Gazzetta n. 208 del 6 settembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 26 luglio 2022 |
Attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 10, comma 7-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, in materia di sostegno al venture capital. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la comunicazione della Commissione europea recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2014/C 19/04), come sostituita dalla comunicazione della Commissione europea recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2021/C 508/01); Vista la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), come richiamata dalla comunicazione della Commissione europea recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2021/C 508/01); Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'art. 1, comma 209, che prevede che, per le finalita' di cui al comma 206, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al venture capital con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 giugno 2019, recante «Definizione delle modalita' di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al venture capital», e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'art. 10, rubricato «Procedure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni»; Considerato che l'art. 10, comma 7-sexies, del menzionato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, prevede che, per le finalita' di cui al comma 7-quinquies del medesimo art. 10, nonche' al fine di favorire il settore del venture capital, il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle condizioni previste dalla sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, e' autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 2 miliardi di euro, secondo la disciplina dei relativi regolamenti di gestione, quote o azioni di uno o piu' fondi per il venture capital, come definiti dall'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o piu' fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o piu' fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla societa' che gestisce anche le risorse di cui all'art. 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che altri investitori professionali, compresa la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. in qualita' di istituto nazionale di promozione ai sensi dell'art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 30 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo e fermo restando il rispetto della richiamata sezione della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04; Considerato altresi' che il richiamato art. 10, comma 7-sexies, del menzionato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, prevede che la normativa di attuazione recante le modalita' di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al venture capital disciplina anche le conseguenze del mancato investimento di almeno il 60 per cento del patrimonio del fondo entro cinque anni dalla chiusura, anche parziale, del primo periodo di sottoscrizione; Ritenuto opportuno, in ottemperanza all'art. 10, comma 7-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 e per le modalita' ivi previste, stabilire le modalita' di utilizzo delle risorse aggiuntive destinate al Fondo di sostegno al venture capital ai sensi della medesima disposizione; Ritenuto altresi' opportuno, per le medesime finalita' di efficiente gestione, che le risorse di cui all'art. 10, comma 7-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che le stesse siano prima facie investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato istituito e gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.a.;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) capitale impegnato: indica: (i) con riferimento agli investimenti del fondo nei fondi target diretti, la somma, calcolata alla data di riferimento per ciascun singolo fondo target diretto in cui il fondo abbia investito e per la quota parte di competenza del fondo, tra (x) l'ammontare complessivo degli investimenti effettuati (anche indirettamente attraverso veicoli di scopo) dal fondo target diretto, inclusi i relativi costi e oneri; (y) gli impegni di tale fondo target diretto per operazioni di sottoscrizione o investimento (inclusi i relativi costi e oneri e anche indirettamente attraverso i citati veicoli di scopo) non ancora interamente eseguite ma gia' deliberate e/o impegni di spesa gia' assunti dai competenti organi del fondo target diretto; e (z) i costi, oneri, interessi per equalizzazione e spese del fondo target diretto imputabili, ai sensi del regolamento di gestione di tale fondo target diretto, alla sottoscrizione effettuata dal fondo nel medesimo; o (ii) con riferimento agli investimenti del fondo nei fondi target indiretti, la somma, calcolata alla data di riferimento per ciascun singolo fondo target indiretto in cui il fondo abbia investito e per la quota parte di competenza del