Gazzetta n. 211 del 9 settembre 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 agosto 2022, n. 133
Regolamento recante disciplina delle attivita' di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, della prenotifica e misure di semplificazione dei procedimenti.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;
Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35, recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale a norma dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e in particolare l'articolo 2, comma 2, ove si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano individuate le modalita' organizzative e procedurali per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86, recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano individuate le modalita' organizzative e procedurali per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2014, n. 108, recante regolamento per l'individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, recante «disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e, in particolare, l'articolo 4-bis, come novellato dall'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale modifica la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;
Visto il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179, recante regolamento per l'individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, a norma dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 180, recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 29 il quale stabilisce che il Dipartimento per il coordinamento amministrativo opera nel settore dell'attuazione in via amministrativa delle politiche del Governo e, tra le altre, esercita ogni altra attivita' attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza, anche relativa a iniziative di carattere o interesse nazionale;
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, lettera g);
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
Visto l'articolo 2-quater del citato decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle procedure relative all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei ministri, nonche' modalita' di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame da parte del Gruppo di coordinamento delle operazioni anteriormente alla formale notifica di cui agli articoli 1 e 2, del citato decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21;
Ritenuto necessario individuare misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica;
Ritenuto, altresi', necessario aggiornare e modificare il testo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, recante «disciplina delle attivita' di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e sulle attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni», della cui pubblicazione sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2014, individuando le modalita' organizzative e procedurali per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, ivi compreso l'Ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabile dell'attivita' di coordinamento;
Sentito il gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, nella seduta del 19 luglio 2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pres. Roberto Garofoli e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'attivita' di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali e individua misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e di prenotifica, ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
205, Supplemento ordinario n. 167.
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
«Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi
diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche
attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di
Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad
ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti
in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi
diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
a partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di
cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica di un codice di comportamento dei
dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di
raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni
disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento
da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere
la costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31
luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera
e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono
soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti:
«prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
«concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni (Ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59):
«Art. 7 (Autonomia organizzativa). - 1. La
costituzione e la disciplina degli uffici di diretta
collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni
ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale
a tali uffici e il relativo trattamento economico, il
riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di
Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta
collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e
funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli
obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di
valutazione della relativa attuazione e delle connesse
attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio di
distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di
gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, anche in funzione della verifica della gestione
effettuata dagli appositi uffici, nonche' del compito di
promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al
controllo interno di diretta collaborazione con il
ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo
di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace
svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge,
anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari,
organizzativi e personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici
di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.».
- La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 13 agosto 2007, n. 187.
- Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (Norme in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei
settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche'
per le attivita' di rilevanza strategica nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni)
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,
n. 56, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo
2012, n. 63.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35
(Regolamento per l'individuazione delle procedure per
l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa
e della sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma
8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21):
«Art. 2 (Attivita' di coordinamento). - 1. Il
Presidente del Consiglio coordina, ai sensi dell'articolo
5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, lo svolgimento delle attivita' propedeutiche
all'esercizio dei poteri speciali.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente
del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da
adottare entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale:
a) individua l'ufficio della Presidenza del
Consiglio, di livello almeno dirigenziale generale o
equiparato, responsabile dell'attivita' di coordinamento,
assicurando allo stesso il supporto di tutte le altre
strutture della Presidenza eventualmente interessate in
relazione alla specificita' della materia o
dell'operazione;
b) individua, su indicazione rispettivamente dei
Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa,
dell'interno, dello sviluppo economico e degli affari
esteri, l'ufficio di livello almeno dirigenziale generale o
equiparato responsabile delle attivita' di competenza di
ciascun Ministero. Per il Ministero degli affari esteri il
responsabile dell'attivita' e' di livello dirigenziale
generale;
c) istituisce un gruppo di coordinamento presieduto
dal responsabile dell'ufficio di cui alla lettera a), o da
altro componente da lui indicato, e composto dai
responsabili degli uffici di cui alla lettera b), o da
altri componenti indicati dai rispettivi Ministri
interessati. Il gruppo puo' essere integrato, ove
necessario e in ogni tempo, da rappresentanti di altre
strutture o unita' al fine di potenziarne le capacita' di
analisi. Ai componenti del gruppo non spettano compensi,
gettoni, emolumenti o indennita' comunque denominati, ne'
rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del
gruppo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
d) stabilisce adeguate modalita' e procedure
telematiche necessarie a garantire il tempestivo esercizio
dei poteri speciali e la sicurezza dei dati trasmessi,
nonche' la predisposizione di apposita modulistica per le
notifiche previste dall'articolo 1 del decreto-legge;
e) predispone adeguate procedure elettroniche per
il ricevimento delle notifiche, degli allegati e delle
informazioni inerenti agli atti e alle operazioni di
rilevanza strategica;
f) assicura modalita' di condivisione dei dati con
i Ministeri interessati anche mediante accesso informatico
immediato alle notifiche, ai documenti, agli allegati, ai
pareri e a tutte le informazioni inerenti agli atti e alle
operazioni di rilevanza strategica;
g) stabilisce la tempistica e le modalita' di
raccordo tra i Ministeri interessati, i termini per la
presentazione da parte di questi del parere motivato per
l'esercizio o meno dei poteri speciali, e prevede la
possibilita' di convocare riunioni di coordinamento anche
in video/multiconferenza, per assicurare adeguati elementi
informativi ai fini della tempestiva proposta di esercizio
o meno dei poteri speciali;
h) puo' prevedere procedure semplificate per i casi
di operazioni infragruppo o per alcuni tipi di atti e
operazioni.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su designazione per quanto di competenza dei
Ministri interessati, sono nominati, in sede di prima
attuazione, i componenti del gruppo di coordinamento di cui
al comma 2, lettera c), nonche', per ciascuno di essi, due
componenti supplenti. E' in facolta' del Presidente del
Consiglio e dei Ministri interessati, previa formale
comunicazione all'ufficio della Presidenza del Consiglio di
cui al comma 2, lettera a), sostituire il componente
effettivo o supplente».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86
(Regolamento per l'individuazione delle procedure per
l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia,
dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo
2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21):
«Art. 2 (Attivita' di coordinamento). - 1. La
Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, lo svolgimento delle attivita' propedeutiche
all'esercizio dei poteri speciali.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente
del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da
adottare entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale:
a) individua l'ufficio della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di livello almeno dirigenziale
generale o equiparato, responsabile dell'attivita' di
coordinamento, assicurando allo stesso il supporto di tutte
le altre strutture della Presidenza eventualmente
interessate in relazione alla specificita' della materia o
dell'operazione;
b) individua, su indicazione rispettivamente dei
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, dello
sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e
degli affari esteri, l'ufficio di livello almeno
dirigenziale generale o equiparato responsabile delle
attivita' di competenza di ciascun Ministero. Per il
Ministero degli affari esteri il responsabile
dell'attivita' e' di livello dirigenziale generale;
c) istituisce un gruppo di coordinamento presieduto
dal responsabile dell'ufficio di cui alla lettera a), o da
altro componente da lui indicato e composto dai
responsabili degli uffici di cui alla lettera b), o da
altri componenti indicati dai rispettivi Ministri
interessati. Il gruppo puo' essere integrato, ove
necessario e in ogni tempo, da rappresentanti di altre
strutture o unita' al fine di potenziarne le capacita' di
analisi. Ai soggetti che partecipano ai lavori del gruppo
di coordinamento non sono corrisposti gettoni, compensi,
rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;
d) stabilisce adeguate modalita' e procedure
telematiche necessarie a garantire il tempestivo esercizio
dei poteri speciali e la sicurezza dei dati trasmessi,
nonche' la predisposizione di apposita modulistica per le
notifiche previste dall'articolo 2 del decreto-legge;
e) predispone adeguate procedure elettroniche per
il ricevimento delle notifiche, degli allegati e delle
informazioni inerenti agli atti e alle operazioni di
rilevanza strategica;
f) assicura modalita' di condivisione dei dati con
i Ministeri interessati anche mediante accesso informatico
immediato alle notifiche, ai documenti, agli allegati, ai
pareri e a tutte le informazioni inerenti agli atti e alle
operazioni di rilevanza strategica;
g) stabilisce la tempistica e le modalita' di
raccordo tra i Ministeri interessati, i termini per la
presentazione da parte di questi del parere motivato per
l'esercizio o meno dei poteri speciali, e prevede la
possibilita' di convocare riunioni di coordinamento anche
in video/multiconferenza, per assicurare adeguati elementi
informativi ai fini della tempestiva proposta di esercizio
o meno dei poteri speciali;
h) puo' prevedere procedure semplificate per i casi
di operazioni infragruppo o per alcuni tipi di atti e
operazioni.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su designazione per quanto di competenza dei
Ministri interessati, sono nominati, in sede di prima
attuazione, i componenti del gruppo di coordinamento di cui
al comma 2, lettera c), nonche', per ciascuno di essi, due
componenti supplenti. E' in facolta' del Presidente del
Consiglio e dei Ministri interessati, previa formale
comunicazione all'ufficio della Presidenza del Consiglio di
cui al comma 2, lettera a), sostituire il componente
effettivo o supplente».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 giugno 2014, n. 108 (Regolamento per l'individuazione
delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di
difesa e sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1,
comma 1, decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2014, n. 176.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 novembre 2015, n. 5 (Disposizioni per la tutela
amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni
classificate e a diffusione esclusiva) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 2015, n. 284, Supplemento
Ordinario n. 65.
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
21 settembre 2019, n. 105 (Disposizioni urgenti in materia
di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di
disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza
strategica) convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133:
«Art. 4-bis (Modifiche alla disciplina dei poteri
speciali nei settori di rilevanza strategica). - 1. Al fine
di rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti
di rilevanza strategica, al decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, alinea, la parola:
"contestualmente" e' sostituita dalle seguenti:
"tempestivamente e per estratto";
2) al comma 1, lettera b): 2.1) dopo le parole:
"all'adozione di delibere" sono inserite le seguenti: ",
atti od operazioni"; 2.2) le parole: "il mutamento" sono
sostituite dalle seguenti: "la modifica"; 2.3) dopo le
parole: "di vincoli che ne condizionino l'impiego" sono
aggiunte le seguenti: ", anche in ragione della
sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali";
3) al comma 2: 3.1) dopo le parole: "derivante
dalle delibere" sono inserite le seguenti: ", dagli atti o
dalle operazioni"; 3.2) dopo le parole: "oggetto della
delibera," sono inserite le seguenti: "dell'atto o
dell'operazione,"; 3.3) dopo le parole: "risultante dalla
delibera" sono inserite le seguenti: ", dall'atto";
4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui al
comma 1, lettere a) e c), sia effettuato da un soggetto
esterno all'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma
5-bis, il Governo puo' considerare altresi' le seguenti
circostanze: a) che l'acquirente sia direttamente o
indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica,
compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non
appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
proprietario o finanziamenti consistenti; b) che
l'acquirente sia gia' stato coinvolto in attivita' che
incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno
Stato membro dell'Unione europea; c) che vi sia un grave
rischio che l'acquirente intraprenda attivita' illegali o
criminali";
5) al comma 4: 5.1) al primo periodo, le parole:
"o sull'atto" sono sostituite dalle seguenti: ", sull'atto
o sull'operazione"; 5.2) al terzo periodo, la parola:
"quindici" e' sostituita dalla seguente: "quarantacinque";
5.3) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente:
"Qualora si renda necessario formulare richieste
istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di
quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta, fino
al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese
entro il termine di venti giorni"; 5.4) al quinto periodo,
dopo le parole: "Le richieste di informazioni" sono
inserite le seguenti: "e le richieste istruttorie a
soggetti terzi"; 5.5) dopo il quinto periodo e' inserito il
seguente: "In caso di incompletezza della notifica, il
termine di quarantacinque giorni previsto dal presente
comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli
elementi che la integrano"; 5.6) al decimo periodo, le
parole: "le disposizioni di cui al presente comma" sono
sostituite dalle seguenti: "gli obblighi di cui al presente
comma, ivi compresi quelli derivanti dal provvedimento di
esercizio del potere di cui al comma 1, lettera b),
eventualmente esercitato nella forma dell'imposizione di
specifiche prescrizioni o condizioni,";
6) al comma 5: 6.1) al secondo periodo, le
parole: "prevista dall'articolo 120, comma 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e successive modificazioni" sono sostituite dalle
seguenti: "del 3 per cento"; 6.2) al secondo periodo, le
parole: "3 per cento," sono soppresse; 6.3) al secondo
periodo, le parole: "20 per cento e 25 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "20 per cento, 25 per cento e 50
per cento"; 6.4) dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto
azioni o quote di una societa' non ammessa alla
negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve
essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a
seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore
alle soglie indicate nel secondo periodo"; 6.5) al terzo
periodo, la parola: "quindici" e' sostituita dalla
seguente: "quarantacinque"; 6.6) dopo il quarto periodo e'
inserito il seguente: "Qualora si renda necessario
formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il
predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni";
6.7) al quinto periodo, dopo le parole: "Eventuali
richieste di informazioni" sono inserite le seguenti: "e
richieste istruttorie a soggetti terzi"; 6.8) dopo il
quinto periodo e' inserito il seguente: "In caso di
incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque
giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento
delle informazioni o degli elementi che la integrano"; 6.9)
al sesto periodo, dopo le parole: "connessi alle azioni"
sono inserite le seguenti: "o quote"; 6.10) al decimo
periodo, dopo le parole: "connessi alle azioni" sono
inserite le seguenti: "o quote" e dopo le parole: "dovra'
cedere le stesse azioni" sono inserite le seguenti: "o
quote"; 6.11) all'undicesimo periodo, dopo le parole: "la
vendita delle suddette azioni" sono inserite le seguenti:
"o quote"; 6.12) al dodicesimo periodo, dopo le parole:
"adottate con il voto determinante di tali azioni" sono
inserite le seguenti: "o quote";
b) all'articolo 1-bis:
1) al comma 2, primo periodo: 1.1) le parole:
"l'acquisto" sono sostituite dalle seguenti:
"l'acquisizione, a qualsiasi titolo,"; 1.2) dopo le parole:
"ovvero l'acquisizione" sono inserite le seguenti: ", a
qualsiasi titolo,"; 1.3) le parole: "sono soggetti alla
notifica di cui all'articolo 1, comma 4" sono sostituite
dalle seguenti: "e' soggetta alla notifica di cui al comma
3-bis";
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di
cui al comma 2, l'impresa notificante fornisce
un'informativa completa sui contratti o accordi di cui al
primo periodo del medesimo comma 2, conclusi prima del 26
marzo 2019 e che non sono in corso di esecuzione";
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Per
le finalita' di cui ai commi 2 e 2-bis, per soggetto
esterno all'Unione europea si intende il soggetto di cui
all'articolo 2, comma 5-bis";
4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Entro dieci giorni dalla conclusione di un
contratto o accordo di cui al comma 2, l'impresa che ha
acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i servizi di cui
allo stesso comma notifica alla Presidenza del Consiglio
dei ministri un'informativa completa, in modo da consentire
l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di
specifiche prescrizioni o condizioni. Entro trenta giorni
dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri
comunica l'eventuale veto ovvero l'imposizione di
specifiche prescrizioni o condizioni. Qualora sia
necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti
tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di
vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e
la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, il
termine di trenta giorni previsto dal presente comma puo'
essere prorogato fino a venti giorni, prorogabili
ulteriormente di venti giorni, per una sola volta, in casi
di particolare complessita'. I poteri speciali sono
esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche
prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio' sia
sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi
essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si intendono
non esercitati. Qualora si renda necessario richiedere
informazioni all'acquirente, tale termine e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni e'
sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle
informazioni richieste, che sono rese entro il termine di
venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste
istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non
sospendono i termini. In caso di incompletezza della
notifica, il termine di trenta giorni previsto dal presente
comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli
elementi che la integrano. Fermo restando quanto previsto
dall'ultimo periodo del presente comma, nel caso in cui
l'impresa notificante abbia iniziato l'esecuzione del
contratto o dell'accordo oggetto della notifica prima che
sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali,
il Governo, nel provvedimento di esercizio dei predetti
poteri, puo' ingiungere all'impresa di ripristinare a
proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del
predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di
notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni
contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri
speciali e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 150 per cento del valore dell'operazione
e comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo
valore";
c) all'articolo 2:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri
competenti per settore, adottati, anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e'
reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono
comunque essere adottati, sono individuati le reti e gli
impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare
l'approvvigionamento minimo e l'operativita' dei servizi
pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza
strategica per l'interesse nazionale nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonche'
la tipologia di atti od operazioni all'interno di un
medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di
cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo
sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione e sono aggiornati
almeno ogni tre anni";
2) il comma 1-bis e' abrogato;
3) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
"1-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa,
con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e con i Ministri competenti per settore,
adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, che e' reso entro trenta giorni,
decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati,
sono individuati, ai fini della verifica in ordine alla
sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine
pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza
e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla
continuita' degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti
di rilevanza strategica per l'interesse nazionale,
ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui
all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente
articolo, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1,
del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2019, nonche' la tipologia di atti
od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali
non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I
decreti di cui al primo periodo sono adottati entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre
anni";
4) al comma 2, primo periodo: 4.1) le parole:
"adottato da una societa'" sono sostituite dalle seguenti:
"adottato da un'impresa"; 4.2) le parole: "o 1-ter" sono
soppresse; 4.3) le parole: "il mutamento dell'oggetto
sociale" sono sostituite dalle seguenti: "la modifica
dell'oggetto sociale"; 4.4) le parole: "dalla societa'
stessa" sono sostituite dalle seguenti: "dalla stessa
impresa";
5) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da
un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati
ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto modifiche
della titolarita', del controllo o della disponibilita'
degli attivi medesimi a favore di un soggetto esterno
all'Unione europea, di cui al comma 5-bis, comprese le
delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione
aventi ad oggetto la fusione o la scissione della societa',
il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui
siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a
titolo di garanzia, il trasferimento di societa'
controllate che detengono i predetti attivi, ovvero che
abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un
Paese non appartenente all'Unione europea, e' notificato,
entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data
attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri
dalla stessa impresa. Sono notificati altresi' nei medesimi
termini qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da
un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati
ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto il
cambiamento della loro destinazione, nonche' qualsiasi
delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto
sociale, lo scioglimento della societa' o la modifica di
clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi
dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero
introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da
ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto";
6) al comma 3: 6.1) la parola: "contestualmente"
e' sostituita dalle seguenti: "tempestivamente e per
estratto"; 6.2) le parole: "di cui al comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2 e 2-bis";
7) al comma 4: 7.1) al primo periodo, le parole:
"la notifica di cui al comma 2" sono sostituite dalle
seguenti: "le notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis"; 7.2) al
terzo periodo, la parola: "quindici" e' sostituita dalla
seguente: "quarantacinque"; 7.3) dopo il quarto periodo e'
inserito il seguente: "Qualora si renda necessario
formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il
predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni";
7.4) al quinto periodo, dopo le parole: "Le richieste di
informazioni" sono inserite le seguenti: "e le richieste
istruttorie a soggetti terzi"; 7.5) dopo il quinto periodo
e' inserito il seguente: "In caso di incompletezza della
notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal
presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o
degli elementi che la integrano"; 7.6) all'ultimo periodo,
le parole: "di cui al comma 2 e al presente comma" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2 e 2-bis e al
presente comma";
8) al comma 5: 8.1) il terzo periodo e'
soppresso; 8.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le
invalidita' previste dalla legge, chiunque non osservi gli
obblighi di notifica di cui al presente comma e' soggetto a
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del
valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per
cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese
coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato
approvato il bilancio";
9) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Per le finalita' di cui agli articoli 1, comma
3-bis, e 1-bis, commi 2 e 2-bis, nonche' di cui ai commi
2-bis, 5 e 6 del presente articolo, per 'soggetto esterno
all'Unione europea si intende: a) qualsiasi persona fisica
o persona giuridica che non abbia la residenza, la dimora
abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il
centro di attivita' principale in uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che
non sia comunque ivi stabilita; b) qualsiasi persona
giuridica che abbia stabilito la sede legale o
dell'amministrazione o il centro di attivita' principale in
uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che
risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una
persona fisica o da una persona giuridica di cui alla
lettera a); c) qualsiasi persona fisica o persona giuridica
che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la
sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di
attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo, o che sia
comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che
indichino un comportamento elusivo rispetto
all'applicazione della disciplina di cui al presente
decreto";
10) al comma 6: 10.1) al primo periodo, la
parola: "quindici" e' sostituita dalla seguente:
"quarantacinque" e la parola: "contestualmente" e'
sostituita dalle seguenti: "tempestivamente e per
estratto"; 10.2) dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti: "Qualora si renda necessario richiedere
informazioni all'acquirente, il termine di cui al primo
periodo e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
delle informazioni richieste, che sono rese entro il
termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario
formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il
predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni.
Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a
soggetti terzi successive alla prima non sospendono i
termini, decorsi i quali i poteri speciali si intendono non
esercitati. In caso di incompletezza della notifica, il
termine di quarantacinque giorni previsto dal presente
comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli
elementi che la integrano"; 10.3) all'ottavo periodo, dopo
le parole: "connessi alle azioni" sono inserite le
seguenti: "o quote" e dopo le parole: "dovra' cedere le
stesse azioni" sono inserite le seguenti: "o quote"; 10.4)
al nono periodo, dopo le parole: "ordina la vendita delle
suddette azioni" sono inserite le seguenti: "o quote";
10.5) al decimo periodo, dopo le parole: "con il voto
determinante di tali azioni" sono inserite le seguenti: "o
quote"; 10.6) all'ultimo periodo, le parole: "la
circostanza che l'investitore straniero e' controllato dal
governo di un paese terzo, non appartenente all'Unione
europea, anche attraverso finanziamenti significativi" sono
sostituite dalle seguenti: "le seguenti circostanze: a) che
l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato
dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o
forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione
europea, anche attraverso l'assetto proprietario o
finanziamenti consistenti; b) che l'acquirente sia gia'
stato coinvolto in attivita' che incidono sulla sicurezza o
sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione
europea; c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente
intraprenda attivita' illegali o criminali";
11) al comma 8, le parole: "individuate con i
regolamenti" sono sostituite dalle seguenti: "individuate
con i decreti"; d) dopo l'articolo 2 sono inseriti i
seguenti: "Art. 2-bis (Collaborazione con autorita'
amministrative di settore). - 1. La Banca d'Italia, la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa, la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni, l'Autorita' di
regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente e il gruppo di coordinamento
istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014
collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle
funzioni di cui al presente decreto. Le autorita' indicate
al primo periodo, esclusivamente per le finalita' di cui al
medesimo periodo, non possono opporre al gruppo di
coordinamento il segreto d'ufficio. Art. 2-ter (Adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2019/452 e termini per l'esercizio dei poteri
speciali). - 1. Qualora uno Stato membro o la Commissione
notifichi, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del
regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2019, l'intenzione di formulare
osservazioni o di emettere un parere in relazione ad un
investimento estero diretto oggetto di un procedimento in
corso, i termini per l'esercizio dei poteri speciali
indicati agli articoli 1 e 2 sono sospesi fino al
ricevimento delle osservazioni dello Stato membro o del
parere della Commissione europea. Se il parere della
Commissione europea e' successivo alle osservazioni dello
Stato membro, i termini per l'esercizio dei poteri speciali
riprendono a decorrere dalla data di ricevimento del parere
della Commissione. I termini per l'esercizio dei poteri
speciali sono altresi' sospesi nel caso in cui il Governo,
ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del citato
regolamento (UE) 2019/452, richieda alla Commissione di
emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare
osservazioni in relazione a un procedimento in corso ai
sensi del presente articolo. E' fatta salva la possibilita'
di esercitare i poteri speciali anche prima del ricevimento
del parere della Commissione o delle osservazioni degli
Stati membri, nei casi in cui la tutela della sicurezza
nazionale o dell'ordine pubblico richiedano l'adozione di
una decisione immediata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo
8, del medesimo regolamento (UE) 2019/452. 2. Con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e, per i rispettivi
ambiti di competenza, con i Ministri degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, dell'interno, della
difesa, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e
dei trasporti, nonche' con i Ministri competenti per
settore, possono essere ridisciplinati i termini di cui
agli articoli 1 e 2 del presente decreto, al fine di
individuare procedure semplificate, tenuto conto del grado
di potenziale pregiudizio per gli interessi essenziali
della difesa, della sicurezza nazionale e dell'ordine
pubblico, compresi quelli relativi alla sicurezza e al
funzionamento delle reti e degli impianti e alla
continuita' degli approvvigionamenti, nonche' dell'esigenza
di assicurare l'armonizzazione delle procedure nazionali
con quelle relative ai meccanismi di controllo, scambio di
informazione e cooperazione definiti ai sensi del
regolamento (UE) 2019/452. 3. Il punto di contatto di cui
all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/452 e' istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'organizzazione e il funzionamento del punto di contatto
sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica"; e) all'articolo 3: 1) al
comma 1, le parole: "comma 5, ultimo periodo" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 5-bis" e le parole: "e
dell'articolo 2, comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"e dell'articolo 2, commi 1 e 1-ter"; 2) al comma 2: 2.1)
al primo periodo, le parole: "e dei regolamenti, relativi a
ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1, del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "e dei
decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2,
commi 1 e 1-ter, del presente decreto"; 2.2) al secondo
periodo, le parole: "ovvero dei regolamenti" sono
soppresse.
2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 del
presente articolo, ad esclusione di quelle di cui al
medesimo comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-ter, si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto; i termini non ancora trascorsi alla medesima data,
ferma restando la data di inizio del loro decorso, sono
prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita dal
presente articolo, se maggiore di quella anteriormente
prevista.
3. Fino alla data di entrata in vigore del primo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera
c), numero 3), del presente articolo, fatta salva
l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato
decreto-legge, come modificati dal presente articolo, e'
soggetto alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2
del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisto a
qualsiasi titolo di partecipazioni in societa' che
detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo
4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del
regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2019, intendendosi compresi nel
settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e,
nel settore sanitario, la produzione, l'importazione e la
distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali,
medico-chirurgici e di protezione individuale.
3-bis. Al fine di contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti
negativi, fino al 31 dicembre 2022: a) sono soggetti
all'obbligo di notifica di cui al comma 2 dell'articolo 2
del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere, gli
atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene
beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento
(UE) 2019/452, intendendosi compresi nel settore
finanziario i settori creditizio e assicurativo, nonche' le
delibere, gli atti o le operazioni individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato
articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012,
che abbiano per effetto modifiche della titolarita', del
controllo o della disponibilita' di detti attivi o il
cambiamento della loro destinazione; b) sono soggetti
all'obbligo di notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2
del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione ai
beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 2, del
medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonche' ai beni e
rapporti nei settori indicati alla lettera a), ovvero
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del
decreto-legge n. 21 del 2012, anche gli acquisti a
qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti
esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza
tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente
in ragione dell'assunzione del controllo della societa' la
cui partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
((...)); c) la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6,
lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica
anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da
un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione
europea.
3-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2,
commi 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come
modificato dal presente articolo. 3-quater. Le disposizioni
di cui ai commi 3 e 3-bis aventi vigenza fino al 31
dicembre 2022 si applicano nei confronti di delibere, atti
o operazioni, nonche' di acquisti di partecipazioni,
rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai
commi 2 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del
2012, per i quali tale obbligo sia sorto nel predetto arco
temporale, ancorche' la notifica sia intervenuta
successivamente o sia stata omessa. Restano validi, anche
successivamente al termine del 31 dicembre 2022, gli atti e
i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri
speciali in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e
3-bis, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i
rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi atti e
provvedimenti successivamente al decorso del predetto
termine. Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri
speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del
2012 relativi a societa' che detengono beni e rapporti nei
settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b),
c), d) e e) del regolamento (UE) 2019/452, intendendosi
compresi nel settore finanziario i settori creditizio e
assicurativo, si applicano nella misura in cui la tutela
degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela
della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal
medesimo articolo 2, non sia adeguatamente garantita dalla
sussistenza di una specifica regolamentazione di settore.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di
cui ai commi 1 e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituiti dal presente
articolo, continuano ad avere efficacia i regolamenti
adottati in attuazione delle norme previgenti modificate
dal presente articolo.».
- Il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 19 marzo 2019, (che istituisce un quadro
per il controllo degli investimenti esteri diretti
nell'Unione), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea del 19 marzo 2019.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
18 dicembre 2020, n. 179 (Regolamento per l'individuazione
dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
marzo 2019, a norma dell'articolo 2, comma 1-ter, del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020,
n. 322.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 dicembre 2020, n. 180 (Regolamento per l'individuazione
degli attivi di rilevanza strategica nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30
dicembre 2020, n. 322.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° ottobre 2012 (Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2021, n. 109 (Disposizioni urgenti in
materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura
nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale):
«Art. 7 (Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale). - 1. L'Agenzia:
a) e' Autorita' nazionale per la cybersicurezza e,
in relazione a tale ruolo, assicura, nel rispetto delle
competenze attribuite dalla normativa vigente ad altre
amministrazioni, ferme restando le attribuzioni del
Ministro dell'interno in qualita' di autorita' nazionale di
pubblica sicurezza, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n.
121, il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in
materia di cybersicurezza a livello nazionale e promuove la
realizzazione di azioni comuni dirette ad assicurare la
sicurezza e la resilienza cibernetiche per lo sviluppo
della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e
delle pubbliche amministrazioni, nonche' per il
conseguimento dell'autonomia, nazionale ed europea,
riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza
strategica a tutela degli interessi nazionali nel settore.
Per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici
attinenti alla gestione delle informazioni classificate
restano fermi sia quanto previsto dal regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge
n. 124 del 2007, sia le competenze dell'Ufficio centrale
per la segretezza di cui all'articolo 9 della medesima
legge n. 124 del 2007;
b) predispone la strategia nazionale di
cybersicurezza;
c) svolge ogni necessaria attivita' di supporto al
funzionamento del Nucleo per la cybersicurezza, di cui
all'articolo 8;
d) e' Autorita' nazionale competente e punto di
contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei
sistemi informativi, per le finalita' di cui al decreto
legislativo NIS, a tutela dell'unita' giuridica
dell'ordinamento, ed e' competente all'accertamento delle
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative
previste dal medesimo decreto;
e) e' Autorita' nazionale di certificazione della
cybersicurezza ai sensi dell'articolo 58 del regolamento
(UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 aprile 2019, e assume tutte le funzioni in materia di
certificazione di sicurezza cibernetica gia' attribuite al
