Gazzetta n. 206 del 3 settembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 5 agosto 2022 |
Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2021/1927 della Commissione del 5 novembre 2021 che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio al fine di adeguare le condizioni relative alle sementi di frumento ibrido prodotte mediante maschiosterilita' citoplasmatica. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1, lettera a); Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 36; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale e' stato istituito il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»; Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2021/1927 della Commissione del 5 novembre 2021 che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio al fine di adeguare le condizioni relative alle sementi di frumento ibrido prodotte mediante maschiosterilita' citoplasmatica; Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022; Ravvisata la necessita' di recepire la direttiva di esecuzione (UE) 2021/1927, quale norma di natura prettamente tecnica le cui condizioni, fissate in ambito comunitario, sono recepite tal quali nella legislazione nazionale; Ritenuto necessario, pertanto, modificare gli allegati VI e IX del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, al fine di adeguare le condizioni relative alle sementi di frumento ibrido prodotte mediante maschiosterilita' citoplasmatica; Sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, nella seduta del 27 giugno 2022; Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso nella seduta del 28 giugno 2022, in applicazione dell'art. 5, comma 4, lettera e) dello stesso decreto legislativo; Ritenuto di dover procedere in conformita';
Decreta:
Art. 1
Modifica dell'Allegato VI del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20
1. L'Allegato VI del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 di cui alle premesse, e' modificato come di seguito riportato: a) Alla sezione I-Colture erbacee da pieno campo, lettera B) cereali, punto 1, la lettera C, e' sostituita dalla seguente: «C. Ibridi di Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta, Triticum turgidum subsp. durum e xTriticosecale ad autofecondazione. La purezza minima varietale delle sementi della categoria "sementi certificate" e' del 90 per cento. Nel caso di sementi di Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta e Triticum turgidum subsp. durum prodotte mediante l'uso di componenti maschiosterili (CSM) la purezza varietale e' dell'85 per cento. Le impurita' diverse dal ristoratore non superano il 2 per cento. La purezza varietale minima e' valutata durante controlli ufficiali a posteriori su una proporzione adeguata di campioni. Entro il 28 febbraio di ogni anno l'autorita' per la certificazione comunica alla Commissione (UE) e agli altri Stati membri i risultati dell'anno precedente relativi alla quantita' di sementi ibride prodotte di Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta e Triticum turgidum subsp. durum nonche' la percentuale di lotti di sementi respinti a causa di parametri qualitativi insufficienti, i risultati dei controlli ufficiali a posteriori e qualsiasi altra informazione che giustifichi tale rifiuto. Tale obbligo di comunicazione si applica fino al 28 febbraio 2030.» b) Alla sezione I-Colture erbacee da pieno campo, lettera B) Cereali, punto 1, il titolo della lettera E e' sostituito dal seguente: «E. Ibridi di Secale cereale, e ibridi di Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta, Triticum turgidum subsp. durum prodotti mediante CMS.» |
| Allegato
Allegato IX
(art. 21)
Condizioni che devono soddisfare le colture ai fini della certificazione
6-bis) Colture destinate alla produzione di sementi di base e certificate di ibridi di Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta e Triticum turgidum subsp. durum mediante la tecnica CSM: a) la coltura e' conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da vicine fonti di polline che possono causare una impollinazione estranea indesiderabile: ===================================================================== | |Distanza | | Coltura | minima | +=========================================================+=========+ |Per il componente femminile CMS per la produzione di | | |sementi di base | 300 m | +---------------------------------------------------------+---------+ |Per la produzione di sementi certificate | 25 m | +---------------------------------------------------------+---------+
b) la coltura presenta un'identita' varietale e una purezza varietale sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti. In particolare la coltura e' conforme alle seguenti condizioni: 1. La percentuale in numero di piante manifestamente riconoscibili come non conformi al tipo non supera: per le colture destinate alla produzione di sementi di base: 0,1 per cento per la linea mantenitrice e per la linea ristoratrice e 0,3 per cento per il componente femminile CSM; per le colture destinate alla produzione di sementi certificate: 0,3% per il ristoratore, 0,6 per il componente femminile CSM e 1 per cento se il componente femminile CSM e' un ibrido semplice. 2. il livello di maschiosterilita' del componente femminile e' almeno: 99,7 per cento per le colture destinate alla produzione di sementi di base; 99 per cento per le colture destinate alla produzione di sementi certificate; 3. i requisiti di cui ai punti i) e ii) sono verificati durante controlli ufficiali a posteriori; c) le sementi certificate possono essere prodotte in una coltivazione mista combinando un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che ripristina la fertilita'. Entro il 28 febbraio di ogni anno l'autorita' per la certificazione comunica alla Commissione (UE) e agli altri Stati membri i risultati dell'anno precedente relativi alla quantita' di sementi ibride prodotte, alla conformita' delle ispezioni in campo con le rispettive prescrizioni, alla percentuale di lotti di sementi che sono state respinte a causa di parametri qualitativi insufficienti e a qualsiasi altra informazione che giustifichi tale rifiuto. Tale obbligo di comunicazione si applica fino al 28 febbraio 2030. |
| Art. 2
Modifica dell'Allegato IX del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20
1. Nell'allegato IX, lettera A) Cereali, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, di cui alle premesse, la prima frase del punto 5 e' sostituita dalla seguente: «5) Colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa, e xTriticosecale autoimpollinante e colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta e Triticum turgidum subsp. durum mediante una tecnica diversa dalla maschiosterilita' citoplasmatica (CSM).» 2. Nell'allegato IX, lettera A) Cereali, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, di cui alle premesse dopo il punto 6) e' inserito il punto 6-bis) conformemente all'allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' tempestivamente comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e verra' inviato alla Corte dei conti ai fini del controllo preventivo di legittimita', ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 1° settembre 2022. Le disposizioni contenute nel presente decreto saranno in vigore fino al 31 agosto 2029. Roma, 5 agosto 2022
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 988 |
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