Gazzetta n. 211 del 9 settembre 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 agosto 2022, n. 133 |
Regolamento recante disciplina delle attivita' di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, della prenotifica e misure di semplificazione dei procedimenti. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto; Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35, recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale a norma dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e in particolare l'articolo 2, comma 2, ove si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano individuate le modalita' organizzative e procedurali per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86, recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano individuate le modalita' organizzative e procedurali per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2014, n. 108, recante regolamento per l'individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, recante «disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva»; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e, in particolare, l'articolo 4-bis, come novellato dall'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale modifica la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica; Visto il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179, recante regolamento per l'individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, a norma dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 180, recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 29 il quale stabilisce che il Dipartimento per il coordinamento amministrativo opera nel settore dell'attuazione in via amministrativa delle politiche del Governo e, tra le altre, esercita ogni altra attivita' attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza, anche relativa a iniziative di carattere o interesse nazionale; Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, lettera g); Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51; Visto l'articolo 2-quater del citato decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle procedure relative all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei ministri, nonche' modalita' di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame da parte del Gruppo di coordinamento delle operazioni anteriormente alla formale notifica di cui agli articoli 1 e 2, del citato decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21; Ritenuto necessario individuare misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica; Ritenuto, altresi', necessario aggiornare e modificare il testo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, recante «disciplina delle attivita' di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e sulle attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni», della cui pubblicazione sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2014, individuando le modalita' organizzative e procedurali per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, ivi compreso l'Ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabile dell'attivita' di coordinamento; Sentito il gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, nella seduta del 19 luglio 2022; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pres. Roberto Garofoli e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'attivita' di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali e individua misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e di prenotifica, ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. Omissis.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, Supplemento ordinario n. 167. - Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa): «Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale; c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso. 2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore. 4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilita' di direzione politica e compiti e responsabilita' di direzione delle amministrazioni, nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica; c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca; e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore; f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo' richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche' concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti; h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro; i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica. 4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio 1997. 6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,». 7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia' pubblicato il bando di concorso». - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 7 (Autonomia organizzativa). - 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonche' del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi; c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali; d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato; e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.». - La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2007, n. 187. - Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2012, n. 63. - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35 (Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21): «Art. 2 (Attivita' di coordinamento). - 1. Il Presidente del Consiglio coordina, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da adottare entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale: a) individua l'ufficio della Presidenza del Consiglio, di livello almeno dirigenziale generale o equiparato, responsabile dell'attivita' di coordinamento, assicurando allo stesso il supporto di tutte le altre strutture della Presidenza eventualmente interessate in relazione alla specificita' della materia o dell'operazione; b) individua, su indicazione rispettivamente dei Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno, dello sviluppo economico e degli affari esteri, l'ufficio di livello almeno dirigenziale generale o equiparato responsabile delle attivita' di competenza di ciascun Ministero. Per il Ministero degli affari esteri il responsabile dell'attivita' e' di livello dirigenziale generale; c) istituisce un gruppo di coordinamento presieduto dal responsabile dell'ufficio di cui alla lettera a), o da altro componente da lui indicato, e composto dai responsabili degli uffici di cui alla lettera b), o da altri componenti indicati dai rispettivi Ministri interessati. Il gruppo puo' essere integrato, ove necessario e in ogni tempo, da rappresentanti di altre strutture o unita' al fine di potenziarne le capacita' di analisi. Ai componenti del gruppo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennita' comunque denominati, ne' rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del gruppo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; d) stabilisce adeguate modalita' e procedure telematiche necessarie a garantire il tempestivo esercizio dei poteri speciali e la sicurezza dei dati trasmessi, nonche' la predisposizione di apposita modulistica per le notifiche previste dall'articolo 1 del decreto-legge; e) predispone adeguate procedure elettroniche per il ricevimento delle notifiche, degli allegati e delle informazioni inerenti agli atti e alle operazioni di rilevanza strategica; f) assicura modalita' di condivisione dei dati con i Ministeri interessati anche mediante accesso informatico immediato alle notifiche, ai documenti, agli allegati, ai pareri e a tutte le informazioni inerenti agli atti e alle operazioni di rilevanza strategica; g) stabilisce la tempistica e le modalita' di raccordo tra i Ministeri interessati, i termini per la presentazione da parte di questi del parere motivato per l'esercizio o meno dei poteri speciali, e prevede la possibilita' di convocare riunioni di coordinamento anche in video/multiconferenza, per assicurare adeguati elementi informativi ai fini della tempestiva proposta di esercizio o meno dei poteri speciali; h) puo' prevedere procedure semplificate per i casi di operazioni infragruppo o per alcuni tipi di atti e operazioni. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione per quanto di competenza dei Ministri interessati, sono nominati, in sede di prima attuazione, i componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 2, lettera c), nonche', per ciascuno di essi, due componenti supplenti. E' in facolta' del Presidente del Consiglio e dei Ministri interessati, previa formale comunicazione all'ufficio della Presidenza del Consiglio di cui al comma 2, lettera a), sostituire il componente effettivo o supplente». - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86 (Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21): «Art. 2 (Attivita' di coordinamento). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da adottare entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale: a) individua l'ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri, di livello almeno dirigenziale generale o equiparato, responsabile dell'attivita' di coordinamento, assicurando allo stesso il supporto di tutte le altre strutture della Presidenza eventualmente interessate in relazione alla specificita' della materia o dell'operazione; b) individua, su indicazione rispettivamente dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri, l'ufficio di livello almeno dirigenziale generale o equiparato responsabile delle attivita' di competenza di ciascun Ministero. Per il Ministero degli affari esteri il responsabile dell'attivita' e' di livello dirigenziale generale; c) istituisce un gruppo di coordinamento presieduto dal responsabile dell'ufficio di cui alla lettera a), o da altro componente da lui indicato e composto dai responsabili degli uffici di cui alla lettera b), o da altri componenti indicati dai rispettivi Ministri interessati. Il gruppo puo' essere integrato, ove necessario e in ogni tempo, da rappresentanti di altre strutture o unita' al fine di potenziarne le capacita' di analisi. Ai soggetti che partecipano ai lavori del gruppo di coordinamento non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati; d) stabilisce adeguate modalita' e procedure telematiche necessarie a garantire il tempestivo esercizio dei poteri speciali e la sicurezza dei dati trasmessi, nonche' la predisposizione di apposita modulistica per le notifiche previste dall'articolo 2 del decreto-legge; e) predispone adeguate procedure elettroniche per il ricevimento delle notifiche, degli allegati e delle informazioni inerenti agli atti e alle operazioni di rilevanza strategica; f) assicura modalita' di condivisione dei dati con i Ministeri interessati anche mediante accesso informatico immediato alle notifiche, ai documenti, agli allegati, ai pareri e a tutte le informazioni inerenti agli atti e alle operazioni di rilevanza strategica; g) stabilisce la tempistica e le modalita' di raccordo tra i Ministeri interessati, i termini per la presentazione da parte di questi del parere motivato per l'esercizio o meno dei poteri speciali, e prevede la possibilita' di convocare riunioni di coordinamento anche in video/multiconferenza, per assicurare adeguati elementi informativi ai fini della tempestiva proposta di esercizio o meno dei poteri speciali; h) puo' prevedere procedure semplificate per i casi di operazioni infragruppo o per alcuni tipi di atti e operazioni. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione per quanto di competenza dei Ministri interessati, sono nominati, in sede di prima attuazione, i componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 2, lettera c), nonche', per ciascuno di essi, due componenti supplenti. E' in facolta' del Presidente del Consiglio e dei Ministri interessati, previa formale comunicazione all'ufficio della Presidenza del Consiglio di cui al comma 2, lettera a), sostituire il componente effettivo o supplente». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2014, n. 108 (Regolamento per l'individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2014, n. 176. