IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 24 novembre 2009, che ha modificato l'art. 130 del codice in materia di protezione di dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) prevedendo, in deroga all'art. 129, che il trattamento dei dati contenuti in elenchi di contraenti, mediante l'impiego del telefono, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e' consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalita' semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale e' intestatario in un registro pubblico delle opposizioni (cd. regime di opting out); Considerato che il suddetto registro pubblico delle opposizioni e' stato regolamentato con decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 2 novembre 2010; Visto l'art. 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha sancito la modifica del decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, al fine di dare attuazione all'art. 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 19 gennaio 2019, che ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, in accordo all'art. 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124; Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, il quale ha individuato, ai sensi dell'art. 130, comma 3-ter, lettera a), del citato codice in materia di protezione di dati personali il Ministero dello sviluppo economico, quale ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia cui attribuire l'istituzione e la gestione del suddetto registro; Visto l'art. 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, che ha sancito di apportare le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalita' di iscrizione e funzionamento del registro pubblico delle opposizioni per ricomprendere le numerazioni non pubblicate negli elenchi di contraenti di cui all'art. 129 del decreto legislativo n. 196/2003; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, che ha sostituito e abrogato il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in accordo all'art. 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, in base al quale il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Ritenuto opportuno, per la complessita' organizzativa, tecnica e gestionale, che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga per la realizzazione e gestione del citato registro di un soggetto terzo dotato di adeguata competenza tecnico-operativa nel settore delle comunicazioni; Visto che con determina direttoriale del 26 febbraio 2020 la Fondazione Ugo Bordoni e' stata individuata quale affidatario della realizzazione, gestione e manutenzione del registro pubblico delle opposizioni; Visto l'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, in base al quale il Ministero dello sviluppo economico provvede alla predisposizione ed attivazione delle modalita' tecniche ed operative di iscrizione, anche telematica, al registro da parte dei contraenti e di funzionamento ed accesso, anche telematico, nonche' alla verifica delle liste di contatti da parte degli operatori; Visto l'art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, in base al quale il Ministro dello sviluppo economico accerta con proprio provvedimento la data di operativita' del registro pubblico delle opposizioni di cui al medesimo decreto;
Decreta:
Art. 1.
1. A far data dal 27 luglio 2022 il registro pubblico delle opposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, e' operativo. 2. Dalla data di cui al comma 1 sono attive le modalita' tecniche ed operative di iscrizione, anche telematica, dei contraenti e di funzionamento ed accesso, anche telematico, degli operatori, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 1. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2022
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 970 |