Gazzetta n. 211 del 9 settembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA |
DECRETO 15 luglio 2022 |
Limiti delle indennita' dovute dagli esercenti di impianti nucleari o di trasporti di materie nucleari. |
|
|
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16 novembre 1982 e dal Protocollo del 12 febbraio 2004 (nel seguito anche: «Protocollo di Parigi»); Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Impiego pacifico dell'energia nucleare»; Vista la Convenzione del 31 gennaio 1963, complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16 novembre 1982 e dal Protocollo del 12 febbraio 2004; Vista la legge 12 febbraio 1974, n. 109, concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, firmata a Parigi il 29 luglio 1960, e del protocollo addizionale firmato a Parigi il 28 gennaio 1964; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, e successive modifiche e integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari»; Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico del 13 marzo 2013, protocollo n. 0005324, con la quale, in relazione al processo di ratifica del Protocollo di Parigi, e' stato chiesto al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di effettuare una classificazione degli impianti nucleari presenti sul territorio italiano indicando il livello di rischio e gli importi per i quali gli esercenti sono tenuti ad assicurarsi; Visto il documento «Classificazione degli impianti nucleari ai fini della ratifica del Protocollo di Parigi del 12 febbraio 2004», predisposto dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA in data 5 settembre 2013, protocollo n. 0035403; Vista la legge 28 aprile 2015, n. 58, concernente la ratifica ed esecuzione degli «Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; Visto il decreto interministeriale 7 agosto 2015, recante «Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45»; Visto il decreto interministeriale 8 settembre 2017, recante «Requisiti di protezione fisica passiva e modalita' di redazione dei piani di protezione fisica», con il quale sono stati fissati i requisiti da adottare per proteggere le installazioni nucleari e le operazioni di trasporto da atti di sabotaggio, cosi' da limitare le potenziali conseguenze radiologiche ad essi associate; Visto il nuovo regolamento organizzativo dell'ISPRA, entrato in vigore il 1° gennaio 2017, ove si stabilisce che le funzioni ed i compiti di Autorita' di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione sono svolte dal Centro nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione dell'Istituto, che a tali fini sostituisce, fino al completamento del processo istitutivo dell'ISIN ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, l'ex Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale; Visto il documento «Classificazione degli impianti nucleari e dei trasporti di materie nucleari ai fini della ratifica del Protocollo di Parigi del 12 febbraio 2004», di aggiornamento del precedente documento del 5 settembre 2013, predisposto dal Centro nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione dell'ISPRA in data 30 gennaio 2018, protocollo 0006770, dove vengono individuate tre fasce di rischio (denominate A, B, C) per gli impianti nucleari e due fasce di rischio (denominate A, B) per i trasporti di materie nucleari; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi», modificato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 recante: «attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari», e in particolare, gli articoli 1 e 6, che istituiscono l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) con funzione e compiti di autorita' di regolamentazione nazionale competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, e l'art. 9 che stabilisce che le funzioni dell'Autorita' di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA fino all'entrata in vigore del regolamento dell'ISIN; Vista la nota del 10 agosto 2018, protocollo n. 1211, con la quale il direttore dell'ISIN ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico (ora «Ministero della transizione ecologica») che, a far data dal 1° agosto 2018, le funzioni e i compiti di regolamentazione e controllo in materia di sicurezza nucleare, assicurate in via transitoria dal Centro nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione dell'ISPRA, sono trasferite all'ISIN che opera nel pieno esercizio delle funzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 2020, n. 97, concernente la «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; Visto in particolare l'art. 3, comma 8, della citata legge 23 luglio 2020, n. 97, di integrale sostituzione dell'art. 