Gazzetta n. 211 del 9 settembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIRETTIVA 9 giugno 2022
Definizione dei criteri e delle procedure per la designazione dei commissari liquidatori, dei commissari governativi e dei liquidatori di enti cooperativi.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visti in particolare gli articoli 2545-terdecies, 2545-septiesdecies, 2545-sexiesdecies e 2545-octiesdecies del codice civile;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante «Provvedimenti per la cooperazione»;
Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante «Nuove norme in materia di societa' cooperative»;
Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante «Nuovo ordinamento dei consorzi agrari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e successive modificazioni recante norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma l, della legge 3 aprile 2001, n. 142;
Visto, in particolare, l'articolo l del predetto decreto legislativo n. 220/2002 secondo cui la vigilanza su tutte le forme di societa' cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex art. 5, comma l, lettera f), legge 3 ottobre 2001, n. 366, societa' di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'art. 2512 del codice civile, consorzi agrari e piccole societa' cooperative e' attribuita al Ministero delle attivita' produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), che la esercita mediante revisioni ordinarie ed ispezioni straordinarie;
Visto, altresi', l'art. 12 del predetto decreto legislativo n. 220/2002 secondo cui il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza puo' adottare, fra l'altro i provvedimenti di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, di sostituzione dei liquidatori ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies del codice civile, di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies secondo comma del codice civile nonche' di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile prevedendosi che, nel caso di consorzi agrari, i predetti provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia» ed in particolare l'art. 9 che detta la disciplina relativa ai consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e, in particolare, l'art. 12, commi 75, 76 e 77;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400 recante «Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi»;
Visto, in particolare, l'art. 9 della predetta legge n. 400/1975 secondo cui la nomina dei commissari liquidatori per le cooperative aderenti all'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e' disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto di una terna di professionisti composta da persone scelte tra gli iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro, nonche' tra esperti in materia di lavoro e cooperazione;
Vista la circolare direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 25 giugno 2015 che ha disciplinato l'aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati a svolgere, su mandato del Ministero dello sviluppo economico gli incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi di cui, rispettivamente, agli articoli 2545-terdecies, 2545-septiesdecies secondo comma, 2545-sexiesdecies e 2545-octiesdecies del codice civile;
Visto il decreto 3 novembre 2016, n. 390 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto 13 marzo 2018 del Ministero dello sviluppo economico;
Vista la circolare direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 4 aprile 2018 che ha dettato ulteriori disposizioni in merito al funzionamento della predetta banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, nonche' in merito alle procedure per la raccolta, il trattamento e l'utilizzo delle manifestazioni d'interesse;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2021 che ha definito i criteri e le procedure per la scelta dei commissari liquidatori delle imprese cooperative;
Considerato il processo di informatizzazione e reingegnerizzazione avviato dalla Direzione generale sugli gli enti cooperativi e sulle societa' ed in particolare l'implementazione della banca dati finalizzata alla selezione e all'abbinamento dei professionisti cui affidare gli incarichi di commissari liquidatori, commissari governativi e liquidatori di enti cooperativi, nelle procedure sottoposte alla vigilanza della direzione;
Ritenuto opportuno uniformare le procedure di nomina dei professionisti di competenza del Ministro dello sviluppo economico e della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa';
Ritenuto opportuno, pertanto, riconsiderare la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2021, al fine di rendere piu' efficiente la procedura di designazione dei commissari liquidatori, dei commissari governativi e dei liquidatori di enti cooperativi;

E m a n a
la seguente direttiva:

Art. 1

Implementazione della banca dati dei professionisti

l. La Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa' implementa la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione dell'incarico di commissario liquidatore ai sensi degli articoli 2545-terdecies, 2545-septiesdecies secondo comma del codice civile, di commissario governativo ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile e di liquidatore di enti cooperativi ai sensi dell'art 2545-octiesdecies del codice civile, in modo da consentire la selezione automatizzata di professionisti sulla base dei criteri fissati dal successivo art. 3.
2. Il funzionamento della banca dati di cui al comma 1, nonche' le modalita' di tenuta e aggiornamento della stessa, sono disciplinate con provvedimento del direttore generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa'.
 
