Gazzetta n. 213 del 12 settembre 2022 (vai al sommario)
LEGGE 4 agosto 2022, n. 127
Ripubblicazione del testo della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 199 del 26 agosto 2022).

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 4 dicembre 2022, n. 127, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1

Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento
degli atti normativi dell'Unione europea

1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 21 della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 31, 32 e 41-bis
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea).
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani».
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa
europea). - 1. Al fine di consentire il tempestivo
adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti
dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31
dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica)
«2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.»
 
Allegato A

(Articolo 1, comma 1)

1) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
2) direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (Testo rilevante ai fini del SEE);
3) direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (Testo rilevante ai fini del SEE);
4) direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (solvibilita' II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Testo rilevante ai fini del SEE);
5) direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;
6) direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE);
7) direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE);
8) direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);
9) direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE);
10) direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
11) direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);
12) direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio;
13) direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilita' (Testo rilevante ai fini del SEE);
14) direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle societa' di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (Testo rilevante ai fini del SEE).
 
Art. 2

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di
violazioni di atti normativi dell'Unione europea

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.

Note all'art. 2:
- Per il testo degli artt. 32 e 33 della legge 24
dicembre 2012, n.234 si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 3
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE)
2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto
riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni
transfrontaliere.

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle societa' diverse dalle societa' di capitali, purche' iscritte nel registro delle imprese, con esclusione delle societa' cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile, e alle societa' regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle societa' di capitali;
b) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano, o da cui risultano, una o piu' societa' non aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale nel territorio dell'Unione europea;
c) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni di societa' regolate dalla legge italiana a cui partecipano, o da cui risultano, societa' regolate dalla legge di altro Stato anche non appartenente all'Unione europea;
d) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni a cui partecipano, o da cui risultano, altri enti non societari i quali abbiano quale oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attivita' di impresa, purche' regolati dalla legge di uno Stato membro e aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale nel territorio dell'Unione europea;
e) disciplinare le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o piu' societa' preesistenti;
f) disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero da parte di una societa' regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposizioni del codice civile e dell'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, precisando se e a quali condizioni l'operazione sia ammissibile e prevedendo, ove ritenuto ammissibile, opportuni controlli di legalita' e tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva (UE) 2019/2121 e stabilendo, infine, un regime transitorio, applicabile prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, per le societa' che alla medesima data hanno trasferito la sede all'estero mantenendo la legge italiana;
g) disciplinare i procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, per la tutela avverso le determinazioni dell'autorita' competente in materia di rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86-quaterdecies, 127 e 160-quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132, anche per il caso di mancata determinazione, nonche' avverso le determinazioni della medesima autorita' in materia di controllo di legalita' di cui agli articoli 86-sexdecies, 128 e 160-sexdecies della predetta direttiva, prevedendo la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa;
h) prevedere, per i creditori i cui crediti sono anteriori all'iscrizione del progetto di operazione transfrontaliera nel registro delle imprese, tutele non inferiori a quelle stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108;
i) individuare i canali informativi utilizzabili dall'autorita' competente per la verifica delle pendenze delle societa' verso creditori pubblici, anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti;
l) disciplinare gli effetti sui procedimenti di rilascio del certificato preliminare e di controllo previsti dagli articoli 86-quaterdecies, 86-sexdecies, 127, 128, 160-quaterdecies e 160-sexdecies della direttiva (UE) 2017/1132, derivanti dal mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie da parte della societa' per le obbligazioni, anche non pecuniarie e in corso di accertamento, esistenti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici;
m) individuare, nell'ambito della procedura per il rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86-quaterdecies, 127 e 160-quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132, i criteri per la qualificazione di un'operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all'elusione del diritto dell'Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali;
n) disciplinare i criteri e le modalita' di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorita' competenti;
o) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in relazione ai procedimenti indicati alla lettera g) nonche' per gli strumenti di tutela giurisdizionale previsti ai sensi della lettera h);
p) prevedere che la societa', ai fini del trasferimento di attivita' e passivita' a una o piu' societa' di nuova costituzione regolate dal diritto interno, possa avvalersi della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall'articolo 160-vicies della direttiva (UE) 2017/1132, e stabilire che le partecipazioni siano assegnate alla societa' scorporante;
q) prevedere una disciplina transitoria delle fusioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, a cui partecipi o da cui risulti una societa' regolata dalla legge di uno Stato che non ha ancora recepito la direttiva (UE) 2019/2121;
r) prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l'applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali gia' previste.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 3:
- La direttiva (UE) 20019/2121 del Parlamento europeo e
del Consiglio reca la modifica alla direttiva (UE)
2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni
e le scissioni transfrontaliere (Testo rilevante ai fini
del SEE).
- Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n .234 si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 2512 del codice
civile.
«Art. 2512 (Cooperativa a mutualita' prevalente). -
Sono societa' cooperative a mutualita' prevalente, in
ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
1) svolgono la loro attivita' prevalentemente in
favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento
della loro attivita', delle prestazioni lavorative dei
soci;
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento
della loro attivita', degli apporti di beni o servizi da
parte dei soci.
Le societa' cooperative a mutualita' prevalente si
iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano
annualmente i propri bilanci».
- Si riporta il testo dell'articolo 25 della legge 31
maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di
diritto internazionale privato):
«Art. 25 (Societa' ed altri enti). - 1. Le societa', le
associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o
privato, anche se privo di natura associativa, sono
disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio e'
stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si
applica, tuttavia, la legge italiana se la sede
dell'amministrazione e' situata in Italia, ovvero se in
Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.
2. In particolare sono disciplinati dalla legge
regolatrice dell'ente:
a) la natura giuridica;
b) la denominazione o ragione sociale;
c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
d) la capacita';
e) la formazione, i poteri e le modalita' di
funzionamento degli organi;
f) la rappresentanza dell'ente;
g) le modalita' di acquisto e di perdita della
qualita' di associato o socio nonche' i diritti e gli
obblighi inerenti a tale qualita';
h) la responsabilita' per le obbligazioni dell'ente;
i) le conseguenze delle violazioni della legge o
dell'atto costitutivo.
3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato
e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno
efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle
leggi di detti Stati interessati».
- La direttiva (UE) 2017/1132 - Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni
aspetti di diritto societario e' pubblicata nella GUUE del
30 giugno 2017 n. L 169.
- Il decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168 reca:
«Istituzione di Sezioni specializzate in materia di
proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e
corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della L. 12
dicembre 2002, n. 273».
- Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108 reca:
«Attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle
fusioni transfrontaliere delle societa' di capitali.».
 
Art. 4
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE)
2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le
direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione
delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche e le integrazioni necessarie per il recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva;
b) coordinare le disposizioni relative all'indicazione di prezzi, da introdurre nel codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, in attuazione delle modifiche apportate alla direttiva 98/6/CE, con le altre disposizioni vigenti in materia di indicazione di prezzi e, in particolare, con le disposizioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
c) revisionare e adeguare l'apparato sanzionatorio amministrativo, gia' previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, nelle materie oggetto della direttiva (UE) 2019/2161, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle relative violazioni;
d) stabilire che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della direttiva (UE) 2019/2161 siano esercitati dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, del medesimo codice;
e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sia almeno pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati;
f) stabilire le specifiche modalita' di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, nonche' in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo, ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina della indicazione del prezzo precedente i beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente; prolungare altresi' a trenta giorni il termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e prevedere che non si applichino, nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso.

Note all'art. 4:
- La direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e
del Consiglio reca la modifica alla direttiva 93/13/CEE del
Consiglio e alle direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore
applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione
relative alla protezione dei consumatori, ed e' pubblicata
nella GUUE del 18.12.2019 n. L 328.
- Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 si veda nelle note all'articolo 1.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 reca:
"Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229".
- La direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio reca la protezione dei consumatori in materia di
indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori,
ed e' pubblicata nella GUUE del 18. 3. 98 n. L 80.
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.114 (Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
«Art. 15 (Vendite straordinarie). - 1. Per vendite
straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le
vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle
quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli,
reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Le vendite di liquidazione sono effettuate
dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve
tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione
dell'attivita' commerciale, cessione dell'azienda,
trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione
o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in
qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune
dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.
3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti,
di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole
deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo
di tempo.
4. Le vendite promozionali sono effettuate
dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei
prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.
5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo
sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in
percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere
comunque esposto.
6. Le regioni, sentiti i rappresentanti degli enti
locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese
del commercio, disciplinano le modalita' di svolgimento, la
pubblicita' anche ai fini di una corretta informazione del
consumatore, i periodi e la durata delle vendite di
liquidazione e delle vendite di fine stagione.
7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al
pubblico di uno o piu' prodotti effettuata ad un prezzo
inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto
maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra
imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e
diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni
riconducibili al prodotto medesimo purche' documentati.
(14)
8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il
Governo si avvale della facolta' prevista dall'articolo 20,
comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per gli aspetti
sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10
ottobre 1990, n. 287, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 22, commi 2 e 3.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato promuove la sottoscrizione di codici di
autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le
organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e
distributive".
- Si riporta il comma 1-bis dell'articolo 27, del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 (Codice del
consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229).
«1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi
dell'articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei
confronti delle condotte dei professionisti che integrano
una pratica commerciale scorretta, fermo restando il
rispetto della regolazione vigente, spetta, in via
esclusiva, all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al
presente articolo, acquisito il parere dell'Autorita' di
regolazione competente. Resta ferma la competenza delle
Autorita' di regolazione ad esercitare i propri poteri
nelle ipotesi di violazione della regolazione che non
integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta.
Le Autorita' possono disciplinare con protocolli di intesa
gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca
collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze.»
- Il regolamento (UE) 2017/2394 - Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra
le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della
normativa che tutela i consumatori e che abroga il
regolamento (CE) n. 2006/2004, e' pubblicato nella GUUE del
27.12.2017 n. L 345.
 
