octies), e' inserita la seguente: «e-novies) delle norme del regolamento (UE) 2017/2402 richiamate dall'articolo 190-bis.2, comma 1.».

N O T E

Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25 della legge 22
aprile 2021, n. 53, recante «delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2019-2020»:
«Art. 25 (Principi e criteri direttivi per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro
generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro
specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e
standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE,
2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009
e (UE) n. 648/2012). - 1. Il Governo adotta, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della
normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/2402 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) apportare alla normativa vigente tutte le
modificazioni necessarie ad assicurare la corretta
applicazione del regolamento (UE) 2017/2402;
b) individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la
CONSOB e la COVIP, secondo le relative attribuzioni, quali
autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 29, paragrafi
1, 2, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/2402;
c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla
disciplina secondaria adottata dalle autorita' individuate
ai sensi della lettera b) nell'ambito e per le finalita'
specificamente previsti dal regolamento (UE) 2017/2402 e
dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del
medesimo regolamento;
d) prevedere che le autorita' individuate ai sensi
della lettera b):
1) dispongano di poteri di vigilanza conformi a
quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE)
2017/2402, in coerenza con i poteri di cui esse dispongono
in base alla legislazione vigente;
2) provvedano alla cooperazione e allo scambio di
informazioni con l'Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati (ESMA), l'Autorita' bancaria
europea (EBA) e l'Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), ai sensi
dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2017/2402 e in
coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che
attengono alla cooperazione con le predette autorita'
europee;
3) provvedano ad adempiere agli obblighi
informativi verso l'ESMA previsti dall'articolo 37,
paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402;
4) individuino forme di coordinamento operativo
per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro
attribuiti;
e) attuare l'articolo 32 del regolamento (UE)
2017/2402 coordinando le sanzioni ivi previste con quelle
disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti
sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della
Banca d'Italia, dell'IVASS, della CONSOB e della COVIP, nel
rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del
regime di pubblicazione previsti dal regolamento (UE)
2017/2402 e prevedendo, per le violazioni individuate dal
medesimo articolo 32, nonche' dagli articoli 3 e 5 del
citato regolamento, le sanzioni amministrative pecuniarie
ivi previste nel rispetto, fermi restando i massimi
edittali ivi previsti, dei seguenti minimi edittali:
1) 30.000 euro, con riferimento alla sanzione
applicabile alle persone giuridiche;
2) 5.000 euro, con riferimento alla sanzione
applicabile alle persone fisiche.
3. Si applica l'articolo 31, comma 5, della legge
n. 234 del 2012.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
- Il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un
quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un
quadro specifico per cartolarizzazioni semplici,
trasparenti e standardizzate e modifica le direttive
2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE)
n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347/35 del 28
dicembre 2017.
- La direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in materia di taluni organismi
d'investimento collettivo in valori mobiliari, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L
302/32 del 17 novembre 2009.
- La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed
esercizio delle attivita' di assicurazione e di
riassicurazione, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 335 del 17 dicembre 2009.
- La direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di
investimento alternativi, che modifica le direttive
2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e
(UE) n. 1095/2010, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 174 del 1° luglio 2011.
- Il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo
alle agenzie di rating del credito, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 302 del 17
novembre 2009.
- Il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti
derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati
sulle negoziazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 201 del 27 luglio 2012.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 21, della
legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1994:
«Art. 8 (Riordinamento normativo nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie). - 1. Il Governo
e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni dettate in attuazione della delega prevista
dall'articolo 1, coordinandovi le norme vigenti nelle
stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni
e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.
2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione il testo unico e' emanato anche in mancanza
del parere.».
