Gazzetta n. 208 del 6 settembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 maggio 2022
Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed in particolare il paragrafo 3, lettera c);
Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;
Visto il regolamento (UE) 1407/2013 relativo ai contributi in regime «de minimis» concessi dallo Stato;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie L n. 193 del 1° luglio 2014, pag. 1), e successive modifiche, in particolare l'art 26;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 2014/C 204/01);
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale») in particolare l'art. 259, paragrafo 1, lettera c);
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/2310 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicita' in alcuni Stati membri;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, riguardante l'attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
Visto il decreto ministeriale del 25 giugno 2010 e relativo «Allegato A» che riguarda le misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;
Vista la legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 310 del 31 dicembre 2021 - Suppl. ordinario n. 49), che prevede all'art 1, comma 528 lo stanziamento di una quota non inferiore a 30 milioni di euro per l'anno 2022 destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonche' delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 128 e 129, della legge n. 178 del 2020;
Visto l'art. 26-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che ha disposto che all'art. 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro» e che ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022»;
Preso atto dell'esistenza su apposito Capitolo di spesa n. 7098 pg. 01 dello stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2022, cosi' come previsto dalla legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;
Vista la nota del Ministero della salute prot. n. 23818 del 15 ottobre 2021 avente come oggetto: focolai di influenza aviaria ad alta patogenicita' (HPAI) in Europa e circolazione di virus HPAI in Russia e Mongolia nelle aree di migrazione degli uccelli acquatici selvatici verso i siti di svernamento europei; focolaio di influenza aviaria H5N1 a bassa patogenicita' (LPAI) in Provincia di Ferrara. Indicazioni operative per l'attuazione delle attivita' di rafforzamento delle misure di biosicurezza e di sorveglianza sul territorio nazionale;
Vista la nota del Ministero della salute prot. n. 24347 del 22 ottobre 2021 avente come oggetto: focolaio di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicita' in Provincia di Verona. Ulteriori misure di riduzione del rischio sul territorio nazionale;
Vista la nota del Ministero della salute prot.n. 27237 del 22 novembre 2021 avente come oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicita' H5N1 - Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Istituzione ZUR;
Vista la nota del Ministero della salute prot. n. 29811 del 18 dicembre 2021 e relativo Allegato 2 avente come oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicita' H5N1 - Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Ampliamento ZUR;
Visto il piano pubblico di controllo e eradicazione dell'Influenza aviaria consultabile al link https://www.izsvenezie.it/documenti/temi/influenza-aviaria//piani-sor veglianza/piano-nazionale-influenza-aviaria-2021.pdf
Considerato che per gli imprenditori del settore avicolo, che sono stati colpiti dalle misure di contenimento dell'epidemia di influenza aviaria, e' necessario poter ristabilire in breve tempo la produzione e far fronte alla crisi derivata dall'abbattimento degli animali, dal fermo di impresa, dalla impossibilita' di commercializzare il prodotto secondo i normali canali commerciali e da altre tipologie di danno indiretto;
Ritenuto che occorre definire un livello minimo del finanziamento, erogabile a titolo di parziale sostegno dei danni indiretti da correlare all'attivita' d'impresa;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 28 aprile 2022;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Si dispone un intervento finalizzato al sostegno delle aziende avicole che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di influenza aviaria, nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 dicembre 2021.
2. Per l'intervento di cui al paragrafo 1 si rendono disponibili per l'anno 2022 euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00) di cui all'art. 1, comma 528 della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 regolarmente appostati sul Capitolo di spesa n. 7098 pg. 01.
 
Tabella «A»

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Beneficiari

1. Possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 1 le imprese della filiera avicola interessate dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria e ubicate nelle zone regolamentate cosi' come indicate dalle norme sanitarie unionali e nazionali citate in premessa.
2. Le aziende ammissibili al sostegno sono quelle impegnate nella produzione agricola primaria e della trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:
a) pollo;
b) faraona;
c) anatra;
d) oca;
e) gallina ovaiola;
f) pollastra;
g) cappone;
h) pulcino delle specie elencate;
i) tacchino;
j) uova da consumo e da cova del genere «Gallus» e «Meleagris»;
k) specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne).
3. E' considerata produzione agricola primaria qualsiasi attivita', svolta nell'azienda agricola, necessaria per preparare i prodotti alla prima vendita.
4. I beneficiari sono, a seconda dei casi, ricompresi nelle seguenti fattispecie:
a) incubatoi;
b) allevamenti riproduzione;
c) allevamenti da ingrasso;
d) allevamenti per la produzione di uova da consumo;
e) svezzatori;
f) centri imballaggio uova;
g) mattatoi e trasformatori.
5. Sono escluse le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbiano ottemperato all'obbligo di restituzione.
 