Art. 5
Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503,
relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e
che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE)
2019/1937.

1. Nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che la responsabilita' delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2020/1503, al titolare del progetto o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del medesimo regolamento (UE) 2020/1503;
b) prevedere che la responsabilita' delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, al fornitore di servizi di crowdfunding, nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del medesimo regolamento (UE) 2020/1503;
c) individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) quali autorita' competenti ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, avendo riguardo alle rispettive funzioni, anche prevedendo forme di opportuno coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;
d) individuare la CONSOB quale punto di contatto unico con l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503;
e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorita' individuate ai sensi della lettera c), nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalita' specificamente previsti dal regolamento (UE) 2020/1503 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento, anche con riferimento a procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503, risultino gia' autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di crowdfunding, ai sensi dell'articolo 48 del medesimo regolamento;
f) prevedere che le autorita' individuate ai sensi della lettera c) dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari allo svolgimento dei loro compiti, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503 e in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente;
g) attuare l'articolo 39 del regolamento (UE) 2020/1503 coordinando le sanzioni ivi previste e quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dallo stesso regolamento, e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 39, le misure amministrative e le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, fermi restando i massimi edittali ivi stabiliti e quanto previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, lettera d), in coerenza con i minimi edittali stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le violazioni della disciplina in materia di gestione di portali.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 5:
- Il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 7 ottobre 2020 e' relativo ai
fornitori europei di servizi di crowdfunding per le
imprese, e modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la
direttiva (UE) 2019/1937, ed e' pubblicato nella GUUE del
20.10.2020 n. L 347.
- Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 si veda nelle note all'articolo 1.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 reca:
«Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52».
 
Art. 6
Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione
CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22
dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorita'
nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e
28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato
dal regolamento (UE) 2021/168.