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5 (Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 2015, n. 284, Supplemento Ordinario n. 65. - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133: «Art. 4-bis (Modifiche alla disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica). - 1. Al fine di rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti di rilevanza strategica, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 1, alinea, la parola: "contestualmente" e' sostituita dalle seguenti: "tempestivamente e per estratto"; 2) al comma 1, lettera b): 2.1) dopo le parole: "all'adozione di delibere" sono inserite le seguenti: ", atti od operazioni"; 2.2) le parole: "il mutamento" sono sostituite dalle seguenti: "la modifica"; 2.3) dopo le parole: "di vincoli che ne condizionino l'impiego" sono aggiunte le seguenti: ", anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali"; 3) al comma 2: 3.1) dopo le parole: "derivante dalle delibere" sono inserite le seguenti: ", dagli atti o dalle operazioni"; 3.2) dopo le parole: "oggetto della delibera," sono inserite le seguenti: "dell'atto o dell'operazione,"; 3.3) dopo le parole: "risultante dalla delibera" sono inserite le seguenti: ", dall'atto"; 4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), sia effettuato da un soggetto esterno all'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma 5-bis, il Governo puo' considerare altresi' le seguenti circostanze: a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; b) che l'acquirente sia gia' stato coinvolto in attivita' che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea; c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attivita' illegali o criminali"; 5) al comma 4: 5.1) al primo periodo, le parole: "o sull'atto" sono sostituite dalle seguenti: ", sull'atto o sull'operazione"; 5.2) al terzo periodo, la parola: "quindici" e' sostituita dalla seguente: "quarantacinque"; 5.3) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: "Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni"; 5.4) al quinto periodo, dopo le parole: "Le richieste di informazioni" sono inserite le seguenti: "e le richieste istruttorie a soggetti terzi"; 5.5) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: "In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano"; 5.6) al decimo periodo, le parole: "le disposizioni di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "gli obblighi di cui al presente comma, ivi compresi quelli derivanti dal provvedimento di esercizio del potere di cui al comma 1, lettera b), eventualmente esercitato nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni,"; 6) al comma 5: 6.1) al secondo periodo, le parole: "prevista dall'articolo 120, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "del 3 per cento"; 6.2) al secondo periodo, le parole: "3 per cento," sono soppresse; 6.3) al secondo periodo, le parole: "20 per cento e 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento, 25 per cento e 50 per cento"; 6.4) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto azioni o quote di una societa' non ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alle soglie indicate nel secondo periodo"; 6.5) al terzo periodo, la parola: "quindici" e' sostituita dalla seguente: "quarantacinque"; 6.6) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: "Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni"; 6.7) al quinto periodo, dopo le parole: "Eventuali richieste di informazioni" sono inserite le seguenti: "e richieste istruttorie a soggetti terzi"; 6.8) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: "In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano"; 6.9) al sesto periodo, dopo le parole: "connessi alle azioni" sono inserite le seguenti: "o quote"; 6.10) al decimo periodo, dopo le parole: "connessi alle azioni" sono inserite le seguenti: "o quote" e dopo le parole: "dovra' cedere le stesse azioni" sono inserite le seguenti: "o quote"; 6.11) all'undicesimo periodo, dopo le parole: "la vendita delle suddette azioni" sono inserite le seguenti: "o quote"; 6.12) al dodicesimo periodo, dopo le parole: "adottate con il voto determinante di tali azioni" sono inserite le seguenti: "o quote"; b) all'articolo 1-bis: 1) al comma 2, primo periodo: 1.1) le parole: "l'acquisto" sono sostituite dalle seguenti: "l'acquisizione, a qualsiasi titolo,"; 1.2) dopo le parole: "ovvero l'acquisizione" sono inserite le seguenti: ", a qualsiasi titolo,"; 1.3) le parole: "sono soggetti alla notifica di cui all'articolo 1, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "e' soggetta alla notifica di cui al comma 3-bis"; 2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, l'impresa notificante fornisce un'informativa completa sui contratti o accordi di cui al primo periodo del medesimo comma 2, conclusi prima del 26 marzo 2019 e che non sono in corso di esecuzione"; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 2-bis, per soggetto esterno all'Unione europea si intende il soggetto di cui all'articolo 2, comma 5-bis"; 4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo di cui al comma 2, l'impresa che ha acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i servizi di cui allo stesso comma notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri un'informativa completa, in modo da consentire l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Entro trenta giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica l'eventuale veto ovvero l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Qualora sia necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, il termine di trenta giorni previsto dal presente comma puo' essere prorogato fino a venti giorni, prorogabili ulteriormente di venti giorni, per una sola volta, in casi di particolare complessita'. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si intendono non esercitati. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del presente comma, nel caso in cui l'impresa notificante abbia iniziato l'esecuzione del contratto o dell'accordo oggetto della notifica prima che sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali, il Governo, nel provvedimento di esercizio dei predetti poteri, puo' ingiungere all'impresa di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 150 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo valore"; c) all'articolo 2: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e' reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonche' la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni"; 2) il comma 1-bis e' abrogato; 3) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: "1-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e' reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonche' la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni"; 4) al comma 2, primo periodo: 4.1) le parole: "adottato da una societa'" sono sostituite dalle seguenti: "adottato da un'impresa"; 4.2) le parole: "o 1-ter" sono soppresse; 4.3) le parole: "il mutamento dell'oggetto sociale" sono sostituite dalle seguenti: "la modifica dell'oggetto sociale"; 4.4) le parole: "dalla societa' stessa" sono sostituite dalle seguenti: "dalla stessa impresa"; 5) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto modifiche della titolarita', del controllo o della disponibilita' degli attivi medesimi a favore di un soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della societa', il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, il trasferimento di societa' controllate che detengono i predetti attivi, ovvero che abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, e' notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalla stessa impresa. Sono notificati altresi' nei medesimi termini qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto il cambiamento della loro destinazione, nonche' qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa' o la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto"; 6) al comma 3: 6.1) la parola: "contestualmente" e' sostituita dalle seguenti: "tempestivamente e per estratto"; 6.2) le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2 e 2-bis"; 7) al comma 4: 7.1) al primo periodo, le parole: "la notifica di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "le notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis"; 7.2) al terzo periodo, la parola: "quindici" e' sostituita dalla seguente: "quarantacinque"; 7.3) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: "Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni"; 7.4) al quinto periodo, dopo le parole: "Le richieste di informazioni" sono inserite le seguenti: "e le richieste istruttorie a soggetti terzi"; 7.5) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: "In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano"; 7.6) all'ultimo periodo, le parole: "di cui al comma 2 e al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2 e 2-bis e al presente comma"; 8) al comma 5: 8.1) il terzo periodo e' soppresso; 8.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le invalidita' previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio"; 9) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Per le finalita' di cui agli articoli 1, comma 3-bis, e 1-bis, commi 2 e 2-bis, nonche' di cui ai commi 2-bis, 5 e 6 del presente articolo, per 'soggetto esterno all'Unione europea si intende: a) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita; b) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alla lettera a); c) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al presente decreto"; 10) al comma 6: 10.1) al primo periodo, la parola: "quindici" e' sostituita dalla seguente: "quarantacinque" e la parola: "contestualmente" e' sostituita dalle seguenti: "tempestivamente e per estratto"; 10.2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, il termine di cui al primo periodo e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali i poteri speciali si intendono non esercitati. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano"; 10.3) all'ottavo periodo, dopo le parole: "connessi alle azioni" sono inserite le seguenti: "o quote" e dopo le parole: "dovra' cedere le stesse azioni" sono inserite le seguenti: "o quote"; 10.4) al nono periodo, dopo le parole: "ordina la vendita delle suddette azioni" sono inserite le seguenti: "o quote"; 10.5) al decimo periodo, dopo le parole: "con il voto determinante di tali azioni" sono inserite le seguenti: "o quote"; 10.6) all'ultimo periodo, le parole: "la circostanza che l'investitore straniero e' controllato dal governo di un paese terzo, non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi" sono sostituite dalle seguenti: "le seguenti circostanze: a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; b) che l'acquirente sia gia' stato coinvolto in attivita' che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea; c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attivita' illegali o criminali"; 11) al comma 8, le parole: "individuate con i regolamenti" sono sostituite dalle seguenti: "individuate con i decreti"; d) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: "Art. 2-bis (Collaborazione con autorita' amministrative di settore). - 1. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l'Autorita' di regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente e il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto. Le autorita' indicate al primo periodo, esclusivamente per le finalita' di cui al medesimo periodo, non possono opporre al gruppo di coordinamento il segreto d'ufficio. Art. 2-ter (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/452 e termini per l'esercizio dei poteri speciali). - 1. Qualora uno Stato membro o la Commissione notifichi, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'intenzione di formulare osservazioni o di emettere un parere in relazione ad un investimento estero diretto oggetto di un procedimento in corso, i termini per l'esercizio dei poteri speciali indicati agli articoli 1 e 2 sono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello Stato membro o del parere della Commissione europea. Se il parere della Commissione europea e' successivo alle osservazioni dello Stato membro, i termini per l'esercizio dei poteri speciali riprendono a decorrere dalla data di ricevimento del parere della Commissione. I termini per l'esercizio dei poteri speciali sono altresi' sospesi nel caso in cui il Governo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) 2019/452, richieda alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni in relazione a un procedimento in corso ai sensi del presente articolo. E' fatta salva la possibilita' di esercitare i poteri speciali anche prima del ricevimento del parere della Commissione o delle osservazioni degli Stati membri, nei casi in cui la tutela della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico richiedano l'adozione di una decisione immediata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del medesimo regolamento (UE) 2019/452. 2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i rispettivi ambiti di competenza, con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' con i Ministri competenti per settore, possono essere ridisciplinati i termini di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, al fine di individuare procedure semplificate, tenuto conto del grado di potenziale pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, compresi quelli relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti, nonche' dell'esigenza di assicurare l'armonizzazione delle procedure nazionali con quelle relative ai meccanismi di controllo, scambio di informazione e cooperazione definiti ai sensi del regolamento (UE) 2019/452. 3. Il punto di contatto di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/452 e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'organizzazione e il funzionamento del punto di contatto sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; e) all'articolo 3: 1) al comma 1, le parole: "comma 5, ultimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5-bis" e le parole: "e dell'articolo 2, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'articolo 2, commi 1 e 1-ter"; 2) al comma 2: 2.1) al primo periodo, le parole: "e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "e dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-ter, del presente decreto"; 2.2) al secondo periodo, le parole: "ovvero dei regolamenti" sono soppresse. 2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione di quelle di cui al medesimo comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-ter, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; i termini non ancora trascorsi alla medesima data, ferma restando la data di inizio del loro decorso, sono prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita dal presente articolo, se maggiore di quella anteriormente prevista. 3. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3), del presente articolo, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, come modificati dal presente articolo, e' soggetto alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in societa' che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e, nel settore sanitario, la produzione, l'importazione e la distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale. 3-bis. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, fino al 31 dicembre 2022: a) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, nonche' le delibere, gli atti o le operazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, che abbiano per effetto modifiche della titolarita', del controllo o della disponibilita' di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione; b) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonche' ai beni e rapporti nei settori indicati alla lettera a), ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della societa' la cui partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ((...)); c) la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea. 3-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo. 3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis aventi vigenza fino al 31 dicembre 2022 si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonche' di acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorche' la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. Restano validi, anche successivamente al termine del 31 dicembre 2022, gli atti e i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi atti e provvedimenti successivamente al decorso del predetto termine. Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 relativi a societa' che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) del regolamento (UE) 2019/452, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore. 4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituiti dal presente articolo, continuano ad avere efficacia i regolamenti adottati in attuazione delle norme previgenti modificate dal presente articolo.». - Il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, (che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19 marzo 2019. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179 (Regolamento per l'individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, a norma dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 180 (Regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012. - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 (Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale): «Art. 7 (Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale). - 1. L'Agenzia: a) e' Autorita' nazionale per la cybersicurezza e, in relazione a tale ruolo, assicura, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ad altre amministrazioni, ferme restando le attribuzioni del Ministro dell'interno in qualita' di autorita' nazionale di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in materia di cybersicurezza a livello nazionale e promuove la realizzazione di azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza e la resilienza cibernetiche per lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni, nonche' per il conseguimento dell'autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza strategica a tutela degli interessi nazionali nel settore. Per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate restano fermi sia quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge n. 124 del 2007, sia le competenze dell'Ufficio centrale per la segretezza di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 124 del 2007; b) predispone la strategia nazionale di cybersicurezza; c) svolge ogni necessaria attivita' di supporto al funzionamento del Nucleo per la cybersicurezza, di cui all'articolo 8; d) e' Autorita' nazionale competente e punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, per le finalita' di cui al decreto legislativo NIS, a tutela dell'unita' giuridica dell'ordinamento, ed e' competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto; e) e' Autorita' nazionale di certificazione della cybersicurezza ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e assume tutte le funzioni in materia di certificazione di sicurezza cibernetica gia' attribuite al Ministero dello sviluppo economico dall'ordinamento vigente, comprese quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; nello svolgimento dei compiti di cui alla presente lettera: 1) accredita, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, le strutture specializzate del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno quali organismi di valutazione della conformita' per i sistemi di rispettiva competenza; 2) delega, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Ministero della difesa e il Ministero dell'interno, attraverso le rispettive strutture accreditate di cui al numero 1) della presente legge, al rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica; f) assume tutte le funzioni in materia di cybersicurezza gia' attribuite dalle disposizioni vigenti al Ministero dello sviluppo economico, ivi comprese quelle relative: 1) al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al decreto-legge perimetro e ai relativi provvedimenti attuativi, ivi incluse le funzioni attribuite al Centro di valutazione e certificazione nazionale ai sensi del decreto-legge perimetro, le attivita' di ispezione e verifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge perimetro e quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto, fatte salve quelle di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131; 2) alla sicurezza e all'integrita' delle comunicazioni elettroniche, di cui agli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e relative disposizioni attuative; 3) alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di cui al decreto legislativo NIS; g) partecipa, per gli ambiti di competenza, al gruppo di coordinamento istituito ai sensi dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56; h) assume tutte le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al decreto-legge perimetro e ai relativi provvedimenti attuativi, ivi incluse le attivita' di ispezione e verifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge perimetro e quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto, fatte salve quelle di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020; i) assume tutte le funzioni gia' attribuite al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dal decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti attuativi e supporta il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'articolo 1, comma 19-bis, del decreto-legge perimetro; l) provvede, sulla base delle attivita' di competenza del Nucleo per la cybersicurezza di cui all'articolo 8, alle attivita' necessarie per l'attuazione e il controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro; m) assume tutte le funzioni in materia di cybersicurezza gia' attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale dalle disposizioni vigenti e, in particolare, quelle di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' quelle in materia di adozione di linee guida contenenti regole tecniche di cybersicurezza ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo. L'Agenzia assume, altresi', i compiti di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gia' attribuiti all'Agenzia per l'Italia digitale; m-bis) assume le iniziative idonee a valorizzare la crittografia come strumento di cybersicurezza, anche attraverso un'apposita sezione dedicata nell'ambito della strategia di cui alla lettera b). In particolare, l'Agenzia attiva ogni iniziativa utile volta al rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia, valorizzando lo sviluppo di algoritmi proprietari nonche' la ricerca e il conseguimento di nuove capacita' crittografiche nazionali; m-ter) provvede alla qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e del regolamento di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; n) sviluppa capacita' nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici, anche attraverso il CSIRT Italia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo NIS. A tale fine, promuove iniziative di partenariato pubblico-privato per rendere effettive tali capacita'; o) partecipa alle esercitazioni nazionali e internazionali che riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del Paese; p) cura e promuove la definizione ed il mantenimento di un quadro giuridico nazionale aggiornato e coerente nel dominio della cybersicurezza, tenendo anche conto degli orientamenti e degli sviluppi in ambito internazionale. A tal fine, l'Agenzia esprime pareri non vincolanti sulle iniziative legislative o regolamentari concernenti la cybersicurezza; q) coordina, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cooperazione internazionale nella materia della cybersicurezza. Nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale, l'Agenzia cura i rapporti con i competenti organismi, istituzioni ed enti, nonche' segue nelle competenti sedi istituzionali le tematiche di cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni. In tali casi, e' comunque assicurato il raccordo con l'Agenzia al fine di garantire posizioni nazionali unitarie e coerenti con le politiche di cybersicurezza definite dal Presidente del Consiglio dei ministri; r) perseguendo obiettivi di eccellenza, supporta negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del sistema dell'universita' e della ricerca nonche' del sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di competenze e capacita' industriali, tecnologiche e scientifiche. A tali fini, l'Agenzia puo' promuovere, sviluppare e finanziare specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore. L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla ricerca militare. L'Agenzia puo' altresi' promuovere la costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e il reclutamento di personale nei settori avanzati dello sviluppo della cybersicurezza, nonche' promuovere la realizzazione di studi di fattibilita' e di analisi valutative finalizzati a tale scopo; s) stipula accordi bilaterali e multilaterali, anche mediante il coinvolgimento del settore privato e industriale, con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi di cybersicurezza, assicurando il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; t) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea e internazionali, anche mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nazionali, nel campo della cybersicurezza e dei correlati servizi applicativi, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti a progetti e iniziative in collaborazione con la NATO e con l'Agenzia europea per la difesa; u) svolge attivita' di comunicazione e promozione della consapevolezza in materia di cybersicurezza, al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in materia; v) promuove la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse umane nel campo della cybersicurezza, in particolare favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari in materia, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio, di dottorato e assegni di ricerca, sulla base di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati; nello svolgimento di tali compiti, l'Agenzia puo' avvalersi anche delle strutture formative e delle capacita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, secondo termini e modalita' da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati; v-bis) puo' predisporre attivita' di formazione specifica riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni caso, il servizio prestato e', a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio civile; z) per le finalita' di cui al presente articolo, puo' costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato sul territorio nazionale, nonche', previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; aa) e' designata quale Centro nazionale di coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento. 1-bis. Anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere r), s), t), u), v), z) e aa), presso l'Agenzia e' istituito, con funzioni di consulenza e di proposta, un Comitato tecnico-scientifico, presieduto dal direttore generale della medesima Agenzia, o da un dirigente da lui delegato, e composto da personale della stessa Agenzia e da qualificati rappresentanti dell'industria, degli enti di ricerca, dell'accademia e delle associazioni del settore della sicurezza, designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La composizione e l'organizzazione del Comitato tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le modalita' e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1. Per la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese. 2. Nell'ambito dell'Agenzia sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il rappresentante nazionale, e il suo sostituto, nel Consiglio di direzione del Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/887. 3. Il CSIRT italiano di cui all'articolo 8 del decreto legislativo NIS e' trasferito presso l'Agenzia e assume la denominazione di: «CSIRT Italia». 4. Il Centro di valutazione e certificazione nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, e' trasferito presso l'Agenzia. 5. Nel rispetto delle competenze del Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia, per le finalita' di cui al presente decreto, consulta il Garante e collabora con esso, anche in relazione agli incidenti che comportano violazioni di dati personali. L'Agenzia e il Garante possono stipulare appositi protocolli d'intenti che definiscono altresi' le modalita' della loro collaborazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022, n. 67 e convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2022, n. 117. - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 (Disciplina delle attivita' di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e sulle attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni): «Art. 3 (Gruppo di coordinamento). - 1. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 35 del 2014 e dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 86 del 2014, e istituito un gruppo di coordinamento, presieduto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Vicesegretario delegato e composto dai responsabili degli Uffici dei Ministeri di cui all'articolo 2, comma 3, o da altri designati dai rispettivi Ministri interessati. Sono nominati altresi' componenti del medesimo gruppo di coordinamento il Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, il Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri, il Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Capo del Dipartimento per le politiche europee nonche' il Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il Presidente del gruppo di coordinamento e per ciascuno dei componenti sono altresi' nominati due componenti supplenti. 