Gazzetta n. 213 del 12 settembre 2022 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 134
Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9, 41, 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 31;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020, e in particolare l'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p);
Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»), e in particolare gli articoli 268 e 269;
Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e in particolare l'articolo 18 che prevede, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, la rintracciabilita' degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalita' pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformita' al regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonche' alla tracciabilita' di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilita' e di sanita' animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanita' animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda la rintracciabilita' di determinati animali terrestri detenuti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963 della Commissione, del 10 giugno 2021, recante modalita' di applicazione dei regolamenti (UE) n. 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2037 della Commissione, del 22 novembre 2021 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e conservazione della documentazione per gli operatori;
Vista la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2017, e in particolare l'articolo 13, comma 3;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993, e in particolare l'articolo 5, comma 12;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, e in particolare l'articolo 17;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, e in particolare l'articolo 182;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l'articolo 1;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, che istituisce presso il Ministero della salute una banca dati informatizzata collegata in rete per l'identificazione e la tracciabilita' degli animali di specie bovina e suina, e in particolare l'articolo 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e in particolare gli articoli 38, comma 2, e 76;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD);
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67, che modifica l'articolo 491-bis del codice penale;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge del 4 ottobre 2019, n. 117;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e in particolare l'articolo 533;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 21 dicembre 2021, concernente gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001, recante istituzione del Centro servizi nazionale per l'identificazione e la registrazione dei bovini;
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano avente ad oggetto il documento recante indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali, sancito, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 25 luglio 2019 (Rep. atti n. 125/CSR);
Sentite le associazioni di categoria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome e di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 giugno 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della difesa;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto legislativo detta disposizioni in materia di riorganizzazione del sistema di identificazione e registrazione, di seguito denominato «sistema I&R», in attuazione della parte IV «Registrazione, riconoscimento, tracciabilita' e movimenti» del regolamento (UE) n. 2016/429, di seguito denominato «regolamento», nonche' misure supplementari rispetto a quelle stabilite dal regolamento, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 269, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo riguardano i seguenti ambiti:
a) registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale; registrazione dei trasportatori di animali e degli operatori che, indipendentemente da uno stabilimento, procedono alle operazioni di raccolta di animali;
b) identificazione e registrazione degli animali detenuti delle specie bovina, equina, ovina, caprina, suina, dei camelidi e dei cervidi, come definiti dal regolamento delegato (UE) n. 2019/2035;
c) identificazione, registrazione nella Banca dati nazionale, di seguito denominata «BDN», e tracciabilita' degli animali detenuti, diversi da quelli di cui alla lettera b).
3. La riorganizzazione nazionale del sistema I&R ha la finalita' di:
a) assicurare la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori;
b) garantire, con le modalita' previste per le varie specie e tipologie di animali, la tracciabilita' degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale, anche ai fini della trasmissione delle relative informazioni al consumatore finale e ai fini della trasparenza di mercato;
c) garantire il supporto per l'applicazione efficace delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di cui al regolamento;
d) contribuire alla tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico;
e) assicurare la disponibilita' delle informazioni alle Autorita' competenti e alle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di compiti istituzionali se direttamente connessi al sistema I&R;
f) definire le azioni correttive e le sanzioni che le Autorita' competenti devono adottare in caso di violazione delle disposizioni del sistema I&R;
g) garantire il supporto dei dati nella BDN, per la programmazione e l'esecuzione dei controlli di sanita' pubblica veterinaria e di quelli previsti dalla regolamentazione vigente in materia di erogazione dei premi comunitari.

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica
e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.
- L'art. 41 della Costituzione dispone che l'iniziativa
economica privata e' libera. Non puo' svolgersi in
contrasto con l'utilita' sociale o in modo da recare danno
alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla liberta',
alla dignita' umana.
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone che la potesta'
legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel
rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali ed elenca le materie di legislazione
esclusiva e concorrente prevedendo altresi' che spetta alle
regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato.
- Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta l'articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici. (18)
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 22
aprile 2021, n. 53, recante Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2019-2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile
2021, n. 97:
«Art. 14 (Principi e criteri direttivi per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 2016/429, relativo alle malattie
animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti
in materia di sanita' animale («normativa in materia di
sanita' animale»)).
Omissis.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del
2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali
vigenti in materia di sanita' e benessere animale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 e relativi
regolamenti delegati e di esecuzione, incluse quelle
riguardanti le malattie animali non elencate nell'articolo
5 del medesimo regolamento, con abrogazione espressa delle
norme nazionali incompatibili;
b) individuare, ai sensi dell'articolo 4, punto
55), del regolamento (UE) 2016/429, il Ministero della
salute quale autorita' competente veterinaria centrale
responsabile del coordinamento delle autorita' competenti
regionali e locali in materia di programmazione ed
esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attivita'
ufficiali previste dal medesimo regolamento;
c) prevedere un esplicito divieto della
commercializzazione di tutti i pesci appartenenti alla
famiglia dei ciprinidi pescati nelle acque interne, ad
esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi;
d) prevedere l'obbligatorieta' della reimmissione del
pesce appartenente alla famiglia dei ciprinidi, se
catturato, al termine dell'attivita' piscatoria in acque
interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei
laghi;
e) individuare, previo accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le
modalita', uniformi sul territorio nazionale, per porre in
essere le misure di emergenza in attuazione degli articoli
257 e 258 del regolamento (UE) n. 2016/429 attraverso:
1) la ridefinizione della composizione e delle
funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro
le malattie animali;
2) la definizione di una rete tra i responsabili
dei servizi veterinari individuati dalle regioni e dalle
province autonome, coordinata dal Capo dei servizi
veterinari nazionali, diretta a organizzare e
razionalizzare le misure di emergenza in materia di sanita'
animale;
3) la predisposizione di un piano di emergenza
nazionale di eradicazione in caso di focolaio di una
malattia elencata nel regolamento (UE) 2016/429 o di una
malattia emergente o di insorgenza di un pericolo che puo'
probabilmente comportare un grave rischio per la sanita'
pubblica o animale;
f) individuare criteri, regole e condizioni,
nonche' livello di responsabilita', per delegare, in
conformita' all'articolo 14 del regolamento (UE) n.
2016/429, specifiche attivita' ufficiali ai veterinari non
ufficiali;
g) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali
vigenti in materia di registrazione e riconoscimento degli
stabilimenti e degli operatori e in materia di
identificazione e tracciabilita' degli animali terrestri
detenuti alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429
e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, con
abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;
h) individuare le modalita' per adempiere agli
obblighi informativi verso l'Unione europea e le
organizzazioni internazionali di settore attraverso il
riordino e la connessione tra la Banca dati nazionale delle
anagrafi zootecniche, i sistemi informativi del Ministero
della salute e i sistemi informativi delle regioni e delle
province autonome;
i) individuare, in attuazione dell'articolo 26,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/429, strumenti e
modalita' operative per consentire alle autorita'
competenti, nell'ambito delle attivita' di sorveglianza
delle malattie animali, di acquisire i dati e le
informazioni risultanti dall'attivita' di sorveglianza
svolta dagli operatori e dagli esiti delle visite di
sanita' animale effettuate dai veterinari aziendali, di cui
al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio
2018, ai sensi degli articoli 24 e 25 del menzionato
regolamento;
l) individuare, in attuazione del capo 2 della
parte II del regolamento (UE) n. 2016/429, nell'applicativo
REV (ricetta elettronica veterinaria) lo strumento per
consentire alle autorita' competenti, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito
delle attivita' di sorveglianza delle malattie animali e
dei residui dei medicinali veterinari nei prodotti e
sottoprodotti di origine animale, di acquisire dati e
informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo
di medicinale veterinario all'animale, compresi i
medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa
soggetti alla disciplina recata dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, appartenenti alla tabella dei medicinali, sezioni B,
C, D ed E;
m) prevedere, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea sugli aiuti de minimis, misure di
incentivazione finanziaria per gli operatori e i
professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di
allevamento non intensivo delle specie animali di cui si
occupano;
n) prevedere per gli operatori e i professionisti
degli animali la formazione periodica finalizzata
all'acquisizione di conoscenze adeguate in materia di
malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili
all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanita'
animale, benessere degli animali e salute umana, buone
prassi di allevamento delle specie animali di cui si
occupano e resistenza ai trattamenti, compresa la
resistenza antimicrobica, estendendo la formazione
periodica anche agli operatori che vendono o trasferiscono
in altro modo la titolarita' di futuri animali da
compagnia. A tal fine, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo
2, del regolamento (UE) n. 2016/429, predisporre specifici
programmi di formazione nei settori agricolo o
dell'acquacoltura anche tramite l'istruzione formale;
o) conformare la normativa ai principi della
chiarezza e della semplificazione e semplicita'
applicativa, per non appesantire sul piano documentale e
formale l'attivita' dei soggetti chiamati alla sua
applicazione;
p) introdurre sanzioni amministrative efficaci,
dissuasive e proporzionate per la violazione delle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429;
q) prevedere ulteriori misure restrittive al
commercio di animali, affiancate da un sistema
sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico
divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna
selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio
di focolai di zoonosi, nonche' l'introduzione di norme
penali volte a punire il commercio di specie protette.».
- Il regolamento (CE) 15 marzo 2017, n. 2017/625/UE,
regolamento del Parlamento europeo relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per
garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere
degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui
prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)
n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE)
2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n.
1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione
92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli
ufficiali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea 7 aprile 2017, n. L 95.
- Il regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE,
recante regolamento del Parlamento Europeo relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
4 maggio 2016, n. L 119.
- La direttiva 24 ottobre 1995, n. 95/46/CE, del
Parlamento europeo del Consiglio relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
23 novembre 1995, n. L 281.
- Il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, del
Parlamento europeo relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in
materia di sanita' animale («normativa in materia di
sanita' animale»), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 31 marzo 2016, n. L 84.
- Il regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/CE,
del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai
prodotti derivati non destinati al consumo umano e che
abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui
sottoprodotti di origine animale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 14 novembre 2009, n.
L 300.
- Il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004/CE,
del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea 30 aprile 2004, n. L 139.
- Il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE,
del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 1° febbraio 2002, n. L 31.
- Il regolamento (CE) 15 marzo 2019, n. 2019/627/UE di
esecuzione della Commissione che stabilisce modalita'
pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali
sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano
in conformita' al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento
europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE)
n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i
controlli ufficiali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 17 maggio 2019, n. L 131.
- Il regolamento (CE) 28 giugno 2019, n. 2019/2035/UE,
regolamento delegato della Commissione che integra il
regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli
stabilimenti che detengono animali terrestri e agli
incubatoi nonche' alla tracciabilita' di determinati
animali terrestri detenuti e delle uova da cova, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 5
dicembre 2019, n. L 314.
- Il regolamento (CE) 17 dicembre 2019, n. 2020/686/UE,
regolamento delegato della Commissione che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in
materia di tracciabilita' e di sanita' animale per i
movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di
determinati animali terrestri detenuti, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 3 giugno 2020, n. L
174.
- Il regolamento (CE) 17 dicembre 2019, n. 2020/688/UE,
regolamento delegato della Commissione che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di
sanita' animale per i movimenti all'interno dell'Unione di
animali terrestri e di uova da cova, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L
174.
- Il regolamento (CE) 17 dicembre 2019, n. 2020/689/UE,
regolamento delegato della Commissione che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla
sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di
indenne da malattia per determinate malattie elencate ed
emergenti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L 174.
- Il regolamento (CE) 30 gennaio 2020, n. 2020/691/UE,
regolamento delegato della Commissione che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli
stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali
acquatici, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L 174.
- Il regolamento (CE) 30 gennaio 2020, n. 2020/692/UE,
regolamento delegato della Commissione che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso
nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo
l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale
germinale e prodotti di origine animale, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 giugno 2020,
n. L 174.
- Il regolamento (CE) 24 marzo 2021, n. 2021/520/UE,
regolamento di esecuzione della Commissione recante
modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la
tracciabilita' di determinati animali terrestri detenuti,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
25 marzo 2021, n. L 104.
- Il regolamento (CE) 10 giugno 2021, n. 2021/963/UE,
regolamento di esecuzione della Commissione recante
modalita' di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429,
(UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la
registrazione degli equini e che istituisce modelli di
documenti di identificazione per tali animali, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 16
giugno 2021, n. L 213.
- Il regolamento (CE) 22 novembre 2021, n. 2021/2037,
regolamento di esecuzione della Commissione recante
modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti
di acquacoltura e conservazione della documentazione per
gli operatori, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 23 novembre 2021, n. L 416.
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 20
novembre 2017, n. 167, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2017, n.
277:
«Art. 13 (Disposizioni in materia di anagrafe equina
per l'adeguamento al regolamento (UE) 2016/429 e al
regolamento (UE) 2015/262)).
Omissis.
3. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 2 del presente articolo e' abrogato il comma 15
dell'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 200. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2018 le
risorse di cui al capitolo 7762, iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali nell'ambito della missione
«Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma
«Politiche competitive, della qualita' agroalimentare,
della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione»,
pari a euro 43.404 annui, sono trasferite in apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
della salute.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche
al sistema penale, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 12, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante disposizioni
diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica
1991-1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1990, n. 303:
«Art. 5 (Norme relative al settore sanitario).
Omissis.
12. Con decreto del Ministro della sanita', da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i
diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto
superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo
conto del costo reale dei servizi resi e del valore
economico delle operazioni di riferimento; le relative
entrate sono utilizzate per le attivita' di controllo, di
programmazione, di informazione e di educazione sanitaria
del Ministero della sanita' e degli Istituti superiori
predetti.».
- Si riporta l'articolo 17 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46:
«Art. 17 (Allevamenti). - 1. Le regioni autorizzano,
regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo
alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente
nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresi' norme
per gli allevamenti dei cani da caccia.
3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1
sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi
e' tenuto a dare semplice comunicazione alla competente
autorita' provinciale nel rispetto delle norme regionali.
4. Le regioni, ai fini dell'esercizio
dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in
forma di azienda agricola singola, consortile o
cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto
delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi
ed uccelli in stato di cattivita' con i mezzi di cui
all'art. 13.».
- Si riporta l'articolo 182 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento
militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio
2010, n. 106, S.O.:
«Art. 182 (Rapporti con la legislazione in materia
sanitaria e di igiene pubblica). - 1. Sono di competenza
della Sanita' militare le funzioni amministrative
concernenti:
a) l'organizzazione sanitaria militare;
b) le attivita' indicate nell' articolo 181;
c) le attivita' di cui all' articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193.
2. Relativamente alle funzioni di igiene, sanita'
pubblica e polizia veterinaria, di cui all' articolo 32
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono fatte salve in
materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di
istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti, le
attivita' di istituto delle Forze armate che, nel quadro
delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la
responsabilita' delle competenti autorita'.
3. La Sanita' militare applica le disposizioni delle
leggi concernenti la tutela dell'igiene e della sanita'
pubblica, ivi comprese quelle relative alla manipolazione,
preparazione e distribuzione di alimenti e bevande, nonche'
della sanita' pubblica veterinaria, compatibilmente con le
particolari esigenze connesse all'utilizzo dello strumento
militare.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.:
«Art. 1 (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
in materia di conclusione del procedimento e poteri
sostitutivi). - 1. All'articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del
provvedimento costituisce elemento di valutazione della
performance individuale, nonche' di responsabilita'
disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del
funzionario inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito
delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
si considera attribuito al dirigente generale o, in
mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza
al funzionario di piu' elevato livello presente
nell'amministrazione.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui
al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
quello originariamente previsto, concluda il procedimento
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un
commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del
comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per
tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali
non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni
provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in
ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il
termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato.».
2. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi
pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme
che li disciplinano.».
- Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante
disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonche' per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione
della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la
direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia
sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali
delle specie bovina e suina, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 giugno 1999, n. 146, S.O.:
«Art. 12. - 1. Presso il Ministero della sanita', le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le
aziende unita' sanitarie locali e' istituita, nei limiti
della spesa autorizzata da appositi provvedimenti
legislativi, una banca dati informatizzata collegata in
rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2,
3 e 4; tali informazioni sono trasmesse dalle aziende
unita' sanitarie locali, per via informatica, alle regioni,
alle province autonome e al Ministero della sanita'; il
Ministero perle politiche agricole e' interconnesso,
attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati,
ai fini dell'espletamento delle funzioni di propria
competenza.
2. Per ciascun animale appartenente alla specie
bovina sono indicati:
a) il codice o i codici di identificazione unici
per i casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo
4-ter, all'articolo 4-quater, paragrafo 1, e all'articolo
4-quinquies del regolamento (CE) n. 1760/2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, e
successive modificazioni;
b) la data di nascita;
c) il sesso;
d) la razza o il mantello;
e) il codice di identificazione della madre o, nel
caso di un animale importato da un Paese terzo, il codice
unico di identificazione del mezzo di identificazione
individuale assegnato all'animale dallo Stato membro di
destinazione a norma del citato regolamento (CE) n.
1760/2000;
f) il numero di identificazione dell'azienda di
nascita;
g) i numeri di identificazione di tutte le aziende
in cui l'animale e' stato custodito e le date di ciascun
cambiamento di azienda;
h) la data del decesso o della macellazione;
i) il tipo di mezzo di identificazione elettronica,
se applicato all'animale.
3. In relazione agli animali della specie suina sono
indicati:
a) il numero di registrazione dell'azienda
d'origine o dell'allevamento d'origine, nonche' il numero
del certificato sanitario, quando prescritto;
b) il numero di registrazione dell'ultima azienda o
dell'ultimo allevamento e, per gli animali importati da
Paesi terzi, dell'azienda di importazione.
4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati:
a) il numero di identificazione che deve contenere,
oltre la sigla IT che individua lo Stato italiano, un
codice che non superi i dodici caratteri;
b) il nome e l'indirizzo del proprietario, della
persona fisica o giuridica responsabile.
4-bis. Le informazioni di cui al comma 4,
limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite
a decorrere dal 31 dicembre 2000.
5. La banca dati di cui al comma 1 e' aggiornata in
modo tale da fornire a chiunque vi abbia interesse ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti
informazioni:
a) il numero di identificazione degli animali della
specie bovina presenti in una azienda o, in caso di animali
della specie suina, le informazioni di cui al comma 3,
lettera a);
b) un elenco dei movimenti di ciascun animale della
specie bovina a partire dall'azienda di nascita o, per gli
animali importati da paesi terzi, dall'azienda di
importazione; per gli animali della specie suina le
informazioni di cui al comma 3, lettera b).
5-bis. Le informazioni di cui al comma 5, lettera b),
limitatamente agli animali della specie suina, sono
fornite:
a) per gli animali in partenza dall'azienda di
nascita, entro il 31 dicembre 2001;
b) per gli animali in partenza da tutte le altre
aziende, entro il 31 dicembre 2002.
6. Le informazioni di cui al comma 5 sono conservate
nella banca dati per almeno i tre anni successivi al
decesso dell'animale, se di specie bovina, o successivi
all'immissione delle informazioni nella banca dati nel caso
di animali della specie suina.
6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli
animali della specie suina, la registrazione nella banca
dati di cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero
dei suini spostati, il numero di identificazione
dell'azienda o dell'allevamento di partenza, il numero di
identificazione dell'azienda o dell'allevamento di arrivo,
la data di partenza o la data di arrivo.».
- Si riporta il testo degli articoli 38 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.:
«Art. 38 (L-R) (Modalita' di invio e sottoscrizione
delle istanze). - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da
presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche
per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a
selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo,
in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione
in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche
amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto
di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identita'
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta
dall'interessato e la copia del documento di identita'
possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti
di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e'
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione
e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e
altre attestazioni nonche' per il ritiro di atti e
documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o
esercenti di pubblici servizi puo' essere validamente
conferito ad altro soggetto con le modalita' di cui al
presente articolo.»
«Art. 76 (L) (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia. La
sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e'
aumentata da un terzo alla meta'.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo
840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di
procedura civile.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre
1998, n. 507, regolamento recante norme concernenti il
procedimento per la certificazione di omologazione degli
apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche
nazionali di telecomunicazioni, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 1999, n. 29.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 25
giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la
depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema
penale e tributario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
giugno 1999, n. 149:
«Art. 1 (Delega). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo per la
trasformazione da illecito penale in illecito
amministrativo e per la riforma della disciplina
sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4,
5, 6, 7 e 8, e per attribuire al giudice di pace, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi previsti
dall'articolo 2, la competenza in materia di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24
della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante
attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della societa'
dell'informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante il codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174, S.O.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
il codice dell'amministrazione digitale, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto legislativo 4 aprile 2014, n. 26, recante
attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione
degli animali utilizzati a fini scientifici, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2014, n. 61.
- Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, recante
disposizioni in materia di abrogazione di reati e
introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a
norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014,
n. 67, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio
2016, n. 17.
- Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
recante disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2018, n.
205.
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27,
recante disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625
ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e)
della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2021, n. 60.
- Si riporta il testo dell'articolo 533 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante
il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della
legge 28 novembre 2005, n. 246, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140, S.O.:
«Art. 533 (Profilassi, polizia e assistenza
veterinaria). - 1. Gli organi del servizio veterinario
militare presenti nell'organismo o destinati a tale
incarico ovvero i veterinari civili convenzionati, curano
gli animali dell'Amministrazione e l'igiene degli
allevamenti, dei ricoveri e dell'alimentazione, e
provvedono:
a) alla prevenzione, diagnosi, ricovero, cura e
riabilitazione dalle malattie;
b) alla medicina legale, alla sanita' pubblica e
polizia veterinaria.
2. Nelle convenzioni con i veterinari civili e'
stabilito l'importo della retribuzione mensile o della
visita. Il veterinario civile convenzionato,
nell'adempimento delle proprie mansioni tecniche, si
attiene alle disposizioni degli organi del servizio
veterinario militare.
3. Agli ufficiali veterinari o, in mancanza, ai
veterinari civili convenzionati e' affidata la direzione
sanitaria delle strutture veterinarie per la cura di
animali, istituita presso gli organismi.
4. In casi di estrema urgenza, previo nulla osta
dell'autorita' logistica centrale competente, e' consentito
il ricorso a strutture veterinarie civili anche non
convenzionate. In tal caso le prestazioni sono retribuite
secondo le tariffe vigenti.
5. I materiali in dotazione e quelli destinati al
consumo, ivi compresi i medicinali, necessari per il
funzionamento delle strutture veterinarie di cui al comma
2, sono consegnati all'ufficiale veterinario competente,
ovvero al veterinario civile convenzionato. I medicinali e
il materiale per medicare gli animali, non forniti dalla
farmacia militare, sono acquistati in economia. A tal fine
al direttore sanitario delle strutture veterinarie puo'
essere attribuito un adeguato fondo permanente.».
- Il decreto del Ministro della salute 30 settembre
2021, recante gestione e funzionamento dell'anagrafe degli
equini, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre
2021, n. 302.
- Il decreto del Ministero della sanita' 2 marzo 2001,
recante istituzione del Centro servizi nazionale per
l'identificazione e la registrazione dei bovini, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2001, n. 104.