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorita' nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021.
2. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorita' nazionali, il Governo si attiene, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalita' giuridica, quale autorita' indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali con la finalita' di perseguire la stabilita' del sistema finanziario nel suo complesso, anche attraverso il rafforzamento della capacita' del sistema finanziario di assorbire le conseguenze di eventi che ne minacciano la stabilita', nonche' la prevenzione e il contrasto dei rischi sistemici, promuovendo cosi' un contributo sostenibile del settore finanziario alla crescita economica;
b) prevedere che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, alla quale e' attribuita la presidenza, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilita' del sistema finanziario;
c) prevedere che alle sedute del Comitato assista una rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, senza diritto di voto, e che il presidente possa invitare, anche su proposta degli altri membri, soggetti terzi ad assistere, a fini consultivi, alle sedute;
d) prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato stabilendo:
1) che il Comitato deliberi, di regola, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi partecipanti;
2) che, in caso di parita', il voto del presidente valga doppio;
3) che le raccomandazioni di cui alla lettera l), nonche' le segnalazioni e i pareri di cui alla lettera m), espressi su iniziativa del Comitato, siano approvati con il consenso o l'astensione dell'autorita' cui la raccomandazione e' indirizzata o che sia specificamente competente per la materia che costituisce l'oggetto principale della segnalazione o del parere;
4) i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;
e) attribuire il ruolo di guida nelle politiche macroprudenziali alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato;
f) attribuire al Comitato il compito di identificare, analizzare, classificare, sorvegliare e valutare i rischi per la stabilita' del sistema finanziario nel suo complesso;
g) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti e i compiti di cooperazione con altre autorita', nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;
h) attribuire al Comitato il compito di definire indicatori per il monitoraggio del rischio sistemico e per l'uso degli strumenti macroprudenziali;
i) attribuire al Comitato il potere di definire e perseguire strategie e obiettivi intermedi rispetto a quelli di cui alla lettera a) e di rivederli periodicamente in considerazione dei rischi per la stabilita' finanziaria;
l) attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP e prevedere che tali autorita' motivino l'eventuale mancata attuazione delle raccomandazioni stesse;
m) attribuire al Comitato il potere di effettuare segnalazioni alle Camere, al Governo, ad altre autorita', enti pubblici e organismi dello Stato, aventi a oggetto l'opportunita' di adottare misure, anche normative, nonche' di esprimere pareri, ove richiesto o di propria iniziativa, sugli schemi di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi;
n) prevedere che il Comitato possa elaborare metodologie e procedure per identificare le istituzioni e le strutture finanziarie aventi rilevanza sistemica e provvedere alla loro identificazione, fatti salvi i poteri in materia attribuiti a singole autorita' partecipanti al Comitato dalle rispettive normative di settore;
o) attribuire al Comitato il potere di richiedere alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni;
p) prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attivita' economiche rilevanti ai fini della stabilita' finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3, e che, quando le informazioni non possono essere acquisite tramite le autorita' di cui alla presente lettera ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri; prevedere che il Comitato condivida con le autorita' i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;
q) prevedere che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, secondo quanto previsto dalla lettera p), siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore; negli altri casi prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni da essa richieste una sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalita', dissuasivita' e adeguatezza, secondo un'articolazione che preveda un minimo non inferiore a 5.000 euro e un massimo non superiore a 5 milioni di euro; prevedere che alle violazioni delle richieste di informazioni della Banca d'Italia si applichino gli articoli 144-quater, 145 e 145-quater del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che la Banca d'Italia possa avvalersi del Corpo della guardia di finanza per i necessari accertamenti;
r) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attivita';
s) apportare alle legislazioni di settore relative alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP le modifiche necessarie alla corretta e integrale attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 e, in particolare, prevedere modifiche all'articolo 188 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al fine di assicurare l'adeguato coordinamento con le disposizioni di attuazione della presente delega, prevedendo, in particolare, in coerenza con le disposizioni europee che regolano la gestione dei casi di difficolta' di imprese di assicurazione e di riassicurazione, condizioni e modalita' di esercizio dei poteri ivi previsti.
3. Nell'esercizio della delega per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) designare il Comitato per le politiche macroprudenziali, ai sensi dell'articolo 23-ter, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011, quale autorita' competente a valutare se una clausola di riserva di uno specifico tipo di accordo originariamente convenuta non rispecchi piu', oppure rispecchi con differenze significative, il mercato o la realta' economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione di tale clausola possa costituire una minaccia per la stabilita' finanziaria;
b) prevedere che il Comitato renda pubblici gli elementi considerati alla base della valutazione di cui alla lettera a);
c) prevedere che il Comitato si doti delle procedure necessarie per l'effettuazione della valutazione di cui alla lettera a);
d) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le opportune modificazioni volte a consentire una gestione ordinata delle conseguenze derivanti dalla cessazione di un indice di riferimento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011;
e) prevedere che le banche e gli intermediari finanziari pubblichino, anche per estratto, e mantengano costantemente aggiornati nel proprio sito internet i piani previsti dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 e che gli aggiornamenti di tali piani siano portati a conoscenza della clientela tramite un'informativa relativa all'avvenuto aggiornamento del piano e che rimandi alla versione aggiornata pubblicata nei siti internet delle banche e degli intermediari finanziari, con le modalita' previste dall'articolo 119 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
f) prevedere che le clausole contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse consentano di individuare, anche per rinvio ai piani di cui alla lettera e), le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto;
g) prevedere che, al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo, individuati ai sensi della lettera f), siano comunicati al cliente trenta giorni prima che la modifica o la cessazione dell'indice di riferimento assumano efficacia; la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione; in quest'ultimo caso prevedere che il cliente abbia diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;
h) stabilire che le modifiche o la sostituzione dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui alle lettere da e) a g) siano inefficaci e che in tale caso si applichi l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011; prevedere che, ove non sia definito tale indice, si applichi il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o, per i contratti di credito di cui al capo II del titolo VI del medesimo testo unico, il tasso previsto dall'articolo 125-bis, comma 7, lettera a), dello stesso;
i) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere da f) a h) si applichino ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 2016/1011; prevedere che in tali casi non si applichi l'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
l) prevedere che entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente comma le banche e gli intermediari finanziari:
1) rendano nota alla clientela la pubblicazione dei piani secondo quanto indicato alla lettera e);
2) comunichino ai clienti le variazioni contrattuali necessarie per introdurre le clausole previste alla lettera f); la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione; in quest'ultimo caso egli ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;
m) prevedere che le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui alla lettera l) siano inefficaci; in caso di inefficacia della modifica e di successiva variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, prevedere che si applichi l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011; prevedere che, ove non sia definito tale indice, si applichi il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o, per i contratti di credito di cui al capo II del titolo VI del medesimo testo unico, il tasso previsto dall'articolo 125-bis, comma 7, lettera a), dello stesso;
n) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere l), numero 2), e m) si applichino ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 2016/1011, e ai soggetti che prestano i relativi servizi; prevedere che in tali casi non si applichi l'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, puo' emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 6:
- Per il testo dell'articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 si veda nelle note all'articolo 1.
- La raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo
per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, e' relativa
al mandato macroprudenziale delle autorita' nazionali.
- Il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati
come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei
contratti finanziari o per misurare la performance di fondi
di investimento e recante modifica delle direttive
2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014,
e' pubblicato nella GUUE del 29.6.2016 n. L 171.
Il regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 10 febbraio 2021 che modifica il
regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione
di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti
di paesi terzi e la designazione di sostituti di
determinati indici di riferimento in via di cessazione, e
che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e' pubblicato
nella GUUE del 12.2.2021 n. L 49.
- Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta il testo degli articoli 117, 118, 119,
125 bis, 144 quater e 145 quater del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia):
«Art. 117 (Contratti). - 1. I contratti sono redatti
per iscritto e un esemplare e' consegnato ai clienti.
2. Il CICR puo' prevedere che, per motivate ragioni
tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in
altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il
contratto e' nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni
altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i
contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso
di mora.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le
clausole contrattuali di rinvio agli usi per la
determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro
prezzo e condizione praticati nonche' quelle che prevedono
tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti
di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle
ipotesi di nullita' indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo,
rispettivamente per le operazioni attive e per quelle
passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri
titoli similari eventualmente indicati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi
precedenti la conclusione del contratto o, se piu'
favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi
precedenti lo svolgimento dell'operazione;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per
le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al
momento della conclusione del contratto o, se piu'
favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione
e' effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di
pubblicita' nulla e' dovuto.
8. La Banca d'Italia puo' prescrivere che determinati
contratti, individuati attraverso una particolare
denominazione o sulla base di specifici criteri
qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I
contratti difformi sono nulli. Resta ferma la
responsabilita' della banca o dell'intermediario
finanziario per la violazione delle prescrizioni della
Banca d'Italia.»
«Art. 118 (Modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali). - 1. Nei contratti a tempo indeterminato
puo' essere convenuta, con clausola approvata
specificamente dal cliente, la facolta' di modificare
unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni
previste dal contratto qualora sussista un giustificato
motivo. Negli altri contratti di durata la facolta' di
modifica unilaterale puo' essere convenuta esclusivamente
per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse,
sempre che sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali deve essere comunicata espressamente al
cliente secondo modalita' contenenti in modo evidenziato la
formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto»,
con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o
mediante altro supporto durevole preventivamente accettato
dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione e'
effettuata secondo le modalita' stabilite dal CICR. La
modifica si intende approvata ove il cliente non receda,
senza spese, dal contratto entro la data prevista per la
sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del
rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle
condizioni precedentemente praticate.
2-bis. Se il cliente non e' un consumatore ne' una
micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1,
lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
nei contratti di durata diversi da quelli a tempo
indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo
possono essere inserite clausole, espressamente approvate
dal cliente, che prevedano la possibilita' di modificare i
tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e
condizioni, predeterminati nel contratto.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano
state osservate le prescrizioni del presente articolo sono
inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in
previsione o in conseguenza di decisioni di politica
monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori
che quelli creditori, e si applicano con modalita' tali da
non recare pregiudizio al cliente».
«Art. 119 (Comunicazioni periodiche alla clientela).
- 1. Nei contratti di durata i soggetti indicati
nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o
mediante altro supporto durevole preventivamente accettato
dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque
almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in
merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il
contenuto e le modalita' della comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente
l'estratto conto e' inviato al cliente con periodicita'
annuale o, a scelta del cliente, con periodicita'
semestrale, trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del
cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni
periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi
sessanta giorni dal ricevimento.
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque
titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi
beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un
congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia
della documentazione inerente a singole operazioni poste in
essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere
addebitati solo i costi di produzione di tale
documentazione».
«Art. 125-bis (Contratti e comunicazioni). - 1. I
contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su
altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della
forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in
modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni
stabilite dalla Banca d'Italia, in conformita' alle
deliberazioni del CICR. Una copia del contratto e'
consegnata ai clienti.
2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo
117, commi 2, 3 e 6, nonche' gli articoli 118, 119, comma
4, e 120, comma 2.
3. In caso di offerta contestuale di piu' contratti
da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai
sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso
del consumatore va acquisito distintamente per ciascun
contratto attraverso documenti separati.
4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore
fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o
altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara
in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia,
in conformita' alle deliberazioni del CICR, fissa i
contenuti e le modalita' di tale comunicazione.
5. Nessuna somma puo' essere richiesta o addebitata
al consumatore se non sulla base di espresse previsioni
contrattuali.
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a
costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto
previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e),
non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non
corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione
predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La
nullita' della clausola non comporta la nullita' del
contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullita' delle relative
clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei
buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari
eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle
finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione
del contratto. Nessuna altra somma e' dovuta dal
consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o
altre spese;
b) la durata del credito e' di trentasei mesi.
8. Il contratto e' nullo se non contiene le
informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:
a) il tipo di contratto;
b) le parti del contratto;
c) l'importo totale del finanziamento e le
condizioni di prelievo e di rimborso.
9. In caso di nullita' del contratto, il consumatore
non puo' essere tenuto a restituire piu' delle somme
utilizzate e ha facolta' di pagare quanto dovuto a rate,
con la stessa periodicita' prevista nel contratto o, in
mancanza, in trentasei rate mensili.»
«Art. 144-quater (Criteri per la determinazione delle
sanzioni). -1. Nella determinazione dell'ammontare delle
sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle
sanzioni accessorie previste nel presente titolo la Banca
d'Italia considera ogni circostanza rilevante e, in
particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario
della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti,
ove pertinenti:
a) gravita' e durata della violazione;
b) grado di responsabilita';
c) capacita' finanziaria del responsabile della
violazione;
d) entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite
evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa
sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la
violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia
determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della
violazione con la Banca d'Italia;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o
finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
h) potenziali conseguenze sistemiche della
violazione».
«Art. 145-quater (Disposizioni di attuazione). - 1.
La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione del
presente titolo».
- Si riporta il testo dell'articolo 188 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n.209 (Codice delle
assicurazioni private).
«Art. 188 (Poteri di intervento). 1. L'IVASS,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione
tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese e
sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei
provvedimenti del presente codice nonche' delle
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili,
puo':
a) convocare i componenti degli organi amministrativi
e di controllo, i direttori generali delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti
della societa' di revisione e i soggetti responsabili delle
funzioni fondamentali all'interno delle imprese di
assicurazione e riassicurazione;
b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli
organi amministrativi e di controllo, delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti
da inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro
esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione
conforme a legge;
c) procedere direttamente alla convocazione
dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando
non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla
lettera precedente;
d) convocare i soggetti che svolgono funzioni
parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione per accertamenti
esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o
riassicurativi.
2. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza
sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti nel
presente codice, nonche' delle disposizioni dell'Unione
europea direttamente applicabili da parte degli operatori
del mercato assicurativo, puo' convocare i legali
rappresentanti delle societa' che svolgono attivita' di
intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli
intermediari.
3. L'IVASS, al fine di conoscere i programmi e valutare
gli impegni a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza
della gestione dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione, puo' convocare chiunque detenga una
partecipazione indicata dall'articolo 68 in un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione.
3-bis. L'IVASS puo', nell'esercizio delle funzioni
indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a
seguito del processo di controllo prudenziale di cui
all'articolo 47-quinquies, ovvero, ai fini della
salvaguardia della stabilita' del sistema finanziario nel
suo complesso e del contrasto di rischi sistemici, ai sensi
di quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento
europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del
sistema finanziario dell'Unione europea, adottare misure
preventive o correttive nei confronti anche delle singole
imprese di assicurazione o riassicurazione, ivi inclusi i
provvedimenti specifici riguardanti anche:
a) la restrizione dell'attivita', ivi incluso il
potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei
prodotti assicurativi;
b) il divieto di effettuare determinate operazioni
anche di natura societaria o di prevedere limitazioni,
restrizioni temporanee o differimenti per determinate
tipologie di operazioni o di facolta' esercitabili dai
contraenti;
c) la distribuzione di utili o di altri elementi del
patrimonio, nonche' la fissazione di limiti all'importo
totale della parte variabile delle remunerazioni
dell'impresa;
d) il rafforzamento dei sistemi di governo
societario, ivi incluso il contenimento dei rischi;
e) l'ordine di rimozione di uno o piu' esponenti
aziendali o dei titolari di funzioni fondamentali qualora
la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana
e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o per gli interessi degli assicurati e
degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. La
rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per
pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, salvo
che sussista urgenza di provvedere.
3-ter. L'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al
comma 3-bis, lettera a), e' attribuito alla CONSOB, per i
profili di propria competenza».
- Il Capo II del titolo VI del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, reca «Credito ai
consumatori».
- Il titolo VI del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n.385, reca «Trasparenza delle condizioni
contrattuali e dei rapporti con i clienti».
 