2. In sede di prima attuazione, i componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 1, ivi compreso il Presidente, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le Amministrazioni interessate comunicano i nominativi del proprio componente effettivo e dei due supplenti al Dipartimento per il coordinamento amministrativo entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Ogni variazione dei componenti del gruppo di coordinamento e' comunicata al medesimo Dipartimento entro un giorno dalla decisione via posta elettronica certificata. Il gruppo di coordinamento puo' essere integrato, ove necessario, e in ogni tempo, da altri soggetti, anche estranei alla Pubblica amministrazione, di volta in volta invitati in relazione alla specificita' della materia o dell'operazione, al fine di potenziarne le capacita' di analisi. 3. E' facolta' del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri interessati sostituire il componente effettivo o supplente in relazione a specifiche operazioni, previa formale comunicazione al Dipartimento per il coordinamento amministrativo.». - Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 1, 1-bis, 2 e 2-quater, del citato decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56: «Art. 1 (Poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale). - 1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta, per i rispettivi ambiti di competenza, del Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dello sviluppo economico e, rispettivamente, con il Ministro dell'interno o con il Ministro della difesa, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave, in relazione alle quali con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, possono essere esercitati i seguenti poteri speciali in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale: a) imposizione di specifiche condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni nel caso di acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale; b) veto all'adozione di delibere, atti od operazioni dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa di cui alla lettera a), che abbiano per effetto modifiche della titolarita', del controllo o della disponibilita' degli attivi individuati ai sensi della medesima lettera a), compresi quelli aventi ad oggetto la fusione o la scissione della societa', il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di societa' controllate, il trasferimento all'estero della sede sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa', la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto, le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali, l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali; c) opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un'impresa di cui alla lettera a) da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora l'acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso acquisizioni successive, per interposta persona o tramite soggetti altrimenti collegati, un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. A tale fine si considera altresi' ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con i quali l'acquirente ha stipulato uno dei patti di cui all'articolo 122 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di quelli di cui all'articolo 2341-bis del codice civile. 1-bis. I decreti di cui al comma 1 volti ad individuare le attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. 2. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale derivante dalle delibere, dagli atti o dalle operazioni di cui alla lettera b) del comma 1, il Governo considera, tenendo conto dell'oggetto della delibera, dell'atto o dell'operazione, la rilevanza strategica dei beni o delle imprese oggetto di trasferimento, l'idoneita' dell'assetto risultante dalla delibera, dall'atto o dall'operazione a garantire l'integrita' del sistema di difesa e sicurezza nazionale, la sicurezza delle informazioni relative alla difesa militare, gli interessi internazionali dello Stato, la protezione del territorio nazionale, delle infrastrutture critiche e strategiche e delle frontiere, nonche' gli elementi di cui al comma 3. 3. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza, considera, alla luce della potenziale influenza dell'acquirente sulla societa', anche in ragione della entita' della partecipazione acquisita: a) l'adeguatezza, tenuto conto anche delle modalita' di finanziamento dell'acquisizione, della capacita' economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente nonche' del progetto industriale, rispetto alla regolare prosecuzione delle attivita', al mantenimento del patrimonio tecnologico, anche con riferimento alle attivita' strategiche chiave, alla sicurezza e alla continuita' degli approvvigionamenti, oltre che alla corretta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti di pubbliche amministrazioni, direttamente o indirettamente, dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con specifico riguardo ai rapporti relativi alla difesa nazionale, all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale; b) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunita' internazionale , desunti dalla natura delle loro alleanze, o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati. 3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), sia effettuato da un soggetto esterno all'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma 5-bis, il Governo puo' considerare altresi' le seguenti circostanze: a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; b) che l'acquirente sia gia' stato coinvolto in attivita' che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea; c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attivita' illegali o criminali. 4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera b), salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del comma 5, l'impresa notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una informativa completa sulla delibera, sull'atto o sull'operazione da adottare in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per l'impresa l'obbligo di notifica al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla notifica il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'impresa, tale termine e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Decorsi i predetti termini l'operazione puo' essere effettuata. Il potere di cui al presente comma e' esercitato nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Le delibere o gli atti adottati in violazione del presente comma sono nulli. Il Governo puo' altresi' ingiungere alla societa' e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di cui al presente comma, ivi compresi quelli derivanti dal provvedimento di esercizio del potere di cui al comma 1, lettera b), eventualmente esercitato nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni, e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. 5. Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a) e c), chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ove possibile congiuntamente alla societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, notifica la stessa acquisizione entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel contempo le informazioni necessarie, comprensive di descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operativita', per le valutazioni di cui al comma 3. Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti del procedimento indicate al primo periodo, la societa' notificante trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Nel caso in cui l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una societa' ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia del 3 per cento, e sono successivamente notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 5 per cento, 10 per cento, 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento. Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto azioni o quote di una societa' non ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alle soglie ((indicate nel terzo periodo)). Il potere di imporre specifiche condizioni di cui al comma 1, lettera a), o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1, lettera c), e' esercitato entro quarantacinque giorni dalla data della notifica. Entro quindici giorni dalla notifica, la societa' acquisita puo' presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora si renda necessario richiedere informazioni alle parti del procedimento, il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Eventuali richieste di informazioni e richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali l'acquisto puo' essere effettuato. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Fino alla notifica e, successivamente, comunque fino al decorso del termine per l'imposizione di condizioni o per l'esercizio del potere di opposizione, i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Qualora il potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di condizioni di cui al comma 1, lettera a), in caso di eventuale inadempimento o violazione delle condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento o la violazione, i diritti di voto, o comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, nonche' le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. La societa' acquirente e la societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto che non osservino le condizioni imposte sono altresi' soggette, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione il cessionario non puo' esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra' cedere le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ordina la vendita delle suddette azioni o quote secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote sono nulle. 5-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di imprese il cui oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attivita' di rilevanza strategica ovvero che detengono attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale e' notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di cui al presente articolo. 6. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, si riferiscono a societa' partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al medesimo comma, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le notifiche di cui ai commi 4 e 5 sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze. 7. I decreti di individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale di cui al comma 1 sono aggiornati almeno ogni tre anni. 8. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalita' organizzative per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere di cui al primo periodo e' espresso entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento puo' essere comunque adottato. Fino all'adozione del medesimo regolamento, le competenze inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali, di cui al comma 1, e le attivita' conseguenti, di cui ai commi 4 e 5, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le societa' da esso partecipate, ovvero, per le altre societa', al Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza. 8-bis. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme le invalidita' previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 4 e 5, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c). A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo nonche' dal regolamento di cui al comma 8. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 5 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.». «Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi). - 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, costituiscono attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Ai medesimi fini di cui al presente articolo, ulteriori servizi, beni, rapporti, attivita' e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, possono essere individuati con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e con gli altri Ministri competenti per settore, e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e' reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorsi i quali i decreti sono adottati anche in mancanza di parere. 2. Fermi gli obblighi previsti ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le imprese che, anche attraverso contratti o accordi, intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attivita' di cui al comma 1, ovvero componenti ad alta intensita' tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, notificano, prima di procedere alla predetta acquisizione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale nel quale sono contenuti: il settore interessato dalla notifica; dettagliati dati identificativi del soggetto notificante; il programma di acquisti; dettagliati dati identificativi dei relativi, anche potenziali, fornitori; descrizione dei beni, dei servizi e delle componenti ad alta intensita' tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attivita' di cui al comma 1; un'informativa completa sui contratti in corso e sulle prospettive di sviluppo della rete 5G, ovvero degli ulteriori sistemi e attivi di cui al comma 1; ogni ulteriore informazione funzionale a fornire un dettagliato quadro delle modalita' di sviluppo dei sistemi di digitalizzazione del notificante, nonche' dell'esatto adempimento alle condizioni e alle prescrizioni imposte a seguito di precedenti notifiche; un'informativa completa relativa alle eventuali comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 105 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2019, ai fini dello svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), inclusiva dell'esito della valutazione, ove disponibile, e delle relative prescrizioni, qualora imposte. Con uno dei decreti di cui al comma 1, possono altresi' essere individuati ulteriori contenuti del piano annuale, eventuali ulteriori criteri e modalita' con cui procedere alla notifica del medesimo piano, oltre ad eventuali tipologie di attivita' escluse dall'obbligo di notifica, anche in considerazione delle ridotte dimensioni dell'operazione. Il piano di cui al presente comma include altresi' l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G gia' autorizzati, in relazione ai quali resta ferma l'efficacia dei provvedimenti autorizzativi gia' adottati. 