Art. 2

Requisiti per l'iscrizione e
la permanenza nella banca dati

1. Alla banca dati possono iscriversi i seguenti soggetti:
iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti in materia di lavoro, nonche' nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39;
esperti in materia di lavoro e cooperazione, anche con riferimento ai requisiti di cui all'art. 28, comma 1, lettera c) del regio decreto 16 marzo 1042 n. 267, ovvero coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in societa' per azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali.
2. I professionisti e i soggetti interessati ad essere nominati commissari liquidatori, commissari governativi e liquidatori di enti cooperativi possono iscriversi ovvero permanere nella banca dati, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 ed in assenza delle seguenti condizioni:
a. dimissioni o mancata accettazione di precedente incarico conferito dall'amministrazione, prodotte senza giustificato e oggettivo motivo;
b. revoca di un precedente incarico, salvo che sia stata disposta per motivi non inerenti la responsabilita' diretta, esclusiva e personale del soggetto revocato;
c. preesistente o intervenuto status di interdetto o inabilitato o di soggetto sottoposto a misure di «protezione giudiziaria» ivi compresa l'amministrazione di sostegno ed ogni altra misura che comporti un effetto limitativo sulla capacita' di agire del soggetto;
d. applicazione di misure interdittive, seppure temporanee, disposte anche dall'ordine professionale di appartenenza;
e. assoggettamento a procedura concorsuale;
f. applicazione di misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
g. condanne penali, anche in primo grado, o pendenza di procedimenti penali per:
I. i delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e, in quanto compatibili, con quelli dettati nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle successive modifiche ed integrazioni;
II. i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria e valutaria che comportino condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi;
III. un qualunque delitto non colposo che comporti la reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
IV. i delitti che comportino, anche in primo grado, l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione o la sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
3. I pubblici dipendenti dovranno, inoltre, aver conseguito le necessarie autorizzazioni in ossequio alla normativa sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
4. La disponibilita' all'assunzione degli incarichi e le relative dichiarazioni devono essere aggiornate ogni anno, fermo l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati oggetto di autocertificazione. Nel caso di mancato aggiornamento, allo scadere dell'anno dalla data di iscrizione, si prendera' atto della mancata volonta' di permanere nella banca dati.
5. L'iscrizione nella banca dati non determina alcun diritto ne' aspettativa ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'art. 1.
6. La incompleta presentazione della domanda di iscrizione ovvero il mancato o incompleto rinnovo della domanda, comportano il mancato inserimento ovvero la cancellazione dalla banca dati, salva la sussistenza dei presupposti per il soccorso istruttorio.
7. La Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa' pubblica sul sito web del Ministero e sulla pagina intranet un avviso per l'iscrizione nella banca dati, rendendo disponibile il modello di domanda e indicando i termini e le modalita' di presentazione e di rinnovo annuale della stessa, tenuto conto dei requisiti per l'iscrizione di cui al comma 1 e dei criteri di selezione cui al successivo art. 3, nonche' delle eventuali o specifiche cause di incompatibilita' e decadenza.
 