Art. 7
Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale e per
l'attuazione del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di
risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante
modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE)
n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132.

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) ferme restando le attribuzioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, in capo alle autorita' competenti di cui all'articolo 2, numero 7), del regolamento (UE) 2021/23, designare la Banca d'Italia quale unica autorita' di risoluzione nazionale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, attribuendo a quest'ultima tutti i poteri assegnati all'autorita' di risoluzione dal citato regolamento;
b) designare il Ministero dell'economia e delle finanze quale Ministero incaricato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, dell'esercizio delle funzioni previste dal regolamento medesimo, definendo le opportune modalita' di scambio di informazioni con la Banca d'Italia e con la CONSOB al fine dell'esercizio di tali funzioni e di quanto previsto dalla lettera c);
c) prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima di dare attuazione a decisioni dell'autorita' di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente:
1) abbiano un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
2) abbiano implicazioni sistemiche che possano verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
3) diano avvio alla risoluzione di una controparte centrale;
d) definire la ripartizione tra la Banca d'Italia e la CONSOB dei poteri previsti dai titoli III, IV e V del regolamento (UE) 2021/23 e assegnati alle autorita' competenti di cui all'articolo 2, numero 7), del medesimo regolamento, avendo particolare riguardo all'esigenza di assicurare la tempestivita' degli interventi e la celerita' delle procedure e tenendo conto del riparto di attribuzioni previsto dalla legislazione vigente e dal regolamento (UE) n. 648/2012;
e) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalita' specificamente previsti dal regolamento (UE) 2021/23. Nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia e la CONSOB tengono conto delle linee guida emanate dall'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ai sensi del regolamento (UE) 2021/23;
f) prevedere che il regime di responsabilita' di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sia esteso:
1) all'esercizio delle funzioni disciplinate dal regolamento (UE) 2021/23, con riferimento alla Banca d'Italia e alla CONSOB, ai componenti dei loro organi, ai loro dipendenti, nonche' agli organi delle procedure di risoluzione, compresi i commissari, la controparte centrale-ponte e i componenti dei suoi organi;
2) all'esercizio, da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei poteri di intervento precoce disciplinati dal regolamento (UE) 2021/23, nonche' agli organi delle procedure di intervento precoce e ai loro componenti, compresi i commissari;
g) prevedere che, per gli atti compiuti in attuazione di provvedimenti dell'autorita' di risoluzione, la responsabilita' dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai sensi dell'articolo 2, numero 23), e dell'alta dirigenza, ai sensi dell'articolo 2, numero 37), del regolamento (UE) 2021/23, della controparte centrale sottoposta a risoluzione sia limitata ai casi di dolo o colpa grave;
h) non avvalersi della facolta' di imporre l'approvazione ex ante da parte dell'autorita' giudiziaria della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi prevista dall'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23;
i) mediante estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 2638, comma 3-bis, del codice civile, disporre l'equiparazione, agli effetti della legge penale, delle autorita' e delle funzioni di risoluzione di cui al regolamento (UE) 2021/23 alle autorita' e alle funzioni di vigilanza;
l) disporre che la violazione dell'obbligo di segreto previsto dall'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/23 da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, con procedibilita' d'ufficio;
m) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2021/23:
1) introdurre nell'ordinamento nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, nuove fattispecie di illeciti amministrativi per violazione delle disposizioni del medesimo regolamento, stabilendo:
1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a controparti centrali o a partecipanti diretti delle stesse controparti centrali nei cui confronti siano accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilita' da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonche' dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
1.2) l'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:
1.2.1) la sanzione applicabile alle persone giuridiche sia compresa tra il minimo di 30.000 euro e il massimo del 10 per cento del fatturato;
1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra il minimo di 5.000 euro e il massimo di 5 milioni di euro;
1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile;
2) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di irrogare le sanzioni; definire, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/23, i criteri cui la Banca d'Italia e la CONSOB devono attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, anche in deroga alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
3) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il compito di comunicare all'AESFEM, ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE) 2021/23, le informazioni previste dal medesimo regolamento sulle sanzioni applicate da ciascuna di esse;
4) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalita' di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;
5) prevedere, ove compatibili con il regolamento (UE) 2021/23, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, la facolta' di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensivita' o pericolosita';
6) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di adottare le misure previste dal regolamento (UE) 2021/23 relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea dall'incarico;
7) introdurre la possibilita' di una dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel titolo IX della parte prima del medesimo codice, senza che in tal caso assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione;
8) stabilire l'applicabilita' agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in coerenza con l'articolo 237, secondo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonche', a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel titolo IX della parte prima del citato codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in coerenza con l'articolo 343, commi 2 e 3, del medesimo codice;
n) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione e attuazione del regolamento (UE) 2021/23 e a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare, avendo riguardo al riparto di funzioni tra la Banca d'Italia e la CONSOB previsto dalla legislazione vigente, nonche' prevedendo opportune forme di coordinamento tra le due autorita';
o) fermo restando quanto previsto dalla lettera n), apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ogni altra modifica necessaria per chiarire la disciplina applicabile, per assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati e per il coordinamento con la disciplina prevista nel regolamento (UE) 2021/23, anche tenendo conto di quanto previsto dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e delle esigenze di proporzionalita' della disciplina e di celerita' delle procedure;
p) prevedere che la Banca d'Italia e la CONSOB adottino la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di attuazione della delega di cui al presente articolo.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 7:
- Per il testo degli artt. 31e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 si veda nelle note all'articolo 1.
- Il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 2020 recante un quadro di
risanamento e risoluzione delle controparti centrali e
recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n.
648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE)
2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE,
2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132, e' pubblicato
nella GUUE del 22.1.2021 n. L 22.
- Il regolamento (CE) n.648/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni, e' pubblicato nella GUUE del 27.7.2012 n. L
201.
- Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 28
dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del
risparmio e la disciplina dei mercati finanziari):
«Art. 24. (Procedimenti per l'adozione di
provvedimenti individuali). 1. Ai procedimenti della Banca
d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti
all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano,
in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e
sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla
partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti
amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. I procedimenti di controllo a
carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono
svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza
degli atti istruttori, del contraddittorio, della
verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione
della sanzione. Le notizie sottoposte per iscritto da
soggetti interessati possono essere valutate
nell'istruzione del procedimento. Le Autorita' di cui al
presente comma disciplinano le modalita' organizzative per
dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione
della sanzione.
2. Gli atti delle Autorita' di cui al comma 1 devono
essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni
giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato
la decisione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.
3. Le Autorita' di cui al comma 1 disciplinano con
propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al
presente articolo, indicando altresi' i casi di necessita'
e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e'
ammesso derogarvi.
4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca
d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato non
si applicano le disposizioni sul pagamento in misura
ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le
sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, per la violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo
unico.
5.
6.
6-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni di
controllo le Autorita' di cui al comma 1 e l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei
loro organi nonche' i loro dipendenti rispondono dei danni
cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo
o colpa grave.
- Il titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n.267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquid azione
coatta amministrativa), reca «Disposizioni penali».
- Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 concerne
il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in
attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.
- Si riporta il testo dell'articolo 237, secondo comma,
del regio decreto 16 marzo 1942, n.267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa)
«Art. 237 (Liquidazione coatta amministrativa).
(Omissis)
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si
applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli
articoli 228, 229 e 230.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 243, commi 2 e 3
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 (Codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge
19 ottobre 2017, n. 155).
«Art. 343 (Liquidazione coatta amministrativa).
(Omissis)
2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si
applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli
articoli 334, 335 e 336.
3. Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario
speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180, e alle persone che lo coadiuvano
nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli
articoli 334, 335 e 336».
- Il titolo IX del decreto legislativo 12 gennaio 2019,
n.14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in
attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) reca:
«Disposizioni penali».
- Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180 reca:
«Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce
un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi
e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva
82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010
e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del
Consiglio».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 reca:
«Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52».
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n.267, reca:
«Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa».
 