Note all'art. 1:
- Per il regolamento (UE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si
veda nelle note alle premesse.
- Il regolamento (CE) 28 giugno 2019, n. 2019/2035/UE,
regolamento delegato della commissione che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli
stabilimenti che detengono animali terrestri e agli
incubatoi nonche' alla tracciabilita' di determinati
animali terrestri detenuti e delle uova da cova", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 5
dicembre 2019, n. L 314.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si adottano le seguenti definizioni:
a) sistema I&R: il sistema nazionale di identificazione e registrazione degli operatori e dei trasportatori, delle attivita', degli stabilimenti, del materiale germinale, degli animali e dei loro eventi, ai sensi del regolamento e del presente decreto;
b) BDN: la base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento, gia' istituita con l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, presso il Ministero della salute e gestita dal Centro Servizi Nazionale, di seguito denominato «CSN», e accessibile tramite il portale internet dei sistemi informativi veterinari;
c) certificato di identita' digitale: il certificato elettronico di abilitazione per l'accesso alla BDN;
d) attivita': tipologia di attivita' svolta da un operatore in uno stabilimento di cui all'articolo 4, punto 27), del regolamento, e inerente ad animali di una stessa specie o gruppo di specie. A ciascuna attivita', registrata in BDN con le modalita' di cui al manuale operativo, e' assegnato un numero di registrazione o di riconoscimento unico;
e) allevamento: attivita' di un operatore che alleva uno o piu' animali della stessa specie o gruppo di specie in uno stabilimento. In apicoltura, l'allevamento corrisponde all'apiario, ossia l'insieme unitario di alveari di un operatore collocati in uno stesso luogo fisico;
f) allevamento familiare: attivita' di allevamento prevista per determinate specie e per un numero massimo di animali, come indicato nel manuale operativo, nel quale gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o uso domestico privato, senza alcuna attivita' commerciale, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 852/2004, senza cessione degli animali se non per la immediata macellazione e se non prima autorizzati dall'Autorita' competente secondo le modalita' previste dal manuale operativo. Gli operatori degli allevamenti familiari di equini detengono esclusivamente animali non destinati alla produzione di alimenti;
g) centro di raccolta: stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto e degli articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, per le operazioni di raccolta di ungulati e pollame di una stessa specie destinati o provenienti da altro Stato dell'Unione europea;
h) stalla di transito per ungulati: attivita' in cui sono effettuate esclusivamente operazioni di raccolta di una stessa specie o gruppo specie, a seconda delle tipologie di animali di ungulati provenienti da diversi stabilimenti nazionali e destinati alle movimentazioni in ambito nazionale. In tali stabilimenti gli animali possono permanere per massimo trenta giorni dal loro ingresso;
i) stabilimento per il ricovero collettivo di equini: stabilimento finalizzato al raggruppamento e ricovero di equini appartenenti a diversi proprietari;
l) pascolo: stabilimento destinato al pascolamento di ungulati detenuti;
m) fiere, mostre e mercati per ungulati o pollame: attivita' per la stabulazione temporanea degli animali provenienti da piu' luoghi e stabilimenti per fini commerciali o espositivi;
n) mezzi di identificazione: mezzi autorizzati dal Ministero della salute per l'identificazione degli animali;
o) fornitore dei mezzi di identificazione degli animali: la persona fisica o giuridica autorizzata alla fornitura e distribuzione dei mezzi di identificazione e inserita nell'elenco di cui all'articolo 12;
p) Autorita' competente: il Ministero della salute, i Servizi veterinari delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e le aziende sanitarie locali, di seguito denominate «ASL», e, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, le altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27;
q) manuale operativo: il documento che contiene le procedure operative per la gestione del sistema I&R, emanato ai sensi dell'articolo 23, comma 1;
r) capannone: locale o recinto di uno stabilimento in cui e' allevato un gruppo di pollame o di volatili in cattivita' oppure un insieme di animali;
s) insieme di animali: l'insieme di animali della stessa specie o gruppo di specie appartenenti allo stesso ciclo produttivo presenti in una attivita', le cui informazioni sono registrate in BDN con le modalita' previste dal manuale operativo;
t) evento: notizia riguardante il singolo animale o gruppi o insiemi di animali presenti nelle attivita' degli operatori, quali la nascita, l'identificazione, la movimentazione, il furto, lo smarrimento, il ritrovamento, la morte, l'accasamento e lo sfoltimento dei gruppi, la macellazione, oltre che il passaggio di proprieta' e di stato di non destinato alla produzione di alimenti per gli equini. Tali eventi sono registrati in BDN direttamente dall'operatore o da suo delegato con le modalita' di cui al manuale operativo;
u) organismo di rilascio: l'organismo delegato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 25), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963, autorizzato conformemente all'articolo 108, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 2016/429, per alcuni adempimenti inerenti all'applicazione del sistema I&R degli equini, compreso il rilascio e la consegna del documento unico di identificazione a vita, come indicato nel manuale operativo;
v) macello: come definito all'allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004;
z) Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia, di seguito denominato «SINAC»: sezione della BDN in cui sono registrate le informazioni inerenti agli animali da compagnia, con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 3;
aa) allevamento amatoriale di animali da compagnia: attivita' di allevamento di animali delle specie di cui all'allegato I del regolamento, come descritti nel manuale operativo;
bb) stabilimento con orientamento produttivo NON DPA: detenzione di animali per finalita' diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti;
cc) CSN: il Centro servizi nazionale per l'epidemiologia, programmazione e informazione, attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di cui si avvale il Ministero della salute per l'identificazione e registrazione degli animali.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano altresi' le definizioni contenute nel regolamento e nei suoi atti delegati e di esecuzione.
3. Gli stabilimenti di cui all'articolo 16, comma 3, come descritti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, e nel manuale operativo, sono:
a) gli stabilimenti che detengono animali da compagnia di cui all'allegato I, Parte A e Parte B, del regolamento, inclusi i centri di raccolta per cani, gatti e furetti;
b) i rifugi per animali, sia da compagnia che di altra tipologia;
c) le collezioni faunistiche di qualsiasi tipo, inclusi i giardini zoologici di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;
d) i circhi e le esibizioni di animali, sia itineranti che a sede fissa;
e) i posti di controllo;
f) gli stabilimenti con status confinato;
g) gli stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale;
h) gli stabilimenti di materiale germinale;
i) gli stabilimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.