fondo, tra (x) l'ammontare complessivo degli impegni di sottoscrizione assunti (anche indirettamente attraverso veicoli di scopo) dal fondo target indiretto, inclusi i relativi costi e oneri; (y) gli impegni di tale fondo target indiretto per operazioni di sottoscrizione (inclusi i relativi costi e oneri e anche indirettamente attraverso i citati veicoli di scopo) non ancora effettuate ma gia' deliberate dai competenti organi del fondo target indiretto; e (z) i costi, oneri, interessi per equalizzazione e spese del fondo target indiretto imputabili, ai sensi del regolamento di gestione di tale fondo target indiretto, alla sottoscrizione effettuata dal fondo nel medesimo; o (iii) con riferimento ai co-investimenti diretti del fondo nei fondi di terzi, la somma, calcolata alla data di riferimento in relazione a ciascuna singola linea di co-investimento rilevante, tra (x) l'ammontare complessivo degli impegni di sottoscrizione assunti (anche indirettamente attraverso veicoli di scopo) dal fondo in fondi di terzi a valere sulla linea di co-investimento interessata; e (y) gli impegni del fondo per operazioni di sottoscrizione (inclusi i relativi costi e oneri e anche indirettamente attraverso i citati veicoli di scopo) non ancora effettuate ma gia' deliberate dai competenti organi del fondo per operazioni di co-investimento in fondi di terzi a valere su tale linea di co-investimento; o (iv) con riferimento alle operazioni di co-investimento diretto del fondo nelle PMI, la somma, calcolata alla data di riferimento in relazione a ciascuna linea di co-investimento rilevante, tra (x) l'ammontare complessivo dei co-investimenti effettuati dal fondo (anche indirettamente attraverso veicoli di scopo) in PMI a valere sulla linea di co-investimento interessata, inclusi i relativi costi e oneri; e (y) gli impegni del fondo per operazioni di sottoscrizione o investimento (inclusi i relativi costi e oneri e anche indirettamente attraverso i citati veicoli di scopo) non ancora effettuate ma gia' deliberate dai competenti organi del fondo per operazioni di co-investimento in PMI a valere su tale linea di co-investimento; e, in ogni caso (v) la quota parte di costi, oneri e spese del fondo imputabili proporzionalmente all'investimento, alla sottoscrizione, o all'impegno effettuati o assunti dal fondo nei rilevanti attivi di cui ai precedenti punti da (i) a (iv) con riferimento ai quali, a seconda del caso, viene effettuata la verifica di cui all'art. 5 comma 1 del presente decreto; b) capitale stimato: indica la migliore stima, calcolata dalla SGR, dei flussi di cassa previsionali in uscita dal fondo, diversi da quelli inclusi nel calcolo del capitale impegnato, relativi: (i) con riferimento a ciascun investimento del fondo in un fondo target, al fondo target interessato fino allo scadere del termine di durata dello stesso, ai sensi del regolamento del fondo e del regolamento del fondo target interessato; o (ii) con riferimento a ciascuna linea di co-investimento in fondi di terzi, a nuovi impegni - a valere sulla linea di co-investimento interessata - di sottoscrizione o di acquisto di quote o azioni di fondi di terzi, gia' in portafoglio o per cui il fondo abbia assunto una delibera di co-investimento; o (iii) con riferimento a ciascuna linea di co-investimento del fondo in PMI, a nuovi impegni - a valere sulla linea di co-investimento interessata - di investimento, sottoscrizione o acquisto di strumenti di PMI, gia' in portafoglio o per cui il fondo abbia assunto una delibera di co-investimento; e, in ogni caso (iv) alla quota parte di costi, oneri e spese del fondo, diversi da quelli di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) e ammessi ai sensi del regolamento del fondo fino allo scadere del termine di durata dello stesso; c) «data di avvio della linea di co-investimento»: indica (i) con riferimento a ciascuna linea di co-investimento relativa a fondi target esistenti (e per cui esistano risorse disponibili) alla data di pubblicazione del presente decreto, la data dell'accordo di co-investimento o della delibera procedurale della SGR che definisce il rapporto di co-investimento tra il fondo e il fondo target interessato da tale linea di co-investimento; ovvero (ii) con riferimento a ciascuna linea di co-investimento relativa a fondi target istituiti o gestiti dalla SGR successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, la data della prima chiusura delle sottoscrizioni (anche parziale o anticipata) relativa al fondo target interessato da tale linea di co-investimento intervenuta successivamente alla pubblicazione del presente decreto; d) «data di riferimento»: la data che cade al 31 dicembre del quinto anno successivo, rispettivamente: (i) con riferimento a ciascun singolo investimento diretto del fondo in un fondo target, dalla data della prima chiusura delle sottoscrizioni (anche parziale o anticipata) successiva alla sottoscrizione, da parte del