Gazzetta n. 213 del 12 settembre 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 27 aprile 2022
Approvazione schema bando relativo all'attuazione della macro-misura B «Rilancio economico e sociale», sub misura B1 «Sostegno agli investimenti», linea B1.1 «Sostegno agli investimenti di rilevante dimensione finanziaria» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Ordinanza n. 20).

Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER);
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (regolamento de minimis);
Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo);
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma lettera b), che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonche' l'art. 14-bis, recante «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, deldecreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021 l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108»;
Considerato che nella citata delibera sono previste le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 «Sostegno agli investimenti»; sub misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione»; sub misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie»;
Considerato che nella citata delibera alla sub misura B1 «Sostegno agli investimenti» sono state assegnate risorse finanziarie per complessivi 380 milioni di euro;
Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata, tenutasi in data 24 novembre 2021, in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico alle due aree oggetto di intervento, e' stata programmaticamente individuata, relativamente all'intera sub misura B1 «Sostegno agli investimenti», la seguente ripartizione percentuale delle risorse finanziarie assegnate:
33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009;
67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016;
Considerato che per l'attuazione delle misure di cui sopra, l'allegato 1 del decreto del Ministero dell'economia e finanza del 15 luglio 2021, in attuazione dei commi 6 e 7 dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 1 luglio 2021, n. 101, prevedeva che entro il 30 settembre 2021 la Cabina di coordinamento procedesse all'individuazione degli interventi della Macro Misura B;
Preso atto che nelle settimane successive alla Delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si e' svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonche' dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto milestone del 31 dicembre 2021;
Considerato altresi' che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si e' provveduto a definire i criteridi ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalita' di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;
Considerato che per le sub misure B1, B2 e B3 sono state elaborate, in collaborazione con Invitalia, con il partenariato istituzionale e con il partenariato economico e sociale, delle articolate schede intervento che ne definiscono i principali contenuti attuativi;
Considerato che l'Ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, ha approvato le sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», con le relative linee di intervento, del «Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016», come definite nella delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021, con i contenuti individuati nella nota introduttiva e nelle relative Schede allegate alla stessa ordinanza, e ha affidato progettazione delle sub-misure a Invitalia sulla base dello Schema di convenzione allegato all'ordinanza;
Considerato che l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, attualmente prevede che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalita' previstedalla normativa nazionale ed europea vigente»;
Considerando che l'ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, ha approvato le sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», con le relative linee di intervento, del «Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016» all'art. 3, comma 2 prescrive che con successiva ordinanza siano approvati i bandi relativi alla selezione dei progetti;
Considerato che l'art. 2, comma 3 dell'ordinanza sopra richiamata, prevede che, a seguito della presentazione da parte di Invitalia degli schemi di bando elaborati entro il 28 febbraio 2022, «Con successiva ordinanza saranno disciplinate le ulteriori modalita' attuative delle misure e sara' approvata una nuova convenzione con Invitalia, necessaria per il prosieguo delle attivita'»;
Considerato che Invitalia, con nota prot. n. 0074992 ha trasmesso gli schemi di bando necessari all'attuazione delle sub misure in oggetto, elaborati entro la data sopra indicata;
Considerato che ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 del decreto-legge n. 77/2021 «Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da societa' a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati»;
Considerato che il successivo art. 10 del decreto-legge n. 77/2021 prevede, inoltre che, «Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027» le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono «avvalersi del supporto tecnico-operativo di societa' in house qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
Visto lo schema di Convenzione per la regolamentazione delle attivita' di gestione e attuazione della sub misura B1 «Sostegno agli investimenti» e della sub misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza tra le amministrazioni titolari, il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 e la Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009, e Invitalia;
Preso atto delle intese espresse nelle date del 22 aprile 2022 nelle Cabine di coordinamento integrate dal Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009, Consigliere Carlo Presenti, e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

Dispone:

Art. 1

Richiami

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parte integrante della presente ordinanza.
2. Gli allegati alla presente ordinanza sono costituiti da:
allegato 1: bando B1.1 e relativi allegati.
 