Art. 8
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il
regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la
cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per
cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per
sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2021/557;
b) individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la COVIP, secondo le relative attribuzioni, quali autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, come modificato dall'articolo 1, numero 13), del regolamento (UE) 2021/557;
c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorita' individuate ai sensi della lettera b) nell'ambito e per le finalita' specificamente previste dal regolamento (UE) 2021/557 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
d) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative introdotta in attuazione del regolamento (UE) 2017/2402 alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 8:
- Per il testo dell'articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 si veda nelle note all'articolo 1.
- Il regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 31 marzo 2021, reca la modifica al
regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro
generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro
specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e
standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi
COVID-19 e' pubblicato nella GUUE del 6.4.2021 n. L 116
- Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n.234 si veda nelle note all'articolo 1.
- Il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, recante un quadro
generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro
specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e
standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE,
2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009
e (UE) n. 648/2012, e' pubblicato nella GUUE del 28.12.2017
n. L 347.
 
Art. 9
Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa
nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di
una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea
(«EPPO»).

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o piu' decreti legislativi per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, attuato con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, modificando la disciplina della competenza prevista dal codice di procedura penale in modo da concentrare negli uffici giudiziari distrettuali la trattazione dei procedimenti per i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea puo' esercitare la sua competenza, indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 9:
- Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n.234 si veda nelle note all'articolo 1.
- Il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12
ottobre 2017, recante l'attuazione di una cooperazione
rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»),
e' pubblicato nella GUUE del 31.10.2017 n. L 283.
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.9 reca:
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di
una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura
europea «EPPO».»
 
Art. 10
Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento
(UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla
salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari.

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e, limitatamente ai controlli ufficiali e altre attivita' ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonche' la disciplina degli adempimenti connessi alle attivita' svolte dai suddetti organismi, comprese le cause di sospensione e di revoca delle deleghe di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui agli articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625;
b) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorita' competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attivita' con metodo biologico;
c) definire i criteri e le modalita' di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848;
d) dettare le disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'allegato I al regolamento (UE) 2018/848;
e) adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei termini riferiti all'agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali).
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato - regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato - regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato
regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei
Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato - regioni ai fini di eventuali
deliberazioni successive».
- Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018 e' relativo alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti
biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del
Consiglio, e' pubblicato nella GUUE del 14.6.2018 n. L 150.
- Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 marzo 2017 e' relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per
garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere
degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui
prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)
n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE)
2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n.
1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione
92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli
ufficiali) e' pubblicata nella GUUE del 7.4.2017 n. L 95
- Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n.234 si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 11
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione
europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che
sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio.

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) definire le procedure di nomina, la disciplina economica e la posizione ordinamentale del membro nazionale dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e dell'aggiunto, nonche' dell'assistente, in coerenza sistematica con le disposizioni relative ad altri incarichi in sede internazionale e sovranazionale analoghi in relazione alle attivita' svolte, fermo restando, per il profilo economico, quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
b) individuare il luogo ordinario di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente presso la sede dell'Eurojust;
c) prevedere i presupposti in presenza dei quali il membro nazionale puo' essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1727; prevedere che il numero complessivo degli ulteriori aggiunti o assistenti non sia superiore a tre unita', tra le quali, in ogni caso, non puo' essere nominato piu' di un aggiunto;
d) armonizzare il diritto nazionale per consentire l'effettivo esercizio dei poteri di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1727;
e) regolamentare le procedure per consentire al membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1727;
f) disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1727, nonche', quando sono nominati piu' corrispondenti, i criteri di individuazione del responsabile, e disciplinare le modalita' per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale;
g) apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1727, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione della legge 14 marzo 2005, n. 41, e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 11:
- Il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 novembre 2018, reca l'istituzione
dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione
giudiziaria penale (Eurojust) e sostituisce e abroga la
decisione 2002/187/GAI del Consiglio, e' pubblicato nella
GUUE del 21.11.2018 n. L 295.
- Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n.234 si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 (Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale).
«Art. 13. (Limite al trattamento economico del
personale pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A
decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo
riferito al primo presidente della Corte di cassazione
previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni
e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo
dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni
legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal
predetto importo. Sono in ogni caso fatte salve le
disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che
prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto
dal presente articolo.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 471, dopo le parole «autorita'
amministrative indipendenti» sono inserite le seguenti: «,
con gli enti pubblici economici»;
b) al comma 472, dopo le parole «direzione e
controllo» sono inserite le seguenti: «delle autorita'
amministrative indipendenti e»;
c) al comma 473, le parole «fatti salvi i compensi
percepiti per prestazioni occasionali» sono sostituite
dalle seguenti «ovvero di societa' partecipate in via
diretta o indiretta dalle predette amministrazioni»;
3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri
ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1,
ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni
dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo operano con
riferimento alle anzianita' contributive maturate a
decorrere dal 1° maggio 2014.
5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa
e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di
cui al presente articolo».
- La legge 23 giugno 2014, n. 89 reca: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, recante misure urgenti per la competitivita' e la
giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento
della revisione della struttura del bilancio dello Stato,
per il riordino della disciplina per la gestione del
bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di
cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in materia
di contabilita' di Stato e di tesoreria.»
- La legge 14 marzo 2005, n.41 reca: «Disposizioni per
l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio
dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce
l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di
criminalita'»
- Si riporta il testo dell'articolo 41-bis della citata
legge 24 dicembre 2012, n. 234:
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa
europea). 1. Al fine di consentire il tempestivo
adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti
dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
 
Art. 12
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805, relativo al
riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di
confisca.