Ministero dello sviluppo economico dall'ordinamento
vigente, comprese quelle relative all'accertamento delle
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; nello
svolgimento dei compiti di cui alla presente lettera:
1) accredita, ai sensi dell'articolo 60,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento
europeo e del Consiglio, le strutture specializzate del
Ministero della difesa e del Ministero dell'interno quali
organismi di valutazione della conformita' per i sistemi di
rispettiva competenza;
2) delega, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo
6, lettera b), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento
europeo e del Consiglio, il Ministero della difesa e il
Ministero dell'interno, attraverso le rispettive strutture
accreditate di cui al numero 1) della presente legge, al
rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica;
f) assume tutte le funzioni in materia di
cybersicurezza gia' attribuite dalle disposizioni vigenti
al Ministero dello sviluppo economico, ivi comprese quelle
relative:
1) al perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica, di cui al decreto-legge perimetro e ai
relativi provvedimenti attuativi, ivi incluse le funzioni
attribuite al Centro di valutazione e certificazione
nazionale ai sensi del decreto-legge perimetro, le
attivita' di ispezione e verifica di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera c), del decreto-legge perimetro e quelle
relative all'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal
medesimo decreto, fatte salve quelle di cui all'articolo 3
del regolamento adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;
2) alla sicurezza e all'integrita' delle
comunicazioni elettroniche, di cui agli articoli 16-bis e
16-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
relative disposizioni attuative;
3) alla sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi, di cui al decreto legislativo NIS;
g) partecipa, per gli ambiti di competenza, al
gruppo di coordinamento istituito ai sensi dei regolamenti
di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
maggio 2012, n. 56;
h) assume tutte le funzioni attribuite alla
Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al
decreto-legge perimetro e ai relativi provvedimenti
attuativi, ivi incluse le attivita' di ispezione e verifica
di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), del
decreto-legge perimetro e quelle relative all'accertamento
delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dal medesimo decreto, fatte salve
quelle di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131
del 2020;
i) assume tutte le funzioni gia' attribuite al
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), di
cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dal
decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti
attuativi e supporta il Presidente del Consiglio dei
ministri ai fini dell'articolo 1, comma 19-bis, del
decreto-legge perimetro;
l) provvede, sulla base delle attivita' di
competenza del Nucleo per la cybersicurezza di cui
all'articolo 8, alle attivita' necessarie per l'attuazione
e il controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti
dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro;
m) assume tutte le funzioni in materia di
cybersicurezza gia' attribuite all'Agenzia per l'Italia
digitale dalle disposizioni vigenti e, in particolare,
quelle di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, nonche' quelle in materia di adozione di
linee guida contenenti regole tecniche di cybersicurezza ai
sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo.
L'Agenzia assume, altresi', i compiti di cui all'articolo
33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, gia' attribuiti all'Agenzia per l'Italia
digitale;
m-bis) assume le iniziative idonee a valorizzare la
crittografia come strumento di cybersicurezza, anche
attraverso un'apposita sezione dedicata nell'ambito della
strategia di cui alla lettera b). In particolare, l'Agenzia
attiva ogni iniziativa utile volta al rafforzamento
dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia,
valorizzando lo sviluppo di algoritmi proprietari nonche'
la ricerca e il conseguimento di nuove capacita'
crittografiche nazionali;
m-ter) provvede alla qualificazione dei servizi
cloud per la pubblica amministrazione nel rispetto della
disciplina dell'Unione europea e del regolamento di cui
all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221;
n) sviluppa capacita' nazionali di prevenzione,
monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per
prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica
e gli attacchi informatici, anche attraverso il CSIRT
Italia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo NIS. A
tale fine, promuove iniziative di partenariato
pubblico-privato per rendere effettive tali capacita';
o) partecipa alle esercitazioni nazionali e
internazionali che riguardano la simulazione di eventi di
natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del
Paese;
p) cura e promuove la definizione ed il
mantenimento di un quadro giuridico nazionale aggiornato e
coerente nel dominio della cybersicurezza, tenendo anche
conto degli orientamenti e degli sviluppi in ambito
internazionale. A tal fine, l'Agenzia esprime pareri non
vincolanti sulle iniziative legislative o regolamentari
concernenti la cybersicurezza;
q) coordina, in raccordo con il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, la
cooperazione internazionale nella materia della
cybersicurezza. Nell'ambito dell'Unione europea e a livello
internazionale, l'Agenzia cura i rapporti con i competenti
organismi, istituzioni ed enti, nonche' segue nelle
competenti sedi istituzionali le tematiche di
cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti in cui la
legge attribuisce specifiche competenze ad altre
amministrazioni. In tali casi, e' comunque assicurato il
raccordo con l'Agenzia al fine di garantire posizioni
nazionali unitarie e coerenti con le politiche di
cybersicurezza definite dal Presidente del Consiglio dei
ministri;
r) perseguendo obiettivi di eccellenza, supporta
negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del
sistema dell'universita' e della ricerca nonche' del
sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di competenze e
capacita' industriali, tecnologiche e scientifiche. A tali
fini, l'Agenzia puo' promuovere, sviluppare e finanziare
specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il
trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel
settore. L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le
altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
in materia di cybersicurezza e, in particolare, con il
Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla
ricerca militare. L'Agenzia puo' altresi' promuovere la
costituzione di aree dedicate allo sviluppo
dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e il
reclutamento di personale nei settori avanzati dello
sviluppo della cybersicurezza, nonche' promuovere la
realizzazione di studi di fattibilita' e di analisi
valutative finalizzati a tale scopo;
s) stipula accordi bilaterali e multilaterali,
anche mediante il coinvolgimento del settore privato e
industriale, con istituzioni, enti e organismi di altri
Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi di
cybersicurezza, assicurando il necessario raccordo con le
altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
in materia di cybersicurezza, ferme restando le competenze
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
t) promuove, sostiene e coordina la partecipazione
italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea e
internazionali, anche mediante il coinvolgimento di
soggetti pubblici e privati nazionali, nel campo della
cybersicurezza e dei correlati servizi applicativi, ferme
restando le competenze del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale. L'Agenzia assicura il
necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la
legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza
e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli
aspetti inerenti a progetti e iniziative in collaborazione
con la NATO e con l'Agenzia europea per la difesa;
u) svolge attivita' di comunicazione e promozione
della consapevolezza in materia di cybersicurezza, al fine
di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in
materia;
v) promuove la formazione, la crescita
tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse
umane nel campo della cybersicurezza, in particolare
favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari
in materia, anche attraverso l'assegnazione di borse di
studio, di dottorato e assegni di ricerca, sulla base di
apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati; nello
svolgimento di tali compiti, l'Agenzia puo' avvalersi anche
delle strutture formative e delle capacita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della
difesa e del Ministero dell'interno, secondo termini e
modalita' da definire con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
interessati;
v-bis) puo' predisporre attivita' di formazione
specifica riservate ai giovani che aderiscono al servizio
civile regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni
caso, il servizio prestato e', a tutti gli effetti,
riconosciuto come servizio civile;
z) per le finalita' di cui al presente articolo,
puo' costituire e partecipare a partenariati
pubblico-privato sul territorio nazionale, nonche', previa
autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a
consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e
privati, italiani e stranieri;
aa) e' designata quale Centro nazionale di
coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE)
2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza
per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico
e della ricerca e la rete dei centri nazionali di
coordinamento.
1-bis. Anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di
cui al comma 1, lettere r), s), t), u), v), z) e aa),
presso l'Agenzia e' istituito, con funzioni di consulenza e
di proposta, un Comitato tecnico-scientifico, presieduto
dal direttore generale della medesima Agenzia, o da un
dirigente da lui delegato, e composto da personale della
stessa Agenzia e da qualificati rappresentanti
dell'industria, degli enti di ricerca, dell'accademia e
delle associazioni del settore della sicurezza, designati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La
composizione e l'organizzazione del Comitato
tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le modalita'
e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 6,
comma 1. Per la partecipazione al Comitato
tecnico-scientifico non sono previsti gettoni di presenza,
compensi o rimborsi di spese.
2. Nell'ambito dell'Agenzia sono nominati, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il
rappresentante nazionale, e il suo sostituto, nel Consiglio
di direzione del Centro europeo di competenza per la
cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della
ricerca, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE)
2021/887.
3. Il CSIRT italiano di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo NIS e' trasferito presso l'Agenzia e
assume la denominazione di: «CSIRT Italia». 4. Il Centro di
valutazione e certificazione nazionale, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico, e' trasferito presso
l'Agenzia.
5. Nel rispetto delle competenze del Garante per la
protezione dei dati personali, l'Agenzia, per le finalita'
di cui al presente decreto, consulta il Garante e collabora
con esso, anche in relazione agli incidenti che comportano
violazioni di dati personali. L'Agenzia e il Garante
possono stipulare appositi protocolli d'intenti che
definiscono altresi' le modalita' della loro collaborazione
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
- Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti
per contrastare gli effetti economici e umanitari della
crisi ucraina) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
21 marzo 2022, n. 67 e convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 maggio 2022, n. 117.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014
(Disciplina delle attivita' di coordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche
all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari
nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e
sulle attivita' di rilevanza strategica nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni):
«Art. 3 (Gruppo di coordinamento). - 1. In attuazione
dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 35 del 2014 e
dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 86 del 2014, e istituito
un gruppo di coordinamento, presieduto dal Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal
Vicesegretario delegato e composto dai responsabili degli
Uffici dei Ministeri di cui all'articolo 2, comma 3, o da
altri designati dai rispettivi Ministri interessati. Sono
nominati altresi' componenti del medesimo gruppo di
coordinamento il Consigliere militare del Presidente del
Consiglio dei ministri, il Consigliere diplomatico del
Presidente del Consiglio dei ministri, il Capo del
Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Capo
del Dipartimento per le politiche europee nonche' il Capo
del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Per il Presidente del gruppo di coordinamento e
per ciascuno dei componenti sono altresi' nominati due
componenti supplenti.
2. In sede di prima attuazione, i componenti del
gruppo di coordinamento di cui al comma 1, ivi compreso il
Presidente, sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Le Amministrazioni interessate
comunicano i nominativi del proprio componente effettivo e
dei due supplenti al Dipartimento per il coordinamento
amministrativo entro quindici giorni dalla pubblicazione
del presente decreto. Ogni variazione dei componenti del
gruppo di coordinamento e' comunicata al medesimo
Dipartimento entro un giorno dalla decisione via posta
elettronica certificata. Il gruppo di coordinamento puo'
essere integrato, ove necessario, e in ogni tempo, da altri
soggetti, anche estranei alla Pubblica amministrazione, di
volta in volta invitati in relazione alla specificita'
della materia o dell'operazione, al fine di potenziarne le
capacita' di analisi.
3. E' facolta' del Presidente del Consiglio dei
ministri e dei Ministri interessati sostituire il
componente effettivo o supplente in relazione a specifiche
operazioni, previa formale comunicazione al Dipartimento
per il coordinamento amministrativo.».
- Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 1-bis, 2 e
2-quater, del citato decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,
n. 56:
«Art. 1 (Poteri speciali nei settori della difesa e
della sicurezza nazionale). - 1. Con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su
proposta, per i rispettivi ambiti di competenza, del
Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro degli affari esteri, il Ministro dello sviluppo
economico e, rispettivamente, con il Ministro dell'interno
o con il Ministro della difesa, previa comunicazione alle
Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuate le attivita' di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza
nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave, in
relazione alle quali con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione
del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente
e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti,
possono essere esercitati i seguenti poteri speciali in
caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi
essenziali della difesa e della sicurezza nazionale: a)
imposizione di specifiche condizioni relative alla
sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle
informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo
delle esportazioni nel caso di acquisto, a qualsiasi
titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attivita'
di rilevanza strategica per il sistema di difesa e
sicurezza nazionale; b) veto all'adozione di delibere, atti
od operazioni dell'assemblea o degli organi di
amministrazione di un'impresa di cui alla lettera a), che
abbiano per effetto modifiche della titolarita', del
controllo o della disponibilita' degli attivi individuati
ai sensi della medesima lettera a), compresi quelli aventi
ad oggetto la fusione o la scissione della societa', il
trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di societa'
controllate, il trasferimento all'estero della sede
sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento
della societa', la modifica di clausole statutarie
eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo
comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato
dall'articolo 3 del presente decreto, le cessioni di
diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o
immateriali, l'assegnazione degli stessi a titolo di
garanzia o l'assunzione di vincoli che ne condizionino
l'impiego, anche in ragione della sottoposizione
dell'impresa a procedure concorsuali; c) opposizione
all'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in
un'impresa di cui alla lettera a) da parte di un soggetto
diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o
soggetti da questi controllati, qualora l'acquirente venga
a detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso
acquisizioni successive, per interposta persona o tramite
soggetti altrimenti collegati, un livello della
partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di
compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa
e della sicurezza nazionale. A tale fine si considera
altresi' ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con
i quali l'acquirente ha stipulato uno dei patti di cui
all'articolo 122 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, ovvero di quelli di cui all'articolo
2341-bis del codice civile. 1-bis. I decreti di cui al
comma 1 volti ad individuare le attivita' di rilevanza
strategica per il sistema di difesa e di sicurezza
nazionale stabiliscono la tipologia di atti o operazioni
all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica
la disciplina di cui al presente articolo.
2. Al fine di valutare la minaccia di grave
pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della
sicurezza nazionale derivante dalle delibere, dagli atti o
dalle operazioni di cui alla lettera b) del comma 1, il
Governo considera, tenendo conto dell'oggetto della
delibera, dell'atto o dell'operazione, la rilevanza
strategica dei beni o delle imprese oggetto di
trasferimento, l'idoneita' dell'assetto risultante dalla
delibera, dall'atto o dall'operazione a garantire
l'integrita' del sistema di difesa e sicurezza nazionale,
la sicurezza delle informazioni relative alla difesa
militare, gli interessi internazionali dello Stato, la
protezione del territorio nazionale, delle infrastrutture
critiche e strategiche e delle frontiere, nonche' gli
elementi di cui al comma 3.
3. Al fine di valutare la minaccia di grave
pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e
della sicurezza nazionale, derivante dall'acquisto delle
partecipazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1, il
Governo, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e
ragionevolezza, considera, alla luce della potenziale
influenza dell'acquirente sulla societa', anche in ragione
della entita' della partecipazione acquisita: a)
l'adeguatezza, tenuto conto anche delle modalita' di
finanziamento dell'acquisizione, della capacita' economica,
finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente
nonche' del progetto industriale, rispetto alla regolare
prosecuzione delle attivita', al mantenimento del
patrimonio tecnologico, anche con riferimento alle
attivita' strategiche chiave, alla sicurezza e alla
continuita' degli approvvigionamenti, oltre che alla
corretta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali
assunti nei confronti di pubbliche amministrazioni,
direttamente o indirettamente, dalla societa' le cui
partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con specifico
riguardo ai rapporti relativi alla difesa nazionale,
all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale; b)
l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali
dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano
ritenere possibile la sussistenza di legami fra
l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi
di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano
le norme del diritto internazionale o che hanno assunto
comportamenti a rischio nei confronti della comunita'
internazionale , desunti dalla natura delle loro alleanze,
o hanno rapporti con organizzazioni criminali o
terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati.
3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui
al comma 1, lettere a) e c), sia effettuato da un soggetto
esterno all'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma
5-bis, il Governo puo' considerare altresi' le seguenti
circostanze: a) che l'acquirente sia direttamente o
indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica,
compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non
appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
proprietario o finanziamenti consistenti; b) che
l'acquirente sia gia' stato coinvolto in attivita' che
incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno
Stato membro dell'Unione europea; c) che vi sia un grave
rischio che l'acquirente intraprenda attivita' illegali o
criminali.
4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui
al comma 1, lettera b), salvo che l'operazione sia in corso
di valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del comma
5, l'impresa notifica alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri una informativa completa sulla delibera, sull'atto
o sull'operazione da adottare in modo da consentire il
tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
l'impresa l'obbligo di notifica al pubblico ai sensi
dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla notifica
il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica
l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere
informazioni all'impresa, tale termine e' sospeso, per una
sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque
giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
delle informazioni richieste, che sono rese entro il
termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le
richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla
prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza
della notifica, il termine di quarantacinque giorni
previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle
informazioni o degli elementi che la integrano. Decorsi i
predetti termini l'operazione puo' essere effettuata. Il
potere di cui al presente comma e' esercitato nella forma
di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni
ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la tutela
degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale. Le delibere o gli atti adottati in violazione
del presente comma sono nulli. Il Governo puo' altresi'
ingiungere alla societa' e all'eventuale controparte di
ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo
che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli
obblighi di cui al presente comma, ivi compresi quelli
derivanti dal provvedimento di esercizio del potere di cui
al comma 1, lettera b), eventualmente esercitato nella
forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o
condizioni, e' soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e
comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato
cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo
esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
5. Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui
al comma 1, lettere a) e c), chiunque acquisisce una
partecipazione in imprese che svolgono attivita' di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza
nazionale, ove possibile congiuntamente alla societa' le
cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, notifica la
stessa acquisizione entro dieci giorni alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel contempo le
informazioni necessarie, comprensive di descrizione
generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e
del suo ambito di operativita', per le valutazioni di cui
al comma 3. Nei casi in cui la notifica non sia effettuata
congiuntamente da tutte le parti del procedimento indicate
al primo periodo, la societa' notificante trasmette,
contestualmente alla notifica, una informativa, contenente
gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa
notifica, alla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al
procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Nel
caso in cui l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una
societa' ammessa alla negoziazione nei mercati
regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora
l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione,
una partecipazione superiore alla soglia del 3 per cento, e
sono successivamente notificate le acquisizioni che
determinano il superamento delle soglie del 5 per cento, 10
per cento, 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50
per cento. Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto
azioni o quote di una societa' non ammessa alla
negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve
essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a
seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore
alle soglie ((indicate nel terzo periodo)). Il potere di
imporre specifiche condizioni di cui al comma 1, lettera
a), o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1, lettera
c), e' esercitato entro quarantacinque giorni dalla data
della notifica. Entro quindici giorni dalla notifica, la
societa' acquisita puo' presentare memorie e documenti alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora si renda
necessario richiedere informazioni alle parti del
procedimento, il predetto termine di quarantacinque giorni
e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle
informazioni richieste, che sono rese entro il termine di
dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare
richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine
di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta,
fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono
rese entro il termine di venti giorni. Eventuali richieste
di informazioni e richieste istruttorie a soggetti terzi
successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i
quali l'acquisto puo' essere effettuato. In caso di
incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque
giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento
delle informazioni o degli elementi che la integrano. Fino
alla notifica e, successivamente, comunque fino al decorso
del termine per l'imposizione di condizioni o per
l'esercizio del potere di opposizione, i diritti di voto e
comunque quelli aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi.
Qualora il potere sia esercitato nella forma
dell'imposizione di condizioni di cui al comma 1, lettera
a), in caso di eventuale inadempimento o violazione delle
condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo in
cui perdura l'inadempimento o la violazione, i diritti di
voto, o comunque i diritti aventi contenuto diverso da
quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
tali azioni o quote, nonche' le delibere o gli atti
adottati con violazione o inadempimento delle condizioni
imposte, sono nulli. La societa' acquirente e la societa'
le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto che non
osservino le condizioni imposte sono altresi' soggette,
salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore
dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per cento
del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale
sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del
potere di opposizione il cessionario non puo' esercitare i
diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso
da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra' cedere
le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di mancata
ottemperanza il tribunale, su richiesta della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ordina la vendita delle
suddette azioni o quote secondo le procedure di cui
all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni
assembleari eventualmente adottate con il voto determinante
di tali azioni o quote sono nulle.
5-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di
cui al presente articolo, la costituzione di imprese il cui
oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attivita' di
rilevanza strategica ovvero che detengono attivi di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza
nazionale e' notificata alla Presidenza del Consiglio dei
ministri entro i termini e con le procedure di cui al
presente articolo.
6. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza
strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale,
individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 1, si riferiscono a societa'
partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero
dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri
delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui
al medesimo comma, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze. Le notifiche di cui ai commi 4 e 5 sono
immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. I decreti di individuazione delle attivita' di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e di
sicurezza nazionale di cui al comma 1 sono aggiornati
almeno ogni tre anni.
8. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro
della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, sono
emanate disposizioni di attuazione del presente articolo,
anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, delle modalita'
organizzative per lo svolgimento delle attivita'
propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti
dal presente articolo. Il parere di cui al primo periodo e'
espresso entro il termine di venti giorni dalla data di
trasmissione dello schema di regolamento alle Camere.
Decorso tale termine, il regolamento puo' essere comunque
adottato. Fino all'adozione del medesimo regolamento, le
competenze inerenti alle proposte per l'esercizio dei
poteri speciali, di cui al comma 1, e le attivita'
conseguenti, di cui ai commi 4 e 5, sono attribuite al
Ministero dell'economia e delle finanze per le societa' da
esso partecipate, ovvero, per le altre societa', al
Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo
i rispettivi ambiti di competenza. 8-bis. Salvo che il
fatto costituisca reato e ferme le invalidita' previste
dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica
di cui al presente articolo e' soggetto a una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore
dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento
del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte
nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il
bilancio. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica
di cui al presente articolo, anche in assenza della
notifica di cui ai commi 4 e 5, la Presidenza del Consiglio
dei ministri puo' avviare il procedimento ai fini
dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1,
lettere a), b) e c). A tale scopo, trovano applicazione i
termini e le norme procedurali previsti dal presente
articolo nonche' dal regolamento di cui al comma 8. Il
termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 5
decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento
della violazione dell'obbligo di notifica.».
«Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti ai servizi di
comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G,
basati sulla tecnologia cloud e altri attivi). - 1. Ai fini
dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente
articolo, costituiscono attivita' di rilevanza strategica
per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di
comunicazione elettronica a banda larga basati sulla
tecnologia 5G. Ai medesimi fini di cui al presente
articolo, ulteriori servizi, beni, rapporti, attivita' e
tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica,
ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, possono
essere individuati con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, il Ministro dell'interno, il
Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, il Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e con
gli altri Ministri competenti per settore, e sentita
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e'
reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli
schemi di decreto, decorsi i quali i decreti sono adottati
anche in mancanza di parere.
2. Fermi gli obblighi previsti ai sensi del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le
imprese che, anche attraverso contratti o accordi,
intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi
relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla
manutenzione e alla gestione delle attivita' di cui al
comma 1, ovvero componenti ad alta intensita' tecnologica
funzionali alla predetta realizzazione o gestione,
notificano, prima di procedere alla predetta acquisizione,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale
nel quale sono contenuti: il settore interessato dalla
notifica; dettagliati dati identificativi del soggetto
notificante; il programma di acquisti; dettagliati dati
identificativi dei relativi, anche potenziali, fornitori;
descrizione dei beni, dei servizi e delle componenti ad
alta intensita' tecnologica funzionali alla progettazione,
alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle
attivita' di cui al comma 1; un'informativa completa sui
contratti in corso e sulle prospettive di sviluppo della
rete 5G, ovvero degli ulteriori sistemi e attivi di cui al
comma 1; ogni ulteriore informazione funzionale a fornire
un dettagliato quadro delle modalita' di sviluppo dei
sistemi di digitalizzazione del notificante, nonche'
dell'esatto adempimento alle condizioni e alle prescrizioni
imposte a seguito di precedenti notifiche; un'informativa
completa relativa alle eventuali comunicazioni effettuate
ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del
decreto-legge n. 105 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2019, ai fini dello
svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del
Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN),
inclusiva dell'esito della valutazione, ove disponibile, e
delle relative prescrizioni, qualora imposte. Con uno dei
decreti di cui al comma 1, possono altresi' essere
individuati ulteriori contenuti del piano annuale,
eventuali ulteriori criteri e modalita' con cui procedere
alla notifica del medesimo piano, oltre ad eventuali
tipologie di attivita' escluse dall'obbligo di notifica,
anche in considerazione delle ridotte dimensioni
dell'operazione. Il piano di cui al presente comma include
altresi' l'informativa completa sui contratti o sugli
accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a
banda larga basati sulla tecnologia 5G gia' autorizzati, in
relazione ai quali resta ferma l'efficacia dei
provvedimenti autorizzativi gia' adottati.
3. La notifica di cui di cui al comma 2 e' trasmessa
annualmente, prima di procedere all'attuazione del piano,
salva la possibilita' di aggiornare, previa notifica ai
sensi del medesimo comma 2 alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, il piano medesimo in corso di anno, con
cadenza quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notifica,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su conforme delibera del Consiglio dei ministri,
e' approvato il piano annuale di cui al comma 2, previa
eventuale imposizione di prescrizioni o condizioni, ovvero
ne e' negata l'approvazione con l'esercizio del potere di
veto. Salvo diversa previsione nel decreto di approvazione
del piano, rimane ferma l'efficacia dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri gia' adottati alla
data di entrata in vigore del presente articolo. Se e'
necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti
tecnici anche relativi alla valutazione di possibili
fattori di vulnerabilita', che potrebbero compromettere
l'integrita' e la sicurezza delle reti, dei dati che vi
transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni di
cui al secondo periodo puo' essere prorogato fino a venti
giorni, prorogabili per una sola volta, di ulteriori venti
giorni, in casi di particolare complessita'. Se nel corso
dell'istruttoria si rende necessario richiedere
informazioni al notificante, tale termine e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Se si rende necessario formulare richieste istruttorie a
soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni e'
sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle
informazioni richieste, che sono rese entro il termine di
venti giorni. Le richieste di informazioni al notificante e
le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla
prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza
della notifica, il termine di trenta giorni di cui al
secondo periodo decorre dal ricevimento delle informazioni
o degli elementi che la integrano. Decorsi i predetti
termini, il piano si intende approvato.
4. I poteri speciali sono esercitati nella forma
dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni
ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la tutela
degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche
gli elementi indicanti la presenza di fattori di
vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e
la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano,
compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle
linee guida elaborati a livello internazionale e
dall'Unione europea. Se le prescrizioni o condizioni non
risultano sufficienti ad assicurare la tutela dei citati
interessi, il Governo, tenendo conto dei contenuti del
piano notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei tempi
di sostituzione degli apparati e dell'esigenza di non
rallentare lo sviluppo della tecnologia 5G o di altre
tecnologie nel Paese, nel rispetto dei principi di
proporzionalita' e adeguatezza, approva, in tutto o in
parte, il piano per un periodo temporale, anche limitato,
indicando un termine per l'eventuale sostituzione di
determinati beni o servizi ovvero non approva il piano
esercitando il potere di veto.
5. Salvo quanto previsto dal presente comma, se il
soggetto notificante inizia l'esecuzione di contratti o
accordi, successivamente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, compresi nella notifica, prima
che sia decorso il termine per l'approvazione del piano, il
Governo puo' ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo
termine, di ripristinare a proprie spese la situazione
anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva
gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero
le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio
dei poteri speciali e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria fino al tre per cento del
fatturato del soggetto tenuto alla notifica. I contratti
eventualmente stipulati in violazione delle prescrizioni o
delle condizioni contenute nel provvedimento di esercizio
dei poteri speciali sono nulli. Il Governo puo' altresi'
ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di
ripristinare a proprie spese la situazione anteriore alla
violazione, applicando una sanzione amministrativa
pecuniaria sino a un dodicesimo di quella prevista al
secondo periodo per ogni mese di ritardo nell'adempimento,
commisurata al ritardo. Analoga sanzione puo' essere
applicata per il ritardo nell'adempimento dell'ingiunzione
di cui al primo periodo. Nei casi di violazione degli
obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in
assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei
ministri puo' avviare d'ufficio il procedimento ai fini
dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo,
trovano applicazione i termini e le norme procedurali
previsti dal presente articolo. Il termine di trenta giorni
di cui al comma 3 decorre dalla conclusione del
procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo
di notifica.
6. Per l'esercizio dei poteri speciali di cui al
presente articolo il gruppo di coordinamento per
l'esercizio dei poteri speciali e' composto dai
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno,
del Ministero della difesa, del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro
per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,
ove previsto, nonche' dai rappresentanti dell'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale. Il gruppo di coordinamento si
avvale anche del Centro di valutazione e certificazione
nazionale (CVCN) e delle articolazioni tecniche dei
Ministeri dell'interno e della difesa, per le valutazioni
tecniche della documentazione relativa al piano annuale di
cui al comma 2, e ai suoi eventuali aggiornamenti,
propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali e relative
ai beni e alle componenti ad alta intensita' tecnologica
funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla
manutenzione e alla gestione delle attivita' di cui al
comma 1 nonche' ad altri possibili fattori di
vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e
la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei
sistemi. 7. Le attivita' di monitoraggio, tese alla
verifica dell'osservanza delle prescrizioni e delle
condizioni impartite con il provvedimento di esercizio dei
poteri speciali, alla analisi della relativa adeguatezza e
alla verifica dell'adozione di adeguate misure, anche
tecnologiche, attuative delle medesime prescrizioni o
condizioni sono svolte da un comitato composto da uno o
piu' rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del
Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, o, se non nominato, della struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, nonche'
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per le
attivita' di monitoraggio, il comitato si avvale anche del
Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), e
delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e
della difesa. Ai lavori del comitato di monitoraggio
possono essere chiamati a partecipare altri rappresentanti
dei Ministeri di cui al comma 6. Al fine del concreto
esercizio delle attivita' di monitoraggio il soggetto
interessato comunica, con la periodicita' indicata con il
provvedimento di esercizio dei poteri speciali, ogni
attivita' esecutiva posta in essere, ivi inclusa la
stipulazione dei contratti ad essa riferiti, fornendo ogni
opportuno dettaglio tecnico ed evidenziando le ragioni
idonee ad assicurare la conformita' della medesima al piano
approvato ai sensi del comma 3. Il soggetto interessato
trasmette altresi' una relazione periodica semestrale sulle
attivita' in corso. E' fatta salva la possibilita' per il
comitato di monitoraggio di disporre ispezioni e verifiche
tecniche, anche con le modalita' di cui all'articolo 2-bis,
relativamente ai beni e alle componenti ad alta intensita'
tecnologica funzionali alla progettazione, alla
realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle
attivita' di cui al comma 1 nonche' ad altri possibili
fattori di vulnerabilita' che potrebbero compromettere
l'integrita' e la sicurezza delle reti, dei dati che vi
transitano o dei sistemi, oggetto del provvedimento di
esercizio dei poteri speciali. L'inosservanza delle
prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento
di approvazione ovvero qualsiasi altra circostanza idonea a
incidere sul provvedimento approvativo e' segnalata al
gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali
di cui al comma 6, il quale puo' proporre al Consiglio dei
ministri l'applicazione delle sanzioni previste dal comma
5, la revoca o la modifica del provvedimento autorizzativo
e il divieto di esercizio delle attivita' funzionali alla
progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla
gestione delle attivita' di cui al comma 1. 8. Per le
attivita' previste dal presente articolo ai componenti del
gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e a quelli del
Comitato di monitoraggio di cui al comma 7 non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri
emolumenti comunque denominati. 9. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di
coordinamento costituito ai sensi del comma 6, anche in
deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
possono essere individuate misure di semplificazione delle
modalita' di notifica, dei termini e delle procedure
relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio
dei poteri di cui al presente articolo.».
«Art. 2 (Poteri speciali inerenti agli attivi
strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni). - 1. Con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e con i Ministri competenti per settore,
adottati, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, che e' reso entro trenta giorni,
decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati,
sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi
quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo
e l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni e
i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale, anche se oggetto di concessioni, comunque
affidate, incluse le concessioni di grande derivazione
idroelettrica ((e di coltivazione di risorse geotermiche)),
nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni, nonche' la tipologia di atti od operazioni
all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica
la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui
al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
e sono aggiornati almeno ogni tre anni.
1-bis.
1-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e con i Ministri
competenti per settore, adottati anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e'
reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono
comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della
verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la
sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile
pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e
degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti,
i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale, anche se oggetto di concessioni, comunque
affidate, ulteriori rispetto a quelli individuati nei
decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del
presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonche' la
tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo
gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al
presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono
adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno
ogni tre anni.
2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da
un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati
ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della
titolarita', del controllo o della disponibilita' degli
attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione,
comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di
amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione
della societa', il trasferimento all'estero della sede
sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento
della societa', la modifica di clausole statutarie
eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo
comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato
dall'articolo 3 del presente decreto, il trasferimento
dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti
attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia,
e' notificato, salvo che l'operazione sia in corso di
valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del comma 5,
entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data
attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
dalla stessa impresa. Sono notificate nei medesimi termini
le delibere dell'assemblea o degli organi di
amministrazione concernenti il trasferimento di societa'
controllate che detengono i predetti attivi.
2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione,
adottato da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi
individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto
modifiche della titolarita', del controllo o della
disponibilita' degli attivi medesimi a favore di un
soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,
ovvero, nei settori individuati nel secondo periodo del
comma 5, anche a favore di un soggetto appartenente
all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o
residenti in Italia, comprese le delibere dell'assemblea o
degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la
fusione o la scissione della societa', il trasferimento
dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti
attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia,
il trasferimento di societa' controllate che detengono i
predetti attivi, ovvero che abbia per effetto il
trasferimento della sede sociale in un Paese non
appartenente all'Unione europea, e' notificato, salvo che
l'operazione sia in corso di valutazione o sia gia' stata
valutata ai sensi del comma 5, entro dieci giorni e
comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri dalla stessa impresa. Sono
notificati altresi' nei medesimi termini qualsiasi
delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che
detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del
comma 1-ter, che abbia per effetto il cambiamento della
loro destinazione, nonche' qualsiasi delibera che abbia ad
oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento
della societa' o la modifica di clausole statutarie
eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo
comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato
dall'articolo 3 del presente decreto.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio
dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto
alle Commissioni parlamentari competenti, puo' essere
espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui ai
commi 2 e 2-bis, che diano luogo a una situazione
eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed
europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per
gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al
funzionamento delle reti e degli impianti e alla
continuita' degli approvvigionamenti.
4. Con le notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis, e'
fornita al Governo una informativa completa sulla delibera,
atto o operazione in modo da consentire l'eventuale
tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
la societa' l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi
dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla notifica,
il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica
l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere
informazioni alla societa', tale termine e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque
giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
delle informazioni richieste, che sono rese entro il
termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le
richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla
prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza
della notifica, il termine di quarantacinque giorni
previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle
informazioni o degli elementi che la integrano. Fino alla
notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti
dal presente comma e' sospesa l'efficacia della delibera,
dell'atto o dell'operazione rilevante. Decorsi i termini
previsti dal presente comma l'operazione puo' essere
effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3 e' espresso
nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o
condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare
la tutela degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le
delibere o gli atti o le operazioni adottati o attuati in
violazione del presente comma sono nulli. Il Governo puo'
altresi' ingiungere alla societa' e all'eventuale
controparte di ripristinare a proprie spese la situazione
anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
non osservi le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e al
presente comma e' soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e
comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato
cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo
esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un
soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in
societa' che detengono gli attivi individuati come
strategici ai sensi del comma 1 nonche' di quelli di cui al
comma 1-ter, di rilevanza tale da determinare
l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione
dell'assunzione del controllo della societa' la cui
partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
notificato, ove possibile congiuntamente alla societa' le
cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, entro dieci
giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione
generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e
del suo ambito di operativita'. Nei settori delle
comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute,
agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio
e assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di
cui al primo periodo anche gli acquisti, a qualsiasi
titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti
all'Unione europea, ivi compresi quelli residenti in
Italia, di rilevanza tale da determinare l'insediamento
stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del
controllo della societa' la cui partecipazione e' oggetto
dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Nel computo della partecipazione
rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta da
terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti
previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice
civile. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme
restando le invalidita' previste dalla legge, chiunque non
osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma
e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino
al doppio del valore dell'operazione e comunque non
inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato
dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale
sia stato approvato il bilancio. Nei casi in cui la
notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le
parti dell'operazione indicate al primo e al secondo
periodo, la societa' notificante trasmette, contestualmente
alla notifica, una informativa, contenente gli elementi
essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla
societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto,
al fine di consentirne la partecipazione al procedimento,
fornendo prova della relativa ricezione. Sono soggetti
all'obbligo di notifica di cui al presente articolo anche
gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri
non appartenenti all'Unione europea, in societa' che
detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi
dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei
diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento,
tenuto conto delle azioni o quote gia' direttamente o
indirettamente possedute, quando il valore complessivo
dell'investimento sia pari o superiore a un milione di
euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni che
determinano il superamento delle soglie del 15 per cento,
20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale.
5-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e al
presente articolo, per soggetto esterno all'Unione europea
si intende: a) qualsiasi persona fisica che non abbia la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; b)
qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di uno
Stato membro dell'Unione europea e che non abbia la
residenza, la dimora abituale ovvero il centro di attivita'
principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi
stabilita; c) qualsiasi persona giuridica che non abbia la
sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di
attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo o che non sia
comunque ivi stabilita; d) qualsiasi persona giuridica che
abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il
centro di attivita' principale in uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che
sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata,
direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da
una persona giuridica di cui alle lettere a), b) e c); e)
qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo che abbia stabilito la
residenza, la dimora abituale, la sede legale o
dell'amministrazione ovvero il centro di attivita'
principale in uno Stato membro dell'Unione europea, o che
sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che
indichino un comportamento elusivo rispetto
all'applicazione della disciplina di cui al presente
decreto.
6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una
minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali
dello Stato di cui al comma 3 ovvero un pericolo per la
sicurezza o per l'ordine pubblico, entro quarantacinque
giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, da
trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni
parlamentari competenti, l'efficacia dell'acquisto puo'
essere condizionata all'assunzione, da parte
dell'acquirente e della societa' le cui partecipazioni sono
oggetto dell'acquisto, di impegni diretti a garantire la
tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni dalla
notifica, la societa' acquisita puo' presentare memorie e
documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Qualora si renda necessario richiedere informazioni
all'acquirente e alla societa' le cui partecipazioni sono
oggetto dell'acquisto, il termine di cui al primo periodo
e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle
informazioni richieste, che sono rese entro il termine di
dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare
richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine
di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta,
fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono
rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di
informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi
successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i
quali i poteri speciali si intendono non esercitati. In
caso di incompletezza della notifica, il termine di
quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre
dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la
integrano. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei
predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione
degli impegni di cui al primo periodo, il Governo puo'
opporsi, sulla base della stessa procedura, all'acquisto.
Fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso del
termine per l'eventuale esercizio del potere di opposizione
o imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque
quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale
connessi alle azioni o quote che rappresentano la
partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti
termini, l'operazione puo' essere effettuata. Qualora il
potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di
impegni, in caso di inadempimento, per tutto il periodo in
cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di voto o
comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti
adottati con violazione o inadempimento delle condizioni
imposte, sono nulli. La societa' acquirente e la societa'
le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, che non
adempiano agli impegni imposti sono altresi' soggette,
salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore
dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento
del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale
sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del
potere di opposizione l'acquirente non puo' esercitare i
diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso
da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra' cedere
le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di mancata
ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina
la vendita delle suddette azioni o quote secondo le
procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile.
Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il
voto determinante di tali azioni o quote sono nulle. Per
determinare se un investimento estero possa incidere sulla
sicurezza o sull'ordine pubblico e' possibile prendere in
considerazione le seguenti circostanze: a) che l'acquirente
sia direttamente o indirettamente controllato
dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o
forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione
europea, anche attraverso l'assetto proprietario o
finanziamenti consistenti; b) che l'acquirente sia gia'
stato coinvolto in attivita' che incidono sulla sicurezza o
sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione
europea; c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente
intraprenda attivita' illegali o criminali.
7. I poteri speciali di cui ai commi precedenti sono
esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e
non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto
riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri:
a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni
ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che
facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra
l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi
di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano
le norme del diritto internazionale o che hanno assunto
comportamenti a rischio nei confronti della comunita'
internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
o con soggetti ad esse comunque collegati; b) l'idoneita'
dell'assetto risultante dall'atto giuridico o
dall'operazione, tenuto conto anche delle modalita' di
finanziamento dell'acquisizione e della capacita'
economica, finanziaria, tecnica e organizzativa
dell'acquirente, a garantire: 1) la sicurezza e la
continuita' degli approvvigionamenti; 2) il mantenimento,
la sicurezza e l'operativita' delle reti e degli impianti.
b-bis) per le operazioni di cui al comma 5 e' valutata,
oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di
cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per
l'ordine pubblico.
7-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di
cui al presente articolo, la costituzione di un'impresa che
svolge attivita' ovvero detiene uno o piu' degli attivi
individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-ter e'
notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro
i termini e con le procedure di cui al presente articolo,
qualora uno o piu' soci, esterni all'Unione europea ai
sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei diritti di
voto o del capitale almeno pari al 10 per cento. 8. Nel
caso in cui le attivita' di rilevanza strategica
individuate con i decreti di cui al comma 1 si riferiscono
a societa' partecipate, direttamente o indirettamente, dal
Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei
Ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri
speciali di cui ai commi 3 e 6, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, per i rispettivi ambiti di competenza. Le
notifiche di cui ai commi 2 e 5 sono immediatamente
trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al
Ministero dell'economia e delle finanze. (6) 8-bis. Nei
casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al
presente articolo, anche in assenza della notifica di cui
ai commi 2, 2-bis e 5, la Presidenza del Consiglio dei
ministri puo' avviare il procedimento ai fini
dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo,
trovano applicazione i termini e le norme procedurali
previsti dal presente articolo, nonche' dal regolamento di
cui al comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di cui
ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del procedimento
di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.
9. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le Autorita' indipendenti di settore,
ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione del
presente articolo, anche con riferimento alla definizione,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalita'
organizzative per lo svolgimento delle attivita'
propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti
dal presente articolo. Il parere sullo schema di
regolamento e' espresso entro il termine di venti giorni
dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale
termine, il regolamento puo' essere comunque adottato.
Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari
competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non
intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo
schema di regolamento, indicandone le ragioni in
un'apposita relazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti sono espressi entro il termine di
venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale
termine, il regolamento puo' essere comunque adottato. Fino
all'adozione del medesimo regolamento, le competenze
inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,
di cui ai commi 3 e 6, e le attivita' conseguenti, di cui
ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero dell'economia
e delle finanze per le societa' da esso partecipate,
ovvero, per le altre societa', al Ministero dello sviluppo
economico o al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.».
«Art. 2-quater (Misure di semplificazione dei
procedimenti e prenotifica). - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il gruppo di
coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto
2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, possono essere individuate misure di
semplificazione delle modalita' di notifica, dei termini e
delle procedure relativi all'istruttoria ai fini
dell'eventuale esercizio dei poteri di cui agli articoli 1,
1-bis e 2, senza che sia necessaria la delibera del
Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti
in caso di mancato esercizio dei poteri speciali decisa
all'unanimita' dai componenti del gruppo di coordinamento,
fatta salva in ogni caso la possibilita' per ogni
amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre
l'esame della notifica al Consiglio dei ministri.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono
individuate le modalita' di presentazione di una
prenotifica che consenta l'esame da parte del gruppo di
coordinamento, o nelle ipotesi di cui al comma 1 del
Consiglio dei ministri, delle operazioni, anteriormente
alla formale notifica di cui agli articoli 1 e 2, al fine
di ricevere una valutazione preliminare sulla
applicabilita' dei citati articoli e sulla autorizzabilita'
dell'operazione.
2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare con le modalita' di cui al comma 1
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono individuati i meccanismi di
raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e le
misure di semplificazione delle modalita' di notifica, dei
termini e delle procedure relative all'istruttoria dei
procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del
presente decreto nel caso di affidamento di concessioni,
anche di competenza regionale.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
13 febbraio 2021 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
febbraio 2021, n. 38.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Coordinamento delle attivita' per l'esercizio dei poteri
speciali e individuazione degli uffici responsabili

