Gazzetta n. 209 del 7 settembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 8 luglio 2022 |
Intervento a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all'aggressione della Russia contro l'Ucraina. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 istitutiva del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; Preso atto delle conseguenti sanzioni imposte dall'Unione europea alla Russia e dalle successive contromisure adottate dalla stessa, che hanno creato notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali, le catene di approvvigionamento e provocato aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e imprevisti, in particolare per quanto riguarda il gas naturale e l'energia elettrica, ma anche per molte altre materie prime fondamentali in alcuni processi produttivi (ad esempio i fertilizzanti) e beni primari appartenenti a settori gia' provati da un aumento dei prezzi nel 2020 e da una ulteriore maggiorazione nel 2021, compresi i settori agricoli e della trasformazione alimentare, determinando cosi' un marcato incremento dei prezzi degli alimenti per animali; Preso atto del report statistico redatto periodicamente da ISMEA, relativo allo scenario del mercato agricolo mondiale e nazionale e delle sue potenziali criticita' e che evidenzia come i prezzi rilevati nel 1° quadrimestre del 2022 delle materie prime agricole (mangimi) e dei prodotti energetici siano cresciuti rispettivamente del 22,3% e del 65,5% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2021, impattando pesantemente sulle economie delle aziende zootecniche; Considerato che dall'analisi di mercato risulta che alcuni prodotti agricoli destinati prioritariamente all'alimentazione animale, come il mais, la farina di soia e l'orzo, hanno fatto registrare nel mese di maggio 2022 incrementi di prezzi rispettivamente del 42%, del 13% e del 91% rispetto allo stesso periodo del 2021 dovuto prevalentemente alla dipendenza dell'Italia nell'importare questi prodotti agricoli da territori attualmente oggetto di eventi bellici come l'Ucraina e dalla Russia, quest'ultimo paese sottoposto a sanzioni economiche internazionali; Rilevato che fra i settori zootecnici piu' colpiti dall'incremento dei prezzi degli input produttivi nel primo quadrimestre 2022 risultano i bovini da latte (comprendendo per attitudine produttiva anche la specie bufalina), con +19,5% e i bovini da carne con +13,2% rispetto al medesimo periodo del 2021 e che tra l'altro questi ultimi risentono di maggiori costi dovuti anche all'aumento dei prezzi dei ristalli e dei relativi costi di trasporto; Considerato che ad incidere in misura significativa, sulla dinamica della gestione economica aziendale, sono soprattutto i rialzi dei prodotti che compongono la razione alimentare e che possono rappresentare circa il 60-65% dei costi totali di produzione, determinando cosi' un'ulteriore contrazione della redditivita' degli allevamenti; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'art. 228; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5465 recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»; Preso atto che la Commissione europea in data 23 marzo 2022, ha adottato il regolamento delegato (UE) n. 467/2022, mettendo a disposizione degli Stati membri un importo totale di euro 500.000.000,00, per la concessione di un aiuto eccezionale di adattamento ai produttori; Considerato che i produttori che beneficiano di questo sostegno economico, sono quelli dei settori elencati all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, alle condizioni stabilite proprio dal regolamento delegato (UE) n. 467/2022, che hanno beneficiato del sostegno accoppiato zootecnico di cui all'art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiesto nell'ambito della domanda unica 2021; Considerato che gli Stati membri possono concedere un aiuto supplementare nazionale per le misure adottate in applicazione dell'art. 1 fino a un massimo del 200% dell'importo corrispondente stabilito per ciascuno Stato membro e che l'importo stabilito per l'Italia e' di euro 48.116.688,00; Considerato che il cofinanziamento nazionale previsto dal citato regolamento delegato (UE) 467/2022, ammontante a euro 96.233.376, trova copertura nelle disponibilita' del citato Fondo di rotazione; Visto che lo stanziamento totale dei fondi destinati come aiuto eccezionale di adattamento per i produttori dei settori agricoli, ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 467/2022, aumentato del 200%, e' pari ad euro 144.350.064,00 e che le misure di intervento saranno adottate sulla base di criteri oggettivi, in modo tale che i pagamenti risultanti non provochino comunque distorsioni della concorrenza e che tengano comunque conto, di uno o piu' obiettivi quali: 1) economia circolare, 2) gestione dei nutrienti, 3) uso efficiente delle risorse, 4) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima; Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione della Repubblica italiana; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»; Ritenuto prioritario