3. La notifica di cui di cui al comma 2 e' trasmessa annualmente, prima di procedere all'attuazione del piano, salva la possibilita' di aggiornare, previa notifica ai sensi del medesimo comma 2 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il piano medesimo in corso di anno, con cadenza quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notifica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme delibera del Consiglio dei ministri, e' approvato il piano annuale di cui al comma 2, previa eventuale imposizione di prescrizioni o condizioni, ovvero ne e' negata l'approvazione con l'esercizio del potere di veto. Salvo diversa previsione nel decreto di approvazione del piano, rimane ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri gia' adottati alla data di entrata in vigore del presente articolo. Se e' necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici anche relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilita', che potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo puo' essere prorogato fino a venti giorni, prorogabili per una sola volta, di ulteriori venti giorni, in casi di particolare complessita'. Se nel corso dell'istruttoria si rende necessario richiedere informazioni al notificante, tale termine e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Se si rende necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni al notificante e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Decorsi i predetti termini, il piano si intende approvato. 4. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall'Unione europea. Se le prescrizioni o condizioni non risultano sufficienti ad assicurare la tutela dei citati interessi, il Governo, tenendo conto dei contenuti del piano notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei tempi di sostituzione degli apparati e dell'esigenza di non rallentare lo sviluppo della tecnologia 5G o di altre tecnologie nel Paese, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e adeguatezza, approva, in tutto o in parte, il piano per un periodo temporale, anche limitato, indicando un termine per l'eventuale sostituzione di determinati beni o servizi ovvero non approva il piano esercitando il potere di veto. 5. Salvo quanto previsto dal presente comma, se il soggetto notificante inizia l'esecuzione di contratti o accordi, successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, compresi nella notifica, prima che sia decorso il termine per l'approvazione del piano, il Governo puo' ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al tre per cento del fatturato del soggetto tenuto alla notifica. I contratti eventualmente stipulati in violazione delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali sono nulli. Il Governo puo' altresi' ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore alla violazione, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria sino a un dodicesimo di quella prevista al secondo periodo per ogni mese di ritardo nell'adempimento, commisurata al ritardo. Analoga sanzione puo' essere applicata per il ritardo nell'adempimento dell'ingiunzione di cui al primo periodo. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avviare d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica. 6. Per l'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo il gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali e' composto dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove previsto, nonche' dai rappresentanti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa, per le valutazioni tecniche della documentazione relativa al piano annuale di cui al comma 2, e ai suoi eventuali aggiornamenti, propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali e relative ai beni e alle componenti ad alta intensita' tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attivita' di cui al comma 1 nonche' ad altri possibili fattori di vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi. 7. Le attivita' di monitoraggio, tese alla verifica dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni impartite con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, alla analisi della relativa adeguatezza e alla verifica dell'adozione di adeguate misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime prescrizioni o condizioni sono svolte da un comitato composto da uno o piu' rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, o, se non nominato, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, nonche' dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per le attivita' di monitoraggio, il comitato si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa. Ai lavori del comitato di monitoraggio possono essere chiamati a partecipare altri rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 6. Al fine del concreto esercizio delle attivita' di monitoraggio il soggetto interessato comunica, con la periodicita' indicata con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, ogni attivita' esecutiva posta in essere, ivi inclusa la stipulazione dei contratti ad essa riferiti, fornendo ogni opportuno dettaglio tecnico ed evidenziando le ragioni idonee ad assicurare la conformita' della medesima al piano approvato ai sensi del comma 3. Il soggetto interessato trasmette altresi' una relazione periodica semestrale sulle attivita' in corso. E' fatta salva la possibilita' per il comitato di monitoraggio di disporre ispezioni e verifiche tecniche, anche con le modalita' di cui all'articolo 2-bis, relativamente ai beni e alle componenti ad alta intensita' tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attivita' di cui al comma 1 nonche' ad altri possibili fattori di vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, oggetto del provvedimento di esercizio dei poteri speciali. L'inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di approvazione ovvero qualsiasi altra circostanza idonea a incidere sul provvedimento approvativo e' segnalata al gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali di cui al comma 6, il quale puo' proporre al Consiglio dei ministri l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 5, la revoca o la modifica del provvedimento autorizzativo e il divieto di esercizio delle attivita' funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attivita' di cui al comma 1. 8. Per le attivita' previste dal presente articolo ai componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e a quelli del Comitato di monitoraggio di cui al comma 7 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi del comma 6, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalita' di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al presente articolo.». «Art. 2 (Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni). - 1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e' reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, anche se oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica ((e di coltivazione di risorse geotermiche)), nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonche' la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni. 1-bis. 1-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e' reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, anche se oggetto di concessioni, comunque affidate, ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonche' la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni. 2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della titolarita', del controllo o della disponibilita' degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della societa', il trasferimento all'estero della sede sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa', la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, e' notificato, salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del comma 5, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla stessa impresa. Sono notificate nei medesimi termini le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di societa' controllate che detengono i predetti attivi. 2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto modifiche della titolarita', del controllo o della disponibilita' degli attivi medesimi a favore di un soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis, ovvero, nei settori individuati nel secondo periodo del comma 5, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della societa', il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, il trasferimento di societa' controllate che detengono i predetti attivi, ovvero che abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, e' notificato, salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del comma 5, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalla stessa impresa. Sono notificati altresi' nei medesimi termini qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto il cambiamento della loro destinazione, nonche' qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa' o la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, puo' essere espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui ai commi 2 e 2-bis, che diano luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti. 4. Con le notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis, e' fornita al Governo una informativa completa sulla delibera, atto o operazione in modo da consentire l'eventuale tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per la societa' l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni alla societa', tale termine e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Fino alla notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti dal presente comma e' sospesa l'efficacia della delibera, dell'atto o dell'operazione rilevante. Decorsi i termini previsti dal presente comma l'operazione puo' essere effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3 e' espresso nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le delibere o gli atti o le operazioni adottati o attuati in violazione del presente comma sono nulli. Il Governo puo' altresi' ingiungere alla societa' e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e al presente comma e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. 5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in societa' che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1 nonche' di quelli di cui al comma 1-ter, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della societa' la cui partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' notificato, ove possibile congiuntamente alla societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operativita'. Nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al primo periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea, ivi compresi quelli residenti in Italia, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della societa' la cui partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel computo della partecipazione rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice civile. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le invalidita' previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti dell'operazione indicate al primo e al secondo periodo, la societa' notificante trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al presente articolo anche gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in societa' che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale. 5-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e al presente articolo, per soggetto esterno all'Unione europea si intende: a) qualsiasi persona fisica che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; b) qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e che non abbia la residenza, la dimora abituale ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita; c) qualsiasi persona giuridica che non abbia la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita; d) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alle lettere a), b) e c); e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al presente decreto. 6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato di cui al comma 3 ovvero un pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico, entro quarantacinque giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, l'efficacia dell'acquisto puo' essere condizionata all'assunzione, da parte dell'acquirente e della societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni dalla notifica, la societa' acquisita puo' presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente e alla societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, il termine di cui al primo periodo e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali i poteri speciali si intendono non esercitati. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli impegni di cui al primo periodo, il Governo puo' opporsi, sulla base della stessa procedura, all'acquisto. Fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso del termine per l'eventuale esercizio del potere di opposizione o imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti termini, l'operazione puo' essere effettuata. Qualora il potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di impegni, in caso di inadempimento, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di voto o comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. La societa' acquirente e la societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, che non adempiano agli impegni imposti sono altresi' soggette, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione l'acquirente non puo' esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra' cedere le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni o quote secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote sono nulle. Per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico e' possibile prendere in considerazione le seguenti circostanze: a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; b) che l'acquirente sia gia' stato coinvolto in attivita' che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea; c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attivita' illegali o criminali. 