Note all'art. 2:
- Per il regolamento (UE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si
veda nelle note alle premesse.
- Per l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 196, vedasi nelle note alle premesse.
- Il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei
prodotti alimentari, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 139. Il testo del
presente regolamento e' stato cosi' sostituito in base alla
rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea 25 giugno 2004, n. L 226.
- Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della
Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento
(UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che
detengono animali terrestri e agli incubatoi nonche' alla
tracciabilita' di determinati animali terrestri detenuti e
delle uova da cova, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 314 del 5 dicembre 2019.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni
per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi
dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge
4 ottobre 2019, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 marzo 2021, n. 60:
«Art. 2 (Autorita' competenti e altro personale
afferente alle autorita' competenti). - 1. Il Ministero
della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e
Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, sono le Autorita' competenti
designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a
pianificare, programmare, eseguire, monitorare e
rendicontare i controlli ufficiali e le altre attivita'
ufficiali nonche' procedere all'adozione delle azioni
esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del
Regolamento, e ad accertare e contestare le relative
sanzioni amministrative nei seguenti settori:
a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la
sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione,
della trasformazione e della distribuzione di alimenti
comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali e
il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di
salute fornite sui prodotti alimentari, anche con
riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti
costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonche' la
fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a
venire a contatto con gli alimenti;
b) mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi
fase della produzione, della trasformazione, della
distribuzione e dell'uso, anche con riferimento a mangimi
costituiti, contenenti o derivati da OGM;
c) salute animale;
d) sottoprodotti di origine animale e prodotti
derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al
minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali;
e) benessere degli animali;
f) prescrizioni per l'immissione in commercio e
l'uso di prodotti fitosanitari, dell'utilizzo sostenibile
dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per
l'applicazione dei pesticidi.
2. Le autorita' competenti garantiscono il rispetto
di quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento. In
particolare, il Ministero della salute, le regioni, le
Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende
sanitarie locali procedono ad uniformare le competenze ed i
profili professionali del personale, anche in modo da
favorirne l'interscambio.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e' Autorita' competente ai sensi dell'articolo 4
del regolamento nei seguenti settori:
a) alimenti, relativamente alle norme volte a
garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli
interessi e l'informazione dei consumatori, comprese le
norme di etichettatura, per i profili privi di impatto
sulla sicurezza degli alimenti, e per i controlli
effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013;
b) mangimi, relativamente alle norme volte a
tutelare gli aspetti qualitativi e merceologici, compresa
l'etichettatura, per i profili privi di impatto sulla
sicurezza dei mangimi, ma che possono incidere sulla
correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali;
c) misure di protezione contro gli organismi nocivi
per le piante;
d) produzione biologica ed etichettatura dei
prodotti biologici;
e) uso ed etichettatura delle denominazioni di
origine protette, delle indicazioni geografiche protette e
delle specialita' tradizionali garantite.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e' organo di collegamento per lo scambio di
comunicazioni tra le autorita' competenti degli Stati
membri, ai sensi degli articoli da 102 a 107 del
Regolamento, nei settori di competenza come individuati nel
comma 2.
5. Il Ministero della salute, e' l'autorita' unica,
ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere b) e d) della
legge 4 ottobre 2019, n. 117, per coordinare la
collaborazione e i contatti con la Commissione europea e
gli altri Stati membri in relazione ai controlli ufficiali
e alle altre attivita' ufficiali nei settori di cui al
comma 1.
6. Il Ministero della salute, e' l'organo di
collegamento, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera
c) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, responsabile di
agevolare lo scambio di comunicazioni tra le Autorita'
competenti in relazione ai controlli ufficiali e alle altre
attivita' ufficiali nei settori di cui al comma 1.
7. Con riferimento al settore di cui al comma 1,
lettere c) ed e), il Ministero della salute, ai sensi
dell'articolo 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429,
e' l'Autorita' centrale responsabile dell'organizzazione e
del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre
attivita' ufficiali per la prevenzione e il controllo delle
malattie animali trasmissibili.
8. Con riferimento ai settori di cui al comma 1, il
Ministero della difesa e' Autorita' competente per i
controlli ufficiali e le altre attivita' di controllo
ufficiale condotte nelle strutture delle Forze armate,
comprese quelle connesse alle attivita' dei contingenti
impiegati nelle missioni internazionali. Esso puo'
procedere anche a effettuare controlli ufficiali negli
stabilimenti siti al di fuori delle strutture militari che
forniscono merce per le Forze armate, previo coordinamento
con l'Azienda sanitaria locale competente sullo
stabilimento oggetto di controllo, la quale sara'
destinataria anche dell'esito di tali controlli. Restano
ferme le competenze e le attribuzioni del servizio
sanitario del Corpo della Guardia di finanza, come
stabilite dall'articolo 64 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69, nelle strutture che si trovano nella
disponibilita' del medesimo corpo.
9. Nei settori di cui al comma 1, il Ministero della
salute, nel rispetto del riparto costituzionale delle
competenze legislative dello Stato, delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano, garantisce il
coordinamento, l'uniformita', l'efficacia e l'efficienza
dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali
tra tutte le Autorita' competenti sul territorio nazionale
attraverso l'adozione di piani nazionali di controllo
pianificati secondo i principi del presente decreto e del
Regolamento.
10. Il Ministero della salute, in qualita' di
Autorita' competente, puo' avvalersi del Comando
carabinieri per la tutela della salute, garantendone il
coordinamento delle attivita' di accertamento con le
attivita' di controllo svolte dalle altre Autorita'
territorialmente competenti. Il personale afferente al
Comando dei carabinieri per la tutela della salute, nel
caso rilevi la presenza di non conformita' nei settori di
cui al comma 1 del presente articolo, informa l'Autorita'
competente dei provvedimenti adottati.
11. Al personale delle Autorita' competenti di cui al
comma 1, addetto ai controlli ufficiali e alle altre
attivita' ufficiali, e' attribuita la qualifica di
Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria nei limiti del
servizio cui e' destinato e secondo le attribuzioni ad esso
conferite. Tale personale possiede la qualifica di pubblico
ufficiale e puo' in ogni caso richiedere, ove occorra,
l'assistenza della forza pubblica.
12. Il personale e le forze di polizia afferenti ad
altre Istituzioni che, nell'ambito dello svolgimento dei
controlli condotti per la propria attivita' istituzionale,
sospettino la presenza di non conformita' nei settori di
cui al comma 1, ne danno tempestiva segnalazione alle
Autorita' competenti.
13. L'autorita' giudiziaria che, nell'ambito di
indagini investigative o programmi di repressione degli
illeciti nelle materie di cui al comma 1, rilevi profili di
minaccia alla salute pubblica, informa le autorita'
competenti al fine di contenere il rischio.».
- Il regolamento (CE) 10 giugno 2021, n. 2021/963/UE,
regolamento di esecuzione della commissione recante
modalita' di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429,
(UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la
registrazione degli equini e che istituisce modelli di
documenti di identificazione per tali animali, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 16
giugno 2021, n. L 213.
- Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si
veda nelle note alle premesse.
- Per il regolamento (CE) 29 aprile 2004 n.
853/2004/CE, si veda nelle note alle premesse.
- Il regolamento 28 giugno 2019, n. 2019/2035/UE,
regolamento delegato della Commissione che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli
stabilimenti che detengono animali terrestri e agli
incubatoi nonche' alla tracciabilita' di determinati
animali terrestri detenuti e delle uova da cova, e'
pubblicato nella GUUE 5 dicembre 2019, n. L314.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante
Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla
custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2005, n.
100:
«Art. 2 (Definizioni e ambito di applicazione). - 1.
Ai fini del presente decreto, per giardino zoologico si
intende qualsiasi struttura pubblica o privata con
carattere permanente e territorialmente stabile, aperta e
amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno,
che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche,
anche nati e allevati in cattivita', appartenenti, in
particolare ma non esclusivamente, alle specie animali di
cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
successive modificazioni, nonche' al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, e successive modificazioni.
Omissis.».
- Si riporta l'articolo 3, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante
«Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione
degli animali utilizzati a fini scientifici», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2014, n. 61:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
Omissis
c) stabilimento, qualsiasi impianto, edificio,
gruppo di edifici o altri locali in cui sono allevati, sono
tenuti o sono utilizzati animali alle finalita' del
presente decreto; esso puo' comprendere anche un luogo non
completamente chiuso o coperto e strutture mobili;
Omissis.».
 
Art. 3

Autorita' competenti e autorita' veterinaria centrale

1. Il Ministero della salute si avvale del CSN per la gestione tecnica della BDN, per la predisposizione dell'elenco dei fornitori dei marchi auricolari nonche' per la predisposizione, anche ai fini delle procedure connesse all'attuazione della «politica agricola comune» (PAC), delle procedure operative per la gestione e l'aggiornamento sistema I&R nonche' per la trasmissione informatica dei relativi dati.
2. Il Ministero della salute, i Servizi veterinari delle regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, le ASL, e le altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, nell'ambito di rispettiva competenza, sono le autorita' competenti alla programmazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione dei controlli ufficiali in materia di sistema I&R, nonche' all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) n. 2017/625, e all'accertamento e contestazione delle relative sanzioni amministrative.
3. Il Ministero della salute e' l'autorita' veterinaria centrale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55), del regolamento, ed e' responsabile del coordinamento delle altre autorita' competenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, per le attivita' di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali in attuazione delle disposizioni in materia di sistema I&R in conformita' al regolamento, ai suoi atti delegati e di esecuzione, nonche' al regolamento (UE) n. 2017/625, e al presente decreto.
4. Il Ministero della difesa e' l'autorita' competente per l'applicazione delle disposizioni del regolamento nelle strutture delle Forze armate, comprese quelle connesse alle attivita' dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali e assicura la tempestiva comunicazione di competenza in materia di sistema I&R al Ministero della salute tramite BDN.
5. Nell'attuazione delle norme di cui al regolamento e al presente decreto e' fatto salvo, ove applicabile, quanto previsto dall'articolo 2, commi 8, 10, 11, 12 e 13, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo
2 febbraio 2021, n. 27, si veda nelle note all'articolo 2.
- Per il regolamento (CE) 15 marzo 2017, n.
2017/625/UE, si veda nelle note alle premesse.
- Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si
veda nelle note alle premesse.
- Per il regolamento (CE) 15 marzo 2017, n.
2017/625/UE, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4

Competenze e responsabilita'

1. Sono responsabili del funzionamento del sistema I&R, ciascuno per i rispettivi ambiti:
a) l'operatore e il trasportatore, per l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11;
b) i fornitori dei mezzi di identificazione degli animali, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 12;
c) il responsabile del macello, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 13;
d) le associazioni nazionali allevatori di specie e di razza ed altri enti riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini della tenuta dei libri genealogici, per la registrazione ed aggiornamento in BDN delle informazioni di pertinenza;
e) gli organismi di rilascio e i veterinari libero professionisti appositamente autorizzati dalla ASL per l'applicazione del sistema I&R degli equini, compreso il rilascio e la consegna del documento unico di identificazione a vita;
f) i veterinari libero professionisti appositamente autorizzati dalla ASL per l'applicazione del sistema I&R degli animali da compagnia;
g) le autorita' competenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per il corretto funzionamento del sistema I&R sul territorio di propria competenza tramite l'organizzazione, la programmazione, il coordinamento e la verifica delle attivita' delle ASL e delle informazioni di competenza inserite nei sistemi informativi;
h) le autorita' delle ASL competenti per:
1) gli adempimenti di competenza di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 e 13;
2) i controlli di cui all'articolo 14;
3) la individuazione delle azioni correttive, delle prescrizioni e delle sanzioni previste dal presente decreto in caso di non conformita';
i) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche in qualita' di autorita' zootecnica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 2016/1012, per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo, l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura (AGEA) e gli organismi pagatori, per l'inserimento in BDN delle informazioni previste dalla regolamentazione vigente in materia di erogazione dei premi comunitari in attuazione del regolamento (UE) n. 1306/2013;
l) il CSN per la gestione tecnica della BDN;
m) i veterinari militari per il corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli animali e degli stabilimenti di propria competenza;
n) il Ministero della salute per il tramite della competente direzione generale per:
1) l'organizzazione a livello centrale del sistema informativo della BDN;
2) il coordinamento delle attivita' dei Servizi veterinari regionali, tramite atti di gestione e indirizzo;
3) gli adempimenti di competenza di cui agli articoli 11 e 12 del presente decreto;
4) la collaborazione ed i contatti con la Commissione europea, con gli altri Stati membri, con le altre pubbliche amministrazioni competenti e con le associazioni di categoria in relazione al sistema I&R.

Note all'art. 4:
- Il regolamento (CE) 8 giugno 2016, n. 2016/1012,
regolamento del Parlamento europeo relativo alle condizioni
zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione,
agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di
animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi
riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica
il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e
90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in
materia di riproduzione animale («regolamento sulla
riproduzione degli animali»), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea 29 giugno 2016, n. L 171.
- Il regolamento (CE) 17 dicembre 2013, n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000,
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n.
L 347.
 