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, lettera e), e 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1805, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti medesimi siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione;
b) prevedere che ai certificati di sequestro o di confisca sia allegata una copia autentica del provvedimento di cui si chiedono il riconoscimento e l'esecuzione, fermo restando il potere dell'autorita' di esecuzione di chiedere la trasmissione dell'originale del provvedimento, ove necessario ai fini della decisione;
c) individuare il Ministero della giustizia quale autorita' centrale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1805, consentendo comunque la possibilita' di trasmissione diretta dei certificati tra autorita' di emissione e autorita' di esecuzione e prevedendo, per tale ipotesi, che l'autorita' giudiziaria nazionale informi, anche a fini statistici, il Ministero della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l'esecuzione; prevedere che, in ogni caso, copia dei certificati sia trasmessa al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se essi si riferiscono a procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se essi si riferiscono a procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;
d) prevedere che il Ministro della giustizia sia competente a chiedere allo Stato di emissione il rimborso, totale o parziale, degli importi versati a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1805, destinando tali importi, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
e) determinare le regole di competenza nelle ipotesi di concorso di provvedimenti di sequestro o confisca di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1805;
f) in relazione ai provvedimenti di sequestro:
1) individuare, quale autorita' di esecuzione ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (UE) 2018/1805, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto, determinando i criteri di attribuzione della competenza territoriale;
2) disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro e i relativi termini, prevedendo l'acquisizione del parere del pubblico ministero e l'applicazione, nei limiti della compatibilita', delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo;
3) prevedere che dell'esecuzione del sequestro, delle istanze di revoca e della proposizione di atti di impugnazione l'autorita' giudiziaria procedente dia tempestiva comunicazione all'autorita' emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, altresi' al Ministero della cultura, con avviso della facolta' di presentare osservazioni e dei termini entro i quali essa puo' essere esercitata;
4) individuare quale autorita' di emissione, ai sensi dell'articolo 2, numero 8), del regolamento (UE) 2018/1805, la medesima autorita' giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro;
g) in relazione ai provvedimenti di confisca:
1) individuare quale autorita' di esecuzione, ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (UE) 2018/1805, la corte di appello, determinandone la competenza territoriale con criteri omogenei a quelli individuati in forza del numero 1) della lettera f) del presente comma;
2) prevedere che, nei casi previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1805, la corte di appello disponga il rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato adottato senza formalita';
3) disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca e i relativi termini, prevedendo la partecipazione anche dell'autorita' di emissione, di coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca e, quando il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, del Ministero della cultura;
4) prevedere che contro la decisione sul riconoscimento del provvedimento di confisca sia ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge, stabilendo, ove necessario, specifiche norme procedurali per la trattazione del ricorso;
5) prevedere che la sentenza di riconoscimento del provvedimento di confisca sia eseguita solo dopo che sia divenuta irrevocabile e che al procedimento esecutivo si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137;
6) prevedere che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2018/1805, per la destinazione dei beni confiscati si osservino, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137;
7) individuare quale autorita' di emissione ai sensi dell'articolo 2, numero 8), del regolamento (UE) 2018/1805, il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione e, nei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca;
8) predisporre, attraverso la previsione dell'accesso a un rimedio restitutorio, la disciplina necessaria ad assicurare l'esecuzione delle confische ordinate con sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, ovvero disposte dal giudice dell'esecuzione a seguito di sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1805;
h) provvedere, ove necessario, a modificare o abrogare le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, e del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, al fine di armonizzarle con quelle introdotte in esecuzione della delega di cui al comma 1, eventualmente anche accorpando la complessiva disciplina in un testo normativo unitario;
i) apportare le necessarie modifiche agli articoli 419, 429 e 552 del codice di procedura penale, prevedendo l'avvertimento all'imputato della possibile adozione del provvedimento di confisca nel processo celebrato in sua assenza, conformemente a quanto previsto dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), punto i), del regolamento (UE) 2018/1805;
l) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1805, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 12:
- Il Regolamento (CE) n. 2018/1805/UE del Parlamento
europeo, del 14 novembre 2018, e' relativo al
riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento
e di confisca, e' pubblicata nella GUUE del 28.11.2018 n. L
303.
- Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n.234 si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta il testo degli articoli 51 e 407 del
codice di procedura penale:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le
funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di
primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica
presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello o presso la
corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal
comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello.
Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis,
sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice
competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e
settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere
taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3 e
3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis,
416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonche' per i delitti previsti dall'articolo 74
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel
comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi
3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore
distrettuale, il procuratore generale presso la corte di
appello puo', per giustificati motivi, disporre che le
funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano
esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
Repubblica presso il giudice competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis,
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies,
609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis,
617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis,
635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice
penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del
presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente».
«Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari). - 1. Salvo quanto previsto all'articolo 393
comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo'
comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello
stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2,
e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'articolo 416 del codice
penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in
flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601,
602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche'
dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni;
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero;
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
dell'articolo 371.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora
il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale
o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla
legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine
compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere
utilizzati.
3-bis. In ogni caso il pubblico ministero e' tenuto a
esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione
entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine
massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza
dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al
comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta
presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il
procuratore generale presso la corte di appello puo'
prorogare, con decreto motivato, il termine per non piu' di
tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica.
Il termine di cui al primo periodo del presente comma e' di
quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a),
numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma
le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel
termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero
ne da' immediata comunicazione al procuratore generale
presso la corte di appello».
- Si riporta il comma 23 dell'articolo 61, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'
essere utilizzata la societa' di cui all' articolo 1, comma
367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.».
- Il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, reca
attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa
all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento
delle decisioni di confisca.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 7 agosto 2015, n. 137 (Attuazione della
decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del
principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di
confisca):
«Art. 14 (Destinazione delle somme e dei beni
confiscati). - 1. Salvo diverso accordo con lo Stato di
emissione, le somme conseguite dallo Stato italiano quale
Stato di esecuzione affluiscono, previo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico
giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, secondo i seguenti criteri:
a) nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una
somma pari o inferiore ad euro 10.000, per l'intero
importo;
b) nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una
somma superiore a euro 10.000, per una misura pari al 50
per cento dell'importo ottenuto, con restituzione allo
Stato di emissione del residuo.
2. Nei casi in cui l'esecuzione ha avuto ad oggetto un
bene diverso dal denaro e il bene puo' essere venduto, le
somme ricavate dalla vendita dei beni sono ripartite
secondo i criteri di cui al comma 1.
3. Ai beni diversi dalle somme di denaro, che non
possono essere venduti o trasferiti allo Stato di emissione
si applica la disciplina relativa alla destinazione dei
beni oggetto di confisca: quando la confisca sia stata
disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro
2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, i beni
sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato e
sono destinati all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata, secondo le
disposizioni del Libro I, Titolo III, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. L'Italia, quale Stato di esecuzione, non e' tenuta a
vendere o restituire il bene specifico oggetto della
decisione di confisca quando esso costituisce bene
culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale.
Rispetto a tali beni restano applicabili le norme
vigenti.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, reca
il codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, reca
l'attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del
Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione
nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o
di sequestro probatorio.
- Il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, reca
attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa
all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento
delle decisioni di confisca.
- Si riporta il testo degli articoli 419, 429 e 552 del
codice di procedura penale:
«Art. 419. (Atti introduttivi). - 1. Il giudice fa
notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale
risulti agli atti l'identita' e il domicilio, l'avviso del
giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta
di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con
l'avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si
applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis,
420-ter, 420-quater e 420-quinquies.
2. L'avviso e' altresi' comunicato al pubblico
ministero e notificato al difensore dell'imputato con
l'avvertimento della facolta' di prendere visione degli
atti e delle cose trasmessi a norma dell'articolo 416 comma
2 e di presentare memorie e produrre documenti.
3. L'avviso contiene inoltre l'invito a trasmettere la
documentazione relativa alle indagini eventualmente
espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.
4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci
giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso
termine e' notificata la citazione del responsabile civile
e della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria.
5. L'imputato puo' rinunciare all'udienza preliminare e
richiedere il giudizio immediato con dichiarazione
presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data
dell'udienza. L'atto di rinuncia e' notificato al pubblico
ministero e alla persona offesa dal reato a cura
dell'imputato.
6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette
decreto di giudizio immediato.
7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena
di nullita'.».
«Art. 429. (Decreto che dispone il giudizio). - 1. Il
decreto che dispone il giudizio contiene:
a) le generalita' dell'imputato e le altre
indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche'
le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione
dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa dal reato
qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del
fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono
comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con
l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei
fatti cui esse si riferiscono;
e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice
competente per il giudizio;
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della
comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non
comparendo sara' giudicato in contumacia;
g) la data e la sottoscrizione del giudice e
dell'ausiliario che l'assiste.
2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e'
identificato in modo certo ovvero se manca o e'
insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti
dal comma 1 lettere c) e f).
2-bis. Se si procede per delitto punito con la pena
dell'ergastolo e il giudice da' al fatto una definizione
giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione,
tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il
decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che
l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato entro
quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua
notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo
458.
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il
giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti
giorni.
3-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli
articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale,
il termine di cui al comma 3 non puo' essere superiore a
sessanta giorni.
4. Il decreto e' notificato all'imputato contumace
nonche' all'imputato e alla persona offesa comunque non
presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1
dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data
fissata per il giudizio.".
"Art. 552. Decreto di citazione a giudizio
1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:
a) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni
personali che valgono a identificarlo nonche' le
generalita' delle altre parti private, con l'indicazione
dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti
identificata;
c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa,
delle circostanze aggravanti e di quelle che possono
comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con
l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio
nonche' del luogo, del giorno e dell'ora della
comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non
comparendo sara' giudicato in contumacia;
e) l'avviso che l'imputato ha facolta' di nominare un
difensore di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito
dal difensore di ufficio;
f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti,
l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, puo' presentare le richieste
previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda
di oblazione;
g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini
preliminari e' depositato nella segreteria del pubblico
ministero e che le parti e i loro difensori hanno facolta'
di prenderne visione e di estrarne copia;
h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e
dell'ausiliario che lo assiste.
1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti
dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i
reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice,
il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro
trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.
1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti
dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i
reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice,
la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), e'
fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del
decreto.
2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e'
identificato in modo certo ovvero se manca o e'
insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti
dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto e'
altresi' nullo se non e' preceduto dall'avviso previsto
dall'articolo 415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi
per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375,
comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo
abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del
medesimo articolo 415-bis.
3. Il decreto di citazione e' notificato all'imputato,
al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni
prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei
casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il
termine e' ridotto a quarantacinque giorni.
4. Il decreto di citazione e' depositato dal pubblico
ministero nella segreteria unitamente al fascicolo
contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati
nell'articolo 416, comma 2.".
 
Art. 13
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano
violazioni del diritto dell'Unione.

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) modificare, in conformita' alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della citata direttiva, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato, e dei soggetti indicati all'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;
b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni piu' favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti;
d) operare gli opportuni adattamenti delle disposizioni vigenti al fine di conformare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente.

Note all'art. 13:
- La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 2019/1937/UE, del 23 ottobre 2019, riguarda la
protezione delle persone che segnalano violazioni del
diritto dell'Unione, e' pubblicata nella GUUE del
26.11.2019 n. L 305.
- Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n.si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 14
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, che istituisce un
sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso
di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di
paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di
informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il
regolamento (UE) 2018/1726.

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alle norme di rango primario in materia di identificazione di cittadini di Stati terzi, apolidi e persone la cui cittadinanza e' ignota, di casellario giudiziale e di scambio delle relative informazioni, nonche' al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, con particolare riguardo a quelle non direttamente applicabili;
b) assicurare la conformita' delle disposizioni nazionali di adeguamento di cui alla lettera a) ai principi e alle norme sovranazionali in materia di protezione dei dati personali;
c) adottare ogni opportuna modifica alle norme del codice penale, del codice di procedura penale, alle norme sul casellario giudiziale e a quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, nonche' della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il piu' efficace perseguimento delle finalita' dei citati atti dell'Unione europea.