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, che, fissando il limite delle indennita' dovute dall'esercente di un impianto nucleare o di un trasporto nucleare per danni nucleari causati da un incidente nucleare nella misura di euro 700 milioni per ciascun incidente nucleare, stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti l'ISIN e l'ISPRA, il limite delle suddette indennita' puo' essere comunque determinato, in relazione alla natura degli impianti nucleari o delle materie nucleari trasportate e delle prevedibili conseguenze di un incidente che li coinvolga, anche in misura inferiore a quella ivi prevista. Gli importi determinati non possono essere inferiori a euro 70 milioni per ogni incidente che coinvolga l'impianto nucleare ovvero a euro 80 milioni per ciascun incidente nel corso di un trasporto di materie nucleari; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117»; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca» e, in particolare, l'art. 1, che ha istituito il «Ministero dell'universita' e della ricerca» e, conseguentemente, soppresso il «Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica», ridefinendone le competenze e attribuendogli le funzioni e i compiti gia' spettanti al Ministero dello sviluppo economico in materia di sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, radioprotezione e radioattivita' ambientale; Vista la nota del 31 marzo 2021, protocollo n. 0009972, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto alle amministrazioni e agli organismi tecnici individuati dalla legge 23 luglio 2020, n. 97, di costituire un gruppo di lavoro per la predisposizione dello schema di decreto di cui all'art. 3, comma 8, della medesima legge 23 luglio 2020, n. 97, ed in particolare all'ISIN di provvedere all'aggiornamento del documento predisposto dal Centro nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione dell'ISPRA «Classificazione degli impianti nucleari e dei trasporti di materie nucleari ai fini della ratifica del Protocollo di Parigi del 12 febbraio 2004»del 30 gennaio 2018, protocollo 0006770; Visto l'Inventario nazionale dei rifiuti radioattivi aggiornato al 31 dicembre 2020, predisposto dall'ISIN e tramesso in data 21 ottobre 2021; Vista la nota del 23 dicembre 2021, protocollo n. 007967, relativa alla richiesta di «Predisposizione di uno schema di decreto interministeriale da emanare ai sensi dell'art. 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 come modificato dall'art. 3, comma 8 della legge 23 luglio 2020, n. 97 - Aggiornamento documento ISPRA «Classificazione degli impianti nucleari e dei trasporti di materie nucleari ai fini della ratifica del Protocollo di Parigi del 12 febbraio 2004», con la quale ISIN ha trasmesso una proposta di classificazione in due fasce di rischio per gli impianti nucleari (denominate Fascia A - Installazioni a basso rischio e Fascia B - Installazioni a rischio molto basso) e due fasce di rischio per i trasporti di materie nucleari (denominate Fascia A - Trasporti di combustibile nucleare irraggiato e Fascia B - Tutti gli altri trasporti di materie nucleari non ricadenti nei criteri di esclusione), allegando un estratto del documento NEA«Nuclear Operators» Third Party Liability Amounts and Financial Securiti Limits (febbraio 2019) ai fini della determinazione del limite delle indennita' dovute dall'esercente di un impianto nucleare o di un trasporto di materie nucleari per danni causati da un incidente nucleare; Considerato che, per quanto attiene al livello di rischio delle installazioni nucleari italiane, va rilevato che la maggioranza delle stesse non e' piu' operativa da diversi anni (attualmente in fase di disattivazione e per lo piu' utilizzate come depositi temporanei di rifiuti radioattivi o, in taluni casi, di combustibile nucleare esaurito) oppure, nel caso dei reattori di ricerca, queste installazioni sono caratterizzate, per propria natura, da un livello di potenza molto basso se comparato con gli impianti nucleari di produzione di energia elettrica, come quelli attualmente in esercizio nell'Unione europea; Considerato che in tutte le installazioni in disattivazione sono state condotte, ovvero sono in corso o programmate, operazioni atte a ridurre il rischio radiologico presente attraverso l'allontanamento degli ultimi quantitativi di combustibile nucleare irraggiato, il condizionamento dei rifiuti radioattivi presenti, la realizzazione di nuove strutture di stoccaggio temporaneo e l'alienazione delle materie nucleari residue; Ritenuto che tutte le installazioni sono da collocarsi a basso rischio, con una graduazione legata alle caratteristiche dell'inventario radiologico attualmente presente in ciascuna di esse, all'entita' delle