IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 9 della Costituzione, cosi' come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in cui si stabilisce che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»; Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u); Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179, recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi»; Visto gli articoli 440, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674 del codice penale; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE; Visto il regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 58 del 9 marzo 2012, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 14 gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 51 del 3 marzo 2014, e dall'ordinanza ministeriale 10 febbraio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 50 del 2 marzo 2015; Vista l'ordinanza 13 giugno 2016, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 165 del 16 luglio 2016, da ultimo prorogata con ordinanza 25 giugno 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 161 del 13 luglio 2018; Vista l'ordinanza 12 luglio 2019, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 196 del 22 agosto 2019, da ultimo prorogata con ordinanza 27 luglio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 201 del 23 agosto 2021; Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e' anche causa di contaminazione ambientale; Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente e' causa di danni al patrimonio faunistico, ivi comprese le specie in via d'estinzione; Rilevato che l'adozione delle precedenti ordinanze ha reso possibile un maggior controllo del fenomeno con significativa riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e con individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un deterrente per il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi; Considerato il persistere di numerosi episodi, accertati da approfondimenti diagnostici eseguiti dagli istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente; Considerato, pertanto, che continuano a sussistere la necessita' e l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia e prevenzione ai fini del controllo e del monitoraggio del predetto fenomeno;
Ordina:
Art. 1
1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute 12 luglio 2019, prorogata, da ultimo, con l'ordinanza 27 luglio 2021, e' prorogata di dodici mesi a decorrere dalla data del 24 agosto 2022. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 agosto 2022
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2194 |