Art. 2

Oggetto

1. La presente ordinanza approva il bando di cui all'allegato 1, relativo all'attuazione della macro-misura B «Rilancio economico sociale», sub misura B1 «Sostegno agli investimenti», linea B1.1 «Sostegno agli investimenti di rilevante dimensione finanziaria» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. Il bando di cui all'allegato 1 definisce l'attuazione e la gestione delle modalita' di sostegno per la realizzazione di progetti d'investimento di rilevante dimensione finanziaria ed impatto sui territori di riferimento attraverso la sottoscrizione dei Contratti di sviluppo per i territori colpiti dagli eventi sismici.
3. I Contratti di sviluppo di cui al comma 2 hanno ad oggetto la realizzazione, nelle aree colpite dal sisma, su iniziativa di una o piu' imprese, di uno dei seguenti programmi di sviluppo:
a) programma di sviluppo industriale;
b) programma di sviluppo per la tutela ambientale;
c) programma di sviluppo di attivita' turistiche.
4. Fatte salve le disposizioni della presente ordinanza, il bando di cui all'allegato 1 riporta le disposizioni di dettaglio per il finanziamento dei programmi di cui al comma 3, ivi inclusa la definizione:
a) delle agevolazioni concedibili;
b) delle procedure della fase di accesso, negoziazione e concessione delle agevolazioni;
c) delle procedure di erogazione delle agevolazioni;
d) delle procedure di monitoraggio, controllo e ispezione;
e) delle procedure di revoca;
f) dei soggetti beneficiari;
g) delle aree e dei progetti ammissibili;
h) delle spese ammissibili.
5. Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini di apertura dello sportello di cui all'art. 7, comma 1, della presente ordinanza e ulteriori elementi di dettaglio.
 
Art. 3

Dotazione finanziaria e ripartizione finanziaria territoriale

1. La dotazione finanziaria del Bando di cui all'allegato 1, gia' determinata con ordinanza commissariale n. 14 del 30 dicembre 2021 nella misura di euro 60.000.000,00, a valere sul Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'art. 1, secondo comma, lett. b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, e' incrementata di ulteriori euro 20.000.000 derivanti dalla submisura B1.4, che col presente provvedimento contestualmente si sopprime, per un totale complessivo di euro 80.000.000,00.
2. Le risorse sono assegnate alle due aree sismiche oggetto di intervento in misura non superiore, di regola, al 33% per il cratere sismico 2009 e del 67% per il cratere sismico 2016. Gli interventi ricadenti in comuni appartenenti a entrambi i crateri sono in tal ottica imputati per la meta' al cratere sismico 2009 e per la meta' al cratere sismico 2016. Per il cratere 2016 dovra' essere assicurato il rispetto delle percentuali di riparto per ciascuna delle quattro regioni sulla base delle determinazioni assunte dalla Cabina di coordinamento di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Per il cratere 2009 la ripartizione delle risorse tra il Comune di L'Aquila e gli altri comuni del cratere e' rimessa alle decisioni della Struttura tecnica di Missione 2009. Il Soggetto gestore provvede ad adottare le determinazioni conseguenti.
3. Ove si registri un'insufficienza di domande in un cratere sismico o in una o piu' regioni all'interno del cratere 2016, tale da comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, ferma restando la salvaguardia dei criteri di equa ripartizione tra i territori, con decisione della Cabina di coordinamento, su proposta della regione interessata o della Struttura di Missione 2009, le relative risorse potranno essere alternativamente destinate alla stessa misura per altri territori ovvero ad integrare le quote di propria spettanza relative alle sub misure B1.2. e B3.3. In mancanza, e comunque in qualunque altra ipotesi di mancato utilizzo delle risorse, le stesse potranno essere riassegnate ai richiedenti dell'altro cratere sismico o di altre regioni.
 