Art. 5

Registrazione

1. Gli operatori degli stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale, nonche' quelli che effettuano operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento ed i trasportatori, prima di iniziare la propria attivita', assolvono agli obblighi previsti dagli articoli 84, 87 o dai relativi atti delegati, 90 e 172 del regolamento, e quelli previsti dal presente decreto con le modalita' e i tempi di cui al manuale operativo, ai fini della registrazione degli stabilimenti ed attivita' di loro pertinenza in conformita' agli articoli 93 e 173 del regolamento medesimo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli operatori richiedono la registrazione in BDN, con le modalita' previste nel manuale operativo.
3. La ASL, ai fine della registrazione di cui al comma 1, effettua una visita presso le stalle di transito per ungulati, le fiere, mostre e mercati per verificare il rispetto dei requisiti indicati nel manuale operativo per tali attivita'.
4. Sono esentati dall'obbligo di registrazione di cui al comma 1:
a) le abitazioni private dei detentori e proprietari di animali da compagnia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, del regolamento;
b) gli stabilimenti di cui agli articoli 85 e 174 del regolamento, se contemplati da specifici atti di esecuzione;
c) gli operatori di cui agli articoli 91 e 174 del regolamento, se contemplati da specifici atti di esecuzione;
d) i parchi individuati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tranne che per le competenze di registrazione delle strutture in cui sono detenuti, anche temporaneamente, gli animali dopo il prelievo dal parco sino alla loro movimentazione verso altri stabilimenti;
e) gli stabilimenti di acquacoltura di cui all'articolo 3, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2037.
5. L'operatore registrato ai sensi del comma 1, deve garantire per la sua attivita':
a) la trasmissione delle comunicazioni e l'acquisizione delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni, nazionali e locali, prima di avviare la sua attivita';
b) la custodia e il benessere degli animali, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento;
c) la comunicazione delle modifiche e cessazioni delle attivita' registrate, inserendo le informazioni in BDN entro sette giorni dalle variazioni, con le modalita' indicate nel manuale operativo, ai fini dell'aggiornamento del registro di cui all'articolo 7;
d) per gli operatori delle stalle di transito la permanenza di ogni animale introdotto per un massimo di trenta giorni assicurandone il trasferimento ad altra attivita' non di sua proprieta' entro tale termine.
6. Con le modalita' di cui al manuale operativo, al fine della registrazione in BDN, la ASL effettua una valutazione di congruita' ai requisiti normativi della documentazione ricevuta per l'assegnazione di un numero di registrazione unico.
7. Le spese relative alle registrazioni sono a carico degli operatori. Per la determinazione delle tariffe si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.

Note all'art. 5:
- Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si
veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 4, lettera
c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle
aree protette), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, S.O.:
«Art. 3 (Comitato per le aree naturali protette e
Consulta tecnica per le aree naturali protette).
Omissis.
4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti
compiti:
a) integra la classificazione delle aree protette,
sentita la Consulta di cui al comma 7;
b) adotta il programma per le aree naturali
protette di rilievo internazionale e nazionale di cui
all'art. 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del
presente articolo, nonche' le relative direttive per
l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;
c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali
protette.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 7 (Organismi a composizione mista). - 1. Ferma
restando ogni altra competenza dell'amministrazione
centrale dello Stato, gli organismi a composizione mista
Stato-regioni di cui all'allegato A sono soppressi e le
relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-regioni puo' istituire gruppi
di lavoro o comitati, con la partecipazione di
rappresentanti delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate,
con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o
concorso alla attivita' della Conferenza stessa.».
- Il regolamento (CE) 22 novembre 2021, n. 2021/2037,
regolamento di esecuzione della Commissione recante
modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti
di acquacoltura e conservazione della documentazione per
gli operatori», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 23 novembre 2021, n. L 416.
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32,
recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625
ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge
4 ottobre 2019, n. 117», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 2021, n. 62.
 
Art. 6

Riconoscimento

1. L'operatore dello stabilimento con obbligo di riconoscimento ai sensi degli articoli 94, 95, 176, 177, 178 e 179 del regolamento, prima di iniziare la propria attivita', presenta istanza di riconoscimento alla ASL competente per territorio conformemente agli articoli 96 e 180 del regolamento, e con le modalita' di cui al manuale operativo ed inizia la propria attivita' solo dopo che il riconoscimento e' stato approvato e registrato in BDN.
2. I requisiti prescrittivi per ciascuna tipologia di stabilimento sono descritti negli atti delegati e di esecuzione del regolamento e, in particolare:
a) nel regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, per:
1) gli stabilimenti per le operazioni di raccolta di ungulati e pollame che ricevono animali da un altro Stato dell'Unione europea o da cui tali animali sono mossi verso un altro Stato dell'Unione europea;
2) gli incubatoi da cui le uova da cova o i pulcini di un giorno sono mossi in un altro Stato dell'Unione europea;
3) gli stabilimenti che detengono pollame, da cui il pollame destinato a scopi diversi dalla macellazione o le uova da cova devono essere spostati in un altro Stato dell'Unione europea;
4) i posti di controllo;
5) gli stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati da cui tali animali devono essere spostati all'interno dello stesso Stato o in un altro Stato dell'Unione europea;
6) gli stabilimenti con status confinato da cui gli animali terrestri sono spostati all'interno di uno Stato dell'Unione europea o in altro Stato dell'Unione europea;
7) i centri di raccolta e i rifugi di cani gatti e furetti da cui gli animali sono spostati in un altro Stato dell'Unione europea;
8) gli stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale da cui tali animali sono movimentati verso un altro Stato dell'Unione europea;
b) nei regolamenti delegati (UE) nn. 2020/686 e 2020/689, per gli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, da cui il materiale germinale e' spostato in un altro Stato membro;
c) nel regolamento delegato (UE) n. 2020/691, per i trasportatori e gli stabilimenti di acquacoltura, inclusi quelli di quarantena per animali di acquacoltura;
d) negli eventuali altri atti delegati adottati ai sensi degli articoli 94, paragrafo 3 e 176 paragrafo 4 del regolamento, per qualsiasi altro tipo di stabilimento che debba essere riconosciuto.
3. La ASL:
a) valuta la richiesta di riconoscimento;
b) effettua una visita in loco di cui agli articoli 99, paragrafo 2, e 183, paragrafo 2, del regolamento;
c) verifica che siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli 97 e 181 del regolamento, e relativi atti delegati e di esecuzione;
d) se i requisiti sono soddisfatti, approva il riconoscimento e registra in BDN l'attivita' a cui associa il numero di riconoscimento unico con le modalita' di cui al manuale operativo;
e) alle condizioni e con i limiti temporali previsti dagli articoli 99, paragrafi 4 e 5, e 183, paragrafi 4 e 5, del regolamento, puo' rilasciare un riconoscimento condizionato;
f) riesamina, ai sensi degli articoli 100, paragrafo 1, e 184, paragrafo 1, del regolamento, i riconoscimenti rilasciati;
g) sospende o revoca il riconoscimento, ai sensi degli articoli 100, paragrafo 2, e 184, paragrafo 2, del regolamento;
h) dopo la sospensione o revoca, puo' concedere il riconoscimento ai sensi degli articoli 100, paragrafo 3, e 184, paragrafo 3, del regolamento.
4. In deroga al comma 1, sono esentati dall'obbligo di presentare domanda di riconoscimento gli operatori degli stabilimenti di cui:
a) all'articolo 94, paragrafo 3, del regolamento;
b) all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035;
c) all'articolo 176, paragrafo 2, del regolamento;
d) all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2020/691;
5. L'operatore dello stabilimento che ha ottenuto il riconoscimento ai sensi del comma 1, deve garantire per la sua attivita':
a) la trasmissione delle comunicazioni e l'acquisizione delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni, nazionali e locali, prima di avviare la sua attivita';
b) la custodia e il benessere degli animali, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento e delle garanzie specifiche di sussistenza dei requisiti pertinenti di cui agli articoli 97 e 181 del regolamento;
c) la comunicazione delle modifiche e cessazioni delle attivita' riconosciute, inserendo in BDN le informazioni entro sette giorni dalle variazioni con le modalita' indicate nel manuale operativo, ai fini dell'aggiornamento del registro di cui all'articolo 7.
6. Le spese relative ai riconoscimenti sono a carico degli operatori. Per la determinazione delle tariffe si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.

Note all'art. 6:
- Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si
veda nelle note alle premesse.
- Il regolamento delegato (UE) 2020/686 della
Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento
(UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di
materiale germinale e le prescrizioni in materia di
tracciabilita' e di sanita' animale per i movimenti
all'interno dell'Unione di materiale germinale di
determinati animali terrestri detenuti e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 giugno 2020, n.
L174/1.
- Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della
Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla
sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di
indenne da malattia per determinate malattie elencate ed
emergenti e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L174/211.
- Il regolamento delegato della Commissione che integra
il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli
stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali
acquatici, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L 174.
- Per il regolamento (CE) 28 giugno 2019, n.
2019/2035/UE, si veda nelle note alle premesse.
- Il regolamento (CE) 30 gennaio 2020, n. 2020/691/UE
(Regolamento delegato della Commissione che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli
stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali
acquatici, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L 174.
 
Art. 7

Registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti in BDN

1. Il registro nazionale di cui agli articoli 101, paragrafo 1, e 185, paragrafo 1, del regolamento, e' contenuto nella BDN e comprende:
a) tutti gli stabilimenti, le attivita' e gli operatori, registrati a norma degli articoli 93 e 173 del regolamento;
b) tutti gli stabilimenti, le attivita' e gli operatori riconosciuti a norma degli articoli 97, 99 e 181, paragrafo 1, del regolamento.
2. L'operatore deve garantire la veridicita' e la correttezza dei dati che registra e che trasmette in BDN, con i tempi e le modalita' previsti dal presente decreto e dal manuale operativo. Le dichiarazioni dell'operatore sono rese con le modalita' previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La ASL registra in BDN le informazioni di propria competenza descritte nel manuale operativo.
4. Il Ministero della salute, per il tramite della competente Direzione generale, assicura che la BDN sia conforme alle norme sulla sicurezza dei dati di cui al regolamento (UE) n. 2016/679, e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero della salute, di intesa con il Ministero dell'interno, assicura l'accesso alla BDN, in modalita' consultazione, alle forze di polizia.
5. Il trattamento dei dati personali presenti in BDN da parte delle Autorita' competenti e' effettuato soltanto ai fini dell'esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attivita' ufficiali.
6. Fatte salve le norme per la tutela del trattamento dei dati personali, il Ministero della salute, per il tramite della competente direzione generale, assicura l'accesso ad alcune tipologie di informazioni di dettaglio presenti in BDN alle amministrazioni pubbliche e agli enti che per lo svolgimento delle proprie funzioni abbiano necessita' di acquisirle, previa approvazione di specifica richiesta.
7. Il Ministero della salute, per il tramite della competente Direzione generale, rende disponibili le informazioni presenti in BDN sino all'eta' di trentacinque anni per gli equini, i camelidi e i bovini, venti anni per i suini, gli ovini, i caprini e i cervidi o per almeno due anni a decorrere dalla data di comunicazione della morte o altri eventi che determinano l'uscita dalla BDN degli animali. Decorsi i termini sopra indicati, tali informazioni saranno trasferite in apposita sezione d'archivio.
8. E' istituito con decreto del Ministro della salute da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato tecnico di coordinamento, con il compito di predispone le procedure per il corretto funzionamento del sistema I&R composto da un rappresentante del Ministero della salute, due rappresentanti del CSN e cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. I membri del comitato, ai quali non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, sono rinnovati ogni tre anni. Per i componenti del Comitato tecnico di coordinamento gli eventuali rimborsi spese di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.
9. Il Comitato di cui al comma 8, svolge funzioni di consulenza per il Ministero della salute in merito alle piu' opportune misure per il sistema I&R.
10. Nelle more della istituzione del Comitato di cui al comma 8, continua ad operare il comitato istituito con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 2002.

Note all'art. 7:
- Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si
veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.:
«Art. 38 (L-R) (Modalita' di invio e sottoscrizione
delle istanze). - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da
presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche
per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a
selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo,
in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione
in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche
amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto
di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identita'
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta
dall'interessato e la copia del documento di identita'
possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti
di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e'
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione
e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e
altre attestazioni nonche' per il ritiro di atti e
documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o
esercenti di pubblici servizi puo' essere validamente
conferito ad altro soggetto con le modalita' di cui al
presente articolo.».
- Il regolamento (CE) 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE del
Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 4 maggio 2016, n. L 119.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174, S.O.
- Il decreto del Ministro della salute recante
l'istituzione del Comitato tecnico di coordinamento di cui
all'art. 15 del D.M. 31 gennaio 2002 sull'anagrafe bovina,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2002, n.
179.
 
Art. 8

Documentazione

1. L'operatore degli stabilimenti diversi da quelli di materiale germinale e' tenuto all'obbligo di conservazione della documentazione previsto dagli articoli 102 e 106 del regolamento, in formato cartaceo o elettronico, per almeno tre anni dalla data di emissione.
2. L'operatore degli stabilimenti di materiale germinale e' tenuto all'obbligo di conservazione della documentazione previsto dagli articoli 103 e 106 del regolamento, in formato cartaceo o elettronico, per almeno tre anni decorrenti dalla data di emissione.
3. Il trasportatore e' tenuto all'obbligo di conservazione della documentazione previsto dagli articoli 104, 106, 188 e 189 del regolamento, in formato cartaceo o elettronico, per almeno tre anni decorrenti dalla data di emissione.
4. L'operatore che procede ad operazioni di raccolta di cui all'articolo 90 del regolamento e' tenuto all'obbligo di conservazione della documentazione previsto dagli articoli 105 e 106 del regolamento, in formato cartaceo o elettronico, per almeno tre anni decorrenti dalla data di emissione.
5. L'operatore degli stabilimenti di acquacoltura e' tenuto all'obbligo della conservazione della documentazione previsto dagli articoli 186, 187, 188 e 189 del regolamento, per almeno tre anni decorrenti dalla data di emissione.
6. In deroga ai commi da 1 a 5, sono esentati dall'obbligo di conservare la documentazione:
a) gli operatori e i trasportatori per cui tali informazioni sono presenti ed aggiornate in BDN;
b) gli operatori degli stabilimenti e i trasportatori che presentano un rischio ridotto di diffusione delle malattie elencate o emergenti, ai sensi degli articoli 103, paragrafo 2, e 104, paragrafo 2, 105, paragrafo 2, 186, paragrafo 2, 188, paragrafo 2, e 190 del regolamento;
c) gli operatori degli stabilimenti di acquacoltura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2037;
d) i trasportatori di animali acquatici di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2037.
7. L'operatore, prima di movimentare gli animali, deve compilare il documento di accompagnamento previsto agli articoli 105, paragrafo 1, lettera c), 110, paragrafo 1, lettera c), e 186, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, attraverso la registrazione in BDN dello specifico modulo informatizzato, con le informazioni e le modalita' indicate nel manuale operativo. L'operatore e' direttamente responsabile delle informazioni di pertinenza inserite in tale documento ed e' obbligato entro sette giorni dall'evento:
a) a rettificare eventuali errate informazioni registrate inerenti al movimento in uscita;
b) ad annullare il documento se la relativa movimentazione non e' effettuata.
8. In casi eccezionali, non dipendenti dalla volonta' dell'operatore, di compilazione non informatizzata del documento di accompagnamento, l'operatore deve registrare in BDN la movimentazione entro tre giorni dall'evento. La BDN rende disponibili per la ASL i dati inerenti agli operatori e alle frequenze di utilizzo dei documenti di accompagnamento non informatizzati.
9. La ASL, nei casi previsti dalla specifica regolamentazione, effettua la validazione del documento di accompagnamento e compila la sezione inerente alle attestazioni sanitarie.