7. I poteri speciali di cui ai commi precedenti sono esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri: a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunita' internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati; b) l'idoneita' dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle modalita' di finanziamento dell'acquisizione e della capacita' economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, a garantire: 1) la sicurezza e la continuita' degli approvvigionamenti; 2) il mantenimento, la sicurezza e l'operativita' delle reti e degli impianti. b-bis) per le operazioni di cui al comma 5 e' valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico. 7-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di un'impresa che svolge attivita' ovvero detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-ter e' notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di cui al presente articolo, qualora uno o piu' soci, esterni all'Unione europea ai sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento. 8. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica individuate con i decreti di cui al comma 1 si riferiscono a societa' partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai commi 3 e 6, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi ambiti di competenza. Le notifiche di cui ai commi 2 e 5 sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze. (6) 8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 2, 2-bis e 5, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo, nonche' dal regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica. 9. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Autorita' indipendenti di settore, ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalita' organizzative per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere sullo schema di regolamento e' espresso entro il termine di venti giorni dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento puo' essere comunque adottato. Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento puo' essere comunque adottato. Fino all'adozione del medesimo regolamento, le competenze inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali, di cui ai commi 3 e 6, e le attivita' conseguenti, di cui ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le societa' da esso partecipate, ovvero, per le altre societa', al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.». «Art. 2-quater (Misure di semplificazione dei procedimenti e prenotifica). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalita' di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, 1-bis e 2, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali decisa all'unanimita' dai componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni caso la possibilita' per ogni amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre l'esame della notifica al Consiglio dei ministri. 2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate le modalita' di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame da parte del gruppo di coordinamento, o nelle ipotesi di cui al comma 1 del Consiglio dei ministri, delle operazioni, anteriormente alla formale notifica di cui agli articoli 1 e 2, al fine di ricevere una valutazione preliminare sulla applicabilita' dei citati articoli e sulla autorizzabilita' dell'operazione. 2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le modalita' di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e le misure di semplificazione delle modalita' di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2021, n. 38.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 2
Coordinamento delle attivita' per l'esercizio dei poteri speciali e individuazione degli uffici responsabili
1. Le attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono coordinate dal Presidente del Consiglio dei ministri. A tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Segretario generale, che sovrintende a tale attivita', o del Vice Segretario generale a cio' delegato. 2. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35 e dell'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86, nonche' dell'articolo 27 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, l'ufficio responsabile dell'attivita' di coordinamento per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, e' individuato nel Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 35 del 2014 e dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 86 del 2014, nonche' ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179, gli uffici responsabili delle attivita' di competenza dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, dell'interno, delle politiche agricole, alimentari e forestali, della salute, dello sviluppo economico, della transizione ecologica, nonche' dei Dipartimenti per l'informazione e l'editoria e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono individuati come segue: a) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: Direzione Generale per la promozione del sistema Paese, Autorita' Nazionale UAMA (Unita' per le autorizzazioni dei materiali di armamento); b) Ministero dell'interno: Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per l'amministrazione generale - Ufficio III analisi strategica (UAS); c) Ministero della difesa: Segretariato generale della difesa - Direzione nazionale degli armamenti; d) Ministero dell'economia e delle finanze: Ufficio legislativo, Dipartimento del tesoro - Direzione V «Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario», Direzione VII «Valorizzazione del patrimonio pubblico», Servizio «Affari legali e contenzioso»; e) Ministero della giustizia: Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati; f) Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili: Organo centrale di sicurezza, Direzione generale vigilanza concessioni autostradali, Direzione generale vigilanza Autorita' portuali; g) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica; h) Ministero della salute: Gabinetto del Ministro, Segretariato generale; i) Ministero dello sviluppo economico: Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese, Direzione generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive; l) Ministero della transizione ecologica: Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria, Direzione generale per l'economia circolare, Direzione Generale infrastrutture e sicurezza sistemi energetici e geominerari; m) Dipartimento per l'informazione e l'editoria: Ufficio per le attivita' di informazione e comunicazione istituzionale e per la tutela del diritto d'autore; n) Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, o, se non nominato, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione: Gabinetto del Ministro o, se non nominato, Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86, e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179, anche i rappresentanti dei Ministeri della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali, della transizione ecologica, del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e del Dipartimento per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri possono svolgere, su designazione dello stesso Gruppo di coordinamento, le funzioni di amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri). - Omissis. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione: a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria responsabilita' di direzione della politica generale del Governo; b) coordina e promuove l'attivita' dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo; c) puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri nella riunione immediatamente successiva; c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti; d) concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta eccedendo la normale responsabilita' ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo; e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza puo' richiedere al ministro competente relazioni e verifiche amministrative; f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita' secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo; g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato; h) puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita' del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente anche di esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione; i) puo' disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione. Omissis.». - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 2 (Finalita' e funzioni). - 1. Il presente decreto legislativo disciplina l'ordinamento, l'organizzazione e le funzioni della Presidenza, della cui attivita' il Presidente si avvale per l'esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica. L'organizzazione della Presidenza tiene conto, in particolare, della esigenza di assicurare, anche attraverso il collegamento funzionale con le altre amministrazioni interessate, l'unita' di indirizzo politico ed amministrativo del Governo, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione. 2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni: a) la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale di governo; b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con altri organi costituzionali; c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee; d) i rapporti del Governo con il sistema delle autonomie; e) i rapporti del Governo con le confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma, della Costituzione; f) la progettazione delle politiche generali e le decisioni di indirizzo politico generale; g) il coordinamento dell'attivita' normativa del Governo; h) il coordinamento dell'attivita' amministrativa del Governo e della funzionalita' dei sistemi di controllo interno; i) la promozione e il coordinamento delle politiche di pari opportunita' e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni; l) il coordinamento delle attivita' di comunicazione istituzionale, di informazione, nonche' relative all'editoria ed ai prodotti editoriali; m) la promozione e verifica dell'innovazione nel settore pubblico ed il coordinamento in materia di lavoro pubblico; n) il coordinamento di particolari politiche di settore considerate strategiche dal programma di Governo; o) il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo e delle politiche settoriali.». - Per il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51: «Art. 27 (Potenziamento della capacita' amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali). - 1. Al fine di potenziare l'attivita' di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, e' istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definiti i criteri per l'individuazione e la nomina dei componenti del nucleo, la durata degli incarichi, i compensi spettanti nel limite massimo di euro 50.000 per singolo incarico al netto degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, le ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo. 2. All'articolo 2-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014» sono inserite le seguenti: «, nonche' quello di cui all'articolo 1-bis del presente decreto,» b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi, secondo modalita' da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione della Guardia di finanza. Nell'espletamento delle attivita' di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, i militari della Guardia di finanza si avvalgono anche dei poteri e delle facolta' di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231»; c) al comma 3 dopo le parole «enti di ricerca» sono inserite le seguenti «, nonche' con altre amministrazioni». 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le misure organizzative a supporto del nucleo di cui al comma 1 da svolgersi da parte del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente. 4. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa ((di euro 570.000)) per l'anno 2022 e di euro 760.000 annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.». - Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179 (Regolamento per l'individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, a norma dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56): «Art. 15 (Composizione del gruppo di coordinamento). - 1. Il gruppo di coordinamento, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, recante disciplina delle attivita' di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e sulle attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, e' integrato dai rappresentanti dei Ministeri competenti in relazione alla specificita' della materia o dell'operazione, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, che possono svolgere, su designazione dello stesso gruppo di coordinamento, le funzioni di amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali. 2. I Ministeri della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Dipartimento per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione comunicano entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto i nominativi del componente effettivo e dei due supplenti per ciascuna amministrazione al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nel rispetto delle previsioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86: «Art. 3 (Amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta). - 1. Le attivita' inerenti all'istruttoria e alla proposta per l'esercizio dei poteri speciali nonche' le attivita' conseguenti, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, sono affidate dall'ufficio della Presidenza del Consiglio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), al Ministero dell'economia e delle finanze per le societa' direttamente o indirettamente da esso partecipate, ovvero, per le altre societa', al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza, ove occorra tenendo conto della competenza prevalente. L'ufficio della Presidenza del Consiglio ne da' immediata comunicazione all'impresa interessata.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35: «Art. 3 (Amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta). - 1. Le attivita' inerenti all'istruttoria e alla proposta per l'esercizio dei poteri speciali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, e le attivita' conseguenti, di cui ai successivi commi 4 e 5 del citato articolo 1, sono affidate dall'ufficio della Presidenza del Consiglio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), al Ministero dell'economia e delle finanze per le societa' direttamente o indirettamente da esso partecipate, ovvero, per le altre societa', al Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza, ove occorra tenendo conto della competenza prevalente. L'ufficio della Presidenza del Consiglio ne da' immediata comunicazione all'impresa interessata.». |