Art. 4

Soggetto gestore

1. Ferma restando la titolarita' della misura, che rimane in capo ai Soggetti attuatori, ossia il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 e il Coordinatore della Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009, il soggetto gestore per l'attuazione e' individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. (Invitalia), in seguito Agenzia, Invitalia, o Soggetto gestore, societa' con azionista unico, con sede legale in Roma, via Calabria, 46, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n. 05678721001.
2. Invitalia agisce come soggetto delegato in nome e per conto del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016 e del Coordinatore della struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009.
3. Gli oneri di gestione dell'intervento in oggetto, comprensivi di quelli eventualmente retrocedibili alle agenzie e/o finanziarie e/o societa' in house regionali per le attivita' svolte, ai sensi del successivo comma 8, in collaborazione con Invitalia, sono riconosciuti al Soggetto gestore a valere sulla dotazione finanziaria della misura oggetto del bando di cui all'allegato 1 secondo quanto previsto nello schema di Convenzione «Per la regolamentazione delle attivita' di gestione e attuazione della sub misura B1 "Sostegno agli investimenti" e della sub misura B3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza» e relativi allegati approvata con ordinanza n. 19 del 27 aprile 2022;
4. Invitalia, in qualita' di Soggetto gestore, ha l'incarico di realizzare le seguenti attivita':
a) gestione della misura, inclusi la predisposizione di tutti gli atti richiesti dalla disciplina di legge in materia di aiuti di stato, il supporto in materia, la gestione delle comunicazioni e delle relazioni istituzionali ad essi relative;
b) promozione;
c) assistenza tecnico-gestionale (tutoring) e informativa;
d) trasmissione ai Soggetti attuatori degli esiti delle istruttorie condotte e dei provvedimenti di concessione adottati;
e) stipula dei contratti;
f) erogazione delle agevolazioni;
g) monitoraggio, rendicontazione e reporting;
h) eventuale revoca dei finanziamenti, nei casi previsti;
i) gestione dell'eventuale contenzioso inerente i finanziamenti in oggetto.
5. In particolare, nelle attivita' di cui al comma 4 sono ricompresi gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria e la valutazione delle domande e l'erogazione delle agevolazioni, nonche' tutti gli ulteriori adempimenti a queste connessi.
6. Le attivita' descritte al comma 4 del presente articolo sono svolte da Invitalia fino al 31 dicembre 2026, termine finale di ultimazione del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, e comunque fino al termine delle operazioni connesse alla gestione dei finanziamenti erogati.
7. Per l'esecuzione delle attivita' oggetto della presente Ordinanza, Invitalia si avvale del proprio personale, di quello delle societa' eventualmente controllate e direttamente di quest'ultime, nonche', nel rispetto delle normative vigenti e sentiti i Soggetti attuatori, della collaborazione di consulenti o anche di soggetti/societa' esterni, laddove ne ricorra la necessita' in funzione delle specifiche modalita' attuative degli interventi previsti.
8. Per le attivita' di promozione, di assistenza tecnico-gestionale, e per le eventuali attivita' istruttorie per la concessione degli interventi agevolativi, Invitalia si avvale della collaborazione di agenzie e/o finanziarie e/o societa' in house regionali indicate dalle Amministrazioni titolari a seguito di intese con le amministrazioni regionali. I rapporti di collaborazione sono disciplinati in appositi atti convenzionali sottoscritti da Invitalia e le agenzie e/o finanziarie e/o societa' in house regionali con i Soggetti attuatori. La remunerazione connessa a tali rapporti di collaborazione rientra all'interno del corrispettivo riconosciuto a Invitalia, e sara' anch'essa determinata con i predetti atti convenzionali.
 
