Gazzetta n. 213 del 12 settembre 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 |
ORDINANZA 26 maggio 2022 |
Approvazione dello schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Invitalia per la regolamentazione delle attivita' di gestione e attuazione della sub misura B1 «Sostegno agli investimenti» e della sub misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Ordinanza n. 19). |
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Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite «il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo». Inoltre, per gli interventi ritenuti di «particolare urgenza e criticita'», ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito con legge n. 120 del 2020, «i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, il quale prevede che «(...) e' costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2021, di conferimento incarico al Consigliere Carlo Presenti di coordinatore della Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020, di nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, on. avv. Giovanni Legnini, ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, come prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2020 e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 2020; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.a., societa' a capitale interamente pubblico, successivamente denominata «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.», la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di «promuovere attivita' produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialita', sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa» ed, altresi', «dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualita' dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari»; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attivita' proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalita' pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima societa' e dispone che il contenuto minimo delle convenzioni e' stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato - regioni-autonomie locali; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) e in particolare le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 459 a 463, Invitalia e' sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la governance, l'organizzazione e l'attivita' da essa svolta; Vista la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che reca priorita' e obiettivi per l'Agenzia nonche' indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa e, in particolare, il punto 2.1.1, individua l'Agenzia quale ente strumentale dell'Amministrazione centrale volto, tra l'altro, a «favorire l'attrazione di investimenti esteri di qualita' elevata, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale»; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»; Visto l'art. 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede che «Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attivita' economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'art. 90 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni»; Visto l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che definisce l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. quale societa' in house dello Stato; Visto con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' stata disposta l'«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; Visto, in particolare, l'art. 5 del decreto legislativo n. 50/2016, che definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, individuando le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un'amministrazione pubblica; Visti gli articoli 29 e 192, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e l'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che disciplinano agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; Visto il decreto del 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 settembre 2018, n. 218, recante «Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale», che aggiorna il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 agosto 2018, n. 179, reca «Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., in attuazione dell'art. 9-bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69»; Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione n. 484 del 30 maggio 2018 che dispone l'iscrizione, tra le altre amministrazioni, della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie societa' in house, di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, in ragione degli affidamenti nei confronti della societa' in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, atteso che la societa' medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, e' assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2017 che ha approvato le modifiche agli articoli 1 e 4 dello Statuto dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., deliberate dall'Assemblea totalitaria straordinaria in data 7 giugno 2017; Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» e in particolare l'art. 1, secondo comma lettera b), che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»; Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonche' l'art. 14-bis, recante «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»; Visto l'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha individuato la governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, prevedendo che «Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' integrata dal Capo del Dipartimento «Casa Italia» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonche' dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano nazionale complementare (PNC), nonche' le relative modalita' di monitoraggio; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto l'art. 17 del regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e nel PNC; Considerato che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, all'allegato 1, ha definito le «schede progetto» relative agli investimenti complementari al PNRR, tra cui la scheda progetto relativa agli investimenti complementari alla Missione 5 - Inclusione e Coesione - Componente 3 - Interventi per le aree del Terremoto 2009 e 2016; Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108»; Considerato che nella citata delibera 30 settembre 2021 sono previste le seguenti sub-misure del Piano complementare sisma: sub misura B1 «Sostegno agli investimenti»; sub misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie» per un importo complessivo pari a 440 (quattrocentoquaranta) milioni di euro; Considerato che sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si e' provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico delle due aree oggetto di intervento; Considerato che l'ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, ha approvato le sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», con le relative linee di intervento, del «Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016», come definite nella delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021, con i contenuti individuati nella nota introduttiva e nelle relative Schede allegate alla stessa ordinanza; Considerato che l'art. 2, comma 3, dell'ordinanza sopra richiamata, prevede che, a seguito della presentazione da parte di Invitalia degli schemi di bando elaborati entro il 28 febbraio 2022, «Con successiva ordinanza saranno disciplinate le ulteriori modalita' attuative delle misure e sara' approvata una nuova Convenzione con Invitalia, necessaria per il prosieguo delle attivita'»; Considerato che Invitalia, con nota prot. n. 0074992 ha trasmesso gli schemi di bando elaborati entro la data sopra indicata necessari all'attuazione delle sub misure in parola, relativi alle sub-misure B1.1, B1.2 e B3.3; Considerato che le amministrazioni titolari intendono stipulare con le amministrazioni regionali un Protocollo