| Art. 3
Gruppo di coordinamento
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 35 del 2014 e dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 86 del 2014, nonche' ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179, e' istituito un Gruppo di coordinamento, presieduto dal Segretario generale o dal vice Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri delegato o da un designato del Segretario generale e composto dai responsabili degli Uffici dei Ministeri di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 o da altri designati dai rispettivi Ministri interessati, nonche' dai responsabili designati dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che partecipa per gli ambiti di competenza. Sono nominati altresi' componenti del medesimo Gruppo di coordinamento il Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, il Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri, il Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Capo del Dipartimento per le politiche europee, nonche' il Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il Presidente del Gruppo di coordinamento e per ciascuno dei componenti sono altresi' nominati due componenti supplenti. 2. I componenti del Gruppo di coordinamento di cui al comma 1, ivi compreso il Presidente, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le Amministrazioni interessate comunicano i nominativi del proprio componente effettivo e dei due supplenti al Dipartimento per il coordinamento amministrativo tramite posta elettronica certificata. Ogni variazione dei componenti del Gruppo di coordinamento e' tempestivamente comunicata al medesimo Dipartimento tramite posta elettronica certificata. Il Gruppo di coordinamento puo' essere integrato, ove necessario, e in ogni tempo, da altri soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, di volta in volta invitati in relazione alla specificita' della materia o dell'operazione, al fine di potenziarne le capacita' di analisi. 3. E' facolta' del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri interessati sostituire il componente effettivo o supplente in relazione a specifiche operazioni, previa formale comunicazione al Dipartimento per il coordinamento amministrativo.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179, si veda nelle note all'art. 2. |
| Art. 4
Compiti del Dipartimento per il coordinamento amministrativo
1. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo opera in raccordo con il Presidente del Gruppo di coordinamento, con gli uffici di cui all'articolo 2, comma 3, e 4, nonche' con le eventuali altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri che assicurano il supporto per gli aspetti di propria competenza in relazione alla specificita' della materia o dell'operazione. Il medesimo Dipartimento assicura lo svolgimento delle attivita' interministeriali, dell'attivita' istruttoria nonche' la raccolta, la custodia e la diffusione delle informazioni per l'esercizio dei poteri speciali e predispone la relazione annuale di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, curandone la trasmissione alle Camere. 2. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo svolge, altresi', le funzioni di punto di contatto di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti, e supporta il Presidente del Consiglio dei ministri per la cooperazione con le autorita' responsabili dei Paesi terzi su questioni riguardanti il controllo degli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56: «Art. 3-bis (Relazione annuale alle Camere). - 1. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta sulla base dei poteri attribuiti dal presente decreto, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l'esercizio di tali poteri.». - Il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, e' pubblicato nella GUUE del 21 marzo 2019, n. L 79. |
| Art. 5
Attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali
1. Le attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1 sono svolte secondo le seguenti modalita' e procedure: a) i soggetti tenuti alla notifica provvedono - esclusivamente per via telematica, tramite posta elettronica certificata - alla trasmissione dell'informativa di cui al citato decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il medesimo Dipartimento individua una casella di posta elettronica certificata appositamente pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con le medesime modalita' la societa' acquisita trasmette eventuali memorie e documenti; b) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo trasmette in modalita' informatica, al Presidente, ai componenti del Gruppo di coordinamento e agli altri uffici eventualmente coinvolti, la notifica e la documentazione ricevuta. Il predetto Dipartimento convoca la riunione del Gruppo di coordinamento per l'individuazione del Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali, che si esprime tempestivamente sulla riconducibilita' dell'operazione nell'ambito applicativo della normativa vigente. In tale sede, o in successiva riunione, i componenti del Gruppo di coordinamento esprimono il parere di competenza sull'eventuale esercizio dei poteri speciali; c) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, comunica alle parti del procedimento e ai componenti del Gruppo di coordinamento il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali, ovvero che l'operazione non ricade nell'ambito applicativo della normativa; d) il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, sulla base delle risultanze emerse nella riunione del Gruppo di coordinamento, trasmette entro quattro giorni dalla riunione del gruppo e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per la conclusione del procedimento, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in modalita' informatica, al Presidente, agli uffici di cui all'articolo 3, comma 2, agli altri componenti del Gruppo di coordinamento e al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, la motivazione della delibera di esercizio dei poteri speciali; e) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ricevuta dal Ministero competente la motivazione del decreto di esercizio dei poteri speciali, predispone lo schema di decreto per la deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto, ove adottato, e' trasmesso, dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo, alle parti del procedimento, agli organi di controllo e, per estratto, alle competenti Commissioni parlamentari; f) qualora si renda necessario, ai sensi del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, richiedere informazioni o documentazione integrativa al notificante o a soggetti terzi, il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altri Ministeri interessati, invia la richiesta di informazioni o di documentazione integrativa al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, che provvede a trasmetterla ai destinatari, anche, eventualmente, convocandoli in audizione. La predetta richiesta e' inviata anche al Presidente e ai componenti del Gruppo di coordinamento. I soggetti ai quali e' stata trasmessa la richiesta di informazioni o di documentazione integrativa provvedono all'inoltro della predetta documentazione al Dipartimento per il coordinamento amministrativo per via telematica tramite posta elettronica certificata o, se richiesto, tramite deposito della documentazione integrativa nel corso dell'audizione; g) in caso di notifica incompleta o irregolare il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, anche su indicazione del Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta e del Gruppo di coordinamento, informa tempestivamente, esclusivamente per via telematica tramite posta elettronica certificata, il soggetto notificante, dandone comunicazione anche al Presidente e ai componenti del Gruppo di coordinamento. In questo caso il termine per l'esercizio dei poteri speciali e' interrotto e decorre dal ricevimento della nuova notifica completa. Il soggetto notificante al quale e' stata comunicata l'incompletezza o l'irregolarita' della notifica provvede all'invio della nuova notifica, completa di tutti gli elementi necessari per la sua valutazione, esclusivamente per via telematica tramite posta elettronica certificata; h) Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta trasmette, entro quattro giorni dalla riunione del gruppo e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per la conclusione del procedimento, in modalita' informatica, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, al Presidente del gruppo di coordinamento e agli Uffici di cui all'articolo 3, comma 2, la motivazione della delibera di non esercizio dei poteri speciali, con eventuale previsione di raccomandazioni all'impresa. Entro un giorno dalla ricezione della proposta ciascun Ufficio di cui all'articolo 2, comma 3, trasmette le eventuali osservazioni al Dipartimento per il coordinamento amministrativo; i) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ricevuta la motivazione della delibera di non esercizio dei poteri speciali, ove non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 6, procede a sottoporre la proposta di non esercizio alla deliberazione del Consiglio dei ministri, allegando le eventuali osservazioni pervenute ai sensi della lettera h). Il Consiglio dei ministri, ove ritenga di accogliere la suddetta proposta, adotta la deliberazione di non esercizio dei poteri speciali, con eventuali raccomandazioni all'impresa.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 6
Misure di semplificazione delle procedure in caso di non esercizio dei poteri speciali
1. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali, sulla base delle risultanze emerse nella riunione del Gruppo di coordinamento, tempestivamente e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per la conclusione del procedimento, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, trasmette, in modalita' informatica, al Presidente, alle Amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento e al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, la motivazione della delibera di non esercizio dei poteri speciali. 2. Entro 5 giorni dalla notifica o dalla comunicazione con cui la societa' e' informata di essere parte del procedimento, le parti possono chiedere che, in caso di proposta di non esercizio dei poteri speciali, la questione sia in ogni caso rimessa alla valutazione del Consiglio dei ministri. 3. In occasione della riunione del Gruppo di coordinamento, una o piu' Amministrazioni componenti il medesimo Gruppo possono richiedere che la proposta sia sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri. In ogni caso, entro il termine di tre giorni dalla riunione del Gruppo di coordinamento, con nota motivata trasmessa informaticamente al Presidente, alle Amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento e al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, le Amministrazioni componenti il Gruppo possono formulare la richiesta di cui al primo periodo. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo, il medesimo Dipartimento per il coordinamento amministrativo predispone lo schema di provvedimento per la deliberazione del Consiglio dei ministri, allegando la proposta del Ministero responsabile, unitamente alle osservazioni pervenute dalle Amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento e dalle parti del procedimento. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo informa il notificante della richiesta di sottoporre la proposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri. 4. In assenza di tempestive richieste ai sensi dei commi 2 e 3, il Gruppo di coordinamento delibera sulla proposta di non esercizio dei poteri speciali e il Dipartimento per il coordinamento amministrativo trasmette alle parti del procedimento la deliberazione del Gruppo, sottoscritta dal Presidente o suo delegato. In tali casi, la deliberazione di non esercizio puo' prevedere raccomandazioni all'impresa.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 7
Prenotifica