Art. 5

Aiuti di stato

1. Il Soggetto gestore opera nel rispetto delle disposizioni del regolamento GBER, del regolamento de minimis e del Quadro temporaneo, e in particolare:
a) per la concessione degli aiuti a finalita' regionale, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 14 del medesimo regolamento, nei limiti delle aree comprese nella Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale e delle intensita' di aiuto ivi stabilite;
b) per la concessione degli aiuti alle PMI localizzate nelle aree non ricomprese nella Carta degli aiuti di cui alla lettera a), nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 17 del regolamento GBER;
c) per la concessione degli aiuti alle PMI per servizi di Consulenza, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 18 del regolamento GBER;
d) per la concessione degli aiuti per la Ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, nel rispetto dei principi contenuti dall'articolo 25 del regolamento GBER;
e) per la concessione di aiuti per la tutela ambientale, nel rispetto dei principi contenuti negli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45, 46, 47, 48 del regolamento GBER;
f) per la concessione degli aiuti ai sensi del Quadro temporaneo nel rispetto delle sezioni 3.1 e 3.13;
g) per la concessione degli aiuti a titolo di «de minimis» secondo le disposizioni previste dal regolamento n. 1407/2013.
 
Art. 6

Soggetti beneficiari

1. I beneficiari delle agevolazioni regolate dalla presente ordinanza sono l'impresa che promuove il programma di sviluppo, denominata «soggetto proponente», e le eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti di investimento che compongono il programma stesso, denominate «aderenti».
2. Ai fini della classificazione delle imprese in piccola, media o grande si applicano i criteri indicati nell'allegato 1 al regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005.
3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione devono inderogabilmente trovarsi nelle condizioni indicate nel bando di cui all'allegato 1.
 
Art. 7

Procedura di accesso

1. La domanda di agevolazione deve essere presentata all'Agenzia, a pena di invalidita', secondo le modalita' indicate nel sito internet www.invitalia.it a partire dal ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando. Contestualmente all'apertura dello sportello, sul sito internet www.invitalia.it viene pubblicato lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa, definiti dall'Agenzia sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Soggetto attuatore competente. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. L'Agenzia, ricevute per ognuno dei due crateri e, all'interno del cratere 2016, per ognuna delle regioni interessate, domande comportanti un potenziale impegno di risorse finanziarie pari al doppio della dotazione programmaticamente spettante sulla base dei criteri di riparto di cui all'art. 3 comma 2, provvede a darne tempestiva comunicazione ai Soggetti attuatori ai fini della chiusura dello sportello agevolativo. Alle domande di agevolazione che rimangono prive di copertura finanziaria non sara' dato ulteriore corso.
2. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1 e trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del bando e previa acquisizione dei dati di monitoraggio delle domande presentate, e' in facolta' della Cabina di coordinamento di fissare un termine per la chiusura temporanea o definitiva dello sportello agevolativo.
 