Art. 3

Interventi ammessi

1. Il sostegno e' finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a:
a) estensione del vuoto sanitario oltre il periodo normale (mancato accasamento);
b) distruzione di uova da cova;
c) trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti;
d) trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti;
e) soppressione dei pulcini;
f) soppressione pollastre;
g) macellazione anticipata riproduttori;
h) maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento);
i) perdita di valore per vendita di animali fuori standard;
k) perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico;
l) perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola congelata;
m) riduzione dell'attivita' di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova.
2. Il sostegno e' determinato fino ad un massimo del 25 per cento del danno totale subito dai beneficiari, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A, che e' parte integrante del presente decreto, ad eccezione dei sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori, di cui all'art. 2, comma 2, lettera k, che sono determinati fino ad un massimo del 100 per cento.
3. Per le attivita' che esulano dal campo di applicazione della produzione agricola primaria, gli indennizzi sono concessi ai sensi del regolamento 1407/2013 (de minimis).
4. Dai sostegni di cui al precedente punto 2, sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.
 
Art. 4

Cumulo

1. I sostegni di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purche' riguardino costi ammissibili diversi e solo se il cumulo non comporti il superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevato in base al regolamento (UE) n. 702/2014.
2. Per le aziende di produzione primaria, i sostegni di cui al presente decreto non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti ad un'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del regolamento (UE) n. 702/2014.
 
Art. 5

Presentazione della domanda

1. I soggetti che intendono usufruire dei benefici di cui al presente decreto presentano apposita domanda all'Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa.
2. Ai fini della liquidazione dei sostegni, i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicita', nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021, decurtati delle voci di cui all'art. 3, comma 4.
3. Le domande sono presentate in via informatica sulla base di criteri uniformi predisposti da AGEA - Coordinamento e devono pervenire, entro il termine da questa indicato, all'organismo pagatore territorialmente competente.
4. Le domande sono corredate dalle dichiarazioni dei soggetti interessati, supportate da idonea documentazione, atta a comprovare la congruita' delle richieste avanzate. La documentazione da fornire da parte delle imprese, a titolo esemplificativo, puo' essere la seguente: registri aziendali di carico e scarico degli animali, delle uova e delle carni; registro della BDA curato dalle AUSL territorialmente competente; certificati sanitari rilasciati dai veterinari ufficiali; registri contabili-amministrativi. Le informazioni ricavate dalla citata documentazione saranno utilizzate ai fini della quantificazione del danno di cui all'art. 3, comma 2, mediante i coefficienti determinati nella tabella A, per le fattispecie di danno elencate dal punto 1 al punto 7 della predetta tabella e sulla base degli accertamenti contabili svolti da AGEA, inerenti il mancato guadagno delle singole imprese, per le fattispecie elencate dal punto 8 al punto 12.
5. Le dichiarazioni e la documentazione di cui al comma 4, in relazione al tipo di sostegno richiesto, si riferiscono alle categorie merceologiche previste all'art. 2, comma 2 con riferimento:
a) al numero di uova distrutte, inviate alla trasformazione o declassate;
b) al numero di pulcini soppressi;
c) al numero di animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente;
d) alla quantificazione del prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento;
e) alla perdita di valore degli animali venduti fuori standard;
f) ai maggiori costi di produzione per prolungato accasamento;
g) alla perdita di valore dei prodotti per trattamento termico;
h) alla riduzione dell'attivita' di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova;
i) Alla riduzione della produzione di uova per il ritardato accasamento delle pollastre.
 
Art. 6

Procedure d'esame delle domande

1. L'organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione ed effettua il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto, entro il 31 dicembre 2022. L'attivita' di AGEA e degli organismi pagatori territorialmente competenti, dovranno essere effettuate nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. In alternativa, il pagamento potra' essere effettuato sulla base del sostegno richiesto in domanda nei limiti previsti dall'art. 3 comma 2 prima del completamento delle verifiche di cui al comma 1. In tal caso, contestualmente alla documentazione prevista all'art. 5 comma 4, alla domanda deve essere quindi allegata anche idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante.
3. Non sono ritenute valide le richieste di sostegno, di cui all'art. 2, concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021.
4. AGEA - Coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure ed adotta le misure necessarie affinche' la somma dei sostegni erogabili non ecceda il massimale finanziario di cui all'art. 1, comma 2. In tali casi, AGEA Coordinamento fornira' istruzioni agli organismi pagatori in modo che gli importi da assegnare ai beneficiari siano ridotti proporzionalmente cosicche' il predetto massimale non sia superato, fatto salvo che i sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori di cui all'art. 2, comma 2, lettera k, non sono soggetti alla riduzione di cui al presente comma.
 
Art. 7

Trasparenza

1. Una sintesi delle informazioni del presente regime sara' inviata alla Commissione europea almeno dieci giorni lavorativi prima dall'entrata in vigore del presente decreto secondo il modello di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 702/2014;
2. I sostegni potranno essere concessi solo dopo aver ricevuto il numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea;
3. Il Ministero pubblichera' il regime dei sostegni sul proprio sito internet https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP agina/202 fornendo le seguenti informazioni:
le informazioni di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione o un link a queste ultime;
il testo integrale del regime dei sostegni, comprese le eventuali modifiche, o un link per l'accesso a tale testo;
le informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione in merito a ciascun pagamento individuale di importo superiore a 60.000 euro.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2022

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 759