fondo, delle quote o azioni di tale fondo target; o (ii) con riferimento a ciascuna linea di co-investimento in fondi di terzi o in PMI, dalla data di avvio della linea di co-investimento relativa a tale linea di co-investimento; e) «debito»: il debito come definito dall'art. 1, lettera m-bis, del decreto 27 giugno 2019; f) «decreto 27 giugno 2019»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 giugno 2019 recante «Definizione delle modalita' di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al venture capital» e successive modifiche e integrazioni; g) «decreto n. 30/2015»: il decreto 5 marzo 2015, n. 30, del Ministero dell'economia e delle finanze e successive modifiche e integrazioni; h) «decreto-legge n. 121/2021»: il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156; i) «fondi per il venture capital»: i fondi per il venture capital come definiti dall'art. 1, lettera c) del decreto 27 giugno 2019; j) «fondi per il venture debt»: i fondi per il venture debt come definiti dall'art. 1, lettera m-ter del decreto 27 giugno 2019; k) «fondi target diretti»: i fondi per il venture capital e/o i fondi per il venture debt gestiti dalla SGR che siano investiti direttamente dal fondo o che co-investano con il fondo, ivi inclusi quelli istituiti o gestiti dalla SGR successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto sulla base del piano previsionale di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del presente decreto; l) «fondi target indiretti»: gli OICR gestiti dalla SGR che investono in fondi di terzi, che siano investiti direttamente dal fondo o che co-investano con il fondo, ivi inclusi quelli istituiti o gestiti dalla SGR successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto sulla base del piano previsionale di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del presente decreto; in caso fondi di investimento promossi e gestiti da istituzioni finanziarie di sviluppo dell'Unione europea che abbiano una politica di investimento coerente con le finalita' e gli ambiti di cui al presente decreto, anche gli OICR non gestiti dalla SGR, che siano investiti direttamente dal fondo o che co-investano con il fondo; m) «fondi target»: i fondi target diretti e/o i fondi target indiretti; n) «Fondo di sostegno al venture capital»: il fondo di sostegno al venture capital istituito dall'art. 1, comma 209, della legge n. 145/2018 nello stato di previsione del Ministero; o) «fondo di terzi»: il fondo per il venture capital o il fondo per il venture debt gestito da un gestore autorizzato che siano oggetto di investimento da parte di un fondo target indiretto ovvero oggetto di co-investimento del fondo con un fondo target; p) «fondo»: il fondo di investimento alternativo mobiliare riservato a investitori professionali istituito ai sensi dell'art. 3 del presente decreto e gestito dalla SGR, che investe in modalita' di fondo di fondi o di fondo di co-investimento diretto ai sensi dell'art. 4 del presente decreto; q) «gestori autorizzati»: i soggetti, diversi dalla SGR, autorizzati dalla Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio ovvero i soggetti autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, o comunque in uno degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che siano compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996, e che siano soggetti a un regime di autorizzazione da parte delle autorita' di vigilanza di uno dei suddetti Stati; r) «investitori professionali»: i clienti professionali privati e i clienti professionali pubblici, nonche' coloro che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali, ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni; s) «legge n. 145/2018»: la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020» e successive modificazioni e integrazioni; t) «linea di co-investimento»: indica, con riferimento a ciascun fondo target con cui il fondo co-investe in via sistematica, per come identificato, e con i criteri di allocazione determinati, nella Side Letter, l'insieme delle operazioni di co-investimento in fondi di terzi e/o in PMI effettuate o da effettuarsi dal fondo con tale fondo target; u) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; v) «OICR rilevanti»: gli OICR (inclusi i fondi target) istituiti o gestiti dalla SGR che perseguano, in via almeno prevalente, investimenti nei settori del venture capital e/o del venture debt, ivi inclusi quelli istituiti o gestiti dalla SGR successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto sulla base del piano previsionale di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del presente decreto; w) «OICR»: l'organismo di investimento collettivo del risparmio come definito dall'art. 1, comma 1, lettera k), del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni; x) «PMI»: la PMI come definita nel decreto 27 giugno 2019; y) «SGR»: CDP Venture Capital SGR S.p.a.; z) «Side Letter»: la «side letter» al regolamento del fondo che verra' sottoscritta tra il Ministero e la SGR, avente ad oggetto i criteri di allocazione delle risorse di cui all'art. 10, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 121/2021. |