1. L'impresa interessata, ferma in ogni caso la necessita' di rispettare i termini previsti per la notifica ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, puo' trasmettere al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri una informativa sui progetti di costituzione, acquisizione, delibera, atto o operazione, fornendo tutti i documenti e le informazioni, in quanto disponibili, previsti per la formale notifica. 2. Entro trenta giorni dall'informativa di cui al comma 1 il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'esito delle deliberazioni assunte dal Gruppo di coordinamento, comunica all'impresa che: a. l'operazione oggetto di prenotifica non rientra nell'ambito applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, non risultando conseguentemente dovuta la formale notifica; b. l'operazione oggetto di prenotifica e' suscettibile di rientrare nell'ambito applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, nel qual caso l'impresa e' tenuta a eseguire la notifica prevista dagli articoli 1 e 2 decreto-legge n. 21 del 2012; c. l'operazione oggetto di prenotifica rientra nell'ambito applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, ma sono manifestamente insussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali. 3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b) e c), il Gruppo di coordinamento, su proposta del Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'eventuale esercizio dei poteri speciali, all'esito di una valutazione preliminare sull'autorizzabilita' dell'operazione oggetto di prenotifica, puo' prevedere raccomandazioni all'impresa. 4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), in occasione della riunione del Gruppo di coordinamento, una o piu' Amministrazioni componenti il medesimo Gruppo possono richiedere che l'impresa esegua una formale notifica ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. In ogni caso, entro il termine di tre giorni, dalla riunione del Gruppo di coordinamento per le Amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento, ovvero dalla comunicazione di cui al comma 2 per le parti, le stesse amministrazioni o le parti possono richiedere che l'impresa esegua una formale notifica ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica, pertanto, all'imprenditore la necessita' di eseguire una formale notifica. 5. Nel caso in cui, nel termine di trenta giorni dall'informativa di cui al comma 1, non sia adottata alcuna decisione dal gruppo, l'impresa e' tenuta a eseguire la notifica in conformita' agli articoli 1 e 2 decreto-legge n. 21 del 2012.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 8 Cooperazione con la Commissione europea e con gli Stati europei per le notifiche relative ad investimenti esteri diretti ai sensi del Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione
1. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, anche su indicazione del Ministero responsabile per l'istruttoria, notifica alla Commissione e agli altri Stati membri gli investimenti esteri diretti nel territorio italiano che sono oggetto di un controllo in corso, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/452, informandone il Presidente e i componenti del Gruppo di coordinamento. 2. Qualora gli altri Stati membri e la Commissione notifichino ai sensi del Regolamento (UE) 2019/452 la loro intenzione di formulare osservazioni o l'emissione di un parere, se del caso con una richiesta di informazioni supplementari, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo informa il Presidente e i componenti del Gruppo di coordinamento. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo informa anche le parti del procedimento delle sospensioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge n. 21 del 2012. 3. In caso di richiesta di informazioni supplementari, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo provvede a trasmettere la richiesta di informazioni al notificante o a soggetti terzi, anche, se del caso, invitandoli in audizione dinanzi al Gruppo di coordinamento. La predetta richiesta e' inviata anche al Presidente e ai componenti del Gruppo di coordinamento e, se necessario, ad altre pubbliche amministrazioni. I componenti del Gruppo di coordinamento trasmettono le informazioni nella loro disponibilita' al Dipartimento per il coordinamento amministrativo. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo trasmette alla Commissione europea o allo Stato membro richiedente le informazioni supplementari acquisite. 4. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo trasmette le osservazioni degli altri Stati membri o il parere della Commissione europea ricevuti al Presidente e ai componenti del Gruppo di coordinamento. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, nel formulare la sua proposta motivata di esercizio o non esercizio dei poteri speciali, tiene in debita considerazione le osservazioni e il parere trasmessi dagli altri Stati membri e della Commissione europea, conformemente al Regolamento (UE) 2019/452. 5. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo trasmette al Presidente e ai componenti del Gruppo di coordinamento le notifiche trasmesse da altri Stati membri sugli investimenti esteri diretti nel loro territorio. 6. I componenti del Gruppo di coordinamento, con riferimento alle notifiche di cui al comma 6, trasmettono l'intenzione di formulare osservazioni e le successive osservazioni al Dipartimento per il coordinamento amministrativo per l'invio allo Stato membro interessato e alla Commissione europea. 7. In caso di richiesta di informazioni supplementari, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, anche su indicazione dei componenti del Gruppo di coordinamento, provvede a trasmettere la richiesta allo Stato membro interessato e alla Commissione europea. 8. I componenti del Gruppo di coordinamento trasmettono la richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2019/452 al Dipartimento per il coordinamento amministrativo per l'invio allo Stato membro e alla Commissione europea.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, si veda nelle note all'articolo 4. - Si riporta il testo dell'art. 2-ter del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56: «Art. 2-ter (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/452 e termini per l'esercizio dei poteri speciali). - 1. Qualora uno Stato membro o la Commissione notifichi, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'intenzione di formulare osservazioni o di emettere un parere in relazione ad un investimento estero diretto oggetto di un procedimento in corso, i termini per l'esercizio dei poteri speciali indicati agli articoli 1 e 2 sono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello Stato membro o del parere della Commissione europea. Se il parere della Commissione europea e' successivo alle osservazioni dello Stato membro, i termini per l'esercizio dei poteri speciali riprendono a decorrere dalla data di ricevimento del parere della Commissione. I termini per l'esercizio dei poteri speciali sono altresi' sospesi nel caso in cui il Governo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) 2019/452, richieda alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni in relazione a un procedimento in corso ai sensi del presente articolo. E' fatta salva la possibilita' di esercitare i poteri speciali anche prima del ricevimento del parere della Commissione o delle osservazioni degli Stati membri, nei casi in cui la tutela della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico richiedano l'adozione di una decisione immediata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del medesimo regolamento (UE) 2019/452. 2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i rispettivi ambiti di competenza, con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' con i Ministri competenti per settore, possono essere ridisciplinati i termini di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, al fine di individuare procedure semplificate, tenuto conto del grado di potenziale pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, compresi quelli relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti, nonche' dell'esigenza di assicurare l'armonizzazione delle procedure nazionali con quelle relative ai meccanismi di controllo, scambio di informazione e cooperazione definiti ai sensi del regolamento (UE) 2019/452. 3. Il punto di contatto di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/452 e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'organizzazione e il funzionamento del punto di contatto sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, si veda nelle note all'articolo 4. |
| Art. 9
Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative
1. In caso di acquisizione di elementi da cui emerga l'inosservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 21 del 2012, le amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento, secondo i rispettivi ambiti di competenza, o il Ministero o il Comitato incaricati del monitoraggio di un decreto di esercizio dei poteri speciali, trasmettono al Presidente e agli altri componenti del Gruppo di coordinamento una informativa completa comprensiva anche delle eventuali ragioni giustificative per l'istruttoria tecnica da parte del Gruppo di coordinamento. 2. Il Gruppo di coordinamento, quando ravvisa, sulla base degli elementi ricevuti ai sensi del comma 1, i presupposti per un possibile intervento sanzionatorio ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012, delibera l'avvio del procedimento con provvedimento del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o suo delegato. L'avvio del procedimento e' notificato agli interessati dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo. 3. Entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avvio del procedimento, gli interessati possono far pervenire al Dipartimento per il coordinamento amministrativo scritti difensivi e documenti, possono chiedere di essere sentiti e prendere visione degli atti del procedimento. Il termine di trenta giorni e' sospeso dal giorno in cui perviene la richiesta di accesso e riprende a decorrere dal giorno dell'ostensione dei documenti. 4. Il Gruppo di coordinamento puo', durante la fase istruttoria, richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti in relazione al procedimento in corso, alle parti e ad ogni altro soggetto. Le richieste istruttorie sospendono il termine di conclusione del procedimento stabilito con il provvedimento di avvio di cui al comma 2. 5. Espletata l'istruttoria tecnica da parte del Gruppo di coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, e' comminata la sanzione amministrativa pecuniaria, determinata anche in attuazione dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, o disposta l'archiviazione del procedimento.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale): «Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie). - Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche.». |
| Art. 10
Procedure telematiche
1. Per il tempestivo esercizio dei poteri speciali il Dipartimento per il coordinamento amministrativo assicura, in collaborazione con i competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, soluzioni tecniche e informatiche idonee a garantire la sicurezza e la salvaguardia dell'interscambio dei dati ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il ricevimento delle notifiche, dei documenti, dei pareri e di tutte le informazioni relative agli atti e alle operazioni di cui al presente decreto, e' effettuato mediante la posta elettronica certificata. 2. Le riunioni del gruppo di coordinamento possono svolgersi anche in modalita' video/multi conferenza.
Note all'art. 10: - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112. |
| Art. 11
Procedura semplificata
1. Nel caso di operazioni infragruppo, in assenza di minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi tutelati dal decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, e' adottata la procedura semplificata di cui al presente articolo. 2. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, tenuto conto anche delle risultanze emerse nella riunione del Gruppo di coordinamento, trasmette, in modalita' informatica, al Presidente, agli uffici di cui all'articolo 3, comma 2, agli altri componenti del Gruppo di coordinamento e al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, le motivazione della delibera di non esercizio dei poteri speciali con applicazione della procedura semplificata. 3. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo invia al soggetto notificante una comunicazione di non esercizio dei poteri speciali dandone comunicazione ai componenti del Gruppo di coordinamento.
Note all'art. 11: - Per i riferimenti del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 12
Modulistica
1. Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento, puo' essere definita la modulistica per le notifiche di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. A tal fine la modulistica deve prevedere la sottoscrizione della notifica da parte del legale rappresentante delle imprese o da persone munite di procura speciale e che la stessa notifica sia corredata da tutte le informazioni, gli allegati e gli elementi essenziali per una completa valutazione dell'operazione di acquisizione o della delibera o dell'atto da adottare ai sensi degli articoli 5 dei citati decreti del Presidente della Repubblica n. 35 del 2014 e n. 86 del 2014. La modulistica e' pubblicata sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Note all'art. 12: - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 13
Riservatezza delle informazioni
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le informazioni, i dati e le notizie contenute nei documenti originati dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti privati per le finalita' di cui al presente decreto sono sottratti al diritto di accesso. Resta fermo il diritto di accesso nei limiti di cui all'articolo 24, comma 7, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il diritto di accesso e' escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato. 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.». |
| Art. 14
Clausola di invarianza
1. Le attivita' previste dal presente decreto sono svolte dalle Amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
| Art. 15
Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, recante «Disciplina delle attivita' di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e sulle attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni». |
| Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1° agosto 2022
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato Garofoli Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 2264
Note all'art. 16: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 (Disciplina delle attivita' di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e sulle attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2014, n. 229. |
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