Art. 3

Criteri di selezione dei commissari liquidatori,
commissari governativi e liquidatori di enti cooperativi

1. La designazione dei professionisti cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, ovvero di commissario governativo, ovvero ancora di liquidatore di enti cooperativi, e' effettuata in modo automatizzato sulla base dei seguenti criteri:
a) complessita' della procedura: in base alle dimensioni della cooperativa desumibili dall'attivo e dalla data dell'ultimo bilancio;
b) efficacia dimostrata nell'espletamento degli incarichi precedentemente affidati:
correttezza e compiutezza dell'invio delle relazioni semestrali; chiarezza, compiutezza ed appropriatezza delle istanze presentate; corretta tempistica nella gestione della procedura;
adeguatezza delle spese di gestione; diligenza nell'ottemperanza ad eventuali indicazioni operative impartite dall'autorita' di vigilanza;
c) territorialita': in funzione del contenimento delle spese e degli oneri della procedura si avra' riguardo al domicilio professionale in relazione alle macroaree nord, centro e sud;
d) principio della rotazione: gli incarichi saranno attribuiti in modo da tendere alla uniformita' della distribuzione tra i soggetti inseriti nella banca dati ed evitare la concentrazione di un numero eccessivo di incarichi sul medesimo professionista.
 
Art. 4

Istruttoria per la nomina dei commissari liquidatori

1. La Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa' cura l'istruttoria ai fini della nomina del professionista cui affidare il mandato di commissario liquidatore, in applicazione dei criteri di cui all'art. 3.
2. La Direzione generale trasmette al Ministro il nominativo del professionista designato, selezionato secondo i criteri sotto indicati:
nel caso di cooperative aderenti, dall'elenco delle tre professionalita' indicate dalle associazioni di rappresentanza delle cooperative, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui all'art. 1, che non abbiano tra loro relazioni di natura professionale e tenuto conto dei criteri dell'art. 3;
nel caso di cooperative non aderenti, in modo automatizzato dalla banca dati, in applicazione dei criteri di cui all'art. 3.
3. La Direzione generale comunica al professionista l'avvenuta designazione, invitandolo, entro i tre giorni lavorativi successivi alla comunicazione, a confermare la propria disponibilita' all'assunzione dell'incarico e a trasmettere le dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 e di onorabilita', professionalita' e indipendenza di cui all'art. 2387 del codice civile, nonche' l'insussistenza di cause d'incompatibilita', inconferibilita' e conflitto di interessi. La comunicazione della designazione non determina alcun diritto ne' aspettativa ai fini del conferimento dell'incarico di commissario liquidatore. In caso di mancata disponibilita' ad accettare l'incarico da parte del soggetto individuato, si procede a nuova selezione.
 
Art. 5

Nomina dei commissari liquidatori

1. Il Ministro, valutati gli esiti dell'istruttoria, nomina i professionisti designati ai sensi dell'art 4, fatta salva la possibilita' di richiedere la proposizione di nuovi nominativi.
2. Dell'avvenuto conferimento dell'incarico viene data pubblicazione altresi' sulla pagina intranet e web del Ministero, in conformita' alla normativa vigente in materia di trasparenza.
 
Art. 6

Durata dell'incarico

1. La durata dell'incarico di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi e' di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito.
2. Con provvedimento della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le societa' saranno definite le modalita' di valutazione annuale.
 
Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Nelle more della completa attuazione delle procedure di implementazione della banca dati, la designazione dei commissari liquidatori e' affidata ad un Comitato, costituito da tre componenti individuati dal ministro.
2. La Direzione generale trasmette al Comitato di cui al comma 1 l'elenco delle tre professionalita', indicate dalle associazioni di rappresentanza in caso di cooperative aderenti, ovvero selezionate direttamente dalla Direzione generale in caso di cooperative non aderenti.
3. In entrambi i casi di cui al comma 2, i nominativi devono rientrare tra quelli presenti nella vigente banca dati.
4. Il Comitato, sulla base dell'elenco di cui al comma 2, propone al Ministro il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore.
5. Il Comitato cessa le sue funzioni con la piena operativita' della presente direttiva.
 
Art. 8

Disposizioni generali

l. La Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le societa', in coordinamento con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio, assicura l'operativita' della presente direttiva entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo.
2. La presente direttiva sostituisce la direttiva ministeriale 6 luglio 2021.
Il presente atto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.
Roma, 9 giugno 2022

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 775