Note all'art. 8:
- Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si
veda nelle note alle premesse.
- Il regolamento (CE) 22 novembre 2021, n. 2021/2037,
regolamento di esecuzione della Commissione recante
modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti
di acquacoltura e conservazione della documentazione per
gli operatori (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 23
novembre 2021, n. L 416.
 
Art. 9

Identificazione e registrazione degli animali e degli eventi

1. L'operatore di bovini, equini, ovini, caprini, suini, cervidi e camelidi, deve provvedere all'identificazione e alla registrazione in BDN di ciascun animale detenuto conformemente al regolamento, al regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, e ai regolamenti di esecuzione (UE) nn. 2021/520 e 2021/963, rispettando i tempi e le modalita' indicati nel manuale operativo.
2. Le deroghe alle modalita' di identificazione degli animali di cui al regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, potranno essere autorizzate con le modalita' di cui al manuale operativo.
3. L'operatore deve verificare, prima dell'applicazione di mezzi di identificazione ufficiali, quali boli ruminali e transponder iniettabili di cui all'allegato III, lettere d) ed e), del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, l'assenza di altro dispositivo o di segni che ne indicano la rimozione chirurgica oppure l'applicazione non conforme.
4. L'operatore di animali appartenenti a specie diverse di quelle di cui al comma 1, deve garantire la identificazione e la registrazione in BDN dei gruppi o insiemi di animali con le modalita' indicate nel regolamento e nel manuale operativo, nonche' nel decreto previsto dall'articolo 16, comma 3.
5. L'operatore deve registrare in BDN entro sette giorni dall'evento, le informazioni inerenti all'identificazione degli animali di cui al comma 1, alle movimentazioni in ingresso e in uscita, nonche' alla morte degli animali identificati sia singolarmente che per insiemi, con le modalita' indicate nel manuale operativo. Per gli animali di cui al comma 1, le nascite sono registrate entro sette giorni dall'identificazione.
6. L'operatore o il suo delegato, deve comunicare alla ASL il furto, lo smarrimento o il ritrovamento degli animali detenuti oppure del documento di identificazione individuale e dei mezzi di identificazione detenuti entro quarantotto ore dalla scoperta dell'evento, unendo alla comunicazione copia della denuncia. Nel caso di equini registrati, la comunicazione e' fatta anche all'organismo competente al rilascio del documento di identificazione dell'equino.
7. L'operatore deve chiedere, aggiornare e custodire il documento di identificazione individuale per le specie animali per cui esso e' previsto dal regolamento, con le modalita' e i tempi di cui al regolamento e suoi atti delegati e di esecuzione, oltre che al manuale operativo.
8. In caso di morte, smarrimento o furto dell'animale, l'operatore deve consegnare il documento di identificazione individuale, se previsto dal regolamento, entro trenta giorni dall'evento alla ASL o all'organismo di rilascio competente per la verifica, invalidazione e distruzione. Nei casi di smarrimento o furto di animali, oltre che di morte di equini per i quali il documento non e' stato rilasciato tramite BDN, gli stessi documenti sono custoditi dall'organismo di rilascio o dall'ASL che li ha ricevuti per almeno un anno dall'evento.
9. La ASL o l'organismo di rilascio che ha ricevuto l'informazione dello smarrimento o del furto o ritrovamento provvede a registrare l'evento in BDN entro sette giorni dalla comunicazione dell'operatore. In caso di ritrovamento di un equino, l'evento e' registrato entro sette giorni dalla verifica di identita'.
10. L'operatore provvede alla registrazione in BDN di tutte le informazioni inerenti agli animali identificati singolarmente, alle partite, agli insiemi e ai gruppi di animali, nonche' agli eventi che li riguardano, con i tempi di cui al presente articolo e con i modi previsti nel manuale operativo anche ai fini della generazione del registro della propria attivita' nella stessa BDN. Tale registro sostituisce qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto concernente l'identificazione e registrazione degli animali.
11. Alle condizioni, con i tempi e con le modalita' riportati nella normativa di riferimento dell'Unione europea e nazionale, in caso di illeggibilita' o smarrimento del documento unico di identificazione a vita di un equino, l'operatore richiede alla ASL o all'organismo di rilascio competente, il rilascio del duplicato o del sostitutivo del documento unico di identificazione a vita.
12. L'operatore di psittacidi movimentati verso altro Stato dell'Unione europea provvede affinche' tali animali siano identificati individualmente conformemente al regolamento, al regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, al regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/520, e con le modalita' indicate dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3.
13. L'operatore di apicoltura deve apporre un cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile in prossimita' di ogni apiario, con le modalita' indicate nel manuale operativo.
14. L'operatore di apicoltura deve registrare in BDN il censimento annuale con le modalita' indicate nel manuale operativo.

Note all'art. 9:
- Il regolamento (CE) 28 giugno 2019, n. 2019/2035/UE,
regolamento delegato della Commissione che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli
stabilimenti che detengono animali terrestri e agli
incubatoi nonche' alla tracciabilita' di determinati
animali terrestri detenuti e delle uova da cova, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 5
dicembre 2019, n. L 314.
- Il regolamento (CE) 24 marzo 2021, n. 2021/520/UE,
regolamento di esecuzione della Commissione recante
modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la
tracciabilita' di determinati animali terrestri detenuti,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
25 marzo 2021, n. L 104.
- Il regolamento (CE) 10 giugno 2021, n. 2021/963/UE,
regolamento di esecuzione della Commissione recante
modalita' di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429,
(UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la
registrazione degli equini e che istituisce modelli di
documenti di identificazione per tali animali, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 16
giugno 2021, n. L 213.
 
Art. 10

Tracciabilita' di animali oggetto di scambi ed importazioni

1. Gli animali provenienti o destinati ad altro Stato dell'Unione europea sono movimentati direttamente dallo stabilimento di origine al luogo di destinazione.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, i movimenti di ungulati e pollame oggetto di scambi tra Stati dell'Unione europea possono essere effettuati anche tramite il passaggio in centri di raccolta, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera g), del presente decreto, con le modalita' e i tempi di cui agli articoli 133, 134 e 135 del regolamento, e all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) n. 2020/688.
3. Gli ungulati provenienti da un altro Stato dell'Unione europea mantengono il codice di identificazione di origine dell'animale e, per le specie animali per cui e' previsto, il documento di identificazione individuale rilasciato in conformita' alla normativa dell'Unione europea.
4. L'operatore dello stabilimento di prima destinazione di animali provenienti da Stati dell'Unione europea, registra gli stessi in BDN entro sette giorni dall'arrivo con le modalita' stabilite dal manuale operativo.
5. L'operatore dell'allevamento di prima destinazione di ungulati o di pollame provenienti da altri Stati dell'Unione europea, ad eccezione dei centri di raccolta, deve detenere in modo continuativo tali animali per almeno trenta giorni dalla registrazione di cui al comma 4, prima di ulteriori movimentazioni ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2021, n. 302. Sono fatte salve le movimentazioni verso macello previa autorizzazione dell'ASL competente sullo stabilimento.
6. L'operatore dello stabilimento di ingresso di ungulati provenienti da Paesi terzi, nei tempi indicati all'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/520, e, per gli equini, all'articolo 37 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963, in ogni caso prima che l'animale lasci lo stabilimento, provvede ad identificare e registrare ciascun animale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, con le modalita' stabilite dal manuale operativo.
7. Sono esclusi dall'obbligo di cui ai commi 4, 5 e 6 gli operatori:
a) di ungulati che sono macellati entro cinque giorni dal loro ingresso nell'Unione europea, fatto salvo l'obbligo per l'operatore ed il responsabile del macello di garantire la tracciabilita' degli animali e del Paese di provenienza;
b) di equini detenuti ai fini della partecipazione a esposizioni, eventi sportivi o culturali o ai fini riproduttivi per un periodo non superiore a novanta giorni, conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035. Per questi equini, al solo fine di tracciare le movimentazioni sul territorio nazionale di animali che soggiornano in Italia per piu' di sette giorni, l'operatore di prima destinazione italiana ne inserisce in BDN l'ingresso nel proprio stabilimento entro sette giorni dall'avvenuto ingresso con le modalita' di cui al manuale operativo.
8. L'operatore dello stabilimento di ingresso di animali diversi dagli ungulati provenienti da Paesi terzi provvede, entro sette giorni dal loro ingresso in stabilimento ad identificare e registrare gli animali ai sensi dell'articolo 9, comma 4, secondo le modalita' stabilite dal manuale operativo.

Note all'art. 10:
- Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si
rimanda nelle note alle premesse.
- Il regolamento delegato (UE) 2020/688 della
Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di
sanita' animale per i movimenti all'interno dell'Unione di
animali terrestri e di uova da cova, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 giugno 2020, n.
L174/140.
- Il decreto del Ministro della salute 30 settembre
2021, recante «Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli
equini», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21
dicembre 2021, n. 302.
- Il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione
24 marzo 2021, n. 2021/520 recante modalita' di
applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda la
tracciabilita' di determinati animali terrestri detenuti,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
25 marzo 2021, n. L 104.
- Il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione
10 giugno 2021, n. 2021/936 recante modalita' di
applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012
e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli
equini e che istituisce modelli di documenti di
identificazione per tali animali, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 16 giugno 2021, n. L
213.
- Il regolamento (UE) 28 giugno 2019, n. 2035, recante
regolamento delegato della Commissione che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli
stabilimenti che detengono animali terrestri e agli
incubatoi nonche' alla tracciabilita' di determinati
animali terrestri detenuti e delle uova da cova, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 5
dicembre 2019, n. L 314.
 
Art. 11
Mezzi di identificazione dei bovini, equini, ovini e caprini, suini,
cervidi e camelidi

1. Le tipologie dei mezzi di identificazione dei bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi sono autorizzate per ciascuna specie dal Ministero della salute e inseriti in un apposito elenco pubblicato in una specifica sezione del portale internet dei sistemi informativi veterinari.
2. I mezzi di identificazione di cui al comma 1, possono essere immessi sul mercato ed applicati agli animali solo se prodotti e distribuiti da fornitori ufficiali iscritti nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1.
3. Il fornitore di mezzi di identificazione richiede l'autorizzazione al Ministero della salute per la produzione, fornitura e distribuzione, includendo la certificazione di conformita' International Committee for Animal Recording, di seguito denominata «ICAR», per ciascuna tipologia di mezzo di identificazione, come indicato nel manuale operativo.
4. I mezzi di identificazione applicati con le modalita' previste nel manuale operativo per le diverse specie, riportano, in maniera leggibile e indelebile, il codice di identificazione dell'animale assegnato dalla BDN o il numero di registrazione unico assegnato allo stabilimento di nascita. Qualora il mezzo di identificazione sia diventato illeggibile o sia stato smarrito, l'operatore richiede alla ASL territorialmente competente la sostituzione dei mezzi di identificazione tramite BDN.
5. L'operatore deve garantire che i mezzi di identificazione, applicati agli animali, non siano rimossi, modificati o sostituiti senza l'autorizzazione della ASL territorialmente competente, autorizzazione che puo' essere concessa solo se e' garantita la tracciabilita' dell'animale.
6. La ASL competente sullo stabilimento autorizza la sostituzione dei mezzi di identificazione solo se non e' compromessa la tracciabilita' degli animali. La sostituzione autorizzata viene registrata in BDN riportando il codice di identificazione iniziale di ciascun animale e la sua eventuale modifica, al fine di garantirne la completa rintracciabilita'.
7. L'operatore dopo la morte o l'abbattimento degli animali da lui detenuti provvede alla custodia dei corpi con i mezzi di identificazione ai fini del loro smaltimento ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
8. In caso di smaltimento o trasformazione dei corpi interi di animali o loro parti in uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, comma 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009, o in un impianto di incenerimento a bassa capacita' di cui all'Allegato III, Capo III, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 142/2011, il responsabile dello stabilimento o impianto garantisce la distruzione dei mezzi di identificazione presenti su di essi.

Note all'art. 11:
- Il regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069, recante
regolamento del parlamento europeo e del consiglio recante
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo
umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002
(regolamento sui sottoprodotti di origine animale), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 14
novembre 2009, n. L 300.
- Il regolamento (CE) 25 febbraio 2011, n. 142/2011
della Commissione, recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti
di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al
consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per
quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a
controlli veterinari alla frontiera, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 febbraio 2011, n.
L 54.
 