«Art. 21 (Servizi di investimento nel settore dei
valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese
di investimento mobiliare e degli enti creditizi: criteri
di delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio
93/6/CEE e 93/22/CEE sara' informata ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere che la prestazione a terzi, a titolo
professionale, dei servizi d'investimento indicati nella
sezione A dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE sia
riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che
gli agenti di cambio continuino ad esercitare le attivita'
loro consentite dall'ordinamento vigente;
b) prevedere che le imprese di investimento
autorizzate in conformita' alla direttiva 93/22/CEE possano
prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla
direttiva stessa in libera prestazione ovvero per il
tramite di succursali; stabilire, altresi', che la
vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dalle
autorita' che hanno rilasciato l'autorizzazione, mentre
restano ferme le attribuzioni delle autorita' italiane
competenti in materia di elaborazione e applicazione delle
norme di comportamento, di politica monetaria, nonche' di
costituzione, funzionamento e controllo di mercati
regolamentati;
c) definire la ripartizione delle competenze tra la
Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri gia' previsti nel
titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando
uniformita' di disciplina in relazione a servizi prestati
ed evitando duplicazioni di compiti nell'esercizio delle
funzioni di controllo;
d) prevedere che le autorita' italiane collaborino
tra loro e con le autorita' degli altri Stati membri
dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione europea
di libero scambio (EFTA), ai quali si applica l'Accordo
sullo Spazio economico europeo e, mediante accordi a
condizione di reciprocita', con le autorita' degli Stati
terzi preposte alla vigilanza sugli intermediari e i
mercati finanziari e sulle imprese assicurative;
e) stabilire le condizioni di accesso all'attivita'
e la disciplina delle partecipazioni al capitale delle
imprese di investimento, ispirandole a criteri obiettivi e
garantendo in ogni caso la sana e prudente gestione delle
imprese d'investimento;
f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti
alle autorita' competenti si esplichi avendo riguardo alla
trasparenza e alla correttezza dei comportamenti degli
intermediari, alla tutela degli investitori, alla
stabilita', alla competitivita' ed al buon funzionamento
del sistema finanziario, nonche' alla sana e prudente
gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra
gli intermediari ammessi allo svolgimento di uno o piu'
servizi di investimento;
g) prevedere forme di vigilanza regolamentare,
informativa e ispettiva, riguardanti l'adeguatezza
patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni, le partecipazioni detenibili,
l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli
interni, le norme di comportamento, l'informazione, la
correttezza e la regolarita' delle negoziazioni. Dovra',
inoltre, essere prevista la riduzione al minimo e la
trasparenza dei conflitti di interesse;
h) stabilire la disciplina di comportamento degli
intermediari, ispirandola ai principi di cura
dell'interesse del cliente e dell'integrita' del mercato,
di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equita'.
Nella applicazione dei principi si dovra' altresi' tenere
conto della esperienza professionale degli investitori;
i) nell'applicazione dei principi si dovra' tener
conto della professionalita' dei promotori finanziari,
anche al fine della consulenza relativa ai servizi
finanziari e ai valori mobiliari oggetto della
sollecitazione fuori sede;
l) prevedere che i diritti degli investitori sui
fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano
servizi di investimento siano distinti da quelli delle
imprese affidatarie ed adeguatamente salvaguardati anche
attraverso l'eventuale affidamento dei fondi e dei valori
mobiliari a soggetti depositari terzi. La disciplina delle
crisi dovra' essere uniforme per tutti i soggetti
autorizzati all'attivita' di intermediazione in valori
mobiliari, in particolare mediante l'assoggettamento delle
imprese di investimento a provvedimenti cautelari, ad
amministrazione straordinaria, nonche' a liquidazione
coatta amministrativa;
m) prevedere il potere delle autorita' competenti
di disciplinare, in conformita' alla direttiva 93/22/CEE,
le ipotesi in cui le transazioni relative agli strumenti
finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani
devono essere eseguite nei mercati stessi;
n) prevedere la possibilita' di accesso delle
imprese di investimento e delle banche ai mercati
regolamentati secondo scadenze temporali che non
penalizzino le banche italiane rispetto agli altri
operatori. Tali soggetti potranno acquistare la qualita' di
membri dei sistemi di compensazione e liquidazione, nel
rispetto dei criteri e delle procedure fissati dalle
autorita' competenti;
o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e
informazione in modo da contemperare le esigenze di
trasparenza ed efficienza dei mercati regolamentati e il
diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento
le condizioni di svolgimento dei servizi;
p) le disposizioni necessarie per adeguare alle
direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo
svolgimento dei servizi di investimento, per la cui
adozione non si debba provvedere con atti aventi forza di
legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia,
secondo le rispettive competenze normativamente previste;
q) disciplinare, secondo linee omogenee e in
un'ottica di semplificazione, l'istituzione,
l'organizzazione e il funzionamento dei mercati
regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica,
che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli
mercati e siano dotati di poteri di gestione,
autoregolamentazione e intervento, nonche' disciplinare
l'articolazione, le competenze e il coordinamento delle
autorita' di controllo, tenendo conto dei principi in
materia di vigilanza sui mercati contenuti nella legge 2
gennaio 1991, n. 1 , e successive modificazioni e
integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1987, n. 556, e relative disposizioni
attuative;
r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge,
nel definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste
per assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e
delle disposizioni generali o particolari emanate sulla
base di esse si tenga conto dei principi della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con
particolare riguardo all'applicazione delle sanzioni nei
confronti delle persone fisiche. Dovra' essere sancita la
responsabilita' delle imprese di investimento, alle quali
appartengono i responsabili delle violazioni, per il
pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del diritto di
regresso verso i predetti responsabili, nonche' adottata
ogni altra disposizione necessaria per razionalizzare,
sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, il
sistema dei provvedimenti cautelari e delle sanzioni
amministrative applicabili alle violazioni di disposizioni
in materia di servizi di investimento.