conseguenze associate ai rilasci derivanti dagli eventi incidentali presi a riferimento nella predisposizione dei piani di emergenza, nonche' alle caratteristiche ingegneristiche dell'impianto, in particolare, delle barriere esistenti; Tenuto conto che le analisi di sicurezza svolte dall'ISIN per le varie installazioni mostrano un limitato impatto radiologico, in termini di conseguenze relative al rilascio di sostanze radioattive in condizioni incidentali, valutate al massimo in un raggio di alcuni chilometri dalle installazioni e caratterizzate da stime di dose efficace per gli individui del gruppo di riferimento della popolazione nell'ordine del mSv o, al piu', solo in alcuni casi, nell'ordine della decina di mSv. Solo in alcuni casi, pertanto vi e' la necessita' di adottare misure protettive dirette sulla popolazione e restrizioni sul consumo di alcuni alimenti nelle aree interessate dall'eventuale contaminazione atte a garantirne la radioprotezione, fatte salve ovviamente le attivita' di monitoraggio radiometrico con le associate valutazioni; Considerata la decisione e raccomandazione [NEA/SUM(2014)2] del Comitato direttivo della OECD/NEA del 30 ottobre 2014 «Decision and recommendation of the Steering Committee concerning the application of the Paris Convention to nuclear installations in the process of being decommissioned», relativa all'applicazione della Convenzione di Parigi alle installazioni nucleari in corso di disattivazione, con la quale il suddetto Comitato direttivo ha abrogato la propria decisione e raccomandazione del 20 aprile 1990 [NE/M(90)1], di pari oggetto, stabilendo nuovi criteri di esclusione relativamente all'applicazione della Convenzione di Parigi per le installazioni nucleari in corso di disattivazione; Visti i paragrafi 18. (a) e 18. (d) del documento «Expose' des Motifs of the Paris Convention as amended by the Protocols of 1964, 1982 and 2004», NEA/NLC/DOC(2020)1/FINAL del 31 marzo 2020; Ritenuta la necessita' di adottare il decreto di cui all'art. 19, comma 1, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificato dall'art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2020, n. 97; Acquisito il concerto del Ministro dell'universita' e della ricerca, che si e' espresso con nota prot. n. 888 del 1° luglio 2022; Sentiti l'ISIN e l'ISPRA, che si sono espressi rispettivamente con nota prot. n. 11423 del 13 maggio 2022 e con nota prot. n. 38963 dell'8 luglio 2022;
Adotta il seguente decreto:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificato dall'art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2020, n. 97, il presente decreto stabilisce i limiti delle indennita' dovute dagli esercenti di impianti nucleari o di trasporti di materie nucleari, che possono essere determinati, in relazione alla natura degli impianti nucleari o delle materie nucleari trasportate e delle prevedibili conseguenze di un incidente che li coinvolga, anche in misura inferiore a quella prevista all'art. 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860. |
| Allegato 1
LIMITE DELLE INDENNITA' PER GLI IMPIANTI NUCLEARI ===================================================================== | FASCIA A - Installazioni a basso rischio | +===================================================================+ | | | Copertura a | | | Esercente/ | carico | | Impianto | Proprieta' | dell'esercente | +===================================+==============+================+ |Centrale nucleare di Borgo Sabotino| | | | (LT) | SOGIN/SOGIN |euro 100.000.000| +-----------------------------------+--------------+----------------+ | Installazioni presso il Centro | | | | comune di ricerca (CCR) di Ispra | | | | (VA) - Reattore ESSOR, | | | | Installazioni di trattamento e | | | | deposito rifiuti radioattivi e | | | |combustibile irraggiato (Area 40), | | | |Stazione di trattamento e deposito | | | | dei rifiuti radioattivi liquidi | SOGIN/CCR di | | | (STRRL) | Ispra |euro 100.000.000| +-----------------------------------+--------------+----------------+ | Impianto EUREX di Saluggia (VC) | SOGIN/ENEA |euro 100.000.000| +-----------------------------------+--------------+----------------+ | Impianto ITREC di Rotondella (MT) | SOGIN/ENEA |euro 100.000.000| +-----------------------------------+--------------+----------------+ | |SOGIN/Deposito| | | | Avogadro | | |Deposito Avogadro di Saluggia (VC) | S.p.a. |euro 100.000.000| +-----------------------------------+--------------+----------------+ | Impianti IPU, OPEC-1 e deposito | | | | OPEC-2 del Centro ricerche della | | | | Casaccia (ENEA) | SOGIN/ENEA |euro 100.000.000| +-----------------------------------+--------------+----------------+ | Reattore di ricerca TRIGA |Universita' di| | | dell'Universita' di Pavia | Pavia |euro 100.000.000| +-----------------------------------+--------------+----------------+