Art. 8

Concessione ed erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni relative al programma di sviluppo di cui all'art. 2, comma 3 sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro:
a) finanziamento agevolato;
b) contributo in conto impianti;
c) contributo diretto alla spesa.
2. L'utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di interlocuzione coi proponenti sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.
3. La domanda di agevolazioni deve essere presentata ad Invitalia nei termini e nelle modalita' indicate nel bando di cui all'allegato 1.
4. Invitalia, ricevuta la domanda di agevolazioni, procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione allo svolgimento delle seguenti attivita':
a) verifica la disponibilita' delle risorse finanziarie;
b) verifica i requisiti e le condizioni di ammissibilita' previsti dal presente bando;
c) in caso di esito positivo delle verifiche di cui alle lettere a) e b), ne da' tempestiva comunicazione, trasmettendo i relativi elementi progettuali, ai Soggetti attuatori e alla Cabina di coordinamento integrata, i quali richiedono il parere vincolante alle Regioni interessate dal programma di sviluppo in merito alla compatibilita' del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale; detto parere deve essere trasmesso ai Soggetti attuatori, alla Cabina di coordinamento integrata e al Soggetto gestore entro il termine di 20 giorni dalla richiesta, trascorso inutilmente il quale il programma di sviluppo si considera compatibile con i programmi di sviluppo locale: di cio' la Cabina di coordinamento integrata da' tempestiva notizia al Soggetto gestore. La Cabina di coordinamento integrata, acquisito il predetto parere, autorizza il Soggetto gestore entro i successivi quindici giorni a dare corso all'istruttoria e, all'esito positivo della stessa, a procedere alla stipula del contratto di sviluppo; qualora la determinazione della Cabina di coordinamento sia negativa, l'Agenzia ne da' comunicazione al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
d) in caso di esito negativo delle verifiche di cui alla lettera a), nei limiti di quanto disposto all'art. 7 comma 1, da' comunicazione al soggetto proponente e ai Soggetti attuatori della sospensione del corso della procedura; in caso di accertata definitiva indisponibilita' finanziaria ne da' comunicazione al soggetto proponente e ai Soggetti attuatori.
e) in caso di esito negativo delle verifiche di cui alla lettera b) ne da' comunicazione al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e ai Soggetti attuatori.
5. Invitalia, entro il termine definito nel bando di cui all'allegato 1 dal ricevimento della domanda di agevolazioni, esegue l'istruttoria, anche mediante interlocuzione con il soggetto proponente, valutando:
a) l'affidabilita' tecnica, economica e finanziaria delle imprese proponenti;
b) la sostenibilita' finanziaria del programma di sviluppo, con riferimento alla capacita' delle imprese di sostenere la quota parte dei costi delle immobilizzazioni previste dal programma di sviluppo non coperte da aiuto pubblico;
c) la cantierabilita' dei progetti di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilita' che le imprese proponenti esibiscano, entro il termine massimo di dodici mesi dalla determinazione di cui al comma 8, la documentazione concernente la materia edilizia di cui al comma 11;
d) la pertinenza e la congruita' generale, anche ricorrendo ad elementi di tipo parametrico, delle spese previste dai progetti di investimento. L'esame di congruita' generale deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validita' economica dello stesso, riservando alla fase di erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 10 l'accertamento sul costo dei singoli beni, a meno che non emergano elementi chiaramente incongrui;
e) le caratteristiche dell'eventuale progetto di ricerca, sviluppo e innovazione, anche avvalendosi di esperti esterni selezionati secondo criteri di mercato;
f) il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali - DNSH («Do no significant harm») sulla base delle indicazioni allo scopo fornite dal Soggetto gestore;
g) la coerenza del progetto imprenditoriale con gli obiettivi PNC Sisma, come ricavabili dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e dalle ordinanze commissariali.
6. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 4, l'Agenzia determina l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili nelle forme e nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del programma stesso e nel rispetto delle intensita' massime di aiuto indicate dal bando all'allegato 1.
7. La conclusione dell'attivita' istruttoria con esito positivo e' subordinata alla soddisfazione di tutti i criteri di valutazione di cui al comma 5.
8. Per i programmi di sviluppo per i quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, Invitalia procede ad approvare il programma di sviluppo, cosi' come definito nell'ambito dell'attivita' istruttoria; e sottoscrive con le imprese partecipanti al programma di sviluppo una determinazione di concessione dell'agevolazione che deve contenere i contenuti minimi individuati dal bando all'allegato 1.
9. La validita' e l'efficacia della determinazione e', comunque, subordinata alla definizione del contratto di finanziamento che disciplina le modalita' e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, ove questo sia previsto, nonche' i conseguenti impegni e obblighi per il soggetto beneficiario.
10. Le agevolazioni sono erogate sulla base di stati di avanzamento della realizzazione dei singoli progetti. La prima erogazione del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e del contributo alla spesa puo' avvenire, su richiesta dell'impresa beneficiaria, anche in anticipazione.
11. Le agevolazioni sono erogate da Invitalia secondo le modalita' definite dal bando di cui all'allegato 1.
 
Art. 8

Misure di semplificazione

1. Per l'attuazione degli investimenti del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera b) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, si applicano le misure di semplificazione amministrative previste dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
 
Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, e' trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimita' della Corte dei conti. Sara' pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. L'ordinanza sara' pubblicata altresi' sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.
3. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2022

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1340

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Avvertenza:
Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/