Note all'art. 14:
- Per il testo dell'articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n.234 si veda nelle note all'articolo 1.
- Il Regolamento (CE) n. 2019/816/UE del Parlamento
europeo, del 17 aprile 2019, istituisce un sistema
centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso
di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di
cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare
il sistema europeo di informazione sui casellari
giudiziali, e modifica il regolamento (UE) 2018/1726, e'
pubblicato nella GUUE del 22.5.2019 n. L 135.
- Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n.234 si veda nelle note all'articolo 1.
- Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, reca
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale.
- La decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del
24 luglio 2008, e' relativa alla considerazione delle
decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea
in occasione di un nuovo procedimento penale.
- La decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del
26 febbraio 2009, e' relativa all'organizzazione e al
contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni
estratte dal casellario giudiziario, e' pubblicata nella
GUUE del 7.4.2009 n. L 93.
- La Direttiva n. 2019/884/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, modifica la decisione
quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo
scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il
sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali
(ECRIS), e sostituisce la decisione 2009/316/GAI del
Consiglio, e' pubblicata nella GUUE del 7.6.2019 n. L 151.
 
Art. 15
Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, relativo
al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.

1. Nell'esercizio della delega per il completo adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare le autorita' competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/784, disciplinando il procedimento per l'adozione delle predette misure in modo da prevedere l'immediata informativa del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e l'acquisizione di elementi informativi e valutativi anche presso il Comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124;
b) individuare l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, e all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, quale autorita' competente per sorvegliare l'attuazione delle misure di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/784, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, nonche' quale struttura di supporto tecnico al punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento;
c) prevedere, per le violazioni delle disposizioni indicate all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/784, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni medesime;
d) individuare le autorita' competenti a irrogare le sanzioni di cui alla lettera c) e a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, diverse dalle misure di cui alla lettera b);
e) prevedere effettivi strumenti di tutela in favore dei prestatori di servizi di hosting e dei fornitori di contenuti nei casi previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/784;
f) apportare ogni necessaria modifica alle norme in materia di terrorismo gia' vigenti e, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2021/784, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento medesimo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 15:
- Il Regolamento (CE) n. 2021/784/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, e' relativo al
contrasto della diffusione di contenuti terroristici
online, e' pubblicata nella GUUE del 17.5.2021 n. L 172.
- Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n.234 si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 3
agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto):
«Art. 12 (Collaborazione delle Forze armate e delle
Forze di polizia). - 1. Nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di
tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di
informazione per la sicurezza, per lo svolgimento dei
compiti a questi affidati.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
118-bis del codice di procedura penale, introdotto
dall'articolo 14 della presente legge, qualora le
informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi
delle lettere c) ed e) dell'articolo 4, comma 3, siano
relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se
coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di
procedura penale, possono essere acquisite solo previo
nulla osta della autorita' giudiziaria competente.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere gli atti e le
informazioni anche di propria iniziativa.
3. Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo,
istituito presso il Ministero dell'interno, fornisce ogni
possibile cooperazione al Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica per lo svolgimento dei compiti a
questo affidati dalla presente legge.»
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 14 della legge 3
agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitu'):
«2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle
telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui
all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n.
249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e
la regolarita' dei servizi di telecomunicazione svolge, su
richiesta dell'autorita' giudiziaria, motivata a pena di
nullita', le attivita' occorrenti per il contrasto dei
delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter,
commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice
penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o
mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti
di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine,
il personale addetto puo' utilizzare indicazioni di
copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o
gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi
telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto
personale specializzato effettua con le medesime finalita'
le attivita' di cui al comma 1 anche per via telematica.».
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 2 del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 (Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice
internazionale, nonche' proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative
di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei
processi di pace e di stabilizzazione):
«2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16
marzo 2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia
giudiziaria ivi indicati, nonche' delle attivita' di
prevenzione e repressione delle attivita' terroristiche o
di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-bis,
comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155, l'organo del Ministero dell'interno per la
sicurezza e per la regolarita' dei servizi di
telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le
determinazioni dell'autorita' giudiziaria, aggiorna
costantemente un elenco di siti utilizzati per le attivita'
e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del
codice penale, nel quale confluiscono le segnalazioni
effettuate dagli organi di polizia giudiziaria richiamati
dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge
n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 155 del 2005. Il Ministro dell'interno riferisce sui
provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e dei
commi 3 e 4 del presente articolo in un'apposita sezione
della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge
1° aprile 1981, n. 121.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 (Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale,
nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo
sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
di stabilizzazione):
«Art. 2 (Integrazione delle misure di prevenzione e
contrasto delle attivita' terroristiche). - 1. Al codice
penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 302, primo comma, e' aggiunto,
infine, il seguente periodo: «La pena e' aumentata se il
fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o
telematici.»;
b) all'articolo 414 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al terzo comma e' aggiunto, infine, il seguente
periodo: «La pena prevista dal presente comma nonche' dal
primo e dal secondo comma e' aumentata se il fatto e'
commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»;
2) al quarto comma e' aggiunto, infine, il seguente
periodo: «La pena e' aumentata fino a due terzi se il fatto
e' commesso attraverso strumenti informatici o
telematici.»;
b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, le parole:
«e' punito con la reclusione da uno a quattro anni» sono
sostituite dalle seguenti: «e' punito con la reclusione da
due a cinque anni».
1-bis. Dopo l'articolo 234 del codice di procedura
penale e' inserito il seguente:
«Art. 234-bis (Acquisizione di documenti e dati
informatici). - 1. E' sempre consentita l'acquisizione di
documenti e dati informatici conservati all'estero, anche
diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso,
in quest'ultimo caso, del legittimo titolare».
1-ter. Al codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m)
e' aggiunta la seguente:
«m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o
uso di documento di identificazione falso previsti
dall'articolo 497-bis del codice penale»;
b) all'articolo 381, comma 2, la lettera m-bis)
e' abrogata.
1-quater. All'articolo 226 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
«quando sia necessario per l'acquisizione di notizie
concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo
407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del
codice» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' di quelli di
cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice, commessi
mediante l'impiego di tecnologie informatiche o
telematiche»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il
procuratore puo' autorizzare, per un periodo non superiore
a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti,
anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono
indispensabili per la prosecuzione dell'attivita'
finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1».
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16
marzo 2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia
giudiziaria ivi indicati, nonche' delle attivita' di
prevenzione e repressione delle attivita' terroristiche o
di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-bis,
comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155, l'organo del Ministero dell'interno per la
sicurezza e per la regolarita' dei servizi di
telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le
determinazioni dell'autorita' giudiziaria, aggiorna
costantemente un elenco di siti utilizzati per le attivita'
e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del
codice penale, nel quale confluiscono le segnalazioni
effettuate dagli organi di polizia giudiziaria richiamati
dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge
n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 155 del 2005. Il Ministro dell'interno riferisce sui
provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e dei
commi 3 e 4 del presente articolo in un'apposita sezione
della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge
1° aprile 1981, n. 121.
3. I fornitori di connettivita', su richiesta
dell'autorita' giudiziaria procedente, preferibilmente
effettuata per il tramite degli organi di polizia
giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al
comma 2, secondo le modalita', i tempi e le soluzioni
tecniche individuate e definite con il decreto previsto
dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto
1998, n. 269.
4. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli
270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice
penale commessi con le finalita' di terrorismo di cui
all'articolo 270-sexies del codice penale, e sussistono
concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno
compia dette attivita' per via telematica, il pubblico
ministero ordina, con decreto motivato, preferibilmente per
il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al
comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, ai fornitori di servizi di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70, ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi di
immissione e gestione, attraverso i quali il contenuto
relativo alle medesime attivita' e' reso accessibile al
pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso. In
caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su
piattaforme riconducibili a soggetti terzi, e' disposta la
rimozione dei soli specifici contenuti illeciti. I
destinatari adempiono all'ordine immediatamente e comunque
non oltre quarantotto ore dal ricevimento della notifica.
In caso di mancato adempimento, si dispone l'interdizione
dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le
modalita' di cui all'articolo 321 del codice di procedura
penale, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la
fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite.
5. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «Guardia di finanza»
sono inserite le seguenti: «, nonche' al Comitato di
analisi strategica antiterrorismo».».
 
Art. 16
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla
fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi
medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva
90/167/CEE del Consiglio.

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorita' competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) 2019/4, specificando le rispettive competenze;
b) adeguare e semplificare le norme vigenti al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti;
c) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle relative violazioni.

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive».
- Il Regolamento (CE) n. 2019/4/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, e' relativo
alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e
all'utilizzo di mangimi medicati, modifica il regolamento
(CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e
abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio, e' pubblicato
nella GUUE del 7.1.2019 n. L 4.
- Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n.234 si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 17
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali
veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE.