| Art. 2
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 10, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 121/2021, definisce: a) le modalita' di impiego delle risorse di cui dall'art. 10, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 121/2021; b) le conseguenze del mancato investimento da parte di altri investitori professionali, compresa la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. in qualita' di istituto nazionale di promozione ai sensi dell'art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e le societa' dalla stessa interamente partecipate direttamente o indirettamente, di risorse aggiuntive per almeno il 30 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero; c) le conseguenze del mancato rispetto, entro la data di riferimento, della soglia di cui all'art. 10, comma 7-sexies, ultimo periodo, del decreto-legge n. 121/2021. |
| Art. 3
Istituzione di un fondo di investimento
1. Il Ministero, mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 10, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 121/2021, investe, mediante sottoscrizione in denaro delle relative quote, euro due miliardi nel fondo. 2. Il fondo e' istituito dalla SGR in base al presente decreto e viene gestito dalla medesima in piena indipendenza, secondo una logica prettamente di mercato e standard di elevata professionalita'. La SGR e' dotata di presidi organizzativi e di governance adeguati e le relative decisioni di investimento sono orientate esclusivamente al profitto. Il fondo e' regolato a condizioni di mercato e attribuisce prerogative agli investitori, sia economiche che amministrative, allineate alla prassi di settore per operazioni e investitori similari. 3. Nell'ambito degli organi di gestione del fondo e' assicurata la compresenza di comprovate esperienze e professionalita', secondo quanto disposto dalla normativa vigente. 4. La durata del fondo e la durata del periodo di investimento del fondo sono definite nel regolamento di cui al successivo art. 6, in conformita' con la migliore prassi di mercato. 5. Le quote del fondo sono riservate in sottoscrizione al Ministero. 6. Il Ministero sottoscrive le quote del fondo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo art. 6, comma 3. I versamenti delle quote avvengono in una o piu' soluzioni secondo quanto previsto nel regolamento di gestione del fondo in funzione dei richiami effettuati dalla SGR in connessione ai fabbisogni del fondo e, in particolare: a) per l'effettuazione di operazioni di investimento iniziali ed eventualmente successive, queste ultime qualora previste nel regolamento di gestione di cui al successivo art. 6, negli attivi di cui al successivo art. 4, comma 1; b) per il pagamento delle commissioni di spettanza della SGR, ai sensi dell'art. 8; c) per il pagamento degli altri oneri a carico del fondo individuati dal regolamento di cui all'art. 6, ivi inclusi i costi connessi con l'investimento del fondo negli attivi cui al successivo art. 4, comma 1; d) negli altri casi in cui il regolamento di cui all'art. 6 preveda la possibilita' per la SGR di effettuare richiami degli impegni. 7. Il Ministero adempie alle richieste di versamento emesse dalla SGR secondo le modalita' disciplinate nel regolamento del fondo. |
| Art. 4
Modalita' di investimento del fondo
1. Il fondo opera, secondo le decisioni di volta in volta adottate dalla SGR: a) effettuando investimenti in fondi target diretti o in fondi target indiretti secondo le modalita' previste dal decreto 27 giugno 2019 e dal relativo regolamento di gestione; e/o b) effettuando co-investimenti con uno o piu' fondi target (x) in fondi di terzi, e/o (y) nel capitale di rischio o nel debito di PMI, in entrambi i casi secondo le modalita' e alle condizioni di cui al decreto 27 giugno 2019 e al relativo regolamento di gestione; c) sottoscrivendo quote di altri fondi di investimento promossi e gestiti da istituzioni finanziarie di sviluppo dell'Unione europea che abbiano una politica di investimento coerente con le finalita' e gli ambiti di cui al presente decreto. 2. Nelle decisioni di investimento, la SGR destina, con modalita' e criteri definiti nella Side Letter, una quota delle risorse disponibili non inferiore a euro trecento milioni agli investimenti volti al supporto della riconversione e della transizione, in chiave ambientale e digitale, delle filiere produttive nazionali. 