2. In deroga al termine indicato all'articolo 1,
comma 1, i decreti legislativi di attuazione delle
direttive di cui al presente articolo dovranno essere
emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, al fine di dare pronta
attuazione ai principi della parita' concorrenziale, del
buon funzionamento dei mercati e della tutela degli
investitori, contenuti nelle direttive stesse.
3. In sede di riordinamento normativo delle materie
concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e
mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si
provvedera' ai sensi dell'articolo 8, le sanzioni
amministrative e penali potranno essere coordinate con
quelle gia' comminate da leggi vigenti in materia bancaria
e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari
offensivita'. A tal fine potra' stabilirsi che non
costituiscono reato e sono assoggettate a sanzioni
amministrative pecuniarie, sulla base dei principi della
legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive
modificazioni, e fino ad un ammontare massimo di lire
trecento milioni, violazioni per le quali e' prevista, in
via alternativa o congiunta, la pena dell'ammenda o
dell'arresto fino ad un anno, con esclusione delle condotte
volte ad ostacolare l'attivita' delle autorita' di
vigilanza ovvero consistenti nella produzione di
documentazione non veritiera ovvero che offendono in
maniera rilevante il bene giuridico tutelato.
4. In sede di riordinamento normativo delle materie
concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e
mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi potra'
essere altresi' modificata la disciplina relativa alle
societa' emittenti titoli sui mercati regolamentati, con
particolare riferimento al collegio sindacale, ai poteri
delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di
gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del
risparmio e degli azionisti di minoranza.».

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 194-quater e
194-septies del citato decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, come modificato dal presente decreto:
«Art. 194-quater (Ordine di porre termine alle
violazioni). - 1. Quando le violazioni sono connotate da
scarsa offensivita' o pericolosita', nei confronti delle
societa' o degli enti interessati, puo' essere applicata,
in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una
sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni
contestate, anche indicando le misure da adottare e il
termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza:
a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies;
6; 12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2;
68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, commi 2 e 3, e delle
relative disposizioni attuative;
b) delle disposizioni generali o particolari
emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;
c) delle norme richiamate dall'articolo 63,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle
relative disposizioni attuative;
c-bis) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014
richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della
direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni
attuative;
c-ter) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del
regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma
2-quater;
c-quater) delle norme del regolamento (UE) n.
648/2012 e del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate
dall'articolo 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;
c-quinquies) delle norme del regolamento (UE)
2016/1011 richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3;
c-sexies) delle norme previste dagli articoli
124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e delle
relative disposizioni attuative;
c-septies) delle disposizioni richiamate
dall'articolo 191, commi 1, 4 e 5;
c-octies) delle norme del regolamento (UE)
2019/2033 richiamate dall'articolo 194-ter.1 e delle
relative disposizioni attuative;
c-novies) delle norme del regolamento (UE) n.
575/2013 richiamate dall'articolo 194-ter e delle relative
disposizioni attuative.
c-decies) delle norme del regolamento (UE)
2017/2402 richiamate dall'articolo 190-bis.2, comma 1.
2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine
stabilito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista per la violazione originariamente contestata
aumentata fino ad un terzo.».
«Art. 194-septies (Dichiarazione pubblica). - 1.
Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensivita'
o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, puo'
essere applicata, in alternativa alle sanzioni
amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella
dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione
commessa e il soggetto responsabile, nel caso di
inosservanza:
a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies;
6; 12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis; 29; 33, comma 4;
35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3;
98-ter, commi 2 e 3; e 187-quinquiesdecies, comma 1, e
delle relative disposizioni attuative;
b) delle disposizioni generali o particolari
emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;
c) delle norme richiamate dall'articolo 63,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle
relative disposizioni attuative;
d) delle norme richiamate dall'articolo 24,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, nonche' per
la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi
dell'articolo 4-sexies, comma 5, e dell'articolo 4-septies,
comma 1;
e) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014
richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della
direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni
attuative e delle misure adottate dalla Consob ai sensi
dell'articolo 42 del medesimo regolamento;
e-bis) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del
regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma
2-quater;
e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012
e del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'articolo
193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;
e-quater) delle norme del regolamento (UE)
2016/1011 richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3;
e-quinquies) delle norme previste dagli articoli
124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e delle
relative disposizioni attuative;
e-sexies) delle disposizioni richiamate
dall'articolo 191, commi 1, 4 e 5;
e-septies) delle norme del regolamento (UE)
2019/2033 richiamate dall'articolo 194-ter.1 e delle
relative disposizioni attuative;
e-octies) delle norme del regolamento (UE) n.
575/2013 richiamate dall'articolo 194-ter e delle relative
disposizioni attuative;
e-novies) delle norme del regolamento (UE)
2017/2402 richiamate dall'articolo 190-bis.2, comma 1.».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 agosto 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Cartabia, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico

Orlando, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Cartabia