Gazzetta n. 208 del 6 settembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 31 maggio 2022 |
Norme in materia di registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestazioni di servizi a pagamento e istituti emittenti moneta elettronica. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva n. 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva n. 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e successive modificazioni ed integrazioni; ed in particolare l'art. 45, ai sensi del quale l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi istituisce un registro pubblico informatizzato per l'annotazione dei dati inerenti i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera nn), del medesimo decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni; Visto il comma 3 dell'art. 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalita' tecniche di alimentazione e consultazione del registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica; Visto il regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», come successivamente modificato e integrato, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di «Attuazione della direttiva (UE) n. 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive n. 2005/60/CE e n. 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006»; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», in particolare l'art. 128-quater, comma 7-bis; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella seduta del 24 febbraio 2022;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente decreto si intende per: a) cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato per motivi non commerciali: l'intervenuta estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato tra i soggetti convenzionati o agenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera nn), del decreto antiriciclaggio e i prestatori di servizi di pagamento o gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, a fronte del venir meno dei requisiti di cui alla lettera c) dell'art. 43, comma 2, del decreto antiriciclaggio ovvero di gravi o ripetute infrazioni, riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli di cui alla lettera d) del medesimo art. 43, comma 2; b) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e integrato, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE; c) decreto antiriciclaggio: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di «Attuazione della direttiva n. 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva n. 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e successive modificazioni ed integrazioni; d) OAM: indica l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'art. 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; e) preposto: la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita' lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; f) punto di contatto centrale: il soggetto o la struttura, di cui all'art. 1, comma 2, lettera ii) del decreto antiriciclaggio; g) registro: il registro pubblico informatizzato, istituito presso l'OAM, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto antiriciclaggio, nel quale sono annotati i dati relativi ai soggetti convenzionati e agli agenti comunicati all'OAM dai prestatori di servizi di pagamento e dagli istituti di moneta elettronica e dalle rispettive succursali direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale; h) sede operativa: la sede ovvero le sedi, sul territorio della Repubblica italiana, diverse dalla sede legale, ove viene effettivamente svolta l'attivita' del soggetto convenzionato o dell'agente, anche per mezzo di uno o piu' preposti; i) servizio di rimessa di denaro: il servizio di pagamento, previsto dall'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; l) sezione del registro: la sezione ad accesso pubblico del registro, di cui all'art. 128-quater, comma 7-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella quale sono annotati gli estremi identificativi dei punti di contatto centrale, l'avvio della operativita' di questi ultimi e le relative variazioni; m) soggetti convenzionati e agenti: gli operatori convenzionati ovvero gli agenti, di cui all'art. 1, comma 2, lettera nn) del decreto antiriciclaggio; n) sottosezione ad accesso riservato: la sottosezione del registro prevista dall'art. 45, comma 2, del decreto antiriciclaggio, nella quale sono annotati l'intervenuta cessazione del rapporto di convenzionamento o di mandato per motivi non commerciali, nonche' le altre informazioni previste dal decreto antiriciclaggio ai sensi dell'art. 61, commi 7 e 9. |
| Art. 2
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' tecniche di alimentazione e consultazione del registro e della relativa sottosezione ad accesso riservato, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto antiriciclaggio. 2. Il trattamento dei dati e' effettuato dall'OAM, che ne e' titolare ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, per le esclusive finalita' di cui al decreto antiriciclaggio e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali nonche' del regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. |
| Art. 3
Alimentazione e consultazione del registro