1. Le attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono coordinate dal Presidente del Consiglio dei ministri. A tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Segretario generale, che sovrintende a tale attivita', o del Vice Segretario generale a cio' delegato.
2. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35 e dell'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86, nonche' dell'articolo 27 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, l'ufficio responsabile dell'attivita' di coordinamento per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, e' individuato nel Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 35 del 2014 e dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 86 del 2014, nonche' ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179, gli uffici responsabili delle attivita' di competenza dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, dell'interno, delle politiche agricole, alimentari e forestali, della salute, dello sviluppo economico, della transizione ecologica, nonche' dei Dipartimenti per l'informazione e l'editoria e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono individuati come segue:
a) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: Direzione Generale per la promozione del sistema Paese, Autorita' Nazionale UAMA (Unita' per le autorizzazioni dei materiali di armamento);
b) Ministero dell'interno: Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per l'amministrazione generale - Ufficio III analisi strategica (UAS);
c) Ministero della difesa: Segretariato generale della difesa - Direzione nazionale degli armamenti;
d) Ministero dell'economia e delle finanze: Ufficio legislativo, Dipartimento del tesoro - Direzione V «Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario», Direzione VII «Valorizzazione del patrimonio pubblico», Servizio «Affari legali e contenzioso»;
e) Ministero della giustizia: Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
f) Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili: Organo centrale di sicurezza, Direzione generale vigilanza concessioni autostradali, Direzione generale vigilanza Autorita' portuali;
g) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica;
h) Ministero della salute: Gabinetto del Ministro, Segretariato generale;
i) Ministero dello sviluppo economico: Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese, Direzione generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive;
l) Ministero della transizione ecologica: Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria, Direzione generale per l'economia circolare, Direzione Generale infrastrutture e sicurezza sistemi energetici e geominerari;
m) Dipartimento per l'informazione e l'editoria: Ufficio per le attivita' di informazione e comunicazione istituzionale e per la tutela del diritto d'autore;
n) Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, o, se non nominato, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione: Gabinetto del Ministro o, se non nominato, Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86, e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179, anche i rappresentanti dei Ministeri della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali, della transizione ecologica, del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e del Dipartimento per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri possono svolgere, su designazione dello stesso Gruppo di coordinamento, le funzioni di amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio
dei ministri). - Omissis.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione: a)
indirizza ai ministri le direttive politiche ed
amministrative in attuazione delle deliberazioni del
Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria
responsabilita' di direzione della politica generale del
Governo; b) coordina e promuove l'attivita' dei ministri in
ordine agli atti che riguardano la politica generale del
Governo; c) puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei
ministri competenti in ordine a questioni politiche e
amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri
nella riunione immediatamente successiva; c-bis) puo'
deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una
complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi
pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali
siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a
diverso titolo competenti in ordine alla definizione di
atti e provvedimenti; d) concorda con i ministri
interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano
rendere ogni qualvolta eccedendo la normale responsabilita'
ministeriale, possano impegnare la politica generale del
Governo; e) adotta le direttive per assicurare
l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli
uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
di particolare rilevanza puo' richiedere al ministro
competente relazioni e verifiche amministrative; f)
promuove l'azione dei ministri per assicurare che le
aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita'
secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne
definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti
indirizzi politici e amministrativi del Governo; g)
esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in
materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato; h)
puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di
particolari Comitati di ministri, con il compito di
esaminare in via preliminare questioni di comune
competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
del Governo e su problemi di rilevante importanza da
sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente anche
di esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione;
i) puo' disporre la costituzione di gruppi di studio e di
lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte
le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di
esperti anche non appartenenti alla pubblica
amministrazione.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 2 (Finalita' e funzioni). - 1. Il presente
decreto legislativo disciplina l'ordinamento,
l'organizzazione e le funzioni della Presidenza, della cui
attivita' il Presidente si avvale per l'esercizio delle
autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento
attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della
Repubblica. L'organizzazione della Presidenza tiene conto,
in particolare, della esigenza di assicurare, anche
attraverso il collegamento funzionale con le altre
amministrazioni interessate, l'unita' di indirizzo politico
ed amministrativo del Governo, ai sensi dell'articolo 95
della Costituzione. 2. Il Presidente si avvale della
Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma
organica e integrata, delle seguenti funzioni: a) la
direzione ed i rapporti con l'organo collegiale di governo;
b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con altri
organi costituzionali; c) i rapporti del Governo con le
istituzioni europee; d) i rapporti del Governo con il
sistema delle autonomie; e) i rapporti del Governo con le
confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8,
ultimo comma, della Costituzione; f) la progettazione delle
politiche generali e le decisioni di indirizzo politico
generale; g) il coordinamento dell'attivita' normativa del
Governo; h) il coordinamento dell'attivita' amministrativa
del Governo e della funzionalita' dei sistemi di controllo
interno; i) la promozione e il coordinamento delle
politiche di pari opportunita' e delle azioni di Governo
volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni; l) il
coordinamento delle attivita' di comunicazione
istituzionale, di informazione, nonche' relative
all'editoria ed ai prodotti editoriali; m) la promozione e
verifica dell'innovazione nel settore pubblico ed il
coordinamento in materia di lavoro pubblico; n) il
coordinamento di particolari politiche di settore
considerate strategiche dal programma di Governo; o) il
monitoraggio dello stato di attuazione del programma di
Governo e delle politiche settoriali.».
- Per il testo dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35, si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli
effetti economici e umanitari della crisi ucraina),
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51:
«Art. 27 (Potenziamento della capacita'
amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri
in materia di esercizio dei poteri speciali). - 1. Al fine
di potenziare l'attivita' di coordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle
attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali,
e' istituito presso il Dipartimento per il coordinamento
amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri
un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di
esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci
componenti in possesso di specifica ed elevata competenza
in materia giuridica, economica e nelle relazioni
internazionali. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Segretario Generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definiti i
criteri per l'individuazione e la nomina dei componenti del
nucleo, la durata degli incarichi, i compensi spettanti nel
limite massimo di euro 50.000 per singolo incarico al netto
degli oneri fiscali e contributivi a carico
dell'amministrazione, le ulteriori disposizioni concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo.
2. All'articolo 2-bis del decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «articolo 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6
agosto 2014» sono inserite le seguenti: «, nonche' quello
di cui all'articolo 1-bis del presente decreto,» b) dopo il
comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Nell'esercizio
delle funzioni di cui al presente decreto, la Presidenza
del Consiglio dei ministri puo' avvalersi, secondo
modalita' da definirsi mediante apposito protocollo
d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, della collaborazione della Guardia di
finanza. Nell'espletamento delle attivita' di cui al primo
periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, i militari della
Guardia di finanza si avvalgono anche dei poteri e delle
facolta' di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231»; c) al comma 3 dopo le parole «enti
di ricerca» sono inserite le seguenti «, nonche' con altre
amministrazioni».
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono definite le misure organizzative a supporto
del nucleo di cui al comma 1 da svolgersi da parte del
Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nei
limiti delle risorse umane disponibili a legislazione
vigente.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di
spesa ((di euro 570.000)) per l'anno 2022 e di euro 760.000
annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n.
179 (Regolamento per l'individuazione dei beni e dei
rapporti di interesse nazionale nei settori di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019,
a norma dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56):
«Art. 15 (Composizione del gruppo di coordinamento).
- 1. Il gruppo di coordinamento, istituito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014,
recante disciplina delle attivita' di coordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche
all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari
nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e
sulle attivita' di rilevanza strategica nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, e'
integrato dai rappresentanti dei Ministeri competenti in
relazione alla specificita' della materia o
dell'operazione, ai quali non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque
denominati, che possono svolgere, su designazione dello
stesso gruppo di coordinamento, le funzioni di
amministrazione responsabile dell'istruttoria e della
proposta per l'esercizio dei poteri speciali. 2. I
Ministeri della salute, delle politiche agricole,
alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Dipartimento per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione comunicano entro quindici
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto i
nominativi del componente effettivo e dei due supplenti per
ciascuna amministrazione al Dipartimento per il
coordinamento amministrativo, nel rispetto delle previsioni
di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 6 agosto 2014.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n.
86:
«Art. 3 (Amministrazione responsabile
dell'istruttoria e della proposta). - 1. Le attivita'
inerenti all'istruttoria e alla proposta per l'esercizio
dei poteri speciali nonche' le attivita' conseguenti, di
cui all'articolo 2 del decreto-legge, sono affidate
dall'ufficio della Presidenza del Consiglio di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), al Ministero
dell'economia e delle finanze per le societa' direttamente
o indirettamente da esso partecipate, ovvero, per le altre
societa', al Ministero dello sviluppo economico o al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i
rispettivi ambiti di competenza, ove occorra tenendo conto
della competenza prevalente. L'ufficio della Presidenza del
Consiglio ne da' immediata comunicazione all'impresa
interessata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014,
n. 35:
«Art. 3 (Amministrazione responsabile
dell'istruttoria e della proposta). - 1. Le attivita'
inerenti all'istruttoria e alla proposta per l'esercizio
dei poteri speciali, di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge, e le attivita' conseguenti, di cui ai
successivi commi 4 e 5 del citato articolo 1, sono affidate
dall'ufficio della Presidenza del Consiglio di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), al Ministero
dell'economia e delle finanze per le societa' direttamente
o indirettamente da esso partecipate, ovvero, per le altre
societa', al Ministero della difesa o al Ministero
dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza,
ove occorra tenendo conto della competenza prevalente.
L'ufficio della Presidenza del Consiglio ne da' immediata
comunicazione all'impresa interessata.».
 