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare, ai sensi dell'articolo 137 del regolamento (UE) 2019/6, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorita' competenti a svolgere i compiti previsti, secondo le rispettive competenze, e prevedere forme di coordinamento tra le medesime autorita';
b) stabilire i contenuti, i tempi e le modalita' di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori all'ingrosso nonche' le farmacie e altri rivenditori al dettaglio, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) rimodulare il sistema delle tariffe sulla base dei compiti effettivi previsti dal regolamento (UE) 2019/6;
d) consentire la pubblicita' dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6, purche' la pubblicita' inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico;
e) prevedere l'adeguamento e il coordinamento dei sistemi informatici nazionali rispetto ai sistemi informatici istituiti con il regolamento (UE) 2019/6 e gestiti dall'Agenzia europea per i medicinali per le finalita' previste dagli articoli 6, 55, 57, 58, 61, 67, 74, 76, 81, 88, 91, 92, 94, 95, 100, 132 e 155 del medesimo regolamento;
f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle relative violazioni;
g) prevedere che il medico veterinario, nell'ambito della propria attivita', possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale;
h) prevedere, nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti, che il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantita' di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attivita' zooiatrica ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, o cedute.

Note all'art. 17:
- Il Regolamento (UE) n. 2019/6 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, e' relativo ai
medicinali veterinari e abroga la direttiva 2001/82/CE, e'
pubblicato nella GUUE del 7.1.2019 n. L 4.
- Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n.234 si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 85 del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della
direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei
medicinali veterinari):
«Art. 85 (Modalita' di tenuta delle scorte per
attivita' zooiatrica). - 1. Il medico veterinario che
svolge la propria attivita' professionale indipendentemente
dall'esistenza delle strutture di cui all'articolo 84,
comma 1, puo' munirsi di scorte di medicinali veterinari,
previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario
della ASL. Nella richiesta di autorizzazione deve essere
indicata l'ubicazione dei locali ed il nominativo del
medico veterinario responsabile della scorta. Gli
adempimenti relativi al carico e scarico dei medicinali
costituenti scorta sono assolti applicando quanto previsto
all'articolo 84, comma 4.
2. I locali destinati alla detenzione della scorta ai
sensi del comma 1 devono essere resi accessibili su
richiesta delle autorita' di controllo.
3. Nel caso disciplinato al comma 1, si applica anche
quanto previsto dall'articolo 84, comma 3.»
 
Art. 18
Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009,
relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, ad eccezione dei casi in cui l'abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai sensi della normativa vigente che disciplina le malattie animali oppure sia necessario, in casi specifici, per motivi connessi alla protezione degli animali;
b) garantire alle aziende di produzione di pulcini (incubatoi), di cui all'ambito di applicazione del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria, nel rispetto dei termini di decorrenza di cui alla lettera a), congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento delle procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle medesime imprese;
c) favorire l'introduzione e lo sviluppo e promuovere la conoscenza di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni in ovo (cosiddetto «in ovo sexing») in grado di identificare il sesso del pulcino ancora prima della schiusa, al fine di scartare le uova che contengano pulcini maschi, o di altre tecnologie innovative che offrano una valida alternativa alla pratica dell'abbattimento dei pulcini;
d) promuovere appropriate politiche di incentivazione, promozione e sostegno delle tecnologie e degli strumenti di cui alla lettera c), anche al fine di favorire la tutela del benessere degli animali;
e) adottare i provvedimenti necessari affinche' le autorita' sanitarie territorialmente competenti procedano ad ispezioni negli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

Note all'art. 18:
- Per il testo dell'articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n.234 si veda nelle note all'articolo 1.
- Il Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del
24 settembre 2009, e' relativo alla protezione degli
animali durante l'abbattimento.
- Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n.234 si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 19
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme
relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti
fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009
e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) indicare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorita' competente nazionale e autorita' di notifica, nonche' l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo della conformita' per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009;
b) definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e dei prodotti fertilizzanti nazionali;
c) definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE e per i prodotti fertilizzanti nazionali, tenuto conto delle caratteristiche dei singoli prodotti;
d) adeguare e semplificare le norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti nazionali sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche;
e) in adeguamento ai nuovi obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2019/1009, in ordine alla responsabilita' degli operatori economici sulla conformita' dei prodotti fertilizzanti dell'Unione europea e per un piu' elevato livello di protezione della salute, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, ridurre e semplificare gli oneri informativi e i procedimenti amministrativi a carico degli operatori professionali, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, al fine di ridurre costi e termini procedimentali;
f) predisporre un sistema informativo per la raccolta delle informazioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle regioni;
g) definire le tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto, le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti inseriti nel registro nazionale nonche' le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti immessi in commercio;
h) apportare ogni opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2019/1009, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione di una normativa organica in materia di fertilizzanti;
i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle relative violazioni, anche con riguardo all'utilizzo dei fanghi di depurazione, salvo che il fatto costituisca reato;
l) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento dell'attivita' di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti e sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione nonche' delle campagne comunicative di sensibilizzazione;
m) evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici.

Note all'art. 19:
- Per il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 si veda nelle note all'articolo 16.
- Il Regolamento (CE) n. 2019/1009/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, stabilisce
norme relative alla messa a disposizione sul mercato di
prodotti fertilizzanti dell'UE, modifica i regolamenti (CE)
n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento
(CE) n. 2003/2003.
- Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n.234 si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 20
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n.
1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone,
nonche' alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2020/1054 e
2016/403, in materia di condizioni di lavoro dei conducenti e
sull'uso dei tachigrafi, al regolamento (UE) n. 165/2014, in
materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, e al
regolamento (UE) 2020/1055, che modifica i regolamenti (CE) n.
1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli
all'evoluzione del settore del trasporto su strada.

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, e (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attivita' di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure, favorendo l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
b) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di trasporto su strada nonche' di condizioni di lavoro per i conducenti e di uso dei tachigrafi, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle relative violazioni, determinando altresi' le modalita' di contestazione delle violazioni e di notificazione delle sanzioni;
c) potenziare la collaborazione informatica tra i soggetti istituzionali coinvolti nello scambio di comunicazioni con le autorita' competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea sulle sanzioni irrogate per violazioni della normativa europea in materia di trasporto su strada.

Note all'art. 20:
- Per il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 si veda nelle note all'articolo 16.
- Il Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, stabilisce
norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare
l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la
direttiva 96/26/CE del Consiglio.
- Il Regolamento (CE) n. 1072/2009/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, fissa norme
comuni per l'accesso al mercato internazionale del
trasporto di merci su strada (rifusione).
- Il Regolamento (CE) n. 1073/2009/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, fissa norme
comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi
di trasporto effettuati con autobus e modifica il
regolamento (CE) n. 561/2006 (rifusione).
- Il Regolamento (CE) n. 2020/1054/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, modifica il
regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli
obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi
giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di
periodi di riposo giornalieri e settimanali e il
regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il
posizionamento per mezzo dei tachigrafi.
- Il Regolamento (CE) n. 2016/403/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2016, integra il
regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda la classificazione di
infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare
alla perdita dell'onorabilita' del trasportatore su strada
e modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio.
- Il Regolamento (CE) n. 165/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, e' relativo
ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, abroga
il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo
all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su
strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada.
- Il Regolamento (CE) 2020/1055/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, e' relativo ai
tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, abroga il
regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo
all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su
strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada.
- Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n.234 si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 21
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE)
2020/2184, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo
umano.

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti a livello di Unione europea, al fine di garantire lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le autorita' competenti nazionali e degli Stati membri, in coerenza con il generale assetto ed il riparto delle competenze previste a livello nazionale, mediante l'istituzione di un sistema informativo centralizzato, denominato Anagrafe territoriale dinamica delle acque potabili (AnTeA), contenente dati sanitari e ambientali al fine di acquisire informazioni relative al controllo dell'attuazione delle nuove prescrizioni e di garantire un idoneo accesso al pubblico nonche' la comunicazione e la condivisione dei dati tra le autorita' pubbliche e tra queste e gli operatori del settore idropotabile;
b) introdurre una normativa in materia di procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, di organismi di certificazione e di indicazioni in etichettatura;
c) introdurre una normativa volta alla revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell'acqua potabile e controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi di controllo su sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari, tra cui ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, strutture per l'infanzia, scuole, istituti di istruzione, edifici dotati di strutture ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e commerciali, strutture per il tempo libero, ricreative ed espositive, istituti penitenziari e campeggi;
d) attribuire all'Istituto superiore di sanita' le funzioni di Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA), ai fini dell'approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), nell'ambito della valutazione della qualita' tecnica dell'acqua e del servizio idrico di competenza dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), del rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, nonche' della gestione del sistema informativo centralizzato AnTeA;
e) prevedere una disciplina volta a consentire e favorire l'accesso all'acqua, che comprenda obblighi di punti di acceso alle acque per edifici prioritari, aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;
f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle relative violazioni.

Note all'art. 21:
- La direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concerne la qualita'
delle acque destinate al consumo umano (rifusione).
- Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n.234 si veda nelle note all'articolo 1.