3. La sottoscrizione delle quote del fondo da parte del Ministero mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 10, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 121/2021 e' condizionata alla sottoscrizione da parte di altri investitori professionali, ivi inclusa Cassa depositi e prestiti S.p.a. e le societa' dalla stessa direttamente o indirettamente partecipate, di risorse aggiuntive per almeno il 30 per cento della sottoscrizione del Ministero nel fondo. La verifica del rispetto del vincolo in oggetto e' effettuata su base aggregata ai sensi delle seguenti previsioni: a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la SGR presenta al Ministero un piano previsionale (come tempo per tempo aggiornato dalla SGR), che terra' conto sia delle sottoscrizioni gia' raccolte e non ancora richiamate, sia di quelle che, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, saranno raccolte negli OICR rilevanti (anche attraverso i veicolo di scopo costituiti o gestiti dalla SGR), ivi inclusi gli accordi di co-investimento con investitori professionali (o gli OICR paralleli di questi stessi OICR rilevanti); b) la SGR verifica il rispetto del vincolo di cui al presente comma 3 al momento della sottoscrizione delle quote del fondo e a consuntivo, allo scadere del termine del periodo di sottoscrizione, come eventualmente prorogato ai sensi del regolamento o statuto, dell'ultimo degli OICR rilevanti, che in ogni caso, per le finalita' del presente decreto, non potra' essere istituito oltre la data del 31 dicembre 2025. 4. Ai fini della verifica di cui al precedente comma 3, la SGR tiene in considerazione il totale delle sottoscrizioni e degli impegni indicati dalla lettera a) del detto comma 3. 5. Il regolamento del fondo e/o la documentazione di investimento o co-investimento di volta in volta applicabili dovranno disciplinare le soluzioni operative attuabili al fine di ripristinare il rispetto del vincolo di cui al comma 3 - ivi incluse ad esempio clausole di rivendita della porzione di quote di pertinenza sul mercato secondario, di freezing o di conversione degli importi rilevanti in crediti con diverso fattore di priorita' rispetto alle quote ordinarie (che prevedano quantomeno il rimborso del nominale sottoscritto e versato dal fondo) o la possibilita' di determinare la liquidazione anticipata o il rimborso anticipato della porzione di quote rilevanti - anche quali limiti e caratteristiche dell'investimento nei fondi target o nei fondi di terzi, ove allo scadere del termine del periodo di sottoscrizione, come eventualmente prorogato ai sensi del regolamento o statuto, dell'ultimo degli OICR rilevanti, risulti non soddisfatta la condizione di cui al comma 3, tenuto comunque conto dei limiti di legge e degli interessi alla valorizzazione degli investimenti del fondo e dei fondi target e alla conservazione del relativo valore e al rispetto degli impegni assunti. 6. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, nelle decisioni di investimento, la SGR riconosce preferenza alle operazioni che prevedono, a livello di impresa target, un co-investimento di investitori privati indipendenti per un importo pari ad almeno il 30 per cento dell'investimento nella medesima impresa target. |
| Art. 5 Mancato rispetto della soglia di cui all'art. 10, comma 7-sexies, ultimo periodo, del decreto-legge n. 121/2021
1. Con riferimento ai diversi impieghi del fondo, alla data di riferimento applicabile, la SGR verifica che siano state investite o deliberate almeno il 60 per cento, a seconda del caso, degli importi allocati dal fondo ovvero della quota parte rilevante delle risorse investite dal Ministero nel fondo. La SGR effettua tale verifica, a seconda del caso, come segue: a) con riferimento a ciascun singolo investimento del fondo in un fondo target diretto o in un fondo target indiretto, sulla base del rapporto tra (i) al numeratore, il capitale impegnato determinato con riferimento al fondo target interessato; e (ii) al denominatore, il totale degli impegni sottoscritti dal fondo in tale fondo target; b) con riferimento a ciascuna linea di co-investimento in fondi di terzi o in PMI, sulla base del rapporto tra (i) al numeratore, il capitale impegnato determinato con riferimento alla singola linea di co-investimento interessata; e (ii) al denominatore, la quota parte del controvalore di sottoscrizione del fondo che, sulla base dei criteri definiti dalla Side Letter, e' allocabile su tale linea di co-investimento. 2. Nel caso in cui, alla data di riferimento applicabile, uno o piu' dei rapporti di cui al comma 1 fosse inferiore alla soglia del 60 per cento, la SGR, entro sessanta giorni dalla data di riferimento applicabile, approva e fornisce al Ministero la rilevante valutazione del capitale stimato. 