1. I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che si avvalgono per l'esercizio della propria attivita' sul territorio della Repubblica italiana, di soggetti convenzionati ovvero agenti, comunicano all'OAM, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, ai fini dell'annotazione nella sezione ad accesso pubblico del registro: a) la propria denominazione sociale, la sede legale, lo Stato membro d'origine, nonche', ove assegnati, il codice fiscale, il codice meccanografico e il numero di iscrizione nell'elenco dell'Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine, un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni con l'OAM; b) il nome e cognome del soggetto convenzionato o dell'agente, se persona fisica, ovvero, in caso di soggetto diverso da persona fisica, la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nome e cognome del responsabile legale; il nome e cognome del soggetto preposto a ciascuna sede operativa; il codice fiscale del soggetto convenzionato ovvero dell'agente; c) per il soggetto convenzionato o agente persona fisica: la residenza anagrafica nonche' il domicilio se diverso dalla residenza e, ove diverso, l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale; per il soggetto convenzionato o agente diverso da persona fisica: la sede legale e, ove diverso, l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale; d) la data di avvio del rapporto di convenzionamento o di mandato con il soggetto convenzionato o agente; e) l'espressa indicazione della prestazione di servizi di rimessa di denaro, ove erogata per il tramite del soggetto convenzionato ovvero dell'agente. 2. La comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata con cadenza semestrale, dal 1° al 15 gennaio e dal 1° al 15 luglio di ogni anno, dando evidenza delle variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati nel semestre precedente. 3. Per i rapporti di convenzionamento o di mandato gia' in essere alla data di avvio della gestione del registro ai sensi dell'art. 8, la prima comunicazione dei dati di cui al comma 1 e' effettuata alla prima finestra temporale utile di cui al comma 2, a partire dalla data di avvio della gestione del registro ai sensi dell'art. 9. 4. La comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata telematicamente, utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'OAM. L'accesso all'area dedicata e' consentito previa registrazione al medesimo portale secondo le modalita' tecniche stabilite dal medesimo OAM con propri atti attuativi, ai sensi dell'art. 7. 5. L'OAM, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, verificata la completezza e la regolarita' della comunicazione, provvede all'annotazione nel registro e attribuisce un codice identificativo unico a ciascuno dei soggetti convenzionati o agenti annotati nel registro. 6. Il termine di cui al comma 5 puo' essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a dieci giorni, qualora l'OAM ritenga la comunicazione incompleta ovvero ritenga necessario acquisire ulteriori informazioni sui dati comunicati. In tale ipotesi l'OAM provvede a darne tempestivo avviso all'istante il quale fornisce le integrazioni richieste entro dieci giorni dal ricevimento del predetto avviso. Decorso tale termine, l'OAM provvede all'annotazione ovvero la nega, ove l'istante non abbia provveduto, dando tempestiva e motivata comunicazione del diniego all'interessato. In caso di comunicazione incompleta con conseguente diniego di annotazione, l'obbligo di comunicazione di cui al comma l si considera non assolto. 7. L'OAM assicura la tenuta e la gestione del registro e l'aggiornamento dei dati ivi contenuti. 8. L'OAM cura la chiarezza, la completezza e l'accessibilita' al pubblico dei dati annotati nel registro, prevedendo idonee modalita' di consultazione ai sensi dell'art. 7. 9. Nei confronti di prestatori di servizi di pagamento, istituti emittenti moneta elettronica, delle relative succursali e dei punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 entro i termini prescritti, l'OAM avvia la procedura sanzionatoria per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 61, comma 2, decreto antiriciclaggio. |
| Art. 4 Alimentazione e consultazione della sottosezione del registro ad accesso riservato
1. I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all'OAM per l'annotazione nell'apposita sottosezione ad accesso riservato del registro, la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato per motivi non commerciali, intervenuta successivamente all'avvio del medesimo registro. La comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dall'estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato, previa autodichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, trasmessa telematicamente all'OAM, che la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato e' avvenuta per motivi non commerciali, ai sensi dell'art. 43, comma 2, lettera e). Essa reca indicazione delle seguenti informazioni: a) il nome, il cognome ovvero la denominazione sociale e il codice fiscale del soggetto convenzionato ovvero dell'agente nei confronti del quale e' intervenuta la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato; b) il codice identificativo unico, ove attribuito dall'OAM al soggetto nei confronti del quale e' intervenuta la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato; c) la data di attivazione e di cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato. 2. Nella sottosezione ad accesso riservato sono altresi' annotati a cura dell'OAM: a) gli estremi dei provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 61, comma 5, del decreto antiriciclaggio comminati successivamente all'avvio del registro nei confronti di soggetti convenzionati o agenti, di cui sia stata data comunicazione all'OAM ai sensi del comma 7 del medesimo art. 61; b) gli estremi dei decreti con cui sono irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 61, comma 1, del decreto antiriciclaggio, comminate successivamente all'avvio del registro nei confronti di soggetti convenzionati o agenti, di cui sia stata data comunicazione all'OAM ai sensi del comma 9 del medesimo art. 61. 3. L'OAM, verificata la regolarita' e la completezza della comunicazione, provvede alla annotazione nell'apposita sottosezione ad accesso riservato del registro, delle comunicazioni di cui al comma 1, e dei provvedimenti di cui al comma 2, entro quindici giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni. Per le comunicazioni di cui al comma 1, si applica il comma 6 dell'art. 3 del presente decreto. 4. La comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata telematicamente, utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'OAM. L'accesso all'area dedicata e' consentito previa registrazione al medesimo portale secondo le modalita' tecniche stabilite dal medesimo OAM con propri atti attuativi, ai sensi dell'art. 7. 5. L'OAM assicura la tenuta e la gestione della sottosezione ad accesso riservato del registro e cura l'aggiornamento dei dati ivi contenuti. 