di intesa per l'individuazione di finanziarie regionali e/o societa' per azioni e/o agenzie di sviluppo territoriale che potranno collaborare con Invitalia per attivita' di promozione e di assistenza tecnico-gestionale; Considerato che l'art. 9, comma 1, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di Soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»; Considerato che ai sensi del comma 2 del medesimo art. 9 del decreto-legge n. 77/2021 «Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da societa' a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati»; Considerato che il successivo art. 10 del decreto-legge 77/2021 prevede, inoltre che, «Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027» le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono «avvalersi del supporto tecnico-operativo di societa' in house qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; Considerato che l'art. 14 del decreto-legge n. 77/2021 estende la disciplina del PNRR, ivi inclusa quella relativa alle misure e alle procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi, al PNC, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88; Considerato che Invitalia, in base al proprio Statuto, svolge «attivita' strumentale dell'Amministrazione centrale dello Stato» e «ha per oggetto lo svolgimento di attivita' prevalentemente finanziarie al fine dello sviluppo e della competitivita' del sistema Paese (...). Per il conseguimento di tali obiettivi, la Societa' opera in coerenza con i documenti della programmazione nazionale (...)»; Considerato che Invitalia ha maturato una rilevante esperienza in qualita' di soggetto gestore di numerosi strumenti nazionali di agevolazione per le imprese per sostenere lo sviluppo dell'innovazione e la competitivita' territoriale; Considerato che il Commissario straordinario e Invitalia hanno consolidato nel corso del tempo rapporti di collaborazione attraverso altri specifici atti convenzionali, tra cui, a titolo esemplificativo, la Convenzione ex art. 50, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 189/2016, come prorogata da Invitalia con comunicazione CGRTS-0666581 del 27 dicembre 2021 stabilisce le modalita' di svolgimento da parte di Invitalia dell'attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; Considerato che con nota prot. n. 0009419 del 12 aprile 2022, il Commissario straordinario ha chiesto a Invitalia di formulare un'offerta tecnica ed economica al fine di assicurare il supporto tecnico operativo alle amministrazioni titolari per la gestione della sub misura B1 «Sostegno agli investimenti»; sub misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016; Considerato che Invitalia S.p.a. ha rimesso la proposta di convenzione in data 20 aprile 2022 acquisita al protocollo con n. CGRTS-0010045-A-20/04/2022; Considerato che e' stata preventivamente valutata la congruita' economica delle offerte relative alle convenzioni in oggetto del soggetto in house Invitalia, secondo quanto previsto dall'art. 192, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prot. n. CGRTS-P-0010153 del 21/04/2022, trasmessa ad Invitalia S.p.a. con nota prot. CGRTS-0010194-P del 21/04/2022; Vista la nota della Corte dei conti prot. n. SCCLA-0026187-Uscita-12/05/2022, protocollo CGRTS- 0012037-A-13/05/2022, con cui sono stati formulati rilievi all'ordinanza n. 19 del 27 aprile 2022; Vista la nota di riscontro ai predetti rilievi, prot. n. CGRTS-0012784-P-20/05/2022; Vista l'ulteriore nota inviata in data odierna con prot. CGRTS-0013089-P-25/05/2022 con cui, a seguito delle ulteriori interlocuzioni intervenute con la Corte dei conti e' stato richiesto il ritiro della predetta ordinanza n. 19 del 27 aprile 2022; Ritenuto altresi' opportuno approvare gli schemi di convenzione allegati alla predetta ordinanza, con due distinte ordinanze, recanti rispettivamente: «Schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR Sisma 2009-2016» e «Schema di Convenzione per la regolamentazione delle attivita' di gestione e attuazione della sub misura B1 "Sostegno agli investimenti" e della sub misura B3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»; Ritenuto pertanto di approvare con la presente ordinanza lo schema di Convenzione per la «Regolamentazione delle attivita' di gestione e attuazione della sub misura B1 "Sostegno agli investimenti" e della sub misura B3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»; Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata del 25 maggio 2022 con il coordinatore della Struttura di Missione Sisma 2009, consigliere Carlo Presenti, e con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nel senso suindicato;
Dispone:
Art. 1
Richiami
1. Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parte integrante della presente ordinanza. 2. Alla presente ordinanza e' allegato: a) «Schema di Convenzione per la regolamentazione delle attivita' di gestione e attuazione della sub misura B1 "Sostegno agli investimenti" e della sub misura B3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza», in seguito Convenzione, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Invitalia; b) il Piano generale delle attivita', le Schede intervento e il Disciplinare di rendicontazione, che sono da considerarsi parte integrante dello schema di Convenzione. |
| Art. 2
Oggetto
1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni in premessa e per le motivazioni ivi richiamate, si approva, in ogni sua parte, lo Schema di Convenzione di cui al precedente art. 1, avente ad oggetto la regolamentazione delle attivita' di gestione e attuazione della sub misura B1 «Sostegno agli investimenti» e della sub misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza», e si autorizzano le parti alla sottoscrizione della Convenzione. 2. Per lo svolgimento delle attivita' oggetto dello Schema di Convenzione di cui al comma 1, all'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Invitalia e' riconosciuto, per l'intero periodo della durata della Convenzione, e comunque fino al 31 dicembre 2026, un corrispettivo complessivamente pari a euro 16.292.348, oltre IVA nella misura di legge del 22% per euro 3.584.317 per un totale di euro 19.876.665. 3. Il corrispettivo di cui al precedente comma 2 e' a valere sulla dotazione finanziaria complessiva delle sub misura B1 «Sostegno agli investimenti» e della sub misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 4. Il corrispettivo di cui al precedente comma 2 e' ripartito annualmente, per gli anni dal 2022 al 2026, secondo quanto di seguito indicato: a) euro 4.710.953 per l'anno 2022, di cui IVA di legge euro 849.451; b) euro 4.927.617 per l'anno 2023, di cui IVA di legge euro 888.587; c) euro 4.500.019 per l'anno 2024, di cui IVA di legge euro 811.479; d) euro 3.596.222 per l'anno 2025, di cui IVA di legge euro 648.499; e) euro 2.141.854 per l'anno 2026, di cui IVA di legge euro 386.236. 5. Relativamente alle sub-misure B1.3a, B1.3b, B1.3c, nonche' alle sub-misure B3.1 e B3.2, per le quali la Cabina di coordinamento non ha ancora provveduto all'approvazione dei bandi ed alle conseguenti decisioni relative alla gestione degli stessi, il Piano generale delle attivita' e dei costi (allegato 1) nella fase di attuazione dovra' tenere conto della ripartizione delle attivita' tra l'Agenzia e le agenzie e/o finanziarie e/o societa' in house regionali sulla base di specifiche convenzioni che dovranno essere tra le stesse stipulate, apportando le necessarie rimodulazioni finanziarie. |
| Art. 3
Efficacia
1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 3. L'ordinanza sara' altresi' pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.
Roma, 26 maggio 2022
Il Commissario straordinario: Legnini
Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1604
__________ Avvertenza: La convenzione e i relativi allegati, uniti alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/ |
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