===================================================================== | FASCIA B - Installazioni a rischio molto basso | +===================================================================+ | Centrale nucleare di Caorso (PC) | SOGIN/SOGIN | euro 70.000.000 | +----------------------------------+-------------+------------------+ | Centrale nucleare del Garigliano | | | | (CE) | SOGIN/SOGIN | euro 70.000.000 | +----------------------------------+-------------+------------------+ | Centrale nucleare di Trino | | | | Vercellese (VC) | SOGIN/SOGIN | euro 70.000.000 | +----------------------------------+-------------+------------------+ |Reattori di ricerca TRIGA e TAPIRO| | | |del Centro Ricerche della Casaccia| | | | (ENEA) | ENEA/ENEA | euro 70.000.000 | +----------------------------------+-------------+------------------+ |Impianto fabbricazioni nucleari - | | | | Bosco Marengo (AL) | SOGIN/SOGIN | euro 70.000.000 | +----------------------------------+-------------+------------------+ | |ENEA/ENEA (La| | | | societa' | | | | Nucleco | | | |S.p.a. e' di | | | | proprieta' | | | | 60% SOGIN e | | | |40% ENEA. Gli| | | |impianti sono| | | Installazioni nucleco del Centro |di proprieta'| | | ricerche della Casaccia (RM) | 100% ENEA | euro 70.000.000 | +----------------------------------+-------------+------------------+ | Reattore di ricerca AGN-201 | Universita' | | | Costanza | di Palermo | euro 70.000.000 | +----------------------------------+-------------+------------------+
LIMITE DELLE INDENNITA' PER I TRASPORTI DI MATERIE NUCLEARI
===================================================================== | FASCIA A - Trasporti di combustibile nucleare irraggiato | +===================================================================+ |Limite delle indennita' dovute dall'esercente | | |di un trasporto nucleare per danni nucleari | | |causati da un incidente nucleare | euro 100.000.000 | +===================================================================+ | FASCIA B - Tutti gli altri trasporti di materie nucleari non | | ricadenti nei criteri di esclusione | +===================================================================+ |Limite delle indennita' dovute dall'esercente | | |di un trasporto nucleare per danni nucleari | | |causati da un incidente nucleare | euro 80.000.000 | +----------------------------------------------+--------------------+ |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e successive modificazioni. |
| Art. 3 Limite delle indennita' per gli impianti nucleari e per i trasporti di materie nucleari
1. Nell'Allegato 1 al presente decreto e' riportata la classificazione, per fasce di rischio degli impianti nucleari presenti in Italia e dei trasporti di materie nucleari, secondo le definizioni di cui al Protocollo di Parigi, come ratificato dalla legge 23 luglio 2020, n. 97, con l'indicazione degli importi per i quali gli esercenti o i vettori autorizzati sono tenuti ad assicurarsi. 2. Il limite delle indennita' dovute dall'esercente di un impianto nucleare per danni causati da un incidente nucleare e' fissato nella misura di euro: a) 100 milioni, per gli impianti classificati nella Fascia A - Installazioni a basso rischio; b) 70 milioni, per gli impianti classificati nella Fascia B - Installazioni a rischio molto basso; 3. Il limite delle indennita' dovute dall'esercente di un trasporto di materie nucleari per danni causati da un incidente nucleare e' fissato nella misura di euro: a) 100 milioni, per i trasporti classificati nella Fascia A - Trasporti di combustibile nucleare irraggiato; b) 80 milioni, per i trasporti classificati nella Fascia B - Tutti gli altri trasporti di materie nucleari non ricadenti nei criteri di esclusione. |
| Art. 4
Aggiornamento e modifica della classificazione
1. L'ISIN aggiorna periodicamente la classificazione degli impianti nucleari e dei trasporti di materie nucleari di cui all'Allegato 1, in relazione a ogni pertinente cambiamento nella valutazione del rischio dei singoli impianti o trasporti, e la trasmette al Ministero della transizione ecologica, al Ministero dell'universita' e della ricerca e all'ISPRA. 2. L'Allegato 1 e' modificato con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sentiti l'ISIN e l'ISPRA. |
| Art. 5
Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente decreto, ivi compreso l'Allegato 1, che ne costituisce parte integrante, entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 luglio 2022
Il Ministro della transizione ecologica: Cingolani Il Ministro dell'universita' e della ricerca Messa |
|
|
|