Art. 3

Gruppo di coordinamento

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 35 del 2014 e dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 86 del 2014, nonche' ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179, e' istituito un Gruppo di coordinamento, presieduto dal Segretario generale o dal vice Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri delegato o da un designato del Segretario generale e composto dai responsabili degli Uffici dei Ministeri di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 o da altri designati dai rispettivi Ministri interessati, nonche' dai responsabili designati dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che partecipa per gli ambiti di competenza. Sono nominati altresi' componenti del medesimo Gruppo di coordinamento il Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, il Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri, il Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Capo del Dipartimento per le politiche europee, nonche' il Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il Presidente del Gruppo di coordinamento e per ciascuno dei componenti sono altresi' nominati due componenti supplenti.
2. I componenti del Gruppo di coordinamento di cui al comma 1, ivi compreso il Presidente, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le Amministrazioni interessate comunicano i nominativi del proprio componente effettivo e dei due supplenti al Dipartimento per il coordinamento amministrativo tramite posta elettronica certificata. Ogni variazione dei componenti del Gruppo di coordinamento e' tempestivamente comunicata al medesimo Dipartimento tramite posta elettronica certificata. Il Gruppo di coordinamento puo' essere integrato, ove necessario, e in ogni tempo, da altri soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, di volta in volta invitati in relazione alla specificita' della materia o dell'operazione, al fine di potenziarne le capacita' di analisi.
3. E' facolta' del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri interessati sostituire il componente effettivo o supplente in relazione a specifiche operazioni, previa formale comunicazione al Dipartimento per il coordinamento amministrativo.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35, si veda nelle
note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86, si veda
nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179, si
veda nelle note all'art. 2.
 
Art. 4

Compiti del Dipartimento
per il coordinamento amministrativo

1. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo opera in raccordo con il Presidente del Gruppo di coordinamento, con gli uffici di cui all'articolo 2, comma 3, e 4, nonche' con le eventuali altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri che assicurano il supporto per gli aspetti di propria competenza in relazione alla specificita' della materia o dell'operazione. Il medesimo Dipartimento assicura lo svolgimento delle attivita' interministeriali, dell'attivita' istruttoria nonche' la raccolta, la custodia e la diffusione delle informazioni per l'esercizio dei poteri speciali e predispone la relazione annuale di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, curandone la trasmissione alle Camere.
2. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo svolge, altresi', le funzioni di punto di contatto di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti, e supporta il Presidente del Consiglio dei ministri per la cooperazione con le autorita' responsabili dei Paesi terzi su questioni riguardanti il controllo degli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
15 marzo 2012, n. 21 (Norme in materia di poteri speciali
sugli assetti societari nei settori della difesa e della
sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza
strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge
11 maggio 2012, n. 56:
«Art. 3-bis (Relazione annuale alle Camere). - 1. A
decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una
relazione sull'attivita' svolta sulla base dei poteri
attribuiti dal presente decreto, con particolare
riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che
hanno motivato l'esercizio di tali poteri.».
- Il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro
per il controllo degli investimenti esteri diretti
nell'Unione, e' pubblicato nella GUUE del 21 marzo 2019, n.
L 79.
 
Art. 5

Attivita' propedeutiche all'esercizio
dei poteri speciali

1. Le attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1 sono svolte secondo le seguenti modalita' e procedure:
a) i soggetti tenuti alla notifica provvedono - esclusivamente per via telematica, tramite posta elettronica certificata - alla trasmissione dell'informativa di cui al citato decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il medesimo Dipartimento individua una casella di posta elettronica certificata appositamente pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con le medesime modalita' la societa' acquisita trasmette eventuali memorie e documenti;
b) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo trasmette in modalita' informatica, al Presidente, ai componenti del Gruppo di coordinamento e agli altri uffici eventualmente coinvolti, la notifica e la documentazione ricevuta. Il predetto Dipartimento convoca la riunione del Gruppo di coordinamento per l'individuazione del Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali, che si esprime tempestivamente sulla riconducibilita' dell'operazione nell'ambito applicativo della normativa vigente. In tale sede, o in successiva riunione, i componenti del Gruppo di coordinamento esprimono il parere di competenza sull'eventuale esercizio dei poteri speciali;
c) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, comunica alle parti del procedimento e ai componenti del Gruppo di coordinamento il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali, ovvero che l'operazione non ricade nell'ambito applicativo della normativa;
d) il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, sulla base delle risultanze emerse nella riunione del Gruppo di coordinamento, trasmette entro quattro giorni dalla riunione del gruppo e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per la conclusione del procedimento, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in modalita' informatica, al Presidente, agli uffici di cui all'articolo 3, comma 2, agli altri componenti del Gruppo di coordinamento e al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, la motivazione della delibera di esercizio dei poteri speciali;
e) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ricevuta dal Ministero competente la motivazione del decreto di esercizio dei poteri speciali, predispone lo schema di decreto per la deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto, ove adottato, e' trasmesso, dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo, alle parti del procedimento, agli organi di controllo e, per estratto, alle competenti Commissioni parlamentari;
f) qualora si renda necessario, ai sensi del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, richiedere informazioni o documentazione integrativa al notificante o a soggetti terzi, il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altri Ministeri interessati, invia la richiesta di informazioni o di documentazione integrativa al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, che provvede a trasmetterla ai destinatari, anche, eventualmente, convocandoli in audizione. La predetta richiesta e' inviata anche al Presidente e ai componenti del Gruppo di coordinamento. I soggetti ai quali e' stata trasmessa la richiesta di informazioni o di documentazione integrativa provvedono all'inoltro della predetta documentazione al Dipartimento per il coordinamento amministrativo per via telematica tramite posta elettronica certificata o, se richiesto, tramite deposito della documentazione integrativa nel corso dell'audizione;
g) in caso di notifica incompleta o irregolare il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, anche su indicazione del Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta e del Gruppo di coordinamento, informa tempestivamente, esclusivamente per via telematica tramite posta elettronica certificata, il soggetto notificante, dandone comunicazione anche al Presidente e ai componenti del Gruppo di coordinamento. In questo caso il termine per l'esercizio dei poteri speciali e' interrotto e decorre dal ricevimento della nuova notifica completa. Il soggetto notificante al quale e' stata comunicata l'incompletezza o l'irregolarita' della notifica provvede all'invio della nuova notifica, completa di tutti gli elementi necessari per la sua valutazione, esclusivamente per via telematica tramite posta elettronica certificata;
h) Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta trasmette, entro quattro giorni dalla riunione del gruppo e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per la conclusione del procedimento, in modalita' informatica, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, al Presidente del gruppo di coordinamento e agli Uffici di cui all'articolo 3, comma 2, la motivazione della delibera di non esercizio dei poteri speciali, con eventuale previsione di raccomandazioni all'impresa. Entro un giorno dalla ricezione della proposta ciascun Ufficio di cui all'articolo 2, comma 3, trasmette le eventuali osservazioni al Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
i) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ricevuta la motivazione della delibera di non esercizio dei poteri speciali, ove non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 6, procede a sottoporre la proposta di non esercizio alla deliberazione del Consiglio dei ministri, allegando le eventuali osservazioni pervenute ai sensi della lettera h). Il Consiglio dei ministri, ove ritenga di accogliere la suddetta proposta, adotta la deliberazione di non esercizio dei poteri speciali, con eventuali raccomandazioni all'impresa.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6

Misure di semplificazione delle procedure
in caso di non esercizio dei poteri speciali

1. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali, sulla base delle risultanze emerse nella riunione del Gruppo di coordinamento, tempestivamente e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per la conclusione del procedimento, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, trasmette, in modalita' informatica, al Presidente, alle Amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento e al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, la motivazione della delibera di non esercizio dei poteri speciali.
2. Entro 5 giorni dalla notifica o dalla comunicazione con cui la societa' e' informata di essere parte del procedimento, le parti possono chiedere che, in caso di proposta di non esercizio dei poteri speciali, la questione sia in ogni caso rimessa alla valutazione del Consiglio dei ministri.
3. In occasione della riunione del Gruppo di coordinamento, una o piu' Amministrazioni componenti il medesimo Gruppo possono richiedere che la proposta sia sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri. In ogni caso, entro il termine di tre giorni dalla riunione del Gruppo di coordinamento, con nota motivata trasmessa informaticamente al Presidente, alle Amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento e al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, le Amministrazioni componenti il Gruppo possono formulare la richiesta di cui al primo periodo. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo, il medesimo Dipartimento per il coordinamento amministrativo predispone lo schema di provvedimento per la deliberazione del Consiglio dei ministri, allegando la proposta del Ministero responsabile, unitamente alle osservazioni pervenute dalle Amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento e dalle parti del procedimento. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo informa il notificante della richiesta di sottoporre la proposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri.
4. In assenza di tempestive richieste ai sensi dei commi 2 e 3, il Gruppo di coordinamento delibera sulla proposta di non esercizio dei poteri speciali e il Dipartimento per il coordinamento amministrativo trasmette alle parti del procedimento la deliberazione del Gruppo, sottoscritta dal Presidente o suo delegato. In tali casi, la deliberazione di non esercizio puo' prevedere raccomandazioni all'impresa.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7

Prenotifica

1. L'impresa interessata, ferma in ogni caso la necessita' di rispettare i termini previsti per la notifica ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, puo' trasmettere al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri una informativa sui progetti di costituzione, acquisizione, delibera, atto o operazione, fornendo tutti i documenti e le informazioni, in quanto disponibili, previsti per la formale notifica.
2. Entro trenta giorni dall'informativa di cui al comma 1 il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'esito delle deliberazioni assunte dal Gruppo di coordinamento, comunica all'impresa che:
a. l'operazione oggetto di prenotifica non rientra nell'ambito applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, non risultando conseguentemente dovuta la formale notifica;
b. l'operazione oggetto di prenotifica e' suscettibile di rientrare nell'ambito applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, nel qual caso l'impresa e' tenuta a eseguire la notifica prevista dagli articoli 1 e 2 decreto-legge n. 21 del 2012;
c. l'operazione oggetto di prenotifica rientra nell'ambito applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, ma sono manifestamente insussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b) e c), il Gruppo di coordinamento, su proposta del Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'eventuale esercizio dei poteri speciali, all'esito di una valutazione preliminare sull'autorizzabilita' dell'operazione oggetto di prenotifica, puo' prevedere raccomandazioni all'impresa.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), in occasione della riunione del Gruppo di coordinamento, una o piu' Amministrazioni componenti il medesimo Gruppo possono richiedere che l'impresa esegua una formale notifica ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. In ogni caso, entro il termine di tre giorni, dalla riunione del Gruppo di coordinamento per le Amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento, ovvero dalla comunicazione di cui al comma 2 per le parti, le stesse amministrazioni o le parti possono richiedere che l'impresa esegua una formale notifica ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica, pertanto, all'imprenditore la necessita' di eseguire una formale notifica.
5. Nel caso in cui, nel termine di trenta giorni dall'informativa di cui al comma 1, non sia adottata alcuna decisione dal gruppo, l'impresa e' tenuta a eseguire la notifica in conformita' agli articoli 1 e 2 decreto-legge n. 21 del 2012.

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge
15 marzo 2012, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 8
Cooperazione con la Commissione europea e con gli Stati europei per
le notifiche relative ad investimenti esteri diretti ai sensi del
Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli
investimenti esteri diretti nell'Unione

1. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, anche su indicazione del Ministero responsabile per l'istruttoria, notifica alla Commissione e agli altri Stati membri gli investimenti esteri diretti nel territorio italiano che sono oggetto di un controllo in corso, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/452, informandone il Presidente e i componenti del Gruppo di coordinamento.
2. Qualora gli altri Stati membri e la Commissione notifichino ai sensi del Regolamento (UE) 2019/452 la loro intenzione di formulare osservazioni o l'emissione di un parere, se del caso con una richiesta di informazioni supplementari, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo informa il Presidente e i componenti del Gruppo di coordinamento. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo informa anche le parti del procedimento delle sospensioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge n. 21 del 2012.
3. In caso di richiesta di informazioni supplementari, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo provvede a trasmettere la richiesta di informazioni al notificante o a soggetti terzi, anche, se del caso, invitandoli in audizione dinanzi al Gruppo di coordinamento. La predetta richiesta e' inviata anche al Presidente e ai componenti del Gruppo di coordinamento e, se necessario, ad altre pubbliche amministrazioni. I componenti del Gruppo di coordinamento trasmettono le informazioni nella loro disponibilita' al Dipartimento per il coordinamento amministrativo. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo trasmette alla Commissione europea o allo Stato membro richiedente le informazioni supplementari acquisite.
4. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo trasmette le osservazioni degli altri Stati membri o il parere della Commissione europea ricevuti al Presidente e ai componenti del Gruppo di coordinamento. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, nel formulare la sua proposta motivata di esercizio o non esercizio dei poteri speciali, tiene in debita considerazione le osservazioni e il parere trasmessi dagli altri Stati membri e della Commissione europea, conformemente al Regolamento (UE) 2019/452.
5. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo trasmette al Presidente e ai componenti del Gruppo di coordinamento le notifiche trasmesse da altri Stati membri sugli investimenti esteri diretti nel loro territorio.
6. I componenti del Gruppo di coordinamento, con riferimento alle notifiche di cui al comma 6, trasmettono l'intenzione di formulare osservazioni e le successive osservazioni al Dipartimento per il coordinamento amministrativo per l'invio allo Stato membro interessato e alla Commissione europea.
7. In caso di richiesta di informazioni supplementari, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, anche su indicazione dei componenti del Gruppo di coordinamento, provvede a trasmettere la richiesta allo Stato membro interessato e alla Commissione europea.
8. I componenti del Gruppo di coordinamento trasmettono la richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2019/452 al Dipartimento per il coordinamento amministrativo per l'invio allo Stato membro e alla Commissione europea.

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/452 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, si
veda nelle note all'articolo 4.
- Si riporta il testo dell'art. 2-ter del decreto-legge
15 marzo 2012, n. 21 (Norme in materia di poteri speciali
sugli assetti societari nei settori della difesa e della
sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza
strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge
11 maggio 2012, n. 56:
«Art. 2-ter (Adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/452 e termini
per l'esercizio dei poteri speciali). - 1. Qualora uno
Stato membro o la Commissione notifichi, ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/452
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019,
l'intenzione di formulare osservazioni o di emettere un
parere in relazione ad un investimento estero diretto
oggetto di un procedimento in corso, i termini per
l'esercizio dei poteri speciali indicati agli articoli 1 e
2 sono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello
Stato membro o del parere della Commissione europea. Se il
parere della Commissione europea e' successivo alle
osservazioni dello Stato membro, i termini per l'esercizio
dei poteri speciali riprendono a decorrere dalla data di
ricevimento del parere della Commissione. I termini per
l'esercizio dei poteri speciali sono altresi' sospesi nel
caso in cui il Governo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo
4, del citato regolamento (UE) 2019/452, richieda alla
Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri
di formulare osservazioni in relazione a un procedimento in
corso ai sensi del presente articolo. E' fatta salva la
possibilita' di esercitare i poteri speciali anche prima
del ricevimento del parere della Commissione o delle
osservazioni degli Stati membri, nei casi in cui la tutela
della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico richiedano
l'adozione di una decisione immediata ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 8, del medesimo regolamento (UE)
2019/452. 2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e,
per i rispettivi ambiti di competenza, con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico e
delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' con i
Ministri competenti per settore, possono essere
ridisciplinati i termini di cui agli articoli 1 e 2 del
presente decreto, al fine di individuare procedure
semplificate, tenuto conto del grado di potenziale
pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa,
della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, compresi
quelli relativi alla sicurezza e al funzionamento delle
reti e degli impianti e alla continuita' degli
approvvigionamenti, nonche' dell'esigenza di assicurare
l'armonizzazione delle procedure nazionali con quelle
relative ai meccanismi di controllo, scambio di
informazione e cooperazione definiti ai sensi del
regolamento (UE) 2019/452. 3. Il punto di contatto di cui
all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/452 e' istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'organizzazione e il funzionamento del punto di contatto
sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/452 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, si
veda nelle note all'articolo 4.
 
Art. 9

Procedimento per l'irrogazione
delle sanzioni amministrative

1. In caso di acquisizione di elementi da cui emerga l'inosservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 21 del 2012, le amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento, secondo i rispettivi ambiti di competenza, o il Ministero o il Comitato incaricati del monitoraggio di un decreto di esercizio dei poteri speciali, trasmettono al Presidente e agli altri componenti del Gruppo di coordinamento una informativa completa comprensiva anche delle eventuali ragioni giustificative per l'istruttoria tecnica da parte del Gruppo di coordinamento.
2. Il Gruppo di coordinamento, quando ravvisa, sulla base degli elementi ricevuti ai sensi del comma 1, i presupposti per un possibile intervento sanzionatorio ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012, delibera l'avvio del procedimento con provvedimento del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o suo delegato. L'avvio del procedimento e' notificato agli interessati dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avvio del procedimento, gli interessati possono far pervenire al Dipartimento per il coordinamento amministrativo scritti difensivi e documenti, possono chiedere di essere sentiti e prendere visione degli atti del procedimento. Il termine di trenta giorni e' sospeso dal giorno in cui perviene la richiesta di accesso e riprende a decorrere dal giorno dell'ostensione dei documenti.
4. Il Gruppo di coordinamento puo', durante la fase istruttoria, richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti in relazione al procedimento in corso, alle parti e ad ogni altro soggetto. Le richieste istruttorie sospendono il termine di conclusione del procedimento stabilito con il provvedimento di avvio di cui al comma 2.
5. Espletata l'istruttoria tecnica da parte del Gruppo di coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, e' comminata la sanzione amministrativa pecuniaria, determinata anche in attuazione dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, o disposta l'archiviazione del procedimento.

Note all'art. 9:
- Per i riferimenti del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie). - Nella determinazione della
sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra
un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione
delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla
gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle
sue condizioni economiche.».
 
Art. 10

Procedure telematiche

1. Per il tempestivo esercizio dei poteri speciali il Dipartimento per il coordinamento amministrativo assicura, in collaborazione con i competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, soluzioni tecniche e informatiche idonee a garantire la sicurezza e la salvaguardia dell'interscambio dei dati ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il ricevimento delle notifiche, dei documenti, dei pareri e di tutte le informazioni relative agli atti e alle operazioni di cui al presente decreto, e' effettuato mediante la posta elettronica certificata.
2. Le riunioni del gruppo di coordinamento possono svolgersi anche in modalita' video/multi conferenza.

Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112.
 
Art. 11

Procedura semplificata

1. Nel caso di operazioni infragruppo, in assenza di minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi tutelati dal decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, e' adottata la procedura semplificata di cui al presente articolo.
2. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, tenuto conto anche delle risultanze emerse nella riunione del Gruppo di coordinamento, trasmette, in modalita' informatica, al Presidente, agli uffici di cui all'articolo 3, comma 2, agli altri componenti del Gruppo di coordinamento e al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, le motivazione della delibera di non esercizio dei poteri speciali con applicazione della procedura semplificata.
3. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo invia al soggetto notificante una comunicazione di non esercizio dei poteri speciali dandone comunicazione ai componenti del Gruppo di coordinamento.

Note all'art. 11:
- Per i riferimenti del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 12

Modulistica

1. Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento, puo' essere definita la modulistica per le notifiche di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. A tal fine la modulistica deve prevedere la sottoscrizione della notifica da parte del legale rappresentante delle imprese o da persone munite di procura speciale e che la stessa notifica sia corredata da tutte le informazioni, gli allegati e gli elementi essenziali per una completa valutazione dell'operazione di acquisizione o della delibera o dell'atto da adottare ai sensi degli articoli 5 dei citati decreti del Presidente della Repubblica n. 35 del 2014 e n. 86 del 2014. La modulistica e' pubblicata sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Note all'art. 12:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35, si veda nelle note alle
premesse.
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 25 marzo 2014, n. 86, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 13

Riservatezza delle informazioni

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le informazioni, i dati e le notizie contenute nei documenti originati dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti privati per le finalita' di cui al presente decreto sono sottratti al diritto di accesso. Resta fermo il diritto di accesso nei limiti di cui all'articolo 24, comma 7, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il
diritto di accesso e' escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai
sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive
modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal
regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano
ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attivita' della pubblica
amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei
documenti amministrativi contenenti informazioni di
carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano
le categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso
ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso
preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato
delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo'
essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli
interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo
nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine
le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale
essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
e alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati
e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai
processi di formazione, di determinazione e di attuazione
della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i
mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalita' con
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla
identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia
giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o
la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attivita' in
corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e
gli atti interni connessi all'espletamento del relativo
mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti
l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili
e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e nei termini previsti
dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale.».
 
Art. 14

Clausola di invarianza

1. Le attivita' previste dal presente decreto sono svolte dalle Amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 15

Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, recante «Disciplina delle attivita' di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e sulle attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni».
 
Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° agosto 2022

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Garofoli
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 2264

Note all'art. 16:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 agosto 2014 (Disciplina delle attivita' di coordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche
all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari
nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e
sulle attivita' di rilevanza strategica nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2014, n.
229.