concedere aiuti agli allevatori di bovini da latte, di bufale e di bovini da carne che perseguono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, specificatamente per l'aspetto del benessere animale (c.d. criterio di gestione obbligatoria - CGO) e che nel contempo custodiscono e valorizzano anche territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del Made in Italy; Considerato altresi' che le specie zootecniche allevate in Italia e non comprese nel presente provvedimento, saranno comunque oggetto, con apposito decreto da emanarsi da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di ristoro economico mediante misure di aiuto di Stato in «Regime TF Ucraina», cosi' come disposto da comunicazione della Commissione (UE) 2022/C 131 1/01); Considerato che l'Anagrafe nazionale bovina registra ogni non conformita' dovute al mancato rispetto del benessere animale e che, pertanto, la sua consultazione consente di individuare ed escludere dagli aiuti gli agricoltori che non perseguono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, specificatamente per l'aspetto del benessere animale; Vista la comunicazione in data 27 giugno 2022 (prot. n. 287854), con la quale lo schema del presente provvedimento e' stato trasmesso, a titolo di opportuna informativa, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e finalita'
1. Si dispone un intervento finalizzato alla concessione di un aiuto eccezionale di adattamento ai produttori dei settori elencati nell'art. 1, comma 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2. Il sostegno e' finalizzato a compensare gli imprenditori dei danni subiti a causa dell'incremento dei costi e dalla riduzione delle scorte dell'alimentazione animale generati dal conflitto in corso in Ucraina ed e' destinato a sostenere gli agricoltori che perseguono l'obiettivo di adottare metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, con particolare riferimento al benessere animale. 3. Il danno di cui al comma 2 del presente articolo e' parametrato sulla base dell'entita' degli animali alimentati ed e' conseguentemente determinato in ragione del numero dei capi allevati. 4. Per l'intervento di cui al comma 1, con il regolamento delegato UE n. 467/2022 del 23 marzo 2022, e' stata messa a disposizione dell'Italia una somma pari ad euro 48.116.688,00. 5. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 467/2022, la misura di sostegno di cui al comma 2 e' aumentata del 200%, che determina una disponibilita' complessiva di euro 144.350.064,00. |
| Allegato A
Calcolo contributo zootecnica Regolamento Delegato (UE) n. 467/2022
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Beneficiari
1. Beneficiano del sostegno di cui all'art. 1 del presente decreto gli agricoltori che rientrano nella categoria dei produttori delle filiere di allevamento delle vacche da latte, delle bufale, delle vacche da carne e delle vacche a duplice attitudine, i quali: a. abbiano beneficiato del sostegno accoppiato zootecnico di cui all'art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, attuato dal decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465, nell'ambito della domanda unica 2021; b. abbiano rispettato il criterio di gestione obbligatoria (CGO) relativo al benessere animale nell'anno 2021; c. abbiano un codice allevamento attivo a loro intestato e presente nella Banca dati nazionale (BDN) dell'Anagrafe bovina al 31 marzo 2022. 2. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, la quantificazione del ristoro da attribuire a ogni singolo beneficiario e' riferita al numero di capi ammissibili nell'ambito delle misure del sostegno accoppiato zootecnico di cui al decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465 per la campagna 2021. |
| Art. 3
Quantificazione del ristoro e modalita' di erogazione
1. Ai fini della determinazione del quantum, gli importi previsti per l'annualita' 2021 ai sensi del decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465, sono integrati, per gli interventi specifici di aiuto accoppiato zootecnico, degli importi di cui all'allegato «A» del presente decreto, calcolati sulla base dei capi accertati ai fini del riconoscimento dell'aiuto accoppiato nella Domanda unica dell'anno 2021. 2. Il pagamento del ristoro e' eseguito in favore dei beneficiari e alle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, dagli Organismi pagatori territorialmente competenti per la domanda unica dell'agricoltore, secondo le modalita' definite da AGEA Coordinamento. |
| Art. 4
Modalita' di presentazione delle domande e compiti di AGEA Coordinamento e organismi pagatori competenti
1. Gli organismi pagatori provvedono all'istruttoria dei procedimenti, ai relativi controlli e all'esecuzione dei pagamenti del ristoro entro il 30 settembre 2022, sulla base delle disposizioni impartite da AGEA Coordinamento con apposita circolare. |
| Art. 5
Disposizioni finali
1. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2022
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 957 |
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