Art. 12

Fornitori di mezzi di identificazione

1. Il fornitore di mezzi di identificazione, prima di iniziare la propria attivita' di produzione, fornitura o distribuzione, richiede alla competente Direzione generale del Ministero della salute, con le modalita' indicate nel manuale operativo, di essere registrato in BDN nell'elenco ufficiale dei fornitori ed inizia la propria attivita' solo dopo tale registrazione.
2. Il fornitore di mezzi di identificazione iscritto all'elenco di cui al comma 1, deve garantire per la sua attivita':
a) l'acquisizione preventiva delle autorizzazioni e certificazioni;
b) la trasmissione delle comunicazioni previste per la produzione, fornitura o distribuzione dei mezzi di identificazione;
c) il rispetto degli obblighi del regolamento e la sussistenza dei requisiti pertinenti;
d) la conformita' al presente decreto e al suo manuale operativo dei mezzi di identificazione che produce, fornisce o distribuisce;
e) la comunicazione preventiva alla competente Direzione generale del Ministero della salute delle modifiche, integrazioni e cessazione dell'attivita' registrata, in modo da consentire l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1;
f) la denuncia alle forze dell'ordine e la comunicazione alla ASL territorialmente competente di furto o smarrimento dei mezzi di identificazione entro quarantotto ore dalla scoperta del furto o dello smarrimento. La ASL provvede a registrare in BDN tale informazione entro sette giorni dalla denuncia;
g) la comunicazione alle forze dell'ordine e alla ASL territorialmente competente del ritrovamento dei mezzi di identificazione oggetto di furto o di smarrimento entro quarantotto ore dal ritrovamento stesso. La ASL provvede a registrare in BDN tale informazione entro sette giorni dalla comunicazione di ritrovamento;
h) la registrazione in BDN dell'elenco dei mezzi di identificazione forniti a ciascuna attivita'.
3. La competente Direzione generale del Ministero della salute monitora il lavoro dei fornitori di mezzi di identificazione anche attraverso l'attivita' di controllo delle ASL e delle altre autorita' competenti e in caso di gravi o reiterate inadempienze agli obblighi di cui al comma 2, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie, puo' sospendere o revocare la registrazione dall'elenco ufficiale dei fornitori.
4. Il fornitore, la cui iscrizione all'elenco e' stata revocata non puo' chiedere una nuova registrazione di cui al comma 1, per i successivi cinque anni.
5. La competente Direzione generale del Ministero della salute ha la facolta' di sottoporre i mezzi di identificazione a ulteriori prove e verifiche, sia durante la fase di distribuzione e sia in fase di utilizzazione sul campo, nonche' richiedere periodici aggiornamenti e integrazioni delle certificazioni prodotte.
6. Il fornitore, registrato per i mezzi di identificazione degli animali da compagnia di cui all'Allegato I, Parte A, del regolamento, deve garantire la tracciabilita' dei mezzi di identificazione prodotti, distribuiti e commercializzati, con le modalita' previste ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Note all'art. 12:
- Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si
rimanda nelle note alle premesse.
 
Art. 13

Compiti dei responsabili dei macelli

1. Il responsabile del macello assicura l'attuazione delle procedure di cui all'Allegato II, Sezioni II e III, del regolamento (CE) n. 853/2004, e provvede, in particolare:
a) alla verifica dell'identificazione degli animali da avviare alla macellazione, inclusa la loro documentazione di scorta e la congruenza delle informazioni presenti sui documenti di identificazione con quelle registrate in BDN;
b) alla verifica che l'animale risulti idoneo alla macellazione, verificando le dichiarazioni rese nei documenti di scorta;
c) al recupero e alla custodia, previo taglio dei marchi auricolari, dei mezzi di identificazione degli animali macellati, inclusi quelli elettronici, sino allo smaltimento presso ditte autorizzate come rifiuto speciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
d) alla consegna al veterinario ufficiale dei documenti di identificazione degli animali ammessi alla macellazione per le specie per cui essi sono previsti dal regolamento e, su disposizione del veterinario ufficiale, alla distruzione degli stessi documenti nello stesso giorno in cui gli animali sono stati macellati.
2. Qualora il mezzo di identificazione dell'animale macellato e' un transponder iniettabile che non puo' essere recuperato, il veterinario ufficiale dichiara il corpo o la parte di esso contenente il transponder non idoneo al consumo umano, conformemente all'articolo 45, lettera m), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/627.
3. Il responsabile del macello provvede affinche' gli animali idonei alla macellazione siano macellati, nel rispetto delle prescrizioni di sanita' pubblica veterinaria, entro settantadue ore dall'arrivo al macello, siano essi provenienti da stabilimenti nazionali o da un altro Stato dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 132 del regolamento, e dall'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/688, fatte salve disposizioni piu' restrittive.
4. Il responsabile del macello, direttamente o tramite delegato, registra in BDN, entro sette giorni dalla macellazione, le informazioni per ogni animale o partita di animali, a seconda della specie, ivi macellati, con le modalita' di cui al manuale operativo.
5. La BDN rende disponibile, conformemente alla normativa dell'Unione europea, le informazioni inerenti alla data di macellazione dell'animale e di distruzione del documento di identificazione degli animali macellati.

Note all'art. 13:
- Il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004/CE,
del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea 30 aprile 2004, n. L 139.
- Il regolamento (CE) 15 marzo 2019, n. 2019/627/UE,
regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce
modalita' pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli
ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al
consumo umano in conformita' al regolamento (UE) 2017/625
del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il
regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto
riguarda i controlli ufficiali, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 17 maggio 2019, n. L
131.
- Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si
rimanda nelle note alle premesse.
- Il regolamento (CE) 17 dicembre 2019, n. 2020/688/UE,
regolamento delegato della Commissione che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di
sanita' animale per i movimenti all'interno dell'Unione di
animali terrestri e di uova da cova, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L
174.
 
Art. 14

Controlli veterinari

1. La ASL territorialmente competente programma ed effettua controlli secondo le disposizioni del Titolo II, Capo II, Sezione I, del regolamento UE n. 2017/625, e dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 27 del 2021, con le modalita' di cui al manuale operativo, sugli operatori, su tutte le tipologie di attivita' e, anche ai sensi del regolamento di esecuzione UE n. 2019/627, sui macelli presenti sul territorio di competenza.
2. La ASL territorialmente competente registra nel sistema informativo del Ministero della salute, previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 27 del 2021, e disponibile sul portale internet dei sistemi informativi veterinari, le informazioni riguardanti ciascun controllo di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla conclusione del controllo stesso.
3. Il Servizio Veterinario territorialmente competente provvede a registrare in BDN la cessazione delle attivita' che risultano a capi zero e con nessun evento avvenuto negli ultimi ventiquattro mesi e applica agli operatori quanto previsto dal presente decreto per la mancata cessazione dell'attivita'.

Note all'art. 14:
- Il regolamento (CE) 15 marzo 2017, n. 2017/625/UE,
regolamento del Parlamento europeo relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per
garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere
degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui
prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)
n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE)
2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n.
1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione
92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli
ufficiali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea 7 aprile 2017, n. L 95.
- Si riporta l'articolo 4 del citato decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 27:
«Art. 4 (Controlli ufficiali e altre attivita'
ufficiali). - 1. Le Autorita' competenti di cui
all'articolo 2, comma 1, effettuano regolarmente i
controlli ufficiali su tutti gli stabilimenti e le
attivita' dei settori di cui al medesimo comma 1, in base
alla categoria di rischio assegnata e con frequenza
adeguata, tenendo conto dei criteri stabiliti dall'articolo
9, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), ed e) del
regolamento.
2. I controlli ufficiali sono eseguiti di norma senza
preavviso, tranne nel caso in cui tale preavviso sia
necessario e debitamente giustificato per l'esecuzione del
controllo ufficiale.
3. I controlli ufficiali devono essere eseguiti
secondo procedure documentate, aggiornate secondo
necessita', che contengano istruzioni per il personale
addetto alla esecuzione dei controlli stessi, al fine di
garantirne l'omogeneita' e l'efficacia.
4. Le Autorita' competenti mettono in atto procedure
per verificare la coerenza e l'efficacia dei controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali e adottano le
azioni correttive in caso di inadeguatezze.
5. Le Autorita' competenti elaborano una
documentazione scritta del controllo effettuato, tramite
scheda di controllo ufficiale o verbale o altro documento
altrimenti nominato, che puo' avere anche formato
elettronico. Tale documentazione deve comunque essere resa
disponibile all'operatore.
6. Le Autorita' competenti effettuano i controlli
ufficiali con un livello elevato di trasparenza e, almeno
una volta l'anno, mettono a disposizione del pubblico le
informazioni ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 del
Regolamento anche mediante la pubblicazione su internet.
7. Il Ministero della salute esercita le attribuzioni
relative ai settori di cui all'articolo 2, comma 1, in
qualita' di autorita' competente a garantire la sicurezza e
la conformita' alla normativa degli alimenti venduti a
distanza mediante canali telematici. Il Ministero della
salute e' l'autorita' competente a disporre la cessazione
per un periodo di tempo appropriato della totalita' o di
una parte delle attivita' dell'operatore interessato e, se
del caso, dei siti internet che gestisce o utilizza cosi'
come previsto dall'articolo 138, paragrafo 2, lettere i) e
j) del Regolamento.».
- Il regolamento (CE) 15 marzo 2019, n. 2019/627/UE,
regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce
modalita' pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli
ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al
consumo umano in conformita' al regolamento (UE) 2017/625
del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il
regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto
riguarda i controlli ufficiali, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 17 maggio 2019, n. L
131.
- Si riporta l'articolo 12 del citato decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 27:
«Art. 12 (Anagrafe degli stabilimenti e degli
operatori e banche dati relative ai controlli ufficiali). -
1. Le Autorita' competenti assicurano che gli stabilimenti
e gli operatori riconosciuti, registrati o comunque
autorizzati ai sensi delle normative vigenti relative ai
settori di cui all'articolo 2, comma 1, siano inseriti nel
sistema informativo del Ministero della salute o in altri
sistemi in uso alle Autorita' competenti regionali o locali
ad esso collegati tramite cooperazione applicativa.
2. Con decreto del Ministro della salute sono
stabilite le modalita' tecniche e operative per la
realizzazione o l'adeguamento, da parte delle Autorita'
competenti, degli applicativi ovvero degli strumenti per la
condivisione delle informazioni tra i Sistemi Informativi
di cui al comma 1, anche al fine di ottimizzare le risorse,
evitare la duplicazione e la difformita' dei dati e
garantire il loro tempestivo aggiornamento.
3. Le Autorita' competenti assicurano che i dati e le
informazioni riguardanti le attivita' di controllo
ufficiale e le altre attivita' ufficiali, relative ai
settori di cui all'articolo 2 comma 1, siano inseriti nel
Sistema Informativo del Ministero della salute o in altri
sistemi in uso alle Autorita' competenti regionali o locali
ad esso collegati tramite cooperazione applicativa.».
- Si riporta l'articolo 5 del citato decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 27:
«Art. 5 (Non conformita'). - 1. Al fine di adottare
provvedimenti proporzionati al rischio effettivo, le
Autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 1,
valutano le non conformita' rilevate nel corso dei
controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali. Si
definiscono come:
a) non conformita' minori (nc) quelle che non
comportano un rischio immediato per la salute umana o per
la salute e il benessere degli animali;
b) non conformita' maggiori (NC) quelle che
comportano un rischio immediato per la salute umana o per
la salute e il benessere degli animali.
2. Al fine di tutelare la salute pubblica, le Autorita'
competenti di cui all'articolo 2, comma 1, tra le altre
misure previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento,
possono procedere ad una delle seguenti tipologie di
sequestro o blocco ufficiale di attrezzature, locali, merci
o animali:
a) sequestro amministrativo nei casi previsti
dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981;
b) sequestro penale nei casi di rilevazione di
illeciti penali;
c) blocco ufficiale ai sensi degli articoli 137 e 138
del Regolamento nei casi residuali.».
- Per il regolamento (CE) 15 marzo 2017, n.
2017/625/UE, si veda nelle note alle premesse.
- Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si
veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 76 decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
(Testo A), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio
2001, n. 42, S.O.:
«Art. 76 (L) (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia. La
sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e'
aumentata da un terzo alla meta'. (189)
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo
840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di
procedura civile».
 
Art. 15

Azioni in caso non conformita'

1. Nel corso dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali, l'autorita' competente valuta la conformita' alla normativa ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 27 del 2021, e agisce secondo le disposizioni di cui agli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) n. 2017/625.
2. Se il caso di non conformita' e' accertato, l'autorita' competente:
a) intraprende ogni azione necessaria al fine di determinare l'origine e l'entita' della non conformita' e per stabilire le responsabilita' dell'operatore;
b) adotta le misure opportune per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio e per impedire il ripetersi della situazione irregolare.
3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 268 del regolamento, dagli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) n. 2017/625, e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 27 del 2021, le autorita' competenti procedono ad una delle seguenti tipologie di misure:
a) blocco immediato dei movimenti da o verso l'attivita' dell'operatore di tutti gli animali, in caso sia accertata in tale attivita' la presenza di uno o piu' animali per i quali non e' rispettato alcun requisito previsto per l'identificazione e registrazione;
b) blocco immediato dei movimenti dall'attivita' dell'operatore dei soli animali per i quali non sono pienamente rispettati i requisiti previsti per l'identificazione e registrazione sino alla rimozione delle non conformita' rilevate;
c) blocco immediato dei movimenti da o verso l'attivita' dell'operatore di tutti gli animali detenuti, qualora il numero di animali per i quali non sono pienamente rispettati i requisiti in materia di identificazione e registrazione e' superiore al 20 per cento. Per le attivita' che detengono non piu' di dieci animali, la misura si applica se per piu' di due animali non sono pienamente soddisfatti i requisiti;
d) sequestro degli animali non identificati per cui l'operatore non e' in grado di garantire la rintracciabilita'. Tali animali devono essere considerati a rischio e la ASL territorialmente competente valuta, considerando gli aspetti sanitari e di benessere, se disporne l'abbattimento in stabilimento e la distruzione senza alcun indennizzo o il loro eventuale impiego per fini diversi dal consumo umano. Nel caso in cui le garanzie dichiarate dall'operatore necessitino di controlli di laboratorio o altre prove, le spese sono a carico dello operatore cosi' come quelle della detenzione degli animali sottoposti a sequestro per tutta la durata dello stesso;
e) sospensione delle movimentazioni da o verso l'attivita' dell'operatore degli animali e delle loro produzioni per quindici giorni o, se trattasi di non conformita' risanabile, sino a risoluzione delle carenze riscontrate, in caso di reiterazione per piu' volte in un anno di una stessa tipologia di non conformita' agli obblighi previsti per l'operatore dagli articoli da 5 a 11, se tali violazioni rendono impossibile la tracciabilita' degli animali.
4. Le stesse misure di cui al comma 3, possono essere disposte dalla ASL territorialmente competente, in aggiunta alle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per dichiarazioni mendaci, per l'attivita' dell'operatore che non adempie all'obbligo previsto all'articolo 7, comma 2, di veridicita' e completezza dei dati trasmessi in BDN.
5. Nel caso in cui e' accertata la sostituzione non autorizzata di mezzi di identificazione o la sostituzione di un animale con un altro o l'alterazione dell'identificazione di ungulati, laddove non sia piu' possibile determinare la tracciabilita' di uno o piu' animali presenti nell'attivita' dello stabilimento, la ASL territorialmente competente revoca all'operatore il provvedimento di registrazione o di riconoscimento dell'attivita' dello stabilimento e adotta le misure di cui al comma 3, lettera d).
6. L'operatore, la cui attivita' e' stata revocata dalla ASL territorialmente competente, non puo' chiedere registrazione o riconoscimento di cui agli articoli 5 e 6, per nuove attivita' per i successivi due anni, sia come persona fisica che giuridica.
7. In caso di sequestro amministrativo, gli animali restano, di norma, affidati all'operatore, con divieto di movimentazione degli stessi, tranne nei casi autorizzati dalla ASL per urgenti motivazioni di benessere. E' inoltre disposto il divieto di immissione sul mercato o cessione a qualsiasi titolo di animali e loro prodotti e derivati in ambito nazionale e estero, tranne se diversamente disposto dalla ASL, in base ad attenta valutazione del rischio.
 
