Gazzetta n. 212 del 10 settembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 8 agosto 2022
Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto l'art. 9 della Costituzione, cosi' come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in cui si stabilisce che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2003;
Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i proprietari dei cani», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2010;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, concernente la «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 2013, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 28 agosto 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 dell'8 settembre 2014;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2015, recante: «Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 9 settembre 2015, da ultimo prorogata dall'ordinanza ministeriale 27 luglio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 23 agosto 2021;
Considerato che permane la necessita' di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumita' pubblica, a causa del verificarsi di frequenti episodi di aggressione da parte di cani e di incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;
Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte dei cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani, ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacita' di gestione degli animali;
Considerata la necessita' di diffondere in maniera capillare su tutto il territorio nazionale la cultura del possesso responsabile degli animali mediante percorsi formativi su base volontaria, ai sensi del citato decreto ministeriale 26 novembre 2009;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013 e successive modificazioni, prorogato, da ultimo, con l'ordinanza 27 luglio 2021 e' prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 1° settembre 2022.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2022

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2227