3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, la SGR: a) con riferimento ai casi di cui al precedente comma 1, lettera a), secondo le modalita' tecniche e le tempistiche previste dal regolamento del fondo target interessato e subordinatamente al venir meno dell'impegno in questo, libera il Ministero dalla (o si impegna a non richiamarlo per la) quota parte residua degli impegni sottoscritti e non richiamati nel fondo inerenti il fondo target pari alla differenza, se esistente, fra (x) il totale degli impegni sottoscritti dal fondo nel fondo target interessato e (y) la somma tra il capitale impegnato e il capitale stimato calcolata con riferimento al fondo target interessato; b) con riferimento ai casi di cui al precedente comma 1, lettera b), libera il Ministero, secondo le modalita' tecniche e le tempistiche previste dal regolamento del fondo, per la quota parte residua degli impegni sottoscritti nel fondo e non richiamati pari alla differenza, se esistente, fra (x) la porzione del capitale del fondo che, sulla base dei criteri di allocazione definiti dalla Side Letter e' allocabile sulla linea di co-investimento interessata e (y) la rilevante somma fra capitale impegnato e capitale stimato calcolata con riferimento alla linea di co-investimento interessata. |
| Art. 6
Regolamento del fondo
1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto, la SGR trasmette tempestivamente al Ministero lo schema di regolamento di gestione del fondo. 2. Il Ministero, entro trenta giorni dalla trasmissione del regolamento di cui al comma 1, valutata la conformita' dello schema di regolamento alle previsioni del presente decreto e alle finalita' di cui all'art. 10, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 121/2021, comunica alla SGR la propria approvazione del regolamento del fondo, ai fini dell'istituzione dello stesso da parte della SGR e della sottoscrizione, da parte del Ministero, delle quote del fondo, secondo le modalita' previste dal presente decreto. 3. La SGR comunica tempestivamente al Ministero la data di istituzione del fondo e di apertura delle relative sottoscrizioni. |
| Art. 7
Side Letter
1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e in ogni caso prima della sottoscrizione da parte del Ministero delle quote del fondo, la SGR trasmette tempestivamente al Ministero uno schema di Side Letter che tenga anche conto, nella definizione dell'allocazione delle risorse, oltre a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, degli obiettivi prioritari di sostenere l'accelerazione d'impresa, l'innovazione e i processi di trasferimento tecnologico, anche mediante interventi di venture debt, il coinvolgimento da parte del fondo di soggetti esteri che investono in Italia. 2. Il Ministero, entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di Side Letter, valutata la conformita' alle previsioni contenute nel presente decreto, comunica alla SGR la propria approvazione della medesima Side Letter e procede alla sua sottoscrizione unitamente alla sottoscrizione delle quote del fondo. |
| Art. 8
Commissioni
1. Per la gestione del fondo, alla SGR e' riconosciuta una commissione annua di gestione e una commissione di performance, entrambe determinate dal regolamento di gestione di cui all'art. 6 del presente decreto sulla base degli standard di mercato e tenuto conto delle specifiche caratteristiche del fondo, in particolare, in termini di tipologia di investimenti e di dimensione finanziaria dei fondi target in cui il fondo abbia investito o con cui il fondo abbia co-investito. 2. Al fine di evitare una duplicazione degli oneri commissionali a carico del Ministero, il regolamento del fondo prevede che da ciascuna componente commissionale di cui al precedente comma 1 sia detratta (fino ad eventuale azzeramento) la quota parte, riferibile all'investimento del fondo, dei compensi eventualmente percepiti dalla SGR a titolo, rispettivamente, di commissione di gestione e di commissione di performance o di incentivo ai sensi dei regolamenti dei fondi target in cui il fondo abbia investito. 3. Gli oneri di cui al precedente comma 1 gravano sulle medesime risorse assegnate al Fondo di sostegno al venture capital ai sensi dell'art. 10, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 121/2021. |
| Art. 9
Modalita' e termini di restituzione o reimpiego delle risorse
1. Entro sessanta giorni dalla data di chiusura contabile della liquidazione del fondo, salve le eventuali somme da vincolare al fine di coprire potenziali oneri residui del fondo fino alla scadenza degli stessi, la SGR restituisce al Ministero, in qualita' di quotista, l'attivo eventualmente derivante dalla liquidazione del fondo medesimo in base alla ripartizione tra i partecipanti e la SGR dei proventi e del risultato finale della gestione del fondo derivante dallo smobilizzo degli investimenti del fondo, ai fini del riversamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato, con le modalita' definite con successiva comunicazione del Ministero. |
| Art. 10
Disposizioni finali
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto 27 giugno 2019. 2. Con provvedimento del Ministero possono essere fornite specificazioni o chiarimenti in merito ai contenuti delle disposizioni di cui al presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2022
Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 971 |
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