Art. 16
Sistema I&R per gli animali da compagnia e per particolari tipologie
di attivita'

1. Il proprietario o l'operatore di un animale da compagnia provvedono all'identificazione dell'animale ai fini della registrazione delle relative informazioni nella sezione della BDN degli animali da compagnia SINAC, con le modalita' e i tempi indicati nel decreto di cui al comma 3.
2. Le regioni e le province autonome assicurano l'implementazione del SINAC con le modalita' e le indicate nelle disposizioni di cui al comma 3.
3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' tecniche e operative per l'implementazione del SINAC e del sistema I&R inerente agli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 3 ed agli animali in essi detenuti.
4. E' istituita in BDN la sezione dell'anagrafe degli stabilimenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.

Note all'art. 16:
- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante
attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione
degli animali utilizzati a fini scientifici, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2014, n. 61.
 
Art. 17
Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli articoli 5
e 6

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, incluso il trasportatore e l'operatore che effettua operazioni di raccolta di animali senza stabilimento, che non adempie all'obbligo di registrazione in BDN previsto dall'articolo 5, comma 1, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 7.500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di svolgimento dell'attivita' quando la registrazione e' stata sospesa o revocata.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adempie all'obbligo di riconoscimento previsto dall'articolo 6, comma 1, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 7.500 euro a 50.000 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di svolgimento dell'attivita' quando il riconoscimento e' stato sospeso o revocato.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adempie all'obbligo di comunicazione delle modifiche e cessazione delle attivita' previsto all'articolo 5, comma 5, lettera c), e all'articolo 6, comma 5, lettera e), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro, per ciascuna informazione che non e' stata comunicata nei tempi previsti.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di stalle di transito che detiene ungulati per un tempo superiore a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, lettera d), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro. La sanzione e' applicata:
a) per ciascun animale irregolare, nel caso di tipologie animali per cui e' prevista l'identificazione individuale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, oppure
b) per ciascun gruppo, insieme o partita irregolare, nel caso sia prevista tale identificazione.
 
Art. 18
Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli articoli 8
e 9

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adempie all'obbligo di conservazione della documentazione prevista all'articolo 8, commi da 1 a 5, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro, per ciascun documento non conforme.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore dello stabilimento di provenienza che non adempie all'obbligo di compilazione in BDN del documento di accompagnamento degli animali movimentati previsto all'articolo 8, comma 7, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per ciascuna movimentazione irregolare.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore dello stabilimento di provenienza che entro sette giorni non annulla in BDN il documento di accompagnamento informatizzato di cui all'articolo 8, comma 7, se la relativa movimentazione non e' effettuata, oppure non rettifica in BDN le informazioni errate inerenti al movimento in uscita, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per ciascuna movimentazione irregolare.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di animali che non adempie agli obblighi di identificazione previsti all'articolo 9, commi 1 e 4, inclusi i ritardi nella dichiarazione di nascita degli equini, se e' comunque garantita la rintracciabilita', e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro. La sanzione e' applicata:
a) per ciascun animale irregolare, nel caso di tipologie animali per cui e' prevista l'identificazione individuale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, oppure
b) per ciascun gruppo o insieme irregolare, nel caso sia prevista tale identificazione ai sensi dell'articolo 9, comma 4.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di animali che non adempie agli obblighi di identificazione previsti all'articolo 9, commi 1 e 4, inclusi i ritardi e le mancate dichiarazioni di nascita degli equini, se e' impossibile l'identificazione e la rintracciabilita' dell'animale e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro. La sanzione e' applicata:
a) per ciascun animale irregolare, nel caso di tipologie animali per cui e' prevista l'identificazione individuale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, oppure
b) per ciascun gruppo o insieme irregolare, nel caso sia prevista tale identificazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 4.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 9, commi 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per le irregolarita' relative a ciascun documento o a ciascun evento non comunicato.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di psittacidi movimentati verso un altro Stato dell'Unione europea che non identifica tali animali ai sensi dell'articolo 9, comma 12, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per ciascun animale non identificato.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di apicoltura che non appone il cartello identificativo di cui all'articolo 9, comma 13, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per ciascun apiario irregolare.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di apicoltura che non registra in BDN il censimento annuale previsto dall'articolo 9, comma 14, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro per ciascun apiario.
 
Art. 19
Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli articoli
10, 11, 12 e 13

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di animali che non adempie agli obblighi di tracciabilita' di animali oggetto di scambi ed importazioni previsti all'articolo 10, commi da 1 a 8, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. La sanzione e' applicata:
a) per ciascun animale irregolare, nel caso di tipologie animali per cui e' prevista l'identificazione individuale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, oppure
b) per ciascun gruppo o insieme irregolare, nel caso sia prevista tale identificazione, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 4.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che effettua operazioni di raccolta di ungulati o pollame diretti o provenienti da altri Stati dell'Unione europea in uno stabilimento diverso da un centro di raccolta riconosciuto ai sensi dell'articolo 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. La sanzione e' applicata:
a) per ciascun animale irregolare, nel caso di tipologie animali per cui e' prevista l'identificazione individuale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, oppure
b) per ciascun gruppo, insieme o partita irregolare, nel caso sia prevista tale identificazione.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di animali che rimuove, modifica o sostituisce senza autorizzazione i mezzi di identificazione degli animali violando l'obbligo previsto all'articolo 11, comma 5, oltre all'applicazione delle misure di cui all'articolo 15, comma 5, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro per ciascun animale.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di animali e il responsabile dello stabilimento o impianto di incenerimento che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 7 e 8, per la custodia e lo smaltimento dei mezzi di identificazione degli animali deceduti sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro per ciascun mezzo di identificazione non custodito dall'operatore o non distrutto.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di mezzi di identificazione che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 12, commi 1 e 2, di iscrizione all'elenco ministeriale e di autorizzazioni, certificazioni, comunicazioni e registrazioni di pertinenza e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 12.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non rende disponibile il documento di identificazione individuale nei casi in cui e' previsto dal regolamento, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro da 300 euro a 3.000 euro per ciascun animale.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che modifica o falsifica il documento di identificazione individuale previsto dal regolamento e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro per ciascun documento modificato o falsificato.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile del macello che non adempie agli obblighi inerenti alla gestione del sistema I&R previsti all'articolo 13, commi 1 e 4, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per ciascuna inadempienza.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile del macello che non procede alla macellazione nei tempi di cui all'articolo 13, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro da 450 euro a 4.500 euro per ciascuna inadempienza.
 
Art. 20
Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni all'articolo 16

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia che non adempie all'obbligo di identificazione previsto all'articolo 16, comma 1, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ciascun animale non identificato.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 3, che non adempie agli obblighi di competenza previsti dal presente decreto e suo manuale operativo ed alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro, per ciascuna irregolarita'.
 
Art. 21
Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di
sistema I&R

1. Il Ministero della salute, i Servizi veterinari delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le ASL, e le altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, provvedono, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto.
2. Le autorita' di cui al comma 1, ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
3. Per la graduazione della sanzione amministrativa, l'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689 del 1981, oltre ai criteri di cui all'articolo 11 della medesima legge, considera la natura della non conformita' e le eventuali precedenti infrazioni al sistema I&R.
4. Alle violazioni delle norme del presente decreto che prevedono esclusivamente sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
5. Le sanzioni di cui al comma 1, ove irrogate dalle amministrazioni centrali in materie di competenza statale sono introitate al bilancio dello Stato.
6. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e' aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

Note all'art. 21:
- Per il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo
2 febbraio 2021, n. 27, si rimanda alle note dell'articolo
2.
- Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 24
novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n.
329, S.O.:
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine
di trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 3, del citato
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di controlli
sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche,
istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese
agricole e alimentari e mangimistiche e potenziamento
dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare). -
1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario
dell'attivita' ispettiva nei confronti delle imprese
agricole e alimentari e mangimistiche e l'uniformita' di
comportamento degli organi di vigilanza, nonche' di
garantire il regolare esercizio dell'attivita'
imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle
imprese agricole e alimentari e mangimistiche sono
effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato,
tenuto conto del piano nazionale integrato di cui
all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e
delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma
5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando
sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso
all'informazione sui controlli. I controlli sono
predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro
di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei
confronti delle imprese agricole e alimentari e
mangimistiche sono riportati in appositi verbali, da
notificare anche nei casi di constatata regolarita'. Nei
casi di attestata regolarita', ovvero di regolarizzazione
conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli
adempimenti relativi alle annualita' sulle quali sono stati
effettuati i controlli non possono essere oggetto di
contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse
annualita' e tipologie di controllo, salvo quelle
determinate da comportamenti omissivi o irregolari
dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o
elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La
presente disposizione si applica agli atti e documenti
esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del
controllo ispettivo.
2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni
nei procedimenti di controllo e di recare il minore
intralcio all'esercizio dell'attivita' d'impresa e'
istituito, con decreto di natura non regolamentare del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'interno, presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1
sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche. Ai
fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
del coordinamento dell'attivita' di controllo e
dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo
periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte
di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e
di controllo, nonche' da organismi privati autorizzati allo
svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti
disposizioni, a carico delle imprese agricole e alimentari
e mangimistiche sono resi disponibili tempestivamente in
via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini
della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42
del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche
amministrazioni secondo le modalita' definite con Accordo
tra le amministrazioni interessate sancito in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, secondo le modalita' e i termini
previsti con il medesimo accordo.
3. Per le violazioni delle norme in materia
agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali e'
prevista l'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in
cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni
sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle
prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni
dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad
elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito
amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori
e omissioni formali che comportano una mera operazione di
regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze
dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata
ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di
cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo
di controllo effettua la contestazione ai sensi
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In
tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'articolo 16
della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per
adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti
per la notificazione degli estremi della violazione. Il
procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i
prodotti non conformi siano stati gia' immessi in
commercio, anche solo in parte.
3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30
settembre 2005, n. 225, e il comma 4 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati.
4. Per le violazioni alle norme in materia
agroalimentare per le quali e' prevista l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria, se gia'
consentito il pagamento in misura ridotta, la somma,
determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della
citata legge n. 689 del 1981, e' ridotta del trenta per
cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni
dalla contestazione o dalla notificazione. La disposizione
di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni
contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, purche' l'interessato effettui il
pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto all'autorita' competente,
di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e
all'organo che ha accertato la violazione.».
 
Art. 22

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti provvedimenti:
a) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
b) decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, ad eccezione dell'articolo 12, comma 1;
c) decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, recante modalita' per la identificazione e la registrazione dei bovini;
d) articoli da 1 a 4 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 2000/1760, e del regolamento (CE) n. 2000/1825, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39;
e) decreto legislativo 3 dicembre 2014, n. 199, recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;
f) decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, recante attuazione della direttiva 2006/88/CE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonche' alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie;
g) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, recante attuazione della direttiva 2003/50/CE, relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini;
h) decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, recante attuazione della direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;
i) articolo 6 della legge del 24 dicembre 2004, n. 313, recante disciplina dell'apicoltura, denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attivita';
l) articolo 34, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici;
m) decreto legislativo del 16 febbraio 2011, n. 29, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008, inerente all'attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE, sui metodi di identificazione degli equidi, nonche' alla gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE;
n) articolo 3, comma 1, della legge del 14 agosto 1991, n. 281, recante le competenze delle regioni nell'ambito della legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rinvii alle disposizioni abrogate dal comma 1 e contenuti in norme di legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento e a quelle introdotte dal presente decreto.
3. Dalla data di entrata in vigore del manuale operativo, i rinvii alle disposizioni abrogate dal comma 1 e contenuti in norme di legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento e a quelle introdotte dal presente decreto e dal manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q).