6. L'OAM garantisce la completa e tempestiva accessibilita' della Guardia di finanza, della Banca d'Italia e della Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, alla sottosezione del registro ad accesso riservato. L'OAM consente altresi' la consultazione dei dati contenuti nella sottosezione del registro ad accesso riservato ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti di moneta elettronica, alle succursali e ai punti di contatto centrale. I prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le succursali e i punti di contatto centrale utilizzano i dati cosi' ottenuti esclusivamente per salvaguardare la correttezza e la legalita' dei comportamenti degli operatori del mercato. 7. Nei confronti di prestatori di servizi di pagamento, istituti emittenti moneta elettronica, delle relative succursali e dei punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 entro i termini prescritti, l'OAM avvia la procedura sanzionatoria ai sensi dell'art. 61, comma 2, decreto antiriciclaggio. |
| Art. 5 Alimentazione della sezione del registro relativa ai punti di contatto centrale
1. I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, comunicano tempestivamente a mezzo posta elettronica all'OAM i seguenti dati identificativi del punto di contatto centrale per il tramite del quale operano sul territorio nazionale, ai fini dell'iscrizione in apposita sezione ad accesso pubblico del registro: denominazione sociale, sede legale, codice fiscale, nome e cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, un indirizzo di posta elettronica certificata. 2. Il punto di contatto centrale comunica all'OAM l'avvio della propria operativita', anche se precedente la data di avvio del registro e ogni variazione ad essa attinente. 3. La periodicita' e le modalita' tecniche di invio delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate in appositi atti attuativi dell'OAM ai sensi dell'art. 7. 4. Nei confronti dei soggetti che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 1 e 2, l'OAM avvia la procedura sanzionatoria per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 61, comma 2, decreto antiriciclaggio. |
| Art. 6 Contributo a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro
1. L'OAM determina, mediante propri atti attuativi, l'entita' del contributo semestrale di cui all'art. 45, comma 3, lettera g), del decreto antiriciclaggio, dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'art. 3, comma 1 e all'art. 4, comma 1 a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro. 2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, l'OAM tiene conto della natura giuridica e della complessita' organizzativa di ciascun soggetto convenzionato o agente, desumibili da elementi quali il numero di sedi operative e il numero dei preposti. 3. Le somme riscosse dall'OAM a titolo di contributo sono destinate a coprire integralmente i costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro. |
| Art. 7 Specifiche tecniche delle procedure di registrazione, accreditamento e consultazione del registro.
1. Le specifiche tecniche delle procedure di registrazione e di accreditamento ai fini delle comunicazioni di cui al presente decreto nonche' le specifiche tecniche delle procedure relative alla consultazione dei dati annotati nel registro, ivi comprese le relative sezioni e sottosezioni, sono individuate in appositi atti attuativi dell'OAM in modo che siano garantiti livelli di servizio idonei a: a) assicurare lo sviluppo e la manutenzione di piattaforme hardware e software necessarie ad assicurare la continuita' dei servizi di registrazione e accreditamento, e di interfaccia tra la sottosezione ad acceso riservato e gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM; b) assicurare la pronta accessibilita' del registro ad accesso pubblico e della relativa sezione di cui all'art. 5 da parte degli utenti nonche' la pronta accessibilita' senza restrizioni della sottosezione ad accesso riservato da parte della Guardia di finanza, della Banca d'Italia e dell'Unita' di informazione finanziaria per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e da parte dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, delle loro succursali e dei punti di contatto centrale, per le finalita' di tutela della correttezza e della legalita' dei comportamenti degli operatori del mercato; c) garantire che l'accesso alla sottosezione ad accesso riservato avvenga su connessione protetta previa procedura di autenticazione e autorizzazione dei soggetti legittimati; d) mettere a disposizione dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, delle loro succursali e dei punti di contatto centrale i siano preventivamente accreditati, servizi accessibili e continuativi di informazione in ordine alla regolarita' dei pagamenti dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 5 del presente decreto; e) definire misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a protezione dei dati personali contenuti nel registro e nella relativa sezione e sottosezione, ivi compresi i tempi massimi di conservazione dei dati personali trattati, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. 2. L'OAM adotta gli atti attuativi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, in ogni caso, prima del trattamento dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Resta salva la facolta' dell'OAM di introdurre, nel rispetto dei predetti criteri, le modifiche necessarie a garantire l'aggiornamento dei processi di cui al presente decreto e la manutenzione, anche evolutiva, dei propri sistemi informativi. 3. L'OAM assicura la massima diffusione dei propri atti tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale. |
| Art. 8
Disposizioni finali
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'OAM avvia la gestione del registro e delle relative sezione e sottosezione. |
| Art. 9
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Si provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 maggio 2022
Il Ministro: Franco
Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1133 |
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