Note all'art. 22:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1996, n. 317, recante regolamento recante norme per
l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa
all'identificazione e alla registrazione degli animali, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1996, n. 138.
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196,
recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e
aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di
polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di
animali delle specie bovina e suina, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1999, n. 146, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
2000, n. 437, recante modalita' per la identificazione e la
registrazione dei bovini, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 febbraio 2001, n. 30.
- Si riportano gli articoli da 1 a 4 del decreto
legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, recante disposizioni
sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n.
1760 del 2000 e del regolamento (CE) n. 1825 del 2000,
relativi all'identificazione e registrazione dei bovini,
nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti
a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge
1° marzo 2002, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
marzo 2004 n. 51:
«Art. 1 (Sanzioni in materia di apposizione dei
marchi auricolari). - 1. Salvo che il fatto costituisca
reato, il detentore degli animali della specie bovina,
comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, che non
ottemperi agli obblighi di identificazione degli animali di
cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17
luglio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio,
mediante apposizione dei marchi auricolari secondo le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19
ottobre 2000, n. 437, del D.M. 31 gennaio 2002 dei Ministri
della salute e delle politiche agricole e forestali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo
2002, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 2629/97 del 29
dicembre 1997 della Commissione, e' soggetto al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a
1.500,00 euro per ogni capo non regolarmente identificato.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
tolga o sostituisca i marchi auricolari presenti sugli
animali senza preventiva autorizzazione dell'autorita'
sanitaria competente e' soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a
6.000,00 euro per ogni capo.»
«Art. 2 (Sanzioni in materia di fornitura di marchi
auricolari). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il
fornitore di marchi auricolari da apporre sugli animali di
cui all'articolo 1, comma 1, il quale fornisca marchi non
conformi al regolamento (CE) n. 2629/97 del 29 dicembre
1997 della Commissione, alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e al
D.M. 31 gennaio 2002 dei Ministri della salute e delle
politiche agricole e forestali, e' soggetto al pagamento di
una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a
12.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore
di marchi auricolari di cui al comma 1, il quale ometta di
presentare denuncia di furto o smarrimento dei marchi
auricolari in proprio possesso alla competente autorita',
e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore
di marchi auricolari di cui al comma 1, che abbia fornito o
che comunque sia trovato in possesso di marchi auricolari
con codice identificativo duplicato, che non risultino
giustificati da precedente autorizzazione della competente
autorita', e' soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.500,00 euro a 62.000,00
euro per ogni marchio auricolare.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore
di marchi auricolari che non trasmette alla banca dati
nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
22 maggio 1999, n. 196, secondo le modalita' stabilite
all'articolo 9, comma 3, D.M. 31 gennaio 2002 dei Ministri
della salute e delle politiche agricole e forestali,
l'elenco dei marchi auricolari forniti a ciascun
allevamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.
5. In caso di reiterazione delle violazioni previste
dal presente articolo, a norma dell'articolo 8-bis della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata, non
e' ammesso il pagamento in misura ridotta ed e' disposta la
cancellazione dall'elenco dei fornitori di cui all'articolo
12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19
ottobre 2000, n. 437, e all'articolo 12, comma 1, lettera
b) del D.M. 31 gennaio 2002 dei Ministri della salute e
delle politiche agricole e forestali.»
«Art. 3 (Sanzioni in materia di cedole identificative
e passaporto). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato,
il detentore degli animali di cui all'articolo 1, comma 1,
il quale, decidendo di avvalersi della AUSL per gli
adempimenti di registrazione degli animali alla Banca Dati
Nazionale (BDN), ometta di inviare alla competente
autorita' la cedola identificativa relativa a ciascun
codice auricolare compilata in ogni sua parte, ai sensi del
regolamento (CE) n. 2629/97 e del Regolamento (CE) n.
1760/2000, delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e del
D.M. 31 gennaio 2002 dei Ministri della salute e delle
politiche agricole e forestali, entro sette giorni
dall'apposizione dei marchi auricolari di cui all'articolo
1, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro per ogni capo. La
stessa sanzione si applica al detentore che, decidendo di
registrare direttamente le comunicazioni di nascita ed
importazione da Paesi terzi alla BDN, non rispetti il
termine di sette giorni dall'apposizione dei marchi
auricolari o non rispetti le procedure a tale fine
stabilite nel manuale operativo di cui all'articolo 6,
comma 2, del D.M. 31 gennaio 2002 dei Ministri della salute
e delle politiche agricole e forestali. In caso di
reiterazione delle violazioni del presente comma, a norma
dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, la sanzione amministrativa
pecuniaria e' raddoppiata e non e' ammesso il pagamento in
misura ridotta.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore
che sposti dall'azienda o introduca nella stessa un animale
di cui all'articolo 1, comma 1, senza che lo stesso sia
accompagnato dal passaporto, ovvero, nel caso di animale di
meno di quattro settimane di eta' il cui ombelico sia del
tutto cicatrizzato, senza che lo stesso sia accompagnato
dalla relativa cedola di identificazione individuale, e'
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro per ogni capo.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore
o, nel caso di invio al macello, il gestore del macello che
ometta di inviare il passaporto all'autorita' competente
entro sette giorni dalla data del decesso dell'animale e'
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro per ogni capo.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa
sanzione di cui al comma 3 si applica al titolare dello
stabilimento di macellazione che non adempie agli obblighi
di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e dell'articolo 8
del D.M. 31 gennaio 2002 dei Ministri della salute e delle
politiche agricole e forestali.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione
di cui al comma 3 si applica al detentore che ha provveduto
ad esportare l'animale in un Paese terzo e che non invia il
passaporto all'autorita' competente del luogo ove e'
avvenuta l'esportazione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore
degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta
di istituire il registro aziendale di cui al regolamento
(CE) n. 2629/97 e al Regolamento (CE) n. 1760/2000 secondo
le modalita' di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e'
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore
degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta
di compilare in ogni sua parte ed aggiornare il registro
aziendale di cui al Regolamento (CE) n. 2629/97 e al
regolamento (CE) n. 1760/2000 secondo le modalita' di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1996, n. 317, e' soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a
3.000,00 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore
degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta
di comunicare all'autorita' competente entro sette giorni
tutti i movimenti degli animali in partenza o in arrivo
dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione,
secondo le modalita' indicate nell'articolo 7, comma 18,
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n.
437, e dell'articolo 7, commi 10 e 11, del D.M. 31 gennaio
2002 dei Ministri della salute e delle politiche agricole e
forestali, e' soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro per
ogni capo.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore
degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta
di completare il passaporto, a norma dell'articolo 7, comma
14, decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
2000, n. 437, all'arrivo di ciascun animale nell'azienda e
prima della sua partenza, e' soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00
euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa
sanzione di cui al comma 8 si applica al detentore degli
animali di cui all'articolo 1, comma 1, ad eccezione del
trasportatore, che ometta di notificare la morte
dell'animale entro sette giorni dal decesso alla banca dati
di cui all'articolo 12 decreto legislativo 22 maggio 1999,
n. 196, secondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma
9, lettera e), del D.M. 31 gennaio 2002 dei Ministri della
salute e delle politiche agricole e forestali.
11. Il detentore che ometta di presentare entro due
giorni dalla scoperta denuncia di furto o smarrimento del
documento di identificazione individuale, definito
passaporto degli animali di cui all'articolo 1, comma 1,
ovvero dei marchi auricolari in proprio possesso, e'
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 600,00 euro a 3.500,00 euro.»
«Art. 4 (Accertamento violazioni e sanatoria). - 1.
L'autorita' incaricata del controllo deve indicare nel
verbale di accertamento delle violazioni di cui al presente
decreto le carenze riscontrate e le prescrizioni di
adeguamento necessarie per assicurare che il detentore
degli animali rispetti le norme contenute nel presente
capo.
2. Qualora si tratti del primo accertamento presso
l'azienda di un detentore di animali, l'autorita' che
effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di
violazioni che possano essere sanate garantendo comunque
una sicura identificazione degli animali, prescrive al
detentore gli adempimenti necessari per una completa
regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un
termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli
eventuali termini inferiori previsti da regolamenti
comunitari. Se il detentore degli animali ottempera a tutte
le prescrizioni imposte dall'autorita' per la
regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni
relative alle violazioni riscontrate sono estinte.»
- Il decreto legislativo 3 dicembre 2014, n. 199,
recante «Attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa
alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi
terzi di pollame e uova da cova», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2015, n. 12.
- Il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, recante
«Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle
condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie
animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonche' alla
prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e
alle misure di lotta contro tali malattie», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2008, n. 225, S.O.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193,
recante «Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al
rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e
caprini», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
settembre 2005, n. 222.
- Il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200,
recante «Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa
all'identificazione e alla registrazione dei suini», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2010, n.
282.
- Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 2004, n. 313, recante la disciplina
dell'apicoltura, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2004, n. 306:
«Art. 6 (Denuncia degli apiari e degli alveari e
comunicazione dell'inizio dell'attivita'). - 1. Al fine
della profilassi e del controllo sanitario, e' fatto
obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne
denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli
apicoltori operanti nel territorio, specificando
collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e,
successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali
si sia verificata una variazione nella collocazione o nella
consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad
almeno il 10 per cento in piu' o in meno. Chiunque
intraprenda per la prima volta l'attivita' nelle forme di
cui all'articolo 3 e' tenuto a darne comunicazione ai sensi
del comma 2 del presente articolo.
2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1
sono indirizzate ai servizi veterinari dell'azienda
sanitaria locale competente.
3. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di
comunicazione non possono beneficiare degli incentivi
previsti per il settore.»
- Si riporta il testo dell'articolo 34, della legge 28
luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori
disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca
illegale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto
2016, n. 186:
«Art. 34 (Disposizioni in materia di apicoltura e di
prodotti apistici). - 1. Non sono considerati forniture di
medicinali veterinari distribuiti all'ingrosso gli acquisti
collettivi e la distribuzione agli apicoltori, da parte
delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori
maggiormente rappresentative a livello nazionale, di
presidi sanitari per i quali non e' previsto l'obbligo di
ricetta veterinaria.
2. E' fatto obbligo a chiunque detiene alveari di
farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di
variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale
(BDA), di cui al decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile
2010. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della
detenzione di alveari o di comunicazione della loro
variazione all'anagrafe apistica nazionale e' soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
euro a 4.000 euro.
3. Agli apicoltori colpiti dalla presenza del
parassita Aethina tumida che, a seguito dei provvedimenti
adottati dall'autorita' sanitaria, hanno distrutto la
totalita' dei propri alveari e' consentita l'immediata
reintroduzione dello stesso numero di alveari perduti nella
zona di protezione. Tali alveari devono provenire da
allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita
Aethina tumida ed essere accompagnati da idoneo certificato
sanitario dei servizi veterinari territorialmente
competenti.»
- Il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29,
recante «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del
regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della
direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di
identificazione degli equidi, nonche' gestione
dell'anagrafe da parte dell'UNIRE, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2011, n. 72.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 14
agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1991, n. 203:
«Art. 3 (Competenze delle regioni). - 1. Le regioni
disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione
dell'anagrafe canina presso i comuni o le unita' sanitarie
locali, nonche' le modalita' per l'iscrizione a tale
anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore
della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi
mediante tatuaggio indolore.
2. Le regioni provvedono a determinare, con propria
legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri per il risanamento dei canili
comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali
strutture devono garantire buone condizioni di vita per i
cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono
sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari
delle unita' sanitarie locali. La legge regionale determina
altresi' i criteri e le modalita' per il riparto tra i
comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi
di loro competenza.
3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le
associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che
operano in ambito regionale, un programma di prevenzione
del randagismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi
riguardanti:
a) iniziative di informazione da svolgere anche in
ambito scolastico al fine di conseguire un corretto
rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo
habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il
personale delle regioni, degli enti locali e delle unita'
sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente
legge nonche' per le guardie zoofile volontarie che
collaborano con le unita' sanitarie locali e con gli enti
locali.
5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le
regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le
perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o
inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario
dell'unita' sanitaria locale.
6. Per la realizzazione degli interventi di
competenza regionale, le regioni possono destinare una
somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati
alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo
8, comma 2. La rimanente somma e' assegnata dalla regione
agli enti locali a titolo di contributo per la
realizzazione degli interventi di loro competenza.
7. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria
legislazione ai principi contenuti nella presente legge e
adottano un programma regionale per la prevenzione del
randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente
articolo.».
 
Art. 23

Disposizioni di attuazione transitorie e finali

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' adottato il manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Fino alla data di entrata in vigore del manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), restano in vigore le modalita' per l'identificazione, la registrazione e la tracciabilita' degli animali e degli stabilimenti previste dalle disposizioni vigenti.
3. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni dell'Unione europea e agli sviluppi del sistema I&R, il manuale operativo di cui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r), puo' essere modificato con decreto del Ministro della salute, sentito il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 7, comma 8.
4. Conformemente all'articolo 279 del regolamento, gli stabilimenti registrati e riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono considerati conformi e sono soggetti agli obblighi previsti dal regolamento stesso.
5. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione e l'aggiornamento della BDN, nonche' per l'esame delle domande di autorizzazione e aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1, tenuto conto del numero di animali detenuti dalle diverse tipologie di operatori, escludendo dalla tariffazione le piccole realta' e gli allevamenti familiari.
6. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 5, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute ai fini della copertura delle spese sostenute per il funzionamento della BDN.
7. Le regioni e province autonome possono applicare, nei rispettivi territori, misure supplementari o piu' rigorose rispetto a quelle stabilite dal regolamento e dal presente decreto a condizione che le stesse:
a) non siano in contrasto con le norme stabilite nel regolamento e nel presente decreto;
b) garantiscano, in ciascun caso, l'alimentazione della BDN in tempo reale, con identico livello di qualita' e di sicurezza dei dati e assicurino agli utenti gli stessi servizi offerti a livello nazionale;
c) non ostacolino i movimenti degli animali tra le diverse regioni e province autonome.

Note all'art. 23:
- Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si
veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 30 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 30 (Contenuti della legge di delegazione
europea e della legge europea). - 1. La legge di
delegazione europea e la legge europea, di cui all'articolo
29, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento
nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.
2. La legge di delegazione europea, al fine
dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1,
reca:
a) disposizioni per il conferimento al Governo di
delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione
delle direttive europee e delle decisioni quadro da
recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra
disposizione di delegazione legislativa non direttamente
riconducibile al recepimento degli atti legislativi
europei;
b) disposizioni per il conferimento al Governo di
delega legislativa, diretta a modificare o abrogare
disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto
indispensabile per garantire la conformita'
dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati
all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al
dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento
emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni che autorizzano il Governo a
recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di
quanto previsto dall'articolo 35;
d) delega legislativa al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33;
e) delega legislativa al Governo limitata a quanto
necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non
direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
f) disposizioni che, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome,
conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e
dalle province autonome;
g) disposizioni che individuano i principi
fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le
province autonome esercitano la propria competenza
normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di
atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo
117, terzo comma, della Costituzione;
h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento
della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione
degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il
Governo a emanare testi unici per il riordino e per
l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto
delle competenze delle regioni e delle province autonome;
i) delega legislativa al Governo per l'adozione di
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6.
3. La legge europea reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi
indicati all'articolo 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti oggetto di procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei
confronti della Repubblica italiana o di sentenze della
Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni necessarie per dare attuazione o
per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;
d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai
trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
esterne dell'Unione europea;
e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
limiti di cui all'articolo 41, comma 1, della presente
legge.
4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di
cui alla legge di delegazione europea per l'anno di
riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non
risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo
del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono
predeterminate e pubbliche.
5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai
sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti
dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che
effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.»
 
Art. 24

Formazione

1. In attuazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema I&R per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformita' alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento.
2. Le spese di partecipazione degli eventi formativi di cui al comma 1 sono a carico degli operatori.

Note all'art. 24:
- Per il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 25

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 5 agosto 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Patuanelli, Ministro delle
politiche agricole alimentari e
forestali

Cingolani, Ministro della
transizione ecologica

Cartabia, Ministro della giustizia

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico

Guerini, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Cartabia